19
Circolare informativa 3 del 01 marzo 2018 INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 Legge di Bilancio 2018: l’INL illustra le novità Gestione artigiani e commercianti: avvisi bonari rata novembre 2017 Omesso o tardivo versamento contributi: calcolo somme aggiuntive Bonus asilo nido: istanze telematiche dal 29 gennaio Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2018 Pagamento delle prestazioni del FIS Anzianità lavoro effettivo per ammortizzatori: alcuni chiarimenti Ticket licenziamento, incremento Mancata applicazione del CCNL Pubblicato il decreto sui lavoratori svantaggiati Nuove istruzioni sui sistemi di controllo Omesso versamento ritenute previdenziali, le modalità del conteggio Valori retributivi e contributivi per il 2018 Lavoratori domestici, contribuzione 2018 Le aliquote 2018 per gli iscritti alla gestione separata Ammortizzatori sociali 2018: gli importi Artigiani e commercianti, fissati i valori contributivi 2018 Contribuzione volontaria per lavoratori autonomi e parasubordinati La gestione dei permessi elettorali Principali scadenze dal 1° al 31 marzo 2018

Circolare informativa - studiocentenari.it · Circolare informativa . n° 3 del 01 marzo 2018 . INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 Legge di Bilancio 2018: l’INL

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Circolare informativa - studiocentenari.it · Circolare informativa . n° 3 del 01 marzo 2018 . INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 Legge di Bilancio 2018: l’INL

Circolare informativa n° 3 del 01 marzo 2018

INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018

Legge di Bilancio 2018: l’INL illustra le novità

Gestione artigiani e commercianti: avvisi bonari rata novembre 2017

Omesso o tardivo versamento contributi: calcolo somme aggiuntive

Bonus asilo nido: istanze telematiche dal 29 gennaio

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2018

Pagamento delle prestazioni del FIS

Anzianità lavoro effettivo per ammortizzatori: alcuni chiarimenti

Ticket licenziamento, incremento

Mancata applicazione del CCNL

Pubblicato il decreto sui lavoratori svantaggiati

Nuove istruzioni sui sistemi di controllo

Omesso versamento ritenute previdenziali, le modalità del conteggio

Valori retributivi e contributivi per il 2018

Lavoratori domestici, contribuzione 2018

Le aliquote 2018 per gli iscritti alla gestione separata

Ammortizzatori sociali 2018: gli importi

Artigiani e commercianti, fissati i valori contributivi 2018

Contribuzione volontaria per lavoratori autonomi e parasubordinati

La gestione dei permessi elettorali

Principali scadenze dal 1° al 31 marzo 2018

Page 2: Circolare informativa - studiocentenari.it · Circolare informativa . n° 3 del 01 marzo 2018 . INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 Legge di Bilancio 2018: l’INL

2

Ai Signori Clienti

Loro indirizzi Oggetto: circolare informativa del mese di marzo 2018 Incremento del ticket di licenziamento, individuazione precisa dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, nuove istruzioni sui sistemi di controllo: sono alcune delle principali novità di questo mese in materia di lavoro. Ne diamo conto, in dettaglio, nella nostra circolare (fonte: Euroconference Editoria), strumento attraverso il quale lo Studio intende aggiornare i propri clienti in merito alle recenti modifiche in campo normativo e previdenziale. Per le notizie e gli aggiornamenti in materia di lavoro, vi invitiamo a consultare la sezione News (in home page o raggiungibile attraverso il menù del portale) del nostro sito: www.studiocentenari.it Lo Studio è naturalmente a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti. GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 Il Ministero del lavoro, con notizia dell’8 febbraio 2018, ha illustrato i contenuti del documento di programmazione dell'attività di vigilanza in materia lavoristica e previdenziale-assicurativa che verrà svolta nel 2018 dall'INL, indicando tra i settori prioritari di intervento lavoro nero, caporalato, logistica, trasporto, false cooperative, tirocini, distacco transnazionale. Il Ministero ha illustrato anche i risultati dell’attività di vigilanza 2017.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notizia, 8/2/2018)

Legge di Bilancio 2018: l’INL illustra le novità L’INL, con circolare n. 2 del 25 gennaio 2018, ha illustrato le disposizioni di interesse per l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale contenute nella Legge di Bilancio 2018.

(INL, circolare, 25/1/2018, n. 2)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI Gestione artigiani e commercianti: avvisi bonari rata novembre 2017 L’Inps, con messaggio n. 535 del 5 febbraio 2018, comunica l’inizio delle elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a novembre 2017 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti. Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti“ > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”. Inoltre, sarà predisposta anche la relativa comunicazione visualizzabile all’indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari generalizzati”.

(Inps, messaggio, 5/2/2018, n. 535)

Page 3: Circolare informativa - studiocentenari.it · Circolare informativa . n° 3 del 01 marzo 2018 . INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 Legge di Bilancio 2018: l’INL

3

Omesso o tardivo versamento contributi: calcolo somme aggiuntive L’Inps, con circolare n. 23 del 2 febbraio 2018, ha indicato la percentuale di calcolo delle somme aggiuntive, per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, e il saggio di interesse legale applicabile alle prestazioni pensionistiche.

(Inps, circolare, 2/2/2018, n. 23) PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI Bonus asilo nido: istanze telematiche dal 29 gennaio L’Inps, con notizia pubblicata sul proprio sito in data 29 gennaio 2018, ha ricordato che è stato confermato anche per il 2018 il bonus asilo nido e che dal 29 gennaio al 31 dicembre 2018 è possibile richiedere il contributo per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati autorizzati e per forme di assistenza domiciliare in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. Il bonus, dell’importo massimo di 1.000 euro, è destinato ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2016 ed è corrisposto dall’Inps su domanda del genitore. L’Istituto, con circolare n. 14 del 29 gennaio 2018, ha fornito le istruzioni operative relative alla presentazione delle domande per la fruizione dei bonus in argomento: le istanze possono essere presentate on line tramite il servizio dedicato oppure tramite Contact center o patronato.

(Inps, notizia, 29/1/2018; Inps, circolare, 29/1/2018, n. 14)

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2018 L’Inps, con circolare n. 10 del 24 gennaio 2018, ha reso noto che dal 1° gennaio 2018 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.

(Inps, circolare, 24/1/2018, n. 10)

INFORMAZIONI UTILI PER LE AZIENDE Pagamento delle prestazioni del FIS In fase di prima applicazione delle disposizioni era previsto che il pagamento diretto fosse la modalità esclusiva di erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale. Con la circolare Inps n. 170/2017, sono state fornite le indicazioni tecniche per la compilazione dell’UniEmens sia per le prestazioni di integrazione salariale (assegno ordinario e di solidarietà) relativamente al Fondo di integrazione salariale e ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano-Alto Adige, di Solimare, del Gruppo Poste Italiane e delle Imprese assicuratrici e società di assistenza, sia per gli interventi formativi relativamente ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Credito, delle Imprese assicuratrici e società di assistenza e del Gruppo Poste Italiane. Pertanto, con la citata circolare, per i suddetti Fondi è stata superata la modalità esclusiva del pagamento diretto per le prestazioni di integrazione salariale. Le prestazioni di integrazione salariale erogate dal Fis, e in generale dai Fondi di solidarietà, seguono le medesime modalità di fruizione in atto per le integrazioni salariali ordinarie, con la conseguenza che la corresponsione economica ai lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale deve essere anticipata, alla fine di ogni periodo di paga, dal datore di lavoro e rimborsata dall’Inps al soggetto datoriale o da questo conguagliata. Da gennaio 2018, in relazione alle domande presentate dal 1° gennaio 2018 ed esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data, il pagamento diretto della prestazione può essere autorizzato esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa

Page 4: Circolare informativa - studiocentenari.it · Circolare informativa . n° 3 del 01 marzo 2018 . INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 Legge di Bilancio 2018: l’INL

4

comprovate dalla presentazione all’Inps della documentazione di cui all’allegato 2 della circolare Inps n. 197/2015.

Nel messaggio n. 378/2018, l’Inps fa presente che, da una verifica effettuata sulle domande trasmesse dai datori di lavoro interessati alle prestazioni del Fis nei primi giorni di gennaio 2018, la modalità di pagamento richiesta è stata prevalentemente quella del pagamento diretto, sollecitando le sedi interessate a verificare, tramite la presentazione della documentazione di cui al citato allegato 2, le serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa per le istanze presentate con modalità di pagamento diretto e, laddove queste non dovessero sussistere, a comunicare al datore di lavoro l’esito dell’istruttoria e, quindi, la conversione d’ufficio della modalità di pagamento da diretto a pagamento a conguaglio/rimborso. Anzianità lavoro effettivo per ammortizzatori: alcuni chiarimenti Per poter essere beneficiari di ammortizzatori sociali (Cigo, Cigs o Fondi di solidarietà), è necessario che il lavoratore possegga, alla data della richiesta, almeno 90 giorni di anzianità di lavoro effettivo. Più precisamente la disposizione normativa in vigore prevede che il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro ai fini dell’accesso alla cassa integrazione guadagni sussiste se si verificano le seguenti condizioni:

- l’anzianità di lavoro si realizza presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;

- si tratta di anzianità di effettivo lavoro e non una mera anzianità di servizio; - l’anzianità è almeno pari a 90 giorni alla data di presentazione della domanda di

trattamento. La stessa disposizione non richiede, tra le condizioni di riconoscimento dell’anzianità di lavoro effettivo, la continuità della prestazione lavorativa presso l’unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento di integrazione salariale. Stante la peculiarità del settore edile, il Ministero del lavoro, con nota n. 525/2018, è intervenuto per chiarire come verificare l’anzianità lavorativa sul singolo cantiere. Preliminarmente, viene ricordato che il cantiere può essere considerato come unità produttiva, ai fini del ricorso agli ammortizzatori sociali, se la sua durata è superiore a 30 giorni. Diversamente, nel caso in cui il cantiere abbia durata inferiore, potrà essere considerata come unità produttiva di riferimento la sede dell’impresa principale, cui vengono imputati i giorni di lavoro nei cantieri non qualificabili come unità produttive. Pertanto, per ciò che concerne i cantieri che costituiscono unità produttiva, la verifica dell’anzianità di effettivo lavoro andrà effettuata con riferimento al singolo cantiere, con la conseguenza che potranno fruire del trattamento di integrazione salariale i lavoratori che abbiano, presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento (il cantiere), un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni, fermo restando che la verifica del requisito di anzianità di effettivo lavoro non va effettuata per gli eventi oggettivamente non evitabili. Ticket licenziamento, incremento Con il messaggio n. 594/2018, l’Inps ha fornito le istruzioni connesse alle modifiche normative intervenute in tema di contributo a carico dei datori di lavoro per l’interruzione dei rapporti di lavoro. La L. 92/2012 ha introdotto dal 2013 un contributo, a carico dei datori di lavoro per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto alla NASpI, nella misura del 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto modifiche alla disciplina del contributo nei casi di licenziamenti effettuati nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo. In particolare, ha disposto che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale è innalzata dal 41 all'82%, a esclusione dei licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017. Per verificare se le procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20 ottobre 2017, si deve tener presente che i datori di lavoro che intendano attivare la procedura di licenziamento collettivo,

Page 5: Circolare informativa - studiocentenari.it · Circolare informativa . n° 3 del 01 marzo 2018 . INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 Legge di Bilancio 2018: l’INL

5

hanno l’obbligo di darne notizia alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché alle rispettive associazioni di categoria o, in mancanza, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il momento di avvio della procedura coincide con la data di ricezione della comunicazione preventiva da parte dei suddetti organismi. Sono pertanto soggetti al versamento del contributo nella misura doppia esclusivamente i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria (0,90%), che, come tali, rientrano nel campo di applicazione della Cigs. Tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di 1.208,15 euro per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è quindi pari a 990,68 euro (€ 1.208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a 2.972,04 euro (990,68 x 3). Per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, comma 35, L. 92/2012, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo in argomento è moltiplicata per 3 volte. Compilazione flusso UniEmens Dal 1° gennaio 2018, il <CodiceCessazione> “1A” assume la denominazione “Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo” e deve perciò essere utilizzato ogniqualvolta si tratti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, fatte salve le specifiche fattispecie di licenziamento per esodo incentivato (“1L”), licenziamento per cambio appalto (“1M”), licenziamento per cambio gestore ex articolo 2, D.I. 21 aprile 2011 (“1P”), licenziamento del lavoratore assunto in apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore o di alta formazione (“1R”). Si devono inoltre valorizzare, nel periodo di paga successivo a quello in cui si verifica il licenziamento, il versamento del ticket ordinario (41% massimale NASpI), nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, utilizzando il codice causale “M400”, che mantiene il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2, co. 31 della legge n. 92/2012”. Per il nuovo significato assunto dal codice “1A”, vanno inoltre esposte con evidenza separata le risoluzioni del rapporto di lavoro a seguito di procedura di licenziamento collettivo, di cui ai codici <TipoCessazione> di nuova istituzione “1Q” e “1U”. Il codice “1Q”, avente il significato di “Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro soggetto alla CIGS”, deve essere utilizzato, a partire dal mese di competenza gennaio 2018, dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, nei casi di licenziamento a seguito di procedura di licenziamento collettivo (versamento del ticket nella nuova misura dell’82% del massimale mensile NASpI). Per i licenziamenti effettuati nel mese di gennaio 2018, i datori di lavoro che non abbiano potuto utilizzare il predetto codice dovranno provvedere alla variazione nel flusso del mese di febbraio, utilizzando l’elemento <MesePrecedente>. Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in argomento, a seconda che la dichiarazione di eccedenza del personale abbia o meno formato oggetto di accordo sindacale, devono essere valorizzati, nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>:

- il nuovo codice causale “M501”, avente il significato di “Contributo dovuto ex art. 1, comma 137 della legge 205/2017, a seguito di licenziamento collettivo che abbia formato oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare;

- il nuovo codice causale “M502”, avente il significato di “Contributo dovuto ex art.1, comma 137 della legge 205/2017, a seguito di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.

Come detto, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per 3 volte (82% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni moltiplicato per 3). Il codice “1U”, avente il significato di “Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro non soggetto alla CIGS ovvero da parte di datore di lavoro soggetto alla CIGS che ha avviato le procedure di licenziamento collettivo entro il 20.10.2017”, va invece utilizzato, a partire dal mese di competenza gennaio 2018, dai datori di lavoro che non risultano tenuti alla contribuzione per il

Page 6: Circolare informativa - studiocentenari.it · Circolare informativa . n° 3 del 01 marzo 2018 . INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 Legge di Bilancio 2018: l’INL

6

finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, nei casi di licenziamento a seguito di procedura di licenziamento collettivo. Pertanto, in questi casi la misura del contributo resta fissata al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, fatti salvi i casi di licenziamento collettivo in assenza dell’accordo sindacale che regola l’eccedenza di personale. Per i licenziamenti effettuati nel mese di gennaio 2018, i datori di lavoro che non abbiano potuto utilizzare il predetto codice dovranno provvedere alla variazione nel flusso del mese di febbraio, utilizzando l’elemento <MesePrecedente>. Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in argomento, a seconda che la dichiarazione di eccedenza del personale abbia o meno formato oggetto di accordo sindacale, devono essere valorizzati, nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>:

- il codice causale in uso “M400”, avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2, co. 31 della legge n. 92/2012”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare (licenziamento collettivo con accordo sindacale che regola l’eccedenza di personale);

- il nuovo codice causale “M503”, avente il significato di “Contributo dovuto ex art. 2, comma 31 della legge n. 92/2012, a seguito di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.

Come sopra detto, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in argomento è moltiplicato per tre volte (41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni moltiplicato per 3). I codici causale di nuova istituzione “M501”, “M502” ed “M503” vanno esposti a partire dalle denunce di competenza febbraio 2018.

E’ bene ricordare che il contributo dovuto per le interruzioni di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato deve essere versato entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro: per e interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga “gennaio 2018”, il versamento del contributo in argomento va perciò effettuato entro il giorno 16 marzo 2018. Mancata applicazione del CCNL Avendo ricevuto segnalazioni in merito alla mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, pur ribadendo il principio costituzionale di libertà sindacale, l’INL è intervenuto con la circolare n. 3/2018 al fine di dare indicazioni ai propri ispettori di vigilanza. Tale la mancata applicazione dei c.d. contratti leader potrebbe infatti determinare problematiche di dumping. Vengono subito fatti notare alcuni casi, assai delicati in termini operativi:

- i contratti di prossimità, sottoscritti da associazioni “non abilitate”, non possono produrre gli effetti derogatori previsti dalla normativa;

- l’applicazione di Ccnl sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è indispensabile per il godimento dei benefici normativi e contributivi;

- il Ccnl sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale rappresenta il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal Ccnl applicato ai fini retributivi;

- laddove nella normativa disciplinante le forme contrattuali (D.Lgs. 81/2015) si rimette alla “contrattazione collettiva” il compito di integrare la disciplina delle tipologie contrattuali, gli interventi di contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi non hanno alcuna efficacia (ad esempio per lavoro intermittente, contratto a tempo determinato o apprendistato).

Tanto specificato, l’INL raccomanda ai propri ispettori di valutare attentamente tali situazioni, ponendo in essere le necessarie segnalazioni.

Page 7: Circolare informativa - studiocentenari.it · Circolare informativa . n° 3 del 01 marzo 2018 . INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 Legge di Bilancio 2018: l’INL

7

Pubblicato il decreto sui lavoratori svantaggiati È stato pubblicato il D.M. 17 ottobre 2017, che individua con maggior precisione, rispetto al precedente decreto contestualmente abrogato dalla data di emanazione in Gazzetta Ufficiale, la definizione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, in conformità al Regolamento UE 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108, Trattato e ai fini dell’articolo 31, comma 2, D.Lgs. 81/2015. Per essere considerati “svantaggiati” i soggetti devono alternativamente: a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver

completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) aver superato i 50 anni di età; e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che

supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile".

Appartengono ai soggetti “molto svantaggiati” coloro i quali sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito. Sono altresì "lavoratori molto svantaggiati" i soggetti che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie summenzionate dalle lettere da b) a g). Nuove istruzioni sui sistemi di controllo Con la circolare n. 5/2018, l’INL ha fornito nuove indicazioni operative sulle problematiche inerenti all’installazione e all’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 4, St. Lav., ad opera dei D.Lgs. 151/2015 e 185/2016. Istruttoria delle istanze presentate L’istruttoria deve essere demandata al personale ispettivo ordinario o amministrativo e, solo in casi assolutamente eccezionali comportanti valutazioni tecniche di particolare complessità, anche al personale ispettivo tecnico. L’oggetto della valutazione, infatti, riguarda l’effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l’adozione del provvedimento, tenendo presente in particolare la specifica finalità per la quale è richiesta l’autorizzazione. Eventuali condizioni poste all’utilizzo delle varie strumentazioni, quindi, devono essere necessariamente correlate alla specifica finalità individuata nell’istanza senza, però, particolari ulteriori limitazioni di carattere tecnico. L’eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità, ma nulla impedisce, in presenza di ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della “sicurezza del lavoro” o del “patrimonio aziendale”), di inquadrare direttamente l’operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, “l’angolo di ripresa” della telecamera oppure “l’oscuramento del volto del lavoratore”. Secondo l’INL, inoltre, non è fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare, purché le riprese siano coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell’istanza, ragioni la cui effettiva sussistenza va sempre verificata in sede di eventuale accertamento ispettivo. Essendo il provvedimento autorizzativo rilasciato sulla base delle specifiche ragioni dichiarate nella richiesta, gli eventuali controlli ispettivi successivi al rilascio del provvedimento dovranno innanzitutto verificare che le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo siano assolutamente conformi e coerenti con le finalità dichiarate.

Page 8: Circolare informativa - studiocentenari.it · Circolare informativa . n° 3 del 01 marzo 2018 . INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 Legge di Bilancio 2018: l’INL

8

Tutela del patrimonio aziendale Fra le ragioni giustificatrici del controllo a distanza dei lavoratori c’è un nuovo elemento che deve essere attentamente valutato, in quanto l’ampiezza della nozione di “patrimonio aziendale” rischia di non trovare un’adeguata delimitazione e, conseguentemente, di non fungere da “idoneo filtro” all’ammissibilità delle richieste di autorizzazione. La problematica non si pone per le richieste che riguardano dispositivi collegati a impianti di antifurto che, entrando in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori, non consentono alcuna forma di controllo incidentale degli stessi e, pertanto, possono essere autorizzati secondo le modalità di cui alla nota n. 299/2017. Diversa, invece, è l’ipotesi in cui la richiesta riguardi dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, per la quale devono essere resi assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all’esito dell’esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori, tenendo presenti anche l’intrinseco valore e l’agevole asportabilità dei beni costituendi il patrimonio aziendale. Telecamere Ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, è autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini “in tempo reale” sia registrate, tuttavia l’accesso da postazione remota alle immagini “in tempo reale” deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati. L’accesso alle immagini registrate, sia da remoto che in loco, deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a 6 mesi; pertanto non sarà più richiesto l’utilizzo del sistema della “doppia chiave fisica o logica”. Sono da escludere dall’applicazione della norma le zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad esempio il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda, nelle quali non è prestata attività lavorativa. Dati biometrici Il riconoscimento biometrico installato sulle macchine per avviare il funzionamento, con lo scopo di impedirne l’utilizzo a soggetti non autorizzati, può essere considerato uno strumento indispensabile a “rendere la prestazione lavorativa” e, pertanto, non necessita dell’accordo con le rappresentanze sindacali né del procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge. Omesso versamento ritenute previdenziali, le modalità del conteggio In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, il D.Lgs. 8/2016 ha innovato la disposizione riguardante il presidio penale previsto dall’ordinamento, prevedendo, in sostanza, alcuni limiti quantitativi e temporali al fine di distinguere tra sanzione amministrativa e sanzione penale. In sostanza, si ha un ambito valutativo annuo, entro il quale viene previsto:

- omissione di importo uguale o minore di 10.000 euro, sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000;

- omissione di importo superiore a 10.000 euro, sanzione penale della reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro.

Il problema che si è posto, fin dall’inizio, era legato alla corretta interpretazione del concetto di annualità civile da prendere in considerazione. Il tutto originato dal fatto che l’effettivo versamento contributivo viene effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza. Il problema, quindi, si pone per i versamenti a cavallo d’anno, ossia quelli di competenza del dicembre da effettuare nel mese di gennaio dell’anno successivo. Le tesi in campo erano sostanzialmente queste:

- occorre tenere conto dei versamenti operati a partire dal 16 gennaio dell’anno in esame (di competenza del dicembre dell’anno precedente) e fino al 16 dicembre dello stesso anno (di competenza del mese di novembre): criterio di cassa;

- occorre tenere conto dei versamenti operati a partire dal 16 febbraio dell’anno in esame (di competenza del gennaio dell’anno stesso) e fino al 16 gennaio dell’anno successivo (di competenza del mese di dicembre dell’anno in esame): criterio di competenza.

Page 9: Circolare informativa - studiocentenari.it · Circolare informativa . n° 3 del 01 marzo 2018 . INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 Legge di Bilancio 2018: l’INL

9

La prima tesi fu sostenuta dall’Inps, con circolare n. 121/2016, e dal Ministero del lavoro, con nota n. 9099/2016. La seconda è stata espressa dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 39882/2017, cui l’INL si allineò con propria nota n. 8376/2017. Continuando i contrasti, si è giunti a interessare del caso le Sezioni Unite delle Corte di Cassazione, le quali, con l’Informazione provvisoria n. 1 del 18 gennaio 2018, cui seguirà l’emanazione della sentenza, hanno di fatto sposato la tesi iniziale che sosteneva doversi tener conto del criterio di cassa, valutando quindi i versamenti a partire dal 16 gennaio dell’anno in esame (di competenza del dicembre dell’anno precedente) e fino al 16 dicembre dello stesso anno (di competenza del mese di novembre). A fronte di tale indicazione l’Inps, con messaggio n. 437/2018, ha ribadito la propria precedente tesi, dando indicazioni in tal senso ai servizi ispettivi. Valori retributivi e contributivi per il 2018 L’Inps, con circolare n. 13 del 26 gennaio 2018, ha reso noti il limite minimo di retribuzione giornaliera e l’aggiornamento dei valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile UniEmens

Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori Anno 2018 Euro

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld 507,42 Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) 48,20

Retribuzioni convenzionali in genere

Anno 2018: retribuzioni convenzionali in genere Euro Retribuzione giornaliera minima 26,78

Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque

interne associati in cooperativa (L. 250/1958) Anno 2018: soci delle cooperative della piccola pesca Euro

Retribuzione convenzionale mensile 670,00 Rapporti di lavoro a tempo parziale Nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

(€ 48,20) x (6) / (40) = € 7,23 = minimale di retribuzione oraria

Articolo 3-ter, L. 438/1992 (contributo aggiuntivo 1%) Anno 2018 Euro

Prima fascia di retribuzione pensionabile annua 46.630,00 Importo mensilizzato 3.886,00

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Anno 2018 Euro Trattamento minimo di pensione 507,42 Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) 202,97 Limite annuale per l’accredito dei contributi 10.544,00

Page 10: Circolare informativa - studiocentenari.it · Circolare informativa . n° 3 del 01 marzo 2018 . INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 Legge di Bilancio 2018: l’INL

10

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente Anno 2018 Euro

Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa in forma cartacea

5,29

Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa in forma elettronica

7,00

Fringe benefit (tetto) 258,23 Indennità di trasferta intera Italia 46,48 Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99 Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49 Indennità di trasferta intera estero 77,47 Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65 Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82 Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37 Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11 Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo

con contratto a tempo determinato Anno 2018 Euro

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato 67,14

Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità

obbligatoria Anno 2018 Euro

Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 2.109,19

Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Anno 2018 Euro Massimale annuo della base contributiva 101.427,00

Massimale contributivo per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende

sanitarie locali e delle aziende ospedaliere Anno 2018 Euro

Massimale contributivo annuo 184.885,00 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario per assistenza di persone

con handicap in situazione di gravità Anno 2018 Euro

Retribuzione annua 47.968,00 Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata - ex Enpals Lavoratori dello spettacolo

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95 Anno 2018 Euro

Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 5% ripartito in egual misura tra datore di lavoro e lavoratore. 101.427,00

L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro: 46.630,00

Page 11: Circolare informativa - studiocentenari.it · Circolare informativa . n° 3 del 01 marzo 2018 . INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 Legge di Bilancio 2018: l’INL

11

Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95 - anno 2018

Fasce di retribuzione giornaliera Massimale di retribuzione

giornaliera imponibile Giorni di

contribuzione accreditati da Euro a Euro Euro

739,01 1.478,00 739,00 1 1.478,01 3.695,00 1.478,00 2 3.695,01 5.912,00 2.217,00 3 5.912,01 8.129,00 2.956,00 4 8.129,01 10.346,00 3.695,00 5

10.346,01 13.302,00 4.434,00 6 13.302,01 16.258,00 5.173,00 7 16.258,01 In poi 5.912,00 8

Il contributo di solidarietà del 5%, egualmente ripartito tra datore di lavoro e lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera che eccede il massimale relativo a ciascuna delle fasce riportate. L’aliquota aggiuntiva 1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 149 euro e fino al massimale relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera.

Sportivi professionisti

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95 Anno 2018 Euro

Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà dell’1,5% di cui 0,75% a carico del datore di lavoro e 0,75% a carico del lavoratore fino a 739.407,00 euro

101.427,00

L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro: 46.630,00

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95

Anno 2018 Euro Massimale di retribuzione giornaliera imponibile oltre il quale si applica il contributo di solidarietà dell'1,5%, di cui 0,75% a carico del datore di lavoro e 0,75% a carico del lavoratore fino ad euro 2.370,00 giornalieri.

325,00

L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione giornaliera eccedente euro: 149,00

Precisazioni per la regolarizzazione degli adempimenti relativi al mese di gennaio 2018 L’Inps, con messaggio n. 536 del 5 febbraio 2018, a integrazione della circolare n. 13/2018, ha fatto presente che i datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2018 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati, possono regolarizzare detto periodo senza oneri aggiuntivi, entro il 16 aprile 2018. Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso UniEmens, calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1° gennaio 2018 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva 1%, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia UniEmens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>. Il valore da prendere a riferimento come “limite annuale per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi” è pari a 10.554 euro.

Page 12: Circolare informativa - studiocentenari.it · Circolare informativa . n° 3 del 01 marzo 2018 . INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 Legge di Bilancio 2018: l’INL

12

Lavoratori domestici, contribuzione 2018 L’Inps, con circolare n. 15 del 29 gennaio 2018, ha comunicato i valori relativi alla retribuzione oraria per i lavoratori domestici e il relativo importo contributivo per l’anno 2018. Minimi retributivi Senza contributo addizionale (comma 28, articolo 2, L. 92/2012)

Lavoratori italiani e stranieri Retribuzione oraria Importo contributo orario

Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Cuaf

Senza quota Cuaf(1)

fino a € 7,97 € 7,05 € 1,41 (0,35) (2) € 1,42 (0,35) (2) oltre € 7,97 fino a € 9,70 € 7,97 € 1,59 (0,40) (2) € 1,60 (0,40) (2)

oltre € 9,70 € 9,70 € 1,94 (0,49) (2) € 1,95 (0,49) (2) Orario di lavoro

superiore a 24 ore settimanali

€ 5,13 € 1,02 (0,26) (2) € 1,03 (0,26) (2)

(1) Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971). (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Comprensivo di contributo addizionale (comma 28, articolo 2, L. 92/2012), da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

Lavoratori italiani e stranieri Retribuzione oraria Importo contributo orario

Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Cuaf

Senza quota Cuaf(1)

fino a € 7,97 € 7,05 € 1,51 (0,35) (2) € 1,51 (0,35) (2) oltre € 7,97 fino a € 9,70 € 7,97 € 1,70 (0,40) (2) € 1,71 (0,40) (2)

oltre € 9,70 € 9,70 € 2,07 (0,49) (2) € 2,08 (0,49) (2) Orario di lavoro

superiore a 24 ore settimanali

€ 5,13 € 1,10 (0,26) (2) € 1,10 (0,26) (2)

(1) Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art.1, D.P.R. n.1403/71). (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Le aliquote 2018 per gli iscritti alla gestione separata Con circolare n. 18 del 31 gennaio 2018, l’Inps ha comunicato aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2018 per gli iscritti alla Gestione separata. Contribuzione 2018 per la Gestione separata Inps e massimale di reddito

Aliquote degli iscritti alla Gestione Separata dal 1° gennaio 2018 Liberi professionisti e collaboratori Aliquota di

versamento Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%

Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche 34,23%

Page 13: Circolare informativa - studiocentenari.it · Circolare informativa . n° 3 del 01 marzo 2018 . INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 Legge di Bilancio 2018: l’INL

13

obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72%

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24,00%

Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l’anno 2018, è pari a € 101.427. Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3. Il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018). Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2018 I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2018 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2017. Minimale per l’accredito contributivo Il minimale di reddito su cui è basato l’accredito dei contributi per l’anno 2018 è pari a € 15.710. Ammortizzatori sociali 2018: gli importi L’Inps, con circolare n. 19 del 31 gennaio 2018, ha reso nota la misura, in vigore dal 1° gennaio 2018, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili. Trattamenti di integrazione salariale

Trattamenti di integrazione salariale Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.125,36 Basso 982,40 925,03 Superiore 2.125,36 Alto 1.180,76 1.111,80

Per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali, che, quindi, si applicano anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. 148/2015. Gli importi massimi dei trattamenti devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale - Settore edile (intemperie stagionali) Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.125,36 Basso 1.178,88 1.110,03 Superiore 2.125,36 Alto 1.416,91 1.334,16

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma 5, D.Lgs. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo.

Page 14: Circolare informativa - studiocentenari.it · Circolare informativa . n° 3 del 01 marzo 2018 . INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 Legge di Bilancio 2018: l’INL

14

Indennità di disoccupazione NASpI L’importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari, per il 2018, a 1.314,30 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2018, a 1.208,15. Indennità ordinaria di disoccupazione DIS-COLL L’importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, per il 2018, a 1.314,30 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2018, a 1.208,15. Indennità ordinaria di disoccupazione agricola

Indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali anno 2018 Euro

importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali

971,71 1.167,91

Assegno per attività socialmente utili

anno 2018 Euro importo mensile 586,82

Ticket licenziamento (importi calcolati in redazione)

anno 2018 Euro importo annuo (1.208,15*41%) 495,34 importo triennale 1.486,02 importo mensile (495,34/12) 41,28

Artigiani e commercianti, fissati i valori contributivi 2018 L’Inps, con circolare n. 27 del 12 febbraio 2018, ha fornito i valori per il pagamento della contribuzione per artigiani e commercianti. Per l’anno 2018 il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è confermato in 15.710 euro. La contribuzione dovuta sul minimale deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote: Contribuzione Ivs sul minimale di reddito

- Artigiani: 24% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (21% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni);

- Commercianti: 24,09% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (21,09% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni).

Contributi Ivs sul reddito eccedente il minimale Per i redditi superiori a 46.630 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale. Le aliquote contributive, pertanto, risultano come segue: Artigiani:

- 24% del reddito superiore a 15.710 euro e fino a 46.630 euro; - 25% del reddito superiore a 46.630 euro e fino al massimale;

per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 21% e al 22%.

Commercianti: - 24,09% del reddito superiore a 15.710 euro e fino a 46.630 euro; - 25,09% del reddito superiore a 46.630 euro e fino al massimale;

per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 21,09% e al 22,09%.

Page 15: Circolare informativa - studiocentenari.it · Circolare informativa . n° 3 del 01 marzo 2018 . INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 Legge di Bilancio 2018: l’INL

15

Per l'anno 2018, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 77.717 euro per lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e a 101.427 euro per lavoratori privi di tale anzianità contributiva. I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019, per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018.

Va ricordato che dal 2013 l’Inps non invia più le comunicazioni con dati e importi per il pagamento e gli stessi devono essere prelevati dal sito Inps, Cassetto previdenziale, “Dati del mod. F24”, da cui è possibile stampare il modello di versamento. Contribuzione volontaria per lavoratori agricoli, autonomi e parasubordinati Informiamo i signori clienti che l’Inps, con circolare n. 31 del 20 febbraio 2018, ha indicato la modalità di calcolo dei contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, autonomi e parasubordinati per l’anno 2018. Contribuzione volontaria per lavoratori dipendenti non agricoli Sulla base della variazione dell’indice Istat, per l’anno 2018:

- la retribuzione minima settimanale è pari a 202,97 euro; - la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota

aggiuntiva dell’1% è di 46.630 euro; - il massimale di cui all’articolo 2, comma 18, L. 335/1995, da applicare ai prosecutori

volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo è di 101.427 euro.

Per l’anno 2018 l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Flpd con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 è pari al 33,00%. L’aliquota Ivs relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87%. Le aliquote Ivs relative ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati dopo il 31 dicembre 1995, sono invece riepilogate nella tabella che segue.

Anno Retr. minima settimanale

Prima fascia retribuzione annua

Massimale art.2 co.18, L. n.335/95

Aliquota Ivs

2018 € 202,97 € 46.630,00 € 101.427,00 33,00% 2017 € 200,76 € 46.123,00 € 100.324,00 33,00% 2016 € 200,76 € 46.123,00 € 100.324,00 32,87% 2015 € 200,76 € 46.123,00 € 100.324,00 2014 € 200,35 € 46.031,00 € 100.123,00 32,37% 2013 € 198,17 € 45.530,00 € 99.034,00 2012 € 192,40 € 44.204,00 € 96.149,00 31,87% 2011 € 187,34 € 43.042,00 € 93.622,00 2010 € 184,39 € 42.364,00 € 92.147,00 31,37% 2009 € 183,10 € 42.069,00 € 91.507,00 2008 € 177,42 € 40.765,00 € 88.669,00 30,87% 2007 € 174,46 € 40.083,00 € 87.187,00 2006 € 171,03 € 39.297,00 € 85.478,00 30,07% 2005 € 168,17 € 38.641,00 € 84.049,00 2004 € 164,87 € 37.883,00 € 82.401,00 29,57% 2003 € 160,85 € 36.959,00 € 80.391,00 2002 € 157,08 € 36.093,00 € 78.507,00 29,07%

Page 16: Circolare informativa - studiocentenari.it · Circolare informativa . n° 3 del 01 marzo 2018 . INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 Legge di Bilancio 2018: l’INL

16

2001 £ 296.140 £ 68.048.000 £ 148.014.000 2000 £ 288.640 £ 66.324.000 £ 144.263.000 28,57% 1999 £ 284.100 £ 65.280.000 £ 141.991.000 1998 £ 279.080 £ 64.126.000 £ 139.480.000 28,17% 1997 £ 274.420 £ 63.054.000 £ 137.148.000 28,37%

Contribuzione volontaria per lavoratori autonomi La contribuzione deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote: artigiani: 24% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (21% per i

collaboratori di età non superiore a 21 anni); commercianti: 24,09% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni

(21,09% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni). Si riportano per comodità di consultazione le tabelle pubblicate nella circolare Inps: ARTIGIANI: classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria (decorrenza 1/1/2018)

Classi di reddito* Reddito medio

Contribuzione mensile

imponibile 24%RM 21%RM Fino a € 15.710 15.710 314,20 274,93 da € 15.711 a € 20.863 18.287 365,74 320,02 da € 20.864 a € 26.016 23.440 468,80 410,20 da € 26.017 a € 31.169 28.593 571,86 500,38 da € 31.170 a € 36.322 33.746 674,92 590,56 da € 36.323 a € 41.475 38.899 777,98 680,73 da € 41.476 a € 46.629 44.053 881,06 770,93 da € 46.630 46.630 932,60 816,03

COMMERCIANTI: classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria (decorrenza 1/1/2018)

Classi di reddito* Reddito medio Contribuzione mensile imponibile 24,09%RM 21,09%RM

Fino a € 15.710 15.710 315,38 276,10 da € 15.711 a € 20.863 18.287 367,11 321,39 da € 20.864 a € 26.016 23.440 470,56 411,96 da € 26.017 a € 31.169 28.593 574,00 502,52 da € 31.170 a € 36.322 33.746 677,45 593,09 da € 36.323 a € 41.475 38.899 780,90 683,65 da € 41.476 a € 46.629 44.053 884,36 774,23 da € 46.630 46.630 936,10 819,52 *N.B. La classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi 3 anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub "reddito medio imponibile".

Contribuzione per iscritti alla Gestione Separata Per la Gestione Separata, ai fini della determinazione del contributo volontario, deve essere applicata esclusivamente l’aliquota Ivs vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l’anno 2018, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e assimilati. La contribuzione deve essere calcolata su base mensile e poi versata per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati.

Page 17: Circolare informativa - studiocentenari.it · Circolare informativa . n° 3 del 01 marzo 2018 . INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 Legge di Bilancio 2018: l’INL

17

Per l’anno 2018 l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione Separata non potrà essere inferiore a 3.927,60 euro su base annua e 327,30 euro su base mensile per i professionisti e 5.184,36 euro su base annua e 432,03 euro su base mensile per tutti gli altri iscritti. Si ricorda che i contributi volontari devono essere versati alle seguenti scadenze:

Scadenza Periodo 30 giugno 2018 1° trimestre: gennaio – marzo

30 settembre 2018 2° trimestre: aprile – giugno 31 dicembre 2018 3° trimestre: luglio – settembre

31 marzo 2019 4° trimestre: ottobre – dicembre La gestione dei permessi elettorali Ai lavoratori dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali (referendum, elezioni politiche, amministrative ed europee), spetta il diritto di assentarsi dal lavoro per la durata delle operazioni al seggio, qualora chiamati a ricoprire i seguenti ruoli:

- presidente; - scrutatore; - segretario; - rappresentante di lista o di gruppo; - rappresentante di partiti politici o gruppi promotori dei referendum.

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa, quindi i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile o a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, cioè:

- per i giorni lavorativi spetta la normale retribuzione; - per i giorni festivi (ad esempio la domenica) e non lavorativi (ad esempio il sabato in caso di

settimana corta), una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva o, in alternativa, la fruizione di giorni di riposo compensativi.

La normativa di riferimento non regola i criteri di scelta tra quota di retribuzione aggiuntiva e riposo compensativo, quindi datore di lavoro e lavoratore dovranno accordarsi in tal senso anche in relazione alle necessità dell’organizzazione del lavoro. Per quanto concerne i giorni di riposo, la loro natura compensativa spinge a propendere per un loro godimento ravvicinato rispetto alle presenze ai seggi. Si ricorda che al lavoratore spetta il trattamento per l’intera giornata anche se abbia trascorso al seggio solo alcune ore (ad esempio se le operazioni di scrutinio si siano protratte per qualche ora oltre la mezzanotte). Quanto corrisposto dal datore di lavoro, retribuzione aggiuntiva o riposi compensativi, è soggetto a imposizione contributiva e fiscale, mentre non sono soggetti i compensi correlati alle operazioni svolte al seggio ed erogati dall’ente pubblico. Il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro, a giustifica dell’assenza e per ottenere il pagamento delle competenze, l’attestazione delle giornate trascorse al seggio sottoscritta dal presidente del seggio (per l’attestazione del presidente firma il vice presidente) e con timbro della sezione elettorale. Non è previsto dalle norme specifiche, ma trattandosi di eventuale assenza dal lavoro si ritiene che il lavoratore sia tenuto anche ad informare della stessa il datore di lavoro in via preventiva, mediante consegna di copia della comunicazione di convocazione.

Page 18: Circolare informativa - studiocentenari.it · Circolare informativa . n° 3 del 01 marzo 2018 . INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 Legge di Bilancio 2018: l’INL

18

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 MARZO 2018 ILI PER LE AZIENDE IE UTILI PER LE AZIENDE Di seguito, i principali adempimenti dal 1° al 31 marzo 2018, con il commento dei principali termini di prossima scadenza. Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante, nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo. L’articolo 18, D.Lgs. 241/1997, recita infatti: “Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”. Lunedì 5 marzo Chimici – Distinta contributi previdenza complementare Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim. Mercoledì 7 marzo Sostituti d’imposta – Modello CU – Invio telematico all’Agenzia delle entrate Trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate della CU2018, certificazione unica dei compensi corrisposti, nel 2017, ai lavoratori dipendenti, ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai percettori di reddito di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Da quest’anno la certificazione va utilizzata anche per attestare i corrispettivi erogati a fronte di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (c.d. “locazioni brevi”). Si ricorda che, a seguito delle modifiche disposte dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) all’articolo 4, D.P.R. 322/1998, la trasmissione telematica delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), fissato da quest’anno al 31 ottobre 2018. Venerdì 16 marzo Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente. Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. Contributi Inps – Gestione separata Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente. Contributi Inps – Pescatori autonomi Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Page 19: Circolare informativa - studiocentenari.it · Circolare informativa . n° 3 del 01 marzo 2018 . INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 Legge di Bilancio 2018: l’INL

19

Contributi Inps – Datori di lavoro Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente. Contributi Inps – Datori di lavoro agricolo Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al terzo trimestre 2017. Contributi Inps ex Enpals – Versamento Versamento dei contributi dovuti all’ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Contributi Inpgi – Versamento Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti. Contributi Casagit – Versamento Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti. Martedì 20 marzo Fonchim – Contributi previdenza complementare Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim. Sabato 31 marzo UniEmens – Invio telematico Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente. Inps – Versamenti volontari Versamento dei contributi volontari Inps relativi al quarto trimestre 2017. Enasarco – Contributi Firr Scade il termine per il versamento, all’Enasarco, dei contributi dovuti per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto di agenti e rappresentanti, dovuti sulle provvigioni del 2017. Sostituti d’imposta – Consegna ai sostituiti del Modello CU (slitta a martedì 3 aprile 2018) Consegna della CU2018, certificazione unica dei compensi corrisposti nel 2017, ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai percettori di reddito di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Da quest’anno la certificazione va utilizzata, inoltre, anche per attestare i corrispettivi erogati a fronte di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (c.d. “locazioni brevi”).