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PROVINCIA DI PARMA
COMUNE DI COLORNO
AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE
ADOZIONE
APPROVAZIONE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER LA REDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO
DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
Elaborato: G16RM060.RG01A
AGGIORNAMENTO 2016
A CURA DI: Referente tecnico della società Referente tecnico dell’Amministrazione
Via Martinella 50/C 43124 – PARMA tel 0521.257057 fax 0521.921910 e-mail: [email protected]
Dott. Alberto Giusiano Tecnico competente in acustica ambientale (ai sensi art. 2 Legge 26 ottobre 1995, n. 447) D.D. Provincia Parma n. 5383 del 20/12/2004
21.06.2016 EMISSIONE GIUSIANO CONTINI GIUSIANO DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO APPROVATO
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ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
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CLASSIFICAZIONE ACUSTICA A CURA DI
GEODE s.c.r.l. Via Martinella 50/C 43100 – PARMA tel/fax 0521.257057 e-mail: [email protected]
PROFESSIONISTI ESTENSORI
Dott. Alberto Giusiano Tecnico competente in acustica ambientale (ai sensi art. 2 Legge 26 ottobre 1995, n. 447) D.D. Provincia Parma n. 5383 del 20/12/2004
Dott. Marco Giusiano Tecnico competente in acustica ambientale (ai sensi art. 2 Legge 26 ottobre 1995, n. 447) Regione E.R. N°1117 del 24/02/99
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SOMMARIO
1. Premessa ............................................................................................................ 4
2. Strumenti urbanistici di riferimento ......................................................................... 6
3. Normativa vigente ................................................................................................ 7 3.1. Parametro acustico di riferimento .................................................................... 8 3.2. Periodi di riferimento ..................................................................................... 8 3.3. Limiti differenziali – applicabilità criterio differenziale ......................................... 9
4. Classificazione acustica del territorio ..................................................................... 10
5. Limiti di rumorosità ............................................................................................ 11 5.1. Limiti applicabili alle infrastrutture ferroviarie ................................................. 12 5.2. Limiti applicabili alle infrastrutture stradali ..................................................... 13 5.3. Impianti a ciclo produttivo continuo ............................................................... 15
6. Normativa regionale ........................................................................................... 16
7. Semplificazione in materia di impatto acustico: DPR 227/2011 .................................. 17
8. Obblighi derivanti dalla classificazione Acustica ....................................................... 18
9. Impostazione generale ........................................................................................ 20 9.1. Criteri per l’individuazione delle UTO ............................................................. 21 9.2. Criterio di non contiguità – salto di classe ....................................................... 22 9.3. Attribuzione di classe acustica: casi particolari ................................................ 23
10. Criteri di assegnazione delle classi I ...................................................................... 25
11. CRITERI DI Assegnazione delle classi II ................................................................. 26
12. Criteri di Assegnazione delle classi III .................................................................... 26
13. Criteri di Assegnazione delle classi IV .................................................................... 27
14. Criteri di Assegnazione della classe V .................................................................... 27
15. Criteri di Assegnazione della classe VI ................................................................... 28
16. Criteri di Assegnazione dei limiti alle fasce stradali .................................................. 28
17. Criteri di Assegnazione dei limiti alle fasce ferroviarie .............................................. 30
18. Criteri di individuazione aree per manifestazioni pubbliche ........................................ 30
19. Piani di risanamento acustico comunali .................................................................. 31
20. Individuazione VARIANTI 2016 ............................................................................. 32 Variante A1 ....................................................................................................... 33 Variante A2 e Variante A3 .................................................................................... 35 Variante A4 ....................................................................................................... 37 Variante A5 ....................................................................................................... 39 Variante A6 ....................................................................................................... 39 Variante A7 ....................................................................................................... 41 Varianti tipo B .................................................................................................... 41 Variante area produttiva di Boghignolo .................................................................. 41
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1. PREMESSA
La Classificazione Acustica del Territorio Comunale (C.A.), generalmente conosciuta come
Zonizzazione Acustica (Z.A.), rappresenta lo strumenti di governo del territorio individuato dal
legislatore in materia di pianificazione volto alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente
abitativo dall'inquinamento acustico.
La finalità della Zonizzazione Acustica è quella di perseguire un miglioramento della qualità
acustica delle aree urbane e di tutti gli spazi in genere, determinando un coordinamento tra gli
strumenti urbanistici di cui le amministrazioni si sono dotate sia relativamente all’uso reale del
territorio sia rispetto alle previsioni di piano. La zonizzazione acustica si definisce pertanto
come uno strumento di sintesi tra lo stato esistente e le previsioni urbanistiche future, con lo
scopo di coordinare gli interventi sul territorio al fine di consentire il raggiungimento di una
sempre maggiore tutela riguardo all’inquinamento acustico.
La classificazione acustica si riferisce a tutto il territorio comunale.
Il presente documento accompagna l'aggiornamento 2016 della Classificazione Acustica in
recepimento della variante I del PSC 2016. Il presente aggiornamento della Classificazione
Acustica viene redatta ai sensi della Legge Regionale 15/2001 e della DGR 2053/01 e si
costituisce di due tavole che riportano la suddivisione del territorio comunale in UTO (Unità
Territorialmente Omogenee) cui sono attribuite, secondo i criteri della DGR 2053/01 le classi
acustiche previste dai DPCM 1/3/91, Legge 447-95 ed infine DPCM 14/11/97 "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore".
Le tavole sopraccitate sono indicate nel seguito della relazione più sinteticamente come
"zonizzazione acustica" o come “tavole di zonizzazione”.
La redazione delle tavole di zonizzazione acustica è stata effettuata nel rispetto delle
raccomandazioni contenute nella Deliberazione Giunta Regionale n. 2053/2001 del 9 ottobre
2001 recante “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio" (comma 3
dell'art. 2 della L.R. 15/2001) relativamente sia alla metodica procedurale di classificazione sia
relativamente agli elementi grafici da utilizzare nella stesura degli elaborati.
Il presente documento riporta al proprio interno la descrizione sintetica delle scelte
metodologiche adottate nella procedura di aggiornamento della classificazione acustica del
territorio comunale.
Non sono state elaborate varianti ai regolamenti e alle procedure comunali attinenti gli
aspetti acustici riguardanti le attività rumorose temporanee in quanto non sono intervenute
modifiche in merito allo strumento regionale DGR 45/2002.
Per quel che concerne la presentazione della documentazione di impatto acustico, le
procedure ed i contenuti minimi dei documenti di valutazione acustica (impatto e clima
acustico) da presentarsi a corredo di piani, progetti, richieste e comunicazioni che presentino
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implicazioni in materia di acustica ambientale sono da intendersi recepite le modifiche
normative introdotte a seguito dell'emanazione del DPR 227/2011 che all'articolo 4 riporta
alcune significative semplificazioni in merito alle procedure di valutazione di impatto acustico.
Nello specifico, nel prosieguo della relazione sono esplicitati, relativamente agli interventi
oggetto della variante 2016, i particolari delle scelte operative inerenti all'assegnazione delle
singole classi di destinazione acustica del territorio, ovvero i motivi che hanno guidato le scelte
compiute nei casi in cui tali scelte si discostassero lievemente dalle raccomandazioni regionali.
Nel costante impegno di revisione della zonizzazione acustica, oltre alla coerenza con i
Piani Urbanistici adottati, dovrà essere posta grande attenzione anche nei confronti delle
eventuali modificazioni dei tracciati come pure dei flussi che sono presenti lungo le
infrastrutture di trasporto.
L’aggiornamento della Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Colorno vede la
propria conclusione con la redazione delle tavole della zonizzazione (di seguito “tavole”) con le
quali è stata individuata la suddivisione del territorio in aree omogenee per tipologia e/o
destinazione d’uso (in seguito definite U.T.O.), aree caratterizzate da specifici limiti così come
definiti dal DPCM 14/11/97. Tali limiti vengono dunque recepiti ed attuati tramite le tavole
della zonizzazione acustica, di cui presente relazione illustrativa risulta a corredo e ne
costituisce parte integrante, nonché dalle proposte di modifica ed integrazione dei regolamenti
comunali contenenti normative in materia impatto acustico, sorgenti rumorose ed attività
rumorose temporanee.
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2. STRUMENTI URBANISTICI DI RIFERIMENTO
Al momento della stesura definitiva dell’aggiornamento 2016 della classificazione acustica
del territorio comunale, gli strumenti cui si è fatto riferimento per l’individuazione dei perimetri
delle aree, delle destinazioni d’uso previste e di progetto, per la definizione delle classi stradali,
sono i seguenti:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COLORNO P.S.C. - PIANO STRUTTURALE COMUNALE VARIANTE PSC I_2016 Adottata con delibera C.C. n. in data Approvata con delibera C.C. n. in data
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3. NORMATIVA VIGENTE
Le principali normative nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico, attinenti
alla attività di classificazione acustica del territorio comunale in oggetto e redazione dei
regolamenti comunali applicativi, al momento della stesura della zonizzazione acustica sono
risultate essere le seguenti:
1. D.P.C.M. 1/3/91 – “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.” 2. Legge 447/95 – “Legge quadro sull'inquinamento acustico” 3. D.P.C.M. 14/11/97 – “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 4. D.M. 16/3/98 – “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico” 5. D.M. 11/12/96 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo 6. D.P.R. 18/11/98 – “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” 7. D.M. 29/11/ 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici
di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore 8. D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 - Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello
svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 9. DLgs 4 settembre 2002, n. 262 – “Macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto - emissione
acustica ambientale - attuazione della direttiva 2000/14/Ce” 10. Legge 31 luglio 2002, n. 179 – “Collegato ambientale alla Finanziaria 2002 (ndr. Eliminazione obblighi di
valutazione impianti di diffusione sonora per i pubblici esercizi) 11. D.P.R. 30 marco 2004 n. 142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico
derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 12. DLgs 19 agosto 2005, n. 194 - Attuazione della direttiva 2002/49/Ce relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale 13. DLgs 17 gennaio 2005, n. 13 – “ Attuazione della direttiva 2002/30/Ce relativa all'introduzione di restrizioni
operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari” 14. D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227- "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"
15. Legge Regionale Emilia-Romagna n 15 del 9/05/2001 – “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” 16. Delibera di Giunta Regionale n. 2053/2001 del 9/10/01 – "Disposizioni in materia di inquinamento acustico:
criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della l.r. 9 maggio 2001 n. 15 recante "disposizioni in materia di inquinamento acustico"
17. Delibera di Giunta n.ro 2002/45 del 21/1/2002 – “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della l.r. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'disposizioni in materia di inquinamento acustico”..
18. Delibera di Giunta Regionale n. 673/04 (Prot. AMB/04/24465) “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'disposizioni in materia di inquinamento acustico".
Si tiene a specificare che il DLgs 194/05 sopraccitato è presente nell’elenco per
completezza ma non è al momento ancora uno strumento normativo applicabile a tutti gli
effetti in quanto il decreto stesso contiene al proprio interno date di applicazione ed attuazione
dei dispositivi in esso contenuti successivi al 2006 ed inoltre non è ancora stato emanato lo
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specifico DPCM che dovrà definire gli algoritmi secondo cui convertire i limiti definiti
dall’articolo 2 della Legge 447/95 verso i nuovi descrittori acustici dei livelli di rumore (Lday,
Lnight, Levening e Lden).
3.1. Parametro acustico di riferimento
L’indicatore prescelto dalla normativa (DPCM 1/3/91 e successivamente Legge Quadro
447/1995 e decreti attuativi, in particolare DM 16/3/98) per la valutazione dell’inquinamento
acustico è il Livello di pressione sonora continuo equivalente ponderato A [LeqA] rilevato
rispetto ad un ben definito tempo di riferimento (periodo notturno e periodo diurno).
Il parametro Leq(A),T esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A,
nell'intervallo di tempo considerato. Il Leq (A) è il parametro fisico adottato per la misura del
rumore, definito dalla relazione analitica seguente:
dt
P
tP
TLeq
TA
TA 0 20
2
),(
)(1log10 dB(A) dove
PA(t) è il valore istantaneo al tempo t della pressione sonora ponderata in curva A (norma
I.E.C. n. 651), P0 è il valore della pressione sonora di riferimento e T è l'intervallo di tempo di
integrazione.
Al momento si è in attesa del completo recepimento da parte del legislatore italiano della
Direttiva del Parlamento Europeo e Del Consiglio 2002/49/Ce del 25 giugno 2002 relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale che modifica parzialmente le modalità di
definizione del livello equivalente, avvenuto parzialmente tramite il DLgs 194/2005.
Salvo diversa indicazione, in attesa del completo recepimento della normativa comunitaria,
tutti i limiti e i livelli di rumorosità riportati sono espressi attraverso il parametro LeqA.
3.2. Periodi di riferimento
Come precedentemente espresso, il Leq(A) sostanzialmente rappresenta una media
temporale del livello istantaneo di rumorosità, e viene quindi determinato in relazione a un
certo intervallo di tempo.
La normativa vigente individua due particolari intervalli di tempo di riferimento,
il periodo diurno (dalle 6 alle 22 di ciascuna giornata)
il periodo notturno (dalle 22 alle 6 della mattina successiva).
La direttiva comunitaria 2002/49/Ce e il conseguente DLgs 194/2005 vengono a
modificare i periodi di riferimento nel seguente modo: il giorno è di 12 ore, la sera di 4 ore e la
notte di 8 ore. Gli Stati membri hanno la facoltà di accorciare il periodo serale di un'ora o 2 ore
e allungare il periodo diurno e/o notturno di conseguenza, a condizione che tale scelta sia la
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medesima per tutte le sorgenti e che essi forniscano alla Commissione informazioni sulla
differenza sistematica rispetto all'opzione per difetto. L'orario di inizio del giorno (e di
conseguenza gli orari di inizio della sera e della notte) è a discrezione dello Stato membro (e si
applica indistintamente al rumore di tutte le sorgenti); le fasce orarie standard sono 07.00-
19.00 (Periodo diurno), 19.00-23.00 (periodo serale) e 23.00-07.00 (periodo notturno). Tali
indicazioni sono al momento non compiutamente recepite dal legislatore italiano e pertanto
sono state qui citate unicamente a scopo di illustrare il possibile quadro di riferimento futuro.
3.3. Limiti differenziali – applicabilità criterio differenziale
I limiti differenziali sono applicabili esclusivamente all'interno degli ambienti abitativi ad
esclusione di quelli ubicati nelle aree classificate nella classe VI della classificazione acustica. Il
criterio differenziale, ovvero la valutazione del rispetto dei limiti differenziali, stabilisce che la
differenza tra il valori misurati di rumore ambientale (sorgente rumorosa presente) e di
rumore residuo (sorgente rumorosa non attiva) non deve superare 5 dBA nel periodo diurno e
3 dBA nel periodo notturno. Per l’applicazione dei limiti differenziali non è previsto un periodo
temporale di riferimento e/o una durata minima dei tempi in cui effettuare la verifica. Le
misure si intendono effettuate all’interno dell’ambiente disturbato a finestre chiuse ovvero a
finestre aperte.
Ogni effetto disturbante del rumore prodotto dalla sorgente indagata è da ritenersi tuttavia
trascurabile, per l’applicazione dei limiti amministrativi, se il livello di rumorosità misurato a
finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo
notturno. La rumorosità riscontrata all’interno degli ambienti abitativi deve essere ugualmente
considerata trascurabile se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è
inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. Il
legislatore ha inoltre specificato che non è possibile valutare il rispetto del limite differenziale,
ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPCM 14/11/97 per i casi di "[...] rumorosità prodotta:
dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, di aviosuperfici, dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile e marittime;
da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso."
Si specifica, infine, che per ambiente abitativo il legislatore ha dato la definizione di
seguito riportata da cui si desume che ai sensi della tutela dal rumore, per ambiente abitativo
si intende qualsiasi ambiente destinato ad attività umane, infatti : “[Art. 2 c1, lett b Legge 447/95] b)
ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed
utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta
ferma la disciplina di cui al D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da
sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;[...]”
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4. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
La LQ 447/95 ed in attuazione di tale legge nazionale anche la Legge Regionale 15/2001
(come già in precedenza recitava il DPCM 1/3/91) stabiliscono che i Comuni debbano
procedere alla zonizzazione acustica del proprio territorio, ovvero debbano suddividere il
proprio territorio in aree omogenee per uso e destinazione d’uso, assegnando a ciascuna zona
ottenuta in base all’effettivo uso del territorio stesso, attuale o di progetto, una classe acustica
caratterizzata da limiti di rumorosità e da vincoli specifici.
Le diverse classi acustiche in cui occorre suddividere il territorio sono state introdotte e
definite una prima volta dal DPCM 1/3/91 e quindi successivamente ribadite dalla L 447/95 e
dal DPCM 14/11/97 ad essa collegato. Onde evitare confusioni si specifica che quando nella
descrizione dei limiti e delle classi si andrà ad utilizzare i termini quali “classe superiore” o
“classe inferiore” si utilizza la convenzione secondo la quale le classi acustiche sono ordinate
in senso crescente ovvero la classe I è inferiore alla classe II e così proseguendo fino alla
Classe VI che risulta essere la classe massima.
La Regione Emilia-Romagna, approvando la legge regionale 9 maggio 2001 n°15, ha
ottemperato all’obbligo sancito dalla Legge Quadro 447/95, definendo le disposizioni in materia
di inquinamento acustico. La Giunta Regionale, ha poi emanato con propria delibera n.
2053/2001 del 9/10/01 le necessarie "Disposizioni in materia di inquinamento acustico: Criteri
e condizioni per la classificazione Acustica del territorio ai sensi del comma 3 Dell'art. 2 della
L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante “Disposizione in materia di inquinamento acustico”"
Di seguito si riportano le definizioni delle classi acustiche in cui suddividere il territorio.
Classe acustica e denominazione
Aree che rientrano nella classe
I AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
II AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE
Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
III AREE DI TIPO MISTO Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
IV AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA
Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
V AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI
Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi
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Per la definizione dei limiti assoluti e differenziali che caratterizzano le diverse classi
occorre invece fare riferimento al D.P.C.M. 14/11/97 in cui tali limiti sono esplicitati e descritti
nel loro campo di applicazione.
Poiché l’attività svolta era di semplice aggiornamento di una classificazione acustica
preesistente, si specifica che i criteri utilizzati per l’attribuzione della classe acustica alle
diverse parti del territorio comunale i medesimi di quelli già utilizzati per la stesura della
classificazione acustica attualmente in vigore. Tali criteri sono quelli contenuti dalla Delibera
Regionale 2053/01 in cui sono introdotti e definiti una serie di parametri e di algoritmi per la
definizione specifica della classe acustica. Si rimanda a tale delibera per una più dettagliata
descrizione dei criteri di attribuzione delle classi acustiche come pure dei criteri di sintesi tra lo
stato di fatto (uso reale del territorio) e quello di progetto (previsioni e scelte future assunte
dall’Amministrazione tramite gli strumenti urbanistici di cui si è dotata).
5. LIMITI DI RUMOROSITÀ
I valori limite di rumorosità associati a ciascuna classe acustica sono al momento definiti
dal DPCM 14/11/97 e sono suddivisi in quattro categorie: limiti di immissione, limiti di
emissione, valori di qualità e valori di attenzione.
I valori di ciascun limite sono distinti in base alla classificazione acustica del territorio
variano in relazione al periodo di riferimento diurno o notturno. La tabella che riassume i valori
limite definiti dal DPCM 14/11/97, li distingue fra loro per tipologia e per periodo di riferimento.
DPCM 14/11/97
Valori limite dellesorgenti sonore
Valori limite diemissione
RELATIVI ALLESINGOLE SORGENTI
Valori diqualità
Valori limite diimmissione
RELATIVI AI RICETTORI
Valori diattenzione
Differenziali
Assoluti
Breve termine
1 ORA
Lungo termine
Limiti relativi all’inquinamento acustico nella normativa vigente
Ai sensi della Legge 447/95 i limiti rispondono alle seguenti definizioni:
valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
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valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
Si sottolinea infine che sempre ai sensi dell’articolo 2 della legge 447/95 i valori limite di
immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
dove, il “Livello di rumore residuo – Lr” è il valore di LeqA che si rileva quando si escludono le
specifiche sorgenti disturbanti mentre per “Livello di rumore ambientale – La” viene
determinato tramite il valore di LeqA prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un
dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è dunque costituito
dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.
Valori numerici dei diversi limiti in base alla classe acustica del territorio
Classe acustica e denominazione
Limiti di immissione Limiti di emissione
Valori di qualità
Valori di attenzione
Assoluti Differenziali Breve termine (1 h) Lungo termine
d 1 n d n d n d n d n d n
I Aree particolarmente protette 50 40 5 3 45 35 47 37 60 45 50 40
II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
55 45 5 3 50 40 52 42 65 50 55 45
III Aree di tipo misto 60 50 5 3 55 45 57 47 70 55 60 50
IV Aree di intensa attività umana 65 55 5 3 60 50 62 52 75 60 65 55
V Aree prevalentemente industriali
70 60 5 3 65 55 67 57 80 65 70 60
VI Aree esclusivamente industriali
70 70 – – 65 65 70 70 80 75 70 70
5.1. Limiti applicabili alle infrastrutture ferroviarie
Riguardo alle infrastrutture ferroviarie è stato emanato il decreto DPR 459/98 che istituisce
per ciascuna infrastruttura ferroviaria una fascia di pertinenza all'interno della quale,
indipendentemente dai limiti della classificazione acustica, sono in vigore (per il solo rumore
prodotto dall’infrastruttura stessa) limiti di immissione assoluti specifici. I limiti introdotti dal
DPR 459/98 sono riportati in una successiva tabella. All'esterno della fascia di pertinenza,
invece, valgono i limiti definiti dalla classificazione acustica comunale, ove questa sia stata
1 D – diurno; N – notturno
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definita. Il succitato decreto prevede inoltre che, qualora si evidenzi l’impossibilità tecnica di
ottenere il rispetto dei limiti sopra definiti (all'interno o al di fuori della fascia di pertinenza),
ovvero quando valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale ne evidenzino
l’opportunità, sia possibile in alternativa intervenire direttamente sui ricettori (predisponendo
quindi interventi di mitigazione mirata su ciascun ricettore) al fine di garantire il rispetto dei
seguenti limiti di rumorosità interna:
Ricettore Limite interno al ricettore (a finestre chiuse)
Diurno Notturno
Ospedali, case di cura e di riposo – 35
Altri ricettori non sensibili – 40
Scuole 45 –
La regione Emilia-Romagna ha inoltre indicato, tramite la delibera 2053/01, che alle aree
prospicienti le ferrovie, per un’ampiezza pari a 50 m per lato, deve essere assegnata la classe
IV ovvero se l’area attraversata è di classe superiore, viene mantenuta la classe attribuita
all’area mentre le aree poste in classe I conservano l'appartenenza alla propria.
Limiti specifici per la rumorosità prodotta dalle infrastrutture ferroviarie (DPR 459, 18/11/98)
Infrastruttura Fascia Ampiezza (per lato)
Limite diurno (6 – 22)
Limite notturno (22 – 6)
Ricettori ordinari
Ricettori sensibili 2
Ricettori ordinari
Ricettori sensibili
Ferrovie esistenti e ferrovie nuove con velocità di progetto inferiore a 200 km/h
A 100 70 50 60 40 3
B 150
(da 100 a 250) 65 50 55 40
Ferrovie nuove con velocità di progetto superiore a 200 km/h
Unica 250 65 50 55 40
5.2. Limiti applicabili alle infrastrutture stradali
In data 1 giugno 2004 è stato pubblicato il DPR 142 del 30/03/04 contenente le
disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal
traffico veicolare. Il 29/11/2000 era invece stato approvato il D.M. contenente i criteri per la
predisposizione, da parte delle società ed enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.
2 Ospedali, scuole, case di cura e di riposo e assimilabili
3 Per le scuole si considera solamente il limite diurno
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La struttura normativa del DPR 142/04 per le strade è assolutamente analoga a quella
introdotta dal decreto dedicato alle infrastrutture ferroviarie, precedentemente descritto. Viene
infatti prevista per ciascuna strada l’istituzione di una fascia di pertinenza caratterizzata da
limiti di immissione assoluti specifici relativi al solo rumore prodotto dalla strada.
L’ampiezza ed il numero di fasce di pertinenza acustica (1 o 2 come nel caso delle fasce
ferroviarie) varia in ragione della tipologia di arco stradale cui la fascia è associata. Per la
classificazione degli archi stradali il DPR 142/04 fa riferimento alle definizioni introdotte dal
DLgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed inoltre introduce limiti differenti se
si tratta di strade di nuova realizzazione o di strade esistenti e assimilabili
Anche nel caso delle infrastrutture stradali è possibile, in base a considerazioni di fattibilità
tecnica o di opportunità scegliere di tutelare esclusivamente i ricettori, garantendo in questo
caso solamente il rispetto di particolari limiti riferiti agli ambienti interni. Di seguito si riportano
le tabelle riassuntive dei limiti previsti dal DPR 142/04. Si osservi come i limiti relative alle
strade di tipo E ed F debbano essere stabiliti direttamente dalle Amministrazioni Comunali in
modo conforme alla classificazione acustica.
Relativamente alla normativa regionale in materia di rumore prodotto dalle infrastrutture
stradali si cita nuovamente la direttiva 2053/01 in cui la regione Emilia Romagna ha indicato in
50 metri l’ampiezza minima della fascia di rispetto relativa alle infrastrutture stradali che può
ridursi di larghezza per giungere al primo fronte stradale nel caso delle strade urbane.
La Regione indica i limiti propri delle classi IV, III e II come i limiti applicabili alle fasce
stradali sopra definite. Le fasce definite dai criteri regionale sono da intendersi come UTO a
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tutti gli effetti, individuate dalla presenza di una infrastruttura stradale che influenza in modo
marcato l’uso del territorio.
La variabilità dei limiti da applicarsi alle fasce stradali individuate dalla DGR 2053/01 è
dovuta, analogamente a quanto sancito anche dal DPR 142/04, alla differente classificazione
degli archi stradali, classificazione da effettuarsi in base alle caratteristiche definite dal “Nuovo
Codice della Strada”. La DGR 2053/01 stabilisce infatti che la classe IV dovrà essere attribuita
alle fasce relative alle strade di tipo “a”, “b”, “c”, “d” mentre le strade di tipo “e” ed “f” avranno
fasce di classe II o III.
Si specifica infine che una circolare interpretativa interna di ARPA viene a precisare a
riguardo delle fasce di rispetto stradale definite al capo 4 della DGR 2053/01 che tali fasce
debbono intendersi come U.T.O. vere e proprie all’interno delle quali i valori limite stabiliti in
base alla classe acustica di appartenenza devono essere applicati a tutte le sorgenti sonore
nonché alla valutazione dei livelli di rumorosità residua ed ambientale. A titolo di
esemplificazione si può citare il caso in cui la fascia individuata dalle aree prospicienti
un’infrastruttura stradale di tipo D verrà a definire una U.T.O. di classe IV anche nel caso in cui
la fascia venga ad interessare un’area esclusivamente residenziale (dunque potenzialmente da
classificare in classe II). A tale area dovranno pertanto essere sempre applicati i limiti propri
della classe IV non solo nei casi in cui si tratti di rumore generato dall’infrastruttura di
trasporto.
5.3. Impianti a ciclo produttivo continuo
Il DM 11.12.96, pubblicato sulla G.U. il 4 marzo 1997, n. 52 ed entrato in vigore il 19
marzo 1997, avente come oggetto la “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a
ciclo produttivo continuo” all’articolo 3 stabilisce che:
1. gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto non sono soggetti alla applicazione del criterio differenziale se si evidenzia il
rispetto dei limiti assoluti di immissione
2. gli impianti a ciclo produttivo continuo realizzati dopo l’entrata in vigore del decreto sono
soggetti al rispetto del criterio differenziale come pure gli impianti che non vedano
rispettati i limiti assoluti di immissione
Il DM 11.12.96 definisce come impianto a ciclo produttivo continuo:
quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione;
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Il succitato DM 11.12.96 inoltre stabilisce che come impianto a ciclo produttivo continuo
esistente debba essere inteso quello in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia
stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente al 19/03/97.
6. NORMATIVA REGIONALE
La Regione Emilia-Romagna, approvando la legge regionale n 15 del 9/05/2001 –
“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, ha ottemperato all’obbligo sancito dalla
Legge Quadro 447/95, definendo le norme in materia di inquinamento acustico. Questa legge
sostanzialmente ricalca le indicazioni contenute nella legislazione nazionale, trasferendo in
ambito regionale quelle che sono le disposizioni relative alle classi acustiche ed ai limiti ad esse
legati, nonché le attribuzioni di competenza ai diversi enti ed amministrazioni competenti.
La Giunta Regionale, ha poi emanato con propria delibera n. 2053/2001 del 9/10/01 –
"Disposizioni in materia di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la classificazione
acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante
disposizione in materia di inquinamento acustico" il necessario strumento per l’applicazione
della legge regionale in materia di classificazione acustica.
La Delibera di Giunta n. 45 del 21/1/2002 avente come oggetto “Criteri per il rilascio delle
autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. 9 maggio
2001, n. 15 recante ‘Disposizioni in materia di inquinamento acustico’” costituisce poi l’ultimo
strumento regionale in materia di inquinamento acustico, se si esclude la L.R. 31/02 che
all’articolo 44 introduce alcune modifiche alla procedura di adozione e approvazione della
classificazione acustica del territorio comunale.
La Delibera di Giunta numero 2004/673 avente come oggetto i “criteri tecnici per la
redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima
acustico ai sensi della L.R. 9 MAGGIO 2001, N. 15 [...]” è venuta infine a regolamentare i casi
in cui occorre presentare documentazione di valutazione acustica ed a stabilire i requisiti
informativi e tecnici minimi che necessariamente debbono essere soddisfatti da tale
documentazione. Per documentazione di valutazione acustica si debbono intendere sia la
documentazione di previsione di impatto acustico e che le relazioni di valutazione di clima
acustico.
Alla DGR 2053/01 ed alla DGR 673/2004 si è dunque fatto riferimento per la stesura delle
Norme Tecniche di Attuazione della zonizzazione acustica.
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7. SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO: DPR 227/20114
Il DPR 227/2011, all'articolo 4 comma 1, specifica che sono escluse dall'obbligo di
presentare la documentazione di impatto acustico le attività a bassa rumorosità specificate
nell'allegato B di tale decreto, allegato che comprende 47 tra voci e macrovoci di attività (es.
fotografi, riparazione di beni di consumo, laboratori artigianali per la produzione di pane) e che
alcune di queste voci restano invece soggette alla presentazione della documentazione innanzi
citata se sono dotati di impianto di amplificazione o svolgono manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
Sempre il DPR 227/2011, all'articolo 4 comma 2 specifica che la condizione di rispetto dei
limiti fissati dalla classificazione acustica può essere attestata mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà da parte di tutte le attività non indicate nell'allegato B.
A ciò consegue che è di fatto consentito ad una attività non produrre alcuna valutazione di
impatto acustico ma depositare specifica dichiarazione attestante le condizioni innanzi citate.
La possibilità concessa dal decreto è di tipo facoltativo (l'articolo specifica infatti che "Resta
ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà [...]ove non
vengano superati i limiti di emissione di rumore".
Sarà dunque facoltà del soggetto titolare l'impresa produrre specifica valutazione di
impatto acustico ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che dovrà essere
accompagnata da nota tecnica (o relazione acustica) redatta da tecnico competente in acustica
che attesti il rispetto dei limiti succitati.
4 Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 -Regolamento per la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Art. 4. Semplificazione della documentazione di impatto acustico
1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.
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8. OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
In seguito all’adozione della zonizzazione acustica derivano una serie di obblighi per vari
soggetti identificati dalla normativa nazionale e regionale. In particolare si vuole qui segnalare
che ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della LR 15/01, “le imprese, entro sei mesi
dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti
ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della Legge n. 447 del 1995 ed in caso di
superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a
pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento”.
Ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo della LR 15/01 si dovrà
successivamente verificare che il Piano di risanamento dell'impresa venga “attuato entro il
termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto
adeguamento e' data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali
motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il sindaco può, su richiesta dell'impresa
presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo
ulteriore non superiore a diciotto mesi”.
Nei casi in cui le imprese abbiano già effettuato in precedenza interventi di risanamento
acustico non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, la legge regionale
articolo 9 comma 4 prevede che le imprese siano tenute ad adeguarsi ai nuovi valori ai sensi e
nei termini di cui al comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995.
Le procedure relative alla Valutazione di Impatto Acustico e di valutazione previsionale di
clima acustico sono già definite nella normativa nazionale che regionale nonché dalla DGR
673/04. Tali procedure devono essere tuttavia applicate anche alla luce dei disposti dell'articolo
4 del DPR 227/2011.
Le indicazioni relative alle autorizzazioni di cui alla delibera regionale 2002/45 sono state
recepite in una proposta di regolamento allegata alla zonizzazione mentre le disposizioni
riguardanti le valutazioni di impatto acustico sono di seguito specificate oltre che inserite in
una specifica proposta di modifica dei regolamenti comunali.
Ai sensi dell’articolo 10 della LR 15/01 e della DGR 673/04 la documentazione di
previsione di impatto acustico e' allegata, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della Legge n°
447 del 1995, alle domande per il rilascio:
a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);
c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
e comunque in tutti i casi previsti nel Regolamento Comunale per la disciplina acustica del
territorio, nel rispetto delle procedure di semplificazione previste dal DRP 227/2011.
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Si riportano di seguito alcuni estratti dalla normativa nazionale relativi agli obblighi di
presentazione di valutazione di impatto acustico e di compatibilità acustica di interventi edilizi
e di interventi riqualificazione del territorio.
Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico [omissis]
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei Comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al DLgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
[omissis]
Il testo del comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995, stabilisce che in materia di
valutazione previsione del clima acustico (compatibilità acustica) si debba così procedere:
3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. omissis".
[omissis]
Infine il testo del comma 4 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995, stabilisce che al
momento del rilascio di concessioni edilizie e di altri atti comunali che abilitino all’utilizzazione
di immobili ed infrastrutture che si possono configurare come sorgenti di rumore si debba
prevedere il seguente iter di valutazione:
Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico [omissis]
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. [omissis].
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9. IMPOSTAZIONE GENERALE
Per offrire uno strumento che rendesse omogenea su base regionale i criteri di
assegnazione delle classi acustiche alle diverse porzioni di territorio, durante le redazioni delle
zonizzazioni acustiche che i diversi comuni dell’Emilia-Romagna erano chiamati a produrre
dalla L.R. 15/01, la Regione stessa tramite la delibera 2053/01 ha provveduto ad emanare una
serie di linee guida per la stesura delle zonizzazioni acustiche.
Anche l’aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale di Colorno si è
sostanzialmente attenuta a tali linee guida discostandosene esclusivamente nelle situazioni di
seguito descritte:
1. Venendo a definire una classificazione “a cerchi concentrici” in prossimità delle aree produttive, definendo all’esterno delle aree destinate ad uso produttivo delle fasce di rispetto di ampiezza variabile tra 50 e 100 metri, per garantire il rispetto del divieto di avere aree confinanti caratterizzate da limiti che differiscano per più di 5 decibel.
2. Privilegiando, per ottenere la classificazione del territorio anche per lo stato di fatto, un approccio basato sull’integrazione dei dati ottenuti dagli strumenti urbanistici vigenti con le informazioni ottenute tramite sopralluoghi in campo, piuttosto che l’applicazione degli algoritmi regionali.
3. Privilegiando le classi acustiche inferiori (classi II e III) nel caso in cui gli algoritmi stabiliti dalla DGR 2053/01 avessero portato ad indicare classi giudicate eccessivamente penalizzanti per la quota di residenza presente nella UTO.
In riferimento a quanto affermato nell’ultimo punto sopra riportato occorre infatti precisare
che in ragione sia delle scelte urbanistiche compiute in sede locale sia delle disposizioni
contenute nella LR 20/2000 come nella DGR 2053/01, nelle aree in cui non sono specificate le
quote consentite per usi differenti della residenza ma vi è una semplice indicazione di “uso
prevalente”, la DGR 2053/01 stabilisce infatti un principio che nella sua applicazione pratica è
stato ritenuto troppo penalizzante. La suddetta direttiva regionale stabilisce infatti che “Nel caso
in cui le Norme Tecniche fissino, nelle zone prevalentemente residenziali [...], valori percentuali minimi e
massimi di compresenza di funzioni non residenziali, si procederà ad assumere lo scenario insediativo più
sfavorevole in termini di inquinamento acustico”. Ciò comporta però che in molte zone di Colorno la
classe da applicare alle UTO individuate sarebbe risultata essere la IV in quanto un uso
prevalente, secondo l’interpretazione data dagli estensori degli strumenti urbanistici vigenti,
determina una situazione in cui è compatibile con le norme di piano una situazione in cui la
zona sia interessata per il 51% da usi residenziali e per il restante 49% da usi commerciali e
produttivi equamente distribuiti.
Ciò comporta, alla luce degli algoritmi definiti dalla DGR 2053/01, che la classe II sia
pressoché sempre negata e che la classe IV risulti essere la prevalente. Poiché tale situazione
è stata ritenuta eccessivamente penalizzante per gli usi residenziali, dove il tessuto urbano
esistente o di progetto prevedeva una quota di residenza prevalente, la classe attribuita è
stata la III.
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Per l’illustrazione degli algoritmi della DGR 2053/01 si rimanda alla direttiva stessa, in
questa sede ci si limita a specificare che tali algoritmi sono basati su di una somma di punteggi
attribuiti a tre differenti rapporti: densità di popolazione, densità di attività produttive e densità
di attività commerciali valutate rispetto alla superficie complessiva della UTO. I punteggi
variano da 1 a 3 (non è previsto il punteggio 0 per nessuno dei tre parametri) e le percentuali
per cui attribuire punteggi superiori a 1 per la presenza di attività commerciali e produttive
sono alquanto basse, rispettivamente 1.5 e 0.5%, con conseguente attribuzione di classi
elevate alle UTO in cui è prevista compresenza di usi differenti.
Per non giungere ad un aggiornamento della Classificazione Acustica che determinasse
l’incremento delle classi a tutto il territorio comunale si è pertanto provveduto a valutare caso
per caso tutte le situazioni, specialmente quelle in cui le scelte di pianificazione erano ancora in
sede di attuazione. Le linee guida regionali specificano infatti che al momento della formazione
della classificazione acustica il Comune provveda ad assumere un quadro conoscitivo
finalizzato all'individuazione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali delle diverse parti del
territorio con particolare riferimento:
1. all’uso reale del suolo, per il territorio urbanizzato (stato di fatto);
2. alla disciplina di destinazione d'uso del suolo per il territorio urbanizzabile (stato di progetto).
A tal fine, la metodologia regionale propone l'individuazione di Unità Territoriali Omogenee
(UTO) sulle quali effettuare le diverse valutazioni e alle quali attribuire in maniera il più
possibile omogenea ed oggettiva le classi acustiche.
9.1. Criteri per l’individuazione delle UTO
Le indicazioni regionali contenute nella DGR 2053/01 stabiliscono che per l’individuazione
delle UTO, sulle quali basare le valutazioni per la classificazione acustica, occorre rispondere ai
seguenti criteri di omogeneità:
a) usi reali del territorio;
b) tipologia edilizia esistente;
c) infrastrutture per il trasporto esistenti;
Nella perimetrazione delle UTO è inoltre opportuno tenere in considerazione la presenza di
eventuali discontinuità naturali (dossi, ecc.) o artificiali.
Trattandosi di un aggiornamento della classificazione acustica si è dunque provveduto a
variare le UTO già definite nella stesura precedente della zonizzazione in base alle nuove scelte
urbanistiche compiute ed inoltre si è provveduto a verificare nuovamente il sostanziale rispetto
delle disposizioni date dalla DGR 2053/01. Si è infine cercato il più possibile di ottemperare
all’indicazione di evitare una eccessiva frammentazione del territorio ricercando, nel contempo,
aggregazioni con caratteristiche sufficientemente omogenee.
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Così operando si è venuti in pratica a definire le seguenti tipologie di UTO, che nel caso del
centro urbano spesso venivano a coincidere con “quartieri” o specifiche porzioni del territorio
urbanizzato:
territorio agricolo
nuclei insediativi inseriti all’interno del territorio agricolo
aree produttive
centro storico
aree urbanizzate “interne”, appartenenti al nucleo urbano
aree urbanizzate “di periferia o esterne al nucleo urbano
infrastrutture stradali e ferroviarie e aree ad esse confinanti
Le diverse porzioni di territorio comunale così come sopra sommariamente distinte per
tipologia, sono state singolarmente analizzate e quindi è stata loro attribuita la classe acustica
di riferimento in base ai criteri definiti dalla DGR 2053/01 e sulla scorta delle scelte compiute
nelle precedenti stesure dello strumento della classificazione acustica.
Si ribadisce comunque che i dati numerici ottenuti dagli algoritmi indicati dalla norma
2053/01 sono stati utilizzati solo parzialmente per la redazione della zonizzazione acustica in
quanto l’applicazione pedissequa degli dei criteri regionali non è risultata possibile in quanto si
è verificato che i valori forniti erano penalizzanti per le ampie quote di residenza presenti nelle
UTO, nonché gli algoritmi risultavano fuorvianti al momento di compiere delle scelte di
classificazione del territorio che risultassero fedeli al reale uso del territorio.
9.2. Criterio di non contiguità – salto di classe
Nella definizione delle classi acustiche da attribuire alle UTO individuate si è scelto di
ottemperare il più possibile all’indicazione di divieto di contatto diretto di aree, anche
appartenenti a comuni confinanti, i cui limiti si discostino in misura superiore a 5 dBA
contenuto nell’articolo 2 comma 4 della L.R. 15/2001 4.
Per ottemperare a tali divieti le UTO che individuano le zone produttive del comune, se
questo non fosse già definito dalle destinazioni urbanistiche di progetto o dallo stato di fatto,
sono state “contornate” da una o più fasce concentriche di ampiezza pari a 50 metri a cui sono
stati attribuite classi acustiche decrescenti fino al raggiungimento dello scopo di divieto di
contiguità tra aree i cui limiti differiscono per più di 5 dBA. Poiché solitamente si tratta di fasce
poste al contorno di classi industriali realizzate ai margini del territorio agricolo, si è in genere
realizzata una sola fascia, posta al contorno dell’area produttiva classificata in classe V, di
ampiezza pari a 50 metri, cui si sono attribuiti i limiti della classe IV allo scopo di consentire la
transizione alla classe III, propria del territorio agricolo, senza determinare salti di classe.
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Si specifica che in ragione di precedenti scelte urbanistiche compiute specialmente in
relazione all’ubicazione di aree produttive nel territorio comunale, la classificazione acustica del
territorio Comunale di Colorno è maggiormente esposta al rischio di situazioni problematiche
dal punto di vista acustico a causa della contiguità di aree che presentano usi e destinazioni
d’uso fra loro “molto differenti” dal punto di vista acustico.
Tale problematicità è stata affrontata, come già indicato in precedenza, tramite
l’individuazione, ove questo fosse possibile, di “fasce di rispetto” che costituiscono vere proprie
UTO definite su base urbanistica e secondo le definizione date dal DPCM 14/11/97 e dalla DGR
2053/01, per rispettare quanto stabilito dall’articolo 2 comma 4 della L.R. 15/2001 secondo cui
all'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione le aree contigue, anche
appartenenti a comuni contermini, non possono avere valori che si discostano in misura
superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal
Decreto del Ministero dell'Ambiente 16/03/98.
Poiché il vincolo normativo di divieto di contatto tra aree aventi limiti che si discostino di
più di 5 dBA contiene la frase “di livello sonoro equivalente misurato”, gli enti di controllo
competenti (ARPA) interpretano tale divieto come un avvertimento, un divieto potenziale:
occorre che il superamento debba essere determinato in seguito a rilievi fonometrici e non è
necessariamente subito vigente in seguito all’attribuzione ad UTO confinanti di classi che si
discostino per più di 5 decibel.
Nei casi di maggiore criticità, negli anni precedenti alla stesura del presente
aggiornamento della classificazione acustica, si era provveduto ad eseguire rilievi fonometrici
speditivi per verificare in maniera preventiva il rispetto dei limiti normativi e a segnalare
eventuali situazioni di criticità che possano necessitate di maggiori approfondimenti ed
eventualmente, in seguito al ricevimento degli elaborati di autovalutazione prodotti dalle
attività presenti sul territorio, anche di elaborazione di piani di risanamento.
Per quanto riguarda le scelte di pianificazione e di attuazione delle scelte di piano e degli
interventi previsti dagli strumenti urbanistici oggetto di variante, queste non hanno comportato
la definizione di nuove condizioni di potenziale criticità e pertanto le tavole della Variante
21016 della Classificazione Acustica Comunale di Colorno non riportano alcuna indicazione in
merito a situazioni di criticità acustica per "salto di classe" in quanto queste sono risultate già
sanate (non presenti nello stato dei fatti) dalle precedenti varianti mentre la variante 2016 non
ne ha introdotte di nuove.
9.3. Attribuzione di classe acustica: casi particolari
Qualora la collocazione di un edificio risultasse ricadente in più classi acustiche distinte, a
causa di una incertezza o di un errore grafico o per un non corretto aggiornamento della
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Cartografia Digitalizzata Catastale utilizzata a riferimento, tale edificio è da intendersi
interamente collocato all’interno della UTO che presenta la classe più elevata.
Questo criterio si applica a tutti gli edifici posti nelle classi comprese tra la classe II e la
classe V. Gli edifici posti parzialmente in classe I, ricadono interamente in classe I. Il caso non
si pone per la classe VI in quanto non esistono UTO poste in tale classe.
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10. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI I
L'individuazione e perimetrazione delle classi I è stata fatta prima di tutte le altre classi,
impiegando i criteri seguenti:
sono state localizzate in classe I le attrezzature e spazi di massima tutela: scuole,
ospedali, cliniche, parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come patrimonio
verde comune, escludendo pertanto le piccole aree verdi di quartiere. Fanno inoltre
eccezione all’attribuzione della classe I le strutture scolastiche o sanitarie inserite in
edifici adibiti principalmente ad altri usi: queste sono state classificate secondo la zona
di appartenenza di questi ultimi.
sono classificati in classe I, in ragione della natura dei luoghi e della loro fruizione che
necessita di raccoglimento e quiete, tutti i cimiteri presenti sul territorio comunale e
sebbene nel territorio extraurbano confinino con il territorio agricolo classificato in classe
III non si ritiene necessario prevedere piani di risanamento dovuti al mancato
rispetto del criterio del divieto del “salto di classe”. Tale affermazione è dovuta
alla loro fruizione saltuaria, alla loro collocazione in aree già sostanzialmente in quiete ed
alla presenza di muri perimetrali che fungono per sé stessi da barriera acustica a tutela
della quiete interna.
non sono stati classificati in classe I i luoghi di culto che sono stati invece classificati
secondo la classe della UTO cui appartengono.
La normativa nazionale e regionale prevede inoltre di classificare in classe I anche le aree
urbane e rurali di particolare interesse storico, architettonico, culturale, paesaggistico e
ambientale quando, per la loro fruizione, la quiete è condizione essenziale. Tale tipologia di
aree non è stata riconosciuta all’interno del territorio comunale di Colorno, ad esclusione del
parco della Reggia.
Le zone rurali per le quali la quiete non è stata considerata funzione essenziale, cioè
praticamente tutte le aree fluviali, golenali, boscate ecc., soggette a vincoli di varia natura,
sono state invece classificate normalmente in classe III, in analogia con le adiacenti zone
agricole.
Per ultimo si specifica che l'esigenza di proteggere dal rumore le aree di classe I costituisce
una valida motivazione per l'individuazione di UTO anche di dimensioni molto ridotte (singoli
edifici con relative pertinenze cortilizie), ecco dunque spiegata la ragione per cui sono stati
classificati in classe I i soli edifici scolastici e/o i cimiteri e non le aree circostanti, che non
avevano alcun legame specifico e funzionale con l’edificio da tutelare tramite l’individuazione
della classe I.
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11. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI II
Per quanto riguarda le zone residenziali già esistenti, la classe II è stata assegnata alle
UTO (assunte normalmente equivalenti agli isolati) in cui si ha pressoché unicamente funzione
residenziale. In presenza non marginale di negozi, esercizi commerciali e servizi in genere o
altre destinazioni non puramente residenziali, oppure nel centro storico, ove gli indici di
occupazione del suolo sono comunque elevati, la classe II è stata sistematicamente negata
preferendole la classe III.
Viceversa nel caso di presenza di limitatissimi esercizi commerciali o di attività recettive
assimilabili alla residenza (bed & breakfast, pensioni e residence in appartamenti condominali)
ovvero piccole attività di servizi si è attribuita alla UTO la classe II.
In conseguenza, risultano in classe II la quasi totalità degli insediamenti e lottizzazioni
periferiche o ad immediato contatto con il centro storico, costituiti di villette o tipologie
residenziali a bassa densità.
La classe seconda, in osservanza alle indicazioni date dall’amministrazione è stata
attribuita ai nuclei abitati frazionali ed ai gruppi di case posti all’interno del territorio agricolo
che presentavano caratteristiche di residenza in forma esclusiva e non di abitazioni connesse
all’attività agricola o ad altre attività artigianali.
Poiché le norme urbanistiche vigenti per gli strumenti attualmente adottati
dall’Amministrazione consentono nella maggior parte dei casi la potenziale compresenza
all’interno della medesima UTO di edifici residenziali ed edifici contenenti una quota di attività
commerciali e/o produttive, nonché le nuove regole di progettazione urbanistica vietano
sostanzialmente la realizzazione di nuovi insediamenti privi di negozi ed altri servizi, la classe
II non sempre è stata assegnata alle aree di progettata espansione residenziale.
12. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI III
La classe III è assegnata, secondo le indicazioni della normativa nazionale e regionale
vigente, a tutto il territorio rurale (zone agricole) in cui è consentito che si svolgano attività
agricole che impiegano macchine operatrici.
Le UTO a cui è possibile attribuire questa classe costituiscono dunque in assoluto quelle
aventi maggiore estensione areale sul territorio comunale.
La classe III è inoltre assegnata ad alcune delle nuove espansioni residenziali, che
prevedono la bilanciata compresenza di residenza, attività agricole, terziario e/o commercio, ed
a vaste porzioni del territorio urbano consolidato, sia all’interno che al di fuori del centro
storico, in cui fossero presenti realtà commerciali, recettive e locali pubblici.
La classe III contraddistingue inoltre buona parte del centro storico per la forte
compresenza di residenza, attività commerciali e di attività di servizi di piccola dimensione.
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La classe III caratterizza infine i nuclei abitati posti all’interno del territorio agricolo per i
quali la compresenza di residenza ed attività artigiane, commerciali e le attività di conduzione
dei fondi agricoli non consente di attribuire la classe II.
In buona sostanza la classe III, per sua stessa definizione (aree di tipo misto) ed in base
alle indicazioni contenute nelle linee guida regionali, è la classe assegnata a tutto il territorio
comunale in cui non esistano specifici motivi per assegnarvi una delle altre classi.
In ragione dei criteri regionali e della tipologia degli archi stradali presenti nel territorio
comunale, tutti di tipo “E” ed “F” ai sensi del DLgs 285/92, la classe III è stata attribuita alla
totalità delle aree prospicienti le infrastrutture stradali e ricadenti all’interno delle fasce di
pertinenza acustica definite per le strade.
13. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI IV
La classe IV, secondo i criteri regionali, deve essere attribuita alle UTO con forte
prevalenza di attività terziarie (zone ad alta concentrazione di uffici pubblici, istituti di credito
nonché quartieri fieristici, attrezzature e impianti per attività e manifestazioni a grande
concorso di pubblico, ecc...) o commerciali (zone commerciali, ipermercati, ecc...).
In base a tale definizione di funzioni e destinazioni d’uso questa classe è stata assegnata a
quelle aree in cui sono insediate o sono previste attività produttive non impattanti sul territorio
dal punto di vista acustico, che risultano poste al contatto con aree urbanizzate, ed ovviamente
a tutte le aree occupate o destinate ad ospitare centri commerciali e centri polifunzionali
destinati ad ingenerare sensibili flussi di traffico. La classe IV è stata inoltre assegnata a quelle
aree in cui è già presente o è prevista la realizzazione di insediamenti produttivi leggeri o
insediamenti in cui sia forte la compresenza di residenza ed attività commerciali e di servizi e
che si affaccino sulla viabilità principale.
La classe IV è assegnata inoltre, ai sensi delle indicazioni della normativa regionale, a tutte
le aree prospicienti le vie di classe superiore ad “E” ed “F” o alle infrastrutture ferroviarie per
una fascia ampia tipicamente 50 metri.
Infine, questa classe è stata assegnata alle zone di confine con aree produttive, in modo
da mantenere il più possibile rispettato il criterio di contiguità fra aree che garantiscano la
transizione graduale di classi a scalare, evitando contatto di aree con classe acustica i cui limiti
differiscono per più di 5 decibel.
14. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE V
La classe V è stata attribuita alle UTO con insediamenti di tipo industriale e industriale -
artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni. In tale contesto produttivo
sono stati ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva quali magazzini,
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depositi, piazzali di movimentazione merci nonché gli edifici del personale di custodia gli
stabilimenti, dei titolari l’attività o di altri soggetti a diverso titolo connessi con l’attività
produttiva.
Al confine delle aree di tipo produttivo sono sempre state realizzate opportune fasce di
rispetto, classificate nella classe immediatamente inferiore (classe IV), onde garantire contatti
tra UTO che differissero al massimo di una classe. Pertanto, come già specificato in
precedenza, attorno alle aree in classe V è stata sempre realizzata una fascia definita “di
rispetto” in classe IV. Il criterio di prevedere delle fasce di rispetto al contorno delle aree
produttive, quasi ad individuare una struttura concentrica “a cipolla”, ha lo scopo da un lato di
impedire ulteriori insediamenti puramente residenziali in prossimità delle aree produttive,
dall'altro di consentire una ragionevole protezione acustica delle residenze ivi già esistenti,
senza tuttavia imporre alle industrie limiti di rumorosità irrealizzabili ed incompatibili con la
prosecuzione delle attività produttive.
15. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE VI
All’interno del territorio comunale non sono state individuate aree e di conseguenza UTO,
sia in stato di progetto che come stato di fatto, alle quali attribuire i limiti della classe VI, che
sostanzialmente individuano UTO esclusivamente industriali nelle quali non è consentita la
presenza di edifici a destinazione abitativa - residenziale e nelle quali, in ragione dei limiti
acustici stabiliti dal DM 14.11.97, è possibile che si insedino attività a ciclo continuo i cui i livelli
di rumore prodotti risultino costanti sia durante il periodo diurno che quello notturno.
Data la natura del territorio del comune di Colorno e la distribuzione e natura delle aree
produttive consolidate rispetto alle residenze si è scelto di tutelare queste ultime imponendo
alle attività produttive, che già in forma autonoma avevano indicato tali limiti, il rispetto di
limiti della classe V che sono inferiori di 10 dB rispetto a quelli della classe qui descritta
durante il periodo notturno mentre coincidono per quel che riguarda il periodo diurno.
16. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI LIMITI ALLE FASCE STRADALI
I criteri definiti dalla delibera regionale 2053/01, in attesa dell’emanazione dello specifico
decreto nazionale, stabilivano di individuare nelle aree prospicienti le infrastrutture stradali
porzioni di territorio che assumessero le caratteristiche di UTO in ragione della presenza
dell’arco stradale stesso. La direttiva stabilisce inoltre di definire la classe delle UTO così
individuate tramite un confronto tra la classe acustica che verrebbe attribuita secondo i criteri
urbanistici ed alcuni criteri specifici basati sul tipo di strada definito ai sensi del DLgs 285/92.
Le UTO definite dalla 2053/01 prospicienti le infrastrutture stradali, prendendo a
riferimento il bordo della strada, hanno un'ampiezza che può raggiungere i 50 metri e la classe
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acustica veniva ad essere definita in ragione del tipo di strada individuato ai sensi del succitato
DLgs 285/92 (Nuovo Codice della Strada). La direttiva regionale veniva a stabilire inoltre che la
classe acustica potesse variare tra la II e la IV e che le UTO poste in classe I, V e VI se
interessate da “fasce stradali” mantenevano la propria classe acustica.
In particolare la DGR 2053/01 viene a stabilire che appartengono alla classe III le aree
prospicienti le strade riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 DLgs. n. 285/92
mentre appartengono alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio:
strade interne di quartiere, adibite a traffico locale, categorie anch’esse riconducibili agli attuali
tipi E ed F del comma 2, art. 2 DLgs. n. 285/92.
In seguito alla emanazione del DM 142/04 relativo ai limiti di rumorosità prodotti dalle
infrastrutture stradali si è inoltre proceduto alla definizione di quali debbano essere applicate
alle infrastrutture stradali esistenti nel territorio comunale ai sensi della normativa nazionale.
All’interno del territorio comunale di Colorno non sono presenti strade di tipo A, B, e D ma
solamente strade di tipo C, E ed F. E’ possibile affermare ciò in quanto le strade di competenza
comunale hanno caratteristiche tali da ricadere nella categorie di strade di tipo E ed F, mentre
le restanti infrastrutture sono di competenza dell’Amministrazione Provinciale di Parma che con
atto di Deliberazione della Giunta Provinciale (DGP 346 del 11/04/2002) ha provveduto a
classificare ai sensi del DLgs 285/92 le seguenti strade:
Strada n. 343 “Asolana” strada tipo “C – extraurbana secondaria”
S.P. n. 9 di Golese strada tipo “F – strada locale”
S.P. n. 31 di Sacca strada tipo “F – strada locale”
S.P. n. 33 “Padana Occidentale” strada tipo “F – strada locale”
S.P. n. 34 “Padana Orientale” strada tipo “F – strada locale”
S.P. n. 72 Parma Mezzani strada tipo “F – strada locale”
Ai sensi del DPR 142/04, recepito dalla classificazione acustica, ne consegue che le strade
di tipo E come pure le strade di tipo F sono caratterizzate da fasce di pertinenza acustica di
ampiezza pari a 30 metri. A tali fasce di pertinenza acustica, per il solo rumore di origine
stradale, vengono applicati esclusivamente i limiti assoluti di immissione della classe della UTO
interessata dalla fascia stradale.
Quanto fin qui espresso serve a motivare la scelta compiuta secondo cui all’interno della
classificazione acustica del territorio comunale di Colorno non vengono individuate, ai sensi del
DPR 142/03, fasce di pertinenza stradale superiore a 30 m e che le classi acustiche delle UTO
adiacenti ai tracciati stradali delle strade provinciali sopraccitate diverse dalla Asolana non
sono mai inferiori alla classe III.
La classe III attribuita ai territori che si affacciano su tali strade provinciali rispetta i criteri
definiti dalla 2053/01 che viene a stabilire le modalità secondo cui la presenza di una
infrastruttura stradale, anche di tipo locale, viene ad assumere un peso nella definizione della
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classe da attribuire ad uno UTO. Tale indicazione regionale sottende la scelta secondo cui la
strada, in quanto si tratta di una sorgente di rumore, deve essere trattata alla medesima
stregua di una attività produttiva o di un insediamento commerciale polifunzionale
nell’attribuzione delle classi alle UTO interessate dalla presenza di una strada.
17. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI LIMITI ALLE FASCE FERROVIARIE
In osservanza delle indicazioni contenute nella delibera regionale 2053/01, alle aree
prospicienti le ferrovie, per un’ampiezza pari a 50 m per lato, è stata assegnata la classe IV
ovvero se la UTO attraversata era di classe superiore, la medesima classe della UTO. Tuttavia
le UTO di classe I eventualmente attraversate conservano l'appartenenza alla propria classe
anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette fasce ferroviarie.
Inoltre, ai sensi del DPR 459 del 18/11/98 sono state individuate le fasce di pertinenza
ferroviaria “A” e “B” rispettivamente di ampiezza per lato pari a 100 e 150 metri e così
collocati:
fascia “A” - dalla mezzeria dei binari esterni fino a 100 metri
fascia “B” - dalla fascia “A” si estende verso l’esterno per altri 150 metri ovvero fino a
250 metri dalla mezzeria dei binari esterni
I limiti da prendere a riferimento all’interno delle suddette fasce “A” e “B” sono quelli
definiti dal DPR 459/98.
18. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE AREE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Non sono state individuate aree destinate ad ospitare manifestazioni pubbliche
temporanee in quanto non rispondevano ai requisiti previsti dall’articolo A-15 della L.R. n.
20/2000, condizione stabilita nella delibera regionale 45/2002 per poter identificare le aree
nella zonizzazione acustica del comune.
Si specifica che all’interno del regolamento Comunale per l’autorizzazione in deroga di
attività rumorose temporanee (cantieri e manifestazioni), sono state invece individuate alcune
aree storicamente destinate ad accogliere differenti tipi di manifestazioni pubbliche a carattere
temporaneo quali, ad esempio, luna-park, concerti, spettacoli, feste popolari, sagre,
manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, e celebrazioni. La regolamentazione delle
autorizzazioni per le attività rumorose temporanee non è oggetto dell’aggiornamento della
classificazione acustica ma viene piuttosto realizzata mediante regolamento comunale specifico
in materia al quale si rimanda per eventuali chiarimenti in merito.
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19. PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALI
Ai sensi della normativa regionale l’Amministrazione deve provvedere ad adottare il Piano
di risanamento acustico qualora:
a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui al comma 4 dell'art. 2, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio;
b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti alla lett. g) del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995.
Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica il Consiglio comunale
approva il Piano di risanamento acustico sulla base di quanto previsto all'art. 7 della Legge n.
447 del 1995 e dei criteri eventualmente dettati dalla Regione. Il Piano e' corredato del parere
espresso dall'ARPA secondo le modalità previste dall'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995.
Il termine di un anno per l’approvazione del Piano di Risanamento Acustico o suo
aggiornamento è ridotto a 180 giorni qualora gli organi competenti accertino il superamento
dei valori di attenzione previsti dalla normativa nazionale.
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20. INDIVIDUAZIONE VARIANTI 2016
Nel corso della stesura della variante 2016 allo strumento della Classificazione acustica
comunale si è provveduto a dare seguito ad una serie di modifiche rese necessarie dalla
variante 2016 allo strumento urbanistico di riferimento (PSC) nonché ad una serie di modifiche
derivanti dalla trasformazione, nel corso degli anni, del territorio comunale, in particolare
quelle conseguenti all'attuazione di alcune scelte di pianificazione (trasformazione delle classi
da stato di progetto a stato di fatto), alla definizione geometrica di ambiti di intervento lasciati
precedentemente indefiniti, nonché alla definitiva attribuzione dei limiti fissati dal DPR 142/04
al nuovo tracciato della "strada Asolana (SP343)".
Dalla consultazione della variante PSC 2016 è stato possibile ricavare le modifiche
introdotte allo strumento di pianificazione e di conseguenza individuare le situazioni per cui
risultasse necessario provvedere alla modifica delle tavole della classificazione acustica.
Di seguito si riportano estratti della relazione illustrativa che accompagna la variante di
PSC in cui sono precisate le modifiche urbanistiche introdotte dopo le quali si riportano, a
confronto tra loro, estratti della classificazione acustica vigente (2010) e di quella di variante
(2016) con eventuale indicazione delle modifiche introdotte.
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Variante A1
La modifica riguarda il riconoscimento di un’attività produttiva esistente in zona agricola
come ambito produttivo da riqualificare. L’obbiettivo è rivolto al riconoscimento della funzione
produttiva esistente e ad una futura riqualificazione paesaggistico territoriale dell’area.
Di seguito si riporta estratto a confronto degli strumenti di pianificazione e delle tavole
della zonizzazione acustica
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CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE
VARIANTE 2016 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
INDICAZIONI E COMMENTI
Si prevede la distinzione in due UTO differenti, con attribuzione dei limiti della classe
IV e della classe III di progetto, dell'area posta in classe IV in ragione degli interventi
di riqualificazione ad uso rurale dell'area di deposito.
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Variante A2 e Variante A3
La variante 2 è rivolta ad individuare due aree produttive in disuso o sottoutilizzate tra
gli “Interventi di riqualificazione di insediamenti produttivi esistenti”, ponendosi in
linea con gli obiettivi d rivolti al contenimento dell’uso del suolo ed al recupero del
patrimonio edilizio esistente mentre la variante 3 è tesa a favorire l'attività
agroalimentare esistente (Ditta Parmovo),consentendo di ampliare verso nord l'area
classificata come “Intervento Edilizio Unitario per attività agroalimentari e di servizio
all’agricoltura” relativo alla Ditta Parmovo.
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CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE
VARIANTE 2016 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
INDICAZIONI E COMMENTI
Vengono recepiti i nuovi assetti delle aree attribuendo i limiti propri delle stato di fatto
in quanto le aree oggetto di variante A2 sono già edificate .
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Variante A4
A seguito di specifica richiesta, alfine di favorire l’incremento delle attività produttive
di attività artigianali esistenti sul territorio comunale(Ditta Zec), si provvede ad
ampliare verso ovest la classificazione degli “Ambiti specializzati per attività esistenti”
relativa alla Ditta Zec.
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CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE
VARIANTE 2016 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
INDICAZIONI E COMMENTI
Vengono recepiti i nuovi assetti delle aree attribuendo i limiti propri delle stato di
progetto ed estendendo la fascia in classe IV di conseguenza. .
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Variante A5
Non presenta ricadute acustiche.
Variante A6
Si provvede a rettificare, sulla base delle delimitazioni catastali, l’ampliamento del
sistema artigianale sud che si attesta sulla strada della Selva.
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CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE
VARIANTE 2016 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
INDICAZIONI E COMMENTI
Vengono recepiti i nuovi assetti delle aree attribuendo i limiti propri delle stato di
progetto.
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Variante A7
La variante prevede la traslazione della stazione ecologica comunale,
precedentemente ubicata in via Volta, nel quartiere artigianale di Boghignolo. La
variante non ha comportato alcuna modifica delle classificazione acustica.
Varianti tipo B
Le varianti di tipo B, per il tipo di interventi di variante che comportano sullo
strumento urbanistico, non hanno determinato alcuna modifica delle classi acustiche e
dei perimetri che caratterizzano le UTO.
I soli interventi di variante B8 e B9 hanno determinato la modifica della campitura da
"stato di progetto" a "stato di fatto" in quanto caratterizzano interventi attuati.
Variante area produttiva di Boghignolo
La consultazione delle tavole di variante PSC e l'analisi dello stato dei luoghi ha
consentito di verificare che l'assetto delle aree individuate presso la zona produttiva di
via Boghignolo non corrispondeva più allo stato dei luoghi e neppure alle scelte
urbanistiche. In particolare si è verificato che una parte degli interventi industriali
previsti in progetto è stata attuata (area CERVE) mentre una parte degli interventi
previsti nella zona sud dell'area, posti in classe IV di progetto, è stata realizzata
secondo un andamento differente dei perimetri interessati; in particolare si è verificata
la realizzazione di un campo fotovoltaico con perimetro in parte ricadente in classe III
e parte ricadente in classe IV.
La variante ha provveduto a correggere tutti i perimetri relativi alle aree interessate e
ad attribuire lo stato di fatto, anziché quello di progetto, agli interventi attuati.
RELAZIONE ILLUSTRATIVAAGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE –2016
COMUNE DI COLORNO AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
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CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE
VARIANTE 2016 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
RELAZIONE ILLUSTRATIVAAGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE –2016
COMUNE DI COLORNO AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
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INDICAZIONI E COMMENTI
Vengono recepiti i nuovi assetti delle aree attribuendo i limiti propri delle stato di
progetto.