15
PERMESSI dei genitori GUIDA ai CONGEDI e GUIDAcon figure8marzo2014_Layout 1 12/02/14 15.59 Pagina 25

Mamma e papà che lavorano

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mamma e papà che lavorano. Giuda ai permessi e ai congedi dei genitori. A cura del patronato INCA-CGIL.

Citation preview

Page 1: Mamma e papà che lavorano

PER

ME

SSI dei genitoriGUIDA ai CONGEDIe

GUIDAcon figure8marzo2014_Layout 1 12/02/14 15.59 Pagina 25

Page 2: Mamma e papà che lavorano

PERMESSI dei genitoriG

UID

A a

iCO

NG

ED

Ie

IL FUTURO Riprendiamoci

C i sono voluti anni e anni di battaglie perottenere una legislazione che tuteli i genitori

che lavorano, ma in un contesto di crisi grave comequella che stiamo vivendo, anche le migliori leggirischiano di restare nel cassetto. Le famiglie sonocostrette a equilibrismi esistenziali per assicurare lacura dei propri figli, troppo spesso incompatibili conlavori sottopagati o per nulla tutelati. Genitori chesono in forte difficoltà nel trovare prima, e nelmantenere poi, il posto di lavoro. La flessibilità, esercitata dai datori di lavoro a sensounico, è diventata sinonimo di precarietà, di carriereframmentate, di contratti di lavoro che definiresemplicemente atipici è un eufemismo perchénascondono condizioni spesso intollerabili, dove letutele sono ridotte al minimo, o proprio non esistono. Ledimissioni in bianco, pur vietate dalla legge, sono unapratica ancora ben diffusa e rappresentano una delleprincipali cause di “maternità negate” alle tante donneche, nonostante le difficoltà, desiderano avere figli. Non può stupire, quindi, che nel nostro paese lamaternità sia vissuta come un ostacolo, piuttosto cheun'opportunità, e che la rinuncia a diventare genitorisi sia tradotta in una scelta obbligata. Le mammesono costrette a rinunciare al lavoro già dopo il primofiglio; tanto meno possono permettersi una secondagravidanza. Le statistiche continuano a mostrarci unpaese a crescita zero e con una propensione alladenatalità che nell'immediato futuro provocheràsquilibri gravissimi. Senza i figli delle lavoratriciimmigrate, infatti, l'Italia rischia di trasformarsi in un

paese di sole vecchiegenerazioni, con unimpatto sociale edeconomico drammaticoche rischia di diventareirreversibile.E' per queste ragioni chediffondere la conoscenzadi ciò che le leggiimpongono in termini ditutela dei genitori è

importantissimo, affinché le mamme e i papà chelavorano, sia di oggi che di domani, ritrovino lafiducia verso uno Stato di diritto, che non può e nondeve abdicare al ruolo di garante del benessere dellelavoratrici e dei lavoratori permettendo loro diprogettare il futuro. Questa guida ha lo scopo di far conoscere in modosemplice e diretto le diverse opportunità che ci offreil quadro legislativo e contrattuale italiano perpermettere ai genitori, che non hanno nessunaintenzione di rinunciare a crescere insieme ai lorofigli, di sfruttare al massimo ogni possibilità. L'Inca, nel suo lavoro quotidiano di tutela individuale,ha da sempre mostrato una capacità di ascolto deibisogni delle persone, fino a promuovere azioni legaliche hanno influenzato in modo significativo lanormativa sulla maternità e paternità, affinché nonvengano disattese le leggi, per garantire l'effettivaesigibilità dei diritti e per promuovere laconciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

La guida ha lo scopo di farconoscerele leggi

che tutelano la maternità e la paternità per permettereai genitori di sfruttare al massimo tuttele opportunità

di Morena Piccinini,presidente Inca

GUIDA AI CONGEDI E AI PERMESSI DEI GENITORI

PRIM

ADON

NA

26

GUIDAcon figure8marzo2014_Layout 1 12/02/14 15.59 Pagina 26

Page 3: Mamma e papà che lavorano

PER

ME

SSI dei genitorieGUIDA ai CONGEDI

A cura di Marina Boni e Roberto Scipioni, dell’Inca nazionale

spec

iale

RA

SSEGNA

27

DISPOSIZIONIPER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ

E DELLA PATERNITÀ, PER IL DIRITTOALLA CURA E ALLA FORMAZIONE

E PER IL COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTÀLa legge n. 53/2000, approvata simbolicamenteproprio l’otto marzo, prefigura un modello di lavoroflessibile a misura dei genitori che lavorano, con l’in-troduzione dei congedi parentali di ispirazione euro-pea e l’obiettivo di favorire una reale alternanza deiruoli genitoriali.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI SOSTEGNOE TUTELA DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ

Il Testo Unico (dlgs 151/2001), generato dalla legge n. 53/2000, integra e completa la normativa per lelavoratrici dipendenti, per le autonome, per le libereprofessioniste, per le parasubordinate, nonché perquelle che non lavorano. Anche i padri lavoratori ven-gono sollecitati, con misure specifiche, che esamine-remo qui di seguito, ad occuparsi della cura dei figli.Nella stessa normativa sono trattati i diritti e le in-dennità di padri e madri adottivi e affidatari, e dei ge-nitori di figli con handicap. Inoltre, intere sezioni ecorposi allegati disciplinano la tutela della salute ri-produttiva e il lavoro notturno delle lavoratrici madri.Viene recepita anche la giurisprudenza della Corte digiustizia europea e assimilate significative sentenzedella Corte Costituzionale, nell’ottica della più ampiatutela del minore. Il Testo Unico (T. U.) ha ottenuto risultati apprezzabiliper quanto riguarda la maternità e la paternità nelcampo del lavoro subordinato. Non altrettanto si puòaffermare per le altre tipologie di lavoro, tra cui quelloparasubordinato e tutta la vasta area dei lavori saltuari,atipici, in bilico tra occupazione e ammortizzatori so-ciali, ormai sempre più diffusi. Dal 2001, anno dell’ap-provazione del T. U., ad oggi, decreti specifici, leggi fi-nanziarie e numerose sentenze di giurisprudenza finoalla Corte Costituzionale, nonché Direttive europee,hanno aggiornato e migliorato l’impianto originario.Il principio ispiratore del T. U. è proprio quello diperseguire sia una reale alternanza, sia la presenza

contemporanea al fianco del mi-nore di entrambi i genitori, incentivando i la-voratori padri a condividere le delicate fasi disviluppo dei figli/e.

DISPOSIZIONI DEL MERCATODEL LAVORO IN UNA PROSPETTIVA DI CRESCITALa legge n. 92/2012 ha introdotto una novità nellalegislazione italiana: il congedo obbligatorio per i pa-dri, ma lo ha fatto in una forma che definire riduttivaè benevolo, poiché prevede un solo giorno di con-gedo. Il dibattito, lungo e complesso, che si è svilup-pato in materia nel contesto europeo, ha prodotto inItalia un risultato davvero misero, nonostante gli an-nunci e le velleità di riforma. Anche se sono previstidue ulteriori giorni di congedo facoltativo, questi peròriducono il periodo di congedo obbligatorio della ma-dre. La madre può scegliere, in alternativa al congedoparentale, di utilizzare voucher per retribuire una babysitter o per pagare la retta dell’asilo.

IL DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE, DECRETO DELMINISTERO DEL LAVORO 22 DICEMBRE 2012, oltrea introdurre per il triennio 2013/2015, in via speri-mentale, il congedo obbligatorio e facoltativo del padree contributi economici alla madre, per favorire il suorientro nel mondo del lavoro al termine dell’astensioneobbligatoria, ha definito le modalità di applicazione, itempi per le richieste, l’importo dei voucher, indivi-duando anche il soggetto responsabile, ovvero l’Inps.

LA LEGGE 228/2012 (all’art.1, comma 339) ha de-legato alla contrattazione collettiva, non solo nazio-nale, ma anche di secondo livello, il compito di fissaremodalità e criteri per usufruire del congedo parentalesu base oraria. La possibilità riguarda, ad oggi, soloi lavoratori del settore privato. Alcuni contratti hannogià recepito la norma e diverse categorie di lavoratorihanno firmato accordi in materia. Il sindacato, con ilpatronato, ha quindi, di fronte un compito importante,per rendere realmente fruibile questo diritto e perincentivare una flessibilità lavorativa oraria a misuradi genitore che lavora.

FONTI LEGISLATIVE

Mamme e papàche lavorano

GUIDAcon figure8marzo2014_Layout 1 12/02/14 15.59 Pagina 27

Page 4: Mamma e papà che lavorano

PERMESSI dei genitoriG

UID

A a

iCO

NG

ED

IeDIVIETO DI LICENZIAMENTO

Il cardine di tutta la legislazione atutela della maternità e dellapaternità dei genitori che lavorano èil mantenimento del posto di lavoro.Il divieto di licenziamento operadall’inizio della gravidanza altermine del periodo di interdizionedal lavoro e fino ad un anno di età delfiglio/a. Nei casi in cui il padresostituisce la madre per il periodo dicongedo obbligatorio dopo il parto,questo divieto opera anche neiconfronti del padre, sempre fino adun anno di età del figlio/a.Il licenziamento è nullo quandoentrambi i genitori usufruiscono deicongedi e dei permessi previsti dal T. U. Va sottolineato cheparliamo di padri e madri; ilvincolo coniugale non èrichiesto.

CONGEDO OBBLIGATORIODI MATERNITÀ PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI

Il periodo di astensioneobbligatoria dal lavoro va dai duemesi precedenti la data presunta delparto ai tre mesi successivi. La suadurata è pertanto di cinque mesi,anzi, per maggior precisione, di

cinque mesi e ungiorno, perché siaggiunge anche ilgiorno stesso del

parto.

Il T. U. ha previsto la possibilità per lalavoratrice di scegliere di posticiparel’astensione fino al mese precedentela data presunta del parto, per poterusufruire dopo la nascita di un mesedi congedo in più per accudire ilneonato. Questo tipo di congedo, unmese prima del parto e quattro mesidopo, detto flessibile, può essereutilizzato a condizione che un medicospecialista del Servizio sanitarionazionale e il medico del lavoro (aisensi del dlgs n. 81/2008 e successivemodificazioni), ove previsto,certifichino che la scelta non arrechidanno alla salute della madre e delnascituro.Il congedo di maternità anticipato,anche dai primi giorni di gestazione,può essere autorizzato quando:a) vi siano patologie della gravidanza

convalidate da certificazionemedica;

b) la lavoratrice sia addetta alavorazioni pericolose e nocive enon possa essere spostata ad altremansioni.

L’astensione anticipata prolunga ilcongedo di maternità obbligatorioper tutti i periodi necessari,debitamente autorizzati dalladocumentazione di un medico delServizio sanitario nazionale, per lalettera a) e dalla Direzioneprovinciale del Lavoro, o dalla Asl, intutti gli altri casi. Se la lavoratrice è addetta a lavoriparticolarmente nocivi, può usufruiredi un congedo prolungato fino asette mesi dopo il parto, retribuitocome il “normale” congedoobbligatorio, grazie a una sentenzadella Corte Costituzionale (n. 972/88),

ottenuta dalla Consulenza legaledell’Inca nazionale.

In caso di parto prematuro, lalavoratrice ha il diritto di

aggiungere al congedo dimaternità dopo il

parto, i giorni non

utilizzati, in parte o interamente,entro i cinque mesi e un giornoprevisti.Quando il parto prematuro comportail ricovero del neonato, la madre,se non ha impedimenti di salute,debitamente certificati dal medico ,può tornare al lavoro e far decorrereil congedo obbligatorio dal rientro acasa del neonato (CorteCostituzionale, sentenza n. 116/2011).In caso di parto plurimo, il congedodi maternità non si raddoppia, né si moltiplica a seconda delnumero dei figli.

◗ Indennità di maternità

Il congedo obbligatorio è pari all’80%della retribuzione, secondo lanormativa vigente, ma la quasitotalità della contrattazionecollettiva prevede l’integrazione al100 per cento della retribuzione.Il periodo di congedo obbligatorio,sia nel T. U. sia in seguito agiurisprudenza positiva e direttiveeuropee, è considerato a tutti glieffetti come periodo di lavoro.Durante il congedo, quindi,maturano le ferie, la 13esimamensilità, gli eventualimiglioramenti contrattuali ottenutinel periodo in cui la madre èobbligatoriamente assente (l. 101 del6-6-2008).

◗ Contribuzione figurativa

I periodi di congedo obbligatoriosono accreditati figurativamente esono validi ai fini del diritto e dellamisura della pensione.Viene applicata la legge n.155/81(art. 8), cioè con riferimento allamedia delle retribuzioni settimanalipercepite in costanza di rapporto dilavoro nell’anno solare in cui sicollocano i periodi da considerare, aifini del calcolo della retribuzioneannua pensionabile. Nel settore del Pubblico impiego la

PRIM

ADON

NA

28

GUIDAcon figure8marzo2014_Layout 1 12/02/14 15.59 Pagina 28

Page 5: Mamma e papà che lavorano

PER

ME

SSI dei genitorieGUIDA ai CONGEDI

contribuzione ai fini pensionistici èobbligatoria, perché il periodo vieneregolarmente retribuito dall’entedatore di lavoro.

◗ Prolungamento del diritto

all’indennità di maternità

Il diritto all’indennità di maternitàpermane anche nei casi in cui l’iniziodel congedo obbligatorio avvieneentro 60 giorni dall’ultimo giornolavorato, cosiddetto periodo di“protezione assicurativa”. Il diritto,sempre entro i sessanta giorni dallascadenza, vale anche per i contratti a termine.Nel calcolo dei sessanta giorni non sitiene conto delle assenze dal lavorodovute a malattia o a infortunio sullavoro, né del periodo di congedoparentale o di malattia per il figliofruito per una precedente maternità,né del periodo di assenza peraccudire minori in affidamento, nédel periodo di mancata prestazionelavorativa prevista dal contratto parttime verticale.

Per le lavoratrici in cassaintegrazione, in disoccupazione, inmobilità, il T. U. ( art. 24) prevede unaserie di agevolazioni per ilprolungamento del dirittoall’indennità di maternità, piùfavorevole come importo degliammortizzatori sociali, che vannoesaminate attentamente caso percaso. È importante, quindi, rivolgersiagli uffici Inca territoriali per avereuna consulenza specifica.

◗ Maternità fuori dal rapporto

di lavoro

Il T.U. permette alle lavoratrici madridi utilizzare i periodi corrispondential congedo di maternità, intervenutial di fuori del rapporto di lavoro,accreditandoli figurativamente,senza onere economico per lalavoratrice, ai fini pensionistici. È

necessario, però, avere il requisito dicinque anni di contribuzionenell’assicurazione generaleobbligatoria ( art. 25 T. U.) versato incostanza di rapporto di lavoro.Questa possibilità offerta dal T. U.può risultare molto utile, specie peril diritto alla pensione, in modoparticolare di fronte a due o piùmaternità in periodi in cui non silavorava. È una opportunità, pococonosciuta dalle stesse lavoratrici,sulla quale l’Inca ha più volterealizzato campagne di informazione,insieme alle categorie sindacali.

CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Il Testo Unico, recependo lasentenza n.1/87 della CorteCostituzionale, ottenuta dallaConsulenza legale dell’Incanazionale, che non è esageratodefinire “di portata storica”,prevede (all’art. 28) che il padrelavoratore possa sostituire la madreper garantire comunquel’accudimento del neonato, se lamadre muore, se ègravementeammalata,se c’èl’affidamentoesclusivo alpadre, in caso di

abbandono, per il periodo dicongedo obbligatorio dopo il parto, oper una parte di esso, se la madre neha già usufruito parzialmente.

◗ Padre per un giorno

La legge n.92/2012, di riforma delmercato del lavoro, ha innovato il T. U., stabilendo che il lavoratorepadre, oltre ai casi estremi citatiprecedentemente, ha dirittoautonomamente a un giorno dicongedo di paternità obbligatorio dautilizzare entro cinque mesi dallanascita del figlio, anche durantel’astensione obbligatoria dellamadre (decreto applicativo 22-12-2012 del ministero del Lavoro edelle politiche sociali).

◗ Paternità facoltativa

Il padre può, inoltre, scegliere diusufruire di altri due giorni dicongedo facoltativo, sempre entro ilquinto mese dalla nascita del figlio.Questi due giorni ulteriori riduconoil congedo obbligatorio della madre.Per richiedere il congedo dipaternità obbligatorio e i due giornidi paternità facoltativi, è necessariopresentare una domanda “con un anticipo non minore diquindici giorni”.Secondo l’Inca, questo preavvisosembra davvero sproporzionato nonsolo a causa della breve assenzaprevista, ma anche perché rischia diimpedire di fatto la presenza delpadre al momento del parto, che nonpuò essere fissato con assolutaprecisione, visto che la domandadeve essere inoltrata sulla base delladata presunta di nascita del figlio/a.

◗ Trattamento economico

e previdenziale dei tre giorni

di paternità

Sia il giorno di congedo obbligatorio,sia i due eventuali giorni di congedofacoltativo, anche continuativi, sono

spec

iale

RA

SSEGNA

29

GUIDAcon figure8marzo2014_Layout 1 12/02/14 15.59 Pagina 29

Page 6: Mamma e papà che lavorano

PERMESSI dei genitoriG

UID

A a

iCO

NG

ED

Ieindennizzati dall’Inps al 100 percento della retribuzione.I tre giorni sono validi ai fini deldiritto e della misura dellapensione.

ATTENZIONE!!! VALE SOLO PER I LAVORATORI PRIVATI

Infatti, il giorno di congedoobbligatorio di paternità e i duegiorni facoltativi sono fino adoggi usufruibili soltanto dailavoratori padri dipendenti delsettore privato.La Presidenza del Consiglio deiministri (nota n. 8629 del 20-2-2013 del dipartimentoFunzione pubblica) ha stabilito,in modo chiaro einequivocabile che lanormativa in questione non siapplica ai dipendenti delsettore pubblico, fino a che nonvengano emanate specifichedisposizioni che estendanoesplicitamente i congedi, conle modalità proprie eparticolari del settore. Èpassato più di un anno eancora stiamo aspettando!

La montagna ha partoritoun topolinoQuesta è stata la grande rivoluzionedel mercato del lavoro (leggen.92/2012) varata dal GovernoMonti, dopo lunghe trattative emirabolanti promesse. Ogniprovvedimento legislativorecava all’inizio l’enunciazione“Al fine di promuovere unacultura di maggiorecondivisione dei compitigenitoriali e favorire laconciliazione dei tempi di vita edi lavoro”. Il risultato finale èche siamo diventati il fanalino

di coda delle politiche europee per igenitori lavoratori. Altri paesi, giàda tempo, prevedono periodi benpiù significativi di congedoobbligatorio per i padri, comeGermania, Norvegia, Francia,Danimarca. Persino l’Inghilterra,nel dicembre scorso, ha varato unariforma che permetterà al padrelavoratore, dal 2015, di condividereil congedo obbligatorio con lamadre per molti mesi. In Italia, invece, la montagna hapartorito un topolino.

PERMESSI ORARI PER LAVORATORI DIPENDENTI

I permessi orari eranooriginariamente correlatiall’allattamento (art. 10, l.1204/71),ma con il tempo hanno assunto ilsenso più complessivodell’accudimento e della presenzavicino al neonato, estendendosiquindi anche al padre.I permessi orari sono di un’ora algiorno, se il proprio orario di lavoroè inferiore alle sei ore quotidiane,per esempio in caso di part timeorizzontale, e di due ore algiorno, anche cumulabili, se ilproprio orario di lavoro è pari o

superiore alle seiore (art. 39 T. U.).I permessi orari

sono usufruibili dalla fine delcongedo obbligatorio ad un anno dietà del bambino.Il T. U. (art. 40) prevede che ipermessi orari possano essereutilizzati dal padre lavoratore neiseguenti casi:a) quando i figli sono affidati al solo

padre;b) in alternativa alla madre

lavoratrice dipendente che non liutilizzi;

c) nel caso in cui la madre non sialavoratrice dipendente ma, adesempio, lavoratrice autonoma,parasubordinata;

d) in caso di morte o di graveinfermità della madre.

◗ Riposi per i papà quando

la mamma è casalinga

Il Consiglio di Stato (sentenzan.4293, del 9-9-2008) ha esteso ildiritto ad un padre lavoratore, nelcaso specifico un ispettore dellaPolizia di Stato, a usufruire deiriposi giornalieri, pur essendo suamoglie casalinga. Su questasignificativa sentenza è poi

intervenuto il ministerodel Lavoro, a seguito

di unainterpretazionerestrittiva fornita

dall’Inps (circolaren.112 del 2009) che

limitava il diritto delpadre al solo caso in cui lamadre casalinga fosseimpegnata in attività che ladistogliessero dalla cura delneonato. L’Inca nazionale,

insieme a Inas, Ital e Acli, si èbattuta contro questa visionemiope e riduttiva dell’Istitutoprevidenziale, che è stato costrettoa ritornare sui suoi passi,riconoscendo (Circ.118 del 2009) ildiritto al padre lavoratore diusufruire dei riposi giornalieri

PRIM

ADON

NA

30

GUIDAcon figure8marzo2014_Layout 1 12/02/14 15.59 Pagina 30

Page 7: Mamma e papà che lavorano

PER

ME

SSI dei genitorieGUIDA ai CONGEDI

anche quando la madre ècasalinga, senza alcun’altragiustificazione. Infatti, i riposigiornalieri, sebbene inizialmenteprevisti per agevolarel’allattamento materno, si sonoaffrancati, con l’evolversi dellanormativa in materia e grazie almoltiplicarsi di sentenze anche diCorte Costituzionale, tra cui la giàcitata 1/87, dalla precisa finalitàbiologica per configurarsi, in sensolato, come accudimento psicofisicodel neonato.Ciononostante, sono in corsoancora alcune azioni di contenziosoverso aziende o amministrazioniche continuano a negare questo diritto, da ritenersi oggiacquisito.

◗ Trattamento economico

e previdenziale

I riposi orari sono pagati al 100 percento della retribuzione. I contributiprevidenziali sono accreditatifigurativamente con un “ nuovo”tipo di contribuzione figurativa, cheritroveremo anche per il congedoparentale. Il T. U. (art.35, comma 2)stabilisce che i riposi sono copertida contribuzione figurativa,attribuendo come valore retributivo il doppio dell’assegnosociale il cui importo varia ognianno (per il 2013, il limite è stato di11.499,80 euro).Nel pubblico impiego i riposihanno, invece, la contribuzioneobbligatoria, poiché l’ente datore dilavoro continua a corrispondere laretribuzione.

◗ Raddoppio dei riposi orari

Il T. U. permette, in caso di partoplurimo, di raddoppiare i permessiorari, sempre sulla base del proprioorario di lavoro giornaliero e diutilizzarli con libera scelta trapadre e madre, in varie

combinazioni possibili.Il parto plurimo prevede ilraddoppio delle ore usufruibili, aprescindere dal numero dei figli. Sei gemelli sono tre, quattro, oaddirittura di più, è previstosempre solo il raddoppio.

CONGEDO PARENTALE PERI LAVORATORI DIPENDENTI

La l. 53/2000 prima e il T. U. (dlgs151/2001) poi, hanno disegnato uncomplesso sistema di astensionefacoltativa dal lavoro per entrambi igenitori, denominato “ congediparentali”.Il padre acquisisce un dirittoautonomo al congedo parentale,anche nel caso in cui la madre nonsia lavoratrice, o sia una lavoratrice(colf o lavoratrice a domicilio) chenon abbia diritto al congedoparentale. Il T.U. amplia e sviluppail concetto base della nuovanormativa per far sì che il padre siaincoraggiato ad occuparsi dei proprifigli, garantendo il maggiorbenessere possibile del minore.Il congedo parentale può essereusufruito solo in costanza dirapporto di lavoro. Entrambi i genitori hanno diritto,individualmente, a beneficiarnefino al compimento degli otto annidi età del figlio/a, con le seguentimodalità:1. la madre, per un

periodo fino a unmassimo di seimesi, frazionatoo continuativo,dopo il congedodi maternitàobbligatorio;

2. il padre, dalgiornoseguente lanascita delfiglio, per un

periodo massimo di sette mesi,frazionato o continuativo, acondizione che ne usufruiscaalmeno per tre mesi.

Il periodo massimo complessivousufruibile tra i due genitori è diundici mesi. Come si vede, scattauna specie di “bonus”, un mese dicongedo parentale in più per ilpadre rispetto alla madre, perincentivarne la presenza a fiancodei figli/e.

◗ Richiesta del congedo

parentale

Secondo il Testo Unico, il congedoparentale va chiesto con unpreavviso di 15 giorni. Tuttavia,alcuni contratti riducono questotermine a 48 ore in casi diinaspettata e non prevedibilenecessità (per esempio, la chiusuraimprovvisa dell’asilo o laindisponibilità della baby sitter).

◗ Trattamento economico

e accredito della contribuzione

figurativa previdenziale

Periodo di sei mesi entro i tre annidi età del figlio/a

Il T. U. prevede (art. 34) che lelavoratrici e i lavoratori hanno dirittoad una indennità giornaliera pari al30% della retribuzione, dallaquale vengono escluse le voci cometredicesima e ratei aggiuntivi, per unperiodo massimo complessivo tra igenitori di sei mesi, fino al

compimento dei tre anni delfiglio. Tale periodo è coperto dacontribuzione previdenziale

figurativa con accredito ai sensidella l.155/81, cioè con

riferimento alla mediadelle retribuzioni

settimanali percepite incostanza di rapporto di lavoronell’anno solare in cui sicollocano i periodi di congedo

parentale fruiti.

spec

iale

RA

SSEGNA

31

GUIDAcon figure8marzo2014_Layout 1 12/02/14 15.59 Pagina 31

Page 8: Mamma e papà che lavorano

PERMESSI dei genitoriG

UID

A a

iCO

NG

ED

IePeriodo oltre i sei mesi entro i treanni e tra i tre e gli otto anni di etàdel figlio/a

Per gli ulteriori periodi di congedoparentale, sia quelli successivi ai seimesi entro i tre anni del bambino, giàesaminati, sia tutti i periodiusufruibili dai tre agli otto anni di etàdel figlio/a, l’indennità spettasempre nella misura del 30 percento della retribuzione, ma acondizione che il redditoindividuale del richiedente(nell’anno in cui inizia il congedoparentale) sia inferiore a 2,5 voltel’importo del trattamento minimodi pensione. Per il 2013 il redditonon doveva superare 16.440,59 euroannui. Il reddito individuale (nonfamiliare!) da considerare per ilrichiedente è quello dell’anno in cuiinizia il congedo parentale. Ai fini delcomputo del reddito si consideranotutte le entrate assoggettabili ad Irpefcon esclusione della casa diabitazione, del trattamento di finerapporto, degli arretrati a tassazioneseparata e dell’indennità stessa delcongedo parentale.Questi periodi di congedo parentalevengono accreditati ai finipensionistici con contribuzionefigurativa ridotta. Il valoreretributivo della contribuzione èriferito al doppio dell’importodell’assegno sociale, che varia ognianno (per il 2013 il limite era11.499,80 euro) proporzionato aiperiodi di astensione. Per “riparare”il danno che viene a crearsi ai finipensionistici, l’interessata/o puòintegrare con il riscatto (art. 13l.1338/62), oppure con versamentivolontari. Questo tipo dicontribuzione figurativa “ridotta”copre anche i periodi di congedoparentale per i quali non spetta iltrattamento economico, cioè per ilavoratori che superano il redditoindividuale indicato.

◗ Miglioramenti contrattuali

e previdenziali

nel pubblico impiego

Nel settore pubblico, tutti i contrattiprevedono un mese di congedoparentale all’anno pari al 100 percento della retribuzione, nei primitre anni. La contribuzione in questocaso è quindi obbligatoria.Nel pubblico impiego, per i periodidi congedo parentale retribuiti al 30per cento dello stipendio, lacontribuzione figurativa avvienenel seguente modo: 30 per cento concontribuzione obbligatoria e il 70per cento con contribuzionefigurativa. I periodi di congedoparentale non retribuiti sonocoperti completamente dacontribuzione figurativa (art. 8, l.155/81).

◗ Come utilizzare il congedo

parentale

Il congedo parentale può essereusufruito per un periodo intero ofrazionato. Quando si vuolebeneficiare del periodo intero finoal massimo previsto, vannoconsiderati anche i giorni festivi eprefestivi.Se invece si vuole usufruirne inmodo frazionato, è necessarial’effettiva ripresa del lavoro, perevitare che vengano compresi nelperiodo di congedo parentale igiorni festivi infrasettimanali, isabati e le domeniche. Per esempio,se si prende il congedo dal lunedì alvenerdì (settimana corta) senzariprendere il lavoro il lunedìsuccessivo, i giorni conteggiatisaranno sette anziché cinque giorni.Durante i periodi di congedoparentale non si maturano le ferie.Non si ha diritto neanche allatredicesima o ad altre eventualigratifiche. Tuttavia, alcuni contrattihanno introdotto miglioramentieconomici e di risultato

ai fini della carriera.Il padre può usufruire del congedoparentale dal giorno successivo lanascita del figlio anche mentre lamadre è in congedo di maternità ousufruisce dei riposi giornalieri.Entrambi i genitori possonocomunque usufruire del congedoparentale anchecontemporaneamente. Il Testo Unico prevede che i genitoripossano chiedere il congedoparentale per ogni figlio: quindi,tanti figli, tanti congedi parentali.Ogni genitore ha un dirittoautonomo al congedo parentale.

◗ Genitore unico

Se c’è un unico genitore (T. U. art. 32),questi può usufruire dell’interoperiodo di congedo parentale fino aun massimo di dieci mesi. Comegenitore unico vengono considerati iseguenti casi:1. morte di un genitore;2. abbandono da parte di un

genitore;3. affidamento con provvedimento

formale ad un solo genitore;4. non riconoscimento del figlio da

parte di un genitore.

Oltre i casi indicati, l’Inca si stabattendo perché venganoriconosciute altre fattispecie. Infatti,la normativa non prevede lapossibilità di congedo per i genitoridefiniti genericamente “single”.

ATTENZIONE!!!

I periodi di congedo parentalepossono essere riscattati ai finiprevidenziali con onereeconomico a carico delgenitore. Pertanto, èimportante rivolgersi all’Incaper valutare se conviene omeno.

PRIM

ADON

NA

32

GUIDAcon figure8marzo2014_Layout 1 12/02/14 15.59 Pagina 32

Page 9: Mamma e papà che lavorano

PER

ME

SSI dei genitoriGUIDA ai CONGEDIe

ALTERNATIVE AL CONGEDO PARENTALE

◗ Voucher per baby sitter

Dal 1° gennaio 2013, la legge n. 92/2012 di riforma del mercatodel lavoro ha previsto la possibilitàper la madre lavoratrice dipendentedel settore privato di usufruire deivoucher per baby sitting al posto del congedo parentale, oppure diavere un contributo per la rettadell’asilo nido. Funziona in questo modo: al terminedel congedo di maternità ed entro gliundici mesi successivi, la madrelavoratrice, in alternativa al congedoparentale, può ricevere dall’Inps unvoucher di 300 euro mensili, per unmassimo di sei mesi, da utilizzare perpagare la baby sitter. Ogni mese divoucher corrisponde alla riduzionedi un mese di congedo parentale. Inquesto caso, il congedo parentalepuò essere frazionato solo in mesiinteri. Tutta la partita è gestitadall’Inps, che stabilisce regole diaccesso e modalità di utilizzopubblicate sul suo sito istituzionale.

◗ Contributo per asili nido

L’altra possibilità, sempre inalternativa al congedo parentale, è ilpagamento diretto alla strutturascelta dalla lavoratrice della rettaper un asilo nido pubblico, oppureper un servizio privato accreditato,sempre per sei mesi.Le strutture interessate devonocandidarsi con appositadomanda per essere inseritenelle specifiche liste Inps.

Occhio all’IseeLa possibilità di usufruire diuno o dell’altro beneficio èlegata all’Isee (Indicatore dellasituazione economicaequivalente). Viene compilatauna graduatoria nazionale che

tiene conto del nucleo familiare conl’indicatore Isee, con un ordine dipriorità per i nuclei familiari divalore inferiore. A parità di Isee, sitiene conto della data dipresentazione della domanda.Lo scorso anno si sono avute notevolicomplicazioni burocratico-organizzative con l’Inps.

Voucher e asilo nido: cosaè successo nel 2013I fondi messi a disposizione per glianni 2013, 2014, 2015 sono di 20milioni di euro annui.Nel primo anno di applicazione diqueste nuove normative, le domandeaccolte sono state appena 3.783,mentre le risorse stanziateprevedevano un bacino di utenza dicirca 11.000 richieste. Un vero flop,dovuto essenzialmente allafarraginosità delle procedureinformatiche dell’Inps, ma anche perla scarsa informazione istituzionalededicata alle lavoratrici interessate. L’Inca ha più volte denunciato il fattoche sia stato dato un periodo troppobreve per inoltrare le domande,nonché la confusione (si pensi a cosaè successo con il famigerato “click-day”) e la contraddittorietà delleindicazioni, che hanno impedito, difatto, l’utilizzo di queste opportunitàda parte dellelavoratrici.

Ciononostante, l’Inca ha messo adisposizione le proprie sediterritoriali per aiutare le lavoratrici apresentare le richieste, per le qualiera previsto solo l’invio telematico.Anche quest’anno farà altrettanto e,dopo gli incontri tra patronati e Inps,si spera che le procedure dell’Istitutovengano snellite per evitare ilripetersi di ciò che è successo loscorso anno che, oltre a danneggiarele lavoratrici, ha di fatto impeditoall’Inca di vedersi riconoscere il suoruolo di difesa dei diritti.

CONGEDO PER MALATTIADEL FIGLIO/A

◗ Congedi per figli/e fino a tre

anni di età

I genitori lavoratori dipendentipubblici e privati hanno il diritto adun congedo senza limiti temporaliper malattia del figlio/a fino a treanni di età. Le patologie del minoredevono essere certificate da unmedico del Servizio sanitarionazionale e non influisce la gravitàdella patologia stessa. Com’è noto,infatti, i bambini fino ai tre anni sonosoggetti ad una morbilità frequente esi ammalano spessissimo.I genitori possono scegliere di starevicino al figlio ammalato per il

periodo della prognosi, ma maiinsieme, solo in alternativa. Ognifiglio dà diritto al congedo dimalattia: tanti figli, tanti congedi.

Trattamento economico e previdenziale◗ Indennità

Nel settore privato, questi congedinon sono retribuiti. Nel pubblico, è

previsto contrattualmente un mesedi congedo per malattia figlio al 100per cento della retribuzione, ognianno fino ai tre anni. Ovviamente, le

lavoratrici del Pubblico impiego

spec

iale

RA

SSEGNA

33

GUIDAcon figure8marzo2014_Layout 1 12/02/14 15.59 Pagina 33

Page 10: Mamma e papà che lavorano

PERMESSI dei genitoriG

UID

A a

iCO

NG

ED

Ieusufruiscono, quindi, in misuramaggiore di questo congedo rispettoa quelle del settore privato.

◗ Contribuzione figurativa

I periodi di congedo parentale permalattia del figlio/a sono validi aifini del diritto e della misura dellapensione (art. 8, l.155/81). NelPubblico impiego, per i periodiretribuiti al 100 per cento dellaretribuzione si versa lacontribuzione obbligatoria, mentre iperiodi non retribuiti sonoaccreditati con la contribuzionefigurativa.

◗ Congedi per figli/e tra i tre

e gli otto anni di età

I lavoratori dipendenti, pubblici eprivati, hanno diritto a 5 giornil’anno di congedo per ogni figlio/afino al compimento degli otto anni dietà. I genitori possono beneficiarnesolo in alternativa e noncontemporaneamente. Nel Pubblicoimpiego, così come avviene nelprivato, questi giorni non sonoretribuiti.

◗ Contribuzione figurativa

I giorni di congedo sono accreditaticon la contribuzione figurativa”ridotta” (che abbiamoincontrato per i permessiorari e i congedi parentali),cioè per un valore pari aldoppio dell’assegno sociale(nel 2013 l’importoè stato di11.499,80 euro).Nel pubblicoimpiego,invece, sonoaccreditataticon lacontribuzionefigurativa“piena” (legge n. 155/81).

ATTENZIONE!!!

Sia nel pubblico che nelprivato, ai congedi per malattiadel figlio/a non si applicano ledisposizioni sul controllo dellamalattia del lavoratore. Ilbambino ammalato non puòessere sottoposto a visitafiscale, né il genitore che loaccudisce deve rispettare lefasce orarie di reperibilità.

GENITORI LAVORATORIDIPENDENTI ADOTTIVI E AFFIDATARI

Uno dei princìpi fondanti del TestoUnico è quello di equiparare lamaternità e la paternità biologichea quelle adottive e affidatarie. Igenitori adottivi e affidatari hannoperò dovuto attendere la l. 244/2007 (Finanziaria 2008) ealcune significative sentenze dellaCorte Costituzionale, per vederericonosciute appieno le stesseopportunità previste per i genitorinaturali. Solo successivamente,quindi, è stato integrato il Testo

Unico con modifichesignificative.Attualmente, i

genitori adottivie affidatari

hanno gli stessidiritti di quelli

biologici,ovviamentecon differenti

limiti di età deifigli/e, dato che,spesso, non sitratta di neonati,ma di bambini eragazzi. Il congedodi maternità e dipaternità può

essere

usufruito dalla mamma o dal papà,a scelta dei genitori stessi, perchénon è necessario il riposopsicofisico della gestante dopo ilparto. Anche in questo caso ilperiodo di congedo obbligatorio èdi cinque mesi e un giorno el’effettivo ingresso in famigliaviene equiparato alla nascita. In caso di adozione nazionale, ilcongedo obbligatorio spetta per unperiodo di cinque mesidall’ingresso del minore nel nucleofamiliare. In caso di adozioneinternazionale, il congedo puòessere anche usufruito in modofrazionato per il periodo dipermanenza all’estero necessarioper le pratiche relative, di solitoburocraticamente complesse, fermarestando la durata massima delcongedo, sempre di cinque mesi eun giorno. Sia per le adozioni nazionali che perquelle internazionali, l’età massimadei ragazzi, per usufruire delcongedo obbligatorio, è di 18 anni.Per le adozioni internazionali, operala Commissione per le adozioniinternazionali presso la presidenzadel Consiglio dei ministri.Viene ribadito il ruolo degli entiautorizzati, come necessari tramiteper ogni adempimento, checertificano le date di ingresso e iperiodi di congedo usufruiti.

◗ Padre in congedo obbligatorio

e facoltativo

Il padre adottivo e affidatario,dipendente del settore privato, puòusufruire del giorno di congedoobbligatorio e dei due facoltativiprevisti per i genitori biologici.Ovviamente, il termine del quintomese decorre, nel caso di adozionenazionale, dall’effettivo ingresso infamiglia, mentre per quellainternazionale, dalla data diingresso del minore in Italia.

PRIM

ADON

NA

34

GUIDAcon figure8marzo2014_Layout 1 12/02/14 15.59 Pagina 34

Page 11: Mamma e papà che lavorano

PER

ME

SSI dei genitorieGUIDA ai CONGEDI

◗ Affidamento non preadottivo

Per l’affidamento non preadottivo (l. 184/1983 artt.2 e seguenti) èprevisto un periodo di congedoobbligatorio di tre mesi, usufruibiliperò entro cinque mesi dalla datadell’affidamento fino alla maggioreetà del figlio/a.

◗ Congedo parentale

I genitori adottivi hanno diritto,come quelli naturali, al congedoparentale, che può essere fruitoentro otto anni dall’ingresso delminore in famiglia e fino alraggiungimento della maggiore età.L’indennità pari al 30 per cento dellaretribuzione, per il periodocomplessivo di sei mesi tra i genitori,è erogata fino a tre anni dall’ingressoin famiglia del minore. Gli altriperiodi di congedo parentale sono: • oltre i sei mesi entro i tre anni

dall’ingresso in famiglia;• dai tre anni dall’ingresso in

famiglia in poi, per gli altri periodidi congedo.

Questi congedi possono essereindennizzati solo se il redditoindividuale del genitore richiedentenon supera due volte e mezzo iltrattamento minimo di pensione (anorma del Testo Unico art. 34,comma 3). Per il 2013, il tetto è statodi 16.440, 59 euro annui.

◗ Riposi orari (ex allattamento)

I genitori adottivi e affidatari possonousufruire, entro un anno dall’ingressoin famiglia del figlio/a, dei riposi orari,modulati in base al proprio orario dilavoro, come è previsto per i genitorinaturali. Questa opportunità èscaturita da una sentenza della CorteCostituzionale, n. 104 del 2003, che hamodificato il Testo Unico, laddoveprevede i riposi per figli/e adottatifino a un anno di età, facendo giustiziadi una incongruenza logica in essopresente. Infatti, poiché la maggior

parte dei minori adottati ha più di un anno di età, il diritto ai riposi (ex allattamento) era nei fatti nonutilizzabile.

◗ Congedo per malattia del figlio

La finanziaria 2008 (l. 244/2007) nonha, invece, modificato il periodo dicongedo per malattia del figlio/a (art. 50 T. U.). Rimangono in vigore,pertanto, i limiti di età stabiliti daquesto articolo. Sembrerebbe,quindi, una svista del legislatore, ameno che non si voglia supporre che,trattandosi di un congedo di minorerilevanza – per quanto retribuito nelpubblico impiego – si sia volutomantenere un criterio restrittivo.

LAVORATRICI PARASUBORDINATE

Dopo alcuni anni di faticosi tentativilegislativi, con l’approvazione deldecreto ministeriale del 12-7-2007 ela sua tardiva entrata in vigore il 7novembre dello stesso anno, per lelavoratrici madri, anche adottive eaffidatarie, iscritte alla gestioneseparata dell’Inps, si è compiutofinalmente un significativo passoavanti nell’equiparazione allelavoratrici dipendenti, per la tuteladella maternità. Ovviamente,permangono sostanziali differenzedovute al rapporto di lavoro nonsubordinato, ma il risultato ètutt’altro che marginale se siconsidera che era previstainizialmente solo una indennitàeconomica. Il moltiplicarsi di questotipo di contratti e l’elevato numero dilavoratrici e di lavoratori coinvolti,hanno fatto sì che si affermasse unprincipio di parità, non piùrinviabile. È un primo passosignificativo al quale ne devonoseguire di ulteriori, perché ancoratroppe sono le tutele che rimangono

sulla carta, a causa del forte ricattooccupazionale e della mancanza diprospettive migliori per la stabilitàdel posto di lavoro.

◗ Chi ne ha diritto

Hanno diritto al congedo dimaternità, come previsto dal TestoUnico per le lavoratrici dipendenti(art. 16 e 17), tutte le iscritte allaGestione separata presso l’Inps, (art.2, comma 26, l. 335/95),genericamente definite“parasubordinate”, purché: 1. non siano assicurate presso altra

forma previdenziale; 2. non siano pensionate. Le iscritte alla gestione separatadell’Inps devono versare un’aliquotacontributiva aggiuntiva dello 0,72per malattia, maternità e assegno alnucleo familiare. In particolare, per megliospecificare, si tratta di: • collaboratrici coordinate e

continuative;• lavoratrici a progetto;• le associate in partecipazione;• le lavoratrici che svolgono, per lo

stesso committente, prestazionioccasionali (art. 61, comma 2, dlgs276/2003) inferiori a 30 giornil’anno e con un compenso inferiorea 5.000 euro annui.

Inoltre, sono compresi anche isindaci, i revisori di società, diassociazioni e di altri enti con o senzapersonalità giuridica, i titolari dirapporto autonomo occasionale, ivenditori porta a porta, i titolari diassegno di ricerca e leamministratrici. Le collaboratrici coordinate econtinuative, le lavoratrici aprogetto, le associate inpartecipazione e tutte le altrelavoratrici in elenco hanno diritto alcongedo di maternità obbligatorio,“normale”, anticipato, flessibile e perparto prematuro, come previsto per

spec

iale

RA

SSEGNA

35

GUIDAcon figure8marzo2014_Layout 1 12/02/14 15.59 Pagina 35

Page 12: Mamma e papà che lavorano

PERMESSI dei genitoriG

UID

A a

iCO

NG

ED

Iele lavoratrici dipendenti.A queste stesse lavoratrici è statoesteso anche il congedo di maternità,che decorre dal rientro a casa delneonato, in caso di ricovero per partoprematuro in struttura pubblica eprivata (sentenza CorteCostituzionale n. 116/2011).

C’ è però una differenzasostanzialeInfatti, per accedere al congedoobbligatorio è indispensabile unospecifico requisito contributivo. Lelavoratrici parasubordinate devonoaver versato almeno tre mensilità dicontribuzione previdenziale,comprensiva dello 0,72, nei dodicimesi precedenti l’inizio del periodoindennizzabile, cioè del periodo dicongedo obbligatorio.I dodici mesi precedenti l’inizio delperiodo indennizzabile vannocalcolati sulla base della datapresunta del parto (dm 12-7-2007) equindi varia a seconda se si entra inastensione anticipata o se si sceglie ilcongedo flessibile. Se la lavoratrice parasubordinata nonè più iscritta alla Gestione separatadell’Inps al momento in cui inizia ilperiodo indennizzabile, ma hacomunque maturato il requisitocontributivo previsto, conserva ildiritto all’indennità di maternità, ameno che, nel frattempo, non abbiaottenuto un contratto di lavorodipendente o abbia intrapresoun’attività autonoma che le permettedi usufruire di un’indennità dimaternità maggiore.

◗ L’importo della indennità

L’indennità deve essere calcolata perogni giorno del periodoindennizzabile, festività comprese,in misura pari all’80 per cento di1/365esimo del reddito derivante daattività di collaborazione a progetto odi associazione in partecipazione.

L’indennità è pari all’80 per cento delreddito giornaliero percepito dallacollaboratrice o dall’associata,considerando le forme più diffuse diquesti contratti, nei dodici mesi cheprecedono il periodo indennizzabile,cioè l’inizio del congedo obbligatorio,che ovviamente varia a seconda delperiodo richiesto dalla lavoratrice, adesempio anticipato o flessibile.I redditi da considerare sono “sempree soltanto” quelli utili ai finicontributivi nei limiti del massimaledi reddito.Per ottenere l’indennità di maternitàper congedo obbligatorio, lelavoratrici parasubordinate devonocomunque astenersi effettivamentedall’attività lavorativa.

ATTENZIONEALLA PRESCRIZIONEDEL DIRITTO!!!

La domanda di indennità dimaternità deve esserepresentata all’Inps entro unanno dalla fine del congedoobbligatorio, dopodiché non èpiù esigibile.

◗ Accredito figurativo

dei contributi previdenziali

Anche le lavoratriciparasubordinate hannodiritto all’accredito figurativodei periodi di astensione dallavoro che influisconosulla misura e il dirittoalla pensione.

◗ Congedo

di paternità

I lavoratori padriiscritti allaGestione separatadell’Inps e inregola con ilversamento

di tre mensilità contributive, cosìcome le lavoratrici madri, possonousufruire del congedo di paternitànei casi di:• morte o grave infermità della

madre;• abbandono del figlio/a da parte

della madre;• affidamento esclusivo del figlio/a

al padre.L’indennità di paternità è previstasolo nei tre mesi successivi la nascitadel figlio/a.Anche i lavoratori padriparasubordinati, che usufruisconodel congedo di paternità, devonoastenersi effettivamente dall’attivitàlavorativa.

◗ Congedo parentale

Se per il congedo di maternitàobbligatorio c’è stata la sostanzialeequiparazione alle lavoratricidipendenti, dobbiamo, invece,sottolineare che il congedoparentale per le lavoratrici e ilavoratori parasubordinati, ha ladurata di SOLI tre mesi, continuativio frazionati, entro il compimento diun anno di età del bambino.

Requisiti Anche per il congedo parentale,come per quello obbligatorio, le

lavoratrici devono averversato almeno tre mesi dicontribuzione previdenzialenella Gestione separatadell’Inps. Questo stesso requisito

vale per i lavoratori padri.Per ottenerlo, occorre che

le lavoratrici abbianonecessariamente un rapportodi lavoro in atto, ma durante

il periodo di congedoparentale devonoastenersi dal prestare

qualunque attivitàlavorativa.

PRIM

ADON

NA

36

GUIDAcon figure8marzo2014_Layout 1 12/02/14 15.59 Pagina 36

Page 13: Mamma e papà che lavorano

PER

ME

SSI dei genitorieGUIDA ai CONGEDI

◗ Calcolo dell’indennità

La misura dell’indennità per ilcongedo parentale è calcolata al 30per cento del reddito preso ariferimento per l’indennità dimaternità.Il diritto al congedo parentale perparti plurimi è riconoscibile per ognifiglio, cioè tanti figli tanti congediparentali, sempre nei limiti previstiper questa tipologia di lavoratori, ecioè tre mesi entro il primo anno divita del bambino.

◗ Contribuzione figurativa

Anche i periodi di congedo parentalesono coperti da contribuzionefigurativa previdenziale, ai fini deldiritto e della misura della pensione.

ALTERNATIVE AL CONGEDO PARENTALE

La legge n. 92/2012 di riforma delmercato del lavoro e il decretoapplicativo (dm 22-12-2012)riguardano anche le lavoratriciparasubordinate. Pertanto, questelavoratrici, come quelle dipendenti,possono scegliere tra un mese dicongedo parentale o 300 euro invoucher per la baby sitter, oppure ilpagamento diretto alla struttura perl’infanzia prescelta, ovviamentenell’ambito dei tre mesi di congedoparentale spettanti a questilavoratori.

LAVORATRICI PRECARIE O DISOCCUPATE

Le madri che lavoranosaltuariamente, in modo occasionalee precario, nonché le stagionali,disoccupate, in cassa integrazione, inmobilità, possono richiederel’assegno di maternità delloStato pagato dall’Inps.

La maggior parte delle donne, speciegiovani madri, si trova in questecondizioni. Inoltre, per le numeroseimmigrate questa prestazioneeconomica rappresenta, spesso,l’unica possibilità di aiuto permantenere il neonato. Diventaimportante, quindi, conoscere lecondizioni per le quali si ha diritto aquesto assegno.L’assegno (pari a 2.059,43 euro annuiper il 2013) può essere pagato inmisura intera, se la madre non hadiritto a nessuna indennità dimaternità.In misura di quota differenziale, sela madre ha diritto a una indennitàdi maternità di importo complessivoinferiore rispetto all’assegno. Se l’indennità di maternità previstanella Gestione separata dell’Inpsrisulta inferiore a quelladell’assegno dello Stato, lelavoratrici parasubordinate hannodiritto all’integrazione fino aconcorrenza dell’importo. L’assegno viene pagato per ognifiglio: tanti nati, tanti assegni. Ladomanda deve assolutamenteessere presentata entro sei mesidalla nascita, o dall’ingresso infamiglia, pena la decadenza daldiritto (termine perentorio).

Chi ne ha diritto:• cittadine italiane o comunitarie

residenti in Italia al momentodel parto o dell’ingresso delminore adottato/affidatonella famiglia dellarichiedente;

• cittadine non comunitarieresidenti in Italia almomento del parto odell’ingresso nellafamiglia della richiedente,che deve essere in possessodel permesso di soggiornoCe soggiornanti di lungoperiodo.

Il figlio di una cittadina noncomunitaria nato all’estero deveavere lo stesso titolo di soggiornodella madre, mentre non occorre iltitolo di soggiorno per il figlio natoin Italia.

Quali sono i requisitiLa lavoratrice deve avere tre mesidi contribuzione previdenziale nelperiodo compreso tra i 18 o i 9 mesiprecedenti la data del parto odell’ingresso in famiglia. Può averlavorato come subordinata,parasubordinata o in formaautonoma.Se la lavoratrice è stata licenziata osi è dimessa, vale sempre ilrequisito dei tre mesi dicontribuzione per maternità nelperiodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti la datadel parto o dell’ingresso infamiglia.Diverso è il caso della lavoratricedisoccupata, che ha usufruito inpassato di mobilità, di Aspi o MiniAspi, di cassa integrazione,malattia o maternità, Asu o Lpu.Per lei, il requisito è che tral’ultimo giorno della prestazioneeconomica fruita e la data delparto, o di ingresso in famiglia, non sia trascorso unperiodo di tempo superiore a

quello di utilizzo dellaprestazione stessa.Comunque, il periodo tra l’ultimo giorno dellaprestazione usufruita e la

data del parto non puòessere superiore a nove mesi.

Padri precari e disoccupati

In casi particolari,l’assegno di Stato puòessere richiesto anche dalpadre e da altri soggetti.

spec

iale

RA

SSEGNA

37

GUIDAcon figure8marzo2014_Layout 1 12/02/14 15.59 Pagina 37

Page 14: Mamma e papà che lavorano

PERMESSI dei genitoriG

UID

A a

iCO

NG

ED

IePRIM

ADON

NA

38

Si tratta di una molteplicità disituazioni che va esaminataspecificamente. È quindiimportante rivolgersi all’Inca peruna consulenza personalizzata.

GENITORI DI FIGLI CON HANDICAP

La nascita di un figlio con disabilità èun evento che disattende spessofantasie e speranze e si trasforma inun impegno gravoso e pieno diincognite per le famiglie. I genitoriconiugano con difficoltà l’assistenzaal proprio figlio con le esigenzelavorative. Dal 1992, anno diemanazione della legge quadro sulladisabilità (n. 104), sono stateintrodotte agevolazioni fruibili sulposto di lavoro esplicitamente diretteai genitori e ai familiari di personecon handicap in situazione di gravitàe ai lavoratori disabili. Nel corsodegli anni, soprattutto con la legge388/2000 sono stati previsti altribenefici. Infine, con il Testo Unico(decreto legislativo n. 151/01) per latutela della maternità e paternità si èraggiunto un quadro normativo diriferimento per aiutare tutti i genitorilavoratori, comprendendo nellafattispecie anche quelli con figli insituazione di handicap grave.

◗ Cosa si intende per handicap

La legge n. 104/92 definisce lapersona in situazione di handicapgrave “colui che presenta unaminorazione fisica, psichica osensoriale, stabilizzata o progressiva,che è causa di difficoltà diapprendimento, di relazione o diintegrazione lavorativa e tale dadeterminare un processo disvantaggio sociale o diemarginazione” (art. 3 comma 1legge 104/92). L’handicap assumecarattere di gravità “qualora la

minorazione, singola o plurima,abbia ridotto l’autonomia personale,correlata all’età, in modo da renderenecessario un interventoassistenziale permanente,continuativo e globale, nella sferaindividuale o in quella di relazione…”(art. 3, comma 3, legge 104/92).

◗ Prolungamento del congedo

parentale

Trascorso il periodo di congedo dimaternità (congedo obbligatorio) e isuccessivi mesi di congedo parentale(art. 32, dlgs 151/2001) la madre o inalternativa il padre, che assistono unfiglio in situazione di handicap grave,possono usufruire di un periodo diulteriore astensione dal lavoro fino alcompimento degli 8 anni di vita delbambino. Durante tale periodo, illavoratore riceverà una indennitàpari al 30 per cento della retribuzionecosì come per il congedo parentaleretribuito, di cui è appunto il suoprolungamento. La durata massimadel congedo parentale “normale” edel suo prolungamento, tra i genitori,è di tre anni. Il congedo spetta algenitore richiedente anche qualoral’altro genitore non ne abbia diritto.

Quali sono i requisiti• Essere lavoratori dipendenti

(pubblici o privati), anche a tempodeterminato, ma in questo caso ipermessi durano fino allascadenza del contratto.

• Ottenere il riconoscimento dellasituazione di handicap grave delminore.

• Non ci deve essere il ricovero atempo pieno della personadisabile. Tuttavia, i genitoripotranno fruire delprolungamento del congedoparentale (art. 33, dlgs n. 151/2001)anche qualora i sanitari del figliodisabile ricoverato richiedano lapresenza del genitore.

◗ Permessi orari

Dopo il primo anno di vita delbambino e in alternativa alprolungamento del congedoparentale, fino al compimento delterzo anno di vita, i genitori cheassistono un figlio, in situazione dihandicap grave possono fruire didue ore di permesso giornalieroretribuito; nel caso in cui l’orario dilavoro sia inferiore alle sei oregiornaliere, il permesso retribuito èlimitato a una sola ora.

Quali sono i requisiti• Essere lavoratori dipendenti

(pubblici o privati), anche a tempodeterminato.

• Ottenere il riconoscimento dellasituazione di handicap grave delminore.

• Non ci deve essere il ricovero atempo pieno della personadisabile.

◗ Permessi mensili (3 giorni)

In alternativa al prolungamento delcongedo parentale e dei permessiorari giornalieri, i genitori,anche adottivi, di figli in situazionedi handicap grave, possono fruire di tre giorni di permessomensile retribuiti, in manieracontinuativa o frazionata (anche aore). Laddove i genitori sianoentrambi lavoratori dipendenti, ildiritto può essere ripartito tra i due,sempre nel limite massimo dei tregiorni.

Requisiti• Essere lavoratori dipendenti

(pubblici o privati), anche a tempodeterminato.

• Ottenere il riconoscimento dellasituazione di handicap grave delminore.

• Non ci deve essere il ricovero atempo pieno della personadisabile.

GUIDAcon figure8marzo2014_Layout 1 12/02/14 15.59 Pagina 38

Page 15: Mamma e papà che lavorano

PER

ME

SSI dei genitorieGUIDA ai CONGEDI

◗ Congedo biennale retribuito

Il congedo biennale retribuito è statointrodotto con la finanziaria 2001(legge n. 388/2000). Si tratta di unanuova opportunità che si aggiunge alcongedo biennale non retribuito,istituito un anno prima (legge n.53/2000). Grazie a questa novità, igenitori-lavoratori naturali, adottivi oaffidatari di un bambino disabilepossono assentarsi dal lavoro sino adue anni, senza subire alcunapenalizzazione retributiva. Ilbeneficio è esteso ai fratelli o sorelleconviventi, qualora i genitori sianodeceduti. Il congedo biennaleretribuito gode di una notevoleflessibilità, sia perché si puòfrazionare in periodi giornalieri,settimanali o mensili, sia perché puòessere fruito alternativamente dagliaventi diritto che possono garantireun’adeguata assistenza al familiaredisabile.I genitori (naturali, adottivi oaffidatari) possono chiedere ilcongedo alternativamente e noncontemporaneamente e il periodoconcesso non può esserecomplessivamente superiore a dueanni. In caso di affidamento, ilcongedo è fruibile fino alla scadenzadel periodo di affidamento.La convivenza non è richiesta. Il papà può chiedere il congedoretribuito anche quando la mamma è:• in congedo di maternità;• in congedo parentale;• in congedo non retribuito.Durante il periodo di congedo, ilrichiedente ha diritto a percepireun’indennità corrispondenteall’ultima retribuzione e ilperiodo medesimo è coperto dacontribuzione previdenzialefigurativa.Complessivamente, le normeprevedono che:• i genitori, anche adottivi, con

bambini fino a tre anni di etàhanno la possibilità di fruire, inalternativa, dei tre giorni dipermesso, ovvero delle ore diriposo giornaliere (dopo il primo anno di vita delbambino), ovvero delprolungamento del congedoparentale, ovvero del congedobiennale retribuito;

• i genitori, anche adottivi, conbambini oltre i tre anni e fino agliotto anni di età possonobeneficiare, in alternativa, dei tregiorni di permesso, ovvero delprolungamento del congedoparentale, ovvero del congedobiennale retribuito;

• i genitori, anche adottivi, con figlioltre gli otto anni di età possonofruire dei tre giorni di permessomensile, ovvero del congedobiennale retribuito.

Il congedo retribuito disposto nel2001 per aiutare i genitori con figligravemente disabili, diventaun’opportunità per i nuclei familiaridei disabili. Gli interventi della CorteCostituzionale hanno nel tempoallargato la platea dei destinatari e ildlgs 119/2011, in attuazionedell’articolo 23 della legge 4novembre 2010, n. 183, haprovveduto al riordinodellanormativa inmateria dicongedi,

aspettative e permessi.Il dlgs 119/2011 stabilisce, inoltre,un tassativo ordine di priorità tra gliaventi diritto:• coniuge convivente con il

disabile (Corte Costituzionale n. 158/2007);

• genitori – naturali, adottivi oaffidatari – del disabile in caso dimancanza, decesso o in presenzadi patologie invalidanti delconiuge;

• figlio/a convivente con il genitoredisabile (Corte Costituzionale n. 19/09) in caso di mancanza,decesso o in presenza di patologieinvalidanti del genitore;

• fratelli o sorelle conviventi con ildisabile in caso di mancanza,decesso o in presenza di patologieinvalidanti dei figli (CorteCostituzionale n. 233/2005);

• parente o affine entro il terzogrado convivente, in caso dimancanza, decesso o in presenzadi patologie invalidanti di tutti glialtri soggetti (CorteCostituzionale n. 203/2013).

Requisiti• Essere lavoratori dipendenti

(pubblici o privati), anche atempo determinato.

• Ottenere il riconoscimento dellasituazione di handicap grave.

• Non ci deve essere il ricovero atempo pieno della personadisabile.

• Essere conviventi con la personadisabile. La convivenza non èrichiesta solo nel caso siano igenitori del disabile a fruire delcongedo.

Sono esclusi da queste agevolazioni:lavoratori a domicilio, addetti aiservizi domestici e familiari, agricolia tempo determinato occupati agiornata, autonomi eparasubordinati.

spec

iale

RA

SSEGNA

39

GUIDAcon figure8marzo2014_Layout 1 12/02/14 15.59 Pagina 39