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A cura della Dott.ssa MA Zadra 1
CENNI DI LEGISLAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
A cura di
Dott.ssa Maria Angela Zadra
STRUTTURA E COMPETENZE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI
COMUNI
Il DPR 616/1977 ha attribuito ai Comuni tutte le funzioni amministrative relative all’organizzazione e alla gestione dei
servizi locali.In materia socio – assistenziale, il Comune è l’ente pubblico
con competenze gestionali: è cioè l’ente che, di fatto, realizza interventi e gestisce servizi a favore delle persone
in condizioni di bisogno e difficoltà.
A cura della Dott.ssa MA Zadra 2
STRUTTURA E COMPETENZE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI
COMPRENSORI
Dal 01/01/2010 la Provincia Autonoma di Trento è divisa in 217 Comuni.
I Comuni erano raggruppati in 11 Comprensori. Il Comprensorio era un ente locale di diritto pubblico, istituito
con legge provinciale in conformità alla previsione Costituzionale delle autonomie locali per attuare il più ampio
decentramento amministrativo statale.
STRUTTURA E COMPETENZE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI
COMUNITA’ DI VALLE
Sono state istituite con la LP 16 giugno 2006, n. 3“Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”.
Le Comunità sono enti pubblici locali a struttura associativa.Sono costituite obbligatoriamente dai Comuni per l’esercizio in forma associata delle funzioni trasferite dalla Provincia e per l’esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi trasferiti
dagli stessi Comuni.
A cura della Dott.ssa MA Zadra 3
STRUTTURA E COMPETENZE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI
COMUNITA’ DI VALLE
STRUTTURA E COMPETENZE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI
COMUNITA’ DI VALLE
Le comunità di Valle hanno competenza in materia di Politiche della casa, Servizi
Pubblici Locali, Politiche Sociali e Urbanistica.
A cura della Dott.ssa MA Zadra 4
LEGGE 328 del 08/11/2000
LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI
(nazionale)
LP 14 del 12/07/1991(abrogata dalla LP 13/2007)
ORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN PROVINCIA DI TRENTO
(provinciale)
A cura della Dott.ssa MA Zadra 5
LA LP 14/91INDIVIDUAVA I SOGGETTI DEL SISTEMA
SOCIO-ASSISTENZIALE IN:
� Provincia
� Comprensori e Comuni con + di 20.000 abitanti
(delega)
� IPAB
� Associazioni, fondazioni, cooperative sociali
� Volontariato
� La famiglia
LA LP 14/91INDIVIDUAVA GLI
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN:
� Interventi di aiuto e sostegno (sostegno psico-sociale –aiuto per l’accesso ai servizi, aiuto economico, …)
� Interventi di prevenzione e promozione sociale
� Interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare (SAD – servizi residenziali e
semiresidenziali, affidamento dei minori, accoglienza presso famiglie o singoli, pronta accoglienza)
A cura della Dott.ssa MA Zadra 6
LP 13 del 27/07/2007
POLITICHE SOCIALI NELLA PROVINCIA DI TRENTO
INDIVIDUA I SOGGETTI DEL SISTEMA IN BASE AL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’
RICONOSCENDO IL RUOLO FINDAMENTALE DEI COMUNI NELLA PROGETTAZIONE ED
ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI, ESERCITATO IN FORMA ASSOCIATA MEDIANTE LE
COMUNITA’ DI VALLE
(Art. 14 della LP 3/2006)
LP 13 del 27/07/2007I soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche
sociali sono:
Provincia
Comunità di valle
cittadini singoli o associati in organizzazioni
le famiglie
le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP)
il TERZO SETTORE (cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, patronati, fondazioni,
…)
le organizzazioni sindacali
A cura della Dott.ssa MA Zadra 7
LP 13 del 27/07/2007
Introduce una novità rispetto ai destinatari degli interventi rispetto alla
LP 14/91, in quanto alcuni cittadini possono accedere solo ai LIVELLI
ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI, mentre i residenti da più di 3 anniconsecutivi in Provincia di Trento
hanno diritto a beneficiare di tutti gli interventi
LP 13 del 27/07/2007
I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI
rappresentano gli standard qualitativi e quantitativi degli interventi e
sono definiti dalla
PAT
attraverso il PIANO SOCIALE PROVINCIALE
A cura della Dott.ssa MA Zadra 8
LP 13 del 27/07/2007Art. 16
PRESA IN CARICO UNITARIA E RESPONSABILE DEL CASO
Si riconosce il diritto della persona alla valutazione unitaria dello stato di bisogno , nonché il diritto ad una risposta unitaria .
I Servizi Sociali degli enti locali effettuano la pre sa in carico unitaria, individuando nella figura professionale di riferime nto il RESPONSABILE
DEL CASO che:a) coordina le figure professionali che accertano lo stato di bisogno;
b) elabora il progetto individualizzato, con il conc orso delle altre professionalità interessate e ne cura l'attuazione;
c) verifica il grado di raggiungimento degli obietti vi del progetto.
LA LP 13/2007INDIVIDUA GLI
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN:Interventi di Servizio Sociale professionale e
segretariato sociale aiuto e sostegno (aiuto e sostegno, informazione, valutazione e presa in carico , …)
Interventi di prevenzione, promozione sociale e inclusione sociale
Interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare (SAD – servizi residenziali e
semiresidenziali, affidamento dei minori, accoglienza presso famiglie o singoli, pronta accoglienza, …)
Interventi di sostegno economico
A cura della Dott.ssa MA Zadra 9
LA LP 13/2007
All’art. 41 parla
dell’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
La Giunta provinciale individua criteri, modalità e strumenti per assicurare
l’integrazione dell’azione dei Servizi sociali e sanitari, qualora lo stato di bisogno da
affrontare sia connotato da condizioni che richiedono l’intervento congiunto dei Servizi
LP 6/98
“Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità”
Questa legge ha previsto servizi a favore delle famiglie quali:
Centro di Servizi
Centro Diurno
Alloggi protetti
Casa di soggiorno per anziani
Residenza sanitaria assistenziale (RSA)
A cura della Dott.ssa MA Zadra 10
La L. 104/92 è la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate
La PAT eroga contributi per interventi individuali a favore dei disabili
La PAT offre sostegno, informazioni, accompagnamento per sistema dei servizi
La PAT finanzia progetti agli enti pubblici e del privato sociale per il miglioramento della vita delle
persone disabili
ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI
E’ una forma d’intervento a carattere preventivo e di sostegno al minore e alla sua famiglia attraverso l’accoglienza diurna e/o notturna, per alcuni periodi
o per alcuni giorni della settimana. L’intervento consente al minore di rimanere nella sua famiglia e di mantenere i legami con il suo ambiente di vita.
L’accoglienza può variare a seconda della disponibilità di tempo, dell’età del bambino e delle
problematiche presenti nel nucleo originario.
Fonte: www.trentinosociale.it
A cura della Dott.ssa MA Zadra 11
ADOZIONE (1)
Per essere adottato il bambino deve essere dichiarato adottabile. La sua condizione di abbandono in quanto privo di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a
provvedervi, deve essere accertata dall’autorità giudiziaria preposta (per l’Italia, il Tribunale per i minorenni). Tale
accertamento si traduce nella dichiarazione di adottabilità. L’accertamento dello stato di adottabilità richiede tempo. E’
necessario essere certi che non vi siano effettivamente possibilitàche egli cresca nella sua famiglia d’origine e che non vi sia nessuno
del suo nucleo famigliare originario disposto o in grado di occuparsi di lui.
Nel caso dell’adozione internazionale è anche necessario che non vi sia possibilità per lui di essere adottato da una famiglia del suo
paese. Ciò, per rispettare il diritto del bambino a mantenere almeno il paese e la cultura di origine.
Fonte: www.trentinosociale.it
ADOZIONE (2)
Per questi motivi il bambino adottabile raramente è un neonato. Con l’adozione egli diventa a tutti gli effetti figlio legittimo degli
adottanti e cessano i rapporti con la famiglia di origine. L’adozione può essere internazionale o nazionale. La centralitàdel bambino è il principio fondamentale di tutta la normativa
sull’adozione che si fonda sul diritto del bambino ad una famiglia adeguata e non sul diritto della coppia ad un bambino. Il
bambino dichiarato adottabile, sia in Italia che all’estero, ha quindi una propria identità che è biologicamente derivante dalla
sua famiglia e dalla sua etnia di origine ed una propria storia precedente all’adozione. È fondamentale che la coppia aspirante all’adozione valuti bene la propria disponibilità o indisponibilità
ad accettare e rispettare le origini del bambino, nell’accompagnarlo nel suo percorso di crescita e nel suo
inserimento familiare e socialeFonte: www.trentinosociale.it
A cura della Dott.ssa MA Zadra 12
AFFIDAMENTO FAMILIARE (1)
L’affidamento familiare dei minori è un intervento volto ad assicurare risposte al bisogno affettivo, al mantenimento,
all’educazione e all’istruzione dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo. Finalità di questo intervento
sono sia il sostegno del minore che quello verso la sua famiglia di origine attraverso un lavoro congiunto di tutti i soggetti coinvolti.
L’affidamento familiare assicura al minore il diritto ad una famiglia che integri o sostituisca temporaneamente quella
d’origine con l’obiettivo del rientro dello stesso nel proprio nucleo familiare.
L’affidamento familiare è temporaneo, è programmato, promosso e sostenuto dai Servizi sociali, a volte prescritto dal Tribunale per i Minorenni. Il periodo di affidamento non può superare la durata
di 24 mesi ed è prorogabile, dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sua sospensione sia ritenuta dannosa per il minore.
Fonte: www.trentinosociale.it
AFFIDAMENTO FAMILIARE (2)
L'affidamento può essere progettato per periodi brevi, medi o lunghi. Tipologie di affidamento familiare:
L’affidamento può essere a parenti o ad estranei, consensuale o disposto dall’autorità giudiziaria.
• Affidamento parentale (o intrafamiliare): può avvenire presso una coppia (con o senza figli) o una persona singola appartenenti al nucleo d’origine, con legami di parentela entro il quarto grado ed in ogni caso secondo quanto definito dalla normativa vigente.• Consensuale: si realizza con il consenso della famiglia d'origine.
L’affidamento viene formalizzato con un provvedimento amministrativo a carico del Servizio sociale competente
territorialmente in base alla residenza del minore, ed è reso esecutivo dal Giudice Tutelare che ne controlla la regolarità
formale del provvedimento.• Giudiziale: è assente il consenso dei genitori e il provvedimento
viene di conseguenza emanato dal Tribunale per i MinorenniFonte: www.trentinosociale.it