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La "questione" del copyright nell'era dell'open access

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LA QUESTIONE DEL COPYRIGHTNELL'ERA DELL'OPEN ACCESS

Simone Aliprandi

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i miei riferimenti in rete:

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per approfondire

www.aliprandi.org/capire-copyright

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PARTE 1INTRODUZIONE AL DIRITTO DELLA

PROPRIETA' INTELLETTUALE

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dirittod'autore

brevetto perinvenzione

tutela deldesign

marchio e altrisegni distintivi

segreto industriale etutela del know-how

concorrenzasleale

tra impresetutela delle campagnepubblicitarie

diritto sui generissulle banche dati

la cosiddetta proprietà industriale/intellettuale

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principali fonti normative (italiane)

1) diritto d'autore → legge 633/1941; cod.civ. (art. 2575-2583)

2) diritto sui generis → legge 633/1941

3) tutela del design → legge 633/1941; Codice proprietà industrialecod.civ. (art. 2592-2594)

4) concorrenza sleale → cod.civ. (art. 2598-2601)

5) tutela campagne pubblicitarie → Codice autodisciplina pubblicitarialegge 633/1941

6) brevetto per invenzioni → Codice proprietà industriale; cod.civ. (art. 2584-2591)

7) marchio e altri segni distintivi → Codice proprietà industriale;cod.civ. (art. 2569-2574)

8) segreto industriale e tutela del know-how → Codice proprietà industriale(art. 98-99); cod.civ. (art. 2598 n. 3)

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PARTE 2IL DIRITTO D'AUTORE: PRINCIPI GENERALI

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il raggio d'azione del diritto d'autore

Articolo 1 – Legge 633/41Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie [...] nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

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il raggio d'azione del diritto d'autore

Articolo 2 – Legge 633/41

In particolare sono comprese nella protezione:1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia [...];4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;5) i disegni e le opere dell'architettura;6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora [...];7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia [...];

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il raggio d'azione del diritto d'autore

[continua] Articolo 2 – Legge 633/41

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

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E fin dove arriva il diritto d'autore?

Articolo 9, n. 2 – TRIPs

La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali.

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Forma esterna, forma interna, contenuto

Una distinzione che deriva da una nota teoria del giurista tedesco Josef Kohler.

La forma esterna è la forma con cui l’opera appare nella sua versione originaria (insieme di parole e frasi nelle opere letterari;, nella melodia, ritmo e armonia nell’opera musicale, ecc.).La forma interna è la struttura espositiva dell’opera (l’organizzazione del discorso, la scelta e la sequenza degli argomenti nell’opera letterari; i passaggi essenziali del discorso musicale e nelle note determinanti la linea melodica nell’opera musicale, ecc.).Il contenuto è l’argomento trattato, le informazioni, i fatti, le idee, le opinioni, le teorie in quanto tali, e cioè a prescindere dal modo in cui essi sono scelti, coordinati e presentati. [continua]

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Forma esterna, forma interna, contenuto

[continua] Secondo tale teoria, la tutela ha per oggetto sia la forma esterna che interna, ma non il contenuto. Quindi il diritto d’autore protegge la forma espressiva dell’opera, e non si estende al contenuto.

In conclusione: è tutelata dal diritto d’autore l’opera dell’ingegno di carattere creativo formalmente espressa, mentre non sono suscettibili di protezione né le semplici idee, né forme espressive elementari non idonee a rappresentare fatti o sentimenti.

Fonte: http://www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/loggetto-del-diritto-dautore/

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come si acquisisce il diritto d'autoresu una propria creazione?

Articolo 6 – Legge 633/41

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

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e quali sono di preciso i diritti acquisiti?

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PARTE 3IL BREVETTO: ALCUNI CENNI

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Una prima definizione

Il brevetto (o più propriamente brevetto per invenzione) è un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, in un territorio e per un periodo ben determinati, e che consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza autorizzazione.

Per invenzione si intende una soluzione nuova ed originale ad un certo problema tecnico.

Fonte: Wikipedia

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Requisiti per brevettabilità

Per essere considerata brevettabile, un'invenzione deve avere le seguenti caratteristiche:

● novità● attività inventiva● industrialità● liceità● sufficiente descrizione

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Confronto diritto d'autore / brevetto

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Articolo 45 – Codice proprietà industriale

Non possono essere oggetto di brevetto:

- le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni;

- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

- le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.

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PARTE 4MARCHIO E ALTRI SEGNI DISTINTIVI:

ALCUNI CENNI

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marchioinsegna

nomi a dominio

ditta

denominazionigeografiche/d'origine

nome

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Distintivi in che senso?

Sono segni distintivi gli elementi che hanno funzione di identificare un determinato imprenditore, un determinato luogo dove si esercita l’impresa, un determinato prodotto,per differenziarli agli occhi del pubblico dei consumatori.

→ concetto fondamentale di capacità distintiva:

ha capacità distintiva un segno che possiede sufficiente originalità e novità, e quindi non provoca confusione con altri segni utilizzati da altri imprenditori.

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Il marchio

Il marchio è un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre.

Il diritto di marchio di acquisisce per mezzo di una registrazione presso apposito ufficio pubblico.

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Il requisito della capacità distintiva nel marchio(articolo 13 Cod. prop. ind.)

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. […]4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva.

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PARTE 5IL PUBBLICO DOMINIO

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quando un'opera è in pubblico dominio?

a) quando lo stabilisce espressamente la legge(public domain by law)

b) quando scadono tutti i diritti di privativa su di essa(non sempre facile da definire)

c) quando il titolare dichiara di rinunciare all'esercizio deisuoi diritti (esempio: CC Zero)

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PARTE 6FAIR USE E LIBERE UTILIZZAZIONI

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la teoria statunitense del fair use

sections 17 U.S.C. § 107“the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright.”

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la teoria del fair dealingdegli altri paesi di common law

Versione più ristretta e meno flessibile del fair use americano. Affinché si possa effettivamente invocare il fair dealing è necessario ricadere in alcune ipotesi specificamente definite dalla legge.Queste ipotesi generalmente comprendono: studio e ricerca, critica e commento, parodia e satira, cronaca...

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e nell'ordinamento italiano?!

Nell'ordinamento italiano tradizionalmente si parla di “libere utilizzazioni”, le quali però nel 2003 sonostate sostituite da un elenco ben preciso di“eccezioni al diritto d'autore”.

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le eccezioni al dir. d'autore (ex libere utilizzazioni)-1

Articolo 68 – Legge 633/411. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

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le eccezioni al dir. d'autore (ex libere utilizzazioni)-2

Articolo 69 – Legge 633/41

1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive […] decorsi almeno diciotto mesi dalla prima distribuzione [...].

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le eccezioni al dir. d'autore (ex libere utilizzazioni)-2

Articolo 69 – Legge 633/41

2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive [...], esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

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le eccezioni al dir. d'autore (ex libere utilizzazioni)-3

Articolo 70 – Legge 633/41

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

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le eccezioni al dir. d'autore (ex libere utilizzazioni)-3

Articolo 70 – Legge 633/41

1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del MIBAC, sentito il MIUR, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

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le eccezioni al dir. d'autore (ex libere utilizzazioni)-3

Articolo 70 – Legge 633/41

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

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le eccezioni al dir. d'autore (ex libere utilizzazioni)-4

Articolo 71-bis – Legge 633/41

1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.2. Con decreto del MIBAC, di concerto con il Min. Lavoro e Politiche sociali, [...] sono individuate le categorie di portatori di handicap e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché le modalità di fruizione dell'eccezione.

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le eccezioni al dir. d'autore (ex libere utilizzazioni)-5

Articolo 71-ter – Legge 633/41

1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.

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PARTE 7IL COPYRIGHT NELL'ERA DIGITALE

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c o p y r i g h t

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PARTE QUARTAOPEN COME...

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L'open licensing

Ci sono casi in cui è lo stesso autore (o comunque il titolare dei diritti) a preferire che la sua opera circoli

libera dai tradizionali vincoli del copyright.

Per farlo, si possono utilizzare apposite licenze(dette appunto “licenze open”); tra queste le più note

sono le Creative Commons.

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50 sfumature di... open

immagine tratta dal libro “Creative Commons: manuale operativo” (www.aliprandi.org/manuale-cc)

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open source

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Licenze Creative Commons: un video introduttivo

vedi video su: www.creativecommons.it/DiventaCreativo

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le sei clausole base

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_Creative_Commons

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Le sei licenze CC

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open data

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si rimanda al libro“Il fenomeno open data”→ www.aliprandi.org/fenomeno-opendata

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e alle tre videolezioniper Regione Lombardia

→ aliprandi.blogspot.it

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open access

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grazie per l'attenzione

slides rilasciate sotto licenza Creative Commons Attribution – Share Alike 4.0

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