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Universit degli Studi di Milano
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza
I PRINCIPI DELLOPEN-GOVERNMENT:
GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Tesi di laurea in
Informatica Giuridica Avanzata
Relatore: Chia.mo Prof. Pierluigi Perri
Correlatore: Chia.mo Prof. Giovanni Ziccardi
Presentata da (matricola 775630)
Ruggero Davide Labruna
Sessione terza (invernale)
Anno accademico 2014-2015
Introduzione
2
Indice
Introduzione ...................................................................... 4
1 Il Codice della Amministrazione Digitale: la
informatizzazione della Pubblica Amministrazione.......... 7
1.1 La digitalizzazione della azione amministrativa ........................................ 8
1.2 La eziologia del d.lgs. 82/2005 ................................................................. 17
1.3 La ratio del CAD ........................................................................................ 26
1.4 I destinatari del Codice .............................................................................. 31
1.5 La competenza in materia di amministrazione digitale ......................... 41
1.6 La riforma del d.lgs. 235/2010 ................................................................. 51
2 La trasparenza amministrativa nel Codice della
Amministrazione Digitale: i dati delle amministrazioni
pubbliche .......................................................................... 61
2.1 La partecipazione al procedimento amministrativo informatico ......... 62
2.2 La disponibilit, laccesso telematico e la fruibilit dei dati ................... 72
2.3 La sicurezza dei dati ................................................................................... 95
2.4 Le banche-dati territoriali e nazionali .................................................... 102
2.5 I siti web istituzionali ............................................................................... 109
1.1 La digitalizzazione della azione amministrativa
3
3 La nuova trasparenza amministrativa del decreto
legislativo 33/2013: una conoscibilit effettiva ............... 128
3.1 La innovazione apportata dal Decreto Trasparenza ........................ 129
3.2 Finalit e strumenti della nuova concezione di trasparenza................ 137
3.3 La introduzione del diritto di accesso civico ........................................ 143
3.4 I rischi e i limiti alla accessibilit totale .................................................. 151
4 Il modello di open-government: la partecipazione come
rimedio ............................................................................ 168
4.1 La costruzione del governo aperto ........................................................ 169
4.2 Il memorandum sullopen-government della amministrazione Obama
e il FOIA ............................................................................................................. 180
4.3 Gli scopi ultimi del controllo pubblico e del ri-utilizzo ...................... 188
5 La struttura degli open-data: la materiale diffusione delle
informazioni pubbliche .................................................. 201
5.1 Aspetti finalistici e tecnici della apertura dei dati ................................. 202
5.2 Classificazione dei dati aperti e linked-data .......................................... 212
5.3 Le licenze open-access ............................................................................. 219
Conclusioni ..................................................................... 228
Bibliografia ..................................................................... 230
Introduzione
4
Introduzione
Lo scopo precipuo di questa tesi di laurea quello di illustrare come nel corso degli
ultimi anni (in particolare dalla soglia del nuovo millennio) la Pubblica
Amministrazione italiana si stia massicciamente evolvendo col fine di implementare
la efficienza della propria azione tramite la cosiddetta trasparenza amministrativa,
sviluppo reso possibile grazie agli strumenti inediti che la recente evoluzione
tecnologica (soprattutto quella informatica) sta fornendo alla societ
contemporanea.
In questo articolato percorso si partir da una approfondita analisi del Codice della
Amministrazione Digitale (d.lgs. 80/2005), il testo unico che per primo ha
incardinato tutte le innovazioni che in quel periodo stavano interessando il campo
amministrativo o che quanto meno lo ha fatto in maniera organizzata e da
questo sfruttate in funzione dei propri obiettivi, che uno strumento indispensabile
per poter comprendere al meglio il processo generale di trasparenza in atto e le sue
specifiche manifestazioni nel campo dellopen-government; perci in questo
capitolo si argomenter del profondo impatto che hanno avuto le nuove tecnologie
sulla amministrazione italiana, oltre che dellinerpicato iter di formazione del CAD,
delle sue finalit, dei soggetti a cui si rivolge, dellambito di applicazione della
propria disciplina e infine della riforma (d.lgs. 235/2010) che lha interessata
apportandone alcune significative modifiche.
Una volta presa familiarit con la normativa generale del testo si potr passare a
esaminare le sue fattispecie specifiche con cui ci si imbatte per la prima volta o
quasi in forme di trasparenza amministrativa dellordinamento italiano, laddove in
questa sede ci si trova per lo pi a legiferare nel campo dei dati delle pubbliche
amministrazioni e di come questi possano essere resi fruibili pure dalla societ civile
per i propri fini; a tal proposito si comincer col trattare le modalit con cui un
soggetto privato pu prendere parte alle azioni amministrative che direttamente lo
1.1 La digitalizzazione della azione amministrativa
5
interessano, le procedure con cui queste informazioni sono effettivamente rese
accessibili agli stessi (in special modo con riferimento ai nuovi mezzi informatici), i
profili di garanzia che devono essere assicurati loro durante la propria elaborazione,
gli archivi digitali in cui sono fedelmente conservate e infine i portali in internet delle
istituzioni pubbliche attraverso cui queste devono essere messe a disposizione della
intera comunit.
Successivamente si abbandoner il Codice della Amministrazione Digitale per poter
passare a esaminare il testo che in seconda battuta, ma in maniera nettamente pi
specifica, si occupato di questo tema e da cui prende addirittura il nome
ovvero il Decreto Trasparenza, di cui lesame in questa ricerca appare
imprescindibile per gli enormi sviluppi che ha arrecato alla pregressa definizione del
diritto di conoscibilit, conferendoli finalmente un carattere di effettivit a quel
tempo ancora inespresso; cos al suo interno si potranno studiare gli effetti apportati
da questa inedita visione della trasparenza amministrativa, gli scopi e i mezzi
concreti con cui questa viene perseguita, la ideazione di un rivoluzionario diritto
(quello di accesso civico) capace di porre parzialmente argine ai gravi problemi di
applicazione affliggenti il precedente sistema di accessibilit e infine i pericoli o le
restrizioni della accessibilit totale (con particolare accento sulle possibili lesioni al
diritto alla privacy).
Cos facendo, una volta poste le opportune fondamenta, ci si pu finalmente
addentrare nel cuore di tutto lelaborato, ovvero la sezione dove si giunge a delineare
nei suoi caratteri fondamentali il sistema del governo aperto come il momento pi
alto in cui sono sfociate tutte le sottili quanto insidiose spinte presenti nel ventre
della societ civile degli ultimissimi anni, cos persistenti da non poter pi essere
trascurate ma da dover necessariamente essere messe in pratica quanto pi
celermente possibile attraverso espedienti che garantiscano in qualche modo la
partecipazione dei cittadini al governo dello Stato; pertanto qui si svilupperanno
innanzitutto le esigenze che hanno portato allo scaturire di questo nuovo modello di
amministrazione per poi scendere nella indagine dei suoi tratti distintivi, si prender
a esempio il sistema statunitense (da sempre precursore nel campo dellopen-
Introduzione
6
government) sviscerando due dei principali e paralleli atti che garantiscono una
innata apertura alla sua struttura organizzativa, e da ultimo si prenderanno in
considerazione gli intenti finali per cui questa instaurata, ovvero la finalit di porre
in essere una verifica costante della attivit di governo e un possibile ri-uso a
scopo ancora conoscitivo o meramente economico degli stessi dati messi cos
agevolmente a disposizione.
Infine ci si imbatter in uno degli aspetti pi incisivi di tutto il campo dellopen-
government, ovvero quei dati aperti che consentono materialmente alla Pubblica
Amministrazione di rendere disponibile al pubblico generalizzato le informazioni in
proprio possesso di cui sia doverosamente prescritta o anche se figlia di mera una
iniziativa volontaria della medesima la divulgazione; di questa ultima parte si
inizier lo svolgimento occupandosi sin da subito delle sfaccettature motivazionali e
tecniche di questo strumento, si passer poi a una classificazione esplicativa delle
varie categorie di open-data e della illustrazione specifica del suo livello
indubbiamente pi soddisfacente (il linked-data), per poi finire a esporre un ulteriore
mezzo con cui possono essere di fatto aperti questi dati (ovvero le licenze open-
access).
1.1 La digitalizzazione della azione amministrativa
7
1 Il Codice della Amministrazione Digitale: la
informatizzazione della Pubblica Amministrazione
1.1 La digitalizzazione della azione amministrativa ........................ 8
1.2 La eziologia del d.lgs. 82/2005 .................................................. 17
1.3 La ratio del CAD ......................................................................... 26
1.4 I destinatari del Codice ............................................................... 31
1.5 La competenza in materia di amministrazione digitale ......... 41
1.6 La riforma del d.lgs. 235/2010 .................................................. 51
1 Il Codice della Amministrazione Digitale: la informatizzazione della Pubblica Amministrazione
8
1.1 La digitalizzazione della azione amministrativa
La originaria espressione della amministrazione elettronica (di recente sostituita
dal pi moderno attributo digitale) usata per rappresentare in modo sintetico la
attuale trasformazione della Pubblica Amministrazione (spesso indicata con
lacronimo PA) in seguito alla introduzione e poi allutilizzo sempre pi
significativo delle tecnologie informatiche al proprio interno.1
La principale ragione di questo mutamento da ricercare nel fatto che la Pubblica
Amministrazione italiana, nel rispetto delle direttive europee ormai numerosissime e
inequivocabilmente caratterizzate da un formale profilo di effettiva cogenza, sta
vivendo un profondo processo di rinnovamento sollecitato dalla necessit di doversi
adeguare a regole concordate proprio al livello della legislazione comunitaria; di
conseguenza le normative nazionali in tema di amministrazione digitale sono
particolarmente numerose almeno se paragonate a quelle di altri settori e
ovviamente sono assai recenti, in quanto si tratta di una serie di regole che da una
parte mirano ad approntare un sistema a carattere ordinamentale (quindi
orientativamente completo ed esaustivo), mentre dallaltra tendono ad adeguare
lassetto giuridico della Pubblica Amministrazione allevolversi dei tempi e delle
relazioni.2
Cos proprio nellambito riguardante la gestione della cosa pubblica costituisce un
principio ormai generalmente acquisito che luso della informatica o pi in
generale delle tecnologie della informazione e della comunicazione
(complessivamente indicate con lacronimo ICT3) sia una delle principali soluzioni
per uscire dalla grave crisi di risultati in cui versa la amministrazione italiana; per
questo nelle ultime legislature (in particolare quelle che vanno dallinizio del nuovo
1 E. Carloni, Codice della amministrazione digitale: commento al d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in I codici Maggioli, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2005 (p. 33-137) 2 G. S. Alemanno, Il codice della amministrazione digitale: adempimenti e lettura guidata delle norme, CEL, Bergamo, 2011 (p. 23-74) 3 Information and Communication Technologies
1.1 La digitalizzazione della azione amministrativa
9
millennio e conclusesi poco dopo la fine del primo decennio dello stesso) la attivit
normativa inerente alla applicazione delle nuove tecnologie informatiche e
telematiche nella Pubblica Amministrazione ha avuto un notevole impulso e
abbiamo assistito alla diffusione sempre pi capillare di queste negli uffici pubblici e
nei processi di lavoro delle singole amministrazioni.4
Tuttavia in questa 1^ fase del processo di informatizzazione della azione
amministrativa stato privilegiato lo sviluppo della infrastruttura-base, mentre la
introduzione delle nuove tecnologie stata limitata alla sola riproduzione di processi
e di modelli burocratici gi esistenti; cos facendo stato commesso lerrore di
ritenere che il solo inserimento materiale delle innovazioni digitali negli uffici
potesse migliorare di per s la efficacia e la efficienza del settore pubblico, eppure
proprio la esperienza della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana
ha dimostrato che tale riduttivo approccio ha limitato fortemente i benefici
conseguibili con luso della informatica5, determinando spesso il fallimento di
ambiziosi progetti.
Questo approccio, oltre a evidenziare una non-adeguata comprensione da parte dei
dirigenti delle amministrazioni di quali siano gli adempimenti organizzativi richiesti
dalla adozione dei nuovi sistemi, fa emergere la mancata comprensione da parte dei
medesimi del fatto che la informatizzazione tout court dei processi senza una
loro re-ingegnerizzazione completa destinata a non sortire alcun effetto positivo,
n in termini di efficienza n in termini di trasparenza; infatti (come ci ricorda a tal
proposito uno dei pi importanti commentatori del processo di riforma del settore6)
digitalizzare la Pubblica Amministrazione non significa applicare meccanicamente la
informatica alle diverse procedure di lavoro cos come si sono codificate nel tempo,
ma al contrario richiede modifiche profonde ai procedimenti stessi e in questo
modo consente anche di offrire servizi nuovi, prima impensabili.
4 Prefazione di E. De Giovanni, in P. Giacalone, La normativa sul governo elettronico: dal decreto legislativo 39/93 al Codice della amministrazione digitale, in Collana di informatica, Franco Angeli, Milano, 2007 5 M. Bombardelli 6 P. Subioli
1 Il Codice della Amministrazione Digitale: la informatizzazione della Pubblica Amministrazione
10
Altro errore che ha inficiato il graduale ingresso delle tecnologie digitali nelle
strutture amministrative rappresentato dalla circostanza per cui luso della
informatica e della telematica stato visto solo come un obiettivo in s o nel
migliore dei casi come uno strumento di riduzione dei monumentali costi di
funzionamento del settore pubblico; eppure l e-government non consiste nella
mera automazione della attivit delle amministrazioni ma secondo la definizione
datane dallOCSE7 si concretizza nellimpiego delle ICT (in particolare di internet)
come strumenti per migliorarne la efficienza e renderla maggiormente orientata alla
soddisfazione degli utenti.
Appare quindi evidente che il processo di digitalizzazione non riguardi solo le
tecnologie ma anzi specialmente le azioni di ammodernamento normativo e
organizzativo che consentano di ottimizzare il lavoro degli enti e di offrire agli utenti
(cittadini o imprese) validi servizi online; la informatica diventa quindi il grimaldello
per scardinare il datato e inefficiente assetto burocratico e la occasione per ripensare
la intera amministrazione italiana, innovandola sia sotto il profilo della
razionalizzazione delle procedure interne (cosiddetto back-office), sia sotto quello
dei rapporti con la utenza mediante la erogazione online di vecchi o nuovi servizi
(front-office).8
Questa serie di osservazioni fa emergere che oggi quello che si innova in tema di
Pubblica Amministrazione pu oggettivamente consentire ai cittadini di assumere
un ruolo attivo in questo ambiente che si sta continuando a modificare
ovviamente tra alcune insuperate difficolt e anziane resistenze con un triplice
ordine di finalit: il 1 quello che ricomprende linsieme delle ragioni giustificanti il
fatto che una partecipazione attiva e cosciente dei cittadini alla gestione della cosa
pubblica pu incidere positivamente sulla completezza della azione amministrativa
correlata (in particolar modo quando si tratta di interessi che vanno ad incidere sui
diritti dei singoli soggetti privati), mentre il 2 quello che si riferisce a ragioni di
7 Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 8 E. Belisario, La nuova pubblica amministrazione digitale: guida al Codice della amministrazione digitale dopo la legge n. 69/2009, in Progetto ente locale, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2009 (p. 89-150)
1.1 La digitalizzazione della azione amministrativa
11
puro ordine economico del procedimento burocratico, poich ad esempio una
trasmissione di atti attraverso supporti informatici rappresenta un risparmio che, in
tempi di rispetto del patto di stabilit imposto dalla Unione Europea per reggere il
confronto economico con il resto del mondo, costituisce un notevole vantaggio per
lo Stato, e infine il 3 (e ultimo) attiene alla prevenzione delle patologie dei
provvedimenti amministrativi, ovvero alle connaturate e ormai consuete
impugnazioni che spesso possono anche tutelare gli svariati interessi legittimi e gli
eventuali diritti dei ricorrenti, ma parimenti producono ritardi notevoli della azione
pubblica con i correlati costi rilevanti.9
Che si affronti questa problematica sotto la dizione internazionale di e-
government o di amministrazione digitale, appare sempre pi evidente che la
introduzione di tecnologie informatiche nelle amministrazioni pubbliche, che pure
contribuisce o dovrebbe contribuire a risolvere tanti problemi (es. snellimento
delle procedure e migliore utilizzazione delle risorse), anche destinata a crearne
continuamente di nuovi; si pensi cos alla tematica della tutela dei dati personali,
minacciati dalla moltiplicata capacit di creazione di banche-dati da un lato e dalla
accresciuta possibilit di accesso a queste informazioni da parte di soggetti pubblici e
privati dallaltro.
Addentrandosi nel cuore della disciplina, le amministrazioni sono indirizzate ad
usare le tecnologie informatiche per la formazione e la conservazione dei propri atti,
oltre che per la raccolta stessa delle informazioni necessarie alle decisioni da
assumere; i documenti e i dati in formato elettronico cos formati saranno
direttamente accessibili ai cittadini in rapporto alla ampiezza dei diritti che saranno
loro riconosciuti a tutela delle proprie situazioni soggettive o al fine di esercitare il
controllo democratico sulloperato delle amministrazioni.
La disponibilit di un numero enormemente maggiore di informazioni (dirette o
rielaborate) sulla attivit svolta e sui risultati raggiunti consentir alle
9 G. S. Alemanno, Il codice della amministrazione digitale: adempimenti e lettura guidata delle norme, CEL, Bergamo, 2011 (p. 23-74)
1 Il Codice della Amministrazione Digitale: la informatizzazione della Pubblica Amministrazione
12
amministrazioni di verificare con continuit la efficienza della propria
organizzazione e di apportare le dovute correzioni con maggiore tempestivit; il
depositarsi di un vero e proprio patrimonio informativo pubblico e le accresciute
capacit tecnologiche di trattamento di queste informazioni fanno delle pubbliche
amministrazioni dei soggetti titolari di dati di notevole interesse pubblico in s, del
tutto indipendentemente dalla ragione spesso strumentale allesercizio delle
proprie funzioni per la quale le medesime sono state raccolte, con le connesse
responsabilit sulla qualit e sulla diffusione delle stesse.10
legittimo pensare che dalle considerazioni appena accennate si sia mosso il
legislatore italiano oltre a quello comunitario nel definire logiche e principi
migliorativi delle relazioni, delle istanze e delle risposte (insomma della
comunicazione generalmente intesa), avviando cos da molti anni un processo di
trasformazione delle carte intese specificatamente nel senso di documenti che sia
in grado di trasferire la lettura di questi formati cosiddetti analogici in senso
digitale, ovvero attraverso un computer che questi riesca a interpretare e tradurre
consentendone la lettura (la cosiddetta dematerializzazione).
Siamo chiaramente nel campo della informatica (o di quella che pi correttamente si
dovrebbe conoscere come informazione automatica) che si snoda su 2 binari
principali, quello della informazione e quello del calcolo: il 1 quello che mette in
moto una azione finalizzata a fornire una o pi conoscenze attraverso una raccolta
di dati catalogandoli in modo intellegibile (ovvero per adoperare una sola parola
codificandole), invece il 2 quello che si realizza mediante la applicazione del
calcolo, che significa agevolare la capacit del sistema di ricevere memorizzandole
queste conoscenze per poi poterle elaborare e tradurre allesterno.11
Seguendo il ragionamento, una amministrazione pu dunque dirsi realmente digitale
solo quando i suoi processi prevedono limpiego delle tecnologie della informazione
10 E. Carloni, Codice della amministrazione digitale: commento al d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in I codici Maggioli, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2005 (p. 33-137) 11 G. S. Alemanno, Il codice della amministrazione digitale: adempimenti e lettura guidata delle norme, CEL, Bergamo, 2011 (p. 23-74)
1.1 La digitalizzazione della azione amministrativa
13
e della comunicazione con i seguenti obiettivi, ovvero accrescere la efficienza,
ridurre i costi e migliorare la qualit dei servizi resi alla utenza; in maniera pi
analitica, laumento della efficienza pu essere rappresentato dal risparmio di risorse
impiegate (in termini di personale, di spazi fisici e di materiali) per la erogazione dei
servizi, dalla riduzione delle tempistiche di conclusione dei procedimenti e dalla
possibilit di raggiungere ulteriori obiettivi a parit di costi, oltre che dallaumento
della possibilit di verifica del buon funzionamento degli uffici, mentre la riduzione
dei costi dovr essere valutata sia con riferimento a quelli per gli investimenti sia a
quelli di esercizio, e infine sicuramente pi complessa la verifica del miglioramento
della qualit dei servizi, che presuppone necessariamente la predisposizione di
meccanismi per monitorare la soddisfazione degli utenti in merito alle prestazioni
dispensate dalle amministrazioni12.
Nel nostro caso il Codice della Amministrazione Digitale in analisi la risposta,
giudicabile come rapida se si considerano i normali tempi di reazione della macchina
burocratica italiana, agli sconvolgimenti che la era della informatizzazione stava
provocando; tuttavia non tanto la questione tecnica (es. la potenza degli
elaboratori) ad aver scompaginato gli assetti consolidati delle amministrazioni
pubbliche, ma sono le tematiche connesse ad internet che hanno reso evidente come
lusuale approccio verso gli utenti da parte della Pubblica Amministrazione non era
pi possibile nel 3 millennio e che ad un metodo verticale era necessario sostituirne
uno di tipo orizzontale di rete, gi individuabile in nuce nella direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1995 (che parlava appunto di
Rete unitaria della pubblica amministrazione).13
Primus inter pares nella gestione della informatica delle amministrazioni italiane
si poneva la Autorit per la informatica nella Pubblica Amministrazione
12 P. Ridolfi 13 L. Spallino, Il codice della amministrazione digitale: le tecnologie al servizio del cittadino e della pubblica amministrazione, webimpossibile.net, 2006
1 Il Codice della Amministrazione Digitale: la informatizzazione della Pubblica Amministrazione
14
(conosciuta con la sigla AIPA), istituita dallart. 4 del decreto legislativo 12
febbraio 1993 n. 3914.
In attuazione di quella normativa dal 1993 gli sviluppi tecnologici e le spese
informatiche delle amministrazioni erano supervisionati dalla Autorit stessa, che
aveva lobiettivo di disciplinare la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni dello stato anche ad ordinamento
autonomo e degli enti pubblici non-economici nazionali; nello specifico la autorit
aveva lincarico di emanare regole e standard di settore per la pianificazione, la
progettazione, la realizzazione, la gestione, il mantenimento dei sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni e delle loro interconnessioni (oltre che per la
qualit e la sicurezza dei sistemi), inoltre altra importante funzione della Autorit era
quella di coordinamento dei progetti di sviluppo dei sistemi informativi delle singole
amministrazioni che avveniva attraverso la redazione di un piano triennale
(annualmente rivisto), e infine sempre le amministrazioni pubbliche nella
acquisizione di beni e servizi informatici erano tenute a chiedere un parere
preventivo di congruit tecnico-economica alla medesima.
In seguito il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 200115 ha
istituito il Dipartimento per la innovazione e le tecnologie assegnandoli dei precisi
compiti, ma era evidente che alcune delle funzioni in capo a questultimo urtavano
prepotentemente con quelle assegnate alla Autorit predetta; di conseguenza si
rendeva necessaria una modifica della AIPA, laddove a tale revisione ha provveduto
con un considerevole ritardo (nel 2003) il Codice della privacy che ha trasformato la
AIPA nel Centro Nazionale per la Informatica nella Pubblica Amministrazione
(indicata con lacronimo CNIPA), operante presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri per la attuazione delle politiche del Ministro per la innovazione e le
tecnologie (ora assorbito dalla figura del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione) con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa,
contabile e finanziaria, nonch con indipendenza di giudizio.
14 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche 15 Istituzione del Dipartimento per la innovazione e le tecnologie
1.1 La digitalizzazione della azione amministrativa
15
Qualche anno pi tardi il decreto legislativo 1 dicembre 2009 n. 17716 ha provveduto
alla riorganizzazione del CNIPA che ha assunto la denominazione DigitPA, cos
in continuit con la attivit della AIPA e del CNIPA questa esprimeva pareri tecnici,
obbligatori e non-vincolanti sugli schemi dei contratti che la Pubblica
Amministrazione intendeva stipulare per la acquisizione di beni e servizi informatici;
pi precisamente tutte le amministrazioni erano tenute a chiederle un parere se
limporto contrattuale superava una certa soglia che rispetto a quella indicata nella
previgente normativa risultava triplicata, di conseguenza il controllo sulle
acquisizioni informatiche permaneva ma era a maglie pi larghe in quanto
sfuggivano alla verifica tutti i progetti dal valore economico inferiore a 1 milione di
euro.17
Alla fine di questo continuo alternarsi di vicissitudini, con il decreto-legge 22 giugno
2012 n. 8318 stato soppresso il precedente ente di diritto pubblico italiano
competente e al suo posto stata istituita la Agenzia per lItalia Digitale
(abbreviata in AgID), che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi
dettati dalla Agenda digitale italiana (in coerenza con quella europea) e di contribuire
alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie della informazione e della
comunicazione, favorendo la innovazione e la crescita economica19; si cos
provveduto a razionalizzare il complesso delle funzioni in materia creando a tal fine
un organismo unico al posto della pluralit di enti fino ad allora previsti in materia,
laddove a questa nuova struttura sono attribuite tutte le funzioni precedentemente
espletate da DigitPA e dalla Agenzia per la diffusione delle tecnologie per la
innovazione (enti che vengono contestualmente soppressi), nonch quelle facenti
capo al Dipartimento per la innovazione e le tecnologie.20
16 Riorganizzazione del Centro nazionale per la informatica nella pubblica amministrazione 17 I. Macr U. Macr G. Pontevolpe, Il nuovo codice della amministrazione digitale: le tecnologiche informatiche e le norme che ne disciplinano luso aggiornate al d.lgs. 235/2010, in Leggi dItalia professionale, Ipsoa, Assago, 2011 (p. 18-80) 18 Misure urgenti per la crescita del Paese 19 Agenzia per lItalia Digitale, Agenzia per lItalia Digitale, agid.gov.it 20 Camera, Informatizzazione della pubblica amministrazione in Temi della attivit parlamentare della XVI legislatura, leg.16.camera.it, 2012
1 Il Codice della Amministrazione Digitale: la informatizzazione della Pubblica Amministrazione
16
Inoltre, nel processo di riforma e innovazione della Pubblica Amministrazione che
sta avendo luogo dalla emanazione del nuovo Codice della Amministrazione
Digitale (di cui si tratter successivamente), le amministrazioni sono accompagnate
dalla AgID che metter a disposizione le proprie competenze tecniche per avviare
azioni di assistenza tecnica mirata, di formazione e di consulenza21.
21 DigitPA, Il nuovo CAD: manuale duso, Forum PA, Italia, 2011
1.2 La eziologia del d.lgs. 82/2005
17
1.2 La eziologia del d.lgs. 82/2005
In linea di massima l'approccio del legislatore italiano alle nuove frontiere della
innovazione tecnologica pu essere cos riassunto: una 1^ fase iniziale per cos
dire pionieristica dove tra i primi anni 90 e il 2000 la risposta del legislatore si
concretizzata sotto forma di singoli atti normativi tra loro slegati scanditi dalle
diverse contingenze del momento e si composta principalmente di procedure
relative alla prestazione di servizi e di beni informatici, di un primo abbozzo di tutela
della privacy e di inter-connessione dei dati disponibili presso le pubbliche
amministrazioni, una 2^ fase intermedia rappresentata specialmente dal Testo unico
sulla documentazione amministrativa del 2000 e caratterizzata non tanto dalla
singolarit del metodo quanto dalla unicit del contenitore, e infine una 3^ fase
moderna improntata alla ristrutturazione complessiva nel settore a seguito del
continuo avvicendarsi di plurime fonti normative in merito alla digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione, laddove quest'ultimo stadio ben rappresentato dal
Codice della Amministrazione Digitale del 2005 (e costantemente aggiornato fino ai
giorni nostri).22
Insospettabilmente, lItalia stata il primo paese europeo a dotarsi di una disciplina
in materia di informatizzazione della azione amministrativa legiferando nel lontano
1997 in materia di documento informatico, laddove la innovazione introdotta
dallart. 15 comma 223 della legge 15 marzo 1997 n. 5924 consisteva nellattribuire
valore legale ai documenti, agli atti, ai dati e ai contratti formati, archiviati o
22 L. Spallino, Il codice della amministrazione digitale: le tecnologie al servizio del cittadino e della pubblica amministrazione, webimpossibile.net, 2006 23 Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonch la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalit di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per la acquisizione del parere delle competenti Commissioni." 24 Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa o Bassanini-semel
1 Il Codice della Amministrazione Digitale: la informatizzazione della Pubblica Amministrazione
18
trasmessi da privati e dalla Pubblica Amministrazione mediante gli strumenti
informatici o per via telematica; in particolare la suddetta legge Bassanini-1 aveva
come scopo precipuo quello di semplificare la comunicazione fra le singole
amministrazioni e tra la Pubblica Amministrazione in generale e i cittadini, evitando
le informazioni ridondanti e l'ingorgo delle poste grazie all'utilizzo del mezzo
informatico.25
In seguito, per risolvere i problemi riguardanti la imputazione dellatto ad un
determinato soggetto, il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997
n. 51326 ha introdotto listituto della firma digitale come sistema di autenticazione
dei documenti informatici (corrispondente alla firma autografa su carta); il percorso
normativo che aveva cos preso avvio poneva le basi per una attivit amministrativa
che di norma doveva essere svolta tramite sistemi informativi automatizzati, non a
caso da allora si sono susseguiti una serie di provvedimenti che hanno coperto
praticamente tutti gli aspetti relativi al ciclo di vita del documento informatico
tramite la sua regolamentazione della formazione, della firma, della trasmissione e
della archiviazione, rendendo possibile la tanto ambita dematerializzazione della
attivit amministrativa.27
A questo punto lassetto normativo per agire in modalit digitale era completo ma
complessivamente frammentato, infatti accanto a tutti questi regolamenti che
disciplinavano la vita del documento informatico vi erano le norme che
regolamentavano gli atti amministrativi tradizionali, cos sorse la esigenza di un
riordino legislativo per orientare linterprete e per favorire la adozione di prassi
applicative uniformi28; originariamente a questa dispersione normativa il legislatore
tentava periodicamente di porre un argine con la realizzazione di testi riorganizzativi
25 Formez.pa, Scheda introduttiva al codice della amministrazione digitale CAD, egov.formez.it, 2013 26 Regolamento recante criteri e modalit per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici 27 P. Giacalone, La normativa sul governo elettronico: dal decreto legislativo 39/93 al Codice della amministrazione digitale, in Collana di informatica, Franco Angeli, Milano, 2007 (p. 49-63) 28 I. Macr U. Macr G. Pontevolpe, Il nuovo codice della amministrazione digitale: le tecnologiche informatiche e le norme che ne disciplinano luso aggiornate al d.lgs. 235/2010, in Leggi dItalia professionale, Ipsoa, Assago, 2011 (p. 18-80)
1.2 La eziologia del d.lgs. 82/2005
19
consolidati nella forma di testi unici o di codici, laddove nel 1 caso si
dovrebbero realizzare solo operazioni di semplificazione senza modifiche delle
norme, mentre nel 2 caso sarebbero consentite anche le revisioni necessarie alla
compilazione di testi organici29.
Seguendo queste linee-guida le fonti sopracitate sono state poi integralmente
riprodotte nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 44530
(conosciuto ai pi come Testo unico sulla documentazione amministrativa), nel
quale sono altres contenute le norme in materia di protocollo informatico e di
gestione dei flussi documentali, laddove tali disposizioni possono essere definite
come la vera e propria chiave di volta del sistema in materia di informatizzazione dei
procedimenti amministrativi; effettivamente il Testo unico stato per circa un
quinquennio la principale normativa di riferimento (oggi ormai solo in parte vigente
per le modalit di autenticazione delle copie e delle sottoscrizioni, nonch
allampliamento dei casi in cui possibile utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atti
notori) che ha disciplinato il settore della gestione documentale informatica, poich
assommava in s raccogliendole e coordinandole tutte le disposizioni riguardanti
la documentazione amministrativa in senso lato, ivi incluse le norme
specificatamente inerenti allutilizzo delle nuove tecnologie della informazione e
della comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione, armonizzandone il
contenuto con la disciplina sulla documentazione cartacea tradizionale.31
tuttavia da accennare il fatto che in realt il d.p.r. 445/2000 originariamente si
proponeva il pi limitato scopo di raccogliere in modo organico solo le norme sul
documento informatico (sulle condizioni minime per la sua validit, sul suo valore
probatorio, sulle modalit per la sua valida trasmissione e acquisizione diretta, ecc.) e
sulla gestione dello stesso nel nuovo ambiente informatico, il tutto nella finalit
29 Prefazione di F. Merloni, in E. Carloni, Codice della amministrazione digitale: commento al d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in I codici Maggioli, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2005 (p. 33-137) 30 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 31 P. Giacalone, La normativa sul governo elettronico: dal decreto legislativo 39/93 al Codice della amministrazione digitale, in Collana di informatica, Franco Angeli, Milano, 2007 (p. 49-63)
1 Il Codice della Amministrazione Digitale: la informatizzazione della Pubblica Amministrazione
20
generale di semplificazione consentita dalle tecnologie informatiche della
gestione documentale e della attivit del cittadino.
Ciononostante la pulsione innovatrice che stava animando il settore allinizio del
nuovo millennio non si arrest con la pubblicazione del sopracitato Testo unico ma
continu a sfociare in nuove leggi, tuttavia tale prolificit pur denotando un
grande interesse del legislatore rischiava paradossalmente di frenare la
digitalizzazione nel settore pubblico, infatti le difficolt di comprensione delle
norme da parte di chi era chiamato ad applicarle quotidianamente erano accresciute
dalla circostanza che la stessa materia fosse frammentata in molteplici
provvedimenti normativi, con pletoriche duplicazioni di definizioni e pericolose
imprecisioni concettuali; di qui un cambiamento di velocit nella politica di e-
government della successiva legislatura, che ritorna prepotentemente a puntare su
una revisione della normativa vigente per assicurare a questultima la necessaria
innovazione (per superare i vincoli e i ritardi) e organicit (per eliminare le
sovrapposizioni e le contraddizioni create dalla dispersione normativa).
Questo orientamento si concretato nellart. 1032 della legge 29 luglio 2003 n. 22933
che ha incaricato il governo a predisporre il riassetto della disciplina in materia di
societ della informazione, scelta che ha portato alla formazione di una delega molto
ampia e non-limitata alle sole norme sulla amministrazione (digitale), ma relativa
pure al complesso fenomeno della adozione di tecnologie informatiche nella societ
da parte dei cittadini e delle imprese per le proprie esigenze e per semplificare i
rapporti con le amministrazioni34; di conseguenza la adozione del successivo Codice
della Amministrazione Digitale (emanato in attuazione della suddetta delega)
risponde anche ad esigenze di semplificazione del quadro normativo vigente, infatti
questo nelle intenzioni del legislatore delegato avrebbe dovuto dare finalmente
32 Riassetto in materia di societ della informazione 33 Interventi in materia di qualit della regolazione, riassetto normativo e codificazione o Legge di semplificazione 2001 34 E. Carloni, Codice della amministrazione digitale: commento al d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in I codici Maggioli, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2005 (p. 33-137)
1.2 La eziologia del d.lgs. 82/2005
21
un assetto organico al complesso di diritti dei cittadini e di doveri delle
amministrazioni in relazione alluso delle nuove tecnologie info-telematiche.35
Nello specifico, la legge 229/2003 al comma 136 assegnava al Governo il compito di
porre in essere entro un discreto lasso di tempo (18 mesi) uno o pi decreti
legislativi, su proposta del Ministro per la innovazione e le tecnologie e degli altri
ministri competenti in materia, per il coordinamento e il riassetto delle norme in
materia di societ della informazione; i criteri direttivi posti dalla legge delega che
dovevano animare il governo nella attuazione di questo incarico erano indirizzati a
graduare la efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica (tra cui
soprattutto quella digitale), a rivedere la nuova disciplina vigente per garantire la pi
ampia disponibilit in rete dei servizi delle pubbliche amministrazioni, a prevedere la
possibilit di attribuire al documento informatico contenuto nei sistemi
informativi pubblici i caratteri della primariet e della originalit (ovvero in
sostituzione o in aggiunta ai documenti non-informatici), a realizzare il
35 E. Belisario, La nuova pubblica amministrazione digitale: guida al Codice della amministrazione digitale dopo la legge n. 69/2009, in Progetto ente locale, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2009 (p. 89-150) 36 Il Governo delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o pi decreti legislativi, su proposta del Ministro per la innovazione e le tecnologie e dei ministri competenti per materia, per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di societ della informazione, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) graduare la rilevanza giuridica e la efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della firma; b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la pi ampia disponibilit di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali; c) prevedere la possibilit di attribuire al dato e al documento informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della primariet e originalit, in sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non informatici, nonch obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualit del relativo contenuto informativo; d) realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo; e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.
1 Il Codice della Amministrazione Digitale: la informatizzazione della Pubblica Amministrazione
22
coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti e ad adeguare la
normativa alle disposizioni comunitarie.37
Proseguendo con la norma il comma 238 del medesimo articolo specificava il
compito di emanare i decreti legislativi per la disciplina relativa al documento
informatico, alla firma elettronica (o digitale), al procedimento amministrativo
informatico, alla sicurezza informatica dei sistemi e alle modalit di accesso
informatico alle banche-dati delle amministrazioni.39
di notevole importanza il fatto che si tratti di un testo suscettibile di modifiche,
poich il medesimo articolo al comma 340 ha demandato al governo la possibilit di
intervenire con dei decreti recanti disposizioni correttive e integrative, tanto al CAD
quanto alla disciplina del SPC.
La delega in esame ha poi trovato attuazione in 2 distinti corpi normativi: in prima
battuta con il Codice della Amministrazione Digitale che costituisce il cuore della
disciplina sulla amministrazione informatizzata, e in secondo luogo pur se
antecedente temporalmente con il quasi coevo decreto sul Sistema Pubblico di
Connettivit (solitamente indicato con lacronimo SPC) che disciplina la
infrastruttura telematica istituita per connettere tra loro tutte le amministrazioni
37 I. Macr U. Macr G. Pontevolpe, Il nuovo codice della amministrazione digitale: le tecnologiche informatiche e le norme che ne disciplinano luso aggiornate al d.lgs. 235/2010, in Leggi dItalia professionale, Ipsoa, Assago, 2011 (p. 18-80) 38 La delega di cui al comma 1 esercitata per i seguenti oggetti: a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale; b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo; c) la gestione dei documenti informatici; d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi; e) le modalit di accesso informatico ai documenti e alle banche-dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo. 39 Commento di M. Pietrangelo, in G. Cassano C. Giurdanella, Il codice della pubblica amministrazione digitale: commentario al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, in Diritto e pratica professionale, Giuffr, Milano, 2005 (p. 79-103) 40 Il Governo delegato ad adottare uno o pi decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro 12 mesi [poi aumentati a 15] decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.
1.2 La eziologia del d.lgs. 82/2005
23
italiane (centrali e locali)41; tuttavia da pi parti si era subito contestata la scelta del
legislatore di non ricomprendere allinterno del Codice stesso la normativa sul
Sistema Pubblico di Connettivit, cos queste critiche sono state recepite
abbastanza celermente dal governo con il decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 15942
che tra le altre novit apportate al d.lgs. 82/2005 ha abrogato la disciplina del
SPC (decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 4243) trasferendola con un approccio
organico completamente nel CAD44.
Riportando la attenzione specificatamente sul punto focale di questa trattazione, con
il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 stato adottato il Codice della
Amministrazione Digitale (comunemente indicato con lacronimo CAD), ovvero
un corpo organico di disposizioni relativo alluso delle tecnologie info-telematiche
nella Pubblica Amministrazione; entrato in vigore il 1 gennaio 2006, il Codice
traccia il quadro legislativo entro cui deve attuarsi la informatizzazione della azione
amministrativa e nel farlo sancisce veri e propri diritti dei cittadini e delle imprese in
materia di uso delle tecnologie nei rapporti con le amministrazioni, inoltre il CAD
contiene anche lobbligo per le medesime di snellire le procedure e di prestare per
quanto materialmente possibile tutti i servizi e le comunicazioni (interne ed
esterne) per via telematica45.
Si pu dire che il d.lgs. 2005/82 rappresenta uno dei provvedimenti della 3^ fase
cosiddetta di codificazione che ha lobiettivo duplice di riordinare la materia e
semplificarla, demandando la regolamentazione di dettaglio a disposizioni di rango
inferiore che possono essere promulgate successivamente o anche
41 E. Carloni, Codice della amministrazione digitale: commento al d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in I codici Maggioli, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2005 (p. 33-137) 42 Disposizioni integrative e correttive al Codice della amministrazione digitale 43 Istituzione del Sistema pubblico di connettivit e della rete internazionale della pubblica amministrazione 44 E. Belisario, La nuova pubblica amministrazione digitale: guida al Codice della amministrazione digitale dopo la legge n. 69/2009, in Progetto ente locale, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2009 (p. 89-150) 45 Formez.pa, Scheda introduttiva al codice della amministrazione digitale CAD, egov.formez.it, 2013
1 Il Codice della Amministrazione Digitale: la informatizzazione della Pubblica Amministrazione
24
contestualmente al Codice46; a tal proposito la novit dellultimo intervento
spiegato in tale direzione risiede innanzitutto nel superamento dellapproccio
settoriale che stato proprio della normativa sino ad allora adottata in materia di
digitalizzazione della azione amministrativa.
Infatti una volta acquisita la consapevolezza della inadeguatezza o almeno della
insufficienza degli interventi rivolti alla regolamentazione di aspetti specifici (si
pensi alla normativa in materia di firma digitale o di protocollo informatico),
pertanto privi di una visione complessiva delle strategie di diffusione e utilizzo delle
nuove tecnologie in seno alla amministrazione italiana, si sono invece poste le basi
per la elaborazione di uno strumento di pi vasto respiro programmaticamente
finalizzato ad allestire un complesso di disposizioni tendenzialmente rivolte a
disciplinare in modo organico lutilizzo delle nuove tecnologie da parte della
Pubblica Amministrazione, tanto al suo interno nellesercizio delle proprie funzioni
quanto allesterno nei rapporti con cittadini e imprese; dunque il merito maggiore
del Codice della Amministrazione Digitale stato quello di raccogliere e di
sistematizzare in una unica cornice normativa le principali norme gi esistenti in
materia di informatizzazione amministrativa (quindi in questa visione le modifiche
alla disciplina vigente appaiono secondarie) volte alla promozione concreta delle
ICT nellgere amministrativo.
Anche la tecnica legislativa adottata segna una innovazione rispetto al passato poi
seguita pure nelle posteriori fasi di semplificazione della attivit amministrativa
poich (come gi anticipato) a differenza della scelta operata precedentemente nel
1997 con le leggi Bassanini47 non vi pi una singola normativa statuente i
46 I. Macr U. Macr G. Pontevolpe, Il nuovo codice della amministrazione digitale: le tecnologiche informatiche e le norme che ne disciplinano luso aggiornate al d.lgs. 235/2010, in Leggi dItalia professionale, Ipsoa, Assago, 2011 (p. 18-80) 47 Legge 15 marzo 1997 n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa o Bassanini-semel; legge 15 maggio 1997 n. 127, Misure urgenti per lo snellimento della attivit amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo o Bassanini-bis; legge 16 giugno 1998 n. 191, Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127, nonch norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni; disposizioni in materia di edilizia scolastica o Bassanini-ter; legge 8 marzo 1999 n.
1.2 La eziologia del d.lgs. 82/2005
25
principi generali seguita da molteplici decreti legislativi e regolamenti di attuazione,
ma limpianto ordinamentale pensato oggi dal legislatore prevede una legge che si
limita a delegare il riassetto dei concetti fondamentali del settore (legge 229/2003),
successivamente un unico decreto delegato (d.lgs. 82/2005) che pone tali criteri solo
per mezzo di norme di rango primario, e infine una serie di decreti del ministro
competente per materia che pongono le regole tecniche e applicative, i quali per la
duttilit che li contraddistingue si prestano a rendere maggiormente perseguibile la
aderenza degli strumenti normativi previsti dal CAD alla rapida evoluzione propria
dellincedere tecnologico; cos agendo nel Codice da un lato trovano spazio alcune
disposizioni regolamentari che assurgono oggi a norme di rango primario, dallaltro
non vi traccia di tutte quelle disposizioni in materia di diffusione e applicazione
delle nuove tecnologie in seno alla Pubblica Amministrazione, che ben possibile
se non doveroso fissare in seconda battuta con strumenti pi duttili (quali appunto
i decreti ministeriali).48
50, Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998 o Bassanini-quater 48 Commento di M. Pietrangelo, in G. Cassano C. Giurdanella, Il codice della pubblica amministrazione digitale: commentario al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, in Diritto e pratica professionale, Giuffr, Milano, 2005 (p. 79-103)
1 Il Codice della Amministrazione Digitale: la informatizzazione della Pubblica Amministrazione
26
1.3 La ratio del CAD
Il Codice della Amministrazione Digitale detta alcuni principi generali della materia
che si riveleranno di grande rilevanza al fine di dirimere eventuali dubbi
interpretativi e di individuare leffettivo ambito di applicazione di alcune disposizioni
problematiche; sotto questo profilo viene in particolare rilievo la disposizione di cui
allart. 249 comma 150 CAD che fissa in maniera sintetica ma con estrema chiarezza
le finalit del Codice e in generale dellintero sistema normativo in materia di
innovazione tecnologica della Pubblica Amministrazione.
La norma in questione prevede che gli enti sia centrale che locali devono
garantire una serie di operazioni riguardo alla informazione in modalit informatica
(specificatamente la disponibilit, la gestione, laccesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilit) e portano a termine questo incarico adoperando le
innovazioni rinvenibili sul mercato pi confacenti alla esigenza richiesta; si tratta di
istituti in parte gi conosciuti dal nostro ordinamento (come laccesso), mentre altri
sono stati introdotti per la prima volta proprio dal CAD (come la disponibilit e la
fruibilit dei dati), che fanno comunque tutti riferimento alla necessit di garantire la
pi alta disponibilit di servizi per via telematica da parte delle pubbliche
amministrazioni, sempre nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non-
discriminazione.51
quindi alla realizzazione di questo principio che mirano in modo specifico le
norme contenute nel Codice, in particolare dal principio della circolazione e del
trattamento delle informazioni in modalit digitale entro le singole amministrazioni
49 Finalit e ambito di applicazione 50 Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilit, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilit della informazione in modalit digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalit pi appropriate le tecnologie della informazione e della comunicazione. 51 E. Belisario, La nuova pubblica amministrazione digitale: guida al Codice della amministrazione digitale dopo la legge n. 69/2009, in Progetto ente locale, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2009 (p. 89-150)
1.3 La ratio del CAD
27
(che le gestiscono e le conservano in questa forma), tra le diverse amministrazioni
(come sotteso alle nozioni di trasmissione e di fruibilit) e nei confronti dei
cittadini (cui sono assicurate la disponibilit e laccesso alle informazioni in modalit
digitale, oltre alla possibilit di ricevere quelle trasmesse) cos affermato discende che
conformemente alle previsioni contenute nel decreto le pubbliche
amministrazioni (siano esse statali, regionali o locali) si organizzano e agiscono a tal
fine usufruendo delle ICT; si tratta questa come evidente di una previsione
aperta, laddove demandato al complessivo articolato del CAD riempirla di
contenuti, costruendo diritti e doveri legati alla applicazione delle innovazioni
informatiche nella organizzazione amministrativa.52
Se si analizza in maniera pi approfondita questultima disposizione, dalla sua
dizione letterale appare chiaro che il legislatore pur nel rispetto della autonomia
organizzativa di ciascuna amministrazione abbia previsto la erogazione dei servizi
online come una obbligazione di risultato, che potr considerarsi adempiuta solo
ove le pubbliche amministrazioni garantiscano la effettivit di tutti gli specifici diritti
che lordinamento assegna ai cittadini e alle imprese53; proprio facendo leva sui 3
criteri della azione amministrativa (efficacia, efficienza e trasparenza) che stata
avviata la complessa trasformazione da una gestione formale, valutata
principalmente su parametri di legalit, a una amministrazione di risultati, che
viene invece valutata per quello che produce in termini di soddisfazione degli
interessi e dei bisogni dei cittadini, delle famiglie e delle imprese (insomma della
societ amministrata nel suo insieme).
Ci che qui rileva che questo passaggio modifica la concezione stessa della
legittimit della azione amministrativa anche quanto alle regole che ne costituiscono
il contenuto, infatti cos come hanno sostenuto alcuni autorevoli commentatori54
la legittimit perde valore in s per diventare essa stessa uno strumento di buona
amministrazione; lapprodo ad una amministrazione di questo tipo, dove non c' pi
52 E. Carloni, Codice della amministrazione digitale: commento al d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in I codici Maggioli, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2005 (p. 33-137) 53 Formez.pa, Scheda introduttiva al codice della amministrazione digitale CAD, egov.formez.it, 2013 54 V. Cerulli Irelli
1 Il Codice della Amministrazione Digitale: la informatizzazione della Pubblica Amministrazione
28
spazio per una illegittimit di tipo meramente formale, richiede necessariamente una
azione a tutto campo che si fondi su nuovi approcci customer-oriented, riformando
il procedimento di emanazione dei provvedimenti dal suo interno e rinnovando i
valori a cui gli attori debbono ispirarsi.55
Inoltre lo stesso comma 1 con la indicazione relativa allimpiego delle tecnologie
pi appropriate oltre a salvaguardare anche qui la indipendenza organizzativa di
ciascun ente intende rimarcare sin da subito il cosiddetto principio della neutralit
tecnologica cui lintero provvedimento vuole essere improntato, specie considerato
che trattasi di norme di rango primario per nulla idonee a regolare in modo puntuale
aspetti squisitamente tecnici56; a tal proposito bisogna rilevare che il Codice della
Amministrazione Digitale contiene in tema 2 approcci completamente differenti
pi precisamente 2 politiche legislative diametralmente opposte che si rilevano
dalla enunciazione di alcune norme tra loro contrastanti nella modalit di redazione,
infatti inizialmente nel 1997 (con il d.p.r. 513/1997 gi citato) il legislatore si dato
una normativa nella quale ha scelto una precisa tipologia di firma elettronica (ovvero
quella digitale), egli aveva quindi apertamente favorito questo preciso modello
perch evidentemente lo riteneva pi sicuro degli altri.
Ciononostante quando l'Unione Europea nel 1999 rivolse la sua attenzione alla
materia dei documenti informatici e delle firme elettroniche fece una scelta diversa
optando per la neutralit tecnologica, laddove secondo questo concetto il legislatore
nel formulare una norma non si deve limitare a selezionare una sola tecnologia
specifica, ma bisogna permettere ai destinatari di adoperarne di diverse stabilendo
degli obiettivi che ognuna di esse dovr soddisfare per essere considerata adeguata
rispetto alla ratio della disposizione in esame (la stessa questione al centro
dell'attuale dibattito sulla Posta Elettronica Certificata, che manifestamente
contraria a questo principio); si tratta quindi di un approccio alternativo che segue
55 L. Spallino, Il codice della amministrazione digitale: le tecnologie al servizio del cittadino e della pubblica amministrazione, webimpossibile.net, 2006 56 Commento di M. Pietrangelo, in G. Cassano C. Giurdanella, Il codice della pubblica amministrazione digitale: commentario al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, in Diritto e pratica professionale, Giuffr, Milano, 2005 (p. 79-103)
1.3 La ratio del CAD
29
un criterio di tipo funzionale, secondo il quale la tecnologia deve garantire alcuni
requisiti minimi specificati dalla norma stessa in ordine allo scopo da perseguire,
perci solo se li soddisfa tutti in misura sufficiente essa accettabile
indipendentemente dalle modalit concrete in cui lo raggiunge.
Da una parte legiferare per funzione (coerentemente con il principio della neutralit
tecnologica) permette quindi di mantenere una certa libert di scelta rispetto alle
varie proposte di mercato, infatti di fronte ad un ventaglio di tecnologie
ugualmente accettabili ognuno potr scegliere quella che pi si adatta alle proprie
esigenze (ad esempio ragionando a seconda della spesa che vuole sostenere); inoltre
la norma cos formulata dando rilievo ad una osservazione maggiormente pratica
si adatta meglio allevolversi del progresso tecnologico essendo pi elastica, facendo
in modo che una recente innovazione migliore delle precedenti possa essere
immediatamente adottata, dal momento che la legge non vincola i destinatari ad uno
strumento specifico che nel frattempo pu anche essere diventato obsoleto (o
addirittura non essere pi sicuro) a fronte del celere sviluppo informatico.
Dallaltra legiferare per oggetto invece ha il vantaggio di rendere le norme pi chiare
e determinate, poich lantitetico principio della neutralit tecnologica delinea
inevitabilmente norme pi generali, indeterminate e spesso di difficile
comprensione; tuttavia anche la 2^ scuola di pensiero in esame ha i suoi svantaggi,
infatti questo orientamento pu causare vari problemi di compatibilit tra le diverse
tecnologie che potrebbero potenzialmente essere contemporaneamente adottate e
richiede ai giudici la necessit di mantenersi costantemente aggiornati sulle novit
tecnologiche del settore in concreto.57
Pi modestamente ma non per questo meno utilmente il Codice appare altres
essere il cuore pulsante della 3^ fase del complesso processo di innovazione delle
amministrazioni pubbliche che passa sotto il nome di e-government, un successivo
stadio che si affida non pi soltanto allimpulso delle politiche pubbliche (tramite i
finanziamenti ad hoc e la promozione di un modello comune da perseguire) ma
57 EticaPA, Codice della amministrazione digitale, eticapa.it, 2013
1 Il Codice della Amministrazione Digitale: la informatizzazione della Pubblica Amministrazione
30
anche alla leva normativa, che sin qui era stata utilizzata solo per supportare i
processi senza per mirare a promuoverli direttamente, attraverso la costruzione di
un sistema di diritti in capo ai cittadini o alle imprese (per quanto di norma non-
azionabili) e di obblighi in capo alle amministrazioni pubbliche.58
Giacch la disposizione in esame enuncia la finalit del nuovo intervento normativo
complessivamente considerato, sembra opportuno verificarne la conformit con la
norma ispiratrice (pi precisamente la legge 229/2003 gi esaminata); cos il comma
1 dellart. 2 CAD pu intendersi come riferito in particolare ad uno specifico dei
principi e criteri direttivi contenuti nella delega, ovvero quello che prescrive di
rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la pi ampia disponibilit
di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti
pubblici e di assicurare ai cittadini e alle imprese laccesso a tali servizi secondo il
criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e
nel rispetto dei principi di eguaglianza, non-discriminazione e della normativa sulla
riservatezza dei dati personali (art. 10 comma 1 lett. b della legge delega).59
58 E. Carloni, Codice della amministrazione digitale: commento al d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in I codici Maggioli, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2005 (p. 33-137) 59 Commento di M. Pietrangelo, in G. Cassano C. Giurdanella, Il codice della pubblica amministrazione digitale: commentario al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, in Diritto e pratica professionale, Giuffr, Milano, 2005 (p. 79-103)
1.4 I destinatari del Codice
31
1.4 I destinatari del Codice
Prima di passare ad esaminare in concreto il contenuto degli obblighi ad aspetto
informatico previsti dal Codice della Amministrazione Digitale appare opportuno
soffermarsi sullambito di applicazione delle disposizioni in materia di
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, cos come delineato dallart. 2
comma 260 CAD; prima di tutto urge sottolineare che la suddetta disposizione
fornisce soltanto delle indicazioni generali sulla applicabilit della disciplina del d.lgs.
82/2005 al settore in esame, infatti in molti casi sar poi il singolo articolo ad
individuare uno specifico ambito di operativit per lo stesso.61
Partendo dal suo aspetto soggettivo possiamo fondamentalmente distinguere 3 tipi
di regole contenute nel CAD, ovvero quelle che si applicano a tutti i soggetti
dellordinamento quindi anche ai privati e di conseguenza sono configurabili
quali norme di diritto civile (come tali pienamente nella competenza statale, essendo
riservata esclusivamente allo Stato la disciplina dellordinamento civile), quelle che si
applicano a tutti i soggetti che compongono il sistema pubblico (entro queste
distingueremo eventualmente quelle che si applicano anche ai gestori di pubblici
servizi e agli organismi di diritto pubblico), e infine quelle che si applicano alle sole
amministrazioni centrali.
Per quanto riguarda lambito di applicazione soggettivo attivo, al perseguimento
delle finalit indicate al 1 comma sono deputati lo Stato, le Regioni e le autonomie
locali (di cui si tratter consecutivamente la competenza).
60 Le disposizioni del presente Codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonch alle societ, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 30 dicembre 2004 n. 311. 61 I. Macr U. Macr G. Pontevolpe, Il nuovo codice della amministrazione digitale: le tecnologiche informatiche e le norme che ne disciplinano luso aggiornate al d.lgs. 235/2010, in Leggi dItalia professionale, Ipsoa, Assago, 2011 (p. 18-80)
1 Il Codice della Amministrazione Digitale: la informatizzazione della Pubblica Amministrazione
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Rispetto invece a quello passivo, i soggetti interessati sono individuati mediante il
rinvio allelenco contenuto dallart. 162 comma 263 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 16564 (il cosiddetto Testo unico sul pubblico impiego), pertanto le norme
del Codice si applicheranno a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende o le amministrazioni
dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunit
montane e i loro consorzi o associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti
autonomi di case popolari, le camere di commercio della industria, dellartigianato o
dellagricoltura e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non-economici nazionali,
regionali e locali, e infine le amministrazioni, le aziende o gli enti del servizio
sanitario nazionale.65
In realt il 2 comma in commento, pur prevedendo la applicazione della nuova
normativa a tutte le pubbliche amministrazioni, conteneva per 3 opportune cautele,
ovvero una clausola di copertura per le discipline speciali (salvo non sia
diversamente stabilito) e con riguardo in particolare alle Regioni e agli enti locali
degli espliciti riferimenti al principio di autonomia organizzativa degli enti e alle
regole per il riparto di competenza per materia definite dallart. 117 della
Costituzione66 (i primi 2 limiti sono stati poi stralciati dal testo con la massiccia
revisione al CAD del 2010); cos in via generale le disposizioni del Codice si
applicavano a tutta la Pubblica Amministrazione e non alle sole amministrazioni
62 Finalit e ambito di applicazione 63 Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunit montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non-economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. 64 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 65 E. Belisario, La nuova pubblica amministrazione digitale: guida al Codice della amministrazione digitale dopo la legge n. 69/2009, in Progetto ente locale, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2009 (p. 89-150) 66 Costituzione della Repubblica Italiana
1.4 I destinatari del Codice
33
centrali salvo che non fosse diversamente stabilito, tuttavia il quadro di queste
eccezioni era al tempo cos esteso da divenire di fatto la norma.
Questi espressi riferimenti alla autonomia organizzativa e allart. 117 cost.
introducono la complessa questione delle competenze di Stato e Regioni in ordine
alle materie regolate dal Codice della Amministrazione Digitale; occorre tuttavia
ricordare sin dora che lart. 10 della sopracitata legge 229/2003 ha indicato come
limite di esercizio della delega alcuni oggetti (es. documento informatico e firma
digitale) che senzaltro rientrano nella competenza legislativa dello Stato in materia
di ordinamento civile e di livelli essenziali delle prestazioni, ma anche altri ambiti (es.
modalit di accesso informatico alle banche-dati di competenza delle
amministrazioni statali) che invece escluderebbero del tutto la legittimit di un
intervento legislativo statale vincolante anche per le Regioni e gli enti locali, a meno
che tale intervento non possa motivarsi in ragione della esigenza di coordinamento
informativo e informatico dei dati tra quelle stesse amministrazioni che lart. 117
comma 2 lett. r cost. affida allo Stato.67
Risulta quindi del tutto evidente che, come esplicitato dalla 2^ parte del comma in
esame, nel dettare le regole che si rivolgono a disciplinare la azione della Pubblica
Amministrazione non si pu ignorare n la riserva costituzionale in materia della
organizzazione propria di ciascuna amministrazione autonoma n lassetto delle
competenze legislative delineato dallart. 117 della Costituzione, infatti la riforma del
Titolo V della medesima (attuata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 368)
ha realizzato un sistema di differenziazione organizzativa e normativa nel quale di
regola ciascun soggetto autonomo dispone della propria struttura e le Regioni
godono di potest legislativa generale e residuale salve le competenze
espressamente affidate allo Stato; dunque a fronte di una competenza legislativa
statale esclusiva doppiamente limitata (dalla autonomia organizzativa degli enti
territoriali nel loro complesso e da quella legislativa delle singole Regioni), il ricorso
67 Commento di M. Pietrangelo, in G. Cassano C. Giurdanella, Il codice della pubblica amministrazione digitale: commentario al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, in Diritto e pratica professionale, Giuffr, Milano, 2005 (p. 79-103) 68 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
1 Il Codice della Amministrazione Digitale: la informatizzazione della Pubblica Amministrazione
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a norme dotate di maggiore cogenza per tutto il sistema pubblico avrebbe potuto
causare dei problemi e delle resistenze che il legislatore del Codice ha preferito
evitare pur indebolendone la vincolativit sul territorio, tuttavia la scelta
nonostante fosse quasi obbligata di affidare essenzialmente a meccanismi
concertativi il raggiungimento anche da parte delle amministrazioni autonome degli
standard fissati per la amministrazione statale indebolisce limpianto complessivo
della operazione (almeno in alcune sue parti).69
Ma come gi anticipato a seguito delle posteriori modifiche apportate dal
processo di riforma del Codice della Amministrazione Digitale nel 2010
sembrerebbe venire meno il rispetto obbligatorio della autonomia organizzativa
della singole amministrazioni, pertanto questultime ora sono anchesse tenute in
ogni caso alla applicazione del Codice, laddove ci appare in linea con il principio di
delega contenuto nella legge 69/2009 che intende ampliare lambito di applicazione
del nuovo CAD; inoltre, coerentemente con quanto previsto dallart. 33 comma 1
lettera o70 della stessa legge, alle pubbliche amministrazioni vengono ora equiparate
le societ interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico
inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione come
individuate dallISTAT (Istituto nazionale di statistica), aggiungendo tale disposto al
comma 2 dellart. 2 CAD (novit introdotta dallart. 2 comma 271 lettera a del d.lgs.
235/2010).
Tuttavia la applicazione della disciplina per questi enti sembrerebbe progressiva ed
pure prevista la facolt di avvalersi della assistenza tecnica offerta dalla AgID,
pertanto parrebbe che queste disposizioni siano rinviate a una adozione graduale che
tenga conto della propria organizzazione e della loro disponibilit finanziaria; ma
cos facendo proprio il principio del rispetto per la autonomia organizzativa della
amministrazione, che era stato esplicitamente indicato come limite alla applicazione
69 E. Carloni, Codice della amministrazione digitale: commento al d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in I codici Maggioli, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2005 (p. 33-137) 70 Equiparare alle pubbliche amministrazioni le societ interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico. 71 All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 sostituito dal seguente: []
1.4 I destinatari del Codice
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del Codice nella previgente versione e che stato successivamente eliminato dallart.
2 comma 2 lett. a del d.lgs. 235/2010, viene poi reintrodotto dallart. 5772 comma
2073 dello stesso decreto che prevede la applicazione del CAD tenendo in
considerazione le esigenze logistiche delle amministrazioni.
In altri termini il Codice della Amministrazione Digitale amplia s il proprio ambito
di applicazione prevedendo che tutte le pubbliche amministrazioni debbano attuarlo
indipendentemente dalla loro strutturazione, ma allo stesso tempo reinserisce una
eccezione per buona parte delle modifiche apportate dal nuovo CAD al fine di
considerare proprio le esigenze organizzative delle singole amministrazioni oltre che
le loro risorse finanziarie disponibili; peraltro in questa deroga non si rimanda
neanche a decreti attuativi da adottarsi immediatamente, cosa che in linea teorica
consentirebbe un ulteriore allungamento dei tempi di attuazione ad libitum delle
norme sopra richiamate.74
Di grande importanza anche il comma 375 dellart. 2 CAD anchesso cos
aggiornato nel 2010 ai sensi del quale (come gi previsto dallart. 376 comma 177 del
gi esaminato d.p.r. 445/2000) le disposizioni in materia di firme elettroniche e di
72 Norme transitorie e finali 73 Le disposizioni modificative del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante Codice della amministrazione digitale, di cui agli articoli 2 comma 1 lettera a), limitatamente alle parole nonch alle societ interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 30 dicembre 2004 n. 311., [] sono applicate dalle pubbliche amministrazioni anche in via progressiva, con la facolt di avvalersi a tal fine della assistenza tecnica di DigitPA, considerate le proprie esigenze organizzative e secondo moduli, approvati con specifici provvedimenti di ciascuna amministrazione, che tengono conto delle risorse finanziarie disponibili certificate dagli uffici centrali di bilancio ovvero, per le amministrazioni non dotate di tali uffici centrali, dagli omologhi uffici. 74 I. Macr U. Macr G. Pontevolpe, Il nuovo codice della amministrazione digitale: le tecnologiche informatiche e le norme che ne disciplinano luso aggiornate al d.lgs. 235/2010, in Leggi dItalia professionale, Ipsoa, Assago, 2011 (p. 18-80) 75 Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonch al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni. 76 Soggetti 77 Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle societ di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea.
1 Il Codice della Amministrazione Digitale: la informatizzazione della Pubblica Amministrazione
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gestione o conservazione dei documenti informatici (nonch di quelle riguardanti la
trasmissione degli stessi) si applicano anche ai privati.
Inoltre una parte non-irrilevante della normativa, pi precisamente quella
concernente laccesso ai documenti informatici e la fruibilit delle informazioni
digitali, vigente anche per i gestori di servizi pubblici e gli organismi di diritto
pubblico, sia nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione che in quelli
con la utenza (art. 2 comma 478 CAD); dunque anche i gestori pubblici di servizi
ancorch soggetti privati sono inclusi tra i soggetti sottoposti alla generale
disciplina in tema di fruibilit digitale degli atti amministrativi (dettata
principalmente con riferimento alle pubbliche amministrazioni), infatti il diritto di
accesso non pu essere negato in ragione della circostanza che il servizio venga
svolto in regime di concorrenza e che la forma giuridica rivestita sia di diritto
privato, atteso che la attivit dei gestori di pubblici servizi quando si manifesta nella
amministrazione di interessi comuni esercitata oltre che per tornaconto
personale anche allo scopo di soddisfare le esigenze della collettivit (quindi ha per
forza di cose pure un rilievo pubblicistico).
Del resto lambito soggettivo in questione risulta oggi ulteriormente specificato dal
disposto rinvenibile alla lettera e del comma 179 nellart. 22 della legge 7 agosto 1990
n. 24180, laddove questa precisa che per Pubblica Amministrazione devono
intendersi tutti i soggetti di diritto pubblico e quelli di diritto privato limitatamente
alla loro attivit di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
comunitario; in questa ottica va segnalata anche la previsione contenuta dallart.
3681 comma 582 della ricorrente legge delega 69/2009 che ha aggiunto allart. 2 CAD
78 Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici e la fruibilit delle informazioni digitali, si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico. 79 Ai fini del presente capo si intende: [] e) per "Pubblica Amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivit di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 80 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 81 VOIP e Sistema Pubblico di Connettivit 82 All'articolo 2 del Codice della amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, dopo il comma 2 inserito il seguente: []
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il comma 2-bis83, prevedendo che tutte le disposizioni previste per le pubbliche
amministrazioni dal Codice della Amministrazione Digitale si applicano, ove
possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica oppure a carico degli utenti, anche ai soggetti privati
preposti allesercizio di attivit amministrative (statuizione che tuttavia venne
abrogata con la revisione al CAD del 2010).84
Invece per quanto riguarda gli organismi di diritto pubblico (ugualmente toccati
dalla estensione della disciplina prevista dal comma 4 dellart. 2 CAD), questa
categoria una figura di derivazione comunitaria, laddove ad essa corrispondono
gli organismi dotati di personalit giuridica istituiti per soddisfare specifiche
finalit dinteresse generale non-aventi carattere industriale o commerciale, la cui
attivit finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali,
da altri enti pubblici e organismi di diritto pubblico, la cui gestione sottoposta al
loro controllo oppure i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza
sono costituiti almeno per la met da componenti designati dai medesimi
soggetti pubblici (cos come definita dallart. 185 comma 386 lettera b del decreto
legislativo 24 luglio 1992 n. 35887); una motivazione aggiuntiva anche se