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[email protected] .it v0.7/32 1 Responsabilità extracontrattuale Fatti illeciti Libro IV – Titolo IX Artt. 2043-2059 Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported

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Responsabilità extracontrattualeFatti illeciti

Libro IV – Titolo IXArtt. 2043-2059

Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported

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ART. 2043 c.c. Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno

RESPONSABILITÀ AQUILIANA O EXTRACONTRATTUALE

Si verifica un’interferenza tra due sfere giuridico-patrimoniali non legate da un

preesistente rapporto obbligatorio e tale interferenza determina una perdita di utilità

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FUNZIONI DELLA R.C.

FUNZIONE RIPARATORIA:

OBBLIGAZIONE RISARCITORIA

FUNZIONE DETERRENTE:

SCORAGGIA L’ASSUNZIONE DI COMPORTAMENTI

DANNOSI

FUNZIONE PUNITIVA (?)

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PRESUPPOSTI DELLA R.C.

ELEMENTO SOGGETTIVO:

DOLO O COLPA

NESSO DI CAUSALITÀ

DANNO INGIUSTO

FATTO ILLECITO E IMPUTABIL

E

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1. FATTO

• Fatto: comportamento umano commissivo o omissivo

• Imputabilità (Art. 2046 c.c.): non risponde delle conseguenze del fatto illecito colui che non aveva la capacità di intendere e di volere nel momento in cui ha commesso il fatto.

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2. ELEMENTO SOGGETTIVO

DOLO

Atteggiamento psicologico di colui che vuole la condotta e le sue

conseguenze.

Art.43 c.p: l’evento dannoso o pericoloso è dall’agente preveduto e voluto come

conseguenza della propria azione od omissione

COLPA

Atteggiamento connotato da negligenza,

imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o

discipline.

Volontarietà della condotta, ma non delle

sue conseguenze

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PRINCIPIO DELL’EQUIVALENZA TRA DOLO E COLPA

Il danneggiante è tenuto a risarcire il danno nella medesima misura, indipendentemente dal fatto di aver agito con dolo o con colpa.

Eccezioni: illeciti di dolo, fatti che presuppongono necessariamente il dolo

come elemento soggettivo

(es: atti emulativi ai sensi dell’art. 833 c.c.)

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RESP. OGGETTIVA

L’obbligazione risarcitoria prescinde dall’accertamento della colpa

Presupposto: rischio

Limite: caso fortuito

Tipicità delle ipotesi di resp. oggettiva

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3. DANNO INGIUSTO

Lesione non giustificata di una situazione giuridica soggettiva altrui protetta dall’ordinamento

Processo di espansione della r.c.

Risarcibilità del danno derivante da lesione di:

1. diritti assoluti

2. diritti relativi

3. aspettative legittime

4. interessi legittimi

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CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Circostanze che escludono l’antigiuridicità del fatto

Conseguenza: il danneggiante non risponde del danno arrecato al danneggiato

Ipotesi:

1. Legittima difesa (art. 2044 c.c.)

2. Stato di necessità (art. 2045 c.c.)

3. Consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.)

4. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

(art. 51 c.p.)

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DANNO

PATRIMONIALE

Alterazione negativa della situazione patrimoniale del

danneggiato

NON PATRIMONIALE

Danno da lesione di valori inerenti la persona che non siano connotati da rilevanza economica

Art. 2059

Art. 2056 c.c.

• Danno emergente

• Lucro cessante

• Danno biologico

• Danno morale

Liquidazione del danno in via equitativa

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RISARCIMENTO DEL DANNO

IN FORMA SPECIFICA

Dazione di una cosa uguale a quella danneggiata

Limiti: il risarcimento

1. deve essere in tutto o in parte possibile

2. Non deve essere troppo oneroso per il debitore

PER EQUIVALENTE

Modalità

risarcitoria

ordinaria

Quantificazione

e liquidazione

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4. NESSO DI CAUSALITÀIl danno deve essere conseguenza immediata e diretta

della condotta del danneggiante

Fatto illecito

Danno ingiusto

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RESPONSABILITÀ SPECIALI

• Disciplina: codice o leggi speciali

• Presupposto: colpa o resp. oggettiva

• Si differenziano per le attività considerate o per le tipologie di soggetti coinvolti

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Ipotesi che si differenziano dallo schema della responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c.

Per la particolare relazione

esistente con l’autore del

danno

Artt. 2047-2049 c.c.

Per il particolare rapporto esistente con la cosa che ha causato il danno

Artt. 2051-2054 c.c.

Per la natura dell’attività esercitata

fonte di danno

Art. 2050 c.c.

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ART. 2047

RESPONSABILITÀ DEL

SORVEGLIANTE

ART. 2049

RESPONSABILITÀ DEI PADRONI E COMMITTENTI

ART. 2048

RESPONSABILITÀ DEI GENITORI,

MAESTRI D’ARTE E PRECETTORI

Responsabilità basate sulla particolare relazione esistente con l’autore del danno

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RESPONSABILITÀ PER IL DANNO CAGIONATO DALL’INCAPACE

ART. 2047 c.c.

Il risarcimento è dovuto dal soggetto tenuto a sorvegliare l’incapace

Prova liberatoria: il sorvegliante dimostri di non aver potuto impedire il fatto

In mancanza di risarcimento, il giudice può disporre un’equa indennità a carico del sorvegliante (ristoro parziale del danno)

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RESPONSABILITÀ PER IL DANNO CAGIONATO DAI FIGLI MINORI

Responsabilità dei genitori per i danni commessi dai figli minori non emancipati, coabitanti e capaci di intendere e di volere (art. 2048 c.c.)

In caso di incapacità si applica l’art. 2047 c.c.

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Art. 2048 c.c.

Prova liberatoria:

non aver potuto impedire il fatto

Il genitore/tutore dimostri di aver:

• impartito al figlio un’educazione adeguata

• esercitato un’attenta vigilanza tale da prevenire fatti illeciti

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RESPONSABILITÀ DEIPRECETTORI E MAESTRI D’ARTE

Responsabilità per culpa in vigilando ai sensi dell’art. 2048

Di fatto, data la scomparsa del maestro d’arte, tale responsabilità è attratta

nell’art. 2049 c.c. con riferimento alla responsabilità del datore nei confronti

del lavoratore subordinato

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RESPONSABILITÀ DEIPADRONI E DEI COMMITTENTI

ART. 2049 c.c.

Responsabilità per i danni arrecati da fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti

Ipotesi di RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DEL PREPONENTE

(irrilevanza della sua condotta)

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PRESUPPOSTI

1. Rapporto di preposizione: il padrone o committente assegna il danneggiante all’esercizio di una determinata incombenza

2. Nesso di occasionalità necessaria: il danno deve essere stato prodotto nell’esercizio di tale incombenza

Onere della prova incombe sul danneggiato

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ART. 2050

DANNO DA ESERCIZIO DI

ATTIVITÀ QUALIFICATE

Responsabilità basate sulla particolare natura dell’attività esercita

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RESPONSABILITÀ PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PERICOLOSE

ART. 2050 c.c.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per

la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato

tutte le misure idonee a evitare il danno

Prova liberatoria: dimostrare l’adozione di tutte le misure idonee a prevenire il danno

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ATTIVITÀ PERICOLOSA

1. Attività: insieme di atti organizzati in vista del perseguimento di un fine determinato

2. Pericolosità: attività deve essere intrinsecamente pericolosa, può essere valutata come tale ex lege o a seguito di una disamina della natura dell’attività

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ART. 2051

DANNO DA COSE IN CUSTODIA

ART. 2053

ROVINA DI EDIFICIO

ART. 2052

DANNO CAGIONATO DA ANIMALI

Responsabilità basate sul particolare rapporto tra il soggetto e la cosa che ha

causato il danno

ART. 2054

DANNO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

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DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA

ART. 2051 c.c.

• Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia (potere di fatto esercitato sulla cosa nell’interesse proprio)

• Prova liberatoria: dimostrare il caso fortuito (caso di forza maggiore o fatto riconducibile al danneggiato che esclude pertanto la responsabilità del danneggiante)

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DANNO CAGIONATO DA ANIMALI ART. 2052 c.c.

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati

dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito

Prova liberatoria: dimostrare il caso fortuito

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ROVINA DI EDIFICIOART. 2053 c.c.

• Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina

• Prova liberatoria: dimostrare che la rovina non è dipesa da difetto di manutenzione o da vizio di costruzione

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CIRCOLAZIONE DI VEICOLIART. 2054 c.c.

Il conducente e il proprietario di un veicolo senza guida di rotaie sono

obbligati in solido a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla

circolazione del veicoloProva liberatoria: dimostrare di aver fatto

tutto il possibile per evitare il danno

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R.C. PRODUTTORE

Il produttore è responsabile del danno derivante da difetti del prodotto

• Direttiva europea 374/85

• Artt. 114 ss. Codice del Consumo

• Danno risarcibile: morte o lesione integrità o distruzione o deteroriamento altro bene

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RESP. PRODUTTORE

Prova liberatoria:

• Il danno non dipende da difetto del prodotto

• Difetto successivo alla messa in commercio

• Difetto dipendente da provv.to

• Difetto non riconoscibile allo stato dell’arte (Esonero da rischio di sviluppo)

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