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Agg. 19/12/2016 1 Manovra – Decreto fiscale D.L. 193/2016, conv. L. n. 225/2016 Saverio Cinieri Dottore Commercialista – Revisore Contabile – Giornalista pubblicista

Decreto fiscale 193-2016 - convertito

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Agg. 19/12/2016 1

Manovra – Decreto fiscaleD.L. 193/2016, conv. L. n. 225/2016

Saverio Cinieri Dottore Commercialista – Revisore Contabile – Giornalista pubblicista

Agg. 19/12/2016 2

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Soppressione Equitalia

• A decorrere dal 1° luglio 2017 è previsto lo scioglimento delle società delgruppo Equitalia (esclusa Equitalia Giustizia) e l’istituzione di un entepubblico economico denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione»,ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e allavigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze.

• Il personale è trasferito al nuovo ente senza soluzione di continuità e conla garanzia della posizione giuridica ed economica.

• Il nuovo ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e digestione.

• Nel rapporto con i contribuenti il nuovo ente si conforma ai principi delloStatuto dei contribuenti (legge n. 212/2000).

• Con cadenza annuale trasmette all’Agenzia delle entrate e al MEF unarelazione sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

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Novità

Decorrenza

Art. 1

01/07/2017

Agg. 19/12/2016 3

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Agenzia delle entrate – potenziamento poteri

• L’Agenzia delle entrate potrà:• utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è

autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio dellefunzioni relative alla riscossione nazionale.

• acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o diimpiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l’attivazionemirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salario altre indennità.

• Il nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione potrà accederealle medesime informazioni per le attività di riscossione

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Novità

Decorrenza

Art. 3

01/01/2017

Agg. 19/12/2016 4

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Rottamazione ruoli / 1

• E’ possibile chiudere, in maniera agevolata, i carichi affidati ad Equitalianegli anni compresi tra il 2000 e il 2016, pagando solo le somme iscritte aruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione delservizio di riscossione (aggi). Non sono dovute dunque le sanzioni, gliinteressi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su creditiprevidenziali.

• Il pagamento può avvenire in un’unica rata o in un massimo di 5 rate,purché il 70% sia versato entro il 2017.

• La scadenza delle rate del 2017 è: luglio, settembre, novembre.• La scadenza delle rate dal 2018 è: aprile, settembre.• A partire dal 1° agosto 2017, sulle rate sono dovuti gli interessi (4,5%)

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Novità

Decorrenza

Art. 6

24/10/2016

Agg. 19/12/2016 5

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Rottamazione ruoli / 2

• Per aderire va presentata una istanza ad Equitalia, entro il 31 marzo2017, utilizzando il modello DA1 disponibile sul sito.

• L’istanza già presentata può essere integrata entro il 31 marzo 2017.• Equitalia, entro il 31 maggio 2017, comunica gli importi dovuti a ciascun

contribuente che presenti la relativa istanza.• Equitalia fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi

definibili:a) presso i propri sportelli;b) nell'area riservata del proprio sito

• La procedura si estende, a specifiche condizioni, ai debitori che abbianogià pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazioneemessi dall’agente della riscossione.

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Novità

Decorrenza

Art. 6

24/10/2016

Agg. 19/12/2016 6

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Rottamazione ruoli / 3

• Vengono anche regolate le ipotesi in cui il pregresso pagamento parzialeconsente, alla luce delle nuove disposizioni, di beneficiare delladefinizione agevolata.

• Equitalia, entro il 28 febbraio 2017, avvisa il debitore dei carichi affidatinell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risulta nonancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’avviso di presa incarico degli accertamenti esecutivi.

• In caso di mancato o insufficiente o ritardato pagamento dell’unica o diuna rata, si decade dalla sanatoria, riprendono i termini di prescrizione edecadenza per il recupero, quanto già versato è acquisito a titolo diacconto e il residuo dovuto non può essere rateizzato.

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Novità

Decorrenza

Art. 6

24/10/2016

Agg. 19/12/2016 7

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Rottamazione ruoli / 4

• La preclusione alla ulteriore rateizzazione non vale per i carichi noninclusi in precedenti piani di dilazione in essere al 3/12/2016, se, alla datadi presentazione dell’istanza erano trascorsi meno di sessanta giorni dalladata di notifica della cartella di pagamento.

• Alla data di presentazione dell’istanza sono sospesi i termini diprescrizione e decadenza per il recupero dei carichi per cui si è chiesta lasanatoria e si ferma l’azione coattiva (no nuovi pegni/ipoteche/fermi).

• Possono aderire anche i contribuenti con rateazioni pregresse che hannopagato le somme dovute relativamente ai carichi e purché, rispetto aipiani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenzadal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

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Novità

Decorrenza

Art. 6

24/10/2016

Agg. 19/12/2016 8

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Rottamazione ruoli / 5

• La sanatoria è estesa anche ai carichi affidati agli agenti della riscossioneche rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentatadai debitori nei procedimenti di composizione della crisi dasovraindebitamento.

• Non rientrano nella definizione agevolata le somme dovute a titolo direcupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condannadella Corte dei conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniariedovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

• Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, lasanatoria si applica limitatamente agli interessi sulle sanzioniamministrative.

• E’ possibile rottamare anche un singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

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Novità

Decorrenza

Art. 6

24/10/2016

Agg. 19/12/2016 9

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Riscossione enti locali

• Viene prorogato al 30 giugno 2017 il termine di operatività delle vigentidisposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando laprecedente scadenza (fissata al 31 dicembre 2016) a decorrere dallaquale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipataavrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento,liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comunie delle società da questi ultimi partecipate.

• A decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidareal soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento,liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie opatrimoniali proprie e delle società da essi partecipate.

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Novità

Decorrenza

Art. 2

01/07/2017

Agg. 19/12/2016 10

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Comunicazione dati IVA trimestrale / 1

• I contribuenti IVA devono presentare, con cadenza trimestrale, unacomunicazione dei dati relativi alle fatture emesse e a quelle ricevute,oltre che alle bollette doganali e ai dati delle relative variazioni.

• Le comunicazioni vanno inviate, telematicamente, entro il 31 maggio, 15settembre, 30 novembre, 28 febbraio.

• Per il 2017, la prima comunicazione ha cadenza semestrale (25/7/2017).• I dati vanno inviati in forma analitica e devono comprendere almeno:

• i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;• la data ed il numero della fattura;• la base imponibile;• l'aliquota applicata;• l'imposta;• la tipologia dell'operazione.

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Decorrenza

Art. 4, comma 1

01/01/2017

Agg. 19/12/2016 11

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Comunicazione dati IVA trimestrale / 2

• Gli obblighi di conservazione dei documenti informatici si intendonosoddisfatti per tutte le fatture elettroniche trasmesse attraverso il sistemadi interscambio (SDI) e memorizzati dall'Agenzia delle entrate.

• L'Agenzia delle entrate metterà a disposizione del contribuente gli esitiderivanti dall'esame dei dati trasmessi e la loro coerenza con iversamenti.

• Se dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quelloindicato nella comunicazione, il contribuente, informato dell'esito, puòfornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi nonconsiderati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovutoavvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

• Sono esonerati i soggetti che adottano il regime IVA agricolo di esonero,situati in zone montane.

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Novità

Decorrenza

Art. 4, comma 1

01/01/2017

Agg. 19/12/2016 12

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Comunicazione dati IVA trimestrale / 2

• Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica lasanzione di 2 euro per ciascuna fattura entro il limite massimo di euro1.000 per ciascun trimestre.

• La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se latrasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza,ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta deidati.

• Non si applica il cumulo giuridico.

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Novità

Decorrenza

Art. 4, comma 3

01/01/2017

Agg. 19/12/2016 13

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Comunicazione liquidazioni IVA trimestrale / 1

• I contribuenti IVA devono trasmettere, ogni 3 mesi, una comunicazionedei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'impostaeffettuate mensilmente o trimestralmente, anche se a credito.

• Le comunicazioni vanno inviate, telematicamente, entro il 31 maggio, 16settembre, 30 novembre, 28 febbraio.

• La comunicazione va presentata anche se le liquidazioni chiudono acredito.

• Sono esclusi i soggetti passivi non obbligati alla presentazione delladichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche,sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predettecondizioni di esonero.

• In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività,va presentata una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

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Decorrenza

Art. 4, comma 2

01/01/2017

Agg. 19/12/2016 14

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Comunicazione liquidazioni IVA trimestrale / 2

• L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero delsuo intermediario le risultanze dell'esame dei dati delle comunicazioni datitrimestrali e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e lecomunicazioni nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto aquanto indicato nella comunicazione medesima.

• Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quelloindicato nella comunicazione, il contribuente viene informato dell'esito epuò fornire i chiarimenti necessari al fine di correggere eventuali errori oversare con ravvedimento operoso.

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Novità

Decorrenza

Art. 4, comma 2

01/01/2017

Agg. 19/12/2016 15

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Comunicazione liquidazioni IVA trimestrale / 3

• L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioniperiodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro2.000.

• La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro iquindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimotermine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

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Novità

Decorrenza

Art. 4, comma 2

01/01/2017

Agg. 19/12/2016 16

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico / 1

• Per i contribuenti in attività nel 2017, soggetti all’obbligo delledichiarazioni trimestrali (o che scelgono la fatturazione elettronica traprivati) è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico,un credito d'imposta pari a 100 euro, purché, nell'anno precedente aquello in cui il costo è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affarinon superiore a 50.000 euro.

• Il credito non concorre alla formazione del reddito IRPEF/IRES e IRAP, èutilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio2018, e deve essere indicato in Unico relativo al periodo d'imposta in cuiè stato sostenuto il costo e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'impostasuccessivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

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Novità

Decorrenza

Art. 4, comma 3

01/01/2017

Agg. 19/12/2016 17

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico / 2

• Ai soggetti che esercitano l’attività di commercio al minuto (o attivitàsimili) che entro il 31 dicembre 2017 esercitano l’opzione per lamemorizzazione elettronica e per la trasmissione telematica dei dati deicorrispettivi giornalieri (art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015), oltre alpredetto credito d’imposta, è attribuito un ulteriore credito d’imposta di 50euro per un solo anno.

• I crediti d'imposta sono concessi nei limiti stabiliti dalla disciplina degliaiuti de minimis.

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Novità

Decorrenza

Art. 4, comma 3

01/01/2017

Agg. 19/12/2016 18

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Adempimenti soppressi

• Vengono soppresse:• la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di

leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività dilocazione e di noleggio (art. 7, comma 12 D.P.R. n. 605/1973).

• limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni diservizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE, lecomunicazioni relative agli elenchi riepilogativi delle prestazioniintracomunitarie di servizi ricevuti e degli acquisti effettuati (Intra 2-bis e Intra 2-quater art. 50, co 6 D.L. n. 331/1993).

• le comunicazioni ai fini del monitoraggio delle transazioni con i paesiappartenenti alla c.d. «black list». L’abrogazione ha effetto inrelazione alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al31 dicembre 2016.

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Novità

Decorrenza

Art. 4, commi 3, 4 e 5

01/01/2017

Agg. 19/12/2016 19

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Dichiarazione IVA - termini

• I termini di presentazione della dichiarazione per l'IVA dovuta per il 2016,sono fissati al mese di febbraio.

• Per l'IVA dovuta a decorrere dal 2017, il termine di presentazione delladichiarazione è fissato tra il 1° febbraio e il 30 aprile

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Novità

Decorrenza

Art. 4, comma 4

01/01/2017

Agg. 19/12/2016 20

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Distributori automatici e grande distribuzione

• La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati deicorrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessionidi beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

• Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possonoessere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata invigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissionetelematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabilitecniche di peculiari distributori automatici.

• L'opzione per la trasmissione dei corrispettivi delle imprese della grandedistribuzione, già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al31 dicembre 2017.

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Novità

Decorrenza

Art. 4, comma 6

01/04/2017

Agg. 19/12/2016 21

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Depositi IVA / 1

• Sono ampliate le fattispecie di introduzione nel deposito IVA chepossono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta; si intervienepoi sulle modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei benidiversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario,compresi quelli di provenienza extracomunitaria. Tali modifiche decorronoa partire dal 1° aprile 2017.

• Viene differenziato il regime dell'IVA dovuta nel caso di estrazione dibeni da un deposito fiscale, chiarendo che, ove il bene sia statointrodotto in deposito previa prestazione di garanzia, l'imposta è dovutadal soggetto che procede all'estrazione, sempre dietro prestazione digaranzia.

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Novità

Decorrenza

Art. 4, comma 7

01/04/2017

Agg. 19/12/2016 22

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Depositi IVA / 2

• Sono apportate le conseguenti modifiche alla disciplina dellecomunicazioni al gestore del deposito IVA.

• Si chiarisce che la violazione degli obblighi di legge sull'estrazione deibeni dal deposito è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazioneall'esercizio del deposito fiscale ovvero dell'abilitazione del gestore deldeposito IVA.

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Novità

Decorrenza

Art. 4, comma 7

01/04/2017

Agg. 19/12/2016 23

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Tax free shopping

• Si disciplina l'emissione elettronica delle fatture per il tax freeshopping. In particolare si prevede che per gli acquisti di beni per uncomplessivo importo, comprensivo dell'IVA, superiore a 155 eurodestinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagaglipersonali fuori del territorio doganale della Unione europea (in sgravioIVA), a partire dal 1° gennaio 2018, l'emissione delle relative fatture deveessere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

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Novità

Decorrenza

Art. 4-bis

01/01/2018

Agg. 19/12/2016 24

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Accise

• Si introducono numerose novità in tema di accise. Sono a tal fineapportate modifiche al relativo Testo Unico (D.Lgs. n. 504 del 1995).

• Tra le altre cose si introduce la possibilità di rateizzare l'accisa dovutadal gestore del deposito fiscale, ove questi si trovi in condizioni oggettivee temporanee di difficoltà economica (modifiche all'articolo 3 TU).

• L'Agenzia delle Dogane è autorizzata a definire con transazioni, entroil 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigoredella legge di conversione del decreto in esame, aventi ad oggetto ilrecupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. Leimposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisianteriormente al 1° aprile 2010.

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Novità

Decorrenza

Art. 4-ter, 5-bis

03/12/2016

Agg. 19/12/2016 25

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Dichiarazione integrativa a favore

Si estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazioneintegrativa a favore (IRPEF, IRAP, sostituti d’imposta e IVA) anche oltre iltermine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodod’imposta successivo (entro l’anno).In tal caso, il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentataoltre detto termine potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire ilversamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo aquello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Resta fermal’applicazione delle sanzioni ridotte.Non è più richiesta l'indicazione dell'eventuale utilizzo del credito giàeffettuato in compensazione nella dichiarazione relativa al periodo diimposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, salvo il diritto di farvalere in sede di accertamento o di giudizio eventuali errori.

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Novità

Decorrenza

Art. 5

01/01/2017

Agg. 19/12/2016 26

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Ravvedimento e ritenute

La riduzione della sanzione in caso di ravvedimento e di regolarizzazionedegli errori e delle omissioni, per determinate ipotesi, viene estesa anche aitributi doganali ed alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e deimonopoli.Si modifica la disciplina relativa allo scomputo dall'imposta delle ritenutealla fonte a titolo d'acconto e sui redditi sottoposti a tassazione separata.In particolare, per le ritenute operate nell'anno successivo a quello dicompetenza dei redditi, ma anteriormente alla presentazione delladichiarazione, si attribuisce al contribuente la facoltà di scegliere sescomputarle dall'imposta relativa al periodo di competenza dei redditi, ovverodall'imposta dovuta nel periodo di imposta nel quale le ritenute sono stateoperate. Una identica norma viene prevista anche per le ritenute degli agentie rappresentanti di commercio.

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Novità

Decorrenza

Art. 5

01/01/2017

Agg. 19/12/2016 27

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Estensione assistenza tributaria

• Si consente anche ai tributaristi o consulenti tributari (di cui alla normaUNI 11511) certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni nonorganizzate (legge 14 gennaio 2013, n. 4) di autenticare la sottoscrizionedella procura alla rappresentanza e assistenza dei contribuenti presso gliuffici finanziari .

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Novità

Decorrenza

Art. 6-bis

03/12/2016

Agg. 19/12/2016 28

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Riapertura voluntary disclosure / 1

• Si riaprono i termini della voluntary disclosure sia per far emergere leattività estere sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali.

• La finestra temporale della nuova voluntary va dal 24 ottobre 2016 al 31luglio 2017 mentre le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30settembre 2016.

• È possibile presentare istanza, limitatamente alle violazioni dichiarativeper le attività detenute all'estero, anche se, in precedenza, è statapresentata domanda, entro il 30 novembre 2015, per le attività detenutein Italia. Analogamente, si prevede la possibilità di presentare istanza perla collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si èavvalsi della voluntary disclosure limitatamente ai profili internazionali.

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Novità

Decorrenza

Art. 7

24/10/2016

Agg. 19/12/2016 29

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Riapertura voluntary disclosure / 2

• I termini di decadenza scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sonofissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazionevolontaria, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, aicontributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura dicollaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggettodella procedura stessa e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate perla prima volta.

Riferimento

Novità

Decorrenza

Art. 7

24/10/2016

Agg. 19/12/2016 30

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Riapertura voluntary disclosure / 3

• Per le attività oggetto di voluntary, gli interessati sono esonerati dallapresentazione del quadro RW per il 2016 e, per la frazione del periodod’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza, nonché, perquelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolod’imposta o ad imposta sostitutiva, e per i redditi derivantidall’investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento nonconformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali è versata l’Irpef conl’aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dallaindicazione dei redditi in Unico, a condizione che le stesse informazionisiano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in talcaso è necessario versare, in unica soluzione, entro il 30/9/2017, quantodovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni ridotte per ravvedimento.

Riferimento

Novità

Decorrenza

Art. 7

24/10/2016

Agg. 19/12/2016 31

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Riapertura voluntary disclosure / 4

• E’ prevista la non punibilità per il reato di impiego di denaro, beni o utilitàdi provenienza illecita (art. 648ter codice penale).

• E’ possibile pagare spontaneamente quanto dovuto in base alla voluntary(imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni), entro il 30 settembre2017, senza avvalersi della compensazione; il pagamento deve avvenireentro il 30 settembre 2017 e, se ciò non accade, sono previsti una serie dilivelli sanzionatori;

• In caso contrario, l’Agenzia delle entrate invia al contribuentel’accertamento con adesione, con l’invito ad adempiere.

• Nel caso si sia scelto un pagamento rateale, il mancato pagamento anchedi una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

Riferimento

Novità

Decorrenza

Art. 7

24/10/2016

Agg. 19/12/2016 32

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Riapertura voluntary disclosure / 5

• Vengono disciplinate le conseguenze sanzionatorie del mancato oinsufficiente versamento spontaneo delle somme dovute.

• E’ introdotta un nuovo reato: chiunque, fraudolentemente, si avvale dellavoluntary per far emergere attività finanziarie e patrimoniali, contantiprovenienti da reati diversi da quelli per cui la voluntary preclude lapunibilità, si applica la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

• Ove sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 un accordo checonsente un effettivo scambio di informazioni fiscali, ai sensi di quantorichiesto dal modello di convenzione contro le doppie imposizionipredisposto dall’OCSE, ovvero un accordo conforme al modello diaccordo per lo scambio di informazioni, elaborato nel 2002 dall'OCSE edenominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA), non si applica ilraddoppio delle sanzioni.

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Novità

Decorrenza

Art. 7

24/10/2016

Agg. 19/12/2016 33

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Riapertura voluntary disclosure / 6

• La voluntary è aperta anche ad altri soggetti diversi da quelli tenuti agliobblighi di monitoraggio per le violazioni relativa a attività detenute inItalia.

• In caso di contanti o valori al portatore, i contribuenti devono:1. oltre alla presentazione dell’istanza rilasciare una dichiarazione in cui

attestano che l’origine di tali valori non deriva da reati diversi da quelliprevisti per la voluntary;

2. entro la data di presentazione della relazione, aprire ed inventariare, inpresenza di un notaio, che ne rediga un apposito verbale, le eventualicassette di sicurezza;

3. entro la data di presentazione della relazione, versare i contanti edepositare i valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciòabilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura.

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Novità

Decorrenza

Art. 7

24/10/2016

Agg. 19/12/2016 34

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Riapertura voluntary disclosure / 7

• Nel caso in cui la collaborazione volontaria riguarda i contanti o valorial portatore si presume, salvo prova contraria, che essi siano derivati daredditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighidi dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delleimposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché di violazioni relative alladichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e neiquattro periodi d'imposta precedenti.

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Novità

Decorrenza

Art. 7

24/10/2016

Agg. 19/12/2016 35

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Soppressione studi di settore

• Sono aboliti gli studi di settore• In sostituzione dei quali verranno introdotti, dal periodo d'imposta in corso

al 31 dicembre 2017, con Decreto Ministeriale, indici sintetici di affidabilitàfiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili.

• La premialità può configurarsi «anche» nell'esclusione o nella riduzionedei termini per gli accertamenti.

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Novità

Decorrenza

Art. 7-bis

Dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2017

Agg. 19/12/2016 36

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Presunzione legale operazioni bancarie

• Si elimina la presunzione legale relativa ai compensi deiprofessionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo aiversamenti.

• Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo oltre il qualescatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importosuperiore a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili.

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Novità

Decorrenza

Art. 7-quater co. 1

3/12/2016

Agg. 19/12/2016 37

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Bilanci consolidati

• Si disciplina la conversione in euro dei bilanci delle stabiliorganizzazioni all’estero di imprese italiane (articolo 110, comma 2,del TUIR).

• In particolare, si prevede che la conversione in euro si effettua secondo ilcambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili (in luogodell’attuale cambio alla data di chiusura dell'esercizio), a decorrere dalperiodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 .

• In tema di bilancio consolidato, si prevede che l'importo della riserva ditraduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del redditoimponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodod'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

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Novità

Decorrenza

Art. 7-quater co. 2-4

3/12/2016

Agg. 19/12/2016 38

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Spese di viaggio e trasporto professionisti

• Le spese di viaggio e trasporto sostenute dal committente noncostituiscono reddito in natura per i lavoratori autonomi

• Si equipara il trattamento di queste spese a quello già previsto per lespese relative alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione dialimenti e bevande

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Decorrenza

Art. 7-quater co. 5

Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017

Agg. 19/12/2016 39

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Notifica tramite pec

• Si prevede la notifica mediante posta certificata degli avvisi diaccertamento e degli altri atti che devono essere notificati alle impreseindividuali, alle società o ai professionisti a decorrere dal 1 luglio 2017.

• Per l’attuazione di tale disciplina è previsto un provvedimento del direttoredell’Agenzia delle entrate

• Le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relativealle imprese individuali, alle società, ai professionisti iscritti in albi oelenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzodi posta elettronica certificata, eventualmente eseguite nel periodo dal1/6/2016 al 3/12/2016 con modalità diverse dalla posta elettronicacertificata, sono rinnovate mediante invio all'indirizzo di posta elettronicacertificata del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi attidecorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione

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Decorrenza

Art. 7-quater co. 6-8

3/12/2016

Agg. 19/12/2016 40

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Dichiarazioni - termini

1. Nuove scadenze• 30 giugno il termine per versare le imposte (o la prima rata) di UNICO

(IRPEF/IRES) o dell’IRAP• 31 marzo il termine per la consegna del modello CU ai dipendenti (N.B.

resta fermo al 7 marzo la trasmissione telematica)• 23 luglio il termine di trasmissione del 730 (per i CAF-dipendenti e ai

professionisti abilitati, è necessario che, entro il 7 luglio, sia statotrasmesso almeno l'80% delle dichiarazioni); possibile, per iCAF/professionisti abilitati, rimediare al visto infedele anche dopo il 10novembre utilizzando il ravvedimento)

2. Non vanno indicati in Unico gli immobili situati all'estero per i quali nonsiano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta (rimane solol'obbligo di indicazione in dichiarazione dei versamenti dell’IVIE)

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Novità

Decorrenza

Art. 7-quater co. 14, 19, 20, 23, 46, 48

3/12/2016

Agg. 19/12/2016 41

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Sospensione feriale

• Si prevede:• la sospensione dei termini, dal 1° agosto al 4 settembre, per la

trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuentidall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativialle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione everifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell‘IVA;

• la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorniprevisti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, aseguito dei controlli automatici, dei controlli formali e dellaliquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

• E’ possibile cumulare i termini di sospensione relativi alla procedura diaccertamento con adesione al periodo di sospensione ferialedell’attività giurisdizionale.

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Art. 7-quater co. 16-18

3/12/2016

Agg. 19/12/2016 42

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Altre novità IVA

• A partire dalla comunicazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017viene soppressa la comunicazione degli acquisti senza addebito di IVAeffettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatorieconomici italiani, soggetti passivi IVA.

• Si innalza da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare dei rimborsi IVAsubordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.

• E’ prevista la chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che nonrisultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d'impresaovvero attività artistiche o professionali; sono eliminate le sanzionipreviste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazionedi attività a fini IVA .

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Novità

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Art. 7-quater co. 21, 22, 32, 44, 45

3/12/2016

Agg. 19/12/2016 43

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Cedolare affitti

La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga delcontratto di locazione non comporta la revoca dell'opzione esercitata insede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbiamantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regimedella cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditida cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.Cambiano le sanzioni per la mancata presentazione delle comunicazioni peri contratti per cui è stata esercitata l’opzione: oltre al caso di mancatacomunicazione della risoluzione del contratto di locazione, è punita anche lamancata comunicazione della proroga, anche tacita, dei medesimi contratti.Viene inoltre elevata da 67 a 100 euro la misura di tale sanzione, ridotta a50 euro (prima 32 euro) se la comunicazione è presentata con ritardo nonsuperiore a 30 giorni.

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Novità

Decorrenza

Art. 7-quater co. 21, 22

3/12/2016

Agg. 19/12/2016 44

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Opzioni regimi IRES

Le opzioni esercitabili ai sensi del TUIR per il regime si trasparenzafiscale, tassazione di gruppo e tonnage tax si intendono tacitamenteprorogate oltre il limite naturale, a meno che non intervenga l'espressarevoca da parte del soggetto interessato.Per le opzioni da comunicare con dichiarazione dei redditi, ovel'adempimento non sia tempestivamente eseguito, è comunque possibileaccedere all'opzione, purché non vi sia stato un inizio di attività diaccertamento o di contestazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione ein presenza di specifiche condizioni di legge (presenza dei requisitirichiesti dalla normativa di riferimento; comunicazione effettuata entro iltermine della prima dichiarazione utile; pagamento delle sanzioni nellamisura minima, ai sensi della disciplina sulla remissione in bonis).

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Novità

Decorrenza

Art. 7-quater co. 27-30

Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016

Agg. 19/12/2016 45

Manovra – Decreto fiscale – D.L. 24/10/2016, n. 193Altre novità

• Si sopprime l'obbligo dell'F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000euro.

• Si modifica la disciplina delle comunicazioni e dei versamentidell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine(le nuove norme si applicano a decorrere dalle operazioni effettuatenell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016).

• Si ridisciplinano le modalità di riscossione delle tasse ipotecarie e deitributi speciali.

• Si introduce una norma interpretativa sulle agevolazioni IRPEFapplicabili ai lavoratori trasfertisti (abbattimento al 50% del redditoimponibile percepito a titolo di indennità e premi).

• Le cessioni all'esportazione non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72), sonoammesse nel regime dei minimi (sarà emanato un apposito D.M.).

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Novità

Decorrenza

Art. 7-quater co. 31, 33-37 – art. 7-quinquies – 7-sexies

3/12/2016