TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
R.E. 44/2006
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
letto il ricorso depositato, in data 20.02.2017, da Mangani Francesco, aggiudicatario dei lotti 2 e 3
posti in vendita nella procedura indicata in epigrafe;
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 03.05.2017;
premesso che il ricorrente qualifica la propria iniziativa processuale siccome opposizione agli atti
esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l’aggiudicazione pronunciata in suo favore dal professionista
delegato alle operazioni di vendita e formula richiesta cautelare tesa all’emissione di provvedimento
di sospensione del procedimento e del decorso del termine per il versamento del saldo del prezzo di
aggiudicazione;
rilevato che il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi è inammissibile nei confronti di atti del
professionista delegato (circostanza, questa, rilevabile d’ufficio, pur in assenza di deduzioni sul
punto articolate dalle difese deli creditori), avverso i quali atti è proponibile esclusivamente il
rimedio tipico di cui all’art. 591 ter c.p.c. (reclamo, non soggetto a termine perentorio per la sua
proposizione), soprattutto alla luce delle modifiche introdotte con d.l. 83/2015, conv. in l. 132/2015,
applicabile anche ai procedimenti in corso;
reputato che, tuttavia, il ricorso si presti ad essere riqualificato proprio quale reclamo ai sensi
dell’indicata disposizione normativa, possedendone i requisiti di forma e sostanza, pur dovendosi
precisare che il provvedimento che il g.e. è chiamato a pronunciare in sede di reclamo non ha mera
natura cautelare, inibitoria, interinale e provvisoria, bensì natura di ordinanza con cui – direttamente
ed immediatamente – accoglie o meno, nel merito, l’istanza, incidendo sul corso della procedura
esecutiva, non essendo previsto un separato giudizio di merito che segua la fase innanzi al g.e.;
ritenuto che l’istanza tesa ad ottenere “l’annullamento dell’aggiudicazione” non sia fondata, non
potendo ravvisarsi, nella fattispecie, alcun aliud pro alio, per le seguenti concorrenti ragioni:
1. benché l’avviso di vendita – obiettivamente – ometta ogni riferimento alla delibera del C.C. di
Pianopoli del 21.07.2015 n. 15, con cui è stato adottato il nuovo PSC (contenendo esclusivamente
riferimenti ai pregressi strumenti urbanistici), tuttavia, l’aggiudicatario ha espressamente dichiarato,
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nel verbale di aggiudicazione, di conoscere la predetta delibera e la destinazione urbanistica dei
beni che ne conseguiva;
2. la nullità dell’aggiudicazione per vendita di aliud pro alio ricorre solo in caso di radicale ed
ontologica diversità del bene oggetto di vendita forzata da quello sul quale è incolpevolmente
caduta l’offerta dell'aggiudicatario, oppure quando, in una prospettiva funzionale (che è quella
accolta dal ricorrente), il bene risulti definitivamente inidoneo all’assolvimento della destinazione
d’uso che, presa in considerazione nell'ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante
per l'offerta dell’aggiudicatario (Cass. n. 1669/2016); nella fattispecie, invece: a. la descrizione del
bene contenuta nell’avviso di vendita è corretta, atteso che la mera adozione del PSC non ne
comporta l’applicabilità, in assenza di approvazione, né si traduce in un mutamento della
destinazione urbanistica del bene, che è e resta quella prevista nell’ultimo strumento urbanistico
vigente, implicando esclusivamente, in via provvisoria, la compressione delle facoltà edificatorie
come conseguenza delle misure di salvaguardia, applicabili solo nelle more dell’approvazione (del
tutto eventuale) del nuovo strumento urbanistico, sicché la mera compressione temporanea non
implica quella “definitiva” inidoneità del bene – cui fa richiamo la Suprema Corte – ad assolvere
alla destinazione d’uso presa in considerazione nell’ordinanza di vendita: manca, in buona sostanza,
un formale e definitivo provvedimento modificativo della destinazione urbanistica dei terreni (cfr.
anche Cass. n. 22085/2013, in motivazione); b. anche con il nuovo PSC (allo stato solo adottato) i
terreni acquistati rimangono edificabili (per come risulta dall’estratto del PSC depositato dal
ricorrente), sicché non vi è (né vi sarà) alcuna ontologica e radicale diversità tra il bene oggetto di
vendita forzata e quello descritto nell’avviso di vendita (diversità da interpretare, nella vendita
forzata, in chiave restrittiva: Cass. 1669/2016, citata), atteso che anche il PSC approvato prevede la
possibilità di insediamenti residenziali e produttivi, mutando, così, le caratteristiche
dell’edificazione (non più industriale ed artigianale) ma non la natura intrinseca dei terreni: tanto
potrebbe comportare, al più, un diverso valore dei beni, ma in una prospettiva meramente astratta,
giacché in concreto i beni sono stati aggiudicati a prezzo talmente ribassato da precludere qualsiasi
profilo di sproporzione del valore dei beni rispetto al prezzo di aggiudicazione (e, d’altra parte,
anche il ricorrente non pone alcuna questione in tal senso);
rilevato che, pertanto, il reclamo va rigettato e deve essere dichiarata la decadenza del ricorrente
dall’aggiudicazione dei lotti 2 e 3, essendo decorso il termine per il versamento del saldo del prezzo
di aggiudicazione senza che sia intervenuto il pagamento;
rilevato, infatti, che, ai sensi dell’art. 587 c.p.c., nell’ipotesi di mancato versamento del prezzo nel
termine prefissato, l’aggiudicatario viene dichiarato decaduto e la cauzione dal medesimo depositata
trattenuta a titolo di multa e che, ove l’importo ricavato dalla successiva vendita dell’immobile
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risulti inferiore a quello della precedente gara, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento
della differenza;
considerato che la sanzione della perdita della cauzione anticipata, normativamente stabilita a
garanzia dell’attendibilità delle offerte e del buon esito delle procedure di vendita, opera de iure,
quale effetto oggettivo ed immediato della mancata corresponsione del prezzo del bene aggiudicato,
sicché è precluso in radice all’organo giudicante qualsiasi margine di discrezionalità valutativa in
ordine alla sussistenza di valide cause giustificatrici dell’inadempimento o della rinuncia
all’aggiudicazione e, di riflesso, alla possibilità di disporre la restituzione delle somme depositate;
P.Q.M.
riqualifica il ricorso come reclamo ex art. 591 ter c.p.c.;
rigetta il reclamo;
dichiara Mangani Francesco, nato a Lamezia Terme, il 04.04.1975, residente in Feroleto Antico,
Via Chiatrello n. 55 (cod. fisc. MNGFNC75D04M208R), decaduto dall’aggiudicazione dei lotti 2 e
3, oggetto della vendita tenutasi innanzi al delegato in data 24.10.2016;
ordina l’incameramento all’attivo della procedura dell’importo versato dal citato aggiudicatario a
titolo di cauzione;
invita il professionista delegato a fissare nuova vendita senza incanto dei lotti 2 e 3 alle condizioni
di cui alla vendita del 24.10.2016, valutando l’opportunità di integrare l’avviso di vendita con il
riferimento agli strumenti urbanistici, anche se solo adottati.
Si comunichi alle parti e al professionista delegato.
Lamezia Terme, 03.05.2017 dott.ssa Adele Foresta
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