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TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI R.E. 44/2006 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE letto il ricorso depositato, in data 20.02.2017, da Mangani Francesco, aggiudicatario dei lotti 2 e 3 posti in vendita nella procedura indicata in epigrafe; sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 03.05.2017; premesso che il ricorrente qualifica la propria iniziativa processuale siccome opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l’aggiudicazione pronunciata in suo favore dal professionista delegato alle operazioni di vendita e formula richiesta cautelare tesa all’emissione di provvedimento di sospensione del procedimento e del decorso del termine per il versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione; rilevato che il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi è inammissibile nei confronti di atti del professionista delegato (circostanza, questa, rilevabile d’ufficio, pur in assenza di deduzioni sul punto articolate dalle difese deli creditori), avverso i quali atti è proponibile esclusivamente il rimedio tipico di cui all’art. 591 ter c.p.c. (reclamo, non soggetto a termine perentorio per la sua proposizione), soprattutto alla luce delle modifiche introdotte con d.l. 83/2015, conv. in l. 132/2015, applicabile anche ai procedimenti in corso; reputato che, tuttavia, il ricorso si presti ad essere riqualificato proprio quale reclamo ai sensi dell’indicata disposizione normativa, possedendone i requisiti di forma e sostanza, pur dovendosi precisare che il provvedimento che il g.e. è chiamato a pronunciare in sede di reclamo non ha mera natura cautelare, inibitoria, interinale e provvisoria, bensì natura di ordinanza con cui direttamente ed immediatamente accoglie o meno, nel merito, l’istanza, incidendo sul corso della procedura esecutiva, non essendo previsto un separato giudizio di merito che segua la fase innanzi al g.e.; ritenuto che l’istanza tesa ad ottenere “l’annullamento dell’aggiudicazione” non sia fondata, non potendo ravvisarsi, nella fattispecie, alcun aliud pro alio, per le seguenti concorrenti ragioni: 1. benché l’avviso di vendita obiettivamente ometta ogni riferimento alla delibera del C.C. di Pianopoli del 21.07.2015 n. 15, con cui è stato adottato il nuovo PSC (contenendo esclusivamente riferimenti ai pregressi strumenti urbanistici), tuttavia, l’aggiudicatario ha espressamente dichiarato, Firmato Da: FORESTA ADELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3c1ee024ecb6f6a11748ea3fe4f9afa6

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TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

R.E. 44/2006

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE

letto il ricorso depositato, in data 20.02.2017, da Mangani Francesco, aggiudicatario dei lotti 2 e 3

posti in vendita nella procedura indicata in epigrafe;

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 03.05.2017;

premesso che il ricorrente qualifica la propria iniziativa processuale siccome opposizione agli atti

esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l’aggiudicazione pronunciata in suo favore dal professionista

delegato alle operazioni di vendita e formula richiesta cautelare tesa all’emissione di provvedimento

di sospensione del procedimento e del decorso del termine per il versamento del saldo del prezzo di

aggiudicazione;

rilevato che il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi è inammissibile nei confronti di atti del

professionista delegato (circostanza, questa, rilevabile d’ufficio, pur in assenza di deduzioni sul

punto articolate dalle difese deli creditori), avverso i quali atti è proponibile esclusivamente il

rimedio tipico di cui all’art. 591 ter c.p.c. (reclamo, non soggetto a termine perentorio per la sua

proposizione), soprattutto alla luce delle modifiche introdotte con d.l. 83/2015, conv. in l. 132/2015,

applicabile anche ai procedimenti in corso;

reputato che, tuttavia, il ricorso si presti ad essere riqualificato proprio quale reclamo ai sensi

dell’indicata disposizione normativa, possedendone i requisiti di forma e sostanza, pur dovendosi

precisare che il provvedimento che il g.e. è chiamato a pronunciare in sede di reclamo non ha mera

natura cautelare, inibitoria, interinale e provvisoria, bensì natura di ordinanza con cui – direttamente

ed immediatamente – accoglie o meno, nel merito, l’istanza, incidendo sul corso della procedura

esecutiva, non essendo previsto un separato giudizio di merito che segua la fase innanzi al g.e.;

ritenuto che l’istanza tesa ad ottenere “l’annullamento dell’aggiudicazione” non sia fondata, non

potendo ravvisarsi, nella fattispecie, alcun aliud pro alio, per le seguenti concorrenti ragioni:

1. benché l’avviso di vendita – obiettivamente – ometta ogni riferimento alla delibera del C.C. di

Pianopoli del 21.07.2015 n. 15, con cui è stato adottato il nuovo PSC (contenendo esclusivamente

riferimenti ai pregressi strumenti urbanistici), tuttavia, l’aggiudicatario ha espressamente dichiarato,

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nel verbale di aggiudicazione, di conoscere la predetta delibera e la destinazione urbanistica dei

beni che ne conseguiva;

2. la nullità dell’aggiudicazione per vendita di aliud pro alio ricorre solo in caso di radicale ed

ontologica diversità del bene oggetto di vendita forzata da quello sul quale è incolpevolmente

caduta l’offerta dell'aggiudicatario, oppure quando, in una prospettiva funzionale (che è quella

accolta dal ricorrente), il bene risulti definitivamente inidoneo all’assolvimento della destinazione

d’uso che, presa in considerazione nell'ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante

per l'offerta dell’aggiudicatario (Cass. n. 1669/2016); nella fattispecie, invece: a. la descrizione del

bene contenuta nell’avviso di vendita è corretta, atteso che la mera adozione del PSC non ne

comporta l’applicabilità, in assenza di approvazione, né si traduce in un mutamento della

destinazione urbanistica del bene, che è e resta quella prevista nell’ultimo strumento urbanistico

vigente, implicando esclusivamente, in via provvisoria, la compressione delle facoltà edificatorie

come conseguenza delle misure di salvaguardia, applicabili solo nelle more dell’approvazione (del

tutto eventuale) del nuovo strumento urbanistico, sicché la mera compressione temporanea non

implica quella “definitiva” inidoneità del bene – cui fa richiamo la Suprema Corte – ad assolvere

alla destinazione d’uso presa in considerazione nell’ordinanza di vendita: manca, in buona sostanza,

un formale e definitivo provvedimento modificativo della destinazione urbanistica dei terreni (cfr.

anche Cass. n. 22085/2013, in motivazione); b. anche con il nuovo PSC (allo stato solo adottato) i

terreni acquistati rimangono edificabili (per come risulta dall’estratto del PSC depositato dal

ricorrente), sicché non vi è (né vi sarà) alcuna ontologica e radicale diversità tra il bene oggetto di

vendita forzata e quello descritto nell’avviso di vendita (diversità da interpretare, nella vendita

forzata, in chiave restrittiva: Cass. 1669/2016, citata), atteso che anche il PSC approvato prevede la

possibilità di insediamenti residenziali e produttivi, mutando, così, le caratteristiche

dell’edificazione (non più industriale ed artigianale) ma non la natura intrinseca dei terreni: tanto

potrebbe comportare, al più, un diverso valore dei beni, ma in una prospettiva meramente astratta,

giacché in concreto i beni sono stati aggiudicati a prezzo talmente ribassato da precludere qualsiasi

profilo di sproporzione del valore dei beni rispetto al prezzo di aggiudicazione (e, d’altra parte,

anche il ricorrente non pone alcuna questione in tal senso);

rilevato che, pertanto, il reclamo va rigettato e deve essere dichiarata la decadenza del ricorrente

dall’aggiudicazione dei lotti 2 e 3, essendo decorso il termine per il versamento del saldo del prezzo

di aggiudicazione senza che sia intervenuto il pagamento;

rilevato, infatti, che, ai sensi dell’art. 587 c.p.c., nell’ipotesi di mancato versamento del prezzo nel

termine prefissato, l’aggiudicatario viene dichiarato decaduto e la cauzione dal medesimo depositata

trattenuta a titolo di multa e che, ove l’importo ricavato dalla successiva vendita dell’immobile

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risulti inferiore a quello della precedente gara, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento

della differenza;

considerato che la sanzione della perdita della cauzione anticipata, normativamente stabilita a

garanzia dell’attendibilità delle offerte e del buon esito delle procedure di vendita, opera de iure,

quale effetto oggettivo ed immediato della mancata corresponsione del prezzo del bene aggiudicato,

sicché è precluso in radice all’organo giudicante qualsiasi margine di discrezionalità valutativa in

ordine alla sussistenza di valide cause giustificatrici dell’inadempimento o della rinuncia

all’aggiudicazione e, di riflesso, alla possibilità di disporre la restituzione delle somme depositate;

P.Q.M.

riqualifica il ricorso come reclamo ex art. 591 ter c.p.c.;

rigetta il reclamo;

dichiara Mangani Francesco, nato a Lamezia Terme, il 04.04.1975, residente in Feroleto Antico,

Via Chiatrello n. 55 (cod. fisc. MNGFNC75D04M208R), decaduto dall’aggiudicazione dei lotti 2 e

3, oggetto della vendita tenutasi innanzi al delegato in data 24.10.2016;

ordina l’incameramento all’attivo della procedura dell’importo versato dal citato aggiudicatario a

titolo di cauzione;

invita il professionista delegato a fissare nuova vendita senza incanto dei lotti 2 e 3 alle condizioni

di cui alla vendita del 24.10.2016, valutando l’opportunità di integrare l’avviso di vendita con il

riferimento agli strumenti urbanistici, anche se solo adottati.

Si comunichi alle parti e al professionista delegato.

Lamezia Terme, 03.05.2017 dott.ssa Adele Foresta

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