La responsabilità civile penale disciplinare erariale e
dirigenziale nel pubblico impiego. Fondamenti
concettuali e interconnessioni procedimentali.
I PRINCIPI DI GARANZIA
art.111 Cost.
Giusto processo e ragionevole durata
La ragionevole durata del processo come ragionevole durata della fase istruttoria
Un’unica prova e Giudici diversi:
Il rispetto dei diversi ambiti di giurisdizione esclude il pericolo di contrasti
L’art. 28 della CostituzioneI funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti
in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
L'articolo riguarda la responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici nell’ipotesi di comportamenti lesivi dei diritti dei
cittadini.
Le diverse responsabilita’.Elementi caratterizzanti:
• Bene o valore tutelato
• Elemento soggettivo (dolo, colpa grave, colpa)
• Titolarità dell’azione
• Procedimento
Principi generali comuni alle diverse tipologie di responsabilità
Garanzia del contraddittorio (giusto processo)
Economia dei mezzi istruttori e di giudizio
Le diverse tipologie di responsabilità: la responsabilità civile
• l'art. 2043 c.c. obbliga chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona, al risarcimento del danno.
• Il danno va risarcito nei limiti degli artt 1223, 1226 e 1227 c.c. danno emergente e lucro cessante così come apprezzato dal Giudice civile
continua: le scriminanti
• Legittima difesa art.2044 c.c.
• Stato di necessità art.2045 c.c.
• Incolpevole incapacità di intendere e di volere art.2046 c.c.
Responsabilità da “vigilanza ed idonea organizzazione dell’attività”
• Art.2047 c.c. danno cagionato da incapace• Art.2048 c.c. danno cagionato da minori,
soggetti a tutela, allievi e apprendisti.• Art. 2049 c.c. danno cagionato da domestici e
apprendisti.• Art.2050 c.c. danno conseguente all’esercizio di
attività pericolose• Artt. 2051, 2052, 2053 c.c. danni cagionati da
cose in custodia, da animali o da rovina di edificio
continua: la responsabilità civile: responsabilità da inadempimento
contrattuale• Art.1218 Il debitore che non esegue esattamente
la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
• Art.1225 se non vi è dolo il risarcimento (danno emergente e lucro cessante) è limitato al danno che poteva prevedersi al momento in cui è sorta l’obbligazione.
La responsabile penale:
La responsabilità penale si configura solo per comportamenti che, all’atto o in costanza di applicazione della pena, siano esplicitamente previsti come reati e siano stati commessi con coscienza e volontà. Artt.39-43 c.p.
continua: la responsabilità penale
Casi di non punibilità artt.45-54 c.p.:Caso fortuito o forza maggiore
Costringimento fisico
Consenso dell’avente diritto
Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
Legittima difesa stato di necessità
La responsabilità disciplinare: è propria del pubblico dipendente che deve dare garanzia
dell’osservanza del codice di comportamento
le disposizioni riguardanti le infrazioni, le sanzioni e le procedure conciliative previste in materia di pubblico impiego dagli artt.55 e segg del D. Lgs. 165/2001 costituiscono norme imperative (vale a dire inderogabili contrattualmente e inserite di diritto laddove non previste)
Continua: la responsabilità disciplinare
Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile spetta ai contratti collettivi definire la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, fatte salve le previsioni specifiche della legge (artt. 55 quater, quinquies, sexies, septies) .
I contratti non possono istituire procedure di impugnazione.
Continua: la responsabilità disciplinare
I contratti possono prevedere procedure di
conciliazione non obbligatoria (non nei casi di licenziamento) da concludersi in tempi brevi (30 giorni) e prima dell’irrogazione della sanzione, che, anche in caso di conciliazione non può essere di specie diversa da quella prevista.
La responsabilità dirigenziale
E’ una responsabilità legata al conseguimento degli obiettivi e
all’efficiente organizzazione delle risorse con particolare riferimento al personale
La sanzione è l’eventuale perdita dell’incarico con conseguente
diminuzione di indennità qualora l’indennità di posizione correlata al nuovo incarico sia di minor valore
La responsabilità amministrativa:è la responsabilità a cui è chiamato chi opera per fini
pubblici con pubbliche risorse
La responsabilità amministrativa sussiste solo a fronte diDANNO ERARIALE commesso con DOLO O COLPA GRAVE da soggetti che si trovino in “RAPPORTO DI SERVIZIO” con una Pubblica Amministrazione.
Il danno erariale consiste in qualsiasi ingiustificata minore entrata pubblica, in qualsiasi ingiustificata maggiore spesa
pubblica, in qualsiasi ingiustificata diminuzione
patrimoniale o ingiustificato inutilizzo di beni o risorse
pubbliche
Corte di CassazioneOrdinanza 20701/2013
Rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti anche il danno riferito
esclusivamente alle risorse finanziarie derivanti dal bilancio U.E.
Interconnessioni tra altri tipi di responsabilità e la responsabilità amministrativa
• DANNO ERARIALE INDIRETTO: esiste nel caso in
cui l’Amministrazione sopporta le conseguenze di una sentenza civile penale o amministrativa a causa del comportamento illecito di un dipendente, ma potendo, a sua volta, rivalersi sul dipendente responsabile nel caso in cui risultassero sussistenti i presupposti di un giudizio innanzi alla Corte dei Conti.
La rivalsa in sede di giustizia erariale non è, quindi, automatica
Altro caso di interconnessione tra diversi tipi di responsabilità: IL DANNO ALL’IMMAGINE
Art. 17 comma 30 ter del D.L. 78/2009 e successive modifiche :
L’azione per danno all’immagine può essere esercitata (in virtù del richiamo ai casi e modi dell’art. 7 della L.97/2001)solo in conseguenza di sentenze irrevocabili di condanna per delitti contro la P.A. (es.peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione ecc.)
Ulteriore specifica ipotesi ipotesi di danno all’immagine (art.55 quinquies D.Lgs. 165/2001) per i dipendenti pubblici sussiste nel caso di accertate false attestazioni o certificazioni a giustificazione dell’assenza dal lavoro.
Ancora: art.1 sexies L.20/1994 introdotto dalla legge anticorruzione
Nei danni all’immagine conseguenti alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione il valore del danno si presume pari al doppio del valore patrimoniale o dell’utilità percepita dal dipendente e il sequestro conservativo è concesso in tutti i casi di fondato di attenuazione della garanzia del credito
Altro caso di interconnessione tra diversi tipi di responsabilità: risarcimento del danno da
interesse legittimo
Quando la violazione dell’interesse legittimo dipende da un comportamento connotato dai presupposti richiesti per la responsabilità amministrativa, il risarcimento pagato dall’Amministrazione a seguito della sentenza del TAR può essere fatto ricadere sul dipendente gravemente colpevole
26 d. Lgs. 104/2010 Codice del processo amministrativo
codificazione del danno da lite temeraria
I procedimenti
Civile e amministrativo (TAR) ad istanza di parte
Disciplinare ad istanza dell’Amministrazione
Penale e contabile (Corte dei Conti) ad istanza del PM
Simmetrie e differenze nelle conseguenze del giudizio
Risarcimento determinato in sede civile o amministrativa TAR eventualmente ridotto in sede contabile in ragione di:
• apprezzamento dei vantaggi comunque conseguiti dalla collettività
• esercizio del potere riduttivo
Simmetrie e differenze nelle conseguenze del giudizio
Condanna in sede civile penale o amministrativa potrebbe dar luogo a pronuncia diversa dinanzi alla Corte dei Conti in mancanza dei presupposti richiesti per il risarcimento
Ma art.55 sexies D.Lgs. 165/2001 sembrerebbe introdurre un automatismo in relazione all’azione disciplinare
La prescrizione
Il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in ogni caso in 5 anni decorrenti dalla data in cui si è
verificato l’ evento dannoso o, in caso di un suo occultamento doloso, dalla data della scoperta. Sotto
tale profilo va tenuto presente, che qualora la prescrizione sia maturata a causa di omissione o
ritardo della denuncia del fatto rispondono di danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la
denuncia (art. 1 comma 3 L.20/1994).