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Assicurazione e responsabilità professionale in sanità

Assicurazioni professionali

Tipologie di polizze

Due principali tipologie di polizze:Claims madeLoss occurring

Claims made Delimita l’operatività della garanzia alle richieste di

risarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato e da questi all’assicuratore entro il periodo di vigenza della polizza (o entro un determinato lasso di tempo di tempo dalla cessazione => garanzia postuma), anche se la condotta lesiva o il danno subito anche se la condotta lesiva, o il danno stesso, si sono già verificati al momento dell’inizio della copertura (possibile periodo di retroattività anteriore alla decorrenza della polizza entro il quale deve essersi realizzata la condotta lesiva affinché la richiesta di risarcimento possa godere della garanzia assicurativa)

Copertura claims made

Inizio decorrenza

retroattività Garanzia postuma

Finedecorrenza

evento richiestaevidenza

< periodo di prescrizione

Deeming clause La deeming clause consente di garantire la copertura

delle circostanze rilevanti, suscettibili di dare luogo ad una futura richiesta di risarcimento da parte di un terzo; la denuncia di tali eventi, durante il periodo di copertura della polizza, garantisce la copertura assicurativa per l’eventuale richiesta di risarcimento che dovesse derivare dalle stesse e che dovesse pervenire all’assicurato anche dopo la scadenza della polizza

Inizio decorrenza

Finedecorrenza

evento richiestadenuncia

Loss occurring Art. 1917 c.c. “Nell'assicurazione della responsabilità civile

l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo [1218, 2043], in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”

La garanzia pertanto è limitata alle condotte illecite che sono causa di un danno, avvenute durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento e di denuncia, fermi restando i limiti previsti dalla legge in tema di prescrizione del diritto.

Copertura loss occurring

Inizio decorrenza

Finedecorrenza

evento richiestaevidenza

< periodo di prescrizione

Claims made Vs. loss occurring La formula claims made può rispondere meglio alle

esigenze dell’assicurato qualora questo non si sia assicurato di anno in anno, sin dall’inizio dell’attività, con la formula loss occurring in quanto sarebbe esposto a rischi la cui caratteristica è quella di manifestare una sinistrosità tardiva.

Inoltre il massimale a suo tempo stipulato, può rivelarsi insufficiente in un periodo successivo a causa di mutamenti economici intervenuti (inflazione) e dell’ampliamento delle ipotesi risarcitorie.

Dichiarazioni precontrattuali La compagnia di assicurazione può chiedere un rafforzamento

delle dichiarazioni precontrattuali per ridurre o eliminare le coperture di quegli eventi, occorsi durante il periodo di retroattività, che possono essere a conoscenza dell’assicurato e che non vengano da questi dichiarati. Il rischio assicurato, infatti, deve essere futuro ed incerto

La dichiarazione inveritiera, resa solo con colpa, comporta una riduzione dell’indennizzo dovuta in proporzione alla differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se il vero stato di rischio sarebbe stato conosciuto (art. 1893 c.c.)

Se invece la dichiarazione inveritiera è resa con dolo o colpa grave, ciò comporta l’annullamento del contratto e la reiezione del sinistro (art. 1892 c.c.)

In tali casi, tuttavia, la dimostrazione probatoria incombe sull’assicuratore.

Codice civile art. 19171. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a

tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo

2. dell'assicurazione, deve pagare a un terzo [1218, 2043], in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi [1900] (1).

3. {II}. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede [2767] (2).

4. {III}. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse [1932].

5. {IV}. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore [1932; 106 c.p.c.] (3).

Massimali La copertura prevede solitamente un massimale per

evento ed un massimale per persona Le coperture possono prevedere delle franchigie. Tali

franchigie possono essere definite sia per indennizzi inferiori: es. tutti gli indennizzi inferiori a euro

50.000 sono pagati dall’assicurato sia per indennizzi superori rispetto ad una certa somma: es. gli

indennizzi oltre euro 2 milioni sono a carico dell’assicurato per la parte eccedente tale importo

sia in misura percentuale rispetto alla somma di indennizzo Sia in forma mista

Possibili voci copertura previste Spese per intervento di un legale Spese peritali Spese di giustizia nel processo penale Eventuali spese del legale di controparte, in caso di

transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

La responsabilità

La responsabilità del medico 1) inosservanza degli obblighi o violazione dei divieti

imposti al medico dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione;

2) trasgressione dei doveri di ufficio o di servizio inerenti al rapporto di impiego subordinato da enti pubblici o privati;

3) inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di prestazione d'opera nei confronti del cliente privato;

4) errata applicazione delle regole diagnostico-terapeutiche da cui derivi un danno al paziente (lesione personale o morte).

Responsabilità penale La responsabilità penale del medico sorge quando la

violazione dei doveri professionali costituisce un reato previsto dal codice penale o sia punita dalle disposizioni contenute nel T.U.L.S. o in altre leggi quali le norme in materia di sostanze stupefacenti, di vivisezione o di interruzione volontaria di gravidanza.

Questa responsabilità può essere dolosa o colposa, commissiva od omissiva, può configurare reati comuni, come nel caso di lesione personale e di omicidio, oppure costituisce reati esclusivi e propri della professione, come la falsità ideologica o l'omissione di referto.

Responsabilità dolosa E' rappresentata da trasgressioni volontarie e coscienti, tali da presupporre

il dolo, collegate con l'esercizio della professione sanitaria: omissione di referto o di rapporto (art. 365 c.p.), interruzione illecita della gravidanza (art. 18 e 19 , legge 22 maggio 1978, n. 194), rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.) o d'ufficio (art. 326 c.p.), falsità in atti (art. 476-493 c.p.), comparaggio (art. 170 T.U.L.S.), commercio di campioni medicinali (art. 173 T.U.L.S.), prescrizione illecita di sostanze stupefacenti (art. 43 legge 22 dicembre 1975, n.

685), omissione di denuncia obbligatoria, uso illegittimo del cadavere (art. 413 c.p.) reati di sequestro di persona, violenza privata, ispezione corporale arbitraria e

incapacità mentale procurata mediante violenza che possono configurarsi anche in seguito a trattamenti medico-chirurgo-anestesiologici senza il consenso del paziente

Responsabilità colposa si realizza, ai sensi dell'art. 43 del c.p., quando un medico,

per negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica), cagiona, senza volerlo, la morte o una lesione personale del paziente.

Nell'ipotesi di colpa specifica, la violazione di norme imposte per legge comporta la presunzione di colpa nei riguardi dei danni conseguenti, senza possibilità da parte dell'incolpato di fornire la prova del contrario (errore inescusabile).

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Colpa Art. 43: è la mancanza di volontà che caratterizza la colpa. C’è

però un aggravante del dolo eventuale: non voglio l’evento ma lo prevedo nella probabilità

Colpa generica: imprudenza, negligenza, imperizia Colpa specifica: violazione di un divieto specifico. La violazione

di linee guida è un comportamento colpevole (se le LG sono generalmente accettate)

La colpa può essere a livello di: Diagnosi: anamnesi imprecisa o difettosa; il limite all’obbligo

dell’approfondimento diagnostico è quando c’è un aggravio per la salute del paziente

Prognosi: solo se vi è l’emergere di un danno ci può essere colpa Terapia: terapia errata o errata esecuzione della terapia

Colpa generica La colpa generica, e quindi la negligenza, l'imprudenza e

l'imperizia, deve essere individuata in base ad alcuni parametri: Criterio della regola tecnica Criterio della preparazione media Criterio delle circostanze soggettive e oggettive.

Criterio della regola tecnica si deve analizzare la prestazione professionale stabilendo

se e di quanto si è discostata senza motivo logico dalle direttive teoriche e pratiche, scientificamente collaudate (iter diagnostico, somministrazione di farmaci, tecnica chirurgica, ecc.).

Criterio della preparazione media l'errore del singolo viene giudicata sul metro della

preparazione media dei medici: si considera imperito non il medico ignorante in astratto, ma

colui che non sa quello che un comune medico dovrebbe sapere;

non è negligente chi omette senza conseguenze alcune norme tecniche, ma lo è chi trascura quelle regole che tutti gli altri osservano nella stessa circostanza;

non è imprudente chi usa metodi anche rischiosi, ma con le dovute cautele, mentre è tale chi li usa male o senza reale necessità. Il progresso delle scienze mediche, accrescendo il livello tecnico culturale di base, tende ad elevare la preparazione media del medico e pertanto rende più severa la valutazione medico-legale e giuridica dell'errore professionale.

Criterio delle circostanze oggettive e soggettive riguardano la posizione professionale del medico, il suo grado

di intelligenza e di preparazione e lo stato psichico al momento del fatto.

Non si può pretendere da un neolaureato o da un medico generico quello che può fare in campo diagnostico un grande clinico o in campo terapeutico un provetto chirurgo

La responsabilità da imperizia grava più sul medico specialista che sul generico, quando l'errore verta su di un campo specifico;

la responsabilità da imprudenza può gravare più sul medico generico se si è avventurato in tecniche complicate e rischiose di cui non possedeva la necessaria competenza;

la responsabilità da negligenza grava parimenti su ogni medico.

Gradi di colpa grave, quando non viene usata la diligenza, prudenza e perizia

propria di tutti gli uomini, tale da essere inescusabile; lieve, quando non viene usata la diligenza, prudenza e perizia

propria di ogni uomo di media capacità; lievissima, quando non viene usata la diligenza, prudenza e

perizia propria delle persone superlativamente dotate di oculatezza e prudenza.

benché in tema di responsabilità penale non si faccia distinzione circa il grado della colpa, è stato espressamente utilizzato, anche in sede penale il principio fissato nell'art. 2236 c.c., secondo cui se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave (Cass., 21 ottobre 1970).

Responsabilità civile Rapporto contrattuale: si realizza quando un paziente richiede una

prestazione sanitaria ad un determinato medico o ad un Ente, che accetta di fornirla. L'inadempienza comporta una responsabilità contrattuale. Se in seguito all'inadempienza si verifica anche un danno o la morte del paziente si ha concorso anche di responsabilità extracontrattuale.

Rapporto extracontrattuale: una prestazione è fornita in via occasionale, in virtù di un turno di lavoro o in situazioni di urgenza. Se in seguito a tale intervento viene provocata la morte o una lesione al paziente si incorre in una responsabilità extracontrattuale.

Responsabilità diretta ed indiretta: la prima consiste nell'obbligo di rispondere del fatto illecito proprio, la seconda implica l'obbligo di rispondere del fatto illecito altrui come nel caso di danni causati da incapaci, minori, allievi o apprendisti (art. 2047, 2048 c.c., culpa in vigilando), dai collaboratori (art. 2049 c.c., culpa in eligendo) o dagli ausiliari (art. 1228 c.c.).

Responsabilità contrattuale Vs. extracontrattuale a) onere della prova - Il danneggiato deve comunque

provare il danno patito, mentre la colpa sarà presunta nella r. contrattuale e da provare nella r. extracontrattuale.

b) grado della colpa - La colpa può essere grave, lieve o lievissima; in sede di r. contrattuale si risponde soltanto per una colpa grave o lieve, cioè almeno di media entità, in r. aquiliana si risponde anche per una colpa lievissima.

c) termine di prescrizione - 10 anni per la r. contrattuale, 5 anni per la r. extracontrattuale.

Origine della responsabilità professionale Art. 1176 c.c.: nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la

diligenza del buon capo di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di

un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Art. 2043 c.c.: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2236 c.c.: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Art. 1228 c.c.: salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Origine della responsabilità professionale “Le obbligazioni inerenti l'esercizio della professione sanitaria

sono di comportamento e non di risultato, nel senso che il professionista assumendo l'incarico si impegna a prestare la propria opera intellettuale e scientifica per raggiungere il risultato sperato, ma non per conseguirlo.

In conseguenza l'inadempimento del sanitario è costituito non già dall'esito sfortunato della terapia e dal mancato conseguimento della guarigione del paziente, ma dalla violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale"(Cass. n. 231, 25 gennaio 1969 e n. 3044, 13 ottobre 1972),

tranne alcune attività in cui la dottrina ha ravvisato un'obbligazione di risultato, come la chirurgia estetica, l'anestesia, l'aborto, le protesi sostitutive, gli esami di laboratorio, la diagnosi istopatologica, la trasfusione di sangue, ecc.

Responsabilità della prestazione sanitaria Il libero professionista instaura un rapporto di tipo

contrattuale con il paziente. In caso di errore diagnostico o terapeutico possono

concorrere sia la responsabilità contrattuale, per inadempimento degli obblighi assunti, che quella extracontrattuale, per danni provocati al paziente con gli eventuali benefici di quanto previsto all'art. 2236 c.c..

Conseguenze della responsabilità contrattuale e professionale della prestazione sanitaria il medico è responsabile dei danni cagionati al paziente: per la colpa lieve, quando, di fronte ad un caso ordinario, non abbia

osservato le regole della comune preparazione professionale e della media diligenza;

di fronte a casi straordinari o eccezionali risponde invece solo per dolo o colpa grave.

Regime della prova: Il paziente deve provare il danno e il rapporto contrattuale Sentenza 577/2008: il convenuto a dover dimostrare che il danno

non è riferibile a proprio inadempimento o che non può essere messo in nesso causale con il proprio operato

Prescrizione in 10 anni Quando infine il medico ricorre all'opera di collaboratori

(assistenti, infermieri, tecnici, ecc.), è tenuto a rispondere anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Sintesi Prestazione professionale => Obbligo di comportamento e non di risultato la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività

esercitata il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di

dolo o di colpa grave.; risponde per la colpa lieve, quando, di fronte ad un caso ordinario, non abbia osservato le regole della comune preparazione professionale e della media diligenza

Prestazione contrattuale => Onere dimostrare che il danno non è riferibile a proprio

inadempimento o che non può essere messo in nesso causale con il proprio operato

Prescrizione 10 anni

Medico – Ente - paziente Tra il medico dipendente, l'Ente pubblico o privato di

assistenza ed il paziente si costituiscono tre distinti rapporti con la possibilità di un quarto: 1) uno di tipo contrattuale tra il malato e l'Ente sanitario cui lo

stesso si rivolge per assistenza; 2) uno di tipo extracontrattuale tra il malato ed il medico di

turno che è tenuto al generale principio del "neminemlaedere";

3) uno di tipo contrattuale tra l'amministrazione sanitaria ed il medico dipendente dal quale la prima ha diritto di ottenere un corretto adempimento dei suoi doveri e l'eventuale rivalsa economica;

4) uno di tipo contrattuale tra il medico ed il paziente in occasione di prestazione libero professionale intramoenia.

Azioni del danneggiato Un evento dannoso in sede di prestazione del servizio

sanitario può dar luogo quindi ad una duplice azione da parte del danneggiato: a) nei confronti della USL per responsabilità contrattuale

diretta (per attività od omissione dell'organo) o indiretta (per difetto di vigilanza) senza limitazione alcuna e, dunque, anche per colpa lieve;

b) nei confronti del medico per responsabilità extracontrattuale diretta nei limiti di quanto previsto agli artt. 22 e 23 D.P.R. 3/1957 e cioè con esclusione dei casi di colpa lieve.

Mediazione obbligatoria Il mediatore aiuta le parti a raggiungere un accordo

conciliativo secondo il criterio dell’autodeterminazione (mediazione facilitativa). In caso di accordo il mediatore redige processo verbale positivo, cui viene allegato il resto dell’accordo. Che viene sottoscritto dalle parti

se nono si raggiunge l’accordo il mediatore può formulare una proposta di risoluzione della controversia (mediazione aggiudicativa), in merito alla quale le parti dovranno espressamente pronunciarsi.

Tale proposta è formulata dal mediatore in qualunque momento del procedimento, ove le parti ne facciano concorde richiesta.

Le parti possono a loro volta accettare o rifiutare la proposta

Responsabilità penale in campo medico

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Responsabilità penale Commissione di un reato Il reato per definizione è un illecito penale Illecito civile => resp. civile Illecito amministrativo => resp. amministrativa Illecito penale => resp. penale, ma può anche comportare

una resp. civile e amm.va

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Illecito penale Ogni norma ha una parte precettiva e una parte

sanzionatoria. Ad ogni condotta richiesta segue una sanzione in caso di mancata condotta

È la sanzione che determina il tipo di illecito in cui ci troviamo; responsabilità penale: Arresto Ammenda Reclusione multa

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Elementi del reato Oggettivo Condotta Evento Nesso di causa condotta/evento (può sussistere anche la sola

condotta o condotta omissiva) Soggettivo Dolo => delitto Colpa => solo se espressamente previsto Preterintenzionale => solo in caso di omicidio

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Condotta La condotta può consistere tanto in un’azione quanto

in un’omissione Art. 40 c.p. 2° c.: non impedire un evento che si ha

l’obbligo di impedirlo equivale a cagionarlo L’omissione ha rilevanza penale solo in funzione di

una norma che prevede di attivarsi (il campione di nuoto non ha alcun obbligo di intervenire se qualcuno sta annegando, il bagnino, invece, si; l’obbligo del medico è simile)

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Evento Risultato della condotta umana che è penalmente

rilevante. Quello che la legge penale non prevede come evento tipico, resta fuori dalla legge penale

Può conseguire ad una condotta anche su un arco temporale molto lungo (esempio la progettazione di un palazzo che crolla a distanza di diversi anni)

I reati di evento possono essere declinati anche come tentativo (tentato omicidio). Ovviamente il tentativo è incompatibile con il reato colposo.

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Nesso di causa Due temi da affrontare: Valutazione dell’esistenza del nesso Elemento della colposità

Valutazione del nesso: art. 40 1° c.: nessuno può essere punito se l’evento non è conseguenza delle sue azioni od omissioni

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Condizioni per la sussistenza del nesso (1) Teoria dell’equivalenza: è causa ogni antecedente senza il quale

l’evento non si sarebbe verificato (manca ancora una risposta pratica)

Si fa ricorso ad un modello che fa ricorso ad una legge scientifica (legge di copertura):

Ci deve essere una legge scientifica per la quale in un elevatissimo numero di casi a quell’azione corrisponde un determinato evento

Es: ad una persona con certe condizioni arriva al P.S. non viene fatta la trasfusione, si sa che al 99% dei casi quella persona muore. È sufficiente la base statistica? Si se la probabilità è molto alta

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Condizioni per la sussistenza del nesso (2) (vedi sentenza nr. 1): 1) esistenza di legge scientifica

generale e astratta 2) fatto storico sub-iudice. “l’individuazione della legge scientifica che spieghi

causalmente l’evento costituisce condizione necessaria per l’evento; prima viene in considerazione la legge scientifica (generale e astratta) e quindi si verifica se il fatto storico sub-iudice sia riconducibile all’alveo dello schema generale degli eventi delineati sul piano scientifico”

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Rapporto causale tra omissione ed evento (1) Sussiste quando l’opera del sanitario, se fosse stata

effettuata, avrebbe evitato l’evento La valutazione deve essere fatta ex-ante: il giudice

deve/dovrebbe porsi nella situazione del medico al momento del verificarsi dell’evento

Il tema non è la sussistenza del nesso di causa, che solo dopo si è saputo che c’è; è un problema di verificare l’esistenza di colpa

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Rapporto causale tra omissione ed evento (2) Esempio: tumore che viene operato, operazione ben riuscita, il

medico valuta che non è opportuno effettuare radioterapia perché può comportare problemi alla crescita della bambina operata; successivamente si riforma il tumore

Il giudice si chiede: 1) se si fosse fatta la radioterapia, il tumore si sarebbe ricreato ? 2) se si, il medico ha agito con colpa?

Possiamo dire che è provato il nesso di casa se all’epoca c’erano opinioni scientifiche discordanti? No. C’erano opinioni scientifiche non discordanti? Se queste leggi scientifiche c’erano, il medico è colpevole

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Rapporto causale tra omissione ed evento (3) Nesso di causa: criteri probabilistici, certezze, quasi certezze Vi sono 2 beni da tutelare: paziente e principio di legalità. Se

una certa terapia non è stata effettuata, il giudizio contro-fattuale è: se il medico avesse fato la terapia si sarebbe salvato il paziente?

Problema: se il medico avesse fatto la terapia il paziente sarebbe sopravvissuto al 25-50% dei casi

L’omissione ha di fatto privato il paziente di una probabilità. Occorre provare che ci sarebbe stato il 100% delle probabilità di sopravvivenza? Esiste un nesso di causalità con il 25-50% di probabilità? => sentenze 2, 4, 4 ter

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Sentenza 2 “in tema di responsabilità per colpa professionale del

medico, nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento, al criterio di certezza degli effetti della condotta, si può sostituire quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli; probabilità che deve essere seria ed apprezzabile ed avere alto grado di possibilità di successo (fattispecie in cui i giudci di merito avevano apprezzato una prob. Di sopravvivenza del 75% ove fossero interventue una diagnosi corretta e cure tempestive)

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Sentenza 4 ter1. Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio

controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica, si accerti che… questo non si sarebbe verificato …

2. Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma o meno dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificare la validità del caso concreto … così che risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”

3. L’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile … comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio

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Concorso di cause Art. 41. causa sopravvenuta che interrompe il nesso

derivante dal determinismo causale storico (medico che vede un’infezione del bambino, l’anestesista sbaglia anestesia, il primo medico non è colpevole)

Rapporto tra paziente apicale e sottoposto: l’apicale è sempre coinvolto; la figura apicale è sempre coinvolta (sentenza 6 – 12 bis)

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Concorso di cause Rapporto su livelli paritetici con compiti diversi (es.

chirurgo/anestesista): prevale il principio dell’affidamento. Non posso preoccuparmi che il mio collega faccia bene il suo dovere, altrimenti faccio male il mio.

Tuttavia il principio di affidamento viene circoscritto: Non puoi confidare che qualcun altro ponga rimedio al tuo

comportamento colposo (sentenza 12 ter/quater) Se ho la percezione o potrei avere la percezione del

comportamento colposo altrui

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colpa Art. 43: è la mancanza di volontà che caratterizza la colpa. C’è

però un aggravante del dolo eventuale: non voglio l’evento ma lo prevedo nella probabilità

Colpa generica: imprudenza, negligenza, imperizia Colpa specifica: violazione di un divieto specifico. La violazione

di linee guida è un comportamento colpevole (se le LG sono generalmente accettate)

La colpa può essere a livello di: Diagnosi: anamnesi imprecisa o difettosa; il limite all’obbligo

dell’approfondimento diagnostico è quando c’è un aggravio per la salute del paziente

Prognosi: solo se vi è l’emergere di un danno ci può essere colpa Terapia: terapia errata o errata esecuzione della terapia

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Nuova terapia Una nuova terapia non supportata da LG può essere

somministrata a condizione che:1. Non sia fine a se stessa2. Abbia fondamenti scientifici e logici (sentenza 16)3. L’interesse del paziente richieda la nuova terapia4. Vi sia il consenso del paziente

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risarcimento La colpa può essere lieve o grave; dal punto di vista penale anche la colpa

lieve è colpa a tutti gli effetti Art. 185 cp: ogni reato da diritto al risarcimento del danno Se vi è colpa lieve, il giudice penale procede alla condanna e se vi è

costituzione di parte civile il giudice deve pronunciarsi anche sul risarcimento del danno

Art. 2336 c.c. il prestatore risponde in caso di dolo e colpa grave quando si è in presenza di prestazioni tecnicamente complesse. Una causa civile autonoma può non comportare alcun risarcimento in caso di colpa lieve, mentre a livello di causa penale, si

Corte costituzionale 1973: principio per cui in sede penale, in presenza di prestazione tecnica complessa, rivela solo la colpa grave; altre sentenze successive, però, dicono l’opposto.

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Consenso informato non vi è punibilità quando il fatto non sussiste, il reato

non è commesso o il fatto non costituisce reato (es. uccido una persona per legittima difesa: il fatto sussiste, ma non costituisce reato)

Cause di giustificazione: Stato di necessità Consenso dell’avente diritto

Un paziente in PS; il medico non ha tempo/possibilità per chiedere il consenso informato, agisce per necessità

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Consenso informato Personale (di chi è capace di intendere e volere) Consapevole e informato Attuale Libero Completo Rcettizio: deve essere dal medico e non da altro

soggetto (scritto): non è richiesta forma scritta, ma serve ai fini

probatori

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Fonti del consenso informato e conseguenze Art. 32 Costituzione: di fronte ad un dissenso manifesto, un

medico che interviene commette lesione dolosa. Il problema è se il medico agisce a fronte di un consenso

viziato, parzialmente viziato o mancante. Art. 50 c.p. La mancanza di consenso o un consenso viziato,

comporta la mancanza dell’attenuante e quindi agisco con dolo. Se il paziente muore è omicidio preterintenzionale (sentenza 29).

Il problema è quale è la fonte del consenso informato: art. 32 Cost. o art. 50 cp? Le conseguenze, in caso di esito infausto, possono essere diverse


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