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WP5: “Overcoming regulatory - isaac-project.it · • Incentivi per le rinnovabili il 31 dicembre 2017 finiranno, al momento non vi sono tavoli di concertazione, solo «promesse»

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WP5: “Overcoming regulatory and administrative barriers”

Sofia Mannelli Chimica Verde Bionet

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Normativa: argomenti 1.  Bioenergie: strategie comunitarie e nazionali.

2.  Paradossi della normativa.

3.  Proposte dal progetto ISAAC

4.  Proposta di legge nazionale sui processi partecipativi.

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Bioenergie: strategie comunitarie e nazionali.

Normative comunitarie

•  Kyoto •  Parigi e Marrakech •  Direttiva RED 28 •  Biocarburanti avanzati e

double counting •  Bioeconomia •  Pacchetto economia circolare •  In itinere:

›  Nuova RED ›  Nuovo Reg Fertilizzanti

•  Finanziaria 2008 •  ……. •  Dlgs 28/2010 •  Biocarburanti avanzati •  Dm COT •  Regolamento Sottoprodotti •  Novità:

›  SEN ›  BIOECONOMIA ›  ECONOMIA CIRCOLARE ›  Dm BIOMETANO

Normative Nazionali

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Parlare di normativa di bioenergie escluse dal vero contesto

strategico di decarbonizzazione dell’economia … ….non ha senso.

Per lavorare per/con le bioenergie occorre conoscere il vero contesto

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Perché?? •  Kyoto….politiche per le Rinnovabili… Conferenze delle Parti…Strategie:

Bioeconomia…Economia Circolare…

Sostenibilità del pianeta

«Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la

prendiamo in prestito dai nostri figli.»

Proverbio Masai

Cambiamenti climatici e carenza di Materie Prime

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. Risveglio delle coscienze

….. «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba ».

2. Questa sorella protesta per il male che le

provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari

e dominatori, autorizzati a saccheggiarla.

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«Italia: Anno 2017» dove siamo? •  Incentivi per le rinnovabili il 31 dicembre 2017 finiranno, al momento non vi sono tavoli di

concertazione, solo «promesse» di proroga; •  Pianeta energia: nel 2015 l’Italia ha superato il suo obiettivo di quota di rinnovabili sul consumo interno

lordo con il 17,5%, a fronte di una media europea del 16,7%. Tuttavia occorre prestare attenzione al settore elettrico, che rappresenta circa il 40% di tutte le rinnovabili, nel 2017 si sta registrando la prima flessione assoluta a causa di un forte calo della produzione idroelettrica e dell’eolico. Sintomatico anche il calo degli investimenti nelle rinnovabili, da 3,6 miliardi nel 2013 a soli 1,7 nel 2016 (dati Fondazione Sviluppo Sostenibile Ecomondo 2017).

•  I consumi energetici dopo un lungo periodo di calo nel 2015 e nel 2016 hanno ripreso ad aumentare, in particolare quelli di gas.

•  Il pianeta rifiuti a 20 anni dal D.Lgs 22/97 ha realizzato un profondo cambiamento: vent’anni fa finiva in discarica l’80% dei rifiuti urbani e la raccolta differenziata e il riciclo erano inesistenti; oggi in discarica va il 25% (alcune regioni come Lombardia e Friuli Venezia Giulia sono al 4% di smaltimento in discarica), la raccolta differenziata ha raggiunto nel 2016 il 52,5% e il riciclo è al 47,7%.

•  La geografia della raccolta differenziata resta però molto variegata: in Trentino Alto Adige si è arrivati al 65% e la Sicilia è restata al 12,8% e tra le città si va dal 5% di Siracusa e Vibo Valentia, poco più di 20 kg di rifiuti urbani avviati a riciclo per ogni abitante, fino all’83% di Treviso (dati Fondazione Sviluppo Sostenibile Ecomondo 2017).

•  Dm Biometano, aspettiamo il secondo decreto, il primo ha incentivato 1 solo impianto a Torino! Il secondo dm è ancora a Bruxelles!

•  Molte strategie pubblicate ma nessuna norma per attuarle

Cambiamenti climatici: Rispetto al trentennio di riferimento (1961-1990), il 2016 ha fatto registrare un aumento della temperatura media di 1.35°C, leggermente superiore all’incremento di +1.31°C di quella globale. A differenza di quest’ultima, che per il terzo anno consecutivo ha stabilito un nuovo record, il 2016 è il sesto anno più caldo della serie storica italiana, il cui primato è stato stabilito nel 2015. Fonte:

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Sono state finanziate ed ancora oggi si finanziano di più le energie tradizionali che quelle rinnovabili

<Support to production of electricity or of primary fuels such as coal, gas and oil makes up almost 70% of the total support.>

Dati e Definizioni: Finanziamenti alle Energie Tradizionali

Lorenzo Maggioni CIB marzo 2017

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Normative comunitarie

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Dal Protocollo di Kyoto all’accordo di Parigi, Marrakech e Bonn

•  Nel 1992 le delegazioni di 154 Paesi si riunirono a Rio de Janeiro, in Brasile, per redigere la Convezione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

•  Nel 1997 a KYOTO con COP 3 nasce il Protocollo di Kyoto •  Cop 21 a Parigi nel 2015 è stata firmata l’intesa sul clima raggiunta dopo 25 anni di grandi

conferenze e accordi sul clima, quasi sempre disattesi ma non dall’Europa. •  Obiettivo: quello di ridurre le emissioni di gas serra nell'atmosfera, sulla base della teoria

del riscaldamento globale. Il 12 dicembre2015, 195 Paesi hanno adottato uno storico accordo sul clima.

•  Un anno dopo, il 5 ottobre 2017, è stata raggiunta la soglia di almeno 55 ratifiche da parte dei Paesi firmatari, pari al 55% delle emissioni di gas serra prodotte, per far entrare in vigore l'intesa globale.

•  Gli impegni indicati nell'intesa prevedono la riduzione di emissioni di gas serra, con un obiettivo collettivo di -40% rispetto ai livelli del 1990. L'accordo, in sintesi, punta a bloccare l'innalzamento della temperatura ben al di sotto dei 2 gradi rispetto all'era preindustriale e di fare di tutto per non superare 1,5 gradi.

•  2016 Marrakech: deludente e nella dichiarazione conclusiva si ribadiscono solo gli impegni assunti a Parigi.

•  Bonn 2017, 6-17 nov 2017: Sul tavolo, le questioni chiave dell’accordo di Parigi e gli strumenti per limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1.5°C. Almeno per una ventina di stati, Italia inclusa, che hanno risposto all'appello anglo-canadese di chiudere la porta al combustibile fossile entro il 2030. Assenti i paesi che ne bruciano di più.

L'accordo di Parigi in sé è legalmente vincolante ma non lo è il suo sviluppo pratico.

•  La sua forza risiede proprio nel meccanismo di revisione periodica degli impegni dei singoli Paesi.

•  Non sono previste sanzioni ma un meccanismo trasparente per garantire l'attuazione degli impegni presi e avvertire dell'avvicinarsi di scadenze.

•  Quanto ai finanziamenti, i firmatari si sono impegnati per 100 miliardi di dollari entro il 2020 per il trasferimento delle tecnologie pulite nei Paesi non in grado di fare da soli il salto verso la green economy.

1.  COP 23 organizzata a Bonn e pagata dalla Germania la conferenza aveva una presidenza delle Isole Fiji;

2.  il governo Usa è scomparso essendo ormai l’unico Paese al mondo ad essere fuori dagli Accordi di Parigi, ma gli americani ci sono! Ci sono con le aziende, ci sono con le campagne degli attivisti, e ci sono soprattutto con le città e gli Stati che si rifiutano di seguire Trump, come Jerry Brown, il governatore della California;

3.  si sono gettate solide basi per evitare che la prossima Cop che si terrà nella “tana del nemico”, una regione mineraria della “carbonifera” Polonia, possa costituire un passo indietro.

Tocca innanzitutto all’Europa essere più ambiziosa, innalzare target per rinnovabili, efficienza e riduzione delle emissioni.

Fonte: GreenReport Francesco Ferrante

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2009: Pacchetto Clima Energia: 20-20-20 La Direttiva 28/2009

•  Il pacchetto 20-20-20 è una serie di norme vincolanti volte a garantire che l’UE raggiunga i suoi obiettivi in materia di clima ed energia entro il 2020.

Il pacchetto definisce tre obiettivi principali: •  taglio del 20%delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990) •  20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili •  miglioramento del 20% dell'efficienza energetica e 10 % di carburanti rinnovabili.

Gli obiettivi della strategia sono stati fissati dai leader dell’UE nel 2007 e sono stati recepiti nelle legislazioni nazionali nel 2009. Sono anche i principali obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e l’UE sta ancora prendendo iniziative in diversi settori per raggiungerli. 1.  Revisione del Sistema di scambio di quote di emissione (ETS); 2.  Promozione del sistema “Effort sharing extra EU-ETS”, cioè la ripartizione degli sforzi per

ridurre le emissioni; 3.  Promozione del meccanismo del Carbon Capture and Storage – CCS (Cattura e stoccaggio

geologico del carbonio); 4.  Energia da fonti rinnovabili; 5.  Biocarburanti; 6.  Nuovi limiti di emissione di CO2 per le auto; 7.  Miglioramento delle emissioni dei combustibili.

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Direttiva 28/2009 – La Direttiva RED

•  Non indirizzi ma Obblighi: Ovvero il raggiungimento del 20 % della produzione energetica da FER, il miglioramento del 20 % dell'efficienza e un taglio del 20 per cento nelle emissioni di anidride carbonica

•  Traduce l'obiettivo generale del 20% di FER al 2020 in obiettivi individuali per

ogni Stato membro: Quota italiana ›  di FER sul consumo finale: 17%; ›  di biocombustibili pari al 10% del consumo energetico finale nel settore trasporti per tutti

gli stati; •  Impone:

1.  Garanzie di origine per impianti che hanno unicamente la funzione di provare al cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti energetiche rinnovabili

2.  Semplificazione delle procedure amministrative 3.  Rispetto della biodiversità 4.  Sostenibilità ambientale almeno per i biocombustibili 5.  Al 31 dicembre 2009 si aspettava regole per la sostenibilità anche per le biomasse

•  L’Italia doveva adottare un PIANO DI AZIONE NAZIONALE da notificare entro il 31 marzo 2010. ci sono riusciti con il PAN.

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Biogas/Biometano Direttive 28 e 30 /2009 Biocarburanti

Primi concetti e…. Richieste di sostenibilità La Direttiva sulle energie rinnovabili 2009/28/CE ha fissato un obiettivo per gli Stati membri di almeno il 10% di energia rinnovabile nel settore trasporti entro il 2020. Questo obiettivo deve essere raggiunto da ogni Paese dell’Unione Europea, tenendo presente che i biocarburanti dovranno rispettare specifici criteri di sostenibilità. •  Tali criteri sono definiti nell’ambito di questa direttiva e della Direttiva 2009/30/CE che

precisa le modalità d’incorporazione. Essa fissa anche al 2020 un obiettivo di riduzione del 10% rispetto al 2010 delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) prodotte nell’intero ciclo di vita di tutti i carburanti.

•  Solamente i biocarburanti che rispettano questi criteri possono essere contabilizzati negli obiettivi nazionali. Questi criteri comprendono una riduzione obbligatoria delle emissioni di GHG di almeno il 35% rispetto ai carburanti fossili di riferimento, dal 2017 di almeno il 50% e dal 2018 del 60% per i nuovi impianti di produzione di biocarburanti.

•  Inoltre, i biocarburanti non dovranno essere prodotti da terreni con un elevato grado di biodiversità o da terreni con una forte presenza di carbonio o torbiere. Le loro produzioni dovranno anche soddisfare buone condizioni agro-ambientali.

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Biocarburanti e double counting Quando si parla di biocarburanti, si faceva in genere riferimento a tre distinte categorie, secondo una prima classificazione proposta a livello europeo: •  di prima generazione, ottenuti da produzioni di origine agricola; •  di seconda generazione, ottenuti principalmente da biomasse derivanti dal legno; •  di terza generazione, ottenuti da biomasse derivanti da microalghe e

microorganismi. Per incentivare la produzione di biocarburanti aventi un impatto ambientale ridotto, le direttive prevedono inoltre che il contributo dei biocarburanti derivanti da specifici prodotti (rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare, materie ligno-cellulosiche) al fine del rispetto degli obblighi nazionali in materia di immissione in commercio di biocarburanti deve essere considerato doppio rispetto agli altri biocarburanti. La disposizione prevede quindi un obbligo per gli Stati membri, e non una mera facoltà, di riconoscere una maggiorazione del «contributo energetico» di tali biocarburanti pari al doppio di altri biocarburanti.

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Biocarburanti sempre più sostenibili •  Tra le fonti di energia pulita notevole importanza hanno a tutt’oggi i

biocarburanti come il biometano, ma uno dei problemi che comportano è lo sfruttamento di superfici che potrebbero essere destinate alla coltivazione di prodotti per l’alimentazione umana o animale. Questo provoca un certo impatto sull’ambiente che qualche volta supera il vantaggio che ne deriva.

•  Per questo l’Unione Europea ha modificato la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, per adeguare il quadro normativo alla reale situazione energetica comunitaria e agli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente che l’UE si pone.

Nasce la direttiva 1513 del 2015

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Direttiva 1513 del 2015: nascono i biocarburanti avanzati

•  Direttiva del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

•  L'obiettivo della Direttiva 2015/1513 è garantire un mercato unico per i carburanti destinati ai trasporti stradali e alle macchine mobili non stradali nonché assicurare il rispetto dei livelli minimi di protezione dell'ambiente previsti nell'uso di tali carburanti.

Si distingue: •  Biocarburanti convenzionali: provenienti da colture alimentari, come

zucchero, amido e oli vegetali prodotti da terreni utilizzando materie prime che possono essere utilizzate anche per l'alimentazione umana e animale.

•  Biocarburanti avanzati: provenienti da fonti che non sono in concorrenza diretta con colture alimentari e foraggere, come i rifiuti e i residui agricoli. (non c’è niente di avanzato..tecnicamente)

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La UE continua a perseguire la strada della decarbonizzazione Günther Oettinger, commissario responsabile per la politica energetica: "Solo con un nuovo modello energetico potremo rendere il nostro sistema sicuro, competitivo e sostenibile sul lungo termine. Ora disponiamo finalmente di un quadro normativo europeo per attuare le misure strategiche necessarie che indirizzino gli investimenti nella giusta direzione". Bruxelles, 15 dicembre 2011 Presentazione Road Map

•  .

2050….QUESTA E’ LA STRADA

2011: la Road Map 2050

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Energy road map 2050:

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2011

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2012 La Bioeconomia

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Bruxelles, 13.2.2012

COM (2012) 60 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE L’innovazione per una scelta sostenibile: una bioeconomia per l’Europa

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La bioeconomia

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Bioeconomia: UE •  «L’Europa deve passare a un’economia ‘post-petrolio’. Un

maggiore utilizzo di fonti rinnovabili non è più solo una scelta ma una necessità. Dobbiamo promuovere il passaggio a una società fondata su basi biologiche invece che fossili, utilizzando i motori della ricerca e dell’innovazione»

•  La bioeconomia:

›  comprende l’uso di processi di produzione fondati su bioprodotti; ›  comprende i settori dell’agricoltura, della silvicoltura, della

pesca, della produzione alimentare, della produzione di pasta di carta e carta, nonché comparti dell’industria chimica, biotecnologica ed energetica.

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le principali linee guida strategiche

1.  la ricerca e l’innovazione; 2.  L’importanza dell’interazione tra le diverse politiche destinate ai settori

della bioeconomia: l’agricoltura e la pesca, l’ambiente, l’industria, l’occupazionale e l’energetico, dovranno essere ben coordinati tra di loro;

3.  il rafforzamento dei mercati e della competitività nel settore della bioeconomia, conoscendo le criticità della domanda e della disponibilità futura della biomassa;

Tutto attraverso un percorso che veda anche il confronto con i portatori di interessi e comunicazione ai cittadini.

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UE calcolava che per ogni euro investito in ricerca e innovazione nella bioeconomia la ricaduta in valore aggiunto nei settori del comparto bioeconomico sarà pari a dieci euro entro il 2025.

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2012 Politica industriale per una UE in crisi

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Bruxelles, 10.10.2012

COM (2012) 582 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE

Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica - Aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale

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Obiettivo •  L'Europa ha bisogno di nuovi investimenti industriali in un momento in cui

gli investimenti sono frenati dalla mancanza di fiducia, dall'incertezza del mercato, dai problemi di finanziamento e dalle carenze di competenze professionali.

•  L'Europa deve invertire la tendenza al declino del ruolo della sua industria per il XXI secolo.

•  Solo in questo modo potrà conoscere una crescita sostenibile, creare posti di lavoro di elevato valore e risolvere i problemi sociali cui è confrontata.

•  Per far questo, è necessaria una visione ampia, incentrata sugli investimenti e sull'innovazione, ma che sappia anche utilizzare, a beneficio della competitività delle imprese europee, tutti gli strumenti esistenti a livello di UE: il mercato unico, la politica commerciale, la politica a favore delle PMI, la politica della concorrenza, la politica ambientale e della ricerca.

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2014 Economia Circolare UE: la comunicazione

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Osservazioni iniziali

•  La perdita di materiali preziosi è una costante delle nostre economie. l’Europa può trarre benefici economici e ambientali dall’uso più adeguato di queste risorse.

•  La transizione verso un’economia più circolare è al centro dell’agenda per l’efficienza delle risorse stabilita nell’ambito della strategia Europa 2020.

•  Utilizzare le risorse in modo più efficiente e garantire la continuità di tale efficienza non solo è possibile, ma può apportare importanti benefici economici.

Dopo lo sviluppo sostenibile e la green economy, al centro delle politiche ambientali ed economiche europee al centro delle strategie comunitarie entra l’“economia circolare”, un modello che pone al centro la sostenibilità del sistema, in cui NON ci sono prodotti di scar to e in cu i le mater ie vengono costantemente riutilizzate: un sistema opposto a quello definito “lineare”, che parte dalla materia e arriva al rifiuto.

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Un Nuovo Paradigma •  Nei sistemi di economia circolare i prodotti mantengono il loro valore

aggiunto il più a lungo possibile e non ci sono rifiuti.

•  Quando un prodotto raggiunge la fine del ciclo di vita, le risorse restano all’interno del sistema economico, in modo da poter essere riutilizzate più volte a fini produttivi e creare così nuovo valore.

•  Per passare ad un’economia più circolare occorre apportare cambiamenti nell’insieme delle catene di valore, dalla progettazione dei prodotti ai modelli di mercato e di impresa, dai metodi di trasformazione dei rifiuti in risorse alle modalità di consumo: ciò implica un vero e proprio cambiamento sistemico e un forte impulso innovativo, non solo sul piano della tecnologia, ma anche dell’organizzazione, della società, dei metodi di finanziamento e delle politiche.

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Utilizzo delle Biomasse secondo la Piramide del valore delle biomasse: LA

BIORAFFINERIA

Fonte: Sustainable Energy Solutions in Agriculture (Jochen Bundschuh, Guangnan Chen)

Coprodotto sottoprodotto

Coprodotto sottoprodotto

PRODOTTO

PRODOTTO

PRODOTTO

PRODOTTO

PRODOTTO

Coprodotto sottoprodotto

Coprodotto sottoprodotto

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In gioco valori economici importanti

•  Si stima che un uso più efficiente delle risorse lungo l’intera catena di valore potrebbe ridurre il fabbisogno di fattori produttivi materiali del 17%-24% entro il 2030, con risparmi per l’industria europea dell’ordine di 630 miliardi di euro l’anno.

•  L’industria europea potrebbe realizzare notevoli risparmi sul costo delle materie e innalzare potenzialmente il PIL dell’UE fino al 3,9%, attraverso la creazione di nuovi mercati e nuovi prodotti e grazie al relativo valore per le aziende.

•  La prevenzione dei rifiuti, la progettazione ecocompatibile, il riutilizzo e misure analoghe ridurre le emissioni totali annue di gas serra del 2-4%.

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Indipendenza degli approvvigionamenti

•  L’adozione di modelli maggiormente improntati all’economia circolare fa intravvedere un futuro molto più roseo per l’economia dell’Europa, che potrebbe così fare adeguatamente fronte delle sfide, attuali e future, poste dalla pressione sulle risorse e dalla crescente insicurezza degli approvvigionamenti:

•  per potenziare resilienza e competitività occorre indubbiamente ridestinare a fini produttivi le materie utilizzate e ancora utilizzabili, ridurre i rifiuti e limitare la dipendenza dalle fonti di approvvigionamento incerte.

•  Contribuendo a dissociare la crescita economica dall’uso delle risorse e il loro impatto, l’economia circolare offre prospettive di crescita sostenibile e duratura.

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Testo: 1: Introduzione: un’economia circolare a sostegno di una crescita sostenibile. La Commissione intende: analizzare più a fondo le principali carenze del mercato e del sistema di governance che ostacolano la prevenzione dei rifiuti e il riutilizzo delle materie in essi contenute.

•  2.Istituire un quadro strategico favorevole •  2.1. Progettazione e innovazione al servizio di un’economia circolare: Per

garantire il funzionamento ottimale del sistema occorre evitare per quanto possibile che le risorse escano dal circolo.

•  2.2. Sbloccare gli investimenti nelle soluzioni dell’economia circolare; •  2.3. Mobilitare le imprese e i consumatori e sostenere le PMI; •  3. Modernizzare la politica in materia di rifiuti e i suoi obiettivi: i rifiuti come

risorsa; •  4. Stabilire un obiettivo relativo all’uso efficiente delle risorse.

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Economia Circolare

«è un’economia pensata per potersi rigenerare da sola»

In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare

nella biosfera»

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The system diagram illustrates the continuous flow of technical and biological materials through the ‘value circle’. Ellen Macarthur Foundation

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Pacchetto finale sull’economia Circolare 2015-2017

•  Il 14 marzo 2017 l’Assemblea plenaria del Parlamento europeo ha approvato (modificandola) la proposta di modifica al progetto di aggiornamento – presentato nel dicembre 2015 dalla Commissione – di sei direttive europee.

•  Si tratta delle direttive quadro sui rifiuti; sui rifiuti di imballaggi; sui Raee; sui veicoli fuori uso; sulle batterie; e sulle discariche.

•  Nei prossimi mesi è attesa la posizione al riguardo da parte del Consiglio europeo.

•  POI…si andrà ad un confronto tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio per condividere il testo finale delle modifiche da apportare alle direttive.

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Pacchetto sull’economia Circolare •  L’Assemblea Parlamentare UE chiede di alzare gli obiettivi di

riciclaggio da raggiungere entro il 2030: •  per quanto riguarda i rifiuti urbani al 70%, di cui almeno il 5% preparati

per il riutilizzo (posizione della Commissione europea: 65%); •  per quelli di imballaggio all’80%, oltre ad un almeno il 10% di imballaggi

riutilizzati (posizione della Commissione europea :75%); •  per la quantità massima conferibile in discarica 5% (posizione della

Commissione europea: 10%); •  di disporre obiettivi di prevenzione della produzione di scarti

alimentari del 30% entro il 2025 e del 50% entro il 2030 rispetto alla quantità generata nel 2014, nonché l’obiettivo dell’Unione europea di ridurre i rifiuti marini del 30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030 rispetto ai valori del 2014.

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Pacchetto sull’economia Circolare Viene richiesta inoltre:

•  l’obbligatorietà della raccolta differenziata dei rifiuti di indumenti, nonché per i rifiuti da costruzione e demolizione;

•  Di rafforzare la Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), di fare un maggior ricorso a strumenti economici come la tassazione dell’incenerimento e l’introduzione della cauzione, nonché di agire in maniera più decisa per la riduzione delle sostanze pericolose presenti nei prodotti e nei rifiuti.

•  Infine viene allegato al documento un elenco indicativo degli strumenti per promuovere il passaggio verso un’economia circolare. Questo elenco è diviso in 2 categorie.

•  La prima che indica gli Strumenti economici, la seconda altre misure tra le quali quelle tecniche e fiscali intese a sostenere lo sviluppo dei mercati dei prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati (anche compostati), così come a migliorare la qualità dei materiali riciclati.

Responsabilità estesa del produttore:

farsi anche carico del prodotto una volta che questo è giunto a fine vita, con l’obbligo di raggiungere determinate percentuali di

recupero e riciclo dei materiali presenti.

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Regolamento Fertilizzanti •  Il 17 marzo 2017 è stata pubblicata la proposta UE COM(2016) 157 final per il nuovo

regolamento sui Fertilizzanti, che modifica che modifica i regolamenti (CE) n.1069/2009 e (CE) n.1107/2009 e che avrà effetto a partire dall'anno 2018.

•  E’ una delle proposte legislative fondamentali nell'ambito del piano d'azione per l'economia circolare.

•  Attualmente circa il 50% dei concimi attualmente sul mercato è escluso dall'ambito di applicazione del regolamento vigente. Solo i concimi minerali (e nemmeno tutti) hanno attualmente una regolamentazione comune, mentre per gli altri prodotti ogni Paese ha agito in maniera diversa. Ciò vale per alcuni concimi inorganici e per quasi tutti i concimi prodotti a partire da materiali organici o dal riciclaggio di rifiuti organici provenienti dalla catena alimentare.

•  Il principale obiettivo strategico dell'iniziativa legislativa consiste pertanto nell'incentivare la produzione su larga scala nell'UE di concimi ottenuti da materie prime nazionali, organiche o secondarie, conformemente al modello di economia circolare, mediante la trasformazione dei rifiuti in nutrienti per le colture.

•  La proposta di regolamento prevede una serie di norme per la trasformazione dei rifiuti organici in materie prime che possano essere impiegate nella fabbricazione di fertilizzanti.

La proposta interesserà anche gli operatori di recupero privati e pubblici (quali gli operatori degli impianti di trattamento delle acque reflue o degli stabilimenti di

gestione dei rifiuti che producono compost o digestato) i quali saranno in grado di valorizzare i loro prodotti e di

conseguenza agevolare gli investimenti in tali infrastrutture.

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Nuova RED Fonte: Giulio Volpi DG Energy

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Obiettivi della revisione della direttiva sulle energie rinnovabili?

1.  Ridurre i rischi per incentivare gli investimenti 2.  Sostenere i prosumers* e le comunità energetiche 3.  Promuovere le rinnovabili nel riscaldamento/raffreddamento e nei

trasporti 4.  Garantire la sostenibilità di tutte le bioenergie 5.  Raggiungere l'obiettivo UE al 2030 (governace)

•  *è una crasi dei termini producer e consumer che indica un consumatore che è a sua volta produttore o, nell'atto stesso che consuma, contribuisce alla produzione.

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Riforma assetto mercato elettrico …..ecc

Giulio Volpi, Unità rinnovabili e CCS Commissione europea, Direzione Generale Energia

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Normative Nazionali

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Dlgs. 28/2011

•  Legge quadro sull’energia, recepisce la Dir. 28/2009 e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

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Pacchetto clima-energia 2008

(strategia complessiva)

Direttiva

205309/28/CE Fer

Direttiva

2009/30/CE Fuel

PAN 2010 (timing e strategie)

Decreto Legislativo 28/2011 (regole) Decreto Legislativo

55/2011 (regole)

Stato dell’arte della normativa: 2008-2011

53

Legge

Finanziaria

2008

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Decreto Legislativo 28/2011 (regole)

Decreto Legislativo 55/2011 (regole)

Decreto incentivazione

energia elettrica 6 luglio 2012

Decreto incentivazione interventi di piccole

dimensioni per l’efficienza energetica e per energia termica

28 dicembre 2012

Decreto premialità

biocarburanti 14 febbraio 2013

Decreto Sistema Certificazione Nazionale

Sostenibilità Biocarburanti e bioliquidi

23 gennaio 2012

…….. Biometano

…. 5 dicembre 2013

Stato dell’arte della normativa: 2011-2013

54

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Burden sharing - Responsabilizzazione delle Regioni

Obiettivo UE 20-20-20

Quota vincolante Italiana 17%

Regione Regione Regione Regione

Burden Sharing

Burden Sharing comunale

15 marzo 2012

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FER: UE = Impegno cogente

56

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Tipologia della tariffa: (fonte, taglia, matrice in ingresso)

•  Prodotti di origine biologica. Appartengono a questa categoria ad esempio le colture dedicate, come il caso delle colture da seminativi da destinare alla digestione anaerobica.

•  Sottoprodotti di origine biologica. Il decreto allega una lista di sottoprodotti utilizzabili negli impianti a Biogas, distinti in quattro categorie: 1 sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; 2 Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale; 3 Sottoprodotti provenienti da attività alimentari e agroindustriali; 4 sottoprodotti provenienti da attività industriali. Una deroga identifica appartenente al raggruppamento sottoprodotti anche gli impianti della potenza non superiore a 1 MW a biomasse e biogas alimentati anche a prodotti per una percentuale non superiore al 30% in peso;

•  Rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente;

•  Rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata. 57

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Accesso: 3 percorsi in funzione della potenza installata

.

58

Diretto

Registri

Aste

Avranno libero accesso alle tariffe incentivanti gli impianti di dimensioni più ridotte, oltre ad

alcune altre tipologie: 1.  Biogas < 100 kWp 2.  Biomasse < 200 kWp 3.  Impianti di PA doppia potenza 4.  Impianti previsti nella riconversione del

settore bieticolo/saccarifero

Le potenze utilizzate con il canale dell’accesso diretto e quelle determinate dalla transizione vanno a detrazione dei contingenti previsti per registri.

P  O  T  E  Nz  A    

Per impianti di taglia compresa tra 100/200 kWp e 5 MWp con contingenti propri definiti.

Per impianti di taglia più elevata (superiore alla «potenza di soglia») è stato istituito il meccanismo

delle aste al ribasso con contingenti propri.

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Contingenti ,

59

Contingenti

2013 2014 2015

MW MW MW Eolico onshore

60 60 60

Eolico offshore 0 0 0

Idroelettrico 70 70 70

Geotermoelettrico 35 35 35

Biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, gas di depurazione e gas di discarica 170 160 160

Rifiuti 30 0 0

Oceanica 3 0 0

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Biogas: sistema incentivante fissa e costante per 20 anni

Fonte   Tipologia  

Pot

enza

 kW

 

Tarif

fa b

ase  

CA

R  

CA

R

tele

risca

ld.  

Bio

mas

se  

Filie

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ab 1

B

R

iduz

ione

  G

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erra

Em

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oni  

Rec

uper

o

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to 6

0%  

Rec

uper

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zoto

30%

 

Rim

ozio

ne

azot

o 4

0%  

B I O G A S  

Prodotti di origine biologica  

1<P<300   180   40           30   20   15  

300<P<600   160   40           30   20   15  

600<P<1000   140   40           30      

1000<P<5000   104   40           30      

P>5000   91   40           30      

Sottoprodotti di origine biologica ( tab. 1 A) e rifiuti non provenienti da raccolta differenziata  

1<P<300   236   10           30   20   15  

300<P<600   206   10           30   20   15  

600<P<1000   178   10           30      

1000<P<5000   125   10           30      

P>5000   101   10           30      

Rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfetariamente  

1<P< 1000   216   10           30      

1000<P<5000   109   10  

30  

P>5000   85   10   30   60 Fonte Aiel modificato

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(1) Autorizzazione

TIPOLOGIA DI IMPIANTO POTENZA

Operanti in assetto cogenerativo 0 – 50 kWe

Realizzati in edifici esistenti, a condizione che non alterino i volumi e le superfici.

0 – 200 kWe

Operanti in assetto cogenerativo 50 – 1.000 kWe 3.000 kWt

Alimentati da biomasse 0 – 200 kWe

Alimentati da biogas 0 – 250 kWe

Altri casi in cui non si prevede cogenerazione e recupero di energia termica

------

(A) Semplice comunicazione

(B) Procedura abilitativa semplificata (PAS)

(C) Autorizzazione unica REDDITO AGRARIO

Determinato in base alle rendite catastali dei terreni

(Art. 32 T.U.I.R)

La cessione di energia elettrica ottenuta da fonte agricola e forestale con materia prima proveniente prevalentemente dal fondo,

effettuata da imprenditori agricoli rientra tra le attività connesse disciplinate dall’ art. 2135 del

C.C..

IMPOSTE DIRETTE

(2) Fiscalità

«…possono essere sottoprodotti (…): materiali fecali, vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e

privato, oppure da attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o

interaziendali per produrre energia o calore, o biogas...».

(3) Sottoprodotti

Quadro normativo D.m. 205 (3 dicembre 2010)

D.lgs. 28 (3 marzo 2011)

(4) Incentivi (a partire dal 1° gennaio 2013)

Potenza 1) da 1 a ≤ 300 2) da 300 a ≤ 600 3) da 600 a ≤ 1.000 Dieta 1) Prodotti di origine biologica 2) Sottoprodotti di origine biologica 3) FORSU (frazione org. Rifiuti)

(A.Ragazzoni Verona 2012)

A che punto siamo oggi: RIASSUNTO

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Biocarburanti: Concetto del double counting

•  Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalita' di cui all'articolo 39, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti.

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Decreto Biocarburanti e decreto sostenibilità 23 gennaio 2012

Secondo la direttiva europea settoriale: Gli operatori economici coinvolti hanno tre possibilità per dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità. 1.  Un sistema nazionale messo in atto in caso di necessità da ogni

Stato membro, 2.  un sistema volontario messo in atto dagli operatori economici, 3.  un accordo bilaterale o multilaterale concluso dall’Unione Europea

con Paesi terzi. 4.  Il dm prevede Sistema nazionale di certificazione per

biocarburanti e bioliquidi

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Dm Biocarburanti avanzati •  Decreto 10 ottobre 2014: Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e

delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati.

•  Il provvedimento definisce le nuove quote d'obbligo dei biocarburanti, fissandole al 5% delle immissioni in consumo di benzina e diesel nel 2015,

•  al 5,5% nel 2016, •  al 6,5% nel 2017, •  al 7,5% nel 2018 (di cui almeno l'1,2% di biocarburanti "avanzati",

ottenuti cioè da materie prime di scarto o comunque non alimentari), al 9% nel 2019 (almeno l'1,2% avanzati),

•  al 10% nel 2020 e 2021 (almeno l'1,6% avanzati), •  al 10% (almeno il 2% avanzati) dal 2022.

•  Per la prima volta in Europa viene quindi introdotta una forma di premialità per le tipologie di biocarburante di nuova generazione, maggiormente efficienti, che derivano da materie prime non alimentari o che valorizzano rifiuti, residui e sottoprodotti.

•  In questo ambito anche al biometano prodotto a partire dalle matrici previste dal decreto viene riconosciuto lo status di biocarburante avanzato che quindi potrà contribuire al conseguimento del target specifico introdotto a partire al 2018.

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Biocarburanti avanzati

•  i carburanti avanzati son quelli prodotti dalle materie prime riportate all'Annesso IX Parte A della Direttiva, in Italia DM 10 ottobre 2014.

•  Niente che abbia a che fare con le tecnologie, per capirsi.

• Bioetanolo da lignocellulosa • Biometano

a) Alghe se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori. b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifi uti urbani non differenziati, ma non ai rifi uti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all’art.11, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE. c) Rifi uto organico come defi nito all’art. 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all’art. 3, paragrafo 11 di detta direttiva, ovvero rifi uti biodegradabili di giardini e

parchi, rifi uti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifi uti simili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare. d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifi uti industriali non idonei all’uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all’ingrosso e dall’industria

agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato. e) Paglia. f) Concime animale e fanghi di depurazione. g) Pece di tallolio. h) Glicerina

grezza. i) Bagasse. j) Vinacce e fecce di vino. k) Gusci. l) Pule. m) Tutoli ripuliti dei grani di mais. n) Frazione della biomassa corrispondente ai rifi uti e ai residui dell’attività e dell’industria forestale quali

corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fi bre, lignina e tallolio. o) Altre materie cellulosiche di origine non

alimentare materiali che includono residui delle colture alimentari e della mangimistica (quali ad esempio paglia, bucce, gusci, foglie, steli, stocchi e tutoli di mais), colture dedicate a basso contenuto

di amido (quali ad esempio Panicum Virgatum, Miscanthus Giganteus, Arundo Donax), residui di lavorazione industriale (quali ad esempio i residui di colture alimentari o della mangimistica, ottenuti a

seguito di estrazione di oli vegetali, zuccheri, amidi e proteine) e materiali da rifi uti organici. Questi materiali sono composti principalmente da cellulosa ed emicellulosa. p) Altre materie ligno-cellulosiche materiali composti da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali biomasse legnose forestali residuali (quali

ad esempio quelle ottenute da pulizie dei boschi e manutenzioni forestali), colture dedicate legnose, residui e scarti dell’industria collegata alla silvicoltura, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura. q)

Combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.

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Dlgs del 21 marzo 2017 , n. 51 •  Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di

calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (17G00064)

•  «biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni»: biocarburanti le cui materie prime sono state prodotte nell’ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per biocarburanti.

•  Si scoraggia la produzione a partire da colture dedicate food.

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Biometano

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DM Biometano 1 - 5 dicembre 2013 •  Doveva uscire il 27 luglio 2011 dopo circa 900 giorni il 5 dicembre

2013…

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Ma sempre Cautela, tanta cautela

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Incentivi: DM 5 dicembre 2013

bioCH 4

Biometano immesso in reti di trasporto e distribuzione del gas

naturale

Biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella

rete del gas naturale

Biometano utilizzato in impianti di

cogenerazione ad alto rendimento

Art.6 Riconversione di impianti di biogas

esistenti alla produzione di

biometano

Incentivo per 20 anni, aumentati del 50% se il biometano è prodotto solo da sottoprodotti e rifiuti. Se capacità prod. > 250 Sm3/ora obbligo

almeno il 50% sottoprodotti

CIC per 20 anni double counting se

il biometano è prodotto da forsu,

alghe e sottoprodotti anche al 70%

Rispetto sostenibilità

Riconoscimento delle tariffe per la

produzione elettrica da biogas DM 6 luglio 2012

Incentivo pari al 40% di quello spettante a impianto nuovo per

utilizzo come ai punti 1 e 3, pari al 70% per

utilizzo come al 2. Fine incentivi elettrico

+ 5 anni

1

2

3

4

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Biometano 1 •  E’ un Decreto «MATRIOSKA» - un’opportunità ma per anni si sono

aspettato molti provvedimenti:

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Dm Biometano 2…a Bruxelles •  Il decreto prevede un tetto di 1,1 miliardi di metri cubi, sufficiente a raggiungere il

target di consumo al 2020 del 10% sul totale dei carburanti. •  Nuovi impianti e conversione dei vecchi con entrata in esercizio entro entro il 31

dicembre 2022 •  Al fine di consentire lo sviluppo di un mercato attivo di scambi di quote di emissione

in grado di far emergere il legame di valore tra biometano ed emissioni evitate di carbonio utilizzabili nei vari settori produttivi e nella produzione di elettricità, è istituito presso il GSE il “Registro nazionale delle Garanzie di Origine del biometano”.

•  Il biometano immesso nella rete del gas naturale ed utilizzato per i trasporti è incentivato tramite il rilascio, al produttore, per un periodo di 20 anni dalla data di decorrenza del periodo di incentivazione, di certificati di immissione in consumo di biocarburanti CIC di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014.

•  I produttori che immettono il biometano come carburante in un nuovo impianto di distribuzione di gas naturale sia in forma CNG che GNL, pertinente all’impianto di produzione di biometano, hanno diritto, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC, valorizzati convenzionalmente a 375,00 euro a certificato, maggiorato del 50%,

•  I CIC sono valorizzati convenzionalmente a 375,00 euro a certificato.

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Sottoprodotto art. 184 bis del D. lgs 3 aprile 2006, n. 152

•  1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

•  a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

•  b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

•  c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

•  d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

•  2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché una sostanza o un oggetto specifico sia considerato sottoprodotto e non rifiuto. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità con quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

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Circolare sottoprodotti •  Con nota del 30 maggio 2017, prot.7619, il Ministero dell’ambiente

ha trasmesso la Circolare ministeriale di chiarimento sull’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, recante «Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti»

•  Si tratta di uno strumento a disposizione dei soggetti interessati per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto.

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?

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Art 6 •  non costituisce “normale pratica industriale” un trattamento

necessario a rendere il sottoprodotto non dannoso per l’uomo o l’ambiente, a meno che il trattamento non sia fatto all’interno del ciclo produttivo.

•  Traducendo con un esempio questo vuol dire che su un sottoprodotto per essere utilizzato ha bisogno ad esempio di pastorizzazione, se questa si svolge presso l’utilizzatore allora NON E’ normale pratica industriale e il sottoprodotto diventa rifiuto. Se invece la pastorizzazione del sottoprodotto è una fase del ciclo di produzione (quindi si svolge presso il produttore) allora E’ normale pratica industriale.

•  Mancano totalmente allegati per la Bioeconomia

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Decreto COT 19 maggio 2016, n. 118

«Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas» •  a) alla voce «carbonio organico totale (COT)» sono aggiunte le seguenti

parole «escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»;

•  b) il valore «150 mg/Nm³» del primo rigo è sostituito dal seguente «100 mg/Nm³».

Considerato che, alla stregua dell'articolo 271, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, per gli impianti non soggetti ad autorizzazione, la normativa regionale puo' fissare, anche per gli impianti a biogas, appositi valori limite, anche piu' severi di quelli dell'allegato I;

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Digestato

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Decreto Mipaaf 5046 •  Decreto MiPAAF 5046 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina

regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato di cui all’art. 52, comma 2-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134”

•  Il decreto si delinea come una norma quadro a livello nazionale sull’utilizzo

agronomico del digestato che supera, finalmente, le differenze a livello regionale, sancisce ulteriormente l’importante contributo che la digestione anaerobica può dare al settore agricolo nazionale, consentendo alle imprese di produrre alimenti, energia e biocarburanti, restituendo importanti valori fertilizzanti al terreno.

•  Il decreto …. assimila il digestato ai liquami di allevamento

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il provvedimento introduce una serie di novità tra cui in particolare: •  la possibilità di utilizzare agronomicamente il digestato frutto della digestione

anaerobica degli effluenti di allevamento e di una serie di materie tra cui scarti vegetali ed alcuni scarti dell'agroindustria;

•  ripartizione del digestato in agrozootecnico ed agroindustriale; •  divieto di utilizzazione agronomica del digestato in caso di immissione negli

impianti di colture che provengano dai siti di bonifica; •  possibilità per le Regioni di modificare il periodo obbligatorio di 60 giorni di

divieto di spandimento degli effluenti, a seconda delle diverse condizioni climatico-ambientali;

•  introduzione di una graduale limitazione all'uso di colture no-food alternative all'utilizzazione agricola dei terreni coltivati;

•  calcolo dell'azoto tramite l'effettivo fabbisogno delle colture.

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Art. 22 •  L’articolo 22, inerente la produzione del digestato, definisce il digestato stesso, lo suddivide in

categorie (Agrozootecnico e Agroindustriale in funzione delle matrici in ingresso al digestore) e ne elenca la tipologia di matrici ammissibili.

a.  *Paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso; b.  *Materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi alcuni impianti oggetto di deroga per

tutti gli impianti autorizzati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;

c.  *Effluenti di allevamento, d.  Acque reflue, e.  Residui dell’attività agroalimentare inserite in un’apposita ulteriore lista positiva NON

COMPLETA; f.  Acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate; g.  Sottoprodotti di origine animale; h.  *Materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare contenuto in una lista

positiva già utilizzata dal settore.. i.  Materiale agricolo derivante da sup non idonee

•  Nel decreto si precisa che il digestato prodotto da matrici diverse da quelle indicate all’art. 22, , non solo non può essere utilizzato agronomicamente ma è anche classificato come rifiuto. Questo aspetto è ulteriormente ribadito per il digestato agroindustriale all’art. 29, comma 2.

* Digestato agrozootecnico

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Art. 22 •  La conseguenza è che le aziende che utilizzano matrici non conformi

all’art. 22, pur permesse e compatibili con la normativa per produrre biogas agricolo, non possono utilizzare agronomicamente il digestato. Risulta evidente che le liste positive inserite negli allegati del decreto non siano complete, ovvero non sia stato fatto un monitoraggio preliminare alla stesura dell’elenco di materiali ammissibili. Questo comporta che in futuro, sottoprodotti oggi utilizzati in impianti di biogas, daranno origine ad un digestato che è un rifiuto.

•  Molte aziende si trovano, adesso in gravi difficoltà, poiché il decreto non indica un periodo transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi nel gestire eventuali stoccaggi di tali matrici o di digestato prodotto - prima dell’entrata in vigore del decreto – con matrici oggi non conformi.

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Nuova SEN: indica gli obiettivi fino al 2030 •  La definizione della Strategia Energetica Nazionale è avvenuta attraverso una

consultazione ampia che ha coinvolto gli organi istituzionali competenti, le imprese, gli esperti e i cittadini anche se sono stati dati appena 30 giorni di consultazione!!!

•  La nuova Strategia Energetica Nazionale riconosce alle rinnovabili e alla bioenergia una grande importanza per soddisfare il fabbisogno di energia nel rispetto di clima e ambiente.

•  Secondo questo documento strategico il futuro del nostro Paese dovrà puntare su una profonda trasformazione del sistema energetico verso una sempre maggiore efficienza nell’uso delle risorse, nella produzione e distribuzione dell’energia.

•  Per esempio, entro i prossimi 12 anni spariranno le centrali a carbone (phase out fino al 2025), mentre le FER dovranno arrivare a coprire il 27% di tutti i consumi finali, con la seguente assegnazione di obiettivi:

•  - elettricità 48 – 50% (nel 2015 era il 33,5%) •  - termico 28 – 30% (nel 2015 era il 19,2%) •  - trasporti 17% - 19% (nel 2015 era il 6,4%)

RED

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Tre obiettivi per la SEN 2017: competitività, ambiente e sicurezza

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Nuova SEN •  sono esplicitamente considerati i benefici sull'economia circolare e la

riduzione di emissioni climalteranti, però orienta il sostegno a nuovi investimenti per soli impianti di piccolissima taglia (fino a 70 kW) che da un punto vista tecnico-economico sono soluzioni fuori mercato.

•  si ipotizzano scenari di uscita dal carbone tra il 2025 e il 2030.

Fonti: Itabia e QualEnergia

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 691875 In Italy: about 254 Bil €/y and 1.6 Mil of jobs

In Europe: about 2.200 Bil €/y and 18.6 Mil of jobs

Fonte: Fabio Fava – Annalisa Zezza

Settori: Pesca

Agricoltura

Silvicoltura

Rifiuti

Producono:

Prodotti Co-

prodotti Residui Rifiuti

PER:

E.elettrica E. termica Biocarbura

nti Bioprodott

i

La strategia bioeconomica italiana: la visione

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Le bioraffinerie producono…. •  .

Praticamente tutto….

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Green Act……mai visto…ma •  Il Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2014 (la legge n. 221 del

28 dicembre 2015) «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» enuncia le tappe fondamentali per le future strategie ambientali italiane.

•  L'obiettivo principale è rivolto alla green economy e all’economia circolare, in particolare attraverso: ›  Il Green Public Procurement (GPP), che definisce i “criteri ambientali

minimi” per i nuovi acquisti (cosiddetti “Acquisti Verdi”) da parte della Pubblica Amministrazione;

›  Made Green in Italy: schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti;

›  Incentivi per le imprese che producono beni derivanti da materiali post-consumo o dal recupero degli scarti;

›  Gestione dei rifiuti 1) Obiettivi minimi, premialità, prevenzione; 2) Imballaggi usati: vuoto a rendere; 4) Compostaggio; 5) Fine vita Biobased ISO 13.432

Non dimentichiamo che l’Italia è stato il primo a «combattere»/proporre a Bruxelles la legge tecnica sui bioshopper….

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OBIETTIVI:

Promuovere la costituzione nel Paese di una vera e propria filiera

dell’innovazione e della competitivita ̀, capace di

trasformare i risultati della ricerca e dell’innovazione in un vantaggio competitivo per il nostro sistema

produttivo ed in un effettivo aumento del benessere dei

cittadini. Divisa in 12 aree di lavoro, tra le

quali la CV.

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Strategia Italiana: BIT e Economia circolare

•  .

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Strategia Italiana: BIT

•  .

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I problemi: •  Pesca insostenibile e fortemente colpita dai cambiamenti climatici; •  Aumento dell'importazione di pesce da aree con scarse regolamentazioni ambientali e monitoraggio; •  Inquinamento marino (a causa di sostanze chimiche, ecc.), Presenza di specie invasive; •  L'urbanizzazione costiera, lo sfruttamento eccessivo e non sostenibile delle spiagge. Opportunità: •  Sfruttamento dell'acquacoltura marina (anche off-shore); •  Sfruttare la ricchezza della biodiversità marina; •  Sfruttare il potenziale della bioeconomia nell'interfaccia terra / mare.

Circa 8,000 km di coste

Settori marini e marittimi: sfide e opportunità principali

~ € 43 Billion €/y ~ 835,000 jobs

~20% due to Bioeconomy

After: V RAPPORTO SULL’ECONOMIA DEL MARE

Unioncamere, 2016

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La Strategia per la Bioeconomia italiana

1. PROMUOVERE "da settori a sistemi" 2. CREARE "valore dalla biodiversità locale e dalla

circolarità" 3. SPOSTARE il paradigma da "economia all'economia

sostenibile". 4. MUOVERE il sistema "dal concetto alla realtà" 5. PROMUOVERE "la bioeconomia nell'area

mediterranea"

La BIT mira a fornire una visione condivisa delle opportunità e delle sfide economiche, sociali e ambientali basate su catene di valore più lunghe, più sostenibili e localizzate.

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La strategia bioeconomica italiana: obiettivo principale e priorità

•  Priorità principali:

•  Migliorare in modo sostenibile la produttività e la qualità dei prodotti di ciascuno dei settori e collegarli in modo più efficiente, creando catene di valore più lunghe e localizzate, dove le azioni degli attori pubblici e privati si integrano in tutti i principali settori;

•  Sfruttamento della biodiversità terrestre / marina nazionale, servizi ecosistemici e circolarità e rigenerazione di terre abbandonate / marginali e siti industriali precedenti;

•  Contribuire alla crescita della bioeconomia nell'area mediterranea attraverso iniziative PRIMA e BLUEMED per una regione più verde e produttiva, una maggiore coesione sociale e una stabilità politica nella zona;

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•  Creare: i) un impegno politico più ampio e coerente; ii) più investimenti in R & I, spin off / start-up, istruzione, formazione, comunicazione, iii) un migliore coordinamento tra gli stakeholder / politiche regionali, nazionali e europee, iv) impegno di un dialogo pubblico e v) azioni di sviluppo del mercato adeguate.

La strategia bioeconomica italiana: obiettivo principale e priorità

Obiettivo: Crescita sostenibile Il fatturato e l'occupazione della

bioeconomia italiana del 20% entro il 2030.

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Strategia Italiana:Economia circolare

Il documento ha l’obiettivo di fornire un inquadramento generale dell’economia

circolare nonché di definire il posizionamento

strategico del nostro paese sul tema, in continuità con

gli impegni adottati nell’ambito internazionale e europeo.

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Economia Circolare per l’Italia

•  La transizione verso un’economia circolare richiede un cambiamento strutturale e l’innovazione è il cardine di questo cambiamento.

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Economia Circolare: Principi e Obiettivi

•  Economia circolare per un uso più efficiente e sostenibile delle risorse;

•  Economia circolare come nuovo modello integrato di produzione, distribuzione e consumo;

•  La simbiosi industriale per l’ottimizzazione dei processi produttivi e la riduzione dei rifiuti;

•  nuovi modelli di “Responsabilità”estesa del produttore (o EPR -Extended Producer Responsibility);

•  I consumatori coinvolti nel processo: Nuovi modelli di consumo; •  RIPENSARE IL CONCETTO DI RIFIUTO; •  Green Public Procurement e Criteri Ambientali Minimi

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Il cambio di paradigma economico-ambientale: un nuovo concetto del rapporto economia

ed ambiente ITALIA: •  Per quanto riguarda il settore rifiuti, la loro produzione (urbani e

speciali) risulta pari a 178 milioni di tonnellate, di cui circa 1/3 dal settore “costruzioni e demolizione”.

•  Interessante il dato sulle materie prime seconde generate a partire dalla raccolta differenziata. Considerando carta, legno, vetro, plastica ed organico, sono state reimmesse sul mercato circa 10,6 milioni di tonnellate nel 2014 (oltre 60% come recupero di materia), in aumento del 2% nel 2015 sulla base di dati preliminari.

•  In Italia sono già state avviate sin dal Decreto Ronchi (1997) ora abrogato (Dlgs. 152-2006), che recepiva il principio della gerarchia dei rifiuti: bisogna prima prevenire la produzione dei rifiuti, successivamente recuperare.

•  Poneva in essere le riforme necessarie a favorire lo sviluppo di una economia circolare.

•  Nel 2016 l’Italia presentava un livello di recupero e riciclaggio molto avanzato con riferimento ai rifiuti urbani e di eccellenza in Europa per quanto riguarda i rifiuti speciali.

•  L’Italia, paese povero di materie prime, ma tecnologicamente avanzato per la salvaguardia delle risorse naturali e da sempre abituato a competere grazie ad innovazione e sostenibilità, deve necessariamente muoversi in una visione europea di transizione verso un’economia circolare, sfruttare le opportunità e farsi promotrice di iniziative concrete.

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Germania

•  Il primo paese europeo ad adottare una legge per l’economia circolare è stato la Germania (ciclo chiuso e gestione dei rifiuti, 1996) per la gestione dei rifiuti in un ciclo chiuso e per garantire uno smaltimento dei rifiuti compatibile con la protezione dell’ambiente.

•  Il 29 febbraio 2012 il Gabinetto federale tedesco ha poi adottato il Programma nazionale di Efficienza delle Risorse (ProgRess).

•  L’obiettivo del Programma è quello di strutturare l’estrazione e l’uso delle risorse naturali in modo sostenibile, per ridurre gli impatti sull’ambiente e rafforzare la competitività dell’economia tedesca.

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Francia

•  Legge sulla transizione energetica per la crescita verde (Legge 2015-992 del 17 agosto 2015).

•  il Titolo IV è dedicato interamente alla “lotta contro gli sprechi e alla promozione dell’economia circolare”. L’economia circolare in Francia si basa sul concetto di disaccoppiamento (con un obiettivo di aumentare del 30% l’indicatore della produttività delle risorse su base nazionale - entro il 2030 rispetto al 2010) sulla conservazione delle risorse, sull’estensione della durata dei prodotti, su modelli di produzione e consumo sostenibili, sull’eco-design e sul riciclaggio.

•  L’economia circolare è riconosciuta come una leva importante per guidare la transizione verso la crescita verde ed è riconosciuta come uno dei cinque pilastri dello sviluppo sostenibile.

•  La Francia adotterà una strategia per un’economia circolare nazionale “ogni cinque anni”.

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Regno Unito

•  Nel Regno Unito il WRAP (Waste and Resource Action

Programme), operativo dal 2010, sintetizza la visione economica del paese con un orizzonte al 2020:

•  - 30Mt di riduzione di input materiali nell’economia, •  - 20% in meno di rifiuti prodotti (pari a circa 50Mt). •  quattro modi chiave per realizzare questi risparmi sono: 1.  riduzione di input materiali per la produzione di merci; 2.  riduzione dei rifiuti nella produzione e nel commercio; 3.  riduzione della quantità di prodotti lavorati gettati via; 4.  aumento della percentuale di prodotti che vengono

utilizzati (affittati o prestati) e non comprati.

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Paesi Bassi

•  Nel 2016, il Governo olandese ha fissato un duplice obiettivo a livello nazionale: ridurre del 50% l’uso di materie prime vergini entro il 2030 e diventare al 100% un’economia circolare entro il 2050.

•  Tra i settori chiave su cui si concentreranno gli interventi f igurano: biomassa e cibo, plastiche, industria manifatturiera, settore delle costruzioni.

•  I principi guida sono: eco-design per un uso minore e migliore delle risorse, consumo e produzione più sostenibili tramite un’estensione della durata di vita e di uso, rifiuti come materie da recuperare.

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Nuovi modelli di impresa

•  Il nuovo modello sostenibile

Fonte Mise

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La Simbiosi industriale

•  La simbiosi industriale (o metabolismo industriale) coinvolge industrie tradizionalmente separate con un approccio integrato finalizzato a promuovere vantaggi competitivi attraverso lo scambio di materia, energia, acqua e/o sottoprodotti. (M.R. Chertow, “Industrial Symbiosis: Literature and Taxonomy”, Annual Review of Energy and Environment 2000).

•  La simbiosi si pone come strumento di eco-innovazione di sistema per l’uso efficiente delle risorse e coinvolge aziende dissimili attraverso la creazione di reti di condivisione di risorse anche grazie ad opportune piattaforme di incontro domanda/offerta.

•  I benefici sono economici, ambientali e sociali per tutto il territorio coinvolto.

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Green Public Procurement e Criteri Ambientali Minimi

Il Green Public Procurement (GPP), grazie a quanto previsto nel Codice degli appalti sull’applicazione obbligatoria dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), è diventato uno dei principali strumenti di politica ambientale e produttiva in grado di ridurre gli impatti ambientali, razionalizzare e ridurre la spesa pubblica e in grado di promuovere le imprese innovative sotto il profilo ambientale. Infatti, tramite questa preziosa leva sul lato della domanda, si influenza il mercato, stimolando percorsi di qualificazione e innovazione ambientale da parte delle imprese italiane rafforzandone la competitività

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Problematiche Strategia •  Servono: •  Azioni di fiscalità e di incentivi pubblici; •  Coinvolgimento dei consumatori; •  Una fase di transizione dove, tra l’altro venga

Ripensato il concetto di rifiuto!

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Paradossi: proposte progetto ISAAC

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Paradossi e proposte Regolamento Sottoprodotti •  Si ritiene utile lavorare sulla definizione di “CICLO DI PRODUZIONE” del

residuo per far luce su quali siano i corretti confini da attribuire a tale ciclo chiarendo se questo si esaurisce all’interno dello stabilimento ove si ottiene il prodotto o può prevedere altre fasi in altri contesti.

•  Una definizione valida di ciclo di produzione potrebbe essere la seguente: L’insieme delle varie fasi attraverso cui si compie la produzione di un determinato bene economico. Tale processo consiste in una serie sequenziale di operazioni, automatiche o manuali, che permettono la lavorazione e la trasformazione delle materie in ingresso per ottenere prodotti semilavorati e prodotti finiti e da cui si genera anche una quota di sottoprodotti o rifiuti. Le operazioni e i fattori produttivi necessari al compimento di un determinato ciclo di produzione possono far capo, sia ad un unico impianto, sia a impianti distinti tra loro per localizzazione e imprese coinvolte.

• 

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Is  the  use  of  the  material  lawful? The  material  is  a  waste

NO

yes

Was  the  material  deliberately  produced?  (The  process  of  production  has  been  modified  for  this  purpose)

The  material  is  a  product  and  not  a  residue  of  production yes

The  material  is  a  residue  of  production  –application  of  following  criteria

NO

yes

NO

yes

Is  the  use  of  material  against  law?

The  material  may  be  used  without  prior  processing  (except  for  the  normal  operations  included  in  the  process  of  production)

The  material  is  a  waste

The  material  is  a  waste

NO

yes

The  production  of the  material  is an integral part  of the  production  process?

The  material  is  a  by-­‐product,  not  a  waste

The  material  is  a  wasteNO

Interpretative Communication on waste and BY-PRODUCTS presented by the Commisson on 21 February 2007, during the preparatory work for Directive No 98/2008, still remains one of the best way to simplify the entire system.

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Paradossi e proposte •  Decreto Effluenti:…ovvero Digestato

Stiamo lavorando ad una proposta che possa risolvere la questione delle liste positive incomplete. Il dm deve prevedere la possibilità di nuovi inserimenti qualora ritenuti validi e utilizzabili, anche alla luce dei concetti base dell’economia circolare… •  Attualmente alcune matrici, ammesse dalla normativa 6 luglio 2012,

come sottoprodotti agroindustriali non sono ammessi dal Dm Effluenti…risultato il digestato è un RIFIUTO!

•  Non introduce un periodo transitorio per dar tempo alle aziende di adeguarsi!

•  La questione del 30 % di colture dedicate non è ammissibile scientificamente;

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Armonizzazione delle procedure

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Proposta legge Democrazia Partecipata

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Autorità nazionale per la partecipazione democratica alle iniziative

Autorità regionale

Responsabile del dibattito pubblico

elenco esperti terzi e neutrali

Legge dibattito pubblico italiana (legge a termine – durata 6 anni poi rivista)

Giuria di Cittadini

Autoritàper ogni regione Autorità regionale

Autorità regionale Autorità regionale

Autorità regionale Autorità regionale

Autorità regionale Autorità regionale

I PRINCIPI DELLA CONSULTAZIONE: IL CODICE e LE LINEE GUIDA

RISULTATO

DIBATTITO PUBBLICO

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Legge dibattito pubblico italiana

•  E’ una legge a scadenza con una Fase sperimentale per 4 anni sul modello toscano

•  2 ANNI ulteriori per correzioni e miglioramenti •  Procedura si basa sul MODELLO INGLESE con punti Francesi

(autorità indipendente) e tedeschi (modello del dibattito su cellule di consultazione)

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•  Autorità indipendente dall’amministrazione statale (pur agendo per essa) e dal potere legislativo istituita per legge specifica.

•  Organismo amministrativo preposto a servizi di pubblico interesse, con funzioni direttive e di controllo; autorità amministrativa indipendente.

•  Opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

•  E’ una autorità garante, ovvero un organo creato per sorvegliare lo svolgimento di attività caratterizzate da uno speciale interesse generale. Ha lo scopo di salvaguardare cittadini e imprese da situazioni che li vede in posizione di debolezza rispetto agli operatori che producono ed erogano i beni o i servizi in regime di monopolio, quasi-monopolio, oligopolio, ovvero pure in quelle situazioni in cui esistono forti asimmetrie informative.

Legge dibattito pubblico italiana

Autorità nazionale per la partecipazione democratica alle

iniziative

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Poteri: •  Gestisce il dibattito pubblico quando l’opera coinvolge territorialmente più di una

regione o quando, anche se insiste su una sola regione, l’opera oggetto del dibattito pubblico è definita strategica o di interesse strategico.

•  Nomina il responsabile del Dibattito pubblico attingendo all’albo degli esperti terzi e neutrali secondo procedure ad evidenza pubblica; può essere la stessa Autorità, se lo ritiene, a gestire direttamente il Dibattito.

•  Rinnova il Codice delle pratiche della consultazione pubblica e le Linee Guida delle pratiche della consultazione pubblica che ogni tre anni sono sottoposti a verifica alla luce dei risultati ottenuti

•  Monitora annualmente i dibattiti pubblici realizzati sia promossi dalla stessa Autorità nazionale che quelli promossi dalle Autorità regionali, e pubblica il monitoraggio annuale sul proprio sito

•  Affronta le controversie se due o più regioni sono interessate al progetto presentato

•  Controlla che sia garantita la partecipazione del pubblico al processo di elaborazione dei progetti, senza tuttavia pronunciarsi su questi ultimi.

•  Approva o Rifiuta l’iscrizione degli Esperti all’ elenco esperti terzi e neutrali

Legge dibattito pubblico italiana Autorità nazionale per la

partecipazione democratica alle iniziative

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•  Il Codice delle pratiche della consultazione stabilisce i criteri e le linee guida con cui sviluppare efficaci pratiche partecipative di consultazione per le opere soggette a dibattito pubblico.

•  È un modello generale applicabile a ogni contesto per aumentare la trasparenza e ascoltare l'opinione pubblica, a discrezione dei responsabili.

•  IL Codice definisce l'approccio che il Autorità nazionale per la partecipazione democratica alle iniziative deve prendere quando decide di eseguire un esercizio di consultazione pubblica.

•  Il Codice non ha una forza giuridica e non può prevalere su requisiti legali o obbligatori.

•  Ogni soggetto responsabile utilizzerà il codice come un’indicazione per costruire il confronto.

CODICE delle pratiche della consultazione pubblica

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•  Finalità del Codice, è dare indirizzi per migliorare le forme di consultazione per le principali opere oggetto di consultazione.

•  Per coinvolgere le parti interessate nei processi evolutivi politici e legislativi, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della presente legge il codice delle pratiche della consultazione pubblica deve essere adottato dalle regioni e dalle Province a Statuto Autonome e da tutti i soggetti della Pubblica Amministrazione con capacità autorizzative di iter …

CODICE delle pratiche della consultazione pubblica

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Legge dibattito pubblico italiana INGLESE – prima versione, i 7 principi 1.  Quando consultare: una consultazione formale deve avvenire in uno stadio in cui sia

ancora possibile influenzare il risultato della politica. 2.  Durata delle consultazioni: le consultazioni devono normalmente avere una durata di

almeno 12 settimane, con possibilità di tempi più lunghi ove necessario e sensato. 3.  La chiarezza su scopo e impatto: i documenti della consultazione devono essere chiari in

merito al processo in atto per ciò che viene proposto, l’ambito di influenza i costi e i benefici previsti e dalle proposte.

4.  accessibilità alle consultazioni: l’attività della consultazione deve essere progettata affinché sia accessibile e appositamente mirato alle persone a cui è destinata l’azione.

5.  L'onere della consultazione: E’ di fondamentale importanza mantenere basso l'impegno richiesto per la consultazione affinché questo sia efficace e le persone consultate siano coinvolte nel procedimento attivato.

6.  risposte di consultazioni: gli esiti della consultazione devono essere analizzati con attenzione e ai partecipanti devono essere forniti dei riscontri in seguito alla partecipazione.

7.  Capacità di consultare: durante lo svolgimento delle consultazioni dei funzionari dovrebbero cercare una guida su come eseguire un esercizio di consultazione efficace e condividere ciò che hanno imparato da questa esperienza

• 

I PRINCIPI DELLA CONSULTAZIONE: IL CODICE

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Autorità nazionale per la partecipazione democratica alle iniziative

Autorità regionale

Elenco esperti terzi e neutrali

Giuria di Cittadini

Tipologia Progetti Autorità nazionale

Tipologia Progetti Autorità regionale

Autorità regionale Autorità regionale

Autorità regionale

DIBATTITO PUBBLICO

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•  L’Autorità Nazionale può attivare un procedimento di dibattito pubblico per gli interventi pubblici di notevole rilevanza per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche e la loro natura progettuale diversi da quelli elencati precedentemente, su richiesta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell’agricoltura, del soggetto proponente o responsabile dell’intervento, di un consiglio regionale, di un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno 150.000 abitanti, di un decimo dei membri della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, oppure su richiesta di 50.000 cittadini aventi diritto di voto.

•  (de petris)

Legge dibattito pubblico italiana Tipologia Progetti Autorità Nazionale

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•  A livello nazionale viene istituito un Albo di esperti terzi e neutrali che hanno funzione di RESPONSABILE DEL DIBATTITO PUBBLICO

•  i mediatori sono figure terze e neutrali che si occupano prevalentemente della risoluzione dei conflitti e aiutano le parti nel processo negoziale;

•  I facilitatori sono figure terze e neutrali soprattutto specializzati nel gestire piccoli gruppi e nel favorire l’interazione tra le persone

Legge dibattito pubblico italiana Elenco esperti terzi e neutrali

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Ruolo •  L’Autorità regionale ha il ruolo di gestire il dibattito pubblico quando

l’opera coinvolge oggetto di consultazione insiste territorialmente sulla propria regione e quando risponde ai requisiti per la sua competenza.

•  Nomina il responsabile del Dibattito pubblico attingendo all’albo degli esperti terzi e neutrali.

•  Assiste l’Autorità nazionale nel monitoraggio annuale dei dibattiti conclusi ed in corso.

Legge dibattito pubblico italiana Autorità regionale

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•  L’Autorità si pronuncia con decisione motivata sulla richiesta di avvio del procedimento di dibattito pubblico entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito dell’Autorità della richiesta e nomina il Responsabile del Dibattito pubblico per quel procedimento

Legge dibattito pubblico italiana AVVIO

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•  Il Responsabile del Dibattito pubblico, di seguito RDP,

•  L’RDP può richiedere al soggetto proponente o responsabile di integrare il dossier del progetto. •  In tal caso, la procedura si intende avviata dalla data di pubblicazione del dossier completo, che è

reso pubblico anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie telematiche.

•  Il dibattito pubblico deve essere attivato seguendo i principi del codice di consultazione e avvalendosi delle linee guida emanate dall’Autorità nazionale per il dibattito pubblico, entro sei mesi dalla notifica al committente o responsabile del progetto e all’autore della richiesta di consultazione.

•  Le persone giuridiche che partecipano alla procedura di dibattito pubblico possono nominare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’avvio della procedura, tecnici ed esperti da cui essere rappresentati durante tutte le fasi del procedimento.

•  L’RDP o le commissioni particolari da essa costituite possono invitare in audizioni pubbliche i soggetti, pubblici o privati, la cui consultazione può risultare utile al buon fine del procedimento; può altresì con-vocare assemblee pubbliche.

•  Al termine del procedimento di dibattito pubblico l’Autorità, entro sessanta giorni, pubblica un resoconto del dibattito, integrandolo con un bilancio delle posizioni emerse. Il resoconto deve essere reso pubblico anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie telematiche.

Legge dibattito pubblico italiana Responsabile del dibattito pubblico

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Legge dibattito pubblico italiana

•  Il dibattito pubblico verte sugli obiettivi e sulle caratteristiche del progetto, con lo scopo di determinare scelte condivise in grado di migliorarlo, di facilitarne la realizzazione o di riconsiderarne le reali opportunità e utilità.

•  Il dibattito pubblico è caratterizzato dai princìpi della trasparenza, dell’argomentazione e dell’equivalenza di trattamento delle opinioni espresse.

DIBATTITO PUBBLICO

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•  I risultati: al termine del Dibattito pubblico il presidente della Giuria stila un rapporto in cui illustra i contenuti e gli argomenti pro e contro il progetto che sono emersi.

•  Il responsabile del dibattito pubblico , possono emettere pareri e raccomandazioni in base al risultato del dibattito pubblico.

Legge dibattito pubblico italiana RISULTATO

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•  Il risultato del dibattito pubblico non ha carattere vincolante. •  Una volta terminato il dibattito pubblico, il proponente avrà tre mesi di

tempo per presentare un dossier conclusivo contenente la volontà o meno di realizzare l’intervento, le eventuali modifiche apportate al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte.

Legge dibattito pubblico italiana RISULTATO

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•  Nessun carico per lo Stato o per le Regioni

•  Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte a valere sulle risorse di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e alimentato annualmente dai soggetti realizzatori degli in-terventi sottoposti alle procedure di cui alla presente legge.

•  Percentuale sull’opera da parte del committente della quale una parte va all’organismo nazionale ed al regionale (minima) il resto per la realizzazione del dibattito

•  Le risorse economiche: il costo di un procedimento di Dibattito Pubblico non supera una percentuale che va dallo 0,3 per cento allo 0,3 per mille del costo del relativo progetto. CHI DECIDE????

Legge dibattito pubblico italiana Copertura finanziaria

Grazie per l’attenzione