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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “P. ROSSI” VIA DEMOCRAZIA 26 – 54100 MASSA (MS) TEL. 0585 41305 FAX 0585 814668 email: [email protected] pec: [email protected] sito www.liceorossi.e du .it IL CONSIGLIO DI ISTITUTO VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale”) e successive modificazioni; VISTO l’articolo 32 (“Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”) della Legge 18 giugno 2009, n.69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”) che ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli atti e i provvedimenti amministrativi allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi di pubblicità legale (istituzione dell’ “Albo online”); RICORDATO che per “Albo online” (Area Pubblicità Legale) si intende la sezione del sito istituzionale dell'Amministrazione dove vengono pubblicati tutti quegli atti per i quali la legge impone la pubblicazione come condizione necessaria perché acquisiscano efficacia, ossia producano gli effetti previsti; VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ”), come riformato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai 1

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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “P. ROSSI”VIA DEMOCRAZIA 26 – 54100 MASSA (MS) TEL. 0585 41305 FAX 0585 814668

email: [email protected] pec: [email protected] sito www.liceorossi.e du .it

IL CONSIGLIO DI ISTITUTOVISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice

dell’amministrazione digitale”) e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 32 (“Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”) della Legge 18 giugno 2009, n.69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”) che ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli atti e i provvedimenti amministrativi allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi di pubblicità legale (istituzione dell’ “Albo online”);

RICORDATO che per “Albo online” (Area Pubblicità Legale) si intende la sezione del sito istituzionale dell'Amministrazione dove vengono pubblicati tutti quegli atti per i quali la legge impone la pubblicazione come condizione necessaria perché acquisiscano efficacia, ossia producano gli effetti previsti;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), come riformato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”);

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, istitutivo di AGID (Agenzia per l’Italia Digitale);

VISTE le “Linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA” elaborate da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) e diffuse del maggio 2016;

RICORDATO che le succitate “Linee guida” prevedono che ogni amministrazione pubblica disciplina la pubblicità legale con un atto di organizzazione;

VISTA la delibera ANAC 13 aprile 2016, n. 430 (“Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”);

VISTA la circolare AGID n. 6 del 22 marzo 2016 " Aggiornamento della

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Circolare AgID n. 61/2013 del 29 marzo 2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni";

SENTITO il dirigente scolastico

ha definito i criteri per la pubblicità legale e l’amministrazione trasparente

Articolo 1 Documento di organizzazione della Pubblicità LegaleIl presente atto si riferisce alla pubblicazione di atti e documenti al cosiddetto Albo online

(di seguito semplicemente “Albo”) consultabile direttamente dalla home page del sito web istituzionale dell’Istituzione scolastica e alla sezione Amministrazione Trasparente dello stesso sito.

Il documento che ne scaturisce è tenuto costantemente aggiornato dal Dirigente Scolastico con successive modificazioni così da costituire un “testo unico” interno in materia di organizzazione della pubblicità legale e dell’amministrazione trasparente.

Le modificazioni sono denominate “Aggiornamenti del documento di organizzazione della Pubblicità Legale e amministrazione trasparente” e recano un numero progressivo.

I documenti che debbono essere pubblicati nell’Albo on-line e in Amministrazione trasparente, in particolare se contenenti dati personali, non possono essre pubblicati in altre parti del sito in quanto debbono essre garantiti la non tracciabilità attraverso i motori di ricerca e il diritto all’oblio. I documenti di carattere generale che non contengono dati personali possono essere pubblicati in altre parti del sito e possono essre richiamati dall’Albo online e da Amministrazione trasparente tramite link.

Articolo 2 Modalità di accesso al servizio on – line Pubblicità legaleAl servizio digitale “Albo on-line”, si accede tramite il sito web della scuola:

www.liceorossi.edu.it e precisamente nell'area denominata Albo online Pubblicità legale. La pubblicazione di atti all’Albo on line ha lo scopo di fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità, notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell’efficacia, ecc. ).

Articolo 3 Caratteristiche dell’AlboLa registrazione e la pubblicazione di un documento all’albo on-line avvengono attraverso il

sistema informatico di gestione dei documenti Segreteria Digitale.In particolare il sistema informatico deve:a) registrare i documenti sequenzialmente e senza soluzione di continuità, con

esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell’operatore;b) garantire la sicurezza e l’integrità del sistema stesso, mediante l’adozione di misure

idonee a garantire il ripristino del sistema in caso di disservizi o temporanea indisponibilità dei dati e dei documenti, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e comunque non superiori a sette giorni;

c) consentire il reperimento delle informazioni che riguardano i documenti registrati;d) consentire l’accesso alle informazioni del sistema da parte di soggetti interessati in

condizioni di sicurezza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;e) consentire la produzione del repertorio giornaliero e annuale dell’Albo.Inoltre l’Albo è realizzato in modo da rispettare i principi di accessibilità, elevata usabilità,

reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità, così come previsto dall’articolo 53 del Codice dell’amministrazione digitale e dall’art. 6 del D.Lgs. 33/2013.

L’albo on-line è organizzato in modo da garantire:a) l’accessibilità alle registrazioni e ai documenti pubblicati, garantendo la ricerca delle

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informazioni e , per testo libero, per tipologia documentale e per stato di pubblicazioneb) l’esattezza e l’aggiornamento dei dati pubblicatic) l’autenticità e l’integrità dei documenti pubblicatid) l’inalterabilità dei documenti pubblicati da parte di terzi, per garantire

l’immodificabilità degli atti.

Articolo 4 Accessibilità all’Albo dal sito istituzionaleL’indirizzo dell’Albo deve essere sempre e direttamente accessibile dalla pagina iniziale del

sito istituzionale.La scuola indica all’utenza, direttamente nel sito ma anche tramite il personale addetto alle

relazioni con il pubblico, le modalità di accesso all’Albo online.Limitatamente al periodo di pubblicazione, l’acquisizione in forma digitale dei documenti

pubblicati da parte dell’utenza avviene gratuitamente e senza formalità.Le disposizioni in materia fiscale e di bollo sono applicate solo in caso d’uso.

Articolo 5 Modalità di pubblicazione all’Albo dei documenti informaticiLa pubblicazione di un documento all’Albo può avvenire:f) in forma integraleg) per estratto (o “con omissis”)h) mediante avviso.

Articolo 6 Atti assoggettati alla pubblicazioneNell’Albo vengono pubblicati tutti quegli atti per i quali la legge impone la pubblicazione in

quanto debbono essere portati a conoscenza del pubblico come condizione necessaria per acquisire efficacia e quindi produrre gli effetti previsti, in particolare le seguenti macrotipologie:

i) i documenti previsti dall’ordinamento scolastico, soggetti alla pubblicità legale;j) gli atti ed i documenti per i quali la normativa vigente richiede la pubblicazione

all'albo della scuola;k) in generale, documenti dai quali possono nascere diritti, doveri, aspettative o

interessi legittimi di terzi e la cui efficacia dipende dalla diffusione nei confronti di una indistinta pluralità di soggetti potenzialmente interessati.

Sono altresì oggetto di pubblicazione obbligatorio gli atti di altre Pubbliche Amministrazioni trasmesse alla Scuola con esplicita richiesta, motivata a norma di legge.

L’elenco analitico delle diverse tipologie di atti e documenti soggetti alla pubblicazione è esposto nella Tabella I. L’elenco è soggetto ad aggiornamento con la modalità precisata dall’ultimo articolo del presente Atto.

La tipologia “Z- Altro” si può arricchire degli eventuali elementi precisati dagli Aggiornamenti.

Il suddetto elenco analitico (voci in neretto nella tabella colonna uno) compare nella pagina iniziale dell’Albo online ed è aggiornato almeno una volta l’anno.

TABELLA I – ATTI OGGETTO DI PUBBLICITA’ LEGALE (art. 5)

Denominazione tipologia Durata pubblicazione (gg)

Notesui documenti o sugli atti

Responsabile amministrativo che deve comunicare la richiesta di pubblicazione all’ufficio protocollo o che protocolla (con le precisazioni di cui agli artt. 6 e 9)

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Atti di altre Pubbliche Amministrazioni

15 Aventi carattere di pubblicazione obbligatoria

Ufficio protocollo, su indicazione del DS

Atti di bilancio e patrimoniali (Contabilità)

15 A) Programma annuale e Conto consuntivo (da pubblicare anche sul Portale Unico entro 15 giorni dall’approvazione)

Dsga invia al protocollo

Atti dirigenziali organizzativi e d’indirizzo

15 A) Atto d'indirizzo per il PTOF e suoi aggiornamenti.B) Direttiva al DSGA.C) Disposizioni organizzative permanenti o annuali

DS invia a ufficio protocollo

Bandi di gara e aggiudicazioni (Appalti)

15 o altra durata

specificata nell’atto

A) DetermineB) Bandi (escluse procedure negoziate) C) Commissioni, curricola, dichiarazioni dei commissariD) EsclusioniE) GraduatorieF) Aggiudicazioni

Ufficio amministrativo,

Selezione esperti esterni, (Incarichi e consulenze)

15 o altra durata

specificata nell’atto

A) AvvisiB) Graduatorie

Ufficio amministrativo,

Contratti a tempo determinato(Nomine personale)

15 Supplenze personale docente e ATA: solo atti individuazione

Ufficio personale

Decreti e determine del Dirigente

15 Atti non compresi in altre categorie

Ufficio che produce l’atto

Elezioni organi collegiali 15 A) Indizione.B) Risultati. Relativamente a: a) Consiglio di istituto b) consigli di classe c) organo di garanzia interno d) comitato per la valutazione dei docenti

A) Ufficio didattica, supportato da commissione elettorale

B) a, b, c ufficio didattica supportato da commissione elettorale; d ufficio personale

Esami ed esiti degli scrutini finali

15 A) Esiti relativi a:a) esami di Statob) esami integrativic) esami per lo scioglimento della sospensione del giudizio.C) Esiti degli scrutini:a) sessione di giugnob) sessione di settembre per

Ufficio didattica, supportato dai referenti di sedeAll’albo solo avviso di pubblicazione, risultati pubblicati cartacei nelle sedi.

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lo scioglimento della sospensione del giudizio

Graduatorie 15 A) Esterne: per fasce per conferimento supplenze.B) Interne:B1) ai fini dell'individuazione dei perdenti postoB2) per attribuzione di particolari incarichi ai docentiB3) per la partecipazione di studenti a particolari progetti.

A, B1 Ufficio personaleB2 e B3 all’albo solo avviso, pubblicazione cartacea interna B2 ufficio personale e B3 ufficio didattica

Delibere Consiglio di Istituto e Collegio dei docenti

15 Tutte le Delibere del Consiglio di istituto e del Collegio dei docenti escluso quelle chef anno riferimento a situazioni personali (esempio accettazione richiesta terza ripetenza)

Segretario verbalizzante che invia delibere e allegati all’ufficio protocollo.

Avvisi 15 Qualsiasi avviso non compreso nei precedenti (esempio convocazione Consiglio Istituto)

Ufficio che produce l’atto

Contratti 15 Esperti esterni depurati dei dati personali

Ufficio amministrativo

Convenzioni 15 Associazioni, reti Ufficio amministrativo

Per il momento non vengono utilizzate le voci: libri di testo, regolamenti, sicurezza.

Articolo 7 Obblighi di pubblicazione relativi alle procedure negozialiSono pubblicati sull’Albo on line nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi

atti la determina a contrarre, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali busta numero uno (non anche delle esclusioni eventualmente disposte dopo l’apertura delle offerte buste due e tre, offerta tecnica e offerta economica, per carenze o anomalie di queste ultime).

È inoltre pubblicata sempre nell’area pubblicità legale la composizione della commissione aggiudicatrice e i curricula dei suoi componenti e dichiarazione di non sussistenza vincoli incompatibilità.

Per le esclusioni e ammissioni la scansione è: - viene fissata la scadenza termine per la presentazione delle offerte;- se la procedura è aperta nello stesso giorno diventa accessibile l’elenco dei soggetti che

hanno presentato l’offerta;- se la procedura è negoziata diventa accessibile l’elenco dei soggetti che hanno presentato

l’offerta il giorno successivo;- in un termine che decide la scuola, dopo la prima seduta, vengono decise esclusioni ed

ammissioni; due giorni dopo è pubblicato l’elenco di ammessi ed esclusi;Per la composizione della commissione la scansione è:

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-in un termine deciso dalla scuola, nomina della commissione ma comunque prima della prima seduta;

-due giorni dopo ma prima della prima seduta è pubblicata la composizione della commissione con CV e dichiarazioni sempre prima della prima seduta.

Articolo 8 Atti non soggetti alla pubblicazioneNon sono soggetti alla pubblicazione ai sensi del precedente articolo gli atti e i documenti

cui l’adempimento non produca effetti legali. In tal caso possono essere collocati in altre sezioni del sito internet istituzionale.

Articolo 9 Responsabili amministrativi della pubblicazione e richiedenti la pubblicazioneIn coerenza con l’elenco di cui all’art. 5, sono identificati quali responsabili amministrativi

preposti alle richieste di pubblicazione, relativamente alle tipologie di documenti nell’elenco: il dirigente il direttore dei servizi generali e amministrativi.La richiesta di pubblicazione di un atto all'albo on line sono effettuate:A) in modo automatico sulla base della scelta della tipologia del documento al momento

della protocollazione;B) in modo manuale per i documenti non inseriti nella tipologia come documenti da

pubblicare nella sezione Pubblicità Legale: in tal caso la richiesta potrà essere presentata direttamente all’addetto alla protocollazione anche dagli uffici amministrativi nell'ambito delle competenze delineate dal Piano delle Attività o da collaboratori del Dirigente nell'ambito delle direttive dal medesimo emanate.

In Tabella II sono precisate, per ciascun soggetto abilitato a presentare richiesta di pubblicazione all’Albo, le tipologie di sua competenza.

Articolo 10 Responsabile della pubblicazioneIl responsabile della pubblicazione è l’assistente amministrativo addetto alla protocollazione e

ogni sostituto nominato in sua assenza.Il responsabile della protocollazione provvede alla Pubblicità legale (“affissione” all’Albo

online).Il Responsabile è abilitato dal dirigente alla pubblicazione all’Albo collegato al documentale

in uso nella Scuola. Lo stesso dicasi per chi lo sostituisce.Una volta ricevuta una notifica contenente richiesta di pubblicazione o sulla base della

selezione tipologia del documento da protocollare, il Responsabile controlla la presenza dell’indicazione di pubblicazione, il tempo di pubblicazione e la regolarità del documento (presenza della firma digitale, caratteristiche del documento ecc.); per ogni irregolarità procedurale rispetto a quanto stabilito dal presente Atto, e dalle norme, il Responsabile invia al richiedente una contronotifica per sanare le irregolarità, altrimenti invia il documento all’Albo. L’eventuale contronotifica è trasmessa per conoscenza anche al dirigente.

Al fine di provvedere alla pubblicazione legale il Responsabile, nei giorni in cui è in servizio, prende visione quotidianamente dei documenti da protocollare e delle richieste trasmessegli. Nei casi in cui il Responsabile, per qualsiasi ragione, non sia in servizio, provvede alla pubblicazione chi deve sostituirlo, secondo il decreto dirigenziale citato in premessa.

Articolo 11 Tempi di lavorazioneIl tempo di lavorazione dei documenti da pubblicare, inclusi gli allegati, è immediato all’atto

della protocollazione e comunque non può superare i 5 giorni lavorativi a decorrere è stato approvato l’atto.

Sono fatte salve le situazioni di pubblicazione urgente (per es.: chiusura della scuola per

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motivi imprevisti).

Articolo 12 Modalità di redazione dei documenti e obbligo della firma digitaleSono pubblicati all’Albo:a) documenti informatici nativi, in formato pdf, sottoscritti con firma digitale;b) documenti informatici in copia per immagine: in questo caso occorre sia pubblicata

anche la dichiarazione di conformità sottoscritta con firma digitale a cura del richiedente, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 13 novembre 2014; tuttavia in questo caso il documento è trasmesso al Responsabile anche in formato testuale, in coerenza con quanto previsto dalla Circolare AgID 61/2013;

c) documenti informatici contenenti copie o avvisi o estratti sottoscritti con firma digitale a cura del richiedente in coerenza con quanto previsto dal DPCM 13 novembre2014. Se il documento è stato pubblicato per estratto (o “con omissis”), nel fascicolo informatico è conservato un esemplare integrale del documento inviato per la pubblicazione.

Il Responsabile della pubblicazione accerta la validità del certificato di firma digitale sui documenti pubblicati durante l’intero periodo di pubblicazione. I documenti con certificato scaduto o revocato sono annullati e sostituiti da un documento con certificato di firma valido, aggiornando senza ritardo l’Albo -line e dando evidenza del collegamento fra i due documenti.

I formati devono garantire la visualizzazione dei documenti mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico (PDFA).

Articolo 13 Richieste di pubblicazioneLe richieste di pubblicazione da parte dei soggetti elencati all’art. 6 avvengono in ambiente

digitale (tramite email interna o note nell’atto di vidimazione della posta elettronica).Il soggetto responsabile dell’atto provvede all’elaborazione del documento anche in formato

Word e alla conversione in PDF. Il dirigente appone la firma digitale. L’ufficio protocollo deve provvedere agli aspetti materiali della procedura di richiesta al Responsabile (pubblicazione del documento e degli allegati mediante il software Segreteria Digitale).

Le “pubblicazioni” e le richieste di pubblicazione cartacee non sono ammesse.I soggetti preposti a fare richiesta di pubblicazione di norma inviano quest’ultima all’ufficio

protocollo tramite email almeno due giorni lavorativi prima della data di pubblicazione affinché l’atto possa esser firmato digitalmente.

Ogni richiesta di pubblicazione è segnalata al Responsabile dal richiedente anche per mezzo dell’invio di una email.

La richiesta di pubblicazione da parte di terzi (“pubblicazione notificativa”) è richiesta dal DSGA o dal Dirigente al momento della vidimazione del documento tramite il software segreteria digitale e pubblicata dall’Ufficio protocollo all’Albo.

Articolo 14 Esclusività dell’elenco in Tabella I e III richiedenti inviano tramite notifica al Responsabile soltanto documenti che ricadono

nell’elenco di Tabella I e II.Se ad un richiedente sembra necessaria la trasmissione al Responsabile di un documento non

compreso nell’elenco di Tabella I e II, egli sottopone un quesito al dirigente. Finché il dirigente non fornisce risposta, il documento non è soggetto a pubblicazione.

Articolo 15 Rispetto della privacyNella predisposizione dei documenti e successiva pubblicazione deve essere rispettata la

normativa vigente in tema di privacy ( Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196 del 2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 - Codice Privacy).

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La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on-line deve essere espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal GDPR:

tutti i dati personali possono essere oggetto di una o più operazioni di trattamento purché finalizzate allo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti da tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dai provvedimenti del Garante per la privacy; sono da rispettare i principi di necessità e di proporzionalità dei dati personali diffusi rispetto alla finalità della pubblicità-notizia che con la pubblicazione si persegue;

la diffusione dei dati sensibili e giudiziari è lecita se prevista da una norma di legge o regolamento, se la stessa sia realmente indispensabile e pertinente rispetto al contenuto del provvedimento e non eccedente rispetto al fine che con essa si intende perseguire;

i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono mai essere diffusi; i dati giudiziari possono essere oggetto di diffusione, soltanto se siffatta operazione

di trattamento sia prevista da una norma di legge o da provvedimenti dell’Autorità Garante della Privacy;

anche i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di diffusione se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o di regolamento;

Sono responsabili del rispetto della privacy coloro che redigono l’atto e coloro che materialmente lo pubblicano.

Articolo 16 Richiesta di annullamento di una pubblicazioneDurante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare, informalmente, il

contenuto dei documenti ma le eventuali modifiche apportate per correggere errori materiali devono risultare dallo stesso documento sostituito o modificato ovvero da altro atto allegato allo stesso. In caso di correzione il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo dalla data dell’avvenuta sostituzione o modifica.

Con adeguata motivazione, il responsabile del procedimento amministrativo (RUP) o colui che ha redatto o anche colui che ha pubblicato l’atto possono richiedere al Responsabile della pubblicazione l’annullamento di una pubblicazione.

La procedura di annullamento da parte del Responsabile è descritta dal decreto di individuazione dello stesso, citato in premessa.

Articolo 17 Durata delle pubblicazioniIl periodo di pubblicazione è di quindici giorni interi e consecutivi, salvo termini diversi

previsti da norme speciali.Il computo dei giorni inizia dal giorno successivo alla data di pubblicazione.Se l’ultimo giorno coincide con un giorno festivo, il termine di pubblicazione è proroga-to al

primo giorno lavorativo utile.Le amministrazioni pubbliche possono stabilire tempi di permanenza dei documenti sul sito

informatico oltre il periodo di pubblicazione, nel rispetto dei principi di necessità, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza. I limiti dei giorni di pubblicazione sono da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 60.

In ogni caso i documenti restano pubblicati per il tempo stabilito dalle procedure di gara o dalle singole disposizioni di legge o di regolamento.

La pubblicazione si intende soddisfatta se un documento è rimasto disponibile sul sito complessivamente per almeno dodici ore per ciascun giorno di pubblicazione.

Il periodo di pubblicazione è prorogato di un giorno per ciascun giorno di pubblicazione inferiore complessivamente a dodici ore, in base a un’attestazione del responsabile della pubblicazione o di un suo delegato.

La pubblicazione all’Albo avviene nel rispetto del principio di temporaneità e del cd. “diritto all’oblio”. Pertanto, decorso il termine di pubblicazione, il sistema informatico deve impedire la

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ricerca di qualsiasi esemplare del documento pubblicato tramite accesso alle proprie banche dati; inoltre, il sistema informatico deve segnalare la temporaneità delle informazioni pubblicate ai motori di indicizzazione e di ricerca, anche attraverso formati idonei e accorgimenti tecnici di dialogo con sistemi esterni all’ente. Il Responsabile della Pubblicazione controlla che quanto suddetto sia effettivamente realizzato dal fornitore dell’Albo online.

Articolo 18 Elementi obbligatori della registrazioneIl protocollo svolge le funzioni di registro degli atti pubblicati. Il numero progressivo

univoco per anno viene generato automaticamente dal sistema e corrisponde al numero di protocollo.

Gli elementi obbligatori immodificabili della registrazione sono i seguenti:a) numero di protocollo, assegnato automaticamente dal sistemab) data di registrazione, assegnata automaticamente dal sistemac) data iniziale di pubblicazioned) data finale di pubblicazionee) oggetto del documentof) numero degli allegatig) descrizione degli allegatih) documento o documenti informatici sottoscritti con firma digitalei) impronta del documento o dei documenti informatici pubblicatij) indicazione se il documento è pubblicato in forma integrale o per estrattok) unità organizzativa responsabile e nominativo del responsabile del procedimento

amministrativol) denominazione dell’area organizzativa omogenea.Il numero di repertorio, la data di registrazione, la data iniziale di pubblicazione, la data

finale di pubblicazione, l’oggetto, l’impronta e la denominazione dell’ente e dell’area organizzativa omogenea costituiscono la segnatura del documento pubblicato all’albo.

La segnatura deve essere associata ai documenti in forma permanente non modificabile.

Articolo 19 Scarto delle dichiarazioni e dei documenti pubblicatiViene garantito dal sistema il ritiro automatico dei documenti dall’albo on-line una volta

terminato il rispettivo periodo di pubblicazione.Il sistema garantisce la presenza della dichiarazione di regolare avvenuta pubblicazione,

l’indicazione del periodo di pubblicazione e il numero di registrazione a protocollo.Nel fascicolo informatico sono conservati il documento pubblicato, la segnatura, la

dichiarazione di pubblicazione e i metadati necessari per la conservazione affidabile a lungo termine, in armonia con quanto previsto dal DPCM 3 dicembre 2013 in materia di conservazione digitale.

Le modalità di gestione e conservazione del repertorio dell’albo on-line e dei documenti pubblicati sono descritte nel manuale di gestione di segreteria digitale.

I documenti pubblicati e le dichiarazioni sono eliminati dopo due anni interi dall’avvenuta pubblicazione, nel rispetto della procedura di scarto descritta negli articoli 21 e 41 del codice dei beni culturali e con riferimento al proprio piano di conservazione (o “massimario di selezione”) previsto dall’articolo 68 del Testo Unico della Documentazione Amministrativa.

I documenti pubblicati destinati alla conservazione sono inviati dal Responsabile al sistema di conservazione al termine del periodo di pubblicazione corredati della dichiarazione di pubblicazione prodotta e dei dati di registrazione e di pubblicazione

Articolo 20 Relazioni con pubblicazione in Amministrazione Trasparente e in altre sezioni del sito

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Nell’ultima colonna di Tabella I sono indicate anche le sezioni di “Amministrazione Trasparente” e altre sezioni del sito ove devono essere collocati i documenti amministrativi già oggetto di Pubblicità Legale.

Articolo 21 Amministrazione trasparenteLa Trasparenza è misura fondamentale non solo per la prevenzione della corruzione, ma

anche per il controllo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’equità dell’azione amministrativa e della corretta applicazione dei principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia, economicità, efficienza, integrità e lealtà,

A tale fine l’IIS Rossi si pone come obiettivi: garantire la massima trasparenza nelle pubblicazioni della sezione “Amministrazione

trasparente” dei dati; migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai

requisiti di accessibilità ed usabilità.Le modalità e i responsabili della pubblicazione dei documenti sono gli stessi della

pubblicità legale in quanto la pubblicazione coincide con la protocollazione.I dati e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati

tempestivamente sul sito istituzionale e devono restare on line PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI (questi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sorge l'obbligo di pubblicazione).

L’IIS Rossi pubblica nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale, le informazioni, i dati e i documenti relativi a:

1. SEZIONE DISPOSIZIONI GENERALI (aggiornamento tempestivo, responsabile assistente amministrativo incaricato della gestione amministrazione trasparente)

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità PTTI ed il relativo stato di attuazione (solo per l’anno 2016)

Atti di carattere normativo e amministrativo generale: i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività (pagina allegata da verificare per quanto riguarda i LINK e da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente).

Le direttive, le circolari (queste mediante link alla pagina dedicate alla pubblicazione delle circolari da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente) e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. In particolare sono pubblicati in questa sezione:

regolamenti d’istituto (pubblicazione da realizzarsi attraverso link alla pagina del sito dedicata ai regolamenti da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente), criteri per la gestione dell’istituto (pubblicazione da realizzarsi attraverso link alla pagina del sito contenente i criteri di gestione da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente)

nuovo Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici - Codice di comportamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente);

codice disciplinare personale ATA, docente; (D.LGS 297 del 1994 e contratto nazionale

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scuola 20016 – 18 per il personale ATA) (da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente).

2. SEZIONE ORGANIZZAZIONE (aggiornamento tempestivo delle singole pagine sul sito; assistente amministrativo incaricato della gestione amministrazione trasparente

Consiglio d’istituto (link alla pagina contenente la composizione dell’organo)Articolazione degli uffici (link a pagina contenente organigramma dell’istituto)Telefono e posta elettronica della scuola (con link a pagina del sito sezione contatti)3. SEZIONE CONSULENTI E COLLABORATORI (aggiornamento tempestivo della

tabella da parte dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dei contratti con gli esperti esterni; agli atti debbono esserci le dichiarazioni di incompatibilità, nella sezione deve essere pubblicato il curriculum vitae)

Titolari di incarichi estranei all’amministrazione (esperti esterni). Per quanto riguarda gli esperti esterni è importante sottolineare che le seguenti informazioni, soltanto se pubbliche, rendono efficace l'atto di nomina:

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Data di conferimento

Num. Protocollo Oggetto Durata Compenso

Soggetto percettore

Titolare di cariche in

EDP della PAInsussistenza situazioni di

conflitto di interesse CVE

             

 Controllata dal dirigente sulla base della dichiarazione presentata dall’esperto

 Pubblicato sul sito in allegato alla presente tabella

             

 Controllata dal dirigente sulla base della dichiarazione presentata dall’esperto

 Pubblicato sul sito in allegato alla presente tabella

                                                                                                      

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La pubblicazione degli estremi dell'atto per esperti esterni per i quali è previsto un compenso, completi di indicazioni sui soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono CONDIZIONI INDISPENSABILI PER L'ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTO e per la liquidazione del relativo compenso. La Scuola deve pubblicare tali dati tempestivamente e comunque entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico stesso.

4. SEZIONE PERSONALE Titolari di incarichi dirigenziali non generali, Dirigente scolastico (inserire CV,

incarico e contratto compensi di qualsiasi natura). Aggiornamento annuale a cura del dirigente. Personale non a tempo indeterminato e il costo del personale con rapporto di

lavoro non a tempo indeterminato Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti il costo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, attualmente è possibile fare riferimento unicamente al sito del MIUR Scuola in chiaro, poiché esso sostiene le spese per l’organico a tempo indeterminato. Per il momento il collegamento non è funzionante.

Tabella che deve esser aggiornata annualmente dall’assistente amministrativo addetto alla stipula dei contratti dei dipendenti a tempo determinato.

Elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato - Personale DocenteNominativo Data di conferimento Num. Protocollo Durata Tipologia di rapporto                           

Elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato - Personale ATANominativo Data di conferimento Num. Protocollo Durata Tipologia di rapporto                           

Tassi di assenza (costruire tabella, da aggiornare trimestralmente distinguendo le assenze degli ATA da quelle dei docenti a cura dell’assistente amministrativo addetto al personale)

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti. Tutti gli incarichi conferiti con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. Non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione e dalla comunicazione all’anagrafe gli incarichi conferiti ai dipendenti finanziati con le risorse a carico dei fondi della contrattazione integrativa (ANAC).

Aggiornamento tempestivo a cura dell’assistente amministrativo che gestisce gli incarichi)Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (tempestivo)

Data di conferimento Num. Protocollo Oggetto Durata Compenso Soggetto percettore                                                                                        

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Contrattazione collettiva (contratto nazionale) da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente.

Contrattazione integrativa. Mettere i testi della contrattazione integrativa (formato pdf non immagine con allegata la relazione illustrativa certificata dai revisori), da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente.

5. SEZIONE PERFORMANCE Ammontare complessivo dei premi (pubblicare ammontare complessivo Bonus per i

docenti dall’ a.s. 2015/16 e seguenti e FIS dall’a.s. 2015/16 e seguenti) (da aggiornare annualmente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente)

Dati relativi ai premi (pubblicare dati aggregati dei premi assegnati dall’a.s. 2015/16 e seguenti) (da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente)

6. SEZIONE ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI tipologie di procedimenti pubblicare tabella (da aggiornare tempestivamente a cura

dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente) con le seguenti voci:

o Procedimento (breve descrizione e rif. normativi utili) o Termini di conclusione o Unità organizzativa Responsabile dell'istruttoria o Nominativo Responsabile del procedimento (recapiti) Responsabile del

provvedimento finale (recapiti) o Titolare potere sostitutivo o Documenti da allegare all'istanza e modulistica (presente sul sito web della

scuola) o Modalità acquisizione informazioni o Link di accesso al servizio online (se esistente) o Modalità per l'effettuazione di pagamenti (se necessari

monitoraggio tempi procedimentali tabella (da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente)

dichiarazione sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati (tabella contenente l’elenco dei dati acquisibili d’ufficio da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente

7. SEZIONE PROVVEDIMENTI Provvedimenti organi indirizzo-politico: link alla pagina del sito contenente delibere

Consiglio d’Istituto (da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione) dell’amministrazione trasparente)

Provvedimenti Dirigente Scolastico (determine, decreti ecc) (da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione al momento della protocollazione)

8. SEZIONE BANDI DI GARA E CONTRATTIa) Bandi di gara e contratti: adempimenti AVCP (scadenza 31 gennaio) 2013 e

successivi (da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dei contratti).

I dati da pubblicare annualmente sui singoli acquisti nell’area Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di gara sono i seguenti:

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• CIG: Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri).

• Struttura proponente: Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente.

• Oggetto del bando: Oggetto della procedura di scelta del contraente.• Procedura di scelta del contraente: Procedura di scelta del contraente per l’affidamento

di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie. • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte (dopo il termine di presentazione

delle offerte): elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti.

• Aggiudicatario: elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti.

• Importo di aggiudicazione: importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute da operare per Legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell’IVA.

• Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura: data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture; data di ultimazione lavori, servizi o forniture (va indicata solo se conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista).

• Importo delle somme liquidate: importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per Legge e al netto dell’IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, la scuola pubblica in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto le informazioni riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell’anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione (fermo restando il rispetto del principio di segretezza delle offerte) e alle procedure i cui contratti di affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti. I dati di cui sopra devono essere pubblicati in un formato digitale standard aperto che ne consenta l’analisi e la rielaborazione.

A tal fine si devono utilizzare il formato XML secondo gli schemi XSD definiti nel documento “specifiche tecniche” disponibile sul sito dell’Autorità.

Al fine di consentire l’esercizio dell’attività di vigilanza sull’osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012, la scuola deve trasmettere all’Autorità mediante PEC all’indirizzo [email protected], entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti internet delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012.

Eventuali rettifiche della URL di pubblicazione potranno essere gestite con successive trasmissioni stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l’ultima comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l’Autorità eseguirà le verifiche di competenza.

b) Informazione sulle singole procedure in formato tabellare: tabella dei bandi di gara aggiornata in tempo reale in cui riportare: Cig (se non sussiste obbligo del CIG il campo va compilato con 0000000000 (dieci zero), Codice Fiscale del contraente, Tempi di servizio o fornitura di beni, importo somme liquidate (da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dei contratti).

c) Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori pubblicati distintamente per ogni procedura Tutti i procedimenti di scelta del contraente conclusi (a prescindere dall’acquisizione del CIG o dello SMARTCIG): debbono essere pubblicati a partire

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dalla determina a contrarre, bando (escluso lettera di invito per procedure negoziate), costituzione della commissione giudicatrice con relativi curricula, provvedimento di aggiudicazione. In base all'art. 23, il DSGA è tenuto a pubblicare ed AGGIORNARE OGNI SEI MESI gli elenchi dei provvedimenti finali di scelta di un contraente per l'affidamento di appalto, indipendentemente dalla modalità con cui è stato individuato (affidamento diretto, procedura negoziata, procedura aperta). (da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dei contratti).

9. SEZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICICriteri e modalità per la concessione di borse di studio (da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente)

10. SEZIONE BILANCIProgramma annuale (entro 15 giorni dall’approvazione) link alla pagina documenti di

rendicontazione del sito da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente)

Conto consuntivo (entro 15 giorni dall’approvazione) link alla pagina documenti di rendicontazione del sito da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente)

Controlli e rilievi sull'amministrazione. Inserire le seguenti affermazioni: • 1. L'istituto NON ha recepito rilievi degli organi di controllo interno, degli organi di

revisione amministrativa e contabile. da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente)

• 2. L'istituto NON ha recepito rilievi della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli Uffici. (da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente)

11. SERVIZI EROGATICarta servizi scuola e PTOF (Link voce Organizzazione generale -> Documenti

fondamentali (da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente)

12. PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONEIndicatore di tempestività dei pagamenti (da aggiornare annualmente a cura

dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente)IBAN e pagamenti informatici (da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente

amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente)13. ALTRI CONTENUTI Accessibilità: pubblicare gli obiettivi di accessibilità per ciascun anno entro il 31 marzo

utilizzando l’applicazione on-line AGID Corruzione

o PTPC: link USRo RPTC: direttore generale USRo Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione: link USRo Relazione RPC: link USR

(da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente)

Accesso civico: nome del responsabile (DS) e modalità per l’esercizio di tale diritto. Nome del titolare del potere sostitutivo (Direttore USR) attivabile nei casi di ritardo o di mancata risposta, con indicazione della posta elettronica istituzionale e dei recapiti telefonici. (da aggiornare tempestivamente a cura dell’assistente amministrativo incaricato della gestione dell’amministrazione trasparente).

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Articolo 22 Dati da pubblicare Portale unico dei dati della scuolaI dati devono essere pubblicati nelle modalità previste per la pubblicazione nell’Albo on –

line dell’Istituto. I dati e i documenti non prodotti all’interno di un procedimento sono inseriti, aggiornati dal Responsabile della pubblicazione individuato dal DSGA sotto la diretta responsabilità dello stesso direttore che provvede a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge.

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione devono essere prodotti e inseriti in formato non modificabile.

Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

Articolo 23 Dati da pubblicare Portale unico dei dati della scuolaDebbono essre pubblicati sul Portale unico della scuola: il programma annuale entro 15 giorni dall’approvazione da parte del Consiglio di

Istituto; il conto consuntivo entro 15 giorni dall’approvazione da parte del Consiglio di

Istituto; i contratti e le convenzioni conclusi entro 15 giorni dalla loro messa a disposizione

del Consiglio di Istituto tramite circolare interna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTOSabrina Nani

Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

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