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u leggto Verbale di deposito del regolamento interno Spett.le Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia Via Cefalonia, 50 25124 Brescia (BS) Ceto, 26 febbraio 2007 Prot. FG/GM/gm 009-DV . 1 \ . • 1 La sottoscritta Federica Giacomelli, in qualita di legale rappresentante de "il leggio societa cooperativa sociale", con sede in Ceto (BS), in Via Padre Marcolini, 7 ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 deposita l'allegato regolamento intemo approvato dall'assemblea dei soci in data 3 febbraio 2007. 11 presente regolamento e composto da una premessa e n° 14 articoli per complessive n° 4 pagine. la presidente del CdA Federica Giacomelli illeggio societa cooperativa sociale Via Padre Marcolini, 7 - 25040 Ceto (BS) fax 0364-436407 - e-mail: [email protected] Codice Fiscale e Partita IVA 0 2841930981- REA BS-482877 - (onius di diritto ai sensi del D.Lgs. 460/97)

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u leggto

Verbale di deposito del regolamento interno

Spett.le Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia Via Cefalonia, 50 25124 Brescia (BS)

Ceto, 26 febbraio 2007 Prot. FG/GM/gm 009-DV

. 1 \ . • 1

La sottoscritta Federica Giacomelli, in qualita di legale rappresentante de "il leggio societa cooperativa sociale", con sede in Ceto (BS), in Via Padre Marcolini, 7

ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 deposita l'allegato regolamento intemo approvato dall'assemblea dei soci in data 3 febbraio 2007.

11 presente regolamento ecomposto da una premessa e n° 14 articoli per complessive n° 4 pagine.

la presidente del CdA Federica Giacomelli

illeggio societa cooperativa sociale Via Padre Marcolini , 7 - 25040 Ceto (BS) fax 0364-436407 - e-mail: [email protected]

Codice Fiscale e Partita IVA 02841930981- REA BS-482877 - (onius di diritto ai sensi del D.Lgs. 460/97)

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Regolamento interne de "il leggio societa cooperativa sociale"

Prima parte

Premessa

II presente regolamento intemo

estato approvato dall'Assemblea della Cooperativa in data 3 febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 6 della Legge 03/04/2001 n. 142 ed entra in vigore dal giomo 5 febbraio 2007;

potra essere modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci;

esso verra depositato, entro 30 giorni, presso la Direzione provinciale del Lavoro.

2. Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci indicate all'articolo 1 ed esse si intendono complessivamente non peggiorative rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e/o ad accordi collettivi eventualmente applicabili.

3. Per quanta non previsto dal presente regolamento si fara riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonche agli accordi collettivi in quanta applicabili.

Art. 1 - Tipologie di soci lavoratori

1. I soci lavoratori della Cooperativa:

concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

partecipano all' elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concementi le sceIte strategiche, nonche alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

mettono a disposizione le proprie capacita professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita svolta, nonche alla quantita delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

2. Tra socio e Cooperativa potra essere instaurato uno dei seguenti rapporti di lavoro:

subordinato, nelle vane tipologie possibili, anche formative, compatibili con 10 stato di socio;

autonomo;

professionale;

di collaborazione coordinata e continuativa;

di collaborazione coordinata a progetto;

di agenzia;

formativo, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo 0 di collaborazione coordinata e continuativa 0 collaborazione coordinata a progetto;

volontario, ai sensi della Legge 381/1991.

3. EinoItre possibile la sceIta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purche compatibile con 10 stato di socio.

4. La Cooperativa provvedera, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, a confermare al socio il tipo di contratto in essere se non si verificano variazioni, ovvero a definire un nuovo contratto di lavoro.

Art. 2 - Modalita di individuazione del tipo di contratto

1. L'individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e Cooperativa deve essere operata in funzione del raggiungimento degli scopi della Cooperativa, tenuto conto:

del contesto operativo dove la prestazione sara effettuata;

del possesso da parte del socio delle professionalita richieste;

del possesso da parte del socia degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini, ecc.;

1

delle caratteristiche, delle modalita e dell'organizzazione con cui si svolgera il rapporto di lavoro;

del tipo di lavoro disponibile nella Cooperativa.

Art. 3 - CCNL applicabile ai soci subordinati

1. Ai soci con i quali e instaurato un contratto di lavoro subordinato, si applica, con Ie modalita previste dal presente regolamento, il CCNL delle cooperative sociali;

2. In particolare, relativamente ai lavoratori svantaggiati, eprevista la possibilita di applicare il contratto di inserimento lavorativo;

3. L'interruzione del contratto di lavoro subordinato, parasubordinato 0 autonomo puo essere causa di esc1usione da socio cooperatore categoria socio prestatore (mentre puo essere mantenuta la categoria del socio volontario 0 quella di socio sovventore in relazione ad una specifica richiesta valutata dal Consiglio di Amministrazione);

4. L'esc1usione da socia ecausa di interruzione del rapporto di lavoro.

Art. 4 - Normativa applicabile ai soci non subordinati

1. Per i soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 50 c. 1 lett. c bis DPR 917/86, si applicano Ie seguenti disposizioni:

ai fini fiscali l'articolo 52 comma 1 DPR 917/86;

ai fini previdenziali e assistenziali, l'articolo 2 comma 26 Legge 335/1995 e successive modifiche;

ai fini dell'assicurazione INAIL, l'articolo 5 DGLS 38/2000 se l'attivita svolta e soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e Ie malattie professionali.

Si applicano inoltre tutte Ie altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.

2. AI socio che instaura con la Cooperativa un tipo di rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente, si applicano Ie norme previdenziali e fiscali previste per ogni singola fattispecie regolamentata, ivi comprese Ie casse previdenziali istituite dai vari ordini professionali.

3. La Cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alIa stessa affidati dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La Cooperativa applichera tutte Ie disposizioni in materia fiscale, previdenziale e assicurativa riferibili ad ogni tipologia di contratto.

4. I soci con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attivita anche presso altri committenti, con preventiva autorizzazione scritta da parte del Consiglio di Amministrazione, e sempre che l'attivita in questione non sia in contrasto con I'attivita e Ie finalita della Cooperativa. In ogni caso il socio ha l'obbligo di coordinare la propria attivita con quelle della Cooperativa, concordando con gli amministratori i tempi e Ie modalita di esplicazione della propria attivita, cosi che la stessa non crei intralci nella svolgimento del lavoro, 0 possa costituire motive di concorrenza 0 di aumento di costi.

Art. 5 - Trattamento economico dei soci con un contratto di lavoro subordinato

1. II trattamento economico complessivo dei soci sara rapportato alIa quantita e alIa qualita di lavoro conferito in Cooperativa.

2. Per i soci con contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 142/2001, il trattamento economico sara pari a quello previsto dal CCNL applicabile, come definito all'art. 3 del presente regolamento. L'attribuzione dei livelli previsti dal CCNL avverra in base all'effettiva capacita del socio di svolgere Ie mansioni dagli stessi previste.

3. Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione integrativa attribuita dal Consiglio di Amministrazione a singoli soci 0 categorie di soci a titolo di superminimo, ad personam, 0 altra voce retributiva. Tale trattamento sara riconosciuto in base alIa professionalita e all'impegno dimostrato.

Art. 6 - Trattamento economico dei soci con un contratto di lavoro non subordinato

1. II trattamento economico dei soci sara rapportato alIa quantita e alIa qualita di lavoro prestato alIa Cooperativa e secondo quanta stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tariffe professionali, dagli usi e consuetudini, in considerazione dei costi diretti ed indiretti della Cooperativa, e in ogni caso da quanta concordato per iscritto con it socio stesso.

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Art. 7 - Ristorno

1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potra deliberare l'erogazione di ristomi, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi di cui agli artt. 5 e 6.

2. L'erogazione potra avvenire mediante:

integrazione del compenso;

aumento gratuito del capitale sociale;

altre forme di trattamenti economici integrativi.

Art. 8 - Situazione di crisi aziendale

1. Qualora si verifichi una grave crisi aziendale, dovuta ad andamento negativo 0 involutivo dell'attivita aziendale, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti 0 altri motivi di analoga gravita, il Consiglio di Amministrazione informera tempestivamente l' Assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.

2. L'Assemblea potra deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali. Durante il periodo di crisi aziendale non sara comunque possibile effettuare il ristomo di cui all' art. 7 e non potranno essere distribuiti eventuali utili. 11 piano di intervento potra prevedere forme di apporto economico, anche sotto forma di lavoro non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico. 11 piano di intervento potra tener conto delle situazioni di particolare difficolta in cui versino i soci, 0 di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti, che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.

Art. 9 - Distribuzione dellavoro

1. La Cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione dellavoro e alla re1ativa redistribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalita posseduta, al grado di responsabilita acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovra essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equita,

2. La Cooperativa si adoperera per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci, privilegiando l'occupazione di quelli le cui caratteristiche e capacita professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza 0 del lavoro Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell'ammissione allavoro nel caso in cui il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili. A seguito di riduzione 0 mancanza momentanea di lavoro, si puo comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la Cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attivita per mancanza di lavoro 0

possono esercitarla soltanto a orario ridotto.

3. Il socio assunto quale lavoratore dipendente della Cooperativa puo, compatibilmente con la natura del lavoro, con le esigenze della Cooperativa e del socio, stipulare le seguenti tipologie di rapporto di lavoro:

a tempo indeterminato;

a tempo determinato;

a tempo parziale ("part - time");

di formazione e lavoro;

a tempo ripartito;

nonche qualunque altro rapporto di lavoro subordinato consentito dalla legge, in ottemperanza aIle norme legislative che 10 regolino. AI rapporto di lavoro si applicano tutte le norme di legge e contrattuali che regolano l'analogo rapporto di lavoro tra datori di lavoro e dipendente.

4. Se non e possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non e disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. d della Legge 142/2001, i1 rapporto di lavoro con il socio sara sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunita di lavoro idonea.

5. 11 socio non puo eseguire lavori reperiti in proprio, se non espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazionc.

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Art. 10 - Codice disciplinare

1. I contratti di lavoro subordinato si possono risolvere, in aggiunta a quanta previsto dal CCNL applicato per la parte economica, in caso di esc1usione, recesso 0 decadenza dallo stato di socio, per qualsiasi ragione 0 causa.

Seconda parte

Art. 11 - Comunicazione di ammissione

1. L'ammissione allavoro sara comunicata al socio lavoratore, che vi vorra aderire a norma dell'art. 1 della L. 142/2001, in forma scritta attenendosi a quanta disposto dal presente regolamento.

2. In caso di contratto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli e1ementi previsti dal DGLS 152/1997 0 dalle disposizioni di legge in materia.

3. Per tutti gli altri tipi di rapporto di lavoro sara stipulato un apposito contratto in base aIle norme specifiche.

4. II socio dovra consegnare la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto di lavoro. II Consiglio di Amministrazione edelegato a predisporre, per ogni tipo di contratto, I'elenco dei documenti richiesti. II socio einoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.

5. II trattamento dei dati personali sara attuato ne1 rispetto delle disposizioni contenute ne1 D. Lgs. 675/96 (norme sulla privacy).

. Art. 12 - partecipazione

1. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato. Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della Cooperativa. Nella Cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci. Ogni socio ha diritto di criticare l'opera della Cooperativa motivando la critica in forma scritta ed in modo costruttivo. E' fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali. Eventuali richieste di chiarimenti 0 interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al Consiglio di Amministrazione.

2. Tutti i soci sono tenuti a partecipare aIle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio di Amministrazione. Sono altresi tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della Cooperativa non devono essere comunicati all'estemo e ai terzi. Chiunque opera all'intemo della Cooperativa e invitato a compiere opera di promozione e pubblicita, ed e tenuto a informare il Consiglio di Amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della Cooperativa.

Art. 13 - organizzazione dellavoro

1. Ogni socio e tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto concordato. IIlavoro dei soci con contratto di lavoro subordinato e organizzato e diretto dai responsabili di funzione, area, direzione che curano, quando necessario, i rapporti estemi e tra socio e direzione.

2. II socio con contratto di lavoro subordinato e tenuto a presentarsi suI posta di lavoro cui edestinato e a rispettare gli orari di lavoro.

3. II lavoro degli altri soci si svolgera in base a quanta stabilito dal contratto individuale in collaborazione e coordinamento con le strutture della Cooperativa.

4. I soci dovranno essere informati circa l'assetto organizzativo, l'organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della Cooperativa.

Art. 14 - Corresponsione delle remunerazioni

1. Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato saranno erogate di norma secondo quanta previsto dal CCNL.

2. I compensi per gli altri soci saranno erogati in base a quanta previsto dal contratto individuale..

3. La corresponsione delle remunerazioni ecomunque vincolata alle disponibilita fmanziarie della Cooperativa. Se per fatti contingenti non fosse possibile corrispondere le remunerazioni alle scadenze previste, la Cooperativa informera tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del socio.

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