Vademecum Formazione Dlgs81 Rev 04

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2012Vademecum per le aziende sulla formazione del servizio di prevenzione e protezione e dei lavoratori D.LGS. 81/2008BREVE GUIDA SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE IN FUNZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO E DEI CODICI ATECO E SULLA PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ( RSPP, DIRIGENTI, RLS, PREPOSTI, ADDETTI ALLA LOTTA AGLI INCENDI E AL PRIMO SOCCORSO ), SULLA FORMAZIONE GENERICA, SPECIFICA E AGGIUNTIVA DEI LAVORATORI.

Progetti e Servizi Integrati srlMail [email protected] - www.proserin.it P. IVA: 03015890167 Reg. Imp. BG N. 341911 - Cap. Soc. . 50.000,00 24047 Treviglio (BG) - Via Milano, 9/m Tel. 0363/309428 - Fax 0363/596677

Studio Associato CF&C srlMail: [email protected] www.studiocfc.it P. IVA: 01623150164 Reg. Imp. BG N. 224649 -Cap. Soc. . 25.000,00 24011 Alm (BG) - Via Locatelli, 49 Tel. 035/545100 - Fax 035/636459

MTSM srlE-mail: [email protected] P.IVA CF 03487180162 Reg. Imp. BG N. 382725 Cap. Soc. 15.000,00Intervalli Reg. Tribunale di Bergamo n. 20 del 13/05/2008

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Vademecum per le aziende sulla formazione del servizio di prevenzione e protezione e dei lavoratori D.LGS. 81/2008Sommario

BREVE SINTESI DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL TITOLO I DEL DLGS 81/2008 ....................................... 3 BREVE SINTESI DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DAL TITOLO II AL TITOLO II AL TITOLO XI E RELATIVI ALLEGATI ...... 4 VERIFICA LINGUA VEICOLARE PER STRANIERI .................................................................................................................... 6 LIBRETTO FORMATIVO ........................................................................................................................................................ 6 CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ....................................................................................................................................... 1 CLASSIFICAZIONE PER I CORSI RSPP- ASPP LAVORATORI E PREPOSTI ......................................................................... 1 CLASSIFICAZIONE PER I CORSI DIRIGENTI....................................................................................................................... 3 CLASSIFICAZIONE PER I CORSI RLS ................................................................................................................................. 3 CLASSIFICAZIONE PER I CORSI ADDETTO ALLA LOTTA AGLI INCENDI ............................................................................ 3 CLASSIFICAZIONE PER I CORSI ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO ................................................................................... 4 ELENCO DEGLI ORGANISMI PARITETICI IN PROVINCIA DI BERGAMO ................................................................................. 6 SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RIVOLTO AI DATORI DI LAVORO (RSPP-DL) ............................................................................................................................................ 8 SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NON DATORI DI LAVORO (RSPP-MOD A-B-C-) E ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ASPP ....................... 9 SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI ................................................................................................. 10 SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI .................................................................................................. 11 SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI RLS ............................................................................................................ 12 SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI PRIMO SOCCORSO .................................................................. 13 SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA LOTTA AGLI INCENDI ..................................................... 14 SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI ............................................................................................. 15 FORMAZIONE PER LUTILIZZO DI ATTREZZATURE ............................................................................................................. 16 PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON STABILIZZATORI ......................................................................... 18 PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI SENZA STABILIZZATORI ...................................................................... 19 PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORI ........................................................... 20 GRU SU AUTOCARRO E/O RETROCABINA .................................................................................................................... 21 GRU A TORRRE A ROTAZIONE IN BASSO ...................................................................................................................... 22 GRU A TORRRE A ROTAZIONE IN ALTO ........................................................................................................................ 23 GRU A TORRRE A ROTAZIONE IN BASSO E IN ALTO ..................................................................................................... 24 CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CODUCENTE A BORDO ..................................................................................... 25 CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO .................................................................................... 26 CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVO ................................................ 27 CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI, SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVO CON CONDUCENTE A BORDO ...................................................................................................................... 28 GRU MOBILI SU RUOTE, AUTOGRU .............................................................................................................................. 29 GRU MOBILI SU RUOTE, AUTOGRU CON FALCONE TELESCOPICO ................................................................................ 30 TRATTORI AGRICOLI A RUOTE ....................................................................................................................................... 32 TRATTORI AGRICOLI A CINGOLI .................................................................................................................................... 33 MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI IDRAULICI ........................................................................................... 34 MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI A FUNE ............................................................................................... 35 MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI FRONTALI ........................................................................................... 36 MACCHINE MOVIMENTO TERRA- TERNE ...................................................................................................................... 37 MACCHINE MOVIMENTO TERRA- AUTO RIBALTANTI A CINGOLI ................................................................................. 38 MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI IDRAULICI, FRONTALI E TERNE ........................................................... 39 POME PER CALCESTRUZZO ........................................................................................................................................... 40 FORMAZIONE ADDETTO AI LAVORI ELETTRICI .................................................................................................................. 41VADEMECUM FORMAZIONE TITOLO I DLGS. 81/2008 RE.04 DEL 04/05/2012 PAG. 1 A 65

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FORMAZIONE ADDETTO AL MONTAGGIO SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI E LAVORATORI CHE UTILIZZANO FUNI .............................................................................................................................................................. 42 FORMAZIONE SPECIFICA SUI RISCHI PRESENTI IN AZIENDA DERIVATE DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL ART 28, 29 E/O 30 DLGS 81/08 ........................................................................................................................ 43 Addetti edili che effettuano disarmi di strutture sporgenti dal muro ........................................................................... 43 Lavoratori esposti al rischio di movimentazione manuale dei carichi ......................................................................... 44 Lavoratori che utilizzano i videoterminali ..................................................................................................................... 45 Lavoratori esposti ai rischi di natura fisica: rumore e i DPI di protezione contro il rumore ......................................... 46 Lavoratori esposti ai rischi di natura fisica: vibrazioni .................................................................................................. 47 Lavoratori esposti ai rischi di natura fisica: radiazioni ottiche artificiali campi elettromagnetici ................................ 48 Tutti i lavoratori esposti al rischio incendio ................................................................................................................. 49 Tutti i lavoratori esposti al rischio chimico ................................................................................................................... 50 Tutti i lavoratori esposti al rischio cancerogeno e mutageno ....................................................................................... 51 Tutti i lavoratori esposti al rischio amianto .................................................................................................................. 52 Tutti i lavoratori esposti al rischio biologico ................................................................................................................. 53 Tutti i lavoratori che operano in luoghi a rischio di formazione di atmosfere esplosive o con rischio esplosione ........ 54 FORMAZIONE SPECIFICA SULLUTILIZZO DEI DPI .............................................................................................................. 55 FORMAZIONE SPECIFICA SULLUTILIZZO DEI DPI DI TERZA CATEGORA PER LE CADUTE DALLALTO ................................ 56 VERIFICA LINGUA VEICOLARE PER STRANIERI .................................................................................................................. 57 FORMAZIONE ADDETTO SETTORE ALIMENTARE .............................................................................................................. 58

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BREVE SINTESI DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL TITOLO I DEL DLGS 81/2008FIGURA DEL SPP ORE FORMATIVE MINIME ALTO RISCHIO 48 ORE RSPP DATORE DI LAVORO MEDIO RISCHIO 32 ORE BASSO RISCHIO16 OREMODULO A MODULO B ATECO 1 MODULO B ATECO 2 MODULO B ATECO 3 MODULO B ATECO 4 28 36 36 60 48 68 24 60 24 12 24 28 36 36 60 48 PRIMA DELLA NOMINA COME RSPP MODULO B ATECO 5 MODULO B ATECO 6 MODULO B ATECO 7 MODULO B ATECO 8 MODULO B ATECO 9 68 24 60 24 12SOLO PER IL MODULO B OGNI 5 ANNI DAL CORSO BASE /

FORMAZIONE BASE DA EFFETTUARSI ENTRO IL 90 GIORNI DALLAPERTURA DELLATTIVIT

AGGIORNAMENTO OGNI SE GI NOMINATO ENTRO IL GENNAIO 2017 ENTRO 5 ANNI DALLA FORMAZIONE BASE

ORE DI AGGIORNAMENTOALTO RISCHIO 14 ORE MEDIO RISCHIO 10 ORE BASSO RISCHIO 6 ORE

/ 40 ORE 40 ORE 60 ORE 60 ORE

RSPP NON DATORE DI LAVORO

MODULO B ATECO 5 MODULO B ATECO 6 MODULO B ATECO 7 MODULO B ATECO 8 MODULO B ATECO 9 MODULO C MODULO A MODULO B ATECO 1 MODULO B ATECO 2 MODULO B ATECO 3 MODULO B ATECO 4

PRIMA DELLA NOMINA COME RSPP

SOLO PER IL MODULO B OGNI 5 ANNI DAL CORSO BASE

60 ORE 40 ORE 60 ORE 40 ORE 40 ORE

//

/ / 28 ORE 28 ORE 28 ORE 28 ORE 28 ORE 28 ORE 28 ORE 28 ORE 28 ORE

ASPP

RLS

36 ORE (*)

A SEGUITO DELLA NOMINA DI RLS LUGLIO 2013per le persone gi nominate OPPURE prima della nomina e comunque entro 60 giorni dallassunzione dellincarico ENTRO IL gennaio 2013 per i lavoratori gi assunti OPPURE prima dellesposizione ai rischi e comunque entro 60 giorni dallassunzione

ANNO5 ANNI DALLA FORMAZIONE BASE DEL DIRIGENTE (5 anni dalla formazione base anche per quella effettuata prima del 2012 ma conforme allaccordo )

8 ORE (*)

DIRIGENTE

16 ORE

8 ORE

RISCHIO BASSO LAVORATORE RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO

8 12 16

5 ANNI DALLA FORMAZIONE GENERICA E SPECIFICA(5 anni dalla formazione base anche per quella effettuata prima del 2012 ma conforme allaccordo) 5 ANNI DALLA FORMAZIONE BASE DEL PREPOSTO (5 anni dalla formazione base anche per quella effettuata prima del 2012 ma conforme allaccordo)

6 ORE

UGLIO 2013 PREPOSTO 8 OREper le persone gi nominate OPPURE prima della nomina e comunque entro 60 giorni dallassunzione dellincarico

8 ORE

BASSO ADDETTO ANTINCENDIO MEDIO ALTO GRUPPO A ADDETTO PRIMO SOCOCORSO GRUPPO B GRUPPO C

4 8 16 16 12 12Allatto della nomina Allatto della nomina

2 ORE 3 ANNI DAL CORSO BASE 5 ORE 8 ORE 6 ORE 3 ANNI DAL CORSO BASE 4 ORE 4 ORE

(*) ad oggi gli accordi per la formazione degli RSL e i relativi aggiornamenti presenti sul territorio definiscono gli orari indicati rispetto a quanto definito nel decreto

VADEMECUM FORMAZIONE TITOLO I DLGS. 81/2008

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BREVE SINTESI DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DAL TITOLO II AL TITOLO II AL TITOLO XI E RELATIVI ALLEGATIA seguito della formazione generale e specifica dei lavoratori, prevista dallaccordo stato regioni del 11/01/2012, il datore di lavoro, in base allesito della valutazione del rischio, dovr provvedere ad effettuare una formazione aggiuntiva sui seguenti rischi/attivit/mansioni in funzione delle attivit svolte da ogni singolo lavoratore.RISCHIO / MANSIONE SVOLTA PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON STABILIZZATORI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI SENZA STABILIZZATORI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORI GRU SU AUTOCARRO E/O RETROCABINA GRU A TORRRE A ROTAZIONE IN BASSO GRU A TORRRE A ROTAZIONE IN ALTO GRU A TORRRE A ROTAZIONE IN BASSO E IN ALTO CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CODUCENTE A BORDO CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO CON CONDUCENTE A BORDO CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVO CON CONDUCENTE A BORDO CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI, SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVO CON CONDUCENTE A BORDO GRU MOBILI SU RUOTE, AUTOGRU GRU MOBILI SU RUOTE, AUTOGRU CON FALCONE TELESCOPICO TRATTORI AGRICOLI A RUOTE TRATTORI AGRICOLI A CINGOLI MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI IDRAULICI MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI A FUNE MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI FRONTALI MACCHINE MOVIMENTO TERRA- TERNERIFERIMENTO NORMATIVO

LIVELLO OLTRE IL QUALE E RICHIESTA LA FORMAIZONE Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature

DURATA MINIMA PREVISTA

PERIODICITA DI AGGIORNAMENTO

Articolo 71 e 73 COMMA 5 Articolo 71 e 73 COMMA 5 Articolo 71 e 73 COMMA 5 Articolo 71 e 73 COMMA 5 Articolo 71 e 73 COMMA 5 Articolo 71 e 73 COMMA 5 Articolo 71 e 73 COMMA 5 Articolo 71 e 73 COMMA 5 Articolo 71 e 73 COMMA 5 Articolo 71 e 73 COMMA 5

12

5 anni

12

5 anni

14

5 anni

12

5 anni

12

5 anni

12

5 anni

14

5 anni

12

5 anni

12

5 anni

Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature

12

5 anni

Articolo 71 e 73 COMMA 5

Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature

14

5 anni

Articolo 71 e 73 COMMA 5 Articolo 71 e 73 COMMA 5 Articolo 71 e 73 COMMA 5 Articolo 71 e 73 COMMA 5 Articolo 71 e 73 COMMA 5 Articolo 71 e 73 COMMA 5 Articolo 71 e 73 COMMA 5 Articolo 71 e 73 COMMA 5

Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature

14

5 anni

22

5 anni

8

5 anni

8

5 anni

10

5 anni

10

5 anni

10

5 anni

10

5 anni

VADEMECUM FORMAZIONE TITOLO I DLGS. 81/2008

RE.04 DEL 04/05/2012

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RISCHIO / MANSIONE SVOLTA MACCHINE MOVIMENTO TERRA- AUTO RIBALTANTI A CINGOLI MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI IDRAULICI, FRONTALI E TERNE POME PER CALCESTRUZZO TUTTI I LAVORATORI PROVENIENTI DA ALTRI PAESI TUTTI I LAVORATORI (SEGNALETICA DI SICUREZZA) LAVORATORI CHE UTILIZZANO FUNI LAVORATORI CHE MONTANO I PONTEGGI ADDETTI EDILI CHE EFFETTUANO DISARMI DI STRUTTURE SPORGENTI DAL MURO

RIFERIMENTO NORMATIVO

LIVELLO OLTRE IL QUALE E RICHIESTA LA FORMAIZONE Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature Formazione necessaria per i lavoratori stranieri che partecipano ad un corso sulla sicurezza in lingua italiana che non comprendono la lingua italiana La formazione rivolta a tutti i lavoratori indipendentemente dalla mansione svolta Lavoratori che utilizzano funi naturali o artificiali per svolgere lavori in altezza o su alberi Lavoratori che montano , smontano o trasformano ponteggi

DURATA MINIMA PREVISTA

PERIODICITA DI AGGIORNAMENTO

Articolo 71 e 73 COMMA 5 Articolo 71 e 73 COMMA 5 Articolo 71 e 73 COMMA 5 articolo 36

10

5 anni

16

5 anni

14 Da definirsi con OPP Da definirsi con OPP 32 28 Da definirsi con OPP

5 anni Da definirsi con OPP Da definirsi con OPP 5 anni 4 anni Da definirsi con OPP

articolo 164 articolo 116 articolo 136 articolo 145

Lavoratori edili che effettuano disarmi di strutture sporgenti dal muro Lavoratori esposti al rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico ovvero sottoposti a sorveglianza sanitaria con indici superiori a NIOSH: l'Indice di Sollevamento Composto superiore a 1 indice sintetico di rischio superiore a 0,85 indicatore di rischio Forza iniziale e indicatore di rischio Forza di mantenimento superiore a 0,85 indice di esposizione OCRA oltre 2,2 check list OCRA oltre 7,5 metodo RULA superiore a 2 Metodo criteri Guida (MCG) e metodo SUVAPRO superiore a 10

LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

articolo 169.

Da definirsi con OPP

Da definirsi con OPP

LAVORATORI CHE UTILIZZANO I VIDEOTERMINALI LAVORATORI ESPOSTI AI RISCHI DI NATURA FISICA: RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI CAMPI ELETTROMAGNETICI LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO RUMORE LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO VIBRAZIONI TUTTI I LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO INCENDIO TUTTI I LAVORATORI CHE HANNO RISCHIO CHIMICO TUTTI I LAVORATORI CHE HANNO RISCHI CANCEROGENI E MUTAGENI ADDETTI ESPOSTE ALLAMIANTO UTILIZZO DEI DPI UTILIZZO DELLE IMBRAGATURE DI SICUREZZA ADDETTI ESPOSTI AI RISCHI BIOLOGICI

articolo 177

Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso del videoterminale

Da definirsi con OPP

Da definirsi con OPP

articolo 184

Presenza di ROA o CEM indipendentemente dal valore di esposizione

Da definirsi con OPP

Da definirsi con OPP

articolo 184 e articolo 195 articolo 184 e articolo 203 articolo 226

Uguale o superiore a 80 dB(A) Vibrazioni sistema mano braccia superiore o uguale a 2,5 M/S2 Vibrazioni sistema corpo intero superiore o uguale a 0,5 M/S2 Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla mansione svolta stazioni nellazienda Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla mansione, dalle modalit espositive e dalla quantit dellesposizione siano in contatto con agenti chimici pericoloso superiore alla soglia di irrilevante per la salute superiore alla soglia di basso per la sicurezza Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla mansione, dalle modalit espositive e dalla quantit dellesposizione siano in contatto con agenti cancerogeni e mutageni Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla mansione, dalle modalit espositive (occasionali o lavorative) e dalla quantit dellesposizione siano in contatto con amianto Qualunque lavoratori a cui sia stato fornito un dpi Qualunque lavoratore che effettui delle lavorazioni in assenza di piani stabili e parapetti o similari che lo possano esporre a cadute dallalto . Attivit soggette al titolo iv capo ii di cui art. 105 Attivit a rilevante presenza del rischio (secondo le indicazioni fornite dallINAIL CONTARP) o assimilabili ad esse: acconciatori discariche allevamento impianti depurazione

Da definirsi con OPP Da definirsi con OPP Da definirsi con OPP

Da definirsi con OPP Da definirsi con OPP Da definirsi con OPP

articolo 227

Da definirsi con OPP

Da definirsi con OPP

articolo 239

Da definirsi con OPP Da definirsi con OPP Da definirsi con OPP Da definirsi con OPP

Da definirsi con OPP Da definirsi con OPP Da definirsi con OPP Da definirsi con OPP

articolo 257 articolo 77

articolo 77

articolo 278

Da definirsi con OPP

Ogni 4 anni

VADEMECUM FORMAZIONE TITOLO I DLGS. 81/2008

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RISCHIO / MANSIONE SVOLTA

RIFERIMENTO NORMATIVO

LIVELLO OLTRE IL QUALE E RICHIESTA LA FORMAIZONE agricoltura manutenzioni del verde acquacultura produzione alimentare: sanit laboratori ambulatori trasfertisti impianti trattamento rifiuti falegnamerie lavorazione del legno uffici aperti al pubblico metalmeccaniche asili nido scuole dellinfanzia scuole primarie edilizia

DURATA MINIMA PREVISTA

PERIODICITA DI AGGIORNAMENTO

ovvero lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria LAVORATORI CHE LAVORANO IN LUOGHI CON RISCHIO DI FORMAZIONE DI ATMOSFERE ESPLOSIVE O CON RISCHIO ESPLOSIONE

articolo 294-bis

Lavoratori che svolgono la propria mansione in locali classificati in Zona 0 - Zona 1 - Zona 2 - Zona 20 - Zona 21- Zona 22 o locali adiacenti o confinanti con questi

Da definirsi con OPP

Da definirsi con OPP

Vi segnaliamo che sono stati riportati in tabella i corsi relativi alle attrezzature di lavoro (art. 72, comma 5 del D.Lgs. 81) cos come previsti dallAccordo Stato Regioni e Province autonome del 22 febbraio 2012. Il citato Accordo entrer in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Alla data di entrata in vigore dellaccordo saranno riconosciuti i corsi gi effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti: a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dellapprendimento (sar necessario laggiornamento entro 5 anni dalla data del corso); b) Corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale di apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento (4 ore) entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dellaccordo; c) Corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dellaccordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento (4 ore) e verifica finale di apprendimento. Le attrezzature di lavoro a cui si riferisce lAccordo sono: Piattaforme di lavoro mobili elevabili Gru a torre Gru mobile Gru per autocarro Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo Trattori agricoli o forestali Macchine movimento a terra Pompa per calcestruzzo

VERIFICA LINGUA VEICOLARE PER STRANIERIArt. 37 comma 13 D.Lgs. 81/2008 Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

LIBRETTO FORMATIVOSi ricorda che la formazione svolta dai lavoratori deve essere registrata sul libretto formativo di ogni dipendente. "Libretto formativo del cittadino" art. 2 comma i) Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 Il Libretto Formativo del cittadino uno strumento pensato per raccogliere, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori nonch le competenze da essi comunque acquisite: nella scuola, nella formazione, nel lavoro, nella vita quotidiana. Ci al fine di migliorare la leggibilit e la spendibilit delle competenze e l'occupabilit delle persone. Il Libretto Formativo stato definito in una sede istituzionale nazionale (con il DECRETO Interministeriale del 10 ottobre 2005) e viene gestito e rilasciato a cura delle Regioni e Province Autonome nell'ambito delle loro esclusive competenze in materia di formazione professionale e certificazione delle competenze. Attualmente il Libretto Formativo sar introdotto in via sperimentale solo in alcune Regioni. Tale sperimentazione si svolger nell'arco del 2006 con modalit di applicazione differenziate nelle singole Regioni ma secondo un piano di lavoro comune e condiviso. Al termine di questo anno di sperimentazione, si potr avviare diffusione e la messa a regime del Libretto per tutti i cittadini che lo richiederanno.VADEMECUM FORMAZIONE TITOLO I DLGS. 81/2008 RE.04 DEL 04/05/2012 PAG. 6 A 65

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CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDEIl D. Lgs. 81/2008, i diversi e successivi Decreti integrativi, modificativi o attuativi e gli Accordi Stato-Regione definiscono le modalit di effettuazione dei corsi di formazione del servizio di prevenzione e protezione, dei lavoratori e della squadra di emergenza, classificando le aziende in funzione dei rischi o delle attivit. Poich la classificazione non univoca, si riporta di seguito per ogni figura del SPP, della squadra di emergenza e dei lavoratori la classificazione per la scelta del tipo di corso.

CLASSIFICAZIONE PER I CORSI RSPP- ASPP LAVORATORI E PREPOSTIDi seguito si riporta la classificazione delle Aziende previste dagli Accordi Stato-Regioni sulla formazione. in particolare gli accordi prevedono: per la formazione degli RSPP non datori di lavoro e gli ASPP (Riferimento al corso MODULO B) una classificazione in 9 gruppi dal n 1 al n 9, in funzione dei codici ATECO di attivit del 2002; per la formazione dei RSPP datori di lavoro, dei lavoratori e dei preposti una classificazione in base alla tipologia di rischio, ovvero rischio alto, medio e basso. DESCRIZIONE DELLATTIVITCommercio ingrosso e dettaglio Attivit Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) Alberghi, RistorantiCLASSIFICAZIONE PER CORSI RSPP DL, LAVORATORI E PREPOSTI 2012 CLASSIFICAZION E PER CORSI RSPP MODULO ABEC ATECO 2002

ATECO 2007

BASSO RISCHIO

ATECO 6

G

G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 45 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI 47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI I - ATTIVIT DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 55 - ALLOGGIO 56 - ATTIVIT DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE K - ATTIVIT FINANZIARIE E ASSICURATIVE 64 - ATTIVIT DI SERVIZI FINANZIARI, (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE 66 - ATTIVIT AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVIT ASSICURATIVE L - ATTIVITA' IMMOBILIARI 68 - ATTIVITA' IMMOBILIARI M - ATTIVIT PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 69 - ATTIVIT LEGALI E CONTABILIT 70 - ATTIVIT DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 71 - ATTIVIT DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 72 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 73 - PUBBLICIT E RICERCHE DI MERCATO 74 - ALTRE ATTIVIT PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75 - SERVIZI VETERINARI 77 - ATTIVIT DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 78 - ATTIVIT DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 79 - ATTIVIT DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVIT CONNESSE 80 - SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 81 - ATTIVIT DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 82 - ATTIVIT DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 58 - ATTIVIT EDITORIALI 59 - ATTIVIT DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 60 - ATTIVIT DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 61 - TELECOMUNICAZIONI 62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVIT CONNESSE 63 - ATTIVIT DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI R - ATTIVIT ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 90 - ATTIVIT CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 91 - ATTIVIT DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVIT CULTURALI 92 - ATTIVIT RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 93 - ATTIVIT SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO S - ALTRE ATTIVIT DI SERVIZI 94 - ATTIVIT DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 95 - RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 96 - ALTRE ATTIVIT DI SERVIZI PER LA PERSONA T - ATTIVIT DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 97 - ATTIVIT DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 98 - PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

BASSO RISCHIO

ATECO 9

H

Assicurazioni

BASSO RISCHIO

ATECO 9

J

Immobiliari, Informatica

BASSO RISCHIO

ATECO 9

K

Ass.ni ricreative, culturali, sportive

BASSO RISCHIO

ATECO 9

O

Servizi domestici

BASSO RISCHIO

ATECO 9

P

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DESCRIZIONE DELLATTIVITOrganizz. Extraterrit. Agricoltura Pesca Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni Assistenza sociale NON residenziale (85.32) Pubblica Amministrazione Istruzione Estrazione minerali Altre industrie estrattive Costruzioni Industrie Alimentari ecc. Tessili, Abbigliamento Conciarie, Cuoio Legno Carta, editoria, stampa Minerali non metalliferi Produzione e Lavorazione metalli Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici Autoveicoli Mobili Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua Smaltimento rifiuti Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari Industria chimica, Fibre Gomma, Plastica Sanit Assistenza sociale residenziale (85.31)

CLASSIFICAZIONE PER CORSI RSPP DL, LAVORATORI E PREPOSTI 2012

CLASSIFICAZION E PER CORSI RSPP MODULO ABEC

ATECO 2002 Q A P

ATECO 2007 U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI 02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 03 - PESCA E ACQUACOLTURA H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 51 - TRASPORTO AEREO 52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVIT DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVIT DI CORRIERE Q- SANITA' E ASSISTENZASOCIALE 88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA P - ISTRUZIONE 85 - ISTRUZIONE B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) 06 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 07 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 08 - ALTRE ATTIVIT DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 09 - ATTIVIT DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE F - COSTRUZIONI 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 - INGEGNERIA CIVILE 43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI C - ATTIVIT MANIFATTURIERE 10 - INDUSTRIE ALIMENTARI 11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE 12 - INDUSTRIA DEL TABACCO 13 - INDUSTRIE TESSILI 14 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 15 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 16 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 17 - FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 23 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 24 - METALLURGIA 25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE 28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 26 - FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI 27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE 29 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 30 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 31 - FABBRICAZIONE DI MOBILI 32- ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVIT DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 38 - ATTIVIT DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 39 - ATTIVIT DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI C - ATTIVIT MANIFATTURIERE 19 - FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI 22 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 86 - ASSISTENZA SANITARIA 87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO MEDIO RISCHIO MEDIO RISCHIO

ATECO 9 ATECO 1 ATECO 2 ATECO 6

I

MEDIO RISCHIO MEDIO RISCHIO MEDIO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO ALTO RISCHIO ALTO RISCHIO ALTO RISCHIO ALTO RISCHIO ALTO RISCHIO ALTO RISCHIO ALTO RISCHIO ALTO RISCHIO ALTO RISCHIO ALTO RISCHIO ALTO RISCHIO ALTO RISCHIO ALTO RISCHIO

ATECO 7 ATECO 8 ATECO 8 ATECO 3 ATECO 3 ATECO 3 ATECO 4 ATECO 4 ATECO 4 ATECO 4 ATECO 4 ATECO 4 ATECO 4 ATECO 4 ATECO 4 ATECO 4 ATECO 4 ATECO 4

N

L

M CA

CB

F

DA DB DC DD DE DI DJ DK

DL DM DN E

ALTO RISCHIO

ATECO 4

O

ALTO RISCHIO ALTO RISCHIO ALTO RISCHIO ALTO RISCHIO ALTO RISCHIO

ATECO 5 ATECO 5 ATECO 5 ATECO 7 ATECO 7

DF DG DH

N

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CLASSIFICAZIONE PER I CORSI DIRIGENTIPer la formazione dei dirigenti non prevista nessuna classificazione in funzione dellattivit o dei rischi.

CLASSIFICAZIONE PER I CORSI RLSPer la formazione degli RLS non prevista nessuna classificazione in funzione dellattivit o dei rischi. Per laggiornamento dei corso annuale prevista una definizione del numero delle ore in funzione dei numero di dipendenti (4 ore sotto i 50 lavoratori e 8 ore sopra i 50 lavoratori).

CLASSIFICAZIONE PER I CORSI ADDETTO ALLA LOTTA AGLI INCENDISulla base della valutazione dei rischi possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello pu essere "basso", "medio" o "elevato" (Allegato I D.M. 10/03/98). LUOGO DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO: Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilit e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilit di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilit di propagazione dello stesso da ritenersi limitata. LUOGO DI LAVORO A RISCHIO MEDIO: Luogo di lavoro a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilit di propagazione dello stesso da ritenersi limitata. LUOGO DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO: Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro parte di essi, in cui: Per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilit di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilit di propagazione delle fiamme, ovvero non possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. Tali luoghi comprendono: aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili ( p.e. impianti di verniciatura ), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore di materiali combustibili; aree dove c' deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili; aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili; aree dove c' una notevole quantit di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili; edifici interamente realizzati con struttura in legno. Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che: molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato pu elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco, una categoria di rischio elevata pu essere ridotta se il processo di lavoro gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio; nei luoghi di lavoro grandi o complessi, possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rilevazione incendi o impianti di estrazione fumi. Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilit di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

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CLASSIFICAZIONE PER I CORSI ADDETTO AL PRIMO SOCCORSOLorganizzazione del pronto soccorso aziendale "modulata" sulla base di 3 diverse categorie individuate (gruppi A, B e C). Lappartenenza di unazienda o di ununit produttiva ad un gruppo si riflette sulla dotazione minima delle attrezzature, sulla formazione richiesta agli addetti e sui doveri di comunicazione da effettuare al Servizio Sanitario Regionale . Gruppo A: I. Aziende o unit produttive con attivit industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivit minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; II. Aziende o unit produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilit permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno . Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale(*); III. Aziende o unit produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. Gruppo B: aziende o unit produttive con tre o pi lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Gruppo C: aziende o unit produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. (*) G.U. n.192 del 17-08-2004.- Indici di frequenza dinfortunio in Italia per gruppo di tariffa I.N.A.I.L.( per 1000 addetti media ultimo triennio disponibile ) Tipo di conseguenza: inabilit permanente. Dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per le aziende od unit produttive con lavoratori iscritti con pi voci di tariffa appartenenti a diversi gruppi si deve calcolare la somma di lavoratori iscritti a voci riconducibili a gruppi di tariffa con un indice superiore a 4. Lo stesso criterio si applica per lazienda od unit produttiva che assume lavoratori stagionali o "atipici" anche per brevi periodi. Riepilogo della classificazione delle aziende o delle unit produttive ai sensi dellart. 1 del Decreto del Ministero della Salute n 388 del 15 luglio 2003 in relazione al numero dei lavoratori. N LAVORATORI Indice infortunistico di inabilit permanente inferiore o uguale a quattro Indice infortunistico di inabilit permanente superiore a quattro Comparto agricoltura TIPOLOGIA PRODUTTIVA1100 Lavorazioni meccanico-agricole 1200 Mattazione e macellazione - Pesca 1400 Produzione di alimenti 2100 Chimica, plastica e gomma 2200 Carta e poligrafia 2300 Pelli e cuoi 3100 Costruzioni edili 3200 Costruzioni idrauliche 3300 Strade e ferrovie 3400 Linee e condotte urbane 3500 Fondazioni speciali 3600 Impianti 4100 Energia elettrica 4200 Comunicazioni 4300 Gasdotti e oleodotti 4400 Impianti acqua e vapore 5100 Prima lavorazione legname 5200 Falegnameria e restauro 5300 Materiali affini al legno 6100 Metallurgia CODICE DI INABILITA PERMANENTE 10,84 6,41 3,57 2,76 2,73 2,97 8,60 9,12 7,55 9,67 12,39 5,43 2,20 2,07 2,16 4,11 7,95 7,18 5,02 5,74

1-2 Gruppo C Gruppo C Gruppo C

3-5 Gruppo B Gruppo B Gruppo B

6 O PI Gruppo B Gruppo A Gruppo A

TIPOLOGIA PRODUTTIVA6200 Metalmeccanica 6300 Macchine 6400 Mezzi di trasporto 6500 Strumenti e apparecchi 7100 Geologia e mineraria 7200 Lavorazione delle rocce 7300 Lavorazione del vetro 8100 Lavorazioni tessili 8200 Confezioni 9100 Trasporti 9200 Facchinaggio 9300 Magazzini 0100 Attivit commerciali 0200 Turismo e ristorazione 0300 Sanit e servizi sociali 0400 Pulizie e nettezza urbana 0500 Cinema e spettacoli 0600 Istruzione e ricerca 0700 Uffici e altre attivit

CODICE DI INABILITA PERMANENTE 4,48 3,32 3,91 1,57 8,40 6,55 4,65 2,40 1,40 4,93 15,99 3,32 2,36 2,54 1,28 5,57 2,94 1,11 0,72

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Il gruppo di appartenenza pu essere verificato dalla voce di tariffa che rappresenta la tipologia produttiva (v. esempio sotto riportato), rapportato allindice di inabilit permanente (v. tabella successiva).

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ELENCO DEGLI ORGANISMI PARITETICI IN PROVINCIA DI BERGAMOIMPRESE EDILI ISCRITTE A CASSAEDILE CPT COMITATO PARITETICO TERRIOTRIALE Via Pietro Spino, 24 24126 Bergamo Tel 035 4243241 [email protected] www.cptbergamo.it

IMPRESE EDILI ISCRITTE A EDILCASSA CPTA COMITATO PARITETICO TERRIOTRIALE ARTIGIANI Via San Giorgio, 17/n 24122 Bergamo TEL 035 19905850 FAX 035 19900433 [email protected] www.cptabergamo.it

IMPRESE ARTIGIANE NON EDILI OPTA ORGANISMO PARITETICO TERRIOTRIALE ARTIGIANI Via San Giorgio, 17/n 24122 Bergamo TEL 035 19905850 FAX 035 19900433 [email protected] www.cptabergamo.it

TUTTE LE IMPRESE DI TUTTI I SETTORI ASSOCIATE A CONFINDUSTRIA OPP ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO Via Camozzi, 70 TEL 035 275271 FAX 035 4176171 e-mail: [email protected]

PICCOLE E MEDIE IMPRESE ASSOCIATE AD APINDUSTRIA OPP ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE VIA S. Benedetto, 3 24122 Bergamo TEL 035 210151 [email protected]

IMPRESE SETTORE TRASPORTI E LOGISTICA EBITRAL ENTE BILATERALE TRASPORTI E LOGISTICA Via Portico, 15 24050 Orio al Serio (BG) Tel. 035 533119 Fax 035 532732 [email protected]

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TERZIARIO E TURISMO OPP ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE Via Borgo Palazzo, 137 TEL 035 4120140 FAX 035 4120110 [email protected]

COMMERCIO E TURISMO OPP ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE Via Guido Gsalli, 8 TEL 035 4207248 FAX 035 4207288 [email protected]

AGRICOLTURA C.P.P. COMITATO PARITETICO PROVINCIALE Via Cremasca, 24 Azzano S.Paolo (bg) Tel. 035 244480 Fax. 035 211330

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SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RIVOLTO AI DATORI DI LAVORO (RSPP-DL)DEFINIZIONE DELLA FIGURA AI SENSI DEL ART. 2 lettera b) e f) DEL D.Lgs. 81/2008

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivit, ha la responsabilit dell'organizzazione stessa o dell'unit produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivit, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; f) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacit e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; Rischio basso: 16 ore Modulo 1 FORMAZIONE giuridico-normativo anche e-Learning Rischio basso: 6 ore AGGIORNAMENTO Rischio medio: 32 ore Rischio alto: 48 ore La formazione suddivisa in moduli: Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 gestione ed comunicazione, individuazione e organizzazione della formazione e valutazione dei rischi sicurezza consultazione anche e-Learning / / Quinquennale (anche e-Learning): Rischio medio: 10 ore Rischio alto: 14 ore

Nota: Per i datori di lavoro esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dellart. 95 D.Lgs. 626/94 (comunicazione allASL entro il 31/12/1996) il primo termine di aggiornamento individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dellaccordo.

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione (solo aggiornamento) coloro che dimostrino di avere svolto, alla data di pubblicazione dellaccordo, una formazione con contenuti conformi allart. 3 del D.M. 16/01/1997 (ex corso RSPP DDL 16 h) e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dellart. 95 D.Lgs. 626/94 (comunicazione allASL entro il 31/12/1996). CREDITI FORMATIVI Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dellart. 322,3,5 del D.Lgs.81/08, che abbaino svolto i corsi secondo quanto previsto dallaccordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni (mod. A + B + C). Tale esonero ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si svolta la formazione e quello in cui si esplica lattivit il datore di lavoro. Il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attivit. Mancata autonomina RSPP e formazione Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da2500 a 6400

ADEMPIMENTO OBBLIGHI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITA SANZIONE

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SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NON DATORI DI LAVORO (RSPP-MOD A-B-C-) E ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ASPPDEFINIZIONE DELLA FIGURA AI SENSI DEL ART. 2 lettera f)DEL D.Lgs. 81/2008

f) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacit e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; La formazione viene organizzata in base alla pubblicazione sulla G.U. n. 37 del 14.2.2006, del provvedimento 26/01/2006 titolato Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome, attuativo dellarticolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 23 giugno 2003 n. 195 e tenendo conto delle modifiche apportate dal D. Lgs. 81/08 in tema di tutela dei lavoratori. Questo provvedimento indica in maniera dettagliata tutti i requisiti che i corsi dovranno avere al fine di garantire una corretta formazione degli RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) e degli ASPP (Addetto Servizio Prevenzione e Protezione). In particolare: Hanno lobbligo di iscrizione al MODULO A solo gli RSPP e gli ASPP di nuova nomina (dopo lentrata in vigore dellAccordo) o nominati dopo il 15 agosto 2005 senza formazione. La durata del corso mod A di 28 ore. Il MODULO B obbligatorio per tutti gli RSPP e ASPP: Il modulo B valido solo per il macro settore in cui si opera e ha una durata variabile da 12 a 68 ore secondo il codice ATECO di appartenenza. GRUPPI DI CODICI ATECO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 36 ore 36 ore 60 ore 48 ore 68 ore 24 ore 60 ore 24 ore 12 ore Il MODULO C obbligatorio solo per i RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE e non sono previsti esoneri di frequenza. La durata del corso mod C di 24 ore. Per gli RSPP sono obbligatori i moduli A, B e C. Per ASPP sono obbligatori solo i moduli A e B. Laggiornamento previsto solo per il MODULO B. le ore di aggiornamento sotto riportate devono essere effettuate nel corso del quinquennio successivo alla frequenza del modulo B Aggiornamento per RSPP GRUPPI DI CODICI ATECO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 ore 40 ore 60 ore 60 ore 60 ore 40 ore 60 ore 40 ore 40 ore Aggiornamento per ASPP 28 ORE PER TUTTI I CODICI ATECOIl MODULO B obbligatorio per tutti gli RSPP e ASPP ad esclusione di: coloro che hanno pi di 3 anni di nomina e che hanno svolto ininterrottamente lincarico dal 13/02/2003 al 13/08/2003 per i quali prevista la partecipazione a corsi di aggiornamento (di seguito indicati con una A); coloro che hanno una laurea triennale o in ingegneria della sicurezza e protezione o in scienze della sicurezza e protezione o in tecnico della protezione dellambiente e nei luoghi di lavoro soggetti che possano vantare un credito formativo derivante dalla svolgimento di corsi ai sensi dellart. 10 del Decreto Legislativo n. 494/1996 (relativo alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili), o di corsi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro previsti in piani di studio universitari o post universitari; Lauree delle Classi L7 L8 L9 L17 L23l . Per i diplomi di laurea vecchio ordinamento e lauree specialistiche/magistrali nuovo ordinamento: l per le lauree triennali classificate in base ai D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004 semplicemente con la sigla architettura; L (che sta per laurea): ingegneria edile; ingegneria civile; ingegneria della sicurezza; ingegneria ambientale; ingegneria industriale; ingegneria dellinformazione; ingegneria civile; ingegneria industriale; ingegneria ambientale; scienze dellarchitettura e ingegneria ingegneria dellinformazione; edile; lauree in professioni sanitarie della scienze e tecniche delledilizia prevenzione; Per coloro che hanno lesonero dal modulo B obbligatorio frequentare il corso di Aggiornamento Mancata nomina RSPP Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400

FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO

CREDITI FORMATIVI

SANZIONE

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SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTIDEFINIZIONE DELLA FIGURA AI SENSI DEL ART. 2 lettera d) DEL D.Lgs. 81/2008

d) dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivit lavorativa e vigilando su di essa;

La formazione dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori 16 ore (anche e-Learning - pu essere programmata e deve concludersi entro 12 mesi)*

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai corsi di formazione anteriormente o contestualmente allassunzione. in tale ultima ipotesi, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dallassunzione. FORMAZIONE La formazione strutturata in 4 moduli formativi: Modulo 1 giuridico-normativo Modulo 2 gestione ed organizzazione della sicurezza Modulo 3 individuazione e valutazione dei rischi Modulo 4 comunicazione, formazione e consultazione

AGGIORNAMENTO

6 ore quinquennali (anche e-Learning) per tutti i macro settori di rischio

CREDITI FORMATIVI

La formazione per dirigenti costituisce CREDITO FORMATIVO PERMANENTE (ovvero in caso di trasferimento da unazienda allaltra non dovr essere ripetuto).

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dellaccordo, una formazione con i contenuti conformi allart. 3 del D.M. 16/01/1997 (ex corso DDL 16 ore) o a quelli del mod. A per RSPP/ASPP.

SANZIONE

Mancata formazione. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200

*in fase di prima applicazione, i DDL sono tenuti ad inviare il dirigente al corso di formazione entro e non oltre 18 mesi dalla pubblicazione dellaccordo

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SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI PREPOSTIDEFINIZIONE DELLA FIGURA AI SENSI DEL ART. 2 lettera e) DEL D.Lgs. 81/2008

e) preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivit lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; La formazione dei preposti da considerarsi aggiuntiva rispetto alla formazione generale e specifica dei lavoratori a seconda della mansione svota. In particolare a seconda della classificazione dellattivit svolta il preposto dovr aver effettuato al formazione dei lavoratori come sotto riportato prima di effettuare la formazione aggiuntiva per i preposti. ATTIVIT RISCHIO BASSO 4 ore 4 ore 8 ore 16 ore ATTIVIT RISCHIO MEDIO 4 ore 8 ore 8 ore 20 ore ATTIVIT RISCHIO ALTO 4 ore 12 ore 8 ore 24 ore

FORMAZIONE GENERALE FORMAZIONE SPECIFICA FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER I PREPOSTI ORE FORMATIVE TOTALI

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA*

8 ore (anche e-Learning - deve concludersi entro 12 mesi.) FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai corsi di formazione anteriormente o contestualmente allassunzione. in tale ultima ipotesi, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dallassunzione.

6 ore quinquennali (anche e-Learning) per tutti i macro settori di rischio AGGIORNAMENTO Nota: Lobbligo di aggiornamento per i lavoratori per i quali la formazione sia stata erogata da pi di 5 anni dalla data di pubblicazione dellaccordo dovr essere ottemperato entro 12 mesi.

La FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nellambito della stessa o di altra azienda. CREDITI FORMATIVI La formazione pregressa deve essere comunque valutata dal datore di lavoro ed eventualmente integrata sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verr ricoperta dal lavoratore assunto.

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA

Se rispetta le previsioni normative e le indicazioni previste nei CCNL per quanto riguarda durata, contenuti e modalit di svolgimento dei corsi

SANZIONE

Mancata formazione.. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 Mancata partecipazione al corso di formazione specifico per preposti. Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 800

*in fase di prima applicazione, i DDL sono tenuti ad inviare il preposto al corso di formazione entro e non oltre 18 mesi dalla pubblicazione dellaccordo

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SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI RLSDEFINIZIONE DELLA FIGURA AI SENSI DEL ART. 2 lettera i) DEL D.Lgs. 81/2008

i) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;Lart 37 comma 11 del D. Lgs. 81/2008 definisce che le modalit, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dellattivit di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. Lazienda tenuta a fornire adeguata formazione agli RLS, da svolgere durante lorario di lavoro i cui oneri sono a totale carico del Datore di Lavoro. FORMAZIONE Il modulo formativo svolto secondo i criteri stabiliti dagli Organismi Paritetici Provinciali. LRLS deve inoltre disporre di un adeguato monte ore da utilizzare per svolgere il suo ruolo: detto monte ore definito anch'esso in sede di pattuizione contrattuale e pu variare da un minimo di 15 ad un massimo di 40 ore. I contenuti della formazione dei rappresentanti - stabiliti all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 - sono i seguenti: a. principi giuridici comunitari e nazionali; b. la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; c. i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi; d. la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio; e. la valutazione dei rischi; f. l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative e procedurali) di prevenzione e protezione; g. aspetti normativi dell'attivit di rappresentanza dei lavoratori; h. nozioni di tecnica di comunicazione.

AGGIORNAMENTO

L'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non deve essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano pi di 50 lavoratori.

SANZIONE

Mancata formazione al RLS. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200

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SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI PRIMO SOCCORSODEFINIZIONE DELLA FIGURA AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008

Art. 43 comma 3 D.lgs. N 81/2008 I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unit produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze. (comma cos modificato dall'articolo 28 del d.lgs. n. 106 del 2009). Art. 45 comma 1 D.lgs. N 81/2008 Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attivit e delle dimensioni dell'azienda o della unit produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.Il D.M. 388/2003 attua quanto indicato dal comma 3 dell'art. 15 del D. Lgs. 626/94 e classifica le aziende in base alle dimensioni ed alla tipologia di rischio indicando le attrezzature minime di primo soccorso che devono essere messe a disposizione dei lavoratori negli ambienti di lavoro e i contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso aziendale. La figura responsabile dell'organizzazione del pronto soccorso nel luogo di lavoro rimane il datore di lavoro ma va sottolineato il ruolo del medico competente e la necessit di un collegamento tra datore di lavoro e l'Azienda Sanitaria Locale. L'organizzazione del pronto soccorso "modulata" sulla base di 3 diverse categorie individuate (gruppi A, B e C). L'appartenenza di un'azienda o di un'unit produttiva ad un gruppo si riflette sulla dotazione minima delle attrezzature, sulla formazione richiesta agli addetti e sulla comunicazione da effettuare al servizio sanitario regionale (SSR). NOTA: Salvo che nei casi di cui all'art. 31, comma 6, nelle imprese e unit produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro pu svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonch di prevenzione degli incendi e di evacuazione. Sulla base della tipologia di rischio, occorrer valutare lidoneit degli addetti designati alla gestione del primo soccorso per la formazione dei quali ora la legge (D. 388/03) stabilisce precisamente programmi e tempi di aggiornamento. Riepilogo della classificazione delle aziende o delle unit produttive ai sensi dellart. 1 del Decreto del Ministero della Salute n 388 del 15 luglio 2003 in relazione al numero dei lavoratori. N LAVORATORI 1-2 3-5 6 O PI Indice infortunistico di inabilit permanente inferiore o uguale a Gruppo C Gruppo B Gruppo B quattro Indice infortunistico di inabilit permanente superiore a quattro Gruppo C Gruppo B Gruppo A Comparto agricoltura Gruppo C Gruppo B Gruppo ACODICE DI INABILITA PERMANENTE10,84 6,41 3,57 2,76 2,73 2,97 8,60 9,12 7,55 9,67 12,39 5,43 2,20 2,07 2,16 4,11 7,95 7,18 5,02 5,74

FORMAZIONE

TIPOLOGIA PRODUTTIVA1100 Lavorazioni meccanico-agricole 1200 Mattazione e macellazione Pesca 1400 Produzione di alimenti 2100 Chimica, plastica e gomma 2200 Carta e poligrafia 2300 Pelli e cuoi 3100 Costruzioni edili 3200 Costruzioni idrauliche 3300 Strade e ferrovie 3400 Linee e condotte urbane 3500 Fondazioni speciali 3600 Impianti 4100 Energia elettrica 4200 Comunicazioni 4300 Gasdotti e oleodotti 4400 Impianti acqua e vapore 5100 Prima lavorazione legname 5200 Falegnameria e restauro 5300 Materiali affini al legno 6100 Metallurgia

TIPOLOGIA PRODUTTIVA6200 Metalmeccanica 6300 Macchine 6400 Mezzi di trasporto 6500 Strumenti e apparecchi 7100 Geologia e mineraria 7200 Lavorazione delle rocce 7300 Lavorazione del vetro 8100 Lavorazioni tessili 8200 Confezioni 9100 Trasporti 9200 Facchinaggio 9300 Magazzini 0100 Attivit commerciali 0200 Turismo e ristorazione 0300 Sanit e servizi sociali 0400 Pulizie e nettezza urbana 0500 Cinema e spettacoli 0600 Istruzione e ricerca 0700 Uffici e altre attivit

CODICE DI INABILITA PERMANENTE4,48 3,32 3,91 1,57 8,40 6,55 4,65 2,40 1,40 4,93 15,99 3,32 2,36 2,54 1,28 5,57 2,94 1,11 0,72

Gruppo A 16 ore

Gruppo B 12 ore

Gruppo C 12 ore

AGGIORNAMENTO

Laggiornamento previsto con cadenza triennale. Le ore formative vengono definite in funzione del gruppo di appartenenza secondo la tabella sotto riportata. Gruppo A Gruppo B Gruppo C 6 ore 4 ore 4 ore

SANZIONE

Mancata formazione agli incaricati primo soccorso. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 RE.04 DEL 04/05/2012 PAG. 13 A 65

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SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA LOTTA AGLI INCENDIDEFINIZIONE DELLA FIGURA AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008

Art. 46 comma 4 D.lgs. N 81/2008 Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998. Art. 6 del comma 1 DM 10/03/1988 All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o pi lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'articolo 10 del decreto suddetto.Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, n. 64, stabilisce che tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione emergenze devono ricevere una specifica formazione, definendo durata e contenuti dei corsi, diversi secondo le tipologie di rischio (basso, medio, elevato). LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilit e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilit di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilit di propagazione dello stesso da ritenersi limitata. LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilit di propagazione dello stesso da ritenersi limitata. LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilit di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilit di propagazione delle fiamme, ovvero non possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO 4 ORE 8 ORE 16 ORE NOTA: Salvo che nei casi di cui all'art. 31, comma 6, nelle imprese e unit produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro pu svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonch di prevenzione degli incendi e di evacuazione. Laggiornamento previsto con cadenza triennale. Le ore formative vengono definite in funzione del livello di rischio dellazienda. ATTIVITA A RISCHIO BASSO Il corso aggiornamento addetto antincendio in attivit a rischio di incendio basso ha durata 2 ore ARGOMENTI: presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; istruzioni sulluso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica. ATTIVITA A RISCHIO MEDIO Il corso aggiornamento addetto antincendio in attivit a rischio di incendio medio ha durata 5 ore ARGOMENTI: combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti dellincendio sulluomo; divieti e limitazioni desercizio; misure comportamentali; principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi; presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sulluso degli estintori portatili modalit di utilizzo di idranti e naspi. ATTIVITA A RISCHIO ALTO Il corso aggiornamento addetto antincendio in attivit a rischio di incendio elevato ha durata 8 ore ARGOMENTI: principi sulla combustione e lincendio; le sostanze estinguenti; triangolo della combustione; le principali cause di incendio; rischi alle persone in caso di incendio; principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi; le principali misure di protezione contro gli incendi; vie di esodo; procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; procedure per levacuazione; rapporti con i vigili del fuoco; attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; illuminazione di emergenza; presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sui mezzi di estinzione pi diffusi; presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; esercitazioni sulluso degli estintori portatili e modalit di utilizzo di idranti e naspi.

FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO

SANZIONE

Mancata formazione agli incaricati prevenzione incendi. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200

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SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORIDEFINIZIONE DELLA FIGURA AI SENSI DEL ART. 2 lettera a) DEL D.Lgs. 81/2008 a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivit lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cos definito equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societ, anche di fatto, che presta la sua attivit per conto delle societ e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; (lettera cos modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 106 del 2009).

FORMAZIONE GENERALE * FORMAZIONE SPECIFICA

*

4 ore (anche e-Learning)

In funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dellazienda

Rischio basso: 4 ore

Rischio medio: 8 ore

Rischio alto: 12 ore

6 ore quinquennali (anche e-Learning) per tutti i macro settori di rischio AGGIORNAMENTO Nota: Lobbligo di aggiornamento per i lavoratori per i quali la formazione sia stata erogata da pi di 5 anni dalla data di pubblicazione dellaccordo dovr essere ottemperato entro 12 mesi. Costituzione nuovo rapporto di lavoro/somministrazione: stesso settore produttivo: FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA diverso settore produttivo: FORMAZIONE GENERALE stessa azienda multi servizi, settore con maggiore rischio: FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA + modulo integrativo Trasferimento o cambio mansione o introduzione nuove attrezzature/ tecnologie/sostanze/preparati pericolosi: FORMAZIONE GENERALE Formazione precedente allassunzione: se prevista da CCNL Se rispetta le previsioni normative e le indicazioni previste nei CCNL per quanto riguarda durata, contenuti e modalit di svolgimento dei corsi I lavoratori che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. Per il comparto delle costruzioni, nellipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nellambito del progetto strutturale 16 ore-MICS, delineato da FORMEDIL, riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione generale. Ai fini della Formazione specifica i contenuti potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti. Costituisce altres credito formativo permanente, oltre che per la formazione generale, anche per la formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi allaccordo. Rimane comunque salvo lobbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi. Mancata formazione dei lavoratori Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000(per ogni comma) Mancata Informazione ai lavoratori Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1500 a 6000 (per ogni comma)

CREDITI FORMATIVI Il modulo di formazione generale costituisce credito formativo permanente

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA

CONDIZIONI PARTICOLARI

SANZIONE

*Formazione generale e specifica non includono laddestramento

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai corsi di formazione anteriormente o contestualmente allassunzione. in tale ultima ipotesi, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dallassunzione. La formazione prevista dai titoli successivi al Titolo I del D.Lgs. 81/08 (macchine e attrezzature, DPI, MMC, VDT, sostanze pericolose,) aggiuntiva a questa.

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FORMAZIONE PER LUTILIZZO DI ATTREZZATUREL Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro, NORMATIVA DI RIFERIMENTO Elenco delle attrezzature: PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON STABILIZZATORI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI SENZA STABILIZZATORI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORI GRU SU AUTOCARRO E/O RETROCABINA GRU A TORRRE A ROTAZIONE IN BASSO GRU A TORRRE A ROTAZIONE IN ALTO GRU A TORRRE A ROTAZIONE IN BASSO E IN ALTO CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CODUCENTE A BORDO CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO CON CONDUCENTE A BORDO CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVO CON CONDUCENTE A BORDO CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI, SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVO CON CONDUCENTE A BORDO GRU MOBILI SU RUOTE, AUTOGRU GRU MOBILI SU RUOTE, AUTOGRU CON FALCONE TELESCOPICO TRATTORI AGRICOLI A RUOTE TRATTORI AGRICOLI A CINGOLI MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI IDRAULICI MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI A FUNE MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI FRONTALI MACCHINE MOVIMENTO TERRA- TERNE MACCHINE MOVIMENTO TERRA- AUTO RIBALTANTI A CINGOLI MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI IDRAULICI, FRONTALI E TERNE

al comma 7, cita che: Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilit particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinch: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguata; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Articolo 73. Informazione e formazione1. Nellambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinch per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati delluso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. 2. Il datore di lavoro provvede altres a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante luso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nellambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonch sui cambiamenti di tali attrezzature. 3. Le informazioni e le istruzioni duso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. 4. Il datore di lavoro provvede affinch i lavoratori incaricati delluso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilit particolari di cui allarticolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne lutilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. 5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonch le modalit per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validit della formazione.

POME PER CALCESTRUZZO

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente lindividuazione delle attrezzature di lavoro per le quali richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonch le modalit per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validit della formazione, in attuazione dellarticolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

ENTRATA IN VIGORE (vedi anche crediti formativi pregressi)

Laccordo entra in vigore nel marzo 2013. I lavoratori che alla data dellentrata in vigore sono incaricati dal datore di lavoro alluso delle attrezzature dovranno effettuare i corsi di abilitazione alluso delle specifiche attrezzature entro 24 mesi ovvero entro marzo 2015. L Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente lindividuazione delle attrezzature di lavoro per le quali richiesta una specifica abilitazione degli operatori, definisce i requisiti degli enti formatori e dei docenti in particolare: Le regioni e le provincie autonome Il ministero del lavoro LINAIL Le associazioni sindacali dei datori dei lavoro e dei lavoratori, nel settore di impiego delle attrezzature di cui allaccordo Gli ordini e i collegi professionali Le aziende produttrici delle attrezzature limitatamente ai loro lavoratori Soggetti formatori con esperienza triennale sulle specifiche attrezzature e in possesso dellaccreditamento definito da ogni regione Soggetti formatori con esperienza di almeno 6 anni in materia di salute e sicurezza, in possesso dellaccreditamento definito da ogni regione Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici istituiti nel settore di impiego delle attrezzature Le scuole edili costituite nellambito degli organismi paritetici

ENTE FORMATORE E DOCENTI

I docenti dovranno possedere esperienza triennale documentata. Il numero di partecipanti massimo al corso di 24 corsisti. Per le attivit pratiche previsto un istruttore ogni 6 allievi. Le modalit di formazione e-learning sono previste solo per i moduli giuridici-normativi e tecnici. Le attivit pratiche dovranno essere effettuate in aree idonee e con attrezzature conformi. I requisiti sono indicati per ogni attrezzatura nellaccordo. A seguito dellattivit formativa deve essere redatto un verbale da parte del docente o dal responsabile dellattivit formativa di valutazione generale del corsista, tale verbale deve essere in