Upload
truongdiep
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
UNA DIDATTICA EFFICACE: conoscere e affrontare i Disturbi Specifici di
Apprendimento
DSA e aspetti giuridico - amministrativi
Corso di formazione
Docenti Scuola Primaria CTI di Chioggia, Cavarzere, Cona
c/o Istituto Comprensivo 4 – Sottomarina di Chioggia (VE)
15 Marzo 2013 Dott. Loredana Baldassarra Formatrice AID
STRUTTURA DELL’ INTERVENTO
NORMATIVA VIGENTE
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
PERCORSI DIDATTICI PERSONALIZZATI
STRUTTURA DELL’INTERVENTO
NORMATIVA VIGENTE
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
PERCORSI DIDATTICI PERSONALIZZATI
NORMATIVA VIGENTE
NORMATIVA GENERALE
Costituzione della Repubblica;
Legge 517/77;
Legge 59/97;
DPR 275/99;
Legge 53/03;
Direttiva 27/XII/12 «STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI»;
Circolare ministeriale n. 8 – Indicazioni operative;
DM 254/12.
NORMATIVA GENERALE
Costituzione della Repubblica - art. 3: obbligo di rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione della personalità e partecipazione alla vita sociale;
Legge 517/77: in nome del “diritto allo studio” intende dare una risposta organica alle differenze individuali;
Legge 59/97: autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
DPR 275/99: autonomia didattica e organizzativa delle Ist. Scol. che concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo;
Legge 53/03 “Riforma Moratti”: sono assicurate a tutti pari
opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità;
Direttiva 27/XII/12 : «Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica»: estende i benefici della Legge n° 170/2010 sui DSA a tutti gli
alunni/studenti in situazione di svantaggio scolastico, che comprende la disabilità, i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici e lo svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale: problematiche diverse ricomprese nell’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES);
alla complessità delle situazioni presenti in ogni classe intende rispondere
con il potenziamento della cultura dell’inclusione scolastica e la valorizzazione della funzione dei docenti – sia curricolari che di sostegno – i quali possono predisporre interventi personalizzati per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
La Direttiva prevede inoltre la riorganizzazione e il potenziamento dei Centri Territoriali di Supporto perché operino a supporto delle scuole.
NORMATIVA GENERALE
C M n. 8 del 6/3/2013: chiarisce significato e contenuti della Direttiva, offrendo alle scuole uno
strumento operativo ai fini dell’inclusione scolastica;
insiste sulla possibilità di predisporre un progetto educativo didattico per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e di stilare il relativo Piano Didattico Personalizzato;
«Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso».
La Circolare fornisce alle Scuole indicazioni operative riguardo
all’accoglimento delle diagnosi di DSA e l’attivazione dei relativi adempimenti;
ad azioni da attuarsi nell’ottica della “politica per l’inclusione” da parte del Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI);
ai contenuti del P.O.F. e alla rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola stessa.
La Circolare ribadisce il ruolo fondamentale dei CTS e delinea quello dei CTI - Centri Territoriali per l’Inclusione.
NORMATIVA GENERALE
Decreto Ministeriale n. 254/12 con, allegato, il "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione".
Il regolamento definisce le conoscenze, le abilità e le competenze che gli studenti devono acquisire a conclusione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
NORMATIVA GENERALE
NORMATIVA SPECIFICA per i D.S.A.
Dal 2004 al 2010:
Ordinanze e Circolari ministeriali Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 Nota MIUR 1787 del 1.03.05 Nota MIUR 4798 del 27.07.05 Nota MIUR n. 4674 del 10 .05. 07 Indicazioni per il Curricolo 2007 Nota MIUR 5744 del 28.05.2009 disapplicata D.P.R. n. 122 del 22.06.2009
2010 – 2012:
Leggi e Decreti
Legge Regionale n. 16 del 4 marzo 2010 Legge 170 dell’8 ottobre 2010
Decreto attuativo n. 5669 del 12 luglio 2011 con Linee guida Schema di accordo Governo- Regioni su Diagnosi DSA: 2012
Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04: Iniziative
relative alla dislessia.
Tra gli strumenti compensativi essenziali vengono indicati:
Tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto e dei vari
caratteri.
Tavola pitagorica.
Tabella delle misure, tabella delle formule
geometriche.
Calcolatrice.
Registratore.
Computer con programmi di video-scrittura con
correttore ortografico e sintesi vocale.
Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04: Iniziative relative alla dislessia.
Per le misure dispensative, valutando l’entita’ e
il profilo della difficolta’, in ogni singolo caso, si
ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti:
Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce
sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico
delle tabelline.
( Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua
straniera in forma scritta) successivamente abrogata, oggi nuovamente
prevista
Programmazione di tempi più lunghi per prove
scritte e per lo studio a casa.
Organizzazione di interrogazioni programmate.
Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che
tengano conto del contenuto e non della forma.
il 2010 è l’anno delle Leggi sulla
dislessia:
Legge Regionale n. 16 del
4 marzo 2010“Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (dsa) e disposizioni in
materia di servizio sanitario regionale”
Legge 170 dell’8 ottobre 2010“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”
Legge Regionale n. 16 del 4 marzo 2010
Con Legge n. 16 del 04 marzo 2010, e’ stata approvata in Veneto una normativa volta a promuovere e sostenere interventi a favore delle persone con DSA:
LA REGIONE del VENETO riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici dell’apprendimento che ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialita’ dell’individuo, arrivando a compromettere l’equilibrio psicologico individuale e familiare
della persona con DSA.
Legge Regionale n. 16 del 4 marzo 2010
OBIETTIVI:
garantire le condizioni ottimali nelle quali le persone con DSA possano utilmente realizzare la loro persona nella scuola, nel lavoro e nella società;
promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture socio−sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche;
formare e sensibilizzare gli operatori socio−sanitari, gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA;
permettere una diagnosi tempestiva e corretta, anche quando si tratta di persone non piu’ comprese nell'età evolutiva;
promuovere e favorire percorsi riabilitativi idonei per le persone con DSA;
favorire specifiche iniziative volte a facilitare l'apprendimento e il pieno sviluppo della persona con DSA.
Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico.
art. 1: Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia art. 2: Finalita’
art. 3: Diagnosi art. 4: Formazione nella scuola art. 5: Misure educative e didattiche di supporto art. 6: Misure per i familiari art. 8: Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome art. 9: Clausola di invarianza finanziaria
Riconoscimento di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia
dislessia disgrafia disortografia discalculia
Disturbi specifici dell’apprendimento
DSA
si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di
patologie neurologiche e di deficit sensoriali,
possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita
quotidiana.
DISLESSIA: disturbo specifico che si manifesta con una difficolta'
nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.
DISGRAFIA: disturbo specifico di scrittura che si manifesta in
difficoltà nella grafia.
DISORTOGRAFIA: disturbo specifico di scrittura che si manifesta
in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
DISCALCULIA: disturbo specifico che si manifesta con una
difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme. Le definizioni tengono conto dell'evoluzione delle conoscenze
scientifiche in materia.
Definizioni:
Finalità
Garantire il diritto all'istruzione;
Favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
Ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità;
Preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle
problematiche legate ai DSA;
Favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
Assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
Diagnosi
E’ effettuata da:
Servizi specialistici del Servizio Sanitario Nazionale
Specialisti o strutture accreditate (in caso di
impossibilità del SSN)
E’ comunicata dalla famiglia alla scuola.
Compito delle scuole di ogni ordine e grado:
Individuare casi sospetti di DSA (sulla base di protocolli regionali)
Evidenziare persistenti difficoltà, nonostante adeguate attività di recupero mirato
Trasmettere apposita comunicazione alla famiglia
Formazione nella scuola
Destinatari: docenti dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado Contenuti: preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, acquisizione competenza per individuarne precocemente i
segnali acquisizione capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. Per le finalita’ sopra indicate, e’ autorizzata una spesa pari a un milione di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011
Misure educative e didattiche di supporto
Gli studenti con diagnosi di DSA
hanno diritto a fruire
di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica
nel percorso di istruzione – formazione e negli
studi universitari
Misure educative e didattiche di supporto
Le Istituzioni scolastiche garantiscono:
didattica individualizzata e personalizzata - che tenga conto delle caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo - adottando metodologia e strategia educativa adeguata;
introduzione di strumenti compensativi, compresi mezzi di
apprendimento alternativi e tecnologie informatiche; misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini
della qualità dei concetti da apprendere; per le Lingue straniere: uso di strumenti compensativi che
favoriscano la comunicazione verbale e l’ apprendimento graduale. Possibilità di esonero.
Periodico monitoraggio delle misure adottate per valutarne
l’efficacia.
Adeguate forme di verifica e valutazione anche agli esami di
Stato e di ammissione all’ Universita’ nonche’ gli esami universitari.
Misure per i familiari
I FAMILIARI (I° grado) di studenti del primo ciclo
dell’istruzione:
SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
con DSA, impegnati nell’assistenza alle attivita’
scolastiche a casa,
hanno diritto ad orari di lavoro flessibili
(modalita’ da definire nei CCNL – senza oneri per lo Stato).
Disposizioni di attuazione
entro 4 mesi
MIUR e MS Linee guida per la predisposizione di Protocolli regionali per le attività di identificazione precoce;
MIUR:
modalità di formazione Docenti e Dirigenti Scolastici;
misure educative e didattiche di supporto;
forme di verifica e valutazione nel percorso di istruzione, compresa l’Università.
Schema di accordo
Governo – Regioni
24 Luglio 2012
Decreto attuativo n. 5669
del 12 Luglio 2011
STRUTTURA DELL’INTERNENTO
NORMATIVA VIGENTE
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
PERCORSI DIDATTICI PERSONALIZZATI
Decreto attuativo Legge n. 170 : n. 5669 del 12 Luglio 2011
Art.1 - Finalità del decreto Il decreto individua:
modalità di formazione dei docenti e dei
dirigenti scolastici,
misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento -apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia,
le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (“DSA”), delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università.
Art.2 -Individuazione di alunni e studenti con DSA
Le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti nonostante l’applicazione di adeguate attività di recupero didattico
mirato, di un possibile disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi.
Gli Uffici Scolastici Regionali attivano tutte le necessarie iniziative e procedure per favorire il rilascio di una certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle strutture preposte.
La certificazione di DSA viene consegnata dalla famiglia ovvero dallo studente di maggiore eta’ alla scuola o all’università, che
intraprendono le iniziative ad essa conseguenti.
Art.3 – Linee guida
Gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei,
per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto,
tengono conto delle indicazioni contenute nelle allegate
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi
specifici di apprendimento,
che sono parte integrante del presente decreto.
Art.4 – Misure educative e didattiche
Le Istituzioni scolastiche
(tenendo conto delle Linee guida)
attuano i necessari interventi pedagogico - didattici per il
successo formativo degli studenti con DSA
Attivando percorsi di didattica individualizzata e
personalizzata Ricorrendo a strumenti compensativi e a misure dispensative
Art.4 – Misure educative e didattiche
Percorsi di didattica individualizzata e personalizzata
Obiettivi:
Compresi all’interno delle Indicazioni curricolari nazionali
Sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dello
studente
Proposte di insegnamento:
Tengono conto delle abilità possedute
Potenziano anche le funzioni non coinvolte nel disturbo
Art.4 – Misure educative e didattiche
Gli insegnanti:
adottano metodologie didattiche adeguate allo sviluppo delle abilità di
letto-scrittura e di calcolo
Tenendo conto delle Linee guida
Nel rispetto della libertà d’insegnamento
Le Istituzioni scolastiche:
assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi,
curando l’acquisizione delle competenze per un efficiente utilizzo
L’adozione delle misure dispensative è finalizzata a:
evitare situazioni di affaticamento e di disagio
senza ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei
percorsi didattici individualizzati e personalizzati
Art. 5 - Interventi didattici individualizzati e personalizzati
La scuola garantisce
esplicita
Interventi didattici individualizzati e personalizzati
anche attraverso la redazione di un
Piano Didattico Personalizzato
con l’indicazione
degli strumenti compensativi e delle misure dispensative
Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione
La valutazione – periodica e finale –
è coerente con gli interventi pedagogico – didattici intrapresi
consente allo studente con DSA di dimostrare il livello di
apprendimento raggiunto mediante
l’applicazione di misure che determinano condizioni ottimali:
tempi
modalità di strutturazione delle prove
attenzione alla padronanza contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria
Esami di Stato I° e II° ciclo di istruzione
Le Commissioni degli esami di Stato
Tengono in debita considerazione
Specifiche situazioni soggettive Modalità didattiche Forme di valutazione
Individuate nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati
Possono riservare Tempi più lunghi
Assicurano Utilizzazione idonei strumenti compensativi
Adottano Criteri valutativi attenti più ai contenuti che alla forma: Nelle prove scritte (anche INVALSI) In fase di colloquio
Sulla base del disturbo specifico
Lingue straniere
Le Istituzioni scolastiche
Attuano ogni strategia didattica per consentire agli studenti
con DSA l’apprendimento delle Lingue straniere
Valorizzano modalità soggettive di espressione delle
competenze
Privilegiano l’espressione orale
Ricorrono agli strumenti compensativi e alle misure
dispensative
Prove scritte:
Progettate
Presentate
Valutate
Secondo modalità compatibili con le difficoltà
connesse ai DSA
Lingue straniere: DISPENSA E’ possibile dispensare dalle prestazioni scritte
in corso d’anno e in sede di esami di Stato
Condizioni (devono ricorrere tutte):
1) Certificazione di DSA attestante gravità del disturbo e esplicita richiesta di dispensa
2) Richiesta presentata dalle famiglie o dallo studente maggiorenne
3) Approvazione del Consiglio di classe che conferma la dispensa temporanea o permanente
tenendo conto delle valutazioni diagnostiche
sulla base risultanze interventi pedagogico-didattici
con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della Lingua straniera risulta caratterizzante
Esami di Stato: modalità e contenuti prove orali sostitutive delle scritte
sono stabilite dalle Commissioni sulla base documentazione Consigli di
Classe
Il titolo di studio conseguito è valido per l’iscrizione alla sc. Sec. di II°
grado o all’Università
Lingue straniere: ESONERO
E’ possibile:
solo in casi di particolare gravità del disturbo, anche in comorbilita’
con altri disturbi o patologie risultanti dal certificato diagnostico su richiesta presentata dalle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di classe Conseguenze: Percorso didattico differenziato Valutazione relativa unicamente a tale piano Esami di Stato: prove differenziate Titolo di studio: attestazione di cui all’art. 13 del DPR n. 323/1998
L’ambito universitario
Gli Atenei assicurano:
Accoglienza
Tutorato
Mediazione con l’organizzazione didattica
Monitoraggio dell’efficacia delle prassi adottate
Per le prove di ammissione di ammissione ai corsi di laurea:
Tempi aggiuntivi adeguati al tipo di prova, non superiori al 30% in più
Uso degli strumenti compensativi
La valutazione degli esami universitari tiene conto anche delle indicazioni delle Linee guida
Interventi per la formazione
Formazione in servizio degli insegnanti e dei dirigenti scolastici ambiti da privilegiare: a) Legge 8 ottobre 2010, n. 170; b) caratteristiche delle diverse tipologie di DSA; c) principali strumenti per l’individuazione precoce del rischio di
DSA; d) strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo; e) gestione della classe in presenza di alunni con DSA; f) forme adeguate di verifica e di valutazione; g) indicazioni ed esercitazioni concernenti le misure educative e didattiche di cui all’art. 4;
h) forme di orientamento e di accompagnamento per il prosieguo degli studi in ambito universitario, dell’alta formazione e dell’istruzione tecnica superiore;
i) esperienze di studi di caso di alunni con DSA, per implementare buone pratiche didattiche.
Interventi per la formazione
Il Ministero predispone piani di formazione, anche in convenzione con università, enti di ricerca, società scientifiche,
associazioni e servizi sanitari territoriali
Gli Uffici Scolastici Regionali possono stipulare appositi accordi con le facoltà di Scienze della Formazione per l’attivazione di corsi di perfezionamento o master in didattica e
psicopedagogia per in DSA, rivolti a docenti e dirigenti scolastici
Le Istituzioni Scolastiche, in conformità alle norme sull’autonomia, possono attivare interventi formativi in materia
Centri Territoriali di Supporto
In ottemperanza al Decreto, le Istituzioni scolastiche attivano tutte le necessarie iniziative e misure per assicurare il diritto allo studio degli studenti con DSA
Le I.I.S.S. possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico
dei CTS. I C.T.S. possono essere impiegati come centri di consulenza,
formazione, collegamento e monitoraggio, anche connessi telematicamente.
Gli operatori dei centri opportunamente formati, possono essere
soggetti promotori di azioni di formazione e aggiornamento
Gruppo di lavoro nazionale
E’ istituito un Gruppo di lavoro nazionale con il compito di
monitorare l’attuazione delle norme della Legge 170/2010 e delle disposizioni contenute nel Decreto 5669
Fornire supporto tecnico
Il Gruppo di lavoro nazionale ha anche compiti consultivi e propositivi riguardo a:
eventuali proposte di revisione del Decreto
sperimentazione e innovazione metodologico – didattica e disciplinare
Disapplicazione di precedenti disposizioni in materia
Con l’entrata in vigore del Decreto si intendono non piu’ applicabili
le disposizioni impartite da:
C.M. n. 28 del 15.03.2007 – Oggetto: esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006 – 2007;
Nota ministeriale n. 4674 del 10.05.2007 – Oggetto: disturbi di apprendimento – Indicazioni operative;
Schema di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)» già recepito dalla Regione Veneto.
Art. 1: Attivazione del percorso diagnostico
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della salute,…convengono e raccomandano che la diagnosi di DSA debba essere tempestiva e che il percorso diagnostico debba essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 170/2010…
I servizi pubblici e i soggetti accreditati (…) effettuano il percorso diagnostico e il rilascio delle certificazioni in coerenza con le indicazioni della Consensus Conference. La diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli Esami di Stato. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell’anno in cui ciò avviene. (per la Regione Veneto il limite è il 15 febbraio)
Art. 3: Elementi della certificazione di DSA
1. La certificazione di DSA …deve essere articolata e formalmente chiara.
2. La certificazione di DSA contiene le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l’applicazione mirata delle misure previste dalla legge (…) A tal fine è necessario che la certificazione di DSA contenga anche gli elementi per delineare un profilo di funzionamento (che definisce più precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza). Tale descrizione deve essere redatta in termini comprensibili e facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica.
3. Il profilo di funzionamento è di norma aggiornato:
– al passaggio da un ciclo scolastico all’altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente;
– ogni qualvolta sia necessario modificare l’applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.
Schema di accordo tra Governo, Regioni e Province …
SCUOLA FAMIGLIA SERVIZI Interventi di identificazione precoce casi sospetti attività di recupero
didattico mirato persistenti difficoltà
comunicazione alla famiglia Richiesta di valutazione iter diagnostico Diagnosi - documento di certificazione diagnostica comunicazione della famiglia alla scuola provvedimenti compensativi e dispensativi – Didattica e
valutazione personalizzata
Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA
STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Premessa
1. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
2. L’OSSERVAZIONE IN CLASSE
3. DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA
STRUMENTI COMPENSATIVI, MISURE DISPENSATIVE
4. UNA DIDATTICA PER GLI ALUNNI CON DSA
5. LA DIMENSIONE RELAZIONALE
6. CHI FA CHE COSA
7. LA FORMAZIONE
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi
specifici di apprendimento
LINEE GUIDA
Forniscono indicazioni su cosa sono e come si presentano i DSA Contengono suggerimenti operativi nella logica della didattica
individualizzata e personalizzata Parlano di strumenti compensativi e misure dispensative che
vanno nella direzione di evitare, per l’alunno, situazioni di affaticamento e disagio in compiti e attività coinvolti dal disturbo, senza per questo ridurre gli obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo.
Intendono incidere sul piano metodologico piu’ che su quello contenutistico.
Prevedono l’ adattamento di strumenti, materiali, strategie,
tempi per creare il punto di contatto tra la programmazione individualizzata e personalizzata dell’alunno/studente e quella della classe.
LINEE GUIDA
Dalla Premessa…
La Scuola – nell’ambito dell’autonomia di cui gode - e’ sollecitata a
…porre al centro della propria cura la persona, sulla base dei principi sanciti dalla legge 53/2003 e dai successivi decreti applicativi:
”La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarita’ e della complessita’ di ogni persona, della sua articolata identita’, delle sue aspirazioni, capacita’ e delle sue fragilita’, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.”
INDIVIDUALIZZAZIONE
“Si riferisce alle strategie didattiche che mirano ad
assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento delle competenze fondamentali del curricolo, attraverso una diversificazione dei percorsi di apprendimento.” M. Baldacci
“…consiste nella differenziazione delle strategie didattiche per garantire a tutti gli alunni l’acquisizione delle competenze fondamentali” D. Cristanini
Individualizzazione e personalizzazione
PERSONALIZZAZIONE
“L’azione formativa pianificata per valorizzare le specificita’ dell’alunno. Un’azione formativa sensibile alle differenze della persona nella molteplicità delle sue dimensioni individuali (cognitive e affettive) e sociali (l’ambiente familiare e il contesto socio – culturale).” M. Baldacci
“La personalizzazione dell’ insegnamento o personalizzazione educativa rinvia a una impostazione pedagogica che promuove l’apprendimento e i comportamenti degli alunni nel rispetto:
dei loro tempi di crescita
delle loro specifiche intelligenze
dei loro ambienti di provenienza
delle loro aspettative personali e familiari.” Chiosso
Individualizzazione e personalizzazione
Dalle LINEE GUIDA:
È bene precisare che le ricerche rilevano che circa il 20% degli alunni (soprattutto nel primo biennio della scuola primaria), manifestano difficoltà nelle abilità di base coinvolte dai Disturbi Specifici di Apprendimento.
•Di questo 20%, tuttavia, solo il tre o quattro per cento presenteranno un DSA. Ciò vuol dire che una prestazione atipica solo in alcuni casi implica un disturbo.
Dalle LINEE GUIDA:
Per individuare un alunno con un potenziale Disturbo Specifico di Apprendimento, non necessariamente si deve ricorrere a strumenti appositi, ma può bastare, almeno in una prima fase, far riferimento all’osservazione delle prestazioni nei vari ambiti di apprendimento interessati dal disturbo: lettura, scrittura, calcolo
Ciò assegna alla capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale, non solo nei primi segmenti dell’istruzione - scuola dell’infanzia e scuola primaria - per il riconoscimento di un potenziale disturbo specifico dell’apprendimento, ma anche in tutto il percorso scolastico, per individuare quelle caratteristiche cognitive su cui puntare per il raggiungimento del successo formativo.
Linee guida: il Referente di Istituto
Il Dirigente scolastico può avvalersi della collaborazione di un referente o funzione strumentale con compiti di informazione, consulenza, coordinamento.
Il referente – adeguatamente formato – assume nei confronti del Collegio dei
Docenti, le seguenti funzioni: fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al
fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA;
offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto;
diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali
poter fare riferimento per le tematiche in oggetto; fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di
buone pratiche in tema di DSA; funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori
dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio; informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA.
STRUTTURA DELL’INTERVENTO
NORMATIVA VIGENTE
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
PERCORSI DIDATTICI PERSONALIZZATI
Piano Didattico Personalizzato P.D.P.: Cosa è
Piano: progetto, programma
Didattico: per il miglioramento efficienza efficacia
dell’insegnamento
per il miglioramento efficienza efficacia
dell’apprendimento
Personalizzato: programmato sul soggetto che apprende
Obiettivo: diritto allo studio
successo formativo
Non è il P. E. I. (Legge 104/92): gli obiettivi di apprendimento
sono gli stessi della classe, cioè quelli previsti dal curricolo
P. D. P.: Chi lo redige? Il team dei docenti o il Consiglio di classe
acquisita la diagnosi
in seguito a
1 - fase preparatoria d’incontro e dialogo tra
insegnanti (anche degli anni precedenti)
famiglia
studente se in età adeguata
specialisti
nel rispetto di ruoli e competenze
2 - periodo di osservazione sistematica in classe
P. D. P.: Quando?
Non oltre il primo trimestre scolastico se c’è gia’ la
diagnosi Quando viene acquisita la diagnosi in corso d’anno, il
più presto possibile
Il P .D. P. va condiviso con la famiglia, con la quale si
concordano anche modalita’ e quantita’ del lavoro da svolgere a casa
Il P. D. P. va monitorato, eventualmente aggiornato e
ripresentato alla famiglia in corso d’anno
P. D. P.: Come?
La Scuola riceve dalla famiglia la diagnosi, controlla che sia conforme alle disposizioni vigenti, la registra al protocollo riservato, ne da’ comunicazione ai docenti interessati
Il Dirigente scolastico/ il referente DSA/ il Coordinatore di classe incontra i genitori i docenti degli anni precedenti chi ha redatto la diagnosi
informa il team docente o il Consiglio di Classe che, dopo un periodo di osservazione
sistematica in classe – collegialmente
redige il documento tenendo conto delle caratteristiche dello studente: Funzionamento delle abilità strumentali: lettura, scrittura, calcolo
Entità del disturbo Caratteristiche del processo di apprendimento Ambiti deficitari Potenzialità: interessi, predisposizioni, abilità Atteggiamenti scolastici: attenzione, impegno, motivazione ….
P. D. P.: Perchè?
Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative
devono essere esplicitati e formalizzati
Il documento deve contenere almeno (dalle Linee guida): dati anagrafici dell’alunno;
tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti compensativi utilizzati in corso d’anno e agli esami
misure dispensative adottate; forme di verifica e valutazione ( in corso d’anno e a fine ciclo)
In riferimento alle discipline coinvolte nel disturbo
E’ una risorsa per la Scuola in quanto stimola e favorisce:
il lavoro collegiale
la condivisione delle problematiche e la ricerca di soluzioni
la riflessione sulle pratiche adottate e su come migliorarle
la condivisione di responsabilita’ con la famiglia e l’attivazione di sinergie
contribuendo ad evitare:
fraintendimenti
contraddittorieta’
improvvisazioni
E inoltre:
facilita il passaggio di scuola
vincola la Commissione degli Esami di Stato
P. D. P.: Perché?
P. D. P.
Strumenti compensativi e misure dispensative:
Per ciascuna materia vanno individuati strumenti
compensativi e misure dispensative necessari a sostenere lo studente nell’apprendimento
Nella scuola secondaria: individuare quelli che sara’ possibile
assicurare in sede di Esame di Stato Preliminarmente: documento del 15 Maggio (nota MPI n. 1787/05) il Consiglio di Classe indica modalita’, tempi e sistema
valutativo previsti per le prove d’esame (allegare griglie di valutazione, P.D.P., simulazioni)
P. D. P.
Strumenti compensativi:
per ciascuna materia vanno individuati
strumenti compensativi
che consentano allo studente di compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo permettendogli di
concentrarsi sui compiti cognitivi,
oltre che avere importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza.
P. D. P.: strumenti compensativi
A seconda della disciplina e del caso:
formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento
tabella delle misure e delle formule geometriche computer con programma di videoscrittura, correttore
ortografico, stampante e scanner calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri
digitali) software didattici specifici computer con sintesi vocale vocabolario multimediale
P. D. P.
Misure dispensative:
allo studente con DSA è garantito
l’essere dispensato da alcune prestazioni
non essenziali
ai fini dei concetti da apprendere.
P. D. P.: misure dispensative
A seconda della disciplina e del caso: la lettura ad alta voce la scrittura sotto dettatura prendere appunti copiare dalla lavagna il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti
scritti la quantità eccessiva dei compiti a casa l’effettuazione di piu’ prove valutative in tempi
ravvicinati lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o
iconografico
P. D. P.
Valutazione (in corso d’anno e agli esami
conclusivi dei cicli) verifiche programmate e concordate con lo studente verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto
per la lingua straniera) valutazioni piu’ attente alle conoscenze e alle competenze di
analisi, sintesi e collegamento piuttosto che alla correttezza formale
uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali, mappe cognitive)
introduzione di prove informatizzate programmazione di tempi piu’ lunghi per l’esecuzione delle
prove pianificazione di prove di valutazione formativa
Valutare per l’apprendimento oltre che valutare l’apprendimento
P. D. P.: principali siti di riferimento
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa
hubmiur.pubblica.istruzione.it
www.istruzionevenezia.it
http://www.aiditalia.org (modello di PDP e Guida alla
compilazione)
http://www.invalsi.it