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UNA DIDATTICA EFFICACE: conoscere e affrontare i Disturbi Specifici di Apprendimento DSA e aspetti giuridico - amministrativi Corso di formazione Docenti Scuola Primaria CTI di Chioggia, Cavarzere, Cona c/o Istituto Comprensivo 4 Sottomarina di Chioggia (VE) 15 Marzo 2013 Dott. Loredana Baldassarra Formatrice AID

UNA DIDATTICA EFFICACE: conoscere e affrontare i Disturbi ... · insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA; permettere una diagnosi tempestiva e corretta,

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UNA DIDATTICA EFFICACE: conoscere e affrontare i Disturbi Specifici di

Apprendimento

DSA e aspetti giuridico - amministrativi

Corso di formazione

Docenti Scuola Primaria CTI di Chioggia, Cavarzere, Cona

c/o Istituto Comprensivo 4 – Sottomarina di Chioggia (VE)

15 Marzo 2013 Dott. Loredana Baldassarra Formatrice AID

STRUTTURA DELL’ INTERVENTO

NORMATIVA VIGENTE

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

PERCORSI DIDATTICI PERSONALIZZATI

STRUTTURA DELL’INTERVENTO

NORMATIVA VIGENTE

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

PERCORSI DIDATTICI PERSONALIZZATI

NORMATIVA VIGENTE

NORMATIVA GENERALE

Costituzione della Repubblica;

Legge 517/77;

Legge 59/97;

DPR 275/99;

Legge 53/03;

Direttiva 27/XII/12 «STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI»;

Circolare ministeriale n. 8 – Indicazioni operative;

DM 254/12.

NORMATIVA GENERALE

Costituzione della Repubblica - art. 3: obbligo di rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione della personalità e partecipazione alla vita sociale;

Legge 517/77: in nome del “diritto allo studio” intende dare una risposta organica alle differenze individuali;

Legge 59/97: autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

DPR 275/99: autonomia didattica e organizzativa delle Ist. Scol. che concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo;

Legge 53/03 “Riforma Moratti”: sono assicurate a tutti pari

opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità;

Direttiva 27/XII/12 : «Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica»: estende i benefici della Legge n° 170/2010 sui DSA a tutti gli

alunni/studenti in situazione di svantaggio scolastico, che comprende la disabilità, i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici e lo svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale: problematiche diverse ricomprese nell’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES);

alla complessità delle situazioni presenti in ogni classe intende rispondere

con il potenziamento della cultura dell’inclusione scolastica e la valorizzazione della funzione dei docenti – sia curricolari che di sostegno – i quali possono predisporre interventi personalizzati per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

La Direttiva prevede inoltre la riorganizzazione e il potenziamento dei Centri Territoriali di Supporto perché operino a supporto delle scuole.

NORMATIVA GENERALE

C M n. 8 del 6/3/2013: chiarisce significato e contenuti della Direttiva, offrendo alle scuole uno

strumento operativo ai fini dell’inclusione scolastica;

insiste sulla possibilità di predisporre un progetto educativo didattico per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e di stilare il relativo Piano Didattico Personalizzato;

«Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso».

La Circolare fornisce alle Scuole indicazioni operative riguardo

all’accoglimento delle diagnosi di DSA e l’attivazione dei relativi adempimenti;

ad azioni da attuarsi nell’ottica della “politica per l’inclusione” da parte del Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI);

ai contenuti del P.O.F. e alla rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola stessa.

La Circolare ribadisce il ruolo fondamentale dei CTS e delinea quello dei CTI - Centri Territoriali per l’Inclusione.

NORMATIVA GENERALE

Decreto Ministeriale n. 254/12 con, allegato, il "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione".

Il regolamento definisce le conoscenze, le abilità e le competenze che gli studenti devono acquisire a conclusione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

NORMATIVA GENERALE

NORMATIVA SPECIFICA per i D.S.A.

dalle Circolari ministeriali

alla Legge

NORMATIVA SPECIFICA per i D.S.A.

Dal 2004 al 2010:

Ordinanze e Circolari ministeriali Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 Nota MIUR 1787 del 1.03.05 Nota MIUR 4798 del 27.07.05 Nota MIUR n. 4674 del 10 .05. 07 Indicazioni per il Curricolo 2007 Nota MIUR 5744 del 28.05.2009 disapplicata D.P.R. n. 122 del 22.06.2009

2010 – 2012:

Leggi e Decreti

Legge Regionale n. 16 del 4 marzo 2010 Legge 170 dell’8 ottobre 2010

Decreto attuativo n. 5669 del 12 luglio 2011 con Linee guida Schema di accordo Governo- Regioni su Diagnosi DSA: 2012

Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04: Iniziative

relative alla dislessia.

Tra gli strumenti compensativi essenziali vengono indicati:

Tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto e dei vari

caratteri.

Tavola pitagorica.

Tabella delle misure, tabella delle formule

geometriche.

Calcolatrice.

Registratore.

Computer con programmi di video-scrittura con

correttore ortografico e sintesi vocale.

Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04: Iniziative relative alla dislessia.

Per le misure dispensative, valutando l’entita’ e

il profilo della difficolta’, in ogni singolo caso, si

ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti:

Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce

sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico

delle tabelline.

( Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua

straniera in forma scritta) successivamente abrogata, oggi nuovamente

prevista

Programmazione di tempi più lunghi per prove

scritte e per lo studio a casa.

Organizzazione di interrogazioni programmate.

Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che

tengano conto del contenuto e non della forma.

il 2010 è l’anno delle Leggi sulla

dislessia:

Legge Regionale n. 16 del

4 marzo 2010“Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (dsa) e disposizioni in

materia di servizio sanitario regionale”

Legge 170 dell’8 ottobre 2010“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”

Legge Regionale n. 16 del 4 marzo 2010

Con Legge n. 16 del 04 marzo 2010, e’ stata approvata in Veneto una normativa volta a promuovere e sostenere interventi a favore delle persone con DSA:

LA REGIONE del VENETO riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici dell’apprendimento che ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialita’ dell’individuo, arrivando a compromettere l’equilibrio psicologico individuale e familiare

della persona con DSA.

Legge Regionale n. 16 del 4 marzo 2010

OBIETTIVI:

garantire le condizioni ottimali nelle quali le persone con DSA possano utilmente realizzare la loro persona nella scuola, nel lavoro e nella società;

promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture socio−sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche;

formare e sensibilizzare gli operatori socio−sanitari, gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA;

permettere una diagnosi tempestiva e corretta, anche quando si tratta di persone non piu’ comprese nell'età evolutiva;

promuovere e favorire percorsi riabilitativi idonei per le persone con DSA;

favorire specifiche iniziative volte a facilitare l'apprendimento e il pieno sviluppo della persona con DSA.

Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di

apprendimento in ambito scolastico.

art. 1: Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia art. 2: Finalita’

art. 3: Diagnosi art. 4: Formazione nella scuola art. 5: Misure educative e didattiche di supporto art. 6: Misure per i familiari art. 8: Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome art. 9: Clausola di invarianza finanziaria

Riconoscimento di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

dislessia disgrafia disortografia discalculia

Disturbi specifici dell’apprendimento

DSA

si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di

patologie neurologiche e di deficit sensoriali,

possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita

quotidiana.

DISLESSIA: disturbo specifico che si manifesta con una difficolta'

nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

DISGRAFIA: disturbo specifico di scrittura che si manifesta in

difficoltà nella grafia.

DISORTOGRAFIA: disturbo specifico di scrittura che si manifesta

in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.

DISCALCULIA: disturbo specifico che si manifesta con una

difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme. Le definizioni tengono conto dell'evoluzione delle conoscenze

scientifiche in materia.

Definizioni:

Finalità

Garantire il diritto all'istruzione;

Favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;

Ridurre i disagi relazionali ed emozionali;

Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità;

Preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle

problematiche legate ai DSA;

Favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;

Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;

Assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Diagnosi

E’ effettuata da:

Servizi specialistici del Servizio Sanitario Nazionale

Specialisti o strutture accreditate (in caso di

impossibilità del SSN)

E’ comunicata dalla famiglia alla scuola.

Compito delle scuole di ogni ordine e grado:

Individuare casi sospetti di DSA (sulla base di protocolli regionali)

Evidenziare persistenti difficoltà, nonostante adeguate attività di recupero mirato

Trasmettere apposita comunicazione alla famiglia

Formazione nella scuola

Destinatari: docenti dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado Contenuti: preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, acquisizione competenza per individuarne precocemente i

segnali acquisizione capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. Per le finalita’ sopra indicate, e’ autorizzata una spesa pari a un milione di

euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011

Misure educative e didattiche di supporto

Gli studenti con diagnosi di DSA

hanno diritto a fruire

di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica

nel percorso di istruzione – formazione e negli

studi universitari

Misure educative e didattiche di supporto

Le Istituzioni scolastiche garantiscono:

didattica individualizzata e personalizzata - che tenga conto delle caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo - adottando metodologia e strategia educativa adeguata;

introduzione di strumenti compensativi, compresi mezzi di

apprendimento alternativi e tecnologie informatiche; misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini

della qualità dei concetti da apprendere; per le Lingue straniere: uso di strumenti compensativi che

favoriscano la comunicazione verbale e l’ apprendimento graduale. Possibilità di esonero.

Periodico monitoraggio delle misure adottate per valutarne

l’efficacia.

Adeguate forme di verifica e valutazione anche agli esami di

Stato e di ammissione all’ Universita’ nonche’ gli esami universitari.

Misure per i familiari

I FAMILIARI (I° grado) di studenti del primo ciclo

dell’istruzione:

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

con DSA, impegnati nell’assistenza alle attivita’

scolastiche a casa,

hanno diritto ad orari di lavoro flessibili

(modalita’ da definire nei CCNL – senza oneri per lo Stato).

Disposizioni di attuazione

entro 4 mesi

MIUR e MS Linee guida per la predisposizione di Protocolli regionali per le attività di identificazione precoce;

MIUR:

modalità di formazione Docenti e Dirigenti Scolastici;

misure educative e didattiche di supporto;

forme di verifica e valutazione nel percorso di istruzione, compresa l’Università.

Schema di accordo

Governo – Regioni

24 Luglio 2012

Decreto attuativo n. 5669

del 12 Luglio 2011

STRUTTURA DELL’INTERNENTO

NORMATIVA VIGENTE

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

PERCORSI DIDATTICI PERSONALIZZATI

Decreto attuativo Legge n. 170 : n. 5669 del 12 Luglio 2011

Art.1 - Finalità del decreto Il decreto individua:

modalità di formazione dei docenti e dei

dirigenti scolastici,

misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento -apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia,

le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (“DSA”), delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università.

Art.2 -Individuazione di alunni e studenti con DSA

Le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti nonostante l’applicazione di adeguate attività di recupero didattico

mirato, di un possibile disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi.

Gli Uffici Scolastici Regionali attivano tutte le necessarie iniziative e procedure per favorire il rilascio di una certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle strutture preposte.

La certificazione di DSA viene consegnata dalla famiglia ovvero dallo studente di maggiore eta’ alla scuola o all’università, che

intraprendono le iniziative ad essa conseguenti.

Art.3 – Linee guida

Gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei,

per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto,

tengono conto delle indicazioni contenute nelle allegate

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi

specifici di apprendimento,

che sono parte integrante del presente decreto.

Art.4 – Misure educative e didattiche

Le Istituzioni scolastiche

(tenendo conto delle Linee guida)

attuano i necessari interventi pedagogico - didattici per il

successo formativo degli studenti con DSA

Attivando percorsi di didattica individualizzata e

personalizzata Ricorrendo a strumenti compensativi e a misure dispensative

Art.4 – Misure educative e didattiche

Percorsi di didattica individualizzata e personalizzata

Obiettivi:

Compresi all’interno delle Indicazioni curricolari nazionali

Sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dello

studente

Proposte di insegnamento:

Tengono conto delle abilità possedute

Potenziano anche le funzioni non coinvolte nel disturbo

Art.4 – Misure educative e didattiche

Gli insegnanti:

adottano metodologie didattiche adeguate allo sviluppo delle abilità di

letto-scrittura e di calcolo

Tenendo conto delle Linee guida

Nel rispetto della libertà d’insegnamento

Le Istituzioni scolastiche:

assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi,

curando l’acquisizione delle competenze per un efficiente utilizzo

L’adozione delle misure dispensative è finalizzata a:

evitare situazioni di affaticamento e di disagio

senza ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei

percorsi didattici individualizzati e personalizzati

Art. 5 - Interventi didattici individualizzati e personalizzati

La scuola garantisce

esplicita

Interventi didattici individualizzati e personalizzati

anche attraverso la redazione di un

Piano Didattico Personalizzato

con l’indicazione

degli strumenti compensativi e delle misure dispensative

Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione

La valutazione – periodica e finale –

è coerente con gli interventi pedagogico – didattici intrapresi

consente allo studente con DSA di dimostrare il livello di

apprendimento raggiunto mediante

l’applicazione di misure che determinano condizioni ottimali:

tempi

modalità di strutturazione delle prove

attenzione alla padronanza contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria

Esami di Stato I° e II° ciclo di istruzione

Le Commissioni degli esami di Stato

Tengono in debita considerazione

Specifiche situazioni soggettive Modalità didattiche Forme di valutazione

Individuate nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati

Possono riservare Tempi più lunghi

Assicurano Utilizzazione idonei strumenti compensativi

Adottano Criteri valutativi attenti più ai contenuti che alla forma: Nelle prove scritte (anche INVALSI) In fase di colloquio

Sulla base del disturbo specifico

Lingue straniere

Le Istituzioni scolastiche

Attuano ogni strategia didattica per consentire agli studenti

con DSA l’apprendimento delle Lingue straniere

Valorizzano modalità soggettive di espressione delle

competenze

Privilegiano l’espressione orale

Ricorrono agli strumenti compensativi e alle misure

dispensative

Prove scritte:

Progettate

Presentate

Valutate

Secondo modalità compatibili con le difficoltà

connesse ai DSA

Lingue straniere: DISPENSA E’ possibile dispensare dalle prestazioni scritte

in corso d’anno e in sede di esami di Stato

Condizioni (devono ricorrere tutte):

1) Certificazione di DSA attestante gravità del disturbo e esplicita richiesta di dispensa

2) Richiesta presentata dalle famiglie o dallo studente maggiorenne

3) Approvazione del Consiglio di classe che conferma la dispensa temporanea o permanente

tenendo conto delle valutazioni diagnostiche

sulla base risultanze interventi pedagogico-didattici

con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della Lingua straniera risulta caratterizzante

Esami di Stato: modalità e contenuti prove orali sostitutive delle scritte

sono stabilite dalle Commissioni sulla base documentazione Consigli di

Classe

Il titolo di studio conseguito è valido per l’iscrizione alla sc. Sec. di II°

grado o all’Università

Lingue straniere: ESONERO

E’ possibile:

solo in casi di particolare gravità del disturbo, anche in comorbilita’

con altri disturbi o patologie risultanti dal certificato diagnostico su richiesta presentata dalle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di classe Conseguenze: Percorso didattico differenziato Valutazione relativa unicamente a tale piano Esami di Stato: prove differenziate Titolo di studio: attestazione di cui all’art. 13 del DPR n. 323/1998

L’ambito universitario

Gli Atenei assicurano:

Accoglienza

Tutorato

Mediazione con l’organizzazione didattica

Monitoraggio dell’efficacia delle prassi adottate

Per le prove di ammissione di ammissione ai corsi di laurea:

Tempi aggiuntivi adeguati al tipo di prova, non superiori al 30% in più

Uso degli strumenti compensativi

La valutazione degli esami universitari tiene conto anche delle indicazioni delle Linee guida

Interventi per la formazione

Formazione in servizio degli insegnanti e dei dirigenti scolastici ambiti da privilegiare: a) Legge 8 ottobre 2010, n. 170; b) caratteristiche delle diverse tipologie di DSA; c) principali strumenti per l’individuazione precoce del rischio di

DSA; d) strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo; e) gestione della classe in presenza di alunni con DSA; f) forme adeguate di verifica e di valutazione; g) indicazioni ed esercitazioni concernenti le misure educative e didattiche di cui all’art. 4;

h) forme di orientamento e di accompagnamento per il prosieguo degli studi in ambito universitario, dell’alta formazione e dell’istruzione tecnica superiore;

i) esperienze di studi di caso di alunni con DSA, per implementare buone pratiche didattiche.

Interventi per la formazione

Il Ministero predispone piani di formazione, anche in convenzione con università, enti di ricerca, società scientifiche,

associazioni e servizi sanitari territoriali

Gli Uffici Scolastici Regionali possono stipulare appositi accordi con le facoltà di Scienze della Formazione per l’attivazione di corsi di perfezionamento o master in didattica e

psicopedagogia per in DSA, rivolti a docenti e dirigenti scolastici

Le Istituzioni Scolastiche, in conformità alle norme sull’autonomia, possono attivare interventi formativi in materia

Centri Territoriali di Supporto

In ottemperanza al Decreto, le Istituzioni scolastiche attivano tutte le necessarie iniziative e misure per assicurare il diritto allo studio degli studenti con DSA

Le I.I.S.S. possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico

dei CTS. I C.T.S. possono essere impiegati come centri di consulenza,

formazione, collegamento e monitoraggio, anche connessi telematicamente.

Gli operatori dei centri opportunamente formati, possono essere

soggetti promotori di azioni di formazione e aggiornamento

Gruppo di lavoro nazionale

E’ istituito un Gruppo di lavoro nazionale con il compito di

monitorare l’attuazione delle norme della Legge 170/2010 e delle disposizioni contenute nel Decreto 5669

Fornire supporto tecnico

Il Gruppo di lavoro nazionale ha anche compiti consultivi e propositivi riguardo a:

eventuali proposte di revisione del Decreto

sperimentazione e innovazione metodologico – didattica e disciplinare

Disapplicazione di precedenti disposizioni in materia

Con l’entrata in vigore del Decreto si intendono non piu’ applicabili

le disposizioni impartite da:

C.M. n. 28 del 15.03.2007 – Oggetto: esame di Stato conclusivo

del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006 – 2007;

Nota ministeriale n. 4674 del 10.05.2007 – Oggetto: disturbi di apprendimento – Indicazioni operative;

Schema di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)» già recepito dalla Regione Veneto.

Art. 1: Attivazione del percorso diagnostico

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della salute,…convengono e raccomandano che la diagnosi di DSA debba essere tempestiva e che il percorso diagnostico debba essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 170/2010…

I servizi pubblici e i soggetti accreditati (…) effettuano il percorso diagnostico e il rilascio delle certificazioni in coerenza con le indicazioni della Consensus Conference. La diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli Esami di Stato. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell’anno in cui ciò avviene. (per la Regione Veneto il limite è il 15 febbraio)

Art. 3: Elementi della certificazione di DSA

1. La certificazione di DSA …deve essere articolata e formalmente chiara.

2. La certificazione di DSA contiene le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l’applicazione mirata delle misure previste dalla legge (…) A tal fine è necessario che la certificazione di DSA contenga anche gli elementi per delineare un profilo di funzionamento (che definisce più precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza). Tale descrizione deve essere redatta in termini comprensibili e facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica.

3. Il profilo di funzionamento è di norma aggiornato:

– al passaggio da un ciclo scolastico all’altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente;

– ogni qualvolta sia necessario modificare l’applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.

Schema di accordo tra Governo, Regioni e Province …

SCUOLA FAMIGLIA SERVIZI Interventi di identificazione precoce casi sospetti attività di recupero

didattico mirato persistenti difficoltà

comunicazione alla famiglia Richiesta di valutazione iter diagnostico Diagnosi - documento di certificazione diagnostica comunicazione della famiglia alla scuola provvedimenti compensativi e dispensativi – Didattica e

valutazione personalizzata

Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Premessa

1. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

2. L’OSSERVAZIONE IN CLASSE

3. DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA

STRUMENTI COMPENSATIVI, MISURE DISPENSATIVE

4. UNA DIDATTICA PER GLI ALUNNI CON DSA

5. LA DIMENSIONE RELAZIONALE

6. CHI FA CHE COSA

7. LA FORMAZIONE

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi

specifici di apprendimento

LINEE GUIDA

Forniscono indicazioni su cosa sono e come si presentano i DSA Contengono suggerimenti operativi nella logica della didattica

individualizzata e personalizzata Parlano di strumenti compensativi e misure dispensative che

vanno nella direzione di evitare, per l’alunno, situazioni di affaticamento e disagio in compiti e attività coinvolti dal disturbo, senza per questo ridurre gli obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo.

Intendono incidere sul piano metodologico piu’ che su quello contenutistico.

Prevedono l’ adattamento di strumenti, materiali, strategie,

tempi per creare il punto di contatto tra la programmazione individualizzata e personalizzata dell’alunno/studente e quella della classe.

LINEE GUIDA

Dalla Premessa…

La Scuola – nell’ambito dell’autonomia di cui gode - e’ sollecitata a

…porre al centro della propria cura la persona, sulla base dei principi sanciti dalla legge 53/2003 e dai successivi decreti applicativi:

”La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarita’ e della complessita’ di ogni persona, della sua articolata identita’, delle sue aspirazioni, capacita’ e delle sue fragilita’, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.”

INDIVIDUALIZZAZIONE

“Si riferisce alle strategie didattiche che mirano ad

assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento delle competenze fondamentali del curricolo, attraverso una diversificazione dei percorsi di apprendimento.” M. Baldacci

“…consiste nella differenziazione delle strategie didattiche per garantire a tutti gli alunni l’acquisizione delle competenze fondamentali” D. Cristanini

Individualizzazione e personalizzazione

PERSONALIZZAZIONE

“L’azione formativa pianificata per valorizzare le specificita’ dell’alunno. Un’azione formativa sensibile alle differenze della persona nella molteplicità delle sue dimensioni individuali (cognitive e affettive) e sociali (l’ambiente familiare e il contesto socio – culturale).” M. Baldacci

“La personalizzazione dell’ insegnamento o personalizzazione educativa rinvia a una impostazione pedagogica che promuove l’apprendimento e i comportamenti degli alunni nel rispetto:

dei loro tempi di crescita

delle loro specifiche intelligenze

dei loro ambienti di provenienza

delle loro aspettative personali e familiari.” Chiosso

Individualizzazione e personalizzazione

Dalle LINEE GUIDA:

È bene precisare che le ricerche rilevano che circa il 20% degli alunni (soprattutto nel primo biennio della scuola primaria), manifestano difficoltà nelle abilità di base coinvolte dai Disturbi Specifici di Apprendimento.

•Di questo 20%, tuttavia, solo il tre o quattro per cento presenteranno un DSA. Ciò vuol dire che una prestazione atipica solo in alcuni casi implica un disturbo.

Dalle LINEE GUIDA:

Per individuare un alunno con un potenziale Disturbo Specifico di Apprendimento, non necessariamente si deve ricorrere a strumenti appositi, ma può bastare, almeno in una prima fase, far riferimento all’osservazione delle prestazioni nei vari ambiti di apprendimento interessati dal disturbo: lettura, scrittura, calcolo

Ciò assegna alla capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale, non solo nei primi segmenti dell’istruzione - scuola dell’infanzia e scuola primaria - per il riconoscimento di un potenziale disturbo specifico dell’apprendimento, ma anche in tutto il percorso scolastico, per individuare quelle caratteristiche cognitive su cui puntare per il raggiungimento del successo formativo.

Linee guida: il Referente di Istituto

Il Dirigente scolastico può avvalersi della collaborazione di un referente o funzione strumentale con compiti di informazione, consulenza, coordinamento.

Il referente – adeguatamente formato – assume nei confronti del Collegio dei

Docenti, le seguenti funzioni: fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al

fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;

collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA;

offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto;

diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali

poter fare riferimento per le tematiche in oggetto; fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di

buone pratiche in tema di DSA; funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori

dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio; informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA.

La didattica «buona»

per i dislessici

è «buona» per tutti

gli alunni/studenti

STRUTTURA DELL’INTERVENTO

NORMATIVA VIGENTE

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

PERCORSI DIDATTICI PERSONALIZZATI

Piano Didattico Personalizzato P.D.P.: Cosa è

Piano: progetto, programma

Didattico: per il miglioramento efficienza efficacia

dell’insegnamento

per il miglioramento efficienza efficacia

dell’apprendimento

Personalizzato: programmato sul soggetto che apprende

Obiettivo: diritto allo studio

successo formativo

Non è il P. E. I. (Legge 104/92): gli obiettivi di apprendimento

sono gli stessi della classe, cioè quelli previsti dal curricolo

P. D. P.: Chi lo redige? Il team dei docenti o il Consiglio di classe

acquisita la diagnosi

in seguito a

1 - fase preparatoria d’incontro e dialogo tra

insegnanti (anche degli anni precedenti)

famiglia

studente se in età adeguata

specialisti

nel rispetto di ruoli e competenze

2 - periodo di osservazione sistematica in classe

P. D. P.: Quando?

Non oltre il primo trimestre scolastico se c’è gia’ la

diagnosi Quando viene acquisita la diagnosi in corso d’anno, il

più presto possibile

Il P .D. P. va condiviso con la famiglia, con la quale si

concordano anche modalita’ e quantita’ del lavoro da svolgere a casa

Il P. D. P. va monitorato, eventualmente aggiornato e

ripresentato alla famiglia in corso d’anno

P. D. P.: Come?

La Scuola riceve dalla famiglia la diagnosi, controlla che sia conforme alle disposizioni vigenti, la registra al protocollo riservato, ne da’ comunicazione ai docenti interessati

Il Dirigente scolastico/ il referente DSA/ il Coordinatore di classe incontra i genitori i docenti degli anni precedenti chi ha redatto la diagnosi

informa il team docente o il Consiglio di Classe che, dopo un periodo di osservazione

sistematica in classe – collegialmente

redige il documento tenendo conto delle caratteristiche dello studente: Funzionamento delle abilità strumentali: lettura, scrittura, calcolo

Entità del disturbo Caratteristiche del processo di apprendimento Ambiti deficitari Potenzialità: interessi, predisposizioni, abilità Atteggiamenti scolastici: attenzione, impegno, motivazione ….

P. D. P.: Perchè?

Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative

devono essere esplicitati e formalizzati

Il documento deve contenere almeno (dalle Linee guida): dati anagrafici dell’alunno;

tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti compensativi utilizzati in corso d’anno e agli esami

misure dispensative adottate; forme di verifica e valutazione ( in corso d’anno e a fine ciclo)

In riferimento alle discipline coinvolte nel disturbo

E’ una risorsa per la Scuola in quanto stimola e favorisce:

il lavoro collegiale

la condivisione delle problematiche e la ricerca di soluzioni

la riflessione sulle pratiche adottate e su come migliorarle

la condivisione di responsabilita’ con la famiglia e l’attivazione di sinergie

contribuendo ad evitare:

fraintendimenti

contraddittorieta’

improvvisazioni

E inoltre:

facilita il passaggio di scuola

vincola la Commissione degli Esami di Stato

P. D. P.: Perché?

P. D. P.

Strumenti compensativi e misure dispensative:

Per ciascuna materia vanno individuati strumenti

compensativi e misure dispensative necessari a sostenere lo studente nell’apprendimento

Nella scuola secondaria: individuare quelli che sara’ possibile

assicurare in sede di Esame di Stato Preliminarmente: documento del 15 Maggio (nota MPI n. 1787/05) il Consiglio di Classe indica modalita’, tempi e sistema

valutativo previsti per le prove d’esame (allegare griglie di valutazione, P.D.P., simulazioni)

P. D. P.

Strumenti compensativi:

per ciascuna materia vanno individuati

strumenti compensativi

che consentano allo studente di compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo permettendogli di

concentrarsi sui compiti cognitivi,

oltre che avere importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza.

P. D. P.: strumenti compensativi

A seconda della disciplina e del caso:

formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento

tabella delle misure e delle formule geometriche computer con programma di videoscrittura, correttore

ortografico, stampante e scanner calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri

digitali) software didattici specifici computer con sintesi vocale vocabolario multimediale

P. D. P.

Misure dispensative:

allo studente con DSA è garantito

l’essere dispensato da alcune prestazioni

non essenziali

ai fini dei concetti da apprendere.

P. D. P.: misure dispensative

A seconda della disciplina e del caso: la lettura ad alta voce la scrittura sotto dettatura prendere appunti copiare dalla lavagna il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti

scritti la quantità eccessiva dei compiti a casa l’effettuazione di piu’ prove valutative in tempi

ravvicinati lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o

iconografico

P. D. P.

Valutazione (in corso d’anno e agli esami

conclusivi dei cicli) verifiche programmate e concordate con lo studente verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto

per la lingua straniera) valutazioni piu’ attente alle conoscenze e alle competenze di

analisi, sintesi e collegamento piuttosto che alla correttezza formale

uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali, mappe cognitive)

introduzione di prove informatizzate programmazione di tempi piu’ lunghi per l’esecuzione delle

prove pianificazione di prove di valutazione formativa

Valutare per l’apprendimento oltre che valutare l’apprendimento

P. D. P.: principali siti di riferimento

http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa

hubmiur.pubblica.istruzione.it

www.istruzionevenezia.it

http://www.aiditalia.org (modello di PDP e Guida alla

compilazione)

http://www.invalsi.it

Grazie per l’attenzione e

buon lavoro!