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SUCCESSIONI
A cura di MASSIMO MASTRODONATO
2
BIBLIOGRAFIA:
Capozzi - Successioni e Donazioni
Ieva - Manuale di tecnica testamentaria
Rescigno (Cedam) - Successioni e donazioni
Bonilini - I legati
Morelli - La comunione e la divisione ereditaria
Cian Trabucchi - dottrina e giurisprudenza su tutti gli
artt. dal 456 all'809
Rivista del Notariato e Notariato dal 1999 al 2004
Casi trattati in Studium Iuris, e alcuni dei casi
trattati nei corsi delle scuole dirette da Pugliese, De
Paola, Genghini, Trinchillo e all'Anselmi.
Da pagina 3 a pagina 212 -> le Successioni
Da pagina 213 a pagina 229 -> Sintesi del libro di
Morelli "la comunione e la divisione ereditaria"
Da pagina 230 -> le Donazioni
3
SUCCESSIONI
Rivedi artt 747-783 cpc e 51bis-55 disp att c.c.
fai collegamenti sempre biunivoci, es se colleghi 665 a 651, fai anche il
contrario!
N. .. del Rep. degli Atti di Ultima Volontà
TESTAMENTO PUBBLICO
REPUBBLICA ITALIANA
Il g. .. del mese di .. dell’anno .. (tutto in lettere
per disteso quando ci sono i puntini).
In .. (Comune) nella via .. n .. (locus loci e non solo
il comune ex art 51 co2 n1 “comune e luogo in cui è
ricevuto”).
Innanzi a me .. notaio con studio in .. iscritto presso
il Collegio Notarile del distretto di .. alla presenza
dei due testimoni (irrinunziabili ex 603 1°co c.c.; 47
1°co e, a contrario, 48 1°co l.n., no eredi o legatari
ex 597 e 50 1co l not, né ciechi .. 50 2co) sigg. :
AA .. (nome, cognome, luogo e data di nascita,
domicilio o residenza, condizione, di ciascuno dei
testimoni – 51 n.3 l.n.)
BB .. (come sopra)
si è presentato il sig. .. (nome, cognome .. del
testatore) c.f. (in base a D.M. del 7 giugno 1986 vi è
l’obbligo di inserire il n di cf di de cuius e eredi e
legatari nelle note di trascrizione relative ad atti
mortis causa ed ai fini della denunzia di successione
ex art 29 n1 a) legge 346/90).
Il comparente suddetto, della cui identità personale io
notaio sono certo, mi chiede di ricevere il suo
testamento in forma pubblica e a tal fine, alla
continua e ininterrotta presenza dei testimoni, mi
dichiara la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto
a cura di me notaio come segue:
“ (dichiarazione in prima persona del testatore ..)
Revoco, ex art 680 cc, ogni mia precedente disposizione
testamentaria .. (eventuale, se ci sono altre
precedenti disposizioni testam)
sempre:
- il 623 per ogni erede o legatario, (o modus);
- il 625 (individua ogni persona nominata, es anche
esecutore testamentario, arbitratore .. con nome,
cognome, nato a .., residenza a .., condizione
..!!
Se 100.000 euro -> euro 100.000,00
(centomilavirgolazerozero)
eventuali disposizioni in caso di modifiche successive,
4
es:
- credito o debito ex 658-9 se ridotto o estinto;
- se bene legato alienato o trasformato ex 686;
- se beni attribuiti ex 734, 588 co2, alienati,
ovvero per i beni ignorati e sopravvenuti ex 734
co2; “per la parte residua dispongo che ..”
- ordine di preferenza dei legati -> 558 co2, 553 a
649!;
- chiarisci l’art .. del cc di riferimento. Es se
leghi del denaro che è depositato presso la banca
alfa, chiarisci se è legato ex 655 (di cose da
prendersi da certo luogo) oppure ex 653 (di cosa
generica, denaro).
- su chi gravano i legati ex 662, legato “a carico
di ..”;
- se legati obbligatori o modus a carico di delati
legittimari, dì sempre “nei limiti della
disponibile ex 549” (che può variare, sino a
apertura successione!);
- attento sempre a 549, es per condizioni ..;
- ricorda sempre il 540 co2 se c’è coniuge!;
- sostituti in caso qualche delato o legatario non
accetti, prevedendo anche sorte di legati o oneri
posti a carico di chi non acquista (es in caso di
sostituz a favore di tizio valore modus dimezzato,
oppure a carico degli eredi);
- nomina di uno o + esecutori testam, con
descrizione loro poteri e eventuali atti espressam
aut; ”
Io notaio, richiesto, ho ricevuto quest’atto del quale,
alla continua e ininterrotta presenza dei testimoni, ho
dato lettura al testatore che, da me interpellato, lo
ha dichiarato conforme alla propria volontà.
Esso consta di un foglio scritto a mano da me notaio;
ne occupa le prime .. facciate per intero e della ..
sin qui.
Viene sottoscritto alle ore .. e minuti ..
(seguono firme con nome e cognome di:
- testatore
5
- testimone AA
- testimone BB
- notaio
(impronta del sigillo)
BREVI CENNI
SU PROFILI REDAZIONALI
DELL’ ATTO
I testi sono irrinunziabili ex 603 1°co c.c.; 47 1°co
e, a contrario, 48 1°co l.n., no eredi o legatari ex
597 e 50 1co l not, né ciechi .. 50 2co;
ma si è omessa la menzione frequente nella pratica
“idonei e a me noti”, in quanto non richiesta e con
potenziali implicazioni di responsabilità per il
notaio.
Per d poi lettura atto non delegabile da notaio, 603
2co su 51 n8,
(gangi e trib brindisi 54)
Le disposizioni eventuali forse è meglio renderle in
questa sezione, e non nel corso dell’atto, che deve
essere scorrevole!!!
Quindi alla fine dei brevi cenni menziona tutte le
eventuali disposizioni che potevi aggiungere, es
esecutori testam ..
Spazi bianchi non interlineati, sebbene art. .. l not,
e consapevoli della sanzione dell’ammenda ex ..
ai soli fini concorsuali, per consentire una più
agevole lettura dell’atto.
1. c.f. per ragioni di opportunità, anche se non richiesto, ed anche se l’atto non è sogg a
registrazione (solo il verbale ex 61 l not)
per gli adempimenti successivi, es in base a
D.M. del 7 giugno 1986 vi è l’obbligo di
inserire il n di cf di de cuius e eredi e
legatari nelle note di trascrizione relative
ad atti mortis causa 2648, ed ai fini della
denunzia di successione ex art 29 n1 a) legge
346/90;
2. revoca espressa disposizioni testam .. 3. testam internazionale, Washington (accenni
anche a testamento biologico e giampiccolo
1954)
4. pubblicaz solo del testamento olografo,
6
segreto e internaz ex 620-1, mentre per il
pubblico solo passaggio a rep generale ex 61
co4 l not e 75 reg not ai fini della
registrazione dell’atto;
5. per tutti i testam dopo morte de cuius
comunicazione a cancelleria del trib 622, e a
interessati ex 623; e al prefetto, entro 30
gg, la istituzione di fondazioni, ex art 3 rd
318/42, ovvero al prefetto e al
rappresentante di persona giuridica se
lasciti a favore di persona giuridica, ex art
7 rd 318/42.
6. obbligo di trascrizione di acquisti di legati se dd immobiliari sulla base di estratto
autentico di esso (dopo pubblicaz o
registrazione a morte de cuius) ex 2648, 2671
cc. Si discute se sia vero e proprio obbligo
a carico del notaio, proprio perché dal
testamento spesso non emergono tutti i dati
per identificare con certezza assoluta, per
il notaio da solo, beneficiari e oggetto
delle disposizioni.
- 61 co4 l not;
- 66 co5 l not;
- 75 reg not;
- 79 reg not
- 83 reg not -> no palesare contenuto testam prima
morte;
Registrazione:
Con il passaggio a rep generale, ex 61 ult co l not e
75 reg not, allegando all’atto l’estratto dell’atto di
morte del testatore (e lo stesso testam pubblico, che
estrai dal rep atti ult volontà e lo alleghi al verbale
di “registrazione di testam pubblico”), l’atto sarà
sogg a registrazione, come ribadisce lo stesso 75 ult
co reg not.
Entro 10 gg da data atto, il notaio deve trasmettere
copia in carta libera, chiusa e sigillata, a archivio
not distrettuale, ex art 66 co5 l not, e 79 reg not.
Sempre entro 10 gg da data atto rogato o ricevuto in
deposito, ex art 5 l 307/81 (di ratifica convenz di
Basilea del 72), il notaio deve chiedere iscrizione nel
Registro Generale dei Testamenti, istituito presso il
Ministero della giustizia, trasmettendo all’archivio
not una scheda, datata e sottoscritta contenente
indicazioni di cui all’art 2 del dpr 956/84.
7
Il testatore può fare anche richiesta al notaio di
chiedere al conservatore del reg generale dei testam,
oltre all’iscrizione anzidetta anche quella presso il
competente organismo di altro stato aderente alla
convenzione di basilea, ex art 5 co3 l 307/81.
Sogg a registrazione solo il testamento dopo l’apertura
successione, ossia il verbale di pubblicaz testam
olografo o segreto e intern, ovvero di passaggio a rep
generale se pubblico.
Non si registra il testam pubblico!!
E’ opportuno che testatore revochi epressamente (ex
680) ogni precedente disposizione testamentaria, perché
il testamento successivo revoca solo le disposizioni
precedenti con esso incompatibili ex 682;
682 -> 1367: principio di conservazione del testamento
in quanto atto irripetibile, e pertanto caducazione
delle sole disposizioni “di sicura inconciliabilità”,
cass 01.
quindi piuttosto che una revoca tacita che
inevitabilmente può generare problemi di ermeneutica e
dar luogo a liti anche giudiziali -> carnelutti;
preferibile un revoca espressa che fuga ogni dubbio
circa la sorte dei beni ereditari!
Tuttavia, come rileva Ieva, tale disposizione di revoca
non deve essere clausola di stile da inserire in ogni
testamento, ma deve essere inserita solo dopo aver
accertato che è quella la reale volontà del testatore,
perché questi ad es nel precedente testamento può aver
disposto anche solo alcuni legati che non intende
revocare!
Ad es una precedente istituzione di erede non è
incompatibile con una successiva istituz di erede di
altra persona, oppure in caso di fascio di legati, ed
in ogni caso ciò potrebbe generare una res litigiosa,
circa la valutazione di compatibilità, e ricorda
Carnelutti, funzione antiprocessuale notaio, nel
celebre studio “La figura giuridica del notaio” in
Rivista del notariato del ’51, redazione atto in modo
da scongiurare possibilità insorgere controversie tra
le parti (evita disposizioni impugnabili es ex 553!)
No 553:
- funzione antiprocessuale carnelutti, prevenire
liti, diversamente da giudice;
- funzione informativa circa conseguenze atto, e
8
quindi anche possibile impugnabilità testamento
(deont prof).
Tuttavia, ricorda che il notaio non può mai essere
certo se disposizioni saranno lesive o meno, né il
predetto accertamento gli può essere demandato, perché
legittima: relictum - debiti + donatum, es:
- successive donazioni a legittimari attualmente
“lesi”, ovvero disposte in precedenza ma non
palesate al notaio;
- nascita di nuovi sogg legittimari ovvero loro
premorienza a testatore, e quindi nuovo calcolo
quote;
- incremento o decremento del patrimonio del
testatore al momento morte;
- oscillazioni del valore di alcuni beni (es specie
per azioni, denaro che si svaluta, immobili ..
Quindi tutt’al più il notaio può assicurare al de cuius
disposizioni non impugnabili ex 553, solo “rebus sic
stantibus” al tempo della Testamentifactio!
Consigliare al testatore solo disposizioni
potenzialmente non lesive di legittima.
Ricorda per calcolo legittima: relictum – debitum +
donatum (ma devi sempre prima sottrarre i debiti!!)
Cass. 12 settembre 2002, n. 133
Il principio dell'intangibilità della quota di
legittima deve intendersi soltanto in senso
quantitativo e non anche in senso qualitativo, potendo
il testatore soddisfare le ragioni dei legittimari con
beni - di qualunque natura - purché compresi nell'asse
ereditario.
Ricorda che la “vexata quaestio” circa la ricevibilità
di disposizioni lesive di legittima è ormai risolta in
senso positivo da dottr pressoché unanime, per tutti
Mengoni.
Il testamento infatti non è nullo, né annullabile, ma
solo potenzialmente riducibile, ossia può essere
dichiarato giudizialmente inefficace verso i
legittimari.
Quindi come tale essendo solo potenzialmente inefficace
è ricevibile, come ad es le vendite di beni oggetto di
pignoramento!
A differenza invece del 549 -> art 28!
9
Anche se in vero non si può mai essere certi di quanto
ammonterà la legittima, e quindi quale sarà invece la
parte dei beni che ammetterà pesi e condizioni!!
Ricorda che per dottr prev (mengoni) il legittimario
preterito dopo il 554 diventa erede ex 551 co2.
Mentre per Azzariti non diventa erede, perché ratio del
554 è solo assicurare una Pars Bonorum al legittimario
leso, in ossequio anche a un basilare principio di
“Solidarietà Familiare” ex art 2 Cost!
Non a caso il legittimario preterito non è obbligato
stricto sensu al pagamento dei creditori ered, giacchè
la riserva cui ha d si calcola subito al netto delle
passività ex 556 (relictum-debitum+donatum)!
Ci si è chiesti se sia possibile evitare l’azione ex
554, mediante accordi tra le parti, i ccdd “accordi di
reintegra della legittima”.
Essi sono utilizzati nella prassi e disciplinati
fiscalmente dall’art 43 l 346/90.
Discussa però è la loro natura:
T1) sono transazioni, rinunzia a azione ex 554 in
cambio di parte dei beni ered e non; in tal caso tali
beni possono essere anche di valore diverso da quello
che spetterebbe ex 554;
T2) sono negozi di accertamento costitutivo, perché il
più delle volte manca la res litigiosa e anche le
reciproche concessioni; ci si limita ad accertare il
quantum della riserva (res dubia) e corrisponderne il
valore.
E poi consigliare alla parte di disporre indicando un
ordine di preferenza delle disposizioni sia a titolo
particolare che universale, ex 558 co2, di modo che in
caso di azione di riduzione, le disposizioni “con
preferenza” si riducano successivamente alle altre.
Ricorda che il legato ex 653 è sempre valido anche se
denaro non presente nell’asse, anche a legittimario!
E per ogni condizione, modus o legato obblig a carico
dei legittimari, chiarisci sempre “nei limiti della
disponibile, ex 549” (perché non puoi sapere con
certezza quale sarà la quota di riserva, es premorte
del coniuge, cambiano le quote in favore dei figli).
10
Vendita di bene pervenuto per donazione -> 553
Con l’art. 13 l. 283/2001 è stata soppressa l’imposta
di successione e donazione, e si sono moltiplicate a
dismisura le donazioni immobiliari.
Conseguentemente sono aumentati gli atti immobiliari le
cui provenienze consistano in donazioni.
Come tutelare al meglio l’acquirente, essendo
successivamente a morte donante aggredibile ex 553 dai
legittimari lesi o preteriti (che sino alla morte del
donante non possono conoscersi), che riottengono il
bene libero da pesi e condizioni imposti da donatario o
suoi aventi causa (retroattività reale dell’azione);
salva la possibilità per il terzo avente causa di
liberarsi dall’obbligo della restituzione del bene
pagando l’equivalente in denaro ex 563.
Ricorda che le azioni a favore dei legittimari lesi
possono essere esercitate anche in via surrogatoria ex
2900 dai creditori dei legittimari, e anche la rinunzia
all’azione di riduzione può essere revocata dai
creditori per la dottr.
Innanzitutto è possibile prevedere una dispensa da
collazione e imputazione 737 co2 e 564 anche successive
a donazione, per rafforzare la posizione del
legittimario, anche se certo non risolvono il problema,
e poi:
1) in atto far intervenire il donante quale
fideiussore (dell’obbligazione futura e eventuale
di ripetere al terzo acquirente le somme da
questo pagate ex 563 per liberarsi dall’obbligo
della restituzione del bene), in modo tale da
diventare debitore, seppur in via sussidiaria,
del compratore, e trasmettendosi tale posizione
debitoria agli eredi da scoraggarli ad agire ex
553, ma è stato detto che sarebbe una soluzione
in frode alla legge, perché mirante a ostacolare
un d a azione di riduzione, che spetta ex lege ai
legittimari;
2) rilascio di garanzie ipotecarie da parte del
donante o del donatario venditore, se ci sono
immobili, ovvero fideiussione bancaria (anche se
è soluzione costosa);
3) presunti legittimari quali fideiussori, dal
momento che non possono rinunziare a azione di
riduzione con una dichiarazione di acquiescenza
ex 458 prima morte del donante;
11
4) mutuo dissenso della donazione, e vendita del
bene da parte del donante, ma prezzo versato a
donatario, ex 1411.
Nel quarto caso si avrebbe donazione indiretta di
denaro e non dell’immobile, e pertanto l’immobile non
sarebbe aggredibile ex 553.
E’ la soluzione più macchinosa e costosa, ma che tutela
maggiormente l’acquirente.
Il mutuo dissenso è un atto eliminativo, che serve ad
“estinguere” (ex 1321 costituire, modificare o
estinguere) un rapporto giuridico patrimoniale
instauratosi con contratto, per ripristino status quo
ante.
Non è possibile però se il donatario ha ceduto la
proprietà o dd reali minori del bene a terzi, perché
non è possibile una eliminazione “parziale” del primo
contratto di donazione.
Occorre atto pubblico e testimoni -> principio di
simmetria, Betti.
Trascrizione mediante annotazione a margine della
trascrizione della donazione ex 2655 co4.
Non ha quindi effetti traslativi, perché non è un
contrarius actus. Ha infatti effetti ex tunc
eliminativi e non ex nunc.
No fideiussione da parte del donatario, perché non ha
senso:
si ha spoglio del bene dell’acquirente ex 563, solo
dopo preventiva e infruttuosa escussione su altri beni
del donatario (che quindi è insolvente).
Ex 563, potendo l’acquirente evitare lo spoglio del
bene corrispondendone il valore ai legittimari lesi:
“a garanzia per il risarcimento degli esborsi che
potrebbe essere costretto a pagare per evitare
l’evizione del bene ex 563 cc”.
Nb: la fideiussione è per debito futuro e eventuale,
quindi importo massimo garantito.
De jure condendo: lo stesso CNN ha rilevato come sia
opportuna una riforma del d successorio, specie il
divieto dei patti successori, e la tutela talora
“esasperata” del legittimario.
Il 563 infatti è di indubbio ostacolo alla libera
circolazione dei beni, rendendoli quasi incommerciabili
quelli provenienti da donazioni.
12
Sarebbe opportuno almeno rimuovere il d di sequela
verso il terzo che acquista dal donatario, purché a
titolo oneroso e purchè trascriva l’acquisto prima
della trascrizione della domanda ex 553.
In ogni caso, ricorda che il terzo acquirente “a titolo
oneroso”, di proprietà o altri dd reali es usufrutto,
ipoteca .. può stare tranquillo decorsi 10 anni
dall’apertura della successione,
se nei 10 anni non è eseguita la trascrizione della
domanda dell’azione di riduzione (che si prescrive
appunto in 10 anni).
mentre entro i 10 anni, come abbiamo visto, opera la
retroattività reale dell’azione di riduzione che
pregiudica i diritti dei terzi (anche se loro acquisti
trascritto anteriormente alla domanda dell’azione di
riduzione).
Ricorda che scelta tra un 734, 733, 588 co2, 649, 551
con o senza suppl ..
o altre ipotesi:
è spesso una “quaestio voluntatis”
occorre interpretare volontà de cuius
se non emerge limpida da traccia!
Tieni sempre conto della funzione antiprocessuale e di
adeguamento del notaio della volontà del testatore!
I notai devono, secondo i principi di deontologia
professionale assunti con deliberazione del CNN
n.1188/94, informare le parti su tutte le conseguenze
possibili dell’atto richiesto, consigliando forma
giuridica più opportuna legalmente e fiscalmente, e
mirando ad assicurare il più possibile la stabilità del
rapporto (funz antiprocessuale Carnelutti) quindi
tendendo ad evitare possibilmente disposizioni
impugnabili es ex 553, seppur valide e consentite! ; e
in più è richiesto ai notai di svolgere tutte le
attività preparatorie o successive necessarie ai fini
della completa efficacia dell’atto, quali ad es i
ricorsi di vg, ma anche le visure ipotecarie e fiscali,
o adempimenti per testamento (vedi sotto garanzia,
1176, 2230).
Il testamento pubblico è atto pubblico, diversamente da
quello olografo e dalla scheda testamentaria nel
testamento segreto che hanno natura di scritture
private.
Pertanto esso fa piena prova fino a querela di falso,
13
2700 ..
Ma tale efficacia probatoria privilegiata dell’atto
pubblico non attiene a tutte le attestazioni fatte al
notaio e inserite in atto, ma ad es sono escluse
eventuali dichiarazioni del testatore sul suo stato di
sanità mentale (591 n3) e sulla libertà della sua
volontà (458), cass 4939/81.
Vi è certamente invece un obbligo del notaio di
accertare il più possibile, nei limiti, la capacità di
testare della parte ex 591.
Quindi:
“Nel pieno delle mie facoltà mentali”:
inserita spesso nei testamenti olografi, non fa piena
prova, per dottr prev è mera clausola di stile, e
pertanto è inopportuno inserirla.
Ex artt 67 co2 l not, 83 co1 reg not, 743 co2 cpc,
massima tutela della riservatezza dei testamenti
custoditi da notaio:
addirittura per dottr prev (casu-santangelo in studi e
materiali cnn 83-85) il testamento pubblico non può
essere esibito neanche qualora la richiesta provenga da
giudice penale, eccetto il caso in cui esso costituisca
il corpo di reato, perché il suo contenuto è coperto da
segreto professionale.
N.B. l’art 60 l not statuisce prevalenza, in caso di
incompatibilità, di cc, cpc e “qualunque altra legge
della Repubblica (es legge su testam internazionale che
prevale su l not!)” su l not, che ha carattere
generale, in quanto applicabile a tutti gli atti
notarili; c.c. ‘42 inoltre è successivo a l not 1913.
Ciò si traduce tra l’altro nella prevalenza dell’art.
625 c.c. sull’art 51 n6 l not e quindi ad es. nella
non necessarietà dei dati catastali per gli immobili,
purché sia “certo a quale cosa il testatore intendeva
riferirsi”, e dei dati per l’identificazione dei
beneficiari delle disposizioni testamentarie, che
possono essere anche erroneamente indicati purché
risulti in modo in equivoco dal contesto quale persona
il testatore intendeva nominare.
Tuttavia è bene inserire i dati catastali per immobili,
perché sebbene vi sia la prevalenza del 625 cc su 51 n6
l not, è sempre meglio che vi sia certezza su beni
indicati (carnelutti) e anche perché per cap permane
respons notaio ex 137 l not che è punibile con ammenda,
qualora non vi siano ragioni di urgenza o altro tipo
che giustifichino la mancata menzione di detti dati.
E poi, se immobili sono lasciati a titolo di eredità
viene trascritto l’atto di accettazione ove andranno
inseriti gli estremi catastali; ma per i legati viene
14
trascritto un estratto autentico del testamento e
quindi almeno per essi è senz’altro opportuno indicare
tali dati.
Se si possono quindi senz’altro omettere dati relativi
a data e luogo di nascita dei beneficiari, è opportuno
l’inserimento di domicilio o residenza degli stessi al
fine delle comunicazioni del notaio di cui all’art. 623
c.c. -> collega con art.5 2°co l.307/81. (ai fini della
prescrizione ex 480, come il testam internazionale con
i suoi 2 attestati).
Altro es: se legato a notaio, intero testamento nullo
ex art 28 n3 l not, oppure a testi ex 50 e 58 n4 l not,
ma poiché 60 l not prevalenza cc, ex 596-9 nullità
parziale del solo legato e quindi validità restanti
disposiz testamentarie.
Mentre se legato a nonno di un teste -> no 599, non
rientra tra persone interposte, ma ex 50 co1 potrebbe
essere interessato all’atto?
1) legato è valido, in quanto non rientra nel 599, e art 60 l not;
2) no nullità, ex 50-58-137 l not, ma annullab ex 606 co2 del testamento.
Tuttavia non sempre vi è incompatibilità tra cc e l
not, ma spesso vi è anche integrazione:
es art 603 co3 “sottoscritto da testatore, testi e
notaio” integrato da art 51 n 10 l not “sottoscrizione
parti, fidefacienti, interprete, testi e notaio”.
Essendo prevalenti le disposizioni del cc su quelle
della l not, la dottr ha affrontato il problema circa
la compatibilità del 603 co2 “testatore dichiara
volontà che è ridotta in iscritto da notaio” con 47 co3
l not e 67 co1 reg not “spetta al notaio indagare
volontà parti e dirigere integralmente l’atto”.
Dalla norma del cc sembrerebbe quasi che notaio abbia
mera funzione di recepimento passivo volontà de cuius;
tuttavia tra 603 co2 cc e l e reg not non c’è contrasto
e prevalenza cc ex art 60 l not.
Quasi unanimente in dottr (cicu, gangi) e giur è
riconosciuto al notaio il dovere di indagare la volontà
parte anche negli atti mc, di interpretarla, e
soprattutto di adeguarla alle inderogabili norme di
legge, cd funzione di adeguamento (per tutti gli atti
del notaio iv, mc ricorsi, ai sensi proprio 47 l not e
67 reg not).
Come è stato rilevato in dottr e ribadito da app torino
15
58, la norma che prevedeva la dettatura del testatore
al notaio, prevista nel code napoleon, per assicurare
massima spontaneità e testatore, non è stata recepita
nel cc italiano, proprio perché anzi dovere notaio
funzione di adeguamento e non ricevimento atti contrari
a legge, e soprattutto a art 28 l. not.
Cass 2481/54 notaio può anche dare suggerimenti al
testatore purchè non influenzi le sue intenzioni; app
venezia 56 non solo può ma addirittura deve, ex 1176
(diligenza), 2230, dopo aver interpretato la volontà
del testatore suggerire gli accorgimementi opportuni.
Il testamento pubblico infatti non è forma testam
creata ai soli fini di custodia del notaio dell’atto,
c’è già la possibilità di deposito dell’olografo, e il
testam segreto.
Esso invece è così diffuso nella prassi, specie
rispetto al segreto, perché il notaio garantisce al
testatore la validità del testamento e quindi
inimpugnabilità di esso salvo che il caso di
disposizioni valide, ma che possano divenire
limitatamente inefficaci in caso di 553.
Quindi anche per atto mc è operante divieto ex 28 l
not,
t2 min) no divieto, perché anche disposizioni nulle
sono confermabili ex 590.
Il testamento olografo e segreto devono essere
pubblicati, 620-621, e per dottr anche l’internazionale
per anal con il segreto, e comunicati ex 622-3;
quello pubblico no, solo comunicazione a trib ex 622 e
agli interessati ex 623.
Ex 620 co5 “avvenuta la pubblicazione il testamento ha
esecuzione”, significa:
che anche prima della pubblicaz il testamento è
efficace, appena si apre la successione, e gli eredi
possono eseguire “spontaneamente” le disposizioni
testam,
solo che prima della pubblicaz gli onorati non possono
“pretendere” la prestazione.
Mentre il testamento pubblico è eseguibile subito (art
61 l not e 75 reg not).
Il notaio non può rifiutare la pubblicaz del testam
olografo anche se palesemente nullo.
Per tutti i testamenti custoditi da notaio, sia
pubblico che segreto, internaz o olografo depositato,
art 83 co2 reg not, obbligo comunicazione del notaio
agli interessati.
16
Il testamento pubblico, ex 61 ult co l not, su
richiesta di qualunque interessato, dovrà passare da
rep mc in rep generale atti notarili.
Ex art 66 co5 l not, il notaio deve fare copia libera
di ogni testamento pubblico ricevuto e trasmetterla
entro 10 gg ..
Registro generale dei testamenti introdotto con l
307/81 ratifica convenzione di Basilea 16/5/72 ma in
vigore solo dall’88.
E’ pubblicità notizia completa, anzi la più completa,
molto importante perché permette di registrare ogni
passaggio di ogni tipo di testamento da formazione a
ritiro, revoca, revoca della revoca, pubblicazione,
seguendo tutte le sue vicende, salvo che per la
formazione del testamento olografo non depositato o
depositato solo fiduciariamente a notaio ..
Art 5 notai obbligo (“deve”) di trasmissione nei 10gg
dal ricevimento dell’atto, qualsiasi in materia
successoria, sia pubblic, che depositi, aperture testam
segreti, ritiri, di apposita scheda a Archivio not di
competenza che a sua volta, nei 3 giorni da ricezione
scheda, effettuati i controlli con i dati di cui agli
artt 65 e 66 ult co l not (art 14 l 307/81), la
trasmetterà a Ministero Grazia e G ove è istituito il
Registro Gen Testam, ai fini dell’iscrizione nel r
dell’atto.
Permette di ridurre “i rischi che testamento sia
ignorato o conosciuto tardivamente e agevolare il suo
reperimento dopo la morte testatore” (p. 494 Andrini) -
>collegamento con 623 c.c.
Ex art.5 2°co l 307/81 il testatore può richiedere al
notaio di estendere ambito pubblicità anche a Stati
aderenti a Conv Basilea 72!!
Si è preferito non accostare accanto al termine
dottrina (o teoria) alcun aggettivo, del tipo
prevelente o preferibile, per citarne due tanto cari al
presidente Capozzi, perché nella consapevolezza di non
avere i mezzi sufficienti per esprimere giudizi di tal
guisa; ci si limita quindi solo a far constare che per
l’atto si è seguita la prima delle due teoria
anzidette, ai meri fini tuzioristici!
Ricorda quando c’è coniuge:
pensa sempre ai dd ex 540 co2, non dimenticarli!
17
No testamento ma disposizioni testamentarie, per
Rescigno:
perché diversamente da clausole di un contratto, hanno
maggiore autonomia (es in caso una sia invalida), ed il
testamento è solo un contenitore ove sono inserite!
Per Rescigno sono solo 2:
istituzione erede e legato, ex 588 co1.
No modus, si per Giorgianni.
No diseredazione, perché consentite solo disposizioni a
carattere positivo, attributivo; e in ogni caso
inaccettabile se pregiudicasse dd dei legittimari,
perché così sarebbe preclusione testam a azione di
riduz, che spetta loro inderogab ex lege, 553!
Il testamento è atto unil non recettizio 1334-5, quindi
perché no diretto a persona determinata, è
immediatamente efficace dopo morte testatore, e poi no
1414 3co;
No simulazione a testamento:
Ratio perché se manca destinatario atto non può esservi
accordo simul.
Infatti 627 è interposiz reale, e no fittizia di
persona ossia simul relat sogg: testatore da a tizio,
che realmente acquista, chiedendogli segretamente di
dare a caio.
Idem per rinunzia a eredità, è in realtà rifiuto
impeditivo, perché rinunzia è effetti ex nunc a d già
acquisito.
Ma il negozio “dissimulato” se unil e successivo può
essere considerato testamento posteriore che revoca il
precedente ex 682!
Principio della personalità del testamento che informa
la materia successoria.
E’ negozio personalissimo, così come convenz matrim 165
e donazione 777, ossia devono essere compiuti (no
eseguiti come negozi intuitu personae) personalm da
interessato. Si ammette procura a donare, ma in realtà
è un’ambasceria, no permessa discrezionalità
rappresentante (es vendita a prezzo minimo o massimo)
ma tutti elementi predefiniti e solo enunciazione
volontà altrui già pienamente formata e poi la relatio
formale e eccezionalmente quella sostanziale.
Oltre ai testamenti sono considerati atti mortis causa:
- la revoca espressa non testamentaria (art.680
c.c.)
- la revoca non testamentaria della revoca (681)
- il verbale di deposito di testamento olografo (620
4° co)
18
- verbale di ritiro del testamento segreto o
olografo (608)
-> da qui i 2 testimoni necessari e irrinunciabili (47
e 48 l. not.)
Art 1324 cc limita l’applicabilità norme sui contratti
ai soli atti unil inter vivos aventi contenuto patrim.
Sono applicabili norme contratti (in primis il 1322
2°co, o 1379, ..) ai testamenti?
T1) SI
In quanto esse sono ispirate da principi generali e
fondamentali dell’ord giuridico e realizzano istituti
che non possono non essere considerati comuni come i
vizi della volontà, l’invalidità ..
Per Capozzi applicabilità per analogia, perché ex 1324
manca un richiamo diretto.
Quindi inapplicabilità delle norme eccezionali e di
norme incompatibili, es. 1360 -> no retroattività
condizione al momento del testamento bensì a quello
apertura successione
o ancora il 1414 -> simulazione solo a negozi unil
recettizi e non al testamento
Quindi soprattutto per i legati-> norme contratti per
analogia,
es. 653-> 1378 ; 651-> 1478 (ma discipline diverse
perché se onerato acquista bene, non c’è trasferimento
immediato a legatario, ma occorre ulteriore atto di
trasf)
T2) NO
no applicaz né in via diretta, né analogica
Non solo ex 1324, ma anche per ragioni di carattere
sistematico.
Rescigno nutre dei forti dubbi sulla natura di negozio
giur del testamento, in quanto:
- non produce effetti sulla parte che lo pone in
essere, de cuius;
- è revocabile sino alla morte del testatore;
- ha disciplina spesso lontana da quella prevista
per contratti e atti unil, si pensi alla
possibilità di sanatoria del negozio nullo
(conferma 590), all’annullabilità che è assoluta
ed è sanzione di carattere generale e residuale,
anche virtuale (606 2°co) ..
Ma altra dottr fa notare che anche atti iv sono
revocabili, e non è prerogativa del testamento; 679
collega a 1373, 800 per donazioni!
19
T3 Bonilini)
rifiuta assolutamente l’applicabilità delle norme sui
contratti al testamento, in particolare dell’art 1322
co2;
per le disposizione testamentarie vi è già stato un
controllo su meritevolezza interesse, e l’unico limite
che incontrano è la liceità dei motivi del testatore.
Differenze con atti inter vivos
Nullità è solo testuale;
sanabile ex 590, in deroga a 1423 (ma 799, e 17 co4 l
47/85);
e frequente è la nullità solo parziale;
stante la maggiore autonomia delle disposizioni testam
rispetto a clausole contrattuali;
e possibile convers neg nullo 607, ma anche per i v
2701.
Annullab è assoluta, chiunque vi ha interesse;
anche virtuale 606 co2.
Nullità e annullabilità sono 2 categorie che si
avvicinano molto, unica grande differenza è il termine
entro cui possono essere fatte valere:
- 5 anni l’annull;
- sempre la nullità, perché azione imprescrittibile
(cass54)
Ricorda che stante l’art 60 l not, testamento è nullo o
annull ai sensi cc e no l not: es se legato a notaio,
solo quello è nullo e no l’intero testamento.
No ricevibili ex art. 28 l.n.:
- dispos contra 549
- condiz illecite o imposs 634
- divisione test 735
- in frode alla legge 1344 (es. 2821 2°co ->2932 e
par condicio creditorum 2741; o condiz si sine
liberis decesserit per sostit fedec)
- contra ord pubbl, buon cost, norme imp, 692 e 458
Per condizioni: chiariscile bene, es. “a condizione che
i miei 2 nipoti si laureino in ..” -> chiarisci se con
o senza accrescimento se si laurea solo uno in tempo,
ovvero se è necessario che si laureino entrambi in
tempo ..!!!!!
20
Per condizioni illecite (es. .. che sposi Tizia) la
dottrina richiama l’art. 3 COSTITUZIONE , principio
libertà e eguaglianza cittadini, testatore non può
coartare eccessivamente la libertà personale dei
chiamati
Disposizioni in frode a legge:
- si sine liberis decesserit
se per tarda età onorati, o altre cause, es sterilità,
hanno impossibilità o difficoltà di procreare, volendo
così un 692, perché essendo di fatto certa la
realizzabilità della condizione, esso rappresenta un
termine e non una condizione, è certus l’an, solo il
quando è incerto, e sarebbe disposiz a termine iniziale
coincidente con morte primo istituito, quindi nulla ex
692, 637 (se è erede e non leg), e 626 (motivo
illecito).
- legato obblig ipoteca (ieva)
c’è divieto ex 2821 e 2830; ratio non alterare par
condicio creditorum 2741.
Ipoteca sarebbe concessa da onerato per atto iv
successivo a apertura success, ma atto solo formalmente
lecito, perché fine illecito; tra l’altro se onerato si
rifiuta, onorato può agire ex 2932.
Divieto ex 457 co1, 458 perché testam unico atto mortis
causa consentito con ..
No 458, se vendita bene consid altrui 1478, che probab
mi spetterà in successione.
Nel 458, ossia tra i patti successori distingui:
- patti istitutivi, con cui si dispone per atto i v
propria successione (458 prima parte);
- patti dispositivi, si dispone di successione
altrui non aperta (458 seconda parte) es divisione
tra probabili eredi o vendita (salvo non la si
configuri come vendita cosa altrui 1478, cass);
- patti rinunziativi, rinunzi a dd successione
altrui non ancora aperta (458 sec parte), es
rinunzia a azione di riduz per success non ancora
aperta 557 co2.
Ratio divieto 457 co1, 458:
Dottr aveva indiv le seguenti cause:
1) cd votum corvinum (o votum captandae mortis),
ossia immoralità nel desiderare morte altrui, ma
critiche: tale ratio no per patti rinunziativi, e
poi il pericolo del votum corvinum anche nel nudo
propr che potrebbe sperare morte ususfr, e
21
nell’assicur su vita a favore terzo;
2) revocabilità testamento, ossia lo ius poenitendi
concesso ex 587, 679 a testatore, che non si
avrebbe per atto i v. Ma in reltà anche atti i v
revocabili, ex 1373, 790, 800 .. e si potrebbe
stabilire un d revoca a favore disponente
convenzionalmente come 790 (riserva di disporre
per il donante);
3) pericolo prodigalità, come 771, ma solo per patti
dispositivi, o rinunziativi; e poi così si
ammetterebbero atti a titolo oneroso su dd
relativi a successioni non ancora aperte.
La vera ratio:
Che testatore sia libero di disporre e determinare le
sue ultime volontà senza influenze esterne, e che
quindi la sua volontà sia scevra da ogni possibile
fonte di condizionamento esterna.
La assoluta incontaminatezza e libertà del volere del
testatore (cass 2958/72).
E’ un principio ereditato da tradizione romanistica,
ravvisabile non solo nel 457-8, ma anche da 589 nullità
testam congiuntivo (distinguilo dai cd testamenti
simultanei -> quando sono testamenti autonomi, atti
diversi, ma redatti su unico documento, e non atto!),
635 nullità condiz reciprocità, 587 co1 e 679 nullità
rinunzia a facoltà revoca testam.
Grande rilevanza a volontà del testatore, ravvisabile
anche nel 590 conferma di dispos nulle, 627 disposiz
fiduciarie, 624 annullab assoluta e non relativa in
caso di volontà viziata del testatore, e soprattutto
nel 591 n3, annullab assoluta e non relativa, e non
necessarietà del grave pregiudizio per il testatore in
caso di sua incapacità naturale!
Quindi non è ammesso il cd contr ereditario, come in
altri Paesi, quali germania.
Solo legge o testam.
Ma dottr prev (ieva in rescigno) rileva de jure
condendo la revisione del 458, perchè retaggio storico,
stante l’utilità che potrebbero rivestire in alcuni
casi dei contratti ereditari (es degli anziani, no
interdetti, per ricevere in cambio assistenza e cure).
Fattispecie dubbie
Per Giampiccolo (e ieva) l’atto è mortis causa e quindi
rientrante astrattam nel divieto ex 458 se tutti 3
presupposti:
- atto efficace dopo morte disponente;
22
- morte incide su determinazione ogg atto, il cui
valore si calcola solo dopo morte disponente, in
base a ciò che rimane dopo morte, il cd “quod
superest”;
- morte incide su sogg atto, ossia atto è efficace
solo se disponente premuore al beneficiario (si
praemoriar)
Quindi se donazione si praemoriar ma di bene
determinato, es la casa alfa, l’atto è valido, no 458,
perchè morte non incide anche su ogg atto.
Mentre se donazione di ciò che rimane a mia morte è
458.
Idem se donazione di usufrutto ex 796, ossia vendita
con riserva di usufr per se e dopo di me per un terzo.
Il terzo acquisterà usufr solo se io premorrò, quindi è
praemoriar, e valore bene donato dipenderà da quando
muoio, e donaz efficace solo dopo mia morte:
quindi donaz ex 796 per dottr è donaz si praemoriar, ma
mortis causa eccezionalmente ammessa.
Cass 87 ha ritenuto invece nulla ex 458 la riserva di
abitaz a favore terzo ex 796, perchè ha ritenuto il 796
norma eccezionale, proprio perchè deroga a 458, che è
norma imperativa, e quindi no anal per abitaz e uso,
sebbene eadem ratio.
Non è invece 458, donazione modale:
ossia dono nuda propr con onere che a mia morte
costituisci usufr, o abitazione, al terzo!
Tuttavia dottr tradizionale distingue in base a
interpretaz valore morte, se causa o semplice elemento
accidentale che incide su effetti.
Atti iv (specie donazioni) cum moriar (ossia quando
muio)
Es ti dono questo bene con effetto quando muio.
La morte incide solo su effetti, è un termine di
efficacia, quindi elemento accidentale, e no causa
della disposizione, quindi cap la ammette, ma altra
dottr no.
Oppure segui tesi giampiccolo, ossia vedi se atto ha
tutti I 3 presupposti, se ne manca uno, es il quod
superest è senz’altro valido.
Mentre è più accettato l’atto si praemoriar,
ossia es ti dono alfa se ti premorrò.
La condizione è retroattiva e retroagisce a momento
contr e no morte.
Cap le ammette entrambe perchè spoglio del donante è
attuale, e vi sono subito degli effetti, cd negoziali,
anche se finali differiti.
Infatti donatario ha subito un’aspettativa tutelata,
23
può 1355 e ss, vendita sotto condizione, atti
conservativi ..
Ma per bianca e altri sono vietate, perchè sono
attribuì irrevocabili dettate in vista, e quindi a
causa, della propria morte.
Cass 88:
valida la vendita di un bene cum moriar se prevista
possib revoca convenz per venditore,
es bene, cum moriar, in cambio di una rendita
vitalizia, con revoca (è a termine iniziale, quindi no
principio esecuzione) in caso stato bisogno venditore.
Contratto a favore terzo con designazione terzo per
testamento.
Per parte dottr nullo, perché il 1412 solo per atti con
effetti dopo morte, e solo revoca designazione terzo
possibile per testamento (in tal caso poi legato in
favore nuovo beneficiario), e no anche designazione,
come nel 1920 co2, che è ritenuta norma eccezionale.
No 1920 a 1412, occorre quindi subito la designazione
del terzo!
Si avrebbe divieto ex 458, perchè così testatore
beneficerebbe il terzo per testam, ma sarebbe vincolato
(irrevoc) quanto all’oggetto del beneficio, che è
previsto nel contratto.
E poi ogni effetto, anche la designazione, sarebbe
efficace solo dopo morte de cuius (perchè designazione
per testam!)
Escamotage:
se tizio vuole che fondo di caio vada a persona che
sceglierà per testamento es chi, tra I suoi fratelli,
lo assisterà meglio:
- lega a caio il denaro occorrente per il fondo, e
sublega il fondo ex 651 (legato di cosa del terzo)
a nominerà per testam;
- acquista il fondo subito, e poi lo lega es ex 631,
a chi indicato da arbitratore 1349.
Il 1412 non è atto mortis causa eccezional consentito:
se tizio acquista da caio bene per mevio con effetti
dopo morte di tizio, effetti negoziali immediati, e
solo l’esecuzione è differita.
La morte poi non incide su ogg contratto (cd quod
superest, giampiccolo) ma esso è determinato e non
muta.
E’ sempre possib revoca designaz per stipulante, salvo
abbia rinunziato a potere revoca.
Il terzo ex 1412 sarà donatario indiretto, 809, e
pertanto tenuto a collazione, pertanto inutile inserire
nella donaz ex 1411 che di essa se ne terrà conto ai
24
fini calcolo legittima, è superfluo.
Tizio vuole dare dopo la sua morte, un appartamento in
costruz acquistato da caio, a mevio:
- lagato cosa futura, perchè non opera il 771;
- contr iv ex 1412 a favore del terzo da eseguirsi
dopo morte disponente
Mentre dottr ha parlato del 1920 come di atto mortis
causa indiretto perchè:
disponente paga solo premi a assicurazione, ma poi
rendita o capitale li paga l’assicur a terzo;
mortis causa perchè effetti dopo morte disponente;
capitale misurato su base vita disponente; se
disponente premuore a terzo, ed è designabile e
revocabile per testamento!
Mandato:
- post mortem non è mandato, ma atto unil, simile a
procura o aut privata, con cui de cuius conferisce
poteri, es nomina arbitratore 1349, o esecutore
testam 700, non è proposta di mandato, altrimenti
accettata in vita proponente, oppure è proposta
che ex 1329, rimane valida nonostante la morte
proponente!
- post mortem exequendum (es cremazione e
dispersione ceneri, sepoltura, disposizioni circa
pubblicaz opere), è deroga lecita a 1722 n4, che è
norma dispositiva, ossia valido anche dopo morte
mandante, ossia mandato stipulato in vita da
mandante ma esecuzione dopo sua morte;
- mortis causa, vietato se ogg illecito, es ti do
mandato di trasferire il bene donato o lasciato,
dopo tua morte, a tizio, ossia patto dispositivo.
Collega 458, con le cd clausole di consolidazione pure
(o concentrazione) nelle società, 2284, ossia se quote
a soci superstiti, senza dover corrispondere liquidaz a
eredi. E’ patto dispositivo, si dispone in vita di
propri dd successori.
Discusso se disposizione nulla ex 458, sia
confermabile.
Nb, cap nota che però se si fa un contratto nullo ex
458, es ti vendo dd futura success, no conferma ex 590,
perchè possibile solo per disposiz testam, e no per
contr e altri atti iv!
Quindi:
Eccezioni a 458 e 457 1°co:
25
dispensa da coll. 737
“ “ imput. 564 2°co
donaz con riserva usufr per terzo 796
le prime due se contenute nella stessa donazione o in
atto inter vivos succ. sono negozi mortis causa
irrevocabili!
Mentre testam è neg revocabile (rescigno!)
Successione è il subentrare di un sogg ad un altro
nella stessa posiz giur del de cuius.
A differenza che per atti i v il possesso può essere
ceduto; continua nell’erede, può essere unito dal
legatario.
Trasmessi mortis causa anche rapporti in via di
formazione, es proposta irrevoc a de cuius 1329;
opzione; d di ratifica contratto stipulato se
rappresentato era de cuius 1399; d di accettare eredità
ex 479 che si trasmette solo a eredi!
Non si trasmettono obblighi pagamento multe o ammende
(171 cp morte del reo estingue reato); dd uso e abitaz;
d alimenti; rapporti intuitu personae, es mandato.
Sono detti atti mortis causa, perché la propria futura
morte è la causa della disposizione; a differenza di
vendita, permuta ..
Atti con effetti post mortem, es cum moriar, si
praemoriar, la morte incide solo su effetti atto, non è
causa, perché causa è vendita, donaz ..
Producono effetti prodromici, cd negoziali, immediati,
sono irrevocabili!
MA spesso sottile e discutibile il confine tra atti
vietati ex 458, e atti “con effetti post mortem”
leciti; vedi anche volontà effettiva disponente.
Fonti successione solo 2:
legge o testamento (457 e 458); (mentre per dispos
testam 588!)
tertium genus non datur.
Legittimari solo limite a volontà testatore.
No succ per contratto, a differenza della Germania->
Erbvertrag contratto ereditario, e ove è ammessa anche
la sostit fed
Eredità per d e g prev è universitas iuris, infatti
crediti 1544 e debiti a compratore 1545, ma debiti solo
nei rapporti interni, perché esternam resp è erede-
26
venditore 752, e acquirente accollo cumulativo esterno
o interno.
E’ bene mobile ex 812 co3, anche se comprende immobili.
Per cap è universitas solo prima dell’accettazione (ex
460, 528) poi non più carattere unitarietà perché manca
destinaz scopo unitaria, come per azienda, o omogeneità
come per gregge.
T2) teoria atomistica: non è universitas anche prima
accettaz, perché no destinaz funzionale unitaria
Quindi per cap è un patrimonio di destinazione privo di
titolare;
t2) l’accettazione ha effetti ex tunc, quindi non c’è
periodo intermedio (no vacanza, ma retroattività è
fictio iuris).
Eredità se attribuzione di quota, con vis espansiva,
comprendente sia rapporti attivi che passivi.
Legato se attribuzione di dd determinati, no vis
espansiva, no respons esterna, salvo 668, 1010,
sublegato, e in ogni caso intra vires legati.
Vocazione è l’esser chiamati per legge o testam.
Il 460 usa termine improprio perché per delati; infatti
poteri ex 460 no a eredi sotto cond sosp, nascituri,
legittimari preteriti prima esperimento vitt azione
riduz.
Delazione da de fero, è l’offerta dell’eredità.
Vocaz sempre attuale, delaz anche successiva (es a
nascita, cond sosp ..)
Delazione può essere:
- ordinaria, se coincide con vocazione;
- condizionale, se nascituri, cond sosp, sostituiti,
legittimari preteriti, indegni (sotto cond risol
sentenza civile);
- successiva, se 692 sost fedec (il sostituito ha
solo aspettativa di delaz);
- solidale e unica, se c’è accrescimento tra eredi o
collegatari (la delazione è unica, anche se più
beneficiari, e no tante quante essi sono, e si
espande se viene meno qualcuno, es 479 co2);
- indiretta, se rappresentaz 467
- complessa se per legge e per testam (non sono 2
delazioni, ma unica, cass83: no accettaz o
rinunzia parziali 475 co3, 520)
L’indegno è immediatamente delato, ma se accetta poi
può essere escluso (potest capere sed non potest
27
retinere)
Per cap i nascituri, i sostituiti, chiamati
condizionali, i chiamati ulteriori, hanno solo
un’aspettativa di delazione, trasmissibile a eredi ex
479, quindi eventuale accettaz o rinunzia prima
dell’evento è inefficace.
Cass69) è possibile l’accettaz sotto cond iuris nascita
Cass 93) i chiamati condiz possono accettare subito
sotto cond sosp, e anche disporre dei beni sotto cond
1357.
Al semplice vocato solo poteri minori, tipo richiesta
di sigilli, 753 e 763; di inventario 769; di nomina
curatore ered giac 528.
Il nascituro è quindi un istituito sotto condiz sosp,
anzi si parla di condicio iuris.
Tuttavia se fai disposizione a nascituro prevedi tutti
i casi:
ossia sostituz con tizio qualora il nascituro non possa
o non voglia accettare!! (sii chiaro e previdente),
perché nascituro potrebbe nascere ma non accettare
eredità o legato!
Non hanno una capacità giur prenatale, ma possono
eccezionalmente ricevere mc e donazione anche se non
concepiti, ex 462 e 784 ratio:
permettere a testatore o legge di beneficare in modo
eguale tutti i figli nati e nascituri di una
determinata persona!
Da qui i dubbi su eventuale disposizione a favore solo
del primo nascituro di tizio,
oppure solo ai concepiti e non anche agli adottivi
(parificazione ex 536, tuttavia per cap norma si
riferisce ai soli “concepiti”).
Prevedendo possibilità di beneficiare anche non
concepiti, gli artt 462 e 784 derogano a art 1 cc (che
parla solo di concepiti):
in ogni caso è da escludere una “capacità prenatale” in
quanto ex art 1, i loro dd subordinati a evento
nascita!
Si parla altresì di rappresentanza di sogg futuro,
ex 320 “rappresentano i figli nati e nascituri” -> come
2331 co2.
Indegnità
E’ una sanzione “civile” (e non penale) con fondamento
pubblicistico.
28
Ossia privare di vantaggi patrimoniali chi si è reso
colpevole di fatti illeciti verso il de cuius.
Nel d romano, l’indegno poteva accettare, ma se lo
faceva non poteva trattenere -> i beni allo stato.
t1 nett prev) è causa esclusione da successione;
nel cc l’indegnità è lontana dall’incapacità ex 596;
in linea con la tradizione romanistica “potest capere
sed non potest retinere”;
il 463 dice “è escluso da successione”.
t2 min) è incapacità a succedere
il 463 dice: “è escluso” e non “può essere escluso”, ti
fa capire che opera ipso iure, quindi non può essere
esclusione rimessa a eventuale azioni degli interessati
che si prescrive in 10 anni.
E quindi non occorre sentenza del giudice perché
esclusione è automatica.
Ma se fosse incapacità ex 596:
no delazione e quindi no poteri ex 460,
no riabilitazione .. -> differenze 463 con 596.
Essendo esclusione “possibile” ma non automatica,
capisci il perché della necessità dell’azione promossa
dagli interessati (chiamati ulteriori) ai fini di
accertare la indegnità.
Sentenza “civile” “costitutiva” (e non dichiarativa!)
con effetti ex tunc, ossia distrugge l’acquisto
dell’indegno.
Finchè non c’è tale sentenza, l’indegno può trattenere
i beni e anche rivenderli, ma di fatto sotto cond risol
della sentenza.
L’indegno non è incapace a succedere, non a caso 463 è
distante da 596 es per notaio ..
L’indegno quindi è delato, ha poteri ex 460, può
accettare eredità, ma può esservi successivamente
escluso, ma solo con sentenza costit di indegnità ex
463, sentenza che deve essere civile (non basta la
sentenza penale che accerta il reato!).
Quindi esclusione opera solo dopo passaggio in
giudicato sentenza civile di esclusione per indegnità
ex 463, con effetti ex tunc.
Giudizi penale e civile del tutto indipendenti!
nb:
perché non basta la sentenza penale, per l’indegnità?
Perché la sentenza penale può essere anche antecedente
a morte de cuius, e questi sino all’ultimo, può
riabilitare l’indegno!
29
Quindi, l’indegno potrà accettare, e solo dopo
accettazione, eventuale sentenza costit civile, passata
in giudicato, di esclusione per indegnità.
Inoltre per dottr prev l’azione per far valere
l’indegnità può essere promossa solo se e dopo che
l’indegno ha accettato eredità o legato, non prima. (ma
per il legato acquisto è automatico ex 649).
Se non ha ancora accettato, c’è il 481 actio
interrogatoria.
L’azione si prescrive in 10 anni.
Proprio per questo la sentenza “civile” è costitutiva,
perché indegno ha accettato, è erede, e si modifica una
situazione giurid.
La sentenza è costit e con effetti ex tunc, da quando
passa in giudicato, di annullam o inefficacia sopravven
dell’accettaz indegno.
L’azione per far valere indegnità è personale, spetta
solo a chi ha un inter patrim, e no se solo morale,
e si prescrive in 10 anni!
Spetta all’onerato se indegno è un legatario; a coloro
che acquisterebbero se indegno fosse escluso, per
sostit, accrescim, ab intestato ..; no quindi ad altri,
es a parenti de cuius generici.
Es se testatore ha due figli, di cui uno indegno, ed un
fratello, azione solo all’altro figlio e no a fratello,
perché in caso indegnità tutto a lui.
Eventuale loro preventiva azione ex 481, perché quali
chiamati ulteriori anche per loro prescriz ex 480, 10
anni da apertura successione salvo causa indegnità
verificata successivamente.
Se indegno accetta, e dopo 10 anni no azione indegnità,
azione si è prescritta, e quindi diventa erede
incondizionato.
L’aver promosso azione per indegnità per cap è accettaz
tacita; per rescigno non è accettaz tacita, e quindi
poi chi ha promosso azione può anche rifiutare eredità.
E’ azione personale, suscettibile di transazione o
rinunzia es in cambio parte beni dell’indegno, cass62.
L’azione per indegnità quindi solo se indegno ha
accettato e solo dopo morte del de cuius, perché prima
questi può riabilitare!
Indegno “potest capere sed non potest retinere”.
30
Conformemente a tradizione roman, ossia è delato,
accetta ma può essere poi escluso con sentenza civile.
Quindi indegno è assimilab a erede sotto condiz risolut
(ossia sentenza indegnità passata in giudicato
pronunziata da giudice civile).
E’ un acquisto claudicante.
Quindi può disporre dei suoi dd ereditari anche sotto
medesima cond risol; e in ogni caso i suoi atti validi
ex 534, se terzi in buona fede, ossia non conoscevano
causa indegnità, come per erede apparente.
Dopo la sentenza di indegnità passata in giudicato:
sostituzione, rappres, accrescim, o success legittima.
Se indegno muore dopo de cuius ma senza aver accettato,
trasmiss delaz ai suoi eredi ex 479, e azione indegnità
promuovibile contro di loro, perché indegnità è
sanzione civile e non penale che si trasmette quindi a
eredi.
Se indegno rinunzia (e non c’è sostituzione, ma può
operare rappresentaz) indegnità no contro eredi
rappresentanti dell’indegno, perché il rappresentato
(che non vuole o non può accettare 467) così si
estromette da successione, e i rappresentanti sono
delati si indiretti, ma acquistano iure proprio (e no
per effetto trasmissione del dante causa 479), infatti
possono anche aver rinunziato a eredità rappresentato.
Pertanto rileverà solo se loro stessi sono degni a de
cuius, (sebbene ex 467 subentrino nel luogo e grado
loro ascendente).
Mentre trasmissario deve essere degno verso
trasmittente, e deve aver preventivamente accettato sua
eredità, perché delazione è un d ormai acquisito a
patrimonio trasmissario e che non si è estinto per
effetto della morte.
Se trasmissario indegno verso de cuius non rileva,
perché esercita d che competeva a trasmittente, dal
quale lo ha acquistato.
Casi di indegnità sono tassativi e inderogabili, ex
463.
Ex n.5, indegnità solo se soppressione di testamento
valido, no se nullo o revocato.
Se indegnità a causa di falsificazione di testamento,
per certa dottr indegnità solo se falsificatore lo ha
fatto per trarne vantaggio personale.
Es se erede ha scritto il testam perché de cuius
impossibilitato a scrivere, ma dal quale risulta che
31
gli spetta stessa quota che gli sarebbe spettata quale
erede ab intestato.
Se pena per reati sessuali ex 541 cp, dopo modifica,
non più incapacità a succedere, ma equiparata a
indegnità, per d prev, quindi si delazione, poteri 460,
riabilit.
La riabilitazione indegno (466), è dichiaraz volontà,
neg giur post mortem, in atto pubbl (neg unil non
recett) o testam, no es per lettera, perché si vuole
neg formale;
anche se testam, essa è atto irrevoc, perché perdono,
cd contenuto atipico testam 587 co2, e può essere anche
l’unica disposiz testam.
Il perdono è irretrattabile, irrevocabile, come le
altre disposizioni non patrimoniali tipo il
riconoscimento di figlio naturale.
Ma la riabilitaz deve essere espressa, e specifica,
ossia menzionare fatti che si intendono perdonare (e no
generica: riabilito tizio! Cita fatti illeciti
perdonati!)
Quindi riabilitazione indegno è irrevocabile:
t1 prev) perché perdono è irretrattabile;
t2 recente) perché sarebbe una sorta di diseredazione
espressa, perché prima riabiliti e poi “escludi” un
successibile, cosa senz’altro vietata se è un
legittimario, ex 553 che è d inderogabile dei
legittimari.
“Pur essendo a conoscenza della causa che renderebbe
mio figlio indegno a succedermi, ossia l’aver .. , lo
abilito espressam a succedermi ex 466 co1 cc.”
Il 466 co2:
cass64, azzariti) è riabilitazione parziale tacita;
ieva e altra dottr) è norma giustificata da favor
testamenti, ma no riabilitaz parziale perché non c’è un
perdono parziale, a metà.
Ossia se de cuius conosceva causa indegnità, ma non ha
riabilitato, attribuzione a indegno sarebbe sotto cond
risol sentenza indegnità, ma legislatore ha previsto
che solo tale disposizione rimanga valida e
incondizionata;
ma se testam è invalido o revocato, indegno perde ogni
diritto perché non è stato riabilitato, non era un
perdono irrevocab!
Il 466 co2 è revocabile!!
non è un perdono, non viene riammesso alla successione
l’indegno!
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Cass64: non è ammessa una riabilitazione parziale o
tacita, non c’è un perdono parziale.
“Lego a mio figlio, pur essendo a conoscenza causa
indegnità ossia .., il bene x, ex art 466 co2.”
Nb:
L’indegno, ex 466 co2, non ha altri dd che quelli
relativi a quella disposizione: no dd da eventuale
accrescim, no success ab intestato per beni rimasti, no
azione riduz che rimarrebbero salvi.
O meglio, il 466 co2 è di fatto un ombrello che ti pone
al riparo da effetti sentenza civile di indegnità
passata in giudicato,
cioè se il de cuius mi attribuisce solo casa a ex 649,
o 588 co2 o 734,
se per i beni di cui non si è disposto, ex 734 co2, si
apre successione ab intestato, ovvero in caso di
rinunzia di un erede ..
l’indegno ex 466 co2, non è incapace a ricevere ex
596!!
Quindi anche a lui effetti dell’accrescim, della
successione ab intestato ..
solo che se poi c’è successiva sentenza di indegnità, i
suoi acquisti vengono meno, salvo che quello ex 466
co2, che è apputo un “ombrello”!
Nel d romano:
indegnità: tutela di interesse pubblico, come sanzione
per reati gravi;
diseredazione -> inter privato, del testatore, per
escludere taluno da successione.
L’indegnità non era causa di incapacità, ma di
esclusione (come nel d odierno), e se indegno
accettava, solo se accettava, beni automaticamente
all’erario, allo stato (perché sanzione int pubblico).
Mentre exheredatio (e no exhereditatio!) era facoltà
concessa al pater familias di escludere da sua
successione successibili, prima anche senza alcuna
giustificazione, poi tale libertà sempre più ridotta,
sino al d giustinianeo solo per stesse cause di
indegnità.
Quindi se non vi era la diseredazione espressa del
testatore operava cmq l’indegnità.
Quindi diseredazione collegata con indegnità, ma anche
con preterizione di erede che cmq è cosa ben distinta!
Il testatore può dimenticare ma non escludere un
legittimario.
33
Se dimentica un legittimario, no problem 553; ma se
dimentica e divide 735 nullità divisione.
Ciò che è certo è che non si può “diseredare” un
legittimario, ossia negargli l’azione di riduzione ex
457 co3.
L’etimo del termine “diseredazione” si rinviene proprio
nella volontà di escludere i propri eredi ex lege, tra
i quali in primis i legittimari.
Anche sulla base di tale considerazione, si comprende
perché il legislatore non abbia accolto tale istituto
sia nel cc del 1865 che in quello del 1942; e che la
dottrina più attenta che ammette tale istituto parli
più correttamente di “esclusione dalla successione di
non legittimari” sulla base del 457 co3.
Discusso se sia lecita la diseredazione di non
legittimari:
mengoni) NO
perché valide solo disposizioni a carattere positivo,
ex 587-8;
e poi perché sarebbe un’ulteriore causa di indegnità, e
di deroga alle norme sulla sucessione ab intestato, ad
es:
se il testatore si limita a dire “diseredo mio
fratello”, che è l’unico successibile, si aprirebbe la
successione legittima, ma a favore di chi?
Dello Stato o del fratello, che non potrebbe così
accettare, nonostante ci sia solo lui, e sarebbe così
assimilabile ad un indegno?
E la stessa dottrina ritiene tassative le ipotesi di
indegnità, e altra invece sottolinea una presunta
prevalenza delle norme sulla successione legittima,
perché a tutela del superiore interesse della famiglia,
su quella testamentaria e pertanto la non derogabilità
se non solo quando sia ammesso dalla legge.
cass 82, 94) intermedia
senz’altro NO di legittimario;
e non sono ammissibili disposizioni negative ->
aderisce a tesi negativa!
“ma salvo il caso in cui siano istituzioni implicite di
altri: es dei miei 4 nipoti ex fratre (e no ex filio!)
escludo primo (quindi è istituz implicita degli
altri)”;
rescigno) SI
perché tanto è solo per i non legittimari, e quindi non
c’è differenza tra non nominare l’escluso, e nominare
altri al di fuori dell’escluso (es: nomino a, c e d;
escludo b tra i miei nipoti = sono entrambe stessa
cosa).
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Principio della Libertà testamentaria -> si ottiene lo
stesso risultato, lecito!, ma usando strumenti tecnici
diversi!
E poi 587 parla di disposizioni e no di attribuzioni,
quindi lecite anche disposizioni non attributive con
carattere negativo.
Infine perché non bisogna esaurire le disposizioni
testamentarie nella rigida bipartizione: eredità e
legato; come ci insegna Giorgianni anche il modus
(stante la sua ambulatorietà, e quindi difficilmente
configurabile come mero elemento accidentale), e anche
disposizioni negative o sanzionatorie:
es il cd legato poene nomine; ma anche la stessa revoca
del testamento ex 680 non rientra in quella rigida
bipartizione, non attribuisce ma si limita a rendere
inefficace un negozio.
Se poi si aderisce alla tesi del testamento come
“negozio giuridico” si applicherebbe il 1322; e la
diseredazione quale “pena privata testamentaria”
potrebbe ritenersi portatrice di un interesse
meritevole di tutela, non in contrasto con norme
imperative, ordine pubblico e buon costume, quale
quello della Libertà testamentaria, che è principio che
informa l’intera materia successoria!
Discusso se diseredazione se ammessa, efficacia solo
personale, o anche a eredi diseredato.
Se la ammetti, chiarisci se escludi o meno anche eredi.
Per Cass, assimilandola all’indegnità -> è pena privata
personale, e quindi è limitata alla persona indicata
dal testatore e non colpisce i suoi rappresentanti.
Infine discussi effetti della diseredazione:
nonostante il collegamento con indegnità per parte
dottr sarebbe incapacità e non esclusione, quindi no
delazione, no 460 per il diseredato.
Per evitare la diseredazione:
fascio di sostituzioni ex 688,
e infine .. lo Stato,
di modo, di fatto, da escludere così i sogg sgraditi,
salvo 554.
Rappresentazione
Il trasmittente ex 479 muore dopo il de cuius senza
aver ancora accettato, e quindi delazione è entrata nel
suo patrimonio, e viene trasmessa a trasmissario, che
quindi è avente causa del trasmittente e deve essere
degno verso questi.
35
Il rappresentante acquista iure proprio da de cuius, e
deve essere degno verso de cuius, perché rappresentato
non potendo o volendo accettare di fatto si estromette
da fenomeno successorio, il d a delazione non è entrato
o non è più (se indegnità, 481 o rinunzia) nel
patrimonio del rappresentato.
Nella rappres vi è una omissio medio (estromissione
rappresentato), quindi ciò che rileva è il rapporto de
cuius-rappresentante.
Rappresentante, sebbene subentri nel luogo e grado del
rappresentato, 467, acquista iure proprio, e può anche
aver rinunziato a eredità rappresentato.
Rappresentazione non solo dell’erede ma anche del
legatario, salvo legato di usufr o di altro d personale
(467 co2) (ratio è presunta volontà testatore).
Ma 467 co2 parla di legato di usufr; se testatore
dispone di nuda propr dimenticando l’usufr, esso andrà
a erede legittimo e potrà essere trasmesso per rappres
(se es rinunzia) perché usufr non è d personale (come
uso o abitaz) infatti libera cedibilità, cass, ma
durata commisurata a vita del rappresentato (e non del
rappresentante!).
Se rappresentato ha rinunziato, esso si trasmette ex
467, ma se è premorto, esso si sarà estinto, no 467, ma
consolidazione con nuda propr.
Quindi differenze 467-479:
- rappresentaz se premorienza o commorienza
rappresentato a de cuius;
- trasmissione prevale su rappresent perché
delazione non si estingue con la morte ma viene
trasmessa;
- variano i soggetti, trasmissione a eredi anche
testamentari (es non parenti trasmissario), mentre
rappres solo a discendenti ex 468;
- rappresentante acquista iure proprio da de cuius
(e no da trasmittente);
- rappresentante degno verso de cuius (e no verso
trasmittente);
- rappresentante non deve preventivamente accettare
eredità rappresentato, mentre trasmissario deve
accettare prima eredità trasmittente, e poi
seconda e distinta accettazione dell’eredità de
cuius;
- rappresentante acquistando iure proprio deve
essere capace al tempo apertura successione e no
quando si verifica causa di rappresentazione:
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quindi se non è stato ancora concepito al tempo
morte del de cuius non si ha rappresentazione ex
462 co2, ma accrescim o succ legittima (462 co2 e
non co3, perché il rappresentante non acquista
quale erede testamentario, perché non è un
sostituito 688, ma per rappresentazione che è
istituto che opera ex lege; e perché accettaz
eredità è retroattiva!)
Delazione rappresentante è indiretta, e suo contenuto è
determinato per relationem con riferimento a quella del
rappresentato.
Casi in cui rappresentanza (“non può o non vuole
accettare”):
- premorienza o commorienza con de cuius del
rappresentato;
- indegnità accertata dopo morte de cuius con
sentenza civile passata in giudicato;
- diseredazione (se la si ammette come cass82)
perché personale, non opera verso eredi
diseredato, salvo diversa volontà testatore;
- assenza;
- decadenza da d accettare ex 481 (no 480) o perdita
ex 487;
- rinunzia a eredità.
No anche se prescizione del d di accettare, perché in
tal caso si è prescritto anche il d per i
rappresentanti, ex 480 co3, quali “chiamati
ulteriori”!!
I rappresentanti solo discendenti legittimi, naturali
(ex 467, ma per dottr anche legittimati e adottivi, per
discendenti: figli, nipoti ex filio, pronipoti ..in
infinito in linea retta).
Anche i figli naturali di fratelli e sorelle del de
cuius?
T1) si ex 467-8 interpr letterale;
t2) no, perché essi hanno dd solo verso genitore che li
ha riconosciuti, e non anche verso i suoi parenti!
(salvo per corte cost 565 succ legittima).
I rappresentati solo i figli (e no discendenti, quindi
no es nipoti ex filio o ex fratre), e fratelli e
sorelle de cuius (sia germani che unilat).
No per dottr prev i fratelli e sorelle naturali, perché
258 effetti riconoscim solo verso genitori che hanno
riconosciuto (salvo 565 corte cost).
Tassatività dei rappresentati (giur costante, e
cass90).
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Quindi no rappresentazione ad es del delato
testamentario che è un amico del de cuius!!
Rappresentazione è istituto eccezionale, no al di fuori
di questi casi, es no rappresentato un nipote del de
cuius (accrescim o success legittima).
Se voglio che in caso il mio fratello naturale non
voglia (ma aggiungi anche non possa) accettare, eredità
a suo figlio:
è bene prevederlo ex 688, come sostituzione ord,
perché per dottr prev no rappresentazione,
perché fratello nat non può essere rappresentato!
E poi ricorda che rappresentante deve essere capace
(almeno concepito 462 co3) a tempo apertura
successione.
Il 467 quindi parla genericamente di discendenti (ossia
in linea retta) non pone limiti: limiti solo per i
rappresentati.
Quindi se delato non accetta, per rappresentazione
delazione a suo figlio, che se non accetta, a nipote,
che se non accetta, a pronipote.
Rappresentante cmq subentra nel luogo e grado
ascendente; quindi se rappresentato era legittimario,
lo sarà anche il rappresentante 536 co3 anche azione
riduz, per cui è legittimato a proporla.
Ex 564 co3 rappresentante dovrò imputare ai fini
calcolo legittima anche donazioni e legati fatti, senza
dispensa, a suo ascendente (quindi sia donazioni e
legati fatti a rappresentante che a rappresentato).
Ex 740 rappresentante dovrà conferire donazioni a
ascendente, anche se ha rinunziato a eredità ascendente
(quindi conferire solo donazioni fatte a rappresentato
e non anche a rappresentante), perché no pregiudizio
per altri delati dovuto da rappresentazione;
rappresentazione è il subentrare di un sogg nel luogo e
grado ascendente.
Rappresentazione prevale su accrescimento, ex 522, ma
attento a prescrizione:
se delato non accetta né rinunzia nei 10 anni, non
opera la rappresent perché d accettare prescritto, ma
potrebbe operare l’accrescim.
Ex 467 co2 la sostituzione prevale su rappresentazione,
ma per t2 c’è un’eccezione:
38
t1 cantelmo) ex 536 co3 se il chiamato è un
legittimario, e premuore, rinunzia .. no sostituzione
ma rappresentaz a favore suoi discendenti.
t2 per me) 536 co3 non statuisce prevalenza rappres su
sostituzione, ma solo che se opera la rappres, i
rappresentanti hanno stessi dd del legittimario
rappresentato, tra cui anche azione di riduzione.
Nb se il legittimario premuore, ok;
ma se il legittimario rinunzia a eredità, ma anche a
azione di riduzione, tale d essendo potestativo non si
trasmette ex 467,ma si estingue; quindi rappresentanti
potranno solo accettare ma no agire in riduzione!
Trasmissione d accettare 479
Più corretto parlare di trasmissione di delazione,
perché anche poteri ex 460.
Trasmissario acquista delazione da trasmittente e deve
essere degno verso questi (non è il de cuius il suo
dante causa).
Trasmissione prevale su tutto, sostit, rappres, accresc
perché delazione non cade con la morte (dottr nettam
prev);
ma per gangi prevale la sostituz, perché prevale
volontà testatore su legge (es se nomino erede caio e
in sua sostit mevio, e caio muore dopo testatore).
Si trasmette anche l’aspettativa di delazione:
se un chiamato ulteriore, o un sostituito, muore dopo
il de cuius, ed il primo chiamato rinunzia, ex 521 chi
rinunzia come mai chiamato, e delazione a favore eredi
del sostituito o chiamato ulter.
Se chiamato sotto cond sosp muore:
si trasmette ai suoi eredi l’aspettativa di delazione,
e quindi delazione se si verificherà poi la condizione.
Ma attento:
trasmissione ex 479 solo agli “eredi” del trasmittente.
Ossia se trasmittente muore, e c’è un atto urgente da
fare relativo a beni de cuius, un semplice delato del
trasmittente non può compierlo ex 460; o meglio se lo
fa è accettaz tacita dell’eredità del trasmittente (per
cap).
Quindi delazione eredità de cuius sorge solo se e
quando si accetta l’eredità del trasmittente, come
fosse una condiz sosp.
Da qui, per cap se delato del trasmittente non accetta
ancora, ammin dei beni del de cuius ai sogg ex 642 (e
no ex 460 a delato del trasmittente).
39
Mentre se trasmittente ha rinunziato e poi è morto:
finchè altri non abbiano accettato, gli eredi
trasmissari possono revocare rinunzia ex 525, 479.
Ratio: che trasmissario subentra nella stessa posizione
del trasmittente, da qui anche termine prescriz ex 480
decorre da apertura successione de cuius e no da quella
della morte del trasmittente!! (come per chiamati ulter
e diversamente da chiamati sotto cond).
Trasmissario deve essere degno solo verso trasmittente
e no anche de cuius, tuttavia se trasmittente è indegno
verso de cuius, e poi muore, trasmissario potrà
accettare eredità, ma poiché subentra nella stessa
posizione del trasmittente azione indegnità potrà
essere proposta contro di lui.
Trasmissario nella stessa posizione del trasmittente:
se trasmittente aveva 2 anni per accettare (oppure 3
mesi ex 481 o 485) idem per trasmissario!
Ricorda che eredità trasmittente e quella del de cuius
sono 2 eredità distinte, e non unica eredità, e quindi
occorrono 2 atti di accettazione distinti, prima del
trasmittente e poi del de cuius.
Non possibile un’accettazione parziale dell’eredità de
cuius se più eredi del trasmittente, ex 479 co2, 475
co3!
Chi accetta acquista l’intera eredità (delazione
solidale)
Accettazione di eredità
Espressa o tacita, 474
ma anche acquisto senza accettazione, possesso 485,
sottraz 527, stato 586.
Accettazione ha effetti ex tunc, retroattivi.
Possibile solo se c’è delazione, per cap, es se erede
sotto cond sosp sottrae beni ered, no 527, no erede, ma
resp civili e penali.
Idem se legittimario pretermesso, che sino a vittorioso
eperim az riduz, non è un delato!
E’ atto unil, non recettizio, irrevocabile (a
differenza della rinunzia ex 525), è actus legitimus
(come rinunzia) ossia non tollera termini o condizioni
(semel heres semper heres).
Ha effetti ex tunc (da qui tesi mancanza di vacanza
eredità)
Si ritiene che se si accetta senza beneficio una
40
eredità damnosa, i creditori dell’accettante possono
agire con revocatoria.
Mentre detti creditori non possono agire con
surrogatoria in caso di mancata accettazione, pensa ad
es a 481 con silenzio senza rinunzia espressa, mentre
se c’è rinunzia espressa a eredità possono agire ex
524!
E’ atto non personalissimo,
anche un rappresentante legale o volontario del delato
(e curatore 528 solo se aut ex 782 e solo con beneficio
invent, ma abbiamo visto problemi con 479 per alcuni);
anche un gestore affari altrui o falsus procurator (se
delato per lavoro lontano, non può accettare né ha
rilasciato procura, ed ha poco tempo es perché 481): in
tal caso poi delato ratificherà accettaz 1399, e la
ratifica ha effetto retroattivo, ma salvi i dd terzi ex
139 co2, quindi se c‘è accettaz falsus procurator
tempestiva, poi accettaz chiamati in subordine, e poi
ratifica fuori tempo (es dopo i 10 anni ex 480) del
delato, sono slavi dd terzi e eredità ai chiamati in
subordine nonostante la retroattiv della ratifica!
No accettaz parziale 475 co3
(ma anche ex 479 co2 e 483 co2, ossia se erede
legittimo e scoperto un testamento successivo, non
occorre nuova accettazione);
anche in caso di delazione complessa (ossia testam e ex
lege, perché è unica e non due delazioni).
Escamotage: cessione di quota parziale a terzi (es di
quella parte di quota pervenuta per testamento).
Per Coviello, sarebbe possib solo se espressamente aut
da testatore, perché ratio divieto è presunta volontà
testatore della sorte unitaria dei suoi beni, contra
dottr prev.
Cass 02:
eredi ab intestato hanno diviso i beni loro pervenuti,
rinunziando altresì a eventuali dd loro spettanti in
seguito a testamenti eventualmente scoperti.
Poi è stato scoperto un testamento con il quale il de
cuius attribuiva tutti i beni solo ad uno dei
condividenti che pertanto impugnava quel contratto di
divisione.
Per la Cass si è ritenuto possibile rinunziare alla
successione testamentaria, e ottenere invece gli
effetti di una successione ex lege;
perché la successione legittima opererebbe ex 457
quando viene meno quella testamentaria, e quindi anche
quando quella testamentaria viene meno a seguito di
rinunzia degli stessi successibili ex lege.
Ma la dottr ha chiarito che quello ex art 457 non è un
41
concorso di delazioni, ma un concorso di fonti
(testamentaria e legale, se la prima manca o è
incompoleta) e che la delazione è sempre unica, ma al
massimo complessa se concorso di fonti.
Accettaz tacita: es
- esperimento azione riduz,
- domanda giud divisione,
- pagamento creditori ered con beni dell’asse e non
personali (ex 461c’è rimborso);
- tutte le volte in cui si travalicano confini del
460-486, atti no scopo conservativo o utile e
senza aut (anche se es venditore dichiari in atto
di non voler accettare, è clausola priva di
valore).
Non è accettazione tacita la denunzia di successione e
il pagamento relative imposte, atti a natura
eminentemente fiscale, o la richiesta di pubblicaz del
testamento ologr o registrazione di quello pubblico.
Ius adeundae hereditatis (o ius adeundi, ossia d di
accettare eredità)
sogg a prescriz 480, e decadenza ex 481 e 487 co3!
Può il testatore prevedere un termine minore per
accettare?
Termine ex 480:
prescrizione o decadenza?
t1 prev) è prescrizione:
- argomento letterale;
- 10 anni come 2946;
- comporta la perdita di un d già proprio, ossia
quello potestativo ius adeundi,
- decorre dal g in cui d può essere fatto valere,
480 come 2935
Quindi no modificabile 2936 !!, dal testatore,
né può essere rilevata ope iudicis, ma solo in via
d’eccezione, quindi valida accettaz tardiva –se no
accrescim o stato- se prescriz non eccepita da
interessati;
t2) decadenza: perché non è perdita di un d già
proprio, ma mancato acquisto di un d, l’eredità, in
caso di inerzia.
Come la prescriz, non deve essere eccepita ma opera
automaticamente (ricorda che 481 e 487 co3 sono
considerati casi di decadenza e quindi estinzione ius
adeundi, no possibile 525!, il d non si è prescritto,
42
quindi possib accettaz tardiva, ma si è decaduti da
esso) tuttavia non può essere rilevata d’ufficio 2969.
Differenza fondamentale e che termine di decadenza può
essere modificato, ma con 2 limiti:
- no termine troppo breve 2965;
- no se ogg dd indisponibili 2968 (qui i dd sono cmq
disponibili, infatti 481).
Altra grande differenza è che non operano cause di
sospensione o interruzione, per la decadenza ex 2964!
t3) è termine di prescrizione, ma possibili per
testatore apporre anche termine di decadenza, es 5
anni, o anche 10, perché sebbene sia uguale, per
decadenza non operano cause di interruzione o
sospensione, ex 2964, ossia a testatore stessi poteri
del giudice ex 481!
Anche perché come si nota ex 481 e 650, vi è favor a
certezza delle situazioni giuridiche, ai fini del
traffico economico e giuridico.
t4) è termine di prescrizione, ma per testatore
possibile una istituzione di erede es sotto condiz che
accetti eredità entro tot anni!
Proprio ai fini di non far maturare la prescrizione:
- il 623 comunicaz notaio;
- il testam internazionale con i 2 attestati!!
La prescrizione quindi per operare deve essere
eccepita:
se accettaz anche dopo 20 anni, valida se nessuno la
eccepisce, salvo accrescim o stato.
Può essere fatta valere solo in via giudiziale dagli
interessati 2939, es i sostituiti, o rappresentanti,;
oppure per dottr prev anche con atto ricognitivo dei
controinteressati (ossia di chi perde d per prescriz)
in via stragiud, per principio economia processi.
Ex 480 co2 termine decorre da verificarsi condizione
per chiamati condizionali:
lo sono i nascituri (nascita è condicio iuris), i
vocati sotto cond sosp, e per cap i sostituiti.
Per cap: I chiamati ulteriori ex 480 co3 sono solo gli
eredi legittimi se rinunzia di quelli legittimi o
testam 522, 523, 480 co3. Possono essere solo
legittimi, se fossero testamentari sarebbero
sostituiti. I sostituiti sono di fatto dei chiamati
sotto condiz sosp
43
t2) ai sostituiti no 480 co2, ma co3, perché rientrano
tra i chiamati ulteriori, in quanto essi non devono
aspettare il verificarsi della condiz (ossia per cap
mancata accettaz istituiti) bensì possono agire subito
ex 481, pertanto termine prescriz decorre subito da
apertura successione, nonostante il 2935 “non può
decorrere termine prescriz per un d che non esiste”!
I chiamati ulteriori sono:
i successivi delati per legge o testamento (i
sostituiti) in caso i primi delati non accettino,
quindi i sostituiti, rappres, accrescim, chiamati
ulteriori per legge!!
Perché hanno actio interrogatoria, 10 anni da apertura
successione (Grosso-Burdese).
Vocato sotto cond sosp può accettare subito?
cap) no, perché delaz non attuale, infatti 2935, e 480
co2 solo da verificarsi cond;
cass) si, ex 1357 può accettare sotto cond sosp, ai
fini anche prescriz, e disporre dei dd ered sotto
medesima cond sosp ex 1357!
Ma sarebbe accettazione sotto condiz, e accettazione è
actus legitimus?
No problem, perché sarebbe condicio iuris e no
volontaria, quindi ammissibile.
Per cass quindi i chiamati ulteriori (480 co3 -> 522-
523) possono accettare subito, anche sulla base del 139
att, ma no poteri ex 460.
480 co3
i chiamati ulteriori sono i rappresentanti 467,
accrescim 674, e chiamati ulteriori per legge 565
(anche i sostituiti ?).
Il termine è sospeso se il delato accetta e poi sua
accettaz viene meno:
es se delato accetta dopo 2 anni (10-2= 8 anni
rimasti), ma se dopo altri 3 anni da accettaz si scopre
che testamento era falso e quindi nullo, quei 3 anni
non si conteggiano, perché ex 480 co3, il termine era
sospeso, e quindi rimangono 8 anni per accettare ai
chiamati ulteriori.
Morelli:
poteri ex 460 -> solo ai delati e non ai vocati
(nonostante si parli di “chiamato” nel 460)
es no poteri ex 460 a erede sotto cond sosp, a
nascituri, ossia se delazione non è immediata ma solo
44
differita.
vocazioni anomale: es legatoi di contratto di locazione
ex art 6 e 37 l 392/78 a favore conviventi.
vocati sotto cond sosp e nascituri:
no poteri ex 460,
non possono accettare perché delazione non attuale,
prescrizione ex 480 n2, ossia da quando si verifica la
condizione (collega 480 n2 a 2935).
sostituti ordinari:
morelli si contraddice, prima ritiene che siano
chiamati sotto cond sosp pertanto 480 n2;
poi che siano tra i chiamati ulteriori 480 n3.
Chiamati ulteriori:
es nella successione ab intestato (parenti grado
maggiore),
non possono accettare subito,
nonostante ex 480 n3 termine di prescrizione decorra
subito anche per loro;
perché non sono delati,
e possono sempre agire ex 481 con l’actio
interrogatoria!
Vocazione solidale:
se chiamati con accrescimento.
C’è accrescimento perché non sono tante chiamate quanti
sono i vocati,
ma è Unica chiamata (da qui l’accrescimento, ossia
espansione dei propri dd se viene meno uno).
Beneficio inventario beneficium inventarii
Effetti beneficio:
- evitare confusione patrimoni erede e de cuius,
creando due patrimoni separati;
- respons intra vires e cum viribus hereditatis
(ossia pagam cred e leg solo con sostanze eredità,
essendo un patrim separato, no con soldi propri),
salvo in caso di mora 497;
- potere-dovere di ammin nell’int proprio ma anche
di cred e leg, con fine conservativo-liquidativo.
Nonostante ci sia la separazione dei patrimoni,
tuttavia opportuna la separaz beni richiesta da
creditori e leg, ex 490 n.3, perché erede potrebbe
decadere da beneficio, o rinunziare a beneficio.
Beneficio inv è separazione patrim nell’interesse
45
dell’erede 484;
separaz beni è nell’int creditori e legatari 512!
Entrambe evitano confusione patrimoni, e norma di
raccordo tra 484 e 512 è appunto il 490 n3.
Il beneficio è nell’int erede, ma tutela cred e leg con
inventario, separaz patrimoni, garanzia 492, aut ex
493, e ammin conservativo-liquidativa anche nel loro
interesse con cura, resp se colpa grave 491.
Infatti se decadenza da beneficio, solo cred e leg
possono farla valere, ex 505 ult co!!
Decadenza da beneficio 505 anche se no aut per atti
straord amm, 493; aut solo se atti utili o necessari,
con scopo conservativo-liquidativo, es vietate le
donazioni!
L’erede beneficiato, per dottr prev è titolare di
ufficio di d priv, che ha dovere di ammin, e anche
nell’int altrui; ma resp attenuata, solo se c’è colpa
grave ex 491 (diversamente da 531), e in ogni caso
anche se colpa grave no decadenza ma risarcim danni.
Ma se minore deve vendere un bene per utilizzare il
prezzo per un intervento chirurgico necessario?
Non c’è fine conservativo-liquidativo; quindi unica
strada è far rilevare in atto che non risultano esservi
cred o leg insoddisfatti!
Nb per cred e leg:
si intendono solo i beneficiari di legati con effetti
obblig;
no se lagati con effetti reali, perché ex 649 propr
immediatamente a legatario, salvo ex 499 ult co, se
eredità incapiente, perché cred certant de damno
vitando, e non de lucro captando (nello stato di
graduaz 499 cred anteposti ai legatari)
Se erede beneficiato deve vendere bene ogg di legato di
specie, perché eredità insufficiente, occorrerà aut ex
747 con ricorso notificato al legatario ex 747 ult co,
e se non tutto il prezzo serve a pagare i cred, il
residuo attivo a quel legatario di specie, ex 499 ult
co.
Ovviamente, però, nonostante il 499, ex 649 c’è
passaggio propr immediata al legatario di specie, che è
subito propr, e quindi può vendere subito il bene
legato, senza alcuna aut se è più veolce dell’erede;
tanto c’è cmq tutela per cred perché hanno azione di
regresso verso legatari ex 495 co2, e ottenere separaz
anche verso legatari di specie ex 513.
46
Discussa la natura giur:
cass e d prev) basta solo la dichiaraz di accettare,
mentre redaz invent è un onere; chi non lo fa decade da
beneficio, ex 505 interpretato estens;
lorefice in rescigno) è fattispecie complessa,
occorrono 2 atti:
- dichiaraz espressa di accettare;
- inventario
se manca uno dei due atti, non c’è accettaz benef, ma
al massimo, ove possib, conversione in accettaz pura;
perché inventario troppo importante come mezzo di
tutela di cred e leg, e perché invent non figura tra
cause di decadenza ex 505! Quindi se incapaci,
rimangono delati.
L’inventario contiene descrizione beni, e anche stima
per i mobili. Se noatio, è atto pubblico senza testi.
Nb è nullo se non redatto da notaio designato da de
cuius o nominato da trib succ, oppure da cancelliere
trib succ, es se redatto da un notaio qualsiasi. Se
nullo non decorrono i termini ex 487.
Se incapace accetta con beneficio, ma poi no
inventario:
t1) sarà erede beneficiato pur in mancanza di
inventario, salvo decadenza se dopo un anno .. 489;
lorefice e cass88) rimane delato, perché inventario
troppo importante, e no tra cause ex 505.
Se incapace è possessore e non fa l’inventario nei 3
mesi, es 485 co2, oppure sottrae beni ex 527:
per dottr prev non può essere erede puro e semplice, ma
solo dopo un anno da maggiore età ex 489.
Se incapace fa inventario ma non accetta:
rimane semplice delato, no 487 ult co.
Incapaci e persone giur solo con beneficio inv, 471-3
sono norme imperative! Accettaz senza benef è nulla, e
si rimane delati.
Incapaci decadono da beneficio solo dopo un anno da
cessaz stato incapacità, ex 489; ma questa norma non si
applica a persone giuridiche perché non diventano
maggiorenni o capaci, quindi se non si attengono a
norme 484-494 solo risarcimento danni e no decadenza (e
a emancipati stante il mancato richiamo, per cap)
Per lorefice il 489 si applica anche a 480, 481, ossia
no prescriz o decadenza se non dopo 1 anno da acquisto
capacità, ma contra dottr prev.
47
Se l’erede è incapace e no aut ex 493, 747:
solo annullab atto (o nullità) fatta valere solo da
incapace e suo rappresentante, e no anche da cred e
leg, e poi 489.
Se erede è capace:
decadenza da beneficio, ma no ipso iure, ma solo se
fatta valere da cred o leg ex 505 ult co (che per dottr
prev si applica anche al 493, contra azzariti decadenza
automatica!)
Se vendita o permuta di bene ereditario da erede
beneficiato, il bene o prezzo ricevuto rimane
ereditario?
Si, vi è surrogaz oggettiva. Pretium succedit in locum
rei.
Il prezzo o bene servirà anche a soddisfare creditori e
leg (con effetti obblig), quindi se si vorrà rivendere
quel bene, aut ex 747!
Accettaz con beneficio è sempre espressa, 484, no
tacita!
No possibile divieto testatore di accettare con
beneficio, 470 co2, ed è nulla condiz testam di istutuz
erede se si assume respons illim, o si pagano tutti i
debiti ered e legati, ma istituzione erede rimane
valida, cass.
510
L’accettaz beneficiata giova anche a successivi
accettanti, nel senso che se vogliono accettare con
benef, no ripetere inventario, perché inutile, c’è già,
ma possono accettare anche senza; mentre se eredi già
puri e semplici, rimangono tali!
ratio norma: economina procedurale.
Pubblicità accettaz:
accettaz solo con atto ricevuto da notaio o cancelliere
trib successioni, o console ital se successione aperta
all’estero;
1) trascriz ex 484 co2 nel luogo apertura sucess (è pubbl notizia) per creditori e leg;
2) trascriz dell’accettaz presso tutte le
conservatorie, 2663, ove ubicati immobili e mob
reg ereditari, ai fini dichiarativi acquisto ex
2648, e 2650 (se accettaz non è trascritta,
inefficaci le trascriz aventi causa da erede, e
per eliminare la buona fede del terzo avente
causa da erede apparente 534 co3);
3) inserzione nel r successioni, anche di data
inventario, (è pubb notizia).
48
La trascriz ex 484 co2, e inserzione nel r success,
solo pubblicità notizia, no decadenza de benficio.
E’ richiesta solo ai fini di permettere la possibilità
di procedere a pagamenti a creditori e legatari ex 495,
perché con la trascriz essi sono informati e possono
procedere anche a opposizione per procedura concorsuale
o separazione.
Non serve ai fini della continuità delle trascriz,
infatti è necessaria anche se non vi sono immobili!
Ex 2672, art 5 co1 d. lgs 364/90 obbligo di
trascrizione della denunzia di successione solo presso
conservat successioni.
Non è equipollente o sostitutiva della trascriz
accettaz, ma assolve a fini eminentemente fiscali come
chiarisce lo stesso art.5 co2 d lgs 347/90 (l’art 228
disp att cc dispone diversamente, ma si applica alle
sole successioni apertesi prima dell’entrata in vigore
del cc).
denunzia di successione registrata all’agenzia delle
Entrate di .. (art.6 d.lvo 346/90 statuisce la
competenza dell’agenzia delle Entrate (e non + del
Registro, né cd delle successioni!) del luogo di ultima
residenza del de cuius ovvero, se all’estero, quello di
Roma) (e eventuale successiva integrazione o rettifica
n. .. vol. .. del ..) il .. al n. .. vol. .. e
trascritta a .. il .. ai nn.. (art 6 d.lgs 347/90)
Rilascio beni a cred e leg 507 sembrerebbe consentito
solo a erede beneficiato, perché garanzia inventario.
Non è abbandono liberatorio, ma solo passaggio poteri
di ammin a curatore ex 508, con atto unil, recett, di
straord ammin ex 493.
Quindi non è un contratto, e poiché non vi è passaggio
della proprietà, il residuo attivo rimane a erede.
Curatore chiede aut ex 747, poiché rinvio 508 anche a
499 co1.
Inoltre se nonostante la cessione ex 507 l’erede
beneficiato vuol vendere i beni, può farlo: atti validi
ma inopponibili a cred e leg ex 507 co3, è inefficacia
relativa e no invalidità, che no problemi se eredità è
capiente; proprio perché erede rimane proprietario,
cede solo legittimaz a disporre.
Es tipico di atto valido ma inopponibile è la vendita
immob non trascritta, che è valida ma inopponibile ai
terzi che hanno trascritto per primi.
Separazione dei beni 512
separatio bonorum
49
Ratio:
che i creditori che hanno concesso credito a de cuius
non devono essere pregiudicati da morte del loro
debitore, se gli eredi sono oberati di debiti.
Da qui la ratio di quetsa preferenza accrodata ai
creditori ered (ma anche ai legatari) su quelli non
separatisti e sui creditori dell’erede.
Come il beneficio di inventario, evita confusione
patrimoni;
ma diversamente da beneficio, è richiesta, ed è
nell’int di creditori ereditari e legatari (solo obblig
e no di specie, perché solo loro hanno un d di
credito), es se erede è oberato di debiti.
E’ solo su singoli beni, e no su tutto il patrim
ereditario!!
Nb non ha senso una separazione su tutto, è priva di
efficacia, ma solo su beni necessari per
soddisfacimento cred ered e leg obblig.
La separazione giova solo a chi l’ha promossa, che di
fatto con essa gode di un d di preferenza verso chi non
l’ha promossa e verso cred dell’erede 412 co1.
Quindi preferenza ai cred e leg separatisti verso i non
separatisti, (deroga a par condicio creditorum) salvo
in ogni caso preferenza dei cred ered sui legatari
(anche se separatisti) per principio nemo liberalis
nisi liberatus, (creditori certant de damno vitando e
no de lucro captando) ex 513 e 514 co3 (ma anche 499
..).
La separazione fa si che separatista ottenga un d di
preferenza molto simile a pegno e ipoteca; infatti è d
reale opponibile anche a aventi causa erede e a cred e
leg non separatisti.
Per gli immobili, ex 518, occorre iscrizione nei rr ii
del credito o legato e dichiaraz di separaz ex 512,
come fosse ipoteca; infatti si applicano anche norme su
ipoteca, tipo la 2872, ossia possib riduzione beni
separati se eccessivi rispetto al credito.
Ex 518 co2, tutte le iscrizioni a titolo di separazione
hanno lo stesso grado della prima iscrizione:
es se su immobile ered c’è già ipoteca di 1 grado, il
primo separatista avrà garanzia di 2.
Se poi iscritta ipoteca di altro creditore dell’erede
(e no ereditario) sarà di 3 grado; ma se poi successiva
iscrizione di separazione di creditore ereditario, essa
sarà di 2 grado (stesso grado della prima).
Ratio: è che separazione non premia la tempestività
dell’iscrizione, ma solo chi l’ha promossa da chi no.
50
Quindi separazione altera la par condicio creditorum
(tra separatisti e non), deroga a 2821!
L’erede può alienare beni ogg di separazione (coem per
immobili ipotecati) ma ci sarà il vincolo, salvo i cred
e leg separatisti siano stati tutti soddisfatti (oppure
se cred ereditari sotto cond sosp o a termine iniz,
ossia se crediti illiquidi o inesigibili, purchè
prestata cauzione o garanzia).
Se erede è beneficiato, in ogni caso opportuna la
separazione in caso di decadenza o rinunzia al
beneficio, ex 490 n3; ma si applicano norme su
beneficio inventario, quindi erede nel pagare non deve
dare preferenza ai separatisti, finchè è beneficiato
(per dottr prev)!
Separazione è la richiesta di una garanzia ulteriore,
come pegno o ipoteca; quindi se è richiesta da incapace
che è cred ered o legatario obblig, no aut ex 374 n5,
perché è misura cautelare, conservativa.
Ogg di separazione non solo i beni ereditari, ma
possono essere anche i legati di specie, ex 513.
Il 513 è deroga al 649, ratio principio “nemo liberalis
nisi liberatus”.
Nb, non è bene ereditario, né può essere ogg di
separazione, un bene donato al de cuius sotto cond di
riversibilità, 791.
Essa è cond risol doppia se è generica, ossia
premorienza di donatario e suoi discendenti a donante,
ovvero del solo donatario.
Se si verifica la cond risol, il bene torna libero da
iscriz o trascr a donante.
Il de cuius non può privare i legatari del d di
chiedere la separazione, è istituto di ordine pubblico.
Termine di decadenza è solo 3 mesi per d a separazione,
da apertura successione, 516!
Rinunzia a eredità
Discusso:
t1 prev) è rinunzia, si rinunzia a d potestativo che si
ha già (infatti trasmiss 479), lo ius adeundi, peraltro
non definitiva, 525;
t2) è rifiuto, perché si rifiuta l’ingresso nel proprio
patrim dei dd sui beni ereditari che non si hanno.
51
In vero rinunziante, per effetto rinunzia, è spogliato
solo dei poteri minori di cui gode il delato, ex 460-
486, ma permane, salvo eccezioni (stato, accrescim), lo
ius adeundi.
Quindi effetti della rinunzia:
- perdita dei poteri ex 460, che passano a chiamato
ulteriore;
- estensione del d accettare (ius adeundi) al
chiamato ult.
Rinunzia (come accettaz) ha effetti ex tunc, 521; ma è
limitatam recocabile 525.
In ogni caso è neg unil, non recettizio (no
simulazione), formale 519, actus legitimus.
Solo espressa, “deve farsi con dichiarazione”, no
tacita!
Non è personalissimo, si rappres leg o volont.
Essendo neg unil, per cap non è ammessa una rinunzia
contrattuale, ma al massimo una promessa contr di
rinunzia.
Può rinunziare per cap solo il delato attuale, no es il
chiamato sotto cond sosp. No senz’altro il legittimario
pretermesso che può solo rinunziare a 553.
Accrescimento e rinunzia ex 521-523
Ricorda che accrescimento opera “qualora uno di essi
non possa o non voglia accettare” 674 co1, quindi anche
se rinunzia!
E ricorda che “se più eredi istituiti in una stessa
quota, accrescimento solo a favore istituiti in quella
quota”, 674 co2!
Per dottr 521-3 è species del 674, perché appunto 674
se “non può o vuole accettare”, quindi anche se
rinunzia, pertanto necessari stessi presupposti,
infatti, ex 522-3, non è detto che opera accrescim, ma
possib sostit, rappres, o successione legittima!!
Il 521 -> successione necessaria
perché in base a 521 devi rivedere la nuova legittima,
se uno dei 2 figli rinunzia, e c’è madre, 1/3 e 1/3;
mentre se es 1 solo figlio che rinunzia e c’è madre e
ascendente, anche ascendente diventa legittimario, e
c’è rischio di 735!
Il 522 -> success legittima
52
ti dice che se no trasmissione, rappres, c’è accrescim
o successione legittima
Il 523 -> success testam
in più c’è anche la sostituzione!
Quindi es:
1) se concorso coniuge 1/3 con 2 figli 2/3 e rinunzia
un figlio
se no sostit o rappres, ex 522 se legittima o 523 se
testam, accresciemto solo a favore dell’altro figlio,
ex 674 co2, perché figli istituiti in una stessa quota,
quindi
ex 522 o 523-> a coniuge 1/3 e a un figlio 2/3
ma ex 521 -> nuovo calcolo legittima, a figli da 1/2 a
1/3, a coniuge da 1/4 a 1/3, e quindi no problem.
2) se coniuge 1/2 e figlio 1/2, e figlio rinunzia e c’è
ascendente
ex 522-3 -> accrescim tutto per coniuge,
ma ex 521 -> nuovo calcolo legittima, quindi 1/2 a
coniuge e 1/4 a ascendenti, ex 544, pertanto se success
legittima, ex 553 adeguamento automatico e a coniuge
3/4 e a ascendente 1/4, mentre se success testam tutto
a coniuge, salvo azione di riduz ex 554.
3) ab intestato coniuge, 2 figli che rinunziano, 2
fratelli
ex 581 -> 1/3 a coniuge e 2/3 a figli,
ma poiché entrambi hanno rinunziato, se no rappres c’è
accrescimento per coniuge?
mengoni) no, perché figli istituiti in una stessa
quota, 674 co2, non concorrono con coniuge, diverso
invece se coniuge e un solo figlio! Pertanto
successione legittima per quota dei due figli, tenendo
conto del 521, ossia nuovo calcolo legittima, perché
anche fratelli legittimari ex 582.
Se non opera l’accrescim, successione legittima, es:
coniuge per 1/2, fratello per 3/8, sorella per 1/8,
se fratello premuore e no rappresentaz, no anche
accrescimento perché quote diseguali, e pertanto
successione legittima per 3/8, ex 582:
a coniuge 1/2 (per testam) + 3/4x3/8 (quanto le spetta
ex 582) = 25/32;
a sorella 1/8 + 1/4x3/8 = 7/32.
Con la rinunzia del primo delato, delazione a:
Ex 522 se successione legittima a:
53
- rappresentante,
- erede con accrescim salvo il disposto ex 571 per
ascendenti,
- chiamato ulteriore ex lege.
Ex 523 se successione testam:
- sostituito,
- rappres,
- accrescim,
- eredi legittimi.
Il 521 -> per successione necessaria
serve a individuare i legittimari (es se unico figlio
rinunzia diventano legittimari anche gli ascendenti) e
ricalcolare le rispettive quote.
Ma se 521 cos’è accrescim?
Si, lo chiariscono proprio il 522 e 523 (parlano di
accrescimento)
ma attento in caso di rinunzia di legittimari, se
bisogna ricalcolare la legittima (es se rinunzia uno
dei due figli, e sono unici legittimari, non + 2/3 ma
1/2 ex 537).
Quindi accrescimento non solo se 674, ma anche ex 522-
3.
Il cc parla di accrescimento, ma discusso se sia
accrescimento in senso tecnico, ossia se ricorra anche
se manca la coniunctio re o verbis, es quote diseguali!
Si, perché anche nel caso dei 2 o + figli, e di essi
rinunzia uno, c’è accresciemnto in favore solo degli
altri figli, e no anche madre, sebbene quote diverse
tra madre e figli, ex 674 co2!
Ma no accrescimento se sostit (se testam) o
rappresentazione, e salvo 571 se successione legittima.
Attento,
ex 522, se successione legittima, non c’è sostit (è
solo testamentaria!), quindi in caso di rinunzia c’è
rappresentazione, e accrescimento salvo 571 ult co,
ossia:
se ci sono genitori con fratelli e sorelle, e i
genitori entrambi rinunziano, o cmq non acquistano, la
quota che sarebbe spettata a uno di loro in mancanza
dell’altro va ai nonni se vi sono, quindi non c’è
accrescimento, perché ricorda che gli ascendenti
legittimi sono legittimari ex 536, a differenza dei
fratelli (preferenza per parenti in linea retta su
collaterali).
525
54
la delazione non cade né con la morte 479, né con la
rinunzia 525 (collega 479-525)!
O meglio, con la rinunzia si perdono poteri ex 460-486,
ma permane lo ius adeundae hereditatis, finchè i
chiamati ulteriori non accettino!
E’ detta revoca della rinunzia, ma in realtà termine
improprio, perché con la revoca non si ritorna nella
posizione di delato, ma si diventa erede, è quindi
un’accettaz tardiva eccezionalemente ammessa (espressa
o ma anche tacita perché è accettaz 476).
Perché si ha coesistenza di delazioni (cd duplice
delazione):
i chiamati ulteriori che hanno ius adeundi e anche
poteri 460;
il rinunziante che ha perso poteri ex 460 ma può ancora
accettare.
Sarà erede chi accetterà per primo, anche tacitamente
per dottr prev, anche ex 527 (contra cap).
Non opera il 525:
1) se c’è accrescim, perché opera ipso iure 674; 2) se acquisto stato, è immediato 586; 3) se lo ius adeundi si è estinto per silenzio
(ossia mancata accettaz o rinunzia) in caso di
481 e se 487 co3.
No invece se d si è prescritto, se il chiamato
ulteriore non la eccepisce, salvo si sia prescritto
anche il suo d, e in tal caso eredità immediatamente a
stato.
Discusso se la revoca di rinunzia ex 525 anche tacita:
cass) si, perché è accettaz, ex 476, quindi anche ex
527 se sottraz beni ered;
cap) no se 527, ma solo se neg espresso o tacito.
Se delato rinunzia e poi muore, ex 479 e 525, c’è
trasmissione dello ius adeundi a eredi (non parlare di
delazione, perché no poteri ex 460, salvo ci sia stato
accrescim, stato, o 481, 487).
Gli eredi possono “revocare” la rinunzia, perché come
nel 479 la delazione non è caduta.
Se chiamato ulteriore muore dopo apertura successione,
e primo delato rinunzia:
ex 521 il rinunziante si considera come mai chiamato
(retroattività rinunzia), e trasmissione delazione a
eredi chiamato ulteriore.
Il 525 è norma eccezionale, no a rinunzia a legato o di
azione di riduz ..
Ex 524 i creditori (anche se sotto cond, anche se
55
credito illiquido o inesigibile) del rinunziante
possono farsi aut Non ad “accettare eredità con scopo
di soddisfarsi sui beni” (termine improprio del cc) ma
solo ad agire esecutivamente sui beni rinunziati er
soddisfarsi (e non è aut, ma sentenza a seguito di
processo contenzioso; né i creditori, né il rinunziante
diventano eredi, ma i chiamati in subordine).
Non è azione revocatoria perché non è richiesta la
frode; né surrogat perché non si agisce in caso di
inerzia ma contro la volontà manifesta del rinunziante,
si vuole solo una parziale inopponibilità della
rinunzia verso i creditori agenti.
I chiamati ulteriori eredi, per dottr, possono anche
evitare tale azione soddisfando con denaro personale le
ragioni dei creditori agenti.
Ricorda 524 e 525 non si applicano se 481 se delato non
accetta né rifiuta nel termine concessogli, e 487 co3
perché decadenza non è rinunzia ma estinzione ius
adeundi!
Mentre se 481 ma delato rinunzia, operano il 524-525
(quindi solo se silenzio del delato ex 481).
Pubblicità rinunzia:
no trascriz (a differenza accettaz) perché non rinunzi
a dd immobiliari già acquistati ex 2643 n5, ma solo
allo ius adeundi (tuttavia risulta nella nota di
trascriz del chiamato in subordine che accetta, pubblic
indiretta).
Solo inserzione nel r successioni, 519.
Mentre trascrizione se rinunzia a legato, se estratto
autentico testamento è stato trascritto ex 2648 ult co.
I dd ex 540 co2 sono legati ex lege, pertanto coniuge
può rinunziare a eredità tenendo uso e abitaz, 521 co2.
Idem nel caso di legato tacitativo ex 551, che anche se
accettato, dà cmq d a 540 co2!
La rinunzia gratuita a favore di chi acquisterebbe in
caso di rinunzia (generica, o anche nominando i
“beneficiari”) non è donaz indiretta, ex 521 chi
rinunzia come mai chiamato.
Diversamente se rinunzia solo a favore di alcuni, è
accettaz tacita e donazione.
Anche se c’è l’animus donandi, esso non rileva, è un
motivo, perché manca depauperamento (anche se per t2
c’è mancato arricchimento che è equivalente).
Nb in atto di rinunzia NO TESTI, anche se rinunziante è
analfabeta, ex art 1 rd 1666/37 n2 (“presenza testi non
è necessaria”).
56
Se tizio lascia ai 2 figli la quota di legittima, e a
mevio la disponibile, ed uno dei due figli rinunzia:
cass e cap) rinunzia effetti ex tunc 521, pertanto un
solo figlio, cui va quota di 1/2.
t2) i figli sono 2, e pertano quota di 2/3 che va per
accrescim a unico figlio accettante.
Petizione eredità e erede apparente 533-5
L’azione di petizione di eredità non mira solo a
accertamento positivo o negativo dello status di erede,
ma anche a restituzione beni ered e condanna
dell’illegitimo possessore.
Distingui con:
- azione di accertamento status erede: si mira solo
a far dichiarare da trib che tizio è o non è
erede;
- azione di revindica 948 e altre azioni petitorie e
possessorie, se il possessore non contesta lo
status di erede dell’attore ma dichiara di
possedere ad altro titolo.
Quindi azione di petizione solo se si contesta lo
status di erede, e si vuole restituzione e condanna.
Può promuoverla solo l’erede, ossia il delato che ha
accettata, ma anche se non ha accettato, perché è
accettaz tacita; no ad es il legittimario pretermesso
perché non è delato.
E poi i creditori dell’erede in via surrogatoria, es
l’acquirente di eredità da erede.
E’ azione imprescrittibile, semel heres semper heres, e
sempre competente il trib successioni (e no es forum
rei sitae come se azione di rivendica).
L’erede apparente 534, ratio: tutela dell’affidamento,
principio dell’apparenza, per fluidità traffico econ-
giur.
Mengoni e dottr prev) è acquisto a titolo derivativo,
perché c’è legittimazione apparente;
t2) è a titolo orig, ed è fattispecie complessa,
occorre apparenza, acquisto a titolo oneroso, e buona
fede.
No buona fede ex 534 co3 se c’è trascriz dell’accettaz
o della domanda giud contro erede apparente!
Discusso se 534 anche in caso di acquisto da legatario
apparente, contra la giur, si la dottr.
La trascrizione degli atti mc:
è ex 2648,
ma funzione non dichiarativa, o per dirimere conflitti
tra più aventi causa;
57
bensì solo ex 2650, per continuità trascrizioni, in
modo tale da poter alienare beni ereditati;
e ex 534 co3 per ripararsi da atti dispositivi di eredi
apparenti.
Obbligo di trascrizione a carico del notaio che ha
ricevuto l’atto di pubblicaz o registrazione del
testamento, ex 2671.
Legittimari 457 co3 collega a 536, 549, 554
sono detti eredi “necessari”, ma termine improprio,
perché no d a legittima (e quindi no eredi, se non sono
delati) in caso di eredità passiva, o di donazioni o
legati fatti a loro in precedenza tali da soddisfarli.
Unico erede “necessario” è solo lo Stato in caso di
vacanza eredità.
Ex 457 co1 delazione solo per legge o testamento:
tertium non datur
quella dei legittimari non è altro tipo di successione,
bensì un limite o correttivo delle successioni
testamentarie e ab intestato.
Ex 457 co3: “disposizioni testam non possono
pregiudicare i dd dei legittimari” ->549, 554, 536
Essa rileva soprattutto quale limite alla facoltà di
disporre del testatore, ma anche come correttivo delle
successioni legittime, nelle ipotesi in cui la quota di
legittima abbia un valore maggiore di quella spettante
ab intestato (es se molto donatum).
Solo che per success testam questo correttivo è solo
eventuale, rimesso a discrezionalità legittimario leso
o preterito, se esercita azione di riduz ex 554 (actio
ad implendam legitimam), mentre in quella legittima
l’adeguamento è in genere automatico ex 553, salvo ad
es de cuius abbia proceduto a donazioni a non
successibili, es ad estranei (in tal caso occorrerà
l’azione per reintegra legittima ex 555).
Avendo come la successione ab intestato la stessa fonte
nella legge, e eadem ratio tutela interessi famiglia,
essa è anche detta “successione legittima potenziata”
(cap e cass).
t2 min) è un tertium genus, in quanto caratteristiche
proprie e differenti da success testam e legittima, e
poi interessa solo una parte e mai tutto il patrim del
de cuius.
58
Il legittimario è:
t1 prev) salvo 551, è erede:
- se leso è erede solo relativamente a ciò che ha
ricevuto;
- se preterito solo dopo esperimento vittorioso
azione riduz con sentenza passata in giudicato,
perchè in tal caso diventa delato, e allo stesso
tempo erede, perchè azione di riduz è accettaz
tacita, ma se vorrà potrà dichiarare di accettare
con beneficio 484. Nb riduzione 554 può essere
anche stragiudiziale, con atto di riconoscimento
lesione legittima di eredi e donatari. Ex 536 ai
“legittimari è riservata quota di eredità” e 551
co2 “il legat in sost legittima non acquista
qualità di erede”.
t2 azzariti-mart) no d a quota di eredità, ma solo a
una pars bonorum, che può essere conseguita anche con
donazioni o legati
Il legittimario preterito quindi non è subito erede,
tuttavia ha d a azione di riduzione e anche di
simulazione se ci sono state ad es vendite simulate a
terzi del de cuius.
Per l’azione di simulazione è considerato “terzo” da
dottr prev, quindi prova simul senza limiti.
Può cedere a terzi tali dd (a azioni di riduzione e
simulaz),
ma cederà “dd a lui spettanti sull’eredità” e non una
quota di eredità, non essendo erede prima del 554!!
Grande differenza 536 – 565:
Nb La legittima si calcola 536 => (Relictum-debiti= o >
di 0) + tutto il Donatum
Nelle successioni ab intestato 565 => Relictum – debiti
+ Donatum ai sogg ex 737 che sono eredi!
Da qui, il perché la legittima sebbene quota
apparentemente inferiore a quota ab intestato (es 1/3 e
non 1/2) possa avere valore maggiore, es se de cuius ha
fatto molte donazioni!
Figli legittimi e naturali stessi dd, salvo
commutazione 537 co3.
Per i figli, sistema della quota mobile, (introdotta da
Giustiniano e ripresa nel cc del 42, prima con 1865
sistema quota fissa) ossia riserva per i figli
calcolata in base al numero.
Nb il figlio legatario ex 551 è calcolato ai fini quota
(perchè legittimario), mentre il figlio rinunziante ex
521 come mai chiamato, quindi se erano due, si
59
considera un solo figlio, salvo abbia operato
rappresentazione 536 co3!
D di commutazione 537 co3 (legittimari), 566 (ab
intestato)
- NO se successione testam, es padre che nomina eredi
sia figli legittimi che naturali!
E’ istituto eccezionale, previsto solo per successione
legittima 566, e necessaria 537 (mengoni e dottr prev).
E’ l’unico discrimen in tema di dd successori tra figli
naturali e legittimi, in quanto il 592, sebbene non
ancora abrogato, è dichiarato da corte cost
illegittimo.
E’ d potestativo non cedibile, che si esercita con neg
unil recettizio 1334 e no contratto, la non opposizione
naturali non è accettazione, quindi non è datio in
solutum, che è un contratto!
E’ quindi un’offerta di pagamento con denaro personale
e/o beni ereditari; se opposizione, giudice decide solo
su quantum e no anche su an.
Spetta ai figli legittimi, e legittimati e adottivi
perchè equiparati 536 co2, su naturali.
Quindi non può essere ceduto a terzi, es aventi causa
di erede, ed è esercitabile solo da tutti i figli
legittimi, legittimati e adottivi, occorre esercizio
collettivo e no individuale, e solo contro tutti e non
alcuni i naturali.
Quindi legittimati passivi tutti i figli naturali;
legittimati attivi tutti altri figli, e ex 542 co3:
t1 pref) occorre anche consenso coniuge con i figli,
perchè ratio è tutela famiglia nucleare, composta anche
da coniuge;
t2 cap) solo i figli, d commutazione pur in presenza
altro coniuge;
t3 min) coniuge è legittimato passivo, può essere
escluso dai figli.
Ha natura di atto divisorio, quindi ha retroattività
della divisione 757, garanzia per evizione 759,
rescissione 763.
Se immobili, forma scritta 1350 n11 e trascrizione 2646
del neg unil di commutazione.
Il d a commutare si prescrive in 10 anni da accettaz
eredità tutti i figli (e no da apertura success, ex
2935); ma i figli naturali possono chiedere un termine
di decadenza per anal 481, idem per figli legittimi
termine ex 481 per d opposizione figli naturali, che si
prescrive anch’esso in 10 anni da esercizio d
commutazione.
Possibile commutazione volontaria voluta da testatore?
60
Es se de cuius ha due figli e vuole dare d commutazione
a primo di soddisfare con denaro o beni ereditari parte
di secondo:
no possibile, ex 733 co2, 706, non può essere un erede
a procedere a divisione, e poi a erede legittimario
solo beni dell’asse; unica soluzione è legato ex 551 a
secondo alternativo, a scelta dell’erede onerato primo,
o denaro person o beni ereditari.
I figli legittimati sono quelli nati prima del matrim,
riconosciuti, e poi matrim dei genitori.
Legittimaz anche se sono riconosciuti dopo il matrim,
(es nati, poi matrim, poi divorzio, poi riconoscimento,
perché non è importante che riconoscimento sia pendente
matrim, ma che matrim vi sia per dottr) o per
provvedimento del giudice ex 280 co2.
Il riconoscimento o dichiaraz giud di paternità o mat
ha effetti ex tunc.
Figli naturali non riconoscibili, es incestuosi, 580
(se ab intestato), 594 (se testam) sono considerati dei
legittimari, infatti assegno corrisposto ex 594 “in
proporzione da eredi, legatari e donatari”. Quindi
calcolo non solo su relictum ma anche donatum, tipico
della legittima, ma diversamente da legittima,
riduzione proporz disposiz pro eredi, leg e donatari, e
no invece prima eredi e leg e poi, se insufficienti,
cominciando dall’ultima, ex 555 co2 e 559.
Nonostante siano legittimari, no computati ex 537 ai
fini quota mobile, diversamente da 551!
L’assegno vitalizio 580 è legato obblig ex lege di
rendita vitalizia, che si calcola su base delle rendite
dei beni fruttiferi del relictum+donatum ex 594.
Non è quindi commisurato a stato di bisogno, non è
legato alimentare, e pertanto è cedibile, transigibile,
ed è credito di valuta.
Non rientrano tra i “discendenti naturali” ex 565, non
possono mai essere eredi, ma solo legatari, quindi se
ci sono solo loro, eredità a stato!
Il 594 è ritenuto unanimente di collocazione nel cc
errata, in quanto i figli non riconoscibili non sono
incapaci di ricevere, anzi è loro riconosciuta
possibilità di scelta tra disposizione testam e assegno
ex 580, come ex 551.
Ex 538:
legittimari solo ascendenti legittimi, no i genitori
naturali!!
Mentre ex 578 co3 su successione legittima:
61
genitore legittimante esclude quello non legittimante;
es figlio riconosciuto da un solo genitore, che poi si
sposa con madre che invece non lo ha riconosciuto.
Il coniuge, anche se separato senza addebito 548 co1,
ha d a legittima + dd uso e abitaz ex 540 co2.
Con riforma 75 non più cd usufrutto uxorio, ma quota
eredità + dd uso e abitaz a moglie, che è in genere il
coniuge più giovane e longevo.
Favor legislativo verso donna a discapito successioni
in linea retta padre-figlio.
I dd uso e abitaz 540 co2
Spettano solo a coniuge, no anche ai figli,
indipendentemente dai bisogni coniuge, ma di fatto
nell’interesse di tutta la famiglia, e dei figli, come
ex 155 co4.
Ratio: è conservazione di uno stato di fatto, no dd se
coniuge non risiedeva nella casa familiare al tempo
apertura successione.
Ratio: la continuazione di una Res Facti!! (evitare un
brusco cambiamento).
Tuttavia per dottr prev tali dd spettano anche al
coniuge separato senza addebito ex 548, perché stessi
dd, anche se per parte della dottr manca lo stato di
fatto, il presupposto per tali dd!!
t1 nettam prev) sono dd reali, ex 1021, e no dd di
credito!!
Ex 1026 -> richiamo a norme su usufrutto, coniuge
superstite rispetto destinaz econom bene, obbligi
inventario e garanzia, ..
Ma no limiti ex 1021-2 ai “bisogni”, per d e g, no
applicazione:
perché ratio norma è quella di permettere la
prosecuzione della vita per il coniuge, e di
conseguenza anche per i figli, nello stesso ambiente in
cui si svolgeva la vita familiare, e con lo stesso
tenore, indipendentemente da effettivi bisogni.
Ex 1024 -> cass 60, 61 e 2502/66 : è divieto di natura
privatistica, pertanto possibile cessione dd o
locazione casa se consta consenso espresso e non
implicito (es perché presente in atto) del nudo propr.
Ex 1015 -> eventuale abusi del coniuge sono causa di
estinzione.
62
Discusso se tra cause di estinzione anche il passaggio
a nuove nozze:
t1) si estinguono, per anal con assegno di divorzio, 9
bis 898/70;
t2 prev) permangono definitivamente, perchè prescindono
da stato di bisogno.
t3 gabrielli-trinchillo) si estinguono ex 1015, perché
sono dd concessi in quanto è “casa familiare”, ma se si
fissa la nuova residenza familiare con il nuovo coniuge
nella stessa precedente residenza coniugale, si integra
ipotesi di abuso! Ovviamente estinzione ex 1015 no ipso
iure, ma solo se accertata giudizialmente.
Sono legati ex lege, e no prelegati, in quanto non sono
a carico di tutta l’eredità 661, ma solo su disponibile
e se insufficiente su legittima ..
t2 cantelmo) non sono legati, ma dd che possono essere
ottenuti per testam, donazione, o con azione di
riduzione, ma non sono dd che spettano necessariamente
a coniuge:
se de cuius dispone di tali dd pro figli o estranei,
tale disposizione non annullata (si se fosse legato ex
lege), ma solo impugnabile se coniuge vuole, ex 553.
Collega a vocazioni anomale, ieva-rastello, perché è
deroga a 718, d a parte in natura dei beni!
Se testatore ha dato a coniuge anche più della
legittima, ma no anche i dd uso e abitaz, perché casa
familiare l’ha data a un altro:
t1) no problem, perché sono legato ex lege che spetta
automaticamente a coniuge, cass00;
t2) coniuge dovrà agire in riduz 553 perché no acquisto
automatico. Ma sarà azione di carattere particolare,
perché non volta ad integrare la legittima, quindi
contro tutti beneficiari di disposiz testam e donatari,
bensì solo contro colui al quale assegnati tali dd; ed
anche se coniuge ha accettato un 551.
Se ha disposto in favore coniuge ex 551 dando beni
diversi?
t1) è legato tacitativo, no 540 co2;
t2 pref) è legato ex lege, quindi si aggiunge!
Essendo un legato ex lege, che non necessita di
accettazione, come si trascrive l’acquisto?
Ex 2648 “trascrizione acquisto legato su base estratto
autentico testamento”; ma se manca il testamento, e
manca l’accettaz di eredità, in quanto è un legato,
ossia i 2 titoli per la trascriz?
t1) trascrivi sentenza di accertamento dell’acquisto;
t2) atto notorio;
63
t3 pref) atto pubblico di “accettaz” legato, che ha
anche il fine di rendere definitivo l’acquisto -> cd
“accettazione confermativa o preclusiva” (della possib
di rinunzia).
Mentre ex 540 co2 gravano su disponibile, e solo se
insufficienti su legittima, quindi chiaramente sono un
plus rispetto a legittima;
per successioni legittime 540 co2 non richiamato da 581
(solo da 584 per coniuge putativo, ma per dottr perché
solo per quello potrebbero sorgere dubbi), per dottr
non sono un plus, ma vanno ricomprese nella quota
spettante ab intestato (ma t2 sono legati ex lege,
sempre plus rispetto a quota).
Ratio mancato richiamo nel 581 del 540 co2:
mengoni, cap) non è una dimenticanza, ma precisa
volontà legislatore di attribuire tali dd non come un
plus alla quota ab intestato, ma come parte della
stessa!
Quindi possibile che quota come legittimario > (es 1/3
+ dd uso e abitaz che valgono 100) rispetto a quella
come erede legittimo (es 1/2): in tal caso o
adeguamento automatico ex 553 (pittosto che avere
valori per 200, li hai per 250 riducendo quote altri
successibili ab intestato) ovvero ex 554 se de cuius ha
fatto donazioni a non successibili.
Attento se testatore attribuisce casa familiare a
coniuge, devi detrarre il valore dd uso e abitaz
(perché sono un plus che spetta ex lege), e al valore
nuda propr aggiungere ciò che serve per raggiungere
quota di legittima, es:
se il testatore ha 100 e attribuisce casa familiare che
vale 50 a coniuge, che è unico legittimario, e gli
altri 50 a amico, il coniuge ha dd a 50 + dd uso e
abitaz, che valgono 20; quindi avrà nuda pror casa che
vale 30, uso e abitaz ex lege che vale 20 + altri 20
(per ragiungere 50 di legittima) che saranno decurtati
da quota amico de cuius.
Il 540 dice che dd spettano solo se casa familiare è
“di propr del defunto o comuni”.
dottr prev) “comuni” si riferisce a de cuius e coniuge,
perché sono i sogg cui l’art si riferisce!
Quindi:
cap) se de cuius ha ceduto, anche per donaz, usufr o
propr a terzi, ovviamente non può trasmettere dd uso e
abit perché non li ha.
Mentre se è in comune pro-indiviso tra de cuius e un
terzo (e no l’altro coniuge), per cap no dd uso e
abitaz perché non si può imporre tali dd su porzione
64
del terzo; né è configurabile un d abitazione ad es sui
2/3 di un immobile, ossia su una quota astratta.
Cass87) se l’immobile è indivisibile, il coniuge
superstite avrà d a equivalente in denaro di ciò che
gli spetta.
Quindi anche se comune con terzi, se divisibile no
problem, se indivisibile o niente, o denaro; perché non
si possono imporre dd uso e abitaz a terzi.
T2) dd anche se immobile comune con terzi, perché 540 a
tutela altro coniuge, dopo la 151/75, e sarebbe troppo
facile eludere la norma per il de cuius, ad es
alienando una percentuale minima di proprietà.
Coniuge separato senza addebito, ha stessi dd coniuge
non separato, anche ex 585 i dd 540 co2, sebbene sia
difficile parlare di famiglia nucleare.
DD 540 co2 spettano anche inter vivos a coniuge
separato, anche con addebito, affidatario dei figli 155
co4.
Se al coniuge in sede di separazione è attribuito dal
giudice, in luogo dell’assegno periodico, una somma una
tantum da versare anche mediante trasferimento di un
immobile, e poi marito muore:
non c’è obbligo a assegno periodico che viene meno,
tanto ci sono dd successori, ma l’obbligo a prestaz una
tantum permarrebbe a carico eredi, che potrebbero
trasferire il bene a moglie, con sua rinunzia a 553 e
acquiscenza a disposiz testam.
Coniuge se separato con addebito, con sentenza passata
in giudicato!, anche se addebito ad entrambi, ha solo d
a assegno vitalizio, se godeva già degli alimenti ex
548 co2, che è legato di alimenti ex lege.
Ha natura alimenti, ratio perché tale obbligo
cesserebbe con morte obbligato ex 448; essendo credito
alimentare è di valore 440, e no cedibile, transigibile
.. 447!
Ricorda che con separazione non c’è scioglimento
rapporto di coniugio, solo con divorzio, ma in tal caso
dd più limitati, no quota eredità, ma solo legato!
Ricorda che se è legato alimenti applica sempre 440,
447, no rinunzia, transazione, cessione ..
Se nulla è detto i legati, ex 662, gravano su tutti
eredi.
65
Coniuge divorziato,
con sentenza passata in giudicato,
ha perso ogni d successorio, in quanto con divorzio
sciolto matrimonio, ma d a assegno alimentare
periodico, o in unica soluzione, a carico eredità se de
cuius non aveva soddisfatto i suoi obblighi patrim in
unica soluzione in vita, art 9bis l divorzio e poi d a
tfr ex 12 bis.
Poiché è lo stesso art 9bis a consentirlo per l’assegno
di divorzio, è possibile soddisfare il coniuge
divorziato in unica soluzione, es con somma o un
immobile ered o personale, ma tale accordo tra eredi e
divorziato sotto cond sosp conferma del trib, perché
spetta solo a trib stabilire an (stato bisogno) e
quantum del legato ex lege!
“attribuisco alla mia moglie divorziata tizia
l’immobile x, a tacitazione delle sue pretese ex art 9
bis l 898/70, (e sempre che -cond sosp- il trib
competente riconosca la necessità, derivante da
accertato suo stato di bisogno, e congruità di detto
lascito)”.
Nb tale assegno spetta solo se già spettava in vita al
coniuge divorziato, ma anche se c’è ancora lo stato di
bisogno (an) ed è quantizzato in base a vari parametri
(quantum)!
Il coniuge divorziato non è un legittimario!
Quindi se non riceve tale assegno, o altri beni in
sostituz assegno, non può agire ex 553, ma attraverso
normale processo ord, giudizio di cognizione, contro
gli eredi!
Viene meno se passa a nuove nozze o cessa stato di
bisogno (quiescenza e no cessazione d).
Ha natura alimentare, quindi no cedibile, transigibile
433;
t1) è legato ex lege ma sotto condiz approvazione trib
(per me puoi anche non metteral tanto è implicita!
t2) non ha natura successoria come il 548 co2, no
legato ex lege, ma spetta solo se attribuito da trib
con sentenza.
E’ vocazione anomala (cap e ieva) perché con divorzio
sciolto matrim, divorziato non fa + parte della
famiglia, no + dd successori salvo tale legato ex lege.
Per il divorzio è discusso da quando abbia efficacia la
sentenza di divorzio, perché ex art 10 co2 l 898/70 sul
divorzio efficacia “a tutti gli effetti civili dal
giorno dell’annotazione della sentenza (nei rr stato
civile)”
66
la sentenza si annota dopo il passaggio in giudicato,
quindi sembra eccezione a principio generale del 2909,
ma:
cap) divorzio ha effetto appena sentenza passa in
giudicato, ex 2909, quindi da allora si scioglie
rapporto coniugio, e no più dd successori, salvo
assegno, mentre l’annotazione nei rr stato civile è
solo pubblicità dichiarativa ai fini opponibilità a
terzi! L’art 10 l divorzio non deroga a 2909!
Se tizio muore il giorno dopo il passaggio in giudicato
sentenza di divorzio, tizia no più legittimaria, ma
solo assegno!
549
Divieto pesi e condizioni:
t min) è inefficacia relativa verso legittimario;
t2) è nullità, art 28 l not. Ricorda che 549 no ricevibili ex art. 28 l.n.:
così come: 634, 735, 1344, 692, 458
Solo su legittima e no anche su parte disponibile data
a legittimario!
Es nullità condizione (se ti laurei) solo su 50,
sebbene quota è 70, per restanti 20 varrà la condizione
o peso.
Nullità solo nei limiti della legittima!
Attento se legittimari, es figli, coniuge:
“nomino erede mio figlio (legittimario) nella quota di
un .., imponendo la condizione sosp che si laurei entro
il .. alla sola parte di disponibile (e no legittima)
attribuitagli con detta disposizione”.
Se tizione ha solo un figlio, e una figlia del
fratello, e nomina erede tizio sotto cond sosp che si
laurei entro:
tizio sarà erede incondizionato per 1/2 e sotto cond
sosp per altro mezzo.
Ma se non si laurea, per success legittima, andrà tutto
cmq a stesso tizio, perché parente più vicino.
(ricorda che se testam manca o non può operare, es
rinunzia, no cond sosp .. in toto norme su success
legittima!).
Unica soluzione era prevedere sostituzione ord,
relativa a 1/2 eredità se mancato avveram condizione.
Ma attento a sost ord in caso di rinunzia:
se figlio è unico legittimario, e rinunzia, sostit ord
in favore amico caio; ma in tal caso avedno rinunziato
il figlio, ex 521 come mai chiamato, e legittimario
sarà es l’ascendente del testatore, che in quanto
preterito potrà agire in riduzione.
67
Si invece dispos lesive di legittima -> 457 3°co , 554
Produce solo inefficacia relativa a legittimario
vittorioso
Contra 549:
- modus su legittima (no per chi lo ritiene come
Giorgianni una dispos test autonoma che quindi
sarà solo riducibile ex 554, contra dottr prev ex
588 1°co, è peso ex 549),
- condizioni, anche ex 634 (549 è norma imperativa)
- divieti di alienazione ex 1379,
- beni vincolati in fondo patrim,
- ai coniugi in comun legale, (es se spetta un terzo
all’erede, do due terzi ai coniugi in com leg),
c’è indispon quota;
- per taluni anche 356 (ma è semplice sostituz di
amministratore; senz’altro no 549 la nomina di
esecutore testam, è semplice ammin temporanea).
Se azienda ereditaria, per i debiti aziendali c’è cmq
respons intra vires dell’incapace.
Ma tali debiti possono essere considerati un peso sulla
legittima ex 549, es. nel legato di azienda in sostit
di legittima?
Se si, è bene far prevedere al de cuius che i debiti
aziendali sono tutti a carico degli eredi non
legittimari o legittimari soddisfatti oltre il dovuto!
Non sono pesi i legati che intaccano legittima, essi
andranno solo ridotti ex 554, è una “disposiz testam”!
(per meng e ieva).
Ma discusso per legati obbligatori:
cap) non sono riducibili ex 554, ma nulli 549 se ledono
legittima; perché difficile ridurre un facere, sono un
“peso”!
t2) riducibili, calcolando eventualmente valore
economico obblig.
Per cap se i legati, anche obblig, non gravano solo su
legittimario, ma su tutta l’eredità, non è un peso
nullo ex 549, ma solo disposiz riducibile ex 553.
Es se eredi legittimari sono più di uno e non è detto
chi è l’onerato di un legato.
Intangibilità legittima solo quantitativa e no
qualitativa, cass70.
Infatti ex 734, testatore può dividere i propri beni
“comprendendo nella divisione anche la parte non
disponibile”!
Tuttavia testatore non è libero nella divisione di
attribuire agli eredi istituiti, che possono essere
anche legittimari, ma anche non legittimari, ciò che
68
vuole, ma solo beni dell’asse! (dottr prev), salvo
apposizione di conguagli (ma che non devono assorbire
l’intera quota) o legati in sostit legittima, es ex 551
e 653.
E’ possibile dividere solo ciò che si ha (tra gli altri
trib na 97)!
Cass92: nulla ex 735 la divisione con cui testatore
attribuiva a legittimario denaro non compreso nell’asse
(valido invece se denaro ex 653, 551 come legato!).
Se sono legittimari:
Escamotage: legato in sost leg 551, che può essere
anche beni o denaro altrui, es di denaro ex 551 e 653
(denaro è cosa generica, può essere anche altrui o non
presente nell’asse, “lego in sost legittima la somma di
.. o maggior somma che corrisponda a valore legittima
spettante a tizio”)
E poi gli sono consentiti i conguagli, ex 728, ossia
attribuzioni pecuniarie (altrimenti datio, se tra i
condividenti e dopo apertura success) che sono legati
con funzione divisoria (pacificamente ammessi per il
testatore, cass 96 ..).
Nb: donazioni o legati fatti a coniuge di un
legittimario, sono irrilevanti per legittimario, che ha
d a legittima piena, ex 739!
Eccezioni al 549:
cautela sociniana 550 (lascito eccedente
disponibile)
legato in sost legittima 551
dd. uso e abit casa famil 540 (può gravare su legittima)
sostit fedec. 692 (obbligo conserv e
restituire)
divieto di divisione del testatore 713
divisione ex 733 (se vista come modus)
Collega art 549 con 46 co2 l 218/95.
Se un cittadino italiano sceglie legge tedesca perché
risiede in germania, ex art 46 co2 l 218/95, non può
pregiudicare i dd dei legittimari che risiedono in
italia, ex art 549!
Tutela fortissima per i legittimari residenti in italia
all’apertura successione.
Il 549 ammette conferma ex 590, per dottr prev.
Caso Anselmi:
Se quota di legittima e ab intastato corrispondono, es
1/3, perché tizio legittima di un terzo se padre muore;
ma padre ha lasciato tutto a madre per testamento, e
madre muore senza aver accettato lasciando eredità a
69
tizio e suoi 2 fratelli.
In tal caso tizio avrebbe 1/3 di legittima da padre;
ma anche 1/3 per trasmissione 479 della madre.
E’ trasmissione, perché chiamato è morto
successivamente a de cuius, e non vi è rappresentazione
del discendente del chiamato, ma trasmissione del d
accettare già entrato nel patrimonio chiamato.
Quindi trasmissario solo accettando eredità del
trasmittente potrà acquisire d a accettare eredità
primo de cuius.
Legittima < o = a quota ab intestato
Salvo che, es:
- de cuius abbia fatto molte donazioni a sogg non
tenuti a collaz, perché dispensati o estranei
(perché legittima si calcola su relictum+donatum,
quota ab intestato sul solo relictum);
- quota di legittima coniuge + dd uso e abitaz,
maggiore quota ab intestato ..
In tali casi legittima può essere maggiore quota ab
intestato.
E eventuale divisione transattiva tra i coeredi.
550 Cautela sociniana
dal nome del giurista Mariano Socino del 500, che la
introdusse.
Chiediti sempre se è 550, se usufrutto, nuda propr o
rendita vitalizia a legittimario, e a non legittimario
per legato o donazione (ult co)!!
Ratio:
usufr, nuda propr e rendita vitalizia, hanno valore
dipendente da longevità beneficiato, quindi valore
incerto, sebbene astrattamente calcolabile inizialmente
con tabelle, e non è detto che la disposizione poi
intaccherà o meno la legittima, pertanto è concessa
facoltà di scelta a legittimario.
Non va calcolato il valore dell’usufr!!
Il 550 prescinde dal calcolo del valore dell’usufr, su
base età usufr!
C’è il d ex 550 in tutte le ipotesi in cui usufr o nuda
propr (co2) sono lasciati o donati (co4) su parte di
beni eccedente la disponibile anche se non vi è
concreta lesione di legittima!!
Es:
se testatore ha unica casa che vale 100, e un figlio,
unico legittimario: questi ha d a 1/2 di legittima, ha
quindi d ha 50;
ma se testatore dispone che tutto vada a figlio in nuda
propr, e a amico in usufr:
70
se amico è vecchio, l’usufr varrà 20, senz’altro meno
rispetto a disponibile che è 50; mentre se giovane vale
80:
in entrambi i casi è concessa facoltà di scelta al
legittimario, proprio perché valore usufr è incerto,
seppur calcolabile, e perché in ogni caso usufr è un
peso, che anche se non lede la legittima, grava su
parte di essa e non solo sulla disponibile.
Nell’es fatto, sulla quota di 1/2 (pari a legittima) vi
è un peso, usufrutto che grava quindi anche su
legittima!
Ma è peso dal valore incerto.
Ed al legittimario sono stati attribuiti quota dei
beni, maggiore della legittima, ma in nuda propr (o
usufr).
Al legittimario concessa facoltà di scelta,
può accettare la disposizione, oppure rinunciare a nuda
propr su metà, e acquistare 1/2 in piena propr,
ottenendo usufr su metà, in modo da avere 50 quanto gli
spetta per legittima;
mentre anche amico così avrà 1/2 in piena propr, del
valore di 50, pari a disponibile.
No 550: se ad amico attribuito usufr su 1/2 dei beni.
Quindi:
irrilevante ex 550 se vi è anche concreta lesione di
legittima, sulla base del valore dell’usufrutto legato
o donato.
550 anche se usufr non vitalizio, ma con termine
finale.
Nb
anal con 537 co3 commutazione:
- è neg giur unil recett (no contratto)
- è esercizio di un d potestativo,
- ma esercitabile solo congiuntamente se +
legittimari!
E’ modifica unil inter vivos del legato (di nuda propr,
usufr, rendita) fatto a non legittimari, con effetti da
notifica di esso (ex 1334).
Tale atto, se riguarda beni immobili, forma scritta
1350 e trascriz 2643 n3; ma per cass forma libera
perché è dichiarazione di scelta e no atto traslativo,
o di rinunzia, a dd immobiliari.
Sebbene sia atto unil, i notai fanno anche intervenire
in atto i legatari, che dichiarano di accettare, ai
fini di evitare le loro eventuali opposizioni (ma
71
opposizione spetta solo ex 537 co3 e no anche 550!), ai
fini tuz.
(essendo scelta dei legittimari, viene visto
nell’ottica dei legittimari, e questo neg unil è
considerato abbandono di quota di disponibile in nuda
propr a favore del legatario, e valore quota
abbandonata ai fini fiscali atto)
Il d di scelta è sogg a prescriz ord, 10 anni.
Possibile che legatario chieda un termine di decadenza
tipo 481 per la scelta del legittimario.
Ex 550 ult co:
se tizio ha unica casa, e dona usufr (o nuda propr) a
amico;
coniuge, unico legittimario, d a 1/2, ma se nuda propr
su casa vale meno della metà (perché amico è giovane) e
no altri beni, piuttosto che agire in riduzione,
rimedio più rapido ex 550 ult co, ossia scegliere di
modificare donazione, conseguendo 1/2 in piena propr, e
rinunziando a nuda propr su 1/2.
Se legittimario ha un legato ex 551 in sost legittima,
che ha valore < a legittima, di usufr o nuda propr (es
anche se su tutti i beni, ma valore è <):
- ex 550 scegli di ottenere quanto ti spetta (es
1/3) in piena propr con atto unil;
- ex 551 rinunzia a legato e azione di riduz quale
legittimario preterito;
Ma 551 è + svantaggiosa, tempi + lunghi, meglio atto
unil ex 550.
537 co3, 550, 551, 554 sono tutti dd potestativi
spettanti ai soli legittimari.
L’atto iv è detto “abbandono della disponibile”:
“premesso che de cuius lasciò usufr univ su tutti i
beni a estraneo tizio, e nominò eredi i suoi 3 figli ..
questi, valendosi facoltà concessa loro ex 550,
abbandonano la nuda propr su porzione disponibile ai
fini di conseguire la piena propr su quota di riserva
loro spettante.
Pertanto i beni de cuius saranno così devoluti: a ..”
Legato in sostit legittima 551
Chiarisci sempre se 551 con o senza facoltà chiedere
supplemento!
E’ legato a legittimario, che ha facoltà di scelta
(come 550), d potestativo, se tenere il legato, o
72
rinunziarvi e così divenire legittimario preterito e
esperire azione di riduzione 553.
Non occorrono formule sacramentali, può anche desumersi
che è un 551.
In ogni caso è bene chiarire se legato a legittimario è
551 (con o senza suppl), 552 o 661 ..
E’ detto anche legato “privativo” o “tacitativo”,
perché appunto, se accettato, tacita le pretese del
legittimario.
Essendo legittimario, seppur ex 551, è computato ai
fini quota mobile ex 537! (diversamente da 521).
Quindi es se 2 figli, di cui a uno il 551, la loro
quota complessiva è 1/2 e non 1/3!
Discusso se si applica a 551 anche il 549:
E’ problema rilevante per i notai, perché se 549 -> art
28 l not!!
cap) no, perché può sempre rinunziare a legato, con
tutti i pesi e condiz, e conseguire legittima, il 551
può essere anche molto inferiore o superiore a
legittima!;
mengoni) si, perché consegue legittima sebbene sotto
forma di legato, infatti è computato ex 537.
Il testatore può legare ex 551 co2 con d al
supplemento, per ottenere valore legittima:
t1) in realtà il 551 co2, è istituzione di erede; ossia
si attribuisce a legittimario la sua quota (quota
tipico dell’erede) di legittima, dandogli uno o più
beni determinati ex 734 (divis sogg e ogg parziale).
Collega 551 co2 a 588 co2! Pertanto, se vuole
supplemento, no azione di riduzione ex 553, ma di
petizione di eredità, perché è erede nella uota di
legittima;
t2) il legittimario rimane legatario, ma ha solo un d
di credito a conseguire una differenza, si parla di
duplice legato:
il primo semplice con attribuzione di bene determinato,
il secondo sotto condiz che legittima > bene legato, e
che legatario richieda la differenza (cond sosp meram
potestativa dubbia ex 1355);
t3) è legato in conto legittima, ossia legittimario è
legatario, e non erede, ma se vuole il supplem, deve
agire ex 554 con azione di riduz, in modo da conservare
legato (ex 552 e 564 co2) e conseguire differenza, e
solo dopo esperimento vittorioso az di riduz diventa
erede.
73
Differenze 551 e 552:
Ma non è un vero e proprio 552, perché:
1) 552 grava principalmente su disponibile, mentre
551 su legittima dello stesso legatario, ex 551
co3!
2) perché il legato ex 551 è sempre incompatibile
con l’istituzione di erede, è infatti
tacitativo, ossia corrisposto proprio per
tacitare ogni pretesa (salvo 540 co2), e
legittimario diventa erede solo se rinunzia a
551, e agisce ex 554; mentre il 552 convive
necessariamente con una istituz di erede a cui
si è rinunziato!
Non è questione di poco conto, perché solo l’erede è
tenuto a collazione, ex 737, no il legatario.
Per tale ragione spesso al legittimario conviene
“accettare” il legato ex 551 anche se astrattamente
inferiore a legittima.
Ma se agisse per il supplemento ex 551 co2 .. è erede?
Collazione?
Quindi legatario ex 551 co2 ha triplice scelta:
1) tenere il legato; 2) tenere legato e chiedere supplem, con azione
riduz 553 o petizione eredità 533;
3) rinunziare a legato e chiedere legittima. Nb il d a supplemento non si può desumere, no
implicito, deve essere espresso!
Il 551 è escamotage per dare a legittimari beni non
dell’asse!
Es se tizio ha solo una casa e due figli, a e b, può
nominare erede solo a, e dare a b soldi di a, pari a
metà valore casa, ex 551 e 653(legato obblig di cosa
generica).
E in più può prevedere un arbitratore, ex 1349 e 733
co2 (e no esec testam 700), che determini valore casa
al tempo apertura successione, “tizio, o in caso di
rifiuto persona designata da presidente ordine ing di
..”.
Ai legittimari no attribuzione di beni non dell’asse!
Non possibile per dottr prev, sebbene la stessa
sostenga la sola intangibilità quantitativa della
legittima!
(per Azzariti invece è possibile attribuire anche ai
legittimari beni non dell’asse a titolo di eredità).
74
Il 551 può essere > o < della legittima.
Es se de cuius da a moglie la casa alfa ex 551 che vale
< della sua legittima (es 150 e non 200), e istituisce
eredi i due figli per la legittima, e l’amico per la
disponibile, se la moglie accetta, tale differenza (di
50) va ai figli e no anche all’amico, perché 551 ex co3
grava su legittima, e quindi eventuali differenze
attive vanno ai legittimari, cass84.
T2) invece va a favore della disponibile.
Se legato ex 551 a coniuge, questi ha anche i dd ex 540
co2 in più?
mengoni, prev) si, perché sono legato ex lege in plus a
legittima;
t2) no, perché 551 è legato tacitativo, tutti i dd
quale legittimario sono tacitati.
Ma se testatore dispone di tutti i suoi beni, ex 734,
meno che della casa alfa, e dà al coniuge legittimario
un legato ex 551:
nonostante sia legato tacitativo, per dottr prev,
concorre nella successione legittima del bene alfa (che
sarà attribuito secondo norme ab intestato).
Essendo legittima sotto forma di legato, viene
computato come legittimario ex 537 .. (es quota mobile,
o concorso con altri legittimari).
Chiarisci sempre se 551 con o senza facoltà chiedere
supplemento!
Non è tenuto a collaz 737 il legat in sost legittima
perché non è erede, tuttavia non scampa a azione di
riduz promossa da altri, quale legatario.
La scelta in favore della legittima, è una scelta, e
quindi la rinunzia al legato ex 551, non produce
rappresentazione nel legato ex 467!
E’ possibile transazione, ossia rinunzia a legato 551 e
anche a 553, in cambio di beni da eredi, senza azione
giudiziale, perché sono dd disponibili (diversamente ad
es da accordi in caso di separazione e divorzio, per
cui indispensabile il giudice perché materia
indisponibile ai privati).
In genere è transazione, ma per cap, se non c’è lite,
anche un negozio di accertamento tra privati, senza
giudice, ove si acerta la lesione, e si integra la
legittima lesa (cd negozio di integrazione di
legittima).
75
Anal con 594, stessa possibilità di scelta, se disposiz
testam o donazione, oppure assegno ex 580.
552 legato in conto di legittima
Se legittimario è delato, ma rinunzia a eredità, se non
c’è rappres, può trattenere legati e donazioni a lui
fatti che gravano su disponibile.
Ma se altri legittimari lesi agiscono ex 553, se non
c’è stata dispensa ex 564 co2, salve le attribuzioni
fatte su disponibile che non sarebbero sogg a
riduzione, se legittimario ex 552 avesse accettato, e
invece si riducono prima le donazioni e legati fatti a
questo.
Es:
se 3 figli, sono 3 legittimari, e quota di legittima di
2/3 ex 537 e disponibile di 1/3 che testatore lega a un
amico.
Ma se un figlio rinunzia e trattiene una donazione ex
552 senza dispensa ex 564, tale donazione grava su
disponibile e no legittima (diversamente da 551!).
Rinunziando a eredità rinunzi anche a legittima, e
donazioni o legati che trattieni gravano su
disponibile.
In tal caso, il legato a amico non si riduce, legittima
a altri due figli sarà sempre di 2/3 (quindi 1/3
ciascuno, e non 2/9), e si ridurrà donazione a figlio
rinunziante, che sarà azzerata.
ratio:
rispettare volontà testatore, che è libero di disporre
come vuole della disponibile!!
Si riduce prima il legato a favore del legittimario
rinunziante:
ratio -> “una sorta di sanzione per la rinunzia stessa”
(Santoro-passarelli).
Con la rinunzia di un legittimario, può “accrescersi”
ex 522-3 legittima degli altri, ma avendo rinunziato il
legittimario non ha obbligo di collaz, e possibile
danno verso altri beneficiari su disponibile, sa ha
molto ricevuto per donaz o legato!!
Proprio perché legati e donazioni ex 552 gravano su
disponibile e no su legittima, come 551!!
Collega a 551 co2 con d a supplem, tesi di parte dottr.
Ma differenza 551 co3 e 552; 552 su disponibile e no su
legittima!
76
Non occorrono forme sacramentali:
es no necessario “legato in conto di legittima”.
Ma nb: se legato a legittimario che è anche delato:
- è 552 senz’altro;
- con o senza dispensa da imputaz 564 co2;
- è 661 prelegato solo se grava su tutta eredità, e
no solo su alcuni o solo su legittima, o su
disponibile.
Azioni di riduzione
Actio ad implendam legitimam, 457 co3, 553 e ss
Legittima diversamente da quota ab intestato si
calcola:
[(Relictum – debiti = o > 0)+donatum]x(quota di
legittima, es 1/2, 1/3 ..)
Anche se debiti > del relictum risultato è zero, mai
negativo, ex 556 (relictum “detraendone i debiti, e poi
aggiunta donatum”).
Es se relictum 100- debiti 150 = 0 ( e no –50); se poi
donatum è 60, sarà 0+60 = 60 x 1/2 (se legittima è
1/2).
I legati di specie fanno parte del relictum;
quelli obbligatori non sono considerati né debiti né
relictum!
Ai debiti ered anche aggiungere spese funerarie,
notarili per pubbl testamento, per esecutore testam ..
Riunione fittizia è solo delle donazioni, ex 556!!
E’ operazione contabile, matematica, no conferimenti
reali:
riunite fittiziamente tutte le donazioni, dirette e
indirette, anche se c’è dispensa da collaz o imputaz,
anche se donazioni dissimulate, ai fini calcolo del
donatum, e quindi della legittima (e ex 555 si riducono
anche donaz indirette).
A riunione fittizia si applicano 747-750 su collazione,
ex rinvio 556, ma anche 741-744 per dottr.
Differenza 556 con 737:
- collazione: è conferimento di ciò che figli e
coniuge hanno ricevuto per donazione da de cuius,
ma no delle donazioni con dispensa, e poi
detraendo da valore donazioni quello dell’onere
sia se a favore di terzi che del de cuius donante
(perché si guarda al quantum dell’arricchimento
del donatario);
- riunione fittizia: è oprazione solo contabile e no
conferimento; riguarda tutte le donazioni anche se
77
c’è dispensa, e dirette a qualsiasi donatario (e
non solo ai soggetti ex 737), e a tali donazioni
va detratto l’onere solo se era a favore del de
cuius, no se a terzi (si guarda a depauperamento
donante ai fini calcolo legittima).
Quindi se donazione a figlio di 100, e modus di 30 a
favore di terzi e no del de cuius:
a collazione va 70 (perché donatario ha avuto 70);
per riunione fittizia è 100 (perché donante si è
spogliato di 100).
Ex 564 il legittimario che agisce in riduzione deve
imputare ciò che ha ricevuto per legato, donazione (e
anche a titolo erede!), in modo da accertare quantum
eventuale lesione sua legittima.
Mentre collazione è un obbligo di alcuni sogg per
evitare disparità di trattamento tra i coeredi, e
riguarda solo le donazioni, ed è conferimento reale;
imputazione ex 564 co2, è un onere, è fattispecie solo
eventuale, se e a carico del legittimario che agisce in
riduzione.
e, come per collazione, ma diversamente da riunione
fittizia, le donazioni vanno imputate sottraendo valore
modus, sia se a favore donante che a favore di terzi
(occhio all’arricchimento donatario tenuto a
imputazione).
Quindi:
riunione fittizia -> operazione contabile per calcolare
patrimonio de cuius, comprensivo del donatum, e valore
quote di legittima;
imputazione -> onere del legittimario che agisce in
riduzione, per calcolare quantum effettivo della
lesione;
collazione -> obbligo alcuni sogg di conferire ai
coeredi ciò che ricevuto per donazione dal de cuius
Ex 564 co1, azione riduz, solo se legittimario
accettato con beneficio inv, salvo sia preterito, se
azione contro donatari e legatari non coeredi;
ratio: inventario è garanzia di leg e donat non eredi,
per vedere se effetiva lesione di legittima, ed evitare
sottrazioni e occultamenti.
Per tale ragione, per dottr, si azione anche se non c’è
accettaz beneficiata (come per il legittimario
preterito), ma c’è inventario redatto da altri!
La dispensa da imputazione è neg autonomo, quindi anche
atto successivo a donaz o legato; ma se di donaz,
occorre forma donazione, atto pubbl e testi, perché è
78
una liberalità ulteriore, cass, oppure in testamento.
Essa non ha effetto a danno di donatari anteriori, 564
co4, ratio:
sarebbe revoca precedenti donazioni, perché se dono a
tizio e poi faccio altre 10 donaz con dispensa,
senz’altro azione di riduz andrà a colpire quella donaz
fatta magari 10 anni prima.
Nb
si riducono prima le disposizioni testam
proporzionalmente, e poi solo se insufficiente il
relictum, anche le donazioni, ma no proporz, ma
iniziando dall’ultima alla prima.
Il testatore può accordare la dispensa da imputaz 564
co2 per legittimari, per donazioni e legati, e dispensa
da collaz per sole donazioni per sogg ex 737.
In più può accordare la preferenza per attribuzioni a
titolo legato e erede, ex 558 co2.
Ossia “lego (o attribuisco a titolo erede) a caio
l’appartamento alfa, che ha preferenza ex 558 co2 su
altre disposizioni testam.
Ossia in caso di riduzione ex 553 e ss sarà l’ultimo
dei beni del relictum che sarà intaccato (ma non dopo
anche il donatum 555 co2).
Es se 2 case a due eredi, si riduce prima quella senza,
e poi eventualmente quella con preferenza.
Le azioni di riduzione sono 3:
1) di riduzione stricto sensu, per far dichiarare
inefficaci disposiz testam o donazioni lesive;
2) di restituzione contro beneficiari disposizioni
ridotte (eredi, leg, donatari);
3) di restituz contro loro aventi causa (es se erede venduto sua quota o beni)
La prima è di mero accertamento, per vedere se c’è
effettiva lesione, e far dichiarare inefficacia
disposizioni lesive.
E’ inefficacia relativa e sopravvenuta: inopponibilità
a legittimari, e no nullità come 549.
Se legittimari preteriti (es hanno rinunziato a 551)
diventano delati con esperimento vittorioso azione
riduz, e automaticamente eredi, perché 553 è accettaz
implicita, ma consentito dichiarare accettare con
beneficio inv.
Si riducono prima le quote spettanti ab intestato a
eredi legittimi, 553;
poi a eredi e legatari testamentari (se concorso di
fonti, legge e testamento), 554;
poi se ancora lesione, riduzione di donazioni, ma no
proporzionale, ma partendo da ultima a prima, 559.
79
Es:
se tizione dona a tizietto, figlio del figlio tizio,
100; poi a amico mevio 100; e non ha altri beni né
debiti:
se tizio muore prima di tizione -> tizietto succede per
rappres, 537 e 467, e ha d a legittima di 100 che ha
già integralmente avuto per donaz, quindi no azione di
riduzione;
se tizio muore dopo tizione -> tizio ha d a legittima
di 100, e agirà in riduzione solo contro mevio, da
quale otterrà tutti i 100, perché ultimo donatario.
Perché donazioni si riducono dall’ultima alla prima, e
no proporzionalmente come il relictum, 558!
Se c’è solo successione ab intestato, in genere non
occorre azione di riduzione, perché adeguamento è
automatico, 553.
Ricorda che successione ab intestato (come testam) va
sempre integrata (e corretta) con norme sui
legittimari,
quindi anche se quota di es 1/2 maggiore di 1/3 conta
poi molto entità del donatum, perché ab intestato solo
su relictum, legittima anche su donatum!
Es:
se relictum è 100;
donatum 200; e debiti 0,
e c’è solo un padre e un fratello del de cuius,
ex 571, va 1/2 a padre, e 1/2 a fratello.
Quindi va 50 al padre, e 50 al fratello,
perché quota ab intestato si calcola solo sul relictum.
Ma il padre è anche legittimario, no invece il
fratello, e quale legittimario, il padre ha d a 1/3 che
è 100 (100+200):3.
Ma per ottenere il restante 50, non si intaccheranno le
donazioni, (perché solo dopo il relictum si intacca il
donatum) non occorre, ma automaticamente si decurterà
50 dalla somma spettante al fratello, che quindi non
avrà niente, mentre relictum tutto al padre.
Ma se invece il donatum fosse stato 300, in tal caso
necessaria azione di riduzione, se donatari sono non
successibili (es estranei). Ma si colpiscono sempre
prima eredi e leg, e poi i donatari!
Ex 554 se successione testam.
es se relictum è 50, donatum 100 a estraneo;
e ci sono 2 figli, di cui solo uno erede per 50:
essendo legittima di 50 ciascuno per i figli, il figlio
preterito agirà direttamente contro donatario estraneo
per avere 50.
80
Legittimati a azione di riduzione stricto sensu:
attivi -> legittimari, i loro eredi e aventi causa ex
557, ma anche i loro creditori in via surrogatoria se
non agiscono, o impugnando ex 524 per anal se
rinunziano a azione;
passivi -> solo eredi, leg e donatari, no anche loro
aventi causa. Se erede vende beni ered a terzi, chi
agisce in riduzione lo fa contro l’erede per dichiarare
inefficacia relativa di tale disposizione, e poi agisce
con azione di restituzione contro l’avente causa
dell’erede!
L’azione di restituz contro destinatari delle
disposizioni ridotte non è sempre necessaria:
se istituisco tizio nei 2/3 e tale disposizione è
ridotta a 1/2, solo azione di riduz stricto sensu,
perché non vi è stata attribuz diretta ex 588 co2, 649,
734, donaz .. e poi divisione tra eredi in base a nuove
quote.
Azione di restituzione contro aventi causa non solo dei
donatari, ex 563, ma anche di eredi e leg, per interpr
estensiva dottr (è stata una dimenticanza del
legislatore, perché prima la norma era nella sezione
delle donazioni).
La domanda per azione di riduzione, se immobili, si
trascrive ex 2652 n8.
Ma se testatore ha donato un bene a tizio, e dopo + di
20 anni, tizio lo ha venduto a caio, i legittimari
possono agire ex 563 contro caio?
gazzoni) si, perché non c’è stata usucapione di tizio,
perché tizio era già proprietario come donatario, e
usucapione permette di acquistare se non si è
proprietario, e non muta la provenienza di chi è già
proprietario!
Se tizio ha con donazione nulla, per forma, ha dato
casa a mevio, e passati 20 anni, mevio ha usucapito?
No, perché presupposto usucapione è la “non tolleranza”
del propr, in tal caso sarà comodato, o locazione, cass
93 e 95, gazzoni.
Se tizio muore ab intestato, e lascia 3 figli;
dopo 21 anni si scopre testamento con cui tizio
lasciava legittima e tutta la disponibile solo a un
figlio, salvo un legato a mevio, vale ancora questo
734?
Si perché non c’è stata usucapione, no possibile
usucapione di quota ereditaria; ma bene legato sarà
81
invece stato usucapito da figli, perché ex 533,
possibile usucapione di singoli beni.
Se tizio lascia in eredità ai figli 3 case, che poi si
scopre erano del fratello assente, dopo 11 anni,i figli
hanno usucapito?
No, perché anche se 734 o 588co2, la quota di eredità
non è usucapibile, quindi non è titolo idoneo per
usucapione, si invece il legato.
Quindi usucapione abbreviato solo se bene fosse stato
legato.
I dd del legittimario sono cedibili, anche il d a
azione di riduzione.
Se tizio è legittimario preterito può vendere il suo d
a terzi, che eserciteranno azione ex 557 co1
(legittimati anche aventi causa!).
Azione di riduz, prescriz 10 anni, ma da quando può
essere fatta valere, es da dichiaraz giud paternità, e
no sempre da apertura successione.
Mentre rinunzia a eredità è formale, solo 519 atto
pubbl o cancelliere trib, e può essere “revocata” ex
525,
la rinunzia a azione di riduzione anche tacita, ed è
irrevocabile, no 525, che è norma eccezionale!! Sono 2
rinunzie diverse!
Ex 478 (parla genericam di dd successori), se rinunzia
a 553, gratuita a favore di tutti coloro che ne
gioverebbero, non è accettaz tacita, e pertanto poi si
può rinunziare a eredità.
Essendo le disposizioni testam solo impugnabili,
inefficaci ex post, e no nulle, il legittimario leso
non “conferma” ex 590, termine sbagliato, ma può solo
rinunziare a azione di riduz!
Se rinunzi a eredità, perdi anche d a legittima!
Quindi se 4 fratelli, di cui due, a e b, hanno ricevuto
ciascuno per donazione immobile che vale 90, e relictum
e 30, se questi 2 rinunziano a eredità, perdono anche d
a loro legittima.
Pertanto legittimari, ex 537 quota mobile, solo c e d,
ciascuno d a 70, perché relictum 30 + donatum 180 –
debiti 0= 210, di cui 70 di legittima ciascuno ai due
figli, e 70 disponibile.
C e d avranno 15 ciascuno subito, e 55 agendo in
riduzione contro a e b.
Ma poiché ex 560 co2, i donatari hanno 90, e
82
disponibile è solo 70, essi hanno un’eccedenza di 90-
70=20, e 20 è >1/4 di 70, ossia l’eccedenza è > di 1/4
della disponibile, quindi devono rilasciare l’immobile
per intero, salvo d d su disponibile.
Ma possibile la transazione, perché dd disponibili a
parti, e quando c’è legittima c’è lite (cap), es
soddisfacimento con denaro personale a favore di c e d.
Se rinunzia a eredità di legittimario
occorre ricalco della legittima ex 521!
Es se 2 figli, 1/3 ciascuno per legittima.
Ma se uno rinunzia, la legittima sarà di 1/2 a favore
figlio che accetta.
Quindi se ad es testatore aveva previsto:
1/3 ciascuno ai 2 figli “che spetta loro per
legittima”, e 1/3 a amico, che è anche sostituito in
caso di rinunzia di un figlio:
se un figlio rinunzia, sostituzione in favore
dell’amico, che avrà 2/3; ma poi azione di riduz ex
554, perché legittima di un figlio solo è 1/2.
Successione legittima
Ex 457 co1: solo legge o testamento.
Ex 457 co2: sucessione legittima solo se manca in tutto
o in parte il testamento, è principio di sussidiarietà,
es:
- nel testamento solo legati, anche di tutti i beni,
ma no eredi, manca l’istituz di erede;
- testam parziale, inesistente (es orale) nullo,
revocato
- inefficace, es erde sotto cond sosp non
verificata, o risol verificata; oppure erede con
onore non adempiuto e quindi disposiz risolta ex
648 co2;
- mancata accettaz delati testam, es indegni,
rinunzia, non nati ..
Nb se tizio, figlio, erede per 1/3 e caio, amico, per
1/3 e nulla più:
il restante 1/3 regolato con norme di successione
legittima,
es 1/3 restante a tizio e moglie de cuius, ciascuno per
metà ex 581, quindi:
a tizio 1/3 + 1/6= 3/6
a caio 1/3
a moglie 1/6
ossia per successione legittima non devi assolutamente
considerare le quote disposte da de cuius ma solo gli
83
artt del cc.
Ma per dottr prev c’è preminenza success testam su
legittima, preminenza volontà testatore, favor
testamenti:
nel dubbio testamento va interpretato nel senso in cui
abbia effetti, ex 1367 (anche se è norma sui
contratti).
Se concorso di fonti, legge e testamento:
non sono 2 delazioni, ma una unica complessa.
Infatti ex 483 co2, se sono erede legittimo, ma poi
testam ritrovato, e sono anche erede testam, non
occorre nuova accettaz, ma godrò solo di resp limitata
quanto ai legati di cui è disposto nel testam. Ma ciò
solo se testamento è incompleto, e c’è quindi concorso
di fonti, legge e testamento, mentre:
se delazione legittima, ma dopo 11 anni scoperto un
testamento, che dispone su tutto, cade delazione
legittima, e lo stesso erede legittimo deve accettare
di nuovo se è erede testamentario; perché non è
concorso di delazioni (es testam incompleto integrato
da success legittima ex 475 co3 e 483 co2) bensì
success legittima cade, perché accettaz fatta a seguito
di delazione venuta meno.
No prescriz d, ex 2935, perché solo da scoperta testam
d accettare può esser fatto valere.
Riforma d famiglia 151/75 in vigore dal 20/sett/75:
da quella data non più il cd usufr uxorio, (coniuge era
erede solo in mancanza di figli), ma concorso coniuge
come erede ed è prima tra i legittimari 536.
Usufr univ è sempre legato, perché è d a termine (semel
heres semper heres) e debiti eredit nei limiti ex 1010.
Con riforma 75 maggiore tutela coniuge, componente
della cd famiglia nucleare, ossia genitori e figli.
Coniuge, ex 536, al primo posto tra i legittimari, ora!
Ex 565, corte cost 90, dd come ultimi successibili
prima stato a fratelli naturali, è temperamento del
258, principio relatività effetti riconoscimento e
dichiaraz giud paternità e mat, solo tra genitore che
riconosce e figlio riconosciuto.
Se tizio, figlio naturale di tizione, muore: no dd
successori a nessun parente di tizione (es genitori,
coniuge, fratelli, cugini di tizione), ma solo a
tizione, figli coniuge di tizio; e se no successibili,
eredità a fratelli naturali di tizio (effetti limitati
e eventuali ulteriori del riconoscimento).
Ratio della Corte costituzionale 79 e 90:
84
i fratelli naturali non sono parenti, ex 258, quindi
sono a loro preferiti anche i parenti entro 6 grado;
tuttavia loro sono preferiti allo stato, in quanto
consangunei!
Quindi sono successibili ex 565 no perché sono parenti
(258) bensì perché consanguinei!
Sistema di successione legittima, è misto:
- sia lineare, di tipo latino, ossia prima
discendenti e coniuge, poi ascendenti, poi
collaterali ..
- sia per grado, di tipo germanico, parente prossimo
esclude il remoto, 569 co2 (es nonni escludono i
bisnonni)
Dal 569 vedi sia prinicipio per stirpi che per gradi:
se 1 nonno paterno e 2 materni -> 50% a nonno paterno,
e 25% ciascuno a nonni materni, per stirpi;
se ci sono nonni e bisnonni -> i nonni escludono i
bisnonni, perché parenti prossimi, per gradi.
Ricorda no dd i genitori di genitori naturali, effetti
riconoscimento relativi!
Fratelli:
germani se 2 genitori in comune;
unilaterali -> consanguinei per papà; uterini per mamma
in comune.
Ex 570:
se 2 germani e 2 unilaterali, a germani spetta il
doppio; quindi dividi eredità in sei; 2 parti ciascuna
a germani, 1 a unil.
Fratelli, stessi dd se legittimi, legittimati, e
adottivi.
I fratelli naturali no germani né unil, no dd, salvo
565.
Se fratelli legittimati (non solo riconosciuti) da un
solo genitore, sono considerati unil, anche se l’altro
genitore li ha riconosciuti (occorre la legittimazione,
non basta il riconoscimento, ex 258!).
Ex 572 a “altri parenti” no distinzione di linea ma si
di grado.
Sono i parenti collaterali tra 3 e 6 grado, per cui non
si distingue tra linea paterna o materna (es se 2
cugini per parte madre o 1 per parte padre, tutti di
stesso grado, no come 569 per stirpi, ma pro capite,
tre porzioni uguali; ma parente di 5 grado esclude
quello di 6).
I dd ex 540 co2, a coniuge quale erede ab intestato non
sono un plus a quota, ma compresi in essa, perché non
85
sono dd autonomi nella successione ab intestato
diversamente da quella necessaria.
La successione non comporta solo istituzione di eredi,
ma anche legati ex lege:
540 co2, assegno separato con addebito 585 co2, figli
non riconoscibili 580 co1.
Se eredità vacante va allo stato 586:
t1 prev) è erede (necessario, nel senso antico del
termine)
t2) è legatario, perché acquisto automatico come 649, e
resp limitata intra vires et cum viribus hereditatis.
Nonostante la resp limitata (come erede benef) no
obbligo inventario per lo stato, né “decadenza da
beneficio”, perché sebbene simile a erede beneficiato,
non lo è!
E se è compreso un d accettare altra eredità ex 479, lo
stato quale erede può accettare.
E’ acquisto ipso iure, senza accettaz, come 485 e 527.
Automatico, anche se dd di accettare prescritti, non
occorre eccezione di prescrizione, come per l’accrescim
ex 674, no 525!
Ratio non avere res nullius, liquidazione creditori ..
Se poi scoperto un testamento, acquisto stato si
risolve ex tunc.
Vocazioni anomale
Ossia si discostano dai principi generali su
successioni:
- maso chiuso, solo nella provincia di bolzano, un
azienda agricola con annessi abitazione e terreno,
non può essere frazionata, ma spetta unicamente ad
una sola persona, erede o legatario, è unità
indivisibile, ai fini economina, deroga a 718
(divisione proporz tra eredi);
- dd uso e abitaz 540 co2 (per ieva-rastello in
rescigno) perché spettano ex lege a unica persona
in deroga a 718;
- assegno a coniuge divorziato ex 9 bis l 898/70, è
sogg estraneo a famiglia;
- legato di posizione contrattuale (e non di
contratto) di locazione ex lege di immobile, sia
uso abitazione, a favore dei conviventi, che uso
ufficio, per chi ha d a continuare attività de
cuius, artt 6 e 37 l 392/78;
- legato di contratto di affitto ex lege di terreno,
in favore di eredi coltivatori diretti se terreno
era del de cuius ed è stato attribuito a non
coltivatori, ovvero se de cuius era in affitto di
86
posizione contrattuale, a sostituirsi a lui nel
contratto, art 49 l 203/82;
- indennità ex 2122 lavoro (ieva rastello), ossia ex
2118 recesso, 2120 tfr, perché no acquisto iure
proprio, ma natura di retribuzione differita,
cass, e quindi d successorio che spetta a coniuge,
figli, e parenti e affini se vivevano a carico del
de cuius (anomalia).
ma per cap e vecchia dottr) le indennità ex 2122, ossia
in caso di recesso ex 2118, e tfr 2120, sono acquisto
iure proprio.
Se sono dd successori, rileva indegnità, mentre se iure
proprio, acquisto anche se sentenza civile indegnità!
Quindi differenza rilevanza pratica!
Mentre senz’altro sono iure proprio gli acquisti ex
1920, assic su vita, e risarcimento danni in caso di
omicidio doloso o colposo del de cuius.
Ieva rastello distinguono tra vocazioni anomale e
“assegnazioni preferenziali”, che sono quando alcuni
sogg preferiti ad altri in sede di divisione, es 230
bis co5, d di preferenza per partecipanti a impresa
familiare in sede divisione azienda.
Negozi a causa di morte, 587
Sono negozi disposti proprio in dipendenza, a causa
della propria futura morte (e no solo con effetti da
morte come i cd atti post mortem), e quindi efficacia
solo dopo morte:
morte è condicio iuris.
Per Rescigno più che di testamento, è bene parlare di
disposizioni testamentarie, perché rispetto a clausole
di un contratto, hanno molta più autonomia, e ciascuna
una propria causa, da qui si spiega la possibilità
frequente di invalidità solo parziali del testamento.
Testamento è un involucro, un contenitore che può
accogliere una pluralità di negozi, è summa di
disposizioni a contenuto patrim 587 co1, e non 587 co2.
Sono innanzi tutto:
istituzione di erede,
legato
(per giorgianni anche modus)
ma anche negozi a struttura inter vivos ma a causa di
morte:
dispensa da imputaz 564 co2;
dispensa da collaz 737,
che essendo iv sono irrevocabili (se contenuti in atto
87
iv) ma efficacia solo dopo morte, in quanto mc.
Dottr distingue tra testamento inteso in senso cd
“sostanziale” o “a contenuto tipico” 587 co1, da quello
inteso in senso cd “formale” o “a contenuto atipico” ex
587 co2 con disposizioni a contenuto non patrimoniale.
C’è un importante studio di Giampiccolo (1954) che
delinea i confini del 587 co1 e co2.
Sono disposiz a contenuto patrim ex 587 co1, cd
contenuto tipico:
istit erede e legato, e tutte le disposizioni a
carattere patrim accessorie e complementari:
- divisioni ered 733-4 e ripartiz dei debiti 752;
- nomina esecutore testam 700;
- nomina di terzo arbitratore 631, 632, 733 co2;
- nomina di curatore speciale 356;
- sosp d a divisione ered 713.
Contenuto atipico 587 co2:
- riconoscim figlio naturale 254, “dichiaro di
riconoscere che il bambino nato a .. il .. e che
fu iscritto nei rr stato civile del comune di ..
con il nome e cognome di .. è mio figlio”;
- dichiaraz voler legittimare figlio naturale 254
co2 e 285, “dichiaro di voler legittimare il mio
figlio naturale (dati, nome ..) da me riconosciuto
con atto ricevuto da notaio ..”;
- di riabilitaz indegno 466, “dichiaro di essere a
conoscenza causa indegnità nei miei confronti di
tizio, che .., e dichiaro di riabilitarlo
espressamente ex 466”;
- cd testamento biologico
- atto di costit fondazione 14, e revoca atto cost
15 “revoco l’atto costit della fondazione
denominata .. ricevuto da notaio .. e dispongo che
i beni ad essa destinati siano attribuiti in forza
di (legato, ered) a ..”;
- disposiz su sorte lettere, scritti, su
pubblicazione proprie opere, es “dispongo che
siano ditrutte”;
- sui propri funerali, o sepoltura nella cappella di
..;
- su cremazione cadavere art 79 dpr 79/90, “dispongo
che mio cadavere sia cremato”;
88
- sulla dispersione delle proprie ceneri art 3 l
130/01;
- confessioni 2735, “confesso di aver commesso il
delitto .., o che tizio ha commesso il delitto ..”
o riconoscimento di debito ex 1988;
- nomina notaio per redazione inventario ex 769 cpc;
- designazione beneficiario 1920 e revoca
designazione 1921;
- designazione tutore, protutore o curatore 345, 348
(per minore), 355, 424 (per interdetto), e anche
esclusione di una persona da essere tutore ex 350
co2 “escludo mio fratello tizio dalla tutela di
mio figlio caio” (collega 350 con 348 e 424);
nb il genitore-tutore dell’interdetto non può
designare altra persona quale tutore se il suo
coniuge è in vita, perché appunto non è
“superstite” ex 424 ult co.
Tali atti, che formano contenuto cd atipico del
testamento, sono anche detti “post mortem” perché
acquistano efficacia dopo morte del disponente, per
distinguerli da atti mortis causa, che sono
innanzitutto istit erede e legato (poi modus, e
dispense da collaz e imput).
Cremazione e ceneri
Collega l’art 3 l 130/01 a 411 cp e 700 e 1722 n4 cc.
Testatore può chiedere che il suo cadavere sia cremato,
e le ceneri disperse in un determinato luogo e tempo.
Ex art 79 l 285/90 cremazione deve essere autorizzata
dal sindaco, no se c’è il sospetto che morte dipenda da
reato.
Ex art 411 cp è reato se la dispersione ceneri non è
aut da ufficiale di stato civile su volontà del defunto
e se non è secondo le modalità indicate dal defunto.
Ex art 3 l 130/01 dispersione ceneri solo nei mari, in
zone libere da natanti e manufatti, ed eseguita solo da
determinati soggetti, es familiari e esecutore
testamentario.
Il testatore può prevedere che dispersione sia (nel
golfo di Napoli di fronte capri) e al primo
anniversario della sua morte.
In tal caso, occore prevedere luogo e modalità di
conservazione delle ceneri sino alla dispersione.
89
E’ bene prevedere un esecutore testam che curi tali
disposizioni.
Sono attività (sia la cremazione che la dispersione
ceneri, come la sepoltura ..) rientranti nella figura
del “mandatum post mortem exequendum” -> sono attività
in vero per lo più materiali, e non giuridiche, da
“eseguirsi dopo la morte del testatore, proposte dal
testatore (non c’è un contratto di mandato), cui la
dottrina applica per anal il 1722 n4, ossia lo fa
rientrare nei casi eccezionali in cui il mandato non si
estingue per la morte del mandante.
Possibile il riconoscimento di figlio naturale da parte
di donna sposata che lo ha concepito con altro
soggetto, perché dal marito si è solo separata di
fatto?
Si, anche se c’è il problema del 231 e 253.
Perché c’è presunzione che il figlio di donna sposata
sia della stessa e del marito, e acquista subito lo
status di figlio legittimo (e non naturale! -> no
contrasto con status di figlio legittimo ex 253).
T1) basta che la donna escluda la paternità del marito,
ma senza dichiarare il nome del vero padre ex 258;
T2 + rigorosa) è figlio legittimo dei coniugi, stanti
le presunzioni, salvo successiva azione di
disconoscimento di paternità.
Riconoscimento è actus legitimus, no condizioni ex 257;
se vuoi che figlio assuma il tuo cognome, no
condizione, ma semplice preghiera (“gli sarei
immensamente grato se assumesse il mio cognome”).
Se istituisci Tizio erede, sotto condiz sosp che venga
accertato, con sentenza passata in giudicato , che è
il proprio figlio naturale, non citare il nome della
presunta madre ex art 258 per analogia.
E’ consentita per testam solo la costit di fondazione,
14, e no anche ad es di associazione; escamotage:
modus (è interesse testatore) a eredi o leg che
costituiscano associazione denominata .. avente per
oggetto .. entro .. da mia morte conferendo parte somma
data o legata; e legato, o a titolo eredità, a detta
associaz di .. es immobile, valido sebbene assoc non
ancora esistente.
Piuttosto che indicare tutto, puoi anche allegare
direttamente lo statuto.
Attreverso il Modus anche ad es costituzione di srl
90
unip:
t1) possibile costituzione direttamente per testamento
indicando tutto quanto richiesto per l’atto cost.
t2) meglio attraverso il modus;
perché il testatore costituirebbe una società, che però
esisterebbe solo dopo l’iscrizione, e quindi dopo la
morte del de cuius, perché solo allora il testamento è
efficace.
Quindi cosa cede? No una quota di srl ex 2331, ma al
massimo una posizione “contrattuale”.
E poi problemi, es se costituzione mediante
conferimento di beni in natura, es d’azienda, la
perizia di stima non sarebbe attuale (potrebbero
passare anni da testamenti factio a morte) ..
Meglio quindi prevedere un modus a carico dell’erede.
Se poi si vuole ad es stabilire che amministratore deve
essere altra persona, di cui si ha più fiducia:
fai legato di contratto a carico della costituenda srl
e a favore dell’amico sott cond sosp che srl venga a
esistenza.
Per fondazione:
consentito per testamento sia il neg di costit che di
dotazione, sono 2 negozi autonomi ma collegati, es
mediante istit erede o legato della fondazione;
meglio per legato ex 752 -> debiti ereditari
stesso problema del fondo patrimoniale.
E poi sia per testam pubblico, che anche olografo e
segreto, tanto ci sarà atto pubblico, 14, con pubblicaz
testamento.
Nb: devi indicare denominazione ente, scopo, patrim,
sede, tutti i dati necessari per atto di costituz,
altrimenti rischi nullità ex 632, per indeterm ogg.
Eventualmente disponi di esecutore testam 700 ai fini
negozi costit fondazione, richiesta per riconoscimento
..
Assicuraz vita a favore terzo ex 1920:
di regola è acquisto iure proprio, per dottr prev.
Perché d spettante in base a contratto iv di
assicurazione, e al beneficiario spetta un d non
compreso nell’asse, ossia indennità (anche se ai fini
collazione calcoli i premi pagati da de cuius ex 741),
cass96.
Ha sì fonte nel contratto di assicurazione, che è il
titolo dell’indennità, ma la morte non è semplice
condizione o termine a quo, bensì è causa
dell’attribuzione.
91
Pertanto se designazione per atto iv ex 1920:
è negozio a struttura iv ma mortis causa,
eccezionalmente ammesso nonostante il divieto ex 458!
(giampiccolo)
Se designazione generica: “es ai miei eredi”,
indennità agli eredi, ma non in proporzione quote
ereditarie, bensì in quote eguali, perché è acquisto
iure proprio, non è d ereditario, ed è semplice relatio
per individuare nomi beneficiari, cass94. Quindi, tra
l’altro, non spetterà ai legittimari pretermessi, salvo
agiscano ex 553.
Né se gli “eredi” pretendono tale d di indennità è
accettazione tacita, perché in realtà testatore voleva
solo riferirsi ai delati, ed è d non ereditario.
Ma se designo tizio sotto condiz sosp, che non si
avvera, oppure non designo nessuno:
l’indennità diventa d ereditario,
che sarà diviso tra eredi in proporzione rispettive
quote!
Se, infine, designo tizio che premuore a testatore,
d a eredi beneficiario, se non revoca della
designazione, ex 1412, per estensione, perché 1920 è
species del 1412.
Ricorda iure hereditatis:
i dd ex 2122 -> tfr ex 2120 e se recesso ex 2118,
perché sono considerate da dottr + recente forme di
retribuzione differita;
mentre in caso di omicidio colposo o doloso del de
cuius, i danni patrimoniali (es macchina se incidente
stradale, o cure mediche se morte non immediata ..)
agli eredi iure hereditatis (perché spettavano al de
cuius), mentre i danni morali ai parenti iure proprio
(sono loro che soffrono e patiscono il danno della
dipartita del loro parente).
Il d d’auotre o d’inventore
- cd patrim, ossia di utilizzaz econ opera, si
trsmette iure hereditatis;
- cd morale, ai familiari, iure proprio, ex 23 l d
autore (ma per t2 è legato ex lege, e non
trasmissione iure proprio!!).
Per i rapporti pubblici, la regola è
l’intrasmissibilità:
es no iure successionis il d dell’assegnatario di
92
alloggio econ e popolare, cass 5460/80.
La morte estingue il reato e la pena;
il d di querela spetta iure proprio ai prossimi
congiunti ex 597 co3 cp.
Ex 591, ipotesi di incapacità sono tassative.
C’è disarmonia:
Si gli inabilitati, salvo non si provi loro incapacità
naturale, No gli emancipati!
Ex 591 co2, solo gli interdetti “per infermità di
mente”, ossia giudiziali, sono esclusi, mentre quelli
legali hanno capacità di testare.
Discusso se al testamento di interdetto prima della
pubblicaz sentenza, (solo da allora sentenza efficace
ex 421), si applichi il 427:
cap) solo per atti iv, quindi testamento valido salvo
si provi incapacità naturale;
cass83) è annullabile ex 427, che si applica anche a
atti mc.
Se incapacità, c’è annullabilità assoluta (chiunque ha
interesse) e no relativa, differenza 591 n3 con 428.
L’incapacità naturale può anche invalidare solo alcune
clausole,
es se monomaniaco, “a favore della fattucchiera”, ma
restante testam valido.
Ex 596-599 incapacità a ricevere:
è incapacità relativa, ossia es del tutore verso solo
quel minore o interdetto, e no assoluta.
Indegno non è incapace, può ricevere ma poi non
trattenere se sentenza costit civile di indegnità
“potest capere sed non potest retinere”.
Ex 599 vi è presunzione legale assoluta, per moglie,
parenti ..
non è ammessa la prova contraria.
Il rapporto parentela o coniugio rileva ex 599 solo se
sussisteva al momento testamenti factio, e no a quello
dell’apertura success, es no divieto se tutore diventa
solo dopo redaz testamento.
Collega con 627 co3.
Ratio:
- che volontà del de cuius sia libera e spontanea
- l’imparzialità dei testi
Si ammette conferma ex 590.
93
Discusso se ammessa applicaz analogica,
es oltre a tutore e protutore, incapaci anche il
curatore dell’inabilitato o emancipato.
Divieto per notaio ex art 596 e 599 e 28 n3 l not,
collega!
Se legato a nonno di un teste:
non rientra nel 599, quindi:
t1) testam annull ex 606 co2 (e non solo il legato),
perché sarebbe nullo intero testamento ex art 50 co1,
58 e 138 l not, ma c’è art 60 l not.
t2) legato valido, stante art 60 l not, perché non
rientra nel 599, cass 63 prevale cc su l not.
E poi oltre alla prevalenza del cc sulla legge
notarile, non vi è un interesse diretto personale o
patrimoniale del teste.
Se è padre del padre adottivo del teste:
- se è adozione non legittimante, es di maggiori di
età ex 300 cc, no problem, perché no rapporti di
parentela con famiglia adottante;
- se è legittimante, c’è interesse, perché adottato
acquista stesso status del figlio legittimo, ex 27
l 184/83, e 536, infatti no sogg passivo di
commutazione ex 537, lievi differenze, es 462 ult
co (perché si riferisce espressamente solo al
concepimento)
Ex 591 può essere annullato anche solo parzialmente il
testamento, es se tizio è monomaniaco ed ha attribuito
beni ai suoi figli e disponibile ad una fattucchiera,
si annulla solo questa disposiz:
in tal caso disponibile ai figli, eredi in parti
uguali, per accrescimento e no quali eredi legittimi.
Art 600 abrogato:
ratio pericolo manomorta, ossia che ingenti patrimoni
confluissero verso enti non riconosciuti e sottratti a
lungo a traffico econ-giuridico;
con riconoscimento ente maggiore controllo stato.
Prima essendo discussa anche la sogg giuridica enti non
riconosciuti, si intestavano i beni al presidente o ai
soci; oggi non più essendo stato novellato l’art 2659,
dopo l 52/85, trascriz ammessa a favore enti di fatto.
Grande rilievo a volontà testatore ravvisabile anche
nel 590 e 627.
Collega 627 co3 a 596-599.
94
Disposizione fiduciaria 627
se testatore dispone a favore di a, ma in realtà voleva
dare a b.
A non ha obbligo giuridico di eseguire disposizione, ma
se dà a b, c’è soluti retentio, obblig naturale, 2034
(cass62); l’atto di adempimento è solvendi e non
donandi causa, perciò no atto pubblico e testi, sebbene
a titolo gratuito!
Tra testatore e fiduciario vi è quindi un pactum
fiduciae che dottr riconduce nei patti vietati ex 458,
da qui la non giurid dell’obbligo derivante dal patto.
Essendo il patto nullo ex 458, esso è tuttavia
confermabile ex 590 attuando volontà del testatore.
Tuttavia mentre una comune disposizione nulla se
confermata ex 590, fa sì che beneficiario acquisti
direttamente da de cuius e mc, perché 590 sebbene sia
negozio iv è solo negozio integrativo che serve a
rimuovere un vizio del negozio mc rendendolo valido;
nel 627 c’è già una disposizione testam valida, infatti
c’è interposione reale e non fittizia, solo che c’è un
patto esterno al testamento nullo che si vuole tuttavia
attuare:
quindi ex 627 b non acquisterà mc da de cuius, come nel
590, ma per atto tra vivi direttamente da fiduciario; è
questa la grande differenza con 590.
Quindi colega 627 a 590 e 2034.
E’ interposizione reale, e no fittizia, di persona,
perché testatore dà effettivamente ad a che acquista.
Nullità se b è sogg incapace di ricevere, 627 co3 e
596-9, la disposizione rimane in favore di a solo se
non è stato il motivo illecito unico e determinante,
626, altrimenti la disposizione cade tutta e va a eredi
legittimi.
Si ammette anche cd fiducia ab intestato:
es testatore si accorda con erede legittimo che dia tot
a terzo in assenza di testamento, ma anche qui problema
458.
Ricorda che essendo testam un neg unil non recettizio,
no azione per simulazione: non c’è simulazione, ed è
interposizione reale!
Forma del testamento
olografo,
e i cd testam pubblici: pubblico, segreto, speciale,
internaz (387/90).
R gen testamenti 307/81.
Testamento nuncupativo: è quello orale,
Cass) è nullo quindi confermabile 590;
95
Cap) inesistente quindi no 590!
Ratio inesistenza per cap e marmocchi in rescigno:
che testamento è negozio formale, può essere solo:
olografo, pubblico, segreto, speciale, internazionale;
così si ammetterrebbe un nuovo tipo di testamento,
quello orale confermato!
Per chi ammette la conferma, dovendo essere allegato ai
fini pubblicazione ex 620 co5, si allegherà o l’atto iv
di conferma ex 590, o sentenza di accertamento volontà
del de cuius.
Testamento olografo 602
Ha natura giurid di scrittura privata, anche se
depositato e poi pubblicato da notaio!
- Olografia: qualsiasi mezzo, penna, matita, gesso ..
purchè a mano del testatore, no computer, normografo ..
e su qualsiasi supporto, es muro (poi riproduzione
fotografica o sentenza accertam ai fini allegaz testam
per pubblicazione ex 620 co3), e con qualsiasi lingua
(es dialetto, latino ..) e possono esservi cancellature
abrasioni purchè documento leggibile;
- data: completa di g/m/a no anche ora (né locus loci),
come per testam pubblico, quindi possibili 2 testam
olografi con stessa data (in tal caso non essendoci
posteriorità, le disposizioni incompatibili si danno
per non date, manca la prevalenza!).
Sono ammessi equipollenti, es ferragosto 2002, purchè
sia completa, se manca es il giorno e come se mancasse
del tutto, e può essere inserita ovunque, all’inizio, a
margine in calce ..
se data è impossibile (es 32/12) o interlineata da
testatore è come mancasse; se invece non è vera,
testamento è valido, perché c’è, salvo si provi che
allora il testatore era incapace o c’è testam
posteriore, cass69.
- sottoscrizione: solo alla fine (mentre data può
essere ovunque), perché tutto ciò che segue la
sottoscriz si ha per non dato; quindi mai in mezzo,
salvo non ci sia oggett spazio, allora possibile firma
sul retro pagina, o a margine o altro foglio; valida
anche se ci si firma con pseudonimo o soprannome purchè
testatore si firmi sempre così (perché ratio è funzione
identificativa firma)
cass) deve essere quella abituale e leggibile, anche
nome abbreviato purchè cognome per intero, ma anche
solo “tuo padre” in un testamento epistolare, se è
identificabile chiaramente il testatore.
E’ scrittura privata, ma diversamente da comune
scrittura priv:
96
maggior rilievo a autografia (tutto l’atto, no
macchina);
minor rilievo a data (prova non veridicità solo se 602
co3; e no 2704)
e a sottoscrizione (anche con pseudonimo, o con
iniziale nome e poi cognome, e no 2702)
Poiché è richiesta l’olografia:
no l’analfabeta, né il cieco se con linguaggio braille
(è come normografo, no identificativo)
Deve essere tutto per intero a mano testatore:
Ratio olografia: tutela della libertà del testatore
perché se vi è anche una sola parola nel corpo
dell’atto scritta da un terzo, ciò fa presumere che il
terzo abbia collaborato, o quanto meno era vicino al
testatore al momento della testamenti factio, mentre il
testatore deve essere del tutto libero, e
spontaneamente disporre dei suoi beni!
se aggiunta di un terzo, o a macchina, nullità 606
(delle disposizioni interessate, perché testamento è
insieme di più negozi autonomi), salvo aggiunta,
codicillo, del terzo sia posteriore a confezione testam
e all’insapute del testatore;
quindi esso rimane valido sino alla sottoscrizione del
testatore, perché sino ad allora la sua volontà si
presume spontanea e libera.
E poi attento! a allegati a testamento:
se si allegano planimetria fatte da terzi, per dottr
rigorosa, nullità non essendo del testatore!
Idem se testamento rinvia (relatio) a altro atto o
fatto esterno, es rinvio a scritto battuto a macchina.
Il codicillo è aggiunta al testamento, anche su altro
foglio, per integrarlo o variarlo:
deve avere nuova data e nuova sottoscrizione, e tutto
olografo!
Per dottr rigorosa, se manca nuova data e sottoscriz
codicillo è nullo;
t2) è valido, salvo codicillo non sia semplice modifica
ma nuovo testamento.
Se 1° testam; poi 2° testam; poi 3° testam che rinvia
al primo, oppure fatto apponendo nuova data e
sottoscriz al primo, è revoca della revoca, perché 2°
ha revocato il 1° ex 682 perché posteriore.
Il 1° testam avrà nuova validità ex nunc (no efficacia,
solo con morte è efficace!).
97
valido il cd testamento epistolare, ossia in forma di
lettera, purchè tutto a mano del testatore, con data e
sottoscrizione sui fogli no su busta (su busta è come
se non ci fosse la data e pertanto è annull)
t2 min) nullo, perché essendo in mano del destinatario
lettera, potrebbe costituire motivo remora per revoca,
quindi libertà testatore non piena, 458, 589 ..
Se testamento su più fogli o schede staccati:
occorre un collegamento tra essi,
materiale, es numerazione progressiva fogli, cucitura;
logico, frasi che seguono.
Tuttavia se es data su busta (e no su altro foglio) si
tende a sostenere l’annullabilità testam!
Può essere depositato presso notaio, fini custodia, a
presenza testimoni, e anche ritirato, tanto non è
revoca ex 608, diversamente da segreto 685.
Ricorda va allegato a verbale di pubblicaz testamento,
ex 620 co3!
E’ subito efficace con morte de cuius, perché ex 620
co5 “avvenuta la pubblicaz il testam ha esecuzione”
deve intendersi come solo dopo pubblicaz il
beneficiario può pretendere da onerato l’esecuzione
delle disposizioni, es legatario da erede.
Va pubblicato anche un testamento olografo palesemente
invalido, perché spetterà a giudice e non a notaio,
valutazione su validità!
Va pubblicato anche il testamento segreto 621, e
internazionale, per anal; no quello pubblico, solo
comunicazione ex 623.
Testamento pubblico 603
E’ atto pubblico, quindi fa piena prova fino a querela
di falso, 2700, e no scrittura privata come l’olografo,
2702.
Se testatore può sottoscrivere solo con grave
difficoltà:
a seconda della ratio:
T1) si chiede la menzione della causa per giustificare
la mancata corrispondenza tra firma usuale e quella
effettuata con grafia incerta o tremolante -> quindi
fai firmare.
98
T2) per non aggravare la posizione del testatore
costringendolo ad uno sforzo che potrebbe essere
eccessivo -> quindi non fai firmare
E poi tale ipotesi segue nel 603 quella
dell’impossibilità di sottoscrivere -> quindi si
presume stessa disciplina.
Se il testatore è gravemente malato, o sta per morire,
non far sottoscrivere -> protezione testatore;
oppure dichiara in atto: che testatore nonostante
difficoltà “mi dichiara cmq di voler sottoscrivere” ..
Se falsa dichiarazione di non poter sottoscrivere:
è nullo, per mancanza di sottoscriz, cass.
Testamento segreto
E’ atto pubblico complesso, o meglio si compone di due
documenti distinti:
- scheda testamentaria, natura di scrittura privata,
non occorre data tanto rileva quella del verbale
di ricevimento, né requisiti dell’olografo, es
anche del terzo o con mezzi meccanici, fa piena
prova sino a disconoscimento 2702;
- verbale di ricevimento di testamento segreto,
natura atto pubblico, pien prova sino a querela di
falso, 2701.
E’ cmq considerato testamento per atto di notaio.
Se ritiro scheda è revoca ex 685 salvo possibile
conversione formale in olografo 607.
E’ conversione solo formale, 607 come 2701,
diversamente da 1424.
Testamenti speciali
Sono ipotesi tassative:
- se malattie contagiose o calamità 609-610;
- in navigazione marittima o aerea 611-616;
- militari in operazioni belliche o prigionieri 617-
8.
Sono considerati forme speciali di testam pubblico, per
estensione anche a sogg diversi da notaio della
legittimazione a ricevere, o a notaio ma con forme
semplificate.
Validità limitata a 3 mesi da .. ex 618 co2, e poi
inefficacia sopravvenuta e no nullità.
Per tale ragione scarsa diffusione, preferito il
testamento olografo che è sempre efficace!
99
Testamento internazionale
E’ la quarta forma di testamento ordinario (per
distinguerlo da quelli speciali).
Introdotto in Italia con legge 387/90 (in vigore dal
91) con adesione Italia a Convenzione di Washington del
26/10/73.
Ha evidenti analogie con testamento segreto, 2
elementi:
1) dichiaraz scritta del testatore, natura di scrittura
priv;
2) “attestato” che ne certifica provenienza e rispetto
legge, di notaio o agenti diplomatici o consolari,
natura atto pubblico.
Ma diversamente dal segreto, vi è minore segretezza;
l’attestato è redatto in duplice originale, uno
conservato da pubblico ufficiale e l’altro da
testatore, ai fini di un più facile reperimento del
pubblico ufficiale presso il quale è conservato.
Può essere utilizzato da tutti:
anche da italiani in italia
e all’estero (a agente diplomatico o consolare
abilitatO),
e da stranieri in Italia (se provenienti da Paese che
ha ratificato convenzione o che riconosce validità a
testam formato all’estero).
Requisiti:
- redazione per iscritto in qualsiasi lingua, non
occorre autografia testatore;
- ricevuto a presenza due testi e notaio, o agente
consolare o diplomatico se all’estero;
- testatore deve dichiarare davanti ai testi di
essere a conoscenza del contenuto del documento;
- firmato da testatore, testi e notaio o .., e se
più fogli, su ciascun foglio, che deve essere
numerato.
Avrà la data dell’attestato, così come il testamento
olografo, e dovrà essere pubblicato, per anal, ex 621.
Attestato:
“Io sotoscritto dott .. attesto che il sig .. (dati
testatore), della cui identità personale sono certo, in
presenza dei testi .., ha dichiarato che il documento
allegato al presente attestato è il suo testamento, di
cui dichiara di conoscere il contenuto.
Attesto altresì che il comparente, in presenza dei
testimoni e di me notaio, ha sottoscritto il testamento
(o ha riconosciuto come propria la firma già apposta,
oppure menzione causa mancata firma).
100
Ciascun foglio del testamento è stato firmato da
testatore, testi e notaio, e numerato.
Richiesto ..”
testamento biologico
living will
non è un vero testamento, ma può essere contenuto in
esso, quale contenuto atipico, giampiccolo 587 co2.
Sono le disposizioni di un sogg, al momento pienamente
capace, circa le cure mediche cui intende sottoporsi o
meno nell’eventualità di essere affetto da grave
malattia, oltre a eventuale designazione di un tutore e
di un amministratore proprie sostanze.
Non è disciplinato da nostre leggi, ma accolto e
riconosciuto in altri paesi quali germania, inghilterra
(living will) e spagna.
In Spagna è detto “testamento vital”, atto redatto da
notaio, in presenza 2 testi, da sogg pienamente capace
che dispone circa proprie cure mediche.
E’ senz’altro atto lecito, può essere anche semplice
atto iv, e non contenuto in un testamento;
è atto revocabile, si può sempre cambiare idea,
e visto con favore da dottr, in quanto sempre più
spesso si chiede (codice di deontologia medica
14/10/98) espresso consenso paziente o suo familiare
prima di sottoporsi a interventi particolarmente
delicati.
Illecito se ad es è mezzo per mirare a eutanasia.
Interpretazione testamento
Dottr prev) no applicazione 1362 e ss previsti per
contratti:
unico criterio ermeneutico è lessicale-psicologico,
ossia analisi testo, ogg, e indagare su presunta
voluntas testatore.
Unica norma applicabile è 1367, interpretaz per
conservazione testamento, come si desume da chiaro
favor testamentis, anche ex:
590, 607, 634 ..
Se testatore può sottoscrivere solo con grave
difficoltà,
menzioni sempre la causa, es recente paresi, e:
t1) non lo fai sottoscrivere, dicendo cha ha
difficoltà, perché no dovere di firma, e perché firma
sarebbe quella non usuale, non avrebbe la sua tipica
funzione “identificativa”;
t2) no sottoscrive, dicendo che non può;
101
t3 prev) lo fai sottoscrivere, perché mancata firma,
specie se è mendace la causa di grave difficoltà,
potrebbe anche sottendere volontà di non impegnarsi.
Invalidità testamento
Nullità è solo testuale, opera solo se espressam
prevista, e no virtuale es 1379, sanzione gen e resid è
annullab 606, diversamente da 1418, ma come per le
società ex 2377.
Es 606 co1, 619 co1, 589, 604 ult co, 596-599, e 458,
692, 626, 634 ..
Ipotesi di nullità ex 606 sono tassative, per ogni
altro vizio di forma c’è annullabilità.
Frequente è la nullità parziale 1419, favor testamenti
irripetibilità neg e principio conservaz 1367, es
ipotesi + frequente quella di condizioni imposs o
illecite 634, diversamente da 1354, anche perché
maggiore autonomia delle disposizioni testamentarie
rispetto a clausole contrattuali.
E poi la nullità è sanabile, conferma ex 590, deroga a
1423
Infine possibilità di convers neg nullo 607, ma anche
per i v 2701.
Annullab normalmente relativa, ossia legittimato attivo
solo contraente interessato, qui è assoluta, chiunque
vi ha interesse 606 co2.
Annullabilità 606 co2, 619 co2, 591, 624 ..
Oltre ad essere annullabilità assoluta è anche
virtuale, ossia anche se non espressamente prevista.
Per tale ragione, essendo la nullità testuale e
sanabile, le due categorie si avvicinano molto, unica
grande differenza è il termine entro cui possono essere
fatte valere:
- 5 anni l’annull;
- sempre la nullità, perché azione imprescrittibile
(cass54)
Annullabilità ex 606 co2 nei 5 anni da:
apertura successione se testam pubblico;
da pubblicaz testam se olografo, segreto intern, 620
co5, perché solo da allora è eseguibile!
Stante l’art 60 l not prevalenza cc su l not:
quindi es anche se atto nullo per l not atto sarà solo
annullabile, o solo nulla quella singola disposizione
(es legato a notaio o a teste) ..
102
Per dottr oltre ai casi previsti dal cc, anche altri
casi di nullità:
es 588 co2 di bene già di proprietà dell’istituito.
590 conferma
C’è anche la sanatoria per negozi iv nulli ex 799, e
discussa ipotesi ravvisata in d è conferma 17 co4
47/85, sanatoria neg nullo solo formalmente,
considerato anche atto accertam unilat.
t min) rinunzia a az nullità, ma potrà essere fatta
valere da altri interessati;
t2) è esecuz obblig natur per rispettare volontà de
cuius 2034, come 627;
t prev) è atto di conferma eccez ammesso, neg unil di
sec grado che serve a rimuovere dei vizi del testamento
cui accede.
E’ negozio integrativo, non è donazione o liberalità!
Per anal con ratifica, 1399, deve esser chiara e
espressa la volontà di conferma, con menzione della
disposizione invalida e della causa di nullità.
La conferma espressa non richiede forma solenne, ma per
gaz si ai fini trascrizione se immobili.
Menzione del neg invalido da confermare, e menzione
consapevolezza causa invalidità.
Ma è ammessa anche conferma tacita, purchè
consapevolezza nella nullità della disposizione, ossia
che non vi è obbligo giuridico di eseguirla, 2034.
Diversamente da 627, beneficiato è avente causa recta
via da de cuius, ossia da testam, e no da chi conferma
e dal negozio id conferma, che è accessorio e serve
solo a rimuovere dei vizi.
Quindi no ad es 732, perché non c’è doppio passaggio, e
acquisto da chi conferma!
Ricorda: è solo rimozione di un limite, di un vizio,
come ad es il 681, revoca della revoca.
Ratio: rispettare presunta volontà testatore,
quindi no 590 se testamento revocato (salvo se ex 687
per sopravv figli).
No 590 il testamento falso -> no volontà de cuius.
Discusso se 590 solo a disposizioni nulle o anche a
quelle annullabili:
103
cap) anche a annull, perché non avrebbe senso, ex 1444
i contratti annullabili sono convalidabili, cass 70 e
72.
criscuoli) 590 menziona le sole nullità, quindi
sanatoria annull solo per prescrizione azione dopo 5
anni.
Confermabili ex 590
per cap e gabrielli bisogna guardare al corrispondente
negozio iv e vedere se esso è vietato o meno,
e se non c’è contrarietà a ordine pubblico, buon
costume, norme imperative per atti iv:
si) es
- 698, usufr successivo, che è vietato solo in mc e
donazioni e non per altri atti iv;
- 596-599 a favore soggetti incapaci;
- 651 legato di cosa dell’onerato o terzo non
conoscendo l’altruità bene.
no) es
- 692, perché contraria a interessi economici,
ingiustificata immobilizzazione beni protratta nel
tempo;
- 463, disposiz a favore indegno, per ordine
pubblico e morale sociale;
- 458 patti successori;
- 589 il testam congiuntivo o 635 per ordine
pubblico 458;
- 631 legato rimesso a mero arbitrio terzo,
consentito ex 1349 per atti iv.
sebbene disposizione a indegno non sia confermabile ex
590, tuttavia possibile rinunzia a azione a far valere
indegnità, che è 590 indiretto!
La conferma ex 590 è accettazione tacita, perché è atto
di disposizione di beni ered!
Se tizio è unico erede testam, ma testam nullo, e caio
è erede legittimo, caio prima di accettare eredità può
confermare tale disposizione, in tal caso verrà meno le
delazione ex lege, e tizio sarà unico erede.
Se testamento nullo, con legato a tizio:
tizietta, erede legittima, se vuole confermare il
legato, dovrà prima accettare con beneficio inv ex 320
co3, e poi aut ex 747 per confermare il legato,
possibile poiché non è donazione, ma solvendi causa
(2034), è interesse e utilità c’è, seppur non patrim ma
morale!
Chi può confermare?
104
es se testam con 3 legati nullo, ed eredi legittimi in
parti uguali sono tizio e caio:
essi possono confermare anche solo 1 e non tutti i
legati, o es solo una istituzione di erede, perché sono
negozi autonomi!!
Ma no conferma parziale, es legato di 100, e entrambi
lo confermano per 50!
Tuttavia se legato è di 100, e lo conferma solo tizio e
non anche caio, il legatario riceverà solo 50, perché
essendo tenuti eredi in proporzione a loro quota, il
legatario riceverà quanto dovuto da tizio.
Si ammette la conferma sogg e ogg parziale, es:
- solo un erede conferma un legato nullo, e pertanto
tenuto a dare pro quota parte del legato (es 1/3 di
100);
- gli eredi piuttosto che 100 danno 50 al legatario,
conferma ogg parziale.
Relatio formale e sostanziale
E’ neg personalissimo:
no rappresentanza, e solo eccezionalmente ammessa la
relatio
Principio di personalità informa la materia
successoria.
Ossia solo il testatore può indicare il beneficiario e
l’oggetto della disposizione testamentaria,
tuttavia è talora possibile che il testatore faccia
rinvii a “Fonti esterne al testamento”.
Cap) se rinvio a volontà altrui è sostanziale, se a
leggi o fatti esterni è formale.
La relatio formale è generalmente ammessa, mentre
quella sostanziale no, stante il principio personalità
ex 628, 631 co1.
Eccezioni ove è ammessa la relatio sostanziale:
- 631 co2 scelta del legatario (no anche erede!) tra
più persone o enti determinati o appartenenti a
una categoria;
- 632 co1 a contrario, ogg o quantità legato
lasciati a prudente (e no mero) arbitrio terzo
1349,;
- 632 co2 legato rimuneratorio “nomino tizio erede
che darà la somma che ritiene opportuna a mia
domestica mevia”;
- 653, legato cosa generica, perché occorrerà la
specificazione, es grano, denaro ..;
105
- 665 scelta rimessa a onerato;
- divisione ex 706, e 733 co2 (per dottr prev) cui
si applica 1349, sono arbitratori, se iniquo ..
- modus, per esso non opera il divieto ex 628 e
consente di dare a terzi facoltà scelta
beneficiari, infatti può essere a favore sogg
indeterminati
Nb se c’è arbitratore ex 1349 sempre parametri
es se per accertamento stato di bisogno, che da tot
mesi sia disoccupato ..
di modo che non sia mero arbitrio, ex 632!!
Cos’è? Proposta di mandato ex 1722 n4, valida anche
dopo morte de cuius? discusso in dottrina.
Di certo è relatio sostanz consentita da ordinamento.
“l’esistenza dello stato di bisogno e l’ammontare
quantum da corrispondere a .., saranno stabiliti da
tizio (nato a ..) 1349; qualora tizio non accetti
l’incarico entro il .. da apertura successione, gli
sostituisco caio (nato a ..) e se anche questi non
accettasse entro il .. , an e quantum del legato
saranno decisi dal presidente trib luogo di apertura
successione (ex 631 co3, collega a 1349)”
Se dico “nomino tizio erede a condizione che lo voglia
caio”:
è nulla non la condiz, ex 634 perché meram potestativa
(non è: “se lo vorrò”, ma se lo vorrà altra persona),
bensì è nulla l’intera disposiz ex 631 co2, perché è
possib rimettere al terzo solo la scelta del legatario
e no erede!
Il divieto di relatio sostanziale non può essere
superato apponendo una condizione!
Quindi no consentito scelta dell’erede, o anche della
quota ad erede, fatta dal terzo 631.
Es “attribuisco ai figli le quote così come determinate
da mevio”:
non è una divisione dei beni ex 733!!, bensì una
statuizione di quote del terzo vietata ex 631 co1,
perché non ci sono le quote!
La statuizione del terzo sarà nulla, ma confermabile ex
590
Possibile legare ex 631 co2 del denaro (es euro
centomila virgola zero zero) a favore del migliore
studente in giur di bari.
106
E’ legato ex 631 co2, e non modus, perché sebbene
indeterminato, è sogg appartenente categoria di persone
determinate.
La persona sarà scelta ex 1349, o in base a determinati
parametri.
In ogni caso sii chiaro, cosa si intende per “di bari”?
Laureato a Bari, nato a.., residente a , domiciliato a
..
Relatio formale, es:
- a legge, “ti attribuisco quanto ti spetta per
legittima, o per success ab intestato, secondo la
legge a tempo apertura success”;
- a planimetria allegata (es per formazioni porzioni
di un terreno) -> no problem come per l’olografo
(visione e non lettura planimetria);
- nomino erede chi dei miei nipoti si laureerà per
primo (è un fatto esterno, e no volontà altrui);
- lego il fondo che per primo sarà edificabile in
base a strumenti urbanistici;
- revoca della revoca del testamento 681.
Sono tutti fatti che non rinviano a volontà altrui, e
al massimo necessitano di un mero accertamento, es 1349
arbitratore o esecutore testam 700.
Se rinvio generico a legge, occorre operazione
ermeneutica per capire se testatore intendeva riferirsi
a quella della testamenti factio o apertura
successione.
Preferibile quella della testamenti factio, in quanto
legge nota al testatore.
Se il testatore dispone di tutti i suoi beni, ma rinvia
alla legge, è successione testamentaria e non
legittima, perché vi è cmq una disposizione testam che
ha esaurito l’intero asse, e quindi ex 457 co2 non vi è
spazio per quella legittima, anche se poi sarà la legge
a disciplinare tale successione, cass 02.
Chiarisci sempre:
se dico “lego a tizio gli immobili che ho a roma”, “le
azioni che possiedo della società x” ..
chiarisci sempre se riferimento a:
- momento testamenti factio, oppure,
- momento apertura successione!
107
La revoca della revoca del testamento 681 è rinvio al
primo testamento, ossia a atto esterno ma espressione
no di volontà altrui ma propria, quindi relatio
formale.
Es 1° testam nel 90, 2° test nel 95, 3° nel 99 con il
quale si revoca il secondo: è revoca della revoca,
perché il 2° testam, sebbene anche dispositivo, è
revoca del primo.
Ma per baralis in rescigno:
relatio formale se rinvio a atti o fatti, fonti esterne
conosciute da testatore;
sostanziale se non conosciute.
Ratio: se testatore non conosce tali atti o fatti
esterni la sua volontà non è pienamente formata, e
quindi il rinvio è ammesso solo eccezionalemente, ove
espressamente consentito.
Per Baralis anche il rinvio alla legge, se non
conosciuta da testatore, es quella all’apertura
successione, è relatio sostanziale (idem se rinvio a
quella attuale, ma non conosciuta, ma come si fa a
indagare?).
Condizione
Ex 633 è apponibile anche a erede, non solo legato, ma
solo su disponibile, 549!!
Nel d romano invece solo per i legati, in ossequio al
principio “semel heres semper heres”, che fu accolto
nel cc 1942 ma solo in riferimento alla retroattività
della condizione.
Ex 1353: evento futuro e incerto;
ma è sufficiente che lo sia al tempo della testamenti
factio:
“a condiz che mi assisterà sino alla morte”.
C’è cmq futurità rispetto a momento confezione
testamento.
E’ la cd “clausola di assistenza”, valida per cass
costante.
Diversa dalla condizione è la Supposizione:
se l’evento non è futuro, ma passato o presente, e vi è
incertezza solo soggettiva del testatore;
in tal caso non può parlarsi di avveramento o meno, ma
solo di accertamento della sua sussistenza, e quindi la
disposizione è efficace o inefficace ab origine a
seguito di tale accertamento.
Può essere:
108
Potestativa, se dipende solo da volontà del
beneficiato:
- “se si laurea in .. entro ..”;
- ma no meramente potestativa “se il beneficiato
vuole”, nulla ex 634;
- se invece è “se caio vuole” (ossia un terzo, non
beneficiario, quindi non lo stesso erede o
legatario) è nulla l’intera disposizione ex 631
co1, perché rimessa all’arbitrio del terzo,
principio personalità testamento;
- se invece è “lego .. se io voglio” è nulla anche
qui l’intera disposizione e non solo la
condizione, perché manca volontà di impegnarsi del
de cuius.
Casuale: se dipende da fatti o circostanze esterne, o
da fatti di un terzo, es “se scoppia la guerra”, “se
tizio torna dal giappone”.
Mista: se dipende da fatti esterni o atti del terzo e
da volontà beneficiato: es “se si sposa”.
La distinzione è importante, rileva per il 638:
se condiz di non fare o non dare, vi è conversione ex
lege da sosp in cond risol, ma solo se sono
potestative, no se casuali o miste;
se a condiz “lego a cond che guerra non scoppi”,
essendo casuale, e potendo la guerra sempre scoppiare,
non vi è conversione in cond risol, e tizio non sarà
mai legatario!
Mentre se “a cond che tizio non commetta reati”, da
sosp sarà convertita ex lege, 638, in risol.
Per principio favor testamenti, conversione ex lege
come nel 607, del testam olografo in segreto.
Condizioni illecite, es:
- di fissare residenza familiare a ..;
- di non vendere mai beni ered, 1379 sotto forma
condiz;
- di far ammin beni da .., se beneficiario è capace,
ossia 356 pur in presenza di sogg capace;
- di diventare sacerdote, fare il .., salvo
testatore non voglia solo assecondare volontà
beneficiato già manifestata.
Sono illecite se coartano la libertà di scelta, di
autodeterminazione della persona,
es a condizione di farsi prete:
ex artt 2, 3 e 23 costit -> principi di ordine
pubblico!
Salvo volontà testatorre sia quella non di imporre,
109
bensì di assecondare inclinazione e volontà già
ampiamente manifestata del beneficiario (cd criterio
sogg per giur consolidata), cass 3196/93,
es dimora già in un convento, si è già iscritto a
medicina ..
se “a condizione che diventi medico”
tempi troppo lunghi, meglio come condiz risol,
chiarendo:
entro il .. consegua .. (abilitazione,
specializzazione, laurea)..
“a condizione risol che non vada in argentina”
è illecita, troppo coartante,
lecita potrebbe essere al massimo, se c’è
giustificazione espressa e valida della condizione:
es “ che non vada in iraq perché temo da un momento
all’altro lo scoppio della guerra”
Ma se io voglio dare la mia biblioteca medica a i
nascituri di tizio che avranno laurea in medicina:
non è illecita,
perché più che condizione, è un modo per identificare i
beneficiari, che così sapranno apprezzare quei testi.
T2) tuzioristica -> è condizione illecita!
a condizione “che la mia domestica mi assista sino alla
morte e viva nella mia casa”:
ricevibile solo la prima condizione -> cd di
assistenza,
la futurità c’è rispetto al momento del testamento!
No la seconda, troppo invasiva, si solo semplice
preghiera o raccomandazione: “pregandola di vivere
nella mia casa ..”
Divieto di nozze, 636:
Per dottr prev la cond di contrarre matrim con .. o non
sposare .. o non sposarsi prima dei 20 anni, o non dopo
..
è sempre illecita, ex artt 2, 3 e 23 costituz, e 79 e
ss cc (promessa di matrim che non obbliga affatto!) dd
fondamentale di libertà, anche di scelta matrim, di
autodeterminazione, perché è forma di coartazione,
condizionamento.
Il matrimonio è scelta in ordine ad an, quando, cum che
è personalissima, e la libertà matrim è incorcibile,
come dimostrano tra l’altro gli artt 79 e ss cc.
110
E’ lecita cond se è dettata per altri fini, es
testatore sapendo che tizio è molto abbiente,
preferisce in caso di nozze di tizia con tizio,
beneficiare altra persona, es un amico povero.
Che poi è la stessa ratio del 636 co2: se legato di
usufr, uso, abitaz, prestaz periodica, pensione, possib
sotto cond risol delle nozze, in caso di celibato o
vedovanza, proprio perché concessi a causa di tale
stato, perché non hai in quel periodo aiuti materiali e
morali da altra persona.
Ma in dottr e giur si è anche detto che lecite condiz:
cass 102/86) condizione imposta da sorella a fratello
di “sposare una signorina appartenente allo stesso ceto
sociale”,
perché c’è cmq ampio margine di scelta, e perché
testatore ha così disposto perché solo persona di uno
stesso ceto potrebbe assicurare un matrimonio più
stabile e duraturo;
cass 150/85) a cond di contrarre matrim perché:
- 636 solo il divieto di nozze
- matrimonio è evento normale della vita di ognuno
- 785, donaz obnuziale è di fatto donaz sotto condiz
matrimonio
ma 785 è fattispecie diversa, no assimilabile, e
ricorda sempre artt 2,3,23 cost e 79 cc -> principio
incoercibilità libertà matrim.
Si sine liberis decesserit:
è cond risol per primo vocato, e sosp per chiamato in
subordine.
Ossia ti nomino erede, ma se tu non avrai figli, quando
muori i beni no ai tuoi eredi, bensì a tizio
(sostituito).
E’ sostituzione ord lecita, 688, e non 692 vietata:
- manca l’ordo successivus, infatti chimato in
subordine acquista ex tunc, essendo cond sosp, e
non ex nunc 646 e 1360;
- non c’è obbligo di conservare e restituire.
Tuttavia è nulla ex 626 l’intera disposizione (e non la
sola condiz 634!), se il primo chiamato è troppo
anziano, oppure ha difficoltà a generare, perché neg in
frode a legge 1344 in quanto tendente a stessi effetti
del 692.
Se invece la costruisci come:
“ti nomino erede a condizione sosp che tu non abbia
figli”:
diventa condiz risol ex 638 -> cond risol che tu abbia
111
figli,
è sempre illecita ex 2, 3, 23 cost, dd di libertà di
scelta, autodeterminazione, così si coarta volontà di
avere figli, in modo tale da conservare il lascito
Le cond impossibili o illecite si danno per non
apposte, 634:
è deroga a 1354 (nullità intero contratto, salvo ..),
in ossequio a cd “regola sabiniana”:
si invalida solo ciò che è impossibile o illecito,
ossia la condiz, e non l’intera disposizione;
ratio regola:
1) volontà testatore è irripetibile;
2) favor testamenti, come 590, 607 ..;
3) presunta volontà testatore, che avrebbe cmq
beneficiato anche senza quella condiz, infatti se
invece risulta che condiz è stato motivo illecito
determinante, l’intera disposiz è nulla,
es “a condiz che uccidi caio, perché lo odio” (nullità
ex 626).
Ma cass 02:
regola sabiniana solo se la condizione è già
impossibile al momento della redazione del testamento.
Se invece l’impossibilità è sopravvenuta alla redazione
(e non alla morte!),
non si ha per non apposta, bensì si considera la
condizione non avverata!
Es: attribuisco .., lego .. il tutto sotto la
condizione io premuoia a mia madre.
Se la madre muore prima, la condizione si considera non
avverata!
(è rispetto della volontà del testatore, al quale
interessa solo attriubuire beni alla madre, al fine di
assicurale una vecchiaia serena; perciò cade per
intero).
Il 626 (motivo illecito) si applica sia per condiz
illecite che impossibili, dottr.
Si dice:
la condizione “vitiatur sed non vitiat” -> regola
sabiniana 634, 647 e 637.
ossia seppur viziata non invalida l’intera disposizione
a differenza del motivo illecito che:
“vitiatur et vitiat” 626, 1354, ossia invalida l’intera
disposizione.
Cd clausole di decadenza:
sono cond, in genere risolutive, con cui testatore
112
vuole impedire impugnazioni testam e liti su eredità:
illecite
se riguardano azioni a tutela di interessi
pubblicistici, es: cond risol in caso di esperimento
azione di riduzione ex 554, ovvero di annullamento se
incapacità testatore ex 591 o nullità ex 596-9, 635 ..
Lecite,
es se cond risol in caso di impugnazione di disposiz
relative alla sola disponibile, cass 1/97.
Se la cond è risol essa si trasmette anche a aventi
causa!
Es ti lego x a cond risol che tu edifichi sopra altro
piano:
il legat può disporne solo ex 1357, e avente causa
sotto medesima cond risol!
“se taluno dei miei eredi impugnerà detto testamento,
opererà una condiz risol relativamente a quota di
disponibile lasciatagli, e pertanto avrà d solo alla
legittima spettantigli per legge al tempo apertura
successione. In tal caso detta porzione di disponibile
sarà attribuita a ..”
Sono illecite pure se sotto condiz c’è la rinunzia a
una azione a carattere pubblicistico, es rinunzia a
querela contro ..
Non è possibile, consentita al massimo una mera
raccomandazione del testatore!!
.. pregandolo di rinunziare a proseguire nel
procedimento avviato con querela ..
Raccomandazione o preghiera:
tutte le volte in cui qualcosa non è possibile al de
cuius,
es anche nella designazione del tutore della madre (ex
348 tale potere spetta solo al padre e non al figlio),
no designazione, ma si raccomandazione, desiderio
espresso ai giudici.
Es:
non puoi fare “a cond che non sporga o che rimetta la
Querela”.
Querela è azione a carattere pubblicistico,
con essa infatti si introduce un procedimento penale a
tutela della persona offesa, c’è interesse generale.
-> solo come raccomandazione o preghiera “gli sarei
grato che non sporgesse querela”
113
Valida a condiz di remissione di azione a carattere
privatistico:
es rinunzia a azione civile per risarcimento danni
(purchè non sia rinunzia a azioni future, ma attuali,
altrimenti illecite ex 1229, sarebbe esonero da resp).
Se ad es fai un legato a favore del creditore, ex 659:
inutile dire che è sotto cond sosp “che rinunzi per
iscritto a ogni azione o pretesa relativa a detto
credito”
è senz’altro azione a carattere privatistico, ma
inutile porla come condizione.
basta dire “a tacitazione di ogni sua pretesa relativa
a detto credito”,
o al massimo “con condiz o modus che rilasci quietanza
scritta agli eredi relativa a detto credito”.
“il mancato esatto adempimento di tale disposizione
(onere o legato obblig) opererà come condizione
risolutiva di tutte le precedenti disposiz testam, e
tutta l’eredità sarà devoluta a ..”
è condiz lecita, non contrasta con norme imperative,
ord pubbl ..
cd condizione di adempim, ma che riguarda l’intero
testam, non è clausola di decadenza.
Arbitrato
il testatore può anche imporre come modus, perché nel
suo interesse, che in caso di conflitto, si debba
ricorrere ad arbitri già indicati o scelti da es
presidente del trib, e no a giurisd ord: ma essendo
modus, “peso”, solo relativamente a disponibile, e no
su legittima, 549!
Termine
Se evento è certus nell’an.
Non importante se certus o meno nel quando, es morte è
sempre un termine.
Distingui tra termine di efficacia e termine di
adempimento:
per dottr, se silenzio testatore, e legato è a termine
iniziale, esso è termine di adempimento nell’interesse
onerato:
ossia legato subito efficace, e onerato ha tempo sino a
termine per adempiere a legato.
114
solo al legato, no a erede 637:
è actus legitimus
semel heres semper heres
No erede a termine, solo condizione, 637:
se voglio che 1/2 vada a nascituro di tizio, ma solo da
suo 25 anno e sino ad allora rendita sulla sua quota a
favore dei poveri ->
possibile solo istit erede sotto condicio iuris
nascita, e legato obblig di rendita a carico nascituro
e a favore poveri, ex 630;
se no specificato uso, é a favore comune e no ente di
assistenza, soppresso con legge; oppure potevi
prevedere cosit fondazione per testam (solo fondazione
e no associaz .. 14) o con onere in capo a erede
indicando dati ente, denominazione, oggetto, scopo,
patrimonio iniziale (anche nominando un esecutore
testam 700, come per 629 ult co).
Ratio:
nel d romano perché era principalmente più che una
trasmissione di dd patrim, di poteri nell’ambito della
famiglia, e come tale doveva essere stabile;
oggi soprattutto è rimasto il divieto, per eadem ratio
con 692.
Ossia non si vuole gravare troppo un bene, rendendolo
difficilmente commerciabile, perché se beni dovranno
essere attribuiti a tizio dopo tot anni, saranno
difficilmente commerciabili:
elementare principio dell’economia mondiale:
> circolazione beni = > ricchezza
Ma mentre ex 692:
istituzione valida, sostituzione nulla;
ex 637:
se istituisco erede tizio per 10 anni (oppure da .. a
..), e caio per i successivi anni ->
entrambe istituzioni valide, termine si dà per non
apposto e quindi: tizio e caio eredi in parti uguali!!
Se nomino erede caio, e alla sua morte tizio come
termine iniziale:
no 637, perché termine coincide con morte, siamo più
vicini (sebbene manchi obbligo conserv e rest) a 692:
pertanto solo caio erede, nulla la seconda
disposizione.
Cd “regola sabiniana”: sia per 634 che 637, invalidità
solo di condiz o termine, no dell’intera disposiz.
“vitiatur sed non vitiat”.
115
Ma attento, anche a 637 per dottr prev si applica 626:
quindi disposizione interamente nulla, se termine è
stato motivo illecito determinante.
A contrario ex 637, è apponibile ai legati,
ma non deve coincidere con morte primo legatario,
altrimenti è 692.
Escamotage a divieto ex 637:
usufr a tizio;
nuda propr a caio.
Se termine nullo ex 637, è confermabile ex 590?
t1) si
t2) no, perché norma imperativa di interesse pubbl,
come 692, o 458.
Modus
Il modus è un obbligo a carico del beneficiario di una
disposizione.
Esso può anche superare il valore della disposizione,
ma essa rimane gratuita, es se a carico di erede non
beneficiato.
E’ apponibile a tutti i negozi gratuiti, es comodato,
mutuo infruttifero ..
no a quelli onerosi perché si confonderebbe con il
corrispettivo.
dottr trad) è elemento acessorio, infatti disposizione
nel cc con condiz e termine 647; e ex 588 solo erede e
legato.
giorgianni, criscuoli, cap)
è negozio autonomo
ambulatorietà 676-7
è aggiunta di nuova obbligazione 1174, e non si limita a incidere solo su effetti
Quindi non è accessorio a principale,
infatti non ne segue le sorti: ex 676 co2 e 677 co3 vi
è ambulatorietà modus, se onerato rinunzia oppure è
inadempiente ex 648, modus non si estingue ma grava su
colui che si giova di tale rinunzia o inadempimento ..
L’ ambulatorietà del modus è incompatibile con la
natura accessoria che gli si vuole attribuire.
Essendo negozio autonomo -> ammissibile un testamento
con solo un modus, es “obbligo i miei eredi a non
pubblicare i miei scritti (onere di non fare,
nell’interesse testatore)”, oppure “desidero che sia
116
costruito un canile”, graverà su eredi legittimi.
Quindi elenco ex 588 non esaustivo, oltre a erede e
legato, anche modus.
Ma modus solo a carico di erede o legatario, no ad es a
carico di beneficiario di modus un altro modus o
legato.
Modus è impossibile ex 647 se ad es la prestazione è
indivisibile, supera il valore della disposizione, ed è
a carico di erede beneficiato o legatario.
Differenze modus-legato:
1) il legatario è avente causa dal de cuius recta-
via; beneficiario del modus dall’onerato, e solo
indirettamente da de cuius, cass consolidata
(tuttavia per certa dottr anche in alcuni legati
l’acquisto è indiretto, es 651, occorre
cooperazione onerato);
2) modus potrebbe avere ad ogg prestazioni anche
non patrim, ma non è vero, in quanto modus è
un’obbligazione, cd “obblig modale”, e perciò
1174, ricorda sia modus che legato possono avere
ad ogg prestazioni di facere, non facere, dare,
pati, cass92!
3) modus è un peso ex 549, legato ad effetti reali
è solo riducibile ex 553, mentre per quello ad
effetti obblig per cap è peso 549, per t2 può
essere ridotto quantizzandolo in denaro;
Ma in vero la differenza principale è che (cap e cass
87):
4) legato è a favore persone determinate, salvo 631
co2 (relatio sost eccez ammessa),
modus a favore di:
- persone indeterminate, es poveri, ex 630 (ma per
t2 630 è legato modale al comune) “lego il terreno
a con onere di permettere ai bambini di giocare
gratuitamente sul campo da calcio”, sfugge al
divieto ex 628 (modus è escamotage per relatio
sostanziale, per dare a terzi scelta beneficiari);
a legatario di pagare parte dei debiti ereditari
(perché eredi sino a loro accettaz non sono
determinati, ma in ogni caso solo rilevanza
interna e intra vires legati, 756);
- stesso testatore, es messe e suffragi 629, di
pubblicare un suo libro;
- stesso onerato, es con onere di investire in bot i
117
soldi legati, oppure in fondo patrim,
- animali e beni inanimati (è nell’interesse del
testatore), es “con onere di curare il mio gatto”,
“di innaffiare tutti i gg il mio giardino”
Es:
con l’obbligo di prestar cure al mio cane, nutrendolo
.. con un limite di spese pari a euro ..
(cane non è sogg di d, eventuale nomina esecutore test)
Ma se è a favore dello stesso onerato,
es: “con l’onere che ristrutturi l’immobile legato,
attenendosi al progetto redatto da .. entro ..”,
non ci sono “interessati” ex 648 per azione di risoluz,
e pertanto in caso di inadempimento, di fatto si
tradurrebbe in semplice raccomandazione, pertanto:
1) prevedi risoluzione espressa in caso di
inadempimento + esecutore testamentario 700 ->
647 per curarne l’adempimento;
2) legato poene nomine, a favore di .. e a carico
dell’onerato del modus, sotto cond sosp suo
inadempimento.
Idem, nel caso di modus a favore stesso testatore,
oppure se prestazione non patrim, es “con onere di
visitare ogni settimana tua zia”, “di innaffiare tutti
i gg il mio giardino” ..
perché manca patrimonialità obblig ex 1174
e legato poenae nomine sarebbe equivalente di una
clausola penale 1382, ma diversamente da essa che può
essere solo a favore dell’onorato (ossia del
beneficiario del modus) e dà d solo ad essa e no anche
a prestaz principale, salvo il caso sia per ritardo ex
1383!
Ricorda poi che per clausola penale 1382, parte della
dottr, ha espresso dubbi perché sarebbe istituto
previsto solo per negozi bilaterali come il contratto,
in quanto è una sanzione;
no dubbi per il legato.
Legato poenae (poena) nomine (cd sanzionatorio)
E’ legato sotto cond sosp inadempimento anche parziale
(es ritardo) dell’onerato (di legato obblig, o modus!)
a favore dell’onorato o altra persona (diversamente da
1382); e se a favore dell’onorato (es di modus o legato
obblig) questi conserva d a legato obblig o modus
(diversam da 1383), e in più d a tale legato
118
sanzionatorio!
E’ il più efficace mezzo di pressione se modus o legato
obblig!
E’ in funzione di rafforzamento all’adempimento, ma non
perde la funzione di liberalità propria di ogni
attribuzione a titolo particolare.
E poi tanto il legato poenae nomine non preclude la
strada a azione di adempimento modus 648 co1, o di
risoluz modus 648 co2, o 2930-31-33.
Legittimati a azione di risol per inadempimento modus
648:
solo gli interessati, ossia coloro che subentreranno
nei dd dell’erede o legatario inadempiente del modus,
ossia i sostituiti ordin, rappresentanti (467 opera
anche dopo accettaz, es indegnità!) eredi o leg con
accrescim, o successori legittimi; e anche l’esecutore
testam per dottr, specie se modus nell’int testatore,
quindi se -> interessi patrimoniali.
Cass 80 e 75: legittimati familiari se modus
nell’interesse del de cuius.
(per giorgianni legittimati a azione di risoluz per
inademp tutti gli interessati, anche se int solo
morale, quindi no distinzione con azione di adempimento
modus).
Mentre per l’azione di adempimento,
per dottr prev, legittimazione più ampia,
anche chi ha interessi solo morali, es familiari de
cuius anche se modus a favore di terzi indeterminati.
Il d a chiedere risoluz ex 648 si prescrive in 10 anni,
cass 98.
Nb per dottr:
non si applica il 1453 co2,
ossia si può proporre anche prima azione di risoluz e
poi in subordine di adempimento.
Si applica il 1455:
ossia inadempimento deve essere importante!
Ed il 1457:
il testatore può fissare un termine essenziale di
adempimento.
Ma soprattutto si applica il 1458:
retroattività obblig e non reale.
La risoluz ex 648 ha retroattività obblig e non reale
ex 1458 (diversamente da cond risol 1360!), ossia la
disposiz a favore dell’onerato inadempiente sarà si
119
risolta ex tunc, ma se questi ha disposto dei beni
attribuitegli, non saranno pregiudicati acquisti dei
terzi, 1458 co2, salvi gli effetti della trascrizione
della domanda di risoluzione!!
Ossia se caio ha acquistato da tizio legatario, e poi
legato risolto ex 648, acquisto è salvo, perché risoluz
a lui in opponibile, se domanda trascritta dopo.
Al posto dell’onerato inadempiente subentrerà altro
erede o legatario, che però avrà anch’egli l’obbligo di
adempiere quel modus, che invece non si è risolto ma
che ha solo un diverso sogg onerato!
Oltre a 648, per dottr essendo un’obblig, se
inadempimento anche:
2930, 2931, 2933, ma no 2932:
si esecuzione in forma specifica se modus di dare,
facere fungibile, non fare, ma no di stipulare
contratto!
(mentre 2932 es in caso di inadempimento se legato di
certi contratti, si vendita no mutuo)
nb:
modus se illecito o impossibile si dà per non apposto
ex 647 co3 (regola sabiniana “vitiatur sed non vitiat”
come 634) salvo sia stato il solo motivo determinante
(come 626):
tuttavia per dottr, rileva ex 626,
solo l’impossibilità originaria e non quella
sopravvenuta,
quindi se modus impossibile solo dopo, si dà per non
apposto, e disposizione rimane sempre valida.
Idem se impossibilità del modus non dipende dalla
volontà dell’onerato.
Differenza modus – condizione:
modus obbliga ma non sospende, obbliga perché è
un’obblig ex 1174, e l’onorato può pretenderne
l’adempimento 648 co1, e se inademp risoluz disposiz
648 co2;
condiz sospende o risolve ma non obbliga.
Vi è ambulatorietà solo del modus e no della
condizione, solo il modus si trasmette in caso di
accrescimento ex 676 o sostituzione 690 no la
condizione!
Per questo nel dubbio, ex 1371, è condiz e non modus,
perché meno gravosa per onerato.
Ma nb
120
Modus si risolve solo se e dopo pronunzia giudice
(pronuncia costitutiva del giudice imprescindibile),
non opera mai ipso iure!, e solo se previsto da
testatore o adempimento onere motivo determinante ex
648 co2, e retroattività obblig 1458;
condiz risol se si verifica opera ipso iure, non
occorre il giudice, ed ha retroattività reale 1360!
Quindi sempre preferibile la cond risol a onere, specie
se prestazione non suscettibile di valutaz economica,
1174, salvo apposizione di legato poene nomine.
Per rafforzare modus o legato obblig:
- termine per adempimento 1457;
- legato poenae nomine in caso di inademp anche
parziale o ritardo;
- condiz sosp o risol di adempimento -> retroattiv
reale, ma discussa proprio per la sua tutela
reale, valida cass 802/86;
- esecutore testam 700.
e ancora:
- legati di contratto di ipoteca (ammesso da dottr
prev),
- di contratto di pegno,
- di contratto di fideiussione
-> es a carico di un onerato e a favore del
beneficiario del legato obblig o modus.
e per modus, anche:
- risoluz disposiz in caso di inadempim espressa ex
648 co2.
e per legato obbligatorio, anche:
- legato alternativo 665 con l’altra prestazione che
è ogg determinato del testatore (legato di specie)
con facoltà di scelta a onerato.
Disposizione a favore dell’anima 629:
è un onere (629 co2 è chiaro) a carico di erede o leg,
di compiere suffragi, ossia atti di culto , ovvero di
attribuire beni o somma determinati a sacerdote perché
celebri suffragi pro anima de cuius.
Es “lego 10 a tizio con onere di destinare 5 a
celebrazione di messe in suffragio della mia anima,
nella chiesa ..”.
Onere perché nell’interesse testatore, e no legato
121
modale anche se sacerdote riceve del denaro, perché ciò
è marginale.
Per adempimento onere, può essere anche nominato un
esecutore testam 700, con solo compito curare tale
disposiz ex 629 ult co.
E’ appunto un esecutore testamentario speciale, perché
funzioni assolutamente limitate alla sola disposizione
ex 629.
A favore dei poveri 630
“Do 10 a favore dei poveri”
se non è indicato l’uso o il pubblico istituto, tale
denaro va al comune (ente assistenza soppresso nel 77),
e per tale ragione la dottr ravvisa un legato modale in
favore del comune.
E’ eccezione al 628, proprio perché poveri non sono
determinati, identificati (contra t2 perché legato
modale a favore del comune).
Ma se:
“lego la mia casa a tizio con onere di venderla e dare
il ricavato a favore di persone povere che lui
sceglierà” ->
non è 630, bensì
è legato, con sublegato ex 631 co2, ossia persone
legatarie appartenenti a categoria determinata scelte
dal terzo!
Poveri e “altri simili”, es:
bambini abbandonati, ex detenuti ..
oppure a fondazione o altro ente non determinato con
scopi di beneficenza.
No 630 se indicato “uso o pubblico istituto”, in tal
caso legato direttamente a istituto indicato o a quello
che determinabile in base all’uso indicato da
testatore.
Si ritiene che comune non possa rifiutare tale legato
modale, come lo stato ex 586! E’ legatario
“necessario”.
Divieto di alienazione di beni ereditari imposto da
testatore:
per cap ammissibile per anal con 713; ma ex 1379
effetti obblig solo tra parti e convenienti limiti
tempo, ma attento a 549 è un peso!
Puoi porlo come condizione es risol, o modus.
Ratio: non è possibile un divieto assoluto di alienare,
con effetti reali e a tempo indeterm, perché altrimenti
122
realizzerebbe un 692 vietato -> sarebbe di fatto
obbligo di conservare!
Infatti il vecchio art 692 co6, abrogato con riforma
75, vietava appunto tale vincolo apposto da testatore
con efficacia reale!
Bonilini) siccome non si applicano le norme sui
contratti, ex 1324, né in via diretta né per anal, no
anche il 1379. Il testatore è libero come vuole di
disporre, perché il testamento ha già scontato il
giudizio di meritevolezza, salvo limiti ex 634, 647 di
oneri o condiz impossibili o illecite.
Divieto di locazione:
es legato di usufrutto con divieto locazione,
per dottr è 1379, per eadem ratio, perché così ostacoli
il traffico econ-giur bene, lo sottrai al mercato delle
locazioni;
quindi efficacia obblig e non reale ex 980 co1.
Prelazione testamentaria
Se testatore vuole anche un d di prelazione reciproco
sui singoli beni (732 è su quota o parte di essa):
non si applica il 1379, perché non è divieto di
alienare, bensì obbligo di preferire se si vende!
Cass82) tale patto di prelazione anche senza limiti di
tempo, perché no 1379, né 1566 -prelaz nel contratto di
somministrazione- perché i 5 anni sono dovuti al limite
ex 2596 del divieto di concorrenza, e quindi non si
riferiscono alla prelazione pattizia generale!
In ogni caso,
il patto di prelazione, quindi senza limiti di tempo,
ma con efficacia obbligatoria, e no reale, perché tra
l’altro principio di libera circolazione dei beni è di
ordine pubblico ed inderogabile: anche se trascritto
per errore, patto sempre efficacia obblig!
Poiché beneficiari sono sogg determinati, è legato:
meglio se sotto forma di legato di contratto di
prelazione reciproco e eventuale legato sanzionatorio
se inadempim;
oppure per cap anche legato diretto di d prelazione.
Legati
Se ci sono tanti legati:
fai il discorso del 553 -> antiprocessuale e info
conseguenze,
e poi eventualmente ordine di preferenza legati, se
eccedono la disponibile, ex 558 co2 (collega a 649).
123
es:
“Si osserverà per i legati anzidetti il seguente ordine
di preferenza:
- desidero, che con precedenza su tutti gli altri
legati, si soddisfi il legato a favore di ..;
- poi il legato ..
- poi tutti gli altri senza indistintamente.
Storia e Importanza del legato:
Il legato da sempre è stato ritenuto istituto centrale
in materia successoria, proprio perché così il
testatore poteva attribuire determinati beni a singole
persone, evitando che le stesse assumessero la qualità
di erede, e quindi anche l’assunzione di responsabilità
per i debiti ered, oltre che altre conseguenze pur esse
importanti, come ad es la mancanza dell’obbligo di
collazione, qualora ne ricorrano le circostanze.
Legato quindi come chiara espressione del principio di
libertà testamentaria.
Nelle Institutiones di Gaio erano enunciati 4 genera
legatorum:
legatum per vindicationem, per damnationem, per
praeceptionem, e sinendi modo.
Ogni legato aveva formule proprie, e quindi non era
rara l’ipotesi di invalidità a causa dell’adozione di
formula errata.
Con Giustiniano furono abolite dette formule e si
attribuì al legato “unam naturam” -> reductio ad unum,
ai fini di semplificazione.
Con le invasioni barbariche, però, l’istituto del
testamento “entrò in crisi”, per la concezione di
“comproprietà familiare” dei barbari, e quindi del
passaggio automatico dei beni ai figli.
Per di più, per lungo tempo si affermò il principio
“Solus Deus facit heredem”, ossia eredi solo per legge,
e autonomia testamentaria ridotta solo alla
predisposizione di legati,
grazie anche all’influenza della Chiesa che caldeggiava
la diffusione dei legati pro remedio animae.
Il code Napoleon del 1804 d’altra parte recipì i
principi della Rivoluzione Francese, tra i quali
l’egalitè, e quindi considerando il testamento uno
strumento pericoloso, che poteva invece dar vita a
disuguaglianze;
pertanto anche in ossequio a tale principio “solus deus
facit heredem”, permise al testatore la sola adozione
124
di legati e non le istituzioni d’erede!
Tale principio (a differenza di altri, come il consenso
traslativo ex 1376) non fu recepito dal cc 1865, né dal
successivo cc 1942.
Ha normalmente natura di liberalità, ma non sempre, né
è essenziale:
es legato con modus o sublegato di pari valore;
oppure legato di debito.
Animus beneficandi è normale ma non essenziale nel
legato.
Tradizionalmente è definito successione a titolo
particolare, ma questa è solo l’ipotesi più frequente,
ma non la sola:
si pensi ad alcuni legati obbligatori, come ad es
legati di contratto oppure di cosa dell’onerato o di un
terzo 651, ove non vi è affatto trasmissione di dd del
de cuius al legatario!
Quindi si è data al legato definizione di carattere
negativo:
perché per molti tra heredis institutio e legato
tertium non datur.
Se vi è attribuzione di dd di natura patrim, che siano
dd reali o di credito è legato se non è istituzione di
erede (ma insufficiente ove si consideri anche
autonomina del modus).
E se l’attribuzione non è a titolo di quota (588 co2) e
manca la vis expansiva (ossia si riceve solo ciò che è
compreso nella disposizione).
Differenze legato - erede:
- erede è successore a titolo universale, legatario
solo normalmente lo è a titolo particolare;
- no quota e vis expansiva (su dd non previsti o
inesistenti al tempo della testamenti factio), ma
solo dd sui beni specifici;
- si acquista ipso iure, non occorre accettazione;
- solo erede risponde per debiti ereditari 756,
legatario solo ex 668, o con effetti interni se
previsto modus di pagare debiti ered a suo carico
da testatore e sempre intra vires legati;
- il possesso continua nell’erede, mentre legatario
inizia un nuovo possesso;
- solo a legato possibile apporre termine, ex 637;
- solo per legato consentito rimettere
determinazione di sogg o ogg a un terzo, relatio
sostanziale, 631, 632, 653, 665.
125
Essendo tutte disposizioni autonome, possibile
rinunziare a eredità e trattenere il legato, pensa al
552!
Così come rinunzia a legato non è rinunzia a eredità!
Occorrono due rinunzie distinte.
Ma mentre per rinunzia a eredità art 374 n3;
per rinunzia a legato 375 n1, perché acquisto si è già
prodotto, ed è assimilato ad atto alienativo.
L’acquisto è immediato, ipso iure et in die mortis
(salvo cond sosp o termine iniz), salvo rinunzia.
Solo il d a rinunzia è sogg a prescriz 10 anni, o
decadenza ex 650 (come 481) e no il d “ad accettare”,
perché appunto acquisto è ipso iure, né il d a
richiesta possesso ex 649 co3.
Il legatario deve essere in vita al momento apertura
successione, altrimenti sostituz o rappres;
ma se è sotto cond sosp, non è importante che sia in
vita anche quando si verfica la condiz.
No rinunzia a legato, ma rifiuto eliminativo (termine
tecnico)!
Ha effetti ex tunc, retroattivi, e no ex nunc come la
rinunzia, es a usufrutto, servitù ..
ed è rifiuto eliminativo perché il d è già acquistato
e no impeditivo, di d non ancora entrato nel patrim es
rifiuto di proposta contr.
Si è detto che il d di rinunzia funge quasi da cond
risol potestativa ex lege, come nel 1411 per il terzo.
D a rinunzia può venir meno per:
- prescriz 10 anni, 2946;
- decadenza 650, termine fissato da trib
successioni;
- richiesta immissione possesso 649 co3 (è rinunzia
a d di rinunzia e no accettaz tacita!)
Il testatore può prevedere di fatto un termine di
decadenza:
legato sotto cond risol della mancata dichiarazione
espressa di rinunzia a d potestativo di rinunzia ad
esso entro il ..
La rinunzia a legato è atto unil non recettizio a forma
libera e no come 519!
Ma per cass necessaria forma scritta, anzi atto
pubblico e trascriz se dd reali immobiliari, ai fini
annotazione a margine nota trascriz avvenuta rinunzia,
come fosse condiz risol, 2655 ult co, perché c’è già
stato un acquisto che si risolve ex tunc!
126
No possibile revoca rinunzia ex 525,
quindi legato a:
- sostituito,
- rappres 467,
- collegatari con accrescim,
- onerato.
Possibile solo una inopponibilità ai creditori
legatario rinunziante ex 2901.
649 -> eccezioni 588 co2, 499 3co, (320 3co)!
Jan-lorefice il 320 è deroga a 649;
no per cap, perché legato non necessita di accettazione
anche se a incapaci, e aut solo per confermare
l’acquisto, renderlo definitivo, ossia a escludere
possibilità rinunzia.
Mentre se “accettazione del legato” ex 320 co3, poi
annullata, incapace rimane legatario, perché acquisto
ipso iure, solo che gli ritorna facoltà di rinunzia!
Quindi non occorre mai accettazione legato, tuttavia
649 co3 richiesta del possesso da parte del legatario:
t1) perché onerato non è tenuto ad adempiere subito a
legato, ma può attendere esito eventuale azione
riduzione, o su validità testamento es ex 591, o
soprattutto possibilità di vendere il bene ogg del
legato di specie ex 499 co4!
t2) la richiesta del possesso serve a rendere
definitivo l’acquisto, perché esclude possibilità
rinunzia.
Preferibile distinguere tra:
legati con effetti reali -> detti anche a efficacia
immediata, attribuiscono immediatamente un d reale o di
credito, purchè già costituito e nel patrimonio del de
cuius (es ti lego il credito di 100 che io vanto presso
caio, o ti libero dal debito di 100 che hai nei miei
confronti), acquisto è immediato e recta via;
Legati con effetti obbligatori -> attribuiscono solo un
d di credito del legatario nei confronti dell’onerato.
(es ti lego 100 che tizio ha per credito verso caio)
Paradigmatico è il 652, legato di cosa parzialmente
altrui:
ha effetti reali per parte del testatore, e obbligatori
per parte altrui.
La dottr distingue ancora tra:
legato di specie -> se attribuzione di bene determinato
127
con efficacia immediata, effetti reali e non
obbligatori;
legato di genere -> se bene determinato solo nel genere
per quantità e eventualm anche qualità (es 100kg di
grano duro), es cosa fungibile, effetti solo
obbligatori, immediato solo un d di credito e no reale
Nb come il modus, 676 co2 e 677 co2:
se legato a carico solo di tizio, e tizio rinunzia o
muore .. sarà a carico di colui che beneficierà mancato
acquisto di tizio (479, sostituito, rappres (anche nel
legato!), accrescim, erede legittimo).
Se generico a carico eredità:
responsabilità eredi pro-quota, ma non c’è resp
solidale (cass e dottr prev)!
Come il modus, anche il legato può consistere in
facere, non facere e dare:
sebbene il più delle volte legato sia un dare (ma pensa
a legato di contratto che è facere!),
e modus un facere o pati.
Es se attribuisco un bene a caia, con obbligo (o a
condizione) che mi assista sino alla morte -> è onere,
perché int testatore;
se con obbligo (o sotto condiz) che assista mevio sino
alla sua morte (come fosse un 692, se mancano i
presupposti) -> è legato, perché sogg determinato!!
-> lego a favore di .. e a carico di .. il d di credito
ad ottenere l’assistenza e le cure durante tutta la
vita del beneficiario (indica tempi e modalità
assistenza)
E’ legato obblig -> limiti della disponibile ex 549!
In tali casi, ricorda, puoi adottare o un legato (modus
se testatore) o una condizione!
Es legato in favore di tizio di non concorrenza per 3
anni a carico di caio (è legato e non modus di non
facere!);
di dipingere o costruire abitazione di mevio -> facere;
di tollerare per 1 anno immissioni azienda di mevio -
>pati;
di rinunziare a d usufr in favore nudo propr; di
convalidare o ratificare un negozio; di rinunziare a
azione giudiziale; riconoscere un debito ..
Può quindi essere un’attività materiale, ma anche
giurid unilat (es rinunzia a usufr, 1444, 1399 ..) o
bilaterale (es costituire servitù a favore di).
128
In caso di inadempimento, se manca un legato poenae
nomine o clausola penale, in ogni caso azione anche ex
2930 se facere fungibile, 2931, e talora anche 2932,
per determinati legati di contratto (si vendita, no
mutuo), perché assimilato a un preliminare, + danni.
Ma puoi prevedere anche una condiz risol in caso di
inadempimento.
Può avere ad ogg dd reali:
es legato a effetti cd costitutivo-reali, se testatore
pieno propr cede usufr, o uso e abitaz ..
si può legare anche la rinunzia a un d, es di servitù
attiva
legato potrà essere sia ad effetti reali (ti lego
l’usufr)
che obblig (legato di contratto a carico eredi e a
favore tizio di costituire usufr, servitù)
Quindi legati:
a effetti reali;
“ “ costitutivo-reali;
“ “ obbligatori;
“ “ liberatori (di debito verso de cuius)
Se il legato è sotto cond sosp ed essa si avvera dopo
morte del legatario, vi è cmq acquisto, perché non è
richiesto che sia in vita a momento verificarsi
condizione, pertanto legato a eredi legatario.
Ricorda che vi è rappresentazione 467 anche in caso di
rinunzia a legato!
Il legato a termine iniziale in genere è inteso come
termine di adempimento e no efficacia:
acquisto è immediato in die mortis, ma adempimento
nell’int onerato entro il termine.
Attento sempre al 632,
nullità per ogg indeterminato,
specie per legati di genere o di contratto!
es “ti lego la somma necessaria perché tu ti possa
ricordare di me”.
Tipici 651-670;
Atipicità dei legati:
cap) ex 1322, autonomia testamentaria;
bonilini) no 1322, inapplicabile a atti mc, ma poiché i
legati sono si tipici, previsti nel cc, ma non sono un
numerus clausus, e pertanto possono essere anche
atipici.
129
651
Legato cosa altrui
Ratio:
è che se il testatore dispone di un diritto altrui il
legato è nullo, perché si presume un errore del
testatore, salvo risulti che questi invece avesse
disposto in tal modo consapevole dell’alienità del bene
al momento confezione testamento;
quindi è essenziale che rilevi la conoscenza alienità
bene, non anche che sappia il nome del proprietario!
(idem per 652, cosa parzialmente altrui)
Dopo che l’onerato acquista res dal terzo, non vi è
passaggio automatico della propr al legatario, come
nella vendita di bene altrui ex 1478; ma come nel
mandato senza rappres 1706 occorre ulteriore atto di
trasferimento, a titolo gratuito solvendi causa, a
carico dell’onerato 672, da onerato a onorato:
Se onerato non la trasferisce all’onorato, quest’ultimo
può agire ex 2932, perché nel legato ex 651 si
inserisce necessariam un prelim unil di vendita (come
nel mandato 1706).
Onerato può acquistare ex 1400, e poi electio amici, ma
per certa dottr anche
con pagamento trasl 1706 2co.
pagam trasl in ademp obblig di dare, ma è discusso.
t1) no, perché per trasf propr occorre consenso,
l’accordo 1326, 1376;
t2) si, su base 1333, proposta contr gratuito ma non
donat, solvendi causa, e mancato rifiuto;
t3 cap) si, perché 1376 derogab 1322, es contratti
reali, e c’è la causa passaggio che è solvendi.
Ma in atto metti l’expressio causae, es mandatario
senza rappr 1706 2co che trasfer a mandante bene
acquistato; onerato nel legato cosa altrui 651
Nb facoltà di pagare il giusto prezzo solo se la res
legata è di un terzo, e non dell’onerato:
se è dell’onerato non è obblig con facoltà altern ma è
semplice, no scelta!!
Distingui tra 651 e 665:
651: può essere un legato con facoltà alternativa, se
la cosa non è dell’onerato ma di un terzo, onerato può
scegliere se acquistare dal terzo la res legata, ovvero
pagare il giusto prezzo; ma l’obblig principale è di
dare la res legata, e se essa diviene impossibile, es
perché il terzo non vuol vendere oppure perché res è
perita .. l’obblig si estingue del tutto, no obbligo
pagare prezzo!
130
665: se una delle due obblig è impossibile c’è
concentrazione sull’altra, 1288, e quindi da
alternativa l’obblig diventa semplice, ma non si
estingue!
Se testatore vuol legare intero fondo di cui possiede
una metà, e l’altra la sta acquistando, fa un legato ex
652:
“lego a .. l’intero fondo x di cui sono titolare
attualmente nella quota di 1/2 essendo l’altra quota
restante di proprietà altrui”,
tanto ex 651 co2, se testatore poi acquista l’altra
quota, tutto il fondo andrà a tizio,
unica differenza è che sarà in toto legato ad effetti
reali, di specie, e non ad effetti anche parzialmente
obbligatori.
Il 651 può combinarsi ad altri art, es:
lego a tizio il credito che caio ha verso mevio, è 658
con 651!
652
Cosa parzialmente altrui
Essenziale la conoscenza di parte alienità bene:
effetti reali, e parte effetti obbligatori.
E’ parzialm altrui:
se testatore ha una quota del bene, è un comunista;
ma anche se ha dd di superficie, enfiteusi o nuda
propr;
no usufr, uso e abit si estinguono con morte;
no servitù intrasferibile inseparabile da fondo;
no pegno e ipoteca sono dd natura accessoria
inseparbili da credito cui accedono, e poi divieto ex
2821.
653
Legato di cosa generica, 653 -> 664, 666, 1178 (qualità
cose non inferiore alla media) 1378 (individuazione)
es 653 è il denaro -> 669 co2, 1277 (clausole garanzia
monetaria)
è debito di valuta!
se è sotto cond sosp o a termine iniziale (anche di
adempimento)
chiarisci se con o senza interessi
e il saggio interessi -> al saggio legale.
131
(ma sarà 669 co1 se legato di denaro a effetti reali,
no relatio, no di genere:
“ti lego la somma di .. euro che è nella busta rossa
all’interno della mia cassaforte” (non occorre
individuazione)!
Ma 669 è norma derogabile, testatore può escludere
interessi e frutti in genere!
Se denaro, sempre 1277, eventuali clausole garanzia
monetaria, se è legato obblig!
Mentre ex 651 e 654 il legato è valido solo se
testatore conosceva altruità del bene;
ex 653 sempre valido, anche se bene non si trova
nell’asse (es no denaro liquido) e testatore non
conosceva altruità.
Legato di cosa di genere può essere anche ex 654, se da
prenedersi dal patrimonio de cuius.
Es: ti lego la somma di denaro depositata su conto
corrente n ..
è legato ex 654 e non 653 -> ha effetti reali e non
obblig!!!
Non occorre individuazione, Attento!!
Idem, se lego tutti i crediti della mia azienda x
all’apertura successione, è legato di specie, perché
sono determinati!!
Il 653 è legato obblig perché propr passa solo con la
individuazione, come ex 1378!
La individuazione una volta fatta è irretrattabile,
666; è neg unil recettizio, se lasciata a un terzo,
1349 arbitrio boni viri.
E’ eccezione a “principio di personalità” che informa
la materia successoria -> è relatio sostanziale, come
665 o 631, 632 ..
Come nel legato alternativo, occorre la scelta di un
terzo, ossia la specificazione.
Non c’è scelta, e quindi è a effetti reali, se “lego i
100kg di grano duro presenti in casa”->no scelta, è ogg
subito determinato!
Attento a non cadere nella nullità per indeterminatezza
ogg ex 632, no mero arbitrio al terzo, no eccessiva
genericità!!
Si: ti lego uno dei miei appartamenti, quadri, 10
ettari del terreno alfa ..
132
ti lego un appartam in .. mq .. valore circa .. ad uso
abitazione (ossia fissa parametri!)
NO: ti lego un appartamento, un quadro ..
Ricorda che, 551 con 653 o 651, escamotage per dare a
legittimari beni non dell’asse.
654
Di cosa non esistente nell’asse
si parla di “inefficacia”, ma è nullità per eadem ratio
con 651!
anche cosa di genere, come denaro.
655
Di cosa da prendersi da un certo luogo
Es argenteria della camera da pranzo, o da cassetta di
sicurezza presso banca, cassaforte ..
è relatio-formale -> relatio ad locum!
se tra cose presenti nel luogo ce ne sono alcune che
non appartengono a testatore, si applica il 651, ossia
nullità salvo risulti che testatore conosceva alienità
beni!
656
di cosa del legatario
valido se all’apertura successione non è più del
legatario,
ratio: testatore sospetta probabile alienazione
“lego a tizio il bene sotto cond sotto condiz che al
momento apertura success esso non si trovi in propr
stesso tizio”
-> è una cond sosp (come “a condiz che mi assista sino
alla morte”, perché futurità rispetto a momento
testamento, anche se, nel caso non si verifichi la
condiz, il cc prescriva invero la nullità e non
l’inefficacia), forse più che condiz è presupposto del
legato ..
657
di cosa acquistata dal legatario
legatario ha d solo a rimborso del prezzo se ha
acquistato a titolo oneroso, da onerato o dal terzo
-> è rimborso non del giusto prezzo, ma del prezzo
pagato per acquisto, comprese spese es notarili;
è legato obblig di denaro
133
pretium succedit in locum rei (è surrogazione reale)
Nb se però il legatario ha acquistato bene dopo morte
de cuius, potrebbe apparire come rinunzia al legato; no
problem se acquisto tra momento confezione testamento e
morte testatore.
658
Di credito o liberazione da debito
Il credito che rimarrà alla mia morte!!
Chiarisci sempre le fonti del credito o debito, cd
causa debendi, per individuare correttamente il credito
o debito del de cuius:
pensa al fatto che de cuius potrebbe avere + crediti
dello stesso importo verso debitore, e sarebbe legato
nullo ex 632 per indeterminatezza ogg.
expressio causae credito o debito!
“credito che attualmente ammonta a .. in linea
capitale, + interessi del ..”
Ha effetti reali se credito del testatore (ossi già nel
suo patrimonio) o debito verso il testatore;
se del o verso onerato o un terzo ha effetti obblig.
Chiarisci se sono compresi gli interessi:
nel dubbio, per la dottr è legato solo del credito in
linea capitale, e no anche gli interessi scaduti alla
morte del testatore.
Sia cessione che liberazione sono cmq entrambe cessioni
di credito, solo che la seconda a favore dello stesso
debitore, pertanto ad entrambe si applicano norme su
cessione di credito, ma non tutte!!
solo il 1262 e 1263 (cessione anche di privilegi e
garanzie che assistono il credito, ma no pegno perché
occorre consenso debitore),
no altri artt su cessione credito, es non occorre
notifica a debitore ceduto ex 1264,
né garanzie ex 1266-7!!
Tuttavia il testatore può eventualmente offrire tali
garanzie!
Ex 1263 co3 chiarisci se cessione comprende o meno i
frutti scaduti!
134
Cap distingue tra liberazione da debito, natura sempre
liberale, e remissione del debito, che no sempre
liberalità, ma spesso per fini fiscali.
Liberazione da debito
anche parziale sia quantitativam che qualitativ, es:
liberazione da garanzie, come ipoteca .., penale,
interessi, proroga nella scadenza per pagare, da
obbligo di pagare in unica soluzione, esclude
solidarietà passiva debitori ..
insomma tutto ciò che alleggerisce il debito.
Se cessione di credito del terzo, l’onerato ex 651, ha
facoltà tra procurasene la cessione per dare credito a
legatario, o pagare il giusto prezzo.
“Ti lego la parte che sussisterà al tempo della mia
morte del credito che io vanto presso tizio, a seguito
di compravendita per atto .. e che attualmente ammonta
a ..”
659
collegalo a 1988 e 2933 (prescriz), 1197 (datio)
e a 653 o 651 (perché normalmente creditore pagato con
denaro)
tot euro .. a saldo del residuo debito vantato da ..
nei miei confronti e che attualmente ammonta a euro ..
cd di debito
o a favore del creditore
è cd di debito se menzione espressa del debito
Ogg del legato:
è la somma dovuta a titolo di debito, quindi denaro di
solito determinato con relatio formale “a quanto
ammonterà alla morte”.
Ha efficacia, ex 658, solo per “parte di credito
sussistente a apertura successione” -> se legato di
somma di denaro con relatio formale a debito
per d romano era legato inutile, derisorio, perché no
alcun vantaggio al debitore
ma per dottr più attenta è legato se vi è
un quid pluris o quid novi:
- se testatore rinunzia a eccepire la prescriz
debito, fornisce prova del debito ed il creditore
non aveva alcuna prova, c’è un quid pluris;
- si opera con legato ad effetti reali, es denaro
contenuto nella busta a nome di .. in cassaforte,
135
bene determinato, in tal caso vantaggio perché
acquisti ipso iure quale legatario ex 649 e no
necessità di agire quale creditore verso eredi;
- c’è quid novi, es se datio in solutum 1197 offerta
a creditore, o se rimosso termine adempim o condiz
in favore creditore (es credito non ancora
esigibile, o da pagare a rate trimestrali ..)
altrimenti è semplice riconoscimento di debito, ossia è
atto solo dichiarativo di natura confessoria, con
effetti solo di produrre una inversione dell’onere
della prova, ex 1988.
Ricorda che per dottr non è necessario che legato
produca dei vantaggi per il legatario,
es valido un legato di pari valore a sublegato o modus
posto a carico del legatario;
quindi basta anche un quid novi (es 1197 datio) e non
necessario un quid pluris!!
se debito inesistente, è annullab ex 624 co2 per errore
su motivo.
Possibile revoca del legato, ex 679, es anche tacita
alienando res legata; ma per dottr prev sebbene il
legato sia ovviamente revocabile, non lo è il
riconoscimento di debito insito nel legato, perché ha
natura di dichiarazione di scienza non patrim!
Il legato ex 659 è senz’altro revocabile, ma avendo
implicitamente in seno un riconoscimento di debito
(rispetto al quale però ha un quid pluris) per parte
della dottr quanto all’aspetto del riconoscimento esso
è irrevocabile.
Diversamente da riconoscimento di debito 1988,
che è confessione stragiudiziale, e rintra nel
contenuto atipico del testamento, ex 457 co2,
giampiccolo:
- nel 659 leghi una somma di denaro, dando un nuovo
titolo al creditore per pretendere, anche come
legatario, con possibilità di un quidi novi o
pluris;
- nel 1988 solo inversione onere prova, ma ammessa
prova contraria, ossia non sarà il creditore a
provare esistenza rapporto, ma debitore a provare
inesistenza o estinzione del credito!
Se ad es fai un legato a favore del creditore, ex 659:
inutile dire che è sotto cond sosp “che rinunzi per
iscritto a ogni azione o pretesa relativa a detto
credito”
136
è senz’altro azione a carattere privatistico, ma
inutile porla come condizione.
basta dire “a tacitazione di ogni sua pretesa relativa
a detto credito”,
o al massimo “con condiz o modus che rilasci quietanza
scritta agli eredi relativa a detto credito”.
Legato di datio in solutum ammesso, 1197 e 659,
nonostante datio -> struttura contrattuale,
mancata rinunzia del legato = a accettazione
magari ponendo la datio sotto la condiz che il
legatario rinunzi a ogni pretesa in ordine al suo
credito
Il 658 e 659 possono anche combinarsi,
es disponi di un tuo credito verso tizio, a favore del
tuo creditore caio, con una datio 1197!
660
di alimenti
è tra i legati di prestazioni periodiche ex 670:
- rendita vitalizia, se fisso a prescindere da stato
di bisogno, quindi no 447, transigibile,
rinunziabile, 1277 debito di valuta salvo clausole
garanzia monetaria, 1874 come 678 si accrescim
anche dopo l’acquisto ..
- alimenti, imprescindibile che dipendano da stato
di bisogno, altrimenti è rendita vitalizia, per il
resto puoi disporre diversamente, es solo per 10
anni da apertura successione (ma resp intra vires
se legatario o erede benef), o quantum minimo di
es 500 euro mensili, che stato di bisogno lo
accerti un terzo 1349; se no bisogno d è
quiescente, 447 no transigibile .., è debito di
valore principio valoristico, suscettibile
rivalutazione, 670 co2;
- mantenimento, es quello dovuto ex 147, 148, 156
commisurato no a necessità ma a tenore vita
onorato e condiz econ onerato -> NB diversamente
da alimenti è transigibile!! Perché no necessità
ma tenore!
questi 3 sono species del genus 670.
Ex 670:
durata a decorrere da morte testatore,
es se muore il 7 del mese, decorre dal 7 di ogni mese
se mensile;
137
se legatario muore il 10 di un mese x, acquista cmq
tutta la rata di quel mese, ma che sarà pagata solo
quando scade, ossia il 7 del mese successivo.
Se legato di 100 da corrispondersi ratealmente, non è
legato di rendita vitalizia, ma solo di genere, denaro
ex 653, no 670!;
se legatario muore l’obbligaz non si estingue, perché
non è vitalizia, bensì ulteriori rate ai suoi eredi.
se legato di rendita vital sotto cond risol, effetti ex
nunc, ex 1360 co2, perché esecuzione continuata o
periodica.
Mentre è pacificamente ammesso il legato di rendita
vitalizia ex 1872; discusso quello di rendita perpetuo,
perché così avresti più beneficiari in ordine
successivo, perché è perpetua; per cap è valido perché
c’è sempre d di riscatto ex 1865.
Nb il legato di contratto di rendita vitalizia o
alimenti..
è seguito quindi da successivo contratto a carico
onerati e a favore legatario di costituz di rendita a
titolo gratuito,
ovviamente sarà solvendi e non donandi causa.
Non è un legato di contratto di donazione.
(sebbene se fosse per atto iv del testatore sarebbe
stata un 809).
661
prelegato
E’ un’aggiunta alla quota ereditaria, e no parte di
essa;
es:
se eredità è 120, e nomino tizio e caio eredi in parti
uguali, e prelego 20 a tizio =>
bisogna prima sottrarre 20 (è un legato, al pari dei
debiti ered) e poi dividere per due (50 a testa),
quindi a tizio 70 (50+20) e a caio 50.
t1) se legato a favore di erede e a carico di tutta
eredità
t2) basta coincidenza unisoggettiva di onorato e
onerato:
es prelagato anche se 4 eredi, e legato a favore di uno
di essi, e a carico di solo 2 di essi compreso il
legatario!
138
prelegato anche se c’è un solo erede
ratio ->
- escamotage per consentire accettaz parziale, 475
co3 e 520, perché possibile rinunziare a eredità e
accettare solo legato, es 552 se legittimario, o
viceversa, es se damnosa hereditas!;
- beneficare ulteriormente il legatario-erede ex
752, perché resp per debiti in base a quota beni
ereditari ricevuti, ma se riceve 1/4 come erede e
in più un legato importante, cmq risponde solo per
1/4 (e ricorda che tra coeredi no resp solidale
752, salvo testatore diversamente disposto!!)
Quindi se quota di 1/3 più legati anche molto
importanti, in ogni caso resp per 1/3 ex 752, in base a
quota ereditaria!
“prelego all’erede .. il bene x (oppure: lego ex 661 a
..)”
Proprio perché legato e eredità sono 2 vocazioni
autonome.
Ex 521 co2, 552, 564:
il legatario/erede può rinunziare a eredità e
trattenere il legato, e viceversa.
Es se il delato perde ex 481 il d di accettare,
tuttavia trattiene il legato, ovvero se l’istituzione è
contenuta in un testamento poi dichiarato invalido,
permane il legato se valido!
E ancora, il testatore può prevedere ad es la
sostituzione ord o fedecomm solo per il legato, ovvero
solo per l’istituzione di erede => sono due “binari”
autonomi.
Ma tale autonomia può venire anche meno, es con
l’apposizione di condizioni:
prelegato sotto cond risol di rinunzia a eredità, e
viceversa.
Si è parlato di prelegato anomalo ex lege:
1) per la collazione 737,
perché è legato a carico di ognuno e a favore di tutti
gli altri,
e c’è quindi anche la coincidenza unisogg di onerato e
onorato.
Anche se parlare di legato fose è inappropriato, es:
non si applica il 676-7, ossia tale obbligo alla
collazione non trasmigra ad altri in caso di mancanza
dell’onerato.
139
2) per il 540 co2:
non è prelegato perché grava principalmente su
disponibile o in via eventuale su .., e non è a carico
di tutta l’eredità
(ricorda che nell’esempio di beni per 120 sottraevi 20
da tutta l’eredità, proprio perché il prelegato grava
su tutta l’eredità, e quindi anche sullo stesso
onorato!).
Per altra tesi poi non sarebbe neanche legato ex lege,
perché non si acquisirebbe ex lege, ma solo a seguito
di azione di riduzione.
Collega quindi il 661 a 737 e 540 co2.
Chiarisci se legato è ex 661 o 551 o 552 ..
Ovviamente il prelegato va distinto dal 588 co2, da
733, 734:
è un’aggiunta alla quota ereditaria,
e non un suo apporzionamento anche parziale!
662
cd sublegato
Non dire sublego, ma “lego a carico di ..”
è termine improprio, atecnico.
preferibile dire legato a carico di altro legatario,
perché non sempre ha caratteristiche di un subnegozio,
tipo subappalto o sublocazione ..
posso si legare a tizio il terreno x, e sublegare a
caio 10 ettari non determinati di esso che sceglierà
tizio (in tal caso identità totale o parziale dell’ogg
dei negozi);
ma posso anche legare a caio la villa, e sublegare a
mevio 100 che gli darà caio -> non è un “sublegato”!
E poi sono due legati autonomi e indipendenti:
se nullo il legato, può essere valido il “sublegato”;
ovvero in caso di rinunzia del legatario,
il “sublegato” sarà adempiuto da sostituiti o
collegatari con accrescim o eredi, ex 676-7!
Non vi è dipendenza giuridica, ma solo economica, nel
senso che l’onerato in primis è il legatario.
Puoi rendere più forte il collegamento,
se vuoi ad es concedere un legato a condizione che
questi adempia al sublegato:
“lego a tizio ..; lego a favore di caio e a carico di
tizio ..;
140
dispongo che il legato a favore di tizio sia sotto la
condiz risolutiva del mancato corretto adempimento del
legato a favore di caio (es una rendita vitalizia)”.
Ma se legato vale 10 e sublegato 14,
poiché c’è resp intra vires per legatario, questi è
tenuto a dare solo 10;
mentre erede non beneficiato tutti i 14!
Idem se ad es il legatario onerato rinunzia a legato.
ex 752 non essendoci resp solidale coeredi, salvo de
cuius diversamente disposto, se legato obblig possibile
danno per legatario se uno onerati non adempie!
onerati al legato solo:
eredi
o legatari
è elencazione tassativa,
no possibili altri onerati, es i genitori di un delato-
minore, o il beneficiario di un modus ..
il cd sublegato è in genere obblig,
ma può essere ad effetti reali, es:
lego a tizio case a e b, e a caio la casa b che gli
darà tizio ->
qui a favore di caio non c’è un legato alternativo con
scelta di tizio, in tal caso ok, sarebbe legato obblig,
ma c’è un legato di specie, di cosa determinata, a
effetti reali.
Ma allora che senso ha che sia onerato tizio?
Solo ai fini, se caio rinunzia, che tizio rimanga
legatario di entrambe le case -> ma allora fai 2 legati
distinti, prevedendo sostituz in caso di rinunzia di
caio in favore di tizio!
663
imposto a un solo coerede
collega il co2 con 651
665
alternativo
collega a 651, con facoltà alternativa, e 666, 1288.
è legato obblig, relatio sostanziale.
Es se voglio dare 5 mila euro oppure le rendite dei
terreni nei 2 anni dopo mia morte se saranno di entità
maggiore:
1) legato alternativo a termine iniziale decorrente
da dopo i 2 anni, con facoltà di scelta
all’onorato;
141
2) legato di denaro sotto cond risol, e le rendite
sotto cond sosp che rendite maggiori del denaro;
3) legato di denaro e poi legato dell’eventuale
esubero sotto cond sosp che appunto ci sia
l’esubero.
667
accessioni della cosa legata
se lego fondo e poi costruisco casa ->
può essere accessione ex 667, o revoca ex 686;
per dottr se fabbricato rustico è 667;
se fondo legato era agricolo, e poi diventa edificabile
e edifico fabbricato uso abitazione è 686, trasformaz
che importa revoca, salvo prova contraria.
668
oneri su legatario
servitù, canone es enfiteusi .. su legatario
altri debiti o pesi ereditari su eredi, 752.
Eventuale disposizione testatore pagamento debiti a
legatario ha effetti solo interni, no esterni!
-> a 671
671 è norma cogente!
ossia resp legatario sempre intra vires legati!
se oneri o sublegati > del legato
t1) sono oneri o sublegati impossibili, pertanto nulli;
t2) riducibili se possibile in natura o quantizzandoli
in denaro.
Se legatario adempie oltre valore del legato:
- è 2034 se era consapevole;
- 2033 pagamento non dovuto.
669
frutti cosa legata
ex co1, frutti solo se cosa fruttifera,
es spettano a legatario di usufrutto,
no se di nuda propr.
672
spese per prestazione legato
es per acquisto res e trasferimento a legatario ex 651,
per atto notarile, trasporto ..
tutte a carico dell’onerato!
NB
Se è legato a legittimario, chiarisci sempre se è:
- prelegato 661,
142
- o legato in sost 551,
- o in conto legittima 552!!
Legato di contratto
dà d di credito a onorato a concludere contratto con
onerato.
Prevedi sempre in caso di inadempimento dell’obbligo,
un egato Poene nomine, per rafforzare il legato;
ricorda che è simile ad un preliminare!
Distinguilo dal legato di posizione contr, se
trasferibile, ossia della posizione del de cuius in
contr già concluso (es di società 2284, se preliminare
vendita -> discusso)!
Trasferibilità del contratto, es ex 2284, se clausole
di continuaz obblig con eredi socio defunto.
Nb:
se il contratto trae la fonte dal testamento ed è
successivo a apertura successione è legato di
contratto;
ma se è anteriore, ossia preesiste, è legato di
posizione contrattuale!
Es se testatore è locatore di immobile ad uso non
abitativo e muore, sarà legato ex lege di posizione
contrattuale, 6 e 37 l 392/78;
mentre se testatore è proprietario di terreno che lega
a tizio, ma caio erede è coltivatore avrà legato di
contratto di affitto ex lege, art 49 l 203/82.
Se testatore fa preliminare di vendita, e vuol legare
quel bene:
legato di piena propr immobile sotto cond risol
rinunzia a secondo legato di posizione contratt del
preliminare (2 legati).
Attento, non tutte le posizioni contrattuali sono
trasmissibili,
si il 1523, (ossia legatario finisce di pagare rate e
acquista il bene);
non è cessione di contratto, perché non occorre il
consenso del contraente ceduto, in quanto è fenomeno
necessario il subingresso degli eredi, o legatari, nei
contratti del de cuius trasmissibili.
Il contratto da stipulare ha come causa, o motivo a
seconda dottr scelta, lo stesso legato, così come
143
preliminare-definitivo, ed infatti se inadempimento
possibile talora sentenza ex 2932, si compravendita no
contratti reali come il mutuo.
causa definitivo:
- solvendi causa, di adempimento legato (mirabelli);
- 2 solvendi causa e quella tipica del negozio, es
vendita (cass87);
- solo quella tipica negozio (gabrielli)
Bianca lo assimila infatti al preliminare unilaterale.
Per Bonilini ampia libertà salvo sia incompatibile con
l’intuitus personae:
es no legato di contratto di società, mandato, lavoro
subordinato in piccola impresa, prestazione opera ..
perché non si può imporre un contratto ove conta così
tanto la persona dell’altro contraente.
t2) massima libertà, perché onerato erede o legatario
può sempre rinunziare a disposizione!
a carico di .. e a favore di .. obbligo di stipulare
contratto di ..
Fissa tutti elementi essenziali (li cerchi su cc a artt
corrispondenti), altrimenti nullità ex 632!!:
come fosse un preliminare!
es di vendita -> del bene .. al prezzo minimo o massimo
di ..
locazione -> al canone di ..
comodato, appalto, di prelazione, di costituzione di
servitù usufr ..
anche di proroga di precedente contratto o sua
rinnovazione, o a favore del terzo 1411
di vendita, o acquisto:
fissa prezzo, e es modalità pagamento ..
di donazione o vendita a prezzo irrisorio:
t1) no possib, perché spontaneità donazione
t2 cap) possib, perché è contr a titolo gratuito
solvendi causa, come nel legato ex 651 con il
successivo atto di trasferim bene dell’onerato.
di locazione:
fissa immobile, canone, durata, eventuale recesso ..
anche di proroga o modifica (es canone) di precedente
contratto
di mutuo:
se oneroso o gratuito, e saggio di interesse (in
mancanza quello legale), e termine per restituzione
somma (in mancanza giudice 1817)
144
-> ammissibile come il prelim di mutuo, e degli altri
contr reali, ex 1822.
di comodato:
è contr reale, ma ammiss preliminare.
“lego a carico di .. l’obbligo di concedere in comodato
a .. , legatario, per il solo mese di agosto, per 10
anni, la casa al mare in ..”
di lavoro subordinato:
valido solo se bassa qualifica,
es “lego a carico di .. l’obbligo di assumere come
segretaria mia figlia tizia, stipulando con lei un
lavoro di lavoro subord con retribuz iniziale di almeno
.. mensili e durata indeterminata”
-> no se per dirigenti, tecnici iperspecilizzati ..
di appalto:
sia se a favore appaltatore (che così viene preferito)
che del committente (es corrispettivo massimo)
“obbligo di stipulare contratto di appalto avente ad
ogg i lavori di ristrutturazione immobile in .. per
corrispettivo non > oppure < di .. , secondo eventuale
capitolato ..
di fideiussione:
sia come contratto tra fideiussore e creditore;
sia tra debitore e fideiussore a favore del creditore
1411.
“lego .. l’obbligo di stipulare un contratto di
fideiussione con .. a garanzia del pagamento di .. di
cui tizio è creditore verso .. in forza di ..
- anche a garanzia crediti futuri e evntuali di tizio
verso caio, ma con termine (es 5 anni) e importo
massimo ex 1938.
di prelazione:
ovviamente effetti solo obblig e no reali come 732,
essendo come 1566
-> su beni legati; ma anche su beni ereditari se divisi
ex 734, perché no comunione quindi no 732!
ricorda il termine ex 1379 -> espressione di un
principio generale.
di contratto di rendita vitalizia:
a differenza del legato ex 670, qui hai solo d a
stipulare contratto a certe condizioni, es in cambio di
cessione di immobile
-> “lego a carico di .. l’obbligo di costituire rendita
annua di .. a favore di .. , per tutta durata vita di
quest’ultimo, che in corrispettivo dovrà cedere il
proprio appartamento in ..”
145
Legati particolari
Di azienda:
Lega tutti i dd spettanti al de cuius sull’azienda
(anche quelli spettanti ex 178, se coniugato in comun
legale).
Chiarisci sorte di contratti, debit, crediti, e
eventuale concorrenza ex 2557!
giur prev) azienda è universitas facti, perché
pluralità di beni immobili e mobili nella disponibilità
(anche in fitto) dell’imprenditore, con destinazione
unitaria, no anche debiti, crediti e contratti.
Quindi legatario no nei debiti aziendali perché resp
erede 752, 756 (solo eredi responsabili dei debiti
ered)
(collega 2560, 756, 671, 1010 e 668 uniche respons del
legatario)
tuttavia legatario risponde “anche” lui ex 2560 per
debiti che risultano dai libri contabili,
ma poi ha diritto di rivalsa verso eredi, perché 2560
ha rilevanza solo esterna,
ma debiti a carico cedente, o suoi eredi.
Se vi fosse passaggio dei debiti, i creditori aziendali
avrebbero un diverso debitore, mentre si sa bene che il
debitore è infungibile a differenza del creditore.
Il 2560 come il 1546 prevede un accollo cumulativo ex
lege con effetti solo esterni, ex 1273,
solo che sono diversi i rapporti interni, in quanto:
- azienda, debiti a eredi, univ facti;
- eredità, debiti a legatario 1546, univ iuris.
t2) azienda è univ iuris, e pertanto trasmissione
debiti a legatario.
in ogni caso chiarisci ->carnelutti
“lego azienda .. , disponendo che debiti inerenti a
esercizio impresa, esistenti al momento mia morte siano
tutti a carico dei miei eredi in proporz rispettive
quote ered, 752”
Debiti solo a legatario d’azienda:
fai un legato di contratto di accollo cumulativo
(volontario e non ex lege) con effetti interni;
146
ossia legato di contratto a favore degli eredi e a
carico del legatario avente ad oggetto i debiti
aziendali sino al momento della morte del de cuius.
La responsabilità solidale è prevista ex lege,
tuttavia qualora dovesse adempiere il legatario non
avrà più d di rivalsa verso gli eredi, mentre qualora
adempiano gli eredi avranno d di rivalsa verso
legatario.
Quanto ai contratti, 2558:
a cessionario/legatario in modo automatico, salvo a
carattere personale, e “salvo patto contrario”!!
Ricorda che è discusso cosa si intenda per “personale”:
se rileva la personalità del cedente, nell’interesse
del contraente ceduto, e quindi 2558 posto a sua
tutela;
ovvero se rilevi la personalità del contraente ceduto,
e quindi 2558 posto a tutela del cessionario!
Quindi inserisci contratti, chiarendoli, che non vuoi
siano trasmessi:
per certi contratti ci sono norme ad hoc, es locaz 37 l
392/78, proposta contr 1330, mandato 1722 n4, appalto
1674, lavoro subord 2112 co2.
E’ eccezione al 1406, non occorre consenso del
contraente ceduto, che è tutelato dal d recesso entra 3
mesi da notizia del trasferimento.
“dispongo che tizio subentri in tutti i contratti
aziendali da me stipulati ad eccezione di quelli
personali e dei seguenti contratti: ..”
Quanto ai crediti, 2559:
essendo universitas facti, no trasmissione automatica a
legatario di azienda, ma possibile legato dei soli
crediti aziendali ad altra persona!!
“.. nei crediti aziendali subentrino i miei eredi in
proporzione rispettive quote ereditarie”.
Concorrenza 2557:
non si applica il 2557 al trasferimento mc di azienda,
quindi no obbligo di non concorrenza per 5 anni a
carico eredi ->
tuttavia possibile ulteriore legato a favore del
legatario di azienda di non fare, ossia di non
concorrenza degli eredi per 5 anni, ex 2557.
“ lego ancora a favore di tizio e a carico dei miei
eredi l’obbligo per questi ultimi di astenersi
dall’iniziare nuova impresa .. per periodo di 5 anni da
apertura successione”
147
per la ditta, 2565:
no trasferimento separatamente da azienda, per non
sviare e confondere clientela -> è appunto segno
distintivo di “quella” impresa!
Tuttavia ex co3 possibile che trasmessa solo azienda e
ditta estinta per volontà de cuius.
Quindi il 2565: non permette il trasferimento separato
della ditta m c, ma solo che essa per volontà del de
cuius può anche estinguersi.
“dispongo che ditta .. sia estinta”.
galgano) come ditta anche l’insegna, è segno
distintivo!
Applicaz anal 2565, puoi farne prevedere l’estinzione!
“ dispongo che a tizio non venga trasferita anche la
ditta “..” e che la stessa si estingua all’apertura
della successione, e che tizio provveda alla rimozione
dell’insegna aziendale.”
di eredità:
se accettata o non ancora accettata (ma è accettaz
implicita) dal de cuius, è legato e no erede, perché
beni determinati e non quota del patrim del de cuius.
Essendo eredità una universitas iuris, anche debiti a
legatario, ma intra vires legati, debiti eccedenti a
eredi, se eredità passiva.
Ex 1545-> rapporti interni venditore/erede –
acquirente/legatario:
il legatario deve rimborsare il venditore dei debiti da
lui pagati, proprio perché è universitas iuris, ma nei
limiti legato;
Il 1546 regola invece i rapporti esterni:
solidarietà ex lege passiva per i debiti ereditari (è
accollo ex lege cumulativo e non liberatorio)
di beni in fondo patrimoniale:
ex 167 testatore può costituire anche direttamente un
fondo patrim, con attribuzione ad esso di beni
fruttiferi ->
3 strade:
1) diretta:
“costituisco in fondo patrim per far fronte ai bisogni
della famiglia di tizio e tizia ex 167 l’appartamento
a, attribuendone la propr a titolo di legato al solo
tizio e disponendo la libera disponibilità e
148
alienabilità dei beni senza necessità aut ex 169, salvo
in presenza di figli minori”;
nb pur essendo un legato, ex 649 no accettaz, tuttavia
occorre, per dottr pref, atto pubbl di accettaz ex 167
per la costituz del fondo patrim, perché essa comporta
dd e doveri di ammin per entrambi i coniugi.
Quindi anche se propr solo ad uno, occorre
“accettazione” di entrambi per atto pubblico o
scrittura privata aut, ai fini annotaz e trascriz!
Realizza sempre una convenzione matrim -> 162 e 2647!
Se l’altro coniuge rifiuta consenso, 181 trib, ex 168
che rinvia a 180 e ss.
Non è accettazione del legato, ma perfezionamento della
convenzione matrim ai fini di costituire il vincolo.
Oppure prevedi anche tale caso:
“qualora l’altro coniuge rifiuti consenso a stipula
dell’atto di costituz fondo patrim, dispongo che i beni
siano attribuiti senza peso alcuno in piena proprietà a
tizio”.
Ricorda che costituzione beni in fondo patrim, anche di
beni attribuiti a titolo di eredità ex 588 co2 o 734.
2) legato dei beni, con modus di costituirli in fondo
patrim,
in tal modo l’atto costit di fondo patrim sarà
bilaterale e non trilaterale.
Se l’altro coniuge non accetta si considererà come
onere impossibile, quindi come non apposto salvo sia
determ.
Quindi chiarisci che è onere determinante ex 648, risol
per inademp.
3) legato di contratto di fondo patrim a carico eredi e
a favore coniugi.
Oltre che per legato è possibile anche a titolo
ereditario?
T1 cap) Si,
ma in fondo patrim solo i beni immobili, mobili reg e
titoli nominativi compresi nella quota.
No beni mobili non reg (es azienda!) né denaro!
No beni futuri ma solo “determinati”.
Se propr solo a tizio, solo lui accetta l’eredità, ma
poi per costituzione del vincolo occorre consenso di
entrambi i coniugi!
L’equivoco è nato dal 167 che sembrerebbe richiedere il
consenso dei coniugi solo se la costituzione del terzo
è per atto iv e non anche se mc.
149
Ma il fondo patrim è una convenz matrim, ritenuta dai +
un “regime patrim” seppur particolare e non generale, e
poi comporta dd e doveri di ammin di entrambi, quindi
non si discute la necessità di accettazione di entrambi
i coniugi!
Il testam può essere anche olografo, ma l’accettaz
coniugi del vincolo (ossia onere) per atto pubbl e
testi! (artt 162 e 48 l n)
Ricorda che è un vincolo, un peso ex 549 su legittima!
T2) solo se beni ex 588 co2 o 734
perché 167 parla di “beni determinati”.
T3 + attenta) Nb ma solo beni ogg di legato ex 752, No
beni ereditari!!, quindi se a favore di eredi, fai un
prelegato o legato semplice,
perché beni ereditari sono destinati a pagamento credit
ered e legatari 752 !!,
e quindi non possono essere vincolati in fondo patrim!!
di beni a comunione legale, ex 179 b)
in tal modo i beni attribuiti a coniugi in comun
legale, altrimenti in comunione ordinaria!
E’ peso ex 549, perché norme ammin ex 180 e ss!
Essendo un peso, se legittima, no a comunione legale,
ma ai coniugi in comunione ordinaria.
Se erede è solo tizio, e beni a comunione, per taluni
no anche necessità accettazione di tizia, perché
coacquisto ex lege ex 177 a).
Se lego un bene che ho sotto cond risol (es 1500
riscatto), posso:
legare bene sotto cond risol, e prezzo ricevuto sotto
cond sosp entrambi dell’esercizio del riscatto.
Legato di bene acquistato a rate ex 1523, ma rate non
tutte pagate:
t1) è legato bene altrui ex 651, perché passaggio propr
solo con ultima rata, quindi nullo se no conoscenza
alienità bene;
t2) legato di posizione contrattuale, perché de cuius
non è vero che non ha niente, ma ha aspettativa di
acquisto, quindi trasmissibile ma rate a carico
legatario, perché no 752 ma posizione contrattuale.
Rinunzia a servitù attiva, o usufr ..:
150
puoi costruirlo sia come legato effetti reali, ex 658
per anal, di liberaz da debito;
o obblig a carico onerato, es eredi o legatario di quel
fondo, con atto unil -> modus o condiz.
Legato di superficie, servitù ..:
chiarisci sempre limiti e contenuto del d, es di
costruire per mc .., per 3 piani, secondo progetto ing
..; servitù di passaggio, anche con mezzi meccanici,
dalle ore .. a ..
Legato di usufr:
T1 prev) è sempre legato, perché d temporaneo (semel
heres semper heres),
e ex 1010 e no 752.
T2 cass 02) è erede, perché non è su beni determinati
ex 588 co1, bensì su quota o sull’intero.
Chiarisci se con o senza d di accrescimento reciproci,
se a più persone!
“e dispenso il legatario dall’obbligo di prestare
idonea garanzia e fare inventario ex 1002”
Se usufr universale, e c’è anche denaro, sarà quasi-
usufr su denaro.
Anche come legato di contratto di comodato (anche
modale) con termine finale a morte beneficiario.
Legato di usufr se testatore è solo nudo propr:
si, perché usufr è d che potenzialmente appartiene a
testatore, perché è d a termine iniziale morte
dell’usufr, e quindi può disporre con legato a termine
iniziale!
Lego usufr bene e se stato di bisogno aut a vendere
bene:
è doppio legato, di usufr incondizionato;
e di nuda propr sotto cond sosp stato di bisogno,
accertato con parametri fissati da testatore (es
disoccupazione per più di 3 mesi) o da terzo
arbitratore 1349 (“rimetto al sig terzo l’accertamento
del verificarsi del grave stato di bisogno”),
ma poiché no mero arbitrio, fissa sempre parametri!, ex
632-1349!
oppure del prezzo ricavato con vendita, ma così no
scelta per legatario, es ipoteca per credito su intero
bene e non solo su usufr ..
se di nuda propr condizionato è legato a effetti reali
condiz;
se prezzo solo obblig.
oppure:
151
legato di usufr puro, e ->
legato alternativo 665 se stato di bisogno ex 1349-632,
a scelta dell’onorato, tra nuda propr immobile, o
alimenti 660, a carico degli eredi.
oppure:
prevedi esecutore testam 700, con obbligo vendere bene
a prezzo minimo di .. e dare ricavato a legatario.
Se lego un immobile a Tizio perché lo venda e con i
soldi soddisfi il suo credito nei mie confronti ed il
residuo lo dia a caio:
- soluzione preferibile è l’esecutore testam già aut da
testatore a vendere il bene;
- forse sarebbe accettabile una condiz oppure un modus;
no un legato di contratto di vendita a carico di tizio
perché sarebbe a favore di sogg indeterminato (il
futuro acquirente).
No Legato di ipoteca ex 2821 e 2741
e di pegno per eadem ratio, se ad effetti reali;
ma anche per il pegno, perché costituendosi mediante
consegna del bene, occorre cooperazione di onerato, no
possibile d di pegno direttamente da testatore; infatti
mentre ipoteca anche per atto unil, pegno solo per
contratto, che è contratto reale!
Quindi si il legato obblig di pegno, no il pegno
testamentario!
Discusso il legato obblig di ipoteca:
t1 ieva) è in frode a 2821, 2740 par condicio, e poi se
inadempimento 2932;
cap) lecito perché divieto solo per atti mc e no iv, e
poi sarebbe successivo a apertura successione.
Si il legato di liberazione da ipoteca che de cuius
aveva su bene di debitore ereditario (è legato ad
effetti reali).
Possibile legato di pegno su quota srl?
Si, come legato di contratto per atto pubblico, o
scrittura pr aut, ai fini iscriz r imprese ex 2479.
Possibile però solo se no divieti di trasferimento
assoluti ex 2479, perché pegno è un d reale limitato su
quota
Quota srl non è incorporata in un documento, non è
titolo di credito, è bene immateriale equiparato ai
beni mobili ex 812.
Il pegno quindi non sarà sui titoli di credito ex 2800,
ma su dd diversi ex 2806!
152
D voto a creditore pignoratizio, 2352 per anal.
Se aumento quota sia gratuito che oneroso, estensione
pegno per principio unicità quota;
se fossero azioni, se oneroso ex 2352 a socio, no
estensione.
Legato di fideiussione:
preferibile costruirlo come legato di contratto;
ma per certa dottr anche possibile per testatore
costituire subito l’obbligaz fideiussoria senza
necessità di successivo contratto:
perché fideiussione può costituirsi anche per atto unil
iv del fideiussore, e perché onerato può sempre
rinunziare a eredità o legato; quindi testamento
potrebbe essere fonte diretta di una obbligazione.
dd di autore:
i cd dd morali 2577 co2, es dichiarare autenticità
quadri, scritti, ovvero disconoscere, opporsi a
modifiche ..
sono dd della personalità, come tali intrasmissibili i
v, ma solo per m c ai familiari.
Spettano già ex lege a sogg ex 23 l 633/41
t1) spettano iure proprio ai sogg ..
t2 min) sono legati ex lege.
In ogni caso non occorre che testatore disponga circa
essi, perché è superfluo.
Inutile dire: “riconosco a mia moglie i dd di
riconoscere o disconoscere i miei quadri ..”
Puoi prevederli anche come onere o condizione (es “.. a
mia moglie con onere di disconoscere tutti i quadri che
mi vengano attribuiti”) di modo che più che come d
valga come obbligo!
mentre dei dd di utilizzazione econ 2577 co1
sono liberamente trasferibili sia i v che m c.
Il de cuius può disporne iure successionis
legati e società:
di azioni di spa o sapa, o quota srl
se ci sono limiti legali, es ex 2343 co3 (stima di
conferimento crediti non ancora rivista) o 2345 co2
(gradimento ammin se azioni con prestazioni
accessorie):
no possibile la trasmissione, perché divieti ex lege
anche mc;
se limiti statutari (es prelaz o gradimento):
153
azioni spa o sapa trasferibili perché per cass e dottr
prev non opera il 2355 per trasferimenti mc;
“lego a favore di .. tutte le azioni della soc .. di
cui sarò titolare al momento della mia morte”
collega 2355 a 2343 e 2345.
- quota srl
il 2479 ammette l’intrasferibilità assoluta quota anche
a causa morte,
quindi eredi de cuius no quota ma solo d a sua
liquidazione, in proporzione ultimo bilancio esercizio
come 2437, 2494.
Oppure legato del d alla liquidazione della quota.
di quota come accomandante -> no problem 2322
il legatario del socio defunto acquisterà non solo la
quota, ma anche status socio, anche senza consenso
altri soci.
se resp illim, es accomandatario o snc -> 2284
unico d immediatamente trasmissibile è quello alla
liquidazione quota, d e g prev;
perché status socio non si trasmette, perché connesso a
sua persona, ma possibili clausole statutarie ..
Fai un legato alternativo 665:
d a liquidazione quota ovvero a quota snc qualora sia
possibile per statuto o volontà soci superstiti.
di quota o azioni di coop
la partecipazione a coop legata a requisiti di
carattere personale, es lavoratori nel settore ..
1) nel silenzio atto costit -> solo d a liquidazione
quota;
2) ma atto cost può prevedere d a continuazione per
eredi -> ma devono avere i requisiti personali
richiesti;
3) oppure subordinare continuazione a gradimento cda.
(in tale ultimo caso fai legato sotto cond sosp
gradimento cda, e legato sotto cond sosp del mancato
gradimento del d a liquidazione quota).
Legati ex lege (alcuni sono vocazioni anomale):
540 co2 casa familiare;
585 co2, 548 co2 separato con addebito;
580, 594 figlio non riconoscibile;
9 bis l 898/70 divorziato;
6 l 392/78 contratto locazione a conviventi, anche more
uxorio, parenti..
affitto terreni
154
Accrescimento
E’ acquisto automatico, ipso iure (676 co1),
irrinunziabile (sarebbe rinunzia parziale vietata ex
520) e retroattivo ex tunc.
Ratio istituto ius adcrescendi:
t1 ogg) perché è vocatio in solidum, ossia vocazione
solidale, ossia ognuno è chiamato per l’intero, ma d
compresso da quello degli altri chiamati;
t2 sogg) presunta volontà testatore di preferire altri
coeredi testam piuttosto che eredi legittimi.
Essendo acquisto automatico, No 525, come per acquisto
stato ex 586!
Presupposti per accrescimento:
1) “stesso testamento” -> coniunctio verbis
se invece in testamenti diversi non c’è accrescimento,
es nel 1° nomino erede per 1/2 tizio, e nel 2° per
l’altro 1/2 caio;
ma se nel 2° richiamo e confermo la disposizione del
1°, es nomino erede, “oltre tizio”, “anche” caio: in
tal caso di fatto entrambe le disposizioni sono nel 2°
testam -> si accrescimento!
2) “in parti uguali, o senza determinaz parti” ->
coniunctio re
quindi difficile che ci sia accrescimento se 588 co2!!
3) “qualora uno non possa o non voglia accettare”
es decadenza, indegnità, incapacità, risoluz onere 648,
cond risol avverata, .. ma anche rinunzia -> 522, 523!
No prescriz, per parte dottr, perché con essa si è
prescritto anche il dd dei coeredi, che potevano agire
ex 481!
Accrescimento ex 674 co2:
se + eredi nella stessa quota,
es tizio e caio nella quota di 2/3 (per dottr es ex 522
se successione ab intestato dei figli, se uno di essi
rinunzia).
Per accrescimento nel legato, 675:
stessi presupposti,
ma per cap non richiesto anche legato nello stesso
testamento, ma anche 2 testamenti diversi;
contra dottr prev per la quale stessi presupposti
richiesti, anche la coniunctio verbis!
Discusso se norme su accrescim siano o meno derogabili:
155
cap) si, quindi possibile accrescimento volontario, es
anche se manca uno dei presupposti, es: nomina di 2
eredi in parti diseguali 1/3 e 2/3, ma con d accrescim
reciproco.
dottr prev e cass76) non è possibile,
perché se parti diseguali, non è più vocazione
solidale;
escamotage -> la sostituzione ord reciproca:
es “nomino tizio erede per 1/3 e caio per 2/3 e se uno
di essi non può o vuole accettare opera sostit ord in
favore dell’altro”.
Ma differenze notevoli tra 674 e 688:
1) accrescim opera ipso iure, è automatico e
irrinunziabile;
mentre sost ord opera solo se accettata, quindi
possibile rinunzia, perché è doppia delazione;
2) sost ord prevale su rappres; rappres prevale su
accrescim;
3) non vi è ambulatorietà automatica di oneri e
obblighi, ex 676, es testatore può prevedere che in
caso di sostituzione di mevio a caio, ex 690, oneri di
caio a carico di tizio erede.
No accrescimento:
1) se contraria volontà del de cuius, es “nomino
tizio e caio eredi senza accrescimento”;
2) se trasmissione delazione 479; sostit ord;
rappresentazione ex 674 co4; mentre se non
operano tali istituti e neanche l’accrescim ->
eredi legittimi, 677.
Con accrescimento passaggio oneri e obblighi:
es se tizio nomina eredi primo e secondo, prevedendo
solo a carico di secondo i debiti ered, se si ha
accrescimento per rinunzia di secondo, a primo tutti i
debiti ered.
Se vendita di quota ereditaria, accrescimento a favore
di:
cap) acquirente, perché è espansione di d ormai
acquistato, e no nuovo d, come accessione, e poi ex
1544-5 anche i frutti, i debiti, e anche lo ius
adcrescendi;
rescigno) alienante, perché 674 è “tra coeredi”,
tuttavia nella vendita di quota possibile prevedere d
accrescimento in favore di acquirente.
Collegato di usufrutto ex 678
Anomalia perché d usufrutto è stato già accettato,
156
mentre in genere accrescimento si ha se manca
l’accettazione!
E’ un usufrutto congiuntivo:
se 2 collegatari hanno entrambi già accettato legato di
usufr, e dopo anni uno di essi muore, no consolidazione
parziale con nuda propr, bensì accrescimento in favore
dell’altro.
Ratio: che usufr è d temporaneo che si estingue con
morte, pertanto non vi è acquisizione definitiva nel
patrimonio dell’usufruttuario, e pertanto no
trasmissione ai suoi eredi!
Quindi no problema con 458, e possibile deroga a
consolidazione.
Accrescimento anche se collegato di dd uso e
abitazione, per analogia, ma NB solo nei limiti dei
bisogni del beneficiario e famiglia (es se appartamento
è enorme e no divisibile, no accrescimento!)
e anche se collegato di rendita vitalizia ex 1874,
anche dopo l’acquisto come 678!
Es lego rendita vitalizia di 100 a tizio e caio;
se tizio muore, per accrescimento seconda da 50 avrà
100, ex 1874.
Secondo poi potrà anche cedere a terzi tale d di
credito, perché non è alimentare 447, ma che rimarrà
commisurato a sua vita.
Ricorda che anche d propr può essere ogg di
accrescimento, dopo l’acquisto, ma no in caso di morte
ex 458, ma solo in caso di rinunzia di un comunista a
sua quota!
Nb per aversi accrescimento ex 678:
occorrono stessi presupposti per normale accrescimento,
quindi anche ad es la coniunctio re.
Se parti sono diseguali, e tuttavia il testatore ha
previsto accrescimento reciproco:
per cass76 è usufrutto successivo vietato!!
Accrescimento e rinunzia ex 521-523
Revocazione
Collega 679 a 587, 458, 1373 e 800.
La revoca non è causa di nullità sopravv, ma solo di
inefficacia sopravvenuta di un atto che rimane valido,
ma improduttivo di effetti.
E’ neg di 2° grado, accessorio al primo, pertanto
stessa natura e in genere stessa forma, perché possib
157
anche revoca tacita di testam scritto es mediante
distruzione!
Principio di Tassatività forme di revocazione!
Revoca solo:
espressa 680;
tacita 682-686;
ex lege 687.
Revoca della revoca solo espressa ex 681 che rinvia
solo a 680!
No revoca es a seguito di divorzio, se istituz erede
del coniuge.
Revoca può essere anche sotto condiz, es che nasca un
figlio concepito, ma No a termine (come istituz erede).
Può essere anche parziale, es:
“revoco la istituzione di erede di .. (o il legato a
favore di ..) disposta con testamento olografo
depositato presso notaio .. con verbale rep .. atti
ultima volontà in data ..
Revoca espressa 680:
1) o con nuovo testamento, ove si dice “espressamente”
che si revocano precedenti disposiz testam, e revoca
può essere anche l’unica disposizione!;
2) o con atto ricevuto da notaio con presenza irrinunz
2 testi, e ora di sottoscriz!!!
Ma che atto è quest’ultimo?
t1) è iv, pertanto rep generale, e l not e non 603, es
2 testi e non 4 se testatore muto e analfabeta, perché
è immediatamente efficace, infatti revoca
immediatamente le precedenti disposiz testam;
t2 pref) è mortis causa, quindi rep atti ultima
volontà, perché seppur abbia efficacia immediata,
incide su un atto cmq mortis causa destinato ad avere
efficacia con morte disponente, e poi è negozio
accessorio! Quindi -> rep atti ultima volontà, 2 testi
e ora sottoscriz!
Quindi norme su testamenti, es
- sarà possibile che possa revocare l’inabilitato,
capace ex 591, perché se altrimenti fosse atto iv
necessiterebbe dell’assistenza del curatore e forse di
aut!! Sarebbe altrimenti illogico che capacità di fare
testamento e di revocare non coincidano! E poi
principio di simmetria.
Quindi per citare atto di revoca anche espressa ->
sempre atto rep .. atti mc, e non iv!
158
Ricorda che il testamento può contenere anche solo la
revoca del precedente, cass86.
Revoca tacita 682
testamento posteriore
è revoca solo delle disposizioni incompatibili:
ma no es 2 istituzioni eredi in 2 testam diversi, salvo
es nomino “mio unico” erede ..
1° testam è revocato anche se 2° testam è inefficace,
es erede sotto condiz sosp non verificata, ex 683;
ma se 2° testam è nullo o annullato rimane efficace il
1°.
Se nomino con 1 testam “mio erede universale (e non
pro-quota) tizio”
e con 2 testam “erede universale caio”
-> disposiz incompatibili ed erede solo caio;
ma se tali istituz sono nello stesso testamento
olografo es intervallate da un legato?
Sono nulle entrambe perché incompatibili e
contemporanee, e possibile solo 590;
ma per cap, se unico successibile è lo stato, ex 1367
interpretaz in modo da dare un senso a testam, e
presumibile volontà de cuius era di avere 2 eredi, solo
che si è espresso male!
Ex 684
distruzione di testamento olografo è revoca, salvo si
provi .. ex 684 e per dottr, ex 2724 n3 e 2725 se no
colpa o dolo (es delato che ha perduto senza colpa il
testamento).
685
no revoca se sottrazione del testamento segreto dal
notaio violenta o clandestina.
Se 1° testamento; poi 2° testam è segreto con il quale
si revoca espressamente il primo ex 680, ma poi ritiro
del segreto ex 685, ed esso poiché battuto a macchina
non vale come olografo?
Il 2° testam è solo inizialmente efficace, ma poi
revocato, ma anche qui cos’è revoca della revoca
tacita?
Se la si ammette limitatamente a alcuni casi, allora
rivive il 1° testam, altrimenti c’è successione
legittima.
Trasformaz o alienazione res legata 686
è applicabile solo a legato di specie, no se obblig,
ovvero se istituzione di erede anche se 588 co2!!
159
Per trasformazione: radicale trasformazione della
destinazione econ bene.
-> tassatività forme di revoca, 686 solo a legato!!
Se quindi più istituzioni di erede, e divisione ex 734,
ma poi alcuni beni assegnati a erede sono venduti, non
è revoca!
Se tizio istituisce caio erede per 1/3 assegnandoli la
casa alfa, che poi vende, caio rimane erede, ma
divisione nulla ex 735, salvo non vi siano beni
nell’asse sufficienti per quota erede di cui testatore
non ha disposto!
Mentre se caio istituito per 1/2 e venduta solo casa
alfa assegnatagli e che vale 30, ma non anche la casa
beta, no nullità divisione ex 735, ma possibile azione
di rescissione per lesione ex 763 co2, se vi è lesione
> di 1/4.
è ammessa prova di diversa volontà ex co3: es testatore
prima vende e poi riacquista res legata.
Se costruzione sul bene ogg di legato, può essere:
- 667 accessione cosa legata, va al legatario;
- 686 alienazione o trasformazione cosa legata,
revoca tacita.
Se testatore vende sotto cond sosp il bene legato:
t1) è revoca tacita ex 686;
dottr prev) revoca, solo se si verifica la condiz,
perché alienaz è solo eventuale.
Occorre alienazione efficace, no revoca se proposta di
vendita, o opzione, preliminare, sotto cond sosp ..
mentre si revoca se sotto cond risol, o se annullabile.
Ex 681
Solo espressa, di altra revoca espressa o tacita.
Infatti solo con revoca espressa di altra revoca fai
rivivere le disposizioni contenute nel primo
testamento!
Ma si è fatto notare come il testamento posteriore che
non revoca espressamente il precedente se disposiz
incompatibili è revoca tacita ex 682, ed è possibile
che vi siano 2 o più testamenti successivi
incompatibili con il primo; quindi anche revoca della
revoca tacita -> ma senza effetti di rivivescenza ex
681.
No però revoca della revoca, se quest’ultima mediante
distruzione testam, perché essendo distrutto esso non
può tornare a rivivere, quindi non avrebbe senso.
Anche al 681 si applica il 683, ossia revoca della
revoca efficace anche se poi i chiamati per effetto del
681 rinunziano tutti, e in ogni caso il testamento ex
160
681 rimane inefficace, perché il 2 testam è stato
revocato e come tale non può più operare.
Natura giuridica:
t1) è testamento per relationem, relatio formale a 1°
testamento, quindi efficacia di esso ex nunc, al
momento della revoca della revoca;
t2) è atto che rimuove la causa di inefficacia del
primo testam ossia elimina la revoca, e l’efficacia ex
tunc, “rivivono” le disposizioni del 1° testam ossia
dal momento sua redazione, è solo una conseguenza
naturale!
Può essere anche apponendo nuova data e Nuova
Sottoscrizione (cass73) a 1° testam olografo.
Revoca ex lege 687
è inefficacia, e non nullità, sopravvenuta;
ex co3 revoca non ha luogo se testatore abbia
“provveduto” al caso esistessero o sopravvenissero
figli:
t1) se testatore ha es attribuito parte beni a
eventuali figli non noti o futuri;
t2 cap) provveduto va inteso come “preveduto”, es
“dispongo che miei unici eredi siano .., anche in caso
in cui esistessero o sopravvenissero figli .. (oppure
anche in caso tizio mi sia riconosciuto figlio
naturale)”
tanto poi eventuali figli sopravvenuti o non noti
possono agire in riduzione, ex 553!
Nb: no 687 qualora il testatore aveva già altri figli a
lui noti, perché il 687 si applica solo qualora il
testatore ignorasse di avere alcun figlio!!
Testamento revocato, salvo che sia ex lege 687, no
conferma 590!
“revoco, ex art 680 cc, il testamento ricevuto ..,
ovvero, le seguenti disposizioni testamentarie
contenute nel testamento ..: legato di .. a tizio ..”
“revoco, ex art 681 cc, l’atto ricevuto da notaio ..
rep atti ult vol n. .. (no registrato!!) con cui si
revocava il testamento ricevuto da ..
Pertanto rivivono le disposizioni revocate contenute in
quest’ultimo testamento.”
Sostituzione ordinaria o volgare
anche detta substitutio vulgaris
Per dottr prev il sostituito è delato sotto cond sosp,
quindi:
161
prescriz ex 480 co2.
t2 min) è chiamato ulteriore 480 co3, perché può agire
ex 481.
Prima del verificarsi condizione:
cap) ha solo aspettativa di delazione, quindi non può
accettare né disporre dei propri dd prima, salvo
escamotage con vendita di cosa altrui ex 1478;
cass) può sia accettare sotto cond sosp, che disporre
dei propri dd sotto medesima condiz ex 1357.
Anche sostituto del sostituto -> cd sostituzione
successiva!
Sostituzione reciproca 689 co2,
“proporzione tra le quote”:
se lascio 1/2 a tizio, e 1/4 ciascuno a caio e mevio,
con sostituzione reciproca degli altri due in caso uno
non accetti,
se tizio non accetta -> sua quota divisa a metà tra
caio e mevio;
se caio (o mevio) non accetta -> poiché a tizio quota
doppia rispetto a mevio, fai 3 porzioni, ossia 2/3 a
tizio e 1/3 a mevio della quota di caio.
Ma se sostituzione in favore anche di persone terze,
allora uguaglianza quote circa quella “vacante” ossia
non accettata:
se caio rinunzia -> sua quota divisa in 3 parti uguali
a tizio, mevio e terzo.
Proprio perché è discussa la figura dell’accrescimento
volontario (ossia disposto da de cuius quando non
ricorrano i presupposti), se si vuole che in caso di
mancata accettazione il patrimonio rimanga cmq
nell’ambito della famiglia, prevedi una serie di
sostituzioni reciproche ex 689 co2.
Puoi anche prevedere che istituiti siano tutti i
coeredi e sostituiti solo alcuni di essi (se vuoi
attribuire ad alcuni solo beni determinati, senza
possibilità di ulteriori acquisti).
“Sostituzione reciproca tra i coeredi ex 689 co2, ad
eccezione di tizio quale sostituito”.
Occorre essere chiari:
es se dico tizio e caio eredi, e in caso non possano o
vogliano accettare li sostituisco con mevio ->
non è chiaro se sostituzione solo se uno dei 2 non
accetta, o solo se entrambi non accettano; in tale
ultimo caso, no sostituz, ma potrebbe operare ad es
accrescim se parti uguali, o nella stessa quota.
Sostituzione anche se istituito ha accettato e poi
162
risoluzione ex 648 per inadempimento modus.
Chiarezza anche:
se dico sostituisco al primo nato di tizia, caio, se il
nascituro non nasce ->
prevedi solo una ipotesi, ossia mancata nascita, ma non
anche quella es di rinunzia a eredità!!
Quindi anche se nascituri,
no sostituz in caso mancata nascita,
ma sempre “qualora non voglia o possa accettare”, per
evitare contestazioni dovute a interpretaz volontà
testatore!!!
Ex 690:
trasmissione stessi obblighi a sostituito, salva
diversa volontà de cuius, es se sostituzione obbligo a
carico no del sostituito ma degli eredi, a differenza
che per accrescimento!
Solo trasmissione degli obblighi, ossia:
modus o legati obblig, no condizioni, perché sospende
ma non obbliga.
Se istituisco mevio a condizione di laurea entro ..
e lo sostituisco con caio se cond non avverata,
a caio no condizioni, salvo espressa volontà de cuius
in tal senso “anche sostituzione di caio, sotto
medesima cond sosp (o altra).
Nb:
ordine è:
trasmissione, perché delazione non cade;
sostit;
rappres;
accrescim;
success legittima.
Ma non è ordine rigido, ma è derogabile dal testatore,
es:
1) nomino erede tizio sotto cond risol che questi
non accetti personalmente l’eredità
trasmessagli; in caso si verifichi detta cond
risol sostituisco tizio con mevio -> in questo
modo sostit prevale anche su trasmissione!
2) nomino tizio erede, e lo sostituisco con caio a
condizione che né lui, né i suoi discendenti che
succedono per rappresentazione, accettino
eredità -> rappres su sostituz;
3) nomino tizio e caio eredi, disponendo un d di
accrescimento reciproco nel caso uno dei due non
accetti -> in tal caso accrescim prevale anche
su sostit e rappres; ex 674 co3 l’accrescimento
163
soccombe a sostituz ord “salvo diversa volontà
testatore”; non è sostituzione reciproca, perché
se presupposti ex 674 possibile accrescimento, e
quindi acquisto ipso iure, irrinunziabile e
retroattivo.
Se testatore nomina tizio erede, e suo sostituto caio;
ma sia tizio che caio, ossia sia istituito che
sostituito rinunziano, (o commorienza) a chi la
delazione, tra erede legittimo del testatore,
discendenti di tizio o quelli di caio per
rappresentazione?
A discendenti del sostituito, caio, per
rappresentazione, perché operando la sostituzione il
primo delato è estromesso definitivamente da
successione, quindi no rappres dei suoi discendenti, ma
dei discendenti di caio, che avendo rinunziato fa si
che operi la rappresentazione suoi discendenti.
Attento a sostituz e legittimari:
es se unico figlio del de cuius rinunzia, e
sostituzione a favore di estraneo,
ex 536 co3 il figlio del figlio del de cuius stessi dd
del padre, quindi ex 537 d a 1/2 per legittima, e
quindi 554;
t2) ex 536 co3 stessi dd “ai discendenti che vengono a
successione in luogo dei genitori, figli del de cuius”,
significa stessi dd solo se succedono per
rappresentazione, no se testatore prevede ad es una
sostituzione (proprio per questo per mengoni questa è
un’ eccezione, ossia qui c’è prevalenza di rappres su
sostituzione!).
Pensa a nonno con 3 figli, di cui uno premorto che ha
un figlio,
se lascia tutto ai 2 figli vivi, oppure ai 3 figli (se
non è ancora morto) prevedendo la sostituzione
reciproca, per mengoni in ogni caso no sostituz, ma il
nipote è sempre legittimario ex 536, e se opera la
rappres essa prevale anche su sostituz.
Possibile la sostituzione parziale:
se tizio non può o vuole accettare,
parte della sua quota a caio (restante parte devoluta
ab intestato).
Sostituzione fedecommissaria
ricorda che è eccezione a 549 (fai sempre
corrispondenza biunivoca artt)
164
ossia è condizione (3 risol) consentita anche su
legittima stante utilità sociale dell’istituto.
Specie nel medioevo, era istituto diffuso
principalmente ai fini di conservazione del patrimonio
famigliare.
Prima del 75 era possibile solo sulla disponibile, e a
favore di tutti i figli nati e nascituri
dell’istituito, o di un ente pubblico.
Ora anche su legittima, ed è ammesso solo il
“fedecommesso assistenziale”, per cura interdetti o
minore infermo di mente, no es inabilitato..
Divieto ex 692 co5 è di ordine pubblico -> no conferma
590:
evitare pericolo immobilismo dei beni, e loro
sottrazione a mercato e traffico econ-giur, ma anche ex
458, non puoi disporre di successioni altrui, ossia
dell’istituito.
Il vecchio 692 co6 abrogato:
vietava l’apposizione del de cuius di un divieto di
vendita di beni ereditari a erede dei beni ereditari.
Oggi senz’altro ammesso un divieto con effetti obblig,
tipo 1379, o ponendo tale divieto sottoforma di modus o
condizione!
Ma è norma eccezionale, no anal:
no es se inabilitati, o capaci
escamotage ->
- legati usufr/nuda propr;
- legato a sostituito di genere (es denaro, grano
..)
- trust testamentario
Elementi:
- duplice delazione, istituito-sostituito;
- ordo successivus;
- obbligo di conservare e restituire
- cura dell’incapace
In vero, per dottr prev è termine atecnico quello di
“obbligo di conservare e restituire”, perché non viè un
rapporto di natura obbligatoria, ma solo un vincolo di
indisponibilità beni per istituito con effetti reali,
erga omnes, salva aut ex 694, e vincolo di
inaggredibilità salvo sui frutti ex 695!
Trascrizione di tale vincolo di indisponibilità, se
immobili, ex 2660 n6!
165
Ordo successivus:
solo se delazione a favore sostituito con morte
istituito;
no 692 se a termine diverso da morte, ma ricorda ex 637
termine solo a legato e no a erede.
Natura 692:
t1 min) usufr per richiamo ex 693, ma d anche a
alienare beni per istituito se aut ex 694;
t2) è proprietà temporanea, a termine finale per
istituito e iniziale per sost;
t3 prev) è proprietà risolubile, perché istituito è
erede sotto 3 cond risol di:
- premorienza a sostituito;
- cure istituito;
- mancata revoca interdizione, o sentenza interd se
minore.
Quindi sostituito erede sotto medesime 3 cond sosp, ma
sono condiciones iuris, ossia non retroattive, ex nunc!
Infatti sostituito è delato da morte istituito e no da
apertura successione, come 480 co2!
Sino ad allora ha solo un’aspettativa di delazione:
cap) non può accettare né disporre di tali dd prima,
salvo ex 1478, ossia con vendita beni altrui
(escamotage a 458!, cass)
cass) può accettare e anche disporre sotto medesime
cond sosp.
Istituito essendo erede sotto 3 cond risol può:
alienare e disporre beni previa aut ex 694;
anche senza aut ex 694 sotto le 3 cond risol ex 1357,
tuttavia essendo erede beneficiato, occorrerà cmq aut
ex 493 ->747!!
Aut ex 694, 747 a trib succ sentito il gt, perchè
tutela incapace.
L’aut non sarà solo richiesta ex 694 in quanto
istituito, ma anche ex 493 in quanto l’incapace
senz’altro avrà accettato con beneficio d’inventario!
T1) Il trib ex 694-747 a tutela creditori ered e leg,
ma anche del sostituito, e gt per istituito.
Ma t2) anche aut ex 38 att domicilio sostituito, perché
è terzo importante interesse da tutelare!
Il sostituito può essere sia nominato erede che
legatario dal de cuius;
se è legatario, senz’altro avrà tutela ex 747
(creditori e leg);
ma se è erede, forse sarebbe preferibile un’apposita
166
aut ex 38 att.
Il corrispettivo della vendita ex 694 anch’esso sotto
vincolo fedecommissario, salvo diversamente disposto da
giudice, “pretium succedit in locum rei”.
Se manca l’aut ex 694:
- nullità negozio (è sanzione virtuale e generale),
che non è sanabile, ma solo rinnovabile;
- annullabilità, come per 322, 377 .., e quindi si
convalida
- inefficacia, quindi ratificabile.
A istituito norme su usufrutto 693 co2, quindi in
primis:
inventario 1002;
idonea garanzia 1002;
spese 1004.
Ma i debiti ereditari li paga solo l’istituito perché
sostituito non è nudo proprietario, ma ha solo
un’aspettativa di delazione.
Sostituito può essere anche tutore, tanto funzioni di
controllo, circa effettività cure, svolte da protutore.
Sarà il protutore a chiedere aut ex 694-493.
Sostituito anche “in incertam personam”, ossia chi si
prenderà cura dell’incapace, relatio formale lecita ex
628.
E per determinazione an e quantum alle persone che si
prendono cura interdetto puoi prevedere arbitratore,
fissando parametri 1349.
Poiché sostituito cmq è erede, avente causa, del de
cuius, solo verso di questi deve essere degno e capace.
Non è detto ex 696 co2 che beni se .. andranno a eredi
legittimi dell’istituito, perché un interdetto giudiz,
no testam ex 591, ma prima dell’interdizione può aver
fatto testamento!
Mentre se sostituito rinunzia:
rappresentaz discendenti sostituito, o accrescim (es
tra i più sostituiti se possibili) o eredi legittimi
sostituito.
Nb
692 sia:
- che istituito e sostituito entrambi eredi, o
entrambi legatari, 691;
- che istituito erede e sostituito legatario.
167
Es:
“istituisco erede mio figlio tizio, con obbligo di
conservare e restituire, ex 692 cc, alla sua morte
tutti i beni ereditari (oppure es solo il fondo alfa,
se legato) alle persone, che sotto la vigilanza del
tutore, si saranno prese cura di lui.
Preciso che la devoluzione in favore del sostituito
avverrà a titolo di .. (legato, eredità)”
-> perché per sostituito anche parte dei beni
attribuiti all’istituito, e anche ad altro titolo!
Ricorda che legato anche a termine ex 637, ma se
termine coincide con morte dell’erede onerato è sostit
fedecommisaria, 692!
Si il fedecommesso “de residuo”:
ossia no obbligo di conservare ma solo di restituire a
sostituito quanto rimasto, es a seguito di alienazioni
..
senz’altro consentito, ma solo nei limiti del 692,
perché è un minus a fedecommesso normale.
Ma se non è interdetto o minore infermo è vietato,
perché sebbene manchi l’obbligo di conservare, è
tuttavia un limite a libertà di disporre per testamento
dei propri beni per istituito, 458, nullità, es se
inabilitato o capace!
Quando non consentita la sost fedecomm, es se
inabilitato, emancipato, tossicodipendente, sogg
capace:
legati separati di nuda propr e usufrutto:
- usufr puro, e nuda propr sotto condiz sosp stato
di bisogno, accertato da .. (1349 -> di fatto un
694): doppio legato;
- nuda propr sotto cond o modus cure a
usufruttuario, e cond risol stato di bisogno e
disposizione dell’usufruttuario.
oppure:
- trust testamentario
- legato di cosa generica 653
“istituisco mio erede universale mio figlio ..
interdetto, con obbligo di conservare e restituire, ex
artt 692 e ss cc, alla sua morte tutti i beni
attribuitigli, alle persone o enti che, sotto la
vigilanza del tutore, si prenderanno cura di lui,
proporzionalmente al tempo e alle cure prestate,
disponendo che an e quantum rispettive quote a favore
di dette persone e enti sia stabilito da .. 1349 (fissa
168
parametri, anche stesso tutore).
O ancora:
puoi attribuire un bene a “sostituito” (sia a titolo
erede che legato), con obbligo (o a condizione) che
assista sino alla morte l’”istituito”:
è legato perché a favore dell’”istituito”, perché sogg
determinato, e perché 649 può consistere anche in un
facere!!
In tali casi, ricorda, puoi adottare o un legato o una
condizione!
cd sostituzione compendiosa (o ordinaria implicita)
Cass95 e 69) se sostituz ex 692 vietata, ma istituito
premuore a de cuius, è valida la sostituzione, che
varrà come ord e non fedecommissaria, perché 692
contiene implicitamente un 688, è una sua species, e
per presunta volontà testatore.
Si sine liberis decesserit:
lecita solo se non in frode a legge, a 692,
es se istituito troppo anziano o difficoltà a
procreare.
Ratio: perché essendo di fatto certa la realizzabilità
della condizione, esso rappresenta un termine e non una
condizione, è certus l’an, è incerto solo il quando, e
sarebbe disposizione a termine iniziale coincidente con
morte primo istituito, quindi nulla ex 692, 637 (se è
erede e non leg), e 626 (motivo illecito).
t2) lecita sempre perché mentre nella sostituz
fedecommissaria il sostituito è delato ex nunc, perché
sono condicio iuris, e quindi vi è ordo successivus;
qui è normale condiz risol e sosp per sostituito, che è
ex tunc, 646, 1360, e pertanto no vocazione successiva,
ma istituzione è unica -> retroattività è una fictio
iuris.
Essendo in ogni caso una condizione, attento a 549!
Divieto imposto da testatore di vendere:
valido se 1379, convenienti limiti tempo, massimo 10
anni, e apprezzab int testatore ->
puoi renderlo come modus (int testatore) o condiz
risol.
Ma ha solo efficacia obblig.
Possibile però servirsene ai fini di multipropr
testamentaria:
169
ossia divieto ex 1379 -> ai fini 1112;
e regolamento di comunione e condominio predisposti da
de cuius, circa uso turnario, cose comuni ..
Usufrutto successivo 698
vietato solo ex 698 e 796
no per altri atti iv, quindi si 590.
Profonda differenza 698 con fedecommesso ex 692:
manca obbligo di conservare e restituire, perché usufr
si estingue con morte titolare.
Se più usufrutti a termine su stesso bene,
es per i primi 10 anni da apertura successione a tizio;
per i successivi 10 a caio
è valido, perché no termini incerti quali la morte, ma
termini certi apponibili a legato, purchè
ragionevolmente brevi.
Ricorda ratio divieto,
di 692, 698, numerus clausus dd reali, 1111 co1 e 713
co1:
ragioni di economia nazionale, non intralciare il
traffico econ-giur, non immobilizzare troppo a lungo
dei beni, o permettere che ne sia resa più difficoltosa
la cirolazione, perché maggiore circolazione genera
maggiore ricchezza per il Paese, principio basilare
dell’economia globale, ribadito tra gli altri da adam
smith (come ricorda ieva).
Per tale ragione, no divieto ex 692 se:
cap caso 197) a sostituito legato di cose fungibili
653!!.
Es istituisco erede tizio, e lego, con termine iniziale
della morte di tizio, a caio 100.000 euro (o 1000 kg di
grano)
In questo caso manca obbligo di conservare e
restituire;
non vi è intralcio a traffico econ-giurid,
pertanto lecita una sostit ex 692 anche se non è
interdetto.
Es se è inabilitato o sogg capace.
Quindi escamotage a 692 se non è interdetto o minore
infermo, non è solo usufrutto e nuda proprietà!!
Cap caso 198)
No nullità ex 692 se istituito premuore a de cuius!
Se tizio istituisce tizia erede, ed alla morte di lei
caio:
sebbene tizia sia capace, no nullità della sostituzione
170
ex 692, perché c’è fedecommesso solo se c’è l’ordo
successivus;
qui essendoci premorienza a de cuius esso manca,
e di fatto una sostit fedecomm è una species di sost
ordinaria, che qui opera!, cass e dottr prev.
Per evitare problemi, disponevi:
- o legati usufr/nuda propr;
- o legato cosa generica per sostituito 653.
Vale tale divieto anche per altri dd reali?
Es legato successivo di d di superficie, per 10 anni a
tizio, e poi a caio?
NO:
- perché 698 è norma eccezionale, no applicaz
analogica;
- perché qui ci sono termini certi, e non troppo
lunghi, 10 anni, e no incerti come la morte.
Per legato di superficie ricordati di indicare
contenuto e limiti del d:
es di costruire 3 piani, per mc .., secondo progetto x
.. sul fondo x;
ed essendo legato di superficie successivo,
chiarisci se il sostituito debba pagare qualcosa
all’istituito nel caso in cui questi abbia costruito:
es “e lego a caio la somma che sarà determinata da ..
1349, corrispondente al valore immobile costruito da
tizio, sotto condiz appunto che tizio costruisca e
lasci l’immobile a caio”
oppure:
“ lego a tizio il d superficie per 10 anni, da apertura
success, su fondo .. con seguenti limiti e modalità ..
e caio, dopo di tizio il d superficie su detto fondo
con medesimi modalità e limiti, se tizio non ha
edificato, ovvero la proprietà superficiaria su detto
fondo, con subelagto in favore di tizio e a carico di
caio di somma pari a valore immobile costruito ex 1349,
sotto cond sosp che tizio abbia costruito”.
ricorda che opera divieto ex 698:
anche se usufr con accrescimento ex 678, sebbene vi
siano quote diseguali, cass76.
Erogazione rendita perpetua 699
potendo così beneficiare anche sogg figli di persone
non viventi a tempo apertura successione è deroga a
462,
lecita perché c’è sempre d di riscatto.
171
Esecutore testamentario
Natura giur:
dottr prev) ufficio di d priv, cura int personale de
cuius, con connotati pubblicistici perché int a
rispetto volontà testamentaria; ma non rappresentativo,
perché agisce in nome proprio e non del testatore o
degli eredi;
t2) proposta di mandato eccez valida dopo morte 1722
n4, cui segue accettazione dell’esecutore;
t3) autorizz ad agire in nome proprio ma inter de
cuius, come fiducia di tipo germanico, scissione
proprietà e legittimazione, perché proprietari saranno
gli eredi, ma c’è legittimazione a disporre.
Se più esecutori, 700 co2:
c’è sempre ammin e respons solidale, doveri di
controllo reciproco, quindi necessario consenso di
tutti esecutori per atti straord ammin, altrimenti
giudice ex 708, salvo testatore abbia ripartito
espressamente non solo le “attribuzioni”, ma anche i
poteri di “ammin” (dottr prev)!
Possono esserlo anche, 701:
emancipato aut a esercizio impresa 397;
fallito;
persona giuridica che può essere anche tutore per dottr
prev.
Se testamento è nullo, cade anche la nomina
dell’esecutore.
Accettazione e rinunzia: annotazione ex 702, importante
perché da essa risultano anche i poteri dell’esecutore.
Esecutore può essere anche un cittadino italiano
residente all’estero.
No cumulo con es tutore designato da testatore del
figlio.
Perché conflitto di interessi; tutore designato
eventuale interesse a azione ex 554, in contrasto con
funzioni dell’esecutore.
Poteri-doveri:
- “curare eseguite esattamente le disposizioni
testamentarie”, pensa in primis a modus e legati,
es 651 se richiesto da testatore;
- di ammin ord e straord, 703 co2, quindi atti
conservativi es vendita beni deteriorabili, o
liquidativi come pagamento debitori;
172
- rappresentanza processuale 704;
- sigilli e inventario;
- eventuale divisione 706.
Ma testatore può prevedere poteri ridotti, es eseguire
solo alcune disposizioni, es solo 629 o 630, vendere
beni ered per impiegare prezzo a favore della sua
anima, o dei poveri ..
Può prevedere anche che non abbia affatto poteri di
ammin, ma solo di rappresentanza, o solo sigilli e
inventario ..
es se senza poteri ammin -> per soddisfare un legato,
non potrà offrire direttamente il bene legato, ma dovrà
chiederlo a erede, anche, se si oppone, con azione
giudiziale affiancando il legatario.
Può prevedere anche che “possesso” < a 1 anno;
ma no > di 1 anno, perché sarebbe peso eccessivo per
eredi, che di fatto per un anno non possono godere del
possesso di essi!
Termine di 1 anno derogabile da testatore solo in
minus!
Ma per atti straord ammin 703 co4 occorre aut ex 747,
sentiti eredi da parte del giudice (è audizione e non
parere), ma senza parere del gt, perché non vi sono
incapaci da proteggere!!
Aut solo per atti “necessari”:
es se fine conservativo, o liquidativo o per eseguire
disposiz de cuius.
No se sono solo utili!!
Se non espressamente previsto da de cuius, egli non può
pagare creditori e leg, perché per dottr ha scopo solo
conservativo e non liquidativo!
Se atto espressamente aut da testatore, es acquista con
denaro eredit il bene x per darlo al legatario tizio ex
651:
t1 prev) no aut, per tutti atti straord ammin già aut
da testatore, perché è atto dovuto, cass63;
t2 per me) si aut, perché c’è sempre l’interesse di
eredi ma soprattutto creditori e leg da proteggere,
specie se c’è accettazione beneficiata e procedura
concorsuale, per non alterare la par condicio
creditorum.
Pensa ad es se poi tutti i delati accettano con
beneficio, ma gran parte dei beni ered venduti da
esecutore per soddisfare creditori o legatari!
173
No in ogni caso disposiz generica del de cuius a
esecutore che può compiere senza aut qualsiasi atto! ->
tutela anche eredi, ma anche e soprattutto creditori
ereditari!!
Per dottr esecutore ha ammin se ha “possesso” dei beni
ered, ossia ammin e possesso strettamente legati:
se viene meno il possesso, anche il potere di ammin, ma
non anche di eseguire o controllare esatta esecuzione
di disposiz testam es 648, oppure di eseguire la
divisione, perché sono cose distinte!
Dopo l’anno, se no proroga, venendo meno possesso,
anche poteri di ammin, ma no anche d-dovere eseguire
divisione 706, perché non necessario possesso beni.
Non è “possesso”, ma semplice detenzione, perché
possesso spetta agli eredi.
Rapporti esecutore con:
chiamato non possessore -> poteri ex 460 vengono meno
salvo limitatamente a beni sui quali esecutore testam
escluso da ammin;
curatore 528 -> idem a 460, se nominato prima
dell’accettaz incarico dell’esecutore;
chiamato possessore -> deve consegnare possesso beni a
esecutore, non più poteri ammin ma solo a esecutore, e
se esecutore ammin piena, essendo “spossessato” no più
termini ex 485 ma 487 (t2: cmq redazione inventario ex
485);
erede semplice -> ha possesso beni, ma detenzione a
esecutore, essendo erede è libero di compiere ogni atto
sui beni, anche es donarli, venderli pur in presenza
dell’esecutore (contra t2 min, no poteri finchè c’è
esecutore, tanto non più di un anno ex 703 co3, perché
interessi potrebbero essere confliggenti, es erede
potrebbe vendere bene destinato a soddisfacimento di un
legatario);
erede beneficiato -> ha poteri-doveri di ammin e
liquidazione eredità, che per dottr prev, sono
prevalenti su quelli dell’esecutore, perché prevalenza
legge su volontà testatore: quindi se ci sono eredi
beneficiati a loro poteri di ammin e liquidazione
(norme ex 484 e ss sono inderogabili)!
Quindi, riassumendo,
occorre valutare il “potere” che prevale:
per dottr il chiamato non possessore ha poteri solo se
mancano eredi, ossia delati che hanno accettato, idem
per il curatore ered giacente se già nominato:
se l’esecutore testam accetta l’incarico, i loro poteri
174
vengono meno (o sono sospesi, pensa a curatore ered
giacente che dopo l’anno dell’esecutore potrà curare
gli interessi dell’eredità);
non è ravvisata una vera e propria prevalenza con
l’erede puro e semplice, che potrà compiere liberamente
atti di disposiz;
mentre sono considerati prevalenti i poteri dell’erede
beneficiato, perché ha poteri-doveri di ammin ex lege.
Se più disposizioni complesse non esitare ad inserire
un esecutore testam!!!
Es, sempre se costituz di fondazione, oneri o legati
obblig, disposiz a favore anima ..
Ricorda che esecutore testam anche per una singola e
specifica disposizione, es ex 629 co3 solo per curare
esatto adempimento del modus a favore anima de cuius.
Ricorda accostamenti a executory trust trib casale m e
oristano.
Anche nominando un executor trustee, quello che Trib
Oristano 56 considerò semplicem come un esecutore
testamentario, e trib casale Monferrato 84 come caso di
fiducia cum amico. Ma elementi estraneità.
Divisione ex 706,
tale potere deve essere espressamente conferito, non
rientra tra quelli tipici dell’esecutore.
è species del 733 co2, ma sebbene sia richiamato, è
ipotesi con effetti diversi:
non è un progetto di divisione, ma vera e propria
divisione con effetti reali immediati e non obblig.
E’ considerata infatti divisione del testatore con
relatio sostanziale a volontà dell’esecutore 1349,
eccezionalmente ammessa.
Carattere della Realità lo si evince anche dal
necessario preventivo interpello degli eredi ex 706,
diversamente dal 733!
Se senza interpello, per parte della dottr sarebbe
nulla o inefficace.
Anche di esecutore testam che è legittimario preterito,
se ha già ricevuto legittima per donazione, perché non
è delato, quindi no erede, né può diventarlo a seguito
del 554.
Eredi possono sottrarsi a divisione esecutore con loro
175
divisione amichevole:
cap) si, perché ratio esecutore è prevenire liti tra
eredi e divisioni giudiziali;
mengoni) no, perché così è disattesa volontà de cuius,
es esecutore per essere certi di divisione equa, e
ricorda che è divisione del testatore 734 per
relationem!!
Discusso se possibile divisione ex 706 parziale:
t1) no, perché ratio 706 scongiurare liti, e quindi
divisione solo totale;
t2) possibile se consta consenso degli eredi.
Nb divisione ex 706 solo dei beni ereditari, ma:
es se testatore ha 1 sola villa che vale 300, e vuole
che esecutore la venda e divida il prezzo ricavato tra
i 3 figli:
esecutore venderà villa, con o senza aut, perché aut da
de cuius;
poi poiché pretium succedit in locum rei, c’è surroga
ogg, e prezzo natura di bene ereditario che esecutore
può dividere ex 706.
Ma se vuole che villa che vale 300 sia venduta a 600:
l’esecutore non può venderla a 300, perché volontà de
cuius così no esattamente rispettata, quindi unica
soluzione è che la vendano gli eredi, se c’è accordo
tra essi, perché essi hanno i pieni poteri di ammin, e
anzi se beneficiati prevalgono su esecutore circa
funzioni di ammin e liquidazione!
E’ ufficio normalmente gratuito, ma anche compenso se
previsto da de cuius, che se eccessivo, per parte
eccedente è considerato legato.
Esecutore anche persona giur, ma in tal caso prevedi
compenso, per compat con scopo lucro!
Trust testamentario
Convenzione Aja 1/7/85 ratificata con l 364/89.
E’ atto unil del settlor che crea un patrimonio
separato, trust fund, affidato a trustee (che può
essere anche lo stesso settlor) che lo amministra
nell’int dei beneficiaries, attenendosi alla letter of
wishes del settlor, e sotto vigilanza dei protectors.
E’ un patrim separato, infatti ex art 11 conv, i beni
non entrano nella successione del trustee!
Diversamente da neg fiduciario, il settlor ha un’azione
reale reipersecutoria, cd following the trust, contro
trustee se aliena sui beni in dispregio regole disposte
176
nell’atto di costituz trust.
Quini atto costit è atto unil, ove disposte anche
regole per ammin, per dottr prev:
I beni sono si trasferiti a trustee, ma con creazione
di patrim separato con vincolo di destinaz a scopo;
trustee accetta con atto unil separato.
Trustee è solo “propr formale”, mentre “sostanziale” lo
è il beneficiary.
Ex artt 6 e 7 conv il settlor sceglie la legge da
applicare a trust:
scegli legge inglese anche se trust tutto italiano,
ormai ammesso.
Funzioni trust:
- es se divieto ex 692, c’è sogg non interdetto, ma
inabilitato, o tossicodipendente -> è altra
soluzione rispetto a legati usufr e nuda propr!
- come 167, per difendere debitore da aggressione
suoi debitori;
- ex 1100, per ammin di una sola persona di beni in
comunione tra più persone, es azienda, grandi
terreni ..
Il trust, spogliandoti di fatto dei poteri ammin, è un
peso ex 549, quindi no su legittima!
Differenze trust con 692:
- trust anche sogg non interdetti;
- l’istituito può disporre dei beni con i limiti ex
694, ossia aut giudiz, il trustee invece con i
limiti previsti da settlor nell’atto costit, no
aut giudiz.
Differenze con 700:
- esecutore testam è sogg a controllo e aut giudice
ex 703, co4, e ha solo possesso beni;
- trustee solo limiti atto costit trust, e ha propr
formale.
entrambi cmq amministrano in nome proprio ma nell’int
altrui.
Il trust è quindi istituto più duttile.
Divisione ereditaria 713-736 e 757-768
Si colloca accanto a divisione convenzionale e a quella
giudiziale.
E’ genus della divisione ordinaria 1111-6, ma
nonostante ciò è molto più disciplinata.
177
Infatti 1116 rinvia a norme su divis ered compatibili,
es in primis 757 (dichiaratività divis) e 728
(conguagli);
non c’è lo stesso rinvio per divis ered a divis ord
proprio perché essendoci rapporto di species a genus è
scontato.
Norme comuni a entrambe divisioni:
1111 co1 e 713 co1 => d a divisione;
1111 co1 e 717 => sospensione giudiz divisione
Norme su divis ord applicabili anche a div ered:
1113 interventori senza poteri!
1115 estinzione obblig solidali;
1111 co2 e 3 patto indivisibilità tra condividenti!
Norme su divis ered applicabili anche a quella ered, ex
1116:
714, 717-8, 720, 721-3, 726-30, 736, 757-768.
No senz’altro il 732 applicabile a divis ord,
è norma eccezionale, e per comun ord ex 1103 principio
di libera disponibilità quota.
Norme su divisione normalmente derogabili, ad es da
testatore salvo alcune, es 720 o 722, 1112 .. interessi
econ nazionale.
A divisione sempre devono partecipare tutti i
comunisti:
ex 784 cpc litisconsorzio necessario, altrimenti
sentenza nella divisione giudiziale è inutiliter data,
e anche ex 735 nullità divisione, se testatore non ha
provveduto a un erede istituito, ma ..
e tutti i creditori e aventi causa ai fini opponibilità
nei loro confronti ex 1113!
Se erede sotto condiz risol (es istituito fedecomm 692)
deve partecipare a divisione;
e se si verifica la condizione, la divisione non è
nulla, ma andranno divisi solo quei beni, cass84.
Anche se divisione parziale, es con stralcio, occorrono
sempre tutti i comunisti!
Retroattività divisione (ord e ered) ex 757, ma no
anche relativamente ai frutti già percepiti (dottr
prev).
Divisione ha natura:
- dichiarativa, infatti effetti ex tunc 757, non vi
è trasferimento di dd, ma semplice
178
apporzionamento, da quota astratta a beni
determinati, è surrogaz oggettiva;
- costit, perché 757 è semplice retroattività che è
fictio iuris, e con divisione non si accerta
niente ma si modifica la situazione preesistente.
Divisione è sempre atto di straord ammin, infatti aut
ex 320 co3 e 375 n3, perché rischi che pars quota non
corrisponda a pars quanta.
Qui però aut no ex 320 ma ex 747, perché:
- è aut che riguarda tutti atti di str amm su beni
ereditari e non le sole alienazioni, infatti 493
anche se transizione o ipoteca;
- i creditori senz’altro interessati a divisione
infatti ex 1113 sono interventori senza poteri,
infatti rischi anche per i creditori ereditari, es
se eredi hanno accettato entrambi con beneficio di
inv, e creditori non hanno agito in separazione, e
a un erede è assegnato meno rispetto a sua quota,
se l’altro decade da beneficio ed è oberato di
debiti personali, vi sarà pregiudizio per
creditori ered.
Ovviamente nella divisione ereditaria, se cessione di
quota, interviene l’acquirente e no l’erede alienante,
perché ormai estromesso da comunione (salvo obblighi di
collaz, e di pagare debiti ered, che sono a carico
degli “eredi”)!
Tuttavia ricorda che acquirente non assume lo qualifica
di erede, sebbene subentri nella stessa posizione
dell’alienante, no collazione 737, né debiti ered 752
(salvo diverso accordo interno con erede venditore).
Quindi gli “aventi causa da coerede” ex 1113 co1, non
sono gli acquirenti dell’intera quota, che intervengono
con poteri!, ma:
- l’acquirente esito divisionale (ovviamente
interessato a divisione, ma senza poteri!)
- chi acquista dd reali limitati su quota, es usufr,
ipoteca.
E poi interventori senz apoteri anche i creditori
condividenti 1113 co1, e chi ha dd su immobili ered, es
usufr concesso in vita da de cuius, o ipoteca iscritta
1113 co3.
Ma se c’è legato di usufruttuo di quota ereditaria, o
universale, deve intervenire a divisione?
No, perché è legatario, e non erede;
né ex 1113, perché non è creditore né avente causa da
eredi; ne ha dd su immobili, perché ha solo quota
astratta (diversamente se fosse legato di usufr su
singolo immobile).
179
Intervento a divisione, però solo se vuole concentrare
usufr su beni determinati, es piuttosto che 1/3 su
tutto, solo su casa a.
D a chiedere divisione, 1111 co1 e 713 co1:
deriva da cd favor divisionis,
ratio -> ragioni economiche, se diviso il bene circola
più liberamente, mentre stato di comunione ostacola
traffico econ-giur.
Collega a 692, 698, n chiuso dd reali.
Ma d a divisione sospeso se:
- patto di indivisione ex 1111 co2, max 10 anni, ma
ha efficacia anche su aventi causa stipulanti,
quindi è obbligaz propter rem;
- volontà de cuius, 713 co2 e 3, è modus, desiderio
testatore rientrante tra norme ex 733 co1, è
deroga a 549;
- ex lege, se nascituri, 715, salvo giudice aut
fissando opportune cautele, es cauzioni o garanzie
reali o personali (es fideiuss) a favore
nascituri;
- per provvedim giudice ex 717, 1111 co1.
Abbandono antica regola: “nomina et debita ipso iure
dividuntur”, non è vero che debiti e crediti
automaticamente si ripartiscono tra coeredi.
In comunione ereditaria:
si i crediti, ex 727 (“porzioni comprendono mobili,
immob e crediti”), ma de cuius può dividerli come
vuole;
no i debiti, non cadono in comunione, perché
immediatamente sono ripartiti pro-quota, loro divisione
è ipso iure, cass00.
Per i debiti ered non c’è solidarietà passiva, ma
testatore può prevederla -> come modus, o legato (a
favore dei creditori ered, ricorda legato anche un
facere, pati ..).
Per i crediti, garanzia ex 760, ma no se insolvenza
debitore è sopravvenuta.
Per sciogliere la comunione ered:
- divisione testatore 588 co2, 706, 733, 734;
- contr di divisione 784 cpc e 1113;
- divisione giudiz;
- atti diversi da divisione 764.
Atti diversi da divisione 764:
divisione con conguagli rilevanti;
180
vendita quota a coerede;
divisione transattiva ..
ricorda che divisione si intende solo quella dei beni
in natura;
se presenza rilevante di conguagli è divisione “civile”
ex 764.
Si deve tendere a divisione in natura se beni
comodamente divisibili ex 718, 1114.
Conguagli 728, 2817 n2:
pertanto fai rinunziare a ipoteca legale anche su
conguagli!!
Vendita di quota ereditaria a un coerede, ai fini
divisori, è 764, cui si applica anche 763, salvo sia
fatta “a suo rischi e pericolo” ex 765:
ma per cap la vendita di quota ered, anche se non si è
detto che è a rischio e pericolo dell’acquirente, è
sempre contr aleatorio se non sono indicati
specificatamente i beni ered che saranno poi divisi, es
se manca un inventario, o se alienante non garantisce
un quantum minimo del valore quota.
Transazione divisoria 764 co2:
se c’è una lite da comporre o prevenire,
il fine atto principale è quello transattivo, mentre
divisorio è solo una conseguenza, es se c’è già stata
divisione ma molti beni omessi, oppure vi sono
legittimari lesi ..
“si è posto fine alle questioni insorte a causa della
divisione”
ti fa capire che in genere la transazione segue una
divisione già avvenuta, ma per la quale insorta lite o
contestazioni;
No 763, perché alfine di comporre una lite non è
importante che vi sia anche piena corrispondenza tra
quota astratta e beni assegnati, si anche sproporzione
oltre il 1/4, perché fine non è divisorio!
Divisione transattiva 764 co1:
fine principale è divisorio, ma si transige su alcuni
punti sui quali vi è res litigiosa, es circa criteri
valutazione beni, su come formare porzioni ..
Quindi qui si vuole la proporzionalità di pars quota
con pars quanta, non è elemento irrilevante!!
in genere si risolve delegando operazioni divisorie a
un terzo, 1349, anche notaio 730;
è sogg a 763, perché è divisione, cass97.
181
No 764, né 763 anche per atti che non hanno un fine
prevalentemente divisorio:
es donazione quota a coerede, fine è donare e divisione
è solo una conseguenza;
rinunzia a eredità ..
No 763 a 765 vendita di eredità a rischio e pericolo,
proprio per il suo carattere aleatorio.
Rescissione per lesione 763:
basta la sola lesione ultra quartum (1/4);
ossia mancata corrispondenza pars quota – pars quanta
oltre il 1/4 (es dovevo avere 100 e ho avuto 70, ossia
meno di 3/4);
e no ultra dimidium (1/2) e con approfittamento dello
stato di bisogno o pericolo come per 1448!
e termine prescriz è 2 anni e non 1.
Per vedere se c’è lesione, stima al tempo della
divisione, neanche a quello dell’apertura della
successione, ex 766, per questo è preferibile il 588 al
734!!
Per dottr prev è “convalidabile”, diversamente da 1451,
mediante rinunzia a azione di rescissione, perché non
c’è il fatto turpe dell’approfittamento stato di
bisogno.
Ma la rinunzia a azione rescissione possibile solo dopo
la divisione, e no anche preventiva, per princ ord
pubbl.
E’ azione con carattere di interesse pubblico, come
l’azione per far valere nullità o annullamento.
Il 763, per dottr, anche alla divisione ord, stante il
1116.
Effetto del 763 -> far risorgere lo stato di comunione.
Divisione può essere:
nulla, se manca condividente ex 784 cpc, o 735;
annullab, violenza o dolo 761; rescissa ex 763 se lesione ultra quartum, ma
rimedio ex 767 versare supplemento
Se vi è semplice omissione di beni, es per errore ->762
Se mancato pagamento congualio -> no risoluz per
inadempimento, ma solo possibile avere danni, e poi c’è
ipoteca ex 2817;
No rescissione ex 763 ai contratti aleatori, (es
vendita quota ered senza invenatario o promessa), 765,
o transazione divis.
182
Se ad es 3 coeredi, e procedono a divisione con
stralcio sogg, solo a favore di tizio;
se poi si accorgono di aver omesso alcuni beni,
ripartizione di essi ex 762 anche per tizio, perché
seppur estromessosi da comun ered ha d a supplemento!
Se tizio avesse venduto propria quota, d a supplemento
a acquirente!
Se tizio e caio in comun pro-indiviso, tizio può
vendere propria quota su un singolo bene, cd quotina?
t1) si perché ha quota astratta su tutto, e quindi
anche su singoli beni che compongono la quota;
t2 cass) no, perché ha solo quota ideale sull’intero.
Soluzioni:
- vendita cd esito divisionale, 1/2 del bene a
condizione mi sia assegnato;
- vendita cosa parzialmente altrui 1480+1381 così
vendo intero bene.
Se testatore nomina eredi solo alcuni e non tutti i
legittimari, es solo i figli e no moglie (legittimario
preterito):
figli possono procedere a divisione tra loro perché
coeredi;
ma se moglie agisce ex 553 e vince, la divisione è
nulla perché fatta in mancanza di un comunista, no ex
735 (solo per quella del testatore), ma ex 784 cpc,
cass 71 e 75.
Soluzioni:
transazione divisoria con moglie;
sua rinunzia a 553;
oppure che figli chiedano a giudice, per anal con 481,
termine a moglie per agire ex 553 e poi procedanoa
divisione se moglie non agisce in tempo.
Se divisione tra 2 eredi ab intestato,
e dopo 9 anni si scopre testamento e erede è un amico,
divisione è nulla per mancanza di causa, in quanto
manca un valido titolo per dividere, delazione no
legale ma testam, e si potrebbe anche dire ex 784 cpc.
Ma se testamento ritrovato dopo 11 anni’
discusso se d si è prescritto o meno, 480 e 2935.
Ma se passano + di 10 anni, gli eredi legittimi possono
invocare l’usucapione abbreviata?
Per cap no,
perché diversamente da legato ove c’è acquisto ipso
iure del bene e che quindi è titolo idoneo,
l’istituzione di erede non dà trasmissione diretta, con
effetti reali, mentre la divisione sia del testatore
che successiva è nulla, quindi no titolo idoneo, e
usucapione solo 20 anni.
183
Retratto successorio 732
Ratio, cass00:
1) evitare estranei nella comunione ered, come fosse “pactum de no contrahendo”!
2) evitare eccessivo frazionamento beni, favorendo
invece le concentrazioni nei coeredi, ai fini di
migliore commerciabilità beni (come 692, 698,
713)
E’ norma eccezionale, solo a comun ereditaria.
No a comunione tra legatari,
no a comunione ord, nonostante 1116 di rinvio,
incompatibile con 1103, libera disponib quota.
No 732 a legati!!
Ius prelationis: nei 2 mesi da notifica;
ius retractionis: finchè dura comun ered, e in ogni
caso prescriz 10 anni da alienazione della quota senza
osservare il 732.
Sono ritenuti due dd potestativi intrasmissibili,
neanche a titolo universale mc, per l’eccezionalità
della norma.
No 732 neanche a 590 e 627 -> ritenute obblig nat ex
2034, perché manca il doppio passaggio, ma conferma di
disposiz testatore.
I dd di prelaz e retratto ex 732, spettano solo ai
coeredi e sono dd intrasmissibili né iv né mc né nel
lato attivo che passivo, perché personali!
Legittimati attivi e passivi sono solo i primi
coeredi!!
Interpretaz restrittiva della cass costante:
732 è d personalissimo che spetta solo a appartenenti a
originaria comunione eredit, no neanche a eredi (che
pure subentrano in tutti i rapporti de cuius) di un
comunista!
No a acquirente quota coerede perché non diventa erede,
né per dottr prev permangono a coerede alienante perché
ormai fuori da comunione, si per altra d.
Es se eredi di un coerede alienano la quota loro
pervenuta in eredità, no 732, cass93.
Se eredi primo, secondo e terzo:
solo loro sono legittimati attivi e passivi prelazione.
Se primo vende a caio, e no prelazione degli altri,
poi caio no più 732 né nel lato passivo che attivo.
Idem per i successori di secondo.
184
Sono 2 dd distinti di cui d di retratto solo eventuale:
- d prelazione, con termine 2 mesi da ultima
notificazione, è un d di credito reciproco ad
avere la denuntiatio in caso alienazione;
- d retratto, se obbligo notifica inadempiuto, ma
solo finchè dura la comun ered (no dopo
divisione!), e in ogni caso entro 10 anni da
alienazione a terzo, 2946 prescriz ord.
Quindi lo ius retractionis solo eventuale, se obbligo
notifica inadempiuto. Serve appunto a riparare alla
violazione di un obbligo!
Discussa natura denuntiatio:
mera comunicazione o proposta contratto!
Il d di retratto permette una surrogazione sogg ex tunc
nel contratto;
ossia alienaz con terzo valida, ma riscattante si
sostituisce al terzo nel medesimo contratto, quindi a
medesime condizioni, es prezzo, modalità pagam ..
Non vi è doppio trasferimento alienante-terzo-
riscattante, ma sostituzione riscattante al terzo!
Inoltre inefficaci verso riscattante eventuali
alienazioni anche trascritte del terzo acquirente,
proprio perché retratto ha effetti ex tunc reali, come
1360, cass99!
Discusso però se si applichi il 1505, ossia
relativamente a locazioni concluse da acquirente, se
alienazione di beni rilevanti e non di quota (se fosse
di quota, i beni sarebbero in comun).
Nb, No d di retratto se:
- sciolta la comunione, o dopo 10 anni da alienaz;
- se donazione (per infungibilità donatario) transaz
o permuta con beni infungibili (manca parità di
condizioni);
- se è alienazione di beni ered e non di quota (lo
dice espressam il 732), salvo siano beni
rilevanti;
- se a sogg non comunista, si invece se è anche a
uno solo dei comunisti.
Quindi no retratto:
- vendita cd esito divisionale (perché sotto cond
sosp, effetti solo quando sciolta la divisione),
da ultimo cass99;
185
- vendita sotto cond sosp mancata prelazione nei 2
mesi da denuntiatio, es con preliminare come si fa
per beni int storico-art;
- destinazione in fondo patrim con proprietà anche a
favore altro coniuge (infungibilità donaz
indiretta);
- conferimento bene in società (controprestazione
società con le sue azioni o quota è infungibile);
- se vendita forzata, all’incanto, di coerede che è
debitore pignorato, perché manca volontà di
vendere;
- datio in solutum, se prestazione originaria era
fungibile (es coerede doveva del denaro al terzo e
gli ha ceduto la quota).
Si d di retratto:
in caso di qualsiasi alienazione quando efficace,
es subito se alienaz sotto cond risol o con patto di
riscatto;
solo quando e se trasferimento se vendita sotto cond
sosp, oppure se 1523 con ultima rata, o se preliminare
solo con definitivo ..
Anche nella cessio bonorum 507,perché sebbene sia solo
un mandato con procura irrevoc a creditori, poi se e
quando essi vendono c’è prelazione.
Retratto è d potestativo che si esercita con atto unil
recettizio, come 1500.
No possibile il retratto parziale,
perché la surrogaz sogg in atto deve essere piena,
altrimenti no medesime condizioni!
Nb non sono estranei ex 732 i coniugi degli eredi in
comun legale:
es,
a, b e c in comun ered,
a vende a b, in comunione leg con d,
va bene, perché d seppur estraneo a comunione ered,
acquista solo ex lege, 177 a, e non volontariamente,
cass;
se poi b vuol vendere quota acquistata da a ad f,
non dovrà notificare a c, perché quota non gli è
pervenuta mortis causa ma iv, interpretazione
restrittiva del 732 (norma eccezionale!) della cass.
Certa dottr ha assimilato il retratto ex 732 alla
cessione del contratto ex 1400,
perché subingresso nella medesima posizione
contrattuale, ma senza necessità del consenso del
ceduto, come nel 2558.
186
Divisione del testatore
Con effetti reali : 734, 706, 588 2°
Con effetti obblig : 733 1° e 2° co
Si ha divisione solo se coeredi almeno 2, e può essere
anche parziale ogg o sog, ma no se un erede e tanti
legatari anche ex 551!
Divisione ex 734
cd assegno divisionale qualificato, perché ha effetti
reali;
ma anziché sciogliere comunione, la previene.
In passato diatriba se possibile divisione senza
comunione:
t1 vecchia) si, fictio iuris che ci sia comunione
almeno per un attimo;
t2 recente) no fictio iuris, ma considerare che
comunione possa non essere necessariamente un
antecedente anche cronologico, ma possa essere anche un
soltanto logico della divisione (come nel condominio
precostituito).
Oggi tali dubbi ampiamente superati, di fatti si
ammette anche la divisione di cosa futura e il cd
condominio precostituito.
Diversamente da 588 co2:
è sempre preceduta da momento istitutivo, con
determinazione delle quote:
“istituisco tizio e caio miei eredi (nelle quote di ..,
oppure nel silenzio si presumono uguali) .. attribuendo
loro: ..”
Quindi sono 2 momenti distinti e autonomi:
1) momento istitutivo con determinaz quote; 2) momento attributivo-divisionale
Infatti se divisione nulla, es ex 735, tuttavia rimane
valida l’istituzione di erede con determinaz quota!!
Quindi tizio e caio ancora eredi 1/2 ciascuno, solo
divisione è nulla.
Mentre nel 588 co2:
in genere non vi sono 2 momenti distinti nettamente, si
suole dire:
“attribuisco a tizio, a titolo di erede ex 588 co2, il
bene ..”
proprio perché determinazione quota è solo ex post.
Non vi è predeterminaz di quota, ma solo ex post, in
base al valore beni attribuiti calcolato al tempo della
divisione, ma poiché essa è efficace solo con morte de
187
cuius, al tempo apertura successione ex 766 (idem per
calcolo ai fini 763 se divisione ex 734, calcolo a
tempo apertura successione, collega 763 con 766).
Quindi no a 588 co2 -> né 763 (perché non c’è quota
predeterminata), né 735 (per dottr prev, nonostante la
stessa natura attributivo-divisionale)
Non essendovi il rischio del 763, se testatore vuole
attribuire beni determinati, no 734, meglio il 588 co2
fascio di istitutiones, no rischio impugnabilità per
rescissione.
Il rischio ex 763 infatti è tuttal’altro che
infrequente, es:
- se beni soggetti a oscillazioni di valore (es
azioni spa);
- se notevole lasso di tempo tra testamento e
apertura successione -> perché ex 766 stima al
momento della divisione, ossia quando essa è
efficace, ossia al tempo dell’apertura
successione.
Nb
La divisione ex 734 appunto può essere impugnata ex
763:
perché stima dei beni ex 766 -> al tempo apertura
successione.
Ma oltre a conguagli ex 728 (sotto forma di legati
divisionis causa) la giur ammette anche l’applicazione
alla divisione ex 734 degli artt 758 e 759: ossia
garanzia per molestie e evizioni tra coeredi prevista
per la divisione convenzionale.
Cass 86: la ammette, proprio per garantire il più
possibile l’uguaglianza proporzionale tra coeredi.
Nel 588 co2:
corrispondenza quota di fatto con quota di diritto è in
re ipsa, quindi no 763!
588 co2 -> divisio sine partibus scriptos, no 763 e
735;
734 -> divisio ex partibus scriptos o “divisio inter
liberos”.
sia 734 che 588 -> prevengono la comunione;
706 e 733 -> no
No possibile 734 nella successione legittima,
diversamente da 733!
Perché nel 734 occorre necessariamente la predeterminaz
di quote, il 733 è solo un modus!
188
Il 763 co2 estende a divisione del testatore il rimedio
della rescissione per lesione, previsto al co1 per
divisione iv.
Differenze 763 con 554 (e 735 co2):
- azione ex 554 proponibile anche se lesione
inferiore al quartum;
- prescrizione ord di 10 anni per il 554, di 2 per
il 763.
Se tizio nomina caio erede per 2/3 e mevio per 1/3 e
poi attribuisce a caio un bene del valore di 1/3 e a
mevio di 2/3 dell’eredità, il testamento è valido, ma
divisione (e no testam) rescindibile per lesione, 763
co2:
caio ha avuto 1/3 e doveva averne 2/3, quindi lesione
di 1/3 che è > di 1/4, e quindi lesione oltre il quarto
e rescissione.
La divisione ex 734 anche sotto condiz (es attribuisco
a tizio sotto cond sosp, e a caio sotto cond risol) o
termine anche iniziale:
t1) no se termine iniziale, perché così ci sarebbe
comunione;
t2 prev) anche a termine iniziale, perché che non vi
sia comunione, è caratteristica usuale ma non
essenziale del 734; infatti nel 706 che è accostato a
734 c’è comunione erditaria!
Ex 734 co1
“comprendendovi anche la parte non disponibile”:
perché principio intangibilità solo quantitativa e non
anche qualitativa della legittima, 457 co3!!
Ma solo beni dell’asse:
nullità ex 735 se a un legittimario attribuito ex 734
denaro non dell’asse, cass92. Salvo legato ex 551, 653.
Divisione ex 734 cade se uno degli eredi non accetta
eredità:
es
tizio nomina eredi primo e secondo,
e divide tra loro i suoi beni.
Se primo non accetta:
la divisione cade, ma non anche l’istituzione di erede
che rimane valida, e per quota di primo ->
sostituzione, rappres, accrescim (sono quote eguali,
perché nulla è detto)o success legittima.
189
Divisione ex 734 anche sogg parziale (cd con stralcio
di quota)?
t1) no, preterizione erede istituito o legittimario,
735;
t2 prev) si, purchè vi siano beni sufficienti per
formare altre porzioni di eredi istituiti o legittimari
preteriti.
Se quindi la divisione oltre che ad essere sogg è anche
ogg parziale, lasciando beni sufficenti per
apporzionamento altri eredi istituiti o legittimari,
cass67 e mengoni, cap, palazzo ..
Ossia preterizione ex 735 rileva se è sostanziale e non
formale!
Ma gli altri coeredi rimangono in comunione ered (t1) o
ordinaria (t2) perché c’è stata una divisione seppur
parziale?
meglio t1, se stralcio < a 1/2 beni,
quindi c’è ancora 732 tra i coeredi in comunione.
Mentre comun ord se divis parziale ogg, ma della gran
parte dei beni (disfavore giur verso 732, perché è pur
sempre un peso, un vincolo su beni che può rendere più
difficile la circolazione beni).
E se legittimario preterito,
735 nullità solo se esperimento vittorioso azione di
riduzione 554, non prima, cass 72, 70, cap e dottr
dominante;
ma è nullità della sola divisione e non
dell’istituzione di eredi degli altri, che rimangono
nelle stesse quote, ma riducibili ex 554.
Se il legittimario è stato istituito anche erede, e poi
non apporzionato, nullità immediata ex 735, se
preterizione sostanziale, senza aspettare il 554!
Ratio 735:
il 784 cpc, alla divisione devono partecipare tutti i
comunisti, mengoni!
735 -> deve essere preterizione sostanziale:
- se erede istituito -> solo per divisione ex 734,
no se 588co2 perché lì non vi è una vocazione in
quota non seguita da attribuzione;
- se legittimario preterito -> sia che 734 che 588
co2, solo dopo 553, perché solo allora diventa
comunista, e quindi 784 cpc.
No nullità, se legittimario preterito, se passati 10
anni da apertura successione, senza agire ex 554,
perché prescritto il d ex 554, e quindi anche a 735, e
divisione salva.
190
Attento se divisione nulla ex 735 -> art 28 l not
non puoi riceverla!
Nb:
a seguito del 735 -> cade solo la divisione, ma non
l’istituzione di erede e le quote!
Se divisione ex 734:
ma i beni attribuiti a caio sono stati alienati e non
ve ne sono altri in sostituzione, non è 686, ma nullità
divisione ex 735, perché preterizione dell’erede
istituito sostanziale, ma l’istituzione in quella quota
rimane valida!
Mentre se beni attribuiti ex 734 sono stati alienati,
ma ve ne sono altri successivamente acquistati di pari
valore:
no preterizione sostanziale, quindi no 735;
tuttavia se fai nuovo testamento per relationem al
precedente, integra la divisione, menzionando
l’avvenuta alienazione di quei beni che sono sostituiti
dai nuovi!!
In ogni caso, anche di 588 co2,
se 735 -> cade solo la divisione e non l’istituzione
(ovviamente se è 588 co2 deve essere possibile
calcolare il valore dei beni attribuiti –es in base a
prezzo ricevuto-, se non è possibile –es beni periti e
non stimati o stimabili- cade anche la divisione)
Idem è 735:
se a un legittimario sono attribuiti solo dd di credito
verso coeredi (diverso se 551, 653), cass92 lo ritiene
sostanzialmente preterito.
Es:
tizio nomina unico erede per 1/2 l’amico, assegnandoli
beni per 1/2, lasciando così beni sufficienti per il
figlio unico legittimario!
Ma se invece avesse dato beni per 2/3 all’amico, allora
divisione potrebbe essere dichiarata nulla ex 735, per
preterizione di legittimario, se esperimento vittorioso
azione 554;
ma istituzione dell’amico nei 2/3 ancora valida ma
soggetta a riduzione ex 553!
Mentre se tizio istituisce il legittimario dandogli di
meno, es 1/3, è lesione e no preterizione, e possibile
solo l’azione di riduz ex 735 co2 -> 554.
Se tizio divide tutti i beni tra 2 figli, e sono 3,
191
il terzo potrà far dichiarare nulla la divisione ex
735, ma non anche l’istituzione dei suoi 2 fratelli
nelle quote di 1/2 ciascuno, ma poi azione ex 554.
Se divisione ogg parziale ex 734 co2,
occorre interpretare volontà de cuius per i beni
residui, ignorati o acquistati dopo il testamento:
- a eredi legittimi;
- a eredi testam in proporzione loro quote (es si
prova che è stata solo dimenticanza de cuius)
Quindi chiarisci sempre sorte beni non inclusi!! ->
carnelutti
”dispongo che i beni non inclusi nella presente
divisione siano tutti assegnati a .. (es eredi testam
in proporzione loro quote)!
Se testatore vuole attribuire un bene determinato a un
erede:
no necessario che sia un legato (es 551 se
legittimario) o prelegato 661, ovvero che sia 588 co2;
possibile anche una divisione ex 734 ma ogg e/o sogg
parziale!
cd stralcio divisionale:
Es quota di tizio è 1/2 ed in essa è compreso il bene
alfa (non è 588 co2, né un legato o prelegato, o 551,
né un 733 co1!).
A 734 anche 728, si conguagli:
per conguagli si intende denaro non dell’asse,
altrimenti è divisione semplice (727 porzioni formate
da immobili, mobili e crediti);
principio base,
ciò che è consentito a eredi e giudice, nella divisione
amichevole o giudiziale, consentito anche a de cuius.
Es
se testatore ha 2 immobili, uno vale 100 e l’altro 70,
prevede che primo dia 15 a secondo, con suo denaro
personale.
Conguagli 728 -> legati ex 653 con funzione divisoria
“ .. stabilendo che tizio dovrà corrispondere a caio
100 per eguagliare le porzioni”
Conguagli anche determinati ex post, per relationem
formale:
“ .. Ciò che servirà per eguagliare le quote, in base a
prudente stima di ..” relatio sostanz ex 632 (no mero
arbitrio), 1349.
Il conguaglio è debito di valore, e non valuta, cass01,
192
se è 100 potrà essere 110 se svalutazione da apertura
successione a giorno della divisione!
Ratio: conguaglio ha funzione di assicurare parità
quote effettiva sino al momento della divisione!
(cass81)
Pensa a tanto denaro corrisposto da onerati a distanza
di anni -> è legato obbligatorio!
Conguaglio è obbligaz pecuniaria,
se un coerede dà un immobile all’altro, è datio in
solutum 1197!
Quindi, il testatore:
Si può dividere anche con conguagli -> legati
divisionis causa;
Non può attribuire a eredi, legittimari o meno, beni
non dell’asse, (non può dividere cose che non ha),
salvo che attribuendole con legati -> 651, o 551 se
legittimari.
Quindi:
734 co2 -> ti fa capire come è possibile una divisione
ogg parziale, ed è bene chiarire sorte dei beni non
divisi!!
735 -> da collegare a 784 cpc
per dottr prev, tuttavia possibile divisione sogg
parziale
se ci sono beni sufficienti per legittimari, ovvero per
eredi istituiti, che rimangono in comunione tra loro
(discusso se ered o ord).
Divisione ex 733 co1 -> 647 (modus)
cd assegno divisionale semplice, perché effetti solo
obbligatori
diversamente da 734,
qui c’è comunione ered, non la si previene!
Infatti coeredi saranno in comun ereditaria, e saranno
loro a dover procedere a divisione secondo dettami de
cuius:
“nomino eredi .. e desidero (voglio) che in sede di
divisione ereditaria, l’apporzionamento sia effettuato
tenendo conto delle seguenti norme:
nella porzione di primo sia inclusa la villa a;
nella porzione di seconda non sia inclusa l’azienda b
(anche di carattere negativo!)”.
193
Natura giuridica:
t1) è un modus, interesse testatore, che può convivere
sia con successione legittima, che testamentaria con o
senza predeterminazione quote, ma anche su legittima,
seppur modus, ossia peso no 549! (sarebbe altra
eccezione).
t2) è disposizione testatore sui generis, preparatoria
per successiva divisione ereditaria;
t3) è un legato obblig (ma non esistono beneficiari!)
L’Assegno divisionale semplice può essere:
Diretto -> desidero che il bene x sia compreso nella
quota di ..
Indiretto -> che l’azienda x non sia compresa nella
quota di ..
Ossia a seconda dell’inclusione o esclusione di beni
dalle quote dei vocati.
Va bene anche quale unica disposizione, se tesi
autonomia modus, giorgianni.
oppure fai un fascio di 588 co2, prevedendo poi che a
tizio vad il bene x.
Ma se c’è predeterminazione di quote e spropozione con
i dettami ex 733 co1, quando non è vincolante?
meng ieva) in ossequio a tenore letterale norma,
rileva anche se sproporzione è minima, scarto anche
infra quartum, es istituisco tizio e caio eredi per 1/2
ciascuno disponendo in modo tale che a tizio vada anche
pochissimo di più, in tal caso non vincolante!
t2) non vincolante solo se sproporzione ultra quartum,
per anal a 763.
Divisione del terzo ex 733 co2
è solo un progetto di divisione
carattere obblig e non reale,
ossia eredi vincolati, ma dovranno essere loro poi a
procedere a divisione.
E’ relatio sostanziale, eccez ammessa.
Terzo è arbitratore ex 1349 -> 631 co3, impugnazione
per manifesta iniquità.
194
“dispongo, ex art 733 co2, che i miei eredi effettuino
la divisione del mio patrimonio secondo la stima del
sig. ..”
Possibile delega di divisione a erede o legatario?
t1) no stante divieto ex 733 co2;
cap e cass90) si, perché divieto riguarda solo la stima
dei beni, quindi testatore può delegare la stima dei
beni a estraneo,
ratio: evitare parzialità e iniquità nella stima,
e poi formazione porzioni a erede, e potere di
scegliersi i suoi beni!
Rischi ci sono solo per la stima -> iniquità,
poi possibile la delega, cass90!
“desidero che stima dei miei beni sia effettuata a cura
del sig .. 1349, mentre per la formazione delle
porzioni in sede di divisione si seguano le norme che
detterà l’erede .. (secondo la volontà di ..)”
oppure:
“desidero che nella quota di mevio sia compreso
l’immobile x, se lui vorrà”
perché no 1355 -> si riferisce solo ai contratti,
qui di fatto deleghi a un erede o legatario norme per
la formazione di una porzione, ma non anche la stima.
Divisione dell’esecutore ex 706
considerata una divisione del testatore ex 734 per
relationem (relatio sostanz)
più vicina a 734 che a 733 co2!
Institutio ex re certa 588 co2
“Attibuisco, a titolo di quota ex 588 co2 (chiarisci!),
a .. i seguenti beni: ..”
eventualmente puoi chiarire:
quali sono i beni che formano il patrimonio del de
cuius al momento della testamenti factio,
perché:
la quota sarà determinata al momento dell’apertura
della successione, ma con riferimento alla consistenza
del patrimonio al momento della redazione del presente
testamento, e con stima dei beni effettuata al momento
di apertura della successione (ex 766 per anal).
Per cass 72 e 81 dottr nettam dominante (mengoni,
195
bonilini ..) è divisione sogg parziale senza
predeterminazione di quote,
quindi stesso genus del 734, e species del 713.
Anzi è pressochè unanime il legame tra 588 e 734.
Nb:
diversamente da 734, i 2 momenti istitutivo e
attributivo non sono nettamente distinti!! E’
attribuzione, con istituzione implicita di erede.
Attribuzione di dd determinati, ma considerati come
quota del patrim (e quota calcolata a posteriori).
Ossia se attribuzione di 2 case a 2 sogg, possono
essere 2 istitutiones ex certis rebus.
Se valgono 60 e 40; i beni restanti, es pervenuti
successiv a de cuius, saranno divisi al 60 e 40% tra
eredi, oppure secondo norme success legittima, ex 734
co2 (a eredi per legge, anche se parzialmente o totalm
coincidenti con quelli testamentari).
nb:
la quantificazione della quota si fa avendo presente i
beni del de cuius al tempo della testamenti factio, di
modo tale che beni non assegnati, es ignorati o
acquistati successivamente, si ripartiscano con le
stesse proporzioni, es 40 e 60%.
E’ un 588 e non un legato -> vis expansiva della
quota!!
Ma si ritiene che stima dei beni al momento
dell’apertura della successione, argomentando ex 766
applicabile anche a 734 e 588, perché solo allora la
divisione del testatore è efficace.
588 2°co è nient’altro che assegno divisionale
qualificato senza predeterminazione di quote.
E’ divisio sine partibus scriptos.
Ma per dottr no al 588
763 (perché quote calcolate solo ex post, e quindi la proporzionalità pars quota - pars
quanta è in re ipsa)
735
Nb:
il 735 statuisce la nullità della divisione per
preterizione di erede istituito o legittimario:
essendo coincidenti istituzione e attribuzione, è
impossibile che la “divisione” ex 588 co2 sia
dichiarata nulla per preterizione di erede istituito,
proprio perché è l’attribuzione di beni determinati che
ha come conseguenza l’istituzione di erede.
Logicamente l’attribuzione di beni precede
l’istituzione, sebbene poi la dottrina ritenga che i 2
196
momenti coincidano.
Tuttavia, invece, può aversi nullità ex 735 se c’è
preterizione di legittimario, se come sostiene la
dottrina prev, è di fatto una divisione con quote
calcolate ex post!!
La natura divisionale c’è anche nell’ipotesi in cui vi
sia solo una istitutio ex certa re, vedendola come
divisione ogg parziale, stante la sua natura
divisionale, e quindi anche qui possibile il 735, se
c’è preterizione sostanziale di legittimario.
Sarebbe una divisione ogg parziale, ammessa
argomentando ex 734 co2.
Per capire se è 588 co2 oppure 733:
interpretare volontà testatore ->
se predetermina le quote, oppure vuole quote eguali è
733;
se invece quote ex post, anche diseguali è 588.
Ricorda vantaggi del 588 perché è di fatto un assegno
divis qualificato sebbene senza predeterminaz di quote,
quindi effetti reali.
Nel dubbio, occorre interpretare volontà del testatore,
la “mens testantis”,
è accertamento di fatto, es:
cass 80 e 86: sono 588 le attribuzioni di beni
individuati per categorie o classi, es “di tutti i beni
mobili, o immobili, o residui”!!
Per capire se è 588 oppure legato (è una quaestio
voluntatis):
- criterio sogg da testam interpretando volontà
testatore;
- criterio quantitativo, in base valore beni (es se
lascio la casa a tizio e dei mobili a caio,
presumibilmente caio è legatario e tizio erede)
Presunzioni, è legato:
- se attribuzione di beni altrui, non dell’asse, 651
(perché divisione de cuius solo di beni
dell’asse);
- se testatore ha espressamente escluso la resp
beneficiario per debiti eredit, 752;
- se ha espressamente limitato attribuzione a quei
beni determinati “certae res (res commemorata)”,
escludendo vis exspansiva (legata a concetto di
quota) per beni rimanenti.
Tuttavia se testatore ha disposto che beni residui
197
vadano a altra persona non è detto che sia legato e non
588 co2 (meng), e poi c’è sent cass circa beni residui,
ex 734 co2!
Mentre senz’altro legato se esclusione da 752, o beni
altrui.
Ex 588 co1 non è determinante l’espressione usata da
testatore, ossia può essere legato, es se esclusione da
debiti ered e beni altrui e di scarso valore, anche se
de cuius lo ha chiamato erede.
Quindi,
il 588 co2 a differenza del legato, fa conseguire la
qualità di erede, e come conseguenze:
responsab ultra vires salvo beneficio;
successione nel possesso;
necessità dell’accettazione;
vis espansiva.
Ma la “Vis exspansiva” è discusso che vi sia anche nel
588 co2:
T1) c’è, quindi una volta determinate ex post le quote,
i beni residui sono attribuiti proporzionalmente alle
quote;
T2) non c’è vis espansiva, perché attribuzione limitata
a quei beni determinati;
T3 prev) si applica il 734 co2 anche al 588 co2,
essendo il 588 co2 species del genus divisioni!!
Il 734 co2 appunta disciplina l’ipotesi di tutte le
fattispecie divisorie ogg parziali!
Quindi i beni residui (es di cui non si è disposto, o
pervenuti successivamente) saranno attribuiti agli
eredi legittimi (anche eventualmente i beneficiari ex
588) secondo le norme della successione legittima!
Per evitare dubbi, chiarisci sempre qual è la sorte dei
beni rimanenti, di cui non si è disposto espressamente,
apertis verbis dal de cuius!
Anche i beni rimanenti possono essere attribuiti ex 588
co2, perché è facile determinarli per esclusione, e
quindi potrebbero rappresentare “res certae”.
Quindi se beni non dell’asse -> mai 588 co2
(non si possono dividere beni non propri),
sarà un 651!!
Il 588 co2 è attrib beni determinati, come tale solo ad
effetti reali, ed è eccezione a 649.
Regola è legato, eccezione è 588 co2 (gangi) se così
risulta da volontà testatore.
198
E’ instit ex re certa solo se manca predeterminaz
quote!
Quindi se istituzione di eredi di a e b, e poi
testatore assegna ad a .., è 734, perché a e b, essendo
istituz congiunta, saranno eredi al 50% ciascuno.
Attento!
Mentre se “attribuisco a titolo di eredità la casa ..”
è 588 co2, perché quota no predeterminata, ma solo ex
post!
In testamento, ricorda sempre di chiarire che
l’attribuzione ex 588 co2 è a titolo di erede, per
evitare equivoci.
Usa appunto espressione: “attribuisco a titolo di erede
la casa ..”
Se bene attribuito ex 588 co2 perisce o è venduto:
la institutio salva perché essa ha 2 momenti, anche se
non nettamente distinti come nel 734:
- istitutivo;
- attributivo.
Con 588 co2 oltre ad attribuire dd, istituisci un
erede!
T1 prev) non viene meno il momento istitutivo, no
applicaz anal 686 per legati, quindi no revoca. Si
dovrà calcolare quota, valutando il bene perito o
venduto, e poi divisione su base del valore quota dei
beni rimanenti.
Viene meno l’istituzione solo se non è possibile
calcolare il valore del bene, perché in tal caso
sarebbe attribuz con ogg indeterminato!
T2) non si possono calcolare quote in base a beni non
presenti nell’asse; non si applica il 686 perché
riguarda il legato, ma di fatto si ottiene lo stesso
risultato, perché non potendosi calcolare la quota, si
ritiene l’istituzione erede inefficace!
Testatore nomina a erede dando beni mobili e usufr su
immobili; e b anch’esso erede con nuda propr su
immobili, e se b non accetta erede altra persona
nominata da a.
A sarà erede ex 588 co2, perché così è volontà
testatore (criterio sogg, c’è nomina espressa di erede)
e così si desume da testam (criterio ogg, no
presunzioni che lascino pensare a legato) e criterio
quantitativo (tutti mobili e usufr immobili, anche se a
sarà erede per mobili e legatario per usufr immobili,
poiché erede può essere anche legatario).
B è erede, ma se non accetta no possibile che scelta
sia di a, perché 631 consenta scelta del terzo solo se
legato, no se erede.
Unica soluzione è che se b non accetta, testatore
199
preveda sostituzione (ossia nome indicato da de cuius e
no rimesso a un terzo).
Collega il 588 co2 a 551 co2, legato in sot legittima
con supplemento.
Nb:
il 588 co2 e il 734 possono coesistere,
ma in tal caso, disponi sempre prima il 588 co2, e poi
il 734!
Es:
attribuisco a tizio, ex 588 co2 a titolo eredità,
l’immobile ..
Istituisco caio, mevio e filano, in quote eguali, nella
restante parte di eredità e divido ex 734 i loro beni
come segue: ..!! (perché 588 co2 quota ex post, e
quindi non puoi sapere anche quota ex 734!).
Collazione 737
Soggetti obbligati: solo coniuge e discendenti, e solo
se donatari.
Quindi se questi hanno già ricevuto molto per
donazione, e li si vuol ulteriormente beneficiare, è
meglio un Legato, anche ex 552 o 661, di modo che
possano rinunziare a eredità ma trattenere legato e non
essere obbligati a collazione.
Natura collazione:
1) è obbligaz restitutoria semplice o con facoltà
alternativa (746-> 651) che sorge automaticamente
appena si accetta l’eredità, cass95;
2) è risoluzione ex nunc legale della donazione
(come 800);
3) è prelegato anomalo ex lege, 661.
Ex 737:
“i figli, loro discendenti e coniuge che concorrono a
successione devono conferire ai coeredi ciò che hanno
ricevuto per donaz diretta o indiretta da de cuius,
salvo dispensa;
ma dispensa ha effetti nei limiti della disponibile”.
Soggetti passivi, tenuti a collazione =>
figli, discendenti e coniuge che “concorrono a
successione”, significa che hanno accettato eredità!
No collazione se non sei erede!
Es no se sei legatario, anche ex 551!
200
Nb spesso per un figlio, coniuge, è più conveniente
rinunziare a eredità e tenersi il donatum, altrimenti
obbligo collaz, mentre così solo rischio del 554,
minore se donazioni sono lontane, datate!
Soggetti attivi, ossia beneficiari della collazione =>
“ai coeredi”, ma per Ieva e dottr (burdese, azzariti)
interpretaz restrittiva, solo gli stessi sogg passivi
se eredi!
No ad es eredi estranei, come amici del de cuius.
Perché è si anticipazione di eredità, ma anche
superiore interesse famiglia.
Quindi:
soggetti passivi = a sogg attivi!
Per mengoni e dottr prev
il cessionario di quota ereditaria da sogg ex 737,
può pretendere collazione altri eredi (perché è
operazione predivisionale per formare massa ereditaria
e sua porzione),
così come è tenuto a obbligo di collazione, ovviamente
sempre e solo per imputazione, per donazioni fatte a
erede suo dante causa.
Da “devono” capisci che è un’obbligazione e non un
onere, come il 564 per esercizio azione riduz.
E’ un obbligaz restitutoria da adempiere con atto di
conferimento!
E’ in genere obblig restitut semplice, solo per
imputazione, tuttavia per immobili ex 746 è obblig con
facoltà alternativa:
746 come 651, diversamente da 665 -> obblig principale
è conferimento in natura immobile, ma concessa facoltà
conferim per imputazione;
ma se conferimento in natura impossibile, es cosa
perita, obblig collazione è estinta!
Può il de cuius rendere il 746 obblig restit semplice?
Senz’altro no, se prevedesse obbligo solo del
conferimento in natura, nello stesso atto di donazione,
perché così immobile donato non potrebbe essere venduto
o ipotecato -> divieto a termine indeterminato, quale
morte donante che è vietato ex 1379, cass costante;
ma per cass costante è vietato anche al de cuius
imporre solo il conferimento per imputazione, cass 79,
80, 82!
Per Ieva è conferibile in natura ex 746 anche la quota
di comproprietà su un immobile.
201
Discutibile se invece tale scelta nel testamento,
perché esso è efficace solo con morte donante, e da
allora obbligo di collazione -> si ritiene possibile,
sotto condiz sosp che al momento morte l’immobile non
alienato né venduto.
Puoi configurarlo come una condiz (ti risolvi la vita)
oppure onere o legato (perché interesse coeredi ad
avere immobile in natura nella massa eredit piuttosto
che per imputazione).
Ricorda cass consolidata (ss uu 92, 97, 98):
intestazione immobile in nome altrui è donazione
indiretta di immobile e non di denaro, pertanto sogg a
collazione l’immobile -> il bene di cui si è arricchito
il donatario.
Il conferimento in natura ex 746
è negozio traslativo, unil, recettizio
ha forma scritta e trascriz
una volta scelto il conferim per imputaz o natura, la
scelta è irretrattabile, ex 666 per anal.
Ratio collazione:
t1 prev) perché è anticipazione di eredità;
t2) presunta volontà de cuius, infatti possibile
dispensa;
t3) superiore interesse famiglia.
E’ un obbligazione restitutoria che prevede un
conferimento “reale” e non fittizio, alla massa
ereditaria
cap) è anche un prelegato ex lege anomalo, 661, perché
non è a favore di un erede e a carico di tutti gli
altri, bensì il contrario;
t2) è revoca ex lege della donazione diretta e indir,
come 800, con effetto ex nunc a apertura successione
cass69) obbligo a collaz sorge ipso iure,
automaticamente, con apertura successione, ma diviene
operativo solo con accettazione eredità (perché solo a
carico eredi!)
il fatto che sia ipso iure confermerebbe tesi di cap
del prelegato ex lege atipico.
Quindi i beni donati ai sogg ex 737 vanno conferiti a
massa ereditaria che poi sarà divisa, e che si formerà,
anche per successioni ab intestato:
Relictum - Debiti + Donatum (ma solo quello conferito
ex 737)
diversamente che nella cd successione necessaria,
202
per riunione fittizia e calcolo legittima, qui si
conferisce solo quanto donato dal de cuius ai sogg ex
737, e non a tutti!
La collazione obbliga a un conferimento “reale” dei
beni e non “fittizio” come 556 (che è mero calcolo).
Ma soprattutto è una operazione predivisionale:
serve a formare la massa che sarà divisa!
Se tizio a 3 immobili, che dona ai suoi 3 figli,
essi saranno tenuti a collazione se accettano
l’eredità,
e conferendo ex 746 gli immobili,
questi formeranno la massa ereditaria, e pertanto i
figli potranno scambiarseli tra loro pagando imposta
per divisione, e non permuta!
Perché sono considerati beni ereditari, seppur donati!
Quindi aut ex 747 cpc in caso di alienazione, dopo la
divisione ereditaria!
C’è obbligo di collazione se relictum è 0, o beni già
divisi ex 734?
cass 93, 86) no, perché è collazione è operazione
divisionale, presuppone necessariamente una comunione
ered, e se relictum è zero, non c’è niente da dividere,
idem se già tutto diviso ex 734;
t2 mengoni e cass69) si, perché è operazione
predivisionale, per formazione massa, appunto relictum
+ donatum ex 737.
Quindi, discusso se 737:
cass) è operazione divisionale, presuppone
necessariamente una comunione ered;
dottr) è operazione predivisionale, che mira a
ricostruire il patrimonio del de cuius.
Differenze con altri istituti:
Riunione fittizia 556
- è operazione di mero calcolo, riunione appunto
“fittizia” e non “reale”, e no conferimento reale,
ai soli fini del calcolo di legittima e
disponibile;
- è di tutto il donatum (e no solo di quello a
soggetti ex 737);
- solo se lesione di legittima, e 553 oppure azione
ex 554 si riducono le donazioni, e poi cominciando
dall’ultima!!
Imputazione ex se 564 co2:
- è onere se si vuole agire in riduz, e non obbligo!
203
- è operazione di mero calcolo, e non “riunione
reale” ai fini di formare la massa da dividere;
- anche legati e non solo donazioni;
- sogg diversi, es anche gli ascendenti se
legittimari
Es:
1) tizio dona a primo 10,
muore ab intestato con 2 figli,
relictum è 50 + 10 (donatum a primo) = 60
quindi a entrambi i figli spetterà 30, perché 60:2;
ma quindi a secondo 30 da relictum, a primo 20 da
relictum e 10 che ha già avuto!
mentre,
2) se tizio dona a primo 60,
muore ab intestato, relictum è 40,
se primo accetta l’eredità, massa ered è 100,
primo oltre a non aver niente dal relictum dovrà dare
10 a secondo
3) tizio dona a primo 30 e relictum è 90,
e per testamento a primo 1/3 e a secondo 2/3
massa è 120, quindi a primo 40, a secondo 80
ex 740:
il rappresentante ex 467 deve conferire ciò che è stato
donato all’ascendente
-> ratio è no pregiudizio per altri coeredi dal fatto
che al donatario succedono i suoi figli,
altrimenti facile escamotage della collazione,
un sogg ex 737 rinunzia in modo tale da non conferire
..
discusso se debba conferire o meno anche ciò che è
stato donato allo stesso rappresentante;
no per cap perché subentra nella stessa posizione del
rappresentato-donatario.
Ogg di collazione:
donazioni dirette e indirette (es 1411, 1180, 167 fondo
patrim, remissione debito),
-> depauperamento donante e arricchimento donatario;
quindi no es mutuo gratuito, o comodato,
perché manca depauperamento donante.
Se intestazione immobile a figlio, in genere ex 1180:
ex 771-> no divieto, perché guardi al depauperamento
del donante che di fatto si è impoverito solo di
quantità certa di denaro ma è donaz di immobile per
cass!, quindi fai donazione di denaro, oppure del
terreno su cui verrà costruito immobile + appalto;
204
ex 737-> rileva ciò che donatario ha ricevuto, ossia
l’immobile, sogg a collazione ex 746, è donaz indiretta
immobile, cass.
Questo principio lo desumi anche ex 741, 1920, sogg a
collazione sono le indennità pagate a assicurazione, e
non il premio ricevuto dal terzo.
Stima beni donati con riguardo al valore a tempo
apertura successione, ex 747.
Se donazione modale:
a collazione solo l’eccedenza, donazione - modus.
Se donaz sotto condiz sosp -> collaz solo quando si
verifica;
se cond risol -> collaz subito, salvo esclusione
conferimento con effetto ex tunc se si verifica la
condiz.
Se donaz di usufrutto:
se donante era usufr, è zero, perché ex 747, stima al
tempo apertura successione, e a quel tempo l’usufrutto
si è estinto, cass;
altrimenti, se donante era nudo propr, varrà qualcosa
ex 747.
Se donaz di denaro:
è debito di valuta e non valore,
se era 110, bisogna conferire 100, anche se passati 30
anni da donazione, cass,
ma bisogna aggiungere anche interessi ex 745, dovuti ma
solo dal giorno apertura successione, e non da quello
della donazione!
(donare denaro è di fatto una dispensa da collazione,
se donante è giovane!)
Dispensa da collazione 737 co2
T1) è clausola della donazione, o parte di essa, anche
se contenuta in atto separato successivo (pensa alla
proposta di donaz).
T2 Cap)E’ ulteriore liberalità
negozio autonomo, e no clausola accessoria, infatti,
può essere:
- nella stessa donazione;
- in testamento;
- in atto iv unil successivo a donazione.
L’ultimo è il caso più discusso,
per chi lo ammette, l’atto deve avere stessi requisiti
formali della donazione, atto pubblico e testi, perché
205
appunto è ulteriore liberalità e anche negozio
accessorio.
Per dottr, anche se contenuto nella donazione,
è sempre negozio autonomo Unilaterale,
quindi non occorre accettaz (può essere anche nel
testam!),
se donatario è incapace no aut ex 320!
E’ atto mc che può essere a struttura iv (se no nel
testam),
come tale è irrevocabile
ma per dottr solo se contenuto nel contratto di
donazione o in atto iv unil,
revocabile se nel testam;
se contenuta nel contratto di donazione, revoca solo ex
800, o se consenso anche donatario ex 1372;
è eccezione quindi a 458, eccezionalmente ammessa,
cass,
così come il 564
564 e 737 unici 2 atti mc che possono essere a
struttura iv.
ma sono 2 istituti diversi, es:
se tizio dona a primo 20, e a secondo 20, e relictum è
50,
donatum è 40, relictum 50, massa è 90, disponibile e
singole legittime sono 30;
1) se ha donato a primo i 20 con dispensa da collaz ->
sarà 50+20= 70 di massa (no anche i 20 di primo che
sono dispensati e rientrano nella disponibile) da
dividere per 2= 35;
quindi a primo 35 tutti presi da relictum, e a secondo
solo 15, perché 20 li ha avuti per donazione.
2) se ha donato a primo con dispensa da imputaz ex se -
>
massa sarà non 70, ma 90, perché collazione di
entrambi,
ma primo avrà diritto a 1/3 di legittima (come secondo)
ossia a 90:3= 30, ma non calcolando i 20 già ricevuti,
perché dispensati, quindi legittima di primo = a 30+20=
50!
quindi di legittima a primo 50, a secondo 30!
quindi seppur ab intestato a primo spetterebbe 45, per
legittima gli spetta 50, che avrà ex 553.
Perciò se dispensa da collaz a primo va 55;
se da imputazione ex se a primo va 50!
Dispensa da collaz opera nei limiti della disponibile
206
se tizio dona 900 con dispensa ex 737 a primo, e
relictum è 0,
se 2 figli, disponibile è 300,
secondo d a 300 di legittima, che avrà senza necessità
di azione di riduzione, perché primo sarà tenuto a
collazione per 600.
Così a primo 600, a secondo 300.
“dispenso, ex 737 co2, mio figlio .. da collazione
della donazione di .. da me effettuata con atto a
rogito di ..”;
oppure se dispensa con testam “revoco la dispensa da
collaz della donazione .. da me concessa con testamento
..”
Dispensa implicita?
es de cuius fa vendita che simula donazione,
è dispensa se si prova che unico fine era quello
appunto di dispensare da collazione, cass.
Meglio che sia esplicita!
Collazione volontaria, per volontà de cuius?
ogg) anche dei legati, o donaz altrimenti esenti, es ex
738 di modico valore a coniuge,
sogg) a carico di sogg non tenuti a collazione, es
nipoti ex fratre o sorore.
Cap) si, sia ogg che sogg
T2) possibile solo soggettiva, no ogg:
possibile porre l’obbligo di collazione a carico di
altri soggetti, diversi da moglie e figli -> sarà onere
se nella donazione, ovvero legato;
ma non è possibile sottoporre a collazione anche i
legati, oltre alle donazioni!
se nel contratto di donazione è onere
se nel testamento è legato.
Ma diversamente dalla dispensa ex 737 co2,
Non può essere contenuta in atto iv unil successivo!!
Ratio: sarebbe parziale revoca unil a contratto di
donazione, e 458!
Es:
“lego a carico dell’amico caio (nominato erede) e a
favore altri coeredi l’obbligo di conferire
l’appartamento alfa da me donatogli per atto a rogito
di ..”
-> è un legato perché beneficiari determinati, e
possibile, in qunato non è revoca parziale per atto iv
207
della donaz, ma è posta come legato!, o meglio,
prelegato anomalo 661 come dice cap!
Ricorda in ogni caso che collazione è disciplina
derogabile (ieva),
infatti no obbligo se non accetti l’eredità
e possibile è la dispensa.
Debiti ex 752-6
Il 752 riguarda i rapporti interni tra i coeredi ed è
derogabile, infatti il testatore può prevedere una
divisione dei debiti anche non proporzionale alle
quote, es solo a carico di un coerede.
Il 754 invece attiene ai rapporti esterni, con i
creditori, ed è ritenuta norma cogente!! -> art 28 l
not!
Ossia ripartizione dei debiti per i creditori e sempre
pro-quota, no solidarietà salvo che ipotecariamente per
l’intero.
Tale norma si ritiene cogente, ma solo nell’interesse
dei creditori, ossia può essere derogata da de cuius ma
solo se in meglio per i creditori, es prevedendo
respons solidale eredi.
Quindi,
se de cuius addossa debiti ereditari solo ad un
coerede:
effetti solo interni, è un legato a carico del coerede
scelto e a favore degli altri,
ma i creditori potranno agire pro-quota su tutti i
coeredi!
Possibile addossare debiti ereditari in capo a un
legatario, ex 662, ma nei limiti del legato ex 671:
perché 756 non è inderogabile.
Sarà un “sublegato” ex 662, a carico del legatario e a
favore degli eredi, ma effetti solo interni, perché
responsabili esternamente solo eredi.
Vendita di eredità 1542-7
Si applicano tali artt solo se manca specific beni che
formano ogg eredità, altrimenti è comune vendita.
Se ci sono immobili, non necessità menzione nell’atto
vendita, e dichiaraz urban e fiscali in success atto di
identificaz beni ereditari che sarà trascritto.
208
È contr aleatorio, si compra a scatola chiusa, eredità
potrebbe essere anche passiva, ma respon limit se erede
venditore è beneficiato, 1448 4co.
È consid contr per relationem, con riferim a ciò che
spetterà a venditore.
Se vendita eredità da parte di erede beneficiato:
acquirente obbligato in solido con venditore per debiti
ered, quindi sempre nei limiti dell’asse (resp
limitata), salvo patto contrario, ossia ogni resp
rimane a venditore e creditori e leg soddisfatti grazie
a prezzo della vendita, ex 1546
Se di erede beneficiato:
alleghi inventario, dal quale risulta composizione
beni!
Se vendita quota ered, 732 lo puoi evitare con vendita
dell’esito divis singoli beni, perché effetto trasl
subordinato e success a divisione.
chiarisci circa eventuali dd di accrescimento, a chi
spetta 674;
dd di prelazione 732; e debiti ereditari 752!
Può il singolo erede vendere la Quotina su di un
singolo bene?
Cass 02, 90 e 96) si, ma con effetti solo Obbligatori,
ovvero con la cd vendita dell’esito divisionale,
ratio: il 757
la retroattività della divisione
perché il singolo comunista (o coerede) in sede di
divisione potrebbe avere in assegnazione anche beni
differenti, e pertanto sarebbe considerato come mai
titolare del bene (anche solo parzialmente) venduto.
Per tale ragione non è possibile neanche un 1480, con
effetti reali parzialmente immediati!
Quindi quotina è indisponibile se effetti reali!
Verbale di deposito di testamento olografo
testi art 48 l not
comparente mi consegna di sua mano un foglio di carta
piegato a forma di lettera sigillato con due sigilli in
ceralacca rossa recanti l’impronta di .. e
dichiarandomi che in esso sono contenute le sue
disposizioni testamentarie rese mediante testamento
209
olografo. A tal fine mi dichiara che esso è scritto per
intero, datato e sottoscritto in calce di mano di esso
comparente, che la sottoscrizione è in calce .. (segui
art. 602)
Altrimenti potresti allegare anche il foglio aperto.
In tal caso è discutibile se riprodurre in atto il suo
contenuto o meno, e se procedere a controllo formale e
sostanziale, e art 28 l not. Per il controllo formale
ex 602, lo rimetti a dichiaraz comparente, perché certo
non può verificare l’autenticità della grafia, il
controllo sostanziale sarebbe opportuno.
La scheda testam in ogni caso si allega perché
diversamente dal testam segreto, qui il verbale non è
sullo stesso foglio!.
NB ex art 66 co4 l not, i verbali di restituzione e
pubblicaz di testamento olografo e segreto ricevuti
solo nell’ufficio del notaio.
Idem se deposito fiduciario di testam olografo, ex 82
reg not.
Entro 10 gg richiesta iscriz nel reg generale
testamenti -> conv basilea
Verbale di pubbl test Ologr
(i 2 testimoni irrinunziab art 48 l not)
Il comparente dichiara che in data .. è deceduto in ..
il sig. .., che era nato a .. il .. , ultimo domicilio
in vita in .. via .., come risulta dall’estratto per
riassunto dell’atto di morte (ovvero: dal certificato
di morte) rilasciato dall’Ufficiale dello Stato Civile
di .. (luogo dell’ultimo domicilio, o residenza, e non
della morte!!!) in data .. che si allega sub ..
Il comparente mi consegna altresì il testamento
olografo del medesimo degunto che si allega sub ..
Detto testamento scritto apparentemente da unico pugno
su di .. no abrasioni o cancellature.. è del seguente
tenore:
Ai fini dell’annotazione repertoriale del presente atto
il comparente mi dichiara che il valore dell’asse
ereditario è pari ad euro ..
Anche se contiene disposizioni nulle, va pubblicato,
anche perché possibile conferma ex 590!
Comunicazioni ex 622-3 cc e 620; trasmissione al reg
gen testam convenz basilea
210
Verbale di Ricevimento di Testamento segreto
Può essere già presentato sigillato, oppure lo sigilla
il notaio:
sono 2 varianti.
Rep .. atti ultima volontà
Verbale di ricevimento di testamento
Rep it
Il .. avanti a me .. alla presenza dei testimoni ..
Detto comparente, in presenza dei testimoni, mi
consegna un foglio di carta (uso protocollo, scritto
con inchiostro nero indelebile su una facciata per
intero e della seconda per .. righe) dichiarandomi che
esso contiene il proprio testamento e richiedendomi di
sigillarlo e trattenerlo nel mio fascicolo degli atti
di ultima volontà.
Aderendo alla richiesta, alla presenza dei testimoni,
io notaio ricevo il suddetto foglio e lo piego, indi
chiudo il piego mediante risvolto dei margini del
foglio e lo sigillo con n. .. sigilli di ceralacca
rossa recanti l’impronta del mio sigillo notarile, di
modo che non si possano leggere le disposizioni testam
ivi contenute.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto ..
lettura, presenti i testi, e approvazione.
Scritto a mano da me notaio sullo stesso foglio piegato
e sigillato di cui sopra, occupa .. righe.
Viene sottoscritto alle ore ..
e poi “Scheda testamentaria”.
Acquiescenza a disposizioni testamentarie e rinunzia ad
azione di riduzione
(no testi)
Il comparente premette che:
in data .. è deceduto ..
il defunto sig. .. ha disposto delle sue sostanze
mediante testamento olografo depositato e pubblicato
con verbale redatto dal notaio .. di .. in data .. rep.
.. registrato a .. il .. al n. ..
il comparente sig. .. ha accettato l’eredità del sig.
.. con atto ricevuto dal notaio .. di .. il .. rep. ..
registrato a .. (in genere è il locus del notaio o
cancelliere del trib.) il .. al n. .. e trascritto
presso l?Ufficio del Territorio- Conservatoria dei RR.
II. di .. (loci rerum sitarum) in data .. al n. del
registro particolare.
211
Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, il comparente ..
dichiara di prestare piena adesione e acquiescenza a
detto testamento, di rinunziare ad ogni eccezione o
riserva ed in particolare ad ogni azione di riduzione
nei confronti tanto degli eredi quanto dei legatari e
donatari del de cuius.
Atto di acquiescenza
Anche a donazioni, che richiami in atto, e non solo a
testamento
Rinuncia ad eredità (no testi)
.. in data .. è deceduto .. senza aver fatto
testamento.
L’eredità è quindi stata devoluta per legge a ..
Ciò premesso il comparente dichiara di non essere mai
stato nel possesso dei beni dell’eredità di cui trattai
e di rinunziare espressamente all’eredità del suddetto
defunto.
Per effetto della rinuncia , la quota di eredità già
devoluta al rinunziante, è devoluta a ..( es. i figli
per rappresentazione).
(e se il rinunziante è l’altro coniuge).. fermi
restando i diritti di abitazione e d’uso previsti
dall’art. 540 secondo comma c.c. che continuano ad
essere di titolarità del comparente, ed aventi ad
oggetto rispettivamente la casa coniugale in .. via ..
interno n. .. ed i mobili che la corredano.
Accettazione di eredità
.. premette:
- che in data .. è deceduto..
- che, non essendovi testamento, per legge l’eredità
del de cuius è stata devoluta per la quota di ..
al comparente.
Tanto premesso, che.. , il comparente dichiara di
accettare puramente e semplicemente l’eredità a lui
devoluta.
Dichiara ancora ai fini della trascrizione del presente
atto che del patrimonio ereditario fanno parte i
seguenti immobili:
..
Se è con beneficio d’inventario aggiungi solo:
“L’inventario sarà redatto nelle forme ed entro i
212
termini di legge. Il presente atto sarà depositato nel
R. delle Successioni presso il competente Trib. , al
quale verrà richiesta altresì la nomina di un
cancelliere ovvero di un notaio per la redazione
dell’inventario”.
I notai richiedono prima dell’accettazione di eredità,
anche implicita, ad es. prima di una divisione di
eredità o vendita di beni ereditari, se non vi è una
denunzia di successione, un ATTO di NOTORIETA’.
Ossia prima che il comparente accetti, nello stesso
atto (intitolato appunto: Atto di notorietà e
accettazione di eredità con o senza beneficio) vi sono
terzi estranei a successione, non interessate
all’atto!!, che, avvertiti dal notaio sulle conseguenze
in caso di mendacio ai sensi della 445/2000, e invitati
a pronunziare la formula di legge: “Consapevoli della
responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia
disposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non
nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”,
emettono la seguente
Attestazione:
E’ notorio il fatto e di nostra personale conoscenza:
- che in data .. è deceduto il sig. ..
- che il predetto de cuius era domiciliato in ..
via.. sebbene la sua residenza risultasse ancora
quella in .. via ..
- che il de cuius era coniugato con .. ed aveva
come figli ..
- che la sucessione è regolata ab intestato non
essendovi testamenti e pertanto chiamati
all’eredità sono .. e non vi sono altri soggetti
che abbiano diritto a quota di legittima o
riserva.
213
La Comunione e la divisione ereditaria
(in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale Utet, anno 1998,
pagine 547)
Manca una norma di rinvio tipo 1116 per applicazione delle norme su comunione
ordinaria a quella ereditaria -> per il rapporto di genus a species tra le due
comunioni che la renderebbe superflua.
Ma l’art 732, stante l’eccezionalità della norma che si discosta tra l’altro dal
principio ex 1103, si applica per dottr prev solo a comunione ereditaria.
Si è discusso in dottr e giur se nel caso di un bene attribuito congiuntamente a 2 o
più persone a seguito di divisione convenzionale o testam ex 734, si configuri
un’ipotesi di comunione ereditaria o ordinaria, e a tale problema non si è ancora
giunti a conclusioni univoche.
Es per Cass 78 e 97: se c’è stata divisione convenzionale parziale, i restanti beni
rimangono in comun ereditaria.
Mentre Cass 56 e 92: se a seguito di divisione ex 734, ancora beni in comunione,
perché assegnati a 2 persone, è comun ordinaria, e quindi non c’è il 732.
Sulla natura della “comunione” (in generale) vi sono molte teorie;
c’è chi addirittura la considera “vera e propria persona giuridica” -> Carnelutti,
oppure come un sogg di diritto ..
la giurisprudenza ha aderito alla tesi della “Proprietà Plurima Integrale”
perché ciascun comunista, manente comunione, ha dd sul bene considerato in toto
(e non pro quota),
ma tale d è limitato dalla propria quota e dalla concorrenza delle quote degli altri.
Successione cd “Necessaria” ossia dei legittimari
Accanto a successione testamentaria e legittima
esiste un Tertium genus di successione?
Per dottr e giur più datate le successioni erano appunto di 3 tipi:
rispettivamente SECONDO (testam) SENZA (legittima) e CONTRO
(necessaria) la volontà del testatore (coviello nel ’32).
E sino al ‘54 il legittimario era considerato dalla Cass come heres ope legis,
anche se pretermesso, e quindi “comunista ipso iure”.
Con Cass 54 c’è mutamento di indirizzo:
le successioni sono solo di 2 tipi;
prevalenza della volontà del testatore, infatti la successione legittima adempie
solo a finalità suppletiva se manca in tutto o in parte la volontà testam.
E le norme sui legittimari sono un Argine, dei Limiti alla volontà testamentaria,
ma non si sostituiscono ad essa.
Quindi corollario:
il legittimario preterito Non è heres ope legis, non è un comunista,
214
perché non esiste una Vocatio Contra Testamentum,
infatti le disposizioni lesive di legittima sono impugnabili ex 553, riducibili, ma
restano valide, non sono “sostituite”.
Ed ormai è “ius receptum”, a seguito delle varie pronunzie della cass,
che il legittimario preterito diventa erede solo se e dopo che esperisce
vittoriosamente l’azione ex 553; prima non ha poteri né ex 460, né può accettare o
rinunziare a eredità, perché non è vocato!
Infatti per agire ex 553, non dovrà accettare con beneficio di inventario ex 564,
norma che appunto non può applicarsi a lui!
In ogni caso ancora oggi, c’è chi sostiene che sia erede ope legis, anche facendo
leva su argomento testuale ex art 735, che parla di “coerede”.
E lo stesso Mengoni parla di legittimario ex lege, ma sine re (sino a quando otterrà
la riduzione ex 553) per il legittimario preterito.
Per Azzariti:
anche dopo il 553, non è Mai erede!
Perché 553 serve solo a ridurre le disposizioni che hanno pregiudicato i suoi dd,
ma non acquista lo status di erede, che si ottiene solo per testamento o ex lege, e
non a seguito di sentenza.
Ma per Morelli e dottr:
con la sentenza ex 553 (e non prima automaticamente), si produrrebbe la
Vocazione ereditaria Ex lege a favore del legittimario, che accettando l’eredità
diviene erede.
Nomina et debita hereditaria
Tesi tradizionale e prevalente e cass sino al ‘92) non cadono in comunione ma
sono subito automaticamente divisi pro quota, in ossequio anche al brocardo
latino “nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur”.
Anche sulla base di artt. come il 1295, 752, 754 che parlano appunto di divisione
dei debiti.
Busnelli e Cass 11128/92, che è l’ultima)
In Comunione SI i Crediti, che non sono subito divisi (come i debiti),
ex artt 727, 757, 760
es ex 727: “le quote formate comprendendo una parte di mobili, immobili e ..
crediti”
quindi mentre i debita indiscutibilmente sono subito divisi pro quota, ex 752;
i nomina hereditaria entrano in comunione.
Ma tale Beneficium divisionis per gli eredi circa i Debiti ereditari, subisce delle
eccezioni:
es quando l’obbligazione è indivisibile (es facere infungibile);
215
ovvero se testatore prevede delle deroghe:
- debiti solo a 1 o a alcuni coeredi, o per quote diverse;
- stabilendo a vantaggio dei creditori (legato?) la responsabilità solidale dei
suoi eredi per taluni debiti
Azienda in Comunione ereditaria
Cass costante, da ultimo del 93)
Si ha società, anche irregolare, tra i coeredi solo se vi è da parte di questi un
esercizio di impresa speculativo, e non solo se atti con mero intento conservativo.
Ex 1102, ciascun comunista (anche ereditario) può usare il bene in comunione
senza alterarne la destinaz economica.
Può il testatore imporre una determinata destinazione econ dei suoi beni?
Fedele) No, perché intervento del testatore è previsto dal cc solo in altre
fattispecie, come il 713, il 733 ..; e sarebbe difficile configurarlo come onere,
perché difficile ravvisare dei soggetti interessati.
Branca e altri) Si, come onere, potrebbe esservi un interesse dello stesso
testatore!
Prelazione e Retratto successorio ex 732
Tale istituto si affermò inizialmente col Code Napoleon;
Ratio:
1) evitare l’intromissione di estranei all’interno del gruppo dei coeredi;
2) evitare eccessivo frazionamento della proprietà (specie allora contadina)
3) agevolare le operazioni divisionali, attraverso una riduzione del numero
dei condividenti
Anche se per Cass 51 e 92
La norma ex 732 non è riconducibile ad un principio di ordine pubblico.
Il 732 è un d che spetta singolarmente (e non collettivamente) a ciascun coerede.
Ma per Cass spetta solo ai Coeredi Originari,
e non anche agli eredi o agli acquirenti di quota dei comunisti originari!!
Ratio -> l’eccezionalità della norma, che infatti non si applica ad es alla divisione
ord, ex 1103;
e l’interpretazione restrittiva del 732 che parla di “coeredi”.
Anche se Morelli non è concorde con tale scelta “discutibile”,
perché il 732 parla di “coeredi” e non di comunisti originari,
e perché i dd patrimoniali sono di regola trasmissibili mortis causa;
quindi per lui il 732 anche agli eredi dei coeredi.
Cass 97:
216
prevale il d di prelazione del coerede ex 732 sul d dell’affittuario o del confinante
ex art 8 l 590/65
Per terzo si intende chiunque non sia un coerede;
ad es anche chi era in comunione ord con il de cuius, al quale gli eredi decidono di
alienare la loro parte sul bene.
Distingui i due diritti:
jus prelationis che è un d di credito a ricevere la notifica della proposta di
alienazione e ad essere preferiti a parità di condizioni;
jus retractionis che è d potestativo solo eventuale, che attiene alla fase patologica
e non fisiologica del procedimento, in quanto sussiste solo ove esso non è
integralmente rispettato.
Retratto è quindi un d potestativo, con connotati di realità, perché esercitatile
anche contro successivi aventi causa, che rappresenta appunto un Rimedio
apprestato dall’ordinamento a favore dei coeredi, in caso di inosservanza della
procedura sub 732.
732 -> solo alle alienazioni di Quota,
ovvero di certae res, quando alienate come parte di una quota,
o quando di essa ne costituiscano una parte molto rilevante;
no quindi 732 se alienazione di singoli beni non rilevanti!
Per dottr e giur prev:
d di prelazione in tutte le cessioni a titolo oneroso,
essendo generico il termine “alienare”, e intendendo “prezzo” come corrispettivo.
Si 732 anche se datio in solutum (contra Capozzi, specie se è un facere
infungibile)
No 732 alla transazione
Ratio -> se coerede “riscatta” è Inidoneo a subentrare nella medesima posizione
del terzo
Riscatto infatti altro non è che una Surrogazione soggettiva;
ossia un subingresso in un contratto già formato del coerede detraente nella
medesima posizione del terzo retratto.
Nb:
se un coerede vende la propria quota a un terzo, senza previa denuntiatio, la
vendita è valida e ricevibile. No problem ex art 28 l not!
Unica conseguenza sarà l’eventuale subingresso del coerede riscattante.
Il d di riscatto è soggetto:
- a prescrizione di 10 anni (da quando nasce, ossia dalla vendita, Cass
79)
217
- e sempre che non ci sia stata divisione ereditaria (in tal caso viene
meno).
La denuntiatio si atteggia in genere come
- Proposta di contratto, e come tale essa è Irrevocabile ex lege, per il periodo di
2 mesi (Cass 75)
- ma può anche consistere in una Mera Comunicazione di intenti di vendere
che come tale, se “accettata” non dà luogo alla conclusione del
contratto
Cass 94:
è Nulla la Rinunzia preventiva (anticipata) alla prelazione,
Nullità per Indeterminatezza dell’oggetto.
Ratio: non avendo ancora ricevuto alcuna proposta, rinunzi ad essere preferito in
un contratto di cui non conosci alcuna condizione.
Il Retratto invece è sempre un Atto Unil recettizio (1334)
Sufficiente a produrre il subingresso;
a differenza ad es del patto di retrovendita
ove occorre un nuovo consenso di entrambi (e no di uno solo) per aversi il
trasferimento!
Per aversi Retratto basta la sola dichiarazione unil;
il pagamento del prezzo è un’ “obbligazione” in senso tecnico, ossia
adempimento successivo e non perfezionativo del contratto.
Atteggiandosi come una Surrogazione sogg ex lege nel contratto,
per cass 93 e capozzi
è Inammissibile il riscatto parziale.
Si subentra nella medesima posizione del riscattato (con gli stessi dd e obblighi) e
a far tempo dalla data del contratto!
E’ come fosse una Cessione di posizione contrattuale ex lege
E con effetti Ex Tunc!!
Infatti Non vi è un Doppio trasferimento,
ossia da venditore a riscattato e a riscattante;
ma direttamente da venditore a riscattante,
con una omissio medio derivante dagli effetti ex tunc del retratto! Cass 84
Se la vendita è pattuita per 100, ma il prezzo effettivo è di 150:
t1 min) tale simulazione relativa ogg è opponibile al riscattante, che quindi deve
pagare l’intero prezzo effettivo, in quanto subentra nella identica posizione del
riscattato;
218
Cass80) tale simulazione è Inopponibile al riscattante,
perché egli subentra si nella stessa posizione del riscattato,
ma senza prendere parte né ad esso né all’accordo simulatorio, rispetto al quale è
terzo!
Mentre per Cass 84
La Simulazione Assoluta è Opponibile al riscattante,
es vendita simulata di quota senza alcun trasferimento dissimulato,
in tal caso essendovi inefficacia del negozio simulato,
e non essendovi alcun trasferimento -> non opera il 732
DIVISIONE
La più antica forma di comunione Ereditaria è rappresentata dall’arcaico
Consortium ercto non cito che veniva a crearsi alla morte del pater familias tra gli
heres suoi.
Il più antico riferimento normativo è rappresentato dalle XII
Tavole che sancirono il d dei coeredi alla divisione ereditaria
introducendo una apposita azione:
l’ actio familiae erciscundae
che si distingueva dall’ actio communi dividendo, preordinata alle comunioni non
ereditarie.
Querelle sulla qualificazione Dommatica della divisione:
- per la giurispr medievale:
era considerata Species Permutationis -> è un tipo di Permuta
ossia scambio di dd su di un bene di cui si è titolari pro indiviso
quindi corollario -> natura Costitutiva
- D intermedio
si afferma la tesi della natura Dichiarativa della divisione
soprattutto per esigenze pratiche
ossia evitare il doppio Tributo al sovrano o al feudatario,
considerandola appunto come atto ricognitivo e non traslativo
Vantaggi:
1) fiscale, no doppio tributo;
2) inefficacia di trascriz e iscriz concesse da un coerede su di un bene poi
assegnato ad altro
Il principio dichiarativo si è affermato nel Code Napoleon, per poi essere recepito
dal cc del 1865 e da quello del 1942 con l’art 757!
Tuttavia c’è ancora chi ha sostenuto e sostiene tuttora la natura costitutiva della
divisione
Es Coviello,
al quale rispose in primis Dejana,
che sottolineò la differente causa di divisione con permuta;
219
Divisione ha causa sua propria, che è quella di sciogliere la comunione,
e non di procedere a uno scambio di dd!!
Mirabelli:
si ha divisione quando vi sono 2 elementi:
- scioglimento della comunione (causa tipica)
- assegnazione beni in proporzione alle rispettive quote (corrispondenza
pars quota / pars quanta)
Quindi rientrano nel concetto di divisione:
sia la divisione in natura, sia quella civile con conguagli, sia i ccdd atti diversi ex
764, che sono equiparati alla divisione se assolvono alla sua funzione,
ossia si prefiggono come risultato mirato, e non meramente consequenziale, lo
scioglimento della comunione!
Quindi ad es la vendita di tutte le quote solo a un coerede, se ha come fine
principale lo scioglimento della comunione, essa è un negozio ex 764 Indiretto!!
Perché è si una vendita, ma con fine divisionale.
Mentre senz’altro estranei al 764, ad es le donazioni di quota,
se fine principale è quello donativo e non divisorio.
E le vendite di quota a rischio e pericolo ex 765
Che in realtà non sono neanche “vendite”, in quanto negozi aleatori, per i quali c’è
il divieto della rescissione ex 1448.
Il 763 non si applica anche alle transazioni divisorie ex 764 co2,
perché anche non hanno prevalente fine divisorio (ma di vendere o comporre o
prevenire lite)
e manca il secondo elemento di cui parla Mirabelli,
ossia la volontà di apporzionare, di dividere in proporzione alle quote,
di cui invece in questi due casi si prescinde;
non a caso a questi 2 atti non si applica il 763, ossia non sono rescindibili.
La transazione divisoria,
in genere segue una precedente divisione,
ed ha appunto prevalente funzione transattivi, ossia di comporre lite, e no
divisoria.
Diversamente invece la Divisione transattiva,
che in genere verte su meri aspetti attinenti alle operazioni divisionali,
ma non all’entità delle quote, che si intende rispettare (proporzione a quote!)
come ad es i modi e i tempi di stima dei beni, i modi di formazione delle porzioni
..
e come tale è vera e propria divisione ex 764 co1, soggetta a rescissione ex 763.
Oltre alla tesi ormai prevalente della natura Dichiarativa della divisione,
recentemente:
220
T2) Forchielli -> tesi Costitutiva della divisione,
perché c’è un mutamento sostanziale del d,
ossia un “nuovo d”, diverso da quello di comproprietà antecedente la divisione.
T3) Cicu -> Surrogazione ex lege
Il d del comunista non muta,
ma varia il suo ogg, da quota astratta a porzione concreta
T4) Branca -> tesi della Proprietà incerta
La divisione ha natura dichiarativa, perché elimina l’”incertezza”.
Ossia prima di essa si è proprietari di parte di un bene, senza conoscerne
l’effettiva porzione concreta, ma solo astratta.
T5) Miraglia -> affinità alla novazione (cd teoria eclettica)
La divisione è in realtà fattispecie complessa, con la quale si “estingue” la
situazione di comproprietà, con i suoi dd e obblighi, e “si costituisce” una nuova
situazione di titolarità esclusiva su singoli beni, dalla quale nascono nuovi dd e
obblighi,
es di garantirsi per molestie e evizione ex 758, consegna documenti ex 786, dare
conguagli 728 ..
quindi effetti “estintivo-costitutivi”
La Cass ha fatto propria la tesi della divisione quale “negozio Dichiarativo –
Retroattivo, di mero accertamento”
Tuttavia pur accogliendo tale tesi, non ha esitato a sottolineare:
1) come lo stesso art 757 dica “è reputato .. si considera ..”;
termini che rispecchiano una mera “finzione legale” di retroattività e
dichiaratività,
2) che l’obbligo reciproco di garanzia per evizione, tipico delle alienazioni, è
difficilmente compatibile con la tesi della dichiaratività della divisione!
3) infine che gli effetti Ex tunc non si estendano ai Frutti dei beni separati o
riscossi prima della divisione, che in tal caso appartengono a tutti i comunisti, e
non ai titolari esclusivi dei beni che li hanno prodotti.
Partecipanti alla divisione (e litisconsorti necessari)
SI i cessionari di quota;
No i cedenti
Perché sebbene non si trasferisca lo status di erede, tuttavia il cedente è ormai
estraneo alla comunione
Comunione ereditaria -> è solo tra gli eredi!
No i legati:
Perché i legati di specie si trasmettono subito a legatari con morte de cuius;
quelli obbligatori danno un d di credito verso gli onerati.
Se stesso bene legato a più persone -> è comun ordinaria!
221
Tuttavia per dottr e Cass:
in Comunione ered -> il Legatario di Usufrutto (es il coniuge usufr ex lege
prima del 75)
è considerato un comunista, quindi legittimato attivo e passivo a divisione,
e litisconsorte necessario.
Quindi divisione tra:
- coeredi;
- cessionari di quota;
- legatari di usufrutto (es coniuge 1/3 ante riforma)
mentre semplici interventori ex 1113 senza poteri:
- i creditori;
- gli aventi causa da un coerede su singoli beni, es gli acquirenti del cd esito
divisionale (e no i cessionari di quota, che partecipano come parti alla divisione!)
Se manca un coerede, o un cessionario di quota, o legatario di usufrutto:
la divisione è Nulla ex 784 cpc!
Mentre se non convocato un creditore o avente causa:
la divisione è semplicemente Inefficace nei suoi confronti.
(nella divisione distingui chiaramente le parti dagli interventori ex 1113, anche
in comparizione)
Se una parte è incapace:
per Morelli e Cass è sempre preferibile il 747 cpc e non il 320,
perché 747 è l’aut da richiedersi per tutti gli atti di straord ammin sui beni
ereditari.
A differenza del d di riscatto che si prescrive in 10 anni,
il d di chiedere la divisione è imprescrittibile!!
Salvi effetti eventuale usucapione.
Ratio -> sfavor del legislatore verso la comunione, ex 1111 e 713.
Sospensione della divisione
Anche convenzionale, con patto tra gli stessi coeredi ex 1111
Ex voluntate testatoris, ex 713, che per Capozzi è assimilabile alle volontà ex 733,
e quindi ha natura di Modus!
Se vi sono Nascituri non concepiti, la divisione è aut con le opportune cautele dal
giudice ex 715, ma è sotto la Condizione Risolutiva della nascita degli stessi, ex
784 cpc
222
Contratto di Divisione
Si è detto che esso è un contratto:
1) Plurilaterale a comunione di scopo (scopo comune di sciogliere la
comunione)
2) Oneroso
3) A prestazioni corrispettive, perché Sinallagma ravvisato nella
interdipendenza delle rispettive rinunce ai dd sui beni assegnati agli altri
Critiche:
1) non vi è uno scopo comune, ma anzi tanti interessi contrapposti, non a
caso se tra genitori e figlio, occorre curatore speciale! E poi non si applica
il 1420, ossia non vi sono partecipazioni essenziali e non, ai fini della
nullità totale o parziale del contratto
2) E’ atto Neutro, e non oneroso, né vi sono prestazioni corrispettive,
stante la natura dichiarativa della divisione; non a caso non si applicano i
rimedi quali risoluzione per inadempim o eccessiva oner sopravv tipici
dei contratti sinallagmatici, cass 54
Occorre la presenza di tutti i comunisti;
se manca, escamotage:
- un progetto di divisione tra i presenti (lecito, in quanto efficace solo tra gli
stessi ma non vincolante per gli assenti sino alla loro adesione)
- scrittura priv autenticata
Disparità di trattamento ravvisata in dottrina,
tra terreni (art 18) e Fabbricati (art 17 l 47/85),
perché liceità senza cdu delle divisioni ereditarie solo per i terreni!
Rescissione
Art 763 -> lesione Ultra Quartum
Art 1448 -> “ “ Dimidium
Ratio per Cass 94:
- che per la divisione si vuole il più possibile il rispetto della Par Condicio
Dividentium
e garantire il + possibile l’equilibrio quote/porzioni, e quindi si sanzionano anche
lesioni minori;
- nella vendita, stante il normale intento speculativo, ogni parte tende a “fare
l’affare”, e quindi si sanzionano solo le lesioni più macroscopiche.
Differenza tra rescissione 763 e supplemento di divisione 762:
se vi è inesatta valutazione dei beni -> 763;
se mancata considerazione di alcuni di essi -> 762
223
quindi sono 2 rimedi distinti, ma possibile il cumulo delle 2 azioni, se ricorrono
entrambe le circostanze, cass 70.
Divisione Testamentaria
Precedenti storici:
nel d romano:
ampia libertà al testatore
che poteva liberamente distribuire tutti o parte dei suoi beni
Codice 1865:
cd divisio inter liberos
ossia limiti al testatore
che poteva disporre dei suoi beni solo a favore dei suoi figli o discendenti in linea
retta.
Chi poteva fare testamento era infatti:
padre, madre o nonni, in favore di figli e nipoti
Ma era concessa loro la facoltà di distribuire i loro beni
non solo per testamento ma anche per atto Inter vivos
dottr e giur hanno cercato di definire la natura di tale atto inter vivos,
cass 43: non è una divisione vera e propria perché manca lo stato di comunione
antecedente,
bensì è una donazione, perché l’ascendente in modo irrevocabile si
spoglia dei suoi beni.
Codice del 1942
- Maggiore libertà -> e no i limiti angusti della divisio inter liberos solo a
discendenti;
- Ma non più disposizione mediante Atto i.v., ma solo testamento
ratio:
perché appunto se il de cuius voleva quel risultato può ottenerlo con un fascio di
donazioni!
734: divisio ex partibus scriptos
588 co2: divisio sine partibus scriptos
Problema del 734:
manca preesistente comunione
in passato si è fatto ricorso al concetto di finzione;
224
Cass 72: la preesistente comunione è carattere Normale ma non Essenziale della
divisione,
che è caratterizzata invece dalla sua funzione Distributivo-Attributiva!
E poi, anche se non è un antecedente cronologico, essa rappresenta pur
sempre un
antecedente logico, perché il 734 si compone di due momenti ->
Istitutivo e Attributivo;
ossia prima si istituisce erede stabilendo la quota, e in quell’attimo
idealmente vi è comun
e poi c’è l’apporzionamento.
Quindi nel 734 -> 2 momenti Istituzione erede e attribuzione dei beni;
non a caso infatti il 735 si applica al 734 e non al 588 co2.
Per Morelli la institutio ex re certa ex 588 co2
è Divisione senza predeterminazione di quote
solo che non si applicano ad essa:
- il 763, proprio perché non vi è predeterminazione di quote, e quindi non
può esservi squilibrio, lesione, tra pars quota e pars quanta;
- il 735, perché diversamente dal 734, non vi sono 2 momenti istitutivo e
attributivo diversi. Con il 588 co2 non vi è una previa istituzione di erede,
bensì è l’attribuzione dei beni che ha come conseguenza l’istituzione di
eredi; e quindi non possono esservi eredi istituiti preteriti!
Intangibilità della legittima solo Quantitativa
No qualitativa, per pacifica giur e dottr;
al testatore (733-4) non operano i limiti ex 718 o 727
ed egli può anche dare ai legittimari solo denaro.
Ratio: tutela dei legittimari quantitativa è sufficiente, per non sacrificare
eccessivamente la Voluntas testatoris
Ma Cass 28 e 63:
Si denaro, si conguagli ex 728,
purché sia Denaro Ereditario!! Ossia compreso nell’asse.
Ratio:
che mentre nella divisione convenzionale vi è accordo tra i condividenti, nella
divisione ex 734 c’è solo la volontà del testatore che può disporre solo dei suoi
beni!!
Quindi sembrerebbero non ammissibili conguagli ex 728, (728 => ossia con
denaro non ereditario).
225
Revirement della Cass
Cass 2107/72 e 6471/97 e Capozzi:
il conguaglio ex 728 è uno strumento di fondamentale importanza per la divisione:
1) per livellare le porzioni, assicurare la proporzionalità pars quota pars
quanta, non sempre facilmente raggiungibile con una mera divisione in
natura;
2) per preservare la divisione da eventuali squilibri, dovuti a fluttuazioni dei
prezzi di mercato dei beni
3) è consentito nella divisione convenzionale e giudiziale, ed è assurdo
escludere tale possibilità per il de cuius, stante anche il principio generale
di Libertà testamentaria!
Per tale ragione, anche Morelli concorda sull’ammissibilità dei conguagli in
denaro,
ma non sotto forma di denaro altrui che vada a formare la quota ereditaria;
bensì sotto forma di Legati divisionis causa.
Consentita la divisione ogg parziale, come si desume implicitamente dal 734 co2.
Morelli come Capozzi e Mengoni:
No nullità ex 735 se ci sono eredi istituiti che sono preteriti nella divisione,
se vi sono beni sufficienti a formare le loro porzioni:
Ossia quella del 735 deve essere una nullità sostanziale;
Corollario -> che è quindi ammessa una divisione sogg parziale, che deve però
essere anche ogg parziale!
Nullità ex 735, anche se all’erede istituito sono stati assegnati beni come quota
che siano altrui ovvero siano periti o già alienati dal testatore.
Beni altrui -> solo come legato, es 651, o 728!
La Nullità ex 735
Travolge la sola Divisione -> nulla
E non anche le istituzioni di erede che rimangono valide!
Art 733
Assegno divisionale “semplice”
Per la sua natura “minimale”,
sono infatti semplici norme per la divisione, con carattere obbligatorio e non reale,
che appunto non impediscono l’insorgere della comunione ereditaria
-> no problemi con la comunione quale prius logico!!
La sua configurazione dommatica è quella di
Modus -> essendo ravvisabile un interesse del de cuius, sebbene sia rivolto a
soggetti determinati
E non legato obbligatorio reciproco -> che come tale sarebbe rinunziabile.
733 può essere:
diretto -> “voglio che la casa familiare vada a ..”
226
indiretto -> “voglio che la mia azienda non vada a ..” , anche senza alcun altra
disposizione
Il 733 è per dottr prev (e morelli) vincolante sempre,
salvo vi sia uno scarto > di 1/4 (e non qualunque scarto!),
ossia collegando il 733 con il 763!
Il 706
È divisione ex 734 per relationem,
stante il suo carattere reale e non obbligatorio,
come si evince anche dalla “previa audizione degli eredi” quale onere per
l’esecutore,
non previsto invece per il terzo arbitratore ex 733 co 2!!
Collazione
Deriva dal latino Conferre
Proprio perché essa è un Conferimento alla massa ereditaria delle donazioni
dirette e indirette ricevute in vita dal de cuius.
Tale apporto può essere Reale se in natura, 746, ovvero fittizio se per
imputazione, ossia mediante un mero computo nella quota ereditaria del
conferente del valore dei beni a lui donati.
E’ istituto già noto ai Romani, presso i quali vi erano la Collatio Bonorum e la
Collatio Dotis.
Varie teorie sul suo fondamento giuridico:
1) presunta volontà del de cuius -> tesi tradizionale
riferita all’ id quod plerumque accidit, ossia si presuppone che il testatore di
regola miri alla par condicio tra gli eredi, desiderando che sia computato quanto
già donato in vita ad alcuni di loro;
2) uguaglianza dei coeredi, e lor parità di trattamento
garantita dalla legge, e non in base a presunta volontà del testatore.
Critica: che può essere che il coerede che ha ricevuto la quota minore sia l’unico
poi soggetto a collazione, con ciò invece aumentando la disuguaglianza!
3) tesi del superiore interesse della famiglia
4) tesi della Anticipazione di Eredità -> dottr prev e ultima cass del 95
il de cuius che dona, lo fa considerando il donatum come Acconto o Saldo della
quota di eredità.
Non gli preme quindi l’uguaglianza tra i coeredi.
227
Lo stesso coerede poi, avendo già un “acconto o saldo di eredità”, può infatti
rinunziare all’eredità, trattenendo la donazione, coem dimostra lo stesso 552.
Ex 737: “il coerede Deve conferire”
Ex 746: “la collazione si fa col rendere ..”
T1 prevalente) la collazione è un’obbligazione a carico dei coeredi
Stante l’art 737 e il 746 che prevede la possibilità di scelta.
T2 min) tesi del trasferimento automatico
I beni donati automaticamente, ex lege, entrerebbero nella massa ereditaria,
con una sorta di risoluzione ex lege delle donazioni.
Natura della collazione:
è Prelegato ex lege Anomalo,
Anomalie:
1) è a carico di ciascun coerede individualmente e a favore di tutti gli altri;
2) non si applicano alcune norme previste per il legato,
es il 521-> il legatario può ritenere il legato pur rinunziando all’eredità
(collazione solo tra eredi!);
o il 490 n2 -> l’erede beneficiato non è tenuto al pagamento dei legati ultra vires
(qui deve invece
conferire tutto!)
Oggetto di collazione
Tutto il donatum direttam o ind;
a eccezione dei contratti gratuiti, quali ad es comodato o mutuo infruttifero, che
appunto non sono delle liberalità!
Ma solo il donatum! No collazione anche dei legati!! (cass 63) -> limite
oggettivo
Il 746
È un’obbligazione con facoltà alternativa, come il 651,
e non un’obbligazione alternativa,
nel senso che l’obbligazione è solo 1 e non 2,
solo che è concessa anche la facoltà di imputare il valore.
Cass 79
Il testatore non può imporre al de cuius la scelta di conferire l’immobile in natura
o per imputazione; perché in tal caso prevalgono le norme della collazione sul
principio di libertà testam
Acquisto di immobile con denaro del testatore: secondo Carnelutti “vecchia e dolorosa questione; vecchia perché
da tempo dottr e giur ne trattano, dolorosa perché riguarda in
genere liti tra fratelli e sorelle”.
Cass 46: conferibilità dell’immobile
228
Dottr e giur prev dopo il 46: inversione di rotta -> Denaro
Perché in realtà i negozi sarebbero 2: prima la donazione del denaro al figlio, e
poi l’acquisto dell’immobile.
Ratio della collazione è di “ricostituire il patrimonio del de cuius”, e ciò che è
fuoriuscito dai suoi beni è il denaro e non l’immobile!
Quindi occorre guardare al depauperamento del de cuius!!
Dagli anni 80: nuova inversione di rotta,
sfociata con Cass SS UU 92 (e tutte le cass successive) -> è Immobile
ossia ritorno a posizione del 46.
Ratio: guardare all’animus donandi,
il donante voleva donare l’immobile e no il denaro,
occorre guardare alle sue intenzioni;
e poi donazione diretta del denaro sarebbe nulla se manca atto pubblico ex 782!
La Cass distingue:
se padre dona al figlio del denaro, che poi il figlio impiega per acquisto
dell’immobile -> è Denaro
il reimpiego è infatti irrilevante, perché si è donato del denaro;
Ma se il padre dona denaro col precipuo fine dell’acquisto dell’immobile, es ex
1180, o dando previamente il denaro al figlio, o “intestandolo al figlio” ->
Immobile e non denaro
Ossia se i 2 negozi della “donazione del denaro” e dell’acquisto dell’immobile
sono collegati, es con un modus o una condizione!!
Perché è Donazione Indiretta dell’Immobile,
e non del denaro!
Bisogna guardare all’Arricchimento del Donatario -> fine del negozio
E non al depauperamento del donante
NB
Essendo Donazione Indiretta dell’immobile,
esso non entra in comunione legale, ex art 179 lett b) -> anche donaz indirette!
sarà bene personale del coniuge donatario (né è necessaria alcuna dichiarazione ex
179 co2!)
ma occorre indicare la provenienza del denaro che è stato donato.
Dispensa da collazione
È negozio Mortis Causa, destinato a produrre effetti dopo la morte del de cuius
Natura Giuridica:
T1) è atto di liberalità distinto dalla stessa donazione, è negozio Autonomo ma
Collegato
229
Infatti può essere contenuto in successivo atto inter vivos
T2 morelli e giur)
È elemento Accessorio o accidentale della donazione (come fosse una
clausola)
Perché il de cuius non vuole 2 liberalità,
bensì solo una, ma che sia intoccabile.
E’ quindi una Modalità della donazione, come lo sono la donazione modale o
quella remuneratoria.
Né dà problemi il fatto che possa essere contenuta in atto successivo i v,
perché del pari si ammette una accettazione separata dalla proposta di donazione,
ma il negozio è solo uno!
Ma quale clausola, essa deve avere la stessa forma della donazione, ex 782.
Si ammette però anche una dispensa tacita, purché con indizi chiari e non vaghi.
Collazione Volontaria
solo del donatum e non dei legati -> limite oggettivo
ma per donazioni altrimenti esenti -> Si, per dottr
E anche a carico o a favore di soggetti diversi -> SI
Si, per Capozzi e Forchielli:
natura di: Onere se prevista nella donazione
Legato se nel testamento
Ma per Morelli tale collazione volontaria
possibile solo se contenuta nella stessa donazione
No -> se nel testamento, o in atto i v successivo
Perché sarebbe revoca sia pur parziale della stessa donazione, unil, al di fuori dei
casi legislat previsti ex 800 e ss.
Mentre la collazione è operazione “reale” che serve a ricostituire la massa
ereditaria;
la riunione fittizia è operazione di mero calcolo, per verificare eventuali lesioni di
legittima;
mentre l’imputazione ex se 564 è Onere a carico del legittimario leso che vuole
agire ex 553.
Per tali ragioni essendo così differenti gli istituti,
la dispensa da collazione non può valere anche come dispensa da imputazione ex
se, e viceversa.
230
DONAZIONE
.. dona (ovvero costituisce a titolo di donazione
l’usufrutto..) .. a favore di .. che accetta ..
1) oggetto e provenienza (elenco allegato beni
mobili e valore ex 782)
2) modalità della donazione 3) 47/85 4) effetti, se condizioni, 790-1, 5) eventuale dispensa da collaz se donaz a coniuge, figli o
nipoti 737
6) Valore:
“Anche ai fini fiscali i comparenti dichiarano che il
valore del bene donato (eventualmente: dedotto il
valore dell’usufrutto vitalizio ogg. di riserva, se è
donazione di nuda proprietà; ovvero il valore
dell’usufrutto ..) è di euro ..
Il donante rinuncia ad ogni eventuale ipoteca legale
nascente dal presente atto”.
7) 13 co2 383/01
8) spese atto
.. a carico del donatario.
Ai fini fiscali se non vi è un prezzo o un corrispettivo, deve
essere in ogni caso indicato il VALORE dei diritti trasferiti ex
art. 51 DPR 131/86 -> Donazione!!
Per donazione di nuda proprietà con riserva della
facoltà di disporre per il donante ex 790 c.c. :
.. dona con le riserve di cui appresso ..
l’immobile .. e la somma pari ad euro .. (N.B. ex 790
c.c. il donante può riservarsi solo la facoltà di
disporre di qualche oggetto compreso nella donazione,
pertanto tale riserva non sarebbe possibile se dona
solo l’immobile, ma è necessario che doni anche ad es.
5.000,00 euro).
Il donante si riserva:
il d. di usufrutto vitalizio;
la facoltà di disporre della porzione immobiliare
donata ai sensi dell’art.790 c.c.
La donazione (per i soli immobili, se ad es. più beni
donati) è stipulata con la Clausola della
Reversibilità, ai sensi dell’art. 791 c.c., con
conseguente sua risoluzione per il caso di premorienza
del donatario al donante.
231
ONERE-> La donazione di tali beni è inoltre gravata dal
seguente onere: i donatari e loro aventi causa, entro
il termine di .. anni a decorrere da oggi (max 10
anni), sono obbligati a costituire ipoteca sugli stessi
a garanzia di eventuali debiti del donante.
Art 13 legge 383/01
Ai fini fiscali dichiarano i comparenti di essere
tra loro .. (coniugi, parenti in linea retta, o altri
parenti fino al quarto grado), ai sensi dell’art 13
della legge 18 ottobre 2001 n.383.
NB L’imposta per donazioni e successioni è stata
soppressa da art 13 co 1 l 383/01.
Non si paga neanche l’imposta di registro in misura
fissa, se si è coniugi, parenti in linea retta, o
collaterali entro il quarto grado.
L’imposta c’è solo per donazioni tra persone non
(coniugi, parenti .. ) superato il limite dei 350
milioni lire tradotto in euro. Pertanto inserisci solo
nelle donazioni dichiarazione se sono o meno parenti ..
e se non lo sono anche la dich ai fini coacervo (per
vedere se superato il limite 350 milioni).
Dichiarazione ai fini del COACERVO
(era ai sensi dell’art 57 del D.P.R. 31 ottobre 1990 n. 346 ma non menzionare più tale art, ma solo la l
383/01)
“Il donante dichiara di non aver in precedenza
effettuato donazione alcuna, o tale assimilabile, in
favore del medesimo donatario”
E quindi se ci sono state precedenti donazioni tra i
medesimi soggetti occorre dichiarare gli estremi degli
atti di donazione!
“Altre liberalità”
L’imposta di donazione si applica anche ad es a
rinunzie a titolo gratuito (es ad usufrutto), no a 1411
perché è considerato atto oneroso, rileva ai fini
fiscali il rapporto stipulante-promittente, e non c’è
quindi doppia tassazione.
Atti gratuiti non donativi?
Ossia es cessioni di dd senza corrispettivo?
Per recente cass che si occupata di un caso tra
fratelli imprenditori, o è donazione o è regolazione
successiva dei rapporti.
Insomma:
232
- donazione 769;
- presupposto un contr conto corrente ord 1823;
- obblig naturale 2034;
- atto gratuito non donativo.
Si ritiene ammissibile se manca animus donandi, ma c’è
depauperamento e arricchimento.
Frequenti i negozi unil o plurilat gratuiti senza
animus donandi, ma con altri interessi; es “donaz” di
società a ospedali, sponsorizz sportive, a teatri,
musei, ammesse perché no vere e proprie donaz,
compatibili con scopo lucro.
Oppure “donaz” viaggi, beni, a migliori clienti, ai
dipendenti ..
Se non la si qualifica come donaz, conseguenze:
- forma 782 e 48 l not;
- collaz 737, e riduz 553;
- alimenti 437;
- 177 a e no 179 b;
- tasse, art 13 383/01
Differenza 770 donazione remuneratoria
con obbligazione naturale 2034:
t1) se c’è sproporzione tra prestazione del
beneficiario e quella del beneficiante;
t2) se animus solvendi o donandi:
ossia se la prestazione del beneficiante era
adempimento di un obbligo morale;
è un concetto valvola, ossia se la società, il costume,
lo avvertono o meno come un obbligo morale.
Es, liberalità tra conviventi more uxorio:
giur passata) sono donazioni;
giur + recente) sono 2034,
es se compiute per assicurare al convivente un aiuto in
caso di cessazione del rapporto, o per gratificarlo a
seguito della fine di esso, per l’assistenza ricevuta
..
Quindi la giur ha riconosciuto come un “dovere morale”,
avvertito come tale dalla collettività, il dovere
“morale” (e non giuridico ex 143) di assistenza
reciproco.
Con ciò dando una prima forma di tutela ai conviventi:
2034 -> 143, 770
233
Per Raiti anche agevolazioni fiscali ex art 69 co3 l
342/2000, ossia imposte ipotecarie e catastali in
misura fissa, se come requisiti prima casa per
donatario.
La donazione 777 così come convenz matrim 165 e testamento è atto
personalissimo, ossia deve essere compiuta (no eseguiti come
negozi intuitu personae, es mandato) personalm da interessato.
Si ammette procura a donare, ma in realtà è un’ambasceria, no
permessa discrezionalità rappresentante (es vendita a prezzo
minimo o massimo) ma tutti elementi predefiniti e solo
enunciazione volontà altrui già pienamente formata.
Distingui tra:
Negozio gratuito, che è il genus;
liberalità, species del neg gratuito;
donazione species e principale liberalità.
La liberalità si ha quando:
c’è arricchimento donatario e
depauperamento donante
è donazione se in più vi è animus donandi.
Altre liberalità:
donazioni indirette 809; liberalità d’uso 770 co2.
Negozi gratuiti, ossia senza corrispettivo, non
liberalità:
comodato, appalto gratuito, mutuo infruttifero ..
perché sono negozi con causa propria,
e perché non c’è depauperamento donante!
negozio di dotazione di fondazione non è donazione,
perché sebbene vi sia depauperamento donante esso ha
luogo per destinare beni a fine determinato.
Per cap, possibili le donazioni “obbligatorie” ex 769,
ma possono essere solo obblighi di dare
e non di fare, come es appalto gratuito, perché se fare
non c’è depauperamento donante;
contra t2, perché lucro cessante, perdita tempo e altri
guadagni.
Es di donazioni obblig:
promessa di donare denaro, grano (cosa generica),
rendita vitalizia (perché prometti di donare ogni
singola rata).
Per dottr + attenta requisiti donazione:
solo depauperamento donante + animus donandi,
no anche arricchimento donatario,
perché esso è elemento naturale ma non essenziale,
es donazione il cui valore è = a modus;
234
è donazione!
4 tipi di donazione:
- reale traslativa;
- reale costitutiva;
- obbligatoria (per cap solo di dare);
- liberatoria di dd credito o reali limitati.
La differenza tra donazione liberatoria e rinunzia a
credito o usufrutto è sottile:
donazione sempre animus donandi ed è contratto, e vuole
atto pubblico e testi;
rinunzia a credito, o es a usufr, non necessita animus
donandi, neg unil recettizio, no atto pubblico, se c’è
animus donandi è donaz indiretta 809!
Per tale ragione preferibile l’atto unil, no atto
pubblico,
e rinunzia a credito può essere sia:
remissione del debito 1236, se animo liberale,
liberazione del debito, se altri fini, es fiscali.
Se devo donare del denaro:
posso anche farlo senza atto pubblico -> donaz nulla,
e poi remissione del debito del donante, che è 809.
Rinunzia a eredità, 521, se pura e semplice, non è mai
donaz indiretta, è atto con causa propria, che fa si
che rinunziante come mai chiamato, anche se fatta con
animus donandi.
E’ liberalità se fatta a favore di sogg determinati,
che altrimenti non verrebbero a successione, in tal
caso comporta accettazione implicita.
Donazione è contratto, ed è consensuale per atto
pubblico!
Regola: invito beneficium non datur
Eccezioni:
- la donazione obnuziale 785 -> neg unil rec;
- donaz modico valore 783 -> contr reale e no
consensuale, basta la traditio, no atto pubblico.
Nonostante sia un contratto, nel cc subito dopo le successioni,
perché disciplina in tanti punti simile,
es conferma 590 e 799 eccezioni a 1423;
revoca per sopravvenienza figli 803 e 687;
usufrutto successivo, sost fedecommissaria, modus ..
Essendo un contratto,
per cap possibile proposta irrevocabile 1329 e opzione
di donazione 1331,
235
es se donante sta per morire fa una proposta
irrevocabile di donaz così che minore possa ottenere
aut e accettarla anche dopo morte donante!!
Es dono alfa a primo, e se non accetta a secondo:
sono 2 proposte di donaz, la prima semplice, la seconda
sotto cond sosp,
che devono essere accettate in vita del donante, salvo
1329!
E poi per cap possibile la proposta di donazione che
giunga da donatario, e il preliminare di donazione,
contra t2) manca la spontaneità della donazione;
cap) spontaneità c’è cmq nel preliminare.
La donazione è quindi un contratto,
ossia crea un vincolo, accordo irrevocabile, salvo ..
Ma nel d romano consentita la cd
donatio mortis causa
ossia donazione revocabile come il testamento, fatta
proprio a causa di morte.
Oggi non è più consentita ex 457 co1, 458,
tuttavia valide per dottr prev:
donatio si praemoriar -> se premorienza donante a
donatario;
cum moriar -> a termine iniziale morte donante perché morte non è causa del contratto, ma incide solo sugli
effetti, posticipandoli o sottoponendoli a condizione di evento
incerto, e poi donatario acquista subito qualcosa, anche prima
morte donante, ossia aspettativa di un d, e dd conservativi 1356,
e dispositivi ex 1357.
Si accetta anche donaz a termine finale,
perché di fatto crea propr temporanea, ma presente già
nel 953 propr superficiaria, e 637 legato a termine
finale.
Se dico: dono 10 che ti darò tra 1 anno,
è termine di adempimento e non di efficacia, attento!
Donazioni vietate 769, 771
di beni futuri e altrui:
769 “di un suo diritto”
771 “beni presenti del donante”
t2 min) possibile di beni altrui, in quanto possibili
le donazioni obblig ex 769.
eccezione al 771 co1 -> 771 co2, anche beni futuri
compresi nella donazione di universalità.
ratio: frenare prodigalità eccessiva, liberalità
avventate
769 come 782 -> favorire maggiore ponderazione del
donante!
236
Eccezione al divieto:
- 771 co2, se donaz universalità beni, anche cose
future non comprese;
- se donaz di cosa generica, es denaro, perché
futurità rileva solo per cose già individuate,
come 651 e 653!
Quindi valide donazioni obblig (perché promesse di
dare) di denaro, grano, rendita vitalizia, sebbene no
denaro al momento nel patrim del donante!
donazione di azienda o eredità
sono universalità beni, facti o iuris, quindi 771 co2
ossia comprese “anche cose che vi si aggiungano
successivamente”
771 co2 è eccezione a 771 co1 (beni futuri), ma lo è anche del 782 (indicazione beni mobili e loro valore) e
del 51 n 6 l not (specificazione beni immobili)?
dottr) si, es possibile fare una “donazione di quota
ereditaria” senza nulla specificare;
giur) occorre specificare mobili e immobili che la
compongono, specie se è di azienda, mantre per eredità
si tende più ad ammetterla anche senza specificaz, come
contratto aleatorio, 765, 1448.
Quindi sempre metti specificazione beni mobili e
indicazione loro valore, anche per allegato, e degli
immobili, ex 782 cc e 51 n6 l not!
Discusso poi se applicabile a donaz eredità artt 1545-
7:
t1) si, quindi donatario nei limit donaz risponde
debiti ereditari in solido con donante, ma accollo
cumulativo ex lege solo esterno, 1546 come 2560,
eredità è universitas iuris;
t2) no, 1546 solo per cessioni onerose.
ricorda che 1546 prevede il “salvo patto contrario”,
significa:
che possibile che risponda per debiti ereditari solo il
donante, ossia erede, invece che respons solidale, ma
non che risponda solo il donatario (o acquirente ex
1546), perché respons principale è l’erede, ex 752, e
eventuale sua liberazione è possibile solo con accollo
liberatorio con consenso creditori ereditari!!
Mentre ex lege è accollo cumulativo!
donazione di azioni società e titoli credito
occorre oltre a forma per donazione, anche quella
prevista per tali titoli, quindi:
atto pubblico, se non 783, + girata del titolo
perché sono titoli all’ordine, es cambiale, assegno,
se fossero al portatore, no girata ma consegna.
delle società
237
es sponsorizzazioni, a dipendenti o clienti importanti,
beneficenza ..
no donazioni, manca animus donandi,
sono contratti a titolo gratuito atipici 1322, o 770
co2 per servizi resi o uso se a dipendenti
di tutti i beni presenti del donante
non è una universitas, quindi no 771 co2, ma 782,
occorre specificazione tutti i mobili e indicaz loro
valore.
773 pluralità donatari
in realtà sono tante donazioni, se uno non accetta
quota rimane nel patrim donante, salvo accrescimento.
Possib anche accrescim dopo l’acquisto, se usufr, uso,
abitaz, perché sono dd temporanei, che non entrano
irreversibilmente nel patrim donatari, e pertanto no
divieto ex 458, 692,
essi infatti si estinguono con morte donatari, e
pertanto se poi accrescimento a favore altri donatari,
non è lo stesso d ormai estinto, quindi no ordo
successivus 692, ma nuovo d, e poi essendosi estinto,
no 458 perché non è d ereditario, si è estinto quindi
intrasmissibile mc!
778 mandato a donare
è relatio sostanziale, collega a 631
782 forma
ad substantiam, atto pubblico
ratio-> come 771 favorire maggiore ponderazione donante
Se cose mobili, occorre specificazione di esse, anche
mediante allegato, e indicazione loro valore meglio
individ e non globale.
Ratio:
- come 771, prodigalità;
- anche nell’interesse donante, e eredi e aventi
causa, es in caso revoca 800, o azione riduz 553,
collaz 737.
ricorda che anche in caso di donaz azienda o eredità è
preferibile elenco analitico.
784 donaz a nascituro
t1) nascituro come spa prima iscrizione,
t2) senz’altro no capacità giur prenatale
t3) è rappresentanza di sogg futuro, dei genitori che
238
accettano donaz
Prima della nascita, se si vuol vendere bene donato?
t1 cap) donante libero, perché ex 784co3, a lui
amministraz, può venderlo liberamente, perché è
proprietario sebbene sotto cond risol nascita, no aut
diversamente da 694, infatti ex 356 può dispensare da
richiedere aut il curatore, ma surrogaz ogg del prezzo,
pretium succedit in locum rei, o bene se permuta;
t2 lorefice) donante, ma sotto medesima cond risol ex
1357;
t3) donante con previo consenso genitori donatario, a
tutela nascituro.
785 donazione obnuziale
per dottr prev è eccezione a 769,
perché è atto unil rec e non contratto, ma consentito
il rifiuto,
ratio-> favor matrimonii e quindi no anche accettaz
donatario;
t2) è contratto, matrimonio e mancato rifiuto =
accettazione;
t3) è contratto ex 1333
Nb matriminio: t1) è condicio facti, no iuris, perché donante potrebbe fare anche
donazione semplice e non condizionata, non è condizione imposta da
legge;
t2) Non è condizione, né facti né iuris!
Il 785 non è donaz sotto condiz sosp matrimonio,
perché:
se fosse condizione, in caso di matrimonio poi
annullato, essa si è cmq verificata; mentre ex 785
donazione è nulla!
Quindi se faccio un contratto di donazione sotto cond
sosp matrimonio è cosa diversa, no disciplina 785, no
anche es 774 su capacità di donare!
Nullità donazione solo se annullam matrim,
no se separazione o divorzio.
Può farle il minore?
t1) si, ex 774
cap) no, ex 165, che diversamente da 166 non menziona
anche donaz obnuziali, ma solo le convenzioni matrim,
ratio-> minore diversamente da inabilitato, prima del
matrim è del tutto incapace, e mentre 165-6 riformati
da 151/75 il 774 no, da qui il difetto di
coordinamento. Escamotage: costituz fondo patrim con beni solo del minore, o
comunione convenz, che possono essere donaz indirette e sono
consentite; donaz obnuziale non è convenz matrim! -> solo fondo p,
239
comun conv, separaz beni.
790 riserva di disporre
solo di cose determinate, e no di tutto,
es lascia 10.000 euro.
Ma anche “di una determinata somma sui beni donati”:
ossia ti dono il terreno che vale 100, riservandomi d
di disporre di 10, che è denaro del donatario, e quindi
è donazione modale, se donante chiede donatario deve
dargli 10!
E’ condiz risolutiva meram potestativa (1355)
effetti ex tunc,
di fatto rende donaz revocabile ad nutum, nonostante il
1373, ossia donaz abbia avuto principio di esecuzione,
è eccezione a 1373.
Per dottr possibile anche revoca parziale:
es donaz ex 790 di immobile da genitori a figlio,
e poi i genitori cedono a terzi solo l’usufrutto.
Es se tizio vuol donare 2 ville a caio, ma l’usufr di
una di esse a persona che scelierà tra 1 anno:
1) donaz modale; 2) donaz con riserva di disporre 790.
La facoltà di disporre è d potestativo personale e
intrasmissibile, a cui però si può rinunziare
successivamente.
Riserva di disporre significa che solo il donante può
disporne, vendere, transigere, permutare ..
Il donatario può farlo solo se c’è procura del donante,
perché sebbene sia formalmente proprietario non ha
poteri:
c’è di fatto una scissione tra proprietà e
legittimazione a disporre.
Se il donante vende, automaticamente la donazione è
revocata.
791-2 condiz riversibilità
è condiz risol, effetti ex tunc reali 1360;
es se terzo ha acquistato da donatario, poi bene
ritorna libero da pesi e oneri a donante ex 791, salvo
usucapione terzo, ma solo se 20 anni, no 10 perché no
titolo idoneo le vendita, proprio perchè c’è 791.
Reversibilità e riserva di disporre sono 2 condizioni
risolutive, e come tali si trascrivono ex 2659!
240
793 onere
se donazione è modale, in genere è 1411, se modus a
favore terzo.
Modus è obblig quindi carattere patrimonialità 1174.
Oltre a prevedere risoluz per inademp 793 ult co,
prevedi anche clausola penale se ritardo o inademp
anche parziale, 1382.
Es dono a con onere che tu assista la zia anziana:
già prevedere la risoluz donaz rende l’obblig del modus
economicam valutabile, tuttavia opportuna anche una
clausola penale (sanzione per ritardo, e risarcimento
forfettario danni per inadempim, divieto cumulo 1383,
salvo per ritardo).
ma ricorda che onere -> risoluzione con effetti ex tunc
obbligatori 1458 e occorre giudice;
meglio cond risol -> retroattiv reale, no pronunzia
giudice!
Se ti dono un terreno con modus che tu edifichi un
ospedale, e dopo la donaz il terreno diviene
inedificabile:
modus è impossibile, ma donaz?
t1) nulla, perché modus è stato motivo unico
determinante;
cap e cass) donaz valida, perché impossibilità modus
rileva, ai fini nullità donaz, solo se iniziale e non
sopravvenuta, guardare a momento genetico e non a
quello funzionale.
cap) compatibile con donaz obnuziale e con atti unil
gratuiti, es remissione debito, rinunzia usufr, o se
1411 a carico del terzo, anche il modus, perché si può
sempre rifiutare la donazione;
t2) no, perché modus è un’obbligazione.
795 sost fedecomm
t1) sono 2 donazioni, per istituito sotto cond risol,
per sostituito sotto cond sosp;
t2) è unica donazione modale, collega 795 a 793!
Istituito modus di conservare e restituire a sostituito
beni donati, o parte di essi, se si prenderà cura di
lui e se ..
Così può essere anche incerto il sostituito!
Perché mentre nelle successioni c’è il 628 che permette
limitata relatio formale, qui no, non ammessa donazione
in incertam personam.
Se istituito vuol vendere beni:
- aut ex 375, domicilio interdetto (no 747 perché
241
non è ereditario),
- aut ex 38 att, domicilio sostituito
Perché sono 2 interessi da tutelare,
mentre per cap, se bene ereditario, unica aut ex 694-
>747, con essa tutela sia dei cred ered e leg, e anche
del sostituito, sia dell’istituito perché parere gt.
796
riserva di usufrutto, deductio usufructus
t1 vecchia) doppio neg; t2 prev) 1 solo negozio, perché proprietà frazionabile, ventaglio
utilità e dd, diversamente da deductio servitutis (nemini res sua
servit).
Nb:
il pieno propr che si riserva usufr, diventa
usufruttuario,
e ha stessi obblighi usufruttario:
inventario 1002, ma no anche garanzia ex 797.
se per se e dopo per altri:
d prev) sono 2 donazioni, di nuda propr a tizio, di
usufr a caio, sotto cond sosp premorienza donante a
caio;
oppure
puoi anche costruirla come unica donazione modale ex
1411, di nuda propr con modus di costituire usufr a
caio dopo morte de cuius (prevedendo risoluz donaz se
inadempim 793 ult co), in tal modo vantaggi di terzo
anche incero subito ma designato, anche per testam,
dopo.
In genere con accrescimento, per evitare consolidazione
con nuda proprietà, anche se quote diseguali!
Possibile per sé e persona da nominarsi dopo, es per
testamento?
t1) no, perché sono 2 donazioni, e no possibile
proposta di donaz a favore di incerta persona;
t2) si, costruendola come donazione modale, 796 e 793
ult co, in tal modo poi donatario usufr non dovrà
accettare in vita donante!
ratio 796:
traffico economico giur, come 692, dd reali ..
no divieto se termini certi, e non indeterminati come
la morte.
799 conferma donazione nulla
242
è norma eccezionale, deroga a 1423,
quale norma eccezionale no interpr est o anal:
conferma solo da eredi o aventi causa donante,
no conferma da stesso donante!
Ma donante può rinnovare donazione, ma effetti ex nunc.
Sanabili donaz nulle ex 771 o 782, discusso per quelle
annullab es per violenza, dolo
Revoca donazione
è a tutela superiori interessi:
di ordine morale -> ingratitudine;
familiare -> sopravv figli
riconoscimento figlio naturale = riconoscim giudiziale.
E’ discusso:
t1) è revoca ex 1373, d potestativo consentito ex lege
t2) è inefficacia sopravvenuta e non revoca, perché
contr ha avuto principio esecuzione.
t1) basta atto unil di revoca donante per atto
pubblico, salvo anche sentenza giudice se
contestazione;
t2) occorre sempre sentenza costit giudice di
accertamento verificarsi condiz per revoca, ex 802-4
che fanno riferimento a azione giudiziale.
Revoca per sopravv di figli, solo se donante al tempo
non aveva alcun figlio a lui noto, quindi no revoca es
se aveva un figlio, anche naturale noto, e poi ha avuto
un figlio legittimo!
t1) si revoca anche se figli sopravvenuti sono
adottivi;
t2) no, se adottivi.
E’ retroattività obblig, come 1458, e no reale, ex 808!
oltre a 790 e 791 che sono condiz risolutive con
effetti ex tunc reali,
e a 800 e ss,
poiché donaz è un contratto, possibile il mutuo
dissenso ex 1372:
t1) è contrarius actus, effetti ex nunc;
t2) è negozio solutorio, effetti ex tunc, distruttivi,
ma solo obblig, come 1458, e non reali come 1360!
non sarà possibile una revoca unil, salvo 790, o salvo
patto contrario, ex 1373 co1, se contratto ha avuto
principio di esecuzione.
Che significa patto contrario ex 1373?
cap) possibile anche revoca di contr con principio di
243
esecuzione, ma patto no durata inedeterminata, es 10
anni, e ha retroattività obblig 1458.
Ricorda poi che è possib una cond risol meramente
potestativa, come 790, perché 1355 vieta solo quella
sospensiva.
Mentre possibile il recesso ex 1373 co2, effetti ex
nunc, sia unil se donante si riserva tale facoltà, che
bilat se donaz obblig a esecuzione continuata o
periodica, es donaz rendita vitalizia 1872.
770 donazione rimuneratoria
co1 -> per riconoscenza: es precedente donazione;
meriti: es laurea;
speciale rimunerazione: medico, avv;
sottile distinzione con obblig naturale -> se animus
donandi o solvendi
ma grande differenza sul piano conseguenze -> atto
pubblico, no 437 ..
co2 -> servizi resi: es mancia cameriere;
usi: es elemosina ..
sebbene obblighi non giuridici o morali, tuttavia
volontà donante non del tutto libera, perciò non è
donazione.
Donazione mista,
es vendita prezzo molto inferiore:
cass e cap) è negozio indiretto, quindi disciplina neg
mezzo per forma, neg fine per sostanza;
t2) è neg misto.
A tutte le donazioni, dirette o indirette, applichi:
437, obblighi alimentari donatario;
805 revoca per ingratitudine o spravvenienza figli
nb 437 donatario tenuto a alimenti con precedenza su
qualsiasi altro obbligato; e tutti i donatari in
proporzione donatum, e non cominciando dall’ultima!
Donazioni indirette 809
Forma del neg mezzo, anche per anal con 1875 rendita vitalizia a
favore terzo, no testi e atto pubbl.
Discusso se si applichino solo 800, 553, 737
o anche altre norme su donazione,
es in primis il 771, e 776 ..
es.
244
- 1411, è di fatto la causa rapporto tra stipulans e
terzo;
- remissione debito -> rinunizia unil, no atto pubbli o
testi, ma si 800, 737 ..
idem per rinunzia a usufr se animus donandi -> ma non è
sogg a collazione, perché ex 747 al momento apertura
successione usufr è estinto!
- assicuraz a favore terzo, 1920, ogg di donaz e poi di
collazione, ex 741, sono le indennità pagate da
assicurato, e non il premio ricevuto dal terzo, ossia
riferimento a effettivo depauperamento donante e no a
arricchimento donatario.
- adempimento terzo 1180, con rinunzia solvens a
ripetizione quanto pagato
- delegazione, se manca rapporto di provvista o valuta
- fideiussione, avallo, ipoteca .. se rinunzia a
rivalsa su debitore in caso di azione contro garante
del debito altrui
CASI
intestazione immobile a figlio:
- se genitore compare in atto, è 1180, adempim terzo
o 1411, entrambe donaz indirette;
- donaz diretta di denaro per atto pubblico, oppure
accollo solo interno, se genitore non interviene
in atto
c’è divieto ex 771?
senz’altro no se donaz diretta del denaro, ma se è
1180?
cass) ex 737 per collazione, devi guardare a
arricchimento donatario, es donaz modale detrai modus,
e al tempo apertura successione ex 747 (ricorda es
donaz usufrutto), pensa anche a 1920 e 741 ->
riferimento a indennità pagate e no a premio ricevuto
da terzo;
mentre ex 771 devi guardare a depauperamento donante,
che si spoglia del denaro, ma ..
cass recente) è donaz di immobile, quindi 771!
Quindi se immobile è in costruzione:
- donazione di denaro sotto cond o modus di
acquistare casa;
- donaz del terreno su cui sorgerà immobile, e
appalto!
Se appartamento da costruire, non posso donare un appartamento, ex
771, ma posso donare d superficie es relativo a 2° piano, perché è
bene presente.
Donazione alternativa:
245
consentita, norme ex 1285-91
ma se scelta rimessa a donatario o terzo no problem;
se rimessa a donante, problema se si applichi anche il
1287, ossia possibilità di decadenza da facoltà di
scelta se non la si effettua, azione giudiziale per
fissazione di un termine, e poi scelta a donatario.
t1) non si applica il 1287, per il carattere libero e
spontaneo della donazione, e se no scelta perché
donante è morto, scelta compete ai suoi eredi, e non al
donatario;
t2) non c’è motivo per non applicare il 1287, termine
giudiziale e scelta poi a donatario; no a eredi, anche
per anal con 790, perché dd potestativi personali che
non si trasmettono.