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Corso Aggiornamento 30 ore OAM - Modulo 3 Slide di Studio La disciplina della trasparenza La trasparenza nell’ambito dell’intermediazione assicurativa Nome file:SlideDiStudio_mod3_TraspAss

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Corso Aggiornamento 30 ore OAM - Modulo 3

Slide di Studio

La disciplina della trasparenza

La trasparenza nell’ambito

dell’intermediazione assicurativa

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Il passaggio dall’Ivass all’Isvap alla luce

del d.l. n. 95/2012 (c.d. “Spending review”)

2

L’IVASS

Il 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la

Vigilanza sulle Assicurazioni - è succeduto in

tutti i poteri, funzioni e competenze

dell'ISVAP

3

L’integrazione della vigilanza assicurativa e quella bancaria - 1

L'istituzione dell'IVASS, ai sensi del decreto legge 6

luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai

cittadini - il «Decreto») convertito con legge 7 agosto

2012 n. 135

→ mira ad assicurare la piena integrazione dell'attività di

vigilanza assicurativa attraverso un più stretto

collegamento con quella bancaria

4

L’integrazione della vigilanza assicurativa e quella bancaria - 2

L’art. 13 del Decreto prevede, infatti, che, al fine

di assicurare la piena integrazione dell'attività di

vigilanza nel settore assicurativo, anche

attraverso un più stretto collegamento con la

vigilanza bancaria

→ è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto

per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

5

Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in

materia di poteri di vigilanza regolamentare,

informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati

dalla Consob

o sui soggetti abilitati e sulle imprese di

assicurazione nonché

o sui prodotti finanziari emessi da imprese di

assicurazione

6

L’integrazione della vigilanza assicurativa e quella bancaria - 3

La governance - 1

L'IVASS è presieduto dal Direttore

Generale della Banca d'Italia

7

La governance - 2

L'Istituto opera sulla base di principi di

autonomia organizzativa, finanziaria e

contabile, oltre che di trasparenza ed

economicità

→ per garantire la stabilità e il buon

funzionamento del sistema assicurativo e la

tutela dei consumatori

8

La governance - 3

Secondo lo statuto, organi dell'IVASS sono:

o Il Presidente

o Il Consiglio, che si compone del Presidente e

di due Consiglieri

o Il Direttorio integrato, che è costituito dal

Governatore della Banca d'Italia, che lo

presiede, dagli altri membri del Direttorio della

Banca e dai due Consiglieri

9

Norme di legge e regolamenti

Ai sensi dell'art. 13, comma 42, del Decreto

→ «ogni riferimento all'Isvap contenuto in norme di

legge o in altre disposizioni normative è da

intendersi effettuato all’IVASS»

10

Il Regolamento Isvap n. 5/06 e s.m.i., le

regole di presentazione e

comportamento nei confronti della

clientela ed il relativo ambito di

applicazione

11

Il Regolamento Isvap n. 5/2006

l Regolamento Isvap n. 5/2006 disciplina:

o l’accesso all’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa

o l’esercizio dell’attività di intermediazione

o le regole di presentazione e comportamento nei confronti della clientela

o i provvedimenti sanzionatori

12

Il Regolamento Isvap n. 5/2006 e la trasparenza - ambito di applicazione

Le disposizioni in materia di regole di presentazione e comportamento nei confronti della clientela si applicano all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa svolta:

o dagli iscritti nel RUI

o dagli addetti a tale attività all’interno dei locali dell’intermediario per il quale operano, con esclusione degli articoli 46 (Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione), 54 (separazione patrimoniale) e 57 (conservazione della documentazione)

13

Art. 47 Regole generali di comportamento - 1

Nello svolgimento dell’attività d’intermediazione ed

in particolare nell’offerta dei contratti di

assicurazione e nella gestione del rapporto

contrattuale, gli intermediari devono:

o comportarsi con diligenza, correttezza,

trasparenza e professionalità nei confronti dei

contraenti e degli assicurati

14

Art. 47 Regole generali di comportamento - 2

o osservare le disposizioni legislative e regolamentari,

anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal

fine impartite dalle imprese per le quali operano

o acquisire le informazioni necessarie a valutare le

esigenze assicurative e previdenziali dei

contraenti ed operare in modo che questi ultimi

siano sempre adeguatamente informati

15

Art. 47 Regole generali di comportamento - 3

o agire in modo da non recare pregiudizio agli

interessi dei contraenti e degli assicurati

16

Art. 47 Regole generali di comportamento - 4

Gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione dell’attività svolta, salvo che

o nei confronti del soggetto per il quale operano o di cui distribuiscono i contratti

o nei casi di cui all’articolo 189 del Codice delle Assicurazioni Private (richiesta dell’IVASS) ed

o in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione

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Art. 47 Regole generali di comportamento - 5

È comunque vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento dell’attività di intermediazione

→ salvo espresso consenso prestato dall’interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy)

18

Art. 47 Regole generali di comportamento - 6

Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:

a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola

di non trasferibilità, intestati o girati:

all’impresa per conto della quale operano o

a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure

all’intermediario, espressamente in tale qualità

b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o

postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano

quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla

precedente lettera a)

19

Art. 47 Regole generali di comportamento - 7

Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento

→ di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita

20

Art. 47 Regole generali di comportamento - 8

Per i contratti di assicurazione contro i danni, il divieto riguarda

→ i premi di importo superiore a € 750 annui per ciascun contratto

21

Art. 47 Regole generali di comportamento - 9

Il divieto non opera

o per le coperture del ramo RC auto e

o per le relative garanzie accessorie se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto

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Conflitti di interesse

23

Art. 48 Conflitti di interesse - 1

Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione gli intermediari

→ evitano di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo

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Art. 48 Conflitti di interesse - 2

Qualora il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari

→ operano comunque in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti

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Art. 48 Conflitti di interesse - 3

Gli intermediari comunque si astengono dall’assumere, direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti di cui al comma 1, primo periodo (rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo),

o la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative

o e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva

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Art. 48 Conflitti di interesse - 4

In ogni caso gli intermediari, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:

a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse

b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi

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Art. 48 Conflitti di interesse - 5

c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi

d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri

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L’informativa precontrattuale e quella su potenziali situazioni di conflitto di interesse

29

Art. 49 Informativa precontrattuale - 1

Ai sensi del comma 2, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente: a) copia di una dichiarazione, conforme al

modello di cui all’allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività → la dichiarazione è aggiornata ad ogni

variazione dei dati in essa contenuti. In caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo la dichiarazione è consegnata se i dati in essa contenuti sono modificati

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Art. 49 Informativa precontrattuale - 2

a bis) copia di un documento, conforme al modello di cui all’allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del Codice delle Assicurazioni Private e del presente Regolamento

b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni

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Art. 49 Informativa precontrattuale - 3

Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione

→ forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest’ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze

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Art. 49 Informativa precontrattuale - 4

A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano al contraente:

→ le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione e ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta

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Art. 50 Informativa su potenziali

situazioni di conflitto di interesse - 1

34

Nella dichiarazione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), l’intermediario fornisce al contraente anche le seguenti informazioni: a) se è detentore di una partecipazione diretta o

indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale

(segue)

b) se un’impresa di assicurazione o l’impresa

controllante di una impresa di assicurazione,

di cui deve essere indicata la denominazione

sociale, è detentrice di una partecipazione

diretta o indiretta superiore al 10% del

capitale sociale o dei diritti di voto della

società di intermediazione per la quale opera

35

Art. 50 Informativa su potenziali

situazioni di conflitto di interesse - 2

Art. 50 Informativa su potenziali

situazioni di conflitto di interesse - 3

36

c) con riguardo al contratto proposto:

o se fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale

→ In tale circostanza l’intermediario è tenuto a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente

Art. 50 Informativa su potenziali

situazioni di conflitto di interesse - 4

o se, in virtù di un obbligo contrattuale, sia tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

→ dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese

37

Art. 50 Informativa su potenziali

situazioni di conflitto di interesse - 5

38

o se propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

→ In tal caso, su richiesta del contraente indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni

Art. 50 Informativa su potenziali

situazioni di conflitto di interesse - 6

o nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura delle provvigioni o dei compensi riconosciutagli dall’impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte

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L’informativa di cui agli articoli 49, 50 e 52 è fornita:

→ in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti, in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile

40

Art. 51 Modalità dell’informativa - 1

L’informativa di cui all’articolo 49, comma 2

→ è fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole e accessibile per il contraente

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Art. 51 Modalità dell’informativa - 2

Art. 51 Modalità dell’informativa - 3

L'informativa di cui all'articolo 49, comma 2), lettere a) ed a bis) (i dati essenziali degli intermediari)

→ può essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente

42

Art. 51 Modalità dell’informativa - 4

In tali casi l’intermediario provvede a fornire l’informativa su supporto cartaceo o altro supporto durevole

o subito dopo la conclusione del contratto e comunque

o non oltre i 5 giorni lavorativi successivi

43

L’adeguatezza dei contratti offerti

44

Art. 52 Adeguatezza dei contratti offerti - 1

Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto

o in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest’ultimo, nonché ove appropriato

o in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo

45

Art. 52 Adeguatezza dei contratti offerti - 2

In ogni caso, gli intermediari sono tenuti

→ a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente

46

Art. 52 Adeguatezza dei contratti offerti - 3

A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione

→ acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale

47

Con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, gli intermediari chiedono in particolare notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimento:

(segue)

48

Art. 52 Adeguatezza dei contratti offerti - 4

o all’età

o all’attività lavorativa

o al nucleo familiare

o alla situazione finanziaria ed assicurativa

o alla sua propensione al rischio e

o alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di

copertura

durata ed

eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere

49

Art. 52 Adeguatezza dei contratti offerti - 5

Art. 52 Adeguatezza dei contratti offerti - 6

Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che

→ il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze

50

Nuovi segmenti di clientela - 1

Le trasformazioni dell'organizzazione della società

italiana e le modificazioni socioculturali nel corso

del tempo hanno tuttavia contribuito

o a un più ampio ricorso al credito al consumo da parte

delle famiglie italiane ma anche

o a un ampliamento delle tipologie di clientela che ne

fanno uso

51

L'emergere di nuovi segmenti di clientela è stato

determinato anche dalle modificazioni legislative

→ che hanno esteso l'utilizzo di alcuni prodotti finanziari

a soggetti prima esclusi (i pensionati e i dipendenti di

aziende private nella cessione del quinto)

52

Nuovi segmenti di clientela - 2

La maggiore efficienza dei processi di affidamento ha

permesso di estendere l’offerta a tipologie di clientela

o con storia creditizia non soddisfacente (clientela subprime)

o con configurazioni reddituali più incerte (lavoratori atipici)

o stranieri, considerati un segmento più fragile per

reddito medio-basso e scarsa o assente storia creditizia

incertezza normativa

maggiori rischi operativi legati a progetti migratori poco stabili

o anziani

53

Nuovi segmenti di clientela - 3

La clientela subprime - 1

La clientela subprime

→ è l'insieme dei richiedenti credito che possiedono

una probabilità di insolvenza più elevata rispetto alla

clientela standard (clientela prime)

Nonostante la maggiore rischiosità, rientra fra le

classi tecnicamente affidabili

→ sebbene siano richieste modalità di gestione del

rischio di credito differenziate rispetto a quelle

ordinarie

54

La clientela subprime - 2

Il subprime lending

o costituisce una specifica area di attività di un

intermediario finanziario e richiede

vincoli più stringenti all'equilibrio patrimoniale e

finanziario dell'intermediario finanziario

particolari competenze tecniche e

un processo operativo differenziato rispetto

all'affidamento della clientela ordinaria

o impone una rilevante professionalità nel monitoring

attraverso processi efficienti di controllo e recupero

dei crediti

55

La clientela subprime - 3

L’atteggiamento del mercato del credito e di quello

al consumo in particolare nei confronti della

clientela subprime è in corso di forte

rielaborazione in considerazione del ben noto

ruolo svolto da tale attività nell’originarsi della crisi

economica attuale

56

I lavoratori atipici

→ sono tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa

attraverso

o contratto di collaborazione coordinata e continuativa

(Co.Co.Co.)

o collaborazione coordinata e continuativa a progetto

(Co.Co.Pro.)

o somministrazione di lavoro (lavoro interinale)

Il mercato del credito al consumo verso i lavoratori atipici

ha subito trasformazioni in virtù di recenti interventi

normativi volti a ridefinire la nozione di lavoratore atipico

per limitarne la confusione con il lavoro subordinato

57

I lavoratori «atipici» - 1

I lavoratori atipici

o hanno fatto ricorso al credito spinti da ragioni

familiari legate a

spese necessarie e/o impreviste o

questioni importanti

o denotano un minore utilizzo dei finanziamenti per

bisogni non necessari

58

I lavoratori «atipici» - 2

Gli stranieri - 1

La popolazione straniera

o risulta in costante aumento e costituisce circa l’8%

della popolazione residente in Italia

o rappresenta circa il 10% della forza lavoro

o copre circa il 6% dei prestiti di credito al consumo

complessivamente erogati e l’8% dei mutui

immobiliari

59

Nel corso degli ultimi abbiamo assistito ad un passaggio

o da «modello migratorio individuale»

orientato al sostenimento della famiglia nel Paese di origine e

al rientro in patria

presenza di tipo transitorio senza alcun investimento

con flusso verso i Paesi d'origine

o a un «modello migratorio collettivo»

orientato al ricongiungimento familiare o

alla creazione di una famiglia in Italia, simile a una famiglia

italiana

60

Gli stranieri - 2

La presenza di figli in età scolare

o costituisce

→ un importante driver di domanda di credito al

consumo e di mutui

o implica

non solo bisogni di consumo e di investimento per la

famiglia ma

un forte elemento di integrazione sociale

61

Gli stranieri - 3

Le azioni di mass marketing degli operatori non

riescono a raggiungere questo segmento di clientela;

vanno utilizzati pertanto canali di comunicazione e

informazione differenti, quali:

o le comunità

o le associazioni di stranieri

o i sindacati

o le riviste dedicate

o il passaparola

62

Gli stranieri - 4

Gli anziani, ossia gli individui con un'età

superiore ai 65 anni

o sono circa 12 milioni e

o rappresentano circa il 20% della popolazione

italiana

63

Gli anziani - 1

Gli anziani - 2

La loro rilevanza sotto un profilo creditizio è dovuta

al fatto che abbiano mutato bisogni e abitudini di

consumo e spesa grazie a vari fattori

o il miglioramento delle condizioni medie di salute

o le condizioni economiche con un'elevata presenza

della proprietà abitativa e

o la disponibilità di un reddito da pensione

64

Nella prima fase (young senior) della pensione

o progettano attivamente il proprio tempo

o sono socialmente attivi

o generalmente sono in buona salute

o investono su esigenze e progetti

→ ponendo in essere una pianificazione finanziaria che

include

● il sostegno finanziario a progetti importanti dei figli

● il ricorso al credito

65

Gli anziani - 3

Nella seconda fase (senior), i pensionati

o cominciano a focalizzare l'attenzione sulla salute

o riducono le spese e i consumi

o concentrano la capacità finanziaria verso

futuro e figli

o cominciano a impostare la successione e l'eredità

66

Gli anziani - 4

Nella terza fase (old senior), i pensionati

presentano

o minore mobilità

o vita più ritirata e socialmente poco attiva

o bisogni di consumo minori, legati

alle spese primarie e

all'assistenza socio-sanitaria

67

Gli anziani - 5

I pensionati ricorrono al credito

o per supportare i figli negli investimenti immobiliari o

o per acquistare beni durevoli o servizi

Tali finanziamenti sono erogati sulla base della

solvibilità assicurata

o dal reddito da pensione e

o dalla ricchezza finanziaria e reale posseduta dal

debitore

68

Gli anziani - 6

Gli intermediari finanziari: struttura e strategia

69

La struttura: introduzione

Quattro categorie di operatori

o banche (generaliste)

→ unità di business e canali distributivi indifferenziati

o società specializzate integrate

→ con il gruppo bancario di appartenenza anche

attraverso filiali

o società specializzate autonome

→ indipendenti rispetto al gruppo bancario, salvo

eventuali servicing

o società specializzate captive

→ attraverso i canali distributivi del gruppo (non

bancario) a cui appartengono

70

Classificazione degli intermediari che operano nel credito al consumo nel mercato italiano - 1

La struttura del lato dell'offerta del mercato del

credito al consumo può essere descritta

utilizzando differenti variabili

o forma giuridica

o assetto proprietario

o appartenenza a un gruppo

o tipologia di prodotti offerti

o grado di specializzazione operativa

71

Classificazione degli intermediari che operano nel credito al consumo nel mercato italiano - 2

La classificazione tradizionale, per forma giuridica,

suddivideva gli operatori in tre categorie

o intermediari finanziari (ex art. 106 TUB)

o intermediari finanziari (ex art. 107 TUB)

o banche

Il D.lgs. 141/2010 del 13 agosto 2010 ha eliminato

la distinzione fra gli intermediari finanziari ex artt.

106 o 107 TUB

72

Classificazione degli intermediari che operano nel credito al consumo nel mercato italiano - 3

Attualmente i soggetti abilitati a finanziamenti ai

consumatori, oltre alle banche, sono:

o intermediari finanziari autorizzati

→ iscritti in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia

(art. 106 TUB) e

o istituti di pagamento

→ anch'essi iscritti all'apposito albo ex art. 114-septies

TUB)

73

Classificazione degli intermediari che operano nel credito al consumo nel mercato italiano - 4

74

Gli istituti di pagamento possono concedere

crediti in stretta relazione a servizi di pagamento

prestati a condizione che il finanziamento sia

o accessorio e

o concesso esclusivamente in relazione

all'esecuzione di un'operazione di pagamento

con durata non superiore a 12 mesi a meno che

non sia in relazione ai pagamenti effettuati con

carta di credito

Classificazione degli intermediari che operano nel credito al consumo nel mercato italiano - 5

La differenza più significativa che emerge dalla

classificazione per forma giuridica riguarda,

soprattutto

→ la riserva dell'attività bancaria (art. 10 TUB) a

favore delle banche

La riserva impedisce di effettuare il proprio funding

attraverso la raccolta del risparmio (a vista) presso il

pubblico (art. 11 TUB)

o agli intermediari finanziari e

o agli istituti di pagamento

75

Classificazione degli intermediari che operano nel credito al consumo nel mercato italiano - 6

La forma giuridica influisce sull'ampiezza delle

attività esercitabili, che influenza

o la gamma di prodotti offerti al pubblico e

o i costi connessi

ai requisiti e

alle attività richieste dalla regolamentazione e dalle

autorità creditizie

76

Classificazione degli intermediari che operano nel credito al consumo nel mercato italiano - 7

La classificazione sulla base dell’assetto

proprietario suddivide gli operatori in

o intermediari finanziari autonomi

banche retail e

società finanziarie con una compagine azionaria di

natura privata

o intermediari finanziari appartenenti a un gruppo

bancario o finanziario (sono la grande maggioranza)

o intermediari di emanazione industriale o

commerciale (intermediari finanziari captive)

→ specializzati nel comparto auto

77

Classificazione degli intermediari che operano nel credito al consumo nel mercato italiano - 8

La classificazione per specializzazione operativa

distingue gli intermediari finanziari in

o generalisti

o specializzati

→ focalizzati sul finanziamento delle famiglie

o specializzati monoline

→ es. carte di credito revolving, prestiti contro cessioni

del quinto etc.

78

La struttura dell'offerta di credito al consumo - 1

Il mercato del credito al consumo in Italia è stato

storicamente caratterizzato da

→ una presenza numerosa e molto attiva degli

operatori specializzati

Le banche generaliste hanno concentrato la

propria offerta su altri segmenti di attività retail,

attribuendo al credito al consumo un ruolo

marginale nei propri piani di sviluppo

79

La struttura dell'offerta di credito al consumo - 2

Nel tempo alcuni intermediari finanziari

specializzati, con quote di mercato anche

rilevanti, si sono trasformati in banche per

o poter giovare di una più efficace capacità di

funding e

o godere di alcuni vantaggi indiretti nelle

operazioni di cartolarizzazione

80

La struttura dell'offerta di credito al consumo - 3

L'attività dei gruppi bancari merita un'ulteriore

specificazione poiché occorre qualificare il ruolo delle

banche ad essi appartenenti

Esse, infatti, in molti casi veicolano unicamente il

credito prodotto dalle società finanziarie del gruppo

→ senza intervenire nel processo produttivo

Allo stesso modo, esistono intermediari che, pur

possedendo la forma di banca, operano unicamente

nel credito al consumo, differenziandosi

sensibilmente dalle banche commerciali

81

La struttura dell'offerta di credito al consumo - 4

I tassi di crescita e i margini di redditività

presenti nel business hanno attratto l'attenzione

di alcuni gruppi bancari che hanno, tuttavia

→ delegato l'attività di credito al consumo (e in alcuni

casi di tutto il credito alle famiglie) a società

specializzate presenti all'interno del perimetro del

gruppo, sviluppate

per via interna o

molto più spesso, esterna

82

Solo poche banche hanno esternalizzato il

credito al consumo

o affidando a società specializzate il compito di

gestire tutto o parte del processo creditizio (dallo

screening al monitoring e all’eventuale

collection) ma

o continuando a presidiare l'interazione con il

cliente

83

La struttura dell'offerta di credito al consumo - 5

Il mercato del credito al consumo

→ presenta una concentrazione superiore rispetto al

mercato dei mutui immobiliari alle famiglie dovuta alla

differente distribuzione delle quote di mercato

Il mercato dei mutui risulta più frazionato poiché

→ non vi è una sensibile divisione fra distribuzione

e produzione come si verifica nel mercato del credito

al consumo in cui esistono pochi produttori e

numerosi intermediari finanziari distributori

84

La struttura dell'offerta di credito al consumo - 6

Le banche - 1

Le banche operanti nel credito al consumo sono

state definite generaliste con il fine di sottolineare

o la diversificazione della clientela

→ non solo famiglie consumatrici e/o produttrici

o l'ampia gamma di prodotti offerti

→ non solo servizi di finanziamento

85

La transizione

o dalla vecchia intermediazione creditizia - basata sull'offerta non

strutturata di finanziamenti garantiti da cambiali e sull'utilizzo

massiccio del mutuo ipotecario

o alla moderna industria del credito al consumo

è stata ignorata per lungo tempo dalle banche italiane,

lasciando che le esigenze di finanziamento delle famiglie

fossero sempre più soddisfatte

o da intermediari finanziari specializzati

o da operatori stranieri che hanno importato i loro modelli di

business

o dalle società captive, espressione di importanti gruppi industriali,

di case automobilistiche o di insegne commerciali della GDO 86

Le banche - 2

Le banche generaliste hanno per lungo tempo

concentrato la loro attenzione

→ sul lato attivo del bilancio delle famiglie

e hanno offerto

→ servizi di investimento e di asset management

87

Le banche - 3

Successivamente le banche generaliste hanno

guardato anche verso il passivo del bilancio

familiare

o aumentando la posizione nei finanziamenti

immobiliari e

o cominciando a cercare più ampi spazi nel

finanziamento dei consumi delle famiglie

88

Le banche - 4

Le banche Attività e prodotti - 1

Le banche concentrano la propria attività di credito

al consumo

→ nell'offerta di finanziamenti personali che

rappresentano circa l'80% dell'offerta complessiva

L'utilizzo quasi esclusivo di canali distributivi corti e

diretti, costituiti dalla rete di filiali

o spiazza gli strumenti di credito finalizzato e,

ovviamente

o conduce all'offerta di affidamenti in conto corrente e

di tipo personale

89

I prestiti personali offerti dalle banche hanno

manifestato, al pari dei prodotti delle società

specializzate

→ un progressivo incremento di durate e importi medi

90

Le banche Attività e prodotti - 2

Esiste una relazione positiva fra

o dimensione della banca e

o propensione all'erogazione di finanziamenti

con durate più elevate

91

Le banche Attività e prodotti - 3

Le banche di maggiori dimensioni presentano

maggiore incidenza dei finanziamenti a lungo

termine, probabilmente forti

o di una maggiore capacità di gestione dei rischi

connessi

o di un più diversificato equilibrio finanziario

o di un mercato più ampio, costituito da interlocutori

con fabbisogni finanziari più complessi anche in

termini di rischiosità e sostenibilità dell'indebitamento

92

Le banche Attività e prodotti - 4

Le banche di minori e piccole dimensioni

→ manifestano una maggiore incidenza dei finanziamenti

di importo più elevato

Questo fenomeno potrebbe riflettere la minore

strutturazione dei processi di affidamento alle

famiglie delle banche più piccole che

o da un lato rende meno efficienti i finanziamenti di ticket

ridotto, ma

o dall'altro valorizza

la migliore informazione relazionale e, probabilmente

la capacità di rispondere a un ricorso al credito delle

famiglie più legato a situazioni domestiche particolari

93

Le banche Attività e prodotti - 5

Le banche Canali distributivi

Le banche generaliste

o operano nel mercato del credito attraverso canali

distributivi corti e diretti rappresentati dalle proprie

reti di filiali

o attribuiscono al credito al consumo un ruolo di

completamento della gamma di prodotti offerti ai

propri clienti e di fidelizzazione

o replicano processi e logiche creditizie adottati per

gli altri segmenti di clientela (small business,

corporate etc.

94

Le banche Caratteristiche gestionali e profili evolutivi - 1

La competitività nel mercato del credito al consumo deriva

in particolare

o dall'elevata standardizzazione operativa e organizzativa del

processo di erogazione e

o dalla rapidità con cui il finanziamento viene erogato

→ con sempre più intermediari che hanno ridotto a zero questo

tempo pre-affidando i propri clienti

o dall'efficienza del processo di risk management in tutte le sue

fasi:

→ dalla raccolta delle informazioni alla valutazione/accettazione

del cliente, al pricing, al monitoring fino alla collection

95

Le banche Caratteristiche gestionali e profili evolutivi - 2

Le banche generaliste si presentano sul mercato

con un approccio poco rispondente a questi

requisiti di competitività

I responsabili di clientela denotano

o ridotta capacità di seguire logiche di pricing

adeguate

→ attuando una scarsa discriminazione dei prezzi in

funzione del rischio e

o attenuata funzione di screening

→ data l'elevata importanza della relazione nel suo

complesso

96

Le banche Caratteristiche gestionali e profili evolutivi - 3

Le banche generaliste subiscono una forte

pressione competitiva esterna

→ attraverso l'offerta di credito finalizzato e di credito

personale o carte revolving

97

Gli operatori finanziari specializzati - 1

L'evoluzione del mercato del credito al consumo ha

portato a un generalizzato ridisegno dell'assetto del

settore

→ attenuando sensibilmente la tradizionale

segmentazione operativa fra intermediari

specializzati e banche generaliste che

caratterizzava la struttura dell'offerta

Sono emersi differenti modelli di business attraverso

cui alcuni gruppi bancari hanno cominciato a

operare a stretto contatto con le società

finanziarie specializzate nell'ambito della propria

attività retail 98

Gli operatori finanziari specializzati - 2

Un primo fattore da considerare è il processo di

disintermediazione del credito al consumo e

l'affermarsi di modelli di offerta (prestiti non

finalizzati) attraverso canali distributivi volti

o ad accorciare la filiera

o a ridurre l'intervento dei dealer commerciali e

o a rendere più efficiente (soprattutto meno costoso)

il processo di distribuzione/erogazione

99

Sul lato della domanda ha contribuito

→ la significativa evoluzione delle preferenze e dei

comportamenti dei consumatori verso prodotti di

finanziamento differenti dal credito rateale

presso il punto vendita

Tale evoluzione, spinta anche dall'azione degli

intermediari finanziari, ha evidenziato

→ una crescente consapevolezza nel ricorso al credito

e nella scelta della tipologia di prestito

100

Gli operatori finanziari specializzati - 3

Gli operatori finanziari specializzati - 4

Infine, occorre menzionare la crescente

propensione degli intermediari verso la

costruzione di relazioni più strutturate con le

famiglie, in grado

o di migliorare la fidelizzazione del cliente e

o di rendere più efficaci le politiche di cross

selling e repeat business

101

Gli operatori finanziari specializzati - 5

Possono essere schematizzati tre modelli

organizzativi del rapporto banca-società

specializzata e perciò stesso

→ tre tipologie operative di società finanziaria

specializzata

102

La società specializzata integrata

o è parte attiva del gruppo bancario e con esso

opera in sincrono fornendo

propri prodotti

processi e

competenze specialistiche nel credit risk

management

o gestisce l'intero processo di finanziamento dei

consumatori attraverso sia le filiali del gruppo sia i

propri canali distributivi

103

Le società specializzate integrate: i rapporti con i gruppi bancari proprietari - 1

La società (fabbrica) prodotto può essere

definita come una società specializzata

integrata che, priva di canali distributivi

propri, pone in essere un'attività

o legata alle esigenze della banca o del gruppo

bancario e, sostanzialmente

o di servizio alle esigenze della clientela

bancaria

104

Le società specializzate integrate: i rapporti con i gruppi bancari proprietari - 2

La società specializzata autonoma opera sul

mercato in modo «indipendente» dal gruppo

bancario a cui fornisce solo specifici input produttivi

o di processo

Le banche del gruppo possono variamente

o offrire i prodotti della società finanziaria

o utilizzare i sistemi e le griglie di valutazione oppure

o affidare in outsourcing alcune fasi più specialistiche

ma raramente condividono la propria clientela come

fosse un target di sviluppo comune sotto un profilo

creditizio o commerciale

105

Le società specializzate integrate: i rapporti con i gruppi bancari proprietari - 3

Tre affermazioni sono possibili riguardo l'evoluzione del mercato

1. le società specializzate integrate consolidano la propria presenza

2. le società autonome aumentano e consolidano la propria presenza e il

proprio ruolo sul mercato

→ nonostante l'aumento della quota di mercato sia legata alle

acquisizioni effettuate

3. le società captive sono presenti sul mercato con una forte

specializzazione operativa e distributiva connessa ai gruppi a cui

appartengono che

→ risente dell'andamento dei comparti merceologici e non permette

ampi margini di sviluppo

106

Le società specializzate integrate: i rapporti con i gruppi bancari proprietari - 4

I gruppi bancari hanno costituito o acquisito

società specializzate nel credito al consumo per

valorizzare

o patrimonio informativo e relazionale

o portafoglio clienti e, soprattutto

o reti territoriali delle banche

107

Le società specializzate integrate: i rapporti con i gruppi bancari proprietari - 5

I percorsi di sviluppo delle società specializzate nei

singoli gruppi sono alquanto differenti anche se gli

assetti risultanti possono essere sintetizzati in due

soluzioni:

o le società specializzate che operano anche

all'esterno del gruppo bancario attraverso canali

distributivi propri e, in alcuni casi, un marchio

differente

o le società specializzate che svolgono la propria

attività esclusivamente all'interno del gruppo

bancario a supporto delle banche retail

108

Le società specializzate integrate: i rapporti con i gruppi bancari proprietari - 6

In generale

o le società integrate si pongono in un'ottica di mercato,

finalizzata

→ non solo alla produzione ma anche all'acquisizione di

clientela nuova e alla segmentazione verticale della

clientela, in grado di potenziare le opportunità commerciali

esistenti nell'ambito dell'attività retail del gruppo

o le società prodotto, invece, si pongono in un'ottica

produttiva

→ volta a ottimizzare il presidio relazionale e la customer

satisfaction della clientela bancaria attraverso un'offerta

unitaria sia sotto un profilo di gamma che distributivo

109

Le società specializzate integrate: i rapporti con i gruppi bancari proprietari - 7

Le società specializzate integrate Profili gestionali e operativi - 1

Le società prodotto, in generale

o gestiscono gran parte delle attività di pre-produzione

(lo sviluppo dei prodotti e le attività di marketing legate

alla segmentazione e definizione dei bisogni della

clientela)

o organizzano il servizio e i processi relativamente

alle attività di back office e informative

o supportano il call center e, fondamentalmente

o presidiano il processo produttivo e di risk

management in tutte le sue fasi (con aree di

negoziazione eventualmente riguardanti il pricing)

110

Le società specializzate integrate Profili gestionali e operativi - 2

L'aspetto più critico di questa impostazione è costituito

dall'assenza o dal limitato sviluppo di canali

distributivi propri che per la società prodotto significa

→ essere vincolata alla rete territoriale e alla tipologia di

prodotti che quest'ultima è in grado di collocare, con

frustrazione delle capacità di innovazione, crescita e

apprendimento che provengono dall'operare in specifici

ambiti del mercato del credito al consumo

La presenza della società prodotto, inoltre

→ espone le reti bancarie a istanze gestionali e culturali

alquanto distanti dal normale modus operandi

111

Le società specializzate integrate Profili gestionali e operativi - 3

Una soluzione organizzativa differente è costituita

dalla creazione di una società specializzata che

operi, allo stesso tempo

o in modo integrato nei confronti della clientela del

gruppo bancario attraverso le filiali bancarie, e

o in modo autonomo sul mercato attraverso i propri

canali distributivi, per conto del gruppo bancario

112

Le società specializzate integrate Profili gestionali e operativi - 4

Questo modello risulta maggiormente equilibrato

sotto un profilo economico, potendo contare anche

sulla capacità di sviluppo della società specializzata

per raggiungere i volumi necessari per cogliere

o le economie di scala e specializzazione, a livello

produttivo, e

o le economie di scopo, a livello commerciale

113

Le società specializzate integrate Profili gestionali e operativi - 5

In aggiunta al relationship lending che caratterizza

l'attività creditizia nei confronti della clientela bancaria

→ le società specializzate integrate permettono al gruppo

bancario di essere presente con logiche di transaction

lending nel credito finalizzato, dove può essere adottato

un approccio «selettivo» nei confronti delle reti esterne di

distribuzione (dealer, agenti, mediatori ecc.)

Allo stesso tempo, il gruppo bancario può migliorare

l'offerta di prodotti creditizi verso segmenti di clientela

non tipicamente bancari e gestirne la maggiore

rischiosità, attraverso opportune politiche di channel

switching e di segmentazione verticale

114

Le società specializzate integrate Attività e prodotti offerti - 1

La presenza di un'ampia rete di sportelli bancari

attraverso cui veicolare i differenti prodotti di

finanziamento

→ ha contribuito a incrementare i segmenti di attività che

fanno leva proprio sul contatto diretto del cliente

attraverso canali distributivi corti

115

Le società specializzate integrate hanno

incrementato in modo significativo la propria attività

nel finanziamento diretto

Per le società integrate questo fenomeno assume

un'intensità molto maggiore rispetto a quelle

specializzate autonome, giungendo a rappresentare

→ oltre la metà del credito in essere (senza considerare

l'attività di finanziamento contro cessione del quinto)

116

Le società specializzate integrate Attività e prodotti offerti - 2

Le società specializzate integrate Attività e prodotti offerti - 3

Le società finanziarie integrate possono contare

su due elementi fondamentali

o reti bancarie quale canale distributivo di credito al

consumo

o portafoglio clienti bancari verso cui razionalizzare

e sviluppare l'offerta di credito

quindi beneficiano di potenzialità derivanti dalla

presenza di reti bancarie e patrimonio relazionale

molto ampio

117

Le società specializzate integrate Attività e prodotti offerti - 4

I prestiti personali erogati dalle società integrate

risultano

o più stabili in termini di importo medio e

o più elevati rispetto a quelli degli altri operatori

probabilmente effetto di un'attività rivolta alla

clientela bancaria del gruppo, maggiormente

conosciuta e con una domanda meno soggetta alla

congiuntura, e all'attività attraverso dei canali

distributivi più lunghi

118

Le società specializzate integrate Canali distributivi

Offerta multiprodotto collocata prevalentemente

attraverso la rete di sportelli bancari in sinergia

con il gruppo bancario di appartenenza, la parte

restante del business attraverso convenzioni con

i punti vendita, rete di agenti e brokers e sportelli

diretti propri

119

Le società specializzate autonome

Le società specializzate autonome sono presenti

sul mercato in maniera distaccata rispetto al

gruppo di appartenenza, con

o una propria gamma di prodotti

o una propria struttura distributiva e, soprattutto

o con propri obiettivi strategici ed economici

In generale, dette società non pongono in essere

un'offerta specifica per le banche del gruppo e non

veicolano la propria offerta creditizia attraverso la

rete di sportelli bancari del gruppo

120

Le società specializzate autonome

Attività e prodotti offerti - 1

L'assenza di

o estesa rete di sportelli bancari e

o portafoglio clienti bancari

condiziona

o i volumi di attività

o la composizione dei segmenti di operatività

o l'equilibrio economico

o il ruolo attribuito ai canali distributivi esterni e

o l'intero l'approccio commerciale della società

121

Le società specializzate autonome Attività e prodotti offerti - 2

L’osservazione della composizione

dell’offerta evidenzia due fenomeni rilevanti:

o l'elevato volume di credito finalizzato, relativo

al settore auto e agli altri segmenti merceologici

e di servizi, e

o il progressivo aumento del volume di prestiti

diretti

122

Le società specializzate autonome Attività e prodotti offerti - 3

La quota di credito finalizzato riflette le

caratteristiche e l'evoluzione del mercato del credito

al consumo italiano, legato nel suo sviluppo,

principalmente, al credito erogato presso i punti

vendita dei dealer commerciali

123

Le società specializzate autonome

Attività e prodotti offerti - 4

Il secondo fenomeno, relativo all'incremento dei prestiti diretti,

riflette una diffusa strategia di avvicinamento al cliente e di sviluppo

delle relazioni di clientela attraverso personale e strutture più

direttamente controllate dalla società e prodotti più fidelizzanti

La disintermediazione dei canali distributivi permette

o risparmio di costi (profilo economico)

o miglioramento del rapporto di clientela

o brand awareness dei consumatori e

o immagine della società finanziatrice

creando migliori presupposti per

repeat business e

cross selling (profilo commerciale)

124

Le società specializzate autonome Attività e prodotti offerti - 5

La tipologia di business e le particolari

combinazioni prodotto-cliente-canale si riflettono

o non solo sulla composizione e tipologia dei

finanziamenti erogati

o ma anche sulle scadenze e sui ticket medi

125

Le società specializzate autonome Attività e prodotti offerti - 6

I prestiti finalizzati e i finanziamenti veicolati tramite carte di

credito delle società specializzate autonome

→ presentano importi medi superiori rispetto alle società integrate

con i gruppi bancari di appartenenza

I prestiti personali, invece

→ presentano importi lievemente inferiori

Queste differenze sono dovute, principalmente

o alle tipologie di canali utilizzati

o alle caratteristiche delle relazioni di clientela e, non ultimo

o alle caratteristiche economiche dei clienti e del loro

fabbisogno finanziario

126

Le società specializzate autonome Canali distributivi - 1

Offerta multiprodotto collocata attraverso uno o più

dei seguenti canali distributivi (in ordine di

importanza):

o sportello diretto presso la propria rete di filiali

o convenzioni con i punti vendita

o sportello bancario in partnership

o rete di agenti e brokers

127

Le società specializzate autonome Canali distributivi - 2

La nuova normativa sul credito al consumo

o amplia responsabilità degli intermediari finanziari

relativamente all'operato e al comportamento dei

canali distributivi

o sancisce la responsabilità solidale del finanziatore

con il dealer commerciale nei contratti di credito

collegati e

con canali distributivi mandatari nell'ambito del

normale processo di promozione e perfezionamento del

credito al consumo

128

Le società specializzate autonome Profili gestionali e operativi - 1

L'erogazione del credito al consumo ha 4 macroaree di attività

1. pre-produzione

→ marketing, progettazione dei prodotti e funding

2. organizzazione del servizio

→ organizzazione e gestione di canali distributivi interni ed

esterni, call center, definizione di procedure e back office

3. produzione/erogazione del finanziamento

→ attività di operational e credit risk management, gestione del

front office

4. sviluppo cliente

→ assistenza e servizi post vendita, CRM, cross selling,

behavioural scoring

129

Le società specializzate autonome Profili gestionali e operativi - 2

L'approccio commerciale e l'equilibrio economico

del credito finalizzato dipendono

o dalle caratteristiche del dealer e

o dal ruolo attribuito al credito al consumo

nell'ambito della propria attività

130

Le società specializzate autonome Profili gestionali e operativi - 3

I dealer che interpretano il credito al consumo come

un'attività di servizio, senza esercitare eccessive

pressioni sotto il profilo della marginalità

→ sono considerati canali distributivi attraverso cui

perseguire obiettivi sia di volume e redditività sia di

sviluppo commerciale

In questo caso, il credito finalizzato possiede un

equilibrio economico proprio

131

Le società specializzate autonome Profili gestionali e operativi - 4

I dealer che, invece, sfruttano il proprio potere

contrattuale o la propria posizione privilegiata,

richiedono valutazioni più complesse sotto il profilo

economico

In molti casi, le commissioni di mediazione richieste

dai dealer di maggiori dimensioni e la pressione

competitiva rendono difficoltoso il raggiungimento

del breakeven

132

Le società finanziarie captive - 1

Le società finanziarie captive

o erogano finanziamenti principalmente, e in molti

casi esclusivamente, a supporto delle vendite

di beni e servizi prodotti dal gruppo

o operano per il tramite della rete distributiva del

gruppo e

o sono focalizzati sulla clientela captive del

gruppo di appartenenza

133

Le società finanziarie captive - 2

Le società finanziarie captive appartengono a

gruppi industriali o commerciali

134

Le società finanziarie captive - 3

Le società finanziarie captive dei gruppi

industriali riguardano settori in cui

o dimensione multinazionale del gruppo

o bacino di clientela e

o importo unitario o cumulato dei beni venduti

rendono conveniente e sostenibile la creazione

di un intermediario finanziario specializzato

(settori: automobilistico, motociclistico,

nautico, arredamento etc.)

135

Le società finanziarie captive - 4

Le società finanziarie captive di gruppi

commerciali

o riguardano la grande distribuzione specializzata

o despecializzata e

o fanno perno sull’attrattiva di punti vendita e

centri commerciali per aggregare un numero

rilevante di clienti con bisogni di consumo e di

finanziamento differenziati

136

Le società finanziarie captive - 5

Le società finanziarie captive hanno esteso la gamma

di prodotti offerti e affiancato al credito al consumo

numerosi servizi finanziari differenti soprattutto di

natura assicurativa (rca, furto e incendio, danni, ecc.)

l'estensione delle garanzie del produttore

modalità finanziarie di sostituzione dell'auto a

scadenze predefinite

modalità di rifinanziamento agevolate

obblighi di riacquisto (facoltà di vendita per il

consumatore) dell'auto a valori predeterminati

137

Le società finanziarie captive - 6

I servizi finanziari fungono da volano di fidelizzazione,

aumentando la convenienza a sostituire l'automobile con

nuovi modelli della stessa marca o di altre marche del

gruppo

Queste opzioni, oltre ad assumere una valenza

fidelizzante e di sostegno delle vendite, permettono di

aumentare il turnover dei finanziamenti e dei servizi

finanziari, estendendo i bisogni e gli acquisti del cliente

Con riferimento al rivenditore o concessionario, il credito

al consumo risulta un'attività di business rilevante per

l'equilibrio economico e finanziario

138

Il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo

sul settore del credito al consumo - 1

Il legislatore italiano affida regolazione e vigilanza sul

credito al consumo a un insieme assai articolato di

soggetti, di natura e ruolo istituzionale molto diversi

Tale insieme di soggetti è delineato da due differenti

complessi normativi

o quello relativo al comparto del credito in generale,

imperniato sul Testo unico delle leggi bancarie e

creditizie (D.lgs. 10 settembre 1993, n. 385)

o quello riguardante la tutela dei consumatori, costituito

essenzialmente dal cosiddetto Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

139

Il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo

sul settore del credito al consumo - 2

In forza del TUB, regolazione e controllo del credito al consumo

sono affidati alle autorità creditizie preposte alla vigilanza su

banche e intermediari finanziari

Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR)

Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF)

Banca d'Italia (BI)

e, con potere circoscritto

Ministero per lo Sviluppo Economico (MSE)

Consob

Ivass e

«organismi» privati (ma sottoposti a una disciplina

fortemente caratterizzata sul piano pubblicistico

140

D'altra parte, sulla base delle disposizioni legislative

in tema di tutela dei consumatori, una

competenza a vigilare sul rispetto delle stesse è

attribuita, anche per quanto attiene al credito al

consumo

→ all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(AGCM)

141

Il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo

sul settore del credito al consumo - 3

Il ClCR è composto da

o MEF (che lo presiede)

o Ministro delle Politiche agricole e Forestali

o Ministro dello Sviluppo Economico

o Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e

o Ministro per le Politiche Europee

142

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio - 1

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio - 2

Il CICR ha l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del

risparmio

In concreto, peraltro, le sue competenze hanno

fondamentalmente carattere normativo e si traducono

nell'adozione di regolamenti o di atti amministrativi generali

La vigilanza diretta a verificare il rispetto delle norme di

legge e di quelle introdotte dalle stesse autorità creditizie

compete invece al MEF e soprattutto a BI

Contro gli atti del CICR è ammesso in linea di principio ricorso

al giudice amministrativo

143

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio - 3

Mentre la disciplina previgente assegnava al CICR, tra

l'altro

o il compito di stabilire le modalità del calcolo del TAEG e

di individuare «i casi in cui, per motivate ragioni tecniche,

il TAEG può essere indicato mediante un esempio tipico

o nonché quello di disciplinare nel dettaglio la pubblicità

relativa alle operazioni di credito al consumo»

le norme introdotte con il D.lgs. 141/2010 hanno

trasferito tali competenze in capo a BI, salvo l'obbligo

della stessa di conformarsi alle deliberazioni del

Comitato

144

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio - 4

Il drastico spostamento di competenze dal CICR a

BI ha riguardato in particolare il settore specifico del

credito al consumo, laddove invece

→ il ruolo propriamente regolatorio del Comitato è

stato mantenuto dal D.lgs.141/2010 relativamente

alla disciplina generale in tema di trasparenza

delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti

145

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze - 1

In materia di credito al consumo il MEF non è in

linea generale titolare di competenze proprie e

specifiche

Tuttavia, riveste comunque un ruolo significativo

anche in questo ambito

o sia per la sua qualità di presidente del CICR

o sia per effetto del suo potere generale di sostituire il

Comitato, nell'esercizio delle competenze ad esso

spettanti, nei casi d'urgenza (art. 3 TUB)

146

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze - 2

Al ministero sono inoltre attribuite - sia pure oggi,

per effetto delle modifiche introdotte con il D.lgs. n.

141 del 2010, in misura assai più circoscritta

rispetto al passato talune competenze in materia

o di regolazione della trasparenza delle condizioni

contrattuali e dei rapporti con i clienti nonché

o di vigilanza sulle banche e sugli intermediari

finanziari

147

La Banca d’Italia - 1

Il ruolo assai significativo che BI già rivestiva

rispetto alla regolazione (o, per usare la

terminologia del TUB, alla vigilanza regolamentare)

sulle operazioni di credito al consumo

→ è stato ulteriormente rafforzato dalle norme

specifiche introdotte nel testo del TUB dal recente

D.lgs. n. 141 del 2010

Si può anzi dire che, per effetto delle nuove

disposizioni, non più solo il controllo su tali

operazioni ma anche la regolazione delle stesse

competano principalmente alla Banca d'Italia

148

La Banca d’Italia - 2

Se in precedenza BI aveva in larga misura, rispetto alle decisioni

propriamente di regolazione, compiti di proposta rispetto alle

delibere del CICR oggi l'istituto di vigilanza è direttamente

competente, con riguardo alle suddette operazioni

o a stabilire le modalità di calcolo del TAEG (art. 121, comma 3)

o a precisare le caratteristiche delle informazioni da includere negli

annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione (art. 123,

comma 2)

o a dettare disposizioni di attuazione della disciplina posta dalla legge

sia in tema di obblighi precontrattuali

sia in materia di contenuto dei contratti e delle comunicazioni

periodiche alla clientela (art. 124, comma 7, e art. 125-bis TUB)

149

La Banca d’Italia - 3

Più in generale, in forza della nuova disciplina, tutte

le competenze regolatorie previste dal Capo II

(«Credito ai consumatori») del Titolo VI del TUB

→ sono ora, salvo limitatissime eccezioni assegnate a

BI, che deve esercitarle in conformità delle

deliberazioni del CICR

150

La Banca d’Italia - 4

È oggi pacifico che, contrariamente a quanto avveniva in

passato, l'autonomia di BI rispetto al CICR (e anche, deve

notarsi, al MEF) non è solo di fatto ma anche di diritto, com'è

attestato dalla disposizione secondo cui alla Banca d'Italia

deve essere assicurata «l'indipendenza richiesta dalla

normativa comunitaria» (art.19, comma 3, L. 262/2005)

Non solo nello svolgimento delle sue funzioni come

componente del sistema europeo di banche centrali ma anche

nell'espletamento dei suoi compiti di vigilanza bancaria

→ BI si presenta oggi come un'autorità amministrativa

(largamente) indipendente dal governo e dagli organi

ministeriali

151

La Banca d’Italia - 5

Le funzioni e i poteri contemplati dalle norme del TUB

attinenti in generale alla vigilanza sulle banche distinguono

tre diverse tipologie di intervento:

o la vigilanza «informativa» (l'invio a BI «con le modalità e nei

termini da essa stabiliti, delle segnalazioni periodiche e di ogni

altro dato o documento richiesto» - art. 52 TUB)

o quella «regolamentare» (emanazione di disposizioni di

carattere generale o anche in provvedimenti puntuali relativi a

singole banche

o quella «ispettiva (potere di effettuare ispezioni presso le

banche e di richiedere alle stesse di esibire i documenti e gli

atti che essa reputi necessario conoscere» - art. 54 TUB)

152

La Banca d’Italia - 6

Simmetriche a tali funzioni sono ora, per effetto delle norme

inserite nel TUB dal D.lgs. n. 141 del 2010, le competenze

inerenti alla vigilanza sugli intermediari finanziari

Così, spetta oggi alla Banca d'Italia

o la tenuta dell'apposito Albo degli intermediari autorizzati

(art. 106 TUB)

o il rilascio e la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento

della relativa attività

o l'esercizio della vigilanza regolamentare (art. 108, commi 1,

2 e 3, TUB), informativa e ispettiva (art.108, commi 4 e 5)

153

La Banca d’Italia - 7

Da ricordare sono anche i compiti relativi alla vigilanza

sugli «agenti in attività finanziaria» e sui mediatori

creditizi, contemplati dal nuovo Titolo VI-bis del TUB

(anch'esso inserito dal D.lgs. 141/2010), tra i quali spiccano

o la generalissima competenza normativa a definire, in

aggiunta alle norme dettate dal Titolo VI del TUB, «ulteriori

regole per garantire la trasparenza e la correttezza dei

rapporti con la clientela» (art. 128-decies, comma 1, TUB)

o la vigilanza ispettiva e informativa sugli operatori in

questione (art. 128-decies, comma 2) nonché

o la vigilanza sull’OAM

154

Gli altri organismi di vigilanza previsti dalle normative in materia finanziaria:

la Consob e l'Ivass - 1

La Consob (Commissione nazionale per le società

e la Borsa) e l'Ivass (l'Istituto per la vigilanza sulle

assicurazioni), entrambe autorità amministrative

indipendenti dotate di rilevanti poteri di regolazione

e di controllo su attività di carattere finanziario

→ non hanno dirette competenze nella materia del

credito al consumo

155

Gli altri organismi di vigilanza previsti dalle normative in materia finanziaria:

la Consob e l'Ivass - 2

La Consob vigila sull'operato degli intermediari

finanziari, cioè dei soggetti che, insieme alle

banche, sono direttamente destinatari delle norme

del TUB in tema di credito al consumo e di

trasparenza delle condizioni contrattuali (art.115,

comma 1, TUB), e lo fa attraverso l'esercizio di

penetranti poteri

o regolamentari

o autorizzativi

o di controllo

o di sanzione

156

Gli altri organismi di vigilanza previsti dalle normative in materia finanziaria:

la Consob e l'Ivass - 3

La indiretta ma assai significativa rilevanza dei regolamenti

dell'Ivass sulle operazioni di credito al consumo discende

dalla circostanza che tali operazioni sono normalmente (o

comunque spesso) assistite da polizze assicurative, non di

rado negoziate dagli stessi soggetti abilitati a concludere i

contratti di finanziamento

Cosicché la disciplina dettata dall'Ivass (es. in tema di

pubblicità, di obblighi precontrattuali o contrattuali degli

operatori, nonché di formazione e aggiornamento

→ può incidere fortemente sull'organizzazione e sull'attività

delle banche e degli intermediari finanziari attivi nel settore)

157

Gli altri organismi di vigilanza previsti dalle normative in materia finanziaria:

la Consob e l'Ivass - 4

Tanto gli atti generali e puntuali dell'Ivass, quanto

quelli della Consob - compresi (oggi) quelli di

carattere sanzionatorio - sono ovviamente

impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, a

cui compete la relativa giurisdizione esclusiva, e il

relativo giudizio si svolge secondo il rito accelerato

proprio delle controversie relative agli atti delle

autorità amministrative indipendenti

158

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Nella materia specifica del credito al consumo, il Ministro

dello Sviluppo Economico (MSE)

→ non ha dirette competenze di regolamentazione o, più in

generale, di vigilanza

Tuttavia, deve ricordarsi che l'art.128, comma 2, del TUB

gli affida compiti di controllo con riguardo a determinati

soggetti nonché poteri di sanzione in relazione a

determinate fattispecie

159

Gli organismi preposti alla tenuta degli elenchi - 1

Il D.lgs. n. 141 del 2010 ha affidato taluni specifici

compiti di vigilanza rilevanti rispetto alle operazioni

di credito al consumo a tre neoistituiti organismi

aventi

o formalmente «personalità giuridica di diritto privato»

e «forma di associazione» ma

o in realtà abbastanza fortemente caratterizzati in

senso pubblicistico

160

Gli organismi preposti alla tenuta degli elenchi - 2

Tali organismi sono stati creati per la tenuta,

rispettivamente

o dell'elenco dei confidi autorizzati a svolgere l'attività

di garanzia collettiva dei fidi e dei servizi ad essi

connessi o strumentali (art. 112-bis TUB)

o dell'elenco dei soggetti autorizzati a concedere

finanziamenti per l'avvio o l'esercizio di attività di

lavoro autonomo o di micro-impresa (art. 113 TUB),

e, infine

o dell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei

mediatori creditizi (art. 128-undecies TUB)

161

Gli organismi preposti alla tenuta degli elenchi - 3

Tuttavia, tutti e tre gli organismi in questione hanno

funzioni e poteri che vanno ben al di là della pura e

semplice tenuta di tali elenchi, essendogli stati

attribuiti dalla legge anche

→ compiti di vigilanza informativa e ispettiva (artt.

112-bis, comma 3, 113, comma 3, e 128-undecies,

comma 4, TUB) nonché potestà sanzionatorie

162

L’organismo degli agenti e dei mediatori (OAM) - 1

L’Organismo per la gestione degli elenchi degli

Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

(denominato OAM), istituito con il decreto legislativo

13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto di quanto

previsto dall'art. 128-undecies TUB

o è competente in via esclusiva ed autonoma alla

gestione degli elenchi degli agenti in attività

finanziaria e dei mediatori creditizi previsti dagli

articoli 128 quater e 128 sexies del TUB e

o provvede ad esercitare le altre funzioni attribuitegli

dalla legge

163

L’organismo degli agenti e dei mediatori (OAM) - 2

L’OAM è un’associazione di natura privata con

personalità giuridica, senza finalità di lucro, ed é

dotato di autonomia finanziaria, organizzativa e

statutaria

164

L’organismo degli agenti e dei mediatori (OAM) - 3

Nell’ambito della propria autonomia finanziaria,

l’OAM determina e riscuote i contributi e le somme

dovute dagli iscritti negli elenchi degli agenti in

attività finanziaria e mediatori creditizi, nella misura,

modalità e termini dallo stesso determinati al fine di

garantire lo svolgimento delle proprie attività

165

L’organismo degli agenti e dei mediatori (OAM) - 4

È dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo

svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta

sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia, ai

sensi dell'art. 128-ter decies TUB, alla quale

trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno una

relazione dettagliata sull’attività svolta l’anno

precedente e sul piano delle attività predisposto per

l'anno in corso

166

L’organismo degli agenti e dei mediatori (OAM) - 5

Il funzionamento dell’OAM è regolato dallo Statuto

I componenti dell’organo di gestione sono scelti

all’interno delle categorie degli agenti in attività

finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche,

degli intermediari finanziari, degli istituti di

pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra

persone dotate di comprovata competenza in

materie finanziarie, economiche e giuridiche

nonché di caratteristiche di indipendenza tale da

assicurarne l'autonomia di giudizio

167

L’organismo degli agenti e dei mediatori (OAM) - 6

Gli elenchi, con il passaggio da funzione pubblica a

struttura privata, sono predisposti per dare

pubblicità alle informazioni essenziali sugli

agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi

168

L’organismo degli agenti e dei mediatori (OAM) - 7

Dal 1° luglio 2011, in adempimento della riforma del

settore introdotta dal D.Lgs. 141/2010 e successive

modifiche, sono cessate le iscrizioni negli albi degli

agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

tenuti dalla Banca d’Italia

169

L’organismo degli agenti e dei mediatori (OAM) - 8

L’OAM provvede all’iscrizione degli agenti in attività

finanziaria e dei mediatori creditizi nei rispettivi

nuovi elenchi, costituiti in seguito alla riforma

introdotta dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, previa

verifica dei requisiti previsti dalla legge e svolge

ogni altra attività strumentale o connessa che risulti

necessaria o utile per la gestione dei nuovi elenchi

170

L’organismo degli agenti e dei mediatori (OAM) - 9

L’OAM in particolare:

o disciplina la struttura propria e delle eventuali sezioni

territoriali al fine di garantirne la funzionalità e

l'efficienza dell’attività

o istituisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria

e l'elenco dei mediatori creditizi, provvede alla loro

gestione, determina e riscuote i contributi e le altre

somme dovute per l'iscrizione negli elenchi stessi

o verifica la permanenza dei requisiti necessari per

l'iscrizione negli elenchi

171

L’organismo degli agenti e dei mediatori (OAM) - 10

o verifica il rispetto delle disposizioni applicabili agli

iscritti

o verifica l'assenza di cause di incompatibilità, di

sospensione e di cancellazione nei confronti degli

iscritti negli elenchi

o verifica l'effettivo svolgimento dell’attività di cui

agli articoli 128-quater e 128-sexies del TUB ai fini

della permanenza dell'iscrizione negli elenchi

o accerta la sussistenza dei requisiti di

professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli

agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e

cura l'aggiornamento professionale degli iscritti 172

L’organismo degli agenti e dei mediatori (OAM) - 11

o stabilisce gli standard dei corsi di formazione

che le società di mediazione e gli agenti in attività

finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei

propri amministratori, direttori, dipendenti e

collaboratori

o stabilisce i contenuti della prova valutativa, cui si

sottopongono i dipendenti e collaboratori delle

società iscritte negli elenchi, e vigila sul rispetto del

dovere di aggiornamento professionale

173

Il controllo antitrust: AGCM e Commissione Europea

Anche il credito al consumo è sottoposto al

potere di vigilanza dell'Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato (AGCM) nella sua duplice

veste di garante

o del rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza e

o dell'osservanza delle prescrizioni in tema di pratiche

commerciali e pubblicità nei confronti dei consumatori

(e, limitatamente alla pubblicità, dei professionisti)

174

La tutela della concorrenza poggia su tre istituti

cardine:

o due di natura repressiva, e cioè

il divieto di porre in essere intese restrittive della

concorrenza (art. 2 L. 287/1990 e art. 101 del

Trattato) e

Il divieto di abuso di posizione dominante (art. 3 L.

287/1990 e art. 102 del Trattato), e

o uno di natura preventiva e cioè il controllo delle

concentrazioni (art. 16 L. 287/1990 e regolamento

comunitario 139/2004)

175

L'esercizio delle funzioni di tutela della concorrenza - 1

L'esercizio delle funzioni di tutela della concorrenza - 2

La vigilanza sul rispetto di tali prescrizioni è affidata, all'AGCM

e alla Commissione Europea

I rispettivi ambiti di competenza dell'autorità nazionale e di

quella comunitaria sono definiti sulla base dei mercati

interessati dalle condotte abusive:

o alla Commissione compete la vigilanza su intese e abusi di

posizione dominante che influiscano negativamente sul mercato

nella sua dimensione comunitaria e cioè sugli scambi tra Stati

membri

o mentre all'autorità nazionale è affidata la vigilanza sul corretto

esplicarsi delle dinamiche concorrenziali nel mercato nazionale

176

L'esercizio delle funzioni di tutela della concorrenza - 3

Nella prassi dell'AGCM, il settore del credito al

consumo è stato ripartito in due distinti mercati del

prodotto:

o il mercato del credito finalizzato

o il mercato del credito diretto

Sotto il profilo geografico, l'AGCM ha ritenuto che

o il mercato del credito diretto, erogato in prevalenza

da banche, abbia dimensione locale circoscritta ai

confini regionali, e che invece

o il mercato del credito finalizzato abbia dimensione

nazionale

177

L'esercizio delle funzioni di tutela della concorrenza - 4

La rigidità del riparto di competenze tra autorità antitrust

nazionali e Commissione Europea, è stata significativamente

stemperata con il regolamento CE 1/2003, che attribuisce alle

autorità antitrust nazionali la competenza ad applicare,

oltre alla corrispondente norma nazionale, anche gli artt. 101

e 102 del Trattato

→ cioè le autorizza a censurare i comportamenti che interferiscano

non solo sui mercati nazionali, ma anche su quello comunitario

ordinando la cessazione delle infrazioni

disponendo l'applicazione di misure cautelari

accettando impegni e comminando sanzioni

178

I poteri dell'autorità garante in merito alle pratiche commerciali scorrette

e alla pubblicità ingannevole - 1

L'art. 27 del Codice del consumo (D.lgs. 6

settembre 2005, n. 206) attribuisce all'AGCM

→ competenza a vigilare sull'applicazione

delle norme per la tutela dei consumatori in

materia di pratiche commerciali scorrette con

poteri di istruttoria e

poteri sanzionatori

179

I poteri dell'autorità garante in merito alle pratiche commerciali scorrette

e alla pubblicità ingannevole - 2

L'art. 27 assegna anche all'AGCM il ruolo di autorità

nazionale competente per l'applicazione del

regolamento 2006/2004/CE, che ha lo scopo di

favorire la cooperazione delle autorità dei diversi

Stati membri responsabili dell'esecuzione della

disciplina normativa posta a tutela dei consumatori,

al fine di reprimere le cosiddette «infrazioni

intracomunitarie»

180

I poteri dell'autorità garante in merito alle pratiche commerciali scorrette

e alla pubblicità ingannevole - 3

L'art. 4 del regolamento 2006/2004/CE assegna alle autorità

competenti il potere di

o accedere a qualsiasi documento rilevante

o richiedere informazioni relative all'infrazione

o effettuare ispezioni

o ottenere l'impegno del venditore alla cessazione dell'infrazione e

di provvedere alla sua pubblicazione

o imporre la cessazione delle condotte abusive

o richiedere alla parte incriminata di effettuare il versamento di un

indennizzo allo Stato o a un beneficiario designato o previsto dalla

legislazione nazionale, nel caso di mancata osservanza della

decisione 181

I poteri dell'autorità garante in merito alle pratiche commerciali scorrette

e alla pubblicità ingannevole - 4

Tipicamente, nel settore del credito al consumo, i

documenti di cui viene disposta l'acquisizione sono

costituiti

o dai contratti stipulati con i clienti e dalla relativa

documentazione informativa

o nel caso di contratti conclusi a distanza, dallo

scambio di corrispondenza e

o nel caso dei contratti stipulati telefonicamente, dalla

prova dell'avvenuta prestazione del consenso da

parte del consumatore (costituita quanto meno dalla

registrazione della telefonata)

182

I poteri dell'autorità garante in merito alle pratiche commerciali scorrette

e alla pubblicità ingannevole - 5

Nel regolamento 2006/2004/CE è stata prevista e

disciplinata una fase di «preistruttoria», che

precede la comunicazione alle imprese interessate

dell'avvio del procedimento, nella quale l'AGCM

può raccogliere informazioni e chiedere

documenti e che, a eccezione dei casi di particolare

gravità (nei quali viene aperta l'istruttoria vera e

propria), si può concludere con una comunicazione

del responsabile del procedimento (che deve

informarne il Collegio) diretta a invitare l'impresa a

rimuovere i profili di scorrettezza

183

I poteri dell'autorità garante in merito alle pratiche commerciali scorrette

e alla pubblicità ingannevole - 6

Il regolamento di procedura prevede che l'istruttoria

possa essere avviata, oltre che d'ufficio, anche su

istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne

abbia interesse (art. 5)

Al riguardo, si deve segnalare che larghissima parte

delle istruttorie dell'AGCM nel mercato del credito al

consumo risulta essere stata avviata proprio su

segnalazione di singoli clienti e/o di associazioni di

consumatori

184

I poteri dell'autorità garante in merito alle pratiche commerciali scorrette

e alla pubblicità ingannevole - 7

Analogamente a quanto avviene nei procedimenti

per la tutela della concorrenza, l'esercizio dei poteri

istruttori è assistito dalla previsione di sanzioni

amministrative pecuniarie

o per il caso in cui i soggetti richiesti di fornire

informazioni o documenti rifiutino di farlo

(da 2.000 a 20.000 euro) o

o per il caso in cui le informazioni o i documenti forniti

non siano veritieri

(da 4.000 a 40.000 euro)

185

I poteri dell'autorità garante in merito alle pratiche commerciali scorrette

e alla pubblicità ingannevole - 8

Tutti i provvedimenti resi dall'AGCM (compresi

quelli di carattere sanzionatorio) in tema di tutela

della concorrenza e con riferimento alle pratiche

commerciali scorrette

→ sono impugnabili davanti al giudice

amministrativo

186

I soggetti finanziati

Dal punto di vista del soggetto finanziato, è condizione

sufficiente per l'applicabilità della normativa in esame la

circostanza che egli agisca in qualità di consumatore

La normativa sul credito al consumo appare applicabile

anche alle operazioni poste in essere da persone

fisiche che possono di volta in volta agire in qualità di

consumatori o di professionisti

→ qualora non sia possibile, o prudenzialmente non si

voglia, distinguere tra le due situazioni nella

fattispecie ipotizzabili

187

I soggetti cui è riservato l’esercizio del credito al consumo - 1

Quanto invece al «contraente forte», la legge

individua nelle banche e negli intermediari finanziari

i soggetti cui è riservato l'esercizio del credito al

consumo

Ai rivenditori di beni e servizi è consentito

effettuare operazioni di credito al consumo nella

sola forma della dilazione del pagamento del

prezzo, con esclusione del pagamento degli

interessi e di altri oneri (art. 122, comma 5, del

Testo unico)

188

I soggetti cui è riservato l’esercizio del credito al consumo - 2

Con riferimento agli intermediari finanziari non

bancari, il novellato art. 106 del Testo unico

prevede che «l'esercizio nei confronti del pubblico

dell'attività di concessione di finanziamenti sotto

qualsiasi forma è riservato agli intermediari

finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo

tenuto dalla Banca d'Italia»

189

I soggetti cui è riservato l’esercizio del credito al consumo - 3

È stata quindi profondamente innovata la precedente

disciplina mediante l'introduzione di un unico albo nel

quale sono iscritti gli intermediari autorizzati dalla

Banca d'Italia subordinatamente al possesso dei

requisiti di cui al nuovo art. 107 del Testo unico, tra cui

o l'adozione della forma di società di capitali

o la presenza di un capitale versato di ammontare non

inferiore a quello indicato dalla Banca d'Italia anche in

relazione al tipo di attività

o la limitazione dell'oggetto sociale alle sole attività di cui

all'art. 106, commi 1 e 2

190

I canali distributivi e la vendita a distanza

Oltre al collocamento diretto, gli intermediari possono

utilizzare, per la distribuzione dei propri prodotti

o soggetti terzi, tra i quali

esercenti convenzionati

mediatori creditizi e

agenti in attività finanziaria

o nonché tecniche di vendita a distanza

191

I canali distributivi e la vendita a distanza I convenzionati - 1

La disciplina del collocamento tramite i convenzionati ha trovato

una diretta fonte normativa nell'ambito del TUB:

→ i convenzionati rientrano nella nozione di «intermediario del

credito» cui alla letto h) dell'art. 121, comma 1 del TUB, che include

«gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro

soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria

attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso

in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel

rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo 6 bis, almeno una

delle seguenti attività:

1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre

attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti

2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore 192

I canali distributivi e la vendita a distanza I convenzionati - 2

Ai sensi dell'art. 124, comma 6, del TUB, i fornitori

di merci o prestatori di servizi che agiscono come

intermediari del credito a titolo accessorio

→ non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa

precontrattuale previsti dalla norma, ivi incluso l'onere di

fornire al consumatore «chiarimenti adeguati», fermo

restando l'obbligo del finanziatore di assicurare che il

consumatore riceva, anche tramite l'intermediario del

credito, le informazioni precontrattuali e possa ottenere

gli eventuali adeguati chiarimenti (Banca d'Italia,

Trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e

finanziari, di seguito Trasparenza, Sez. VII, par. 4.2.5)

193

I canali distributivi e la vendita a distanza I convenzionati - 3

Quanto ai prodotti che i convenzionati possono collocare, la

nuova disciplina ha accolto un indirizzo che prevede uno stretto

nesso teleologico tra la compravendita dei beni e il contratto di

finanziamento, stabilendo che «non costituisce esercizio di

agenzia in attività finanziaria, nell'intermediazione creditizia, la

promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e

servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto

di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni

stipulate con le banche e gli intermediari finanziari

In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di

carte di credito» (art. 12.1, lett. a), D.lgs. 141/2010)

194

I canali distributivi e la vendita a distanza I mediatori creditizi - 1

Nell'ambito del Titolo VI bis del TUB ha trovato una

collocazione unitaria anche la disciplina di agenti in

attività finanziaria e mediatori creditizi, in

precedenza dettata rispettivamente dal D.lgs. 25

settembre 1999, n. 374, e dalla L. 7 marzo 1996, n.

108 e relativi provvedimenti attuativi

195

I canali distributivi e la vendita a distanza I mediatori creditizi - 2

Quanto ai mediatori creditizi, l'art. 128-sexies del TUB

dispone che è mediatore creditizio il soggetto che

mette in relazione, anche attraverso attività di

consulenza, banche o intermediari finanziari con la

potenziale clientela per la concessione di

finanziamenti sotto qualsiasi forma

Il secondo comma stabilisce che l'esercizio

professionale nei confronti del pubblico dell'attività di

mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un

apposito elenco tenuto da un organismo all'uopo

istituito 196

I canali distributivi e la vendita a distanza I mediatori creditizi - 3

A differenza di quanto previsto dalla normativa

previgente, il mediatore creditizio può svolgere

esclusivamente

o l'attività indicata al primo comma nonché

o attività connesse o strumentali

Il quarto comma della norma in commento ribadisce

che il mediatore creditizio svolge la propria attività

senza essere legato ad alcuna delle parti da

rapporti che ne possano compromettere

l'indipendenza

197

I canali distributivi e la vendita a distanza I mediatori creditizi - 4

L'art.128-octies precisa quindi

o che «è vietata la contestuale iscrizione nell'elenco

degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori

creditizi» e

o che «i collaboratori di agenti in attività finanziaria e di

mediatori creditizi non possono svolgere

contemporaneamente la propria attività a favore di

più soggetti»

198

Ai mediatori creditizi, utilizzabili sia dalle banche sia

dagli intermediari finanziari, è preclusa la

conclusione di contratti nonché l'erogazione di

finanziamenti e ogni forma di pagamento o incasso

di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o

di titoli di credito

199

I canali distributivi e la vendita a distanza I mediatori creditizi - 5

I canali distributivi e la vendita a distanza I mediatori creditizi - 6

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori

creditizi è necessario il rispetto dei seguenti

requisiti:

a. forma di società per azioni, di società in

accomandita per azioni, di società a

responsabilità limitata o di società cooperativa

b. sede legale o amministrativa o, per i soggetti

comunitari, stabile organizzazione nel territorio

della Repubblica

200

I mediatori possono svolgere un'attività di

collocamento

o raccogliendo le richieste di finanziamento

sottoscritte dai clienti

o svolgendo una prima istruttoria per conto

dell'intermediario erogante e

o inoltrando tali richieste a quest'ultimo

(art. 13, D.lgs. 141/2010)

201

I canali distributivi e la vendita a distanza I mediatori creditizi - 7

I canali distributivi e la vendita a distanza I mediatori creditizi - 8

I mediatori creditizi, al pari degli agenti in attività

finanziaria, debbono essere iscritti in un elenco

tenuto da un organismo istituito secondo quanto

previsto dall'art. 128-undecies del TUB (OAM):

→ si tratta di un ente con personalità giuridica di diritto

privato, ordinato in forma di associazione, con autonomia

organizzativa, statutaria e finanziaria, competente per la

gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e

dei mediatori creditizi

L‘OAM è soggetto alla vigilanza della Banca

d'Italia

202

I canali distributivi e la vendita a distanza I mediatori creditizi - 9

Mediatori e agenti inoltre rispondono in solido dei

danni causati nell'esercizio dell'attività dai

dipendenti e collaboratori di cui essi si avvalgono,

anche in relazione a condotte penalmente

sanzionate (art. 128-novies TUB)

203

I canali distributivi e la vendita a distanza I mediatori creditizi - 10

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi è

necessario il rispetto dei seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita

per azioni, di società a responsabilità limitata o di società

cooperativa

b) sede legale o amministrativa o, per i soggetti comunitari,

stabile organizzazione nel territorio della Repubblica

c) oggetto sociale che prevede lo svolgimento in esclusiva

delle attività di mediazione creditizia e delle attività

connesse o strumentali e rispetto dei requisiti di

organizzazione

204

I canali distributivi e la vendita a distanza I mediatori creditizi - 11

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo

e dei soggetti che svolgono funzioni di

amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di

onorabilità

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni

di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di

professionalità, compreso il superamento di un

apposito esame

f) stipula di una polizza di assicurazione della

responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio

dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del

cui operato essi rispondono a norma di legge 205

I canali distributivi e la vendita a distanza Gli agenti in attività finanziaria - 1

Ai sensi dell'art.128-quater del TUB è agente in

attività finanziaria il soggetto che promuove e

conclude contratti relativi alla concessione di

finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla

prestazione di servizi di pagamento, su mandato

diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V,

istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica

206

I canali distributivi e la vendita a distanza Gli agenti in attività finanziaria - 2

Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere

esclusivamente

o l'attività indicata nella slide precedente, nonché

o attività connesse o strumentali

207

I canali distributivi e la vendita a distanza Gli agenti in attività finanziaria - 3

Innovando la precedente disciplina, il terzo comma

del medesimo art. 128-quater del TUB dispone che gli

agenti in attività finanziaria possono svolgere attività

di promozione e collocamento di contratti relativi a

prodotti bancari su mandato diretto di banche e a

prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste

Italiane S.p.A.

Tale attività è tuttavia limitata alla promozione e al

collocamento, con esclusione della «conclusione»,

ciò che determina l'impossibilità per gli agenti di agire

quali mandatari con rappresentanza delle banche

208

I canali distributivi e la vendita a distanza Gli agenti in attività finanziaria - 4

Il quarto comma dell'art. 128-quater dispone quindi

che gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro

attività su mandato

o di un solo intermediario o

o di più intermediari appartenenti al medesimo

gruppo

Nel caso in cui l'intermediario offra solo alcuni

specifici prodotti o servizi

→ è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera

gamma di prodotti o servizi, di assumere fino a due

ulteriori mandati 209

I canali distributivi e la vendita a distanza Gli agenti in attività finanziaria - 5

Il quinto comma prevede inoltre che il mandante

risponde solidalmente dei danni causati

dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni

sono conseguenti a responsabilità accertate in sede

penale

210

I canali distributivi e la vendita a distanza Gli agenti in attività finanziaria - 6

Anche per gli agenti è necessaria l'iscrizione

nell‘OAM, iscrizione subordinata al ricorrere dei

seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche, cittadinanza italiana o di uno

stato dell'Unione Europea

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, sede

legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari,

stabile organizzazione nel territorio della Repubblica

211

I canali distributivi e la vendita a distanza Gli agenti in attività finanziaria - 7

c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il

superamento di un apposito esame

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche i requisiti si applicano

a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e

controllo e - limitatamente ai requisiti di onorabilità - anche a

coloro che esercitano il controllo

d) stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità

civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da

condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a

norma di legge

e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti

oggetto sociale esclusivo e il rispetto di requisiti patrimoniali,

organizzativi e di forma giuridica 212

I canali distributivi e la vendita a distanza Altri soggetti

In base alle disposizioni di Banca d'Italia in materia

di offerta fuori sede (Istruzioni di Vigilanza per le

Banche, cit.), i prodotti di credito al consumo

possono essere distribuiti anche mediante

o promotori finanziari

o agenti assicurativi e

o altri intermediari finanziari

nel rispetto delle specifiche normative applicabili

213

I servizi finanziari ai consumatori possono essere

commercializzati a distanza e

→ la normativa si applica anche quando un

convenzionato o altro soggetto abilitato opera quale

intermediario del finanziatore

214

I canali distributivi e la vendita a distanza La vendita a distanza - 1

I canali distributivi e la vendita a distanza La vendita a distanza - 2

Con il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 190 (ora art. 67-bis

Codice del consumo), è stata data attuazione alla

direttiva 2002/65/CE relativa alla

commercializzazione a distanza dei servizi

finanziari ai consumatori

215

I canali distributivi e la vendita a distanza La vendita a distanza - 3

Il primo comma dell'art. 67-bis, riprendendo il

diciannovesimo “considerando” della direttiva (<<il

fornitore è la persona che fornisce servizi a

distanza. La presente direttiva dovrebbe tuttavia

applicarsi anche quando una delle tappe della

commercializzazione comporta la partecipazione di

un intermediario>>)

→ dispone che la disciplina in oggetto si applica anche

quando una delle fasi della commercializzazione a

distanza comporta la partecipazione di un soggetto

diverso dal fornitore, come definito nel successivo art. 2,

qualunque sia il suo status giuridico 216

I canali distributivi e la vendita a distanza La vendita a distanza - 4

Ciò comporta che la normativa si applichi anche

quando un convenzionato o altro soggetto abilitato

operi quale intermediario del finanziatore nell'ambito

della commercializzazione a distanza del prodotto o

servizio di cui trattasi

Viceversa, sulla scorta del medesimo principio, può

affermarsi che la disciplina in esame non si applica

quando, nell'ambito del processo di

commercializzazione di un servizio, sia intervenuta la

presenza fisica e simultanea del consumatore e del

fornitore o di un intermediario da questi incaricato

217

I canali distributivi e la vendita a distanza La vendita a distanza - 5

Nell'ambito delle definizioni si segnala in particolare

quella riguardante il «contratto a distanza», ove è

precisato che vi sono ricompresi i contratti per i

quali siano utilizzate esclusivamente una o più

tecniche di comunicazione a distanza fino alla

conclusione del contratto, compresa la conclusione

del contratto stesso

218

I canali distributivi e la vendita a distanza La vendita a distanza - 6

Quanto alla nozione di fornitore, la norma definisce

«come controparte del consumatore "il fornitore" e

perciò non individua espressamente le imprese (di

volta in volta bancarie, assicurative, di

intermediazione finanziaria, gli istituti di emissione di

moneta elettronica ecc.) alle quali è riservato

l'esercizio dell'attività e neppure identifica le

situazioni nelle quali, in forza delle norme di legge

che ne regolano la presentazione e l'offerta al

pubblico, il fornitore può essere affiancato da un

intermediario nella commercializzazione a distanza»

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