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Sistema di gestione della sicurezza alimentare e della qualità (Introduzione: Reg CE 178/2002) Locorotondo (Ba) 11 febbraio 2015 Docente: prof Andrea Ricciato AREA:Professionalizzante LEGISLAZIONE UF:APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE Legislazione agroalimentare (nazionale. comunitaria, internazionale) . lunedì 9 febbraio 2015

Sistema di gestione della sicurezza alimentare e della qualità

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Sistema di gestione della sicurezza alimentare e della qualità (Introduzione: Reg CE 178/2002)

Locorotondo (Ba) 11 febbraio 2015

Docente:  prof  Andrea  Ricciato  

AREA:Professionalizzante  LEGISLAZIONE  

UF:APPLICAZIONE  DELLA  NORMATIVA  NAZIONALE  NAZIONALE  ED  INTERNAZIONALE

Legislazione  agroalimentare  (nazionale.  comunitaria,  internazionale)    .

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La  vicenda  della  “mucca  pazza”   (ca.   1996-­‐2000)    ha  profondamente  inciso   sul      DIRITTO  AGROALIMENTARE   EUROPEO.   L’allarme   per   la   salute   suscitato   ed   il   rilevante   danno  economico   paFto   hanno   spinto   il   legislatore   europeo   all’adozione   di   una   normaFva  trasversale   che  fissasse   le   regole   base     la   sicurezza   alimentare.     Il   Libro   Bianco   del   2000  sull’argomento   e,   sopraOuOo,   l’emanazione   del   Reg   CE   nr   178/2002   possono   essere  consideraF  un  primo  passo   per  porre   le   basi  di  un   “Codice  di  Diri5o  Alimentare  Europeo”.  Tale  iniziaFva  ha  inteso  porre  rimedio  alla  più  grave  lacuna  del  diriOo  alimentare  europeo  e  cioè  la  mancanza  di  una  base  giuridica  specifica  a  differenza  di  quanto  accade,  ad  esempio,  per  la  PAC  (art  43  TFUE).    

I  capi  I  e  II  del  Regolamento  178    individuano      norme  trasversali    per  il  Comparto:  

• per  la  prima  volta  compare  una  definizione  “univoca”  di  ALIMENTO  (art  2  Reg  CE  178/2002)    ed  essa,  per  la  portata  della  norma,  diventa  vincolante  per  tu;  gli  Sta>  Membri;  

• viene  definita  la  filiera  ed   i   sogge`  “aOori”  della  filiera  agroalimentare   (ar@  3  e   4  Reg  CE  178/2002);  

• si    codificano  i  principi  base    a  garanzia  della  sicurezza  (ar@  5-­‐17  Reg  CE  178/2002);  

•  diviene  obbligatorio  lo  strumento  della  rintracciabilità  di  qualsiasi  alimento  e  materia  prima  nella  filiera  agroalimentare  (art  18  Reg  CE  178/2002).  

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Se   si   ha   riguardo   allo   schema  già   esaminato   nella   precedente   lezione   (OCM)   si   può  osservare  come       il  “peso”  rela>vo    degli  strumen>  norma>vi  si  spos>    verso  una  maggior  rilevanza  di  quelli   riguardan>  sicurezza  e  qualità  rispe@o  a  quelli   ineren>  le  misure  economiche  (OCM)  pur  se  ques>    incidevano,  e  con>nuano  ad  incidere,    significa>vamente  sulle  regole  di  produzione.

  L’adozione   del   Reg   CE   178/2002,   e   dei   regolamen>   applica>vi   susseguen>,     ha  senz’altro   fornito   un   contributo   rilevante   legiferando   in   materia   di   pra>che   di  produzione   (GMP   -­‐   Good   Manufacturing   Prac>ces)   nonché   di   pra>che   igieniche  (GHP  –  Good  Hygiene  Prac>ces).  Ha  inoltre  apportato  sostanziali  novità  in  materia  di   monitoraggio   della  filiera   (tracciabilità/rintracciabilità)   tentando   di   uniformare  anche  le  procedure  di  controllo  e  cer>ficazione  degli  alimen>.       E’   interessante,   a  tal   proposito,     notare   come   la  norma   sui   controlli   ufficiali   (Reg   CE   nr   882/2004)  rilevi   tanto  ai   fini   della   sicurezza   quanto   a   quelli     della  qualità.     Esso  ha,   infaV,  codificato  importan>ssime  procedure  (adozione  del  “piano  di  controllo”  )  u>lizzate  per   il  controllo  e   la  cer>ficazione  dei  prodoV  a  qualità  regolamentata  e  registrata  (DOP,  IGP).  

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Quadro  norma>vo  UE

(ante  2000)  

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PAC    (POLITICA  AGRICOLA  COMUNE):  OCM  -­‐    21  Organizzazioni  Comuni  di  Mercato-­‐

SALUTE  E  SICUREZZA:  Dir    93/43/CE    in  materia  di  HACCP    a@uate  dai  SINGOLI  STATI  MEMBRI    

QUALITA’  cer>ficata,  REGOLAMENTATA  E  REGISTRATA  

     TRATTATI  (TUE,  TFUE)  

“INFORMAZIONE  DEL  CONSUMATORE  

SISTEMA  “BIO”

SISTEMA  DELLE  DO  ed  IG  REG  UE  1151/2012VINO:  Regg  UE  1308/2013  E    CE  607/2009

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Quadro  norma>vo  UE

(post  Reg.  Ce  178/02)

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PAC    (POLITICA  AGRICOLA  COMUNE):  OCM  -­‐  Organizzazioni  Comuni  di  Mercato-­‐  Oggi  OCM  unica  :  REG  UE  1308/2013

SALUTE  E  SICUREZZA:  REG  CE  nr  178/2002GMP  -­‐  Tracciabilità/rintracciabilità  

QUALITA’  cer>ficata,  REGOLAMENTATA  E  REGISTRATA  

     TRATTATI  (TUE,  TFUE)  

“PACCHETTO  IGIENE”:  HACCP;  GHP  etc

Controlli  (REG  CE  NR  882/2004

“INFORMAZIONE  DEL  CONSUMATORE  Reg  UE  1169/2012

SISTEMA  “BIO”  REG  CE  834/2007

SISTEMA  DELLE  DO  ed  IG  REG  UE  1151/2012VINO:  Regg  UE  1308/2013  E    CE  607/2009

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Le  finalità  ed  il  campo  di  applicazione  del    Reg  178/02  confermano  il  suo  cara@ere  di   norma   generale   e   trasversale   del   diri@o   alimentare   europeo   in   par>colare  rela>vamente  ai   profili   tutela>:  salute;  interessi  dei  consumatori;  prodo1  tradizionali.

art  1    Finalità e campo di applicazione

1.  Il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, tenendo conto in particolare della diversità dell'offerta di alimenti compresi i prodotti tradizionali, garantendo al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno. Esso stabilisce principi comuni e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento scientifico, procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell'attività decisionale nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi.2.   Ai fini del paragrafo 1 il presente regolamento reca i principi generali da applicare nella Comunità e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare.Esso istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.Esso stabilisce procedure relative a questioni aventi un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.3.  Il presente regolamento disciplina tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi. Esso non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato o alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato.

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Estremamente  ampia,  pra>camente  onnicomprensiva,  è  la  definizione  di  alimento  riferendosi  a   qualsiasi   sostanza   che   venga   ingerita   o   si   ri4ene,   ragionevolmente,     possa   essere  ingerita  e  fa%e  salve  le  sostanze  ivi  espressamente  citate.  

art  2    Definizione di “alimento”

Ai fini del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.

Non sono compresi:a) i mangimi;b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;c) i vegetali prima della raccolta;d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE ( 21 ) e 92/73/CEE ( 22 );e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio ( 23 );f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio ( 24 );g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;h) residui e contaminanti.

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Altre@anto  ampia  e  de@agliata  è  l'individuazione  dei  SOGGETTI,  delle  FASI  e  delle  AZIONI  che  coinvolgono  la  filiera  agroalimentare.  

art  3

Altre definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:1) «legislazione alimentare», le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;2) «impresa alimentare», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;3)  «operatore del settore alimentare», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;

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Altre definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

4)  «mangime» (o «alimento per animali»), qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali;5) «impresa nel settore dei mangimi», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, compreso ogni produttore che produca, trasformi o immagazzini mangimi da somministrare sul suo fondo agricolo ad animali;6) «operatore del settore dei mangimi», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa di mangimi posta sotto il suo controllo;

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Altre definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:7) «commercio al dettaglio», la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;8) «immissione sul mercato», la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta;9)  «rischio», funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo;

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Altre definizioniAi fini del presente regolamento si intende per:

10) «analisi del rischio», processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio;11)  «valutazione del rischio», processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio;12) «gestione del rischio», processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;13) «comunicazione del rischio», lo scambio interattivo, nell'intero arco del processo di analisi del rischio, di informazioni e pareri riguardanti gli elementi di pericolo e i rischi, i fattori connessi al rischio e la percezione del rischio, tra responsabili della valutazione del rischio, responsabili della gestione del rischio, consumatori, imprese alimentari e del settore dei mangimi, la comunità accademica e altri interessati, ivi compresi la spiegazione delle scoperte relative alla valutazione del rischio e il fondamento delle decisioni in tema di gestione del rischio;14) «pericolo» o «elemento di pericolo», agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute;

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Altre definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

15) «rintracciabilità», la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;16) «fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione», qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi;17) «produzione primaria», tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;18)  «consumatore finale», il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare.

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L’esame  del  primo  capo  (ar@  da  1  a  3)    del  Regolamento  ne  chiarisce     la  portata  generale  ed  onnicomprensiva  per  la  filiera  agroalimentare.  L’art  4  ne  esplicita    la  natura  “orizzontale”  e  vincolante  per  gli  staF  membri.

 In    tal  modo  la  norma  si  configura  chiaramente  come  una  legge  quadro  ai  cui  principi  e   strumenF,   codificaF  nel  secondo  capo   (ar@  da   4  a  21),  devono   aOenersi   tu`   gli   operatori   alimentari   che   possono   così  sinteFzzarsi:  

 necessità  di  adoOare  un’analisi   di   rischio  efficace  che   riguardi  le   sue  componenF  principali:  valutazione;  gesAone  e  comunicazione  (arB.  6,  9  e  10);  

a5enersi  scrupolosamente  al  principio  di  precauzione  (art  7);    

dotarsi  di  un  sistema  obbligatorio  di  rintracciabilità  (art  18)  

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I  primi  due  capi  del  Reg  CE  178/02  definiscono,  in  sintesi,    un  campo  d’azione    par>colarmente  ampio.  Tanto   la  “le@era”  quanto   la  do@rina  prevalente    gli  conferiscono   il  rango  di  norma  quadro    rivolta  non  solo  alla  sicurezza  alimentare  ma  delineano  un    orizzonte  che  si  estende  alla  tutela  dei  diriV  dei  consumatori  e  della  qualità  agroalimentare.  

Senz’altro   il  regolamento   178/02   trova   concreta  a@uazione   nella   successiva   formulazione   del  c.d.  “pacche@o  igiene”    (Regg  CE  nn  852,  853  e  854/2004  e  disposizione  collegate).  Tu@avia  tu@a   la   norma>va   inerente   la   qualità   regolamentata   e   registrata   (sia   il   sistema   delle  DD.OO./II.GG.  quanto  quello  del  BIO)  può     ricomprendersi,  benchè  preesistente,  nella  sua  sfera  di  applicazione.  

Non  sono  tanto  i  richiami  formali  al  Reg  178/02  a  render  ragione  di  ciò  quanto  alcuni  elemen>  sostanziali  >pici  di  tali  sistemi  della  qualità:  

essi  si  avvalgono,   su   base   volontaria,    di  vincoli   di   varia  natura    sulla  scelta  delle  materie  prime  e  delle  rese  di  produzione;  

si  assogge@ano,  a@raverso  il  processo  di  cer>ficazione,  ad  un  regime  di  controllo  molto  più  restriVvo  delle  produzioni  ordinarie  e  convenzionali;  

ado@ano   sempre   a   causa   del   processo   di   cer>ficazione,   una   rintracciabilità   puntuale   e  documentale  sopra@u@o  in  alcuni  se@ori  (vi>vinicolo;  oli  vergini)  

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TUTTAVIA, il vero “collante” normativo tra i temi della sicurezza alimentare ed i temi della qualità regolametnta e registrata è dato dal Sistema dei Controlli ufficiali definito dal Reg CE 882/2004. Esso realizza un integrazione piena dei principi del Reg Ce 178/2002 e dei regolamenti UE in materia di prodotti a qualità regolamentata e registrata

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1) Prodotti da agricoltura biologica: Reg CE 834/07;

2) Prodotti a DOP, IGP e STG : Reg UE 1151/2012

•Tra cui vini di qualità DOCG, DOC ed IGT: ex OCM Reg CE 491/09;

3) Carni con etichettatura facoltativa

Reg CE 1760/2000;

Sicurezza alimentare e tracciabilità

Principi: Reg Ce 178/2002

Controlli: Reg CE 882/2004.

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