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Sezione centrale di controllo sulla gestione
delle Amministrazioni dello Stato
* * * * *
Metodologie e procedure di elaborazione
delle previsioni di entrata.
Magistrato istruttore:
Cons. Paolo Santomauro
I
I N D I C E
Considerazioni introduttive e di sintesi. pag 1
1. Classificazione delle entrate nell’ambito del bilancio di previsione dello Stato.
“ “ 2
1.1 Titoli delle entrate. “ “ 3
1.2 Unità Previsionali di Base. “ “ 5
2. Fasi del procedimento di acquisizione delle entrate. “ “ 14
3. Procedure per le elaborazioni delle previsioni di entrata. “ “ 16
3.1 Responsabilità delle previsioni. “ “ 16
3.2 Documenti e tempi delle previsioni. “ “ 20
3.3 Modelli per l’elaborazione delle previsioni delle entrate tributarie.
“ “ 24
3.4 Relazione tra entrate tributarie e congiuntura economica. “ “ 26
3.5 Metodologie di previsione delle entrate tributarie. “ “ 28
3.6 Difficoltà ed errori di previsione. “ “ 31
3.7 Lotta all’evasione e tax compliance. “ “ 35
4. Previsioni delle entrate non tributarie. “ “ 37
4.1 Previsioni e gestione delle entrate extratributarie. “ “ 37
4.1.1 Entrate riassegnabili. “ “ 41
5. Previsioni effettuate dall’ Agenzia delle entrate: le entrate da accertamento e controllo.
“ “ 45
5.1 Procedimento di previsione. “ “ 48
5.2 Residui attivi: metodologia di determinazione del loro abbattimento.
“ “ 60
II
6. Considerazioni conclusive. Aspetti di criticità dell’attività di previsione.
“ “
64
6.1 Responsabilità e formulazione delle previsioni in rapporto con la gestione.
“ “ 64
6.2 Tempistica delle previsioni delle entrate dello Stato e delle P.A.
“ “ 67
6.3 Attendibilità delle previsioni delle entrate erariali. “ “ 68
6.3.1 Attendibilità delle previsioni delle entrate non tributarie.
“ “ 68
6.3.2 Attendibilità delle previsioni delle entrate tributarie. “ “ 69
1
Considerazioni introduttive e di sintesi.
L’analisi delle metodologie e delle procedure di elaborazione delle previsioni
di entrata risponde ad un’esigenza conoscitiva cui la Corte dei conti annette un
rilievo notevole in relazione alla sua funzione di controllo della gestione del bilancio
dello Stato. E’ infatti evidente il valore determinante dell’attività diretta alla
elaborazione delle stime delle entrate erariali ai fini della progettazione ed
attuazione delle politiche di bilancio e di finanza pubblica, tenuto conto che l’entità
delle entrate attese condiziona direttamente le decisioni sul volume e sulla
destinazione delle spese. L’attendibilità delle stime delle entrate, costituisce, in altri
termini, un fattore di essenziale importanza per le scelte del Parlamento e perciò
dello stesso funzionamento della democrazia parlamentare.
L’indagine sulle metodologie e sulle procedure delle previsioni, oggetto di
questa relazione, è stata condotta attraverso l’esame dei diversi elementi che
intervengono nel procedimento e che influiscono sui suoi risultati.
In particolare, sono stati trattati i seguenti argomenti: classificazione delle
entrate prese in considerazione (Titoli I, II, III); organi dell’Amministrazione
competenti (Mef e Agenzia delle entrate, specificamente); tempi e documenti di
previsione (documenti di programmazione economico-finanziaria, leggi di bilancio,
finanziaria e collegate, di assestamento); strumenti e metodologie di analisi
(modelli econometrici e comportamentali, serie storiche e statistiche); principali
fattori posti a base delle stime (ciclo economico, misure fiscali e di finanza pubblica,
comportamenti dei contribuenti).
Dall’insieme degli argomenti trattati si è cercato di enucleare, infine, i
possibili rischi di criticità del procedimento di previsione e di rappresentare
l’esigenza di chiarimenti, rimedi, correzioni.
In questo senso, nelle considerazioni finali, si è evidenziato che:
a) l’attendibilità delle previsioni delle entrate tributarie (Titolo I) – dipendente,
2
certo, dall’accuratezza delle rilevazioni del quadro economico e macroeconomico
e dall’impiego dei più adatti e sofisticati modelli econometrici - si gioverebbe di
più intensi raccordi tra attività di previsione ed attività di gestione e, per quanto
riguarda gli effetti di norme fiscali e di finanza pubblica, di più complete stime
ex ante ed ex post dei risultati dei provvedimenti finalizzati all’acquisizione di
entrate (v. paragrafi 6.1 e 6.3.2);
b) le previsioni di entrate extratributarie (Titolo II) non sono desunte, in molti casi,
dall’attività di gestione dell’entrata, risultando spesso formulate in base al
precedente e comportando, comunque, un forte rischio di inattendibilità. Per
quanto riguarda poi le previsioni di entrate non tributarie del Titolo III (es. dalla
vendita di immobili), l’incertezza sulla competenza, o la asserita incompetenza
ad effettuarle, nell’ambito dei Dipartimenti del Ministero del Tesoro e delle
Finanze, fanno dubitare che previsioni al riguardo vengano, di fatto, realizzate
(v. paragrafi 6.1 e 6.3.1);
c) per le entrate tributarie derivanti dall’attività di accertamento e controllo (ruoli)
desta perplessità la perdurante esistenza di una vasta area di crediti erariali,
risalenti nel tempo, difficilmente esigibili o del tutto inesigibili, ciò che fa
ipotizzare carenze o disfunzioni nel loro recupero (v. paragrafo 6.3.2, in fine).
1. Classificazione delle entrate nell’ambito del bilancio di previsione dello
Stato.
Molteplici sono le definizioni, distinzioni e suddivisioni delle entrate che
affluiscono nelle casse pubbliche a seconda del punto di vista dal quale sono
considerate. In questa sede, tenuto conto delle finalità dell’indagine, si è fatto
riferimento alle entrate erariali come definite e classificate nell’ambito del bilancio
dello Stato.
3
1.1. Titoli delle entrate.
L’ammontare delle entrate oggetto delle previsioni del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato deriva dalle imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni
altro provento che siano accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato in virtù
di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo.
Tale ammontare risulta da un unico stato di previsione per tutta la gestione
statale – stato di previsione dell’entrata, appunto, costituito dalla tabella 1 annessa
al bilancio - ed è ripartito1, a seconda della fonte di provenienza, in quattro titoli:
• I- Entrate tributarie, che comprendono le imposte dirette ed indirette;
• II- Entrate extratributarie (vi rientrano, tra l’altro, i contributi obbligatori,
proventi dei servizi pubblici, redditi da capitale, multe, ammende, pene
pecuniarie, canone rai e altri, ecc.);
• III- Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti;
• IV- Accensione di prestiti (con emissioni di titoli a medio-lungo termine, come
BTP, buoni del Tesoro poliennali, e CCT, certificati di credito del Tesoro)2.
Escludendo dal totale complessivo delle entrate quelle del titolo quarto,
relativo all’ammontare del debito pubblico previsto nell’anno con il ricorso al
mercato, si ottengono le “entrate finali”, che risultano dunque dalla somma dei
primi tre titoli.
Tenuto conto del carattere delle entrate tributarie ed extratributarie, la
1 Si riassume l’evoluzione della disciplina della classificazione delle entrate. Ai sensi dell’art. 37 della legge generale di contabilità del 1923 le entrate - ed analogamente le spese - erano state suddivise in titoli (ordinarie e straordinarie), categorie (effettive, movimento di capitali, partite di giro) e capitoli, da raggruppare in rubriche. Nel 1964, con la legge n. 62 (legge Curti) - che introdusse delle differenze in merito di suddivisioni tra entrate e spese - le entrate furono ripartite in titoli e categorie (a seconda della natura giuridica e fonte di provenienza), rubriche (in base all’organo competente all’accertamento), capitoli (in relazione all’oggetto). Queste disposizioni furono quindi sostanzialmente confermate dall’art. 6 della legge 5.08.1978 n. 468 (che integrò il precedente elenco delle entrate con la “riscossione dei crediti”) ed, infine, significativamente modificate, anche per quanto riguarda la classificazione delle spese, dall’art. 4 della legge 3.04.1997 n. 94, ancora in vigore. Secondo l’attuale disciplina, le entrate si dividono in titoli, unità previsionali di base (UPB), categorie e capitoli: rispetto alla precedente classificazione, le rubriche sono state sostituite dalle UPB, che hanno inoltre una posizione diversa, nel senso che le UPB precedono, e non seguono, le categorie. Ulteriori innovazioni, dal bilancio dello Stato per il 2008, sono precisate nel paragrafo 1.2.
2 Le entrate derivanti da debiti a breve, come quelle ricavate dall’emissione di BOT, diretta a far fronte a momentanee necessità di cassa, non compaiono nell’entrata del bilancio dello Stato. Corrispondentemente, questi tipi di debiti incidono, dal lato della spesa, soltanto per gli oneri degli interessi.
4
somma dei primi due titoli viene considerata alla stregua di “entrate correnti”, per
assimilazione alle spese correnti3 (dal 2008 nel bilancio dello Stato si distinguono le
entrate “ricorrenti” e “non ricorrenti”, v. oltre)
Da altro punto di vista, relativo al fondamento giuridico, le entrate vengono
pure distinte tra “entrate di diritto pubblico”, quando non traggono origine da
un’attività corrispettiva, ma dal potere di imposizione, ed “entrate di diritto privato”
quando sono incassate dallo Stato a seguito di un’attività conforme, nelle regole e
nei poteri, a quella privata di qualsiasi cittadino. Inoltre, sono anche qualificate
“ordinarie” le entrate che dipendono da presupposti che si verificano regolarmente
nel corso di ogni esercizio ovvero “straordinarie” in caso contrario.
Le diverse sommatorie delle entrate in rapporto alle spese sono riportate
nei risultati differenziali (saldi) del “Quadro generale riassuntivo” del bilancio, con
riferimento sia alle dotazioni di competenza che di cassa4.
3 Tenuto conto della destinazione economica, le spese sono distinte in tre titoli: “correnti”; “in conto capitale”; per il “rimborso di prestiti”. Sono correnti le spese considerate necessarie per il funzionamento delle amministrazioni, e cioè, in particolare, le spese per l’erogazione dei servizi pubblici, per i pagamenti al personale, per gli interessi del debito pubblico, per i trasferimenti sociali, per gli ammortamenti. Sono in conto capitale le spese finalizzate agli investimenti, quali, tra l’altro, le spese per le infrastrutture, per l’acquisizione di beni durevoli, per il sostegno di attività produttive, per la ricerca scientifica. Le spese del terzo titolo servono per rimborsare, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), i titoli a medio e lungo termine in scadenza nell’esercizio. La somma delle spese correnti ed in conto capitale costituisce l’aggregato delle “spese finali”.
4 Segue un cenno sul significato dei saldi, che riguardano: a) il “risparmio pubblico”, che è dato dalla differenza tra la somma delle entrate tributarie ed
extratributarie e le spese correnti. Un risparmio pubblico negativo sta a significare che alle spese correnti (di funzionamento), superiori alle entrate correnti, si dovrà far fronte anche con entrate dei titoli III e IV, queste ultime derivanti dall’accensione di prestiti. Un risparmio pubblico positivo consente invece di destinare il surplus di entrate correnti a spese in conto capitale e quindi allo sviluppo. (Il surplus di entrate correnti rispetto alle spese correnti al netto degli oneri finanziari costituisce l’ “avanzo primario”).
b) il “saldo netto da finanziare o da impiegare”, che risulta dalla differenza tra entrate finali (somma delle entrate dei primi tre titoli) e le spese finali (somma delle spese correnti e in conto capitale). Il saldo netto “da finanziare” (in caso di spese finali superiori alle entrate finali giacché nel caso contrario vi sarebbe un saldo netto “da impiegare”) indica la variazione in aumento (o in diminuzione nel caso inverso) del debito pubblico, cioè dei nuovi prestiti a media e lunga scadenza che si devono accendere nell’esercizio. Questa variazione del volume del debito viene anche detta “fabbisogno netto”. Aggiungendo al fabbisogno netto - necessario per il finanziamento del deficit dell’anno delle entrate finali rispetto alle spese finali - l’importo delle spese occorrenti per “il rimborso dei prestiti” in scadenza (aggregato di spese ulteriori rispetto alle spese correnti e in conto capitale) si ottiene il “fabbisogno complessivo” di nuovo debito che si deve accendere nell’esercizio con il ricorso al mercato finanziario. Il fabbisogno complessivo corrisponde dunque alle entrate del titolo IV (accensione di prestiti) ed il fabbisogno netto o saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate dei prestiti dell’anno (titolo IV) e le spese per i rimborsi di prestiti precedenti.
c) l’ “indebitamento o accreditamento netto”, che è dato dalla differenza tra le entrate finali al netto delle riscossioni di crediti e le spese finali al netto di quelle per le attività finanziarie.
5
1.2. Unità Previsionali di Base.
A partire dal bilancio di previsione del 2008 viene applicata una nuova
classificazione del bilancio, fortemente innovativa dal lato della spesa, che si
caratterizza per la introduzione di Unità Previsionali di Base (UPB) della spesa
riferite, ai sensi della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze,
Ragioneria generale dello Stato n. 21 del 5.06.2007, a “Missioni” e “Programmi”5.
Il bilancio è stato reimpostato anche dal lato dell’entrata per meglio
armonizzarlo con la ristrutturazione concernente le spese. Le voci dell’entrata sono
distinte in UPB di quattro successivi livelli.
L’indebitamento netto (o inversamente l’accreditamento netto) indica, al pari del saldo netto da finanziare, uno squilibrio tra le spese finali e le entrate finali, entrambe depurate, però, rispetto al saldo netto prima evidenziato, dei risultati di operazioni finanziarie (per le entrate dalle riscossioni di crediti; per le spese dalle attività finanziarie, come partecipazioni azionarie, conferimenti, rimborsi di prestiti, ecc.).
d) il “ricorso al mercato” risultante dalle operazioni iscritte in bilancio, indica, come è stato prima rilevato, le entrate derivanti dall’accensione nell’anno di prestiti (titolo IV) che sono necessarie per pareggiare le spese complessive (correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti) ed equivale, come fabbisogno complessivo da finanziare, alla somma del saldo netto da finanziare e delle spese per i rimborsi dei prestiti.
5 A partire dal 2008 e per il triennio 2008-2010 il bilancio viene impostato, sulla base della cornice legislativa vigente e quindi di tutti i provvedimenti legislativi fino a quel momento intervenuti, secondo una classificazione non più imperniata sui Centri di responsabilità, ma su grandi Missioni pubbliche, in numero di 34, e, ad esse sottostanti, su 169 Programmi. L’attenzione viene in tal modo puntata non più sulla struttura amministrativa competente, cioè su chi gestisce, quanto piuttosto sugli obiettivi strategici perseguiti (Missioni) e sulle funzioni svolte per realizzarle (Programmi), così da evidenziare il rapporto tra l’utilizzo delle risorse e le azioni portate avanti e consentire una migliore valutazione delle politiche pubbliche e dei risultati conseguiti. La nuova classificazione mira, in altri termini, a far emergere la ”efficienza allocativa” delle decisioni di bilancio rispetto alle priorità dell’azione pubblica e ad introdurre maggior chiarezza tra: obiettivi, attività dirette alla loro realizzazione, entità delle risorse a tal fine stanziate e spese sostenute. Le Missioni fanno capo talvolta ad un singolo Ministero (per fare un esempio, la Missione della “giustizia” è attribuita al Ministero della giustizia, che la svolge poi secondo i seguenti Programmi, relativi a: amministrazione penitenziaria; giustizia civile e penale; giustizia minorile; edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile) ma più spesso sono attribuite a più Dicasteri (ad es. la Missione “ordine pubblico e sicurezza” è assegnata al Ministero dell’interno, al MEF e al MIPAAF). I Programmi, che hanno di solito valenza ministeriale, sono poi distinti in Macroaggregati, che costituiscono le unità di voto parlamentare, concernenti la destinazione delle risorse per la spesa corrente (funzionamento, interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni ), per la spesa in conto capitale (investimenti, altre spese, oneri comuni) e per rimborso di prestiti (rimborso del debito pubblico ). Al di sotto dei Macroaggregati sono collocati i Centri di responsabilità che gestiscono le specifiche risorse agli stessi assegnate nell’ambito delle Missioni e Programmi. Infine, sono indicati i capitoli/articoli. Il bilancio gestionale continua dunque ad essere strutturato per Centri di responsabilità e nel caso in cui più Centri di responsabilità concorrano a svolgere il medesimo Programma è prevista la funzione di un coordinatore (il Ministro stesso o un suo delegato) per garantire una visione unitaria delle risorse relative ad ogni Programma. Per la preparazione e costruzione del bilancio dovranno essere utilizzate dalle Amministrazioni proponenti apposite “schede programma”contenenti i dati contabili elaborati dal S.I.R.G.S. (Servizio informatico della Ragioneria Generale dello Stato) da ritrasmettere ai fini della validazione dei corrispondenti Uffici centrali di bilancio. La scheda dedicata a ciascun Programma risulta costituita da un “insieme” di più schede. Una prima scheda concerne i Centri di responsabilità che condividono il Programma e che si ripartiscono perciò le risorse allo stesso afferenti. La scheda successiva contiene i dati del Programma, in termini di competenza e cassa, con riferimento ai Macroaggregati associati e quindi riportando la quota parte delle risorse ad essi relative (in particolare, per funzionamento, interventi, investimenti). Seguono poi le schede relative ai capitoli e ai piani di gestione.
6
Al primo livello figurano le entrate distinte nei quattro titoli più volte
menzionati (I entrate tributarie; II extratributarie; III da alienazione e
ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione dei crediti; IV accensione di
prestiti).
Al secondo livello è stata introdotta la distinzione tra entrate “ricorrenti” e
“non ricorrenti”, di evidente importanza ai fini della finanza pubblica e della
valutazione dei nostri conti da parte dei competenti organismi europei.
Al terzo livello, le UPB sono individuate per tipologia di entrate. Per le
entrate tributarie, vi rientrano le imposte sul patrimonio e sul reddito; le tasse e
imposte sugli affari; le imposte sulla produzione, consumi e dogane; monopoli;
lotto, lotterie ed altri giochi. Vi sono comprese pertanto le imposte più importanti,
singolarmente definibili, e raggruppamenti di imposte aventi caratteristiche
analoghe (quindi: Ire, Ires, sostitutive, Iva, registro e bollo, accise ed imposta
erariale sugli oli minerali, sulla produzione e consumi di energia, sui generi di
monopolio, lotto, lotterie ed altri giochi, nonché, tra le entrate tributarie non
ricorrenti, quelle dai condoni, di imposte dirette e indirette).
Per le entrate extratributarie, il terzo livello concerne, per citare le UPB più
significative, le entrate ricorrenti derivanti da: servizi resi dalle Amministrazioni
statali; redditi da capitale; risorse proprie dell’Unione europea; controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti e, tra le entrate non ricorrenti, quelle di
carattere straordinario.
Il quarto livello è costituito da una ulteriore suddivisione che, per le entrate
tributarie (primo livello) relative a singole imposte o ad aggregati di imposte (terzo
livello), consiste nella riconfermata distinzione tra le “entrate derivanti dall’attività
ordinaria di gestione” e le “entrate derivanti dall’attività di accertamento e
controllo”, onde indicare quanto si prevede di introitare dal comportamento
spontaneo del contribuente e quanto invece dall’opera correttiva e repressiva
dell’amministrazione finanziaria, nel quadro della lotta all’evasione.
7
Per le entrate non fiscali non vi può essere la distinzione tra quelle
derivanti dalla ordinaria gestione e quelle derivanti da accertamento e controllo. Nei
restanti tre titoli delle entrate il quarto livello indica perciò un dettaglio dei proventi
delle UPB del livello superiore; ad esempio, per le entrate extratributarie al quarto
livello sono indicati, tra l’altro, come specificazioni delle voci del terzo livello:
contributi vari per i servizi resi dalle Amministrazioni; dividendi; dazi; multe,
ammende e sanzioni.
Le UPB del quarto livello delle entrate costituiscono le poste da sottoporre
all’approvazione parlamentare6.
In conseguenza della riclassificazione delle entrate, le unità di voto, UPB,
dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2008 sono complessivamente n. 60
di cui: titolo I n. 34; titolo II n. 20; titolo III n. 4; titolo IV n. 2.
Per meglio evidenziare i successivi livelli di UPB delle entrate si riportano
qui di seguito tre tabelle contenute nel citato stato di previsione dell’entrata per
l’anno finanziario 2008, allegato al disegno di legge sul bilancio per il 2008 e
bilancio triennale 2008-2010 (pagg. 9,10,11). Le tabelle A e B riguardano le entrate
tributarie e la tabella C quelle extratributarie; esse consentono anche di rendersi
conto del diverso peso quantitativo rappresentato, a legislazione vigente, dalle voci
di entrata dei primi due titoli.
6 Le UPB, e non più i capitoli, rappresentano le unità elementari di voto essendo stato ritenuto che tale scelta rispondesse meglio all’esigenza di riservare al Parlamento il controllo sul Governo con riferimento a stanziamenti di livello non eccessivamente analitici, per non irrigidire troppo la gestione, come si verificava invece in precedenza con l’approvazione per capitoli. Poiché l’approvazione con legge di bilancio è riferita alle UPB, e non agli assai più numerosi capitoli, per trasferire risorse da un capitolo all’altro della stessa UPB è sufficiente un decreto di storno del Ministro competente.
TABELLA A
Entrate tributarie per gli anni 2007 e 2008 (al netto dei rimborsi IVA e della regolazione contabile per l'acconto concessionari)
(importi in milioni di euro)
Variazioni
Entrate tributarie Previsioni assestate 2007
emendate
Previsioni a legislazione vigente 2008
In termini assoluti
In termini percentuali
Imposte sul patrimonio e sul reddito 234.374 246.460 12.086 5,16
- IRE 160.425 170.613 10.188 6,35
- IRES 54.393 55.668 1.275 2,34
- Imposta sostitutiva 11.064 11.904 840 7,59
- Ritenuta sui dividendi 517 527 10 1,93
- Sostitutive L. 662/96 1.899 1.975 76 4,00
- Imposta sulle riserve matematiche 1.128 1.115 -13 -1,15
- Altre 4.948 4.658 -290 -5,86
Tasse e imposte sugli affari 132.999 130.027 -2.972 -2,23
- Registro 6.455 6.682 227 3,52
- IVA 108.735 104.892 -3.843 -3,53
- Bollo 5.628 5.720 92 1,63
- Assicurazioni 3.029 3.064 35 1,16
- Ipotecaria 2.798 3.151 353 12,62
- Concessioni governative 1.434 1.545 111 7,74
- Successioni e donazioni 65 127 62 95,38
- Altre affari 4.855 4.846 -9 -0,19
Imposte sulla produzione sui consumi e dogane 28.359 28.544 185 0,65
- Oli minerali 21.106 21.138 32 0,15
- Energia elettrica 1.280 1.321 41 3,20
- Gas metano 3.907 3.986 79 2,02
- Altre produzione 2.066 2.099 33 1,60
Monopoli 10.203 10.203 - 0,00- Tabacchi 10.196 10.189 -7 -0,07
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco 12.115 12.142 27 0,22
- Provento del lotto 7.064 6.082 -982 -13,90
- Attività di gioco 975 1.306 331 33,95
T O T A L E Entrate tributarie 418.050 427.376 9.326 2,23
9
TABELLA B
Entrate Tributarie per gli anni 2007 e 2008 (al netto dei rimborsi IVA e della regolazione contabile per l'acconto concessionari)
(importi in milioni di euro)
Entrate tributarie Previsioni assestate 2007
emendate
Previsioni
2008 Differenze
Entrate ricorrenti 416.514 426.148 9.634
- Imposta sui redditi - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
160.425 152.818 7.607
170.613 160.965 9.648
10.188 8.147 2.041
- Imposta sul reddito delle società - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
54.393 50.424 3.969
55.668 52.179 3.489
1.275 1.755 -480
- Sostitutive - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
14.744 14.744
15.719 15.719
975 975
- Altre imposte dirette - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
3.342 2.60 739
3.360 2.640 720
18 37 -19
- Imposta sul valore aggiunto - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
108.735 98.48 10.246
104.892 94.345 10.547
-3.843 -4.144 301
- Registro, bollo e sostitutiva - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
12.694 12.627
67
13.040 12.942
98
346 315 31
- Accisa e imposta erariale sugli oli minerali - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
21.593 21.560
33
21.605 21.579
26
12 19 -7
- Accisa e imposta erariale su altri prodotti - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
6.692 6.689
3
6.856 6.847
9
164 158 6
- Imposte sui generi di monopolio - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
10.200 10.200
10.194 10.194
-6 -6
- Lotto - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
7.064 7.064
6.082 6.082
-982 -982
- Imposte gravanti sui giochi - Entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione
2.587 2.587
2.424 2.424
-163 -163
- Lotterie ed altri giochi - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
2.464 2.443
21
3.636 3.599
37
1.1721.156
16
- Altre imposte dirette - Entrate derivanti da attività ordinaria di gestione - Entrate derivanti da attività di accertamento e controllo
11.581 11.092
489
12.059 11.675
384
478583-105
10
Entrate tributarie Previsioni assestate 2007
emendate
Previsioni
2008 Differenze
Entrate non ricorrenti 1.536 1.228 -308
Sostitutive - Entrate derivanti da attività ordinaria di gestione - Entrate derivanti da attività di accertamento e controllo
1.444 1.444
0
1.066 1.066
0
-378-378
0
Altre imposte dirette - Entrate derivanti da attività ordinaria di gestione - Entrate derivanti da attività di accertamento e controllo
0
0
0
Condoni dirette - Entrate derivanti da attività ordinaria di gestione - Entrate derivanti da attività di accertamento e controllo
26 0 26
34 0 34
000
Altre imposte indirette - Entrate derivanti da attività ordinaria di gestione - Entrate derivanti da attività di accertamento e controllo
65 65 0
127 127 0
62620
Condoni indirette - Entrate derivanti da attività ordinaria di gestione - Entrate derivanti da attività di accertamento e controllo
1 0 1
1 0 1
001
T O T A L E EntrateTributarie 418.050 427.376 9.326
Totale entrate derivanti da attività ordinaria di gestione 394.849 402.383 7.534
Totale entrate derivanti da attività di accertamento e controllo
23.201 24.993 1.792
11
TABELLA C
(importi in milioni di euro)
Entrate extra - tributarie Previsioni assestate 2007
Previsioni 2008
Differenze
Entrate ricorrenti 25.362 28.345 2.983
Proventi speciali - Tributi speciali e diritti
923 923
922 922
-1-1
Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali - Vendita beni e servizi resi da Amministrazioni statali - Vendita beni e servizi resi da Amministrazioni statali ed altre entrate da riassegnare ai competenti stati di previsione - Contributi vari ed altre entrate eventuali e diverse
6.506 410
391
5.705
7.350 346
380
6.624
844-64
-11919
Redditi da capitale - Retrocessione interessi - Proventi del demanio - Interessi - Avanzi di gestione - Dividendi - Altri proventi
8.658 3.600 437
1.121 100
3.400 0
9.312 3.500 874
1.433 105
3.400 0
654-100437312500
Risorse proprie dell'Unione Europea - Dazi - Prelievi agricoli - Contributi zucchero
2.100 1.990
0 110
2.500 2.370
0 130
400380020
Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti - Multe, ammende, sanzioni - Altre entrate correlate a illeciti
6.135 0 0
7.284 0 0
1.14900
Entrate derivanti da movimenti di tesoreria - Prelevamenti da conti di tesoreria
139 139
0 0
-139-139
Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari - Restituzione di finanziamenti - Altre entrate
901 20 881
977 4
973
76-1692
Altre imposte indirette - Entrate derivanti da attività ordinaria di gestione - Entrate derivanti da attività di accertamento e controllo
65 65 0
127 127 0
62620
Entrate non ricorrenti 309 259 -50
Entrate di carattere straordinario - Entrate provenienti dal settore statale - Altre entrate in conto capitale
309 0
309
259 0
259
-500
-50
T O T A L E Entrate extra Tributarie 25.671 28.604 2.933
12
Successive distinzioni ed identificazioni delle entrate vengono effettuate in
base alla “categoria”, che è un’aggregazione di più capitoli aventi natura omogenea
o comunque simile, e al “capitolo”.
Le categorie sono 15, divise nei tre titoli (ad esempio, relativamente alle
entrate tributarie, sono previste le categorie delle imposte sul patrimonio e sul
reddito; tasse ed imposte sugli affari; imposte sulla produzione, sui consumi e
dogane; monopoli; lotto, lotterie ed altre attività di gioco).
Le categorie sono riportate nella seguente tabella contenuta nello stato di
previsione dell’entrata del disegno di legge del bilancio 2008 (pag. 21), utile anche
per rendersi conto, nell’ambito delle entrate finali, del rapporto tra gli importi
complessivi dei tre titoli, a legislazione vigente. In particolare, risulta la previsione
di un aumento percentuale delle entrate extratributarie nettamente superiore alle
tributarie (11,45% contro 4,85%; si deve tener presente, però, che le
extratributarie risultano pari solo a circa il 6,2% delle tributarie) ed un forte
decremento previsionale, invece, delle entrate del titolo terzo (-60%), ciò che
sembra corretto, tenuto conto che non si prevedono nel 2008 alienazioni di beni
patrimoniali e che nel trascorso 2007 vi è stato l’apporto di un versamento
straordinario, una tantum, della SACE S.p.A di 3500 milioni, a seguito della
riduzione del suo fondo di dotazione.
13
(importi in milioni di euro)
Previsioni assestate 2007
Previsioni 2008
variazioni in valore assoluto
variazioniin
percento
TITOLO I - Entrate tributarie
Categoria I Imposte sul patrimonio e sul reddito 231.147 246.460 15.313 6,62%
Categoria II Tasse ed imposte sugli affari 156.720 163.037 6.317 4,03%
Categoria III Imposte sulla produzione, sui consumi, dogane 29.293 28.544 -749 -2,56%
Categoria IV Monopoli 9.807 10.203 396 4,04%
Categoria V Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco 12.115 12.142 27 0,22%
Totale TITOLO I 439.082 460.386 21.304 4,85%
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
Categoria VI Proventi speciali 653 671 17 2,76%
Categoria VII Proventi di servizi pubblici minori 4.575 4.797 221 4,85%
Categoria VIII Proventi dei beni dello Stato 449 874 424 94,65%
Categoria IX Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestioni 3.690 3.690 0 0,00%
Categoria X Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro 4.531 4.745 213 4,72%
Categoria XI Ricuperi, rimborsi e contributi 9.501 11.164 1.663 17,50%
Categoria XII Partite che si compensano nella spesa 2.268 2.664 396 17,46%
Totale TITOLO II 25.667 28.605 2.934 11,45%
TITOLO III - Alienazione ed ammortamento di beni
Categoria XIII Vendita di beni ed affrancazione di canoni 4.771 1.380 -3.391 -71,08%
Categoria XIV Ammortamento di beni patrimoniali 841 847 6 0,71%
Categoria XV Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del tesoro 26 26 0,00%
Totale TITOLO III 5.638 2.253 -3.385 -60,04%
TOTALE ENTRATE FINALI 470.387 491.244 20.853 4,43%
14
Il capitolo è un’unità contabile, non più sottoposta al voto parlamentare e
perciò rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione, descrittiva
dell’oggetto. I capitoli sono a loro volta divisi in articoli (ad esempio, l’articolo delle
“ritenute sui redditi da lavoro dipendente” costituisce una delle ulteriori
specificazioni del capitolo 1023 concernente l’IRE, già IRPEF).
2. Fasi del procedimento di acquisizione delle entrate.
Premesso che le entrate possono essere inserite nel bilancio solo se lo
Stato sia stato legittimato ad esigerle da un atto normativo precedente (legge,
decreto, regolamento, altro titolo giuridico), si ricorda che le stesse, per essere
materialmente incamerate, passano attraverso le tre fasi, di diverso contenuto
giuridico, dell’accertamento, della riscossione e del versamento. Il bilancio di
competenza fa riferimento alle previsioni delle entrate da accertare; quello di cassa
alle previsioni delle entrate da incassare.
E’ il caso di fare un cenno al significato ed agli effetti di queste fasi.
L’accertamento7 determina il momento in cui sorge il diritto a riscuotere, ed è infatti
definito come l’operazione giuridico - contabile con cui l’ amministrazione appura la
ragione del credito, l’importo dello stesso ed il soggetto che ne è debitore (art 222
del regolamento di contabilità). In tale momento sorge l’obbligo di iscrivere il
credito come competenza dell’esercizio.
La riscossione8 si sostanzia negli atti posti in essere per introitare il credito
7 Non sempre l’accertamento richiede lo svolgimento di appositi atti ed operazioni da parte dell’accertatore; anzi, è notevolmente diffuso il sistema dell’accertamento del debito e della sua quantificazione da parte dello stesso debitore (è così per le imposte sui redditi e per l’iva). L’autoaccertamento e l’autoliquidazione è naturalmente soggetta a controlli, ma resta un metodo di grande accelerazione e semplificazione della procedura. Analogamente accade quando l’accertamento e la riscossione vengono effettuati da un sostituto d’imposta con ritenute alla fonte - a titolo (definitivo) d’imposta, ovvero in acconto - prelevate da redditi corrisposti al debitore dal sostituto e poi da questo versate all’erario.
8 E’ utile rammentare alcuni concetti e principi in materia di riscossione in rapporto alle fasi dell’accertamento e del versamento. La riscossione segue logicamente all’accertamento, ma non è sempre così dal punto di vista temporale, considerato che le due fasi possono anche coincidere (come si verifica nell’autotassazione). La riscossione, inoltre, può iniziare prima ancora dell’accertamento
15
da parte del soggetto che provvede a questo compito. Il versamento consiste
nell’operazione che consente l’incasso delle somme da parte delle tesorerie.
Va ricordato che tra accertamenti e riscossioni non vi è coincidenza di
ammontare in quanto nell’esercizio possono essere accertate entrate che poi non si
riesce a riscuotere così come si possono riscuotere e versare nell’esercizio entrate
accertate in precedenti esercizi (le riscossioni di entrate durante l’esercizio possono
dunque riferirsi a stanziamenti in conto competenza o in conto residui attivi). I
residui attivi sono pertanto delle entrate che, pur accertate, non sono state riscosse
e versate, o, pur riscosse, non sono state versate in tesoreria entro l’esercizio,
continuando così a restare al livello di crediti.
Ponendo mente al fatto che la legittimazione ad incassare le entrate deriva
dalle norme che le disciplinano, alla cui esecuzione è diretta la legge di bilancio, è
da sottolineare che gli stanziamenti da questa previsti non rappresentano un limite
per le attività di accertamento, riscossione e versamento, che, per
l’Amministrazione, costituiscono quindi in ogni caso un dovere, oltre che un diritto,
da esercitare. Può perciò legittimamente verificarsi che le entrate risultino poi
superiori alle previsioni, mentre altrettanto non può avvenire per le spese, perché
queste non possono mai superare gli importi degli stanziamenti approvati, e dunque
autorizzati, dal Parlamento. Ciò significa, in altri termini, che le previsioni delle
entrate indicano soltanto delle stime, certo importantissime ai fini delle decisioni
politiche e perciò da effettuarsi con la massima accuratezza, ma pur sempre
ipotetiche e smentibili in sede di realizzo.
Com’è noto, i risultati delle operazioni effettuate in sede di gestione
dell’esercizio, e con essi il grado di attendibilità delle previsioni di bilancio, possono
giuridicamente definitivo: ciò accade quando è previsto il versamento di acconti nonché quando il fisco, in pendenza di impugnative, chiede ed incassa versamenti parziali. D’altra parte, si possono però effettuare rimborsi solo dopo un accertamento definitivo. Circa le procedure, si ricorda che la voce del “ruolo” (elenco di debitori del fisco che viene consegnato per la riscossione dall’amministrazione ad un agente esterno) relativa ad un singolo contribuente è detta “iscrizione a ruolo”. Vi si ricorre in tutti i casi in cui il contribuente non versi l’imposta dovuta o quando sia stata accertata un’imposta non dichiarata. L’iscrizione a ruolo non fa acquistare la titolarità del credito all’agente della riscossione ma solo l’esercizio di esso, nei modi normativamente previsti. La notificazione dell’iscrizione a ruolo viene fatta dall’agente mediante la notifica della cartella di pagamento, che obbliga a pagare entro un certo termine, trascorso il quale l’agente procede per l’esecuzione forzata, stante il valore del ruolo come titolo esecutivo.
16
essere conosciuti, controllati e conclusivamente certificati solo dopo il 30 giugno
dell’anno successivo, quando si procede all’approvazione per legge del Rendiconto
generale dello Stato, previa la parificazione della Corte dei conti. Nel conto del
bilancio del Rendiconto generale sono infatti riportate le entrate dell’anno accertate,
riscosse e da riscuotere, le somme versate in tesoreria, la gestione dei residui
provenienti dagli esercizi precedenti e l’ammontare totale dei residui dell’esercizio
trascorso, vale a dire la somma degli importi rimasti da riscuotere in conto
competenza e in conto residui. I dati del Rendiconto sono ovviamente essenziali per
effettuare le previsioni dell’esercizio successivo.
3. Procedure per le elaborazioni delle previsioni di entrata.
3.1. Responsabilità delle previsioni.
Le previsioni delle entrate sono predisposte dal Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al quale
confluiscono le valutazioni e stime delle diverse strutture competenti. Nel caso del
quadro economico, delle dismissioni, cartolarizzazioni, dividendi ed altri proventi
non tributari connessi alla gestione del debito pubblico, le stime provengono,
stando a comunicazioni della RGS, dal Dipartimento del tesoro (che non riconosce
però un suo ruolo diretto in materia: v. oltre). Per il gettito tributario, esse
provengono dal Dipartimento delle politiche fiscali nonché dall’Agenzia delle entrate,
per quanto riguarda le obbligazioni tributarie iscritte a ruolo e per entrate
extratributarie (sanzioni ed interessi) a queste connesse. Per le altre entrate i dati
di previsione sono acquisiti dalle Amministrazioni cui i cespiti sono riferiti9.
9 I modi, i tempi, e gli uffici che intervengono in via ordinaria nel procedimento di elaborazione delle previsioni delle entrate, oggetto dell’esposizione del testo, sono stati specificamente precisati in un appunto redatto e consegnato in data 30/7/2007 dal MEF, Dipartimento RGS. Tuttavia, da parte del Dipartimento del Tesoro non viene riconosciuto come proprio (o comunque con analoghi effetti esterni) quel ruolo di responsabilità in tema di previsioni di entrate che invece gli viene attribuito dalla RGS (sul punto v. la successiva nota 10).
17
La ripartizione delle responsabilità delle previsioni di entrata risulta ben
evidenziata nei seguenti prospetti A e B, di fonte MEF – RGS.
Nel prospetto A, redatto con riferimento al Conto consolidato della Pubblica
amministrazione, sono riportate: la stima delle entrate per il 2007 contenuta nella
nota di aggiornamento del DPEF 2008-2011; l’indicazione delle amministrazioni
responsabili nella formulazione delle previsioni; la percentuale di rispettiva
incidenza sul totale ( nel prospetto A, che riporta le entrate al netto dei rimborsi
IVA,le entrate tributarie, le cui stime sono attribuite alla responsabilità del
Dipartimento delle politiche fiscali, rappresentano il 63,4% delle entrate
complessive della P.A)
Nel successivo prospetto B, che fa invece riferimento al bilancio dello Stato,
non all’intera Pubblica Amministrazione, sono riportate le stime assestate emendate
2007 per ciascuno dei tre titoli dell’entrata nonché, secondo la stessa impostazione
del precedente prospetto A, l’indicazione dell’amministrazione responsabile e la
percentuale di incidenza. Si evidenzia così, in particolare, il ruolo e la responsabilità
del Dipartimento delle politiche fiscali nelle previsioni delle entrate tributarie dello
Stato (il 93,8% del totale) e che nel comparto delle entrate non tributarie una
responsabilità per talune previsioni viene attribuita, tra l’altro, al Dipartimento del
Tesoro (circa il 3% del totale).
Le entrate erariali (bilancio dello Stato), cui soltanto si riferisce la presente
indagine, costituiscono, come precisato dal DPF, circa il 60% del totale delle entrate
delle Pubbliche Amministrazioni.
Va da sé che il termine “responsabilità” viene qui riferito, così come accade nella corrispondenza ministeriale, ai livelli delle competenze degli organi amministrativi. Con riferimento invece ai livelli dei rapporti istituzionali e politico-parlamentari, la responsabilità delle previsioni fa capo, naturalmente, al Governo ed ai suoi esponenti.
18
Prospetto A
stime 2007
aggiornate (*) Amm.ne responsabile
in mln
%
entrate tributarie 456.354 Dip. Politiche fiscali 63,4
di cui
imposte in conto capitale 883 Dip. Politiche fiscali
contributi sociali (**) 207.708 modello RGS 28,8
altre entrate correnti 52.620 tutte altre amm.ni 7,3
entrate in conto capitale non tributarie 3.677 Dip. Tesoro 0,5
TOTALE 720.359
(*) Fonte: Nota di aggiornamento DPEF 2008-2011. Le stime tengono conto del D.L. 159/2007 (**) La RGS elabora la stima sulla base dell'analisi quantitativa e qualitativa dei risultati consuntivi per i
diversi principali Istituti previdenziali, delle variabili del quadro macroeconomico, di eventuali interventi normativi, delle ipotesi assunte circa l'evoluzione delle retribuzioni nel pubblico impiego ivi compresa la tempistica dei rinnovi contrattuali, e di ogni altro elemento che possa influenzare la variazione tendenziale.
19
Prospetto B 10
previsioni assestate emendate 2007
Amm.ne responsabile %
in mln
entrate tributarie 418.050 Dip. Politiche fiscali 93,8
entrate extra tributarie 25.671
di cui:
ruoli per sanzioni e interessi connessi alle imposte dirette e indirette
5.241 Dip. Politiche fiscali 1,18
Swap, retrocessioni interessi 3.600 Dip. Tesoro 0,81
dividendi 3.400 Dip. Tesoro 0,76
Prelevamenti da conti di tesoreria , restituzioni rimborsi recuperi e concorsi vari
5.061 Dip. Tesoro 1,14
Dazi e prelievi doganali 1.990 Agenzia delle dogane 0,45
altri proventi 6.379 tutte le altre amm.ni 1,43
entrate per alienazioni e ammortamenti di beni 2.139
di cui:
Vendite immobili 1.000 Dip. Tesoro 0,22
Ammortamento 841 0,19
Altri proventi 298 tutte le altre Amm.ni 0,07
TOTALE 445.860
10 Dal prospetto B, di fonte RGS, risulta, come si è detto, che per talune entrate non tributarie la responsabilità delle previsioni è attribuita alla responsabilità del Dipartimento del Tesoro. Questo Dipartimento, ha però fatto presente, dietro precisa richiesta di questa Corte, di non svolgere alcun ruolo diretto nella previsione delle entrate, non rientrando tale compito nelle sue competenze istituzionali (lett. nota Pit. 102966 del 26.10.2007). A seguito di altra richiesta di precisazione, relativa alla responsabilità delle entrate singolarmente specificate nel prospetto (per un complessivo importo di meno del 3% del totale, secondo le stime 2007 assestate emendate), il Dipartimento del Tesoro ha ribadito la sua istituzionale competenza solo nella elaborazione delle previsioni macroeconomiche, con la possibilità, peraltro, di formulare ipotesi evolutive circa aggregati di finanza pubblica che maggiormente interagiscono con il Quadro macroeconomico, tra i quali le entrate fiscali. Con riferimento alle entrate non tributarie del titolo III (alienazioni e ammortamento di beni), il Dipartimento del Tesoro ha rilevato che nessuna delle sue direzioni interviene “direttamente” nel procedimento concernente dette entrate (lett. nota prot. n. 115878 del 27.11.2007), in particolare sottolineando che i proventi derivanti dalla vendita degli immobili è affidata alla gestione del Demanio. Pur in assenza di sicura concordanza tra i Dipartimenti della Ragioneria Generale dello Stato e del Tesoro sulla responsabilità delle previsioni delle citate entrate non tributarie, si conferma comunque che trattasi di responsabilità da gestirsi nell’ambito del MEF e dei suoi Dipartimenti. Si evidenzia però un’area di incertezza in ordine alle procedure e all’attività delle previsioni i cui effetti, in termini di “criticità”, sono analizzati nelle considerazioni finali, alle quali si rinvia (v. paragrafi 6.3 e 6.3.1).
20
3.2. Documenti e tempi delle previsioni.
Le stime costituiscono la base essenziale dei documenti programmatici di
finanza pubblica e dei disegni di legge di bilancio, legge finanziaria e di
assestamento e sono oggetto di continua verifica in sede di redazione dei suddetti
documenti, di aggiornamenti e monitoraggi.
Il procedimento di elaborazione delle previsioni viene attivato in via ordinaria in
occasione della successiva predisposizione dei documenti seguenti: Relazione
previsionale e programmatica (nel mese di settembre - ottobre dell’anno
precedente a quello di riferimento); Relazione unificata sull’economia e la finanza
pubblica (nel mese di marzo dell’anno di riferimento); Documento di
programmazione economico-finanziaria (entro il mese di giugno); Assestamento del
bilancio (entro il mese di giugno)11.
Tenuto conto dei momenti di presentazione, è da rilevare che la RUEF
(marzo) può fondare le stime per l’anno corrente su dati di preconsuntivo dell’anno
trascorso nonché su di un quadro macroeconomico già abbastanza definito e
scontare inoltre gli effetti prodotti dalla finanziaria approvata alla fine dell’anno
precedente. Con il DPEF (giugno-luglio) le previsioni possono essere corrette con
l’utilizzo di un modello di monitoraggio sui risultati ottenuti in termini di gettito
tributario, ma non ancora con la conoscenza dei dati relativi all’autoliquidazione. Le
11 Si richiamano, molto sinteticamente, alcuni basilari concetti e definizioni dei suddetti documenti. La Relazione previsionale e programmatica (RPP) viene presentata al Parlamento, ma non per un voto, in concomitanza con la legge finanziaria ed illustra le stime per l’anno in corso e le previsioni per l’anno successivo, aggiornando il quadro macroeconomico del DPEF ed analizzando la manovra attuata con la legge finanziaria. La RPP è definita,in particolare, dall’art. 15 della legge n. 468/1978. La Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica (RUEF) nasce dall’accorpamento, dal 2007, della Relazione trimestrale di cassa e della Relazione sull’aggiornamento delle stime della RPP. La RUEF, anch’essa presentata al Parlamento, ma non per il voto, effettua un’ampia analisi dell’andamento dell’economia sulla base dei dati Istat di consuntivo e permette una prima impostazione delle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). Il DPEF, istituito con la legge n. 362/1988, di modifica della legge n. 468/1978, ulteriormente modificata dalla legge n. 208/1999, mira ad illustrare l’attività di programmazione del Governo, esponendo gli obiettivi di medio termine alla luce delle principali grandezze e saldi di finanza pubblica e secondo un arco di previsione quadriennale. Viene approvato dalle Camere con una risoluzione separata nei due rami onde vincolare il Governo ad attuare le linee del DPEF nei disegni di legge di bilancio e finanziaria. Il disegno di legge di assestamento viene presentato per aggiornare le dotazioni di competenza e di cassa delle poste del bilancio non determinate da specifiche disposizioni di legge. Si connette con il Rendiconto dell’esercizio trascorso dal quale risulta l’effettiva entità dei residui attivi e passivi dell’esercizio attuale. Gli stanziamenti delle entrate sono assestate in relazione alle previsioni di gettito derivanti dall’attività di accertamento e dall’evoluzione della situazione dell’economia che si rifletta sulle basi imponibili.
21
stime del DPEF possono essere meglio aggiornate (a settembre – ottobre) alla luce
dei dati dei versamenti delle autotassazioni, nel frattempo divenuti disponibili.
Queste ultime, più aggiornate previsioni, oltre a servire per l’emendamento, a
settembre, al disegno di legge di assestamento del bilancio corrente, sono utilizzate
per la formulazione delle stime della RPP e del bilancio di previsione dello Stato per
il triennio.
Ad integrazione e chiarimento di quanto prima evidenziato a proposito delle
presentazione dei ricordati documenti di programmazione economica, è opportuno
richiamare l’attenzione sulle seguenti caratteristiche dei cicli delle previsioni: a) le
stime ufficiali, per l’anno corrente e per il quadriennio successivo, vengono
elaborate complessivamente in cinque fasi; b) esse riguardano però due aggregati
diversi, le Pubbliche Amministrazioni ed il bilancio dello Stato, per il quale le fasi del
ciclo delle previsioni sono tre; c) tra i due cicli di previsione non vi è sincronia; d)
tra le previsioni iniziali e finali del bilancio dello Stato intercorre di fatto un anno di
tempo.
Quanto sopra viene illustrato con l’ausilio dello schema semplificato
sottoriportato, di fonte MEF, Dipartimento Politiche Fiscali.
22
SCHEMA SEMPLIFICATO DEL CICLO DELLE PREVISIONI UFFICIALI
Anno 2007
Pubbliche Amministrazioni Bilancio dello Stato 30 settembre 2006 – RPP 2007
1. Anno base: 2006 stimato; 2. Quadro macro economico 30 settembre
2006; 3. Eventuali decreti legge di misure fiscali. 4. Disegno di Legge finanziaria nella
previsione programmatica
31 dicembre 2006 – PREVISIONE INIZIALE Legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009
1. Stima 2007 coerente con RPP 2007 (settembre 2006) integrato con 2
2. Legge finanziaria varata dal Parlamento. 31 marzo 2007 – RUEF 2007
1. Anno base: 2006 risultati; 2. Quadro macro economico 31 marzo
2007; 3. Legge finanziaria varata dal Parlamento 4. Eventuali decreti legge di misure fiscali.
30 giugno 2007 – DPEF 2008-2011 1. Anno base: 2006 risultati 2. Quadro macro economico 30 giugno 2007 3. Eventuali decreti legge di misure fiscali.
30 giugno 2007 – Disegno di legge di assestamento del bilancio 2007.
1. Stima 2007 coerente con DPEF 2008-2011
30 settembre 2007 – RPP 2008 1. Anno base: 2006 risultati 2. Proiezione del gettito acquisito 3. Eventuali decreti legge di misure fiscali.
30 settembre 2007–PREVISIONE ASSESTATA Emendamento al Disegno di legge di assestamento del bilancio 2007. 1. Stima 2007 coerente con RPP 2008
23
Circa le differenze dei due aggregati, si rammenta che al bilancio statale
affluiscono solo le entrate erariali e che esse vi sono registrate secondo il criterio
della competenza giuridica, non economica, come invece avviene a livello Pubbliche
Amministrazioni.
In ordine alla distanza, di un anno, tra previsioni iniziali e finali del bilancio
dello Stato va sottolineato che queste ultime sono desumibili soltanto dal
provvedimento di assestamento e dal suo aggiornamento (emendamento) di fine
settembre. Perciò un eventuale, anche rilevante, divario tra le stime iniziali indicate
e quelle assestate emendate del bilancio dello Stato può risultare normalmente
spiegabile, in massima parte, dalle variazioni (nell’andamento dell’economia; a
seguito di normative con effetti fiscali; a causa di accadimenti straordinari)
intervenute nel non certo breve arco temporale, di un anno, che intercorre tra
l’epoca delle prime e delle seconde. Come esempio di una rilevante “novità” con
effetti fiscali intervenuta a distanza di un anno, si può ricordare che a settembre
2006 la variazione del PIL nominale per il 2007 era stimata pari al 2,8%, mentre a
settembre 2007 è stata stimata al 4,6% (+64%).
La diversità dei cicli temporali delle previsioni delle entrate tributarie per lo
Stato e le Pubbliche Amministrazioni, che rende meno chiaro il nesso tra le
previsioni di bilancio e le previsioni di finanza pubblica (v. oltre, paragrafo 6.2),
potrebbe far prospettare, come mera ipotesi e previa una modifica delle legge n.
468/78, una correzione normativa della tempistica delle variazioni delle stime del
bilancio dello Stato.
Con l’occasione, venendo ad un altro aspetto di differenze, anche notevoli,
riscontrabili nel bilancio, quello tra le previsioni, anche finali, di competenza con
quelle di riscossione ed incasso, va sempre tenuto presente il peso che hanno
sull’accertamento complessivo gli accertamenti tramite ruoli, la cui resa in termini
di gettito può risultare di importo molto inferiore (v. oltre al paragrafo 5.2). Ne
deriva, pertanto, che una lettura di dati di bilancio comprensivi di ruoli rischia di
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esporre un quadro fuorviante del possibile introito.
3.3. Modelli per l’elaborazione delle previsioni delle entrate
tributarie.
Ai fini dell’attendibilità delle previsioni è ovvia l’importanza delle fasi
dell’acquisizione e della elaborazione dei dati.
Circa l’acquisizione, è sufficiente ricordare, in questa sede, che occorre
disporre di dati, quantitativi e qualitativi, adatti all’arco temporale di politica
economica da considerare ed al contesto di globalizzazione in cui si è inseriti nonché
delle più opportune informazioni statistiche, che siano inoltre comparabili con quelle
degli altri paesi della UE12.
Per quanto concerne l’elaborazione dei dati, si utilizzano i modelli
macroeconomici ritenuti più rispondenti alle necessità, considerato che esistono e
possono essere costruiti modelli di diversa tipologia, peraltro tra loro integrabili13.
Stante l’esistenza di una pluralità di modelli in uso presso Il Ministero
dell’economia e delle finanze, conviene far rapido cenno soltanto di alcuni tra quelli
attivi o continuamente sviluppati presso il Dipartimento delle Politiche Fiscali, che è
responsabile, come si è visto, delle previsioni delle entrate tributarie e quindi della
parte preponderante delle entrate finali del bilancio, e cioè del “Modello delle
entrate tributarie” e, per il gettito delle specifiche imposte, dei Modelli Irap, Ire ed
Ires14.
12 In questo quadro si considera fondamentale il passaggio del sistema dei conti nazionali dal SEC 79 al SEC 95, che ha anche comportato il consolidamento del principio di competenza rispetto a quello di cassa nella redazione del bilancio pubblico. In merito alle statistiche disponibili, si rammenta che i dati Istat di contabilità nazionale, revisionati nel 2005, sono sottoposti a revisioni annuali e, ogni cinque anni, a revisioni straordinarie.
13 Un confronto tra i modelli di previsione in uso tra i principali Paesi della UE (Germania, Francia, Italia, Olanda, Regno Unito), Stati Uniti, FMI, OCSE e Commissione europea effettuato nel 2005 dall’Istituto di previsione tedesco ZEW ha indotto a consigliare esplicitamente l’utilizzo congiunto di modelli piuttosto che l’affidamento ad una sola metodologia (v. volume “I Documenti Programmatici” curato dal MEF - Dipartimento del Tesoro, pagg. 180-195).
14 Dagli inizi degli anni 2000 il MEF, attraverso i suoi Dipartimenti, è diventato il responsabile dell’intero processo di previsione. In precedenza, all’epoca della tripartizione del Dicastero, il Ministero del bilancio e programmazione economica provvedeva all’elaborazione del quadro macroeconomico; il Ministero del tesoro alle previsioni della spesa e quello delle finanze alle stime sulle entrate. Attualmente, nell’ambito dei Dipartimenti del MEF ed ai fini delle varie operazioni di analisi, verifica e
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Oggetto dell’attività di previsione tramite il “Modello delle entrate
tributarie” sono, da un lato, le entrate tributarie delle Pubbliche amministrazioni,
secondo le definizioni di contabilità nazionale che recepiscono i criteri contabili del
SEC 95, e, dall’altro, le entrate erariali secondo i principi della contabilità pubblica15.
La base delle previsioni e della loro periodica verifica è costituita dal
sistema di monitoraggio posto in atto dal Dipartimento, il cui esito è diffuso
mensilmente con il “Bollettino delle entrate tributarie”.
Il Modello è di tipo statistico – matematico; i dati elaborati, relativi alle
entrate di tutte le Pubbliche amministrazioni, suddivise in imposte dirette, indirette
e in conto capitale, utilizzano il livello minimo di disaggregazione gestionale
adottato dal bilancio dello Stato, vale a dire il capitolo/articolo.
Il Modello previsionale Irap elabora i dati desunti dalle dichiarazioni dei
redditi delle categorie soggette al tributo (società, enti, titolari di partita Iva) e dagli
archivi dei modelli 770, di dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Il Modello di microsimulazione Ire agisce su tutti i contribuenti persone
fisiche e quindi su di una platea di oltre 38 milioni di soggetti. Viene analizzata la
posizione fiscale di ciascun contribuente, ogni variazione di gettito stimata a seguito
di modifiche normative ipotizzate (es. modifiche degli scaglioni, di deduzioni,
detrazioni), le conseguenti variazioni nelle addizionali ecc.. I risultati sono anche
monitoraggio che vengono effettuate, le previsioni utilizzano vari modelli, che vengono distinti, da un punto di vista generale, tra quantitativi e qualitativi. I modelli di tipo “quantitativo” osservano dati caratterizzati da regolarità ed oggettività, mentre i “qualitativi” inseriscono anche informazioni di carattere previsionale “soggettivo”, nel senso che sono derivati dalla conoscenza del sistema economico di cui trattasi; questi ultimi modelli dovrebbero essere in grado di anticipare gli effetti dei cambiamenti strutturali dell’economia di un paese.
Venendo alle diverse attività di analisi e di previsione svolte all’interno del MEF, si segnala che: presso il Dipartimento del tesoro è tra gli altri attivo il Quadro macro “Judgement Based Model”(JBM) ed il Modello econometrico per l’economia italiana (ITEM); presso la Ragioneria generale dello Stato il Modello di finanza pubblica; presso il Dipartimento politiche sociali il Quadro Macro territoriale (v. al riguardo il volume citato in nota 13, pag. 81).
Circa i modelli attivi presso il Dipartimento delle politiche fiscali citati nel testo (v. pag. 170 e segg. dello stesso volume) si evidenzia che le informazioni elementari sulle riscossioni dei versamenti sono tratti dai sistemi informatizzati dei soggetti istituzionali coinvolti (es. Banca d’Italia, RGS, Agenzie entrate e dogane, Monopoli).
15 L’analisi viene indirizzata verso il Conto consolidato delle Pubbliche amministrazioni, che comprende tutte le amministrazioni dello Stato, le aziende e amministrazioni autonome, gli enti territoriali e locali e loro consorzi nonché, tra l’altro, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, gli enti del Servizio sanitario nazionale, gli enti pubblici nazionali non economici.
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evidenziati per gruppi di contribuenti, individuati ad esempio per il reddito
prevalente (lavoratore dipendente, pensionato ecc. ), per classi di reddito,
provenienza geografica.
Il Modello Ires, relativo ai soggetti che esercitano un’attività d’impresa,
utilizza una serie di archivi riferiti alle categorie dei contribuenti tenuti a pagare
questo tributo ed è anch’esso finalizzato ad effettuare una simulazione di
quantificazione del gettito a legislazione vigente e a legislazione con proposte di
modifica.
3.4. Relazione tra entrate tributarie e congiuntura economica.
Le previsioni di gettito devono essere coerenti con il quadro economico di
riferimento, sia a carattere tendenziale che programmatico. Il quadro
macroeconomico viene elaborato dal Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del Tesoro tramite appositi modelli econometrici e comportamentali
così da individuare le proiezioni relative alle principali variabili macroeconomiche,
che sono quindi inviate al Dipartimento delle Politiche Fiscali ed alla Ragioneria
Generale dello Stato affinché possano desumerne gli andamenti delle basi imponibili
per le varie voci di entrata. Il Dipartimento del Tesoro può peraltro
successivamente trasmettere un nuovo quadro economico qualora, controllando i
dati previsionali del gettito indicati dagli altri citati Dipartimenti, non ne ravvisi più
la compatibilità con le variabili economiche, anch’esse influenzabili dal prelievo
fiscale, oggetto dell’invio della prima informativa (ad esempio, un aumento di
gettito derivante da più forti imposte sulle persone fisiche che comporti una
modifica del reddito delle famiglie destinato al consumo).
I fattori che determinano le previsioni delle entrate da incassare in un
esercizio vengono distinti in permanenti o transitori, a seconda che comportino o
meno variazioni durature, strutturali del gettito.
I fattori transitori delle variazioni del gettito nel periodo preso in
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considerazione sono legati essenzialmente al ciclo economico ed è noto che le
entrate tendono generalmente ad aumentare durante le fasi di espansione e a
ridursi nelle fasi discendenti.
Va precisato però che effetti transitori, non in grado di produrre
cambiamenti strutturali, derivano anche dalle misure una tantum, cioè quelle che
producono risultati di entrata destinati ad esaurirsi nell’anno o in pochi anni (si
pensi alle entrate acquisibili con alienazioni del patrimonio, con operazioni di
cartolarizzazione, con condoni, con aumenti solo temporanei di imposta).
Circa le conseguenze della congiuntura economica, occorre far presente
che gli importi e l’attendibilità delle stime dipendono anche dalla previsione
dell’esatta evoluzione temporale del ciclo, il che non è sempre così agevole. Bisogna
poi riuscire a distinguere, di fronte a variazioni, la parte dovuta al ciclo e quella
dovuta invece ad elementi strutturali.
Entra qui in gioco la “elasticità” rispetto al PIL, cioè il rapporto tra la
variazione percentuale del gettito e la variazione percentuale del PIL, che consente
di ipotizzare in termini quantitativi la relazione degli incassi con la congiuntura
economica (prescindendo dagli effetti della manovra di finanza pubblica).
Deve tenersi presente, tuttavia, che non vi può essere la certezza di
applicare indici di elasticità, individuati storicamente od utilizzati da modelli di
previsione, così adeguati da far calcolare con esattezza, nelle variazioni di entrata,
la parte ciclica e, per differenza, la parte strutturale. Tanto più che, pur in presenza
di previsioni non smentite, cioè realistiche, sull’andamento del ciclo, possono aversi
riflessi sulle entrate anche molto diversi, nel breve termine, a seconda del tipo di
crescita e del tipo di entrate. (Ad esempio, si hanno, nel breve, conseguenze di
segno diverso sui redditi e sulle connesse imposte a seconda che trattasi di una
crescita da domanda interna o esterna, determinando, la prima, maggior gettito
fiscale e maggiori introiti dai redditi da lavoro rispetto ad una crescita trainata
invece dalle esportazioni).
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A conferma della insussistenza di un unico e generalmente condiviso
sistema di previsione, è opportuno far presente che, a livello europeo, l’OCSE e la
BCE applicano diverse metodologie per calcolare la componente ciclica delle
entrate. Le due metodologie divergono negli elementi presi in considerazione per il
calcolo delle elasticità teoriche delle imposte rispetto alle loro basi imponibili e di
queste rispetto al PIL e quindi non portano allo stesso risultato. (L’elasticità teorica
delle entrate calcolata dall’OCSE per l’Italia è pari a 1,17).
Deve concludersi, su questo punto, che la metodologia di calcolo e di scelta
delle elasticità presenta comunque un ampio grado di discrezionalità, che dipende
fondamentalmente dalla instabilità della relazione tra andamento della base
imponibile e andamento delle relative imposte.
Vi influiscono, come si è visto, i fattori congiunturali del ciclo, le diverse
conseguenze fiscali determinate dai fenomeni guida della crescita (es. la domanda
interna o esterna), il tipo delle relazioni economiche o commerciali (es. la
prevalenza della minuta o della grande distribuzione) e, naturalmente, gli interventi
normativi che modifichino la struttura tributaria dei vari settori e quindi la reattività
delle entrate.
3.5. Metodologie di previsione delle entrate tributarie.
Il Dipartimento delle Politiche Fiscali si avvale, per le previsioni delle
entrate tributarie, di specifiche procedure e metodologie di stima, che applica al
settore istituzionale delle Pubbliche amministrazioni, costituito sostanzialmente
dalla Amministrazione centrale dello Stato e dalle Amministrazioni degli enti locali,
Regioni, Province e Comuni.
L’oggetto delle previsioni sono le entrate tributarie secondo le definizioni ed
i criteri di classificazione del sistema dei conti nazionali (SNA) e del sistema
europeo dei conti (SEC) ed il criterio contabile della loro registrazione è appunto
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quello del SEC della competenza economica16. La procedura di stima richiede quindi
il passaggio delle entrate tributarie indicate nel bilancio dello Stato secondo la
competenza giuridica alla competenza economica.
Il modello utilizzato, nato nella seconda metà degli anni novanta sulla base
dell’analogo modello già predisposto dalla Banca d’Italia per monitorare le entrate
tributarie di cassa, si è poi sviluppato in maniera autonoma. Il Dipartimento delle
Politiche Fiscali ha però precisato che i risultati dei due modelli sono spesso
sostanzialmente simili ed ha in particolare evidenziato che il suo modello di stima,
ben tarato sulla struttura economico – fiscale del Paese, è ormai considerato uno
dei più affidabili, assieme a quello già ricordato della Banca d’Italia e a quello del
Fondo monetario internazionale.
Il modello si avvale, come base dati, del preconsuntivo dell’ultimo anno
disponibile rispetto a quello delle previsioni ed utilizza come unità elementare il
singolo capitolo/articolo di bilancio, che è il livello minimo di disaggregazione
gestionale. Le voci d’imposta analizzate arrivano così ad essere circa 600.
La suddetta base dati viene corretta e cioè depurata da eventuali
elementi di gettito non ricorrente e straordinario (es. entrate una tantum,
provvedimenti occasionali, variazioni nei meccanismi di acconto). Vi si aggiungono
poi gli effetti della manovra di finanza pubblica, che si sommano dunque alle
previsioni calcolate in base al modello.
Da un punto di vista operativo il modello è costituito da una serie di
variabili di “approssimazione”, una per ogni voce d’imposta, che vengono
utilizzate come tassi di crescita delle basi imponibili e del tributo. La scelta delle
variabili è collegata all’evoluzione del quadro macroeconomico e a valutazioni di
tipo statistico – storico.
16 Il sistema di contabilità concordato a livello europeo SEC 95 costituisce la base di riferimento per le verifiche di convergenza definite dal Patto di stabilità dal 2000. Il suddetto, innovativo sistema dei conti è caratterizzato dalla registrazione di tutti i flussi in base al principio della competenza economica, cioè con riferimento al momento in cui il valore economico è creato, trasformato o distrutto, indipendentemente dalla modalità di pagamento: ciò vale per la produzione, per l’acquisto o vendita di un’attività, per gli interessi.
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La stima finale delle entrate tributarie è perciò quantificata attraverso la
somma delle stime relative ad ogni singola voce di imposta, a loro volta desunte
dalle variazioni delle basi imponibili determinate dalle stesse variabili
macroeconomiche che sono utilizzate per la realizzazione del DPEF.
Al termine dell’elaborazione, e quindi come risultato ex post, il modello
fornisce la misura della elasticità delle entrate tributarie totali rispetto al PIL17.
Ricapitolando, per ottenere la stima finale si effettuano le operazioni seguenti:
a) si parte dal dettaglio di ogni singola imposta delle entrate tributarie;
b) si sottraggono le entrate una tantum dell’anno18;
c) la differenza, per ogni voce d’imposta, viene quindi variata in linea con
l’andamento previsto della variabile macroeconomica che meglio “approssima”
la variazione della base imponibile di ogni singola imposta;
d) il risultato delle precedenti operazioni, che corrisponde alle entrate tributarie
stimate per l’anno a legislazione vigente, viene infine corretto con le variazioni
determinate nell’anno stesso dalla manovra di finanza pubblica, cioè dalla legge
finanziaria approvata alla fine dell’anno precedente e dagli altri eventuali
provvedimenti successivamente o congiuntamente adottati (collegati).
Il procedimento sopra descritto porta a considerare la stima esposta come
“robusta”, secondo l’espressione usata dal Dipartimento delle Politiche fiscali, in
quanto effettivamente basata su tutti gli elementi, macroeconomici e di gettito, via
17Con riferimento alle stime per il 2007 contenute nel DPEF 2008-2011 dello scorso giugno – luglio 2007, l’aumento del PIL, indicato pari al 4,5%, ha condotto, con un’elasticità calcolata nello 0,951%, ad una variazione del gettito previsto del 4,2%. Il Dipartimento delle politiche fiscali, dopo aver ricordato che l’elasticità delle entrate tributarie totali rispetto al PIL si è collocata tra 0,9 e 1 negli anni 1998-2005, ha evidenziato che la stima del gettito futuro sarebbe imperfetta se si applicasse la media delle elasticità degli anni precedenti. Questa media potrebbe, infatti, essere inidonea a valutare il gettito previsto nell’anno di interesse a causa di particolarità proprie dell’anno stesso (ad esempio, l’elasticità del 2006, caratterizzato da un forte aumento di gettito, è stata superiore alla media del passato).
18Poiché si tratta di entrate che producono sul bilancio pubblico soltanto effetti transitori, in quanto si esauriscono nel corso dell’anno (o in pochi anni) e che perciò non sono calcolabili ai fini delle modifiche dei saldi strutturali, in sede europea esse sono state escluse dai calcoli del Patto di stabilità e devono essere appositamente identificate dai governi. Oltre alle modifiche temporanee in aumento nelle aliquote e/o nei termini anticipati di versamento, ai condoni fiscali e, in campo non tributario, alle alienazioni di patrimonio immobiliare e alle cartolarizzazioni, vanno aggiunte, tra le cause di maggiori o minori entrate una tantum, anche le decisioni di organismi giurisdizionali (è da ricordare al riguardo, per la sua rilevanza, la sentenza del 2005 della Corte di giustizia europea sui rimborsi Iva per le auto aziendali dovuti dallo Stato italiano).
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via disponibili.
3.6. Difficoltà ed errori di previsione.
La successiva messa a punto delle previsioni di entrata garantisce man
mano sulla maggiore aderenza delle stime ai risultati, ma l’esperienza, anche
recente, dimostra che si possono comunque verificare errori e che questi possono
anche persistere malgrado correzioni e aggiustamenti19. Da qui l’importanza di
riuscire ad individuare i fattori che li abbiano determinati, la misura in cui tali fattori
abbiano influito e la ricerca di modalità che rendano più improbabile il loro ripetersi.
In realtà difficoltà ed errori di previsione sono riferibili a vari elementi di
criticità del sistema.
Vengono qui in rilievo, preliminarmente, due elementi di ordine generale di
difficoltà previsionale, consistenti, il primo, nel fatto che non vi è allineamento
temporale tra le stime basate sull’andamento dell’economia e quelle basate
sull’andamento del gettito ed, il secondo, nella discrasia delle previsioni di
competenza e di cassa; aspetti di cui si è già fatto cenno a proposito del ciclo delle
previsioni (v. paragrafo 3.2).
In relazione alla suddetta mancanza di allineamento - che viene meno
soltanto in occasione della presentazione dell’aggiornamento del DPEF, a
settembre, allorché si può disporre anche dei dati dell’autoliquidazione delle
imposte - si può osservare che la circostanza che le previsioni (quadro macro) del
DPEF di giugno siano, a motivo della non conoscenza del gettito, meno affidabili
potrebbe portare in questo momento ad una sottostima, e poi, come
conseguenza, alla successiva emersione di ulteriori, non previste entrate. Non si
può escludere, pertanto, una sottostima appositamente voluta per ragioni
19 Si pensi ad esempio all’andamento delle entrate nel 2006 e 2007, che sono state caratterizzate da una forte crescita, non prevista in quelle dimensioni nei documenti programmatici progressivamente elaborati e presentati al Parlamento, e alla serie di interrogativi sorti sulle cause più plausibili di tale rilevante divergenza e, in questa ottica, sulla natura degli errori di stima (v. oltre, nota n. 23 e paragrafo 6.3.2).
32
prudenziali; tuttavia, in astratto, non si può neanche escludere l’ errore di una
sovrastima, con conseguenze, poi, di segno opposto.
Sempre a proposito del difetto di allineamento temporale delle previsioni
macroeconomiche e di gettito, si rammenta altresì che le stime della RPP, cui si fa
riferimento durante la sessione di bilancio, non possono considerare le variazioni
sul gettito che intervengano nel corso dell’esame e dell’approvazione
parlamentare del disegno di legge del bilancio e della finanziaria.
Va inoltre di nuovo evidenziata la discrasia tra le previsioni di
competenza, che riguardano le entrate accertate (competenza giuridica), e le
previsioni di cassa, che sono invece riferite a quelle riscosse e versate, e, in
relazione a queste previsioni, il fatto che sulle stime dell’introito effettivo influisce,
anche notevolmente, il procedimento di riscossione, la sua efficacia e rapidità e
l’entità dei residui attivi recuperabili.
Prescindendo dai suddetti elementi di criticità di ordine generale, possibili
errori di stima possono individuarsi nell’ambito di uno o più dei già menzionati
fattori di variazione del gettito (andamento dell’economia; provvedimenti fiscali;
manovra di finanza pubblica; eventuali altri), come nei casi seguenti:
- in ordine agli effetti del ciclo economico e delle variazioni del PIL, si verificano
errori di previsione qualora vi sia stata un’ insufficiente capacità di
identificazione o di valutazione di modifiche strutturali intervenute nel sistema
atte ad influire sulle entrate tributarie (ad esempio, non è stato valutato un
aumento dell’occupazione o una maggiore estensione della grande distribuzione
commerciale, che sono solite determinare, entrambe, un incremento del
gettito);
- in merito ai provvedimenti una tantum e alle misure legislative di finanza
pubblica di effetto invece non solo provvisorio, l’errore può dipendere dalla
mancanza di adeguate e puntuali analisi sull’esito fiscale ex ante ed ex post di
tali provvedimenti e misure;
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- l’errore può derivare dall’attribuzione di un peso sbagliato, per eccesso o per
difetto, a componenti residuali delle variazioni, cioè non imputabili agli altri,
suddetti fattori (v. oltre, paragrafo 3.7).
Le carenze in ordine alle stime ex ante ed alle rilevazioni ex post, la cui
esigenza è stata in molte circostanze segnalata da questa Corte 20, meritano di
essere ancora sottolineate essendo del tutto evidente che stime e quantificazioni
non esaurientemente motivate e non dettagliatamente spiegate abbiano un
inadeguato tasso di attendibilità e comportino comunque un più elevato rischio di
errori.
Perplessità sui procedimenti di stima applicati dall’Esecutivo sono state
sovente fatte presenti nel corso stesso dell’iter di esame e approvazione delle
relative misure fiscali. Durante l’esame dell’ultimo disegno di legge finanziaria, per
il 2008, così come, del resto, negli anni precedenti, sono stati stigmatizzati, in
particolare:
- la mancanza di un’informazione sistematica sugli elementi utilizzati per
quantificare gli effetti finanziari in quanto calcolati sulla base di appositi modelli
di microsimulazione che, come è stato criticamente rilevato, non richiedono
l’immissione di tutti i dati riferibili a tutte le utili variabili;
- il fatto che, di conseguenza, la verifica delle stime non possa che basarsi su
ricostruzioni induttive, desumibili da informazioni solo parziali;
- la sottovalutazione dell’ importanza, invece, della conoscenza completa dei dati
sottostanti alle stime (quali, ad esempio, le basi imponibili, le aliquote, il
20 Rilievi critici di questo tipo nei confronti delle stime operate dal Governo ed illustrate nelle Relazioni tecniche dell’ Amministrazione finanziaria in occasione dell’ultima manovra di finanza pubblica per il 2008 sono stati sottolineati sia dalla Corte dei conti che dai Servizi bilancio di entrambi i rami del Parlamento (v. l’audizione della Corte dei conti dinanzi alle Commissioni bilancio delle Camere sul disegno di legge finanziaria 2008 in data 10.10.2007 e i dossier dei Servizi bilancio di Senato e Camera predisposti per il relativo esame parlamentare, rispettivamente del disegno di legge Senato n. 1817, nell’ottobre 2007, e Camera n. 3526, nel novembre 2007). Analoghi rilievi sono stati svolti dalla Corte anche nelle Relazioni sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nell’ultimo quadrimestre dell’anno (riguardante la manovra di finanza pubblica), ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 6 della legge 5.8.1978 n. 468, introdotto dalla legge 23.8.1988, n. 362.
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numero dei soggetti interessati, le informazioni riferibili a detrazioni, deduzioni,
ecc.) che sono necessari non solo per rendersi conto del percorso di
funzionamento e dei risultati dei modelli impiegati, ma altresì per confrontarli in
futuro con i dati addotti per spiegare gli effetti attesi da successive disposizioni
su fattispecie analoghe21.
L’opportunità delle verifiche ex post, anch’essa in più occasioni sottolineata
da questa Corte, non ha bisogno di essere particolarmente motivata; si tratta,
perciò, soprattutto, di impegnarsi per superare gli ostacoli che ne potrebbero
impedire l’attuazione. Certamente, questo tipo di verifica risulterebbe più agevole,
affidabile e tempestiva ove fosse prevista sin dall’inizio, ex ante, con la copertura,
inoltre, dei relativi costi e con la predisposizione di idonei strumenti e modalità22.
21 Appare sufficiente citare solo due esempi delle numerose norme del disegno di legge finanziaria 2008 alle cui stime di gettito sono state rivolte obiezioni specifiche di incompletezza o di inverificabilità. Circa la quantificazione del minor gettito ICI derivante dall’estensione della riduzione per l’abitazione principale a tutti i proprietari, introdotta al Senato rispetto all’originario testo governativo (art. 2 commi 1-3), il Servizio bilancio della Camera dei deputati ha osservato che “ la quantificazione non risulta suscettibile di verifica, in quanto non vengono esplicitati in dettaglio né i dati utilizzati né la metodologia adottata” e che “non è possibile ricostruire il procedimento seguito, in quanto i dati necessari risultano nell’esclusiva disponibilità dell’amministrazione finanziaria”(v. dossier citato pag. 17). In merito agli effetti delle nuova normativa IRES, caratterizzata da una riduzione di aliquota, da un lato, ma dall’ampliamento della base imponibile dall’altro (art. 3 commi 1-19), il Servizio bilancio del Senato ha tra l’altro osservato che “sia la microsimulazione IRES così come anche la stima in capo ai soggetti IRPEF (cui la norma si dovrebbe applicare) non sono direttamente verificabili; la prima in particolare si presenta come una elaborazione statistico-informatica effettuata direttamente dal Governo, di cui viene fornito unicamente il risultato finale; la seconda soffre di carenza di dati che ne permettano un controllo diretto”(v. dossier citato pag. 37). Per quanto concerne le critiche, di analogo tenore, formulate dalla Corte dei conti sulla non verificabilità delle stime governative degli anni precedenti, si rinvia in particolare alle Relazioni sulla tipologia delle coperture adottate, citate alla nota 20, dei quadrimestri settembre-dicembre 2005 (“Osservazioni sulla conseguibilità delle maggiori entrate” a pag. 82 e seguenti) e 2006.
22 Ad esempio, per quantificare esattamente ex post l’effetto di una variazione fiscale in sede di imposta
sui redditi si potrebbe contestualmente imporre l’introduzione di un’apposita “casella” nei modelli di dichiarazione e di versamento, ma avendo contezza, peraltro, di dover affrontare, di fronte a questo vantaggio, l’onere delle modifiche ai modelli e i maggiori costi della loro compilazione e gestione.
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3.7. Lotta all’evasione e tax compliance.
A proposito dei fattori “residuali” delle variazioni di gettito, va segnalata la
notevole importanza attribuita dal Governo, anche in audizioni ed interventi in
Parlamento e nella “Relazione sui risultati della lotta all’evasione” presentata, ai
sensi della legge n. 296/2006, in data 22 ottobre 2007, alla novità rappresentata
dal forte aumento della propensione spontanea all’osservanza dei doveri tributari
(tax compliance) da parte del contribuente, il quale sarebbe stato indotto a questo
corretto comportamento soprattutto dalla temuta o verificata maggiore efficacia
della lotta all’evasione fiscale e dalla mancanza di prospettive di condoni.
Il miglioramento della tax compliance di cui sopra si sarebbe dunque
aggiunto, in termini rilevanti, ai risultati di gettito ottenuti a seguito di specifiche
misure antievasione e all’intensificazione dell’attività di accertamento e di controllo,
manifestandosi nell’emersione di ampie basi imponibili e di aree di economia
sommersa e nell’aumento dello spontaneo pagamento delle imposte23.
23 Il Vice Ministro dell’economia e finanze Visco in un’audizione presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati del 25 luglio 2007 fornì anche dei dati quantitativi al riguardo, che qui si riassumono. La consistenza dell’evasione fiscale in Italia sarebbe molto superiore a quella delle economie avanzate e dei più importanti Paesi della UE ed altrettanto accadrebbe per il sommerso. Si nasconderebbero al fisco 230-245 miliardi di valore aggiunto, circa il 17-18% del PIL (dati Istat); dalle dichiarazioni risulterebbe un’evasione del 21% della base imponibile Irap e fino al 33% della base imponibile Iva (Agenzia delle entrate). L’evasione sarebbe molto diffusa tanto al nord che al sud, riguarderebbe, a diversi livelli, tutte le categorie dei contribuenti, ma sarebbe comunque maggiore nel settore dei servizi, rispetto all’agricoltura e all’industria, e nelle piccole e medie imprese. Le cause del rilevante aumento del gettito erariale lordo dello Stato dal 2005 al 2006, pari in totale a 35,8 miliardi, furono, in quella audizione, individuate e ripartite come segue : 30% dovuto alla crescita del PIL; 22 % a provvedimenti una tantum e a fattori eccezionali; 14% come effetti di manovre permanenti di finanza pubblica; il restante 34% in conseguenza di specifiche azioni antievasione, per il 7%, e della tax compliance per il 27%, pari quindi, in valore assoluto, a 9.6 miliardi. Quest’ultimo, residuale fattore della crescita delle entrate sarebbe stato particolarmente rilevante in ordine al gettito Iva, al cui aumento, di 9,3 miliardi in totale, l’adempimento spontaneo del contribuente avrebbe concorso per il 45% del totale, pari a circa 4,2 miliardi. I dati comunicati nella menzionata audizione del 25 luglio 2007 sono stati sostanzialmente confermati nella Relazione al Parlamento del Ministero dell’economia e finanze sui “risultati della lotta all’evasione”, inviata in data 22 ottobre 2007 dal Ministro Padoa Schioppa e redatta dal Vice Ministro Visco. Sono peraltro opportune alcune integrazioni e precisazioni di quanto sopra evidenziato relativamente alla precedente audizione. Anzitutto, si fa notare che, in base alla Relazione, il così elevato valore aggiunto dell’economia sommersa (230-245 miliardi) comporterebbe almeno 7 punti percentuali di PIL di mancate entrate, corrispondenti, ai livelli del momento del PIL, ad una perdita superiore di 100 miliardi di euro l’anno. Viene precisato, anzi, che essendo l’economia sommersa responsabile solo di una parte dell’evasione fiscale, la perdita potenziale di gettito dovrebbe valutarsi in importi ancora maggiori. Venendo al recupero di gettito, la Relazione informa che con la lotta all’evasione sono stati incassati tra il 2006 ed il 2007 circa 23 miliardi di euro di maggiori entrate precedentemente non pagate, che in buona parte si stimano legate ad un miglioramento della tax compliance dei cittadini; allo stesso tempo le entrate da ruoli e riscossioni coattive sono aumentate di oltre il 20%.
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Tuttavia, tassi elevati di recupero di gettito, superiori alla crescita dei
principali aggregati macroeconomici, conseguiti come effetto, diretto e indiretto, del
contrasto all’evasione non possono continuare all’infinito, nel senso che è ben
difficile ipotizzare che in ogni anno successivo vi siano, per quanto riguarda entrate
non derivanti dall’andamento dell’economia, sempre introiti aggiuntivi. E’ scontato,
infatti, che non vi può essere, per effetto della lotta all’evasione, un ininterrotto
recupero aggiuntivo di base imponibile della stessa misura dell’anno precedente, o
addirittura in misura superiore, perché i margini di ulteriori miglioramenti non
possono che essere destinati a ridursi.
Ma il problema delle dimensioni del gettito futuro di queste entrate
derivanti direttamente o indirettamente dalla lotta all’evasione va visto anche dal
punto di vista dello stesso mantenimento della base imponibile emersa, che
potrebbe quindi, non solo non aumentare, ma diminuire.
Il discorso riguarda in particolare la continuazione di quel comportamento
osservante del contribuente che si è prima denominato tax compliance che,
dipendendo da una valutazione di convenienza del contribuente sui rischi
dell’inadempimento fiscale, può mutare nel tempo, a seconda delle circostanze e
delle condizioni del momento24.
Circa il recupero derivante da tale modificato comportamento del contribuente, la stima per il 2006 viene corretta a circa 8,8 miliardi, pari al 24% del totale dell’incremento delle entrate dell’anno rispetto al 2005. Per quanto riguarda il 2007, la Relazione indica, in base alle ultime previsioni e proiezioni annuali, una crescita di gettito, in totale, di circa 25,5 miliardi rispetto al 2006, di cui il 26%, pari a 6,7 miliardi, attribuito all’aumento dei versamenti spontanei.
24 Al riguardo, la Relazione sui risultati della lotta all’evasione (v. pag. 19) afferma, tra l’altro: “Il recupero di base imponibile degli ultimi due anni è frutto di un sostanziale mutamento delle aspettative dei contribuenti e dell’azione coordinata dei controlli e sanzioni che hanno ridotto la convenienza percepita dal contribuente ad evadere. Le aspettative ed i comportamenti dei contribuenti possono tuttavia essere mutevoli e si adattano al contesto del momento. L’esperienza passata dimostra che i miglioramenti nel comportamento dei contribuenti possono avere durata temporale limitata ed invertirsi in assenza di un’azione costante di politica antievasione”. Viene citato come esempio il netto miglioramento negli indici di adempimento Iva determinato, alla fine degli anni 90, da incisivi interventi antievasione, durato tuttavia solo pochi anni a causa del venir meno di quel deciso atteggiamento di contrasto. Con il peggioramento degli indici di tax compliance il gettito ha visto infatti progressivamente annullarsi i risultati in aumento prima registrati.
37
4. Previsioni delle entrate non tributarie.
La stima delle entrate non fiscali non utilizza una previsione di elasticità
annuale rispetto al PIL in quanto – secondo il MEF, Dipartimento RGS (v. nota n.9)
– il loro andamento rispetto al PIL risulta generalmente costante. Si tratterebbe
dunque di entrate o di andamento sostanzialmente anelastico o dipendente da
fenomeni contingenti, alle quali perciò non sono applicabili criteri di previsione
analoghi a quelli utilizzati per le entrate tributarie. E’ stato quindi precisato dal
Ministero che le stime delle entrate in parola vengono operate essenzialmente sulla
base delle serie storiche, dell’andamento del gettito in corso, di nuove norme che
vengano ad incidere direttamente sui cespiti, delle informazioni acquisibili dai
soggetti che debbono effettuare i versamenti.
E’ noto inoltre che molti capitoli di entrate extratributarie sono iscritti in
bilancio “per memoria”, cioè non recano alcuna previsione. Il Ministero ha al
riguardo spiegato che la gran parte di questi capitoli riguarda introiti dei quali è
prevista la riassegnazione alla spesa. L’iscrizione viene effettuata, a seguito dei
versamenti che affluiscono nel corso dell’esercizio, con apposito decreto di
variazione25.
4.1. Previsioni e gestione delle entrate extratributarie.
Nel prendere atto delle suddette considerazioni, peraltro di ordine piuttosto
generico, deve invece qui rammentarsi, entrando in valutazioni più specifiche, che
l’argomento delle entrate extratributarie (Titolo II) e per certi aspetti anche delle
altre non tributarie, in particolare quelle patrimoniali (Titolo III), si presta ad una
25 Con riferimento alle entrate della P.A è opportuno ricordare che anche la stima dell’introito dei contributi sociali non avviene utilizzandone l’elasticità rispetto al PIL in quanto non esiste tra contributi e PIL una relazione diretta e perché sono molti i fattori che contingentemente influiscono sul loro ammontare annuale. Si ricorda, ad esempio, che i profitti e le pensioni concorrono a formare il PIL ma che sugli stessi non si versano i contributi sociali. Pertanto, la stima dei contributi sociali effettivi è costruita prendendo a riferimento i tassi di crescita delle retribuzioni lorde del settore pubblico (sulla base degli esiti dei rinnovi contrattuali) e del settore privato (sulla base di variazioni corrispondenti all’evoluzione del quadro macroeconomico).
38
serie di osservazioni critiche, in più occasioni rilevate dalla Corte dei conti, atte a
porre in luce numerose carenze ed incertezze nelle procedure e nelle quantificazioni
delle loro previsioni, che sono l’oggetto della presente indagine.
Al riguardo si richiamano integralmente le relazioni approvate da questa
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato al
termine di due apposite indagini: l’una sull’ analisi di possibili disfunzioni gestionali
sottostanti a varie tipologie di entrate extratributarie (deliberazione n. 3/2002/G del
2 gennaio 2002) e l’altra sulle entrate riassegnabili (deliberazione n. 4/2004/G del
9 febbraio 2004), a suo tempo trasmesse al Parlamento e alle Amministrazioni
competenti, e tra queste all’odierno Ministero per l’economia e le finanze, ma che
non sono state finora seguite, in effetti, da veri, soddisfacenti correttivi.
Fermo restando tale integrale richiamo alle suddette relazioni, si ritiene,
tuttavia, di non poter fare a meno di riassumere in questa sede alcune delle
principali considerazioni allora svolte in quanto tuttora determinanti per giudicare e
comprendere se e come viene gestito il procedimento di previsione nel comparto
extratributario nonché nell’ambito delle entrate riassegnabili.
La prima indagine, che riguardò 14 tipologie di entrate extratributarie,
portò l’attenzione su di un aggregato della cui composizione e delle cui
caratteristiche risultò una conoscenza, in genere, molto limitata anche tra gli stessi
addetti ai lavori. Essa consentì comunque di meglio comprendere ed individuare le
fonti di un complesso di proventi di una certa consistenza visto che, pur restando
molto lontani dalle dimensioni del comparto tributario, avevano nel 1999 superato i
53 mila miliardi di lire in termini di accertamenti ed i 48 mila miliardi in termini di
riscossioni (e che nel 2006 hanno superato, rispettivamente, i 45 ed i 25 miliardi di
euro).
Le tipologie di entrate extratributarie selezionate per la suddetta indagine
erano apparse di particolare interesse: alcune perché caratterizzate da una
corrispondenza biunivoca nella spesa e da una gestione, per la maggior parte,
39
senza la previa formulazione di esplicite previsioni iniziali di bilancio (entrate
riassegnabili); altre perché riferite a presupposti di incerta natura (entrate eventuali
e diverse; restituzioni, rimborsi, rifusioni, recuperi; concorsi e contributi vari;
proventi derivanti da servizi resi e beni ceduti); altre ancora perché relative a
cespiti e presupposti di una certa rilevanza, a fronte, però, di scarsi risultati in
termini di accertamenti e/o di riscossioni (diritti, canoni e concessioni; vendita di
beni confiscati e sequestrati; pene pecuniarie; proventi contravvenzionali; rimborsi
di anticipazioni e riscossioni di crediti; indennità e interessi di mora). L’insieme delle
tipologie esaminate rappresentavano allora, in base alla somma degli importi degli
accertamenti e delle riscossioni di competenza, circa la metà del totale delle entrate
extratributarie. La situazione non è adesso qualitativamente molto diversa.
Dall’analisi svolta si ebbe tra l’altro conferma che alla sottovalutazione
dell’importanza quantitativa delle entrate extratributarie si accompagnava la scarsa
conoscenza che ne avevano le stesse amministrazioni che ne erano responsabili in
base alle classificazioni di bilancio e che, anche quando mostravano di averne
conoscenza, apparivano spesso convinte di non averne responsabilità esclusiva, ma
di condividerla con altre amministrazioni (in genere con la RGS per le previsioni e
con il Ministero delle finanze per la riscossione).
Da questa insoddisfacente attenzione e considerazione derivavano, come fu
sottolineato, limiti e inadeguatezze ai fini di una gestione consapevole e
responsabile di varie voci di entrata e una molto maggiore difficoltà nel poter
utilizzare il bilancio come strumento di monitoraggio dell’andamento delle singole
fonti di entrata. Al riguardo furono tra l’altro evidenziati la presenza di corposi
capitoli aventi per oggetto entrate complessivamente qualificate come “eventuali e
diverse” e la mancata determinazione di articolare specifici capitoli di entrata in
modo da distinguere e monitorare le diverse fonti di introito. In particolare, però, fu
sottolineata la mancata formulazione di previsioni o la formulazione di previsioni
40
solamente pro forma, nel senso di previsioni indicate senza tenere conto delle
effettive potenzialità della specifica fonte di entrata, come nel caso dei numerosi
capitoli inizialmente iscritti in bilancio “per memoria”, in gran parte riguardanti
entrate extratributarie26.
26 Si riportano talune osservazioni formulate per le diverse tipologie di entrata esaminate.
Con riguardo alla tipologia di entrata dei recuperi, restituzioni, rimborsi e rifusioni (468 mld di lire di accertamenti e 381 mld di riscossioni di competenza nel 1999) fu tra l’altro segnalata la scarsa attenzione prestata dalle Amministrazioni alle singole gestioni anche in considerazione della esiguità degli importi riscontrati.
Relativamente alla tipologia dei concorsi e contributi (2.294 mld di lire di accertamenti e 1.710 mld di riscossioni di competenza), dagli elementi esaminati apparve che una gestione effettiva fosse svolta dal solo Ministero della difesa e che le rimanenti Amministrazioni non si preoccupavano molto delle esigue entrate riconducibili a questa tipologia visto che sembravano aver rinunciato ad occuparsi della relativa gestione.
Per quanto riguarda la tipologia dei proventi derivanti da servizi resi e da beni ceduti (604 mld di lire di accertamenti e 602 mld di riscossioni di competenza), rilevata la chiara tendenza alla progressiva sostituzione dello Stato da parte dei privati, fu messa in evidenza, in generale, la situazione di assoluta non conoscenza delle potenzialità del cespite gestito, dimostrata dagli enormi scostamenti fra accertamenti e previsioni iniziali, come nel caso, tra gli altri, del cap. 3342 del Ministero del tesoro (per il biennio 1997-98, 232 mld di previsioni a fronte di accertamenti, rispettivamente, di 320 mila e zero lire).
Per quanto riguarda la tipologia delle entrate eventuali e diverse (3.815 mld di lire di accertamenti e 3.751 mld di riscossioni di competenza), emerse che le Amministrazioni responsabili non avevano conoscenza dell’incidenza delle diverse fonti di entrata e che nella maggior parte dei casi non ne conoscevano la composizione neppure in termini meramente qualitativi. Fu quindi segnalata la tendenza della gestione del bilancio di far confluire nei capitoli aventi ad oggetto entrate eventuali e diverse anche entrate prima imputate ad una miriade di altre voci di bilancio, con la giustificazione che si trattava di entrate o inesistenti o comunque di entità molto modesta. In molti casi emerse che le Amministrazioni non risultavano in grado né di spiegare le ragioni di un continuo calo degli importi introitati, né, tanto meno, di monitorarne e governarne l’andamento. Gli importi delle entrate “eventuali e diverse” sono state peraltro progressivamente ridimensionati negli anni successivi (nel 2006, 1.923 milioni di euro di accertamenti e 1.817 di riscossioni di competenza). Una specifica analisi aggiornata su queste entrate è contenuta nelle Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato del 2006 (pag. 273 e segg.).
In ordine alla tipologia dei proventi del demanio e del patrimonio (710 mld di lire di accertamenti e 636 mld di riscossioni di competenza) riguardante sia i proventi derivanti da affitti, concessioni e canoni (cap. 2601), sia i proventi del demanio pubblico (cap. 2612) furono rilevate consistenti rettifiche apportate agli importi dei resti da riscuotere, con saldi prima in aumento e poi in diminuzione, per ragioni ignote. Il raffronto fra accertamenti e previsioni, poi, evidenziò, insieme con notevoli scostamenti, l’assenza di sincronia fra le une e gli altri, nel senso che le previsioni aumentavano quando gli accertamenti diminuivano, e viceversa, a riprova della scarsa capacità di controllo da parte delle amministrazioni interessate dell’andamento e delle prospettive di gestione.
Per quanto riguarda gli altri proventi diversi da quelli del demanio e derivanti da autorizzazioni e locazioni (3.614 mld di lire di accertamenti e 3.605 mld di riscossioni di competenza), si osservò, come un dato comune a tutte le gestioni delle Amministrazioni interessate, la mancata formulazione di corrette previsioni, sia iniziali che definitive, rivelatrice dell’assenza della fase della programmazione.
Anche circa la tipologia dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati (13 mld di lire di accertamenti e di riscossioni di competenza), coinvolgente più Amministrazioni (in particolare Finanze e Interno), fu rilevata la mancanza di completa conoscenza dei proventi derivanti dai beni confiscati e affluenti sia su capitoli specifici del Dipartimento delle Dogane, sia sui capitoli 2319 e 2650 (“Entrate eventuali e diverse”) rispettivamente delle Entrate e del Territorio.
Per quanto riguarda le pene pecuniarie (3.227 mld di lire di accertamenti e 701 mld di riscossioni di competenza), emerse una disfunzione sostanziale tra la fase dell’accertamento e il connesso sistema di riscossione, soprattutto nel caso di riscossione a mezzo ruoli come, in particolare, per i proventi connessi alle infrazioni valutarie gestiti dal Ministero del tesoro, con una riscossione, in media, di poco più dell’8% dell’accertato.
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4.1.1. Entrate riassegnabili.
Le entrate riassegnabili risentono del problema generalizzato delle entrate
extratributarie, vale a dire della carente attivazione delle Amministrazioni per la
loro acquisizione, anche quando questa non dipenda totalmente da fatti estranei
alle Amministrazioni.
Appare utile perciò un breve, più analitico richiamo alla rilevante entità e
alle caratteristiche delle entrate riassegnabili, fenomeno che questa Sezione
centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato deliberò di
approfondire con la indagine ricordata nel precedente paragrafo, della cui relazione,
approvata in data 9.2.2004, delibera n. 4/2004/G, conviene rammentare alcuni
punti più significativi ai fini del presente lavoro.
Premesso che il concetto di riassegnazione si riferisce a quei provvedimenti
amministrativi di variazione al bilancio – attuata in forza di speciali disposizioni
legislative – con i quali il Ministro dell’ economia e delle finanze attribuisce a taluni
capitoli di spesa somme in precedenza affluite in specifici capitoli di entrata, è da
segnalare che l’interesse per questo argomento derivava, e tuttora deriva, dal fatto
che le entrate riassegnabili, cioè quelle che trovano, come si è detto, una
corrispondenza biunivoca nella spesa, sono gestite, per la maggior parte, senza la
Circa i proventi contravvenzionali (163 mld di lire di accertamenti e 11 mld di riscossioni di
competenza) le entrate effettive, pur percentualmente superiori a quelle delle penalità pecuniarie, risultavano in realtà ancora più modeste a causa della mancata riscossione di un terzo degli accertamenti e con una quota riscossa dei resti superiore di poco al 4%.
Con riguardo ai proventi misti (7.681 mld di lire di accertamenti e 6.810 mld di riscossioni di competenza), furono indicate disfunzioni concorrenti a rendere poco trasparente la gestione delle fasi dell’entrata. In particolare, si rilevarono, in alcuni casi, previsioni iniziali e definitive di gran lunga inferiori agli accertamenti e, in altri, la totale assenza sia delle une che delle altre; le riscossioni, inoltre, risultavano costantemente inferiori agli accertamenti di competenza, tranne nei casi di pari importo perché derivanti da accertamenti contestuali.
Sui proventi derivanti da infrazioni alla normativa comunitaria (400 mld di lire di accertamenti e appena 253 milioni di riscossioni di competenza), tutti imputati al capitolo 3384 del Ministero del Tesoro, il Servizio di Controllo Interno non fu in grado di fornire alcun chiarimento.
Con riguardo sia alle entrate derivanti dal rimborso di anticipazioni e dalle riscossioni di crediti (1.114 mld di lire di accertamenti e 516 mld di riscossioni di competenza), sia a quelle derivanti da indennità e interessi di mora (524 mld di lire di accertamenti e 11 mld di riscossioni di competenza), fu evidenziato il basso grado di recupero - in particolare nel caso della seconda tipologia (2% di riscossioni di competenza rispetto all’accertato) – insieme con l’elevato scostamento fra accertamenti e previsioni, a riprova della mancanza di conoscenza da parte delle Amministrazioni (in questo caso soprattutto Finanze e Tesoro) dei propri crediti.
42
previa formulazione di esplicite previsioni iniziali di bilancio ponendosi così in
contrasto con il principio di unità del bilancio, in base al quale entrate e spese
vanno considerate per il loro valore globale. Non vi possono essere, infatti,
collegamenti tra singole entrate e singole spese (divieto dei tributi di scopo) per cui
ogni spesa deve essere finanziata con una quota di tutte le entrate ed ogni entrata
deve servire a finanziare una quota di tutta la spesa.
Già in sede della indagine sulle entrate extratributarie (referto approvato in
data 2.1.2002, delibera n. 3/2002/G) erano emerse numerose e consistenti
deroghe al principio dell’unità del bilancio dello Stato; ed infatti la nuova indagine
(referto approvato in data 9.2.2004, delibera n. 4/2004/G) confermò la notevole
estensione del fenomeno delle entrate riassegnabili che, con riferimento al
consuntivo 1999, risultò riguardare da un minimo di 114 fino a 283 capitoli e/o
articoli sui 1.074 del bilancio di entrata, per un importo dell’accertato di almeno
10.000 miliardi di lire, poi destinate, con il meccanismo della riassegnazione, a
finanziare una miriade di spese di vario genere.
Le dimensioni dell’entità delle entrate e delle spese indicate in deroga al
fondamentale principio dell’unità del bilancio destavano, e destano, preoccupazione,
oltre che di per sé, per un’attenzione molto limitata da parte delle Amministrazioni,
il più delle volte consistente nella mera acquisizione della conoscenza dell’importo
consentito da spendere. Né l’attenzione risultava, e risulta, maggiore dal lato della
spesa, che, anzi, in pratica, viene in questi casi sottratta anche al vaglio
parlamentare, trattandosi di voci di bilancio per le quali si fa per lo più ricorso
all’iscrizione per memoria, con una conseguente autorizzazione parlamentare “a
scatola chiusa”.
Si segnalò, ancora, in sede di relazione conclusiva, come l’Amministrazione
maggiormente interessata all’eventuale seguito da dare alle generali e puntuali
considerazioni ed osservazioni contenute nel referto era, ed è, sicuramente il
43
Ministero dell’economia e delle finanze, sia nella componente del Dipartimento della
RGS, sia nelle componenti responsabili di amministrazione attiva. Considerazioni e
rilievi, spesso di non secondaria rilevanza, riguardavano, però, e riguardano, anche
centri di responsabilità di tutti gli altri Ministeri.
Nel sottolineare le difficoltà incontrate nell’indagine nel procedere ad
un’analisi, quanto più completa possibile, dei capitoli riassegnabili e per definire, in
termini anche quantitativi, compatibilmente con l’individuazione della rilevante
normativa sottostante, il collegamento tra somme di entrata e finalità di spesa, si
riportano, infine, alcune delle conclusioni della relazione:
- le entrate riassegnabili, a livello numerico di voci contabili, rappresentano quasi
il trenta per cento dell’ossatura dell’entrata e mostrano una lieve tendenza
all’aumento, in parallelo all’aumento del numero totale delle voci di entrata;
- le riassegnabili iscritte per memoria risultano essere circa un quarto di tutte le
riassegnabili, di cui una parte non trascurabile (fino a circa la metà) presenta
tuttavia delle previsioni definitive;
- tenuto conto del fatto che una quota vicina all’ottanta per cento indica
previsioni iniziali di competenza pari a zero, risulta confermato che
l’Amministrazione in minima parte procede a fissare degli obiettivi in questo
settore;
- le riscossioni di competenza sono costantemente inferiori agli accertamenti,
mentre sono contenute le differenze rispetto ai versamenti;
- l’indice di “prudenza” nella formulazione delle previsioni appare particolarmente
elevato;
- deve, in particolare, constatarsi, in tema di previsione di entrata, il diffuso
atteggiamento secondo il quale essa spetterebbe in via del tutto assorbente al
MEF, anche quando il gestore è sostanzialmente responsabile per tutte le fasi
dell’entrata, ivi compresa quella della relativa previsione;
44
Sulla natura del fenomeno delle entrate riassegnabili, dei limiti e della
situazione della spesa riassegnata e delle iniziative di controllo in materia
l’attenzione della Corte dei conti è stata ulteriormente rinnovata. Ciò è accaduto,
tra l’altro, in occasione dell’indagine di questa Sezione sulle “Incongruenze, ritardi e
carenze nei recuperi delle spese di giustizia”, la cui relazione è stata approvata con
delibera del 20 luglio 2005 n. 19/2005/G, e nella indagine su “L’andamento della
spesa coperta con entrate riassegnabili”, la cui relazione è stata approvata in data
11 marzo 200827. Inoltre, è stata svolta al riguardo un’ampia trattazione in sede di
Relazione al Rendiconto generale dello Stato per il 2006 nel capitolo dedicato alle
“Inadeguatezze riscontrate nell’articolazione del bilancio ai fini del monitoraggio e
della valutazione delle gestioni dell’entrata”, al quale si fa rinvio (pagg. 264-273).
27 La relazione dell’indagine sulle “Incongruenze, ritardi e carenze nei recuperi delle spese di giustizia” (v. pag. 24) rammenta con precisione, che la disciplina giuridica delle entrate riassegnabili è fondata sull’art. 5 della legge 468/78 che, fissando i principi giuscontabilistici dell’universalità, integrità ed unità del bilancio, in via generale stabilisce, al comma 5, che è vietata l'assegnazione di qualsiasi provento per spese od erogazioni speciali, salvo per quanto concerne i proventi e quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili fatte a scopo determinato; il comma 6 fa salve, tuttavia, le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate. Il successivo art. 17, disciplinando l’assestamento e le variazioni di bilancio, regolava al comma 3 la relativa procedura di trasferimento alla spesa, prevedendo che le riassegnazioni ai capitoli di spesa sono disposte con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro il 31 ottobre di ciascun anno finanziario. Le somme versate dopo tale data e comunque entro la chiusura dell'esercizio sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai corrispondenti capitoli di spesa dell'anno successivo. (Tale norma procedurale è stata modificata dall’art. 3 del d.p.r. 469/1999 che, con regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all’entrata e la riassegnazione alle u.p.b. per la spesa con particolare riferimento ai finanziamenti Ue, ha abrogato il citato comma 3, prevedendo che le riassegnazioni sono disposte con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi, dell’Economia e delle Finanze) da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro l'anno finanziario di competenza. Le somme versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno e comunque entro la chiusura dell'esercizio possono essere riassegnate alle corrispondenti u.p.b. dell'anno successivo con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte dei conti). La relazione dell’indagine su “L’andamento della spesa coperta con entrate riassegnabili” (v. pag. 5) ricorda che le riassegnazioni comportano una sottostima – tanto fisiologica quanto inevitabile – delle previsioni di entrata, trattandosi di voci di bilancio per le quali, di norma, vengono formulate previsioni iniziali di gettito pari a zero, ma per le quali nel 2005 e nel 2006 sono poi stati consuntivati versamenti, rispettivamente, per 17 e per 5,6 miliardi, che, da una parte, sono stati rendicontati come extragettito, e, dall’altra, sono serviti a finanziare un ammontare equivalente di spesa per la quale non erano stati previsti stanziamenti.
45
5. Previsioni effettuate dall’ Agenzia delle entrate: le entrate da
accertamento e controllo.
In base al disposto dell’art. 62, comma 2, del D. Lgs. 300/99 (Riforma
dell’organizzazione del Governo) l’Agenzia delle entrate “è competente in
particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al
contenzioso dei tributi diretti e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le
imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già
di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati
alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni”. Il suo compito
consiste nel perseguire “il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia
attraverso l’assistenza dei contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare
inadempimenti e l’evasione fiscale” (art. 62 citato, comma 1).
L’Agenzia, dunque, interviene in tutti i casi, con la sua attività di
accertamento e controllo, in cui non siano stati esattamente e completamente
osservati gli obblighi del contribuente.
L’Agenzia, sulla base di tali premesse, formula, ai fini della redazione del
bilancio dello Stato, la previsione, non di tutte le entrate tributarie, della cui
gestione si occupa, ma di quelle derivanti da attività di accertamento e controllo,
distintamente per i principali settori impositivi28.
L’Agenzia, precisamente, provvede a trasmettere al Ministero dell’Economia
e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali, nonché al Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, le sue previsioni con riferimento sia alle entrate
tributarie che alle entrate considerate extratributarie, secondo l’elenco di seguito
riportato (fonte Agenzia).
Circa le entrate tributarie, si rileva, dal punto di vista dei livelli di
28 L’attività dell’Agenzia delle entrate nell’accertamento e controllo e nelle previsioni dalla stessa effettuate sono esposte nel presente paragrafo sulla base di una specifica memoria dell’Ufficio pianificazione e controllo dell’Agenzia del 5/11/2007.
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classificazione:
a) che esse sono prima indicate con riferimento alle singole imposte o a
raggruppamenti di entrate (per le imposte dirette: Irpef, ora Ire; Ires; Ilor;
condoni, sanatorie, introiti straordinari su tributi diretti e, per le imposte
indirette: Iva; condoni, sanatorie ed introiti straordinari su tributi indiretti; altri
tributi indiretti);
b) che ciascuna fonte di tali entrate è poi sempre individuata come derivante
“dall’attività di accertamento e controllo”;
c) che le entrate di cui trattasi sono infine distinte a seconda che derivino dai ruoli
ovvero, per i tributi per i quali è possibile, da istituti deflativi del contenzioso
(accertamento con adesione; omessa impugnazione; conciliazione giudiziale).
Circa le entrate extratributarie, va precisato che le stesse sono costituite da
sanzioni ed interessi connessi ad inadempimenti relativi alle entrate tributarie, tutti
derivanti “dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”.
Queste entrate sono considerati introiti extratributari in base al sistema di
contabilità europea SEC 95 e dall’anno 2000 vengono pertanto imputati al Titolo II.
47
1. POLITICHE FISCALI
1.1. ENTRATE TRIBUTARIE
1.1.1. IRPEF
1.1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO
Cap. 1023 / Art. 1 – Ruoli
Cap. 1023 / Art. 22 - Accertamento con adesione
Cap. 1023 / Art. 24 - Omessa impugnazione
1.1.2. IRES
1.1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO
Cap. 1024 / Art. 1 – Ruoli
Cap. 1024 / Art. 10 - Accertamento con adesione
Cap. 1024 / Art. 11 - Omessa impugnazione
1.1.3. ILOR
1.1.3.2. ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO
Cap. 1025 / Art. 1 – Ruoli
Cap. 1025 / Art. 18 - Accertamento con adesione
Cap. 1025 / Art. 19 - Omessa impugnazione
1.1.6. CONDONI, SANATORIE ED INTROITI STRAORDINARI SU TRIBUTI DIRETTI
1.1.6.2. ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO
Cap. 1040 / Art. 4 - Ruoli (IMPOSTA PATRIMONIALE)
Cap. 1171 / Art. 1 - IRPEF - Conciliazione giudiziale
Cap. 1171 / Art. 2 - IRES - Conciliazione giudiziale
Cap. 1171 / Art. 3 - ILOR - Conciliazione giudiziale
1.1.8. IVA
1.1.8.2. ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO
Cap. 1203 / Art. 4 – Ruoli
Cap. 1203 / Art. 5 - Accertamento con adesione
Cap. 1203 / Art. 6 - Omessa impugnazione
1.1.9. CONDONI, SANATORIE ED INTROITI STRAORDINARI SU TRIBUTI INDIRETTI
1.1.9.2. ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO
Cap. 1253 / Art. 1 - IVA- Conciliazione giudiziale
1.1.20. ALTRI TRIBUTI INDIRETTI
1.1.20.2 ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO
Cap. 1201 / Art. 2 – Ruoli (IMPOSTA DI REGISTRO) Cap. 1205 / Art. 3 – Ruoli (IMPOSTA DI BOLLO) Cap. 1217 / Art. 2 – Ruoli (TASSE CC.GG.)
1.2. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.2.5. ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA’ E DEGLI ILLEC
Cap. 3210 / Art. 1 - Ritardata iscrizione a ruolo – IRPEF
Cap. 3210 / Art. 2 - Prolungata rateazione – IRPEF
Cap. 3210 / Art. 3 - Mancato o ritardato versamento – IRPEF
Cap. 3210 / Art. 4 - Ritardata iscrizione a ruolo – IRES
Cap. 3210 / Art. 5 - Prolungata rateazione - IRES
Cap. 3210 / Art. 6 - Mancato o ritardato versamento – IRES
Cap. 3210 / Art. 7 – Ritardata iscrizione a ruolo – IRES
Cap. 3210 / Art. 8 – Prolungata rateazione – ILOR
Cap. 3210 / Art. 9 – Mancato o ritardato versamento - ILOR
Cap. 3312 / Art. 3 - Violazione norme - IRPEF Cap. 3312 / Art. 4 - Violazione norme - IRES Cap. 3312 / Art. 5 – Violazione norme - ILOR Cap. 3313 / Art. 1 – Sanzioni riscossione - IVA
Cap. 3313 / Art. 3 – Interessi di mora - IVA
48
Le previsioni vengono effettuate sia in termini di competenza, a copertura
di un arco temporale triennale, sia in termini di cassa, relativamente al solo primo
anno del triennio.
Nell’ambito del processo di elaborazione delle previsioni occorre ricordare il
contributo di Equitalia S.p.A, Agente della riscossione, attraverso piani e programmi
aziendali in tema di ruoli erariali29.
5.1. Procedimento di previsione.
Per le imposte oggetto della previsione vengono forniti distintamente gli
importi relativi ai ruoli, agli istituti deflativi del contenzioso (accertamento con
adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale) nonché alle sanzioni e interessi
connessi.
I ruoli
L’attività di controllo sostanziale svolta dagli uffici dell’Agenzia si conclude,
nei casi di positività del controllo, con la notifica ai contribuenti di avvisi di
accertamento con i quali vengono rettificati gli imponibili dichiarati e riliquidate le
imposte dovute con l’irrogazione delle relative sanzioni30.
Laddove il contribuente non provveda al pagamento delle somme contestate, non
29 L’art. 3 del decreto legge n. 203/2005 convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2005 ha introdotto la riforma del sistema di riscossione dei tributi a livello nazionale, individuando nella nuova S.p.A Equitalia il referente per la riscossione a partire dal 1 ottobre 2006. Tale evento costituisce una rilevante innovazione nel sistema di riscossione delle entrate pubbliche in Italia. La società, i cui soci sono Agenzia delle entrate (51%) e Istituto nazionale della previdenza sociale (49%), nasce con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia della riscossione e di ridurre, nel contempo, i costi di gestione per lo Stato. L’Agenzia delle entrate ha inteso sottolineare, nella memoria ricordata in nota n. 28, che l’attività di Equitalia S.p.A, svolta in sinergia con gli enti impositori ed in particolare con la stessa Agenzia per i tributi erariali, mira a costruire un governo unitario dell’azione di accertamento e di riscossione mediante ruolo onde garantire uniformità di indirizzi attraverso l’armonizzazione delle procedure e dei comportamenti operativi su tutto il territorio nazionale nell’attività di riscossione coattiva.
30 E’ noto che il controllo può anche essere effettuato nella sede stessa del contribuente attraverso accessi, verifiche, visite da parte della Guardia di finanza, e ciò allo scopo di reprimere, recuperare e scoraggiare l’evasione fiscale. Si ritiene inoltre, come si è già rilevato, che la tax compliance, e cioè la sostanziale accettazione da parte del contribuente dei suoi doveri verso il fisco, sia sicuramente favorita, oltre che dai servizi, anche di informazione, messi a sua disposizione, dall’effetto di deterrenza determinato da adeguati ed efficaci controlli. Da qui, tra l’altro, l’importanza della loro intensificazione nonché della riduzione dei tempi occorrenti per l’ emissione dei ruoli, per la notifica delle cartelle di pagamento, per l’esecuzione dei provvedimenti.
49
opponga ricorso in sede giurisdizionale ovvero non ricorra agli istituti deflativi (vedi
infra), gli importi dovuti sono “iscritti a ruolo” e cioè inseriti in appositi elenchi, da
trasmettere all’agente della riscossione per i successivi adempimenti, anche di
natura coattiva, finalizzati a rendere effettiva, in termini di incasso, la pretesa
tributaria.
Il processo di previsione delle entrate da riscuotersi mediante ruoli,
pertanto, prende il via proprio con la determinazione, in termini di competenza,
dell’ammontare dei ruoli consegnati all’agente della riscossione. A tal fine, l’Agenzia
fa riferimento alle due fattispecie principali di attività che generano i ruoli:
- l’attività di accertamento vera e propria, nella quale confluiscono gli esiti
dell’attività di controllo sostanziale svolta dagli uffici e quelli del controllo
formale delle dichiarazioni dei contribuenti e dei sostituti d’imposta ex art. 36-
ter DPR 600/7331;
- l’attività di liquidazione centralizzata delle dichiarazioni, dove confluiscono gli
esiti della liquidazione centralizzata delle imposte sui redditi e dell’Iva (art. 36-
bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72) e dei ruoli formati a seguito della
mancata adesione dei contribuenti alla liquidazione stessa.
La determinazione dei valori relativi ai ruoli da iscriversi nel bilancio di
previsione è effettuata attraverso un’analisi del carico ruoli consegnato nell’anno di
stima. Dal momento che la previsione è effettuata nel corso dell’esercizio, ai fini del
calcolo viene preso in considerazione l’ammontare dei ruoli effettivamente affidati
all’agente della riscossione sulla base dell’ultima data di consegna disponibile32. Il
dato così quantificato viene proiettato sull’intero anno ed elaborato per addivenire
ad una verosimile stima del carico ruoli complessivo dell’anno stesso.
31 Tale controllo consiste nel verificare la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla relativa documentazione in possesso del contribuente, attraverso l’invito a quest’ultimo da parte dell’Ufficio ad esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell’Agenzia e quanto esposto in dichiarazione.
32 La consegna si effettua nei giorni 10 e 25 di ogni mese.
50
Gli importi così ottenuti sono però comprensivi di quei ruoli che, per le più
svariate ragioni, saranno successivamente oggetto di sospensioni e sgravi. E quindi,
come da consolidata esperienza, il carico lordo viene abbattuto di un importo, di
misura variabile a seconda delle circostanze del periodo considerato, rispetto al
totale. Il valore così ottenuto equivale al prevedibile carico ruoli netto che viene,
quindi, comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’iscrizione al
bilancio di previsione.
In termini di cassa, la previsione viene effettuata in base al valore di
prevedibile realizzo dei ruoli, che si ottiene applicando all’ammontare dei ruoli di
competenza una percentuale di riscossione determinata verificando l’andamento
delle riscossioni registrato nel corso dell’anno (monitorato attraverso il ricorso a
procedure ad hoc). Si considerano anche i dati contenuti nel piano aziendale di
Equitalia S.p.A nonché, ovviamente, le eventuali novità normative che incidono
sull’attività di riscossione.
E’ opportuno precisare che ai fini della determinazione di tale percentuale
di riscossione si tiene conto sia del grado di riscossione dei ruoli di competenza sia
del peso dei ruoli rimasti da riscuotere negli anni precedenti, come sarà meglio più
oltre precisato. A tale riguardo va sottolineato che l’incidenza di questi ultimi
rappresenta la parte più significativa dell’intero ammontare delle riscossioni.
Le previsioni per i successivi anni del triennio – che come detto valgono
solo in termini di competenza – sono di mero riferimento, e vengono elaborate
incrementando le previsioni dell’anno precedente di un importo variabile
(mediamente pari al 5%) nell’ottica di assicurare, a legislazione invariata, una
costante crescita delle attività di accertamento e del numero dei controlli.
51
Le sanzioni e gli interessi
Il calcolo delle previsioni relative alle sanzioni e agli interessi connessi ai
ruoli viene effettuato, in termini di competenza, applicando una percentuale
convenzionale del 30% all’importo dei ruoli.
In termini di cassa, il valore di presumibile realizzo è calcolato applicando il
medesimo procedimento utilizzato per i ruoli.
Gli istituti deflativi del contenzioso
Gli istituti amministrativi volti ad evitare l’instaurarsi del contenzioso
tributario oggetto di previsioni da parte dell’Agenzia sono:
� Accertamento con adesione: tale istituto, introdotto nel nostro ordinamento
con il D. Lgs. 218/97, consente al contribuente di “concordare” la definizione
delle imposte dovute. Si tratta, sostanzialmente, di un accordo tra contribuente
e Agenzia, che può essere raggiunto anche prima della notifica dell’avviso di
accertamento, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al
giudice tributario. La procedura può essere proposta sia dal contribuente che
dall’ufficio. Tramite contraddittorio con l’Amministrazione, il contribuente potrà
riconoscere la fondatezza delle contestazioni sollevate dall’ufficio, così come,
sulla base delle argomentazioni e indicazioni da lui fornite, lo stesso ufficio
potrà rettificare la portata dei rilievi precedentemente avanzati, ridefinendo, a
vantaggio del contribuente, l’imponibile precedentemente accertato. Di norma
tale istituto trova la sua naturale applicazione nei casi di rettifiche del reddito
operate dagli uffici sulla base di procedimenti valutativi attinenti alla
ricostruzione indiretta dei ricavi e di altri componenti positivi e, in generale, in
tutti quei casi nei quali gli uffici si avvalgono di induzioni e/o presunzioni.
� Acquiescenza: consente ai contribuenti, in presenza di un avviso di
accertamento ritenuto oggettivamente non contestabile, di evitare l’instaurarsi
52
del contenzioso attraverso il pagamento della maggiore imposta dovuta e la
riduzione delle sanzioni. L’acquiescenza comporta infatti la riduzione ad ¼ delle
sanzioni amministrative irrogate dagli uffici con gli avvisi di accertamento non
impugnati sia per le violazioni concernenti il tributo che per quelle relative al
contenuto delle dichiarazioni.
� Conciliazione giudiziale: è il mezzo attraverso il quale il contribuente può
chiudere un contenzioso aperto con il fisco. Infatti, in presenza di un ricorso
presentato in Commissione tributaria provinciale, la conciliazione permette di
chiudere la lite in tempi brevi, evitando così il rischio e i costi di un eventuale
proseguimento del contenzioso (D. Lgs. 546/92).
Le previsioni di entrata relative a tali istituti sono formulate in base al
principio “cassa = competenza”, dal momento che la loro comune prerogativa è la
chiusura del potenziale conflitto fisco-contribuente mediante l’immediato
pagamento di quanto dovuto (sanzioni comprese), circostanza che comporta che le
previsioni in termini di cassa equivalgono sostanzialmente a quelle in termini di
competenza. In questa fattispecie, quindi, viene meno il principio generale adottato
per le previsioni dei ruoli di competenza secondo cui le previsioni relative agli
incassi vengono effettuate applicando una percentuale di riscossione.
L’Agenzia ha fatto presente che, per stimare correttamente il gettito
derivante da tali istituti, ne analizza l’andamento negli anni precedenti, ne verifica il
trend durante l’anno in corso e, infine, ne effettua la previsione tenendo in
considerazione le indicazioni normative eventualmente intervenute riguardo agli
stessi.
L’Agenzia ha quindi tenuto a sottolineare di aver dato un forte impulso alle
attività connesse agli istituti deflativi considerato anche il notevole incremento che
si è registrato, negli ultimi anni, nel numero dei controlli realizzati. Ciò anche a
seguito delle specifiche richieste contenute nei principali documenti di indirizzo
53
politico in materia di contrasto all’evasione, controlli che rappresentano la “materia
prima” ai fini dell’applicazione degli istituti in parola.
A tale considerazione va aggiunto che l’aumento del numero di adesioni,
acquiescenze e conciliazioni realizzate ha un immediato impatto in termini di
entrate per il bilancio dello Stato, trattandosi, come già ricordato, di istituti che
prevedono la definizione immediata da parte dei contribuenti, con contestuale
versamento delle somme dovute.
L’assestamento delle previsioni
L’Agenzia provvede a trasmettere e proporre, di solito a metà anno, alla
RGS e al DPF del MEF le previsioni delle entrate tributarie ed extratributarie di sua
competenza che valuta da doversi modificare nel corso dell’esercizio e da far
includere perciò nel disegno di legge di assestamento del bilancio.
L’Agenzia ha precisato che la rimodulazione delle previsioni iniziali viene
effettuata in base alle analisi dei diversi fattori che incidono sulla loro
determinazione, con riferimento sia al contesto macroeconomico di riferimento che
a specifici elementi di natura gestionale. Sotto tale aspetto, i fattori che incidono
sulle entrate e che più frequentemente sono causa di rettifica delle previsioni iniziali
possono indicarsi nei seguenti:
- trend delle riscossioni registrato nel corso dei primi mesi dell’anno delle entrate
da UPB2 (attività di accertamento e controllo), in relazione sia ai ruoli che ai
versamenti diretti da istituti deflativi;
- andamento delle attività di accertamento e controllo svolte dagli uffici
dell’Agenzia nella prima parte dell’anno (carico ruoli consegnati);
- intervenuti mutamenti nel quadro normativo di riferimento che influiscano
direttamente sulle attività dell’Agenzia.
In base alle analisi condotte sugli elementi sopra indicati, l’Agenzia
54
provvede a verificare l’aderenza delle previsioni di entrata inizialmente formulate
all’evoluzione del contesto di riferimento dei primi mesi dell’anno. Ricorrendone i
presupposti, elabora quindi una proposta di assestamento - che può essere,
evidentemente, in aumento o in diminuzione rispetto alle previsioni iniziali -
comunicandola alle strutture competenti per il suo recepimento nei documenti di
finanza pubblica.
Previsioni di competenza e di cassa
Quanto prima esposto sui criteri delle previsioni di competenza e di cassa
effettuate dall’Agenzia delle entrate risulta esemplificato con chiarezza dalle due
successive tabelle, concernenti le previsioni dell’Agenzia per il triennio 2008-201033.
La prima tabella, relativa alle previsioni di competenza, riguarda ciascuno
dei tre anni. La previsione del primo anno, 2008, riporta nel totale delle entrate
tributarie dei singoli cespiti la somma della stima dei ruoli da consegnare all’agente
della riscossione, già ridotta dell’importo ipotizzato degli sgravi e sospensioni, e
della stima delle entrate derivanti dagli istituti di deflazione. Queste ultime sono
calcolate nei termini di effettivo realizzo e perciò risultano equivalenti
sostanzialmente alle previsioni di cassa di cui alla seconda tabella. Le entrate
extratributarie (sanzioni ed interessi) sono stimate, convenzionalmente, al 30%
della stima dei ruoli. Le previsioni di competenza del secondo (2009) e terzo (2010)
anno sono calcolate pari, mediamente, al 5% in più delle previsioni del primo anno.
La seconda tabella, relativa alle previsioni di cassa e concernente soltanto il
primo anno (2008), indica cifre molto diverse rispetto a quelle di competenza dello
stesso anno per quanto riguarda i ruoli, per due ordini di ragioni: in primo luogo
33 Con D.M. n. 168159 del 28.12.2007, contenente la ripartizione, per l’anno finanziario 2008, delle UPB in capitoli e articoli, il MEF (RGS) ha modificato, lievemente, soltanto le stime formulate dall’Agenzia relative all’accertamento per adesione, identiche nelle due tabelle, concernenti l’IRPEF (cap.1023/22, da Meuro 383 a 409,5), l’ IRES (cap.1024/10, da Meuro 269 a 290) e l’IVA (cap.1023/05, da Meuro 302 a 332,3). Questo incremento di gettito, di circa 78 Meuro complessivi, è stato previsto come effetto dell’entrata in servizio, nella seconda metà del 2008, di nuovi funzionari da impiegare nella lotta all’evasione.
55
perché i ruoli sono qui stimati nel valore del loro presunto realizzo e, in secondo,
perché le stime di incasso effettivo si riferiscono a tutti i ruoli da riscuotere, anche a
quelli residuati dagli anni precedenti, che anzi hanno il peso maggiore. Il realizzo
previsto si ottiene applicando alla stima di competenza una percentuale ricavata
anzitutto dall’andamento delle riscossioni e, per i ruoli residui, un abbattimento,
piuttosto elevato, il cui dettaglio è più avanti riferito. Le previsioni di cassa derivanti
dagli istituti deflativi del contenzioso, che sono utilizzati per ottenere un introito
immediato, anche come sanzioni (ridotte), tengono conto dell’andamento
precedente ed attuale di questo tipo di incassi. Le entrate extratributarie vengono
calcolate in termini di cassa nel 30% delle stime dei ruoli corrispondenti.
56
Agenzia delle Entrate – Sintesi del bilancio di previsione delle Entrate – COMPETENZA
(valori in milioni di euro)
DESCRIZIONE Previsione Anno 2008
Previsione Anno 2009
Previsione Anno 2010
IRPEF (TOTALE) 12.361 13.039 13.726
UPB 2 9.648 10.190 10.734
Cap. 1023 / Art. 1 - Ruoli 9.045 9.497 9.972
Cap. 1023 / Art. 22 - Accertamento con adesione
383 441 485
Cap. 1023 / Art. 24 - Omessa impugnazione
220 253 278
EXTRATRIBUTARIE 2.713 2.849 2.992
Cap. 3210 / Art. 1 - Ritardata iscrizione a ruolo
668 702 737
Cap. 3210 / Art. 2 - Prolungata rateazione
90 95 99
Cap. 3210 / Art. 3 - Mancato o ritardato versamento
148 155 163
Cap. 3312 / Art. 3 - Violazione norme IRPEF
1.807 1.898 1.992
IRES (TOTALE) 4.442 4.695 4.948
UPB 2 3.489 3.695 3.897
Cap. 1024 / Art. 1 - Ruoli 3.177 3.336 3.502
Cap. 1024 / Art. 10 - Accertamento con adesione
269 309 340
Cap. 1024 / Art. 11 - Omessa impugnazione
43 50 55
EXTRATRIBUTARIE 953 1.001 1.051
Cap. 3210 / Art. 4 - Ritardata iscrizione a ruolo
28 29 31
Cap. 3210 / Art. 5 - Prolungata rateazione
32 34 35
Cap. 3210 / Art. 6 - Mancato o ritardato versamento
241 253 265
Cap. 3312 / Art. 4 - Violazione norme IRES
652 685 719
ILOR (TOTALE) 86 60 26
UPB 2 66 46 20
Cap. 1025 / Art. 1 - Ruoli 66 46 20
Cap. 1025 / Art. 18 - Accertamento con adesione
0 0 0
Cap. 1025 / Art. 19 - Omessa impugnazione
0 0 0
EXTRATRIBUTARIE 20 14 6
Cap. 3210 / Art. 7 - Ritardata iscrizione a ruolo
5 3 1
57
DESCRIZIONE Previsione Anno 2008
Previsione Anno 2009
Previsione Anno 2010
Cap. 3210 / Art. 8 – Prolungata rateazione
0 0 0
Cap. 3210 / Art. 9 - Mancato o ritardato versamento
2 2 1
Cap. 3312 / Art. 5 – Violazione norme ILOR
13 9 4
IVA (TOTALE) 13.620 14.331 15.065
UPB 2 10.547 11.104 11.677
Cap. 1203 / Art. 4 – Ruoli 10.244 10.757 11.294
Cap. 1203 / Art. 5 - Accertamento con adesione
302 348 383
Cap. 1203 / Art. 6 – Omessa impugnazione
0 0 0
EXTRATRIBUTARIE 3.073 3.227 3.388
Cap. 3313 / Art. 1 – Sanzioni riscossione IVA
2.262 2.375 2.494
Cap. 3313 / Art. 3 - Interessi di mora
811 852 894
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 31 36 39
Cap. 1171 / Art. 1 - IRPEF - Conciliazione giudiziale
11 12 14
Cap. 1171 / Art. 2 - IRES - Conciliazione giudiziale
18 21 23
Cap. 1171 / Art. 3 - ILOR - Conciliazione giudiziale
2 3 3
Cap. 1253 / Art. 1 - IVA - Conciliazione giudiziale
0 0 0
TOTALE 30.540 32.162 33.805
IMPOSTA DI REGISTRO 98 102 108
Cap. 1201 / Art. 2 – Ruoli 98 102 108
IMPOSTA DI BOLLO 0 0 0
Cap. 1205 / Art. 3 – Ruoli 0 0 0
TASSE CC.GG. 11 11 11
Cap. 1217 / Art. 2 – Ruoli 11 11 11
IMPOSTA PATRIMONIALE 36 36 36
Cap. 1040/ Art. 4 - Ruoli 36 36 36
TOTALE GENERALE 30.685 32.311 33.959
58
Agenzia delle Entrate – Sintesi del bilancio di previsione delle Entrate – CASSA
(valori in milioni di euro)
DESCRIZIONE Anno 2008 Previsione
IRPEF (TOTALE) 2.366
UPB 2 1.959
Cap. 1023 / Art. 1 - Ruoli 1.357
Cap. 1023 / Art. 22 - Accertamento con adesione
383
Cap. 1023 / Art. 24 - Omessa impugnazione
220
EXTRATRIBUTARIE 407
Cap. 3210 / Art. 1 - Ritardata iscrizione a ruolo
100
Cap. 3210 / Art. 2 - Prolungata rateazione 14
Cap. 3210 / Art. 3 - Mancato o ritardato versamento
22
Cap. 3312 / Art. 3 - Violazione norme IRPEF
271
IRES (TOTALE) 932
UPB 2 789
Cap. 1024 / Art. 1 - Ruoli 477
Cap. 1024 / Art. 10 - Accertamento con adesione
269
Cap. 1024 / Art. 11 - Omessa impugnazione
43
EXTRATRIBUTARIE 143
Cap. 3210 / Art. 4 - Ritardata iscrizione a ruolo
4
Cap. 3210 / Art. 5 - Prolungata rateazione 5
Cap. 3210 / Art. 6 - Mancato o ritardato versamento
36
Cap. 3312 / Art. 4 - Violazione norme IRES 98
ILOR (TOTALE) 13
UPB 2 10
Cap. 1025 / Art. 1 - Ruoli 10
Cap. 1025 / Art. 18 - Accertamento con adesione
0
Cap. 1025 / Art. 19 - Omessa impugnazione
0
EXTRATRIBUTARIE 3
Cap. 3210 / Art. 7 - Ritardata iscrizione a ruolo
1
59
DESCRIZIONE Anno 2008 Previsione
Cap. 3210 / Art. 8 - Prolungata rateazione 0
Cap. 3210 / Art. 9 - Mancato o ritardato versamento
0
Cap. 3312 / Art. 5 - Violazione norme ILOR 2
IVA (TOTALE) 2.300
UPB 2 1.839
Cap. 1203 / Art. 4 – Ruoli 1.537
Cap. 1203 / Art. 5 - Accertamento con adesione
302
Cap. 1203 / Art. 6 - Omessa impugnazione 0
EXTRATRIBUTARIE 461
Cap. 3313 / Art. 1 - Sanzioni riscossione IVA
339
Cap. 3313 / Art. 3 - Interessi di mora 122
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 31
Cap. 1171 / Art. 1 - IRPEF - Conciliazione giudiziale
11
Cap. 1171 / Art. 2 – IRES - Conciliazione giudiziale
18
Cap. 1171 / Art. 3 – ILOR - Conciliazione giudiziale
2
Cap.1253 / Art. 1 - IVA- Conciliazione giudiziale
0
TOTALE 5.642
IMPOSTA DI REGISTRO 15
Cap. 1201 / Art. 2 – Ruoli 15
IMPOSTA DI BOLLO 0
Cap. 1205 / Art. 3 – Ruoli 0
TASSE CC.GG. 2
Cap. 1217 / Art. 2 – Ruoli 2
IMPOSTA PATRIMONIALE 5
Cap. 1040 / Art. 4 - Ruoli 5
TOTALE GENERALE 5.664
60
5.2. Residui attivi: metodologia di determinazione del loro
abbattimento.
Si è già detto che le previsioni di riscossioni effettuate dall’Agenzia delle
entrate in termini di cassa sono basate sul valore del prevedibile realizzo dei crediti
dei ruoli consegnati all’agente della riscossione entro il termine dell’esercizio (nuovi
ruoli) nonché dei ruoli rimasti da riscuotere dei precedenti esercizi (residui) che
rappresentano la parte preponderante dei crediti complessivamente da riscuotere.
Al momento della presentazione del Rendiconto generale dello Stato ai fini
della parificazione della Corte dei conti e dell’approvazione parlamentare, un
semestre dopo la chiusura dell’esercizio di riferimento, la RSG, individuate, come
preconsuntivo, le somme complessive dei residui da riscuotere al 31.12 dell’anno
precedente relativi ai ruoli, dettagliatamente indicati per capitolo/articolo, secondo il
prospetto sottoriportato, chiede all’Agenzia delle entrate di quantificare, ai fini della
definizione del Rendiconto, la percentuale di abbattimento dei suddetti residui onde
determinare la quota del loro presunto realizzo.
61
RESIDUI
Cap. 1023/01 - IRPEF Imposta da riscuotersi mediante ruoli
Cap. 1024/01 - IRES/IRPEG Imposta da riscuotersi mediante ruoli
Cap. 1025/01 - ILOR Imposta da riscuotersi mediante ruoli i
Cap. 1040/04 - Imposta sul patrimonio netto di società, imprese individuali, enti e stabili organizzazioni, ecc. - Imposta riscossa a mezzo ruoli
Cap. 1203/04 - IVA Imposta riscossa a mezzo ruoli
Cap. 1242/01 - Entrate derivanti dal condono fiscale in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari – IVA
Cap. 1253/01 - Entrate derivanti dalla definizione delle situazioni e pendenze in materia di imposte indirette - IVA
Cap. 2308 - Indennità e interessi di mora a carico dei debitori diretti per ritardati o differiti versamenti imposte fabbricazione
Cap. 2325 - Quote dei proventi contravvenzionali, pene pecuniarie e somme ricavate dalla vendita di beni confiscati, ecc.
Cap. 2326 - Quota del 20 per cento delle sanzioni pecuniarie riscosse in materia di imposte dirette da destinare ai fondi, ecc.
Cap. 2327 - Quote dei proventi contravvenzionali, delle pene pecuniarie e delle somme ricavate dalla vendita beni confiscati, ecc.
Cap. 3210/01 - Interessi per ritardata iscrizione a ruolo relativi all'IRPEF
Cap. 3210/03 - Interessi per mancato o ritardato versamento riscossi mediante ruoli relativi all'IRPEF
Cap. 3210/06 - Interessi per mancato o ritardato versamento riscossi mediante ruoli relativi all'IRPEG
Cap. 3210/07 - Interessi per ritardata iscrizione a ruolo relativi all'ILOR
Cap. 3312/03 - Sanzioni relative a violazioni alle norme riguardanti l'accertamento e la riscossione dell'IRPEF
Cap. 3312/04 - Sanzioni relative a violazioni alle norme riguardanti l'accertamento e la riscossione dell'IRPEG
Cap. 3312/05 - Sanzioni relative a violazioni alle norme riguardanti l'accertamento e la riscossione dell'ILOR
Cap. 3313/01 - Sanzioni amministrative, dovute dai trasgressori all'IVA
Cap. 3313/02 - Sanzioni amministrative, dovute dai trasgressori alle norme relative ai tributi indiretti diversi dall'IVA
Cap. 3313/03 - Indennità ed interessi di mora in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari
Per l’anno 2006 l’abbattimento è stato calcolato nell’85% ed il presunto
realizzo, quindi, nel 15%, percentuale, questa, considerata ben più realistica di
quelle degli anni precedenti, piuttosto inferiori come abbattimento e superiori,
pertanto, come presunto realizzo. Poiché gli importi iscritti a consuntivo 2006 del
complesso dei 21 capitoli indicati nella tabella sono stati pari a circa 161.000 milioni
- ottenuti previa diminuzione degli effetti, di circa 4.000 milioni, della “rottamazione
62
dei ruoli” ex decreto legge 24.12.2002 n. 282 convertito, con modificazioni, nella
legge 21.2.2003 n. 27 - i residui previsti da riscuotere sono stati indicati in circa
24.000 milioni, pari soltanto al 15% e corrispondenti all’abbattimento dell’85%34.
Per giungere a determinare il grado di effettiva esigibilità dei resti da
riscuotere è stata seguita per i ruoli affidati al 31.12.2006, e dovrebbe continuarsi
ad applicare, una metodologia di valutazione per passaggi successivi che è
interessante riferire, sia pure per sommi capi, e che è riassunta nella seguente
tabella.
Si comincia con la ricostruzione del valore “affidato da svalutare”, cioè del
valore complessivo dei ruoli residui affidati alla fine dell’esercizio (distinti in base
all’anno di consegna ed all’anno d’imposta, prima e dopo il 1998, anno dal quale si
considera più efficace l’opera di riscossione) sul quale si deve calcolare
l’abbattimento. Questo valore si ottiene sottraendo dall’importo complessivamente
affidato gli importi degli sgravi e sospensioni nel frattempo intervenuti –
ottenendosi così il valore “netto” - e delle riscossioni realizzate entro l’anno di
riferimento.
Si procede quindi distinguendo il suddetto affidato da svalutare in tre
diverse “posizioni” a ciascuna delle quali si attribuisce, annualmente, una
percentuale di presunta incassabilità (e, reciprocamente, di presunto realizzo) che
determina la conseguente diminuzione dell’affidato. La posizione 1 (oltre 90.000
milioni al 31.12.2006) concerne il carico dei ruoli relativo a soggetti interessati da
procedure concorsuali l’esistenza delle quali, com’è noto, rende il credito di difficile
esazione per la concorrenza dei creditori privilegiati. Di conseguenza, si stima per i
ruoli di tale posizione una notevole irrecuperabilità, che è stata indicata per il 2006,
in base all’esperienza storica e tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia, nel
95% per i ruoli ante 1998 (riferite perciò a procedure normalmente concluse e con
34 Ciò si rileva in dettaglio dall’allegato 1, paragrafo 6, del Volume 1 della Relazione al Rendiconto Generale dello Stato per il 2006 inviata dalla Corte dei conti al Parlamento.
63
prospettive di ristoro del debito del ruolo del tutto improbabile) e nell’85% per i
ruoli di imposte post 1998. La posizione 2 (oltre 18.000 milioni al 31.12.2006)
concerne le somme dei ruoli inesigibili, cui si attribuisce una possibilità di incasso,
seppur minima, valutata per il 2006 pari al 5%, (e di irrecuperabilità, quindi, al
95%) considerato che viene comunque effettuato un controllo sulla legittimità della
richiesta. Il valore di presunto realizzo del credito di cui trattasi è comprensivo
anche di eventuali addebiti riferibili all’agente della riscossione in conseguenza del
suo operato.
La posizione 3 (oltre 55.000 milioni al 31.12.2006) concerne i crediti di tutti
gli altri ruoli, che vengono considerati di riscossione via via più difficile man mano
che aumenta la loro anzianità: nel consuntivo 2006 sono stati considerati
irrecuperabili all’85% i crediti per i periodi di imposta ante 1998 e al 70% per quelli
di periodi posteriori.
TOTALE Fino A.I. 1997 Da A. I. 1998 AFFIDATO DA SVALUTARE AL 31/12/2006 (importi in milioni) 164.154 75.315 88.839
Abbattimento Abbattimento di cui: Totale % Importo % Importo
Residui attivi
posizione 1 90.721 (-95% 48.893 -85% 33.367 8.461
posizione 2 18.265 -95% 12.490 -95% 4.862 913
posizione 3 55.168 -85% 9.097 -70% 31.126 14.945
"ROTTAMAZIONE RUOLI" -4.000 - - - - -
TOTALE 160.154 70.480 69.355 23.869
Fonte: Agenzia delle Entrate
64
6. Considerazioni conclusive. Aspetti di criticità dell’attività di previsione.
Dopo aver descritto criteri, modalità, caratteristiche e risultati dell’impegno
dell’Amministrazione, pare ora opportuno, in sede di considerazioni conclusive,
mettere in rilievo soprattutto gli aspetti ed elementi di criticità e di minor efficacia
dell’attività di previsione. Quanto sopra, peraltro, senza negare o sottovalutare
serietà e professionalità degli organi amministrativi coinvolti, e dando anzi atto della
cooperazione data ai fini dello svolgimento dell’indagine, ma per sottolineare le
esigenze di miglioramento che questa Corte auspica e che pertanto segnala nella
sua funzione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni centrali.
Le Amministrazioni MEF della RGS e del DPF e l’Agenzia delle entrate,
direttamente interessate alle materie oggetto della presente indagine e alle
considerazioni che vi sono state svolte, hanno ciascuna trasmesso una memoria,
che è stata illustrata e/o precisata nel corso dell’adunanza pubblica del 1° aprile
2008 da propri rappresentanti (Dott. Giovanni D’Avanzo, dirigente generale, e Dott.
Luigi D’Attoma, dirigente, per la RSG; Dott. Geremia Palomba, direttore generale, e
Dott. Sabatino Alimenti, dirigente, per il DPF; Dott. Vittorio Orsomando, dirigente,
per l’Agenzia delle entrate). Di ciò si dà conto , in nota, nei paragrafi che seguono.
6.1. Responsabilità e formulazione delle previsioni in rapporto con la
gestione.
In ordine alla responsabilità delle previsioni di bilancio delle entrate erariali,
alle modalità della loro effettiva realizzazione, ai rapporti tra previsioni e gestione,
la situazione richiede osservazioni diverse per le entrate tributarie (Titolo I) e le non
tributarie (Titoli II e III).
Entrate tributarie (Titolo I)
Il comparto delle entrate tributarie appare delineato chiaramente nelle
competenze e nelle modalità di previsioni delle stime, che sono rimesse alla
responsabilità del Dipartimento delle Politiche Fiscali (DPF), con i necessari raccordi
65
con gli altri organi del MEF che intervengono nel procedimento (in particolare RGS
e, per il quadro macroeconomico, Dipartimento del Tesoro).
Sussiste però una sostanziale differenza nel procedimento di previsione
delle entrate tributarie ordinarie rispetto a quelle derivanti dall’attività di
accertamento e controllo considerato che per queste ultime una competenza
determinante nella formulazione delle previsioni è riservata all’Agenzia delle entrate
(v. paragrafi 5 e 5.1). L’Agenzia, organo di gestione dell’intero comparto tributario,
interviene infatti dall’inizio alla fine, dalla stima dell’entrata al suo incasso, nel
procedimento relativo alle imposte non pagate spontaneamente ed il cui gettito
consegue, appunto, dall’azione di accertamento e controllo ad essa assegnata (ruoli
di pagamento e istituti deflativi del contenzioso).
Tuttavia, l’opportunità di un proficuo collegamento tra le attività di gestione
(Agenzia delle entrate) e quelle di previsione (DPF) deve essere rilevata anche ai
fini della migliore accuratezza delle stime delle entrate tributarie derivanti
dall’attività ordinaria, per cui si rappresenta la necessità di un impegno volto ad
introdurre, o a rafforzare, idonei meccanismi di raccordo tra l’attività di stima di
queste entrate, caratterizzata dall’impiego di modelli econometrici, di competenza
del DPF, con quella dell’organo della gestione.35
Entrate non tributarie (Titolo II e Titolo III).
La individuazione della responsabilità della previsione di entrate
extratributarie non è risultata affatto chiarita, per molte tipologie, dalle risposte
dell’Amministrazione, avvalorando così l’ipotesi, in alcuni casi, della sostanziale
mancanza di un’attività di stima o evidenziando, in altri, l’esistenza di una sorta di
conflitto negativo di competenza (v. paragrafi 4.1 e 4.1.1).
Circa queste tipologie di entrate extratributarie, già oggetto di approfondite
35 Nella memoria della RGS, datata 31.03.2008 ed illustrata nell’adunanza pubblica dal Dott. Palomba, si evidenzia l’attenta analisi delle metodologie e delle procedure di elaborazione delle previsioni delle entrate effettuata nella presente relazione e si afferma di concordare con quanto nella stessa rilevato sulla necessità di migliorare e di rafforzare i meccanismi di raccordo tra Agenzia delle entrate e DPF, ma si fa anche presente che talune iniziative in tal senso sono già state attivate.
66
indagini da parte di questa Sezione, devesi perciò confermare che le previsioni del
bilancio dello Stato predisposto a cura della RGS non vengono sempre desunte da
una effettiva attività di gestione dell’entrata da parte di una ben individuata
struttura amministrativa da cui far discendere, quindi, l’origine e la responsabilità
della previsione. In questi casi risulta ulteriormente rafforzata, pertanto, la
presunzione del ricorso, in sede previsionale, ad una acritica ripetizione di una serie
storico-statistica; che, inoltre, si rivela spesso del tutto inattendibile alla luce dei
rilevanti divari, sia di segno negativo che positivo, che sono stati poi riscontrati tra
accertamenti e riscossioni. In altri termini, la RGS presenta sovente previsioni di
entrate extratributarie delle quali in realtà l’Amministrazione mostra di
disinteressarsi e che vengono in pratica quantificate secondo “il precedente”.
Il settore delle entrate extratributarie, seppur di dimensioni modeste in
percentuale rispetto alle entrate tributarie, rappresenta tuttavia, complessivamente
e in alcuni capitoli, importi per nulla trascurabili in valore assoluto, per cui le
incertezze e/o l’ inattendibilità delle stime non sono affatto prive d’importanza nel
quadro generale delle previsioni di gettito. Perplessità ed inconvenienti appaiono poi
particolarmente evidenti nelle previsioni “per memoria” e nelle entrate riassegnabili
alle spese, che sfuggono in tal modo alla preventiva autorizzazione parlamentare.36
Sul punto dell’organo ministeriale competente per le previsioni di talune
entrate del Titolo II e del Titolo III è emerso un orientamento non coincidente tra i
Dipartimenti della RGS e del Tesoro, nel senso che quest’ultimo non riconosce per la
36 Nell’appunto della RGS, datato 31.03.2008, ed illustrato nell’adunanza pubblica, sono stati trattati gli argomenti delle entrate extratributarie “eventuali e diverse” (Dott. D’Avanzo) e delle entrate riassegnabili (Dott. D’Attoma). La RGS concorda senz’altro con questa Corte sull’esigenza di evitare una promiscuità di proventi su un medesimo capitolo, come accade per le entrate “eventuali e diverse”, ma ha informato che sta progressivamente operando per raggruppare gli afflussi su capitoli specifici, così da limitare , in maniera consistente, l’imputazione ai capitoli delle entrate in questione ai soli casi di versamenti imprevedibili, sporadici e di trascurabile entità. La RGS ha poi ricordato il fondamento normativo delle entrate riassegnabili e sottolineato la forte riduzione di questo fenomeno che conseguirà dalle disposizioni della legge finanziaria del 2008 (art. 2, commi da 615 a 617). Pur convenendo con le osservazioni della presente relazione, la RGS ha peraltro insistito nel mettere in luce gli effetti propri del meccanismo della riassegnazione, spiegando che da esso deriva, in sede previsionale, la necessità dell’iscrizione in bilancio di un’entrata “per memoria”, seguita poi dalle variazioni in aumento della previsione di entrata solo dopo la sua realizzazione in corso di esercizio e, corrispondentemente, della previsione della spesa, per un importo pari ai proventi acquisiti.
67
previsione di tali entrate una propria responsabilità diretta, che gli viene invece
attribuita secondo una documentazione di provenienza della RGS. Come è stato
precisato (v. prospetto B e la connessa nota n. 10 della presente relazione), la
questione riguarda le entrate non tributarie relative, in particolare, a swap,
retrocessioni di interessi, dividendi, proventi connessi alla gestione del debito
pubblico, prelevamenti dai conti di tesoreria, nonché entrate del Titolo III, come
cartolarizzazioni e vendita di immobili.37
Premesso, sul piano generale, che non spetta alla Corte dei conti stabilire
l’esatta ripartizione delle competenze, si sottolinea, a proposito delle citate entrate
non tributarie del Titolo III, che la vendita di immobili e le cartolarizzazioni
costituiscono o si inquadrano in operazioni di particolare significato politico e
finanziario nell’ambito delle strategie del Governo, venendo ad assumere perciò un
notevole rilievo ai fini del controllo del Parlamento. Di conseguenza, gli introiti al
riguardo previsti dovrebbero essere suffragati da stime accurate e presupporre, a
monte, una precisa individuazione dell’organo competente ad effettuarle.
6.2. Tempistica delle previsioni delle entrate dello Stato e delle P.A.
Riassumendo le considerazioni svolte in particolare nel paragrafo 3.2, si
ricorda che le date ed i riferimenti delle entrate previste nel bilancio dello Stato non
coincidono con la tempistica delle previsioni relative alle Pubbliche Amministrazioni.
Tra le previsioni iniziali delle entrate erariali del bilancio dello Stato (RPP di
settembre dell’anno precedente) e quelle finali (assestamento di giugno –
settembre dell’anno di cui trattasi) intercorre la distanza di un anno mentre nel ciclo
di previsioni delle P.A. si utilizzano anche i dati “intermedi” della RUEF (marzo). Di
conseguenza, sussiste un inevitabile divario tra le successive stime riferite al
37 Nell’appunto del 31.03.2008 già citato, la RSG riconosce il fondamento dei rilievi di questa Corte sulla incertezza delle competenze e dei procedimenti per la effettiva realizzazione delle previsioni delle entrate non tributarie di cui trattasi. In linea generale, per le entrate non tributarie, la RGS conviene comunque sulla necessità di una maggiore responsabilizzazione delle Amministrazioni dello Stato, sia nella formulazione delle previsioni che nella gestione e consuntivazione dei dati finali di esercizio, con conseguenti analisi sui motivi di eventuali scostamenti dei risultati rispetto alle stime.
68
bilancio dello Stato e alla contabilità delle P.A.
Inoltre, in tutti i momenti del ciclo delle previsioni del bilancio dello Stato
non può farsi riferimento a dati ufficiali di consuntivo, essendo il Rendiconto
generale dello Stato presentato, parificato e approvato nell’anno successivo. Le
previsioni assestate (finali) dell’anno dovrebbero peraltro essere coerenti con le
previsioni del gettito acquisito nel primo semestre. Quanto sopra esposto spiega
ulteriormente una differenza “fisiologica” tra previsioni iniziali, assestate e di
consuntivo.
Tenuto conto delle suddette diversità tra i due cicli di previsioni, dello Stato
e delle Pubbliche Amministrazioni, si intende infine porre in rilievo che non risulta
chiaro, oggettivamente, il nesso tra le quantificazioni del bilancio statale e quelle
del complesso della finanza pubblica38.
6.3. Attendibilità delle previsioni delle entrate erariali.
I fattori che incidono negativamente sull’attendibilità delle previsioni di
entrata, a parte quelli, connaturati alla tempistica, di cui si è appena detto, non
sono gli stessi o comunque non hanno lo stesso peso nel comparto tributario e in
quello non tributario.
6.3.1. Attendibilità delle previsioni delle entrate non tributarie.
Come si è detto, le previsioni di molte tipologie di entrate extratributarie
sono indicate in bilancio da un organo (RGS) che non ne ha la gestione o che non se
ne occupa, se non dal punto di vista contabile, e risultano spesso effettuate in base
al precedente, anche se non verificato o contraddetto dal risultato di gettito, o in
termini di semplice previsione statistica.
38 Nella citata memoria del 31.03.2008, il DPF concorda sul fatto che il non allineamento dei cicli di previsione delle entrate dello Stato e delle P.A. non rende chiaro il nesso tra previsioni di bilancio e di finanza pubblica. Concorda pure sull’ipotesi, previa una modifica legislativa, di una possibile modifica della tempistica delle variazioni delle stime del bilancio dello Stato (v. paragrafo 3.2).
69
Devesi pertanto concludere che le previsioni concernenti tali tipologie sono
soggette, in ciascun anno, ad un forte rischio di inattendibilità, tanto più ove si
osservino differenze rilevanti tra le loro diverse registrazioni contabili (entrate
iniziali, finali, accertate, riscosse, di competenza, di cassa). Queste considerazioni
critiche sono state poi più specificamente sottolineate nei casi di entrate
riassegnabili e “per memoria”.
Circa le entrate non tributarie del Titolo III, in particolare a seguito di
vendite del patrimonio immobiliare e, in generale, di cartolarizzazioni, si è indotti a
ritenere che previsioni di entrate in materia non vengano affatto realizzate,
considerata la non convergente opinione, all’interno dello stesso Ministero
dell’economia e delle finanze, sulla titolarità (o esclusiva, o principale, o
concorrente) della competenza a formularle e avendo il Dipartimento del Tesoro
sostenuto la sua non responsabilità in merito.
6.3.2. Attendibilità delle previsioni delle entrate tributarie.
L’affidabilità delle previsioni delle entrate tributarie si fonda sulla validità
delle analisi macro della situazione economica (Dipartimento del Tesoro),
sull’accuratezza ed ampiezza dei dati e sull’adeguatezza dei modelli econometrici
(DPF). L’effetto combinato dell’andamento dell’economia, delle misure di finanza
pubblica, del contrasto all’evasione fiscale e del comportamento dei contribuenti, è
oggetto, come si è visto, delle stime di gettito. Queste stime, realizzate nei modi e
con gli strumenti sui quali ci si è soffermati, vengono quindi confrontate con i
risultati del reale introito, di tipo transitorio o strutturale, da cui si evidenzia, infine,
il grado della loro attendibilità.
Premesso che ciascun aspetto o fase del complesso meccanismo di
previsione può, in linea di principio, comportare o generare degli errori di stima, è
ovvio che qualora vengano formulate, in un arco temporale limitato, come è
accaduto per il gettito degli anni 2006 e 2007, diverse, successive previsioni in
70
aumento, con scarti continui tra previsioni e risultati (v. nota n. 23), non si possano
sottovalutare gli interrogativi espressi sull’affidabilità delle previsioni, essendo noto
che non vi è stata affatto unanimità di opinioni, in sede politica e tra gli specialisti,
sulle cause, o meglio sull’entità delle possibili cause, del ricorrente extragettito39.
Le osservazioni che la Corte dei conti ritiene di dover avanzare in merito
attengono soprattutto alle modalità ed ai criteri seguiti nel procedimento di stima,
indipendentemente perciò dalla possibilità di impiegare modelli econometrici
alternativi per elaborazioni previsionali di riscontro e verifica di quelle effettuate
dall’Amministrazione.
D’altra parte, la Corte, come è stato ricordato, è spesso intervenuta sul
tema: in audizioni parlamentari, con le relazioni sul Rendiconto generale dello
Stato, con le Relazioni quadrimestrali “sulla tipologia delle coperture adottate e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate”, con i
referti al Parlamento di altre indagini su argomenti connessi, con l’attività di
monitoraggio mensile sulle entrate erariali finali (versamenti).
Al termine del presente lavoro pare dunque opportuno ribadire soltanto le
esigenze sulle quali si ritiene di dover principalmente richiamare l’attenzione.
In questa ottica, si richiede, sul piano generale, che le previsioni siano
suffragate da precise e verificabili analisi e quantificazioni, atte a far meglio
comprendere il fondamento e le motivazioni delle stime, con elementi da trarre
anche dalle risultanze concrete della gestione delle singole fonti di entrata. In
termini più specifici, si pone in rilievo l’importanza, in particolare, di complete stime
ex ante dei provvedimenti finalizzati all’acquisizione di entrate e di apposite
39 Il DPF ha sostenuto, nella memoria del 31.03.2008, che le procedure con i modelli di previsione tengono conto della valutazione razionale degli elementi noti mentre non possono tener conto di fenomeni di natura straordinaria, che sono registrati solo al momento in cui si manifestano, come nel caso di recupero di base imponibile o di sua perdita. Secondo il DPF, le successive previsioni al rialzo del gettito 2006 e 2007 sarebbero state in buona parte dovute ad una variazione dei comportamenti dei contribuenti (tax compliance) e all’emersione di base imponibile non prevedibile. Il Dipartimento ha inoltre osservato che l’inclusione di maggiori entrate dovute ad elementi puramente comportamentali effettuata nel corso dell’anno risponde a riconosciuti principi di prudenzialità per la credibilità dei bilanci statali.
71
rilevazioni ex post dei risultati prodotti (v. soprattutto paragrafi 3.6 e 3.7 e relative
note)40.
Un cenno infine va fatto in merito alle entrate tributarie non ordinarie,
che, come si è detto (v. paragrafo 5.1), si riferiscono alle somme che l’erario conta
di recuperare a seguito dell’attività di accertamento e controllo e che danno luogo
alla formazione e alla consegna dei ruoli.
L’attenzione non va tanto posta, al riguardo, sugli aspetti attinenti ai rischi
di inattendibilità delle previsioni, e quindi sulle incertezze ed errori di stima che
possono verificarsi in questo comparto, così come si è fatto a proposito delle
entrate tributarie ordinarie, quanto piuttosto sul problema della esigibilità dei crediti
erariali accertati con l’attività di controllo ed iscritti a ruolo.
Per quanto concerne le previsioni, infatti, l’affidabilità appare un obiettivo
raggiungibile con maggiori probabilità, essendo le stime prevalentemente basate su
importi e dati effettivi ed attuali, considerato che:
a) le previsioni di competenza sono desunte, previa una “nettizzazione”, dal carico
dei ruoli realmente consegnato all’agente della riscossione;
b) le previsioni in termini di incassi sono ricavate, rispetto alle stime di
competenza, dall’andamento riscontrato, anzitutto nell’esercizio in corso, nelle
riscossioni; inoltre, il peso dei ruoli rimasti da riscuotere negli anni precedenti
viene ora più realisticamente valutato ai fini del presunto realizzo;
c) per le previsioni degli introiti degli istituti deflativi del contenzioso vale il criterio
40 Con l’occasione, in ordine all’importanza delle informazioni sul procedimento di stima, si evidenzia come non sia risultato chiaro se nelle previsioni dell’extragettito del 2007 il Governo abbia calcolato, in diminuzione, il calo di entrate non tributarie. Per converso, si segnala che, grazie alla Relazione che il Governo ha presentato sui risultati attribuiti alla lotta all’evasione, si è potuto disporre di una fonte di informazioni oggettivamente utile per valutare l’attendibilità e la strutturalità o meno di tali risultati (v. nota n. 23). Il DPF ha sottolineato il suo crescente sforzo ed impegno diretto a presentare stime sempre più suffragate da analisi e quantificazioni ed il continuo miglioramento ottenuto in questa direzione anche ai fini della maggiore trasparenza informativa. Il Dipartimento condivide comunque l’attenzione della Corte sulla necessità di adeguate analisi ex post, di cui però devono anche valutarsi i costi e benefici, considerato che l’effetto di alcuni provvedimenti non può essere agevolmente verificato a costi ragionevoli. Si deve poi tener conto che i possibili diversi strumenti di verifica comportano tempi diversi nella disponibilità dei dati.
72
di competenza = cassa.
Il confronto, tuttavia, tra gli accertamenti effettuati con le iscrizioni a
ruolo e gli incassi conseguentemente realizzati pone in evidenza (v. paragrafo 5.2 e
relativa tabella) un rilevante fenomeno di residui attivi, che si prolunga nel tempo,
(oltre 160.000 milioni al 31.12.2006) e quindi un elevato importo di crediti erariali
difficilmente esigibili o del tutto inesigibili, tanto da consigliare, dal punto di vista
del presunto realizzo, un loro forte abbattimento (85%, in media, pari a quasi
140.000 milioni, al 31.12.2006).
Premesso che la gestione dei residui attivi e la riscossione a mezzo ruoli
sono state oggetto di apposite indagini di questa Sezione e che esse costituiscono
altresì oggetto di specifica trattazione nell’ambito della Relazione al Parlamento sul
Rendiconto generale dello Stato, deve osservarsi, pur senza approfondire, in questa
sede, le possibili cause della situazione sopra rilevata, che la stessa non può non far
ipotizzare carenze o disfunzioni nel recupero dei crediti erariali iscritti a ruolo,
almeno di quelli valutati con maggiori prospettive di realizzo (al 30%: v. la
posizione 3 della citata tabella).
Ed in effetti, l’esistenza di una così vasta area di crediti scarsamente
esigibili può certo indurre a far ritenere poco efficaci, se si considerano i risultati di
gettito, le relative attività di accertamento e controllo, portate avanti con le
iscrizioni a ruolo, e della successiva esazione.41
41 L’Agenzia delle entrate, con nota del 21.03.2008, ha tuttavia fatto presente che con il passaggio della titolarità dell’attività di riscossione coattiva da soggetti privati in regime di concessione alla società pubblica Equitalia S.p.A. sono stati conseguiti, sin dal finire del 2006, buoni risultati in termini di incremento delle riscossioni a mezzo ruolo e che è stata, tra l’altro, messa a punto una strategia di riscossione “personalizzata” in base al tipo di debitore e all’ammontare del debito che ha già dato positivi risultati, come gettito e tempi di riscossione. L’Agenzia ha comunque invitato a considerare che essa è tenuta ad iscrivere a ruolo, ove ne ricorrano i presupposti di legge, tutti i soggetti controllati, anche nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla loro effettiva capacità di pagamento.