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pagina 1 di 23 N. R.G. 27714/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Perozziello Presidente Relatore dott. Guido Vannicelli Giudice dott. Maria Antonietta Ricci Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27714/2013 promossa da: COGEME SOLUZIONI E TECNOLOGIA SPA IN LIQ. E CONC. PREV. (C.F. 10367480158), con il patrocinio dell’avv. PAGNI MARIA CRISTINA e dell’avv. LO CONTE MASSIMINO (LCNMSM79R01A399D) VIA DI SAN BASILIO, 72 00187 ROMA; ACCORNERO ANDREA (CCRNDR66P06L219Z) CORSO VITTORIO EMANUELE, 1 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE II 1 MILANOpresso il difensore avv. PAGNI MARIA CRISTINA ATTORE/I contro MAURIZIO TESTA (C.F. TSTMRZ53M14G337M), con il patrocinio dell’avv. LETTIERI MATTIA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA CINQUE GIORNATE, 10 20129 MILANOpresso il difensore avv. LETTIERI MATTIA CARLO BOZZINI (C.F. BZZCRL69T08G535F), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. ANTONUCCI ALBERTA (NTNLRT82E42G224C) VIA COLONNETTA, 5 20122 MILANO; PACI ALBERTO (PCALRT86E12M088U) PIAZZA CINQUE GIORNATE, 1 MILANO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PIERANTONIO MERLO (C.F. MRLPNT71M21E063T), con il patrocinio dell’avv. VOLONTERIO STEFANIA e dell’avv. MARCINKIEWICZ ANDREA (MRCNDR51E29Z600I) VIA VOLTA, 77 22100 COMO; FRANZINI MARCO (FRNMRC71L14E951E) VIA VOLTA, 77 22100 COMO; , elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA 15 MILANOpresso il difensore avv. VOLONTERIO STEFANIA LUCIANO LAMI (C.F. LMALCN49L27B984W), con il patrocinio dell’avv. BIANCHI STEFANO e dell’avv. SANTAROSSA MARCO (SNTMRC71H10L219G) VIA FREGUGLA, 10 20123 MILANO; , elettivamente domiciliato in GALLERIA STRASBURGO, 3 20121 MILANOpresso il difensore avv. BIANCHI STEFANO Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9993a832c03468781b - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 Sentenza n. 2043/2017 pubbl. il 20/02/2017 RG n. 27714/2013 http://bit.ly/2p2qPoc

Sentenza n. 2043/2017 pubbl. il 20/02/2017 RG n. 27714/2013 · pagina 2 di 23 GIUSEPPE =8'(¶ (C.F. ZDUGPP66R15D416H FRQLOSDWURFLQLRGHOO¶DYY MUZIO GIOVANNI 52%(572HGHOO¶DYY elettivamente

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N. R.G. 27714/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello Presidente Relatore dott. Guido Vannicelli Giudice dott. Maria Antonietta Ricci Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27714/2013 promossa da:

COGEME SOLUZIONI E TECNOLOGIA SPA IN LIQ. E CONC. PREV. (C.F. 10367480158), con il patrocinio dell’avv. PAGNI MARIA CRISTINA e dell’avv. LO CONTE MASSIMINO (LCNMSM79R01A399D) VIA DI SAN BASILIO, 72 00187 ROMA; ACCORNERO ANDREA (CCRNDR66P06L219Z) CORSO VITTORIO EMANUELE, 1 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE II 1 MILANOpresso il difensore avv. PAGNI MARIA CRISTINA

ATTORE/I contro

MAURIZIO TESTA (C.F. TSTMRZ53M14G337M), con il patrocinio dell’avv. LETTIERI MATTIA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA CINQUE GIORNATE, 10 20129 MILANOpresso il difensore avv. LETTIERI MATTIA CARLO BOZZINI (C.F. BZZCRL69T08G535F), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. ANTONUCCI ALBERTA (NTNLRT82E42G224C) VIA COLONNETTA, 5 20122 MILANO; PACI ALBERTO (PCALRT86E12M088U) PIAZZA CINQUE GIORNATE, 1 MILANO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PIERANTONIO MERLO (C.F. MRLPNT71M21E063T), con il patrocinio dell’avv. VOLONTERIO STEFANIA e dell’avv. MARCINKIEWICZ ANDREA (MRCNDR51E29Z600I) VIA VOLTA, 77 22100 COMO; FRANZINI MARCO (FRNMRC71L14E951E) VIA VOLTA, 77 22100 COMO; , elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA 15 MILANOpresso il difensore avv. VOLONTERIO STEFANIA LUCIANO LAMI (C.F. LMALCN49L27B984W), con il patrocinio dell’avv. BIANCHI STEFANO e dell’avv. SANTAROSSA MARCO (SNTMRC71H10L219G) VIA FREGUGLA, 10 20123 MILANO; , elettivamente domiciliato in GALLERIA STRASBURGO, 3 20121 MILANOpresso il difensore avv. BIANCHI STEFANO

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GIUSEPPE ZUDE’ (C.F. ZDUGPP66R15D416H), con il patrocinio dell’avv. MUZIO GIOVANNI ROBERTO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA BAINSIZZA, 4 20136 MILANOpresso il difensore avv. MUZIO GIOVANNI ROBERTO MARCO ZANCHI (C.F. ZNCMRC61E21L049X), con il patrocinio dell’avv. CAMPANA ANDREA e dell’avv. PICCIAU ALBERTO (PCCLRT61S15B354I) CORSO G. MATTEOTTI, 1 20121 MILANO; , elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN MARCO, 1 20121 MILANOpresso il difensore avv. CAMPANA ANDREA PAOLO CASTALDI (C.F. CSTPLA71R29G535K), con il patrocinio dell’avv. MAGISTRETTI GIUSEPPE e dell’avv. NATALIZIO CESARE (NTLCSR37E09H501I) VIA ROMA, 62 3036 ISOLA DEL LIRI; ANTONUCCI LORETO (NTNLRT54C28E340A) VIA M.BIANCALE, 5 3039 SORA; , elettivamente domiciliato in VIA SPARTACO, 23 20135 MILANOpresso il difensore avv. MAGISTRETTI GIUSEPPE MARIAROSA BOSSALINI (C.F. BSSMRS53E71D502R), con il patrocinio dell’avv. BRODASCA GUGLIELMO LUPO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA S. RADEGONDA, 11 20121 MILANOpresso il difensore avv. BRODASCA GUGLIELMO LUPO CARLO BERNARDELLI (C.F. BRNCRL56S06G535J), con il patrocinio dell’avv. DE RUVO RAFFAELE e dell’avv. SANTOSUOSSO DANIELE UMBERTO (SNTDLM64T25H501W) VIA VERZIERE, 11 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA DURINI 26 20122 MILANOpresso il difensore avv. DE RUVO RAFFAELE

CONVENUTO/I

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE (C.F. 06372070968) rappresentato e difeso dall’avv. BOZZOLA GIAMPIETRO e dell’avv. elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 5 20122 MILANOpresso il difensore avv. BOZZOLA GIAMPIETRO NUMERO DI POLIZZA 10228649R LLOYD’S DI LONDRA (C.F. 07585850584) rappresentato e difeso dall’avv. LOCATI MARCO e dell’avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA 10 20052 MONZApresso il difensore avv. LOCATI MARCO GIUSEPPE ZUDE’ (C.F. ZDUGPP66R15D416H) rappresentato e difeso dall’avv. MUZIO GIOVANNI ROBERTO e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA BAINSIZZA 4 MILANOpresso il difensore avv. MUZIO GIOVANNI ROBERTO CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE (C.F. 06372070968) rappresentato e difeso dall’avv. BOZZOLA GIAMPIETRO e dell’avv. elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 5 20122 MILANOpresso il difensore avv. BOZZOLA GIAMPIETRO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00818570012) rappresentato e difeso dall’avv. LAURINI FRANCESCA e dell’avv. MARABINI ALVARO (MRBLVR43B17F029C) VIA IX FEBBRAIO, 2 48121 RAVENNA; elettivamente domiciliato in CORSO SEMPIONE, 9 20145 MILANOpresso il difensore avv. LAURINI FRANCESCA LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED (C.F. 07776640968) rappresentato e difeso dall’avv. GIUFFRE’ BRUNO GIOVANNI e dell’avv. SCAFIDI ANDREA GIUSEPPE PIO (SCFNRG72B03L219O) Via Melone, 2 20121 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA GABRIO CASATI 1 20100 MILANOpresso il difensore avv. GIUFFRE’ BRUNO GIOVANNI XL INSURANCE COMPANY SE (C.F. 12525420159) rappresentato e difeso dall’avv. GIUFFRE’ BRUNO GIOVANNI e dell’avv. DIMOLA MARCO (DMLMRC70P16F205A) VIA GABRIO CASATI, 1 20123 MILANO; SCAFIDI ANDREA GIUSEPPE PIO (SCFNRG72B03L219O) Via Melone, 2 20121 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA GABRIO CASATI 1 20100 MILANOpresso il difensore avv. GIUFFRE’ BRUNO GIOVANNI

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MARCO ANTONIO LEONARDI (C.F. LNRMCN59H13F205V) rappresentato e difeso dall’avv. CAVANI RAFFAELE e dell’avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA DIAZ, 7 20123 MILANOpresso il difensore avv. CAVANI RAFFAELE PKF ITALIA S.P.A. (C.F. 04553780158) rappresentato e difeso dall’avv. SACCHI ALDO e dell’avv. elettivamente domiciliato in Via Durini, 24 20122 MILANOpresso il difensore avv. SACCHI ALDO

TERZO CHIAMATO

AVV ANNAMARIA PETRICCA IN QUALITA’ DI LIQUIDATORE GIUDIZIALE DELLA COGEME SOLUZIONI & TECNOLOGIA SPA IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO (C.F. PTRNMR78B50I838C) rappresentato e difeso dall’avv. CASINI GIUSEPPE e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA MOROLENSE SNC CENTRO DIR. LE TORRI 03100 FROSINONEpresso il difensore avv. CASINI GIUSEPPE

INTERVENUTO

CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come di seguito: Per l’attrice COGEME - in via principale, accertare e dichiarare, in ragione dell’ufficio ricoperto dai Convenuti, la violazione degli obblighi agli stessi derivanti dalla legge e dallo statuto e per l’effetto, condannarli, in solido, ovvero ciascuno nella rispettiva qualità e per quanto di ragione e competenza in base alle rispettive quote di responsabilità, al risarcimento dei danni arrecati alla Società pari a complessivi Euro 6.054.776,98, oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, ovvero, in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso del presente giudizio anche a seguito di consulenza tecnica d’ufficio; - in via subordinata, accertare e dichiarare la violazione da parte dei Convenuti degli artt. 1175, 1176, 1218, 1710 ed anche ex art. 2043 c.c. e per l’effetto, condannarli, in solido, ovvero ciascuno nella rispettiva qualità e per quanto di ragione e competenza in base alle rispettive quote di responsabilità, Euro 6.054.776,98, oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, ovvero, in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso del presente giudizio anche a seguito di consulenza tecnica d’ufficio; - in via istruttoria, si chiede che venga disposta Consulenza Tecnica d’Ufficio, con il quesito di seguito formulato: “Il C.T.U., letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti, previo espletamento degli accertamenti e degli incombenti necessari, con espressa autorizzazione ad avvalersi di ausiliari (previa comunicazione al Tribunale), e ad acquisire ogni documentazione utile per l’espletamento dell’incarico peritale e ad acquisire informazioni da terzi, 1) determini il danno cagionato a Cogeme Soluzioni & Tecnologia S.p.A. in Liquidazione e Concordato preventivo in relazione alle specifiche contestazioni mosse dalla società ai convenuti nei propri atti di causa; 2) indichi in relazione ai ruoli rispettivamente ricoperti dai convenuti (amministratori con poteri esecutivi, amministratori senza poteri esecutivi specifici, sindaci) e sulla base del periodo temporale in cui hanno esercitato le rispettive cariche sociali, i profili di negligenza (o di dolo) singolarmente ascrivibili a ciascun convenuto, determinando altresì l’ammontare del danno cagionato a ciascuno riconducibile; 3) tenti la conciliazione della lite, rappresentando in ogni caso le rispettive disponibilità transattive”. Ci si oppone ai capitoli formulati dal sig. Luciano Lami, in quanto irrilevanti ai fini della decisione della presente causa. Laddove anche solo alcune delle circostanze capitolate dal sig. Lami venisse

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ritenuta di interesse istruttorio - si chiede di essere ammessa alla prova orale contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi con il medesimi testi indicati da controparte. - in ogni caso, con vittoria di spese, I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge. Per l’interveniente LIQUIDATORE GIUDIZIALE COGEME in via principale: «Voglia l’Onorevole Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale, accertare e dichiarare, in ragione dell’ufficio ricoperto dai convenuti, la violazione degli obblighi agli stessi derivanti dalla legge e dallo statuto e, per l’effetto, condannarli in solido al risarcimento dei danni arrecati alla Società pari a complessivi Euro 64.131.582,79, oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, ovvero, in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso del presente giudizio anche a seguito di consulenza tecnica d’ufficio; in via subordinata, accertare e dichiarare la violazione da parte dei convenuti degli artt. 1175, 1176, 1218, 1710 ed anche ex art. 2043 c.c. e per l’effetto, condannarli in solido al risarcimento dei danni arrecati alla Società pari a complessivi Euro 64.131.582,79, oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, ovvero, in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso del presente giudizio anche a seguito di consulenza tecnica d’ufficio; con vittoria di spese e compensi professionali di avvocato come per legge, oltre IVA e CPA»; in via secondaria, nella denegata ipotesi di non condivisione di quanto dedotto a sostegno dell’accoglimento della domanda principale: «Voglia l’Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previo ogni necessario accertamento e declaratoria del caso così GIUDICARE: - in via principale, accertare e dichiarare, in ragione dell’ufficio ricoperto dai Convenuti, la violazione degli obblighi agli stessi derivanti dalla legge e dallo statuto e, per l’effetto, condannarli, in solido ovvero ciascuno nella rispettiva qualità e per quanto di ragione e competenza in base alle rispettive quote di responsabilità, al risarcimento dei danni arrecati alla Società pari a complessivi Euro 6.054.776,98, oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, ovvero, in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso del presente giudizio anche a seguito di consulenza tecnica d’ufficio; - in via subordinata, accertare e dichiarare la violazione da parte dei Convenuti degli artt. 1175, 1176, 1218, 1710 ed anche ex art. 2043, c.c., e, per l’effetto, condannarli, in solido, ovvero ciascuno nella rispettiva qualità e per quanto di ragione e competenza in base alle rispettive quote di responsabilità, al pagamento in favore della Società di Euro 6.054.776,98, oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, ovvero, in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso del presente giudizio anche a seguito di consulenza tecnica d’ufficio; - con vittoria di spese, I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge». In via istruttoria, quanto alla prova documentale, alla prova per testi ed alla C.T.U., dichiara di volersi avvalere dei mezzi depositati, articolati e spiegati dall’Attrice principale, facendo proprie le deduzioni ed opposizioni spiegate dalla stessa Attrice principale in ordine agli avversari mezzi istruttori. Con espressa riserva di modificare, ove appaia consentito, le domande di ogni tipo formulate; di ogni ulteriore consentita deduzione, sia di merito sia istruttoria, e di ogni opportuna produzione, nei modi e termini di legge, insistendo, in particolare, per l’espletamento della richiesta C.T.U.. Per MAURIZIO TESTA Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti e per quelli che saranno dedotti ed accertati in corso di causa, contrariis reiectis, con espressa riserva di ogni ulteriore azione, eccezione, deduzione, così giudicare: preliminarmente: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Cogeme Soluzioni e Tecnologia S.p.A. in liq. e c.p. per difetto di autorizzazione assembleare all’introduzione del presente giudizio, con conseguente improcedibilità dell’azione; - dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore della competenza del Tribunale di Roma,

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Sezione Specializzata in Materia di Impresa; nel merito: - accertare e dichiarare l’estraneità del dott. Maurizio Testa a tutte le vicende che verranno accertate essere la diretta causa del dissesto della Società Cogeme, estromettendo il dott. Maurizio Testa dal presente giudizio; - respingere tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate nei confronti del dott. Maurizio Testa in quanto infondate in fatto e/o in diritto; in via istruttoria: - respingere tutte le istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili e irrilevanti. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui i capitoli di prova ex adverso dedotti dovessero essere ritenuti ammissibili, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta con i seguenti testi: * dott.ssa. ANNALISA SANTURO, residente in Fumone (FR), cap 03010, via Vicinale Pozzo Miccio n. 4. in ogni caso: Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso spese generali. Per CARLO BOZZINI In via principale Accertare e dichiarare la carenza di nesso e/o rapporto di causalità dei fatti contestati e gli eventi lesivi dichiarati da parte attrice in capo al convenuto Carlo Bozzini, nonché la infondatezza delle domande mosse nei confronti dell’esponente, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l’effetto rigettare quindi in toto le domande attoree. Accertare e dichiarare le responsabilità ascrivibili a ciascuno dei convenuti in giudizio per i fatti contestati dalla attrice, e in particolare ai Sig.ri Maurizio Testa e Giuseppe Zudè, nelle loro qualità di ex Presidente del CDA e di ex Consigliere di Cogeme, solidalmente o alternativamente tra loro, manlevando e tenendo indenne l’esponente da conseguenze ed effetti anche risarcitori riconducibili al loro operato in caso di condanna. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, anche in via soldale e/o parziale con altri convenuti, accertare e individuare la parte di responsabilità ascrivibile a ciascuno dei convenuti anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1298 e 1299 c.c., operare la compensazione con le somme risultanti dovute all’esponente a qualsivoglia titolo da Cogeme, pari ad Euro 296.875,00 maggiore o minore somma che si accertasse in corso di causa, ridurre il quantum indicato dalla attrice per tutti i motivi esposti in fatto e diritto. In ogni caso condannare la Chubb Insurance Company of Europe SE – Rappresentanza generale per l’Italia a tenere manlevato e indenne l’esponente in forza della polizza assicurativa e sua estensione per qualunque somma fosse dichiarato tenuto a corrispondere anche in via solidale e/o parziale. In ogni caso rigettare tutte le domande e deduzioni svolte dalle altre parti del giudizio nei confronti dell’esponente perché infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese ed onorari di cui il difensore si dichiara formalmente antistatario ex art 93 c.p.c. Per PIERANTONIO MERLO in via preliminare, in rito: .- accertarsi l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’azione proposta da controparte, per tutte le ragioni dedotte in atti e, da ultimo, nella memoria autorizzata depositata il 5 settembre 2016; .- accertarsi e dichiararsi la nullità dell’atto di citazione, ex art. 164, comma 4, c.p.c., in relazione all’art. 163, comma 3, n. 3 c.p.c., con ogni conseguente opportuna statuizione; .- accertarsi e dichiararsi l’inammissibilità e/o improponibilità dell’intervento del liquidatore giudiziale, per tutte le ragioni dedotte in atti e, segnatamente, nella memoria autorizzata depositata il 10 giugno 2016. nel merito: .- accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva dell’attrice in relazione alle domande e azioni meglio indicate in atti; per l’effetto, rigettarsi le domande stesse, siccome inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili, assolvendosi il dott. Pierantonio Merlo da ogni avversa pretesa; .- accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del dott. Pierantonio Merlo in relazione alle domande e azioni meglio indicate in comparsa di risposta e nella memoria autorizzata depositata il 5

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Page 6: Sentenza n. 2043/2017 pubbl. il 20/02/2017 RG n. 27714/2013 · pagina 2 di 23 GIUSEPPE =8'(¶ (C.F. ZDUGPP66R15D416H FRQLOSDWURFLQLRGHOO¶DYY MUZIO GIOVANNI 52%(572HGHOO¶DYY elettivamente

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settembre 2016; per l’effetto rigettarsi le domande stesse, assolvendosi il dott. Pierantonio Merlo da ogni avversa pretesa; .- in ogni caso, rigettarsi ogni domanda rassegnata da controparte, siccome infondata in fatto e in diritto, e assolversi il dott. Pierantonio Merlo da ogni pretesa avversa. In ogni caso: condannarsi controparte alla rifusione di spese e compensi di lite, oltre CPA e IVA. Per LUCIANO LAMI Rigetto delle domande dell’attore e condanna alle spese di lite (come da comparsa di costituzione) Per GIUSEPPE ZUDE’ nel merito: rigettare le domande e pretese così come rivolte nei confronti del rag. Zudè tanto da parte attrice Cogeme S.p.a. in I.L. e C.P quanto da parte del proprio chiamante in causa, dott. Carlo Bozzini, in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando conseguentemente assolto lo stesso rag. Giuseppe Zudè da ogni e qualsiasi avversa pretesa, e con ogni più ampia e necessaria pronuncia a riguardo. Con vittoria di spese e di competenze di difesa. Per MARCO ZANCHI IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale di Cogeme Soluzioni e Tecnologia S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo e dell’Avv. Annamaria Petricca nella sua qualità di liquidatore giudiziale di Cogeme Soluzioni e Tecnologia S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo nei confronti del dott. Marco Zanchi, per tutte le ragioni esposte in narrativa; per l’effetto, rigettare integralmente le domande avversarie, per tutte le ragioni esposte in narrativa; IN VIA PRINCIPALE - rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa; IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale di taluna delle domande proposte contro il dott. Marco Zanchi nel presente giudizio, accertare e dichiarare il grado di responsabilità solidale degli altri convenuti e terzi chiamati in causa (esclusi PKF Italia S.p.A., la dott.ssa Fioranna Negri e il dott. Marco Antonio Leonardi) nella causazione dei danni che dovessero eventualmente ritenersi subiti dall’attrice; dichiarare tenuto e condannare ciascun altro convenuto e terzo chiamato in causa (esclusi PKF Italia S.p.A., la dott.ssa Fioranna Negri e il dott. Marco Antonio Leonardi) a mallevare e tenere indenne in regresso il dott. Marco Zanchi, per l’intero o nella misura che sarà accertata in corso di causa, previa graduazione delle rispettive responsabilità, da ogni eventuale condanna e/o conseguenza negativa derivante dall’eventuale accoglimento anche parziale delle domande proposte contro di lui; - accertare e dichiarare l’obbligo di garanzia delle terze chiamate in causa Liberty Mutual Insurance Europe Ldt. e XL Insurance Company Plc e conseguentemente condannarle a tenere indenne a mallevare il dott. Marco Zanchi da ogni eventuale condanna e/o conseguenza negativa derivante dall’eventuale accoglimento delle domande proposte contro di lui, a qualunque titolo svolte nel presente giudizio, nonchè a pagare in favore del medesimo dott. Marco Zanchi ogni somma che quest’ultimo dovesse eventuamente essere tenuto a pagare all’esito del presente giudizio, nei limiti della garanzia e/o della responsbilità alla quale ciascuna delle suddette assicurazioni è tenuta; IN OGNI CASO - con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre a accessori come per legge.

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Per PAOLO CASTALDI PRELIMINARMENTE 1) Dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano – Sezione Imprese e dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Roma- Sezione Imprese; 2) Vittoria di spese, diritti ed onorari, in caso di non adesione a detta eccezione. NEL MERITO In Via Principale 1) Accertare e dichiarare il Dr. Paolo Castaldi, nella qualità di ex Presidente del Collegio sindacale della Cogeme S. & T. S.p.A., totalmente esente da ogni responsabilità per i fatti di cui all'atto di citazione perché del tutto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. 2) Rigettare la domanda attorea nei confronti del Dr. Paolo Castaldi, nella qualità di ex Presidente del Collegio sindacale della Cogeme S. & T. S.p.A. 3) Vittoria di spese, diritti ed onorari. IN VIA SUBORDINATA 1) Nella denegata ipotesi di condanna, anche solo parziale, del convenuto dr. Castaldi, condannare la Chubb Insurance Company of Europe SE a manlevarlo e tenerlo indenne da qualunque danno allo stesso ritenuto riconducibile per i fatti di cui è causa. 2) Compensarsi le spese del giudizio. Per MARIAROSA BOSSALINI In via preliminare di rito: 1) Accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o l’improcedibilità dell’azione di responsabilità promossa da Cogeme Soluzioni e Tecnologia S.p.A. in liquidazione ed in concordato preventivo in difetto di delibera assembleare autorizzativa idonea, condizione speciale dell’azione il cui difetto è rilevabile ex officio dal Giudice. 2) Accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o l’improcedibilità delle domande formulate da parte attrice nei confronti della dott.ssa Maria Rosa Bossalini in difetto di autorizzazione ad agire del Giudice Delegato, per le ragioni tutte esposte in comparsa costitutiva. 3) Dichiarare in ogni caso la nullità dell’atto di citazione per carenza dei presupposti di cui all’art. 164 c.p.c. con riferimento agli addebiti mossi alla dott.ssa Maria Rosa Bossalini, per i motivi di cui alla comparsa costitutiva, e per l’effetto rigettare integralmente le domande di parte attrice nei confronti della predetta dott.ssa Maria Rosa Bossalini. In subordine, nel merito: 4) Rigettare le domande formulate da parte attrice nei confronti della convenuta dr.ssa Maria Rosa Bossalini in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in comparsa costitutiva. In ulteriore subordine, per il denegato caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree: 5) Delimitare la responsabilità della dott.ssa Maria Rosa Bossalini alle conseguenze specifiche della sua condotta. 6) Compensare quanto la dott.ssa Maria Rosa Bossalini dovesse essere condannata a pagare a parte attrice a titolo di risarcimento danni con quanto ancora dovutole da COGEME per l’attività di sindaco effettivo svolta nel periodo 1 gennaio 2010/30 aprile 2011, come da nota proforma del 18 giugno 2012. 7) Dichiarare P.K.F. ITALIA S.p.A., codice fiscale e partita IVA 04553780158, con sede in 20124 Milano, Viale Tunisia n. 50, in persona del legale rappresentante pro tempore, secondo la propria quota di responsabilità per i motivi di cui in comparsa costitutiva, tenuta a risarcire e/o manlevare e/o tenere indenne la dott.ssa Maria Rosa Bossalini dalle conseguenze della presente azione e per l’effetto condannare la predetta P.K.F. ITALIA S.p.A. a pagare alla dott.ssa Maria Rosa Bossalini qualsiasi somma che la stessa fosse tenuta a pagare in conseguenza del presente giudizio, ivi comprese le spese legali, di C.T.P. e di C.T.U.

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8) Dichiarare UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (già Milano Assicurazioni S.p.A. Divisione La Previdente), codice fiscale 00818570012, con sede legale in 40128 Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a risarcire e/o manlevare e/o tenere indenne in tutto o in parte secondo la propria responsabilità, la dott.ssa Maria Rosa Bossalini dalle conseguenze della presente azione e per l’effetto condannare la predetta UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. a pagare alla dott.ssa Maria Rosa Bossalini qualsiasi somma che la stessa fosse tenuta a pagare in conseguenza del presente giudizio, ivi comprese le spese legali, di C.T.P. e di C.T.U. In ogni caso: 9) Con vittoria di spese e compensi di lite, ivi compreso il rimborso delle spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge. Per CARLO BERNARDELLI in via pregiudiziale - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale di Cogeme Soluzioni e Tecnologia S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo e dell’Avv. Annamaria Petricca nella sua qualità di liquidatore giudiziale di Cogeme Soluzioni e Tecnologia S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo nei confronti del dott. Bernardelli e, per l’effetto, rigettare integralmente le domande avversarie; in via preliminare - dichiarare l’improcedibilità e/o l’inammissibilità delle domande promosse da Cogeme Soluzioni e Tecnologia S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo e dall’avv. Annamaria Petricca nella sua qualità di liquidatore giudiziale di Cogeme Soluzioni e Tecnologia S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo nei confronti del dott. Bernardelli e, per l’effetto, rigettare integralmente le domande avversarie, per tutti i motivi esposti dal dott. Bernardelli nei propri scritti difensivi; in via principale - rigettare integralmente le domande avversarie nei confronti del dott. Bernardelli, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte dott. Bernardelli nei propri scritti difensivi; in via subordinata - accertare e dichiarare la responsabilità della PKF Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, avuto riguardo alle censure dedotte dall’attore, per i motivi esposti dott. Bernardelli nei propri scritti difensivi, e condannare la stessa a rispondere delle obbligazioni risarcitorie contestate al dott. Bernardelli, e comunque a tenere indenne e manlevare il dott. Bernardelli da ogni conseguenza negativa derivante a suo carico; in via parimenti gradata, in ipotesi di condanna, anche parziale, del Dott. Bernardelli: - condannarsi gli Assicuratori dei Lloyd’s, come individuati in atti, in persona del Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s, a rispondere delle obbligazioni risarcitorie poste a carico del dott. Bernardelli, e comunque a tenere indenne e manlevare il dott. Bernardelli da ogni conseguenza negativa derivante a suo carico; in ogni caso - con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre a accessori come per legge. Per CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE IN VIA PRELIMINARE - Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda di manleva svolta dal Sig. Castaldi verso CHUBB e per l’effetto rigettare tale domanda; - La CHUBB - preso atto che il Dott. Marco Zanchi, chiamante in causa del Dott. Marco Leonardi (il quale ha chiamato in causa la CHUBB) ha rinunciato, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (in seguito alla rinuncia dell’attrice, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. alla domanda inerente al preteso risarcimento del danno per asserita falsità del bilancio Cogeme relativo all’anno 2010) alla domanda proposta nei confronti del Dott. Marco Leonardi con l’atto

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dii citazione del terzo del 28 marzo 2014 e che, conseguentemente, il Dott. Marco Leonardi, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. ha accettato la rinuncia e, con il predetto atto, ha formulato rinuncia agli atti del giudizio nei confronti della CHUBB, verso la quale, con l’atto di citazione del 30 settembre 2014 aveva formulato chiamata in garanzia – dichiara di accettare la rinuncia del Dott. Leonardi e chiede che il presente giudizio venga dichiarato estinto a spese legali integralmente compensate tra la CHUBB ed il Dott. Marco Leonardi; NEL MERITO - accertare e dichiarare l’infondatezza della domanda di chiamata in garanzia e manleva svolta dai Sigg.ri Bozzini e Castaldi nei confronti dell’odierna esponente in relazione alla polizza CHUBB e per l’effetto respingere ogni e tutte le domande, pretese ed azioni per assoluta mancanza di copertura assicurativa in relazione al predetto contratto assicurativo e alle relative appendici e/o estensioni, come invocato ed azionato dai medesimi chiamanti, per i motivi e le esclusioni di Polizza come menzionati nella narrativa del presente atto; - in ogni caso accertare e dichiarare l’infondatezza in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta depositata dai Signori Bozzini e Castaldi delle pretese avanzate nei loro confronti, e, pertanto, delle domande svolte da questi ultimi verso CHUBB e per l’effetto rigettare ogni e tutte le domande, pretese ed azioni avanzate da parte attrice verso i Signori Bozzini e Castaldi e conseguentemente di quelle svolte dai Signori Bozzini e Castaldi verso CHUBB. IN SUBORDINE - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree ridurre il quantum delle pretese e comunque accertare la quota parte di responsabilità imputabile ai Sig. Bozzini e Castaldi; - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree per l’ipotesi in cui venga ritenuta operativa la Polizza CHUBB limitare l’eventuale accoglimento della domanda di manleva verso CHUBB limitatamente alla quota parte di responsabilità di Sig.ri Bozzini e Castaldi entro il limite del massimale, pari ad Euro 10.000.000,00 e con l’esclusione degli importi che verranno riconosciuti a titolo di danno derivante dalle azioni dolose commesse dai Siggri. Bozzini e Castaldi e/o degli importi costituenti vantaggi personali per gli stessi; IN OGNI CASO - con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e C.p.a. di cui lo scrivente difensore si dichiara antistatario. Per NUMERO DI POLIZZA 10228649R LLOYD’S DI LONDRA In via pregiudiziale: disporre l’estromissione degli Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 10228649R dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva. Nel merito, in via principale: - rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto; - rigettare la domanda di manleva formulata dal dottor Carlo Bernardelli posta l’inefficacia della copertura assicurativa di cui al Certificato n. 10228649R in relazione al periodo in cui si è verificato il sinistro per cui è causa per i motivi esposti in narrativa.

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In via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della garanzia assicurativa, dichiarare gli Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio del certificato n. 10228649R tenuti a tenere indenne e manlevato il dottor Carlo Bernardelli nei limiti delle pattuizioni contrattuali e a quanto rigorosamente provato in corso di causa. Con riserva di ulteriormente argomentare, allegare, produrre e formulare istanze istruttorie di ogni tipo. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre CPA e IVA, come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%. Per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 1.1. di respingere la domanda proposta da Cogeme Soluzioni & Tecnologia s.p.a. in liquidazione e

in Concordato Preventivo, nei confronti della dottssa Bossalini Maria Rosa, perché inammissibile e/o improcedibile e/o nulla per difetto di autorizzazione del Giudice Delegato, perché nullo l'atto di citazione ex art. 164 et 163 n. 3 et 4 c.p.c. e, comunque, perché infondata in fatto e in diritto.

1.2. In via subordinata a quanto sub 1.1. che precede, salvo gravame, di ridurre nei termini del dovuto e del provato - come risulterà ad istruttoria espletata - ed esclusa ogni indebita domanda di solidarietà, l'ammontare del risarcimento del danno preteso da parte attrice nei confronti della dottssa Bossalini Maria Rosa, con graduazione delle responsabilità ai fini del futuro (ed eventuale) regresso ed ai fini delle limitazioni contrattuali assicurative di cui infra, tra i soggetti ritenuti responsabili in solido con la dottssa Bossalini In ogni caso:

In relazione alla domanda di garanzia assicurativa riferita al contratto assicurativo tra Milano Assicurazioni s.p.a., ora UnipolSai Assicurazioni s.p.a., e la dottoressa Bossalini Maria Rosa, stipulato in data 23.07.2007, di cui alla polizza n. 2140202944361, di dichiarare obbligata UnipolSai Assicurazioni s.p.a. a tenere indenne l'Assicurata di quanto questa sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali cagionate a terzi (parte attrice) in conseguenza di violazione colposa dei doveri professionali connessi ali 'esplicazione delle funzioni di Sindaco della Società Cogeme Soluzioni & Tecnologie s.p.a., nei termini stabiliti nel predetto contratto assicurativo, ed in particolare: a) con il limite dell'assicurazione alla sola quota di responsabilità attribuibile ali 'Assicurato,

(esclusa dunque quella a lui derivante in via di solidarietà) in ipotesi di più obbligati solidali, indipendentemente dalla solvibilità di ognuno;

b) con il limite del massimale di € 750.000,00 per sinistro, per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato, nello stesso periodo;

c) con lo scoperto a carico dell'Assicurato pari al 20% dell'importo del sinistro, con il mimmo assoluto di € 5.000,00 e il massimo di euro 100.000,00;

conseguentemente, l'indennità assicurata massima cui UnipolSai Assicurazioni s.p.a., ama tenuta a corrispondere nei confronti dell'Assicurato, ovvero mei confronti del danneggiato (ove si interpreti la domanda come richiesta di pagamento diretto ex art. 1917, 2° comma cod.

civ.) è pari a € 650.000,00, al netto dello scoperto, e per l'effetto di respingere ogni diversa e ulteriore pretesa; 3. di ridurre proporzionalmente - a norma dell'art. 1910, ultimo comma cod. civ. - l'indennità assicurata dovuta da UnipolSai Assicurazioni s.p.a. in adempimento del contratto assicurativo di cui alla polizza Milano Assicurazioni s.p.a. n. 2140202944361, in considerazione della esistenza di altra assicurazione relativa allo stesso rischio a beneficio della medesima Assicurata, regolata dalla polizza "CHUBB Enterprise" n. 82211345 stipulata da COGEME in favore di Amministratori e Sindaci della stessa.

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4.1. Con vittoria di spese e onorari di lite nella ipotesi di accoglimento di quanto richiesto sub nn. 1.1; che precede, nonché nel caso di richieste di garanzia assicurativa che eccedano quanto indicato sub 2 che precede, quali limiti e condizioni dell'assicurazione e che eccedano quanto indicato sub 3 che precede.

4.2. Spese compensate nelle restanti ipotesi». Per LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED e XL INSURANCE COMPANY In via principale: respingere le domande tutte svolte da parte attrice contro il Dott. Marco Zanchi perché infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornite di prova e, conseguentemente, respingere le domande proposte da tale convenuto nei confronti di Liberty Mutual Insurance Europe Ltd. e di XL Insurance Company SE; In via subordinata: rigettare la domanda di manleva e/o garanzia svolta dal Dott. Marco Zanchi nei confronti di Liberty Mutual Insurance Europe Ltd. e di XL Insurance Company SE per i motivi esposti in narrativa; In via di estremo subordine:

con riferimento alla garanzia della polizza n. 896009-003 sottoscritta da Liberty Mutual Insurance Europe Ltd. - ridurre ex art. 1893 c.c. l'indennizzo eventualmente posto a carico di Liberty Mutual Insurance Europe Ltd. in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, da determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all’equo apprezzamento; - accertare e dichiarare l’obbligo indennitario di Liberty Mutual Insurance Europe Ltd. nei limiti del criterio di ripartizione proporzionale previsto dall’art. 1910, comma IV, c.c., ove fosse accertata l'operatività della polizza stipulata dalla società attrice con la compagnia assicurativa Chubb Insurance Company of Europe SE - Rappresentanza Generale per l'Italia a copertura della responsabilità civile professionale del Dott. Zanchi; - contenere l'indennizzo entro il massimale contrattualmente previsto pari ad Euro 20.000.000,00 ovvero entro la minor somma disponibile per effetto di altri pagamenti eventualmente già effettuati o da effettuarsi da parte di Liberty Mutual Insurance Europe Ltd.;

con riferimento alla garanzia della polizza n. IT00014582DO11A sottoscritta da XL Insurance Company SE - accertare e dichiarare che la polizza n. IT00014582DO11A sottoscritta da XL Insurance Company SE opera in eccesso al massimale di Euro 20.000.000,00 previsto dalla polizza n. 896009-003 sottoscritta daLiberty Mutual Insurance Europe Ltd.; - ridurre ex art. 1893 c.c. l'indennizzo eventualmente posto a carico di XL Insurance Company SE in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, da determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all’equo apprezzamento; - contenere l'indennizzo entro il massimale contrattualmente previsto pari ad Euro 10.000.000,00 ovvero entro la minor somma disponibile per effetto di altri pagamenti eventualmente già effettuati o da effettuarsi da parte di XL Insurance Company SE;

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Per MARCO ANTONIO LEONARDI - in via pregiudiziale, - preso atto della rinuncia alla domanda nei confronti dell’esponente da parte del terzo chiamante Dott. Zanchi contenuta nella seconda memoria Zanchi del 20 luglio 2015 alle pagg. 5 – 6 e dell’accettazione della rinuncia da parte del Dott. Leonardi contenuta nella terza memoria Leonardi in data 8 settembre 2015, dichiarare l’estinzione del giudizio e condannare ai sensi degli artt. 96 e 306, ultimo comma c.p.c. il terzo chiamante Dott. Zanchi al pagamento integrale delle spese di giudizio sostenute dal Dott. Leonardi, ivi comprese le spese che il Dott. Leonardi dovesse eventualmente essere tenuto a rimborsare alla propria terza chiamata Chubb Insurance Company of Europe SE; - - preso atto della rinuncia agli atti nei confronti di Chubb Insurance Company of Europe SE formulata dal Dott. Leonardi contenuta nella terza memoria Leonardi in data 8 settembre 2015, dichiarare l’estinzione del giudizio e compensare integralmente le spese di giudizio del rapporto processuale tra Chubb Insurance Company of Europe SE e il Dott. Leonardi; - nel merito: rigettare le domande tutte formulate nei confronti del Dott. Leonardi in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari di causa. Per PKF ITALIA S.P.A. In via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Cogeme Soluzioni e Tecnologia S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo per difetto di autorizzazione assembleare all’esercizio del presente giudizio, con conseguente improcedibilità dell’azione ed assorbimento delle domande svolte in via subordinata dai Signori Bernardelli e Bossalini nei confronti di PKF Italia S.p.A.; - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e/o di titolarità passiva di PKF S.p.A. in relazione a qualsivoglia domanda riguardante i bilanci di esercizio e consolidato di Cogeme al 31 dicembre 2011; - accertare e dichiarare l’inammissibilità delle domande svolte dai Signori Bernardelli e Bossalini nei confronti di PKF Italia S.p.A., in virtù dell’insussistenza di qualsivoglia titolo e presupposto. Nel merito, in via principale: - respingere tutte le domande proposte nel presente giudizio nei confronti di PKF Italia S.p.A., in quanto del tutto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto; In via istruttoria: - respingere tutte le istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili e irrilevanti. In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

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Concisa esposizione dei motivi della decisione

Nel presente giudizio la società attrice propone azione di risarcimento danni (in principalità per “violazione degli obblighi derivanti dalla legge o dallo statuto”, in subordine “ex artt 1175, 1176, 1218, 1710 ed anche 2043” come espressamente si legge in atti) nei confronti degli odierni convenuti in relazione ad asserite condotte di mala gestio dagli stessi poste in essere nell’esercizio delle rispettive funzioni di membri del CdA (i convenuti Testa, Bozzini, Zude, Merlo, Lami e Zanchi) e del Collegio Sindacale (i convenuti Castaldi, Bossalini e Bernardelli).

In sede di atto di citazione l’attrice ha in particolare avanzato, nei confronti di tutti i convenuti in solido tra loro (senza alcuna distinzione in relazione alle diverse funzioni e/o periodi di carica) una richiesta risarcitoria per un importo complessivo di euro 64.131.582,79 contestando:

a) l’ingiustificata esecuzione di finanziamenti in favore delle società terze SAMA spa e SAMA INOX srl entrambe poi fallite per un danno finale complessivo stimato in euro di 4.325.790 (tenendo già conto del limitato riparto previsto in sede fallimentare), con particolare riferimento a: a1) finanziamento a SAMA INOX in data 14.12.09 con residuo danno per euro 950.730, a2) finanziamento a SAMA spa in data 14.12.09 con residuo danno di euro 1.905.750, a3) cauzione versata in favore di SAMA INOX in data 30.3.09 con residuo danno per euro 1.469.310; b) la stipula di un contratto di locazione ad uso uffici con l’assunzione di costi ritenuti eccessivi, per un danno risarcibile di euro 52.000; c) l’emissione di assegni ingiustificati per euro 282.000 in favore dell’AD Bozzini e/o persone allo stesso riferibili; d) la redazione di un bilancio di esercizio 2010 non veritiero, tale da imporre nella redazione del bilancio del successivo esercizio 2011 ingenti rettifiche con una richiesta risarcitoria espressamente quantificata “nella somma tra il valore di tutte le riserve disponibili a bilancio ed il valore del capitale sociale utilizzati per ridurre la perdita di esercizio accertata nel bilancio 2011 e pari a complessivi 59.470.944” e) la presumibile escussione futura di ingiustificate garanzie vs terzi, per un complessivo importo garantito di euro 9.670.385,32 con una richiesta risarcitoria che la parte si riservava di formulare in corso di causa a fronte di una (eventuale) escussione futura. In causa ha spiegato intervento volontario (espressamente in termini di intervento adesivo dipendente) il liquidatore giudiziale della COGEME in liquidazione e concordato preventivo avv Annamaria Petricca. Tutti i convenuti si sono ritualmente costituiti in giudizio proponendo difese di merito. In via preliminare *i convenuti Testa e Castaldi hanno eccepito in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in ragione della collocazione in Frosinone della sede “effettiva” della società; *tutti i convenuti hanno lamentato una asserita genericità delle contestazioni di controparte per quanto attiene l’indicazione di specifici addebiti loro rispettivamente rivolti, anche in considerazione del diverso arco temporale di esercizio delle rispettive funzioni (v in particolare i convenuti Merlo, Zanchi, Zudè, Bossalini e Bernardelli); *i convenuti Bozzini e Castaldi hanno chiamato in manleva la compagnia di assicurazioni CHUBB, Bozzini anche i convenuti Testa e Zudè’; i convenuti Bernardelli, Bossalini e Zanchi hanno chiamato in giudizio la società di revisione PKF e, rispettivamente, le compagnie di assicurazione LLOYD’S,

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MILANO ASSICURAZIONI (oggi UNIPOL SAI ASSICURAZIONI), LIBERTY e XL INSURANCE; Zanchi ha altresì formulato chiamata di terzo nei confronti del revisore Negri e del dirigente di COGEME Leonardi (investito di funzioni contabili); Leonardi a sua volta ha formulato domanda di manleva nei confronti di CHUBB. Tutti i terzi chiamati si sono ritualmente costituiti in giudizio formulando le proprie difese, in ordine sia al merito della vicenda sia al fondamento della propria chiamata in causa; Leonardi a sua volta ha formulato domanda di manleva nei confronti della compagnia di assicurazione CHUBB. Convenuti e terzi chiamati hanno contestato la legittimazione del liquidatore giudiziale Petricca all’intervento in causa.

In occasione della prima udienza di trattazione il g.i., su conforme richiesta delle parti, ha assegnato i termini ex art 183, invitando nell’occasione l’attore ad offrire opportuni chiarimenti su:

* nesso di causalità ipotizzato tra le contestazioni in materia di formazione del bilancio 2010 e la pretesa risarcitoria esercitata al riguardo,

* definizione degli ambiti di responsabilità personale dei singoli convenuti.

Con memoria 183 n 1 cpc l’attore ha quindi provveduto a precisare le proprie contestazioni in relazione alla posizione dei singoli convenuti; ha invece espressamente dichiarato di rinunciare alla pretesa risarcitoria relativa ai lamentati vizi rilevati nella redazione del bilancio, riducendo a questo punto la domanda nei termini di cui alle conclusioni poi richiamate in sede di PC e qui riportate in epigrafe per un importo complessivo di euro 6.054.776,98 sulla scorta di una puntuale ridefinizione delle proprie contestazioni come da tab a pag 29 dell’atto che pare opportuno riportate integralmente come di seguito: ATTO-FATTO DI MALA GESTIO

DANNO DIRETTO SUBITO DA COGEME

Finanziamenti in favore di Sama Inox e Sama

€ 2.571.250,00

Cauzione in favore di Sama Inox

€ 1.467.355,43

Pagamenti effettuati da Bozzini utilizzando conti intestati a Cogeme per finalità estranee all’attività della Società

€ 352.971,55

Contratti di leasing 704115, 708164, 719150

€ 1.663.200,00

TOTALE

€ 6.054.776,98

Alla successiva udienza 20.10.15 il convenuto Zanchi ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio in relazione alle domande originariamente formulate nei confronti dei terzi chiamati PKF e NEGRI i quali hanno ritualmente accettato la rinuncia a spese compensate e il g.i. ha dichiarato l’estinzione dei relativi rapporti processuali (a questo punto con definitiva estromissione dal giudizio del terzo

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chiamato Negri, mentre è rimasta in causa la società di revisione PKF in conseguenza delle chiamate dei convenuti Bernardelli e Bossalini).

All’esito dell’istruttoria dibattimentale, su espresso invito del g.i., le parti hanno discusso con apposita memoria scritta della idoneità o meno della delibera assembleare di autorizzazione all’esercizio della azione di responsabilità qui in esame in relazione agli specifici addebiti ancora in contestazione e all’esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

In sede di PC l’attore ha ribadito le proprie domande nei termini di cui alla già richiamata memoria 183 n 1 cpc; l’interveniente liquidatore giudiziale ha invece riproposto in via principale la domanda originaria di condanna al pagamento del maggiore importo di euro 64.131.582,79 aderendo quindi solo in via subordinata alla domanda di condanna ridotta dall’attore ad un importo di euro 6.054.776,98. Per quanto attiene invece ai rapporti tra convenuti e terzi chiamati il convenuto Zanchi ha confermato ribadito dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio nei confronti del terzo Leonardi già prospettata in sede di memorie; Leonardi ha accettato la rinuncia e dichiarato a questo punto di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti della terza CHUBB che a sua volta ha dichiarato di accettare la rinuncia del Leonardi chiedendo l’estinzione del relativo rapporto processuale a spese compensate.

Così rapidamente ricostruito l’iter del presente giudizio si può passare ad affrontare il merito delle diverse questioni discusse tra le parti, naturalmente nei limiti di quanto necessario ai fini della decisione.

A) La delibera assembleare di autorizzazione all’esercizio della azione di responsabilità.

La questione è stata sollevata d’ufficio dal g.i in corso di causa sul rilievo per cui il testo della delibera approvata fa inequivocabilmente riferimento a vizi rilevati nella formazione del bilancio 2010 ed a conseguenti (ipotizzati) profili di danno, dunque alla (sola) specifica contestazione di cui al precedente capo d) poi oggetto di rinuncia. A fronte di tale rilievo i convenuti hanno formalmente eccepito la carenza di rituale delibera assembleare autorizzativa in ordine alle diverse ed ulteriori contestazioni e richieste risarcitorie formulate dalla parte in relazione a vicende (indiscutibilmente) non contemplate nel verbale depositato dall’attore a giustificazione dei propri poteri.

Su questo punto il Collegio ritiene fondate ed assorbenti le difese svolte dall’attore nella parte in cui sottolinea come la delibera in parola, al di là del menzionato riferimento ai vizi rilevati nel bilancio depositato e in aggiunta ad esso, recasse nel contempo espressa delega all’organo amministrativo ad “ampliare il raggio d’azione” della iniziativa autorizzata, secondo manifestazione di volontà che, avendo ad oggetto interessi disponibili propri del delegante, appare idonea ad offrire piena copertura alle domande formulate nella presente sede.

B) L’intervento del Liquidatore Giudiziale

Nel caso di specie l’interventore, muovendo dall’assunto in diritto secondo cui, in ipotesi di concordato con cessione dei beni omologato il liquidatore “non possiede la qualità di successore a titolo particolare … il potere di gestione è da intendersi conferito nell’ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione…mentre il debitore in ogni caso mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale”, fin dal proprio atto di costituzione in giudizio ha inequivocabilmente chiarito che non intendeva affatto rivendicare un diritto proprio nei confronti di una ovvero tutte le parti in causa, così ampliando il thema decidendum, ma solo sostenere l’iniziativa già autonomamente assunta dalla COGEME rivendicando

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(espressamente in termini di intervento ad adiuvandum) un interesse qualificato all’esito del giudizio per il riflesso che questo avrebbe potuto avere per lo svolgimento della attività di liquidazione quale derivante “dalla possibilità concreta, dipendente dall’esito dello stesso, di variazione in positivo della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari della procedura concorsuale”. In simili termini, preso atto che le deduzioni in fatto proposte dall’interveniente in ordine alla configurazione della procedura omologata non sono state oggetto di contestazione da alcuna delle parti costituite, pare appena il caso di ricordare come, in fattispecie analoga (per quanto qui di interesse) di concordato con cessione dei beni ed azione di recupero crediti, la S.C. abbia senz’altro riconosciuto la legittimazione del liquidatore all’intervento (ad adiuvandum, in quanto mero gestore dei beni) sul presupposto che “la sopravvenienza del concordato determinava esclusivamente un interesse del concordato a controllare lo svolgimento giudiziale, atteso che l’eventuale esito della lite poteva assumere rilievo indiretto sulle operazioni concordatarie” (così da ultimo Cass 16534/12). Ritenendo di non avere motivo di discostarsi da tale orientamento, il Collegio ritiene dunque ammissibile l’intervento del concordato COGEME nel presente giudizio – naturalmente nei limiti indicati di mero intervento ad adiuvandum prospettati dalla parte. Proprio alla stregua di tale precisazione va subito rilevata la manifesta arbitrarietà della pretesa del concordato di riproporre autonomamente in sede di PC, in via principale, l’originaria domanda di condanna dei convenuti al pagamento del maggiore importo di euro 64.131.582,79 dunque con riproposizione delle contestazioni relative a presunti danni da “falso in bilancio” invece espressamente rinunciate dall’attore in sede di memoria 183 n 1 cpc. Al riguardo rimane solo da sottolineare fin d’ora come l’ovvia esigenza a questo punto di tutti i convenuti di difendersi da tale pretesa (manifestamente priva di qualunque possibile giustificazione) dovrà necessariamente essere tenuta in conto in sede di determinazione finale delle spese di lite.

C) Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle difese Testa e Castaldi.

L’eccezione è stata proposta sul presupposto (in realtà non controverso in causa) che la sede operativa della società sarebbe stata sempre in Frosinone (dove appunto è stata poi aperta la procedura concorsuale e ritenuto accertato in sede penale il reato di bancarotta), laddove in Milano, formale sede legale, la società avrebbe avuto mera domiciliazione presso uno studio legale.

Al riguardo, si deve osservare che:

*sotto il profilo formale, i convenuti hanno omesso di provvedere ad una formale contestazione di tutti i possibili criteri di radicamento della competenza e in particolare di quello relativo al foro generale dei convenuti;

*nel merito, le circostanze di fatto così dedotte in causa, quali pertinenti alla speciale disciplina delle procedure di cui al r.d 267/42, devono reputarsi semplicemente irrilevanti ai fini del presente giudizio invece relativo ad una ordinaria azione di responsabilità risarcitoria sottratta all’ambito applicativo dell’art 24 l fall.

L’eccezione deve essere pertanto rigettata.

D) Le “precisazioni” della domanda proposte dall’attore in sede di memoria 183 n 1 cpc

Come sopra già evidenziato in sede di memoria ex art 183 n 1 cpc l’attore ha unilateralmente ridefinito le proprie domande nei termini sintetizzati nella tabella sopra riportata, rinunciando espressamente alla originaria domanda risarcitoria (per euro 59.470.944) relativa alle contestazioni in materia di redazione del bilancio – ma nel contempo rinunciando altresì implicitamente alle contestazioni non più riproposte sopra richiamate sub b) ed e).

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Per questa parte va dunque pronunciata formale dichiarazione di estinzione del rapporto processuale per rinuncia agli atti da parte dell’attore, con contestuale condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite sostenute da convenuti e terzi chiamati fino al deposito delle memorie ex art 183 n 1 cpc (in mancanza di qualsivoglia accordo raggiunto tra le parti sul punto) .

Sotto diverso profilo è da rilevare come l’attore, con la medesima memoria, abbia ritenuto di poter “precisare” la propria domanda contestando ulteriori pagamenti indebiti effettuati personalmente dal convenuto Bozzini (questa volta per euro 352.971,55 a fronte di una precedente contestazione per euro 282.000) ed inoltre introducendo una domanda completamente “nuova” in materia di stipula di contratti di leasing (in questo caso con una richiesta risarcitoria per euro 1.663.200): per questa parte, venendo in rilievo contestazioni relative a condotte e conseguenti eventi di danno “diversi” e “aggiuntivi” rispetto a quelli originariamente contestati, deve ritenersi che, pur tenendo conto dell’ampio spazio riconosciuto in materia dalla recente pronuncia SS.UU. 12310/15, va doverosamente dichiarata l’inammissibilità delle menzionate domande .

E) Sul merito dei fatti di causa e la posizione dei singoli convenuti

A parere del Collegio non pare in alcun modo revocabile in dubbio l’effettiva illegittimità delle residue operazioni in esame, di fatto non contestata da alcuno dei convenuti.

Al riguardo si deve ancora osservare quanto segue.

Gli addebiti di cui alla contestazione sub c)

Sui fatti in esame si è pronunciato soltanto il convenuto Bozzini (che personalmente aveva disposto tutti quanti i bonifici in parola) riconoscendo sostanzialmente l’utilizzo a fini personali delle somme in parola, limitandosi a questo punto a “giustificare” tale condotta come riconducibile ad “anticipazioni” su somme a lui spettanti. Ai fini di causa la parte ha quindi proposto eccezione di estinzione per compensazione del relativo credito risarcitorio vantato dall’attore con opposte ragioni di credito da lui stesso vantate nei confronti della società e già riconosciute in sede di concordato.

Sul punto nulla ha replicato l’attore e pertanto, accolta l’eccezione così proposta, va riconosciuta la sopravvenuta elisione delle conseguenze dannose della condotta qui in esame, con conseguente effetto liberatorio di tutti i convenuti nei rapporti con l’attore e pertanto senza alcuna esigenza di approfondire il tema di eventuali corresponsabilità degli stessi.

Gli addebiti di cui alla contestazione sub a)

Attengono tutti (per come contestati dall’attore) a gravosi impegni finanziari posti a carico della COGEME al di fuori di ogni collegamento con esigenze e/o attività proprie della società ma piuttosto ed esclusivamente allo scopo di fronteggiare pesanti esposizioni debitorie di soggetti terzi, senza alcun corrispettivo e soprattutto senza alcuna garanzia per la COGEME (nell’ipotesi sub a3 addirittura attraverso la stipula di fittizi contratti commerciali) con la concretizzazione infine del grave pregiudizio patrimoniale maturato in capo alla società (per gli importi di cui in contestazione) a seguito del fallimento dei soggetti “beneficiati” e quindi in diretta conseguenza dei rischi indebitamente addossati alla società onerata.

Come detto in relazione a tale ricostruzione dei connotati essenziali della vicenda nessuna specifica difesa è intervenuta da parte dei convenuti, per cui deve essere qui senz’altro riconosciuta l’illegittimità delle operazioni in parola e quindi la sussistenza dei presupposti della pretesa risarcitoria al riguardo avanzata dall’attrice, salvo andare a verificare l’effettivo fondamento dei profili di responsabilità personale contestati nei confronti di ciascuno dei convenuti.

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Sotto tale profilo nessun dubbio pare seriamente proponibile in ordine alla posizione personale dell’AD Bozzini che ha personalmente provveduto a concludere tutte e tre le operazione in esame.

La parte pretende di difendersi invocando effettive responsabilità decisionali in capo agli altri convenuti Testa e Zudè , secondo prospettazione che tuttavia (ove accolta, in adesione alle domande dell’attrice) potrebbe al più fondare una ipotesi di corresponsabilità solidale degli altri convenuti ma in nessun caso escludere la personale responsabilità del formale titolare del potere amministrativo che ha direttamente posto in essere l’atto illegittimo pregiudizievole per gli interessi della società.

Per quanto attiene invece alla posizione degli altri convenuti occorre partire dal dato (non controverso in causa) che tutte e tre le operazioni in parola sono state concluse dall’AD senza passare attraverso una delibera del CdA o qualsivoglia formale comunicazione.

In tale contesto, con le precisazioni proposte in memoria 183 n 1 cpc, l’attore pone a fondamento della rivendicata responsabilità degli altri convenuti:

i) la presumibile partecipazione e cointeressenza nelle operazioni in parola dei consiglieri Merlo e Zudè in relazione alle operazioni sub a1) e a3) realizzate in favore di SAMA INOX sul presupposto che i menzionati convenuti sedevano all’epoca nei CdA di entrambe le società;

ii) la presumibile partecipazione e cointeressenza del Presidente del CdA Testa nella operazione sub a3) in quanto finalizzata alla immediatamente successiva costituzione di un deposito bancario in favore della distinta TMS EKAB srl, all’epoca socio di maggioranza di COGEME in tesi riferibile proprio al Testa – secondo prospettazione in fatto non contestata da alcuno dei convenuti;

iii) la corresponsabilità di tutti i convenuti in relazione alle operazioni in parola in ragione di una lamentata omissione di controllo.

Al riguardo, lette le difese svolte dai convenuti, si osserva quanto segue.

*I presupposti di fatto invocati dall’attore sub i) risultano non rispondenti al vero giacchè: i convenuti Merlo e Zudè risultano entrati nel CdA di COGEME solo in data ampiamente successiva alla conclusione dell’operazione sub a3) per cui di questa non possono essere in alcun modo ritenuti diretti responsabili; gli stessi cessavano d’altro canto dagli incarichi in SAMA INOX nel settembre 2009, dunque diversi mesi prima della concessione del finanziamento in favore di SAMA INOX contestato sub a1), per cui viene a cadere l’unico elemento indiziario su cui l’attore ha fondato l’ipotesi di un diretto coinvolgimento dei convenuti nell’operazione in esame.

* Quanto ai rilievi sub ii) il convenuto Testa non ha specificamente contestato nessuno degli elementi della ricostruzione dei fatti proposta dall’attore, quali sopra sinteticamente richiamati, limitandosi ad una generica invocazione degli ampi poteri del formale AD Bozzini.

Alla stregua di tale considerazione ritiene il Collegio che la finalizzazione dell’intera operazione a beneficio di TMS e la peculiare posizione personale del Testa all’interno della società in parola (circostanze come detto non contestate in atti e come da reputarsi pienamente provate in atti), insieme con la posizione di Presidente del CdA dallo stesso rivestita in COGEME, fanno ragionevolmente ipotizzare un pieno accordo tra il Testa e il Bozzini in ordine alla realizzazione dell’operazione ma in ogni caso fanno necessariamente escludere la possibilità che l’operazione sia stata realizzata ad

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insaputa del Testa, facendo così emergere (quanto meno) una grave omissione del convenuto al dovere di intervento espressamente previsto ex art 2382 comma 2° cc.

*Paiono invece non condivisibili le valutazioni proposte dall’attore sub iii) in materia di “omesso controllo” asseritamente addebitabile nei confronti di tutti i convenuti.

Per quanto riguarda la posizione dei membri del CdA l’assunto risulta in tutta evidenza (erroneamente) ricalcato sulla originaria “responsabilità da omesso controllo sul generale andamento della gestione” di cui alla previgente formulazione del comma secondo dell’art 2392 cc nella parte ormai abrogata, con la sola sopravvivenza del ben distinto obbligo di intervenire ove “a conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società” - secondo previsione indiscutibilmente riferibile ad una condizione positiva di “effettiva” conoscenza (come tale suscettibile di piena prova in fatto) e non invece di mera “possibilità” astratta di conoscenza come preteso dall’attore

(significativo al riguardo che il difensore di parte invochi sul punto, sia in memoria 183 n 1 che in conclusionale, il precedente di cui Cass 319/13 senza avvedersi che la pronuncia fa espresso riferimento a vicende precedenti l’entrata in vigore della riforma 2003 e dunque appunto al presupposto normativo di cui al previgente comma 2° dell’art 2392 cc, come espressamente sottolineato nella motivazione della sentenza).

Il tema risulta certamente più delicato per quanto attiene alla posizione dei sindaci – quali indiscutibilmente investiti di delicate funzioni di controllo sulla corretta gestione sociale – e richiederebbe di per sé un approfondito esame di tutte le circostanze del caso concreto alla luce delle specifiche contestazioni concretamente mosse dall’attore allo scopo di verificare la sussistenza o meno di una violazione dei doveri inerenti la carica.

Nel caso di specie ogni approfondimento al riguardo appare tuttavia semplicemente superfluo ai fini del presente giudizio, di natura risarcitoria, nella impossibilità di ravvisare un effettivo nesso di causalità (già a livello di mera prospettazione di parte prima ancora che di prova) tra la condotta lamentata e il pregiudizio economico di cui viene chiesto ristoro.

Invero, se l’operazione 3/09 risulta “coperta” sotto le vesti di una ordinaria operazione commerciale, può certo ipotizzarsi che sarebbe stata rilevabile dalle scritture contabili la concessione dei finanziamenti – manifestamente ingiustificata – in favore di SAMA e SAMA INOX, ma inevitabilmente ad operazioni già eseguite e a contratti già stipulati. In tal senso una responsabilità dei sindaci potrebbe (in astratto) certamente essere invocata solo secondo le seguenti alternative:

/in relazione a pregiudizi patrimoniali conseguenti ad analoghe condotte successive, quali propriamente rese possibili o quanto meno favorite dall’omesso intervento dei sindaci sulle condotte illegittime qui in esame e in tesi colpevolmente non rilevate o comunque non denunciate – ma nessuna contestazione in tal senso risulta nel caso di specie;

/in relazione alle medesime condotte illegittime “scoperte” solo nell’ipotesi che un tempestivo intervento dei sindaci (con opportuna sollecitazione del CdA ovvero denuncia ai soci o al Tribunale ex art 2409 cc, con il conseguente avvio di mirate azioni giudiziarie) avrebbe potuto essere idoneo ad elidere il pregiudizio patrimoniale concretizzatosi in capo alla COGEME per cui si agisce in questa sede: nella specie, nell’ipotesi che le “beneficiate” SAMA e SAMA INOX, successivamente dichiarate fallite, fossero state in origine in grado di provvedere alle dovute restituzioni ove tempestivamente messe in mora, attraverso iniziativa di nuovi amministratori o anche di un amministratore giudiziario nominato ex art 2409 cc.

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Di tutta evidenza come, sotto tale secondo profilo, verrebbero in rilievo specifiche circostanze di fatto che avrebbero dovuto essere innanzitutto oggetto di specifica deduzione e poi di prova da parte dell’attore e invece risultano non solo estranee ma addirittura incompatibili con la prospettazione di parte in cui si lamenta piuttosto che già all’epoca dei fatti SAMA e SAMA INOX sarebbero state in realtà “in condizioni di conclamata insolvenza” (v pag 7 dell’atto di citazione). In fatto pare comunque appena il caso di sottolineare come (secondo la stesa ricostruzione dell’attore) le somme in parola non siano mai pervenute nelle case delle società beneficiate, per andare piuttosto fin dall’origine a coprire una precedente esposizione bancaria, per cui pare del tutto evidente che una (eventuale) più tempestiva “scoperta” dell’illecito non sarebbe stata in grado di modificare in alcun modo il pregiudizio già interamente maturato in capo alla società.

Alla stregua di tali considerazioni il Collegio ritiene dunque di poter affermare la responsabilità del convenuto Bozzini, e accogliere quindi la relativa domanda risarcitoria, limitatamente ai fatti di cui alle contestazioni richiamate al precedente capo a); la corresponsabilità invece del Testa in relazione al solo addebito di cui al precedente capo a2).

Le determinazioni in materia di spese di lite seguono la soccombenza, tenendo conto sia della posizione della società attrice quale rappresentata dai propri organi sociali sia dell’intervento in causa del “concordato COGEME” rappresentato dal liquidatore giudiziario (addirittura con la formulazione di conclusioni parzialmente difformi da quelle dell’attore, come già sopra evidenziato), nonostante l’unicità (per quanto emerso in causa) del patrimonio di riferimento.

Nel merito si ritiene dunque che la parte attrice e l’interveniente “concordato COGEME” debbano essere condannati alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti Bossalini, Bernardelli, Castaldi, Lami, Merlo, Zanchi e Zudè, liquidate come da dispositivo tenendo conto delle domande formulate, della entità delle pretese risarcitorie esercitate (quale doverosamente comprensiva della originaria richiesta risarcitoria per euro 59.470.944 rinunciata dall’attore solo in memoria 183 n 1 e poi riproposta dall’interveniente in sede di conclusioni finali) della effettiva complessità ed articolazione delle difese rispettivamente svolte al riguardo.

A fronte della situazione di soccombenza reciproca (v Cass 22381/09; da ultimo Cass 3438/16) venuta a determinarsi nei rapporti tra attore ed interveniente da un lato e i convenuti Bozzini e Testa dall’altro a seguito della richiamata rinuncia dell’attore a parte preponderante delle pretese risarcitorie inizialmente proposte e all’accoglimento solo parziale delle domande invece coltivate fino alla conclusione del giudizio nonché alla ritenuta inammissibilità delle autonome domande risarcitorie proposte in via principale dall’interveniente adesivo in sede di PC ritiene invece il Collegio di limitare la condanna dei menzionati convenuti alla rifusione delle spese di limite sostenute dall’attore in una percentuale del 25% dell’intero corrispondente alla porzione di domanda accolta, liquidata come da dispositivo.

F) Sui rapporti con i terzi chiamati

Per questa parte si ritiene necessario procedere ad una puntuale distinzione tra le diverse posizioni.

*Il convenuto Castaldi ha insistito fino in sede di PC e poi di memorie conclusionali con una domanda di manleva nei confronti della terza CHUBB INSURANCE.

Lo stesso tuttavia (come prontamente eccepito dalla difesa della parte chiamata) non ha provveduto alla chiamata nei termini di legge in sede di comparsa di costituzione ma ha piuttosto chiesto, in sede di

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prima udienza di trattazione, di essere rimesso in termini per la chiamata di terzo adducendo di essere venuto solo tardivamente a conoscenza dell’esistenza del contratto di assicurazione stipulato da COGEME con CHUBB. Tale richiesta è stata tuttavia rigettata dal g.i. che ha ritenuto non provato il fondamento di fatto così dedotto. Ciò nonostante il convenuto ha ritenuto di poter comunque proporre domanda nei confronti della terza chiamata CHUBB (già in causa quale chiamata da altri convenuti) semplicemente provvedendo a notificare alla stessa la propria memoria 183 n 1 cpc contenente la relativa domanda.

A parere del Collegio una simile pretesa di superare decadenze già maturate in mancanza di un provvedimento di rimessione in termini da parte del giudice procedente (ed anzi contrastando un provvedimento di segno avverso) si pone in tutta evidenza al di fuori dell’ambito dei poteri riconosciuti alle parti del giudizio e deve pertanto essere dichiarata inammissibile. Ritenuto pertanto che, alla stregua delle menzionate considerazioni, la “chiamata” in esame non possa reputarsi “giustificata” quale conseguenza della originaria iniziativa processuale dell’attore, devono necessariamente essere poste a carico della parte che ha arbitrariamente provveduto alla chiamata di terzi le relative spese di lite, a prescindere in questo caso dall’esito del giudizio nei confronti dell’attore.

* In relazione alla domanda di manleva proposta nei suoi confronti dal convenuto Bozzini la terza CHUBB ha invocato l’inoperatività della polizza invocata, formulata secondo la clausola claims made sul presupposto che nell’arco temporale di vigenza 2012 non sarebbe pervenuta alla compagnia denuncia del “sinistro” per cui qui si procede.

Il chiamante ha in realtà dedotto l’avvenuta denuncia di sinistro in termini attraverso comunicazione del broker assicurativo WILLIS ITALIA spa, facendo riferimento ad una missiva WILLIS 16.5.13 (dunque di data successiva a quella rilevante ai presenti fini) che effettivamente richiamava una precedente comunicazione 1.2.12 ma dall’esame del documento (ritualmente in atti) risulta come lo stesso recasse in realtà menzione della sola messa in liquidazione della società e del “rigetto”, all’epoca, della proposta di azione di responsabilità – in effetti deliberata solo alla successiva data del 22.6.02. Nessun’altra comunicazione o altra prova risulta al riguardo prodotta in atti da parte del chiamante, ovviamente gravato dell’onere di provare il fondamento del diritto vantato, e pertanto non può essere accolta la domanda in esame.

* Dall’esame degli atti e delle memorie di causa, tenuto conto delle valutazioni di merito svolte nelle pagine precedenti, appaiono invece pienamente “giustificate” le chiamate di terzo proposte nei confronti di LIBERTY e XL INSURANCE (dal convenuto Zanchi), LLOYD’S (dal convenuto Bernardelli) e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (dal convenuto Bossalini) in conseguenza della iniziativa dell’attore supportata dall’interveniente qui reputata infondata e pertanto agli stessi andranno integralmente addebitate le spese di lite relative alla chiamata, naturalmente tenendo conto anche per questa parte delle difese effettivamente svolte (nonché della comunanza delle difese svolte da LIBERTY e XL INSURANCE da parte di un medesimo difensore).

Alle medesime conclusioni si ritiene qui di dover infine pervenire anche in relazione alle spese della chiamata di terzo nei confronti di PKF da parte dei convenuti Bernardelli e Bossalini, sul presupposto che la chiamata notificata, al di là della effettiva genericità della formulazione del testo, potesse in realtà reputarsi idonea ad instaurare un rituale contradditorio con la menzionata società di revisione (tenuto conto delle responsabilità inerenti le funzioni da questa svolta) quanto meno in relazione alla approvazione del bilancio di esercizio 2010 cui faceva riferimento la principale responsabilità risarcitoria invocata dall’attrice nell’originario atto di citazione; al riguardo rimane solo da sottolineare

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ancora come per questa parte della originaria domanda l’attore abbia proposto dichiarazione di rinuncia solo in sede di memoria 183 n 1 mentre l’interveniente ha (ingiustificatamente) ritenuto di poter coltivare autonomamente la domanda fino alla conclusione del giudizio – con conseguenti esigenze di difesa da parte di convenuti e terzi chiamati.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) rigetta le eccezioni dei convenuti in ordine alla ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum del liquidatore giudiziale;

2) dichiara l’estinzione dei rapporti processuali tra l’attore e tutti i convenuti e terzi chiamati in relazione alle originarie contestazioni di cui ai punti b), d) ed e) di cui in motivazione per rinuncia agli atti da parte dell’attore;

3) dichiara l’inammissibilità della domanda principale dell’interveniente di condanna dei convenuti al pagamento di un importo di euro 64.131.582,79 a titolo di risarcimento di danni;

4) dichiara l’improcedibilità delle domande formulate dall’attore in sede di memoria 183 n 1 cpc in relazione alle contestazioni “nuove” di pagamenti indebiti per euro 70.971,55 da parte del convenuto Bozzini nonché di stipula dei contratti di leasing nn. 704115, 708164, 719150;

5) dichiara l’improcedibilità della chiamata di terzo proposta dal convenuto Castaldi nei confronti di CHUBB INSURANCE;

6) dichiara l’estinzione dei rapporti processuali tra il convenuto Zanchi e il terzo chiamato Leonardi, nonché tra il menzionato Leonardi e la terza chiamata CHUBB INSURANCE a spese compensate tra le parti per rinuncia agli atti, rispettivamente, dei chiamanti Zanchi e Leonardi, ritualmente accettate dalle rispettive controparti; 7) accerta la responsabilità del convenuto Bozzini in relazione alle contestazioni di cui ai punti a) e c) di cui in motivazione per un importo complessivo di euro 4.607.890,00;

8) accerta il fondamento della eccezione di parziale compensazione sollevata dal convenuto Bozzini e conseguentemente dichiara estinto per compensazione il credito risarcitorio di cui al capo precedente limitatamente all’importo di euro 296.875,00;

9) per l’effetto condanna il convenuto Bozzini al pagamento in favore dell’attore della complessiva somma di euro 4.311.015,00 oltre interessi e rivalutazione;

10) accerta la responsabilità del convenuto Testa in relazione alla contestazione di cui al capo a2) di cui in motivazione e per l’effetto condanna il menzionato convenuto a concorrere, in solido con il convenuto Bozzini, al pagamento in favore dell’attore di un importo di euro 1.469.310,00 oltre interessi e rivalutazione;

11) rigetta tutte le ulteriori domande proposte dall’attore;

12) rigetta la domanda di manleva proposta dal convenuto Bozzini nei confronti della terza chiamata CHUBB INSURANCE;

13) condanna i convenuti Bozzini e Testa, in solido tra loro, alla rifusione di spese di lite in favore dell’attore e del concordato interveniente limitatamente ad un importo di euro 879,60 per spese ed euro 21.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa;

14) condanna la società COGEME in liquidazione e il “concordato COGEME” alla integrale rifusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti Lami, Merlo, Zanchi, Zudè, Castaldi, Bernardelli, Bossalini, nonché dei

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terzi chiamati LLOYD’S, UNIPOL SAI, LIBERTY, XL INSURANCE e PKF per i seguenti importi a titolo di compensi:

*euro 40.000,00 ciascuno in favore dei convenuti Bernardelli, Bossalini e Castaldi;

*euro 30.000,00 ciascuno in favore dei convenuti Lami, Merlo e Zanchi nonché della terza chiamata PKF;

*euro 24.500,00 in favore del convenuto Zudè;

*euro 18.000,00 ciascuno in favore di UNIPOL e LLOOYD’S;

*euro 21.000,00 complessivamente in favore di LIBERTY e XL INSURANCE;

15) condanna il convenuto Castaldi alla integrale rifusione delle spese di lite inerenti la chiamata di terzo proposta nei confronti di CHUBB INSURANCE che si liquidano in un importo di euro 10.000,00 a titolo di compensi;

16) condanna il convenuto Bozzini alla integrale rifusione delle spese di lite inerenti la chiamata di terzo proposta nei confronti di CHUBB INSURANCE che si liquidano in un importo di euro 15.000,00 a titolo di compensi;

- importi di spese di lite maggiorati tutti come per legge per spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Milano 27.1.17

Il Presidente

dott. Vincenzo Perozziello

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