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MoVimento 5 Stelle Abruzzo L’Aquila, 8 Luglio 2015 Al Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio L’Aquila SEDE RISOLUZIONE URGENTE IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO OGGETTO: Adozione Piano Regionale delle Bonifiche. Visti: - Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, articolo 177, comma 7 stabilisce: Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”. - Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, articolo 196, comma 1, lettera c) stabilisce: ”Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195 [...] l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza”; - Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, articolo 196, comma 1, lettera h) stabilisce: “La redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonche' l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r)- Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, articolo 199, comma 6 stabilisce: “Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani; d) la stima degli oneri finanziari; e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare”; - Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, articolo 199, comma 7 stabilisce: “L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e' requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali”;

Risoluzione n. 11 Del 08-07-2015 - Adozione Piano Regionale Delle Bonifiche

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Risoluzione n. 11 Del 08-07-2015 - Adozione Piano Regionale Delle Bonifiche

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  • MoVimento 5 Stelle Abruzzo

    LAquila, 8 Luglio 2015

    Al Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio

    LAquila SEDE

    RISOLUZIONE URGENTE

    IL CONSIGLIO REGIONALE DELLABRUZZO

    OGGETTO: Adozione Piano Regionale delle Bonifiche.

    Visti:

    - Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, articolo 177, comma 7 stabilisce: Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

    - Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, articolo 196, comma 1, lettera c) stabilisce: Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195 [...] l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;

    - Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, articolo 196, comma 1, lettera h) stabilisce: La redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonche' l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r)

    - Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, articolo 199, comma 6 stabilisce: Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani; d) la stima degli oneri finanziari; e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare;

    - Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, articolo 199, comma 7 stabilisce: L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e' requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali;

  • MoVimento 5 Stelle Abruzzo

    - Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, articolo 199, comma 8 stabilisce: La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti;

    - Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, articolo 199, comma 9 stabilisce: In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattivita' nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale;

    - Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, articolo 239, comma 3, stabilisce: Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo;

    - Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, articolo 240 , comma 1, lettara d) si definisce: Sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o piu' valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

    - Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, articolo 250 stabilisce: Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorita' fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilit di bilancio;

    - Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, articolo 251, comma 1, stabilisce: Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) ( ((ISPRA)) ), predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere: a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonche' degli interventi realizzati nei siti medesimi; b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica; c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242;

    - Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, articolo 309 stabilisce: Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonch le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite

  • MoVimento 5 Stelle Abruzzo

    dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto possono presentare al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), depositandole presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente a norma della parte sesta del presente decreto;

    - Legge Regionale n.45/2007, articolo 55, comma 2: La Giunta regionale, in attuazione della normativa vigente in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, mediante apposite disposizioni e nel rispetto di quanto stabilito nell'Allegato 3 alla presente legge: "Disciplinare tecnico per la gestione e laggiornamento dellanagrafe dei siti contaminati", provvede a: [] b) proporre al Consiglio regionale laggiornamento del piano di bonifica delle aree contaminate, ivi comprese le discariche per rifiuti urbani dismesse, i siti industriali dismessi e le aree oggetto di abbandono o scarico incontrollato di rifiuti; c) proporre al Consiglio regionale lattuazione di specifici programmi di finanziamento, di norma triennali, nonch le modalit di attuazione per la realizzazione di interventi migliorativi dei siti produttivi; d) proporre al Consiglio regionale, mediante appositi piani, la disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al titolo quinto della parte quarta del D.Lgs 152/2006;

    Considerato:

    - che in Abruzzo, secondo rilevazioni effettuate da Arta e Assessorato all'Ambiente, sarebbero oltre 1000 aree fra Discariche RSU dismesse, Siti Industriali Dismessi, Siti Potenzialmente Contaminati, Siti di Abbandoni di Rifiuti Incontrollati, Discariche per Inerti;

    - che attualmente, in Abruzzo, la bonifica delle aree inquinate pressoch ferma, anche in virt della mancata adozione del Piano Regionale delle Bonifiche, che non permette una programmazione e un efficentamente delle risorse da destinare a tale attivit;

    TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO

    SI IMPEGNA il Presidente della Giunta e la Giunta Regionale

    - Ad adottare entro 30 giorni dall'approvazione delle presente risoluzione, e quindi a presentare al Consiglio Regionale per lapprovazione, il Piano Regionale delle Bonifiche ;

    I Consiglieri Regionali Firmatari

    Sara Marcozzi ____________________