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1 RELAZIONE ISTRUTTORIA ALLE OSSERVAZIONI PRODOTTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO DI PICERNO PER LE CONTRODEDUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE Premessa In riferimento alle osservazioni prodotte dai cittadini ed a noi trasmesse il giorno 21.03.2011 prot. 2199 si propone la seguente relazione istruttoria delle stesse per le controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale. Non sono ovviamente state considerate osservazioni pervenute fuori termine. A seguito della deliberazione del CC verranno prodotte le copie degli elaborati modificati da trasmettere agli Enti competenti. Di seguito si riporta la relazione istruttoria alle osservazioni pervenute ed a noi trasmesse. OSSERVAZIONE N.1. – Sig. ra Marcantonio Filomena del 21.02.2011 prot. 1297 La proponente l’osservazione, proprietaria di abitazione priva di garage con annessa area di circa mq 27 distinta in catasto al foglio 31 particella 718 sita in Vico I dx Gaimari n. 9 ricadente in Zona “A” del centro storico, Chiede di poter realizzare su detta particella un box auto Si ritiene che l’osservazione non possa essere accolta in questa sede. E’ necessario definire un piano delle analoghe situazioni, in variante alla normativa per il Centro Storico del RU che proponga un assetto unitario dei margini della zona storica dell’abitato; la valutazione sull’eventuale accoglimento della richiesta potrà essere fatta in sede di variante al RU o di Piano Operativo. OSSERVAZIONE N. 2. – Sig. Caggiano Giuseppe del 21.02.2011 prot. 1318 Il proponente l’osservazione, proprietario di un’abitazione sita in V.le Europo Unita civico 4, con riferimento al Distretto Urbano di nuovo impianto n. 5 (DUNI5) rileva che: Avendo visionato le nuove aree di intervento edilizio previste ha riscontrato la previsione di una nuova edificazione presso la zona soprastante la fontana pubblica di V.le G. Albini, individuata dalla sigla DUNI 5, nella quale si dovrà trasferire la volumetria delle aree poste lungo la Circonvallazione Europa Unita, all’inizio della stessa e sul lato sinistro percorrendo la strada verso Piazza Statuto; Constatato che dette aree, poste lungo la circonvallazione, sono state definite come “verde pubblico” e che tra esse e’ inclusa anche un’area comunale di circa mq 122 in catasto al foglio 26 porzione della particella 428, antistante il cancello d’ingresso della mia abitazione; Chiede che la suddetta area venga esclusa dal “verde pubblico” e considerata come “area di viabilità” a servizio di abitazione privata avente necessità di accesso dalla strada pubblica. Si ritiene che l’osservazione possa essere accolta prevedendo una strada pubblica della larghezza di ml. 4 a servizio sia dei fabbricati che del lotto previsto nella scheda n. 13 e dell’area verde. OSSERVAZIONE N. 3. – Sig.re Caggiano Rita e Caggiano Filomena del 21.02.2011 prot. 1319 Le proponenti l’osservazione, proprietarie di un terreno sito in località Chiuse in catasto terreni al foglio 33 particella 531 di are 27 e ca. 40, di cui mq 250 circa ricadevano nella Zona BC3 di completamento come area edificabile e la restante parte in Strada di progetto e V12, rilevano che

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RELAZIONE ISTRUTTORIA ALLE OSSERVAZIONI PRODOTTE A L REGOLAMENTO URBANISTICO DI PICERNO PER LE CONTRODEDUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE Premessa In riferimento alle osservazioni prodotte dai cittadini ed a noi trasmesse il giorno 21.03.2011 prot. 2199 si propone la seguente relazione istruttoria delle stesse per le controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale. Non sono ovviamente state considerate osservazioni pervenute fuori termine. A seguito della deliberazione del CC verranno prodotte le copie degli elaborati modificati da trasmettere agli Enti competenti. Di seguito si riporta la relazione istruttoria alle osservazioni pervenute ed a noi trasmesse. OSSERVAZIONE N.1. – Sig. ra Marcantonio Filomena del 21.02.2011 prot. 1297 La proponente l’osservazione, proprietaria di abitazione priva di garage con annessa area di circa mq 27 distinta in catasto al foglio 31 particella 718 sita in Vico I dx Gaimari n. 9 ricadente in Zona “A” del centro storico, Chiede di poter realizzare su detta particella un box auto Si ritiene che l’osservazione non possa essere accolta in questa sede. E’ necessario definire un piano delle analoghe situazioni, in variante alla normativa per il Centro Storico del RU che proponga un assetto unitario dei margini della zona storica dell’abitato; la valutazione sull’eventuale accoglimento della richiesta potrà essere fatta in sede di variante al RU o di Piano Operativo. OSSERVAZIONE N. 2. – Sig. Caggiano Giuseppe del 21.02.2011 prot. 1318 Il proponente l’osservazione, proprietario di un’abitazione sita in V.le Europo Unita civico 4, con riferimento al Distretto Urbano di nuovo impianto n. 5 (DUNI5) rileva che: • Avendo visionato le nuove aree di intervento edilizio previste ha riscontrato la previsione di una

nuova edificazione presso la zona soprastante la fontana pubblica di V.le G. Albini, individuata dalla sigla DUNI 5, nella quale si dovrà trasferire la volumetria delle aree poste lungo la Circonvallazione Europa Unita, all’inizio della stessa e sul lato sinistro percorrendo la strada verso Piazza Statuto;

• Constatato che dette aree, poste lungo la circonvallazione, sono state definite come “verde pubblico” e che tra esse e’ inclusa anche un’area comunale di circa mq 122 in catasto al foglio 26 porzione della particella 428, antistante il cancello d’ingresso della mia abitazione;

Chiede che la suddetta area venga esclusa dal “verde pubblico” e considerata come “area di viabilità” a servizio di abitazione privata avente necessità di accesso dalla strada pubblica. Si ritiene che l’osservazione possa essere accolta prevedendo una strada pubblica della larghezza di ml. 4 a servizio sia dei fabbricati che del lotto previsto nella scheda n. 13 e dell’area verde. OSSERVAZIONE N. 3. – Sig.re Caggiano Rita e Caggiano Filomena del 21.02.2011 prot. 1319 Le proponenti l’osservazione, proprietarie di un terreno sito in località Chiuse in catasto terreni al foglio 33 particella 531 di are 27 e ca. 40, di cui mq 250 circa ricadevano nella Zona BC3 di completamento come area edificabile e la restante parte in Strada di progetto e V12, rilevano che

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nella previsione dell’attuale regolamento urbanistico risultano interamente “AVI” e quindi inedificabili. Le richiedenti, chiedono di ampliare l’area di completamento BC3 di ulteriori mq 1045, essendo la stessa contigua al proprio terreno, con una previsione complessiva di area edificabile pari a mq 1295 (1045 + 250). Si ritiene che l’osservazione debba essere respinta in quanto propone la variazione del perimetro dell’AU con una ingiustificata previsione di un nuovo lotto edificabile sul margine dell’abitato esistente. OSSERVAZIONE N. 4. – Sig.ra Scavone Marisa del 22.02.2011 prot. 1377 La proponente l’osservazione, proprietaria di un terreno distinto in catasto terreni al foglio 47 particella 420, attiguo all’attivita’ commerciale denominata Bi.Be. Sas, di cui la sottoscritta e’ amministratore, ricadente nell’ampliamento zona per attivita’ artigianali e commerciali PIP di Serra del Cerro, adottato con delibera di C.C. 37/2010, chiede che la particella 420 venga inserita nell’ampliamento dell’area PIP. Si ritiene che l’osservazione possa essere parzialmente accolta, prevedendo l’ampliamento del PIP e riconoscendo alle nuove aree un indice di 0,03 in quanto aree inedificabili perché comprese nella fascia di rispetto stradale. La volumetria spettante potrà essere realizzata nel lotto già esistente. Sulla nuova area potranno consentirsi usi compatibili con la condizione di essere le aree in oggetto comprese nella fascia di rispetto stradale (vedi Codice della Strada) OSSERVAZIONE N. 5. – Sig. Cariello Angelo del 23.02.2011 prot. 1402 Il proponente l’osservazione, proprietario dei terreni distinti in catasto al foglio 47 particelle 248, 247, 119, 31 e 32 classificati come Zona Agricola, Chiede che i suddetti terreni vengano inseriti nella “Zona D” artigianale e commerciale PIP Serra del Cerro, essendo gli stessi confinanti con la suddetta zona. Si ritiene che l’osservazione debba essere respinta in quanto il RU non prevede ampliamenti dell’area PIP nel caso di non presenza sulle aree interessate di attività produttive già in essere. La richiesta potrà essere valutata in sede di Piano Strutturale Metropolitano (PSM). Relativamente alla particella 36 di proprietà dello stesso richiedente, in parte già compresa nell’area PIP, si ritiene che la parte rimanente possa essere inclusa nella zona destinata ad attività produttive. OSSERVAZIONE N. 6. – Sig.ri Figliuolo Vito e Figliuolo Giovanni del 25.02.2011 prot. 1512 I proponenti l’osservazione, comproprietari di un fabbricato ubicato in Via Vito Marcantonio distinto in catasto al foglio 32 particella 470, rilevano: • Nel piano di recupero Zona BC1, redatto dall’Arch. Stefano nel 1988 e approvato con delibera

di C.C. n. 122 del 28.09.1989, l’area ove ricade il fabbricato e’ inserita nel piano ma non e’ stata riportata la sagoma del fabbricato e la scheda di intervento;

• Il fabbricato e’ antecedente alla data di redazione dello stesso piano di recupero Zona BC1; Chiedono che nella tavola 3/03 dell’attuale regolamento urbanistico l’edificio in oggetto, venga inserito all’interno del perimetro della Zona A e BE con categoria di interventi di Ristrutturazione

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Urbanistica e che nel contempo nella tavola 6/12 venga eliminata la fascia di rispetto stradale e inserita nel perimetro ambito urbano di progetto nonché Piano di Recupero Si ritiene che l’osservazione, sulla base della documentazione fornita dall’UTC, possa essere accolta, staccando dalla zona di rispetto un’area di pertinenza del fabbricato esistente da destinare a zona BE. OSSERVAZIONE N. 7. – Sig. Pignato Vito del 28.02.2011 prot. 1537 Il proponente l’osservazione, proprietario dei terreni siti lungo la Strada Provinciale 83 distinti in catasto al foglio 5 particelle 917, 920, 925, 923, 919, 564 per complessive are 9.97 attualmente ricadenti in Zona Agricola, rileva: • Lungo la Strada Provinciale 83 esistono già delle aree ricettive-ricreative, commerciale ed

artigianali che danno occupazione ed economia al paese; • Il sottoscritto emigrato per diversi anni in Germania e’ ritornato con l’intendo di avviare

un’attività’ autonoma; Chiede che la suddetta area venga inserita nell’attuale Regolamento Urbanistico come Zona Ricettiva per permettere al sottoscritto di avviare un’attività’ di ristorazione. Si ritiene che l’osservazione non possa essere accolta nel RU. La richiesta verrà valutata eventualmente in sede di predisposizione del PSM OSSERVAZIONE N. 8. – Sig. Minchio Rocco del 03.03.2011 prot. 1687 Il proponente l’osservazione, proprietario degli immobili ubicati in Via XXV Aprile distinti in catasto al foglio 26 particelle 337 e 474, ricadenti nel DUNI 5 dell’attuale regolamento urbanistico adottato con delibera di C.C. 37/2010, Chiede che per la parte dell’immobile ricadente in Pp11 venga prevista la zona AES con conservazione ed utilizzo del fabbricato esistente e lo spazio antistante senza riconoscimento di volumetrie, mentre la rimanente parte come già indicata nel DUNI 5 potrà essere considerata come AAS2. Si ritiene che l’osservazione possa essere accolta ridefinendo le previsioni del DUNI 5. Sull’area compresa nel raggio cimiteriale non potranno edificarsi volumetrie nuove. E’ consentito solo incremento del 10% dei volumi esistenti ai sensi dell’art. 56 delle NTA per motivi igienico sanitari come per tutti gli edifici ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale. La rimanente volumetria, previa cessione delle aree per uso pubblico, potrà essere realizzata su lotto da mettersi a disposizione da parte dell’AC nell’ambito dell’attuazione dei DUNI. OSSERVAZIONE N. 9. – Sig. Curcio Giuseppe del 11.03.2011 prot. 1936 Il proponente l’osservazione, proprietario del terreno e manufatti situati in via Monastero distinti in catasto al foglio 26 particella 84 ricadente in area “VAR” del nuovo regolamento urbanistico adottato con delibera di C.C. n. 37/2010 osserva: • Nel terreno di che trattasi insistono tre modeste costruzioni risalenti agli anni 50 che per

caratteristiche costruttive non possono essere recuperate se non con la demolizione e ricostruzione;

• L’art. 29 delle NTA del nuovo regolamento urbanistico, che disciplina tale zona, non prevede alcuna norma per gli edifici esistenti;

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• L’area in oggetto e’ confinante con la Zona Agricola speciale compresa nella fascia di rispetto cimiteriale disciplinata dall’art. 56 delle NTA (nuovo regolamento urbanistico);

Chiede che l’area in oggetto indicata come VAR, venga disciplinata con l’art. 56 delle NTA che prevede ”per gli edifici esistenti all’interno della zona di rispetto cimiteriale sono consentiti ai sensi dell’art. 28 della legge 166/2002 interventi di recupero ecc”. S ritiene che l’osservazione possa esser accolta modificando di conseguenza le NTA del RU OSSERVAZIONE N. 10. – Sig. Conte Antonio del 14.03.2011 prot. 1959 Il proponente l’osservazione, proprietario del terreno sito in località Chiuse foglio 33 particelle 880 e 881 e titolare del permesso a costruire n. 45/2008 per la costruzione di un fabbricato rurale sulla particella 881 ricadente in Zona Agricola, osservo: • La particella 881 ricade per intero nella Zona Agricola, mentre la particella 880 ricade per circa

mq 160 nella zona denominata APU Aree ed edifici in ambito periurbano; Chiede che la particella 880 del foglio 33 venga inserita interamente nella zona Omogenea APU. Si ritiene che l’osservazione non possa essere accolta sia per non variare la perimetrazione dell’APU come da RU adottato, cosa che costituirebbe una variante sostanziale al documento licenziato dalla CdP, e sia per motivi di opportunità legati alle prescrizioni del PSAI dell’Autorità di Bacino del Sele. OSSERVAZIONE N. 11. – Sig.ri Riviello Antonio e Riviello Donata del 14.03.2011 prot. 1963 I proponenti l’osservazione, possessori dei suoli compresi nel regolamento urbanistico e precisamente nelle aree denominate AEC e sottoposte a vincolo (punto1) e nel distretto DUNI 7 (punto 2) osservano: • Punto 1) i proprietari dei terreni in catasto al foglio 38 part. 124 e foglio 33 part. 88 ricadenti in

area di rispetto ferroviario in base all’art. 60 NTA (aree sottoposte a vincolo) non gode di alcun meccanismo di attribuzione di diritti edificatori e pertanto analogamente alle aree verdi e di tutela ambientale chiedono che la suddetta fascia di rispetto ferroviario dia luogo all’attribuzione delle volumetrie previste nel settore urbanistico AEC.

Fermo restando l’inedificabilita’ nella fascia su citata, i proprietari Chiedono che in base all’art. 19 NTA (Aree private in parte edificate AEC) possa essere considerata al fine del calcolo del volume l’intera proprietà fondiaria e quindi anche quella ricadente nella fascia di rispetto ferroviario delle due particelle. Da ultimo, segnalando che i confinanti della particella 124 del foglio 38 del suddetto settore urbanistico AEC hanno già realizzato in passato le cubature spettanti o ne sono ostacolati dalla natura del terreno, richiedono la possibilità di produrre autonomamente il piano attuativo. • Punto 2) i proprietari della particella 5 del foglio 38 compresa nelle aree del DUNI 7 osservato

che nel DUNI7 non sono stati applicati i criteri di perequazione “a priori” per compensare aspetti di valori di mercato differenti relativi allo stato di fatto e di diritto in cui esse si trovavano ante R U, richiedono che detta compensazione venga applicata successivamente in fase operativa mediante un processo di stima del diverso valore venale delle varie aree coinvolte e da dedurre esso valore dai futuri oneri di urbanizzazione spettanti eventualmente ai suddetti proprietari.

Vista la collocazione del terreno che si va a cedere ed anche il consistente numero di metri cubi spettanti, chiedono la possibilità di scegliere la disposizione più vantaggiosa delle sagome ( fronte

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strada Via Gramsci) ed inoltre la facoltà di realizzarle autonomamente mediante sottogruppi in sede di piano attuativo. Si ritiene che l’osservazione possa essere solo in parte accolta. Relativamente al punto 1 si potrà riconoscere al terreno di proprietà ricadente nella fascia di rispetto ferroviario, e quindi soggetta alla inedificabilità, l’indice della zona agricola dello 0,03 mc/mq, come definito per altre zone in analoga situazione; la cubatura spettante potrà essere trasferita nella zona omogenea AEC contigua; relativamente al punto 2 si ritiene che il diverso valore posizionale dei terreni del richiedente possa essere valutato in sede di redazione del Piano attuativo dell’area e nel confronto con gli altri proprietari interessati alla trasformazione della zona; appare indubbio che tale maggiore valore relativo del terreno interessato possa essere riconosciuto con l’attribuzione, da parte del futuro Consorzio dei proprietari della zona, del lotto su strada al richiedente per la realizzazione della volumetria consentita allo stesso spettante. In sede di piano attuativo potrà essere inoltre considerata la possibilità di attuare il piano stesso per sottocomparti edificatori, dopo l’approvazione del Piano Attuativo relativo all’intera area e dopo aver definito gli obblighi nei confronti dell’Amministrazione Comunale da parte dei proprietari dei terreni ricadenti nell’intero piano attuativo e le modalità di attuazione delle opere di urbanizzazione e di cessione delle aree previste al Comune. In tal senso verranno adeguati gli elaborati del RU adottato.

OSSERVAZIONE N. 12. – Sig.ri Pignato Antonella e Guma Nicolino del 14.03.2011 prot. 1964 I proponenti l’osservazione, proprietari dei terreni siti lungo la Strada Provinciale 83 distinti in catasto al foglio 5 particelle 914 per complessivi mq 2000 attualmente ricadenti in Zona Agricola, rileva: • Lungo la Strada Provinciale 83 esistono già delle aree ricettive - ricreative, commerciale ed

artigianali che danno occupazione ed economia al paese; • I sottoscritti operano nel settore della vendita di calzature e simili; Chiedono che la suddetta area venga inserita nell’attuale regolamento Urbanistico come Zona Commerciale per permettere ai sottoscritti di poter attuare un’attività di vendita in tale area. Si ritiene che l’osservazione non possa essere accolta nel RU. La richiesta verrà valutata eventualmente in sede di predisposizione del PSM OSSERVAZIONE N. 13. – Sig.ri Langone Salvatore, Buono Mario, Romaniello Carlo, Tangreda Nicola del 14.03.2011 prot. 1969 I proponenti l’osservazione, proprietari dei terreni lato valle Via Piana, individuati nei grafici del R.U. con le sigle AEC e VTA; Chiedono un incremento dell’indice volumetrico per la zona AEC da 0,4 mc/mq previsti a 0,75 mc/mq, lasciandolo inalterato per la zona VTA. Il volume totale ottenuto sarà distribuito in fase di piano attuativo fra tutti i proprietari in maniera proporzionale alle proprietà ed indifferentemente dalla ubicazione dei terreni ricadenti sia nella zona AEC che nella zona VTA. Si ritiene che l’osservazione possa essere parzialmente accolta. In riferimento alle preesistenze edilizie da mantenere ed alla presenza nella zona di aree con limitazioni alla edificazione, si ritiene di poter riconoscere l’indice di edificabilità territoriale dello 0,55, la cui cubatura risultante, a meno di quella esistente da mantenere, sarà da ripartirsi in proporzione tra i diversi proprietari di terreni compresi nella zona. Dovranno inoltre essere cedute all’AC aree da destinare a standard nella

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misura di 18 mq. per nuovo abitante insediabile da destinare a parcheggi e verde pubblico lungo la strada. In tal senso verranno adeguati gli elaborati del RU adottato. OSSERVAZIONE N. 14. – Sig.ri Farenga Carmine e Farenga Rocco; Salerno Carmela e Guma Mario; Carella Carmela e Tirone Rocco; Berardo Antonio del 14.03.2011 prot. 1994 I proponenti l’osservazione, proprietari del comparto edilizio “Salerno Carmela ed altri” ricadente nella Zona BC4 con previsione “Ristrutturazione Edilizia con incremento ed adeguamento dell’altezza”; Vista la scheda di dettaglio n. 6 del R.U., chiedono che in fase di demolizione totale dell’intero comparto la ricostruzione possa avvenire con una nuova sagoma. La nuova sagoma si svilupperà all’interno dell’area stato di fatto, arretrando di cm 60 sul fronte della traversa di Via Carlo Levi; la nuova sagoma avrà dimensioni di mt 15,10 x 9,80 x h quota gronda mt 12,90;confrontando la volumetria stato di fatto compreso il possibile adeguamento della parte retrostante ed il volume di progetto si ha una riduzione di volumetria pari a mc 10. Attualmente la quota di gronda media su traversa Via Carlo Levi e’ di mt 13,00. Si ritiene che l’osservazione possa essere accolta. OSSERVAZIONE N. 15. – Sig.ri Lettieri Filomena Stefania, Lettieri Luigia Barbara, Lettieri Giovanni, Salumificio della Lucania srl del 15.03.2011 prot. 2007 I proponenti l’osservazione, proprietari degli immobili siti in Via Gramsci, 125 in catasto al foglio 38 particella 164, individuati nella tav. 6.04 del R.U. come “APR”, nonché dei locali pertinenziali ricadenti nell’area “IDC” in catasto foglio 38 particella 271, osservano che l’art. 22 delle NTA del RU disciplinante l’area in questione, non contempla la destinazione d’uso degli immobili quella residenziale, pertanto considerato che gli immobili ricadono in una zona residenziale, chiedono:

• Di inserire tra le modifiche delle destinazioni d’uso consentite quella residenziale; • In relazione alla cabina elettrica, pertinenza dell’opificio, ricadente nell’area per gli

impianti di distribuzione carburanti, che in caso di demolizione di tali volumi, gli stessi possono essere allocati nella confinante area APR;

Si ritiene che l’osservazione possa essere accolta con la previsione per la zona di destinazioni d’uso residenziali per una percentuale non superiore al 50%. 60% OSSERVAZIONE N. 16. – Sig. Imbrenda Antonio del 16.03.2011 prot. 2035 Il proponente l’osservazione, (DUNI7) è proprietario dei terreni distinti in catasto al foglio 27 particella 71, foglio 32 particella 202, 203 e foglio 38 particelle 4, 101, 102, 103, 118, 119, nonché proprietario di un’antica azienda agricola cessata di essere produttiva in maniera intensiva dal momento in cui e’ stata inglobata all’interno del centro edificatorio, giusto programma di fabbricazione e successivo PRG. Le destinazioni urbanistiche delle suddette aree sono riportate nel certificato di destinazione urbanistica n. 35/2010, (Zona Agricola, Zona C2 e C3, Verde Parco Pubblico Attrezzato, Verde Privato Querceto, S10 Strutture per edilizia scolastica); per le particelle 202 e 203 pari a circa mq 12.000 nel RU e’ prevista la cessione gratuita delle aree di cui alla Convenzione del 1974; la particella 4 del foglio 38 e’ destinata per intero a verde pubblico attrezzato. Lo scrivente chiede che la cubatura corrispondente ai 4.289 “area destinata ad edilizia privata” possa essere realizzata tutta nella particella 4.

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Il verde pubblico attrezzato e’ pari a circa mq 10.000 (particella 4, 102, 118), pertanto trattandosi di una superficie ampia, chiede che vi sia una corretta proporzione tra l’edilizia privata e verde pubblico. In conclusione, il proponente chiede che vi sia un trattamento equo e razionale per le suddette aree di proprietà, ed in particolare sulla particella n. 4, e che non venga reiterata la supposta cessione del 1974. Si ritiene che l’osservazione possa essere solo in parte accolta. Le aree da cedere al comune sulla base della Convenzione del 1974 vanno cedute all’AC; la volumetria alle stesse spettante dal PdL risulta già sfruttata nella ambito della zona BC6. Trasferite al Comune le aree dovute, le aree rimanenti ricadranno nel DUNI 7 e la richiesta del proprietario, circa la possibilità di concentrare la eventuale volumetria spettante sull’area di proprietà, potrà in parte essere soddisfatta nella definizione del Piano Attuativo da redigersi. OSSERVAZIONE N. 17. – Sig.re Caiata Carmela e Caiata Annunziata del 16.03.2011 prot. 2036 Le proponenti l’osservazione, proprietarie dei terreni in catasto al foglio 38 particelle 179, 180, 115, 183, 458, 455, 457, 559, 556, 571, 585, 568, 573, 561, 575, 563, 555, 553, 552 ricadenti nell’area “APE” del RU in prossimità della Scuola per Istruzione Superiore e in continuazione all’area “AEC” posta al di sotto della ferrovia, Chiedono un adeguamento dell’indice territoriale da 0,35 mc/mq a 0,4 mc/mq. Si ritiene che l’osservazione possa essere parzialmente accolta. Fatta salva la previsione di detrarre le cubature esistenti da conservare rispetto al totale della volumetria consentita dal RU per la zona, l’indice di edificabilità territoriale potrebbe essere innalzato a 0,4 mc/mq; il totale della nuova volumetria così spettante sarà ripartita tra i proprietari aventi diritto in proporzione alle superfici di proprietà ricadenti nella zona ed essere utilizzata per nuovi interventi edilizi o per ampliamento degli edifici esistenti. Inoltre, la percentuale di destinazione d’uso residenziale delle volumetrie da realizzare sarà innalzata al 60%; la rimanente volumetria dovrà essere destinata ad usi commerciali, artigianali, ricettivi. La verifica del rispetto di tali percentuali dovrà essere operata in sede di Piano Attuativo e potrà riferirsi al totale complessivo di quanto andrà a realizzarsi piuttosto che ai singoli interventi edilizi. In tal senso verranno adeguati gli elaborati del RU adottato. OSSERVAZIONE N. 18. – Sig.ri Russillo Giuseppe e Sacco Maria Rocchina del 16.03.2011 prot. 2043 I proponenti l’osservazione, proprietari degli immobili siti in C.da Serra del Cerro foglio 47 particelle 232, 451, 621, 622 ricadenti nel piano per insediamento produttivi, non avendo in programma di intraprendere alcuna iniziativa di tipo produttivo e/o commerciale, Chiedono che detti immobili ritornino in Zona Agricola. Si ritiene che l’osservazione possa essere accolta. In tal senso verranno adeguati gli elaborati del RU adottato. OSSERVAZIONE N. 19. – Sig.ra Chiaradonna Rosina del 16.03.2011 prot. 2044 La proponente l’osservazione, proprietaria dei terreni in catasto al foglio 33 particella 611 ex 90 ricadenti nel DUNI6 del RU in qualità di coltivatrice diretta dei propri fondi nonché della casa di residenza e annessi agricoli ubicati su detti terreni rileva, in opposizione a quanto prevsito dal RU:

• Per l’attuazione del piano si dovrebbero demolire tutti gli immobili di proprietà;

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• All’interno dei terreni di proprietà e’ prevista una strada veicolare che stravolgerebbe la conformazione della proprietà e l’attività’ agricola;

• In prossimità dell’attuale accesso della proprietà su Via Pietro Nenni e’ prevista la realizzazione di una spazio pubblico, da cedere al Comune, con ulteriore danno all’intera proprietà;

• Le volumetrie previste anche a titolo di compensazione sono insufficienti in quanto non coprirebbero le perdite subite;

• L’incidenza delle volumetrie pubbliche rispetto a quelle private e’ esorbitante. Si ritiene che l’osservazione possa essere parzialmente accolta, prevedendo che le volumetrie spettanti al richiedente siano sostanzialmente concentrate in lotti edificabili da prevedersi in gran parte sulle aree di proprietà. Resta la considerazione della obbligatorietà di demolire e ricostruire i volumi esistenti che presentano le condizioni di provvisorietà e precarietà, non essendo gli stessi compatibili con una nuova zona di sviluppo urbano. Le modifiche alla proposta di assetto dell’area verranno apportate al RU in tal senso, in caso di accoglimento della osservazione. OSSERVAZIONE N. 20. – Sig.ra Russo Donata del 16.03.2011 prot. 2045 La proponente l’osservazione, proprietaria di un fabbricato sito in via Rocco Scotellaro n. 9 inserito nella Zona BC5 del PRG, osserva: • Il mio fabbricato costruito nell’anno 1964 poteva realizzarsi con ulteriori piani soprastanti; • La stessa cortina edilizia di Via Rocco Scotellaro presenta fabbricati con altezza oltre due piani

più alti del mio fabbricato. Chiede di avere un aumento dell’altezza per adeguare il piano sottotetto e meglio uniformare le linee di gronda dell’intera cortina stradale. Si ritiene che l’osservazione possa essere accolta previa dimostrazione documentata, rispetto alle norme del PdL attuato, della disponibilità della volumetria aggiuntiva richiesta, disciplina urbanistica previgente al RU. Nel caso in cui la suddetta disciplina urbanistica non prevede interventi di incrementi volumetrici rispetto all’e sistente, si ritiene che l’intervento possa essere accolto per l’adeguamento dell’attuale sottotetto con la realizzazione del piano abitabile. OSSERVAZIONE N. 21. – Consiglieri Comunali: Borriello, Capece, Salvia, del gruppo consiliare “Sviluppo e Solidarietà” del 16.03.2011 prot. 2046 I proponenti, presa visione del RU osservano: 1) Elaborato n. 6.04 –regimi di intervento d’uso ed urbanistici in Ambito Urbano e Periurbano Via Piana- art. 17 NTA

• Che e’ stata ampliata l’area edificabile ed è stata concessa la possibilità con l’art. 17 delle NTA elab. 7.01 di poter realizzare una nuova fila di edifici; sono state previste aree a standard per parcheggi pubblici e verde privato nella misura dei 11,50 mq per abitante;

• Che la realizzazione di una seconda fila di edifici a monte di quelli esistenti in Via Piana potrebbe compromettere la stabilità delle vecchie costruzioni;

• Che la seconda fila di edifici si realizza in un’area che nel PRG era considerata “aree private vincolate a verde agricolo”.

Chiedono di eliminare l’ampliamento a monte di Via Piana; di ripristinare le aree a standard per parcheggi pubblici e verde pubblico in ragione di 1 mc/mq di costruzione; di eliminare il privilegio di 0,40 mc/mq quale indice di edificabilità, oppure riconoscerlo alle altre aree a VTA (Viale Europa e Via Aldo Moro) 2) Schede di dettaglio degli interventi allegate alle NTA 7.02 scheda n. 15

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• Che nell’elaborato 7.02, con la scheda n. 15 e’ stata concessa la possibilità di prevedere l’ampliamento della superficie esistente al solo piano terra; le destinazioni d’uso consentite per l’immobile oggetto dell’intervento sono depositi-garage ed attività commerciali….

• Che tutta l’area oggetto dell’intervento ha carenza di parcheggi. Chiedono che a corredo della scheda vanno indicati, in caso di attività commerciali l’area a standard da destinare a parcheggi pubblici. 3) Relazione illustrativa pag. 5 “aree per un futuro sviluppo dell’abitato” • Che nella relazione illustrativa del RU a pag. 5 “l’Amministrazione Comunale indica, quale

futura possibile direttrice di sviluppo residenziale dell’abitato, le aree poste subito in continuità con il polo scolastico superiore;

• Che tale scelta e’ in contrasto con la delibera n. 7/2010 PSM –approvazione del documento di sintesi e con i nuovi indirizzi dell’A.C.

Chiedono lo stralcio in quanto l’urbanistica di Picerno e’ già molto dispersiva, un ulteriore smembramento dell’abitato non e’ nell’interesse della nostra Comunità. 4) Elaborato n. 6.08 DUNI4 –Lpr 19 e Lpu 3 • Che la tendenza degli ultimi anni dettata soprattutto da esigenze di carattere economico e’ quella

di concentrare i plessi scolastici in un unico sit; • Che la scelta di adibire questo suolo ad una costruzione privata cancella qualsiasi futura

possibilità di ampliamento della scuola. Chiedono di realizzare questi volumi a monte della scuola nei lotti di edilizia privata gia’ previsti Lpr 15 e 16, oppure in qualche altro distretto. 5) Elaborato n. 6.09 DUNI5 Lpr 21 • Che il nuovo fabbricato dovrebbe sorgere in un’area di proprietà comunale adibita a Verde

Pubblico a monte della storica fontana e che già in passato la richiesta di poter edificare in tale aree era stata negata;

• Che il nuovo fabbricato da realizzare ha un forte impatto e deturpa la vista del piano della fontana.

Chiedono che i volumi da realizzare, strettamente necessari per l’acquisizione delle aree da adibire a verde pubblico detratti dalle aree già inserite del PdF, vengano trasferiti in altro distretto nei vari Lpu di progetto. 6) Elaborato n. 6.04 Strada Via Gramsci a Pietro Nenni • Che e’ stata inserita una strada di progetto che collega Via Gramsci, con un sottopasso, a Via

Pietro Nenni; • Che e’ un doppione dell’altra strada che dalla zona mercato porta a Via Pietro Nenni; • Che e’ una strada inutile. Chiedono lo stralcio della prevista infrastruttura 7) Elaborato n. 6.04 –AC 26 • Che e’ stata inserita l’area per attrezzature pubbliche ed e’ stata concessa la seguente possibilità

con l’art. 31 delle NTA elab. 7.01: “per l’edificio compreso nella zona AC6 si prevede l’acquisizione dello stesso alla proprietà comunale; in alternativa all’esproprio, il proprietario potrà cedere gratuitamente l’edificio e l’area al Comune in cambio del riconoscimento di adeguata volumetria da trasferire in lotto da cedersi da parte dell’AC;

• Che la scelta va vista nell’ottica di una intera visione di tutta l’area di Largo Portanova compreso l’edificio esistente adibito a scuola elementare;

• Che e’ incomprensibile l’acquisizione dell’edificio e dell’area di sedime senza un progetto unitario dell’intera area.

Si ritiene opportuno lo stralcio della prevsione o in alternativa di approvare un progetto di sistemazione dell’intera area. Chiedono di conoscere l’apposito lotto comunale dove trasferire i nuovi volumi. 8) Elaborato n. 6.04 –AC 31

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• Che e’ stata inserita l’area per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico AC31 ed e’ stata concessa la possibilita’ con l’art. 31 NTA elab. 7.01 che “l’edificio individuato con la sigla AC31 di proprietà dell’Amministrazione Comunale sarà demolito e non ricostruito; l’area di sedime sarà destinata ad area per il commercio ambulante;

• Che tale scelta e’ in netto contrasto con la presenza della adiacente struttura scolastica. • Che e’ incomprensibile che uno spazio donato alla Comunità Picernese nel 1929 venga adibito

ad area per il commercio ambulante. Chiedono che l’attuale garage venga demolito e ricostruito con destinazione d’uso attinente all’attività’ della Scuola O. Pagano.

9) Elaborato n. 6.11 DUNI7 • Che insistono diversi lotti di edilizia privata a ridosso di Via Gramsci • Che i fabbricati esistenti sono a distanza minima dalla strada di m. 10, le norme che

regolano questo DUNI indicano che la distanza dei fabbricati dalla strada e’ di m. 5,00; • Che Via Gramsci e’ la principale strada di accesso e sopporta un notevole traffico.

Chiedono di adeguare la distanza dei nuovi fabbricati da Via Gramsci ad almeno 10 metri. 10) Elaborato n. 6.11 DUNI7 –Lpu8….. • Che nell’elaborato n. 6.11 insiste un lotto Lpu8; • Che la scelta di inserire questo lotto di edilizia privata in un’area priva di parcheggi aggrava

ancor di più la condizione di assenza di spazi pubblici. Chiedono di eliminare il lotto Lpu9 in quanto ricadente in un’area già congestionata ed adibire lo spazio a parcheggi ed aree verdi. 11) Elaborato n. 6.07 DUNI3

• Che nell’elaborato n. 6.07 si fa riferimento all’edificabilità’ da concentrare con il lotto di progetto Lpu7 del DUNI7;

• Che la scelta di trasferire questi volumi in un’area già fortemente urbanizzata aggrava ancor più il carico urbanistico della zona.

Chiedono che i volumi derivanti dall’indice convenzionale di edificabilità siano realizzati a monte di Via Vito Marcantonio; in alternativa di trattare questi terreni alla stessa stregua dell’area a valle di Via Vito marcantonio e cioè AVI e/o VAR, oppure congelare ed inserire nel PSM. 12) Schede di dettaglio degli interventi allegate alle NTA 7.02 scheda n. 12 • Che e’ stata concessa la possibilità con la scheda n. 12 di realizzare un fabbricato; • Che la sagoma di ingombro invade il parcheggio esistente al lato della scalinata “caduti di

Nassiria” dove l’area presenta già problemi di parcheggi. Chiedono di restringere e/o spostare la sagoma del fabbricato per evitare l’ingombro dell’area destinata a parcheggio pubblico. 13) Fabbricato di proprietà comunale in Via Cavour e Via Santa Lucia • Che il Comune e’ proprietario di due fabbricati in Via Cavour ed in Via Santa Lucia pervenuti

in base ad una permuta/esproprio attualmente in disuso; • Che e’ possibile destinare tali fabbricati, opportunamente ristrutturati, ad edilizia convenzionata. Chiedono che tali fabbricati vengano destinati ad LPU per permettere una edilizia convenzionata all’interno del centro storico. 14) Fabbricato di proprietà Comunale in Via X Maggio • Che via X Maggio e’ una strada stretta senza possibilità di parcheggi o piccole aree verdi. Chiedono che la copertura del fabbricato a livello stradale venga adibito a parcheggio e piccola area verde. 15) Area di sedime di proprietà’ Comunale in Piazza Forlenza • Che il Comune e’ proprietario dell’edificio in oggetto in base ad una permuta e che l’edificio

attualmente è attualmente abbandonato; • Che nei pressi di Piazza Forlenza non vi sono aree verdi. Chiedono che l’area di sedime del fabbricato venga recuperata e destinata a piccolo spazio verde.

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In riferimento al punto 1 si ritiene che l’osservazione vada respinta. La previsione del RU definisce un intervento che consentirà all’AC di sistemare a verde pubblico di tutela l’area a valle ed a monte della Circonvallazione riconoscendo ai proprietari interessati un diritto edificatorio che va trasferito nelle aree di ampliamento previste a monte del Piano Particolareggiato vigente; tale ipotesi si giustifica anche per il fatto che nella nuova disciplina del PSAI del Sele le aree interessate non sono soggette a particolari fenomeni di instabilità. L’acquisizione delle aree a verde pubblico, in cambio del riconoscimento di una edificabilità convenzionale soddisfano le dotazioni minime di legge. Nel caso di indisponibilità dei proprietari dell’area destinata a verde a cedere l’area al comune in cambio del riconoscimento di edificabilità da trasferire nell’area sottostante, alle aree interessate che non saranno comunque edificabili sarà riconosciuto l’indice di 0,03 mc/mq come per le zone agricole con l’obbligo di trasferire i diritti volumetrici spettanti al di fuori dell’ambito urbano su terreni della stessa proprietà. Relativamente al punto 2 la previsione si ritiene coerente con il fatto che, pur non essendo presenti aree di parcheggio pubblico davanti all’edificio interessato esiste una dotazione di tali aree in prossimità dell’edificio stesso. In ogni caso, in sede di rilascio del titolo abilitativo per quanto previsto dal RU le aree di strandard minime se non garantite dovranno essere monetizzate. Relativamente al punto 3 l’AC intende ribadire le scelte programmatiche che, peraltro, dovranno essere oggetto ancora di valutazione nell’ambito del redigendo Piano strutturale Metropolitano. Relativamente al punto 4 si ritiene di confermare le previsioni. La prevista palestra sarà realizzata a monte della scuola con la sistemazione dell’area soprastante ad uso pubblico fino alla via G. Albini. Per tale motivo la volumetria privata dovrà esser realizzata in aree più a margine del DUNI in modo da consentire di mantenere ad uso pubblico la parte centrale delle aree comprese nello stesso. Si potra’ valutare la richiesta di non costruire edilizia privata ai margini della scuola in sede di redazione di piano attuativo. Relativamente al punto 5, ed in riferimento anche ad altre osservazioni pervenute, si ritiene che l’area a monte della fontana, destinata a lotto edificabile nell’ambito della disciplina del DUNI 5, potrà essere destinata a verde pubblico con la possibilità di realizzare al di sotto parcheggi e box auto anche per iniziativa di privati e la concessione di un diritto di superficie novantanovennale e l’obbligo di mantenere l’area pubblica soprastante. L’intervento sara’ subordinato alla redazione di progetto unitario eventualmente sulla base di un concorso di ideee e portato alla discussione del Consiglio Comunale. Le volumetrie private originariamente previste per il DUNI 5 e ancora spettanti ai privati atto di cessione di aree pubbliche. Potranno essere localizzati nell’ambito di lotti edificabili che l’ Amministazione Comunale mettera’ a disposizione dei DUNI. Relativamente al punto 6 si ritiene debba essere mantenuta la previsione del RU. La nuova strada prevista consentirà di migliorare l’accessibilità all’abitato ed alla zona di via Pietro Nenni in particolare. Relativamente al punto 7 si conferma la previsione del trasferimento delle volumetrie private esistenti con acquisizione dei volumi da parte dell’amministrazione. La sistemazione successiva dell’intera area a valle di Largo Portanova dovrà certamente avvenire sulla base di un progetto unitario di riqualificazione, peraltro già predisposto in passato dalla AC in occasione della realizzazione del parcheggio pubblico con accesso dalla strada di circonvallazione. L’intervento sara’ subordinato alla redazione di un progetto unitario eventualmente su un concorso di idee e portato alla discussione del Consiglio Comunale. Relativamente al punto 8 si ritiene che l’osservazione non possa essere accolta, sulla base di quanto già deliberato dal CC. Relativamente al punto 9 si ritiene che, sulla base di quanto richiesto anche in altre osservazioni, la distanza dei fabbricati su via Gramsci possa essere portata a 10.00 ml.

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Relativamente al punto 10 si ritiene che l’osservazione non possa essere accolta. In sede di piano Attuativi si potranno proporre comunque soluzioni differenti rispetto a quella proposta fermo restando il rispetto della quantità complessiva di aree da cedere al Comune. Relativamente al punto 11 si ritiene che l’osservazione non possa essere accolta; la previsione di destinare le aree del DUNI 3 a verde pubblico, con trasferimento della volumetria spettante ai privati proprietari dei terreni, è motivata dalla esigenza di garantire aree di verde a servizio del centro storico, che ne è totalmente privo, e di tutelare lo stesso margine del centro storico lasciando delle aree inedificabili. Tale scelta verrebbe vanificata anche nella ipotesi di concentrare le volumetrie spettanti ai privati lungo via Marcantonio perché si creerebbe una cortina edilizia che impedirebbe la continuità del verde fino alla suddetta strada. Relativamente al punto 12 si ritiene che l’osservazione non sia da accogliere; in sede di definizione del progetto di intervento si valuterà la compatibilità dello stesso con il percorso di collegamento pubblico. Relativamente al punto 13 si ritiene che l’osservazione sia superata dal fatto che tali interventi sono già compatibili con la disciplina del RU. In sede di definizione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di proprietà comunale esistente nel CS si valuterà anche la possibilità di destinare alcuni edifici ad edilizia pubblica di tipo convenzionato. Relativamente al punto 14 si ritiene che l’osservazione sia superata. L’area è già destinata all’utilizzo proposto in base a quanto previsto dal vigente PdR. Relativamente al punto 15 si ritiene che l’osservazione non possa essere accolta; l’AC valuterà la possibilità di ristrutturare i fabbricati di proprietà da destinare eventualmente ad edilizia convenzionata, al fine di ricostituire riqualificando l’impianto urbanistico-edilizio di questa parte della zona storica. OSSERVAZIONE N. 22. – Sig.ri Langone Mario, Langone Salvatore,Langone Antonio, Langone Donata del 16.03.2011 prot. 2048 I proponenti l’osservazione, proprietari dei terreni foglio 32 particella 175, ricadente nel PRG come zona edificabile C1 con indice fondiario 0,75 mc/mq, Chiedono che detta zona edificabile venga riconfermata nel RU con gli stessi indici e parametri. Si ritiene che l’osservazione possa essere parzialmente accolta in analogia con quanto proposto per l’osservazione n.13. In tal senso verranno adeguati gli elaborati del RU adottato. OSSERVAZIONE N. 23. – Sig.ri Caivano Antonio B, Manfreda Francesco ed altri del 16.03.2011 prot. 2051 I proponenti l’osservazione, preso atto che l’Amministrazione Comunale ha individuato nell’area soprastante l’esistente fontana monumentale di Via G. Albini, un Distretto urbano di Nuovo Impianto DUNI5 osservano:

• L’area di cui trattasi e’ stata destinata a verde pubblico nel PRG, che completava gli standard minimi previsti per la zona BC10;

• La stessa area era necessaria per completare il collegamento pedonale tra l’area antistante la fontana e la villa comunale, per poi proseguire riallacciandosi alla scala “Caduti di Nasseria”;

• L’edificio che si intende realizzare, si collocherebbe in un area già completata da tempo rispetto ai volumi edificati.

Chiedono di eliminare quanto previsto nel RU relativamente alla zona in oggetto denominata DUNI5.

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Si ritiene che l’osservazione sia superata sulla base di quanto osservato sulla stessa questione con riferimento alla osservazione precedente. OSSERVAZIONE N. 24. – Sig.ri Palumbo Carmelo e Palumbo Rosanna del 16.03.2011 prot. 2057 I proponenti l’osservazione, proprietari dei terreni distinti in catasto foglio 24 particelle 285, 284 ricadenti in Zona Agricola del PRG osservano:

• L’area interessata trovasi a ridosso della zona “TC” del RU. Chiedono per l’area interessata un indice fondiario mediato tra quello dell’area agricola e quello della zona “TC”. Si ritiene che l’osservazione vada respinta in quanto modificherebbe il perimetro dell’AU OSSERVAZIONE N. 25. – Sig. Tangreda Rocco del 16.03.2011 prot. 2058 Il proponente l’osservazione, proprietario di un terreno di circa mq 50 in Vico X Maggio Foglio 31 particella 1717, ubicato a una altezza di circa 3 ml dal piano strada, oggi destinato a giardino, Chiede di poter costruire un garage interrato con accesso a livello di strada. Si ritiene che l’osservazione non possa essere accolta in questa sede. E’ necessario definire un piano delle analoghe situazioni, in variante alla normativa per il Centro Storico del RU che proponga un assetto unitario dei margini della zona storica dell’abitato; la valutazione sull’eventuale accoglimento della richiesta potrà essere fatta in sede di variante al RU o di Piano Operativo. OSSERVAZIONE N. 26. – Sig. Tomasillo Dario del 16.03.2011 prot. 2059 Il proponente l’osservazione, ( elaborati n. 6.12 e n. 7.02 del RU) , quale proprietario pro-quota di un fabbricato in Via Forlenza n. 9-11…….osserva:

• La scheda di dettaglio n. 2 del PdR prevedeva un intervento unitario di ristrutturazione urbanistica;

• L’intervento e’ stato autorizzato ed attuato solo in parte in quanto il vicino proprietario, beneficiario di buono contributo legge 219/81, ha demolito e ricostruito con nuova sagoma, occupando bonariamente una porzione di suolo;

• A fronte di una cessione bonaria del suolo la succitata scheda di dettaglio prevedeva l’alienazione di parte di suolo comunale per circa mq 54,00 posto a confine con la medesima proprietà;

• Che l’A.c. aveva disposto tramite l’UTC la valutazione economica del suolo da cedersi da parte del Comune;

• Che ad oggi la procedura avviata non e’ stata perfezionata; • Che il RU alle tavole 6.12 e 7.02 per l’area interessata non ha proposto alcuna scheda di

dettaglio. Chiede la riproposizione della scheda di dettaglio del PdR con le previsioni in esso contenute e di valutare la totale alienazione dell’area comunale interessata (rif. Part. 873). Si ritiene che l’osservazione possa essere accolta confermando le previsioni del PdR; in quanto alla cessione dell’area di proprietà comunale l’AC si riserva di valutare in sede di proposta progettuale e di stima del valore delle aree. OSSERVAZIONE N. 27. – Sig. Lapolla Michele del 16.03.2011 prot. 2068

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Il proponente l’osservazione, proprietario del terreno sito in Via Don Minzoni foglio 26 particella 248, 244 su cui insiste il proprio fabbricato ricadente in area “VAR” del RU osserva • che per l’area su cui insiste il proprio fabbricato sottoposta a particolare disciplina di tutela,

vincolo cimiteriale, e precisamente zona VAR, l’art. 29 del RU non prevede nuova edificazione a qualunque uso destinata;

• nella stessa area soggetta a tale vincolo e’ stata individuata una zona agricola speciale sempre compresa nella fascia di rispetto cimiteriale disciplinata dall’art. 56 del RU che prevede l’utilizzo di un indice fondiario.

Chiede che i propri terreni vengano valutati come quelli compresi nella fascia di rispetto cimiteriale con applicazione dell’art. 56 delle NTA. Si ritiene che l’osservazione possa essere accolta, prevedendo la normativa della stessa area di rispetto cimiteriale. OSSERVAZIONE N. 28. – Sig. Faraone Nicola del 16.03.2011 prot. 2069 Il proponente l’osservazione, proprietario del terreno foglio 33 particelle 318, 320, 321, 323, 337 ricadenti nell’area di verde pubblico di previsione Vp42, chiede che in alternativa all’esproprio gli venga riconosciuto un indice di edificabilità; la cubatura spettante venga realizzata nella porzione di terreno di proprietà ubicato all’esterno della fascia cimiteriale, oppure trasferita nell’ambito dell’adiacente DUNI6 o in apposito lotto comunale. Si ritiene che l’osservazione possa essere accolta in riferimento all’interesse del Comune ad acquisire gratuitamente l’area destinata a verde pubblico; in tal senso dovrà prevedersi un ampliamento del DUNI 6 con il riconoscimento di un indice convenzionale pari a terreni analoghi nel DUNI per la parte compresa nel raggio cimiteriale e per la parte non vincolata alla inedificabilità. La cubatura spettante, e valutata con gli stessi criteri e parametri delle aree già comprese nel DUNI 6, potrà realizzarsi all’interno dei lotti del DUNI, previa cessione gratuita all’AC delle aree di proprietà da destinare esclusivamente a verde pubblico. La parte di terreni del richiedente non ricadente nel raggio di rispetto cimiteriale e ricompresa nel DUNI potrà, in sede di Piano Attuativo essere destinata alla edificabilità sulla base della cubatura spettante al richiedente sulla base di una attenta valutazione della disciplina del PSAI del Sele. In tal senso verranno adeguati gli elaborati del RU adottato. OSSERVAZIONE N. 29. – Sig. Curcio Rocco del 16.03.2011 prot. 2070 Il proponente l’osservazione, proprietario dell’ex scuola elementare G.Albini sulla cui area e’ stata redatta la scheda di dettaglio n. 7 del RU, osserva

• il volume esistente e’ superiore ai 2,5 mc/mq previsti. Chiede di confermare la scheda n. 7 cancellando la dicitura “la volumetria urbanistica da ricostruire dovrà essere pari a quella consentita nella attuale zona omogenea BC8 pari a 2.5 mc/mq” e mantenere la sagoma massimo di ingombro e le altezze previste. Si ritiene che l’osservazione possa essere accolta. La cubatura massima spettante è quella prevista sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenuta nella scheda di dettaglio allegata alle NTA del RU OSSERVAZIONE N. 30. – Sig. Curcio Valerio del 16.03.2011 prot. 2071 Il proponente l’osservazione, proprietario del terreno sito a valle di Via della Polveriera foglio 32 particella 622 ricadente in zona AEC del RU, chiede che l’area di ingombro del fabbricato previsto

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nella zona AEC sia allargata sull’area VTA per permettere la realizzazione di una sagoma edilizia più regolare. Si ritiene che l’osservazione possa essere accolta prevedendo la possibilità di meglio posizionare la sagoma edilizia nuova sul lotto, compatibilmente con le indicazioni e prescrizioni del PSAI del Sele. OSSERVAZIONE N. 31. – Sig. Marino Rocco del 16.03.2011 prot. 2072 Il proponente l’osservazione, proprietario del terreno all’imbocco di Via Pietro Nenni foglio 33 particella 182 ricadente in zona TC del RU, osserva:

• su detto terreno insiste un prefabbricato regolarmente accatastato in C72 di mq 97; • Che per detto immobile si e’ provveduto al pagamento dell’ICI;

Chiede che venga riconosciuta una maggiorazione del 50% del volume consentito da trasferirsi in lotto comunale per la cessione dell’area in alternativa all’esproprio. Si ritiene che l’osservazione non possa essere accolta in quanto la richiesta risulta già soddisfatta nell’ambito di accordi tra il richiedente e l’AC. OSSERVAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL T RAMITE DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI PICERNO Del 16/03/2011 prot. 2082 Punto 1 - Chiarire se nella zona agricola, nel caso di ampliamento di edifici esistenti, vale la normativa generale relativa alla dimensione minima del lotto Relativamente al punto 1 le NTA non prevedono, nel caso di ampliamenti di edifici esistenti in zona agricola, una dimensione minima del lotto; pertanto, la dimensione minima del lotto da considerare è quella risultante, nel caso di lotti inferiori come estensione a quella minima indicata nelle NTA, alla data di adozione del RU. Punto 2 - Chiarire se, in relazione alla prescrizione dell’Ufficio Tutela e natura circa la possibilità di asservimento di terreni in zona agricola nel raggio di ml 1.000, l’asservimento debba avvenire su terreni di proprietà comunque del richiedente All’art. 55 si precisa che i terreni compresi nel raggio di 1.000 ml. debbono essere di proprietà del richiedente il permesso di costruire. Nel parere dell’ Ufficio Tutela della Natura non si fa comunque riferimento alla necessità che i terreni da asservire siano di proprietà dei richiedenti il permesso di costruire. Punto 3 - Specificare, nel caso di mancata iniziativa dei privati interessati nella predisposizione dei piani attuativi, in che tempi e secondo quali modalità l’A.C. potrà sostituirsi Nel caso di mancato accordo dei privati proprietari di terreni, compresi in zone urbanistiche in cui le trasformazioni siano subordinate alla preventiva predisposizione di Piani Attuativi di iniziativa privata, l’AC comunale potrà sostituirsi agli stessi proprietari nel predisporre il piano attuativo su richiesta della maggioranza degli stessi (in termini di superficie compresa nel piano); gli oneri per la redazione del piano saranno in questo caso comunque a carico di tutti i proprietari dei terreni interessati, in proporzione alle superfici di proprietà ricadenti nel piano stesso e quindi ai diritti volumetrici spettanti, e saranno da considerare alla stregua di costi di urbanizzazione aggiuntivi da versare in sede di rilascio dei permessi di costruire.

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Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza per poter delegare l’AC alla predisposizione del Piano Attuativo, l’AC potrà, in sede di Piano Operativo e sulla base di un dimostrabile interesse generale a realizzare le trasformazioni consentite dal Regolamento Urbanistico, sostituirsi ai privati proprietari delle aree interessate nella predisposizione del PA e procedere o a sollecitare i proprietari, approvato il piano, a costituirsi in Consorzio o, nel caso di mancata iniziativa degli stessi, a procedere alla attuazione del Piano anche attivando procedure di esproprio generalizzato delle aree interessate, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica nazionale in materia di attuazione di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica. Punto 4 - Valutare la possibilità che nell’area produttiva di Serra del Cerro possa trovare applicazione la perequazione urbanistica e se possano operarsi riduzioni dell’area perimetrata sulla base di richieste di proprietari Si ritiene che, in coerenza con quanto contenuto nelle NTA, possa applicarsi la modalità della perequazione urbanistica nella area produttiva di Serra del Cerro; per la riduzione delle aree comprese nella suddetta zona su richiesta dei proprietari dovrà procedersi preventivamente a varianti allo strumento urbanistico generale Punto 5 - Chiarire per l’attuazione dei Piani Attuativi le modalità ed i tempi di cessione delle aree per uso pubblico al Comune e le modalità di attribuzione degli oneri di urbanizzazione diretti ed indiretti ai soggetti promotori delle tr asformazioni Successivamente alla approvazione dei Piani Attuativi per le zone di nuovo impianto ed a seguito della costituzione obbligatoria del Consorzio dei proprietari, si dovrà procedere, da parte del Consorzio stesso, alla predisposizione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione previste dal piano ed alla sottoscrizione della prevista Convenzione con l’AC per definire modalità e tempi di attuazione delle previsioni del piano urbanistico. Successivamente il Consorzio procederà al frazionamento di tutte le aree ed alla precisa individuazione dei lotti privati e delle aree pubbliche da cedere all’Amministrazione Comunale. Tali ultime aree saranno cedute all’AC e sulle stesse il Consorzio, ai sensi della convenzione sottoscritta con l’AC, provvederà al coordinamento della realizzazione delle opere di spettanza dei proprietari interessati dal Piano. Nel caso il Consorzio si costituisca sulla base della sola maggioranza dei proprietari interessati, lo stesso procederà, a norma di legge, all’esproprio delle aree dei proprietari non aderenti al Consorzio. I proprietari delle aree interessate, in quota proporzionale alle superfici di proprietà ricadenti nel piano, sono tenuti ad accollarsi gli oneri previsti per legge; oltre al costo di costruzione, gli stessi dovranno farsi carico del costo effettivo delle urbanizzazioni primarie e secondarie previste dal piano e dal progetto esecutivo delle OO.UU. Rispetto ad opere di urbanizzazione di non esclusivo interesse della zona urbanistica interessata, il costo delle stesse a carico del Consorzio dei proprietari sarà pari al 50% del costo effettivo delle opere stesse. Nel caso in cui il costo effettivo unitario delle urbanizzazioni da realizzare sia inferiore al costo unitario parametrizzato stabilito con delibera di Consiglio Comunale, i proprietari interessati sono tenuti comunque al versamento di una somma pari al costo unitario parametrizzato, oneri di urbanizzazione deliberato dal Consiglio Comunale anche se eccedente il costo effettivo delle opere. Successivamente alla redazione del progetto esecutivo delle opere da realizzarsi (opere di urbanizzazione primarie e secondarie) il costo delle stesse gravera’ sui proprietari di aree comprese nel DUNI per la quota parte delle stesse opere di immediata fruizione degli abitanti del DUNI. Punto 6 - Valutare la possibilità che l’area destinata ad attrezzature pubbliche al di sotto del Campo Sportivo, ed in parte impegnata da strutture provvisorie, possa prevedere l’ampliamento dell’area destinata alle attività con l’attuale destinazione d’uso prevista La possibilità di ampliare le aree indicate nella osservazione è subordinata alla definizione di un progetto unitario di sistemazione dell’intera area mercato che definisca le differenti destinazioni

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d’uso compatibili per una corretta fruizione dell’area stessa ed una ipotesi definitiva di sistemazione che tenga conto anche della esistenza, in aree contigue, di aree di verde pubblico e di impianti ed attrezzature sportive di cui peraltro il RU prevede un ulteriore ampliamento. Punto 7 - Valutare se nell’area di ampliamento stradale prevista all’imbocco di via Pietro Nenni possano realizzarsi box auto su iniziativa del comune con successiva cessione eventualmente anche a privati Si ritiene che la richiesta possa trovare positiva soluzione solo all’interno di una previsione complessiva di sistemazione definitiva dell’intera area all’imbocco di via P.Nenni che definisca, sulla base di un progetto unitario, anche la possibilità di realizzare box auto; il progetto dovrà peraltro tener conto di quanto indicato al punto precedente per l’area mercato e delle possibili relazioni fisiche e funzionali tra le due aree. Punto 8 - Inserire norma che consenta al Comune di acquisire aree e immobili in cambio di volumetrie da attribuire in altre aree. Una tale possibilità non è esclusa dalle NTA del Regolamento Urbanistico; nel caso in cui ricorrano tali situazioni le permute dovranno avvenire sulla base di una stima del valore effettivo degli immobili con riferimento a valori e criteri normalmente utilizzati dall’Agenzia del Territorio. Per la valutazione del valore della edificabilità da riconoscere ad aree inedificate o alle aree di sedime di edifici si attribuirà di norma l’indice convenzionale di edificabilità attribuito dal RU ad aree che presentino condizioni posizionali e caratteristiche analoghe a quelle interessate Punto 9 - Prevedere una norma che consenta al comune di cedere immobili o aree al fine di realizzare iniziative di Housing sociale e/o di ospitalità diffusa La cessione di immobili per tali destinazioni può avvenire anche senza una norma specifica del RU, a condizione che le destinazioni d’uso degli immobili interessati siano coerenti con la disciplina urbanistica. In ogni caso la procedura finalizzata alla cessione di immobili pubblici dovrà prevedere adeguate forme di pubblicità ed espletarsi sulla base di un bando di evidenza pubblica che miri a selezionare la proposta più conveniente per l’AC ed il perseguimento di finalità di pubblico interesse. Punto 10 - Specificare modalità operative sulle aree interessate da interventi migliorativi con attribuzione di volumetrie su altri suoli Si ritiene che la risposta alla richiesta possa trovare utili riferimenti in quanto già indicato al punto 8. Punto 11 - Prevedere norma che consenta al Comune di asservire i terreni per cedere volumetria. Nella disciplina per la zona agricola si prevede la possibilità che, in caso di ampliamento cambi di destinazione d’uso di edifici esistenti, ai sensi dell’art. 55, la volumetria necessaria alla realizzazione degli interventi possa essere in tutto o in parte acquisita a titolo onerosa dall’AC, relativamente a terreni di proprietà della stessa. Punto 12 - Nel caso in cui i cittadini non possano realizzare interventi, sulle abitazioni di proprietà, volti a produrre energia da fonti rinnovabili, agli stessi, il Comune individuando aree e strutture Comunali dovrà dare la possibilità di realizzare gli interventi di cui sopra La richiesta può essere accolta solo per quanto riguarda l’installazione di impianti su edifici esistenti o da realizzare. Si esclude la possibilità che l’AC possa cedere aree di proprietà per realizzare interventi su aree inedificate. Tale ultima possibilità richiederebbe la predisposizione di un piano per la installazione di impianti su terreni non edificati (in particolare in zona agricola) che valuti la compatibilità tra tali installazioni e la necessaria salvaguardia di valori paesaggistici e produttivi presenti in molte aree del territorio comunale di Picerno

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Punto 13 - Possibilità di realizzare all’ingresso del paese un distributore di carburanti Si ritiene che la richiesta possa trovare accoglimento nella disciplina del RU Punto 14 - Inserimento del Canile con possibilità di ampliamento Si ritiene che, trattandosi di attrezzatura esistente, la richiesta possa trovare accoglimento nella disciplina urbanistica; la possibilità di ampliare le strutture esistenti, sulla base di un progetto di sistemazione, potrà prevedere un incremento pari al 30% della superficie dell’area interessata ed un incremento del 50% delle eventuali volumetrie esistenti. Gli ampliamenti per tale utilizzo sono subordinati alla stipula di Convenzione che obblighi il privato al mantenimento della destinazione d’uso. In caso di cessazione della attività le strutture realizzate in ampliamento dovranno essere rimosse, andra’ prodotta a cura dell’UT planimetria dello stato di fatto con l’indicazione delle particelle interessate e delle volumetrie esistenti. OSSERVAZIONE N. 32. – Sig.ra Manfreda Giuseppina del 18.03.2011 prot. 2104 Il proponente l’osservazione, proprietaria dei terreni in C.da Marmo foglio 5 particelle 853, 855, 595, 906, 902, 904, 903, 905, 990, 997 con destinazione d’uso F3 – Area3 del PRG, osserva: • Che per i terreni di proprietà (F3 – Area3 del PRG) il terzo comma dell’art. 53 delle NTA del

RU riporta la possibilità d’uso per attività produttive a condizione che le volumetrie destinate a tali usi non superino il 30% del totale della volumetria esistente da mantenere e di quella nuova consentita.

Chiede di modificare l’art. 53 delle NTA del RU, portando la destinazione d’uso per attività produttive (commerciali ed artigianali compatibili) nella misura del 50% del totale della volumetria esistente e di quella nuova consentita. Si ritiene che l’osservazione possa essere accolta, favorendo nell’area una maggior presenza di volumetrie destinate ad usi produttivi. OSSERVAZIONE N. 33. – Sig. Caivano Francesco del 18.03.2011 prot. 2108 Il proponente l’osservazione, proprietario di un fabbricato in C.da Valline foglio 47 particella 346 e terreno in catasto foglio 57 particella 345, osserva: • Il sottoscritto esercita l’attività’ di commercio al dettaglio di mobili e falegnameria dal 1971; • Che il suddetto immobile e’ stato edificato con concessione n. 31/89; • Che con delibera di C.C. n. 62 del 20.05.1988 veniva adottato il Piano per Insediamenti

Produttivi Serra del Cerro e l’area in oggetto rientrava in tale zona, per cui il sottoscritto veniva autorizzato ad esercitare la propria attività;

• Che in data 02.07.2009 prot. 5665 il sottoscritto formulava richiesta di inserimento nel RU dell’area in zona PIP;

• Che il RU riperimetrava il Piano PIP prevedendo un ampliamento; • Che il terreno su cui insiste il fabbricato dista circa 100 metri dalla perimetrazione del PIP e

pertanto rientra in zona agricola le cui norme tecniche consentono il cambio di destinazione d’uso degli edifici esistenti e l’ampliamento del 10%;

• Che un ampliamento dell’area PIP potrebbe essere limitata alla sola area su cui insiste il fabbricato e permetterebbe applicando le stesse norme per intervento diretto, di realizzare una nuova struttura.

Chiede che la particella 345 del foglio 47 e l’immobile esistente vengano incluse nella perimetrazione del PIP di Serra del Cerro.

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Si ritiene che l’osservazione possa essere accolta. L’area interessata sarà inclusa nel PIP di Serra del Cerro e soggetta alla stessa disciplina urbanistica; data la autonoma configurazione dell’intervento proposto rispetto alla rimanente area PIP si prevede che l’intervento possa essere realizzato sulla base di intervento edilizio diretto. In coerenza con le indicazioni del PSAI del Sele si prevede che si possa realizzare la volumetria aggiuntiva prevista o realizzando un ampliamento dell’edifico esistente o provvedendo alla demolizione dell’esistente ed alla costruzione di un nuovo manufatto edilizio di cubatura pari alla volumetria esistente e di quella aggiuntiva consentita dalla applicazione della disciplina del PIP. In tal senso verranno adeguati gli elaborati del RU adottato.

OSSERVAZIONE N. 34. – Sig. Arch. Carleo Filomena del 18.03.2011 prot. 2114 Il proponente l’osservazione, in qualità di tecnico incaricato dal proprietario Sig. Tripaldi Nicola, proprietario di un terreno ricadente nel DUNI2 particella 728 ex 269 di mq 1712,00, n. 956 e 957 ex 303 di mq 484, osserva:

• Le suddette particelle ricadono nel’area di previsione Vp29 e Vp30 e la volumetria spettante e’ stata spostata nel distretto perequativo DUNI2, con la cessione completa di tutte le proprietà;

• Allo scrivente e’ stata negata la possibilità di costruire sul proprio terreno; • L’area ricade nella zona a rischio idrogeologico medio; • Spostando il lotto, a lui spettante, in una parte della sua proprietà part. 728 ex 269,

lasciando al Comune oltre la parte restante anche la zona a monte come area verde di collegamento a tutte e due le aree Vp29 e Vp30, non si modificano sostanzialmente le previsioni del RU

1) Chiede la variazione della perequazione del DUNI2 Elaborato tav. 6.06 in quanto • in questo distretto non sono stati previsti parcheggi sia in previsione di edilizia

residenziale che nell’area verde; • realizzando un’area adibita a parcheggio, si farà cosa gradita a tutta la popolazione;

2) Chiede la variazione della perequazione del DUNI2 –inserimento di parcheggi- in quanto • nella zona Vp30 nella parte corrispondente alla particella 956, soggetta ad esproprio, sono

presenti un deposito coperto per la legna ed un locale adibito a forno; • e che sia stralciata dal piano parte dell’area della particella 656 di proprietà del Sig. Tripaldi

in modo che lo stesso possa continuare a utilizzare i luoghi per uso proprio. 3) Chiede la variazione del Vp30 tav. 6.06 del DUNI2. Si propone il non accoglimento della osservazione in quanto non compatibile con una organica e razionale sistemazione dell’area. In ogni caso, in sede di piano attuativo e per iniziativa dei proprietari potranno definirsi limitate modifiche della proposta sistemazione dei lotti edificabili e delle aree di standard urbanistici. Nel caso in cui i proprietari interessati alla attuazione del DUNI 2 non dovessero accordarsi potrà richiedersi l’intervento sostitutivo del comune accollandosi, in quota parte, l’onere della redazione del Piano Attuativo che potrà prevedere anche l’attuazione graduale nel tempo delle previsioni di piano. OSSERVAZIONE N. 35. – Sig.ra Casalino Giuseppina del 18.03.2011 prot. 2115 La proponente l’osservazione, proprietaria dei terreni in Via Giovanni XXIII, foglio 32 particelle 415, 417, 418 ricadente in zona BC6 del PRG come area verde, osserva:

• che tale area e’ circondata da edifici di recente costruzione; • che su tale area insiste una tettoia di vecchia data pericolante; • Che più volte in passato mi e’ stata negata la possibilità di ripristinare detta tettoia.

Chiede di poter sistemare la suddetta tettoia ricadente in area verde.

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Si ritiene che l’osservazione vada respinta. In AU e nei tessuti urbani non è prevista la possibilità di realizzare o mantenere tettoie precarie. Si richiamano gli art. 42 e 44 delle N.T.A.

OSSERVAZIONE N. 36. – Sig. Capece Francesco del 18.03.2011 prot. 2119 Il proponente l’osservazione in nome proprio e per conto del fratello Capece Rocco e della madre Caivano Maria Antonia, proprietari di un terreno in Via Piano del Conte, foglio 32 particella 814 di complessivi ettari 1.87.14 osserva:

• Che per una porzione i terreni sono stati inseriti nel DUNI7; • Che di tale porzione di terreno edificabile, dovrà essere lasciata a favore del Comune di

Picerno un’area già attribuita nel vecchio Piano Particolareggiato alle zone C2-C3-BC6 a verde pubblico;

• Che ci sono delle aree di proprietà fuori sia dell’attuale zona edificabile che del vecchio piano di cui i sottoscritti in passato hanno rivolto istanza di permuta tra le suddette aree ed il Verde Pubblico.

Chiede di attuare la permuta richiesta che si riporta nella scheda nella planimetria allegata al DUNI7 per circa mq 958. Si ritiene che l’osservazione possa essere accolta dando seguito all’accordo già definito tra il richiedente e l’AC; ovviamente la permuta delle aree indicata è subordinata alla cessione delle aree residue ricadenti nell’originario Piano di Lottizzazione della BC6. Sull’area che verrà ceduta in permuta al richiedente e rientrante nella zona BC6 non potrà realizzarsi alcuna cubatura in quanto le cubature spettanti ai richiedenti nell’ambito della zona BC6 furono già a suo tempo realizzate; la suddetta area sarà destinata a verde privato come area di pertinenza della costruzione esistente di proprietà dei richiedenti con vincolo di inedificabilità.

OSSERVAZIONE N. 37. – Sig.ra Langone Rosa del 18.03.2011 prot. 2120 La proponente l’osservazione, proprietaria del terreno sito in C.da Chiuse foglio 33 particella 248 di mq 1843 osserva: • Che il suddetto terreno e’ stato inserito nel RU come DUNI6 e prevede una sagoma

d’ingombro denominata Lpr25; • Che la suddetta sagoma dovrà comprendere la volumetria spettante alla particella 248 di

proprietà della sottoscritta, nonché altre volumetrie. Chiede che la sagoma denominata Lpr25 venga suddivisa in due di cui una attribuita alla sottoscritta contenente la volumetria spettante alla particella 248. Si ritiene che l’osservazione possa essere accolta, compatibilmente con le indicazioni e prescrizioni del PSAI del Sele. In sede di Piano Attuativo potranno essere proposte le modifiche. OSSERVAZIONE N. 38. – Sig. Russillo Pierfrancesco del 18.03.2011 prot. 2121 Il proponente l’osservazione, proprietario dell’area adibita a distributore di carburante in V.le Gramsci foglio 38 particelle 432, 433, 434, 429, 683, 684, 685 osserva: • Che nel RU e’ stata prevista una strada proveniente da C.da Chiuse e attraversante la sede delle

Ferrovie dello Stato tramite un sottopasso, strada che fiancheggia l’area suddetta prima di accedere sulla S.P. 61 in adiacenza al distributore.

Chiede che per la suddetta strada sia previsto un accesso sulla S.P. 61 a distanza legale dall’area del distributore.

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Si ritiene che l’osservazione possa essere parzialmente accolta. In sede di progettazione esecutiva della strada si valuterà il migliore posizionamento dell’imbocco della stessa. OSSERVAZIONE N. 39. – Sig.re Curcio Angelina, Curcio Carmelina, Curcio Mafalda, Curcio Francesca del 18.03.2011 prot. 2122 e modifica prot. 2319 del 28.03.2011 di Curcio Angiolina e Curcio Carmelina Le proponenti, proprietarie dei terreni siti in C.da San Donato foglio 24 particelle 387, 257, osservano nell’ Elaborato n. 6.05 –dettaglio delle previsioni per il Distretto di nuovo Impianto n. 1 (DUNI1): • Che i terreni a verde pubblico sono superiori agli standard di cui al D.M. 1444/68; • che i due lotti di iniziativa pubblica Lpu1 e Lpu2 sono troppi in rapporto all’edilizia

residenziale privata della zona. Chiedono di diminuire i lotti pubblici ed aumentare i lotti edificabili Lpr15 e Lpr16 come da schede allegate, di spostare i parcheggi lungo la viabilità esistente; di rivedere la prevsione che l’intero ammontare degli oneri di urbanizzazione sia a totale carico dei lottizzanti; infatti la strada prevista non e’ a servizio del DUNI1 ma di tutte le contrade ad est del territorio comunale e pertanto e’ da considerarsi un’opera pubblica non a carico dei soli lottizzanti il DUNI1. Si propone l’accoglimento parziale della osservazione. Fermo restando il numero e la estensione dei lotti pubblici e privati e le aree a standard individuate nel RU, in sede di redazione del Piano Attuativo da parte dei proprietari delle aree interessate si potranno proporre limitate modifiche a quanto previsto; in particolare, per la distribuzione dei parcheggi pubblici. In riferimento alla previsione dei lotti pubblici si fa presente che, oltre alla necessità dell’ AC di disporre di aree da destinare alla edilizia sociale o a permute per l’acquisizione di aree da acquisire al comune secondo le previsioni del RU, ai proprietari del DUNI 1 è stata riconosciuto un incremento dell’indice volumetrico convenzionale di base loro spettante proprio per tener conto della previsione nella zona di aree da destinare ad edilizia pubblica da cedere gratuitamente al comune in aggiunta agli standard previsti. Con riferimento alla attribuzione degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione di tutte le opere pubbliche previste, cosi come da prevedersi in situazione analoghe, i proprietari delle aree comprese nella zona dovranno accollarsi il 50% dei costi per la realizzazione della infrastruttura viaria principale prevista; a spese degli stessi, in proporzione alla cubatura spettante a ciascun proprietario, saranno invece gli oneri per la realizzazione di tutte le altre opere di urbanizzazione previste dal RU per la zona. In tal senso verranno adeguati gli elaborati del RU adottato. OSSERVAZIONE N. 40. – Sig. Eufemia Vincenzo del 18.03.2011 prot. 2123 Il proponente l’osservazione, proprietario dei terreni alla S.P. 61 foglio 38 particelle 129, 14 osserva in merito all’ Elaborato n. 6.04 –regimi di intervento, d’uso ed urbanistici in Ambito Urbano e Periurbano ed all’elaborato n. 7.01 delle N.T.A. del RU: • Che parte dei terreni sono denominati APC e l’art. 24 delle NTA prevede un indice fondiario

pari a 0,30 mc/mq. Chiede che venga ampliata la zona APC a tutti i terreni di proprietà per meglio distribuire le sagome dei nuovi fabbricati e di portare l’indice di edificabilità fondiario da 0,30 mc/mq a 0,35 mc/mq. Si ritiene che l’osservazione vada parzialmente accolta. Fermo restando il rispetto del PSAI del Sele, in analogia all’incremento concesso per l’area a monte, si ritiene possibile un incremento dell’indice da 0,30 a 0,35 mc/mq. sulla base di un intervento radicale di ristrutturazione urbanistica che preveda la demolizione senza ricostruzione di tutti gli attuali manufatti presenti sull’area ed il

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rispetto delle destinazioni d’uso previste dal RU. Non si ritiene invece che possa accogliersi la richiesta di ampliamento dell’area in quanto si varierebbe il perimetro dell’Ambito Urbano. OSSERVAZIONE N. 41. – Sig. Coletta Vito del 18.03.2011 prot. 2124 Il proponente l’osservazione, proprietario di un fabbricato sito in Vico Vittorio Emanuele n. 6/8, in catasto foglio 31 particella 600 e 605 ricadente nella Zona A e Be del PdR, osserva: Chiede l’adeguamento delle altezze dell’edificio esistente. Si ritiene che l’osservazione possa essere accolta, previa dimostrazione documentata della necessità dell’adeguamento di altezza. OSSERVAZIONE N. 42. – Sig. Rollo Saverio del 18.03.2011 prot. 2125 Il proponente l’osservazione, proprietario dell’immobile sito in Via Maccaronera in catasto al foglio 31 particelle 1160 e 921 osserva: • Che la strada di accesso all’area identificata nella scheda n. 15 ha una larghezza di m. 2,30

all’incrocio con la circonvallazione Aldo Moro; • Che la strada di accesso nel punto dove e’ previsto un arretramento di m. 2,35 ha una lunghezza

di m. 3,30; • Che i fabbricati sovrastanti hanno un’altezza pari o superiore a ml 10,50; • Che dall’elaborato del RU il fabbricato dovrebbe arretrarsi di m. 1,00 dall’esistente con

un’altezza massima a valle di ml 7,50. Chiede che l’arretramento va considerato dalla base del muro di sostegno; consentire un’altezza massima sul fronte a valle di ml 10,00. Si ritiene che l’osservazione possa essere parzialmente accolta. Il fabbricato esistente potrà essere anche mantenuto e ristrutturato con la previsione di una sopraelevazione che sul fronte a valle non potrà superare i ml. 9,00 alla linea di gronda. In tal senso verrà modificata la scheda di dettaglio del RU. Il tetto non dovra’ ostruire la visuale del paesaggio della strade sovrastante il fabbricato. OSSERVAZIONE N. 43. – Sig.ra Marinelli Rocchina del 18.03.2011 prot. 2125 La proponente l’osservazione, proprietaria pro-quota dell’immobile sito in Viale G. Albini n. 12-14-16-18-20 in catasto al foglio 32 particella 312, osserva: • Che per il fabbricato era stata redatta nei piani precedenti scheda di dettaglio (part. N. 1 tav.

02.09) in cui si evidenziava la possibilità di incremento di altezza; • Che secondo le indicazione del PRG e la scheda di dettaglio e’ stato presentato progetto di

ricostruzione e richiesta di anticipo fondi, approvato dalla commissione tecnica comunale; • Che e’ stato richiesto in data 18.02.2010 il rilascio del permesso a costruire; • Che il RU non ha tenuto conto per l’area interessata la scheda redatta precedentemente. Chiede di inserire quanto previsto dal precedente strumento urbanistico. Si ritiene che l’osservazione possa essere accolta confermando la previsione del piano urbanistico. OSSERVAZIONE N. 44. – Sig.ri Caggiano Rocchina, Riviello Donata, Seritti Ernesto ed altri del 18.03.2011 prot. 2127 I sottoscritti cittadini in qualità di residenti e lottizzanti del DUNI7 ubicato tra Via della Polveriera e Viale Gramsci osservano:

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• Che lungo Viale Gramsci, non si e’ tenuto conto dei vecchi standard urbanistici dell’area, andando ad inserire una massiccia volumetria pubblica (LPU 7-8) di fatto destinata a quei privati che dovrebbero cedere, in altri distretti urbani, immobili per realizzare gli standard urbanistici che qui verrebbero soppressi dai lotti sopra richiamati;

• Che con le volumetrie di trasferimento del DUNI3 si appesantisce un’area già densamente abitata e priva di opere di urbanizzazione;

• Che a nostro giudizio le volumetrie del DUNI3 possono essere realizzate nello stesso DUNI3, lungo la parte a monte di Via Vito Marcantonio;

• Che il lotto LPU8 non può essere ubicato in un incrocio già oggetto di progettazione per la realizzazione di una rotatoria e pertanto lo si e’ dislocato in altro sito come riportato nell’allegata planimetria;

• Che per i terreni di proprietà dei Sig.ri D’Andrea Maria, Marsico Vita, tavola allegata alla presente con i numeri 1-2, si chiede che vengano destinati a verde privato;

• Che nel proseguire l’obiettivo di alleggerire le volumetrie del distretto di che trattasi, si chiede di stralciare dalle previsioni del DUNI alcuni terreni, su richiesta degli stessi proprietari delle aree lotto 4, 5 e 6 (f.lli Capece, Salvia Giuseppe Nicola e Caggiano Rocchina) nonché del lotto 3 (Imbrenda che qui non sottoscrive), trasformando detti terreni in verde privato; si va, di fatto, a sottrarre una superficie di mq 14.000 allo sviluppo volumetrico previsto, riducendo quest’ultimo a circa mc 10.000;

• Che si e’ riscontrato tra gli elaborati grafici e la normativa di riferimento una discordanza sulla distanza da interporre tra gli edifici e Viale Gramsci (mt 5 o mt 10 ?) e gli scriventi propongono la seconda distanza;

• Che per gli oneri di urbanizzazione art. 21 delle NTA, nel nostro caso specifico, si contesta l’intero costo della strada di previsione proveniente da Via della Polveriera; l’intera zona, ancor più con i nuovi volumi che si andranno ad ubicare, avrà necessità di una nuova condotta fognaria che non potrà essere totalmente a carico dei lottizzanti e chiedono di rivedere tali costi preventivati a totale carico dei lottizzanti, sia per i motivi esposti sia per quanto previsto dalle normative nazionali e regionali di riferimento;

• Che in merito alla redazione del piano attuativo si chiede che lo stesso venga redatto a cura e spese del Comune;

Si propone l’accoglimento parziale dell’osservazione. Relativamente al punto 1 della osservazione, i lotti da destinare ad edilizia pubblica da parte del Comune potranno essere spostati in sede di Piano attuativo e non verranno specificamente assegnati per il trasferimento delle volumetrie spettanti al DUNI 3. Il lotto Lpu8 verrà posizionato in coerenza con la rotatoria realizzata ad adeguata distanza dalla sede stradale con un minimo di 10,00 ml salvo norme ulteriormente restrittive rispetto alle distanze. La quantità di aree da destinare ad edilizia pubblica, per le quali i proprietari delle aree comprese nel DUNI 7 hanno ricevuto un incremento dell’indice convenzionale spettante pari al 20% dell’indice di base, saranno mantenuti ed eventualmente diversamente localizzati in sede di Piano Attuativo. Per i punti 2 e 3 si ritiene che l’osservazione non possa essere accolta in quanto l’accoglimento della richiesta stravolgerebbe un adeguato disegno di assetto urbanistico dell’area sottraendo peraltro importanti aree destinate a standard. Non trova del resto motivazione adeguata la richiesta in quanto sottrarre aree al DUNI e quindi volumetrie realizzabili (peraltro sulla base di indici di edificabilità territoriale adeguati alle caratteristiche della zona stessa), si rivelerebbe una scelta discutibile in un centro abitato come quello di Picerno che presenta ormai poche aree effettivamente utilizzabili. L’accoglimento della richiesta limiterebbe in parte l’utilizzo di un’area sostanzialmente idonea alla edificazione, imponendo il reperimento di ulteriori aree edificabili sempre più distanti dall’abitato consolidato, risultando un non giustificato consumo di suolo. La richiesta di cui al punto 5 può essere parzialmente accolta. In sede di progettazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie, successivamente alla approvazione del Piano attuativo, si

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definiranno i costi delle differenti opere; per le opere aventi rilevanza per l’intero abitato i privati, così come previsto in altri casi, dovranno farsi carico di un costo pari al 50% del costo preventivato, successivamente alla redazione del progetto esecutivo delle opere da realizzarsi (opere di urbanizzazione primarie e secondarie) il costo delle stesse gravera’ sui proprietari di aree comprese nel DUNI per la quota parte delle stesse opere di immediata fruizione degli abitanti del DUNI7, fermo restando a loro carico il costo delle rimanenti opere di urbanizzazione primarie e secondarie di più stretta pertinenza della zona da trasformare. Si fa inoltre presente che i costi parametrizzati delle opere, come per legge, debbono essere adeguati ai costi effettivi delle stesse. Una tale condizione giustifica l’attribuzione di tali oneri, appunto per il costo effettivo delle opere, ai soggetti che operano la trasformazione, traendone peraltro rilevanti benefici; successivamente alla adozione del RU l’AC provvederà in tal senso ad aggiornare i costi parametrici unitari anche per gli interventi diretti previsti in altre zone dal RU. Relativamente al punto 6, in assenza di iniziativa e di accordo dei proprietari per la redazione del previsto Piano Attuativo, la maggioranza dei proprietari potrà chiedere al Comune - o lo stesso potrà intervenire in via sostitutiva, anche mediante esproprio e successiva eventuale rassegnazione ai privati proprietari con diritto di prelazione e pagamento delle eventuali migliorie - di redigere ed attuare il Piano per loro conto , accollandosi i proprietari comunque tutti gli oneri previsti, ivi compresi quelli per la redazione del piano e di eventuali progettazioni delle opere di urbanizzazione e del frazionamento delle aree stesse comprese nel DUNI. Relativamente al punto 7 e con quanto riferito agli altri punti precedenti, in sede di piano attuativo potranno proporsi limitate modifiche a quanto previsto che non stravolgano l’assetto complessivo proposto. Infine verranno eliminate le incongruenze relativamente alle previsione della distanza dei fabbricati dalle strade principali, portando dette distanze a ml. 10,00. In tal senso verranno adeguati gli elaborati del RU adottato. OSSERVAZIONE N. 45. – Sig. Russillo Carmine del 18.03.2011 prot. 2125 Il proponente l’osservazione, proprietario di un terreno alla località Ponte della Fiumara, distinto in catasto foglio 12 particella 240, 279 su cui insiste un impianto di calcestruzzo, osserva: • Che con delibera di C.C. n. 26/84 veniva accolta l’osservazione n. 10 prot. 1937 con la quale

veniva individuato un lotto a servizio dell’impianto di calcestruzzo esistente; • Che l’impianto e’ esistente dal 1984. Chiede di confermare l’osservazione accolta con delibera di C.C. 26/84 e di inserire la zona con destinazione d’uso appropriata per la lavorazione e il preconfezionamento del calcestruzzo. Si ritiene che l’osservazione possa essere accolta riconfermando la previsione del previgente PRG e prevedendo anche che, oltre alle attività in atto, possano svolgersi anche attività complementari quali quelle di riciclo di rifiuti edili. OSSERVAZIONE N. 46. – Sig. Caggiano Nicolino del 18.03.2011 prot. 2129 Il proponente l’osservazione, comproprietario dei terreni in località Pizzicarino foglio 24 particelle 185, 336, 270 osserva: • Che nel RU tali aree sono riportate come zona Agricola; • Che per tali terreni il PRG prevedeva una zona edificabile denominata C4A. Chiede di trasformare l’area di proprietà del sottoscritta da zona agricola a zona edificabile.

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Si ritiene che l’osservazione vada respinta. La previsione del previgente PRG non è stata attuata e non esistono diritti acquisiti nella definizione del nuovo strumento urbanistico. Nella predisposizione del RU, anche in relazione alle caratteristiche delle aree, sono state operate scelte diverse ritenendo non più opportuno confermare una previsione che da circa 20 anni non si era attuata. OSSERVAZIONE N. 47. – Sig. Caggiano Pasquale Antonio del 18.03.2011 prot. 2130 Il proponente l’osservazione, comproprietario dei terreni in località Pizzicarino foglio 24 particelle 627, 628, 629, 630 osserva: • Che nel RU tali aree sono riportate come zona Agricola; • Che per tali terreni il PRG prevedeva una zona edificabile denominata C4A. Chiede di trasformare l’area di proprietà del sottoscritta da zona agricola a zona edificabile. Si ritiene che l’osservazione vada respinta. La previsione del previgente PRG non è stata attuata e non esistono diritti acquisiti nella definizione del nuovo strumento urbanistico. Nella predisposizione del RU, anche in relazione alle caratteristiche delle aree, sono state operate scelte diverse ritenendo non più opportuno confermare una previsione che da circa 20 anni non si era attuata. OSSERVAZIONE N. 48. – Sig.ri Figliola Gianfranco e Figliola Donatella del 18.03.2011 prot. 2129 I proponenti l’osservazione, proprietari del terreno in Via X Maggio in catasto foglio 31 particella 924, 923 osservano: • Che all’area confinante viene consentita l’edificazione di volumi anche a destinazione

residenziale; • Che in altri siti sono stati riconosciuti ai terreni da espropriare per pubblica utilità degli indici

volumetrici in cambio della cessione gratuita degli stessi. Chiedono che vengano riconosciuti gli stessi diritti ad altri assentiti e la realizzazione di una volumetria residenziale al primo piano, sovrastante i box previsti; in alternativa il riconoscimento di un indice di edificabilità da trasferire in altro sito in cambio della cessione al comune dell’area. Si ritiene che l’osservazione possa essere parzialmente accolta; ai proprietari dei terreni compresi nell’area destinata a parcheggi e verde è riconosciuto lo stesso indice di edificabilità convenzionale dei terreni del DUNI 3. la volumetria spettante dovrà in parte essere utilizzata per la realizzazione, per iniziativa privata, di un corpo di fabbrica seminterrato lungo il fronte strada da destinare a box auto privati per una profondità non inferiore a ml. 8,50 ed una altezza utile interna non superiore a ml.2,50. La rimanente cubatura spettante sarà trasferita in lotto da cedersi da parte dell’AC nelle aree a tale uso destinate previste nei DUNI. La realizzazione di parcheggi è intervento obbligatorio per poter fruire della rimanente cubatura da trasferire e per tale motivo si prevede un ulteriore incremento della volumetria convenzionale spettante pari al 10%; in alternativa a quanto previsto le aree interessate non sono edificabili. Le stesse dovranno essere mantenute a verde privato con diritto volumetrico pari a quello della zona agricola. Tale diritto potrà essere trasferito su aree di proprietà degli aventi diritto esterne all’abitato. L’intervento dei parcheggi da parte dei privati è subordinato alla redazione di progetto preliminare e definitivo unitario per l’intera area a cura e spese dell’AC. La progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere sarà a carico dei proprietari interessati. OSSERVAZIONE N. 49. – Sig. Curcio Ferdinando Antonio

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del 18.03.2011 prot. 2132 Il proponente l’osservazione, proprietario degli immobili e dei terreni in Via Aldo Moro in catasto foglio 32 particelle 398, 151, 317 osserva: • Che la zona e’ sottoposta a vincolo per la distanza dalla ferrovia ed a Vp 49; nel PRG l’area era

in parte D5 ed i parte verde di rispetto stradale. Chiede di ampliare l’area AES a monte fino ad includere sul lato strada la zona ferroviaria ZF in quanto in precedenza non esistente; l’area a verde di proprietà dello scrivente potrà essere ceduta gratuitamente al comune in cambio del riconoscimento dell’edificabilità da concentrare sulla superficie fondiaria della zona AES. Si ritiene che l’osservazione possa essere parzialmente accolta. In riferimento alle aree di proprietà del richiedente comprese nella zona ferroviaria e nella fascia di rispetto, in analogia ad altre situazioni di terreni vincolati alla inedificabilità, potrà riconoscersi un indice di 0,03 mc/mq come per le zone agricole; la volumetria spettante dalla applicazione di tale indice, previa cessione delle aree all’AC, potrà essere concentrata nella zona AES, compatibilmente con le prescrizioni del PSAI del Sele; la rimanente parte, di proprieta’ del richiedente, in parte destinata a verde pubblico destinata a verde pubblico, sarà acquisita gratuitamente dall’AC sulla base del riconoscimento di un indice convenzionale di edificabilità al proprietario pari alle zone su via della Polveriera, da concentrare sempre nella zona AES; la quota parte di aree indicate come rispetto ferroviario, se di proprieta’ del richiedente alla data di approvazione del RU, potra’ essere in ampliamento del lotto AES esistente. OSSERVAZIONE N. 50. – Sig.ra Faraone Domenica del 18.03.2011 prot. 2133 La proponente l’osservazione, proprietaria dell’ immobile sito in Via Pietro Nenni, 17 in catasto foglio 32 particella 206 osserva: • Che l’immobile e’ ad unico livello e ricade in zona BC3 del PRG ed e’ possibile aumentare la

volumetria con sopraelevazione; • Che nella zona sovrastante la mia abitazione e’ prevista una strada di penetrazione con relativo

parcheggio PP17. Chiede di sopraelevare il fabbricato con la stessa sagoma di ingombro del fabbricato esistente, ad una distanza di ml 1,30 dalla strada di progetto. Si ritiene che l’osservazione possa essere accolta a condizione che il fabbricato sia stato regolarmente realizzato e che possano essere ancora utilizzati diritti edificatori riconosciuti ai terreni di proprietà del richiedente nel Piano Particolareggiato di via P.Nenni. OSSERVAZIONE N. 51. – Sig.ri Russo Dionino Vito e Russo Daniele del 18.03.2011 prot. 2134 I proponenti l’osservazione, proprietario degli immobili e dei terreni alla C.da Chiuse in catasto foglio 33 particelle 558, 924, 928, 929 osserva: • Che i terreni ricadono in parte in AES, in parte Vp25 ed in parte in strada di penetrazione. Chiedono di ampliare l’area AES includendo parte dell’area Vp25 fino alla strada di penetrazione e di spostare la prevista strada più a valle; le aree destinate a verde pubblico e l’area per la strada di previsione potranno essere cedute gratuitamente al Comune in cambio del riconoscimento della edificabilità da concentrare sulla superficie fondiaria della zona AES; chiedono inoltre la riduzione degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione della nuova viabilità che riveste un interesse per l’intero abitato oltre che per la specifica zona urbanistica. Si ritiene che l’osservazione possa essere parzialmente accolta.

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Relativamente al punto 1 e 2, si può prevedere un limitato ampliamento dell’area AES, con inclusione di parte del Vp25 e spostamento della strada più a valle; sullo stesso lotto, in relazione a quanto previsto dal PSAI del Sele dovrà valutarsi la effettiva possibilità di concentrare la eventuale nuova volumetria spettante. Relativamente al punto 3, in sede di predisposizione del piano attuativo dovrà valutarsi la effettiva incidenza del costo delle urbanizzazioni nuove a carico dei diversi proprietari di terreni compresi nel DUNI, in riferimento al livello di utilità per gli stessi delle opere da realizzarsi ed al fatto che parte della volumetria è esistente; in ogni caso, analogamente a quanto è stato valutato in altre situazioni, gli oneri a carico dei proprietari, titolari di diritti per la realizzazione di nuova volumetria, per la realizzazione della nuova infrastruttura non potranno essere inferiori al 50% del costo effettivo della stessa. OSSERVAZIONE N. 52. – Sig.ri Iasparra Donato e Iasparra Gennaro del 18.03.2011 prot. 2135 I proponenti l’osservazione, proprietario dei terreni in Via Vito Marcantonio in catasto foglio 32 particelle 921 e 920 osservano: • Che sulla particella 921 insiste un fabbricato di circa 150 mc realizzato dal Comune in cambio

di analogo fabbricato espropriato per la costruzione della Strada Via Vito Marcantonio; • Che a seguito di osservazione al PRG sulla particella 918 e’ stata data la possibilità di realizzare

400 mc con il vincolo che la superficie coperta sia a terrazza di proprietà comunale; • Che la normativa di dettaglio al distretto DUNI3 prevede per tali suoli la destinazione d’uso

Vp13 e che le nuove volumetrie realizzabili in cambio delle cessione delle aree saranno da trasferirsi nel DUNI 7 in apposito lotto.

Chiedono che i nuovi volumi spettanti possano essere realizzati nel DUNI3; alla volumetria derivante dalla applicazione degli indici convenzionali di edificabilità dovrebbero essere aggiunti i volumi esistenti con la possibilità di trasferire parte dei volumi riconosciuti nella variante previgente della zona BC1, in modo da poter costruire sulla particella 918 un fabbricato ad un solo livello senza il vincolo di proprietà comunale della superficie di copertura; in alternativa si chiede di perimetrare le particelle 921 e 920 come area AES con la possibilità di trasferire parte dei volumi riconosciuti con la variante zona BC1 in modo da costruire, sulla particella 918, un fabbricato ad un solo livello. Si ritiene che l’osservazione possa essere parzialmente accolta; per le particelle 920 e 921 la zona urbanistica può essere considerata AES con un indice di 0,4 mc/mq da calcolarsi in aggiunta alle volumetrie esistenti legittimamente realizzate. Sulla particella 921 potrà essere mantenuto e riqualificato il fabbricato esistente con i possibili incrementi volumetrici spettanti dalla applicazione dell’indice previsto. La particella 920 dovrà essere ceduta al Comune e destinata a verde pubblico attrezzato, anche in considerazione del fatto che, rispetto alle normali zone AES, la volumetria totale spettante al privato è maggiore in quanto i volumi esistenti non vengono detratti dalla cubatura teorica spettante. Per quanto riguarda la richiesta relativa alla particella 918, si ritiene che la proposta debba essere valutata in sede di pianificazione attuativa della zona storica dell’abitato, data la particolarità dell’area interessata posta allo svincolo tra la strada di Circonvallazione e via I Maggio; allo stato viene quindi confermata la disciplina urbanistica previgente al RU. OSSERVAZIONE N. 53. – Sig.ri Caivano Angelo, Tomasillo Dario, Salvia Saverio, Marsico Antonio, Carella Donato, Triunfo Carmela del 18.03.2011 prot. 2136 I proponenti l’osservazione, cittadini residenti a Picerno, osservano: • Nel DUNI7 sono stati collocati ulteriori vani abitativi di edilizia privata (Lp32) e pubblica

(Lpu8, Lpu7) a scapito di superficie destinata a parcheggio e unità edilizie destinate ad attrezzature collettive;

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• Che lo stesso RU nelle NTA elab. 7.01 art. 16 sostiene che per le aree BC attuate con Piani Particolareggiati sono possibili solo limitate modifiche;

• Che la zona BC6 e’ altro rispetto alla zona C di nuova espansione di cui il RU ha unificato; • Che il PRG per la zona BC6 considerava l’area già totalmente edificata per il residenziale,

rimanendo inalterato per la parte relativa a spazi destinati agli standard; • Che tra gli elaborati grafici e la normativa di riferimento vi e’ discordanza tra distanze indicate

sui grafici pari a metri 10 e la normativa allegata la quale prevede 5,00 metri. Chiedono il completamento degli standard urbanistici nella zona BC6, a riproposizione della zona per le attivita’ collettive, che la distanza minima dalla strada dei nuovi fabbricati sia maggiore dei 10 metri, che le altezze dei fabbricati a monte su Via Gramsci non siano superiori a metri 7,50. Si ritiene che l’osservazione possa essere accolta parzialmente. Fermo restando che le aree destinate a standard nella zona BC6, attuata sulla base di un PdL degli anni 70, dovranno essere cedute al Comune secondo gli impegni assunti dai proprietari dei terreni compresi nella BC6 in sede di sottoscrizione della convenzione, il RU ha previsto la integrazione funzionale e fisica tra la BC6 e la nuova zona del DUNI 7, al fine di garantire una trasformazione del DUNI che si integri con la zona già edificata. Pertanto, le aree destinate a standard nel BC6 sono state comunque in parte destinate ad un uso pubblico nella nuova configurazione del DUNI7; in ogni caso, fermo restando le quantità totali di standard e di lotti pubblici previsti nel DUNI 7, in sede di Pianificazione Attuativa potranno essere proposte limitate modifiche alla proposta di assetto; in tal senso potrebbe anche considerarsi l’opportunità di prevedere aree a standard lungo via Gramsci, trasferendo i lotti pubblici e privati in altre aree del DUNI originariamente previste a standard. L’importante sarà valutare, in sede di approvazione del PA del DUNI da parte del Comune, l’organicità e la razionalità della proposta per non compromettere la trasformazione di una delle poche aree idonee per lo sviluppo dell’abitato. La distanza dei fabbricati dalle strade sarà prevista di ml.10, come detto in risposta a precedenti osservazioni; l’altezza dei piani a monte sarà di due oltre al piano terra, prevedendo tipologie plurifamiliari e la possibilità di realizzare attività non residenziali al piano terra in modo da rivitalizzare e sviluppare l’edificato lungo l’importante strada di accesso all’abitato. OSSERVAZIONE N. 54. – Sig. Venetucci Vito del 18.03.2011 prot. 2138 Il proponente l’osservazione, proprietario del terreno foglio 33 particella 409 e 411 individuato nel RU in zona APU con indice di edificabilità di 0,1 mc/mq, chiede di aumentare detto indice a 0,5 mc/mq. Si ritiene che l’osservazione non possa essere accolta in quanto modificherebbe sostanzialmente le previsioni del RU definito nella Conferenza di Pianificazione.