29
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI UDINE COMUNE LUSEVERA LAVORI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO (DERIVAZIONE D’ACQUA) SUL TORRENTE TORRE EX CENTRALINA MALIGNANI SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI UDINE … · D’ACQUA) SUL TORRENTE TORRE EX CENTRALINA MALIGNANI SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE . 2 ... (ex centralina Malignani)

Embed Size (px)

Citation preview

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE LUSEVERA

LAVORI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COSTRUZIONE E

GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO (DERIVAZIONE

D’ACQUA) SUL TORRENTE TORRE EX CENTRALINA MALIGNANI

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

2

L'anno _________________, il giorno _______________ del mese di ______________, nella sede di) in.

FRA I Sigg.

− da una parte

1. _______________, di seguito denominato per brevità anche "Concedente",

− dall’altra parte

2. _______________, di seguito denominato per brevità anche “Concessionaria”;

* * * *

PREMESSO QUANTO SEGUE:

- il Comune di Lusevera ha inserito nella propria programmazione triennale la concessione di costruzione di

un impianto idroelettrico sul proprio territorio comunale;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 23/08/2007, il Comune di Lusevera ha approvato il progetto

preliminare da porre a base di gara;

- In base al progetto preliminare approvato ed all’integrazione dd luglio 2010 e relativa relazione illustrativa,

emerge la possibilità di realizzare tale impianto funzionale alla produzione di energia elettrica da vendere a

condizioni di mercato, e la stima presunta dei ricavi nel corso della durata del contratto permette di

ammortizzare il costo di costruzione dell’impianto e di rendere l’operazione sostenibile con un contratto di

concessione di progettazione (esecutiva), costruzione e gestione ai sensi dell’articolo 143 del codice dei

contratti e seguenti, come meglio descritto dai documenti facenti parte il progetto preliminare posto a base di

gara e l’ipotesi di piano economico finanziario, anch’esso posto a base di gara, ma confermato e adeguato e

verificato sostenibile in base alla proposta presentata dal concessionario. Tali modalità sono il presupposto

per dar corso al presente contratto, sono noti ed accettati dalle parti;

- alla luce delle considerazioni sopra esposte l’amministrazione comunale ha predisposto la procedura di

gara e le condizioni tecniche ed economiche;

- il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico mediante il riutilizzo di alcuni manufatti che

costituivano la vecchia centrale Enel di Vedronza (ex centralina Malignani) fra cui per esempio le opere di

presa, la galleria di adduzione, il raccordo con il canale di adduzione e il canale di scarico.

- è stata preferita la domanda di concessione di derivazione d’acqua presentata dal Comune di Lusevera da

parte della Regione Friuli Venezia Giulia in base al decreto n. LLPP/B/044/IPD/3394-3415 del 06/02/2004

della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Provinciale LL.PP. agli atti dell’amministrazione: risulta noto

alla parti che la concessione verrà rilasciata dopo la presentazione di progetto definitivo completo di tutti i

pareri e autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente (acquisibili attraverso conferenza di servizi)

che dovrà garantire il rilascio del deflusso minimo vitale delle sottensioni, come dettagliatamente previsto

dalla V.I.A. di cui alla D.G. N. 566 dd. 31 marzo 2011 della Regione Friuli Venezia Giulia agli atti e comune

nota al Concessionario.

- il preliminare è stato sottoposto a parere della Direzione Centrale Pianificazione Territoriale del Friuli

Venezia Giulia e alla luce dell’esame effettuato sono state indicate delle prescrizioni per la realizzazione delle

3

strutture ed opere di cui il Concessionario dovrà tener conto nella redazione dell’esecutivo.

- Per la realizzazione dell’intervento, il Concessionario dovrà ottenere tutte le necessarie autorizzazioni fra cui

le autorizzazioni finalizzate alla concessione di presa d’acqua da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, le

autorizzazioni per la realizzazione degli attraversamenti della condotta di adduzione dell’acqua in alveo da

parte del demanio fluviale e quant’altro necessario per il riutilizzo dei manufatti e ogni altro adempimento per

la realizzazione dell’opera in discorso.

- con determinazione n. 5/LP del 28/03/2013 Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici del

Comune di Lusevera è stata approvata la documentazione di gara relativa all'affidamento della concessione

della progettazione, costruzione e gestione di un impianto di produzione energia idroelettrica ed è stata

quindi indetta una procedura aperta ai sensi del comma 1 e 2 articolo 55 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.,

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del

2006 e s.m.i., per l’affidamento della concessione della costruzione e gestione di cui sopra.

- all’esito della procedura di gara, _____________________ (la Concessionaria) è stata dichiarata affidataria

della concessione di costruzione e gestione con determinazione del Servizio Tecnico, n. ___ del

_____________.

- l’aggiudicazione ha tenuto conto, tra l’altro, dei presupposti e delle condizioni di base che determinano

l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, così come risultanti dal piano

economico-finanziario presentato in sede di offerta dalla Concessionaria ed allegato alla presente

convenzione Allegato sub. A, di cui costituisce parte integrante.

Il Comune e il Concessionario concordano nel ritenere le finalità della presente Convenzione di

comune utilità e corrispondenti ai reciproci scopi statutari, in considerazione sia della sostanziale adesione

delle stesse ai canoni raccomandati dalla normativa in materia di fonti rinnovabili di energia, che per la

convenienza economica dell'investimento.

* * * *

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti, come sopra rappresentate, stipulano e convengono quanto segue.

ART.1.- VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le suesposte premesse e gli elaborati grafici e discorsivi che vengono qui richiamati, costituiscono parte

integrante e sostanziale della presente Convenzione, hanno indotto le Parti contraenti a manifestare il loro

consenso e rappresentano, dunque, utile elemento per interpretare la volontà manifestata con il presente

atto.

ART.2.- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha ad oggetto e disciplina, la concessione, da parte del Concedente, alla

4

Concessionaria, dell’esecuzione dei lavori per produzione di energia idroelettrica, previe le progettazioni

esecutiva da redigersi a spese e cura della Concessionaria, per tutto il tempo come infrapattuito, in

conformità con i documenti richiamati e/o allegati e nella piena osservanza degli obblighi dedotti nella

Convenzione medesima.

Sulla base del presente atto, in particolare, il concessionario ha l’obbligo di provvedere a:

• predisporre e redigere la progettazione esecutiva, in base al relativo progetto definitivo acquisito in

sede di gara di cui l’attività progettuale demandata al concessionario costituirà solamente

approfondimento di dettaglio secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;

• acquisire tutti i pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ed ogni altro provvedimento da parte degli organi

competenti occorrenti o necessari sia nella fase di integrazione della progettazione definitiva

presentata in sede di gara, che nella fase di progettazione esecutiva, sia nella fase di avvio dei lavori

sia, infine, nella fase di gestione dell’impianto, una volta terminati i lavori anche attraverso

l’organizzazione di una o più conferenze di servizi per accelerare i tempi necessari;

• recepire in sede di progettazione esecutiva quanto prescritto dalla Conferenza di servizi che ha

approvato il progetto definitivo e quanto prescritto dal Servizio Idraulica della Direzione Regionale

Ambiente alla luce della vigente normativa;

• predisporre e redigere la progettazione esecutiva dei lavori, delle forniture e delle prestazioni

occorrenti per dare l’impianto di che trattasi perfettamente costruito, gestibile, funzionante ed

operativo secondo le previsioni progettuali e perfettamente idoneo all’uso ed alla destinazione

prevista negli atti progettuali e nella proposta conservata in atti inclusi le attrezzature tecniche;

• assicurare il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione dell'opera e al suo

funzionamento;

• provvedere alla gestione dell’impianto nei limiti e nei termini sotto meglio indicati e secondo la

allegata documentazione di offerta, con particolare riferimento agli standard di qualità individuati in

sede di offerta tecnica, per tutta la durata della concessione secondo le previsioni contemplate nel

relativo piano economico-finanziario;

• stipulare contratti di vendita dell’energia idroelettrica. Si specifica che è onere del concessionario

garantire l’equilibrio del PEF e di conseguenza attivarsi in tal senso;

• ad assumersi la responsabilità del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai

suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto

doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque

egli si avvalga per l’esecuzione della concessione, sia durante la fase di costruzione, sia durante la

fase di gestione.

Le parti convengono che, ai fini del rispetto dei criteri della presente concessione, deve essere garantita dal

concessionario la realizzazione di un impianto che produca almeno di una potenza elettrica di concessione

5

complessiva di 833,34 kW.

Tutte le prestazioni dedotte nel presente atto dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle condizioni

stabilite dal concedente in sede di gara e secondo le modalità pattuite in esito alla procedura esperita,

secondo le migliori regole della tecnica e dell’arte e le più oculate e coerenti modalità gestionali.

Sono vincolanti tra le parti la documentazione di gara, quella della procedura aperta e le offerte prodotte dal

concessionario, il tutto richiamato nel presente atto da sub <<1>> usque sub <<______>> quale sua parte

integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegato.

Il presente atto si intende comunque sottoposto a condizione risolutiva nel caso di mancata approvazione del

progetto esecutivo da parte del Comune o di altro ente o organo tecnico competente.

Nulla sarà dovuto al concessionario in caso di risoluzione del contratto per quanto previsto dal precedente

paragrafo, mentre il concedente dovrà essere rimborsato dei danni patiti in caso di risoluzione del contratto

per fatto imputabile al concessionario, per la mancata approvazione tempestiva del progetto, per i costi,

anche amministravi, sostenuti per l’individuazione del contraente, per il mancato introito del canone

concessorio e quant’altro dovesse emergere, fatto salvo il diritto al rimborso di ulteriori maggiori danni che

dovessero derivare dal prolungamento dei tempi di realizzazione anche connessi all’individuazione di nuovo

concessionario.

La stipulazione della presente convenzione implica, da parte del concessionario, la conoscenza perfetta non

solo di tutte le norme generali e particolari che regolano la convenzione stessa ma anche di tutte le condizioni

locali che si riferiscono all’impianto di produzione idroelettrica, ai vincoli e autorizzazioni cui è sottoposto per

contratto ed ope legis, alla esecuzione di lavori e alla gestione dell’impianto una volta ultimato.

Fermo restando che l’intervento da realizzare è quello descritto negli elaborati grafici e discorsivi di cui al

progetto richiamato in premesse, nonché nell’ambito dell’offerta migliorativa della Concessionaria e negli altri

pertinenti elaborati richiamati nella presente convenzione e/o allegati ad essa, fatti comunque salvi gli ulteriori

elementi progettuali contenuti nel progetto esecutivo da elaborare.

L’opera oggetto della presente concessione viene realizzata quasi totalmente su aree di proprietà privata,

che dovranno essere espropriate o asservite da parte del concedente nei tempi previsti dalla presente

convenzione, salvo il pagamento dei relativi costi a carico del concessionario, da versare al Comune entro 30

giorni dalla richiesta che verrà inviata con lettera RRR, già quantificati in linea di massima nel PEF. Il

concessionario è edotto della procedura in discorso e ne ha tenuto nella redazione del crono programma di

intervento e in generale nella propria offerta .

In conseguenza a ciò sarà onere del concedente acquisire la piena disponibilità, ove necessario tramite

stipula di contratti di servitù di passaggio, di tutti i terreni necessari per la posa delle reti, alla luce di quanto

sopra descritto.

Art. 3.- CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’INTERVENTO

Il progetto preliminare a base di gara è stato tradotto in progetto definitivo in sede di gara, fatti salvi eventuali

6

richieste migliorative successive all’aggiudicazione, in particolare connesse alle prescrizioni emergenti dalla

conferenza di servizi e/o altre autorizzazioni necessarie. Attraverso successivi livelli di affinamento e sviluppo

tecnico verrà tradotto nella progettazione esecutiva, sulla base del citato progetto definitivo proposto in sede

di gara, nei tempi previsti dal crono programma.

Il progetto prevede sostanzialmente:

- realizzazione di un impianto di produzione di energia idroelettrica, completo di tutte le opere necessarie

per la presa d’acqua, la conduzione della stessa e la produzione di energia elettrica;

- la vendita dell’energia prodotta alle migliori condizioni di mercato.

Art. 4 DISPONIBILITÀ DELL’AREA, DIRITTO DI SUPERFIC IE E PROPRIETÀ DELLE OPERE

REALIZZATE

Il concedente, per effetto del presente atto, si impegna a costituire a favore del

concessionario, con successivo atto ed a seguito della definizione dell’apposito piano di frazionamento

della aree, a peso delle aree indicate negli elaborati tecnici allegati di esclusiva proprietà del concedente

stesso, ovvero espropriate in base ai procedimenti che saranno avviati nei termini di legge, il diritto di

superficie ai sensi degli artt. 952 e seguenti del C.C. per la costruzione e la gestione dell’impianto di che

trattasi preliminarmente identificate nell’allegato al progetto preliminare denominato Planimetria Catastale

tavola numero 3.1 cui si rimanda.

Il concedente dichiara che, sulle summenzionate aree non gravano diritti di terzi, servitù o

altro diritto, vincolo reale o personale, salvo quanto indicato in merito all’esproprio.

Per quanto riguarda le parti che insistono in area demaniale si specifica che il titolo di immissione

in possesso di tale parte dovrà essere acquisito dal concessionario, alla luce del già ottenuto diritto di

presa dell’acqua già in capo al Comune. (attraversamento)

Il concessionario dichiara espressamente che le aree sono idonee per dare completa ed

appropriata attuazione alle disposizioni contenute nella presente convenzione secondo quanto previsto

nella propria proposta e in conformità con le previsioni contenute nel progetto e nell’annesso piano

economico-finanziario.

Ogni onere per l’approntamento degli elaborati tecnici necessari all’individuazione della

partita superficiaria ed alle operazioni catastali sono e saranno ad esclusivo carico del concessionario,

tramite pagamento al concedente della quota di rimborso forfettario che verrà effettuata in base ai decreti

di esproprio su richiesta del concessionario entro 30 giorni dal ricevimento della citata richiesta.

L’area sarà consegnata al concessionario nell’attuale stato di fatto di cui il concessionario è

pienamente edotto entro i successivi massimo 60 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo,

sulla scorta di un verbale da redigersi in contraddittorio.

Ai fini dell’effettuazione delle misure, accertamenti, rilievi ed indagini preliminari e

propedeutiche alla progettazione successivamente alla sottoscrizione del presente atto sarà consentito al

concessionario l’accesso alle aree suddette.

L’area dovrà essere disponibile e libera da impedimenti, ostacoli, oneri e quant'altro possa

recare disturbo, ritardo o nocumento all’ immediato avvio dei lavori.

La durata del diritto di superficie sarà di anni ___ decorrenti dalla data di consegna

7

dell’area e comunque la durata sarà allineata alla durata globale della concessione di costruzione e

gestione.

Il diritto di superficie comporta il pagamento da parte del concessionario al concedente di

Euro € 3.000 annuali per l’intera durata del diritto, rivalutati come previsto dal P.E.F.

Il concessionario ha il diritto reale di godimento del bene ed il diritto di costruire e di

mantenere e di gestire le opere realizzate per tutta la durata della concessione nei termini della stessa.

In base alla costituzione del diritto di superficie come sopra descritto, verrà iscritto il diritto di

attraversamento e posa in opera della rete di condotta di adduzione dell’acqua nelle aree di proprietà del

concedente e/o asservite dal concedente, e verranno garantite al concessionario le eventuali servitù di

passaggio su terreni di proprietà privata o quant’altro sia necessario per l’esecuzione dei lavori connessi

alla realizzazione della rete e/o degli impianti, con oneri economici a carico del concessionario. Per quanto

riguarda il diritto di attraversamento dell’alveo sarà invece cura e spesa del concessionario richiedere le

necessarie autorizzazioni al Demanio Idrico della Regione Friuli Venezia Giulia e provvedere ai relativi

adempimenti necessari per l’ottenimento.

Alla scadenza della concessione tutte le opere, fisse e mobili, attrezzature, impianti e

macchinari, accessori e pertinenze e quant’altro costruito o installato dal concessionario o dai suoi aventi

causa in forza del presente atto ivi compreso ciò che è stato realizzato in corso della gestione

dell’impianto, diverranno de jure di proprietà del concedente senza obbligo di corresponsione di alcun

compenso, spesa o diritto di sorta in capo al concessionario.

In caso di totale perimento dell’opera per cause imputabili al concessionario il diritto di

superficie si estinguerà automaticamente senza indennità alcuna in favore del concessionario fermo

restando l’obbligo per il concedente di rivalersi sulla cauzione che il concessionario è tenuto a costituire.

Qualora il perimento dell’opera avvenga per causa imputabile al concessionario in data

successiva a quella del collaudo finale, al concedente spetterà una quota del capitale liquidato dalla

compagnia di assicurazione in base alla polizza prevista dal presente atto che dovrà pertanto contenere

idonea e coerente previsione in favore del concedente. L’importo di tale quota dovrà corrispondere alla

quota corrispondente all’avvenuto ammortamento.

Nel caso di totale perimento dell’opera per cause non imputabili al concessionario sia essa

ultimata o realizzata in parte, il diritto di superficie rimane in essere alle medesime condizioni di cui alla

presente convenzione senza comunque che spetti indennità alcuna a favore del concessionario.

Il concedente acconsente al concessionario di costituire garanzie reali sulle opere realizzate

nel rispetto dei limiti della durata della concessione e dei vincoli di destinazione dell’opera.

Art. 5.- DISPONIBILITÀ DELL’AREA DI PROPRIETA’ DEL CONCEDENTE

Il concedente, per effetto del presente atto, si impegna, entro massimo 60 giorni (sessanta) giorni dalla data

di approvazione del progetto esecutivo, a consegnare al Concessionario l’area sulla quale dovranno essere

realizzati i lavori.

Il Concedente comunicherà al Concessionario, mediante lettera raccomandata con a.r., con un anticipo di

almeno 7 (sette) giorni solari, il luogo e l’ora in cui esso Concessionario dovrà presentarsi per la consegna

dell’area di cui al comma precedente, consegna che dovrà risultare da apposito verbale.

8

Il concessionario dichiara espressamente che le aree sono idonee per dare completa ed appropriata

attuazione alle disposizioni contenute nella presente convenzione secondo quanto previsto nella propria

proposta e in conformità con le previsioni contenute nel progetto e nell’annesso piano economico-finanziario.

Ai fini dell’effettuazione delle misure, accertamenti, rilievi ed indagini preliminari e propedeutiche alla

progettazione successivamente alla sottoscrizione del presente atto sarà consentito al Concessionario

l’accesso alle aree suddette.

Il Concedente si obbliga a concedere il diritto di attraversamento e posa in opera dell’impianto nelle aree di

proprietà pubblica e/o uso pubblico.

Alla scadenza della concessione tutte le opere, fisse e mobili, attrezzature, impianti e macchinari, accessori e

pertinenze e quant’altro costruito o installato dal Concessionario o dai suoi aventi causa in forza del presente

atto ivi compreso ciò che è stato realizzato in corso della gestione dell’impianto, ritorneranno nella

disponibilità del Concedente, senza obbligo di corresponsione di alcun compenso, spesa o diritto di sorta in

capo al Concessionario.

ART. 6.- DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata di anni ____ (__________), come da offerta presentata in sede di gara dalla

Concessionaria, con decorrenza dal ________ . La durata del contratto è comprensiva dei tempi di

progettazione e di realizzazione dei lavori oggetto della concessione stessa.

ART. 7 - FINANZIAMENTO E TITOLARITA’ DELLE STRUTTUR E ED DEGLI IMPIANTI

L’ammontare complessivo degli investimenti risulta dall’allegato piano economico-finanziario Allegato sub. A

presentato in sede di gara dalla Concessionaria ed è, comunque, previsto in euro 4.650.000,00 compresa

IVA di legge.

La medesima Concessionaria realizza l’ammortamento del capitale investito secondo le modalità, la

tempistica e la progressione ivi indicate. L’eventuale valore residuo non ancora ammortizzato dell’impianto

non viene restituito.

L’intervento oggetto di concessione, così come descritto negli allegati alla presente Convenzione e/o negli

altri elaborati in essa richiamati, sarà realizzato dalla Concessionaria con risorse proprie congruenti con il

PEF presentato in sede di gara.

Il Concessionario, inoltre , dovrà versare al Comune di Lusevera un canone annuo fisso di euro 30.000,00

(oltre alle imposte nella misura di legge) e altro canone risultante dall’offerta quale canone variabile pari a

….. corrispondente all’offerta presentata in sede di gara. Dovrà comunque essere sempre garantito

l’equilibrio finanziario dell’intervento. L’importo verrà versato al Comune con le modalità di seguito previste.

Entrambi gli importi saranno oggetto, per gli anni successivi al primo, a revisione annuale sulla base della

percentuale dell’indice ISTAT FOI.

Le opere da realizzarsi nell’ambito della concessione dedotta nella presente convenzione sono riconosciute

fin dall’inizio di esclusiva proprietà del Concedente.

9

Dette opere, per tutta la durata della concessione sono detenute tramite il presente titolo concessorio dalla

Concessionaria, la quale potrà utilizzarle soltanto per i fini e con le modalità di cui alla presente Convenzione.

Allo scadere della concessione, le opere verranno restituite dalla Concessionaria al Concedente nello stato di

fatto in cui verranno a trovarsi giuste le disposizioni di cui alla presente Convenzione.

ART. 8- EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E REVISION E DELLA CONCESSIONE

I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e

della connessa gestione risultano dal piano economico-finanziario (PEF) presentato in sede di gara dalla

Concessionaria che, Allegato sub. A alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante.

Rimane a carico del concessionario la vendita dell’energia prodotta sufficiente a garantire l’equilibrio

economico finanziario dell’investimento, e rimane in carico al concessionario il diritto di farsi parte diligente

nell’ottenimento degli incentivi di legge previsti dalla presente e futura normativa, emanata per la produzione

di energia rinnovabile.

Le variazioni apportate dal Concedente ai suddetti presupposti e condizioni di base ai sensi dell’articolo 143

del Codice dei contratti, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano novità in merito o nuove

condizioni per l’esercizio delle attività oggetto di concessione, nonché eventuali eventi ulteriori non imputabili

alla Concessionaria e comunque le cause di forza maggiore, qualora siano tali da modificare il piano

economico-finanziario rendendone insostenibile il risultato, ne determineranno la necessaria revisione che ne

assicuri il riequilibrio, mediante nuove determinazioni delle condizioni di equilibrio, attraverso una diversa

durata della concessione e/o altri strumenti normativamente previsti, ed inoltre in base a quanto sotto

descritto:

A tal fine si individuano i seguenti meccanismi:

- a decorrere dal 2016 (data presunta di avvio a pieno regime della concessione) annualmente, entro due

mesi dall’approvazione del bilancio del Concessionario, verrà consegnata copia della parte di bilancio relativa

all’attività oggetto della presente convenzione al Concedente per l’attività di verifica dell’andamento

gestionale del servizio;

- alla luce dei dati di bilancio, in caso di aumento o diminuzione del Margine operativo lordo (MOL) rispetto a

quello derivante dalla presente concessione, superiore al 15% di quanto risultante dal PEF agli atti di gara, e

che persista per oltre due anni, al netto degli incrementi ISTAT, si procederà ad una revisione delle condizioni

poste dalla presente convenzione agendo sulla durata della concessione e sul canone concessorio, che

verranno incrementati o ridotti in proporzione all’incremento o riduzione dei ricavi.

Ai fini di quanto sopra si intende per margine operativo lordo ( anche EBITDA ) la differenza tra le seguenti

voci di bilancio ex Art. 2425 del Codice Civile:

A) meno B) senza tener conto deIle voci 10), 12), 13 e 14) e al netto delle locazioni finanziarie e non.

ART. 9.- IMPEGNI E OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria si obbliga, ai sensi della presente Convenzione e di quanto dichiarato nella propria offerta

10

e negli atti di gara, alle prestazioni di seguito indicate:

a) sulla base della progettazione definitiva offerta in sede di gara, a redigere la progettazione esecutiva,

salvo l’acquisizione di eventuali pareri, ai fini dell’approvazione da parte del competente organo, e

all’esecuzione dei lavori in conformità alle normative vigenti;

b) la costruzione delle opere di cui al precedente art. 2;

c) all’assunzione degli oneri e rischi per il finanziamento della stessa;

d) il pagamento dei costi per l’esecuzione dei collaudi nonché la messa a disposizione all’organo di collaudo

degli operai e mezzi d’opera necessari per le operazioni di collaudo da nominarsi a cura del concedente;

e) al pagamento dei canoni concessione demaniali previsti dal p.e.f.;

f) stipulare contratti di vendita di energia elettrica a condizioni di mercato salvo l’ottenimento di ulteriori

benefici derivanti dalla vigente normativa o futura;

g) garantire il rispetto dei criteri di efficienza dell’impianto assumendo a proprio carico l’onere della

produzione di una potenza elettrica nell’arco del periodo di durata della concessione al fine di garantire

l’equilibrio economico finanziario, tenuto comunque conto dell’andamento variabile della piovosità e delle altre

condizioni atmosferiche che incidono su detta produzione;

h) la gestione delle opere oggetto della presente Convenzione, in conformità alla normativa vigente ed al

piano di gestione (o “elaborato illustrativo parte qualitativa e quantitativa delle modalità di gestione

dell’impianto e manutenzione dello stesso”) presentato dalla Concessionaria in sede di gara ed allegato sub

B, con onere della manutenzione, fermo restando che la manutenzione dovrà essere svolta nella piena

osservanza dello stesso piano di manutenzione presentato;

i) l’ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla-osta per l’esercizio e l’utilizzazione delle opere

eseguite;

j) a garantire il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari in materia di costruzione ed esercizio di

strutture destinate alla produzione di energia elettrica ed ogni altra normativa di settore applicabile nella

fattispecie;

k) il rispetto, in ogni fase della concessione, di tutte le leggi, regolamenti, CCNL e norme vigenti di tutela dei

lavoratori per quanto attiene al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,

assistenziale e antinfortunistica;

l) la gestione e conduzione tecnica dell’impianto ed in particolare:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell’impianto idroelettrico, con particolare riferimento all’attività

amministrativa e di esercizio;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere di presa, sugli impianti

elettromeccanici, sulle opere di scarico e sulla centralina idroelettrica nel suo complesso e sulle relative

opere accessorie, nonché aree di pertinenza, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’impianto e

11

nell’ottica di ottimizzare la produzione, nel rispetto della concessione di derivazione e della normativa

vigente;

- gli interventi di manutenzione e pulizia al manufatto sgrigliatore per il suo mantenimento in perfetta

efficienza, compreso il recupero, il trasporto a rifiuto e lo smaltimento secondo le vigenti norme del

materiale raccolto;

- tutti gli eventuali ulteriori adempimenti derivanti dalla prescrizioni impartite in sede di Conferenza di

servizi ed ai sensi del D.Lgs. 29.12.2003 n.387

- garantire tutti gli adempimenti di cui alla D.G. N. 566 dd. 31 marzo 2011 della Regione Friuli Venezia

Giulia agli atti e comunque nota al Concessionario (parere V.I.A.)

- recepire le prescrizioni per la realizzazione delle strutture ed opere di cui il Concessionario dovrà tener

conto nella redazione dell’esecutivo.

- la riconsegna degli impianti al Concedente, al termine del periodo di concessione, nelle condizioni di fatto

esistenti alla fine dei lavori, salvo il naturale deperimento delle parti soggette ad usura;

m) l’adempimento di ogni obbligo diverso ed ulteriore come risultante dal piano di gestione e dalla

complessiva offerta presentata dalla Concessionaria in sede di gara.

n) Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione di tutti i

servizi oggetto della presente Convenzione, anche nel caso in cui alcuni servizi/lavori venissero subappaltati.

Nel caso di miglioramento dell’impianto attraverso la costruzione di nuove parti o di rifacimento parziale o

totale della struttura a seguito di cause non imputabili alla Concessionaria, l’esecuzione di detti lavori

potranno, su eventuale indicazione del concedente, anche essere effettuati dalla Concessionaria. Questa

dovrà poi presentare la seguente documentazione che dovrà essere verificata e ritenuta congrua dalla stessa

Amministrazione:

- il progetto preliminare;

- il preventivo di spesa;

A seguito dell’eventuale autorizzazione la concessionaria dovrà presentare:

- il progetto definitivo/esecutivo,

- il computo metrico estimativo,

- il piano d’ammortamento dell’onere passivo per il finanziamento della spesa preventivata;

- dimostrazione contabile preventiva da cui risultino i tempi occorrenti per ammortizzare l’onere economico;

L’Amministrazione adotterà i necessari provvedimenti atti a rideterminare l’equilibrio economico-finanziario

degli investimenti e della connessa gestione, mediante un adeguato differimento della data di scadenza della

concessione, come determinato dall’art. 143 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed

integrazioni. Si precisa che detti provvedimenti potranno essere adottati solamente quando l’importo dei

12

nuovi lavori realizzati supera il 10% del costo dell’originario investimento come dedotto dal Piano Economico

Finanziario allegato.

ART. 9.- IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il Concedente, qualora ricorrano i necessari presupposti, si obbliga a porre in atto tutte le misure e a

rilasciare tutti i provvedimenti amministrativi, autorizzazioni, nulla-osta, permessi, licenze ecc. di sua

competenza, richiesti dalla Concessionaria, nel più breve tempo possibile, mediante anche l’utilizzo delle

procedure semplificate previste dalle vigenti leggi.

Il Concedente fornirà alla Concessionaria tutte le informazioni ed indicazioni tecniche di cui disponga per una

migliore esecuzione dei lavori di cui al contratto ed una più efficace ed economica gestione del medesimo.

Il Concedente espressamente acconsente a che tutti i crediti di qualsiasi natura della Concessionaria verso il

Concedente, attualmente in essere e che possano sorgere in futuro, derivanti dalla presente Convenzione

e/o da eventuali atti aggiuntivi alla stessa, che potranno nel tempo essere definiti dalle parti, possano essere

ceduti dalla medesima Concessionaria in garanzia ad enti finanziatori, nel rispetto della legislazione vigente

ed in particolare di quanto disposto dall’art.117 del D.Lgs.n.163/2006.

ART. 10.- TEMPI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

La Concessionaria provvederà allo sviluppo e all’elaborazione di tutti i documenti richiesti dalle differenti fasi

di progettazione a firma di professionisti abilitati, con l’osservanza delle norme per la compilazione dei

progetti di opere pubbliche.

La progettazione esecutiva dovrà essere elaborata conformemente alle prescrizioni contenute nel progetto

definitivo oggetto di gara e secondo le eventuali prescrizioni apposte o dagli organi tecnici di controllo o dal

concedente.

Per la progettazione esecutiva il concessionario dovrà avvalersi di professionisti qualificati ed in possesso dei

prescritti requisiti di legge.

Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità a quanto previsto dalle vigente normativa in materia

ed in particolare ed in particolare con quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del relativo Regolamento

di attuazione DPR 207/2010.

Saranno vincolanti tutte le norme di legge e regolamentari in materia di costruzione ed esercizio di strutture

destinate alla produzione e distribuzione di energia elettrica ed alla relativa cessione ed ogni altra normativa

di settore applicabile nella fattispecie.

Il progetto esecutivo sarà presentato al concedente in triplice esemplare al fine della sua formale

approvazione e anche in formato digitale.

Esso dovrà essere corredato anche dal piano per la sicurezza e di coordinamento come previsto all’art. 131

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché del piano di manutenzione delle opere di cui all’art. 92 comma 5 del

D.Lgs. 163/2006 medesimo.

Il Concedente si riserva di disporre, in sede di approvazione del progetto, che dovrà intervenire entro e non

13

oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del suo pervenimento presso la sede del concedente stesso,

eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto che in ogni caso non potranno in alcun modo alterare

l’equilibrio del piano economico finanziario.

Il Concessionario è tenuto sin d’ora ad accettare dette integrazioni e/o modifiche salvo motivate ragioni

tecniche contrarie.

I lavori potranno avere inizio soltanto ad intervenuta approvazione, da parte del Concedente, del progetto

esecutivo e dopo l’avvenuta consegna delle aree al Concessionario previa acquisizione come da precedente

articolo 4.

I programmi e i tempi di esecuzione dei lavori sono individuati nel Cronoprogramma allegato al presente

(Allegato sub C) presentato dalla Concessionaria in sede di gara.

I seguenti eventi saranno oggetto di una verbalizzazione scritta, firmata in contraddittorio, fra il Concedente -

nella persona del Responsabile del procedimento - e la Concessionaria:

a) consegna delle aree da parte del Concedente;

b) consegna ed inizio lavori,

c) sospensione e ripresa dei lavori;

d) ultimazione dei lavori;

e) collaudo delle opere;

f) riconsegna degli impianti al termine della concessione;

j) sospensione e ripresa delle attività di gestione.

In caso di ritardi verranno automaticamente e senza necessità di avviso, applicate le penali di cui all’art. 29.

ART. 11.- VARIANTI CONCERNENTI LA PROGETTAZIONE

In sede di progettazione esecutiva, la Concessionaria potrà proporre soluzioni tecniche differenti da quelle

indicate nel progetto risultato aggiudicatario per i punti indicati nel bando di gara e nell’offerta e precisamente:

a) migliorie riguardo la produzione di energia elettrica

b) migliorie riguardo la sicurezza

c) migliorie riguardo ai materiali utilizzati.

Ogni qualunque eventuale onere connesso alle proposte tecniche offerte, se accettate dal Concedente,

rimarrà a carico della Concessionaria.

ART. 12 ESECUZIONE DELLE OPERE

I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati

tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i documenti di progettazione, nonché nel rispetto di ogni

normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione,

condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta,

autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera e l'erogazione dei servizi.

Al fine dell’esecuzione dei lavori il concessionario provvederà all’esecuzione diretta delle lavorazioni per le

14

quali è in possesso della relativa qualificazione a norma di legge. Gli stati avanzamento lavori, redatti con le

modalità prescritte dal DPR 207/2010, dovranno essere presentati al concessionario per la supervisione degli

stessi.

La fase esecutiva dovrà sottostare a tutte le norme previste per il concessionario del citato DPR 207/2010 e

del Codice dei contratti. Il concessionario potrà provvedere all’affidamento a soggetti terzi, secondo quanto

previsto dall’art. 146 del D.Lgs. 163/2006 smi..

Eventuali subappalti dovranno avvenire nel rispetto della vigente normativa.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, secondo le più attuali tecnologie sulla base degli

elaborati tecnici di progetto e dovranno venir eseguiti da imprese qualificate ai sensi di legge.

L’ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito verbale del Direttore dei Lavori e successivamente dovrà

essere emesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

Il Concessionario dovrà provvedere all’acquisizione a propria cura e spese di ogni autorizzazione, nulla-osta,

parere, visto o altri provvedimenti autorizzativi necessari per l’avvio, il funzionamento e l’esercizio della

struttura.

Il Concedente resta del tutto estraneo ai rapporti tra Concessionario e i suoi appaltatori, fornitori,

subappaltatori ed in genere dei terzi senza che si possa mai da chiunque assumere una responsabilità

diretta o indiretta del Concedente medesimo.

Il Concessionario inoltre è vincolato alla stretta osservanza delle vigenti norme di carattere generale ed alle

prescrizioni di natura tecnica apposte dagli enti di controllo con particolare riferimento alle disposizioni in

materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in materia igienico-sanitaria.

Il Concessionario sarà responsabile di eventuali danni arrecati a persone o cose relativamente alla

realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione e alla gestione dell’immobile manlevando fin

d’ora il concedente da ogni responsabilità.

Art. 13.- TEMPI DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE D ELLE OPERE

Il concessionario si obbliga al rispetto dei seguenti termini:

- per la redazione della progettazione esecutiva: giorni _____ ( _______) naturali e consecutivi decorrenti

dalla data di acquisizione dell’ultimo dei pareri di competenza degli organi tecnici di controllo e comunque

decorsi massimo 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione, da parte del

concedente, del progetto definitivo;

- per l’esecuzione dei lavori e collaudo: giorni (______) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di

consegna dell’area da parte del concedente.

In caso di ritardo verranno comminate le penalità previste nel presente atto. Se il termine di inizio delle opere

di cui al presente contratto non sarà rispettato per fatti riconducibili a colpa e/o a responsabilità del

concedente o a cause di forza maggiore comunque indipendenti dalla volontà del concessionario, esso avrà

diritto ad un termine suppletivo per l’esecuzione dei lavori, oltre al risarcimento dei danni ove la responsabilità

15

per il ritardo sia addebitabile al concedente, ferma l'applicazione eventuale delle norme in materia di

risoluzione del contratto, laddove ne sussistano i presupposti.

Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile al concessionario nel caso in cui esso sia stato determinato da

fatti allo stesso non imputabili, da caso fortuito o da forza maggiore.

In tali ipotesi non potrà essere comminata alcuna penale.

Eventuali integrazioni dei lavori, richieste dal Concedente potranno comportare la concessione di un termine

suppletivo per l'ultimazione dei lavori stessi, da convenirsi tra le parti, ovvero da determinarsi in base all'entità

dei lavori extra-contrattuali e proporzionalmente al termine stabilito per l'esecuzione dei lavori originariamente

previsti nel progetto esecutivo, fermo restando l’equilibrio del piano economico finanziario.

Resta ferma la facoltà per il Concedente, laddove sussistano i requisiti di legge e secondo le modalità

legalmente previste, di richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni effettivamente subiti

in ragione dell'inadempimento.

Nella stesura del cronoprogramma dei lavori non saranno considerati i periodi di sospensione per ferie estive

(20 giorni lavorativi) e per ferie natalizie (10 giorni lavorativi), mentre sarà calcolata un’incidenza pari al 20%

del tempo per avverse condizioni meteorologiche.

Dal computo dei giorni utili saranno comunque espunti i giorni inerenti proroghe e/o sospensioni d'attività

regolarmente concordate tra le parti ed i giorni di sospensione dell'attività del Concessionario per necessità

del Concedente di verifiche e/o decisioni in merito ad eventuali opere in variante ed infine i giorni derivanti da

altri impedimenti derivanti da cause di forza maggiore.

ART.14. - DIREZIONE LAVORI

I lavori si svolgeranno sotto la direzione e la responsabilità diretta della Concessionaria, che è tenuta ad

individuare, prima dell’inizio dei lavori e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, idoneo

professionista, abilitato ed iscritto nell’apposito Albo professionale, incaricato della Direzione Lavori.

Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di Responsabile

della Sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il Direttore Lavori dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dalle specifiche normative che ne regolamentano le

funzioni, un’esperienza in merito alla funzione di direzione lavori nel settore delle operare pubbliche e dovrà

essere adeguato e competente rispetto alle funzioni relative alla sicurezza nei cantieri di cui all’art. al T.U.

81/2008 e s.m.i.. Il nominativo, se non già noto, sarà comunicato con congruo anticipo al Concedente.

Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione

dei Lavori.

Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà pienamente

responsabile:

(i) della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei Lavori;

(ii) dell'osservanza delle buone regole dell’arte;

16

(iii) della qualità dei materiali impiegati.

ART. 15.- - VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Nel rispetto di quanto previsto dall’art.132 del D.Lgs. n.163/2006, le varianti in corso d’opera, assolutamente

non sostanziali, potranno essere richieste alla Concessionaria da parte del Concedente, ovvero proposte

autonomamente dalla Concessionaria ed autorizzate dal Concedente.

La valutazione del prezzo di ciascuna variante in corso d’opera sarà effettuata in base ai capitolati e ai tariffari

forniti dalla Concessionaria unitamente al progetto esecutivo approvato dal Concedente e il riequilibrio del

piano economico finanziario dovrà essere regolato da apposito atto aggiuntivo che, preveda il riequilibrio

mediante determinazione di nuove condizioni di equilibrio del piano economico-finanziario attraverso la

rinegoziazione del canone di concessione e anche tramite la proroga del termine di scadenza della

concessione.

Qualora l’introduzione di una o più varianti determini un prolungamento dei tempi di esecuzione, tutti i termini

convenzionali verranno automaticamente adeguati in ragione del prolungamento indotto dalle varianti.

Tale prolungamento non potrà comunque comportare un incremento dei tempi di esecuzione eccedente il

quinto dei tempi convenuti per l’esecuzione dei lavori.

Quanto precede non troverà applicazione nel caso di varianti determinate da errori od omissioni nella

progettazione, dovendo le stesse essere senz’altro eseguite e restando ogni connesso onere ad esclusivo

carico della Concessionaria.

Oltre alle varianti sopra descritte al Concessionario possono essere affidati in via diretta i lavori

complementari non figuranti nella originaria Documentazione di Progettazione divenuti necessari in seguito a

circostanza imprevista, nei casi e modi stabiliti dall’art. 147 del Codice.

ART.16.- COLLAUDO

L’incarico del collaudo sarà attribuito dal Concedente ad uno o più tecnici in possesso di specifica

qualificazione professionale commisurata alla tipologia e alla categoria degli interventi, alla loro complessità,

ed al relativo importo, fermo restando che le procedure di collaudo saranno espletate nella piena e rigorosa

osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia.

La fine dei lavori dovrà risultare da apposita certificazione di ultimazione dei lavori.

Il collaudo avverrà ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. e degli artt. 215 e seguenti del

D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento attuazione codice dei contratti” e dovrà essere effettuato entro e non oltre

90 (novanta) giorni dalla data di fine lavori certificata come sopra stabilito.

Il collaudo assumerà carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dall’emissione del collaudo provvisorio.

Tutte le spese di collaudo, professionali e non, sono interamente a carico della Concessionaria.

In pendenza del collaudo provvisorio, la Concessionaria potrà essere autorizzata dal Concedente ad

assumere in consegna le opere a condizione che abbia acquisito i nulla osta, le autorizzazioni, le

certificazioni ed ogni altro titolo necessario per l’uso e la gestione.

17

ART.17.- MODALITA’ DI GESTIONE

Entro 10 giorni anteriori alla messa in esercizio dell’opera, il Concedente avrà la facoltà di nominare il

Responsabile della Concessione, al quale è demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del

Concessionario, delle obbligazioni inerenti la fase di gestione e, in particolare, quanto sotto riportato.

La gestione dell’impianto, che avrà inizio e termine corrispondenti all’inizio ed il termine della concessione

come infra pattuiti, dovrà innanzitutto garantire la produzione di energia elettrica secondo quanto risultante

dall’offerta presentata dal concessionario.

La gestione del servizio comprende l’intero processo di produzione di energia e delle attività ad esso

connesse. A tal fine la Concessionaria si impegna, in forza della presente Convenzione:

- osservare scrupolosamente le disposizioni e i patti contenuti nella presente convenzione, nonché i vigenti

Regolamenti;

- alla conduzione delle strutture ed impianti;

- alla custodia e guardiania degli impianti e delle altre opere realizzate affinchè gli impianti funzionino

ininterrottamente salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, terremoto,

devastazioni, ed eccezionali cause di forza maggiore) e fatte salve le prescrizioni previste dalla V.I.A. sulle

modalità di funzionamento dell’impianto;

- alla ottimizzazione della produzione di energia elettrica;

- alla manutenzione ordinaria e straordinaria, delle opere realizzate;

- alla riscossione dei corrispettivi ricavati dalla vendita dell’energia;

- all’attivazione delle pratiche necessarie per l’ottenimento degli eventuali benefici di legge;

- all’attivazione delle pratiche per l’ottenimento degli incentivi da fonte energetica rinnovabile (GSE).

La Concessionaria è comunque tenuta al rispetto di quanto previsto negli atti di gara, con particolare

riferimento alle modalità di gestione presentate in sede di offerta da intendersi in questa sede integralmente

richiamato.

L’attività di gestione si considera, ad ogni effetto, servizio complessivamente inteso di pubblico interesse, che

non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato, salvo comprovate cause di forza maggiore e salvo

quanto previsto dalla V.I.A.

In caso di arbitrario ed immotivato abbandono o sospensione del servizio, il Concedente potrà sostituirsi alla

Concessionaria, direttamente o a mezzo di propri incaricati, con relativi costi a carico della Concessionaria

medesima, in alcune o in tutte le attività di cui sopra, fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’articolo 30

e la facoltà di disporre la decadenza della Concessionaria e la risoluzione del rapporto di concessione ai

sensi del successivo articolo 31, 32 e 33.

La Concessionaria, inoltre, si obbliga ad impiegare il personale dotato delle qualifiche previste per legge.

In caso di inosservanza da parte della Concessionaria di quanto previsto al presente articolo, il Concedente

notificherà per iscritto alla Concessionaria le contestazioni relative all’inadempimento e le conseguenti

18

prescrizioni per l’adempimento richiesto, assegnando un termine congruo, comunque non inferiore a giorni 5.

Soltanto nel caso in cui la Concessionaria non abbia provveduto, il Concedente potrà applicare le penali di

cui all’articolo 30, fatta comunque salva la possibilità di disporre la decadenza della Concessionaria e la

risoluzione del rapporto di concessione ai sensi del successivo articolo 24.

ART.18.- CANONE/CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCEDEN TE

A corrispettivo delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione, il Concessionario si impegna a

versare al Comune le seguenti somme:

a) Spese anticipate dal comune (costo incentivo rup, incarico professionale esproprio, costo acquisti ed

asservimenti, costi registrazione decreti esproprio ed atti compravendita, costi gara e pubblicità): pari ad

Euro 210.886,00 presunti. Il rimborso delle citate spese avverrà come segue: 50% alla stipula del

contratto per le spese già sostenute e la rimanente parte a 30 giorni dalla richiesta dell’ente.

b) Rimborso canone/sovracanone annuo regionale di concessione di derivazione: a decorrere dall’annualità

di stipula della presente Convenzione il Concessionario è tenuto a rimborsare al Comune l’importo da

questo versato per il pagamento dei canoni di concessione attualmente pari a €. 33.200,00 salvo

rivalutazione . Detto rimborso dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta dell’ente.

c) Canone fisso annuo: pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00), a decorrere dalla stipula della presente

Convenzione. Il canone fisso dovrà essere comunque corrisposto, anche in caso di fermo dell’impianto, e

adeguato secondo i criteri previsti dal p.e.f.

d) Canone variabile annuo: corrispondente alla percentuale del __ % (___________percento) sui

proventi lordi derivanti dalla vendita di energia elettrica, a decorrere dall’inizio della produttività della

centralina.

L’importo di cui ai punti a) e b) sarà versato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione

dell’importo da parte del Comune, aggiornato secondo i disposti delle specifiche concessioni.

L’importo di cui al punto c) sarà versato annualmente, nel mese di marzo dell’anno di competenza;

limitatamente al primo e all’ultimo anno contrattuale, il canone verrà corrisposto per le sole mensilità di

competenza.

L’importo di cui al punto d) sarà versato annualmente, in due rate semestrali: - rata di anticipo, nel mese di

settembre dell’anno di competenza; - rata di saldo, nel mese di giugno dell’anno successivo.

La quantità di energia effettivamente prodotta dall'impianto sarà rilevata semestralmente, in luglio e gennaio

di ciascun anno, in base alle risultanze dei contatori installati.

19

Non potrà comunque essere imputato al Concessionario l'eventuale mancato o scarso funzionamento

dell'impianto e la conseguente diminuzione di produzione energetica, dovuti a cause di forza maggiore, ad

eventi eccezionali e ad esigenze manutentive ordinarie o straordinarie che comportassero interruzioni

produttive, a condizione che non siano dovute a negligenza nella gestione dell’impianto.

I corrispettivi determinati dalla seguente Convenzione devono essere ritenuti indipendenti da eventuali

differenze di portata turbinabile rispetto ai valori indicati nella concessione di derivazione di acque superficiali,

ovvero nella presente Convenzione.

Il corrispettivo di cui sopra – punto B, lettera b) e lettera c), o rimborso sovra canone regionale e canone fisso

annuo, saranno soggetti, per gli anni successivi al primo, a revisione annuale sulla base dell’indice ISTAT

FOI.

ART.19.- TERMINE INIZIALE E FINALE DELLA CONCESSION E

La durata della concessione decorre dalla data del ______________.

Essa durerà _____ (__________) anni decorrenti dalla predetta data, come da offerta presentata dalla

Concessionaria in sede di gara.

Qualora il rapporto di concessione cessasse per inadempimento del Concedente ovvero il Concedente

revocasse la concessione per motivi di pubblico interesse saranno rimborsati alla Concessionaria il valore e/o

i costi e/o le penali e/o quant’altro previsto dall’art. 158 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i..

In tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili alla Concessionaria, i soggetti

finanziatori potranno impedire la risoluzione ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i..

ART.20.- VIGILANZA E CONTROLLO DEL CONCEDENTE

Il Concedente si riserva il diritto di controllare che i lavori e la relativa contabilizzazione, siano realizzati in

accordo con le pattuizioni contrattuali e con tutti gli standards normativi e regolamentari di settore.

Il Concedente opererà inoltre una continua attività di controllo nella fase di gestione degli impianti affidata alla

Concessionaria, al fine di verificare la regolarità e conformità della stessa con i contenuti della presente

Convenzione e con la normativa di settore.

La Concessionaria dovrà pertanto consentire alle persone designate dal Concedente di effettuare controlli

tecnici ed amministrativi in qualsiasi momento.

ART.21.- GARANZIE PER L’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE

La Concessionaria è tenuta a presentare, entro 15 giorni dalla comunicazione del Responsabile del

Procedimento relativa all’approvazione del progetto esecutivo, la polizza di responsabilità civile professionale

dei progettisti incaricati della progettazione esecutiva. In sede di stipula della presente convenzione dovrà

essere presentata dichiarazione di primaria compagnia assicuratrice contenente l’impegno a rilasciare tale

20

polizza.

Ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n.163/2006, la polizza deve coprire i rischi derivanti dallo svolgimento delle

attività di competenza dei progettisti a far data dall’approvazione del progetto e sino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio; deve coprire tutte le nuove spese di progettazione, compresi i maggiori

costi che il Concedente avesse a sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione per il

manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione

dell’opera ovvero la sua utilizzazione.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale, a

seguito del quale il Concedente si riserva il diritto di risolvere il contratto e di revocare la concessione.

ART.22.- GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A seguito dell’aggiudicazione, la Concessionaria ha costituito garanzia fideiussoria definitiva a garanzia della

corretta esecuzione degli obblighi contrattuali.

Tale garanzia (definitiva) è stata costituita ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 113 del D.Lgs.

n.163/2006 ed è stata fornita nella misura del 10% dell’importo progettuale dei lavori al netto dell’IVA, ovvero

nella misura del 5% dell’importo progettuale al netto dell’IVA in applicazione del combinato disposto di cui agli

articoli 40, comma 7, e 113, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006.

La garanzia, che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, deve permanere fino alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio e cesserà di avere effetto e verrà svincolata ai sensi del

predetto art. 113.

ART. 23.- GARANZIE PER L’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE

La Concessionaria risponde comunque in proprio di qualsiasi danno a persone e/o cose causati da lavori in

corso e/o in fase di installazione.

Il Comune quale Concedente rimane completamente ed in assoluto estraneo ai rapporti fra la Ditta ed i terzi.

Ai sensi dell’art.129, comma 1, del D.Lgs n.163/2006, la Concessionaria è altresì obbligata a stipulare una

polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa

determinati. In particolare, coprire i danni eventualmente subiti dal Concedente a causa del danneggiamento

o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, oltre che per responsabilità civile

verso terzi. Tale polizza deve essere prestata dal concessionario per una somma assicurata di minimo €uro.

5.000. 000,00 (cinquemilioni,00);

Ai sensi dell’art.129, comma 1, del D.Lgs n.163/2006, la polizza deve inoltre coprire la responsabilità civile

della Concessionaria per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con particolare riferimento

al danneggiamento a cose di proprietà di terzi in conseguenza di fatti connessi con la realizzazione delle

opere oggetto di concessione verificatosi nel luogo di esecuzione dei lavori e nel corso degli stessi.

Detta polizza deve inoltre prevedere la copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi nell’intero periodo di

durata dei lavori stessi e dovrà essere stipulata sulla base delle condizioni di cui allo Schema Tipo 2.3 del

21

D.M. n. 123/2004, rispetto alle quali dovranno tuttavia prevedersi tassativamente le seguenti deroghe e/o

integrazioni:

2.a) l’abrogazione della definizione di Assicurato e la sua sostituzione con la definizione di seguito indicata

Assicurato: Committenti, suoi dipendenti e i collaboratori incaricati dai committenti stessi sono

espressamente considerati “Terzi” rispetto all’assicurato.

2.b) l’operatività delle seguenti Condizioni Particolari estensive dell’assicurazione, in deroga agli artt. 3 e 11

delle condizioni di cui allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004

Relativamente alla sezione A danni alle opere

?>• maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità;

• danni da azioni di terzi (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato);

• danni da forza maggiore;

Relativamente alla sezione B - RCT

• danni a cose da rimozione, franamento o cedimento del terreno ( massimale di € 1.000.000,00);

• danni a cavi e/o condutture sotterranee( massimale di € 1.000.000,00, previo ottenimento prima dell’inizio

dei lavori , dall’autorità, la documentazione dei sottoservizi);

• pluralità di assicurati

RC Incrociata;

Relativamente ad entrambe le sezioni A e B

• buona fede

L’assicurazione in premessa dovrà prevedere, nelle rispettive sezioni della scheda tecnica le seguenti

somme e massimali assicurati:

Sezione A – danni alle opere

• alla partita 1 opere – una somma corrispondente all’importo di aggiudicazione dei lavori, con obbligo a

carico del Contraente di successivo aggiornamento della somma assicurata in caso di variazioni dei prezzi

contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario;

• alla partita 2 Opere ed impianti preesistenti – la somma di € 200.000,00 a primo rischio assoluto, esclusa

pertanto l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile;

• alla partita 3 costi di demolizione e sgombero – la somma di € 100.000,00 a primo rischio assoluto, esclusa

pertanto l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.

Sezione B- RCT

con un massimale pari al 10 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 2.000.000,00 e

un massimo di euro 5.000.000,00.

Le coperture assicurative di cui sopra dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori cesseranno alla

data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

22

3) Il Concessionario dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile terzi ed operai

per la copertura dei rischi inerenti tutte le attività previste nel periodo di gestione, avente le seguenti

caratteristiche minime:

• Massimali

Sezione RCT

• € 10.000.000,00 per sinistro, con il limite di

• € 10.000.000,00 per danni a cose ed animali

• € 10.000.000,00 per danni a persone

Sezione RCO

• € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di

• € 1.000.000,00 per dipendente infortunato

• Condizioni particolari

Sezione RCT

• buona fede;

• novero dei terzi esteso ai Committenti, suoi dipendenti e i collaboratori incaricati dai committenti

• danni di incendio a cose di terzi (massimale minimo € 500.000,00);

• danni a condutture ed impianti sotterranei (massimale minimo € 50.000,00);

• danni a cose in consegna o custodia e non oggetto di lavori (massimale minimo € 50.000,00);

• danni di interruzione o sospensione di attività di terzi, compresa stazione appaltante

(massimale minimo € 200.000,00);

• garanzia postuma da costruzione (compreso scavi, sterri e reinterri), installazione, manutenzione,

riparazione, fino a dodici mesi successivi il termine dei lavori

(massimale minimo € 200.000,00);

• attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;

• cessione di lavori in subappalto, compresi infortuni subiti dai subappaltatori;

• responsabilità civile solidale (vedi comma 910 della L. 296/2006), in caso di cessione di lavori in subappalto;

• utilizzo di lavoratori soggetti a somministrazione di lavoro;

• responsabilità civile dirigenti, dipendenti, lavoratori soggetti a somministrazione di lavoro;

• pagamento dei risarcimenti al lordo di eventuali franchigie/scoperti;

Sezione RCO

• Lavoratori parasubordinati parificati a dipendenti (D.L. 38/2000), compresi lavoratori di cui al D.Lgs

276/2003;

• Danno biologico;

Le sopra indicate coperture assicurative (punti 3. e 4.) decorreranno dalla data di inizio del periodo di

gestione e cesseranno al termine di tale periodo e non potranno essere modificate se non con il preventivo

23

consenso dell'Amministrazione.

La polizza di assicurazione dovrà essere trasmessa al Concedente prima della consegna degli impianti di

intervento. Congiuntamente alla polizza dovrà essere altresì trasmessa la quietanza di pagamento del premio

relativo al periodo presunto di durata della polizza medesima.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’area e cesserà alla data di scadenza

contrattuale.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale, a

seguito del quale il Concedente si riserva il diritto di risolvere il contratto e di revocare la concessione.

ART. 24.- GARANZIE DURANTE L’ATTIVITA’ DI GESTIONE

La Concessionaria risponde comunque in proprio di qualsiasi danno a persone e/o cose causate dall’attività

dell’impianto o da lavori in corso durante la fase di gestione.

Il Concedente rimane completamente ed in assoluto estraneo ai rapporti fra la Ditta ed i terzi.

La Concessionaria è obbligata a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per un

importo pari a 5.000.000 a copertura dei danni subiti da persone e cose durante l’attività di gestione con

decorrenza dalla data di avvio della gestione e fino alla scadenza della concessione (vedi art. precedente). La

polizza dovrà prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave del

contraente, dell’assicurato o del beneficiario, nonché in caso di dolo o colpa grave delle persone del fatto

delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge.

Inoltre la Concessionaria è obbligata a stipulare una cauzione mediante polizza fidejussoria per l’importo di

100.000,00 €. di validità per l’intera durata della concessione, che il concessionario possa escutere a

garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla

gestione dell'opera, ovvero per il caso di danni dovuti ad interruzione della gestione per cause imputabili al

concessionario ovvero per il caso di danni ad attrezzature, strutture e/o impianti per cause imputabili al

concessionario medesimo.

Nel caso di escussione della predetta cauzione, la Concessionaria sarà tenuta alla reintegrazione della

cauzione stessa entro e non oltre _15_ giorni dalla relativa escussione, ferma restando la facoltà del

Concedente, in difetto, di determinare la risoluzione di diritto della presente Convenzione.

Le garanzie di cui al presente articolo devono avere durata a far data dalla sottoscrizione della presente

Convenzione per tutta la durata della concessione fino alla riconsegna delle opere al Concedente.

ART. 25 - MODALITA’ DEL PAGAMENTO DEL PREZZO AL C ONCESSIONARIO

La presente concessione non prevede un pagamento di prezzo al concessionario il quale viene

remunerato attraverso la vendita dell’energia elettrica prodotta e in base agli eventuali incentivi derivanti dalla

normativa per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

ART. 26.- SUBCONCESSIONE

E’ vietata la cessione del contratto.

24

Il subappalto è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

La gestione degli impianti dovrà essere effettuata esclusivamente dal Concessionario con personale

regolarmente retribuito e regolarizzato ai fini previdenziali.

Qualora, in seguito a eventuali controlli da parte del concedente, il Concessionario non risultasse in regola

con quanto precedentemente esposto, la presente concessione s’intende automaticamente risolta senza

necessità di procedere in via giudiziaria.

ART. 27.- ADEMPIMENTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE E RICONSEGNA DELL’OPERA

Al termine della durata del periodo di concessione, la Concessionaria dovrà consegnare al Concedente gli

impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto

utilizzo degli impianti. Di ciò sarà redatto verbale in contraddittorio tra le Parti.

Nulla sarà dovuto per l’eventuale valore non ammortizzato degli impianti.

La Concessionaria dovrà altresì provvedere a proprie spese alla volturazione a favore del Concedente - o del

soggetto dallo stesso incaricato della prosecuzione della gestione - di tutti i contratti, previa estinzione dei

precedenti rapporti debitori e creditori.

Ai sensi di quanto disposto alla scadenza della Convenzione, come nei casi di decadenza, revoca,

risoluzione o rinuncia per qualunque motivo, il Concedente avrà diritto:

- di ritenere, senza compenso alcuno, le opere costruite ovvero, in alternativa,

- di obbligare il Concessionario a rimuove le opere sopra citate e ad eseguire a propria totale cura e spese i

lavori per il ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Nel caso in cui venisse determinato di ritenere le opere costruite (l’impianto idroelettrico, con tutte le opere

civili ed i relativi impianti elettro-meccanici che lo compongono, compresi gli eventuali impianti ed opere che

potranno risultare da manutenzioni straordinarie, ampliamenti, miglioramenti, innovazioni e nuovi manufatti,

tutti realizzati a cura e spese del Concessionario), queste verranno riconsegnate gratuitamente ed in buono

stato di conservazione.

ART. 28.- RESPONSABILITA’ DELLA CONCESSIONARIA E RA PPORTI CON I TERZI

La Concessionaria è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle clausole contrattuali e della

corretta esecuzione degli obblighi tutti nascenti dalla Concessione.

La Concessionaria è responsabile dei danni o pregiudizi causati dalle proprie attività al Concedente e ai suoi

dipendenti e consulenti, anche per fatto doloso o colposo dei propri dipendenti, collaboratori e ausiliari e, in

genere, di tutti coloro dei quali si avvalga per l’esecuzione degli obblighi nascenti dalla Concessione, sia

durante il periodo di realizzazione dell’opera, sia durante il periodo di gestione della stessa.

La responsabilità per sinistri e infortuni, che accadessero al personale o a cose della Concessionaria o del

suo personale, sarà a carico della Concessionaria stessa.

In ogni caso, il Concedente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero

25

verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e della gestione del servizio. La Concessionaria terrà il

Concedente manlevato ed indenne da ogni onere relativo e connesso ad eventuali pretese di terzi.

La Concessionaria è tenuta alla osservanza delle vigenti norme generali, integrative e speciali per la

prevenzione degli infortuni e per l’assicurazione del personale obbligandosi a farle osservare anche dalle

imprese appaltatrici e subappaltatrici e dalle imprese delle quali comunque si avvalga, ed all’osservanza dei

contratti collettivi di lavoro con obbligo di predisposizione dei piani di sicurezza in sede di progettazione ed

esecuzione dei lavori.

ART.29.- PENALI

Fatte salve le più gravi sanzioni di cui ai successivi articoli della presente Convenzione, verrà fatta

applicazione delle penali di seguito elencate.

In caso di ritardo colpevole nella predisposizione del progetto esecutivo rispetto ai termini stabiliti nella

presente Convenzione, sarà applicata a carico della Concessionaria una penale giornaliera pari allo 0,3 per

mille dell’importo complessivo dell’investimento.

Sarà applicata alla Concessionaria, altresì, una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo

dell’investimento per ogni giorno di ritardo rispetto al termine entro il quale la Concessionaria stessa è

obbligata ad iniziare i lavori come indicato al precedente art.13.

Relativamente alla realizzazione delle opere, in caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori, per ciascun giorno

di ritardo nell’ultimazione dei lavori verrà applicata alla Concessionaria una penale dell’uno per mille

dell’importo complessivo dell’importo lavori.

Sono comunque fatti salvi i ritardi dovuti a comprovate cause di forza maggiore o a fatti non imputabili alla

Concessionaria, purchè notificati al Concedente entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell’evento e non

incidenti sull’erogazione del contributo.

In ogni caso, l’importo complessivo delle penali su indicate non potrà superare il 10% per cento dell’importo

dell’investimento come risultante dal piano economico-finanziario allegato e come sopra specificato, fatti salvi

i maggiori danni che derivino al concedente per ritardo da parte del concessionario compreso anche gli

eventuali danni derivanti dall’eventuale perdita del diritto di sfruttamento dell’acqua.

Per il caso di mancato rispetto degli obblighi gestionali saranno applicate le seguenti penali il cui pagamento

è garantito dalla cauzione di cui all’art. 23 che precede.

Per ritardata esecuzione degli oneri di manutenzione come anche previsto nel piano di manutenzione

presentato in sede di offerta: € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

In caso di contestazioni nella gestione degli impianti verrà applicata una penale pari all’uno per mille al

giorno sull’importo relativo al canone fisso per una durata corrispondente al permanere della situazione

contestata.

In caso di reiterato comportamento difforme da quanto pattuito le penali potranno essere raddoppiate.

Resta inteso che le penali sopra elencate saranno riscosse dal Concedente mediante versamento, da parte

26

della Concessionaria, del relativo importo alla tesoreria, entro e non oltre n. 30 (trenta) giorni decorrenti dalla

ricezione della comunicazione dell’accertamento dell’infrazione, da trasmettere alla Concessionaria

medesima a mezzo raccomandata a/r. In caso di mancato versamento ci si rivarrà sulla polizza agli atti.

Rimane inteso, altresì, che, nel caso di contestazione dell’accertamento di infrazione comunicato alla

Concessionaria, sarà applicabile il successivo art . 31.

Art. 31.- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Concedente potrà risolvere la Convenzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., dandone comunicazione agli Enti

Finanziatori, nei seguenti casi:

a) abbandono dei lavori di costruzione e/o sospensione dello svolgimento dei servizi per fatti oggettivamente

imputabili al Concessionario;

b) violazione delle disposizioni in materia di qualificazione, requisiti morali, professionali ed antimafia dei

soggetti che a qualunque titolo eseguono i lavori;

c) fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria del

Concessionario;

d) sentenza di condanna passata in giudicato per un reato che comporti il divieto di contrattare con la

Pubblica Amministrazione;

e) la concessione venga anche parzialmente ceduta a terzi al di fuori dei casi di legge.

In ogni altro caso di grave e reiterato inadempimento il Concedente formulerà la contestazione degli addebiti

al Concessionario mediante lettera raccomandata con a.r. di messa in mora ai sensi dell’art. 1454 c.c., da

inviarsi per conoscenza agli Enti Finanziatori nella quale il Concedente assegnerà al Concessionario un

termine perentorio non inferiore a 15 giorni entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le cause di

risoluzione. Qualora entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a rimuovere le cause di

risoluzione, il Concedente comunicherà per iscritto, tramite raccomandata con a.r. al Concessionario e ai

finanziatori, la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione.

ART. 32.- REVOCA DELLA CONCESSIONE PER PUBBLICO INT ERESSE E RISOLUZIONE PER

INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

Nei casi di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse e nei casi di risoluzione del rapporto di

concessione per inadempimento del Concedente verrà fatta applicazione dell’art.158 del D.Lgs. n.163/2006 e

saranno quindi corrisposti alla Concessionaria:

a) un importo equivalente al valore delle opere realizzate, oltre agli oneri accessori, al netto degli

ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi

effettivamente sostenuti dalla Concessionaria;

b) un importo equivalente alle penali e agli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della

risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere

27

ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico

finanziario.

Le somme di cui ai punti a), b), c) sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei

finanziatori della Concessionaria e sono indisponibili da parte di quest’ultima fino al completo

soddisfacimento di detti crediti.

ART. 33.- RISOLUZIONE PER FATTO DELLA CONCESSIONARI A

Il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente convenzione, oltre che nei casi previsti

nelle altre clausole della convenzione stessa, nei seguenti casi:

- nel caso in cui la Concessionaria si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti con la presente

Convenzione, agli impegni assunti in sede di gara in relazione all’esecuzione del presente contratto di

concessione o agli obblighi prescritti dalla legge, dopo formale diffida del Concedente a rimuovere

l’inadempimento, fermo restando che la diffida dovrà prevedere un termine congruo, comunque non inferiore

a 30 (trenta) giorni, entro cui la Concessionaria dovrà adeguarsi alle prescrizioni imposte;

- nel caso in cui la Concessionaria non provveda alla reintegrazione della cauzione di cui agli artt. 23 e 24

che precede nei termini di cui ai medesimi artt. 23-24, ove tale cauzione sia stata escussa dal Concedente;

- nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art.135 del D.Lgs. n.163/2006 (risoluzione del contratto

per reati accertati e per revoca dell’attestazione di qualificazione);

- nel caso in cui l’importo complessivo delle penali superi il 10% per cento dell’importo dell’investimento

come risultante dal piano economico-finanziario allegato.

La Concessionaria decaduta ha diritto, per i soli lavori eseguiti regolarmente e che non impongano interventi

di modifica, ad un indennizzo equivalente al 50% massimo ai costi sostenuti per l’esecuzione di detti lavori. In

particolare, il Concedente dovrà corrispondere alla Concessionaria un importo equivalente al massimo del

50% del valore delle predette opere realizzate oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero,

nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, il 50% massimo dei costi effettivamente

sostenuti dalla Concessionaria.

Dall’indennizzo di cui sopra dovrà essere dedotto tutte le eventuali spese, penali, risarcimenti dovuti dalla

Concessionaria.

ART. 34.- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 239 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006, le controversie che dovessero

sorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e scioglimento della presente Convenzione e del

sottostante rapporto giuridico, ove non definite in via transattiva a seguito di formale diffida, nei termini

intimati da una Parte all’altra Parte, a mezzo di lettera raccomandata A.R., saranno devolute all’Autorità

Giudiziaria competente (giudice ordinario).

ART. 35. - COLLABORAZIONE

28

Le parti reciprocamente si obbligano, ciascuna per la parte di competenza, a mantenere durante tutto il

rapporto inerente la presente convenzione un comportamento ispirato ai canoni di lealtà e correttezza.

In particolare il concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente al concedente quelle circostanze e

fatti che, rilevati nella progettazione o nella realizzazione delle opere ovvero nell’espletamento del servizio,

possano impedire o pregiudicare il regolare adempimento dello stesso.

Il concessionario proporrà al concedente tutte le soluzioni tecniche, amministrative e logistiche per il

superamento dei problemi che impediscono la regolare esecuzione delle opere ed il regolare adempimento

dei servizi.

Il concedente si obbliga a prestare la massima collaborazione presso gli enti tecnici affinché siano rilasciate

tempestivamente tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei lavori ed all'esercizio dell'impianto

fermo restando l’obbligo di diligente e scrupolosa attività in capo al concessionario.

Il concessionario provvederà inoltre ad attivare servizi volti a curare le relazioni con gli utenti e con l’utenza al

fine di rendere disponibili le informazioni di generale utilità con una diffusione capillare in modo di facilitare i

rapporti con il pubblico e l’utenza.

ART. 36.- TRACCIABILITA’

1. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a

prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali,

accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle

commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti

correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o

postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a

ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il

codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16

gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi

telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato

alla trascrizione della motivazione del pagamento.

3. Il concessionario comunica alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi

identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel

caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una

commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad

operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati

trasmessi.

4. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con i concessionari relativi ai lavori, ai servizi e alle

forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il concessionario, il subappaltatore o il

29

subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità

finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del

Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

5. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera

delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a

pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

7. Per quanto ivi non previsto, si rinvia all’art. 3 L. 136/2010.

ART. 37.- NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia agli allegati tecnici facenti parte della

documentazione di gara e all’offerta presentata dalla Concessionaria e risultata aggiudicataria, nonché alla

normativa -sia generale che speciale- regolante la materia oggetto della presente concessione.

La concessione è regolata in particolare da tutte le leggi statali e regionali, dai relativi regolamenti ed in

genere da tutta la normativa vigente inerente e conseguente all’esecuzione e alla gestione di opere pubbliche

e alla realizzazione e/o gestione di impianti che la Concessionaria, con la sottoscrizione della presente

convenzione, dichiara di conoscere integralmente e si impegna ad osservare.

ART. 38.- SPESE ED ONERI

Spese ed oneri fiscali, relativi alla presente Convenzione e/o consequenziali, sono a totale carico della

Concessionaria. Trattandosi di intervento assimilabile ad opera pubblica ed in base alle disposizioni vigenti il

concessionario, agendo per conto dell’Amministrazione Comunale, e’ esentato totalmente dal pagamento

della T.O.S.A.P ai sensi dell’art. 49 comma 1° lett . e) del D.Lgs. 507/1993.

ALLEGATI:

- sub a) Piano economico-finanziario presentato in sede di gara;

- sub b) Piano di manutenzione e gestione (o “elaborato illustrativo parte qualitativa e quantitativa delle

modalità di gestione dei servizi e manutenzione dell’impianto”) presentato in sede di gara;

- sub c) Cronoprogramma presentato in sede di gara;

- Sub. d) .....................

Letto e sottoscritto.

Il Concedente La Concessionaria