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RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, RAPPRESENTANZA DI DIRITTO COMUNE E REGISTRO DELLE IMPRESE (*) Sommario: l. Premessa. — 2. Sull’iscrizione della nomina di procuratori da parte di società di capitali. — 3. Iscrizione della procura e volontà contraria del mandante. Il problema dell’obbligatorietà dell’iscrizione. — 4. Iscrivibilità delle procure di diritto comune rila- sciate da imprenditori soggetti a registrazione? — 4.1. Interesse all’informazione del mercato e atti assoggettati a pubblicità. — 4.2. Ancora sulla (non) obbligatorietà del- l’iscrizione della procura institoria. In conclusione: cenni sugli effetti di una (ipotizzata) coesistenza fra pubblicità legale e pubblicità di fatto. — 5. Cessazione della rappresen- tanza per cause diverse dalla revoca della procura e registro delle imprese. Tassatività delle iscrizioni e completezza dell’informazione. — 6. Piccola impresa e collaborazione di procuratori (o institori). — 7. Procura rilasciata agli agenti di assicurazione e registro delle imprese (con qualche spunto su pubblicità e apparenza). 1. — Un recente volume, curato dalla Camera di commercio di Sassari, raccoglie oltre duecento provvedimenti presi — nei primi anni di operatività del « nuovo » registro delle imprese — da Conservatori, Giudici del registro e Tribunali nell’ambito dei procedimenti di attuazione della pubblicità ( 1 ). L’occasione è dunque propizia, se non per una sintesi critica dell’impo- nente casistica (che ovviamente richiederebbe tempi e spazi che vanno ben al di là di quelli propri di un breve saggio), per tentare una messa a punto di al- cune questioni che si erano poste già nella lunghissima fase transitoria della pubblicità commerciale, ma che l’attuazione del registro delle imprese ha reso di più pressante attualità. Proverò a far questo esaminando una serie di provvedimenti il cui deno- minatore comune consiste nell’avere ad oggetto, tutti, la pubblicità del confe- rimento o della cessazione di poteri di rappresentanza. Più esattamente, pres- soché tutte le decisioni di cui mi occuperò vertono sull’iscrivibilità o meno di un determinato atto col quale si conferiscono, si modificano o si fanno cessare dei poteri rappresentativi relativi ad imprese soggette a registrazione. Si tratta di un angolo visuale apparentemente ristretto ma che, come ve- dremo, da un lato porta alla luce il rapporto fra rappresentanza commerciale, rappresentanza di diritto comune e registro delle imprese, dall’altro si presta a qualche riflessione di carattere generale sul sistema pubblicitario. 2. — Una prima fattispecie che, nella prassi operativa, ha suscitato qual- che dubbio è quella dell’iscrizione della nomina di procuratori da parte di so- cietà, e in particolare di società di capitali. (*) Il lavoro costituisce la rielaborazione e l’ampliamento di una relazione, dal titolo « L’iscrivibilità delle procure », tenuta al Convegno su « Il registro delle imprese nella giu- risprudenza » (Sassari, 5 e 6 novembre 1999). ( 1 ) Il registro delle imprese nella giurisprudenza, I, Sassari, 1999.

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RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, RAPPRESENTANZADI DIRITTO COMUNE E REGISTRO DELLE IMPRESE (*)

Sommario: l. Premessa. — 2. Sull’iscrizione della nomina di procuratori da parte di societàdi capitali. — 3. Iscrizione della procura e volontà contraria del mandante. Il problemadell’obbligatorietà dell’iscrizione. — 4. Iscrivibilità delle procure di diritto comune rila-sciate da imprenditori soggetti a registrazione? — 4.1. Interesse all’informazione delmercato e atti assoggettati a pubblicità. — 4.2. Ancora sulla (non) obbligatorietà del-l’iscrizione della procura institoria. In conclusione: cenni sugli effetti di una (ipotizzata)coesistenza fra pubblicità legale e pubblicità di fatto. — 5. Cessazione della rappresen-tanza per cause diverse dalla revoca della procura e registro delle imprese. Tassativitàdelle iscrizioni e completezza dell’informazione. — 6. Piccola impresa e collaborazionedi procuratori (o institori). — 7. Procura rilasciata agli agenti di assicurazione e registrodelle imprese (con qualche spunto su pubblicità e apparenza).

1. — Un recente volume, curato dalla Camera di commercio di Sassari,raccoglie oltre duecento provvedimenti presi — nei primi anni di operativitàdel « nuovo » registro delle imprese — da Conservatori, Giudici del registro eTribunali nell’ambito dei procedimenti di attuazione della pubblicità (1).

L’occasione è dunque propizia, se non per una sintesi critica dell’impo-nente casistica (che ovviamente richiederebbe tempi e spazi che vanno ben aldi là di quelli propri di un breve saggio), per tentare una messa a punto di al-cune questioni che si erano poste già nella lunghissima fase transitoria dellapubblicità commerciale, ma che l’attuazione del registro delle imprese ha resodi più pressante attualità.

Proverò a far questo esaminando una serie di provvedimenti il cui deno-minatore comune consiste nell’avere ad oggetto, tutti, la pubblicità del confe-rimento o della cessazione di poteri di rappresentanza. Più esattamente, pres-soché tutte le decisioni di cui mi occuperò vertono sull’iscrivibilità o meno diun determinato atto col quale si conferiscono, si modificano o si fanno cessaredei poteri rappresentativi relativi ad imprese soggette a registrazione.

Si tratta di un angolo visuale apparentemente ristretto ma che, come ve-dremo, da un lato porta alla luce il rapporto fra rappresentanza commerciale,rappresentanza di diritto comune e registro delle imprese, dall’altro si prestaa qualche riflessione di carattere generale sul sistema pubblicitario.

2. — Una prima fattispecie che, nella prassi operativa, ha suscitato qual-che dubbio è quella dell’iscrizione della nomina di procuratori da parte di so-cietà, e in particolare di società di capitali.

(*) Il lavoro costituisce la rielaborazione e l’ampliamento di una relazione, dal titolo« L’iscrivibilità delle procure », tenuta al Convegno su « Il registro delle imprese nella giu-risprudenza » (Sassari, 5 e 6 novembre 1999).

(1) Il registro delle imprese nella giurisprudenza, I, Sassari, 1999.

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In proposito, sarà bene premettere qualche cenno sul problema generaleche è sotteso a questi dubbi, vale a dire sulla possibilità di affidare la rappre-sentanza societaria a soggetti diversi dagli amministratori.

Nel far questo può muoversi dalla constatazione di fatto che nessun rap-presentante generale potrebbe assolvere efficacemente il proprio compito sedovesse concludere personalmente tutti i negozi necessari alla cura degli affariaffidatigli (2); constatazione che vale per qualunque rappresentante generalema, direi, a fortiori per quei particolari rappresentanti generali che sono (opossono essere) gli amministratori di società di capitali, incaricati dunquedella gestione di imprese e, tendenzialmente, di imprese di dimensioni nonpiccole.

Ed è questa la ragione pratica per la quale quasi nessuno più dubita dellapossibilità, per gli amministratori, di conferire a terzi procure per singoli affa-ri o per determinate categorie di atti, discutendosi tutt’al più se occorra o noun’apposita autorizzazione assembleare o statutaria (3).

Quanto al conferimento di procure generali, si è passati da una posizionedrasticamente negativa a soluzioni di maggior apertura. Così, se nei primi an-ni ’70 il Giudice del registro delle imprese di Milano rifiutò l’iscrizione di unaprocura institoria, ritenuta inammissibile nelle società per azioni (4), oggi èassai diffusa la tesi che ammette il rilascio di procure generali a condizioneche esso non implichi uno svuotamento delle funzioni amministrative, che so-no e devono restare proprie degli amministratori (5).

Più precisamente, sembra oggi prevalere — quanto meno in dottrina —la tesi che distingue tra le funzioni amministrative in senso stretto, con tuttigli adempimenti societari ad esse connessi, che non sono delegabili a terzima solo a singoli amministratori e nei limiti previsti dall’art. 2381 c.c., e lefunzioni di gestione dell’impresa sociale, per le quali non è affatto esclusa lapossibilità di una delega, anche generale, sia interna che esterna (inerente,

(2) Cfr. Cian, La sostituzione nella rappresentanza e nel mandato, in questa Rivista,1992, I, p. 482.

(3) Come ha ritenuto l’Ufficio del registro delle imprese di Belluno, negando perciòl’iscrizione ad una procura speciale conferita in assenza di previsione statutaria; iscrizioneche è stata poi disposta dal Giudice, in seguito a reclamo, sulla base della considerazioneche « anche la persona giuridica, per principio generale dell’ordinamento e indipendente-mente da espressa previsione statutaria, può agire a mezzo di procuratori speciali » (Giud.reg. Belluno, 14 luglio 1997, in Il registro delle imprese nella giurisprudenza, cit., p. 257).V. anche oltre, in questo §.

(4) Giud. reg. Milano, 18 maggio 1971, cit. da Cabras, La forma d’impresa. Organizza-zione della gestione nelle società capitali, Torino, 1995, p. 266 s.

(5) Per tutti, anche per riferimenti, Calandra Buonaura, Potere di gestione e potere dirappresentanza degli amministratori, nel Trattato delle s.p.a. diretto da Colombo e Porta-le, IV, Torino, 1991, p. 124 ss.; sulla nullità delle così dette procure « abdicative », ampia-mente, Portale, Procura generale conferita a sindaco di società per azioni e rilascio dicambiali ipotecarie di favore per altra società del gruppo (un caso clinico), in Banca, bor-sa, tit. cred., 1987, I, specie p. 342 ss.

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dunque, al profilo rappresentativo); delega che naturalmente non impedisce— ma anzi presuppone — che gli amministratori conservino ed esercitinopoteri di controllo sui soggetti delegati (6).

A soluzioni più restrittive potrebbe indurre la considerazione che gli am-ministratori sono stati chiamati a gestire, e non già a controllare chi gestisce,l’impresa sociale, sicché in sostanza si sottrarrebbero al loro compito se inve-stissero altri, in via generale, del potere gestorio.

E per la soluzione più restrittiva si è di recente pronunciato l’Ufficio delregistro delle imprese di Firenze, che si è dovuto occupare di due delibere conle quali i consigli di amministrazione di due società di capitali — sulla base diesplicite disposizioni statutarie — avevano attribuito e delimitato i poteri rap-presentativi di alcuni dipendenti. L’iscrizione di queste delibere è stata rifiu-tata in quanto — ad avviso dell’Ufficio — « unico atto idoneo [...] a porre li-mitazioni ai poteri di rappresentanza » sarebbe la procura, e non anche unadelibera del consiglio di amministrazione, sicché l’iscrizione di questa dareb-be luogo alla figura del procuratore generale, che l’Ufficio reputa « non am-missibile » nelle società di capitali (7).

Ora, questa « non ammissibilità », come abbiamo visto, non è sicura; ma,anche a volerla considerare tale, non si riesce a comprendere perché la delibe-ra del consiglio di amministrazione dovrebbe essere idonea a conferire il pote-re di rappresentanza e non anche a limitarlo.

Ma, soprattutto, mi pare che il ragionamento dell’Ufficio muova da unacontrapposizione fra procura e delibera che francamente non vedo, né dalpunto di vista logico né da quello giuridico: non vedo, cioè, perché — là doveil preponente sia una persona giuridica — la procura non possa proveniredall’organo amministrativo nella sua collegialità ed essere contenuta, dunque,nell’atto collegiale « delibera » (8) invece che in un atto unilaterale imputabilead una persona fisica.

La delibera consiliare, insomma, è atto strutturalmente idoneo a contene-re una procura (9); e lo è — a mio avviso — anche funzionalmente, per lo me-

(6) Cabras, op. cit., p. 266 ss.(7) Così le argomentazioni addotte a sostegno del rifiuto sono sintetizzate nei provvedi-

menti del Giudice del registro, presi in sede di reclamo, che saranno citati alla nota 9 bis.(8) E v., sia pure in relazione ad una delibera assembleare, Trib. Cassino, 3 febbraio

1986, cit. da Cabras, op. cit., p. 264.(9) Del resto, che gli atti collegiali, benché pluripersonali, siano riconducibili alla cate-

goria degli atti unilaterali, troviamo scritto ad esempio in Santoro-Passarelli, Dottrine ge-nerali del diritto civile, IX ed., X rist., Napoli, 1978, p. 211 s.; di una « dichiarazione di vo-lontà unilaterale plurisoggettiva » (pur se non necessariamente « negoziale ») discorre oraCottino, Diritto commerciale, I, 2, Le società, IV ed., Padova, 1999, p. 359.

Per una costruzione del fenomeno deliberativo in termini procedimentali propendono,com’è noto, Angelici, voce « Società per azioni », in Enc. del dir., XLII, s.d., ma Milano1990, p. 986 ss.; e già Ferro-Luzzi, La conformità delle deliberazioni assembleari alla leg-ge ed all’atto costitutivo, Milano, 1976, passim.

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no là dove esista una clausola statutaria che legittimi in tal senso il consigliodi amministrazione.

Né contro l’iscrizione può addursi — come pure si fa nei provvedimenti inesame — un ostacolo di carattere formale, vale a dire la mancanza della sotto-scrizione autentica del rappresentante legale della società, che sarebbe richiestadall’art. 11, co. 4 d.p.r. 581/1995. La norma infatti consente che sia deposita-to per l’iscrizione, a seconda dei casi, l’originale, una copia autentica o unestratto, e nel caso di specie erano stati depositati in forma autentica, appunto,gli estratti dei verbali del libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio diammmistrazione, sicché pare francamente eccessivo richiedere che a tali estrat-ti (nei quali, per quanto precede, è già contenuta la procura) si aggiunga unaulteriore procura sottoscritta dal legale rappresentante della società (9 bis).

Restano, però, due punti che forse meritano ancora un po’ di attenzione.Il primo riguarda l’ammissibilità di una delibera consiliare che conferisca

dei poteri di rappresentanza, non importa se generale o speciale, in assenza diuna clausola statutaria che a ciò abiliti il consiglio di amministrazione. Pro-blema, questo, sul quale si rinvengono prese di posizione scarsissime e contra-stanti (10), e la cui soluzione affermativa sembrerebbe sicura nel caso in cui ilconsiglio di amministrazione sia statutariamente investito del potere di rap-presentanza, che potrà dunque delegare a terzi; più dubbia è invece la rispo-sta là dove l’atto costitutivo — contravvenendo al disposto dell’art. 2328, n.9, c.c. — non preveda alcunché in ordine alla rappresentanza sociale, nelqual caso occorrerà probabilmente chiedersi se l’organo gestorio, nella suacollegialità, possieda la rappresentanza della società originariamente (11) o so-lo in presenza di clausole statutarie che gliela attribuiscano. Queste, almeno,sono le opzioni interpretative suggerite nei rari interventi dottrinali sull’argo-mento, dai quali non traspare la possibile incidenza, sul problema trattato,della distinzione fra il piano della rappresentanza organica e quello della rap-presentanza volontaria.

Il secondo punto riguarda invece, specificamente, le procure generali. Ildiscorso svolto in precedenza conduce ad ammettere, o quanto meno a nonescludere in via di principio, la loro conferibilità, ma induce altresì a sottoli-neare l’esigenza che gli amministratori mantengano un controllo assiduo sul-

(9 bis) Tutto ciò porta a condividere i provvedimenti del Giudice del registro di Firenze(entrambi del 2 aprile 1998, ed uno dei quali può leggersi in Il registro delle imprese nellagiurisprudenza, cit., p. 257 ss.) che, in sede di riesame, hanno ordinato l’iscrizione delle de-libere contestate.

(10) Per la soluzione negativa Trib. Cassino, 28 settembre 1990, annotato in senso par-zialmente favorevole da Salafia, Clausola di nomina di procuratori « ad negotia », in Socie-tà, 1991, p. 804, e in senso contrario da S. Spolidoro, Nomina di procuratori ad negotia daparte del consiglio di amministrazione di società di capitali, in Foro pad., 1991, I, p. 357ss., ai quali si rimanda per i (pochi) riferimenti del caso.

(11) Secondo la tesi che parrebbe preferibile (e per la quale v. di recente Calandra Buo-naura, op. cit., p. 130 ss., ove riferimenti anche sulla tesi contraria).

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l’operato dei procuratori. E da questa sottolineatura c’è chi fa derivare la con-clusione secondo cui il conferimento di procure generali può avvenire solo afavore di soggetti stabilmente inseriti nell’organizzazione dell’impresa, vale adire solo a favore di quelle figure tipiche di ausiliari dell’imprenditore che so-no regolate negli artt. 2203 ss. c.c. (12); il che potrà portare, a seconda dei ca-si concreti e delle opzioni interpretative, a ritenere illegittima una procura chenon rispetti tale limitazione soggettiva oppure a cogliere nel rilascio della pro-cura a favore di un estraneo la volontà (implicita) di inserire il procuratorefra gli ausiliari « istituzionali » di quell’impresa, con tutto quel che ciò po-trebbe comportare sul piano della disciplina (13).

3. — Le considerazioni appena svolte fanno emergere un aspetto fin quilasciato in ombra ma che è invece centrale per l’esame di altri problemi emer-si in questi primi anni di attuazione del « nuovo » registro delle imprese; miriferisco alla distinzione fra (rappresentanza organica,) rappresentanza com-merciale e rappresentanza di diritto comune.

La sua trattazione può prendere l’avvio da un provvedimento del Giudicedel registro di Milano, la cui massima afferma che « in caso di espressa richie-sta contraria del mandante la procura può non essere iscritta nel registro delleimprese » (14).

Per esprimere fedelmente il senso del provvedimento, a questa massimaoccorre apportare — a mio avviso — un piccolo ma significativo ritocco. Ildecreto in questione, infatti, ha disposto la cancellazione d’ufficio di una pro-cura iscritta contro la volontà del mandante, e la cancellazione d’ufficio, co-me sappiamo, è l’istituto mediante il quale si elimina dal registro un’iscrizio-ne avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge; un’iscrizione,dunque, che non sarebbe dovuta avvenire.

(12) Cfr. Portale, op. cit., p. 342 s.(13) E v. Calandra Buonaura, op. cit., p. 126 s.Da un’altra angolazione v. inoltre M. Stella Richter jr., Sulla « rappresentanza com-

merciale » degli ausiliari dipendenti dell’imprenditore, con particolare riguardo alle societàdi capitali, in Studi e materiali a cura della Commissione studi del Cons. naz. notar., IV,Milano, 1995, p. 105 ss., il quale — argomentando dalla tesi (proposta da Ferri, da ultimonel Manuale di diritto commerciale, X ed., a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 1996, p.120 s.; e generalmente accolta anche in giurisprudenza) secondo cui le norme in tema di in-stitori (procuratori) e commessi sono espressione di un più generale principio in virtù delquale tutti gli ausiliari dipendenti dell’imprenditore hanno, senza necessità di uno specificoconferimento e purché non siano ad essi specificamente sottratti, i poteri di rappresentanzanecessari all’espletamento delle mansioni loro affidate — conclude che dirigenti e funziona-ri delle società sono naturalmente dotati di poteri rappresentativi, senza necessità di unaprocura che ne costituisca la fonte, sicché « neanche sarebbe utile (e corretto) ricercarequella “fonte” (immediatamente) [in una] deliberazione consiliare e/o (mediatamente) [inuna] clausola statutaria ».

(14) Il provvedimento è del 16 luglio 1998 e può leggersi — massimato come appena ri-ferito nel testo — in Il registro delle imprese nella giurisprudenza, cit., p. 291 s.

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In caso di richiesta contraria del mandante — dovremmo dunque dire —la procura non può (invece che « può non ») essere iscritta. L’iscrizione in-somma, lungi dall’essere facoltativa, sarebbe vietata; e dunque, se indebita-mente avvenuta, dovrebbe essere cancellata d’ufficio.

Espressa in questi termini, peraltro, la decisione — almeno a prima vista— suscita non poche perplessità, perché gli interessi generali soddisfatti dalsistema pubblicitario, e in primo luogo l’interesse all’informazione del merca-to, non sono interessi disponibili dagli interessati; sicché, se un certo adempi-mento pubblicitario è richiesto dalla legge, è ovviamente ininfluente una vo-lontà contraria all’iscrizione manifestata da colui o da coloro che sono partidell’atto da iscrivere.

Io posso cedere o no la mia azienda, ma se la cedo non posso sottrarre ilrelativo contratto all’obbligo pubblicitario. Allo stesso modo, posso rilasciareo no una certa procura, ma se la rilascio non posso disporre a mio piacimentodella sua iscrizione (o non iscrizione). In caso contrario, evidentemente, il si-stema pubblicitario diffonderebbe informazioni parziali e inattendibili per-ché, se la loro diffusione (o non diffusione) fosse rimessa all’apprezzamentodiscrezionale degli interessati, ciascuno pubblicizzerebbe ciò che gli torna co-modo e non altro.

In definitiva, il sorgere dell’obbligo pubblicitario è effetto che la legge ri-collega al perfezionamento di un determinato atto; e si tratta di un effetto le-gale cui l’autore dell’atto stesso non può sottrarsi (15).

Non credo, tuttavia, che il Giudice del registro di Milano abbia intesocontraddire in linea generale queste conclusioni, sulle quali davvero non mipare vi sia molto da discutere. Piuttosto, fermo restando quanto appena dettoin ordine alle iscrizioni obbligatorie, il provvedimento sembra essersi basatosul presupposto che quella particolare iscrizione non fosse obbligatoria (16); ilche chiama in causa il problema, un tempo largamente dibattuto, dell’esisten-za di iscrizioni facoltative: di iscrizioni, cioè, previste dalla legge ma non co-me oggetto di un obbligo bensì, appunto, di una mera facoltà.

Nell’ambito di quella discussione la tesi della non obbligatorietà era stata so-stenuta proprio a proposito dell’iscrizione della procura institoria. Già dal puntodi vista testuale si era sottolineato che l’art. 2194 c.c. sanziona l’omissione dellarichiesta d’iscrizione « nei modi e nel termine stabiliti dalla legge », mentre nelcaso della procura non è previsto alcun termine per la richiesta stessa. Questo edaltri argomenti avevano indotto alcuni studiosi a ritenere obbligatori solamentel’iscrizione delle generalità dell’institore ed il deposito della sua firma (ex art.2196, n. 5 e co. 2, c.c.), mentre l’iscrizione della procura sarebbe stata prevista

(15) Sicché, tornando al caso nostro, la volontà del mandante contraria all’iscrizionenon ha alcun rilievo. Né, d’altra parte, essa può essere interpretata come (o convertita in)volontà di revocare il mandato, poiché così facendo si contraddirebbe l’intento perseguitodall’interessato, giacché una cosa è volere la cessazione del rapporto e un’altra, ben diversa,è volere che il rapporto permanga ma sia sottratto alla pubblicità.

(16) Vi si legge infatti: «Considerato che non si tratta di iscrizione obbligatoria...».

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dall’art. 2206 (17) semplicemente quale oggetto di un onere (18).Si tratta certamente di un’opinione minoritaria. La dottrina prevalente,

infatti, non ammette eccezioni alla regola dell’obbligatorietà delle iscrizioni,osservando che essa è al servizio degli interessi generali sottesi al sistema pub-blicitario: « non è concepibile — si è detto — che i terzi siano resi edotti dalregistro dell’esistenza dell’impresa e non di quelle circostanze, la cui cono-scenza è indispensabile a chi voglia entrare in rapporto con l’impresa » (19).

Se però consideriamo la disciplina della rappresentanza commerciale, ci ren-diamo conto che ai terzi interessa conoscere da un lato l’identità dell’institore (odel procuratore), dall’altro l’estensione dei poteri da lui esplicabili nei confrontidei terzi; e che il soddisfacimento di questo interesse giustifica senz’altro l’obbli-gatorietà dell’iscrizione delle generalità dell’institore [o del procuratore: cfr. il giàcitato art. 2196 c.c. (20)]ma non della procura, dal momento che in caso di man-cata iscrizione di questa opera, a tutela dei terzi, la presunzione di generalità del-la rappresentanza sancita dagli artt. 2206 e 2207 c.c.

Non è dunque così azzardato ipotizzare che l’iscrizione della procura sod-disfi unicamente l’interesse del preponente all’opponibilità delle limitazionidel potere rappresentativo. Ben diversa è la situazione che si presenta, ponia-mo, a proposito degli statuti societari, la cui iscrizione (21) mette a disposizio-ne dei terzi informazioni che è loro interesse conseguire; e la cui mancataiscrizione, dunque, pregiudicherebbe inammissibilmente legittime aspettatived’informazione del mercato.

Ma, se è così, possiamo anche condividere l’idea — pur minoritaria —che l’iscrizione della procura vada vista semplicemente quale onere posto acarico del preponente; e che, in definitiva, spetti a quest’ultimo decidere se ot-temperarvi o meno, esponendosi in caso negativo unicamente alla conseguen-za della presunzione di generalità della rappresentanza.

Ora, siccome io appartengo a quell’esigua minoranza che la pensa inquesto modo (22), dovrei essere lusingato che il Giudice del registro di Milanoabbia condiviso il punto di vista appena esposto. Se devo essere sincero, però,non sono sicuro che sia esattamente così, perché nel provvedimento in que-

(17) Nonché dagli artt. 2207 e 2209 c.c.(18) Così in particolare Graziani, L’impresa e l’imprenditore, II ed., Napoli, s.a. ma

1959, p. 118 ss.; e incidentalmente De Gregorio, Corso di diritto commerciale. Imprendito-ri. Società, V ed., rist., Milano-Roma-Napoli-Città di Castello, 1959, p. 74.

(19) Parole di Oppo (che possono leggersi in Materia agricola e « forma » commerciale,ora in Id., Scritti giuridici, I, Diritto dell’impresa, Padova, 1992, p. 143 s., testo e nota132), convincimento comune: cfr. fra gli altri Pavone La Rosa, Il registro delle imprese,1954, p. 92 ss.; per ulteriori riferimenti sia consentito rinviare a Marasà-Ibba, Il registrodelle imprese, Torino, 1997, p. 94 s.

(20) Non a caso situato in una sezione del codice civile (la II del capo III dei titolo I dellibro V) intitolata « Dell’obbligo di registrazione ».

(21) Oltre a produrre l’effetto dell’opponibilità.(22) Cfr. Marasà-Ibba, Il registro delle imprese, cit., p. 83 ss.

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stione troviamo un richiamo normativo (all’art. 1396 c.c.) che schiude unaprospettiva ben diversa da quella fin qui considerata.

L’art. 1396, infatti, è la norma secondo cui nella rappresentanza di di-ritto comune « le modificazioni e la revoca della procura devono essere porta-te a conoscenza dei terzi con mezzi idonei »; per cui sorge il dubbio che laprocura della cui iscrizione si discuteva non si collocasse nell’ambito dellarappresentanza commerciale bensì, appunto, nell’ambito della rappresentan-za di diritto comune.

4. — Non vi è dubbio, infatti, che un imprenditore possa ricorrere allacollaborazione non solo di quegli ausiliari tipizzati negli artt. 2203 ss. c.c.,ma anche di altri soggetti investiti di poteri rappresentativi ai sensi degli artt.1387 ss. c.c. (anche se non sempre la distinzione fra le due serie di collabora-tori sarà agevole; ma questo è, evidentemente, un altro discorso).

C’è dunque da chiedersi se anche queste procure di diritto comune, làdove siano rilasciate da imprenditori soggetti a registrazione, debbano essereiscritte. E anticipo subito la risposta, che a mio avviso è sicuramente negativaper svariate ragioni

Intanto, nella norma che chiude la disciplina generale della rappresen-tanza (l’art. 1400 c.c.) si legge che « le speciali forme di rappresentanza nelleimprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V ». Ed è solo nel libroV, appunto per queste « forme speciali di rappresentanza », che è dettataun’apposita disciplina imperniata su meccanismi legali di pubblicità (23);meccanismi che per la rappresentanza di diritto comune non sono previsti, edi cui anzi il già citato art. 1396 — dando rilevanza a forme di pubblicità difatto — suppone appunto l’inapplicabilità, perché dove c’è pubblicità legalenon può esservi (rilevanza di una) pubblicità di fatto.

4.1. — Per sostenere l’iscrivibilità delle procure di diritto comune (nelcaso in cui esse siano state rilasciate da imprenditori soggetti a registrazione)bisognerebbe allora dimostrare che la loro iscrizione sia finalizzata non a ri-solvere problemi di opponibilità (già risolti diversamente, come si è visto, dal-l’art. 1396), bensì a soddisfare l’interesse dei terzi ad avere informazioni suciò che fanno gli imprenditori presenti sul mercato.

In questo ordine di idee, potrebbe provarsi a distinguere a seconda che laprocura — ripeto, di diritto comune — abbia ad oggetto il compimento di attid’impresa (che so, l’acquisto di un bene strumentale) o invece di atti estranei al-l’attività imprenditoriale di chi l’ha rilasciata (ad esempio l’acquisto o la venditadi una villa al mare). E potrebbe supporsi che i terzi siano interessati ad avere co-noscenza della procura nel primo caso e non nel secondo, se il loro interesse èquello di essere informati delle operazioni imprenditoriali imputabili a quell’im-prenditore; ovvero anche nel secondo caso, se il loro interesse è quello di essere in-

(23) V. in particolare gli artt. 2206, 2207 e 2209 c.c.

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formati di tutte le operazioni che comunque (vale a dire, a prescindere dal lorooggetto) incidano sul patrimonio di quell’imprenditore (24).

A ben vedere, però, la distinzione appena prospettata è irrilevante, per-ché possiamo certamente ammettere l’esistenza di queste aspettative d’infor-mazione, ma il punto è che l’ordinamento non le considera meritevoli di pro-tezione. L’ordinamento, infatti, non tutela né l’interesse a conoscere (tutte) leoperazioni imprenditoriali né tanto meno l’interesse a conoscere (tutti) glispostamenti patrimoniali riguardanti l’imprenditore; e ciò a prescindere dallacircostanza che operazioni e spostamenti siano il risultato di atti posti in esse-re direttamente dall’imprenditore o tramite procuratori.

Basti pensare che per le imprese individuali (come del resto per le societàdi persone) non è prevista la pubblicità dei bilanci, il che significa che non èritenuto meritevole di tutela l’interesse dei terzi alla conoscenza della situazio-ne patrimoniale complessiva, periodicamente aggiornata, dell’imprenditore;meno che mai, dunque, può pensarsi che sia assicurata la conoscenza dei sin-goli spostamenti patrimoniali.

E basti pensare, ancora, che il concreto compimento di un qualunque at-to d’impresa non è in linea di principio assoggettato a pubblicità, sicchéavrebbe davvero poco senso pubblicizzare l’atto con cui l’interessato abilitaun terzo a compierlo in sua vece. Se l’imprenditore compra un macchinarioper la sua azienda, l’atto di acquisto — non importa se posto in essere dal di-retto interessato o da un suo rappresentante — non è soggetto ad iscrizione(salvo che si presti ad essere inquadrato come acquisto di un ramo d’azien-da); perché, allora, dovrebbe essere soggetta ad iscrizione la procura ad ac-quistare quel macchinario?

4.2. — Ma allora può forse concludersi, tornando al problema toccato pri-ma, che l’iscrizione delle procure institorie non è affatto finalizzata all’informa-zione dei terzi, ed è prescritta unicamente in vista del meccanismo dell’opponi-bilità delle limitazioni del potere rappresentativo iscritte (25); il che avvalora latesi della non obbligatorietà dell’iscrizione e — aggiungo — toglie ogni signifi-cato all’iscrizione delle procure in sezioni speciali del registro, ove il funziona-mento di quel meccanismo è escluso in partenza (a causa di una scelta legislati-

(24) E v. del resto l’art 2217, co. 1, c.c., a norma del quale l’inventario deve indicareanche le attività e le passività dell’imprenditore estranee all’impresa; nonché l’art. 2740c.c., che sancisce la regola generale della responsabilità patrimoniale illimitata, regola chenon subisce eccezioni per le imprese anche formalmente individuali (per quelle sostanzial-mente individuali, ma costituite in forma di s.r.l., v. invece l’art. 2497, co. 2 c.c., sulla cuiportata ed implicazioni mi permetto di rinviare ad Ibba, La società a responsabilità limita-ta con un solo socio, Torino, 1995, specie p. 129 ss.; e ancor più diffusamente ad Ibba, Las.r.l. unipersonale fra alterità soggettiva e separazione patrimoniale, in questa Rivista,1997, II, p. 541 ss.).

(25) E dell’inopponibilità (relativa) di quelle non iscritte.

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va la cui insensatezza credo non ci stancheremo mai di sottolineare) (26).Quanto alle procure « non institorie » (e non di diritto commerciale), re-

sta confermato che la nomina di rappresentanti di diritto comune e il rilasciodelle relative procure non sono soggetti ad iscrizione nel registro delle impre-se, pur quando lo sia il rappresentato (27).

Conseguentemente — e il discorso, ovviamente, vale per qualunque altraiscrizione « atipica », ossia non prevista dalla legge — l’iscrizione, se richie-sta, dovrebbe essere rifiutata (28); se erroneamente avvenuta, dovrebbe esserecancellata d’ufficio; e, in ogni caso, non potrebbe produrre gli effetti tipicidella pubblicità dichiarativa (29) (30).

Se così non fosse, e ipotizzando dunque l’iscrivibilità delle procure di di-

(26) Cfr. Marasà-Ibba, Il registro delle imprese, cit., spec. p. 5 ss. e p. 263 ss.; in terminipiù generali G. Gabrielli, La pubblicità legale nel sistema del codice civile, in questa Rivi-sta, 1992, I, p. 469: « Una pubblicità non obbligatoria può avere senso solo se fatta almenooggetto di onere, cioè se, attraverso il compimento di essa, taluno consegua effetti per sévantaggiosi »; « di contro, una pubblicità-notizia sembra avere rilievo, sul piano del dirittoprivato, solo se venga fatta oggetto di obbligo ».

(27) In giurisprudenza, per l’affermazione del principio secondo cui la procura conferitada una società commerciale « ad un proprio dipendente o ad un terzo per il compimento diun singolo atto [...] non è soggetta al regime di pubblicità stabilito per gli organi istituzio-nalmente investiti del potere di rappresentare la società », si veda Cass., 24 novembre1981, n. 6244, in Rep. Giur. it., 1981, voce « Obbligazioni e contratti », n. 83.

(28) In tal senso, sembrerebbe, Giud. reg. Alessandria, 27 maggio 1996, in Il registrodelle imprese nella giurisprudenza, cit., p. 255 s.

(29) Cfr. Marasà-Ibba, Il registro delle imprese, cit., specie p. 80 ss., p. 200 s. e p. 214.(30) Altro problema (del quale pure v’è traccia nella motivazione di Giud. reg. Alessandria,

27maggio 1996, cit.) è quello relativo all’iscrivibilità di procure commerciali rilasciate ad ausi-liari interni all’impresa non puntualmente riconducibili alle figure dell’institore o del procurato-re; procure certamente ammissibili, sulla base di una nota tesi accreditata in dottrina come ingiurisprudenza (v. sopra, nota 13),ma la cui iscrizione potrebbe scontrarsi con esigenze di tipiz-zazione insite nel sistema pubblicitario; esigenze meritevoli di accoglimento, peraltro, solo sedesumibili da norme di rango legislativo (quale ad es. l’art. 2196, n. 5, c.c) e non da prescrizio-ni di carattere regolamentare o subregolamentare (quali il d. Min. ind. 7 febbraio 1996 sullac.d. modulistica da utilizzare per richiedere l’iscrizione; e v. oltre, nota 36).

In proposito può segnalarsi che i modelli S1 e S2 prevedono, accanto al quadro « or-gani sociali e cariche », il quadro « altre cariche », nel quale « deve essere indicato il nu-mero di persone cui sono conferiti incarichi previsti dal codice civile o comunque da iscri-vere nel registro delle imprese (procuratori, institori, direttori generali, ecc.), suddiviso pertipo di incarico », mentre « per l’iscrizione di persone cui sono attribuite soltanto carichenon previste dal registro delle imprese (direttore tecnico, responsabile tecnico, ecc.) si uti-lizzeranno, a seconda che siano preposte all’impresa, ad una sede secondaria, ad una uni-tà locale, i modelli S5 SE, UL », con conseguente destinazione dei relativi dati al Reperto-rio economico amministrativo (così un passaggio della circolare Min. ind. 8 febbraio 1996n. 3385, che può leggersi in Marasà-Ibba, op. cit., p. 350; corsivo aggiunto). Dal cantosuo l’intercalare P, nel quale devono indicarsi i dati relativi al soggetto investito dalla ca-rica, contiene un «elenco delle cariche previste dal codice civile » nel quale compaiono,fra le altre, le cariche di « rappresentante preposto alla sede secondaria », « procuratore(generale, speciale, ad negotia, ecc.) », « institore ».

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ritto comune, ne discenderebbe la coesistenza di due sistemi di pubblicità(l’uno, di fatto, imperniato sui mezzi idonei di cui all’art. 1396 c.c.; l’altro,legale, basato sul registro delle imprese), con effetti diversi a seconda che sitratti di procure da iscrivere nella sezione ordinaria o in una sezione specialedei registro ma in ogni caso incongrui.

Nel primo caso, infatti, si determinerebbe una situazione per certi versianaloga a quella venutasi a creare in riferimento alla società semplice (31), pe-raltro aggravata dal riconoscimento dell’efficacia dichiarativa (diversamenteda quanto accade per le società semplici, la cui iscrizione ha il semplice valoredi pubblicità-notizia) ad entrambi i sistemi pubblicità.

Così, ad esempio, l’iscrizione renderebbe senz’altro opponibili le limita-zioni della procura; ma alla mancata iscrizione l’interessato potrebbe ovviare(non solo dando la prova dell’effettiva conoscenza delle limitazioni da partedei terzi, ma anche) adducendo l’idoneità di altri mezzi pubblicitari in fattoeventualmente utilizzati. In sostanza, dunque, all’opponibilità derivante dal-l’iscrizione potrebbe sommarsi l’opponibilità conseguibile attraverso l’utilizzodi mezzi idonei; il che sarebbe in contrasto con il principio codificato nell’art.2193, comma 1, c.c., e renderebbe davvero poco comoda la posizione dei ter-zi, che nemmeno consultando il registro sarebbero certi di non vedersi oppor-re ciò che nel registro non risulta (32).

Nel secondo caso (iscrizione della procura in una sezione speciale) l’in-congruenza consisterebbe in ciò che « la pubblicità di diritto non determinaeffetti giuridici, mentre la pubblicità di fatto ha effetti dichiarativi », sicché« lo strumento creato dal legislatore produce effetti minori rispetto allo stru-mento creato dagli interessati » (33); indubbia anomalia, questa, che nel casodella società semplice è stata inequivocabilmente creata dal legislatore (e puòessere rimossa solo con un appropriato — e auspicabile — intervento legisla-tivo), mentre nel caso nostro sarebbe il frutto di una scelta dell’interprete (chel’interprete avveduto dovrebbe, per ciò solo, rifiutare).

Tutte considerazioni, quelle appena prospettate, che a contrario rafforza-no il convincimento già raggiunto in ordine alla non iscrivibilità delle procuredi diritto comune.

(31) Anch’essa assoggettata ad un duplice sistema di pubblicità, essendo stata aggiuntaall’originaria pubblicità di fatto (artt. 2266, 2267, 2290, ult. co. c.c.) la pubblicità tramiteiscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese (art. 8, co. 4 l. 29 dicembre1993, n. 580).

(32) Sulle incongruenze insite nella coesistenza di più sistemi pubblicitari, e sul princi-pio « dell’esclusività dello strumento di opponibilità », v. già Marasà-Ibba, op. cit., p. 212s., p. 265 s. ed ora Ibba, Registro delle imprese e pubblicità dichiarativa: principi generali eregole operative, in Scritti in onore di Antonio Pavone La Rosa, I, 2, Milano 1999, p. 487 s.

(33) Parole — scritte a proposito della situazione pubblicitaria della società semplice,ma pertinenti anche al caso nostro — di Cagnasso, Le società e la nuova legge sul registrodelle imprese, in Impresa comm. e ind., 1996, p. 222.

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5. — Passando dal conferimento alla cessazione della procura, è noto cheil codice assoggetta a pubblicità « gli atti con i quali viene successivamente li-mitata o revocata la procura » (art. 2207); meno noto è che il tenore letteraledi questa norma ha indotto alcuni Uffici del registro a respingere la domandad’iscrizione della rinuncia ad una procura già iscritta, in quanto appunto noncontemplata nella disposizione citata (34).

Ora, già intuitivamente non pare una soluzione congrua, e rispettosa ditutti gli interessi in gioco, quella in virtù della quale i terzi verrebbero informatidel conferimento dei poteri rappresentativi e non del loro venir meno; o, dal-l’angolo visuale del preponente (che per quanto detto in precedenza è senz’al-tro quello più significativo), questi potrebbe opporre ai terzi, ad esempio, l’ap-posizione di una condizione risolutiva ma non il suo verificarsi (giacché l’unicoevento estintivo della procura previsto nell’art. 2207 c.c. è la revoca).

Sul piano del diritto positivo, poi, è attendibile che esista un principioin virtù del quale devono essere iscritti, pur in assenza di apposite previ-sioni di legge, tutti gli atti modificativi di situazioni soggette a registrazio-ne (35).

È la logica del sistema pubblicitario a esigerlo, com’è del resto d’imme-diata percezione, giacché in caso contrario esso diffonderebbe notizie non piùveritiere (si pensi al caso in cui, iscritta la situazione « x », e verificatosi suc-cessivamente un suo mutamento, l’iscrizione di questo sia negata in quantonon espressamente prevista da alcuna disposizione di legge).

Né il citato principio si pone in contrasto con la regola della tipicità delleiscrizioni, dal momento che esso è pur sempre « estratto », in via interpretati-va, dal sistema legislativo. Lo si ricava infatti, a mio avviso, dalle numerosedisposizioni che espressamente prescrivono l’iscrizione di eventi modificatividi situazioni già iscritte (cfr. ad es. gli artt. 2196, ult. co., 2300, 2309, 2385,ult. co., 2400, ult. co., 2436, 2450 bis, 2457 bis, 2520, ult. co., c.c.) o co-munque soggette ad iscrizione (cfr. l’art. 2207) (36).

Ne deriva, nel caso di specie, la sicura iscrivibilità di tutti gli atti o fatti cheoggettivamente modifichino la situazione scaturita dalla procura, determinan-do la cessazione della procura stessa o una variazione del suo contenuto.

(34) Così Uff. reg. Torino, 11 settembre 1996, ined., riformata dalla decisione cit. allanota 38; successivamente Uff. reg. Biella, 13 marzo 1997 e Uff. reg. Biella, 18 marzo 1997,entrambe citt. da Donativi, I poteri di controllo dell’ufficio del registro delle imprese, Napo-li, 1999, p. 52, nella nota 15.

(35) Marasà-Ibba, op. cit., p. 98, p. 109, p. 112 s. e p. 225; spunti in tal senso, mi pare,anche in Pavone La Rosa, op. cit., p. 393, nella nota 218; Casanova, voce « Registro delleimprese (diritto italiano vigente) », nel Noviss. dig. it., XV, s.a., ma Torino, 1968, p. 199;Campobasso, Diritto commerciale, I, Diritto dell’impresa, III ed., Torino, 1997, p. 114.

(36) Né, ancora, potrebbero essere d’ostacolo all’accoglimento del principio indicatoeventuali difficoltà in ordine all’individuazione della modulistica di volta in volta da utiliz-zare, posto che — evidentemente — è la modulistica che deve adeguarsi al sistema legislati-vo e non viceversa (v. sopra, nota 30).

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Questo vuole la logica del sistema, ripeto, pur in assenza di appositeprevisioni. Ma nel caso nostro non è nemmeno sicuro che la previsione man-chi. Anche a non voler interpretare estensivamente l’art. 2207 c.c., infatti,va tenuto presente l’art. 2196, che dopo aver prescritto l’iscrizione, fra l’al-tro, delle generalità di institori e procuratori (co. 1, n. 5), nell’ultimo com-ma assoggetta a pubblicità tutte le « modificazioni relative agli elementisuindicati ».

Conseguentemente non avrei dubbi nel ritenere che debba essere iscrittoqualunque evento modificativo o estintivo del potere di rappresentanza, salvoche già risulti dal tenore della procura iscritta (si pensi, ad esempio, a un ter-mine di scadenza originariamente apposto alla procura (37)), nel qual casonon saranno necessari ulteriori adempimenti pubblicitari (38) (39).

6. — Altro problema emerso nella prassi è quello dell’iscrivibilità o menodi una procura conferita ai sensi dell’art. 2209 c.c. da un piccolo imprenditore.

L’iscrizione è stata negata dall’Ufficio del registro di Varese (40), che haritenuto la nomina di un procuratore non conciliabile con la struttura dellapiccola impresa (41), così utilizzando un argomento appropriato, forse, per lanomina di institori (42), e la cui estensione ai procuratori — considerati i piùlimitati compiti di questi rispetto a quelli degli institori — non appare però

(37) Termine il cui sopraggiungere non è soggetto ad autonome formalità pubblicitarie,a mio avviso, qualora sia indicato col riferimento a una determinata data del calendario (adesempio: « conferisco a Tizio una procura a vendere, entro il 30 marzo 2001, il bene“x” »); e v. già Marasà-Ibba, op. cit., cit., p. 224.

(38) Bene ha fatto, dunque, il Giudice del registro (Giud. reg. Torino 6 novembre 1996,in Il registro delle imprese nella giurisprudenza, cit., p. 259 ss.) a riformare il provvedi-mento del Conservatore ordinando l’iscrizione della rinuncia.

(39) Quanto poi ad eventuali perplessità circa la compatibilità della rinuncia con lastruttura unilaterale della procura, guardando al profilo funzionale può dirsi che gli effettidella procura, pur quando siano costruiti in termini meramente autorizzatori, sono certa-mente « rifiutabili »: non si rinuncia, cioè, « alla procura », ma alla facoltà di esercitare ipoteri rappresentativi che da essa scaturisce; ma, del resto, la rinuncia è abitualmente in-clusa fra le cause estintive della procura dalla nostra manualistica (cfr. Alpa, Istituzioni didiritto privato, II ed., Torino, 1997, p. 752; Carnevali, nelle Istituzioni di diritto privato acura di Bessone, Torino, 1994, p. 616; Roppo, Istituzioni di diritto privato, III ed., Bologna,1998, p. 363; Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, XI ed., Milano, 1996, p. 261; e v.anche Bianca, Diritto civile, III, Il contrato, Milano, 1984, p. 103).

(40) Uff. reg. Varese, 12 giugno 1998, riformata dalla decisione cit. alla nota 43.(41) Dal momento che si porrebbe in contrasto con la necessaria prevalenza del lavoro

del titolare e dei suoi familiari rispetto agli altri fattori produttivi; ragionamento, questo,che naturalmente suppone che il procuratore (o — v. oltre — l’institore) non sia egli stessoun familiare dell’imprenditore.

(42) Punto, questo, dibattuto dalla dottrina con esiti controversi: per le diverse posizio-ni, e ulteriori indicazioni bibliografiche, Belviso, L’institore, Napoli, 1966, p. 48 ss.; Nigro,Le imprese commerciali e le altre imprese soggette a registrazione, nel Trattato di dir. priv.diretto da Rescigno, XV, 2, Torino, 1986, p. 1335 ss.

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troppo convincente; tanto che il Giudice del registro, a seguito di ricorso, hariformato il provvedimento (43).

Ma, anche ad ammettere che vi sia incompatibilità fra piccola impresa ecollaborazione di procuratori (o institori), mi par certo che ciò non comporte-rebbe l’invalidità della nomina (44) ma, ferma restando questa, imporrebbe diqualificare come non (più) piccola l’impresa in questione, con tutto quel chene conseguirebbe sul piano della disciplina. Sul versante pubblicitario, in par-ticolare, direi che il rifiuto d’iscrizione nella sezione speciale dovrebbe aprirela strada ad una iscrizione — eventualmente d’ufficio — (dell’impresa e dellanomina stessa) nella sezione ordinaria.

Un ostacolo più serio all’iscrizione nella sezione speciale, piuttosto, po-trebbe essere individuato nell’inesistenza di una norma di legge che prevedatale adempimento pubblicitario; problema, questo, che evidenzia uno dei« buchi » della riforma.

Come sappiamo, infatti, il legislatore del ’93 ha esteso gli obblighi pubblici-tari a categorie di soggetti che ne erano (e, in base al codice, continuano ad esser-ne) esentate (45), prevedendo per esse l’iscrizione nelle sezioni speciali del registro(46), ma ha omesso di stabilire quali siano — in relazione a tali categorie di sog-getti— i singoli atti da iscrivere. E questa omissione potrebbe indurre a concepi-re le sezioni speciali semplicemente quali elenchi di soggetti, e non anche qualistrumenti di pubblicità degli atti inerenti a quei soggetti (47); equivoco nel qualepotrebbe indurre anche la lettura del regolamento di attuazione del registro, cheper le imprese da iscrivere nelle sezioni speciali non prevede alcun atto soggetto amero deposito né prevede— tornando al nostro problema specifico— l’iscrizionedella nomina di procuratori o institori.

Tuttavia, com’è stato già chiarito (48), identificare gli atti soggetti a pubblici-tà non è compito del regolamento ma della legge. E un’interpretazione coerentedel sistema legislativo rende attendibile la conclusione che gli atti e i dati da iscri-vere nelle sezioni speciali sono in linea di principio (49) gli stessi per i quali è previ-sta (dalla legge) l’iscrizione nella sezione ordinaria.

La nomina di un procuratore speciale da parte di un piccolo imprendito-

(43) Giud. reg. Varese, 15 ottobre 1998, in Il registro delle imprese nella giurispruden-za, cit., p. 73 s. (nonché in Vita notar., 1998, p. 1942 ss. ed in Giur. it., 1999, c. 1684 ss.,unitamente al provvedimento del Conservatore).

(44) Del procuratore o dell’institore.(45) Si tratta, com’èbennoto, delle società semplici, degli imprenditori agricoli, degli impren-

ditori artigiani e, appunto, dei piccoli imprenditori (cfr. gli artt. 2195, 2196, 2200, 2202 c.c.).(46) Art. 8, co. 4 l. 29 dicembre 1993, n. 580.(47) Echi di questa discussione nella motivazione del decr. cit. alla nota 43.(48) Cfr. Marasà-Ibba, op. cit., p. 86 s., p. 104 ss.; e Rescio, La pubblicità della cessione

di azienda: modalità di attuazione ed effetti, in Riv. notar., 1995, p. 172 s.(49) Ossia, in mancanza di accertata incompatibilità con le caratteristiche peculiari di

questa o quella impresa assoggettata ad iscrizione nelle sezioni speciali.

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re è dunque, in linea di principio, ammissibile ed iscrivibile nella sezione spe-ciale, pur emergendo ancora ma volta la scarsa utilità di un’iscrizione svuota-ta degli effetti dichiarativi che dovrebbero esserle propri (50).

7. — Qualche dubbio sull’iscrivibilità della procura, infine, suscita pure uncaso sfociato in una sentenza della Corte di Cassazione abbastanza recente (51).

Questa ha ritenuto che, in base all’art. 1903 c.c., la procura rilasciataagli agenti (ed ai subagenti) di assicurazione è soggetta all’obbligo di iscrizio-ne nel registro delle imprese, con le conseguenze che vedremo in caso di man-cata iscrizione; affermazione che, al di là della sua apparente ovvietà, suscitapiù di un interrogativo e più di una riflessione.

La norma richiamata, intanto, stabilisce che « gli agenti autorizzati aconcludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti concernenti lemodificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenutinella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge ».

Per coglierne il senso va ricordato che nell’ambito delle agenzie assicura-trici si distinguono abitualmente gli agenti in economia e gli agenti a gestionelibera: i primi ausiliari subordinati dell’impresa di assicurazioni, inquadrabilicome institori o come procuratori; i secondi invece titolari di un’autonoma im-presa, ausiliaria (nel senso di cui all’art. 2195, n. 5, c.c.) rispetto all’impresa diassicurazioni (52). E va anche ricordato che, per pacifica opinione, l’art. 1903c.c. si riferisce e si applica solo ai secondi, ossia agli agenti a gestione libera(53).

(50) V. sopra, § 4.2.(51) Cass., 3 novembre 1998, n. 10978, in Rep. Giur. it., 1998, voce « Assicurazione

(contratto di) », n. 84.(52) Molto chiaramente, fra gli altri Cottino, Diritto commerciale, II, 2, Contratti com-

merciali, II ed., Padova, 1996, p. 304 s.; De Gregorio-Fanelli, Il contratto di assicurazio-ne, riv. da A. La Torre, Milano, 1987, p. 33 ss.; cfr. inoltre Luminoso, nel Manuale di dirit-to commerciale a cura di Buonocore, II ed., Torino, 1999, p. 1041 s.

La distinzione ricordata nel testo non era invece conosciuta sotto la precedente codifica-zione. Era infatti convincimento comune che tutti gli agenti autorizzati a concludere con-tratti di assicurazione « in considerazione dell’indole generale e stabile della loro rappresen-tanza pigliano la figura giuridica d’institori » e « perciò devono depositare [...] la delibera-zione che istituisce la loro agenzia e il mandato ricevuto » (parole di Vivante, Trattato didiritto commerciale, IV, Le obbligazioni, III ed., Milano, s.a., p. 456; che « si applicano adessi le regole che governano il mandato institorio, sia circa la pubblicità di questo, sia circail suo contenuto », puntualizzava anche Navarrini, Trattato teorico-pratico di diritto com-merciale, III, Diritto delle obbligazioni, Milano-Torino-Roma, 1917, p. 260; stessa conclu-sione in Valeri, Contenuto e limiti della rappresentanza negli agenti di assicurazione, inRiv. dir. comm., 1908, II, p. 411 ss., dopo ampia indagine e con riferimenti al diverso con-cetto giuridico di agente diffuso in Germania, ove, « secondo la stragrande maggioranza de-gli scrittori, l’agente commerciale è un professionista autonomo, e non fa parte dell’organi-smo amministrativo e burocratico onde l’azienda è costituita » (Valeri, op. cit., p. 416).

(53) Cfr. Minervini, Note in tema di rappresentanza degli agenti di assicurazione, inAssicurazioni, 1954, II, p. 50 ss.: poiché gli agenti in economia sono institori o, eventual-mente, procuratori, e dunque « competono ad essi — in mancanza di procura regolarmente

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Trattandosi di imprenditori commerciali, questi saranno tenuti a chiede-re l’iscrizione ai sensi dell’art. 2196 c.c., e la pubblicità avrà ad oggetto le lo-ro generalità e gli altri elementi indicati nella norma appena citata; ma qualesarebbe, invece, il fondamento normativo dell’obbligo d’iscrizione della pro-cura che l’impresa assicuratrice ha rilasciato loro?

Non l’art. 2206 c.c., perché gli agenti a gestione libera, come abbiamo vi-sto, non sono institori o procuratori (e non sono, più in generale, ausiliari in-terni di un imprenditore); ma nemmeno l’art. 2196 c.c., perché non si trattadi iscrivere una procura rilasciata (bensì una procura ricevuta) dall’impren-ditore-agente di assicurazione.

Bisognerebbe concludere, allora, che l’art. 1903 parla di forme di pubbli-cità « richieste dalla legge » ignorando che la legge non richiede alcuna formadi pubblicità per la fattispecie in questione; conclusione, questa, certo nontroppo soddisfacente.

L’unico autore chemi pare abbia colto il problema, GustavoMinervini, lo harisolto con la consueta finezza (in un lavoro dei primi anni ’50) osservando che,« poiché in realtà una pubblicazione della procura, rilasciata agli agenti di assicu-razione, non risulta richiesta altrove dalla legge, deve ritenersi che sia questa nor-ma medesima [vale a dire, appunto, lo stesso art. 1903] a fondare un onere dipubblicazione: e tale pubblicazione verosimilmente consisterà nell’iscrizione nelregistro delle imprese » (54).

Il ragionamento non è privo di qualche forzatura (55). Basti pensare chesalvo errori quello in esame sarebbe l’unico caso in cui l’obbligo di registra-zione viene espresso alludendo a una generica « pubblicazione nelle forme dilegge » (invece che con l’usuale, esplicito riferimento al « deposito per l’iscri-zione nel registro delle imprese »); e che la stessa disciplina degli effetti dellapubblicità, stando all’enunciato dell’art. 1903, come vedremo si distacca daquella codificata nell’art. 2193 c.c.; ciò che rende plausibile l’ipotesi che s’in-

pubblicata — gli amplissimi poteri rappresentativi di diritto sostanziale di cui agli artt.2204, comma 1o, 2206, comma 2o, 2209 », « che senso avrebbe applicare a costoro il dispo-sto dell’art. 1903, comma 1o, che attribuisce poteri rappresentativi ben più limitati? Né sidica che il legislatore abbia introdotto, con la statuizione dell’art. 1903, comma 1o, una re-strizione dei poteri rappresentativi di diritto sostanziale degli institori e procuratori dipen-denti da imprenditori esercenti attività assicurativa, quando dai Lavori preparatori [...] ri-sulta chiaramente perseguito l’intento opposto, di ampliare i poteri rappresentativi degli“agenti di assicurazione”, ai fini della “tutela degli interessi degli assicurati” ».

Nello stesso senso, fra gli altri, Fanelli, Le assicurazioni, I, Milano, 1973, p. 400 ss.; mav. anche Baldi, Il contratto di agenzia, V ed., Milano, 1992, p. 317 ss.; ed in giurispruden-za Cass., 6 giugno 1987, n. 4975, in Rep. Giur. it., 1987, voce « Assicurazione (contrattodi) », n. 96.

Mutatis mutandis, il discorso dovrebbe valere anche per i subagenti, perché pur questipossono essere ausilari autonomi (cfr. Cottino, op. cit., p. 305), con conseguente applica-zione, anche nei loro confronti, dell’art. 1903 c.c.

(54) Minervini, op. cit., p. 52.(55) Ed è significativo che l’autore che lo conduce giudichi non sicura, ma soltanto « ve-

rosimile », la conclusione raggiunta.

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tendesse alludere ad altra forma di pubblicazione, peraltro non agevole daidentificare (56) (e magari in concreto mai attuata).

Si tratta però di forzature necessarie per ricondurre a coerenza il dettatonormativo, altrimenti incongruo, e che dalla pagina di Minervini sono poitransitate nella decisione della Suprema Corte a supportare la conclusione se-condo cui, appunto, la procura rilasciata agli agenti ex art. 1903 c.c. deve es-sere iscritta nel registro delle imprese.

I problemi, però, non finiscono qui. Un primo dubbio concerne gli effettidella mancata iscrizione: secondo i principi generali (della pubblicità e dellarappresentanza commerciale) l’omissione degli adempimenti pubblicitari la-scia pur sempre la possibilità di provare l’effettiva conoscenza di eventuali li-mitazioni da parte dei terzi (57), mentre in base all’enunciato dell’art. 1903c.c. essa sembra determinare l’assoluta impossibilità di opporre le limitazioni.Mi pare comunque che l’inserimento nel sistema del registro delle impresegiustifichi l’abbandono di un’interpretazione meramente letterale dell’art.1903 al fine di armonizzare la disposizione con le regole generali della pub-blicità dichiarativa (58).

Ma anche altre domande esigono una risposta. Innanzi tutto, su istanzadi chi, ed entro quale termine, va iscritta la procura? E ancora: essa va iscrit-ta al nome della compagnia assicuratrice o dell’agente? Non si tratta solo ditrovare il modulo giusto e di farlo sottoscrivere dalla persona giusta. La rispo-sta che si dà, infatti, può avere conseguenze applicative non trascurabili.

Ad esempio: l’obbligo di pubblicizzare la procura doveva ritenersi opera-tivo già prima dell’attuazione del registro delle imprese o no? La Corte diCassazione si pone il problema, giacché i fatti contestati erano accaduti primadel febbraio del ’96, e risponde affermativamente sottolineando che, poiché lacompagnia assicuratrice era una società per azioni, i suoi atti erano soggetti aiscrizione anche nel regime transitorio. Minervini propendeva invece per lasoluzione negativa, essendo l’agente imprenditore individuale e non rientran-do la procura in questione fra gli atti che l’art. 100, co. 1 disp. att. c.c. assog-gettava comunque all’iscrizione.

Nel contrasto fra le due posizioni emerge l’incerta collocazione di questa

(56) La l. 7 febbraio 1979, n. 48, com’è noto, ha istituito presso il Ministero dell’indu-stria l’albo nazionale degli agenti di assicurazione (art. 1), che dev’essere aggiornato al 31dicembre di ogni anno e « pubblicato » nei tre mesi successivi (art. 2, co. 1). Non pare co-munque che tale « pubblicazione » possa considerarsi rilevante ai fini di cui all’art. 1903c.c., dal momento che fra i dati relativi agli agenti iscritti la cui indicazione è prevista dallalegge (art. 2, co. 2) non compare la procura.

È inoltre da considerare che la pubblicazione in discorso assicura la conoscibilità deidati pubblicati assai meno dell’iscrizione nel registro delle imprese, sicché accontentarsenesembrerebbe, da un punto di vista di « politica interpretativa », non molto saggio (anche inconsiderazione del necessario rapporto fra opponibilità e conoscibilità: cfr. Marasà-Ibba, op.cit., p. 213 s.).

(57) Cfr. rispettivamente gli artt. 2193 e 2206 c.c.(58) Così già Minervini, op. cit., p. 52; e v. anche oltre, in fine, testo e nota 68.

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procura nel sistema pubblicitario: la si deve includere, insomma, fra gli attirelativi all’impresa assicuratrice o fra quelli relativi all’agente? (59)

Se consideriamo che l’iscrizione garantisce l’interesse della compagniaassicuratrice a opporre ai terzi le limitazioni della rappresentanza, e si ponedunque quale onere a carico della compagnia stessa, è fra gli atti relativi aquest’ultima che pare naturale collocare la procura; con tutto quel che neconsegue in ordine al procedimento d’iscrizione (60) e all’accessibilità dei datiiscritti da parte dei terzi (61).

Ma soffermiamoci ora sugli effetti della pubblicità, osservando più da vi-cino la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, nella quale (semplificandoun po’ le cose) un agente di assicurazioni, senza averne il potere, aveva incas-sato degli assegni emessi a favore della compagnia assicuratrice (62); e la ban-ca che aveva negoziato gli assegni, convenuta in giudizio, si era difesa addu-cendo una serie di circostanze che giustificavano il suo ragionevole affida-mento sulla sussistenza del potere rappresentativo.

La Cassazione dà torto alla banca osservando che, poiché « il conferi-mento [dei] poteri era assoggettato dalla legge a specifici adempimenti pub-blicitari [...] l’affidamento riposto dalla banca, in assenza delle suddette for-malità, sulla titolarità [...] del potere di rappresentare la compagnia di assicu-razione non poteva dirsi giustificato » (63).

L’argomentazione è sorprendente, perché sembra rovesciare in un colposolo i principi base della pubblicità e della rappresentanza commerciale.

Secondo i principi della pubblicità, infatti, provvedere all’iscrizione è unonere il cui mancato assolvimento produce effetti sfavorevoli per colui chenon vi ha ottemperato; e, secondo i principi della rappresentanza commercia-le, l’iscrizione della procura serve ad opporre ai terzi le limitazioni del poteredi rappresentanza, tanto che in assenza d’iscrizione esso si reputa generale.

(59) Inclusione che potrebbe poi avere riflessi anche sull’accessibilità dei dati da partedei terzi (v. oltre, testo e nota 61) e, forse, sul piano dell’opponibilità delle limitazioniiscritte (se è vero che l’opponibilità di un fatto relativo all’impresa « x » non può discendereda un’iscrizione relativa all’impresa « y »: Pavone La Rosa, op. cit., p. 272 s.).

(60) Penso in particolare alla legittimazione alla relativa domanda, che certamente do-vrà essere riconosciuta alla compagnia assicuratrice (mentre è più dubbio se spetti ancheall’agente).

(61) La quale sarà assicurata da certificazioni relative alla compagnia assicuratrice (enon all’agente).

(62) In realtà si trattava di un sub-agente, mentre l’agente agiva in giudizio nei con-fronti della banca sostenendo che questa avesse « pagato male » gli assegni in questione;ma ciò non sembra mutare significativamente i termini della questione ai fini qui conside-rati.

(63) « Perché l’affidamento del terzo possa surrogare la mancanza di poteri rappresen-tativi del pseudo rappresentante — si legge ancora nella motivazione della sentenza — ènecessario [...] che esso sia incolpevole. E tale situazione non ricorre quando la legge assog-getta l’attribuzione di tali poteri a forme di pubblicità legale e il terzo abbia omesso, sia pu-re in buona fede, di verificarne l’esistenza e la portata ».

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Qui invece il preponente si gioverebbe della sua negligenza, e la mancata at-tuazione della pubblicità giocherebbe contro i terzi!

Naturalmente non può essere così. Il ragionamento della Corte, a mio avvi-so, è viziato da un equivoco sul rapporto fra (tutela dell’) apparenza e pubblici-tà. È vero, infatti, che non può essere tutelato l’affidamento su una situazionedi fatto diversa e contrastante rispetto a quella effettivamente pubblicizzata (ecosì, ad esempio, in relazione ad una procura institoria, non si può invocarel’esistenza di un potere di rappresentanza generale in presenza di limitazioniiscritte) (64). Non è vero, invece, che non sia tutelabile l’affidamento su una si-

(64) In giurisprudenza non è infrequente la massima secondo cui « il principio dell’ap-parenza del diritto e dell’affidamento, traendo origine dalla legittima e, quindi, incolpevoleaspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile (anche se nonconforme alla realtà), non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manife-stazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità me-diante i quali sia possibile controllare con l’ordinaria diligenza la reale consistenza dell’al-trui potere, come accade in ipotesi di organi di società di capitali regolarmente costituite ».Tale massima è pertinentemente applicata per ritenere corretta la decisione di merito « cheaveva escluso l’invocabilità del principio dell’affidamento per far valere nei confronti diuna società per azioni un contratto sottoscritto per conto della stessa da persona che non neera legale rappresentante » (così Cass., 27 gennaio 1983 n. 742, in Rep. Giur. it., 1983, vo-ce « Obbligazioni e contratti », n. 116; ma v. anche Cass., 16 agosto 1990, n. 8309, in Rep.Giur. it., 1990, voce « Obbligazioni e contratti », n. 339).

L’attuazione della pubblicità, insomma, esclude l’invocabilità di una situazione appa-rente ma (non vera e) formalmente smentita dalle risultanze pubblicitarie: in presenza diuno strumento legale di conoscenza, qual è appunto il sistema pubblicitario, non è ovvia-mente tutelabile chi cade in errore per non essersene servito (e ciò a prescindere dall’effica-cia « costitutiva, probatoria o anche di semplice notizia » della pubblicità: così Cass., 24novembre 1981, n. 6244, cit.).

Non è invece esclusa l’invocabilità di una situazione smentita dalle risultanze pubblici-tarie ma vera (ritenere il contrario, infatti, equivarrebbe a configurare una sorta di efficaciacostitutiva dell’iscrizione). Una volta che gli obblighi pubblicitari siano stati adempiuti, inaltre parole, a coloro che intendano invocare una situazione diversa da quella pubblicizzataresta pur sempre la possibilità di dimostrare che sussiste una discordanza tra situazionepubblicizzata e situazione reale; discordanza che può essere originaria (come nel caso dichi conferisca un potere generale di rappresentanza ma iscriva delle limitazioni, in realtàinsussistenti, in modo da potersene giovare all’occorrenza) o sopravvenuta (come nella se-quenza: preposizione institoria-limitazione pubblicizzata del potere rappresentativo-succes-sivo ampliamento, non pubblicizzato, del potere stesso) rispetto al perfezionamento degliadempimenti pubblicitari; ai terzi resta, insomma, la possibilità (e l’onere) di dimostrareche la situazione pubblicizzata non è vera.

A ben vedere, comunque, in casi del genere non si pone propriamente un problema diapparenza. L’operare di questa suppone infatti l’esistenza di un contrasto fra ciò che appa-re e ciò che è (un soggetto si comporta da rappresentante di un altro senza esserlo effettiva-mente), dal quale derivi, in capo al terzo, una falsa conoscenza di determinati atti, fatti osituazioni e l’interesse a far valere la situazione apparente.

Nei due casi esemplificati, invece, il contrasto si pone fra ciò che è iscritto e ciò che è(un soggetto si comporta da rappresentante e lo è veramente, pur se ciò trova formalesmentita nei dati pubblicitari), ma il terzo ha una esatta percezione della realtà o comun-que ha l’interesse a far valere la situazione reale (poiché infatti le limitazioni originaria-mente iscritte erano fittizie, o erano state successivamente superate da un ampliamento ne-

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tuazione che avrebbe dovuto essere pubblicizzata ma che in concreto non lo èstata (se un tale opera come institore, la mancata iscrizione della procura nonimpedisce ai terzi di invocare l’esistenza del potere di rappresentanza).

Nel caso in esame, un soggetto operava da anni come (sub)agente di assi-curazioni senza che la sua procura fosse mai stata iscritta (65). Da ciò corret-tamente si sarebbe dovuta ricavare non l’inesistenza del potere rappresentati-vo, bensì l’inopponibilità di eventuali limitazioni.

Ciò non significa, tuttavia, che il potere di rappresentanza di quel sogget-to fosse generale. Abbiamo già visto che gli agenti a gestione libera non sonoinstitori, il che comporta che non valga per essi la presunzione di generalitàdella rappresentanza disposta, per il caso di mancata iscrizione della procura,dall’art. 2206 c.c.; l’art. 1903 c.c., poi, è chiarissimo nel riconoscere loro uni-camente il potere di modificare e risolvere i contratti stipulati in nome e perconto della compagnia assicuratrice (oltre che la rappresentanza processualeattiva e passiva relativamente agli affari da essi conclusi).

Ma, se è così, quel soggetto non aveva comunque il potere di incassare gliassegni emessi a favore della compagnia; e il richiamo alla pubblicità dellaprocura è fuor di luogo, perché si trattava di opporre (non una limitazionenegoziale, bensì) un limite legale del potere di rappresentanza dell’agente, cheper legge, appunto, non ha carattere generale e comprende solo gli atti indi-cati nell’art. 1903 (66). In definitiva, allora, resterebbe censurabile l’iter logicoseguito nella motivazione, ma non sarebbe necessariamente censurabile la de-cisione cui è pervenuta la Suprema Corte.

goziale — non iscritto — della rappresentanza, egli invoca un potere rappresentativo smen-tito dai dati pubblicizzati ma in realtà esistente).

Siamo dunque fuori dal fenomeno dell’apparenza, rigorosamente inteso; e mi pare si-gnificativo che il meccanismo del § 5 HGB, che nel contrasto fra registrazione e realtà dàrilevanza alla prima (facendo discendere dall’iscrizione nel registro di commercio la com-mercialità pur quando di questa non sussistano tutti i presupposti), sia ricostruito in unaclassica pagina di Oppo configurando « una forma di efficacia costitutiva dell’iscrizione »piuttosto che « l’iscrizione quale fonte di apparenza » (Oppo, Materia agricola e « formacommerciale », cit., p. 109 ss. e spec. p. 112, testo e nota 62).

(65) Più precisamente, dalla parte motiva della sentenza pare ricavarsi che vi fosse statauna revoca della procura, pubblicizzata nel registro delle società presso la cancelleria com-merciale, alla quale peraltro aveva fatto seguito la prosecuzione (o la ripresa) dell’attivitàrappresentativa.

(66) Sempre che l’impresa assicuratrice non abbia negozialmente ampliato i poteri del-l’agente rispetto a quelli naturalmente attribuitigli dalla norma citata (la quale non è, sottoquesto profilo, imperativa: v. infatti l’art. 1932 c.c.; ed in giurisprudenza, per l’esplicita pre-cisazione che « l’inderogabilità sancita dall’art. 1932 c.c. riguarda solo il secondo comma enon anche il primo comma dell’art. 1903 c.c. », la già citata Cass., 6 giugno 1987, n. 4975).

E poiché tale ampliamento non richiede forme particolari, resta aperta la possibilità chel’esercizio da parte dell’agente di poteri più ampi di quelli spettantigli per legge, se tolleratodall’impresa assicuratrice, sia idoneo a fondare un affidamento tutelabile (quanto meno làdove, come nel caso di specie, non vi siano dati pubblicati che smentiscano la situazioneapparente; mentre in caso contrario si ricade in una delle ipotesi discusse sopra, testo e nota64).

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Tornando al rapporto fra rappresentanza commerciale e rappresentanzadi diritto comune, ed all’estraneità della seconda rispetto al sistema del regi-stro delle imprese, come conciliare con il discorso già svolto e con le conclu-sioni già raggiunte (67) la soluzione dell’iscrivibilità delle procure rilasciateagli agenti di assicurazione?

Probabilmente, osservando che quella regolata nell’art. 1903 c.c. non èrappresentanza di diritto comune; e ciò non tanto perché essa ha quale ogget-to tipico il compimento di atti pertinenti all’esercizio di un’impresa commer-ciale, quanto perché la legge interviene a determinare il contenuto (naturale)del potere rappresentativo.

Conseguentemente, e malgrado le ambiguità testuali presenti nell’art.1903, può considerarsi giustificato il suo inserimento nel sistema pubblicita-rio imperniato sul registro delle imprese; inserimento che non è del tutto neu-tro, nel senso che in qualche modo influenza la disciplina del potere rappre-sentativo, conformandola per quanto possibile ai principi della pubblicità (edella rappresentanza) commerciale (68).

Carlo IbbaProf. straord. dell’Università di Sassari

(67) Sopra, nei §§ 4, 4.1 e 4.2.(68) Letteralmente inteso, l’enunciato dell’art. 1903 (« Gli agenti possono compiere gli

atti salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata ») parrebbe assegnare alla pub-blicazione un ruolo non tanto nei rapporti con i terzi (sul piano, dunque, dell’opponibilitàdelle limitazioni) quanto piuttosto nei rapporti interni (configurandosi una pubblicità chesarebbe, già inter partes, costitutiva delle limitazioni del potere rappresentativo).

L’inserimento nel sistema permette di escludere la correttezza di un’interpretazione delgenere; come pure, una volta ricondotta l’efficacia della pubblicità in discorso sul terrenodell’opponibilità, di privilegiare (come si è fatto sopra, testo e nota 58) quelle letture del-l’art. 1903 che rendano le sue disposizioni « intonate » ai principi della pubblicità dichiara-tiva.

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