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DIRITTO SINDACALE: RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITÀ 16 aprile 2014 Prof. Francesco Rotondi Avv. Sara Tiraboschi © Riproduzione riservata

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DIRITTO SINDACALE:

RAPPRESENTANZA E

RAPPRESENTATIVITÀ

16 aprile 2014

Prof. Francesco Rotondi

Avv. Sara Tiraboschi

© Riproduzione riservata

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PREMESSA (v. lezione 1):

ART. 39 COSTITUZIONE “L’organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o

centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a

base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in

proporzione ai loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli

appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”

Mentre la previsione di cui al primo comma, relativa alla libertà sindacale, ha trovato immediata

applicazione e, quindi, tutela nello Statuto dei lavoratori, gli altri tre commi di natura programmatica

non sono mai stati attuati.

Il nostro legislatore, infatti, non ha mai emanato una legge ordinaria di attuazione dell’art. 39 Cost.

Conseguentemente, il sindacato non ha acquisito personalità giuridica e ad esso risulta applicabile

la scarna disciplina prevista dal codice civile per le associazioni non riconosciute (artt. 36, 37, 38,

c.c.)

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PREMESSA:

L’ORGANIZZAZIONE SINDACALE

I sindacati in Italia hanno una struttura confederale, sono cioè confederazioni

es. CGIL, CISL, UIL, UGL

ossia associazioni intercategoriali che riuniscono a livello nazionale i rispettivi sindacati nazionali

delle diverse categorie merceologiche

es. per i Metalmeccanici FIOM, FIM, UILM, UGL METALMECCANICI

I sindacati nazionali delle diverse categorie, a loro volta, sono associazioni di associazioni, e cioè

riuniscono al proprio interno i sindacati regionali e questi, a loro volta, riuniscono i sindacati

provinciali di una stessa categoria.

Esiste anche una struttura intercategoriale territoriale: ad esempio per la CGIL è la Camera del

lavoro, per la CISL è l’Unione sindacale territoriale, per la UIL è la camera sindacale.

Tali strutture riuniscono i sindacati provinciali delle diverse categorie merceologiche in ambito

provinciale.

Nell’ambito della singola azienda come possono operare i sindacati?

…segue

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IL RUOLO DEL SINDACATO IN

AZIENDA:

DALLA RSA ALLA RSU

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ATTIVITÀ SINDACALE IN AZIENDA

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei

lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

a) delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale

LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 312 A SEGUITO DI

REFERENDUM POPOLARE.

b) delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro

applicati nell'unita' produttiva.*

Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono

istituire organi di coordinamento.

*sulla presente lettera è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale con

sentenza n. 231/2013

ART. 19, L. 20 MAGGIO 1970, n. 300

Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali

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Base normativa a sostegno dell’attività sindacale è rappresentata da

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ART. 19, St. lav., LETTERA A): L’ESITO DEL REFERENDUM

ABROGATIVO

All’esito del referendum del 1995, l’unico indice di riconoscimento della

rappresentatività ai fini dell’art. 19 St. lav. è indicato dal legislatore nella

stipulazione del contratto collettivo di lavoro

In concreto l’esercizio dei diritti sindacali dipende dalla stipulazione del contratto

collettivo e non è un diritto che deriva direttamente dalla legge.

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LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL TESTO

DELL’ART. 19 DOPO IL REFERENDUM

È stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 l. 20 maggio 1970 n. 300, nel testo

risultante dall'abrogazione parziale disposta dal D.P.R. 28 luglio 1995 n. 312, con riferimento agli art. 3 e

39 Cost.

La Corte Costituzionale ha ritenuto perfettamente ragionevole il criterio di sottoscrizione del

contratto collettivo quando lo stesso non si risolva nella semplice adesione, ma sia indicativo

della capacità del sindacato di imporsi come controparte contrattuale.

Secondo l'art. 19 l. 20 maggio 1970 n. 300, pur nella sua versione risultante dalla prova referendaria, la

rappresentatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro, espresso in forma

pattizia, ma è una qualità attribuita dalla legge alle associazioni sindacali che abbiano stipulato contratti

collettivi (nazionali, locali o aziendali) applicati nell'unità produttiva. L'esigenza di oggettività del criterio

legale di selezione comporta un'interpretazione rigorosa della fattispecie dell'art. 19, tale da far

coincidere il criterio con la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso

la sua associazione, come controparte contrattuale. Non è perciò sufficiente la mera adesione formale

ad un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di

formazione di un contratto che abbia carattere normativo, regolando in modo organico i rapporti di

lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a

livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva.

(Cort. Cost. 12 luglio 1996 n. 244)

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“SINDACATO COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVO”

Il criterio della maggiore rappresentatività espunto dall’art. 19 St. lav. continua ad essere utilizzato

nell’ordinamento sotto le vesti di una diversa nozione: sindacato comparativamente più rappresentativo.

La formula “sindacato comparativamente più rappresentativo” è usata per la prima volta nel 1995 per

l’individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il legislatore indica come base per il computo dei contributi previdenziali la retribuzione prevista dai contratti

collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Al fine di sconfiggere la c.d. prassi dei “contratti pirata” volti a fissare retribuzioni sensibilmente inferiori

rispetto a quello determinate dai contratti stipulati dai sindacati tradizionali

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ART. 19, ST. LAV., LETTERA B): L’INTERVENTO DELLA CORTE

COSTITUZIONALE 23 LUGLIO 2013 N. 231

La Corte Costituzionale, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale

dell'articolo 19, primo comma, lettera b) della legge 20 maggio 1970, n. 300

nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale

possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che,

pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva,

abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi

contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda".

Segue…

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SEGUE…

L’ANTEFATTO: IL CASO FIAT

Nel famoso caso Fiat, tramite una sofisticata operazione di “sganciamento dal

sistema confindustriale e dunque da tutti i contratti firmati da Confindustria alla

quale essa aderiva, i rapporti di lavoro sono stati regolati tramite contratti

“aziendali” non sottoscritti da FIOM- CGIL.

Tale sindacato, dunque, pur maggioritario nel settore metalmeccanico e nella

stessa Fiat, non avrebbe avuto diritto di costituire RSA ex art. 19 dello Statuto dei

lavoratori.

Da tale vicenda è scaturita la recente sentenza della Corte Costituzionale

che ha dichiarato incostituzionale l’art. 19 Stat. lav. lettera b: secondo i

giudici la sottoscrizione di un contratto collettivo, infatti, non può essere

considerata quale unico indice di rappresentatività del sindacato (segue…)

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SEGUE… PROFILI PROBLEMATICI

La sentenza della Corte Costituzionale, tuttavia, non risolve i problemi della

disciplina legale delle r.s.a. dopo il referendum abrogativo del 1995.

Da una parte, la ricorrenza del requisito della effettiva partecipazione alla

negoziazione, non sugellata dalla sottoscrizione, può essere di non facile

accertamento:

• È sufficiente la presentazione, da parte del sindacato, di una piattaforma

rivendicativa?

• Cosa succede se il datore di lavoro o l’associazione dei datori di lavoro non

ammette il sindacato alla trattativa?

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SEGUE…

D’altra parte, è la stessa Corte a rilevare l’insufficienza del suo intervento nel

caso di “mancanza di un contratto collettivo applicato all’unità produttiva per

carenza di attività negoziale ovvero per impossibilità di pervenire ad un accordo

aziendale”. Mentre manipola il testo della norma nell’unico senso ritenuto

possibile, essa rivolge un monito al legislatore affinchè determini nuovi criteri per

la costituzione di rappresentanze sindacali titolari della tutela privilegiata di cui al

titolo III, soffermandosi ad indicare al legislatore alcuni dei possibili criteri:

- rappresentatività misurata in base al numero degli iscritti

all’associazione sindacale

- investitura dei lavoratori mediante elezioni nei luoghi di lavoro

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UN PASSO INDIETRO…

IL PATTO FEDERATIVO TRA CGIL, CISL E UIL

Nel 1972, CGIL, CISL e UIL stipularono il cd. “patto federativo”, un accordo per

giungere ad una sostanziale unità di azione. Con esso gli stipulanti riconobbero

i consigli di fabbrica come proprie strutture organizzative di base all’interno dei

luoghi di lavoro. Considerata la genericità del requisito del collegamento con i

sindacati posto dall’art. 19 St. lav., il riconoscimento fu sufficiente a far

considerare tali organismi elettivi quali r.s.a. ai sensi della normativa statuaria.

Per lungo tempo i consigli di fabbrica hanno costituito, di fatto, l’unica

forma di rappresentanza sindacale all’interno della azienda.

La situazione si è modificata nel 1984 con la rottura dell’unità tra i sindacati

tradizionali. Ciò ha determinato fratture nell’unità dei consigli di fabbrica e,

talora, ha comportato la costituzione di separate r.s.a. ai sensi dell’art. 19 St. lav.

Ne è conseguita una frammentazione della rappresentanza sindacale anche a

livello aziendale.

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PROTOCOLLO

STIPULATO TRA PARTI SOCIALI E GOVERNO 23 LUGLIO 1993

- ART. 2 RAPPRESENTANZE SINDACALI -

“Le parti, al fine di una migliore regolamentazione del sistema di relazioni industriali e contrattuali, concordano quanto segue:

a) le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente protocollo riconoscono come

rappresentanza sindacale aziendale unitaria nelle singole unità produttive quella disciplinata dall’intesa quadro tra Cgil-Cisl-Uil sulle Rappresentanze sindacali unitarie, sottoscritta in data 1 marzo 1991. Al fine di assicurare il necessario raccordo tra le organizzazioni stipulanti i contratti nazionali e le rappresentanze aziendali titolari delle deleghe assegnate dai contratti medesimi, la composizione delle rappresentanze deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da parte delle organizzazioni stipulanti il Ccnl, che hanno presentato liste, in proporzione ai voti ottenuti;

b) il passaggio dalla disciplina delle Rsa a quello delle Rsu deve avvenire a parità di trattamento legislativo e contrattuale, nonché a parità di costi per l’azienda in riferimento a tutti gli istituti;

c) la comunicazione all’azienda e all’organizzazione imprenditoriale di appartenenza dei rappresentanti sindacali componenti le Rsu ai sensi del punto a) sarà effettuata per iscritto a cura delle organizzazioni sindacali;

d) (omissis); e) la legittimazione a negoziare al secondo livello le materie oggetto di rinvio da parte del

Ccnl è riconosciuta alle rappresentanze sindacali unitarie e alle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il medesimo Ccnl, secondo le modalità determinate dal CCNL.” 14

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COMPOSIZIONE DELLE RAPPRESENTANZE

SINDACALI UNITARIE

DIRITTO NORMA COMPOSIZIONE OGGETTO

Rappresentanze

sindacali unitarie

Art. 2 Protocollo

tra Parti sociali

e Governo del

23 luglio 1993

2/3

1/3

Elezione da parte di tutti i lavoratori

Designazione o elezione da parte

delle organizzazioni stipulanti il

CCNL, che hanno presentato liste,

in proporzione ai voti ricevuti

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ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 1° DICEMBRE 1993

Ambito e iniziativa per la costituzione

Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali

l'azienda occupi più di 15 dipendenti, a iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del

Protocollo 23 luglio 1993.

Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie il CCNL applicato

nell'unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste

elettorali a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del

presente accordo.

L'iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle

associazioni sindacali come sopra individuate, entro tre mesi dalla stipula del presente

accordo.

In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui sopra,

l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine.

La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla Rsu e dovrà

essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

Segue…

L’accordo interconfederale del 1° dicembre 1993 riassume la disciplina

generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel

Protocollo stipulato fra governo e parti sociali il 23 luglio 1993.

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ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 1 DICEMBRE 1993

Composizione

Alla costituzione della Rsu si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale e a scrutinio segreto

tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto

collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o

designazione, in proporzione ai voti ricevuti. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le

associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all'articolo 2095 c.c., nei casi di

incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione

della rappresentanza.

Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione

delle norme anti discriminatorie

Numero dei componenti

Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto

B (vincolo della parità di costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, il

numero dei componenti le Rsu sarà pari almeno a:

a. 3 componenti per la Rsu costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;

b. 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;

c. 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero

di cui la precedente lettera b).

Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio

I componenti delle Rsu subentrano ai dirigenti delle Rsa nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già

loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della Legge n. 300/1970.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dal

Ccnl o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della Rsa, diritti, permessi e libertà sindacali.

Segue..

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ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 1 DICEMBRE 1993

Compiti e funzioni

Le Rsu subentrano alle Rsa e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle

funzioni a essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.

La Rsu e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del

contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di

lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo

nazionale applicato nell'unità produttiva.

Durata e sostituzione nell'incarico

I componenti della Rsu restano in carica per 3 anni, al termine dei quali decadono

automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito

dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni

sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva,

sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.

Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le Rsu non possono concernere

un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della Rsu con conseguente

obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.

Segue..

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ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 1 DICEMBRE 1993

La seconda parte dell’accordo disciplina le elezioni della Rsu

1. Modalità per indire le elezioni

Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della Rsu le associazioni sindacali di cui al

punto 1 dell'accordo per la costituzione della Rsu, congiuntamente o disgiuntamente, o la

Rsu uscente, provvederanno a indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere

nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della Rsu e da inviare alla Direzione

aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione

dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza s'intende fissata alla mezzanotte del

quindicesimo giorno.

2. Quorum per la validità delle elezioni

Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi

diritto al voto. Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale

e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della

consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva.

Segue..

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ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 1 DICEMBRE 1993

SEGUE…

3. Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla

data delle elezioni.

Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva,

candidati nelle liste di cui al successivo punto 4, la contrattazione di categoria regolerà limiti ed esercizio del

diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.

4. Presentazione delle liste

All'elezione della Rsu possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

a. associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro

applicato nell'unità produttiva;

b. associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto e atto costitutivo a condizione che:

1. accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;

2. la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli

aventi diritto al voto.

Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista e i membri della Commissione

elettorale.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma,

un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la

scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle liste stesse ai

sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la Rsu da

eleggere nel collegio.

Segue…

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ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 1 DICEMBRE 1993

L’accordo ha introdotto il principio della rappresentatività effettiva e cioè proporzionale al

numero dei voti conseguiti da ciascuna lista sindacale che partecipa alle elezioni delle

rappresentanze sindacali unitarie in azienda.

Si tratta di una rappresentatività misurabile a livello aziendale e non a livello nazionale,

proporzionale al numero dei voti conseguiti in azienda.

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LE FORME DI RAPPRESENTANZA

NELL’ACCORDO 28 GIUGNO 2011

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IL PROBLEMA DELLA RAPPRESENTANZA

NEGLI ACCORDI DEL 2009

Per quanto riguarda il problema della rappresentanza, si rinvia ad uno

specifico accordo interconfederale per rivedere ed aggiornare le regole

pattizie che disciplinano la rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di

lavoro (punto 7 dell’Accordo Interconfederale)

Accordo Interconfederale 28 giugno 2011

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L’ACCORDO INTERCONFEDERALE 28 GIUGNO 2011

È siglato da tutte le OOSS quindi si pone l’obiettivo del superamento della “stagione” delle intese separate

Riafferma il ruolo del contratto collettivo nazionale ma attribuisce rilevanza, entro il quadro dei definiti criteri di rappresentatività, alla contrattazione di livello aziendale, anche derogatoria

Soggetti abilitati a sottoscrivere le deroghe: le rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSA / RSU) “d’intesa” con i territoriali

In fase di ratifica la dichiarazione inserita il 21 settembre 2011, in calce all’Accordo Interconfederale segna la chiara volontà di mantenere una netta separazione tra l’autonomia collettiva delle parti e i possibili interventi del legislatore (giunge, infatti, dopo l’emanazione del D.L. n. 138/2011 datato 13 settembre)

La postilla:

“Confindustria, Cgil, Cisl e Uil concordano che le materie delle relazioni industriali e della contrattazione sono affidate all’autonoma determinazione delle parti.

Conseguentemente Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si impegnano ad attenersi all’Accordo Interconfederale del 28 giugno, applicandone compiutamente le norme, e a far sì che le rispettive strutture, a tutti i livelli, si attengano a quanto concordato nel suddetto Accordo Interconfederale.”

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INTRODUZIONE DI UN CRITERIO MAGGIORITARIO

Contrattazione nazionale:

Numero delle deleghe certificato dall’INPS e trasmesso al CNEL da ponderare con i dati ottenuti nelle elezioni periodiche delle RSU.

rappresentatività non inferiore al 5% come media tra dato associativo e dato elettorale

Contrattazione aziendale:

Vincola tutte le associazioni sindacali espressione delle confederazioni firmatarie dell’AI operanti all’interno dell’azienda se approvata a maggioranza dei componenti delle RSU

Se presenti RSA costituite ai sensi dell’art. 19 L 300/70, gli accordi hanno efficacia se le RSA firmatarie sono costituite nell’ambito delle associazioni che da sole o insieme ad altre siano destinatarie delle deleghe relative ai contributi conferite nell’anno precedente

È sottoposta al voto dei lavoratori promosso dalle RSA a seguito di richiesta, avanzata entro 10 gg dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione sindacale espressione di una delle Confederazioni firmatarie dell’AI o da almeno il 30% dei lavoratori dell’impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti

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26

LA VINCOLATIVITÀ DEGLI ACCORDI AZIENDALI

I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci

per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali

espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo

interconfederale, operanti all’interno dell’azienda se approvati dalla

maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie

elette secondo le regole interconfederali vigenti (punto 4 AI)

Efficacia nei confronti di tutto il personale degli accordi aziendali

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LE MATERIE OGGETTO DI DEROGA DA PARTE DELLA

CONTRATTAZIONE AZIENDALE

Materie e istituti definite dal contratto collettivo nazionale relativi a:

Prestazione lavorativa

Orari

Organizzazione del lavoro

Presupposti

Gestire situazioni di crisi

Investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale

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I CONTRATTI AZIENDALI SOTTOSCRITTI IN BASE ALL’ACCORDO

INTERCONFEDERALE 28.6.2011

La contrattazione AZIENDALE potrà quindi

a) attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle

esigenze degli specifici contesti produttivi;

b) definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle

regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le

procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) Nell’ipotesi non previste ed in attesa dei rinnovi contrattuali, al fine di gestire situazioni di crisi o

in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale

dell’impresa, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto

collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del

lavoro.

Le intese modificative così definite esplicano l’efficacia generale come disciplinata nel presente

accordo.

NB: Tali contratti potranno quindi derogare solo alla contrattazione collettiva nazionale ma non alla

legge (a differenza dell’art. 8 D.L. n. 138/2011).

28

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29

L’ART. 8 DEL D.L. N.

138/2011

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30 30

L’ART. 8 D.L. n. 138/2011

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da Associazioni dei lavoratori comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi

della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011,

possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere

sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla

maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla

emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e

occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività (1).

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro

e della produzione con riferimento (2):

a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;

b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;

c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di

ricorso alla somministrazione di lavoro;

d) alla disciplina dell'orario di lavoro;

e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a

progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal

rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza

del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di

interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla

fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il

licenziamento in caso di adozione o affidamento (3).

2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni

internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che

disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi

nazionali di lavoro (4).

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LA GENESI DELL’ART. 8: LA LETTERA DELLA BCE.

IL RICHIAMO DELL’EUROPA

b) anche l'esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale

collettiva, permettendo accordi al livello d'impresa in modo da ritagliare i salari e le

condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo questi

accordi più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione. L'accordo del 28 Giugno tra

le principali sigle sindacali e le associazioni industriali si muove in questa direzione.

c) Dovrebbe essere adottata una accurata revisione delle norme che regolano

l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema di assicurazione

dalla disoccupazione e un insieme di politiche attive per il mercato del lavoro che siano in

grado di facilitare la riallocazione delle risorse verso le aziende e verso i settori più

competitivi.

31 Fonte: www.corriere.it

Con la nota lettera del 5 agosto 2011, la Banca Centrale Europea ha evidenziato allo Stato

Italiano, fra l’altro:

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ART. 8, COMMA 1, D.L. 138/2011 CONVERTITO IN L.N. 148/2011

“I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale, o territoriale da associazioni dei

lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero

dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, ai sensi della normativa di legge e

degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno

2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori

interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo

alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità

dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione

del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi

aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività”.

32

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ART. 8, COMMA 1, D.L. 138/2011 CONVERTITO IN L.N. 148/2011

“I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale, (ovvero territoriale) da

i) associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale (ovvero territoriale),

ovvero

ii) dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, ai sensi della normativa di

legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28

giugno 2011,

possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori

interessati,

a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette

rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di

lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro

irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e

occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività”.

33

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34

I CRITERI DI RAPPRESENTATIVITÀ

DEFINITI DALLA NORMA

AZIENDALE TERRITORIALE

Contratti di livello aziendale o territoriale purché

espressione delle associazioni più rappresentative sul

piano nazionale o territoriale

OVVERO

Sottoscritti dalle loro rappresentanze sindacali

operanti in azienda

i) hanno efficacia per tutti i lavoratori interessati

ii) possono derogare alla legge e alle relative

regolamentazioni contenute nei contratti collettivi

nazionali di lavoro

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A condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali

Le intese così sottoscritte sono efficaci nei confronti di tutti i lavoratori interessati

EFFICACIA “ERGA OMNES” DELLE INTESE EX ART. 8

35

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Le intese sottoscritte ai sensi dell’art. 8 trovano dei limiti ne:

Costituzione;

Normative comunitarie;

Convenzioni internazionali.

LIMITI ESTERNI ALLE INTESE SOTTOSCRITTE AI SENSI DELL’ART. 8

36

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LA FINALITÀ DELLA NORMA E DEGLI ACCORDI IN DEROGA

La contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale) potrà intervenire - anche in

deroga alle previsioni del CCNL e della legge (fatto però sempre salvo il rispetto delle

norme Costituzionali nonché comunitarie / internazionali) - per realizzare specifiche intese

(cd. Contratti di prossimità) finalizzate a:

stimolare la maggior occupazione e la qualità dei contratti di lavoro;

adottare forme di partecipazione dei lavoratori;

far emergere il lavoro irregolare (es. lavoro sommerso);

incrementare la competitività ed il salario;

gestire le crisi aziendali e occupazionali;

promuovere gli investimenti e l’avvio di nuove attività.

37

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IL CONTENUTO DELLE INTESE (ART. 8, 2° COMMA)

Il Legislatore ha previsto che le intese potranno avere ad oggetto la regolazione delle

materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:

agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;

alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;

ai contratti a termine;

ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile;

al regime della solidarietà negli appalti;

(…)

segue

38

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IL CONTENUTO DELLE INTESE (ART. 8, 2° COMMA)

Il Legislatore ha previsto che le intese potranno avere ad oggetto la regolazione delle

materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento :

ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;

alla disciplina dell'orario di lavoro;

alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le

collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA;

alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del

recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il

licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio; all’inizio del periodo

di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione, nonché fino ad un anno di età

del bambino; il licenzamento causato dalla domanda di fruizione del congedo

parentale e per la malattia del bambino; licenziamento in caso di adozione di

affidamento.

NB: Tali intese potranno quindi derogare sia alla legge che alla contrattazione

collettiva nazionale.

39

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IL CD. CASO FIAT (ART. 8, 3 COMMA)

Previsione di una norma di chiusura (che salvaguarda le intese FIAT)

Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e

sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti

sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il

contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a

maggioranza dei lavoratori (art. 8, 3 comma)

40

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Con il protocollo d’intesa ( c.d. accordo su rappresentanza e rappresentatività)

stipulato il 31 maggio 2013 da Confindustria e CGIL, CISL e UIL (poi sottoscritto

anche da UGL, CISAL e CONFSAL) a conclusione della lunga stagione di

accordi interconfederali:

• conferma la struttura della contrattazione collettiva a due livelli, già

delineata nell’accordo del 28 giugno 2011.

41

IL C.D. PROTOCOLLO D’INTESA 31 MAGGIO 2013 E LE REGOLE

SULLA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE

• si occupa dei soggetti legittimati a partecipare alle trattative e delle condizioni

per l’attribuzione di efficacia generale ai contratti collettivi nazionali.

Le regole prefigurate sono simili a quelle delineate nel pubblico impiego

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IL C.D. PROTOCOLLO D’INTESA 31

MAGGIO 2013: LE REGOLE SULLA

RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE

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IL C.D. PROTOCOLLO D’INTESA 31 MAGGIO 2013 E LE REGOLE

SULLA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE

Misurazione della rappresentatività.

1 Come definito al punto 1 dell'accordo 28 giugno 2011, la certificazione della rappresentatività delle

organizzazioni sindacali, ai fini della contrattazione collettiva di categoria, assume i dati associativi riferiti

alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite da lavoratrici e lavoratori e i consensi ottenuti (voti

espressi) dalle organizzazioni sindacali in occasione delle elezioni delle RSU.

2 II numero delle deleghe viene acquisito e certificato dall'INPS, tramite un'apposita sezione nelle

dichiarazioni aziendali (Uniemens), predisposta a seguito di convenzione fra Inps e Ie parti stipulanti il

presente accordo. L'INPS, una volta elaborato il dato di rappresentatività relativo ad ogni organizzazione

sindacale per ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza, lo

trasrnetterà al CNEL.

3 Ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori nella elezione della

Rappresentanza Sindacale Unitaria varranno esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni

Organizzazione Sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa. Lo stesso

criterio si applicherà alle RSU in carica, elette cioè nei 36 mesi precedenti la data in cui verrà effettuata

la misurazione. Laddove siano presenti RSA, ovvero non vi sia alcuna forma di rappresentanza, sarà

rilevato il solo dato degli iscritti (deleghe certificate) per ogni singola organizzazione sindacale.

Segue..

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44

IL C.D. PROTOCOLLO D’INTESA 31 MAGGIO 2013 E LE REGOLE

SULLA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE

4 I dati relativi ai voti espressi, come risultanti dai verbali di elezione delle RSU, saranno raccolti, se

possibile, tramite i Comitati Provinciali dei Garanti di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, o

analogo organismo, e trasmessi al CNEL. II CNEL raccoqlierà i dati relativi ai voti per ambito contrattuale e

per organizzazione e, unitamente ai dati relativi agli iscritti ricevuti dall'INPS, ne effettuerà la ponderazione

al fine di determinare la rappresentanza per ogni singola organizzazione sindacale aderente alle

Confederazioni firmatarie della presente intesa e per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro.

5. La certificazione della rappresentatività di ogni singola organizzazione sindacale aderente alle

Confederazioni firmatarie della presente intesa, utile per essere ammessa alla contrattazione collettiva

nazionale, così come definita nell'intesa del 28/6/2011 (ossia il 5%), sarà determinata come media semplice

fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle

RSU (sui totale dei votanti), quindi, con un peso pari al 50% per ognuno dei due dati.

6. Fermo restando quanto già sopra definite in materia di RSU, nonché quanto previsto dall'accordo del

28/6/2011, Ie parti convengono che:

•viene confermato il principio stabilito nell'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, ossia che Ie

organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, che comunque ad

essa aderiscano, partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed

espressamente a costituire RSA ai sensi della legge n. 300/70;

•Ie organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, che comunque ad

essa aderiscano, nelle realtà in cui siano state o vengano costituite Ie RSU, si impegnano a non costituire

RSA;

Segue..

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IL C.D. PROTOCOLLO D’INTESA 31 MAGGIO 2013 E LE REGOLE

SULLA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE

•In ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la presenza di RSU o RSA, il

passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni

aderenti alle Confederazioni firmatarie il presente accordo.

•Ie RSU scadute alla data di sottoscrizione dell'intesa saranno rinnovate nei successivi sei mesi;

•Ie RSU saranno elette con voto proporzionale;

•il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determina la decadenza

dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.

7. Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si impegnano a rendere coerenti Ie regole dell’accordo interconfederale del

dicembre 1993, con i suddetti principi, anche con riferimento all'esercizio dei diritti sindacali e,

segnatamente, con quelli n tema di diritto di assemblea in capo alle Organizzazioni sindacali firmatarie della

presente intesa, titolarità della contrattazione di secondo livello e diritto di voto per l'insieme dei lavoratori

dipendenti

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IL C.D. PROTOCOLLO D’INTESA 31 MAGGIO 2013 E LE REGOLE

SULLA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE

Titolarità ed efficacia della contrattazione

1. Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale Ie Federazioni delle Organizzazioni

Sindacali firmatarie del presente accordo che abbiano, nell'ambito di applicazione del contratto

collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la

media fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale

voti ottenuti su voti espressi).

2. Nel rispetto della Iibertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale, Ie Federazioni di categoria - per

ogni singolo CCNL - decideranno Ie modalità di definizione della piattaforma e della delegazione trattante e

Ie relative attribuzioni con proprio regolamento.

In tale ambito, e in coerenza con Ie regole definite nella presente intesa, Ie Organizzazioni Sindacali

favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di piattaforme unitarie.

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in assenza di piattaforma unitaria, la parte

datoriale favorirà , in ogni categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma

presentata da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività

nel settore pari almeno al 50% +1.

3. I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che

rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza, come sopra determinata, previa

consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice - Ie cui modalità

saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto - saranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione

formale dell'accordo, come sopra descritta, costituirà l'atto vincolante per entrambe Ie Parti.

Segue…

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IL C.D. PROTOCOLLO D’INTESA 31 MAGGIO 2013 E LE REGOLE

SULLA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE

4. II rispetto delle procedure sopra definite comporta, infatti, oltre I'applicazione degli accordi

all'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici, la piena esigibilità per tutte Ie organizzazioni aderenti

alle parti firmatarie della presente intesa. Conseguentemente Ie Parti firmatarie e Ie rispettive

Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli

accordi così definiti.

5. I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle condizioni di cui sopra, dovranno

definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte Ie parti,

l'esiqibilità degli impegni assunti e Ie conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei

principi stabiliti con la presente intesa.

6. Le parti firmatarie della presente intesa si impegnano a far rispettare i principi qui concordati e si

impegnano, altresì affinchè Ie rispettive strutture ad esse aderenti e Ie rispettive articolazioni a livello

territoriale e aziendale si attengano a quanto concordato nel presente accordo.

7. Le parti sono impegnate, nel rispetto di quanto definito, a monitorare la puntuale attuazione dei principi

qui concordati, nonché a concordare rnodalità di definizione di eventuali controversie sorte come

conseguenza della loro concreta applicazione.

Si tratta di un accordo per così dire “programmatico”, che contiene solo i principi generali,

implicanti una successiva attività negoziale di specificazione, vuoi a livello interconfederale, vuoi a

livello dei singoli contratti nazionali di categoria.

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IL REGOLAMENTO ATTUATIVO

DELL’ACCORDO DEL 31 MAGGIO

2013: TESTO UNICO SULLA

RAPPRESENTANZA DEL 10

GENNAIO 2014

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49

IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL’ACCORDO DEL 31 MAGGIO

2013: TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA

Il testo unico regola sia la misurabilità e la certificazione della rappresentanza a livello

nazionale e aziendale, sia il delicato tema della efficacia dei contratti collettivi a entrambi i

livelli.

Per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, saranno presi a riferimento i dati

associativi rilevati annualmente (deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai

lavoratori) e i dati elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle elezioni delle Rsu.

Pertanto, sarà possibile attribuire ad ogni organizzazione sindacale un indicatore numerico

che ne esprimerà la rappresentatività relativa.

Il TU prevede che sia efficace ed esigibile il contratto di categoria sottoscritto dai

sindacati che presentino un indice di rappresentatività di almeno il 50% +1, previa

consultazione a maggioranza dei lavoratori votanti.

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IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL’ACCORDO DEL 31 MAGGIO

2013: TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA

Per quanto riguarda la contrattazione aziendale, il TU stabilisce che si eserciti per le

materie delegate e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di

categoria o dalla legge.

Il TU lascia ampio spazio alla libertà negoziale a livello azienda laddove precisa che è

possibile definire specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei

contratti collettivi nazionali di lavoro, nei limiti e con le procedure previste dagli stessi

contratti.

Al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo

sviluppo economico e occupazionale dell’impresa, possono definire intese “in deroga”

con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale, riguardanti gli istituti del

contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e

l’organizzazione del lavoro.

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IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL’ACCORDO DEL 31 MAGGIO

2013: TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA

Il testo del 10 gennaio si è preoccupato di dare una risposta ai problemi

applicativi lasciati irrisolti dalla sentenza del 23 luglio 2013, n. 231 che

ha vincolato la legittimazione delle Rsa alla effettiva partecipazione del

sindacato alle trattative del rinnovo contrattuale, senza chiarirne i

confini.

Il TU precisa che, ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti

dalla legge, si intendono partecipanti alla negoziazione le organizzazione

che abbiano raggiunto il 5% di rappresentanza e che abbiano partecipato

alla definizione della piattaforma prendendo parte alla delegazione che ha

trattato il rinnovo del CCNL.

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