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0 Giugno 2011 Emissione (Apulia System Srl) Francone Giuseppe (Legale Rappresentante Francone Srl) Data Descrizione Redatto Approvato R E V I S I O N E Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ex artt. 214 e 216 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii. e DMA 5 febbraio 1998 modificato dal DMA 186/2006 STUDIO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ (ex art. 20 ed allegato IV Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.) R1 - RELAZIONE CONFORMITA’ PIANI E PROGETTI

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0 Giugno 2011 Emissione (Apulia System Srl) Francone Giuseppe

(Legale Rappresentante Francone Srl)

N° Data Descrizione Redatto Approvato

R E V I S I O N E

Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi

ex artt. 214 e 216 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii. e DMA 5 febbraio 1998 modificato

dal DMA 186/2006

STUDIO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’

(ex art. 20 ed allegato IV Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

R1 - RELAZIONE CONFORMITA’ PIANI E PROGETTI

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INDICE

1.  PREMESSA ............................................................................................................................. 3 

2.  INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO .............................................................. 5 

3.  INQUADRAMENTO DEL SITO RISPETTO AI PIANI DI GESTIONE E ASSETTO DEL

TERRITORIO ........................................................................................................................... 6 

3.1  INQUADRAMENTO DEL SITO AI SENSI DEL P.R.G ............................................ 7 

3.2  INQUADRAMENTO DEL SITO AI SENSI DEL PUTT/P ......................................... 8 

3.2.1  Introduzione ................................................................................................................ 8 

3.2.2  Aspetti di dettaglio ..................................................................................................... 9 

3.3  PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO ............................................................ 12 

3.3.1  Finalità del PAI ......................................................................................................... 14 

3.3.2  Analisi del rischio idrogeologico ed idraulico ....................................................... 15 

3.3.3  Carta Idrogeomorfologica ....................................................................................... 17 

3.4  PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE PUGLIA ......................... 19 

3.4.1  Inquadramento normativo ...................................................................................... 19 

3.4.2  Disposizioni di prima attuazione del PTA – Prime misure di salvaguardia ...... 21 

3.5  Zone ZPS, SIC, pSIC e altre aree vincolate ......................................................... 27 

3.6  PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ...................... 29 

3.6.1  Gli obiettivi del Piano regionale e scelte in merito agli impianti di trattamento e

smaltimento di rifiuti speciali .................................................................................. 30 

3.6.2  Criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e

smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, anche ex artt. 214-

216 del Dlgs 152/2006 s.m.i. ................................................................................. 30 

4.  CONCLUSIONI ...................................................................................................................... 36 

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1. PREMESSA

La FRANCONE SRL si occupa di estrazione, frantumazione, vendita di aggregati lapidei,

e raccolta, stoccaggio e recupero di rifiuti inerti.

La ditta, con sede legale a Bari alla Strada Tresca n. 86, è sita al confine tra il territorio

comunale di Bari e quello di Bitritto.

La società con Determina del Servizio Rifiuti n. 29 del 23 aprile 2004 (allegato 1.1) era

autorizzata alle attività di “messa in riserva ” (voce R13 dell’allegato C alla parte IV del

d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e al “riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche”

(voce R5 dell’allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) dei rifiuti di tipologia

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.11., (ai sensi dell’allegato 1- suballegato 1 - del Dm 5 febbraio

1998 e ss.mm.ii.).

In occasione del rinnovo della predetta Determina n. 29 e della modifica della

compagine societaria, la Francone Srl ha effettuato rinnovo per la sola “messa in

riserva” (R13) per i rifiuti di tipologia 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.11, 7.31/bis (ai sensi

dell’allegato 1 - suballegato 1, del Dm 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.) per un quantitativo

complessivo pari a 180.000 t/anno, come da Determina n. 782 del Servizio Ambiente e

Rifiuti del 7 dicembre 2010 (allegato 1.2).

L’attività di messa in riserva R13 si svolge nel territorio comunale di Bitritto accatastato al

fg. 2 p.lla 210 (tav. 1.1, tav. 1.2 e tav.1).

La società, con la presente richiesta di Verifica di assoggettabilità, intende richiedere

l’inserimento dell’attività di “riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche” (R5

dell’allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) per i rifiuti di tipologia 7.1, 7.2,

7.3, 7.4, 7.6, 7.11, 7.31 bis per un quantitativo pari a 150.000 t/anno (500 t/giorno).

L’attività di recupero (R5) si svolgerà nel territorio comunale di Bari accatastato al fg. 74

p.lla 81 (tav. 1.1, tav. 1.2 e tav. 1).

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Con l’emanazione del DLgs 3 aprile 2006, n.152 e con i successivi provvedimenti di

modifica (DLgs 16 gennaio 2008, n.4 DLgs 29 gennaio 2010, n.128) è stata riformulata la

disciplina sulla procedura di Verifica di assoggettabilità, riportata all’articolo 20 del citato

decreto.

In merito alle categorie progettuali rientranti nell’allegato IV, parte II, del DLgs 152/2006 e

ss.mm.ii. (progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità) si segnala come al punto 7.z.b)

(Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva

superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della

parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) siano individuati anche gli

impianti di recupero, ivi inclusi quelli soggetti a procedura semplificata.

Sebbene la l.r. n. 11 del 12 aprile 2001 sia decaduta (la Regione Puglia ha disciplinato con

detta legge le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale), e né il DLgs 152/2006 e i

successivi provvedimenti di rettifica (DLgs 16 gennaio 2008, n.4 e DLgs 29 gennaio 2010,

n.128) disciplinano i contenuti e le componenti dello Studio preliminare ambientale, si è

fatto riferimento a quanto previsto dall’articolo 16 comma 1 lettera c) della citata l.r.

11/2001 e ss.mm.ii.

L’impianto della ditta Francone Srl è un impianto già esistente e autorizzato alla

messa in riserva (R13) in forza della Determinazione Dirigenziale n.782 del 7

dicembre 2010 (allegato 1.1); con la richiesta di inserimento dell’attività di

recupero/riciclo di altre sostanza inorganiche (R5) per un quantitativo superiore alle

10 t/giorno, la società deve sottoporsi alla verifica di assoggettabilità a VIA, per

quanto suddetto.

Nella presente relazione si è proceduto alla verifica della rispondenza della richiesta

suddetta alle previsioni dei piani, programmi, norme vigenti in materia di ubicazione

di impianti di gestione rifiuti.

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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO

La società ha sede legale in Bari Strada Tresca n. 86 e sede operativa in agro di Bitritto,

con accesso dal civico n. 91 della Strada Tresca in Bari (si vedano allegati tav. 1.1 e tav.

1.2 e tav.1) e in agro di Bari.

L’area in cui è ubicato l’opificio è accatastata:

al foglio di mappa 2 particella 210 del comune di Bitritto, per le attività di messa

in riserva (R13), già autorizzate;

al foglio di mappa 74 particella 81 del comune di Bari, per le attività di

recupero/riciclo di altre sostanza inorganiche (R5) da autorizzarsi;

al foglio di mappa 29 particelle 141 e 103 del comune di Bari, rispettivamente,

per officina di manutenzione/bilico e per uffici.

L’area in cui si svolgono le attività della società è ad una quota di circa 20 s.l.m., e dista

circa:

8 km dalla costa,

7 km dal centro abitato di Bari,

2 km dal centro abitato di Bitritto e

2 km dai più vicini insediamenti abitativi della città di Bari (quartiere Carbonara di

Bari).

L’impianto è facilmente raggiungibile percorrendo la S.P.238 – A14, ed attraverso la

viabilità di collegamento tra Bari e Bitritto.

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Fig. 1 Inquadramento territoriale dell’impianto Francone Srl.

3. INQUADRAMENTO DEL SITO RISPETTO AI PIANI DI GESTIONE E ASSETTO

DEL TERRITORIO

In questa sezione si analizzeranno i principali strumenti di programmazione comunale e

sovracomunale attualmente vigenti, nell’intento di evidenziare la coerenza dell’ubicazione

dell’impianto esistente oggetto del presente studio di assoggettabilità con le previsioni

degli strumenti di pianificazione di seguito elencati:

Pian Regolatore Generale del Comune di Bitritto (PRGC);

Piano Regolatore del Comune di Bari (PRG);

Piano Urbanistico Tematico Territoriale e del Paesaggio della Regione Puglia

(PUTT/p);

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);

Piano di Tutela delle Acque (PTA);

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR).

Francone Srl

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Le verifiche tecniche in merito alla sussistenza di possibili vincoli nell’area interessata

all’attuale ubicazione dell’impianto sono state effettuate consultando la cartografia ufficiale

allegata ai predetti piani.

3.1 INQUADRAMENTO DEL SITO AI SENSI DEL P.R.G

Le aree in cui si svolgono le attività di messa in riserva (R13) e, successivamente, quelle

di recupero/riciclo (R5) sono distinte:

al foglio di mappa 2 particella 210 del comune di Bitritto (Tav. 1.3), per le

attività di messa in riserva (R13), già autorizzate;

al foglio di mappa 74 particella 81 del comune di Bari (Tav.1.3)., per le attività di

recupero/riciclo di altre sostanza inorganiche (R5) da autorizzarsi;

In particolare, secondo gli strumenti urbanistici dei comuni di Bari e Bitritto:

la particella 210 del foglio di mappa 2 del comune di Bitritto ricade in “Zona di tipo

E- Sottozona EN Aree agricole per la conduzione agricola normale” (allegato

3.1.a “Certificato di destinazione Urbanistica").

la particella 81 del foglio di mappa 74 del comune di Bari ricade in “Zona per

attività primarie di tipo A” (allegato 3.1.b “Certificato di destinazione

Urbanistica");

Per quanto concerne le Norme tecniche di attuazione del comune di Bari, le zone per

attività primarie di tipo A sono destinate in prevalenza all'agricoltura, alle foreste, alla

caccia ed alla pesca; in esse sono ammesse attività industriali connesse con le industrie

estrattive.

Per quanto riguarda le Norme tecniche di attuazione del comune di Bitritto, le zone per

attività primarie di tipo EN sono destinate in prevalenza alla agricoltura e alla

forestazione. Il P.R.G.C. ammette la realizzazione della residenza limitatamente alla

abitazione del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo. Il P.R.G.C. ammette, inoltre,

l’insediamento di attività industriali strettamente connesse con le attività estrattive

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Da quanto suddetto, secondo le Norme tecniche di attuazione di ciascuna, si evince

che la destinazione d’uso prevista per l’area su cui insiste la società Francone Srl è,

di fatto, compatibile con le attività di recupero attualmente svolte e da inserire.

3.2 INQUADRAMENTO DEL SITO AI SENSI DEL PUTT/P

3.2.1 Introduzione

Il Piano Urbanistico Tematico Territoriale/Paesaggio (PUTT/p) è stato approvato in

maniera definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2000, n. 1748.

Il piano è stato redatto “in adempimento a quanto disposto dall’art.149 del DLgs

29.10.1999, n.490 e della L.r. 31.05.1980, n.56 che disciplina i processi di trasformazione

fisica e l’uso del territorio allo scopo di: tutelarne l’identità storica culturale, rendere

compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti, e il suo uso sociale

nonché promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali”.

Esso si configura come uno strumento di pianificazione finalizzato a fornire tutti gli

elementi utili affinché la trasformazione e l’uso del territorio avvengano nel rispetto delle

peculiarità paesistiche e ambientali dello specifico contesto di riferimento.

Per raggiungere gli obiettivi enunciati, il PUTT/p ha introdotto un sistema di vincoli che

tutela le peculiarità del territorio di riferimento.

Al predetto documento sono, altresì, allegate una serie di cartografie tematiche che

riportano le zone sottoposte a vincolo a seguito dell’adozione dello strumento regionale di

tutela del paesaggio.

Le indicazioni riguardanti le aree vincolate sono contenute nelle cartografie tematiche

allegate al PUTT/p di seguito riportate:

Ambiti Territoriali Estesi;

Vincoli ex lege 1497/39

Decreti Galasso;

Vincoli Idrogeologici;

Boschi, macchie, parchi, e biotipi;

Catasto grotte;

Vincoli architettonici e archeologici;

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Idrografia superficiale;

Usi civici;

Protezione della fauna e della flora

In questa sezione, partendo dall’analisi della cartografia ufficiale prodotta dalla Regione

Puglia, recepita dal Comune di Bari e Bitritto, è stata verificata l’assenza di vincoli che

possano costituire un ostacolo alla ampliamento dell’attività all’interno dell’impianto della

Francone Srl.

3.2.2 Aspetti di dettaglio

Il PUTT/p definisce:

1. gli Ambiti Territoriali Estesi di cui al Titolo II della N.T.A del Piano;

2. gli Ambiti Territoriali Distinti, di cui al Titolo III delle N.T.A del Piano;

3. i territori costruiti.

Gli Ambiti Territoriali Estesi sono distinti in quattro classi, secondo le specifiche

caratteristiche di seguito riportate, con riferimento al livello dei valori paesaggistici, in:

Valore eccezionale (“Ambito A”), laddove sussista almeno un bene costitutivo di

uno dei sottoinsiemi strutturanti il territorio (geomorfologico, naturalistico, storico-

insediativi), di riconosciuta unicità e/o singolarità con o senza prescrizioni

vincolistiche preesistenti;

Valore rilevante (“Ambito B”), laddove sussistono condizioni di compresenza di

più beni costitutivi di uno dei sottoinsiemi strutturanti il territorio ed almeno un

vincolo diffuso (idrogeologico, ex lege 1497/39, legge Galasso);

Valore distinguibile (“Ambito C”), laddove sussistono condizioni di presenza di

almeno un bene costitutivo di uno dei sottoinsiemi strutturanti il territorio e almeno

un vincolo diffuso (idrogeologico, ex lege 1497/39, legge Galasso);

Valore relativo (“Ambito D”), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene

costitutivo di uno dei sottoinsiemi strutturanti il territorio, sussista la presenza di

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vincoli diffusi (idrogeologico, ex lege 1497/39, legge Galasso) che ne individui una

significatività;

Valore normale (“E”), laddove non è direttamente dichiarabile un significativo

valore paesaggistico

I terreni e gli immobili compresi negli ambiti territoriali estesi A, B, C, e D, sono sottoposti a

tutela diretta del Piano e:

1. non possono essere oggetto di lavori che comportino modifiche del loro stato fisico

o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata apposita

autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 5.01 delle NTA del Piano;

2. non possono essere oggetto degli effetti di pianificazione di livello territoriale e di

livello comunale senza che, per detti piani, sia stato lasciato il parere paesaggistico

di cui all’art. 5.03 delle NTA del Piano;

3. non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, così come

definiti dall’art. 4.01 delle NTA del Piano, senza che per gli stessi sia stata rilasciata

l’attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 5.04 delle NTA del Piano

Gli Ambiti Territoriali Distinti previsti dal Piano si riferiscono a elementi puntuali o di

estensione limitata per i quali sono stati individuati due diverse tipologie di vincolo di tutela

da parte del PUTT/p, che a loro volta prevedono due differenti regimi di salvaguardia:

Area di pertinenza: Perimetro dello specifico ambito territoriale distinto la cui

ampiezza è definita dal PUTT/p in fase di prima attuazione e successivamente

confermato in sede di recepimento del piano nel PRG comunale;

Area annessa: Fascia perimetrale di tutela la cui ampiezza è definita dal PUTT/p in

fase di prima attuazione e successivamente confermata in sede di recepimento del

piano nel PRG comunale.

Le diverse tipologie di Ambiti Territoriali Distinti e per i quali il Piano prevede dei regimi di

tutela cui ottemperare sono:

Emergenze geologiche, morfologiche e idrogeologiche;

Coste: aree litoranee e aree annesse;

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Corsi d’acqua;

Versanti e crinali;

Boschi e macchie;

Beni naturalistici;

Zone umide;

Aree protette;

Beni diffusi nel paesaggio;

Zone archeologiche;

Beni architettonici extraurbani;

Paesaggio agrario e usi civici;

Punti panoramici.

Vengono definiti territori costruiti, in applicazione dell’art.1 della legge 431/1985:

1. le aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “A” e “B”;

2. aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “C” oppure

come zone “turistiche”, “direzionali”, “artigianali”, “industriali”, “miste” se, alla data

del 6 giugno 1990, incluse in strumento urbanistico esecutivo (piano

particolareggiato o piano di lottizzazione) regolarmente presentato e, inoltre, le aree

incluse, anche se in percentuale, in Programmi Pluriennali di Attuazione approvati

alla stessa data;

3. aree che, ancorché non tipizzate come zone omogenee “B” dagli strumenti

urbanistici vigenti:

o non abbiano, di fatto, le caratteristiche (ai sensi del DIM n. 1444/1968),

vengano riconosciute come regolarmente edificate, e vengano perimetrale

su cartografia catastale con specifica deliberazione del Consiglio Comunale;

o siano intercluse nell’interno del perimetro definito dalla presenza di maglie

regolarmente edificate, e vengano perimetrale su cartografia catastale con

specifica deliberazione di Consiglio Comunale

Le norme contenute nel Piano non trovano applicazione all’interno dei territori disciplinati

dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale.

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Dall’analisi della cartografia tematica allegata al presente studio di verifica di compatibilità

ambientale (Tav. da 4.1 a 4.10), e secondo quanto certificato dai comuni di Bitritto e Bari

nei certificati di destinazione urbanistici rilasciati (allegato 3.1.a e 3.1.b), l’area

dell’impianto non ricade in alcun ambito territoriale esteso e tantomeno si configura

come un ambito territoriale distinto.

3.3 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

La Legge n.183/1989 sulla difesa del suolo ha stabilito che il bacino idrografico è costituito

dal “territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in

superficie, si raccolgono in un determinato corso d’acqua direttamente o per mezzo di

affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso

d’acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare e il litorale marittimo

prospiciente”.

Strumento di gestione del bacino idrografico è il Piano di Bacino che si configura quale

strumento di carattere “conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono

pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, difesa

e valorizzazione del suolo e della corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle

caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato”.

La legge 183/89 prevede che il Piano di Bacino debba essere non un semplice studio

corredato da proposte di intervento, ma un aggiornamento continuo delle problematiche e

delle soluzioni.

L’impianto iniziale della Legge 183/89 ha subito nel tempo integrazioni dovute soprattutto

alla constatazione della difficoltà da parte delle Autorità di Bacino e delle Regioni di

elaborare un Piano di gestione del territorio di competenza, data la mole di dati da

ricercare, alcuni dei quali non erano di immediato reperimento, e le molteplici finalità del

predetto documento.

Prima importante modifica alla legge 183/89 si è avuta con la legge 493/94, la quale ha

aggiunto i commi 6/bis e 6/ter all’articolo 17.

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Il comma 6/bis stabilisce che, in attesa della pianificazione di bacino, le Autorità di Bacino

adottino misure di salvaguardia immediatamente vincolanti e in vigore fino

all’approvazione del Piano e comunque per non più di tre anni.

Il comma 6/ter introduce la possibilità di redigere e approvare i piani di bacino per

sottobacini o tematismi che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate

rispetto ai contenuti di cui al comma 3 dell’articolo 17 della Legge 183/89.

Con l’alluvione di Sarno è emanato il Decreto 180/98 che ha dato un impulso significativo

alla pianificazione stralcio fissando una data per l’adozione dei rispettivi piani al 31.12.98,

poi slittata al 30.06.99, con la legge di conversione 267/98, data poi definitivamente fissata

al 30.04.01 con la legge di conversione del Decreto Soverato n. 279/2000.

Il PAI è stato adottato dall’Autorità di Bacino della Puglia con Deliberazione 15 dicembre

2004, n.25, e costituisce un Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall’articolo 17

comma 6 ter della Legge 18 maggio 1989, n. 183 ed ha valore di piano territoriale di

settore.

Esso è uno strumento dinamico di pianificazione come dimostrano le numerose modifiche

apportate a seguito delle osservazioni e degli elementi forniti da comuni, province e privati

in merito alla perimetrazione delle aree interessate dal rischio idraulico e geomorfologico.

Il PAI è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità

geomorfologica territorio il cui obiettivo principale è quello di mitigare i livelli di pericolosità

rilevati in sede di redazione del documento e consentire uno sviluppo sostenibile del

territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità

d'uso.

Nella gerarchia della pianificazione regionale, quindi, il PAI si colloca come uno strumento

sovraordinato di carattere regionale le cui disposizioni hanno valenza immediatamente

vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove

trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dal piano stesso.

A seguito dell’introduzione del PAI sono state perimetrate le zone interessate da rischi

pericolosità idraulica (allagamenti) e geomorfologica (instabilità del suolo).

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3.3.1 Finalità del PAI

Il PAI adottato dalla regione Puglia ha le seguenti finalità:

la sistemazione, la conservazione e il recupero del suolo nei bacini imbriferi, con

interventi idrogeologici, idraulici, idraulico – forestali, idraulico – agrari compatibili

con i criteri di recupero naturalistico;

la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa

degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi ed altri fenomeni di

dissesto;

il riordino del vincolo idrogeologico;

la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua;

lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena, di pronto

intervento idraulico, nonché di gestione degli impianti.

A tal fine il PAI prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

la definizione del quadro del rischio idraulico e idrogeologico a proposito dei

fenomeni di dissesto evidenziati;

l’adeguamento degli strumenti urbanistico-territoriale;

l’apposizione di vincoli, l’indicazione di prescrizioni, l’erogazione di incentivi e

l’individuazione delle destinazioni d’uso del suolo più idonee in relazione al diverso

grado di rischio riscontrato;

l’individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico e ambientale,

nonché alla tutela e al recupero dei valori monumentali e ambientali presenti;

l’individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi,

che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;

la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle

infrastrutture con modalità di intervento che favoriscano la conservazione e il

recupero delle caratteristiche naturali del terreno;

la difesa e la regolarizzazione dei corsi d’acqua, con specifica attenzione ala

valorizzazione della naturalità dei bacini idrografici;

il monitoraggio dello stato dei dissesti.

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La determinazione più rilevante ai fini dell’uso del territorio è senza dubbio l’individuazione

delle aree a pericolosità idraulica e di idrogeologica, ovvero a rischio di allagamento o di

frana.

3.3.2 Analisi del rischio idrogeologico ed idraulico

Il rischio idrogeologico è una grandezza che mette in relazione la pericolosità, intesa come

caratteristica di un territorio che lo rende vulnerabile a fenomeno di dissesto (frane,

alluvioni, ecc.) e la presenza sul territorio di beni in termini di vite umane e di insediamenti

urbani, industriali, infrastrutture, beni storici, artistici, ambientali, ecc.

Il rischio (R) è definito come l’entità del danno atteso in seguito al verificarsi di un

particolare evento calamitoso, in un intervallo di tempo definito, in una data area; esso è

correlato a:

1. pericolosità (P): probabilità di accadimento dell’evento calamitoso entro un definito

arco temporale (frequenza), con determinate caratteristiche di magnitudo

(intensità):

2. vulnerabilità (V): espressa in una scala variabile da zero (nessun danno) a uno

(distruzione totale), intesa come grado di perdita atteso, per un certo elemento, in

funzione dell’intensità dell’evento calamitoso considerato;

3. valore esposto (E) o esposizione dell’elemento a rischio: espresso dal numero di

presenze umane e/o dal valore delle risorse naturali ed economiche che sono

esposte a un determinato pericolo.

In termini analitici, il rischio idrogeologico può essere espresso attraverso una matrice dei

tre fattori suddetti:

R = R(P, V, E)

Con riferimento al DPCM 29 settembre 1998 “Atto di indirizzo per l’individuazione dei

criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 11 giugno

1998, n. 180” è possibile definire quattro classi di rischio:

1. moderato R1: i danni sociali economici e al patrimonio ambientale sono marginali;

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2. medio R2: si hanno danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio

ambientale che non pregiudicano l’incolumità del personale, l’agibilità degli edifici e

la funzionalità delle attività economiche

3. elevato R3: sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali

agli edifici e alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione

di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio

ambientale;

4. molto elevato R4: sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle

persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale e la

distruzione di attività socioeconomiche

In merito al rischio idraulico, il tracciamento delle aree inondabili avviene sulla base dei

livelli di piena stimati con la modellazione idrologica e idraulica per tempi di ritorno di 30,

200 e 500 anni.

Il PAI classifica, quindi, le aree caratterizzate da un significativo livello di pericolosità

idraulica, nel seguente modo:

Aree ad alta probabilità di inondazione (AP): trattasi di porzioni di territorio

interessate da allagamenti con un tempo di ritorno (frequenza) inferiore ai 30 anni;

Aree a media probabilità di inondazione (MP): trattasi di porzioni di territorio

interessate da allagamenti con un tempo di ritorno (frequenza) compresa tra i 30

anni ed i 200 anni;

Aree a bassa probabilità di inondazione (BP): trattasi di porzioni di territorio

interessate da allagamenti con un tempo di ritorno (frequenza) compresa tra i 200

ed i 500 anni

Aree Alveo Attivo (AV): trattasi di porzioni di territorio interessate da portate di

magra o di morbida, solitamente frequenti e prive di alcun rischio.

Nelle cartografie allegate al presente studio di compatibilità ambientale (disponibili sul sito

dell’Autorità di Bacino della Regione Puglia www.adb.puglia.it) si riporta la localizzazione

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dell’impianto del Centro Puglia Recuperi Srl, unitamente alle zone vincolate, per garantire

una adeguata protezione idrogeologica dell’area.

In particolare le cartografie prendono in considerazione i seguenti aspetti:

Perimetrazione delle aree a bassa, media e alta probabilità di inondazione;

Perimetrazione delle aree a rischio;

Perimetrazione delle aree a bassa, media e alta probabilità di inondazione e a

rischio.

Dall’analisi della predetta cartografia (Tavole da 3.1 a 3.3), si evince come l’impianto

del Francone Srl non ricada in aree soggette a pericolosità idraulica o in aree a

rischio.

3.3.3 Carta Idrogeomorfologica

La Giunta Regionale della Puglia, con delibera n. 1792 del 2007, ha affidato all’Autorità di

Bacino della Puglia il compito di redigere una nuova Carta Idrogeomorfologica del territorio

pugliese, quale parte integrante del quadro conoscitivo del nuovo Piano Paesaggistico

Territoriale Regionale (PPTR), adeguato al Decreto Legislativo 42/2004.

La nuova Carta Idrogeomorfologica della Puglia intende rappresentare uno strumento

operativo concreto ed indispensabile in grado di fornire un efficace supporto conoscitivo

finalizzato ad una più corretta politica di integrazione delle dinamiche naturali nelle scelte

di pianificazione e programmazione dei futuri assetti del territorio pugliese a diversa scala,

dove un importante impulso al rinnovamento culturale e alla programmazione in tale

materia è stato di recente avviato con i nuovi indirizzi operativi proposti dal DRAG, nel

presupposto di porre a fattore comune i numerosi livelli di conoscenze, già patrimonio

delle singole realtà territoriali.

In quest'ottica la finalità ultima che intende supportare la nuova Carta Idrogeomorfologica

della Puglia è quella di affermare i valori della tutela, valorizzazione e integrazione dei

naturali assetti geomorfologici ed idrografici del territorio pugliese nei nuovi scenari di

sviluppo e delle norme d’uso di trasformazione del territorio che saranno previste dai

diversi strumenti di pianificazione e programmazione a venire.

I temi rappresentati nella Carta sono i seguenti:

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1. Elementi geologico strutturali (suddiviso in sottotemi “litologia del substrato” e

“tettonica”);

2. Pendenza;

3. Orografia;

4. Batimetria;

5. Forme di versante;

6. Forme di modellamento di corso d’acqua;

7. Forme ed elementi legati all’idrografia superficiale;

8. Bacini idrici;

9. Forme carsiche;

10. Forme ed elementi di origine marina;

11. Forme ed elementi di origine antropica;

12. Singolarità di interesse paesaggistico;

13. Limiti amministrativi.

La nuova Carta Idrogeomorfologica della Puglia è stata realizzata utilizzando come base

di riferimento i dati topografici, il modello digitale del terreno (DTM) e le ortofoto (relative al

periodo 2006-2007), realizzate dalla Regione Puglia nell’ambito del progetto della nuova

Carta Tecnica Regionale (CTR).

Si riporta in Tav. 3.4 uno stralcio del foglio di interesse (fg. 438 Bari), da cui si

evince che l’area in cui è ubicato l’impianto della Francone Srl si configura come

“area di cava attiva” per la p.lla 81 fg. 74 del comune di Bari, p.lle 141 e 103 fg. 29

del comune di Bari-Ceglie. L’area in oggetto non è comunque interessata da

particolari prescrizioni secondo il piano.

La particella 210 del foglio di mappa 2 del comune di Bari si configura, invece, come

area costituita prevalentemente da rocce calcaree e dolomitiche e, quindi, senza

particolari prescrizioni.

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3.4 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE PUGLIA

3.4.1 Inquadramento normativo

Con Ordinanza n° 3184 del 22/3/2002, il Ministro dell’Interno, delegato per il

Coordinamento della Protezione Civile, emanò le disposizioni per fronteggiare

l’emergenza “nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale dei suoli,

delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e

sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Puglia”, nominando il Presidente della

regione Puglia Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi necessari al

superamento dell’emergenza socio - economico – ambientale”

Gli artt.2, comma 1, e 7, comma 3, della predetta Ordinanza n.3184, attribuivano al

Commissario Delegato la competenza di definire e di predisporre il “Piano di Tutela delle

Acque” di cui all’ art.44 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152 (successivamente

abrogato dalla parte III del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii.).

Con successivo decreto n.191/CD/A del 13 giugno 2002 veniva approvato il “Piano

Direttore”, a stralcio del “Piano di Tutela delle Acque”, che definiva:

a) i criteri per la individuazione dei recapiti finali delle acque reflue depurate da impianti a

servizio dei centri abitati;

b) i criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree

esterne, di cui all’art.39 del DLgs n. 152/1999;

c) i limiti di immissioni per gli scarichi di acque reflue sul suolo;

d) i limiti per il riutilizzo irriguo delle acque reflue;

Con decreto n.248/CD/A del 5 agosto 2002, veniva approvato il “Programma Operativo”

relativo al “Piano di Tutela delle Acque” presentato dalla Sogesid S.p.A., la quale, in data

14 dicembre 2005, con prot. n.3937, provvedeva a consegnare agli uffici commissariali il

“Piano di Tutela delle Acque” per l’assunzione dei provvedimenti di competenza in ordine

alla sua adozione e successiva approvazione definitiva.

In data 29 aprile 2006 è entrato in vigore il DLgs n.152/2006, recante “norme in materia

ambientale”, il quale, nella sezione II della parte III, ha innovato la precedente normativa

dettata dal DLgs n.152/1999 del quale se ne è disposta la contestuale abrogazione.

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L’art.61 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii. attribuisce, tra l’altro, alle Regioni, la competenza

in ordine alla elaborazione, adozione, approvazione e attuazione dei “Piani di Tutela delle

Acque”, quale strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi

idrici e, più in generale, alla protezione dell’intero sistema idrico superficiale e sotterraneo.

Inoltre, il citato DLgs 152/2006e ss.mm.ii., all’art.121, prevedeva che entro il 31 dicembre

2006 le Autorità di Bacino Distrettuali, nel contesto delle attività di pianificazione o

mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le Province e le Autorità

d’Ambito, avrebbero dovuto definire gli obiettivi su scala di distretto cui dovevano attenersi

i Piani, nonché le priorità degli interventi.

La stessa normativa prevedeva che entro il 31 dicembre 2007 le Regioni, sentite le

Province e previa adozione di eventuali misure di salvaguardia, adottassero il PTA e lo

trasmettessero al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, nonché alle

competenti Autorità di Bacino per le verifiche di competenza.

Con deliberazione n.782 del 6.06.2006, la Giunta Regionale nell’acquisire il predetto

“PTA”, sul quale era intervenuta la validazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico,

all’uopo nominato dallo stesso Commissario Delegato, ha individuato nel Settore

Regionale “Tutela delle Acque” la Struttura competente, dando alla stessa mandato di

avviare le procedure finalizzate all’adozione del “PTA”, di cui all’art. 121 del DLgs 152/06,

nonché di predisporre tutti gli atti connessi per le determinazioni di competenza della

Giunta e del Consiglio Regionale, e disponendo, inoltre, la trasmissione del Piano stesso

all’Autorità di Bacino Puglia per le relative valutazioni.

Pertanto, in esecuzione di quanto disposto dalla citata delibera giuntale, in data 31 luglio

2006, il Settore provvedeva a presentare e a consegnare il “PTA” all’Autorità di Bacino

Puglia, all’Autorità Territoriale Ottimale (ATO Puglia) e alle Province territorialmente

competenti.

L’Autorità di Bacino della Puglia, con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 292 del

16/11/06, in ottemperanza alla richiesta formulata nella delibera di G.R. n.782 del

6.06.2006, esprimeva parere favorevole al PTA con osservazioni.

Il PTA si determina come “Progetto di Piano” e ha necessità che sia implementato

acquisendo, in particolare, i dati del monitoraggio dei corpi idrici, anche ai fini di valutare la

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loro corrispondenza agli esiti dei modelli di simulazione utilizzati in carenza degli stessi

dati da parte della Sogesid S.p.A. nella redazione dello strumento di programmazione e

pianificazione di cui sopra.

Con delibera Regionale del 19 giugno 2007, n. 833 (pubblicata sul BURP n. . 102 del 18

luglio 2007) veniva adottato il PTA dalla Giunta Regionale, unitamente alle prime misure di

salvaguardia.

Successivamente, con Deliberazione Regionale del 4 agosto 2009, n. 1441 (pubblicata sul

BURP n. 130 suppl. del 24-8-2009), la Giunta Regionale ha approvato le integrazioni e

modificazioni apportate al “Piano di Tutela delle Acque” adottato con la precedente

deliberazione di Giunta Regionale n. 883 del 19 giugno 2007, trasmettendo il PTA al

consiglio Regionale per la sua approvazione definitiva ai sensi dell’art. 121 del DLgs n.

152/2006.

Infine, con deliberazione del Consiglio Regionale del 20.10.2009, n. 230, è stato approvato

il PTA, dando atto che le “Prime misure di salvaguardia” adottate con deliberazione di

Giunta regionale 19 giugno 2007, n. 883, vigono fino all’adozione dei regolamenti di

attuazione a seguito della deliberazione di approvazione definitiva del PTA. Dalla stessa

data della sua approvazione entrano in vigore le “Misure di tutela” individuate nello stesso

Piano (Allegato tecnico n. 14) finalizzate a conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli

obiettivi di qualità ambientale ex articolo 76, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

3.4.2 Disposizioni di prima attuazione del PTA – Prime misure di salvaguardia

I risultati dell’attività conoscitiva posta in essere sino a oggi hanno messo in luce la

sussistenza di una serie di criticità sul territorio regionale della Puglia, soprattutto con

riferimento alle risorse idriche sotterranee, soggette a fenomeni di depauperamento,

salinizzazione delle acque di falda ivi circolanti, a pressione antropica in senso lato, tali da

rendere necessaria l’assunzione, contestualmente all’adozione del “Progetto di PTA”, di

“prime misure di salvaguardia” relative agli aspetti per i quali appare urgente e

indispensabile anticipare l’applicazione delle misure di tutela previste dal progetto di PTA

stesso.

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Va precisato che le prescrizioni contenute nelle suddette “prime misure” assumono

carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni, per gli enti pubblici,

nonché per i soggetti privati, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione

dei suddetti provvedimenti.

Con delibera Regionale del 19 giugno 2007, n 883, pubblicata sul BURP n. 102 del 18

luglio 2007, la Regione ai sensi dell’art.121 del DLgs 152/06, comma 2, in attesa

dell’approvazione definitiva del Piano di Tutela delle Acque, ha adottato le prime “misure di

salvaguardia” distinte in:

a) Misure di Tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei;

b) Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale idrogeologica;

c) Misure integrative.

Inoltre, come già detto al paragrafo precedente, con deliberazione del Consiglio Regionale

del 20.10.2009, n. 230 di approvazione del PTA, si dà atto che le “Prime misure di

salvaguardia” adottate con la citata deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2007, n.

883, vigono fino all’adozione dei regolamenti di attuazione a seguito della deliberazione di

approvazione definitiva del PTA. Dalla stessa data della sua approvazione entrano in

vigore le “Misure di tutela” individuate nello stesso Piano (Allegato tecnico n. 14)

finalizzate a conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi di qualità ambientale ex

articolo 76, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

Nelle more dell’approvazione definitiva del Piano, le Amministrazioni pubbliche devono

comunque tener conto delle indicazioni contenute nel Piano di Tutela adottato, in merito:

a) all’autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con

le previsioni del Piano adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa

l’attuazione;

b) all’approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che

siano in contrasto con le previsioni del Piano adottato.

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Nei paragrafi seguenti vengono illustrate le misure di tutela nei confronti del territorio in cui

ricade l’impianto della ditta Francone Srl, in riferimento alle prime misure di salvaguardia

approvate con delibera Regionale del 19 giugno 2007, n 883, pubblicata sul BURP n. 102

del 18 luglio 2007).

MISURE DI TUTELA QUALI-QUANTITATIVA DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI -

“Aree di vincolo d’uso degli acquiferi”

Di seguito si riportano le prescrizioni relative alle “aree di vincolo d’uso degli acquiferi”,

così come individuate alla Tav.B del Piano di Tutela delle Acque, e meglio perimetrate

nella cartografia di dettaglio allegata al suddetto piano (Allegato 2a del piano).

Acquifero carsico della Murgia - fascia costiera Adriatica e Jonica.

Nelle aree di cui alla Tavola B del Piano di Tutela delle Acque, “Aree interessate da

contaminazione salina”, e indicate nella cartografia di dettaglio a esso allegata (Allegato

2a - Tab.2 – Figure da 5 a 12), sono adottate le seguenti prescrizioni:

a) è sospeso il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da

utilizzare a fini irrigui o industriali.

b) è consentito il prelievo di acque marine di invasione continentale per usi produttivi,

(itticoltura, mitilicoltura), per impianti di scambio termico o dissalazione a condizione

che:

le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto

isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque

dolci e di transizione;

venga indicato preventivamente il recapito finale delle acque usate, nel rispetto

della normativa vigente.

c) In sede di rinnovo della concessione, devono essere sottoposte a verifica le quote di

attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l’avvertenza che le stesse non

risultino superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico in quota assoluta (riferita

al l.m.m.).

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d) In sede di rinnovo della concessione, nel determinare la portata massima emungibile

occorre considerare che la stessa non determini una depressione dinamica del carico

piezometrico assoluto superiore al 50% del valore dello stesso carico e comunque tale

che le acque estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le

caratteristiche dei terreni e delle colture da irrigare.

TAB.2 : Aree interessate da contaminazione salina

Comune (Sezione) Fig. Numeri dei Fogli catastali interessati

BITRITTO /

BARI

Fig.7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124

BARI (Carbonara) 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

BARI (Ceglie) 12, 13, 14, 15, 17, 20

BARI (Palese) 1, 2, 3, 4, 5

BARI (Santo Spirito) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

BARI (Torre a mare) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

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Nelle aree di cui alla Tavola B del Piano di Tutela delle Acque - Aree di tutela quali-

quantitativa, e indicate nella cartografia di dettaglio allegata al PTA (Allegato 2a - Tab.3

– Figure da 5 a 12) è previsto che:

a) In sede di rilascio di nuove autorizzazioni alla ricerca, andranno verificate le quote

previste di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con il vincolo che le stesse

non risultino superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota

assoluta (riferita al l.m.m.). A tale vincolo si potrà derogare nelle aree in cui la

circolazione idrica si esplica in condizioni confinate al di sotto del livello mare. Di tale

circostanza dovrà essere data testimonianza nella relazione idrogeologica a corredo

della richiesta di autorizzazione.

b) In sede di rilascio o di rinnovo della concessione, nel determinare la portata massima

emungibile, si richiede che la stessa non determini una depressione dinamica del

carico piezometrico assoluto superiore al 60% del valore dello stesso carico e che i

valori del contenuto salino (Residuo fisso a 180°C) e la concentrazione dello ione cloro

(espresso in mg/l di Cl-) delle acque emunte non superino rispettivamente 1 g/l o 500

mg/l.

TAB.3 : Aree di Tutela Quali-Quantitativa

Comune (Sezione) Fig. Numeri dei Fogli catastali interessati

BITRITTO

Fig.7

5, 17

BARI 73, 74, 75

BARI (Carbonara) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23

BARI (Ceglie) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24,25,

26, 27, 28, 29

BARI (Loseto) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

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L’area dell’impianto destinata al recupero di rifiuti inerti è così accatastata:

fg. 74 particella n. 81 del comune di Bari (tav. 1.1, tav.1.2 e tav.1), per le attività di

recupero R5;

fg. 2 particella n. 210 del comune di Bitritto (tav.1.1, tav.1.2 e tav.1), per le attività

di messa in riserva R13:

fg. 29 p.lla 141 e 103 del comune di Bari Ceglie (tav.1.1, tav.1.2 e tav.1), per

presenza di officina manutenzione, bilico e uffici.

Dal confronto con le tabella su riportate, si evince che il foglio 74 del comune di Bari

e il fg. 29 del comune di Bari-Ceglie sono interessati dal vincolo di tutela quali –

quantitativa.

Poiché la società in oggetto, in detti fogli, non dispone di pozzi, non è soggetta alle

prescrizioni di tutela quali- quantitative previste.

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La Francone Srl, però, nel gennaio 2011, ha ottenuto dall’Autorità di Bacino della

Puglia autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, ad uso abbattimento polveri

al fg. 29 p.lla 106 del comune di Bari (sezione Ceglie), sempre di sua proprietà.

L’area, come si evince dalle tabelle su riportate e come riportato nell’istanza di

autorizzazione rilasciata dall’Adb, è classificata come area di tutela quali-quantitativa,

relativamente all’acquifero carsico della Murgia-fascia costiera adriatica. Con le dovute

prescrizioni (allegato 3.4), quindi, l’Adb ha espresso nulla osta alle attività di ricerca.

Oltre all’autorizzazione ottenuta, si allega alla presente la relazione tecnica concernente la

ricerca delle acque sotterranee, la captazione e utilizzazione delle stesse, nonché la

relazione idrogeologica dell’area, quali documenti tecnici inviati all’ente preposto suddetto

per la richiesta di autorizzazione (allegato 3.4.1).

3.5 Zone ZPS, SIC, pSIC e altre aree vincolate

La regione Puglia, in ottemperanza a quanto disposto da norme comunitarie e nazionali,

ha introdotto una serie di vincoli volti alla tutela e alla protezione degli ecosistemi naturali

presenti nel proprio territorio.

A tal proposito, occorre precisare che è obiettivo generale della politica comunitaria (IV

Programma di Azione per l’Ambiente, Piano d’azione per la Natura e la Biodiversità del

Consiglio d’Europa in attuazione della Convenzione per la Biodiversità, Regolamento

Comunitario sui Fondi Strutturali 2000-2006) la protezione e il ripristino del funzionamento

dei sistemi naturali e arrestare la perdita della biodiversità nell’ambito dell’Unione Europea.

A tale scopo è nato il progetto “Natura 2000” che si prefigge di tutelare, dal punto di vista

ambientale, gli ecosistemi maggiormente significativi.

La rete Natura 2000 è costituita dall’insieme dei siti denominati ZPS (Zone di Protezione

Speciale per la fauna) e SIC (Siti di Importanza Comunitaria per la rilevanza dell’habitat in

esso riscontrato), attualmente proposti alla Commissione Europea, e che al termine

dell’iter istitutivo saranno designati come ZSC (Zone Speciali di Conservazione), i quali

garantiranno la presenza, mantenimento e/o ripristino di habitat e di specie peculiari del

continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione.

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Inoltre, la stesse rete Natura 2000 individua le seguenti Aree Protette:

o Riserve Naturali orientate Regionali;

o Riserve Naturali statali;

o Parchi Naturali regionali;

o Parchi Nazionali;

o Important Bird Areas.

Sulla risorsa web http://151.2.170.110/ecologia.puglia/start.html è disponibile la cartografia

ufficiale relativa alle aree del territorio comunale che sono state inserite nella rete Natura

2000.

L’area dell’impianto, consultando la cartografia on-line di cui si riporta in fig.3.5 lo

stralcio, non ricade in nessuno dei siti suddetti e, quindi, non è sottoposta a nessun

vincolo di tutela comunitaria.

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LEGENDA : Zona SIC Zona ZPS Aree protette naturali

SCALA 1:30.000

Fig.3.5: Zone SIC, ZPS e aree naturali protette.

3.6 PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, adottato con Decreto del

Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia del 28.12.2006, n.246

(B.U.R.P. 4 gennaio 2007, n. 3), affronta le seguenti tematiche:

Analisi dei flussi di rifiuti speciali e relative modalità di gestione;

Francone Srl

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Analisi della dotazione impiantistica presente sul territorio regionale;

Definizione di linee guida per la gestione dei rifiuti speciali nel territorio della regione

Puglia;

Criteri di localizzazione degli impianti di trattamento di rifiuti speciali.

Di particolare interesse per le finalità del presente piano è lo studio sui flussi di rifiuti

speciali non pericolosi, unitamente alla definizione di linee guida per la gestione dei rifiuti

speciali nel territorio della regione Puglia e di criteri di localizzazione degli impianti di

trattamento di rifiuti speciali.

3.6.1 Gli obiettivi del Piano regionale e scelte in merito agli impianti di trattamento

e smaltimento di rifiuti speciali

L’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, approvato

con Deliberazione del 28 dicembre 2009 n. 2668, e pubblicato sul B.U.R.P. del 26 gennaio

2010 n.16 affronta le seguenti tematiche:

Analisi dei flussi di rifiuti speciali e relative modalità di gestione;

Analisi della dotazione impiantistica presente sul territorio regionale;

Definizione di linee guida per la gestione dei rifiuti speciali nel territorio della regione

Puglia;

Criteri di localizzazione degli impianti di trattamento di rifiuti speciali.

Di particolare interesse sono i criteri di localizzazione degli impianti, secondo il punto 15

del Piano Regionale Gestione Rifiuti (cfr. par. 4.2 successivo).

3.6.2 Criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e

smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, anche ex artt. 214-

216 del Dlgs 152/2006 s.m.i.

Si definiscono, ai sensi del combinato disposto degli artt. 195, comma 1, lett. p), 196,

comma 1 lett. n) e o), 197, comma 1, lett. d) e 199, comma 3, lettere g) e l) del DLgs n.

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152 del 2006 ss.mm.ii., i criteri per l’individuazione delle zone idonee alla localizzazione

degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di

impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

L’identificazione del sistema dei vincoli relativi alla localizzazione di nuovi impianti per lo

smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, fatte salve tutte le

norme che disciplinano i requisiti tecnici e operativi degli impianti di gestione dei rifiuti

(d.lgs. 133/2005 e d.lgs. 36/2003), è stata ispirata ai seguenti criteri:

1) assicurare la congruità con la pianificazione già predisposta per i rifiuti urbani ed

il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione regionali previsti dalla

normativa vigente, ove adottati (art. 199, comma 5, del Dlgs 152/2006 s.m.i.);

2) favorire la minimizzazione dell’impatto ambientale degli impianti in

considerazione dei vincoli ambientali, paesaggistici, naturalistici, antropologici e dei

rischi sulla salute umana, alla luce dei fattori economici, sociali e logistici;

3) prevedere che la localizzazione di tutti i nuovi impianti, eccetto le discariche, nel

rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in aree industriali

definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relative alle parti del

territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati

(art. 196, comma 3, del Dlgs 152/06 s.m.i.);

4) definire un quadro di sintesi che consenta l’abbinamento di ciascun

vincolo/criterio ad un differente grado di prescrizione derivante dalle caratteristiche

urbanistiche e ambientali dell’area considerata, secondo la seguente

classificazione:

Vincolante (V): costituisce un vincolo di localizzazione;

Escludente (E): l’ubicazione dell’impianto è esclusa, quando l’impianto

proposto sia in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti

sulla porzione di territorio considerata;

Penalizzante (PE): l’ubicazione dell’impianto penalizza ulteriormente il

territorio su cui incide, ma non è esclusa a priori, qualora si adottino

particolari misure compensative nella progettazione/realizzazione dello

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stesso, in considerazione delle sensibilità ambientali e degli atri insediamenti

esistenti. Si rimanda alla zonizzazione da effettuarsi in sede di Piani

Provinciali per la definizione di misure specifiche, tarate sul contesto

territoriale e ambientale.

In ogni caso la localizzazione degli impianti in tali zone è subordinata alla

verifica, in sede di valutazione d’impatto ambientale e di incidenza,

dell’applicazione al ciclo produttivo delle migliori tecnologie disponibili e alla

previsione obbligatoria di misure di compensazione e mitigazione degli

impatti.

Preferenziale (PR): l’ubicazione dell’impianto è considerata preferenziale, in

considerazione di una scelta strategica del sito, dettata da esigenze di

carattere logistico, economico e ambientale.

5) localizzazione di nuovi impianti in aree servite da viabilità, anche in

considerazione dell’esigenza di ridurre gli impatti connessi ai trasporti dei rifiuti sul

territorio regionale.

6) localizzazione di nuovi impianti ad una distanza sufficiente da quelli esistenti che

consenta di distinguere e individuare il responsabile di un eventuale fenomeno di

inquinamento, al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli

efficaci, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga” (art. 178, del d.lgs.

152/06 ss.mm.ii.).

Per quanto riguarda i criteri di localizzazione per gli impianti di recupero di rifiuti speciali,

l’Aggiornamento del Piano regionale di gestione di rifiuti speciali nella Regione Puglia,

pubblicato sul BURP n. 16 del 26.01.2010, fatto salvo quanto previsto dal DLgs.

n.36/2003, prescrive quanto riportato nella seguente tabella.

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I criteri così definiti si applicano ai nuovi impianti, agli ampliamenti e alle varianti

sostanziali proposte relative agli impianti esistenti. Per gli impianti esistenti che non

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rispettano tali criteri localizzativi devono essere attivate procedure di delocalizzazione o

devono essere previste idonee misure di mitigazione/compensazione.

In particolare, per l’ubicazione del sito della Francone Srl, si evince che:

l’area non è interessata da boschi e foreste e tantomeno si classifica come

zona di alto pregio agricolo;

l’impianto è a circa 20 m s.l.m., dista circa 8 km dalla costa, circa 7 km dal

centro abitato di Bari, circa 2 km dal centro abitato di Bitritto e circa 2 km dai

più vicini insediamenti abitativi della città di Bari (quartiere Carbonara di Bari);

secondo il PTA (Piano Tutela delle Acque) e le tavole allegate al piano, si

evince che nel raggio di 200 m non ci sono opere di captazione d’uso

potabile;

secondo il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), l’area non ricade in zone ad

alta, media e bassa pericolosità idraulica, tantomeno in zone a rischio

(tav. 3.1 a 3.3); consultando anche la carta idrogeomorfologica (cfr. Tav. 4.11),

di recente redazione da parte della Regione Puglia, l’area di intervento si

configura come “area di cava attiva” e non presenta peculiarità vincolanti ai fini

della realizzazione del’impianto in oggetto;

non ricade in aree naturali protette, in aree interessate da boschi e

foreste e in zone SIC, ZPS e ZSC;

non si tratta di un sito da bonificare;

l’area dell’impianto ricadente nel comune di Bitritto (fg. 2 particella n. 21), in cui

si svolge l’attività di messa in riserva R13, è classificata come “Zona per

attività primarie di tipo A” (allegato 3.1.b), ai sensi del piano regolatore vigente,

e pertanto caratteristica escludente secondo i criteri di localizzazione suddetti.

Trattandosi, però, di un impianto esistente ai momenti dell’adozione

dell’Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali (28 dicembre

2009), si adotteranno le idonee misure prescrittive di

mitigazione/compensazione che l’autorità competente intenderà rilasciare al

richiedente;

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Studio di verifica di assoggettabilità (ex artt.214 e 216 del DLgs n.152/2006) Relazione di conformità a piani e progetti (All. R1)

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l’area dell’impianto ricadente nel comune di 81 del foglio di mappa 74 del

comune di Bari, in cui l’azienda intende svolgere l’attività di recupero R5, è

tipizzata come “Zona di tipo E- Sottozona EN Aree agricole per la conduzione

agricola normale” (allegato 3.1.a). Si tenga presente che in tale aree si

svolge già l’attività di frantumazione di materiale escavato dalla cava

attiva di proprietà del proponente e che le attività di recupero proposte

sarebbero da intendersi come strettamente connesse alle attività di cava

svolta. Inoltre, considerando che l’area in oggetto non risulta definita di

pregio agricolo, si porta all’attenzione dei decisori la possibilità di

applicare misure di mitigazione/compensazione anche per l’attività di

recupero richiesta.

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4. CONCLUSIONI

La Francone s.r.l. è una società che si occupa di estrazione, frantumazione, vendita di

aggregati lapidei, raccolta, stoccaggio e recupero di rifiuti inerti.

La FRANCONE SRL, con Determina n. 782 del Servizio Ambienti e rifiuti del 7

dicembre 2010 (allegato 1.2), ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è

iscritta nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti

speciali non pericolosi. In particolare, è autorizzata alla “messa in riserva” (voce R13

dell’allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) dei rifiuti di tipologia 7.1, 7.2,

7.3, 7.4, 7.6, 7. 11., 7.31 bis (allegato 1 suballegato 1 del Dm 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.)

per un quantitativo complessivo pari a circa 180.000 t/anno.

L’attività di messa in riserva suddetta si svolge nel territorio comunale di Bitritto (fg. 2 p.lla

210).

La società intende richiedere l’inserimento dell’attività di “riciclaggio/recupero di altre

sostanze inorganiche” (voce R5 dell’allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e

ss.mm.ii.) per i rifiuti di tipologia 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7. 11., 7.31 bis (allegato 1

suballegato 1 del Dm 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.) per un quantitativo pari a 150.000

t/anno (500 t/giorno).

Detta attività di recupero (R5) si svolgerà nel territorio comunale di Bari (fg. 74 p.lla 81).

Nel caso della ditta Francone Srl, impianto esistente e già autorizzato alla messa in

riserva (R13) secondo la Determinazione Dirigenziale n.782 del 7 dicembre 2010

(allegato 1.2), in virtù della richiesta di inserimento dell’attività di recupero/riciclo di

altre sostanza inorganiche (R15) per un quantitativo superiore alle 10 t/giorno

(punto 7.z.b allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii), deve sottoporsi

alla verifica di assoggettabilità a Via.

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Con la presente relazione, quindi, si è proceduto alla verifica della compatibilità delle

attività della Francone Srl alle norme e ai piani comunali e sovracomunali che

sovraintendono l’uso del territorio.

I piani e le norme prese in considerazione per valutare la compatibilità dell’ubicazione

dell’impianto vengono di seguito elencati:

Piano Regolatore Generale del Comune di Bari (PRG);

Piano Regolatore Generale del Comune di Bitritto (PRG);

Piano Urbanistico Tematico Territoriale e del Paesaggio della Regione Puglia

(PUTT/p);

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);

Piano di Tutela delle Acque (PTA);

Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, approvato con

Deliberazione del 28 dicembre 2009 n. 2668, e pubblicato sul B.U.R.P. del 26

gennaio 2010 n.16

Da quanto suddetto, si porta all’attenzione dei decisori la seguente conclusione.

Dalle verifiche condotte è emersa la compatibilità delle attività della Francone Srl

con le prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici e dalle norme vigenti, fatte

salve le eventuali misure di compensazione/mitigazione che l’autorità competente

vorrà prescrivere, anche in relazione alla localizzazione della futura attività di

recupero R5 in area di tipo E, comunque non annoverata nel piano come “area di

pregio agricolo”.