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COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO Provincia di Roma COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ________________________________________________________________________________ Atto N. 11 del 21-02-2011 ________________________________________________________________________________ OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI ________________________________________________________________________________ L'anno 2011 il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 11.15 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, su invito scritto del Sindaco. Alla I° convocazione in sessione straordinaria partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale. CONSIGLIERI Presenti Assenti 1 – Mascetti Mario X 2 – Domenici Martina X 3 – Bergamini Mauro X 4 – Carolini Claudio X 5 – Cornacchia Attilio X 6 – Verdirosi Giulio X 7 – Foresi Vincenzo X 8 – Dionisi Jonata X 9 – Mariani Lorenzo X 10 –D’Antoni Bartolomeo X 11 – Santolamazza Virginio X 12 – Domenici Mario X 13 – Cornacchia Antonio X 14 – Gabrielli Angelo X 15 – Scardazza Fabio X 16 – Mattei Ottorino X 17 – Palombi Tiziano X Presenti n . 15 Assenti n. 2 Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il signor Mascetti Mario. Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Di Legge Alessia. Vengono dal presidente nominati a scrutatori i signori: Foresi Vincenzo, Cornacchia Antonio e Palombi Tiziano. Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole: Il responsabile del servizio interessato(art.49 c.1 del T.U. n.267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica. La seduta è pubblica Il Segretario Comunale f.to dott.sa Alessia Di Legge

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COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO

Provincia di Roma

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

________________________________________________________________________________

Atto N. 11 del 21-02-2011

________________________________________________________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

________________________________________________________________________________

L'anno 2011 il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 11.15 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, su invito scritto del Sindaco.

Alla I° convocazione in sessione straordinaria partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI Presenti Assenti 1 – Mascetti Mario X 2 – Domenici Martina X 3 – Bergamini Mauro X 4 – Carolini Claudio X 5 – Cornacchia Attilio X 6 – Verdirosi Giulio X 7 – Foresi Vincenzo X 8 – Dionisi Jonata X 9 – Mariani Lorenzo X10 –D’Antoni Bartolomeo X11 – Santolamazza Virginio X12 – Domenici Mario X13 – Cornacchia Antonio X14 – Gabrielli Angelo X15 – Scardazza Fabio X16 – Mattei Ottorino X17 – Palombi Tiziano X

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il signor Mascetti Mario. Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Di Legge Alessia. Vengono dal presidente nominati a scrutatori i signori: Foresi Vincenzo, Cornacchia Antonio e Palombi Tiziano. Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

Il responsabile del servizio interessato(art.49 c.1 del T.U. n.267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica.

La seduta è pubblica

Il Segretario Comunale

f.to dott.sa Alessia Di Legge

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IL CONSIGLIO COMUNALE Illustra il Sindaco:Si procede alla votazionePRESENTI 15ASSENTI 2VOTANTI 14ASTENUTI 1 (Bergamini Mauro)FAVOREVOLI 14CONTRARI 0

DELIBERA

Di approvare i verbali dal n. 1 al n. 10 del 27.1.2011.

Il Segretario Comunale f.to dott.sa Alessia Di Legge

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SCHEMA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i verbali dal n. 1 al n. 10 del 27.1.2011; PRESENTIVOTANTIFAVOREVOLICONTRARI ASTENUTI

DELIBERA

Di approvare i verbali dal n. 1 al n. 10 del 27.1.2011;

Il Segretario Comunale f.to dott.sa Alessia Di Legge

Page 4: Provincia di Roma - comune.santangeloromano.rm.it

COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

P.zza S. Liberata, 2 – 00010 Tel. 0774/420100 – 0774/300808 – Fax. 0774/420547comunesar.it - www.comune.santangeloromano.rm.it

P. IVA 02146071002 – C.F. 86002210580

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTILì, 14.2.2011() da inserire nell’ordine del giorno

Il Sindaco f.to dott. Mario Mascetti

ALLEGATI: 1)…………………………………………………………………………………….2)…………………………………………………………………………………….3)…………………………………………………………………………………….4)……………………………………………………………………………………. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/SETTORE INTERESSATO: Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole.Data, 14.2.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOf.to dott.sa Alessia Di Legge

LA RESPONSABILE DI RAGIONARIA: Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole Data,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to rag. Lilia Spagnoli

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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Mascetti Mario f.to dott.sa Di Legge Alessia

________________________________________________________________________________

N. …………..CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267:

• E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il

Per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267:

• [] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 – comma 4 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);

• E' divenuta esecutiva il ……………………

Dalla residenza Comunale, Lì

Il Segretario Comunale

________________________________________________________________________________

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, Lì

Il Segretario Comunale

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COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO

Provincia di Roma

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

________________________________________________________________________________

Atto N. 12 del 21-02-2011

________________________________________________________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE FRA IL COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO E IL SIG. PALOMBI FRANCO FG. 3 PART. 362 E 363 EX 73 TERRENO DI DEMANIO COLLETTIVO

________________________________________________________________________________

L'anno 2011 il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 11.15 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, su invito scritto del Sindaco.

Alla I° convocazione in sessione straordinaria partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI Presenti Assenti 1 – Mascetti Mario X 2 – Domenici Martina X 3 – Bergamini Mauro X 4 – Carolini Claudio X 5 – Cornacchia Attilio X 6 – Verdirosi Giulio X 7 – Foresi Vincenzo X 8 – Dionisi Jonata X 9 – Mariani Lorenzo X10 –D’Antoni Bartolomeo X11 – Santolamazza Virginio X12 – Domenici Mario X13 – Cornacchia Antonio X14 – Gabrielli Angelo X15 – Scardazza Fabio X16 – Mattei Ottorino X17 – Palombi Tiziano X

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il signor Mascetti Mario. Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Di Legge Alessia. Vengono dal presidente nominati a scrutatori i signori: Foresi Vincenzo, Cornacchia Antonio e Palombi Tiziano. Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

Il responsabile del servizio interessato(art.49 c.1 del T.U. n.267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica.

La seduta è pubblica

Il Segretario Comunale

f.to dott.sa Alessia Di Legge

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IL CONSIGLIO COMUNALE Prende la parola il Consigliere Comunale Ottorino Mattei il quale ribadisce di richiamare le osservazioni già fatte alla precedente delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27 gennaio 2011, aggiunge che la trascrizione dell’atto di transazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma deve essere fatta dopo l’approvazione da parte della Regione Lazio;

Il Sindaco pone, quindi, in votazione la presente proposta di delibera avente ad oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE FRA IL COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO E IL SIG. PALOMBI FRANCO FG. 3 PART. 362 E 363 EX 73 TERRENO DI DEMANIO COLLETTIVO;

SI PROCEDE A VOTAZIONE:

PRESENTI 15ASSENTI 2VOTANTI 15ASTENUTI 0FAVOREVOLI 15CONTRARI 0

DELIBERA

Di approvare, il punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE FRA IL COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO E IL SIG. PALOMBI FRANCO FG. 3 PART. 362 E 363 EX 73 TERRENO DI DEMANIO COLLETTIVO.

SUCCESSIVAMENTECon separata votazionePRESENTI 15ASSENTI 2VOTANTI 15ASTENUTI 0FAVOREVOLI 15CONTRARI 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Il Segretario Comunale f.to dott.sa Alessia Di Legge

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SCHEMA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che con ricorso presentato presso il Commissario per gli Usi Civici per il Lazio , Umbria e Toscana, il sig. Palombi Franco ha chiesto dichiararsi l’allodialità e libertà dei gravami di uso civico del terreno distinto al NCT di Sant’Angelo Romano dei terreni contraddistinti al fg. 3 part. 362 e 363 ex 73;Che il Commissario per gli Usi Civici sentenza del 15 dicembre 2004 n. 1354 cron-. N. 49 rep.- R.G. n. 183/03 ha dichiarato la natura allodiale del terreno interessato dal ricorso, condannando il Comune al pagamento di spese peritali e di lite;Considerato, in particolare, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 26 gennaio 2005 è stato deciso di proporre appello presso la Corte di Appello di Roma, sez. usi civici, avverso la sentenza del Commissario agli usi civici nel Lazio, Toscana e Umbria n. 49 del 15 dicembre 2004;Considerato la Corte di Appello di Roma, Sezione speciale Usi civici, con sentenza n. 14 del 19 maggio 2006, ha respinto il reclamo proposto avverso la sentenza del Commissario agli Usi Civici n. 49/04 in favore del sig. Palombi Franco;Considerato che il legale di questa Amministrazione, avv. Maria Athena Lorizio, con nota del 21 giugno 2006, trasmessa via telefax, ha comunicato che in data 20 giugno 2006 era stato notificato dalla Cancelleria della Corte di Appello di Roma, sezione usi civici, l’estratto della sentenza n. 14 del 19 maggio 2006 che ha respinto l’appello del Comune avverso la sentenza del Commissario Usi civici;Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 129 del 18.07.06 si è proposto ricorso in Cassazione e che attualmente pende il giudizio innanzi la Corte di Cassazione sez. II iscritto al n. r.g. 24054/06, tra il Comune di Sant’Angelo Romano ed i sigg.ri Petracci Fabio e Mauro + 16 tra i quali vi è il sig. Palombi Franco, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma- sez. usi civici - n. 14 del 13 aprile 2006, depositata il 19 maggio 2006, avente per oggetto l’accertamento della qualitas soli ed appartenenza di vari terreni tra i quali anche del terreno posseduto dal sig. Palombi Franco, distinti in catasto foglio 3 part. 362 e 363 ex 73 in loc. La Selva;Considerato che nel giudizio interpartes vi è contestazione sulla qualifica giuridica dei detti terreni, facenti parte delle Macchie comunali, intestate nel vecchio Catasto a “Comunità e Popolo di Sant’Angelo, infatti, i terreni in loc. la Selva furono quotizzati e concessi in enfiteusi perpetua dal Comune di Sant’Angelo Romano con la delibera comunale del 24 maggio 1894 tra le famiglie del paese dietro corresponsione di un canone; ora secondo la tesi sostenuta dai privati e fatta propria dalle sentenze del Commissario per gli usi civici e dalla Corte di Appello, i detti terreni sarebbero beni patrimoniali disponibili del Comune, che quindi poteva disporne a norma della legge comunale e provinciale, mentre il Comune ritiene che la delibera di concessione in enfiteusi perpetua del 1894, non ha potuto far venir meno la natura giuridica ed appartenenza originaria delle macchie comunali alla popolazione e comunità di Sant’Angelo Romano;Valutato che data l’incertezza e gravosità del giudizio e l’interesse di tutte le parti a definire la situazione proprietaria dei terreni delle Macchie comunali in località La Selva, l’Amministrazione ritiene di aderire alle proposte conciliative avanzate dalle parti private, con la rinuncia al giudizio di Cassazione e con la stipula di un accordo conciliativo, così come prevede e consente la legge 1766/27, art. 29, 3° comma, sul contenzioso demaniale civico;Considerato che a seguito della riunione tenutasi presso la sede comunale in data 17 settembre 2010 il sig. Palombi Franco ha dichiarato di essere d’accordo a transigere la causa con il Comune di Sant’Angelo Romano;Dato atto che con la stipula dell’accordo transattivo, le parti convengono che la proprietà dei terreni viene trasferita dal Comune ai privati possessori con la corresponsione al Comune di una somma di € 1.838,40, come da perizia allegata e redatta dall’ufficio tecnico comunale;Ritenuto in particolare, che l’Amministrazione ritiene, da parte sua, che la presente conciliazione possa favorire la definizione in via conciliativa anche delle altre numerose analoghe vertenze relative alle Macchie comunali in località La Selva;

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Visto il parere del legale dell’Ente avv. M. Athena Lorizio il quale fa presente che oltre al vantaggio economico per il Comune, la presente conciliazione è diretta soprattutto a far cessare il complesso e diffuso contenzioso incorso tra il Comune e i cittadini possessori delle Macchie comunale e dato atto che il legale dell’ente ha dato più volte, in questi anni, parere favorevole all’accoglimento delle proposte transattive sottoscritte e alla definizione in via conciliativa delle cause in corso, aventi ad oggetto i terreni località La Selva, in quanto esse prevedono la sistemazione del possesso delle aree de quo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, mediante il trasferimento della proprietà delle stesse e dato atto che lo stesso legale ha fatto presente che conciliando vi può essere un notevole vantaggio economico per il comune in quanto si possono risparmiare le spese di giudizio e peritali;Richiamati i vari tentativi di conciliazione intentati sulla causa de quo negli anni precedenti sia da parte di questa Amministrazione e da parte dello studio legale Petracci Marin di Trieste, viale XX Settembre per le parti, in particolare: lettera prot. 2127 del 14.03.2006, delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2007, lettera dello studio legale Petracci Marin prot. 3490 del 21.06.2010;Vista la nota del 17.03.2008 prot. 42633 della Regione Lazio, dipartimento economico occupazionale, direzione regionale Agricoltura, Area 3 – territorio rurale, controlli e servizio ispettivo, ufficio 3/A gestione usi civici e diritti collettivi, e dato atto che sulla stessa è riportato che ai sensi dell’art. 29 della l. n.1766/27 le eventuali conciliazioni devono riportare l’approvazione della Regione subentrata nelle funzioni all’amministrazione statale per l’omologazione ai fini dell’estinzione dei giudizi pendenti in materia di uso civico;Considerato che la Regione Lazio con lettera del 23.12.2010 prot. 109628, nostro prot. 7104 del 31.12.2010, ha richiesto di inserire nello schema di transazione che gli effetti decorrono dal visto di verifica da parte della Regione della transazione che va approvata dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 lettera l) del d.lgs. 267/00;Verificato che il sig. Palombi Franco con bollettino n. 55/259 04 0048 VCY 0224 del 18.2.11 ha versato sul c/c postale del Comune di Sant’Angelo Romano € 1.838,40;Richiamato l’allegato schema di accordo di transazione, predisposto dall’ufficio comunale di segreteria e dal legale dell’ente,integrato con le modifiche richieste dalla Regione Lazio e da inviarsi alla stessa Regione dopo la sottoscrizione;Considerato che trattasi di schema transattivo che presuppone l’alienazione di terreni di proprietà collettiva;Considerato che la transazione dopo suddetta approvazione, sarà depositata dinnanzi alla Corte di Cassazione ai fini dell’estinzione del giudizio stesso;Richiamata la sentenza della Cassazione civile.sez.III, 01.04.2010 n. 7999;Visto l’art. 42 del d.lgs. 267/00;

DELIBERA

- le premesse s’intendono integralmente riportate;- Di approvare l’allegato accordo transattivo da sottoscriversi tra il Comune di Sant’Angelo e il sig. Palombi Franco per il terreno iscritto al catasto terreni di Sant’Angelo romano al fg. 3 part.362 e 363 ex 73 per il quale vi è controversia in corso circa la qualitas soli presso al Suprema Corte di Cassazione ;- di autorizzare il responsabile dell’area tecnica alla stipula degli atti di conciliazione;- di depositare in Regione Lazio, dipartimento economico occupazionale, direzione regionale Agricoltura direzione regionale Agricoltura, Area 3 – territorio rurale, controlli e servizio ispettivo, ufficio 3/A gestione usi civici e diritti collettivi per l’omologazione ai fini dell’estinzione dei giudizi pendenti sia la presente deliberazione sia l’accordo transattivi debitamente sottoscritto;- di dare atto che la transazione dopo l’approvazione regionale, sarà depositata in giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione ai fini dell’estinzione del giudizio stesso;- di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa per il Comune; - di dichiarare il presente atto,con separata unanime votazione,immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4° del Decreto legislativo 18/8/2000 n.267.

Il Segretario Comunale

f.to dott.sa Alessia Di Legge

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All. A delibera Consiglio Comunale n. 12/11 Repertorio n. /

Registrato a Tivoli il……….n…….serie….Trascritto a Roma 2 il……….

n. ………reg. gen. n…….....reg. part.

SCHEMA DI TRANSAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila……………., il giorno …. del mese di …….., presso la residenza comunale di Sant’Angelo Romano, nell’ufficio di segreteria, avanti a me,………………………….., Segretario Comunale autorizzato a rogare gli atti nell’interesse del Comune di Sant’Angelo Romano, nella forma pubblica amministrativa, ai sensi del T.U. 267/00 o presso lo studio del notaio……… *************************************

Sono comparsi

Per il Comune l’arch. Irene Valentini, nata a Roma il 6 novembre 1964 la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di responsabile dell’area urbanistica comunale,che dichiara di agire, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, in nome e per conto dell’ente che rappresenta e domiciliato per ragioni del suo ufficio presso la residenza comunale in Piazza Santa Liberata 2, C. F. 86002210580; **Il sig. Palombi Franco, nato a Sant’Angelo Romano, in data 23.7.52 e residente a Sant’Angelo Romano, via 2 Giugno n.7/8, C.F. PLMFNC52L23I284N, professione ….., che dichiara di essere …. in regime di ……………dei beni;***********Detti comparenti, della cui identità personale, io Segretario Comunale/notaio sono certo, da me preventivamente ammoniti ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, rinunciano d’accordo tra loro e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni*******************************

Premesso

a) Che pende giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione sez.II iscritto al n.r.g. 24054/06 tra il sig. Palombi Franco e il Comune di Sant’Angelo Romano per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, sez. usi Civici, n. 14 del 13 aprile 2006, depositata il 19 maggio 2006, avente per oggetto l’accertamento della qualitas soli ed appartenenza del terreno posseduti dal sig. Palombi Franco in relazione ad un’appezzamento di terreno sito in Comune di Sant’Angelo Romano, località La Selva, distinto in Catasto Terreni di detto Comune al fg. 3 part. 362 e 363 ex 73;b) Che il Comune di Sant’Angelo Romano e il sig. Palombi Franco sono addivenuti alla

determinazione di transigere la controversia tra loro esistente mediante reciproche concessioni e precisamente:

- Attribuzione della proprietà del terreno al sig. Palombi Franco dietro il versamento da parte del sig. Palombi franco dell’importo di € 1.838,40 (milleottocentotrentotto/40);

c) Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21.2.2011, che si allega sotto la lettera A e avente ad oggetto l’approvazione dello schema di conciliazione per controversie località La Selva fg.3 part. 362 e 363 ex 73;

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d) Considerato che la suddetta delibera deve essere approvata dalla Regione Lazio, dipartimento economico occupazionale, direzione regionale Agricoltura direzione regionale Agricoltura, Area 3 – territorio rurale, controlli e servizio ispettivo, ufficio 3/A gestione usi civici e diritti collettivi;

Che è interesse delle parti far ciò risultare da apposito atto scritto;**********

TUTTO CIO’ PREMESSO Le parti dichiarano che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si conviene e stipula quanto segue **************

Art. 1 Il Comune di Sant’Angelo Romano come sopra rappresentato, cede e trasferisce, a titolo di transazione, al sig. Palombi Franco, che, allo stesso titolo, accetta e acquista, la sottodescritta porzione immobiliare sita in Comune di Sant’Angelo Romano, località La Selva e precisamente:- appezzamento di terreno riportato in Catasto Terreni del Comune di Sant’Angelo

Romano al fg. 3 part. 362 di mq. 11069 ( ettari 1 are 10 e centiare 69) qualità vigneto di 3 classe e part. 363 di mq. 421 (ettari 0, are 4 e centiare 21) qualità ente urbano;

Le particelle 362 e 363 confinano con le particelle 83, 84, 132, 200, 304, strada comunale, salvo altri; ***Art. 2 Quanto in oggetto viene trasferito alla parte acquirente nello stato di fatto e nella condizione di diritto in cui lo stesso si trova, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, ragioni e azioni, servitù attive e passive, a corpo e non a misura tutto incluso.Dichiara la parte cessionaria di bene conoscere lo stato dei luoghi per essere stato nella detenzione della porzione immobiliare ceduta e di sollevare il Comune di Sant’Angelo da qualsiasi responsabilità al riguardo.Art. 3 La parte cedente garantisce la piena proprietà e assoluta disponibilità di quanto ceduto, nonché la libertà dello stesso da pesi, vincoli, oneri, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Presta, altresì, ampia garanzia per l’evizione.Art. 4 il possesso giuridico dell’appezzamento di terreno ceduto viene trasferito dalla parte venditrice alla parte acquirente da oggi e ad oggi stesso, diritti e obblighi allo stesso inerenti saranno sopportati dalla parte acquirente.La materiale detenzione della porzione immobiliare ceduta è già nella disponibilità della parte acquirente.Art. 5 La parte acquirente ha versato a titolo transattivo al Comune di Sant’Angelo Romano la somma di euro 1.838,40 (milleottocentotrentotto/40) con bollettino di c.c. n. 55/259 04 0048 VCY 0224 del 18.2.11 e, pertanto, si rilascia quietanza liberatoria con rinuncia all’ipoteca legale. *****************;Art. 6 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del D.P.R. 380/01, le parti dichiarano che il terreno ricade, secondo il piano Regolatore vigente del Comune di Sant’Angelo Romano in zona di P.R.G. “ E ”, con destinazione urbanistica “ Agricola normale”, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica che si allega sotto la lettera B e parte sostanziale del presente atto, rilasciato dal responsabile del servizio e le cui risultanze, le parti come sopra costituite, dichiarano tuttora valide, non essendo intervenute al momento attuale, modificazioni degli strumenti urbanistici. ********Art.7 Gli effetti del presente atto decorreranno a fare data dalla approvazione da parte della Regione Lazio della presente transazione, con tutte le conseguenze utili ed onerose eventualmente derivanti. *********************Art.8 Le parti dichiarano di non essere tra loro parenti in linea diretta.*******Art.9 I sottoscritti demandano alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma la trascrizione del presente atto, con esonero per il competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. **************************Art.10 Le parti si impegnano a rinunciare al giudizio r.g. 24054/06 pendente innanzi alla Corte di Cassazione, dopo l’approvazione regionale del presente atto.Art.11 Tutte le spese del presente atto e conseguenti, sono a carico della parte acquirente. Le parti chiedono espressamente l’esenzione da imposte di registro, ipotecarie e catastali, in applicazione del D.L. 2 ottobre 1981 n. 546 convertito in legge n. 692 del 1981, (G.U. 331/81) che dichiara esenti da imposte di bollo, di registro e da altre in genere le liquidazioni

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di usi civici, le legittimazioni e gli atti e i procedimenti previsti dalla legge 1766 del 1927 in materia di usi civici.****Art. 12 Le parti dichiarano che non si tratta di terreno percorso dai fuochi.*****Art. 13 Le parti autorizzano l'uso dei dati inseriti nel presente contratto ai sensi della legge 196/2003.**********************Art. 14 Ai sensi dell’art. 35 del d.l. n. 223 del 4.7.2006, convertito dalla l. 4.8.2006 n. 248, le parti mi dichiarano che non si sono avvalse dell’attività di mediatori.*************Art. 15 Le parti danno atto che i legali hanno rinunciato alla solidarietà delle spese di giudizio e onorari di causa di cui all’art. 68 della legge professionale.******************Art. 16 Ai sensi dell'art. 8 bis della l.r. 1/1986, inserito dalla l.r. 6/2005 in materia di usi civici, i proventi derivanti dal presente atto sono destinati all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario ivi elencate.******************Del che richiesto, io ufficiale rogante ho dato lettura del presente atto alle parti le quali, dispensandomi dalla lettura degli allegati, dichiarano di avere piena ed esatta conoscenza dell'intero documento e conforme alla propria volontà meco lo sottoscrivono.*******************Il presente atto è composto da due facciate e quanto fin qui della terza, escluse le firme. Per il Comune Per la parte acquirente………………………….. ………………………..

Il Segretario Comunale o Notaio……………………………….

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COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO

VALUTAZIONE DI UN TERRENO EDIFICATO, AI FINI DELLA PROPOSTA DI

CONCILIAZIONE TRA IL COMUNE DI SANT ANGELO ROMANO E PALOMBI FRANCO

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RELAZIONE GENERALE

Oggetto: valutazione di un terreno edificato, ai fini della proposta di conciliazione tra il comune

di Sant Angelo Romano e Palombi Franco

Premessa

Il responsabile del servizio URBANISTICA E TECNICO, del Comune di Sant’Angelo

Romano, in riferimento all’incarico conferitomi per la determinazione del valore dei terreni di

demanio civico, in applicazione dell'art. 8 della L.R. n° 1 del 3 gennaio 1986, come modificato

dall’art. 8 della L.R. n° 6 del 27 gennaio 2005 e dall’art. 1 della L.R. n. 11 del 18 febbraio 2005;

sulla scorta dei criteri adottati nelle procedure di cui all’incarico in premessa, di valutare il terreno

oggetto di contenzioso tra il comune di Sant Angelo Romano e Palombi Franco.

Dopo aver esperito le ricerche di rito, riguardo l'ubicazione e lo stato dei terreni interessati,

relaziona in merito a quanto in oggetto.

DESCRIZIONE DEL LOTTO

Dati catastaliIl terreno in oggetto, è distinto al N.C.T del comune di Sant’Angelo Romano, al foglio n. 3

particella n. 362, superficie ha. 1.10.69, qualità vigneto classe 3 e particella n. 363, superficie ha.

0.04.21, qualità ENTE URBANO località Selva, con sovrastante fabbricato non censito al NCEU.

Stato dei luoghiDagli accertamenti effettuati risulta che il terreno è interessato da edificazioni ed ha destinazione

a servizio del fabbricato presente.

Destinazione urbanisticaIl terreno in oggetto, secondo il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Sant Angelo

Romano, approvato con delibera di G.R. n° 8851 del 22/10/91 e pubblicato al n° 7 del B.U.R. del

10/03/92; ricade in zona agricola E sottozona C.

La sottozona C è relativa a zone agricole normali. Le prescrizioni del P.R.G. prevedono che le

edificazione è consentita solo se necessaria alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività

agricole e di quelle ad esse connesse (art. 55 L.R. 18 novembre 1999 n. 38)

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Inoltre con delibera di G. R. n. 4849 del 11.06 1991, risulta perimetrato nella “Zona Contigua”

del Piano di Assetto – Riserva Naturale – Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco.

Per approfondimenti cfr. "Comune di Sant Angelo Romano - Piano Regolatore Generale -

Norme Tecniche di Attuazione" (in allegato C.D.U.).

VALUTAZIONE ECONOMICALa determinazione del valore del terreno, per l’applicazione dell'art. 8 della L.R. n° 1 del 3

gennaio 1986, come modificato dall’art. 8 della L.R. n° 6 del 27 gennaio 2005 e dall’art. 1 della

L.R. n. 11 del 18 febbraio 2005 è effettuata sulla base della ricerca del prezzo di mercato di terreni

simili a quello oggetto di stima, per destinazione di Piano, giacitura, esposizione, orografia ecc.

Il valore di mercato è determinato attraverso una stima comparativa diretta, applicando la

seguente proporzione:

Vx : ∑V = px : ∑ p

dove:

∑V = sommatoria dei prezzi di terreni simili,

∑ p = sommatoria dei parametri relativi alle aree simili presi a confronto

Vx = valore ordinario dell’area oggetto di stima

px = parametro dell’area oggetto di stima

I parametri di confronto usati nella stima delle aree edificabili sono normalmente il metro

quadrato di superficie territoriale e il metro cubo edificabile.

Il metro quadrato di superficie territoriale, tuttavia, è un parametro puramente quantitativo mentre il metro cubo edificabile tiene conto anche della sua attitudine edificatoria, pertanto, utilizzando il metro cubo edificabile si può fare riferimento ad aree situate nell’ambito della stessa destinazione di piano regolatore con i medesimi indici di edificabilità.

Il valore di mercato (Vx) è quindi ottenuto con procedimento sintetico comparativo e dal

rapporto ∑V/∑p si è ottenuto un prezzo medio di € 25,00 a mq per mc edificabile.

Il procedimento adottato deriva dalla constatazione che, nel comune di Sant’Angelo Romano,

esiste un mercato abbastanza attivo di aree edificabili ove operare con informazioni derivanti da

compravendite recenti, relativamente a terreni privi di vincoli.

Per i terreni di demanio civico occupati a vario titolo da quasi un secolo, tali valori non hanno

consentito la sistemazione di numerosi piccoli lotti di terreno edificati o edificabili, in quanto i

possessori non trovano interesse economico alla sistemazione degli stessi.

Preso atto della stagnazione della domanda, l’amministrazione comunale, con propria delibera

consigliare n. 21 del 02.03.2006, alla luce dei trascorsi economico giuridici che hanno interessato i

terreni in questione ha stabilito dei criteri da adottare nella valutazione degli stessi.

Successivamente con deliberazione consigliare n. 10 del 28.04.2010 vengono aggiornati i valori

stabiliti dalla deliberazione 21/2006 ed indicati i criteri da adottare in riferimento alla valutazione di

lotti edificati.

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Tali criteri prevedono due modalità di calcolo per i lotti edificati; la prima determinare il valore

del terreno sulla base dei valori approvati in delibera; la seconda determinare il valore

considerandolo pari al 10% del valore dell'immobile. Il valore dell'immobile deve tener conto della

destinazione d'uso dei volumi realizzati ed a questo devono essere applicate delle detrazioni relative

al grado di vetustà del fabbricato ed un ulteriore abbattimento per rischio di soccombenza e diritti

acquisiti.

Il prezzo di alienazione deve essere quello risultante maggiore tra le due modalità di calcolo.

Per il lotto in oggetto, vista la finalità conciliatoria della presente, si ritiene possa essere stimata

sulla base dei valori approvati in delibera, decurtati del 50% .

Il lotto ha una consistenza di 11.490 mq.; il valore unitario stabilito in delibera corrisponde ad €

0,32 a mq; il valore corrispondente è pari ad € 3.676,80, che decurtato del 50% è pari ad € 1.838,40.

CONCLUSIONI

Il signor Palombi Franco; ai fini della conciliazione per l'acquisizione del terreno, distinto al

N.C.T del comune di Sant’Angelo Romano, al foglio n. 3 particella n. 362, superficie ha. 1.10.69,

qualità vigneto classe 3 e particella n. 363, superficie ha. 0.04.21, qualità ENTE URBANO località

Selva, con sovrastante fabbricato non censito al NCEU; dovrà corrispondere al comune un valore

complessivo pari a € 1.838,40.

Sant’Angelo Romano,14.2.11 Il Responsabile dell’Area Urbanistica

Arch. Irene Valentini

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COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANOPROVINCIA DI ROMA

P.zza S. Liberata, 2 – 00010 Tel. 0774/420100 – 0774/300808 – Fax. 0774/420547

comunesar.it - www.comune.santangeloromano.rm.itP. IVA 02146071002 – C.F. 86002210580

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEOGGETTO: Approvazione atto di transazione stragiudiziale fra il Comune di Sant’Angelo Romano e il sig. Palombi Franco fg. 3 part. 362 e 363 ex 73, terreno di demanio collettivo; Lì, 14.2.2011() da inserire nell’ordine del giorno

Il Sindaco f.to dott. Mario Mascetti

ALLEGATI: 1)…………………………………………………………………………………….2)…………………………………………………………………………………….3)…………………………………………………………………………………….4)……………………………………………………………………………………. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/SETTORE INTERESSATO: Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole.Data, 14.2.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to arch. Irene Valentini

LA RESPONSABILE DI RAGIONERIA: Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole Data,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to rag. Lilia Spagnoli

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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Mascetti Mario f.to dott.sa Di Legge Alessia

________________________________________________________________________________

N. ……….CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267:

• E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il

Per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267:

• [] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 – comma 4 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);

• E' divenuta esecutiva il ………………………

Dalla residenza Comunale, Lì

Il Segretario Comunale

________________________________________________________________________________

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, Lì

Il Segretario Comunale

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COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO

Provincia di Roma

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

________________________________________________________________________________

Atto N. 13 del 21-02-2011

________________________________________________________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE FRA IL COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO E IL SIG. CICCHETTA PAOLO FG. 3 PART. 21 E 255 TERRENO DI DEMANIO COLLETTIVO.

________________________________________________________________________________

L'anno 2011 il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 11.15 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, su invito scritto del Sindaco.

Alla I° convocazione in sessione straordinaria partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI Presenti Assenti 1 – Mascetti Mario X 2 – Domenici Martina X 3 – Bergamini Mauro X 4 – Carolini Claudio X 5 – Cornacchia Attilio X 6 – Verdirosi Giulio X 7 – Foresi Vincenzo X 8 – Dionisi Jonata X 9 – Mariani Lorenzo X10 –D’Antoni Bartolomeo X11 – Santolamazza Virginio X12 – Domenici Mario X13 – Cornacchia Antonio X14 – Gabrielli Angelo X15 – Scardazza Fabio X16 – Mattei Ottorino X17 – Palombi Tiziano X

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il signor Mascetti Mario. Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Di Legge Alessia. Vengono dal presidente nominati a scrutatori i signori: Foresi Vincenzo, Cornacchia Antonio e Palombi Tiziano. Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole:Il responsabile del servizio interessato(art.49 c.1 del T.U. n.267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica.

La seduta è pubblica

Il Segretario Comunale

f.to dott.sa Di Legge Alessia

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IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo ampia discussione il Sindaco pone in votazione la presente proposta di delibera avente ad oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE FRA IL COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO E IL SIG. CICCHETTA PAOLO FG. 3 PART. 21 e 255 TERRENO DI DEMANIO COLLETTIVO;

SI PROCEDE A VOTAZIONE:

PRESENTI 15ASSENTI 2VOTANTI 15ASTENUTI 0FAVOREVOLI 15CONTRARI 0

DELIBERA

Di approvare, il punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE FRA IL COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO E IL SIG. CICCHETTA PAOLO FG. 3 PART. 21 e 255 TERRENO DI DEMANIO COLLETTIVO.

SUCCESSIVAMENTECon separata votazionePRESENTI 15ASSENTI 2VOTANTI 15ASTENUTI 0FAVOREVOLI 15CONTRARI 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Il Segretario Comunale f.to dott.sa Alessia Di Legge

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SCHEMA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che con ricorso presentato presso il Commissario per gli Usi Civici per il Lazio , Umbria e Toscana, il sig. Cicchetta Paolo ha chiesto dichiararsi l’allodialità e libertà dei gravami di uso civico del terreno distinto al NCT di Sant’Angelo Romano dei terreni contraddistinti al fg. 3 part. 21 e 255;Che il Commissario per gli Usi Civici sentenza del 15 dicembre 2004 n. 1367 cron-. N. 62 rep.- R.G. n. 196/03 ha dichiarato la natura allodiale del terreno interessato dal ricorso, condannando il Comune al pagamento di spese peritali e di lite;Considerato, in particolare, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 26 gennaio 2005 è stato deciso di proporre appello presso la Corte di Appello di Roma, sez. usi civici, avverso la sentenza del Commissario agli usi civici nel Lazio, Toscana e Umbria n. 62 del 15 dicembre 2004;Considerato la Corte di Appello di Roma, Sezione speciale Usi civici, con sentenza n. 14 del 19 maggio 2006, ha respinto il reclamo proposto avverso la sentenza del Commissario agli Usi Civici n. 49/04 in favore del sig. Cicchetta Paolo;Considerato che il legale di questa Amministrazione, avv. Maria Athena Lorizio, con nota del 21 giugno 2006, trasmessa via telefax, ha comunicato che in data 20 giugno 2006 era stato notificato dalla Cancelleria della Corte di Appello di Roma, sezione usi civici, l’estratto della sentenza n. 14 del 19 maggio 2006 che ha respinto l’appello del Comune avverso la sentenza del Commissario Usi civici;Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 129 del 18.07.06 si è proposto ricorso in Cassazione e che attualmente pende il giudizio innanzi la Corte di Cassazione sez. II iscritto al n. r.g. 24054/06, tra il Comune di Sant’Angelo Romano ed i sigg.ri Petracci Fabio e Mauro + 16 tra i quali vi è il sig. Cicchetta Paolo, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma- sez. usi civici - n. 14 del 13 aprile 2006, depositata il 19 maggio 2006, avente per oggetto l’accertamento della qualitas soli ed appartenenza di vari terreni tra i quali anche del terreno posseduto dal sig. Cicchetta Paolo, distinti in catasto foglio 3 part. 21 e 255 in loc. La Selva;Considerato che nel giudizio interpartes vi è contestazione sulla qualifica giuridica dei detti terreni, facenti parte delle Macchie comunali, intestate nel vecchio Catasto a “Comunità e Popolo di Sant’Angelo, infatti, i terreni in loc. la Selva furono quotizzati e concessi in enfiteusi perpetua dal Comune di Sant’Angelo Romano con la delibera comunale del 24 maggio 1894 tra le famiglie del paese dietro corresponsione di un canone; ora secondo la tesi sostenuta dai privati e fatta propria dalle sentenze del Commissario per gli usi civici e dalla Corte di Appello, i detti terreni sarebbero beni patrimoniali disponibili del Comune, che quindi poteva disporne a norma della legge comunale e provinciale, mentre il Comune ritiene che la delibera di concessione in enfiteusi perpetua del 1894, non ha potuto far venir meno la natura giuridica ed appartenenza originaria delle macchie comunali alla popolazione e comunità di Sant’Angelo Romano;Valutato che data l’incertezza e gravosità del giudizio e l’interesse di tutte le parti a definire la situazione proprietaria dei terreni delle Macchie comunali in località La Selva, l’Amministrazione ritiene di aderire alle proposte conciliative avanzate dalle parti private, con la rinuncia al giudizio di Cassazione e con la stipula di un accordo conciliativo, così come prevede e consente la legge 1766/27, art. 29, 3° comma, sul contenzioso demaniale civico;Considerato che a seguito della riunione tenutasi presso la sede comunale in data 17 settembre 2010 il sig. Cicchetta Paolo ha dichiarato di essere d’accordo a transigere la causa con il Comune di Sant’Angelo Romano;Dato atto che con la stipula dell’accordo transattivo, le parti convengono che la proprietà dei terreni viene trasferita dal Comune ai privati possessori con la corresponsione al Comune di una somma di € 1.880,86, come da perizia allegata e redatta dall’ufficio tecnico comunale;Ritenuto in particolare, che l’Amministrazione ritiene, da parte sua, che la presente conciliazione possa favorire la definizione in via conciliativa anche delle altre numerose analoghe vertenze relative alle Macchie comunali in località La Selva;Visto il parere del legale dell’Ente avv. M. Athena Lorizio il quale fa presente che oltre al vantaggio economico per il Comune, la presente conciliazione è diretta soprattutto a far cessare il complesso e diffuso contenzioso incorso tra il Comune e i cittadini possessori delle Macchie comunale e dato

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atto che il legale dell’ente ha dato più volte, in questi anni, parere favorevole all’accoglimento delle proposte transattive sottoscritte e alla definizione in via conciliativa delle cause in corso, aventi ad oggetto i terreni località La Selva, in quanto esse prevedono la sistemazione del possesso delle aree de quo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, mediante il trasferimento della proprietà delle stesse e dato atto che lo stesso legale ha fatto presente che conciliando vi può essere un notevole vantaggio economico per il comune in quanto si possono risparmiare le spese di giudizio e peritali;Richiamati i vari tentativi di conciliazione intentati sulla causa de quo negli anni precedenti sia da parte di questa Amministrazione e da parte dello studio legale Petracci Marin di Trieste, viale XX Settembre per le parti, in particolare: lettera prot. 2127 del 14.03.2006, delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2007, lettera dello studio legale Petracci Marin prot. 3490 del 21.06.2010;Vista la nota del 17.03.2008 prot. 42633 della Regione Lazio, dipartimento economico occupazionale, direzione regionale Agricoltura, Area 3 – territorio rurale, controlli e servizio ispettivo, ufficio 3/A gestione usi civici e diritti collettivi, e dato atto che sulla stessa è riportato che ai sensi dell’art. 29 della l. n.1766/27 le eventuali conciliazioni devono riportare l’approvazione della Regione subentrata nelle funzioni all’amministrazione statale per l’omologazione ai fini dell’estinzione dei giudizi pendenti in materia di uso civico;Considerato che la Regione Lazio con lettera del 23.12.2010 prot. 109628, nostro prot. 7104 del 31.12.2010, ha richiesto di inserire nello schema di transazione che gli effetti decorrono dal visto di verifica da parte della Regione della transazione che va approvata dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 lettera l) del d.lgs. 267/00;Verificato che il sig. Cicchetta Paolo con bollettino n. 55/235 03 0048 VCY 0105 del 16.2.11 ha versato sul c/c postale del Comune di Sant’Angelo Romano € 1.880,86;Richiamato l’allegato schema di accordo di transazione, predisposto dall’ufficio comunale di segreteria e dal legale dell’ente,integrato con le modifiche richieste dalla Regione Lazio e da inviarsi alla stessa Regione dopo la sottoscrizione;Considerato che trattasi di schema transattivo che presuppone l’alienazione di terreni di proprietà collettiva;Considerato che la transazione dopo suddetta approvazione, sarà depositata dinnanzi alla Corte di Cassazione ai fini dell’estinzione del giudizio stesso;Richiamata la sentenza della Cassazione civile.sez.III, 01.04.2010 n. 7999;Visto l’art. 42 del d.lgs. 267/00;

DELIBERA

- le premesse s’intendono integralmente riportate;- Di approvare l’allegato accordo transattivo da sottoscriversi tra il Comune di Sant’Angelo e il sig. Cicchetta Paolo per il terreno iscritto al catasto terreni di Sant’Angelo romano al fg. 3 part. 21 e 255 per il quale vi è controversia in corso circa la qualitas soli presso al Suprema Corte di Cassazione ;- di autorizzare il responsabile dell’area tecnica alla stipula degli atti di conciliazione;- di depositare in Regione Lazio, dipartimento economico occupazionale, direzione regionale Agricoltura direzione regionale Agricoltura, Area 3 – territorio rurale, controlli e servizio ispettivo, ufficio 3/A gestione usi civici e diritti collettivi per l’omologazione ai fini dell’estinzione dei giudizi pendenti sia la presente deliberazione sia l’accordo transattivi debitamente sottoscritto;- di dare atto che la transazione dopo l’approvazione regionale, sarà depositata in giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione ai fini dell’estinzione del giudizio stesso;- di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa per il Comune; - di dichiarare il presente atto,con separata unanime votazione,immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4° del Decreto legislativo 18/8/2000 n.267.

Il Segretario Comunale f.to dott.sa Alessia Di Legge

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All. A delibera Consiglio Comunale n. 13/11

Repertorio n. /

Registrato a Tivoli il……….n…….serie….Trascritto a Roma 2 il……….

n. ………reg. gen. n…….....reg. part.

SCHEMA DI TRANSAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila……………., il giorno …. del mese di …….., presso la residenza comunale di Sant’Angelo Romano, nell’ufficio di segreteria, avanti a me,………………………….., Segretario Comunale autorizzato a rogare gli atti nell’interesse del Comune di Sant’Angelo Romano, nella forma pubblica amministrativa, ai sensi del T.U. 267/00 o presso lo studio del notaio……… *************************************

Sono comparsi

Per il Comune l’arch. Irene Valentini, nata a Roma il 6 novembre 1964 la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di responsabile dell’area urbanistica comunale,che dichiara di agire, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, in nome e per conto dell’ente che rappresenta e domiciliato per ragioni del suo ufficio presso la residenza comunale in Piazza Santa Liberata 2, C. F. 86002210580; **Il sig. Cicchetta Paolo, nato a Pontecorvo (FR), in data 26.03.1921 e residente a Sant’Angelo Romano, via Fratelli Bandiera n.1, C.F. CCCPLA21C26G838C, professione ….., che dichiara di essere …. in regime di ……………dei beni;***********Detti comparenti, della cui identità personale, io Segretario Comunale/notaio sono certo, da me preventivamente ammoniti ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, rinunciano d’accordo tra loro e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni*******************************

Premesso

a) Che pende giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione sez.II iscritto al n.r.g. 24054/06 tra il sig. Cicchetta Paolo e il Comune di Sant’Angelo Romano per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, sez. usi Civici, n. 14 del 13 aprile 2006, depositata il 19 maggio 2006, avente per oggetto l’accertamento della qualitas soli ed appartenenza del terreno posseduti dal sig. Cicchetta Paolo in relazione ad un appezzamento di terreno sito in Comune di Sant’Angelo Romano, località La Selva, distinto in Catasto Terreni di detto Comune al fg. 3 part. 21 e 255;b) Che il Comune di Sant’Angelo Romano e il sig. Cicchetta Paolo sono addivenuti alla

determinazione di transigere la controversia tra loro esistente mediante reciproche concessioni e precisamente:

- Attribuzione della proprietà del terreno al sig. Cicchetta Paolo dietro il versamento da parte del sig. Palombi franco dell’importo di € 1.880,86 (milleottocentoottanta/86);

c) Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21.2.2011, che si allega sotto la lettera A e avente ad oggetto l’approvazione dello schema di conciliazione per controversie località La Selva fg.3 part. 21 e 255;

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d) Considerato che la suddetta delibera deve essere approvata dalla Regione Lazio, dipartimento economico occupazionale, direzione regionale Agricoltura direzione regionale Agricoltura, Area 3 – territorio rurale, controlli e servizio ispettivo, ufficio 3/A gestione usi civici e diritti collettivi;

Che è interesse delle parti far ciò risultare da apposito atto scritto;**********

TUTTO CIO’ PREMESSO Le parti dichiarano che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si conviene e stipula quanto segue **************

Art. 1 Il Comune di Sant’Angelo Romano come sopra rappresentato, cede e trasferisce, a titolo di transazione, al sig. Cicchetta Paolo, che, allo stesso titolo, accetta e acquista, la sottodescritta porzione immobiliare sita in Comune di Sant’Angelo Romano, località La Selva e precisamente:- appezzamento di terreno riportato in Catasto Terreni del Comune di Sant’Angelo

Romano al fg. 3 part. 21 di mq. 8.872 ( ettari 0 are 88 e centiare 82) qualità seminativo di 4 classe con sovrastante fabbricato part. 255 di mq. 188 (ettari 0, are 1 e centiare 88) ;

Le particelle 21 e 255 confinano con le particelle 20, 279, 298, 299 311, strada comunale, salvo altri; ***Art. 2 Quanto in oggetto viene trasferito alla parte acquirente nello stato di fatto e nella condizione di diritto in cui lo stesso si trova, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, ragioni e azioni, servitù attive e passive, a corpo e non a misura tutto incluso.Dichiara la parte cessionaria di bene conoscere lo stato dei luoghi per essere stato nella detenzione della porzione immobiliare ceduta e di sollevare il Comune di Sant’Angelo da qualsiasi responsabilità al riguardo.Art. 3 La parte cedente garantisce la piena proprietà e assoluta disponibilità di quanto ceduto, nonché la libertà dello stesso da pesi, vincoli, oneri, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Presta, altresì, ampia garanzia per l’evizione.Art. 4 il possesso giuridico dell’appezzamento di terreno ceduto viene trasferito dalla parte venditrice alla parte acquirente da oggi e ad oggi stesso, diritti e obblighi allo stesso inerenti saranno sopportati dalla parte acquirente.La materiale detenzione della porzione immobiliare ceduta è già nella disponibilità della parte acquirente.Art. 5 La parte acquirente ha versato a titolo transattivo al Comune di Sant’Angelo Romano la somma di euro 1.880,86 (milleottocentoottanta/86) con bollettino di c.c. n. 55/235 03 0048 VCY 0105 del 16.2.11 e, pertanto, si rilascia quietanza liberatoria con rinuncia all’ipoteca legale. *****************;Art. 6 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del D.P.R. 380/01, le parti dichiarano che il terreno ricade, secondo il piano Regolatore vigente del Comune di Sant’Angelo Romano in zona di P.R.G. “ T”, con destinazione urbanistica “ Turismo”, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica che si allega sotto la lettera B e parte sostanziale del presente atto, rilasciato dal responsabile del servizio e le cui risultanze, le parti come sopra costituite, dichiarano tuttora valide, non essendo intervenute al momento attuale, modificazioni degli strumenti urbanistici. ********Art.7 Gli effetti del presente atto decorreranno a fare data dalla approvazione da parte della Regione Lazio della presente transazione, con tutte le conseguenze utili ed onerose eventualmente derivanti. *********************Art.8 Le parti dichiarano di non essere tra loro parenti in linea diretta.*******Art.9 I sottoscritti demandano alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma la trascrizione del presente atto, con esonero per il competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. **************************Art.10 Le parti si impegnano a rinunciare al giudizio r.g. 24054/06 pendente innanzi alla Corte di Cassazione, dopo l’approvazione regionale del presente atto.Art.11 Tutte le spese del presente atto e conseguenti, sono a carico della parte acquirente. Le parti chiedono espressamente l’esenzione da imposte di registro, ipotecarie e catastali, in applicazione del D.L. 2 ottobre 1981 n. 546 convertito in legge n. 692 del 1981, (G.U. 331/81) che dichiara esenti da imposte di bollo, di registro e da altre in genere le liquidazioni

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di usi civici, le legittimazioni e gli atti e i procedimenti previsti dalla legge 1766 del 1927 in materia di usi civici.****Art. 12 Le parti dichiarano che non si tratta di terreno percorso dai fuochi.*****Art. 13 Le parti autorizzano l'uso dei dati inseriti nel presente contratto ai sensi della legge 196/2003.**********************Art. 14 Ai sensi dell’art. 35 del d.l. n. 223 del 4.7.2006, convertito dalla l. 4.8.2006 n. 248, le parti mi dichiarano che non si sono avvalse dell’attività di mediatori.*************Art. 15 Le parti danno atto che i legali hanno rinunciato alla solidarietà delle spese di giudizio e onorari di causa di cui all’art. 68 della legge professionale.******************Art. 16 Ai sensi dell'art. 8 bis della l.r. 1/1986, inserito dalla l.r. 6/2005 in materia di usi civici, i proventi derivanti dal presente atto sono destinati all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario ivi elencate.******************Del che richiesto, io ufficiale rogante ho dato lettura del presente atto alle parti le quali, dispensandomi dalla lettura degli allegati, dichiarano di avere piena ed esatta conoscenza dell'intero documento e conforme alla propria volontà meco lo sottoscrivono.*******************Il presente atto è composto da due facciate e quanto fin qui della terza, escluse le firme. Per il Comune Per la parte acquirente………………………….. ………………………..

Il Segretario Comunale o Notaio……………………………….

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COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO

VALUTAZIONE DI UN TERRENO EDIFICATO, AI FINI DELLA PROPOSTA DI

CONCILIAZIONE TRA IL COMUNE DI SANT ANGELO ROMANO E CICCHETTA

PAOLO

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RELAZIONE GENERALE

Oggetto: valutazione di un terreno edificato, ai fini della proposta di conciliazione tra il comune

di Sant Angelo Romano e Cicchetta Paolo

Premessa

Il responsabile del servizio URBANISTICA E TECNICO, del Comune di Sant’Angelo Romano, in riferimento all’incarico conferitomi per la determinazione del valore dei terreni di demanio civico, in applicazione dell'art. 8 della L.R. n° 1 del 3 gennaio 1986, come modificato dall’art. 8 della L.R. n° 6 del 27 gennaio 2005 e dall’art. 1 della L.R. n. 11 del 18 febbraio 2005; sulla scorta dei criteri adottati nelle procedure di cui all’incarico in premessa, di valutare il terreno oggetto di contenzioso tra il comune di Sant Angelo Romano e Cicchetta Paolo.

Dopo aver esperito le ricerche di rito, riguardo l'ubicazione e lo stato dei terreni interessati,

relaziona in merito a quanto in oggetto.

DESCRIZIONE DEL LOTTO

Dati catastaliIl terreno in oggetto, è distinto al N.C.T del comune di Sant’Angelo Romano, al foglio n. 3 particella n. 21, superficie ha. 0.88.72, qualità seminativo, classe 4, località Selva, con sovrastante fabbricato censito al NCEU al foglio 3 particella 255sub da 1 a 6.

Stato dei luoghiDagli accertamenti effettuati risulta che il terreno è interessato da edificazioni ed ha destinazione

in parte agricola e in parte a servizio del fabbricato presente.

Destinazione urbanisticaIl comprensorio, nel quale l’appezzamento è inserito, è destinato urbanisticamente in zona T

turismo, secondo quanto previsto dal P.R.G., approvato con delibera di G.R. n° 8851 del 22/10/91 e pubblicato al n° 7 del B.U.R. del 10/03/92.

Per la zona T destinata ad insediamenti turistici situati in località la Selva; le prescrizioni di piano prevedono:

- lotto minimo: 4000 mq;- indice di edificabilità territoriale max: 0.07 mc/mq- indice di edificabilità fondiaria max: 0.15 mc/mq- altezza max: 7,50 mt- n° max di piani fuori terra: 2,5- distanza minima fra i fabbricati 10 ml- distanza fra pareti finestrate 10 ml- distanza dalle strade comunali 20 ml- distanza dalle strade vicinali 10 ml- divieto di abbattimento di alberi d’alto fusto e piantumazione di 1 albero ogni 100 mq di

superficie coperta- distanza minima dai confini: 10 ml. Inoltre con delibera di G. R. n. 4849 del 11.06 1991, risulta perimetrato nella “Zona Contigua”

del Piano di Assetto – Riserva Naturale – Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco.

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Per approfondimenti cfr. "Comune di Sant Angelo Romano - Piano Regolatore Generale -

Norme Tecniche di Attuazione" (in allegato C.D.U.).

VALUTAZIONE ECONOMICALa determinazione del valore del terreno, per l’applicazione dell'art. 8 della L.R. n° 1 del 3

gennaio 1986, come modificato dall’art. 8 della L.R. n° 6 del 27 gennaio 2005 e dall’art. 1 della L.R. n. 11 del 18 febbraio 2005 è effettuata sulla base della ricerca del prezzo di mercato di terreni simili a quello oggetto di stima, per destinazione di Piano, giacitura, esposizione, orografia ecc.

Il valore di mercato è determinato attraverso una stima comparativa diretta, applicando la seguente proporzione:

Vx : ∑V = px : ∑ pdove:∑V = sommatoria dei prezzi di terreni simili, ∑ p = sommatoria dei parametri relativi alle aree simili presi a confrontoVx = valore ordinario dell’area oggetto di stimapx = parametro dell’area oggetto di stimaI parametri di confronto usati nella stima delle aree edificabili sono normalmente il metro

quadrato di superficie territoriale e il metro cubo edificabile.Il metro quadrato di superficie territoriale, tuttavia, è un parametro puramente quantitativo mentre il metro cubo edificabile tiene conto anche della sua attitudine edificatoria, pertanto, utilizzando il metro cubo edificabile si può fare riferimento ad aree situate nell’ambito della stessa destinazione di piano regolatore con i medesimi indici di edificabilità.

Il valore di mercato (Vx) è quindi ottenuto con procedimento sintetico comparativo e dal rapporto ∑V/∑p si è ottenuto un prezzo medio di € 25,00 a mq per mc edificabile.

Essendo, per il lotto in oggetto l’indice di edificabilità pari a circa 0,07 mc/mq, il valore corrispondente è quindi pari ad € 1,75 a mq.

Il procedimento adottato deriva dalla constatazione che, nel comune di Sant’Angelo Romano, esiste un mercato abbastanza attivo di aree edificabili ove operare con informazioni derivanti da compravendite recenti, relativamente a terreni privi di vincoli.

Per i terreni di demanio civico occupati a vario titolo da quasi un secolo, tali valori non hanno consentito la sistemazione di numerosi piccoli lotti di terreno edificati o edificabili, in quanto i possessori non trovano interesse economico alla sistemazione degli stessi.

Preso atto della stagnazione della domanda, l’amministrazione comunale, con propria delibera consigliare n. 21 del 02.03.2006, alla luce dei trascorsi economico giuridici che hanno interessato i terreni in questione ha stabilito dei criteri da adottare nella valutazione degli stessi. Successivamente con deliberazione consigliare n. 10 del 28.04.2010 vengono aggiornati i valori stabiliti dalla deliberazione 21/2006 ed indicati i criteri da adottare in riferimento alla valutazione di lotti edificati.

Tali criteri prevedono due modalità di calcolo per i lotti edificati; la prima determinare il valore del terreno sulla base dei valori approvati in delibera; la seconda determinare il valore considerandolo pari al 10% del valore dell'immobile. Il valore dell'immobile deve tener conto della destinazione d'uso dei volumi realizzati ed a questo devono essere applicate delle detrazioni relative al grado di vetustà del fabbricato ed un ulteriore abbattimento per rischio di soccombenza e diritti acquisiti.

Il prezzo di alienazione deve essere quello risultante maggiore tra le due modalità di calcolo.Per il lotto in oggetto, vista la finalità conciliatoria della presente, si ritiene possa essere stimata

sulla base dei valori approvati in delibera, decurtati del 80% . Valore del terreno sulla base dei valori approvati in delibera:Il lotto ha una consistenza di 8.872 mq.; il valore unitario stabilito in delibera corrisponde ad €

1.06 a mq; il valore corrispondente è pari ad € 9.404,32, che decurtato del 80% è pari ad € 1.880,86.CONCLUSIONIIl signor Cicchetta Paolo; ai fini della conciliazione per l'acquisizione del terreno, distinto al

N.C.T del comune di Sant’Angelo Romano, al foglio n. 3 particella n. 21, superficie ha. 0.88.72,

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qualità seminativo, classe 4, località Selva, con sovrastante fabbricato censito al NCEU al foglio 3 particella 255; dovrà corrispondere al comune un valore complessivo pari a € 1880,86.

Sant’Angelo Romano,14.2.11 Il Responsabile dell’Area Urbanistica

f.to arch. Irene Valentini

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COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

P.zza S. Liberata, 2 – 00010 Tel. 0774/420100 – 0774/300808 – Fax. 0774/420547comunesar.it - www.comune.santangeloromano.rm.it

P. IVA 02146071002 – C.F. 86002210580

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEOGGETTO: Approvazione atto di transazione stragiudiziale fra il Comune di Sant’Angelo Romano e il sig. Cicchetta Paolo fg. 3 part. 21 e 255 terreno di demanio collettivo; Lì, 14.2.2011() da inserire nell’ordine del giorno

Il Sindaco dott. Mario Mascetti

ALLEGATI: 1)…………………………………………………………………………………….2)…………………………………………………………………………………….3)…………………………………………………………………………………….4)……………………………………………………………………………………. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/SETTORE INTERESSATO: Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole.Data, 14.2.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO arch. Irene Valentini

LA RESPONSABILE DI RAGIONERIA: Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole Data,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO rag. Lilia Spagnoli

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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Mascetti Mario f.to dott.sa Di Legge Alessia

________________________________________________________________________________

N. ……….CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267:

• E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il

Per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale f.to Il Segretario Comunale

________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267:

• [] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 – comma 4 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);

• E' divenuta esecutiva il ………………………….

Dalla residenza Comunale, Lì

Il Segretario Comunale

________________________________________________________________________________

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, Lì

Il Segretario Comunale

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COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO

Provincia di Roma

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

________________________________________________________________________________

Atto N. 14 del 21-02-2011

________________________________________________________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE FRA IL COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO ED EREDI SIG. PALOMBI GUERRINO (PALOMBI MIREA E PALOMBI FRANCA) FG. 3 PART. 346 EX 90 TERRENO DI DEMANIO COLLETTIVO.

________________________________________________________________________________

L'anno 2011 il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 11.15 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, su invito scritto del Sindaco.

Alla Ii ° convocazione in sessione straordinaria partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI Presenti Assenti 1 – Mascetti Mario X 2 – Domenici Martina X 3 – Bergamini Mauro X 4 – Carolini Claudio X 5 – Cornacchia Attilio X 6 – Verdirosi Giulio X 7 – Foresi Vincenzo X 8 – Dionisi Jonata X 9 – Mariani Lorenzo X10 –D’Antoni Bartolomeo X11 – Santolamazza Virginio X12 – Domenici Mario X13 – Cornacchia Antonio X14 – Gabrielli Angelo X15 – Scardazza Fabio X16 – Mattei Ottorino X17 – Palombi Tiziano X

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il signor Mascetti Mario. Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Di Legge Alessia. Vengono dal presidente nominati a scrutatori i signori: Foresi Vincenzo, Cornacchia Antonio e Palombi Tiziano. Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole:Il responsabile del servizio interessato(art.49 c.1 del T.U. n.267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica.

La seduta è pubblica

Il Segretario Comunale

f.to dott.sa Alessia Di Legge

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IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo ampia discussione il Sindaco pone in votazione la presente proposta di delibera avente ad oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE FRA IL COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO E ED EREDI SIG. PALOMBI GUERRINO (PALOMBI MIREA E PALOMBI FRANCA) FG. 3 PART. 346 EX 90 TERRENO DI DEMANIO COLLETTIVO;

SI PROCEDE A VOTAZIONE:

PRESENTI 15ASSENTI 2VOTANTI 15ASTENUTI 0FAVOREVOLI 15CONTRARI 0

DELIBERA

Di approvare, il punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE FRA IL COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO ED EREDI SIG. PALOMBI GUERRINO (PALOMBI MIREA E PALOMBI FRANCA) FG. 3 PART. 346 EX 90 TERRENO DI DEMANIO COLLETTIVO.

SUCCESSIVAMENTECon separata votazionePRESENTI 15ASSENTI 2VOTANTI 15ASTENUTI 0FAVOREVOLI 15CONTRARI 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Il Segretario Comunale f.to dott.sa Alessia Di Legge

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SCHEMA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con ricorso presentato presso il Commissario per gli Usi Civici per il Lazio , Umbria e Toscana, il sig. Palombi Guerrino, successivamente deceduto in data 20.11.2009 ha chiesto dichiararsi l’allodialità e libertà dei gravami di uso civico del terreno distinto al NCT di Sant’Angelo Romano dei terreni contraddistinti al fg. 3 part. 346 ex 90;Che il Commissario per gli Usi Civici sentenza del 15 dicembre 2004 n. 1361 cron-. N. 56 rep.- R.G. n. 190/03 ha dichiarato la natura allodiale del terreno interessato dal ricorso, condannando il Comune al pagamento di spese peritali e di lite;Considerato, in particolare, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 26 gennaio 2005 è stato deciso di proporre appello presso la Corte di Appello di Roma, sez. usi civici, avverso la sentenza del Commissario agli usi civici nel Lazio, Toscana e Umbria n. 62 del 15 dicembre 2004;Considerato la Corte di Appello di Roma, Sezione speciale Usi civici, con sentenza n. 14 del 19 maggio 2006, ha respinto il reclamo proposto avverso la sentenza del Commissario agli Usi Civici n. 49/04 in favore del sig. Palombi Guerrino;Considerato che il legale di questa Amministrazione, avv. Maria Athena Lorizio, con nota del 21 giugno 2006, trasmessa via telefax, ha comunicato che in data 20 giugno 2006 era stato notificato dalla Cancelleria della Corte di Appello di Roma, sezione usi civici, l’estratto della sentenza n. 14 del 19 maggio 2006 che ha respinto l’appello del Comune avverso la sentenza del Commissario Usi civici;Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 129 del 18.07.06 si è proposto ricorso in Cassazione e che attualmente pende il giudizio innanzi la Corte di Cassazione sez. II iscritto al n. r.g. 24054/06, tra il Comune di Sant’Angelo Romano ed i sigg.ri Petracci Fabio e Mauro + 16 tra i quali vi è il sig. Palombi Guerrino, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma- sez. usi civici - n. 14 del 13 aprile 2006, depositata il 19 maggio 2006, avente per oggetto l’accertamento della qualitas soli ed appartenenza di vari terreni tra i quali anche del terreno posseduto dal sig. Palombi Guerrino, distinto in catasto foglio 3 part. 346 ex 90 in loc. La Selva;Considerato che nel giudizio interpartes vi è contestazione sulla qualifica giuridica dei detti terreni, facenti parte delle Macchie comunali, intestate nel vecchio Catasto a “Comunità e Popolo di Sant’Angelo, infatti, i terreni in loc. la Selva furono quotizzati e concessi in enfiteusi perpetua dal Comune di Sant’Angelo Romano con la delibera comunale del 24 maggio 1894 tra le famiglie del paese dietro corresponsione di un canone; ora secondo la tesi sostenuta dai privati e fatta propria dalle sentenze del Commissario per gli usi civici e dalla Corte di Appello, i detti terreni sarebbero beni patrimoniali disponibili del Comune, che quindi poteva disporne a norma della legge comunale e provinciale, mentre il Comune ritiene che la delibera di concessione in enfiteusi perpetua del 1894, non ha potuto far venir meno la natura giuridica ed appartenenza originaria delle macchie comunali alla popolazione e comunità di Sant’Angelo Romano;Valutato che data l’incertezza e gravosità del giudizio e l’interesse di tutte le parti a definire la situazione proprietaria dei terreni delle Macchie comunali in località La Selva, l’Amministrazione ritiene di aderire alle proposte conciliative avanzate dalle parti private, con la rinuncia al giudizio di Cassazione e con la stipula di un accordo conciliativo, così come prevede e consente la legge 1766/27, art. 29, 3° comma, sul contenzioso demaniale civico;Considerato che a seguito della riunione tenutasi presso la sede comunale in data 17 settembre 2010 gli eredi del sig. Palombi Guerrino: sig.ra Palombi Mirea e sig.ra Palombi Franca hanno dichiarato di essere d’accordo a transigere la causa con il Comune di Sant’Angelo Romano;Dato atto che con la stipula dell’accordo transattivo, le parti convengono che la proprietà dei terreni viene trasferita dal Comune ai privati possessori con la corresponsione al Comune di una somma di € 1.631,34, come da perizia allegata e redatta dall’ufficio tecnico comunale;Ritenuto in particolare, che l’Amministrazione ritiene, da parte sua, che la presente conciliazione possa favorire la definizione in via conciliativa anche delle altre numerose analoghe vertenze relative alle Macchie comunali in località La Selva;Visto il parere del legale dell’Ente avv. M. Athena Lorizio il quale fa presente che oltre al vantaggio economico per il Comune, la presente conciliazione è diretta soprattutto a far cessare il complesso e diffuso contenzioso incorso tra il Comune e i cittadini possessori delle Macchie comunale e dato

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atto che il legale dell’ente ha dato più volte, in questi anni, parere favorevole all’accoglimento delle proposte transattive sottoscritte e alla definizione in via conciliativa delle cause in corso, aventi ad oggetto i terreni località La Selva, in quanto esse prevedono la sistemazione del possesso delle aree de quo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, mediante il trasferimento della proprietà delle stesse e dato atto che lo stesso legale ha fatto presente che conciliando vi può essere un notevole vantaggio economico per il comune in quanto si possono risparmiare le spese di giudizio e peritali;Richiamati i vari tentativi di conciliazione intentati sulla causa de quo negli anni precedenti sia da parte di questa Amministrazione e da parte dello studio legale Petracci Marin di Trieste, viale XX Settembre per le parti, in particolare: lettera prot. 2127 del 14.03.2006, delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2007, lettera dello studio legale Petracci Marin prot. 3490 del 21.06.2010;Vista la nota del 17.03.2008 prot. 42633 della Regione Lazio, dipartimento economico occupazionale, direzione regionale Agricoltura, Area 3 – territorio rurale, controlli e servizio ispettivo, ufficio 3/A gestione usi civici e diritti collettivi, e dato atto che sulla stessa è riportato che ai sensi dell’art. 29 della l. n.1766/27 le eventuali conciliazioni devono riportare l’approvazione della Regione subentrata nelle funzioni all’amministrazione statale per l’omologazione ai fini dell’estinzione dei giudizi pendenti in materia di uso civico;Considerato che la Regione Lazio con lettera del 23.12.2010 prot. 109628, nostro prot. 7104 del 31.12.2010, ha richiesto di inserire nello schema di transazione che gli effetti decorrono dal visto di verifica da parte della Regione della transazione che va approvata dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 lettera l) del d.lgs. 267/00;Verificato che le sig.re Palombi Mirea e Palombi Franca con bollettino n. 55/370 07 0088 VCY 0845 del 17.2.11 hanno versato sul c/c postale del Comune di Sant’Angelo Romano € 1.631,34;Richiamato l’allegato schema di accordo di transazione, predisposto dall’ufficio comunale di segreteria e dal legale dell’ente,integrato con le modifiche richieste dalla Regione Lazio e da inviarsi alla stessa Regione dopo la sottoscrizione;Considerato che trattasi di schema transattivo che presuppone l’alienazione di terreni di proprietà collettiva;Considerato che la transazione dopo suddetta approvazione, sarà depositata dinnanzi alla Corte di Cassazione ai fini dell’estinzione del giudizio stesso;Richiamata la sentenza della Cassazione civile.sez.III, 01.04.2010 n. 7999;Visto l’art. 42 del d.lgs. 267/00;

DELIBERA

- le premesse s’intendono integralmente riportate;- Di approvare l’allegato accordo transattivo da sottoscriversi tra il Comune di Sant’Angelo e la sig.ra Palombi Mirea e la sig.ra Palombi Franca in qualità di eredi del sig. Palombi Guerrino per il terreno iscritto al catasto terreni di Sant’Angelo romano al fg. 3 part. 346 ex 90 per il quale vi è controversia in corso circa la qualitas soli presso al Suprema Corte di Cassazione ;- di autorizzare il responsabile dell’area tecnica alla stipula degli atti di conciliazione;- di depositare in Regione Lazio, dipartimento economico occupazionale, direzione regionale Agricoltura direzione regionale Agricoltura, Area 3 – territorio rurale, controlli e servizio ispettivo, ufficio 3/A gestione usi civici e diritti collettivi per l’omologazione ai fini dell’estinzione dei giudizi pendenti sia la presente deliberazione sia l’accordo transattivi debitamente sottoscritto;- di dare atto che la transazione dopo l’approvazione regionale, sarà depositata in giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione ai fini dell’estinzione del giudizio stesso;- di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa per il Comune; - di dichiarare il presente atto,con separata unanime votazione,immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4° del Decreto legislativo 18/8/2000 n.267.

Il Segretario Comunale f.to dott.sa Alessia Di Legge

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All. A delibera Consiglio Comunale n. 14/11

Repertorio n. /

Registrato a Tivoli il……….n…….serie….Trascritto a Roma 2 il……….

n. ………reg. gen. n…….....reg. part.

SCHEMA DI TRANSAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila……………., il giorno …. del mese di …….., presso la residenza comunale di Sant’Angelo Romano, nell’ufficio di segreteria, avanti a me,………………………….., Segretario Comunale autorizzato a rogare gli atti nell’interesse del Comune di Sant’Angelo Romano, nella forma pubblica amministrativa, ai sensi del T.U. 267/00 o presso lo studio del notaio……… *************************************

Sono comparsi

Per il Comune l’arch. Irene Valentini, nata a Roma il 6 novembre 1964 la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di responsabile dell’area urbanistica comunale,che dichiara di agire, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, in nome e per conto dell’ente che rappresenta e domiciliato per ragioni del suo ufficio presso la residenza comunale in Piazza Santa Liberata 2, C. F. 86002210580; **

- La sig.ra Palombi Mirea, nata a Sant’Angelo Romano (RM), in data 06/08/1942 e residente a Sant’Angelo Romano, via Alcide De Gasperi n.25, C.F. PLMMRII42M46I284I, professione ….., che dichiara di essere …. in regime di ……………dei beni;***********

- La sig.ra Palombi Franca, nata a Sant’Angelo Romano (RM), in data 05/09/1944 e residente a Sant’Angelo Romano, via Alcide De Gasperi n.25, C.F. PLMFNC44P45I284S, professione ….., che dichiara di essere …. in regime di ……………dei beni;***********

Detti comparenti, della cui identità personale, io Segretario Comunale/notaio sono certo, da me preventivamente ammoniti ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, rinunciano d’accordo tra loro e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni*******************************

Premesso

a) Che pende giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione sez.II iscritto al n.r.g. 24054/06 tra il sig. Palombi Guerrino deceduto in data 20.11.2009 e il Comune di Sant’Angelo Romano per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, sez. usi Civici, n. 14 del 13 aprile 2006, depositata il 19 maggio 2006, avente per oggetto l’accertamento della qualitas soli ed appartenenza del terreno posseduti dal sig. in relazione ad un’appezzamento di terreno sito in Comune di Sant’Angelo Romano, località La Selva, distinto in Catasto Terreni di detto Comune al fg. 3 part. 346 ex 90;b) Che il Comune di Sant’Angelo Romano e gli eredi del sig. Palombi Guerrino: sig.ra

Palombi Mirea e sig.ra Palombi Franca sono addivenuti alla determinazione di transigere la controversia tra loro esistente mediante reciproche concessioni e precisamente:

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- Attribuzione della proprietà del terreno alla sig.ra Palombi Mirea e alla sig.ra Palombi Franca in qualità di eredi del sig. Palombi Guerrino, come da atto di successione del … Registrato in data……. dietro il versamento da parte del sig. Palombi franco dell’importo di € 1.631,34 (milleseicentotrentuno/34);

c) Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.2.2011, che si allega sotto la lettera A e avente ad oggetto l’approvazione dello schema di conciliazione per controversie località La Selva fg.3 part. 346 ex 90

d) Considerato che la suddetta delibera deve essere approvata dalla Regione Lazio, dipartimento economico occupazionale, direzione regionale Agricoltura direzione regionale Agricoltura, Area 3 – territorio rurale, controlli e servizio ispettivo, ufficio 3/A gestione usi civici e diritti collettivi;

Che è interesse delle parti far ciò risultare da apposito atto scritto;**********

TUTTO CIO’ PREMESSO Le parti dichiarano che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si conviene e stipula quanto segue **************

Art. 1 Il Comune di Sant’Angelo Romano come sopra rappresentato, cede e trasferisce, a titolo di transazione, alla sig.ra Palombi Mirea e alla sig.ra Palombi Franca, che, allo stesso titolo, accetta e acquista, la sottodescritta porzione immobiliare sita in Comune di Sant’Angelo Romano, località La Selva e precisamente:- appezzamento di terreno riportato in Catasto Terreni del Comune di Sant’Angelo

Romano al fg. 3 part. 346 ex 90 di mq. 5.130 ( ettari 0 are 51 e centiare 30) qualità ente urbano;

La particelle 346 confina con le particelle 33, 34, 327, strada comunale, salvo altri; ***Art. 2 Quanto in oggetto viene trasferito alla parte acquirente nello stato di fatto e nella condizione di diritto in cui lo stesso si trova, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, ragioni e azioni, servitù attive e passive, a corpo e non a misura tutto incluso.Dichiara la parte cessionaria di bene conoscere lo stato dei luoghi per essere stato nella detenzione della porzione immobiliare ceduta e di sollevare il Comune di Sant’Angelo da qualsiasi responsabilità al riguardo.Art. 3 La parte cedente garantisce la piena proprietà e assoluta disponibilità di quanto ceduto, nonché la libertà dello stesso da pesi, vincoli, oneri, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Presta, altresì, ampia garanzia per l’evizione.Art. 4 il possesso giuridico dell’appezzamento di terreno ceduto viene trasferito dalla parte venditrice alla parte acquirente da oggi e ad oggi stesso, diritti e obblighi allo stesso inerenti saranno sopportati dalla parte acquirente.La materiale detenzione della porzione immobiliare ceduta è già nella disponibilità della parte acquirente.Art. 5 La parte acquirente ha versato a titolo transattivo al Comune di Sant’Angelo Romano la somma di euro 1.631,34 (milleseicentotrentuno/34) con bollettino di c.c. n. 55/370 07 0088 VCY 0845 del 17.2.11 e, pertanto, si rilascia quietanza liberatoria con rinuncia all’ipoteca legale. *****************;Art. 6 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del D.P.R. 380/01, le parti dichiarano che il terreno ricade, secondo il piano Regolatore vigente del Comune di Sant’Angelo Romano in zona di P.R.G. “ T”, con destinazione urbanistica “ Turismo”, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica che si allega sotto la lettera B e parte sostanziale del presente atto, rilasciato dal responsabile del servizio e le cui risultanze, le parti come sopra costituite, dichiarano tuttora valide, non essendo intervenute al momento attuale, modificazioni degli strumenti urbanistici. ********Art.7 Gli effetti del presente atto decorreranno a fare data dalla approvazione da parte della Regione Lazio della presente transazione, con tutte le conseguenze utili ed onerose eventualmente derivanti. *********************Art.8 Le parti dichiarano di non essere tra loro parenti in linea diretta.*******Art.9 I sottoscritti demandano alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma la trascrizione del presente atto, con esonero per il competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. **************************

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Art.10 Le parti si impegnano a rinunciare al giudizio r.g. 24054/06 pendente innanzi alla Corte di Cassazione, dopo l’approvazione regionale del presente atto.Art.11 Tutte le spese del presente atto e conseguenti, sono a carico della parte acquirente. Le parti chiedono espressamente l’esenzione da imposte di registro, ipotecarie e catastali, in applicazione del D.L. 2 ottobre 1981 n. 546 convertito in legge n. 692 del 1981, (G.U. 331/81) che dichiara esenti da imposte di bollo, di registro e da altre in genere le liquidazioni di usi civici, le legittimazioni e gli atti e i procedimenti previsti dalla legge 1766 del 1927 in materia di usi civici.****Art. 12 Le parti dichiarano che non si tratta di terreno percorso dai fuochi.*****Art. 13 Le parti autorizzano l'uso dei dati inseriti nel presente contratto ai sensi della legge 196/2003.**********************Art. 14 Ai sensi dell’art. 35 del d.l. n. 223 del 4.7.2006, convertito dalla l. 4.8.2006 n. 248, le parti mi dichiarano che non si sono avvalse dell’attività di mediatori.*************Art. 15 Le parti danno atto che i legali hanno rinunciato alla solidarietà delle spese di giudizio e onorari di causa di cui all’art. 68 della legge professionale.******************Art. 16 Ai sensi dell'art. 8 bis della l.r. 1/1986, inserito dalla l.r. 6/2005 in materia di usi civici, i proventi derivanti dal presente atto sono destinati all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario ivi elencate.******************Del che richiesto, io ufficiale rogante ho dato lettura del presente atto alle parti le quali, dispensandomi dalla lettura degli allegati, dichiarano di avere piena ed esatta conoscenza dell'intero documento e conforme alla propria volontà meco lo sottoscrivono.*******************Il presente atto è composto da due facciate e quanto fin qui della terza, escluse le firme. Per il Comune Per la parte acquirente………………………….. ………………………..

Il Segretario Comunale o Notaio……………………………….

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COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO

VALUTAZIONE DI UN TERRENO EDIFICATO, AI FINI DELLA PROPOSTA DI

CONCILIAZIONE TRA IL COMUNE DI SANT ANGELO ROMANO eredi

PALOMBI GUERRINO (PALOMBI MIREA E PALOMBI FRANCA)

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RELAZIONE GENERALE

Oggetto: valutazione di un terreno edificato, ai fini della proposta di conciliazione tra il

Comune di Sant’Angelo Romano e gli eredi di Palombi Guerrino (Palombi Mirea e Palombi

Franca)

Premessa

Il responsabile del servizio URBANISTICA E TECNICO, del Comune di Sant’Angelo Romano, in riferimento all’incarico conferitomi per la determinazione del valore dei terreni di demanio civico, in applicazione dell'art. 8 della L.R. n° 1 del 3 gennaio 1986, come modificato dall’art. 8 della L.R. n° 6 del 27 gennaio 2005 e dall’art. 1 della L.R. n. 11 del 18 febbraio 2005; sulla scorta dei criteri adottati nelle procedure di cui all’incarico in premessa, di valutare il terreno oggetto di contenzioso tra il comune di Sant Angelo Romano e gli eredi di Palombi Guerrino.

Dopo aver esperito le ricerche di rito, riguardo l'ubicazione e lo stato dei terreni interessati,

relaziona in merito a quanto in oggetto.

DESCRIZIONE DEL LOTTO

Dati catastaliIl terreno in oggetto, è distinto al N.C.T del comune di Sant’Angelo Romano, al foglio n. 3 particella n. 346 ex 90, superficie ha. 0.51.30, qualità ENTE URBANO località Selva, con sovrastante fabbricato non censito al NCEU.

Stato dei luoghiDagli accertamenti effettuati risulta che il terreno è interessato da edificazioni ed ha destinazione

in parte agricola e in parte a servizio del fabbricato presente.

Destinazione urbanisticaIl comprensorio, nel quale l’appezzamento è inserito, è destinato urbanisticamente in zona T

turismo, secondo quanto previsto dal P.R.G., approvato con delibera di G.R. n° 8851 del 22/10/91 e pubblicato al n° 7 del B.U.R. del 10/03/92.

Per la zona T destinata ad insediamenti turistici situati in località la Selva; le prescrizioni di piano prevedono:

- lotto minimo: 4000 mq;- indice di edificabilità territoriale max: 0.07 mc/mq- indice di edificabilità fondiaria max: 0.15 mc/mq- altezza max: 7,50 mt- n° max di piani fuori terra: 2,5- distanza minima fra i fabbricati 10 ml- distanza fra pareti finestrate 10 ml- distanza dalle strade comunali 20 ml- distanza dalle strade vicinali 10 ml- divieto di abbattimento di alberi d’alto fusto e piantumazione di 1 albero ogni 100 mq di

superficie coperta- distanza minima dai confini: 10 ml.

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Inoltre con delibera di G. R. n. 4849 del 11.06 1991, risulta perimetrato nella “Zona Contigua” del Piano di Assetto – Riserva Naturale – Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco.

Per approfondimenti cfr. "Comune di Sant Angelo Romano - Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione" (in allegato C.D.U.).

VALUTAZIONE ECONOMICALa determinazione del valore del terreno, per l’applicazione dell'art. 8 della L.R. n° 1 del 3

gennaio 1986, come modificato dall’art. 8 della L.R. n° 6 del 27 gennaio 2005 e dall’art. 1 della L.R. n. 11 del 18 febbraio 2005 è effettuata sulla base della ricerca del prezzo di mercato di terreni simili a quello oggetto di stima, per destinazione di Piano, giacitura, esposizione, orografia ecc.

Il valore di mercato è determinato attraverso una stima comparativa diretta, applicando la seguente proporzione:

Vx : ∑V = px : ∑ pdove:∑V = sommatoria dei prezzi di terreni simili, ∑ p = sommatoria dei parametri relativi alle aree simili presi a confrontoVx = valore ordinario dell’area oggetto di stimapx = parametro dell’area oggetto di stimaI parametri di confronto usati nella stima delle aree edificabili sono normalmente il metro

quadrato di superficie territoriale e il metro cubo edificabile.Il metro quadrato di superficie territoriale, tuttavia, è un parametro puramente quantitativo mentre il metro cubo edificabile tiene conto anche della sua attitudine edificatoria, pertanto, utilizzando il metro cubo edificabile si può fare riferimento ad aree situate nell’ambito della stessa destinazione di piano regolatore con i medesimi indici di edificabilità.

Il valore di mercato (Vx) è quindi ottenuto con procedimento sintetico comparativo e dal rapporto ∑V/∑p si è ottenuto un prezzo medio di € 25,00 a mq per mc edificabile.

Essendo, per il lotto in oggetto l’indice di edificabilità pari a circa 0,07 mc/mq, il valore corrispondente è quindi pari ad € 1,75 a mq.

Il procedimento adottato deriva dalla constatazione che, nel comune di Sant’Angelo Romano, esiste un mercato abbastanza attivo di aree edificabili ove operare con informazioni derivanti da compravendite recenti, relativamente a terreni privi di vincoli.

Per i terreni di demanio civico occupati a vario titolo da quasi un secolo, tali valori non hanno consentito la sistemazione di numerosi piccoli lotti di terreno edificati o edificabili, in quanto i possessori non trovano interesse economico alla sistemazione degli stessi.

Preso atto della stagnazione della domanda, l’amministrazione comunale, con propria delibera consigliare n. 21 del 02.03.2006, alla luce dei trascorsi economico giuridici che hanno interessato i terreni in questione ha stabilito dei criteri da adottare nella valutazione degli stessi. Successivamente con deliberazione consigliare n. 10 del 28.04.2010 vengono aggiornati i valori stabiliti dalla deliberazione 21/2006 ed indicati i criteri da adottare in riferimento alla valutazione di lotti edificati.

Tali criteri prevedono due modalità di calcolo per i lotti edificati; la prima determinare il valore del terreno sulla base dei valori approvati in delibera; la seconda determinare il valore considerandolo pari al 10% del valore dell'immobile. Il valore dell'immobile deve tener conto della destinazione d'uso dei volumi realizzati ed a questo devono essere applicate delle detrazioni relative al grado di vetustà del fabbricato ed un ulteriore abbattimento per rischio di soccombenza e diritti acquisiti.

Il prezzo di alienazione deve essere quello risultante maggiore tra le due modalità di calcolo.Per il lotto in oggetto, vista la finalità conciliatoria della presente, si ritiene possa essere stimata

sulla base dei valori approvati in delibera, decurtati del 70% . Valore del terreno sulla base dei valori approvati in delibera:Il lotto ha una consistenza di 5.130 mq.; il valore unitario stabilito in delibera corrisponde ad €

1.06 a mq; il valore corrispondente è pari ad € 5.437,80, che decurtato del 70% è pari ad € 1.631,34.

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CONCLUSIONI

Le sig.re Palombi Mirea e Palombi Franca, eredi di Palombi Guerrino; ai fini della conciliazione per l'acquisizione del terreno, distinto al N.C.T del comune di Sant’Angelo Romano, , al foglio n. 3 particella n. 346 ex 90, superficie ha. 0.51.30, qualità ENTE URBANO località Selva, con sovrastante fabbricato non censito al NCEU; dovranno corrispondere al comune un valore complessivo pari a € 1.631,34.

Sant’Angelo Romano,14.2.11 Il Responsabile dell’Area Urbanistica

f.to arch. Irene Valentini

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COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

P.zza S. Liberata, 2 – 00010 Tel. 0774/420100 – 0774/300808 – Fax. 0774/420547comunesar.it - www.comune.santangeloromano.rm.it

P. IVA 02146071002 – C.F. 86002210580

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEOGGETTO: Approvazione atto di transazione stragiudiziale fra il Comune di Sant’Angelo Romano ED EREDI SIG. PALOMBI GUERRINO (PALOMBI MIREA E PALOMBI FRANCA) FG. 3 PART. 346 ex 90 terreno di demanio collettivo; Lì, 14.2.2011() da inserire nell’ordine del giorno

Il Sindaco f.to dott. Mario Mascetti

ALLEGATI: 1)…………………………………………………………………………………….2)…………………………………………………………………………………….3)…………………………………………………………………………………….4)……………………………………………………………………………………. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/SETTORE INTERESSATO: Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole.Data, 14.2.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to arch. Irene Valentini

LA RESPONSABILE DI RAGIONERIA: Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole Data,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to rag. Lilia Spagnoli

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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Mascetti Mario f.to dott.sa Di Legge Alessia

________________________________________________________________________________

N. ………….CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267:

• E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il

Per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale f.to Il Segretario Comunale

________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267:

• [] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 – comma 4 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);

• E' divenuta esecutiva il ………………

Dalla residenza Comunale, Lì

Il Segretario Comunale

________________________________________________________________________________

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, Lì

Il Segretario Comunale

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COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO

Provincia di Roma

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

________________________________________________________________________________

Atto N. 15 del 21-02-2011

________________________________________________________________________________

OGGETTO: ALIQUOTA ICI ANNO 2011

________________________________________________________________________________

L'anno 2011 il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 11.15 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, su invito scritto del Sindaco.

Alla I° convocazione in sessione straordinaria partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI Presenti Assenti 1 – Mascetti Mario X 2 – Domenici Martina X 3 – Bergamini Mauro X 4 – Carolini Claudio X 5 – Cornacchia Attilio X 6 – Verdirosi Giulio X 7 – Foresi Vincenzo X 8 – Dionisi Jonata X 9 – Mariani Lorenzo X10 –D’Antoni Bartolomeo X11 – Santolamazza Virginio X12 – Domenici Mario X13 – Cornacchia Antonio X14 – Gabrielli Angelo X15 – Scardazza Fabio X16 – Mattei Ottorino X17 – Palombi Tiziano X

Presenti n. 15 Assenti n.2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il signor Mascetti Mario. Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Di Legge Alessia.Vengono dal presidente nominati a scrutatori i signori: Foresi Vincenzo, Cornacchia Antonio e Palombi Tiziano.Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

Il responsabile del servizio interessato(art.49 c.1 del T.U. n.267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica. La seduta è pubblica

Il Segretario Comunale

f.to dott.sa Alessia Di Legge

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IL CONSIGLIO COMUNALE Illustra il Sindaco;Prende la parola il Consigliere Comunale Mattei Ottorino il quale afferma che qualora ci fossero state le condizioni di legge sarebbe stato favorevole ad aumentare l’aliquota ICI, essendo ormai una imposta sulle seconde case, cioè al fine di diminuire l’addizionale IRPEF o sostituire la stessa con una tassa di scopo; prosegue l’intervento e fa presente che la Giunta Comunale deve tenere in considerazione, nello stabilire le tasse e le imposte comunali, che molti cittadini di Sant’Angelo Romano sono pensionati e percepiscono soltanto la pensione sociale e, quindi, prevedere esenzioni per le fasce più basse; Risponde il Sindaco il quale sottolinea che l’Ufficio Tributi sta procedendo agli accertamenti della TARSU e tale attività sta dando riscontri favorevoli e ciò potrebbe rendere possibile una futura riduzione della stessa tassa; Prende la parola il Consigliere Comunale Cornacchia Antonio il quale ricorda che il regolamento comunale sull’ICI è del 1999 e che andrebbe aggiornato; ESCE IL CONSIGLIERE CO,MUNALE CORNACCHIA ATTILIOPRESENTI 14ASSENTI 3 Si procede alla votazione:PRESENTI 14ASSENTI 3VOTANTI 14ASTENUTI 0FAVOREVOLI 14CONTRARI 0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: ALIQUOTA ICI ANNO 2011.

Il Segretario Comunale f.to dott.sa Alessia Di Legge

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SCHEMA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 16.02.2011 avente ad oggetto la conferma dell’aliquota ICI per l’anno 2011;Vista la legge 296 del 27/12/2000 art. 1 comma 156 dalla quale si evince la competenza a deliberare in tema di determinazione di aliquote ICI dal 1/1/2007 è del Consiglio Comunale su proposta dell’organo esecutivo;Visto il Decreto del 17 dicembre 2010 con il quale il Ministero dell’Interno comunica il rinvio al 31/3/2011 la predisposizione del bilancio di previsione 2011 ;Vista la legge di stabilità 2011 ( ex- finanziaria) legge 13 Dicembre 2010 n. 220;Visto l’art. 77 bis comma 30 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133 del 6/8/2008 con il quale resta confermata per il triennio 2009/2011 ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente l’anno 20111 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi,delle addizionali,delle aliquote,ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi con legge dello Stato di cui all’art. 1 comma 7 del Decreto legge 27 maggio 2008 n. 93,convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126 fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), e che l’art. 1 comma 123 della L. 220 del 13.12.2010 conferma la suddetta sospensione sino all’attuazione del federalismo fiscale;Visto l’art. 1 comma 1 del Decreto legge 27 Maggio 2008 n. 93 convertito in legge 24 luglio 2008 n. 126 nella parte in cui prevede a decorrere dal 2008 l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta;Visto il titolo I,capo I del D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n.504 e successive modificazioni ed integrazioni,concernente la istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);Visto l’art.3,commi da 48 a 59,della legge 23 Dicembre 1996 n.662;Visto l’art.58,commi 2,3 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n.446 successive modificazioni;Visto l’art.1,commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997 n.449;Dato atto che per effetto del combinato disposto degli artt.6 comma 1 e 8,comma 3 del D.Lgs. n.504/1992,nei testi come sostituiti rispettivamente,dai commi 53 e 55,dell’art.3 della legge 23/12/1996 n.662,la determinazione delle aliquote e la riduzione o,in alternativa,la detrazione d’imposta,devono essere disposte con un unica deliberazione,in sede di determinazione delle aliquote;Visto l’art.42 punto 2 lettera F del D.Lgs.n.267 del 18 Agosto 2000; Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art.4 del D.L. 8 Agosto 1996 n.437;Vista la Legge n.599/96;Vista la Legge n.669/96;Visto il Regolamento ICI approvato con delibera C.C.n. 8 del 30/01/1999 e le successive deliberazioni del C.C. n.77 del 30/12/1999, n.12 del 24/03/2001 e C.C. n.60 del 25/11/2001 e delibera del Comm.Pref. n.1 del 29/5/2008;Vista la legge n.388 del 23/12/2000 e la legge n.342/2000;Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n.16/2003;Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267;Acquisiti i pareri ai sensi e per gli effetti dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000;

DELIBERA1. Di confermare per l’anno 2011 l’aliquota ICI nella misura del 6,00 per mille istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 2. Di dare atto dell’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili dell’unita’ immobiliare con le sue pertinenze adibita ad abitazione principale.3. Di trasmettere la presente alla Direzione Centrale per la fiscalità locale per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Comunale f.to dott.sa Alessia Di Legge

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4. Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2011 ,in conformità a quanto dispone l’art. 172,1 comma lettera e) del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267. SUCCESSIVAMENTECon separata votazionePRESENTI ASSENTI VOTANTI ASTENUTI FAVOREVOLI CONTRARI

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 3° della l. 627/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente atto immediatamente eseguibile

Il Segretario Comunale f.to dott.sa Alessia Di Legge

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COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANOPROVINCIA DI ROMA

P.zza S. Liberata, 2 – 00010 Tel. 0774/420100 – 0774/300808 – Fax. 0774/420547

comunesar.it - www.comune.santangeloromano.rm.itP. IVA 02146071002 – C.F. 86002210580

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: ALIQUOTA ICI ANNO 2011.Lì, 14.2.2011() da inserire nell’ordine del giorno

Il Sindaco f.to dott. Mario Mascetti

ALLEGATI: 1)…………………………………………………………………………………….2)…………………………………………………………………………………….3)…………………………………………………………………………………….4)……………………………………………………………………………………. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/SETTORE INTERESSATO: Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole.Data, 14.2.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOf.to rag. Claudio Panichi

LA RESPONSABILE DI RAGIONARIA: Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole Data,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to rag. Lilia Spagnoli

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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Mascetti Mario f.to dott.sa Di Legge Alessia

________________________________________________________________________________

N. ……..CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267:

• E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il

Per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale f.to Il Segretario Comunale

________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267:

• [] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 – comma 4 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);

• E' divenuta esecutiva il …………….

Dalla residenza Comunale, Lì

Il Segretario Comunale

________________________________________________________________________________

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, Lì

Il Segretario Comunale