Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 7 (02)

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  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 7 (02)

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    PcU finalmente per consumare lo spoglio dellapubblica pecnnia essersi non simrilato ma consa-mato veramente un drzcendio; ed ecco un nuovospostamento di classe, perche lo incendio essend oun reato contro la pubblica tranquillitli col definireil fatto col titolo d' incendio quaIifictito da l fine siporta il reato in questa classe evidentemente piimportante e pi grave, togliendolo dalla classedella pubblica fede. Variet tutte da notarsi per ri-cordo, ma che non mutano mai la regola fonda-lilentale che il meno qualifica il pil, e mai il pii1qrialifcn il meno : principio assoluto, perchb tieneai cardini ontologici de l principale e ciel'accessorio.

    A questa serie di criterii misuratori B per6 utilecile provvegga la legge penale positiva per toglierlidalla eventualiti di errati giudizi. Q uesto vide ac-rortamente il legislatore toscano e vi provvide, masolo in parte. L' art. 170 del codice Toscano pre-vede la ipotesi della fcclsitit: e senza distingue-re se il f'also sia comzxiesso per esegzcire o se siacommessa per nascomimre una sottrazione, dispoueche s nell' uno come neI17altro casa debba appli-carsi una sola pena e sempre la maggiore. La psi-ritcazionc de l flno di nascondere e del flne di ese-g~ i7 . e la appmpriazione, non b ( per ci che liodetto) esattamente scientifica. Ma il legislatore trrt-scatzc, v i passd sopra, probabilmente perchS ap-

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    prese le difficolt8 che si sarebbero incontrate nelcasi pratici per determinare se il falso era (liretton e8egzcfr.eo diretto a wascoizdwe il peculato. Certedifferenziali che sono indispritabiIi scientificamente sipossono preterxriettere dal prudente legislatorequan-do vede che lo effetrto della penalitk sia per risul-tare lo identico. Ma noli debbono mai dimenticarsidal magistrato quando in un caso pratico gli risultiche la regola scientifica avrebl~eportato in quellaspecie mia differenziale nella pena1itA. Allora 8 sxiodovere di temperare il rigore deIla legge positivacol precetto scientifico. Inoltre all'art. 172 il codiceToscano nella concomitanna della fdsita col pecu-lato dispone che pi non giovi come diminuente ilcoinpleti e tempestivo risarciroeiito del danno. Ot-tima clisposizione. Questo codice per0 noil ripeteuguali disposizioni nel]' art. 174 dove contempla ilvuoto di cassa; ma io non esiterei a pronunciareche clovessero estendersi ad ambo i casi,

    Maggiore diBcolt8 pu sorgere in ordi118 al casodella simulazione di delitto sulla quale tace affaitoil legislatore toscano, La difiicolti noil cade nel casosemplice, perchb la regola scientifica Bella prevalenzaripara ad ogni omissione della legge e la prudenzadello interpetre vi supplisce. Ma la dificolti sorgeassai grave nel caso misto, ciob quando concoma latempestiva e completa reintegrazione del danna.Vedemmo che gli art. 171, e 174 valutano comediminuente il fatto della restituzione, ed ora abbia-rno veduto che questa diminuente ilz te~*mi?z.iefze-

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    .r.crZi accordata dal codice Toscano si nega n letteraa quei pubblici nfficiali che abbiano corkiniesso an-cora f(

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    mento del fuoco, ed 8 reato anclie ncl proprieta-rio : e questo reato lia troppa prcpozideranza e mirepugiierebbe lo ammettere che nn pubblico u f i -ciale qna~iilo er rubare nzilIe lire abbia nl~piccattu 1fuoco all' tlffizio possa 1llerita1~sion la restituzionedelle niiIle lire tanta benigniti d a edere ridottape r l' art. 271 Ia sua pena corl~oralea soli seimesi di esilio. RIQ a m e non spcttn tleciclere que-sto problema. Esso offre nna ipotesi pratica (1) clis-putal~ilc n faccia ad uno speciale diriito costituito,od un corso teorico non pnb tenervi dictro.

    (1 ) Di tratto in tratto giova gcl1or.e uiio sguardo su cluestiproblemi pratici per mostrare la importanza dei principiiscientifici e pi parlicolarn~cnte a importanza ch e t a l i prin*ciyii non si dimenticliino mai dai conipilatori di codici. i3 unorrore funesto dei tempi nostri quello di credore che nellaformazione di codioi debbano guardarsi come profaai i teo-risti, e clie quella si a ne l so10 dominio dci pratici. I1 coiisigliodegli uomini pratici : ulilissiiiio anche esso, ma il pratico sipreoccupa la mcnte soltanto de i casi cbo ha veduio nella suciprutica ( i quali non sono niai tatti i [rocsibHi j e non ab-breccia giamma i la dottrina sotto un putiia di vista generaleche serva alla soluziohe di tixtdi i casi posciliill ariche noriprevisti e non inai verificati finqui. La storia conferma ciucstavcilt. Si faccia confronto fra la giurisprudenza criminalr,toscana c la gturisprudcnza criminale francese. Il codice To-scano eminentemente teorico non ha dato mai luogo a sorticonflitli o perplcssitii. nella giurisprudenza : dottori o giudi-canti hanoo procedulu coiicordi o tranquilli ucllo stabilire unapiurisprudeuza interpetrativa costante e sereiin, senza lacurie,c con pochissime appena percettibili flultuanze. Il codiceFrancese a l contrario emitlenteuientc p r ~ t i c o iu dalo vita aduna dottrina e ad un a giurisprudenza clie : uira selva sel-uuggia irta di coritradizioni e dissidii : d ogni mornenlo s' iri-

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    contrano parecchi sistemi opposti d 7 nterpetrazione sosrenrilida scrittori di vaglia in guerra gli an i con gli altri: ad ognirnomento s'iiticontrano aperte contradizioni fra le diverse[:orti: ad ogni momento s' incontrano fluttuanee e mutam entidi opinioni degli stessi oracoli della Corte Suprema, costantecolo nel sistoma di rnutare opinione. Molle volte ( e furono pa-recchie ) non potendo gl' interpetri mettersi d' accoi>dodovetteintervenire I' autoril legislativa per iliterpelrare autentica-mente tale o tale altra disposizione del codice: e non basco,~ie rch k lla dirnone sorsero riuove disoardie silllo interpetrarela interpetrazione autentica. Si studi a fondo 1u giurisprudenzaoriminale francese nella sua storica evoluzione, e giunti aldi d'og gi ci vedremo addietro un caos ed una confu sione econtradizione perpetua senza avere la certezza di poter sa-lutare da ~ ~ g id un lustro come ueril8 sicura quella opi-nione che nel di presente ha avuto la precaria fortuna di ri-maaere sovrastante al naufragio delle *recedenti soreile. Que-sto il fato inevitabile dei codici pratici, perchk rnsncandodi concalenazione ai priucipii generali della scienza sono portisenza faro. B o n li e v i 11e scrisse che gli uomini tcorici nonsono buoni a b r codici: iiia la storia mostra che gli uominipratici fanno codlci che non danno guida sicu ra allo inter-petre o mcllono la giurisprudenza in balia dello arbitrio.

    i n ordine a1 grado nella forza fisica non a du-bitarsi che il peculato ammetta in astratto la no-zione del tentativo: difficilmerile peraltro potr co-stzuirsi un' accusa d i teatativo di peculato proprio,perda& se. la distrazione i? altvtvc?nuta avrsmo il de-litto consumato, e se non A ancora avvenuta rimar-reiiio con tutta probabilitri nella sfera degli atti pre-pzatorii . h evidente che se il pubblico Cassieres' involi dalla citta via portando seco la specie pub-

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    - 5'7 -blica e venga fortunatamente arrestato, non abbinnioil tentativo ilia il delitto perfetto a causa iiell' avve-nuta distrazione materiale. Che se siasi limitato apreparare i bagagli, a ordinare la vattura, a pro-curarsi il passaporto per la fuga che medita, in talie simili fatti si ha una semplice preparazione de ldelitto ma il suo principio di esecuzione non e an-cora esordito. La complicit8 offre anche in questoreato la solita questione della comunicazione dellequalit personali dall' autore al partecipe. Su ci noice ne rimettiamo a quanto abbiamo detto ad altreoccasioni analoghe. Se la qualit di pubblico Cas-siere ha servito di nzezgo al malefizio, il. privatoche volle proattare di quel mezzo non pub evitarnegli effetti nella misura ctella penalit.

    Benai nella pratica la compliciti in questo reatoB occasione di gravi clifficolth quando il fatto costi-tutivo della medesima unicamente si ostrinscchi nelloavere un privato ricevuto a prestito o per altro li-tolo dal Cassiere la pocunia pubblica. A questo fattofu posto meiits dagli imperatori nelle due Costitu-zioni riprodotte nel codice giustinianeo al titolo &his qui ex pzdbZicis 9~a;tio+zifit~sin~tt~amececniawbacceperzcnt (1) e si volle severiasimamente punito :ma i principii della scienza non permettono un ec-cezionale rigore che s' inspiri a vedute fiscali; n&vi Iia materia per quanto vogliasi privilegiata nellaquale i rnedesimi possano essere dimenticati. Setrattasi di Cassiere debitore di specie non vi hadubbio che i1 privato il quale ricetti in qualunque

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    moao o ricava la sljscie distratta dal Cassiere iii-fedele offra i termini materiali delin compliciti, pu-nibilc per0 solt@o nel concorso della sciclrlsn nelcomplice : cienza della q~izlafitacl1~cj)e)'sot~nscien-za della qual&% &lZa cosn, la qu:ile ileve rigoro~ri-mente provarsi dall' accusa, nb gub supplirsi. conpresunzioni. IIcz ynmclo trattasi di Cassie1.e del~itorvdi gunqzfiitlt,, amuicsso unci ~ o l t a lie iI denaro ilal u i ricavato per le publ~iicileesaazioni col solo ob-liligo di presentare il ~ G ~ I Z ~ Z C ~ I Z C ~ ~ I ~ ~l l a C ~ ~ C I I Z ; ~si:^tli sua privata pertinenza, sar i assai u~alngcvolc 0-sttluire n~i ' ccusa di co~nplicitB olosa nel solo fattorlello imprestito o pagainento o donativo ricevuto.Il sartore od il falegname che vanno ali' uMcio diquel Carnarlingo per esigere cluanio b, dbvuto l o ~ oparticolarmente da lui, vedranno bene che per sod-disfare le loro notule il Carriarlingo prende dbnrironella Cassa; non hanno pero la coscienza di parte-cipare ad un delitto; perclh sapendo come coluiaiilministri a proprio pericolo i redditi pul~bliciionpossoriu indovinare se al debito giorno sgli snr0 ono per corrispoiidere al coiilplolo versi~monto. ni -possil~ilc ostenere contro la sola rccozione del cls-ilaro per ~ t n itolo i')~'i'l>utoaccu5a di co~l~>licittlnel. vuoto di cassa. Uccorre a tal fine si provi unarecczionc senza lito7o c11e riveli un complotto fraCaiuarlingo c pi3ivulo, diretto a trafugare i valorionde sottrarli acl un scclnestro per parte del fisco.~incordib l privato potesse forse sospetlaf>e he ilCainarlingo non avrebbe alla scadcnza dato buon~ 0 i l t 0 i SO, il sos$ctlo ai fini penali non equivalealla scicnzc~,nb quel privato ebbe aninio di aiutar0

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    ad un delitto clie tuttavia rimanera possildIe Uonfosse mai pe r consumarsi t2).

    (I ) Su queste due leggi dicpuiarorio 21; interpetri pcrcii2vi trovarono antinomia, minacciandosi dalln prima la pcria(le1 quadruplo, e diilla seconda la deportnzione, e la caiifiscadei beni, mentre il caso di cntrambo ap pariva identico: ve-dasi G o t li o f r c d o i s cod, Xl~oodus. i b . 10, l i [ , 24, leg. 4.La conciliazione pi probobile (c~u:iatun

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    tra il rigore e Ia benignili; n& u per certo il pe-culato quella delinquenza clie piu eccitasse la fero-cia abituale dei legislatori di allora. Nelle legisla-zioni contemporanee il pecnhto si P, consi~leratri o-me un furto qualificato, o si e soggsttuto alle peneminacciate contro d i quello, cioh galera, casa di for-za, o reclusione a tempo o carcere nei casi pii1 leg-gieri secondo le diverse scale penali. Se non cb evuole ossere avver.tito che mcntrc alcuni codici con-temporanei parificano esattamente iI peculato al fnr-to qualificalonolle penalith, altri codici (coxne il Gre-goriano art. 341) lo puniscono pii1 gravemente ele-vando di un grado la galera contro il peculatore (3).

    (1) Le variazioni che incontr in Roma In pena dei pe-culatori si espongono dal F a b r o semestrium Zib. 1 , onp . 22,png. 124, ad 128. Si vedano ancora G o e h n e v e g h e n (l elegibtis aliroyulis in inslit . de pubiicis judiciis S . 6:-V o e t il?. pundcctas Zib. 48, it. 13, n. 5. Pore che il dirittoCesareo distinguesse nella pena fra peculato dei giudici e deimagistrati forrilti di giurisdizlonc e d' impero, ed il peculatodei semplici tesorieri cestori od ainministratori in senso pro-prio. Forse si confuse qualche volta il peculato con In cor-rsazione e con la concussione; congettura non avvcrlitn da -gl'iriterpelri e niente affalto da i pratici, i quali spesso ioteseroi i ialamentc la parola adminis t ra~ores , indubltnto che la pii-rola aclmirriolrutores ha ue l l e leggi Romane due significati.Quando ella viene adoperata con reli.taioac a qualche oggetto(p er esempio i l patriaonio del piipilli ,I designa quelle personeche nei nostro idiomn pih esattiitnentc chiuniansi anzininistrn-tori. Quando invece Irovasi adoperata soslanliz~n+nentea 84,e seiiza termine di relazione, indica u n ufficiale munito d' im-pero, come i governatori delle proviiicie, o non sia qualunquegcstore di sostanza pubblice: 1 . 36, 156, 160, cod . Theod.

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    de Dccurionius - i c a vocab.jur. verb. adrninistrcllio,vol. 1 - n l V i n 0 lc,ricon juridicicrn verb. ad~lliBistrrt-t io , in oers . adn~in is trator 6 est.

    (2) Nella pratica comiine si rnanleiine contro i pccula-tori la pena della deportozione c della relegazione : B O n f i n oud bannimentu cap. 31 , n p p c ~ d . , 71 , 9. Pc r l e leggi Napo-letane pare si spingesse la pena anche alla morte : De RI a-r i n i s vnr . rcsol. li6. l , cap. 2 2, n. 1 4 . In Pranci:l si punivacol baudo perpetiio, con la gocna, e pi spesso con 13 galeru,ed anche con la prigione perpetua: giungevasi ad infligger1:i niorle quand o eravi congiunta una fals iti : D n C h o v 0 i nurresla Pcrprinii l i6 . 52, l i t . 2, antiot. 1, p a y . 622, edil .Il'rn?zcofurli 1028; a sola riconosciuta dnll' aiitorc. Le piantiche Ordinanze si limitavano 1i mitiacoiiirc la perla pecu-niaria: ma la Ordinanza di Rou$sillon del gennaio l e B 5 art. 26e17sp ie gb maggiore sever i! ;: R o u s s e a u d De l a C o m b ernatiCres critni?ielles png. 07 . In Russia trova si ch e il Prio-cipe di hlenzichoff fu conclannato come peculator e ad unamulta di trecentomiln scudi, e perditii d i onori ; e 1' Ammi-raglio Apra rin alla confscn dei beni ed alla morte. Rla glistorici ricordano clie lo Cznr riniantlb loro la spada, li l i h r bnl carcere e 91' invit a cenar seco purchb ripianossero ilvii0to. La Carolinn non ebbe spccii~li dlsposizionl contro ipeculatori; laonde la pratica gcrmanice vi applici, la penadel furlo : h1 e i s t e r principia jur is crijrlirralis S. 578 -P i i t t m a d n elementa jur. crim. cap. 53,5. 468. u Sasso-iiia per un mandato del 1705 si irrogb la carcere o IU re -Ir~iiz ione emporanea : M e n c k e n i o s,t/elcnLcb jzlrqis cb'uilisl ih . 48, bit. 13, Cj. 9, pag. 860.

    (3) notevole che il codice Gr ~g or ian o l[' ari. 515 pa -rlfica nella p ena a1 pecul atore ancli e i l tutore clie si nppiv.)priiso shnze de l pupillo. Parioca nca peni, il pecrilato nt fiirlo

    qualificato senza por1;irvi nessirno sggravio ulteriore (11 rc-.Pressione cOrporale, oltrc il co(1I~eToscnno, il codice di s e u -chaLe17art. 68. I2riburgo ( art. 211 ) ii1in:iccin oltre gi.ave ani-rnpncln In casa di forza da lie mesi a sei anni, rarldoppiarido

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    la pena quando la malversazione superi la soaima di ccntofranchi. I1 codice di Stezia (cap. 23,5. 11) lo galera da seimesi a quattro anni, parificando al denaro ptcbblico anche ildenaro p ~ i u a t o consegnato alla ctcstodiu del pubblico fuo-zionnrio. Ii codice del Brasila (art. 170) minaccia la casa dilavoro da dne mcci a quattro anni ed un a rnulla proporzio-nale. Il Belga (art. 240) infligge la reclusione da cinque adieci anni, ma riduce la peiiii al carcere da un o a sei mesis e 16 somm e distratte non eccedono la cauzione. Il codice diSan filarin@ (art . 5-47) graclua la pena delpeoulato sulln ra-gione del valore purtcndu da1 miniuio di un anno di prigio-nia fino a quindici anni di prigionia, e rimette (a r t . 249 )ogni petia corporale quando la somma distratta non superila cauzione. Sul criterio della qunntith o valore clcllu cosedistratte gradu a anche il codice Po rtoghese ( art. 515) la pe-na de i lavori pubblici a terlipo. Ugualmente sul criterio do1valore gradua la pena dei lavori forzati i l codice Ticinese(a r t . 210 j ridiiceudola alla

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    strettamente necessario ai bisogni pmprii, C pcrbreve periodo il produttore ed il consumatore si un-Bcarono, n& fu tra loro lo intermediario del nego-ziante. N a presto pigliato 1' abito di produrre in un3od altra materia pi che di quella noti occorreva aibisogni dell' individuo o della famiglia, gli aomitliebbero un avanzo degli oggetti da loro pwclotti mcn-tre versavano riella deficienza di altri oqgel.ti biso-gnevoli alla loro consumazione, che non si n;ipe.rnnoo non si potevano prodnrre da loro mentre si prodri-cevano con ava-izo (la altri. Di qui il primo pensierode l commercio, vale a dire ili qiiellcz seri12di opera-zioni merce le quali si procacciano gli oggetti biso-gncvoli che non alil,iaitio col dare altri oggetti che rrnoi sovrabbondano. Ma nella ~rirnaase de l commer-cio esorcliento il produttore fu egli stesso il vettureed il (IiEonditorc dello merci che produceva oltre il bi-oogno proprio e della famiglia sua, al modo stessocoli cu i vedinr~io nche oggi molti nomini del contadornuoversi attorno per esibire ad altri l' avanzo di c i i ~che prodacono. Prcsto perb venne a facilitare losmercio dei prodotti l' opera di altri nomini ches' intromisero tr a i produttori ci1 i consurriatori, efecero una propria speculazione dei respottivi hiso-gni: questi furono i ptirni mercanti. Ma i primiuiercanti i'uroilo girovagh i, e furono v etiori essi me-desimi delle morci sulle quali speculavnno col pro-curare iI camhio fra i reciproci avanzi della urna-na produzione. Rimangono tuttavia ilollu campagnequesti tipi del primitivo mercante, clie menano viti+girovaga iinnenilo in loro 1 ufficio dello acquistare,del trasportare, e do1 rivendere. A facilitar0 quellaprinia operazione del. produttore che procura di per

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    st? 11'alionazione degli avanzi del suo prodotto, ed afacilitare questa seconda operazione del priinititroiueyclmte, furono nel, progresso istituiti luoghi otempi dove gli uomini venuti da distanti regionis' incontrassero per snpplirc reciprocamente allerespettive dt!ficienae mediante il crliilbio cloi pro-dotti esuberanti ai bisogni: ed ecco i luoghi e it ~ m p i i mercati e d i fiere elm furono il primo tipodelle grandi piazze di commercio nelle quali si trovaper tatto il corso dsll' anno ci6 clie t ro~rasi ltrnvcsoltaillo a determinate ricoribenze.

    Ma intanto era vonula Ia invenzione della 1110-neta, e venne poscia la invenzione delle lettere d icamliio: ritrovati che a noi sembrano niente pepcagione deli' abito, ma cho ai tempi loro fuiiroao unavera rivoluzione nella prosperilh delle genti. Cusimano n mano la, persona del mercwnie venne a se-para rsi dalla persona del vettore, e gli allargxti~iiezzidi trasporto resero pii1 importants taIc sepmazio~le.Sorscro uoilii~ii he tenendo climoia fissa nellc lo-calit dovs esnbarava la procluzionc di certi oggettifecero mestiero proprio di procacciarsene rlriantitkvistose pcr poscia spedirli dove mancavano; e cosifurono di aiuto ai produttori. Sorsero uomini chetenerido [limura fissa noi luoghi dove era deficienzad i certi oggctti i'eccro mestiero di provveder rluestidai priitii per rivenderli a ch i ne ayeva desiclerio ;e cos furono d i aiuto ai consnriiatori, Sorsero ao-mini clie senza altro capitale fuor che ctrnmei~ti litrasporto s' intromisero fra i primi ed i seconiliVOL.YII. 5

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    dandosi alla industria nornada di vettori col pigliarein consegna dai primi le merci per recarle ai Se-condi; e furono di aiuto ai produttori ed ai consu-iiiatori.Ma questo ultimo metodo di commercio fru ttodel suo perfezionamento non poteva farsi senza. fido.Il piccolo morcante girovago primitivo che pigliavadi qua per recare egli stesso di la, poteva bene dartosto al produttore il correspettivo degli n~anzi heda lui toglieva e pigliar tosto dal consumatore il cm-rcspcttivo delle deficienze che a lui suppliva: qne-sto primo embrione del nsgoziante potk vivere senzafido e fare 1 ufficio suo; ma poscia no. Al mercnilteche sul luogo delle produzioni ne faceva vasta rac-colta per tenerle in serbo alle dimande altrui, nonsempre bastavano i capitali propri ed asc3va spessobisogno del fido dei produttori. 11 vettore per intra-presa o redentore dei trasporti avea bisogilo di fidoperdi6 impossibile preterlder [la lui un deposito equi-valente n1 valore delle merci consegnate per il tra-sporto. Al mercante che nel luogo destinato allavendita procacciava l'arrivo da terro lontane dellemerci desiderate, non poteva giustamente chiedersiun' anticipazione di capitali che precedesse l'axlrivoe la consegna effettiva, 0 che precedesse la riven-dita la quale poi doveva farsi spicciolutarnente aiconsumatori o ad altri secondarii speculatori : nchequesti dunque aveva bisogna di fido.

    13ccO fido, come il ossia la credenza, divenne 1'ani-lila, il sangue, la vita del comrriorcio prcssc, i popolil:ulti, per guisa tale che chi togliesse la fiilrinza al

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    commercio lo renderebbe un cadavere ed una sto-rica reminiscenza. E poiche la vita del couiruerciosi connette con 1a vita delle nazioni non 4 interessesoltanto di pochi particolari ma interesse di tuttala societa che la fidanza sia mantenuta in rispetto:laonde chi a quella reca nocurnento e discredito coltradirla maIiziosarneiite offatide tal cosa al malite-nirnento della quale ha interesse e diritto tutta lasocietk: ed ecco come la bancarotta (1) del nego-ziante dovette da ogni popolo civile punirsi comedelitto: ed ecco come qnesto delitto trovi la verasua sede fra i reati sociaZi contro la puZililica fede.11 credito 6 1 obiettivo della pubblica fede. Da quellotraggono i mercanti lo immenso beneilzio di crearcapitali con un foglio di carta, di fare ingenti lucrisopra capitali non anco sborsati, di ottenere soprauna semplice dimanda C senza ipoteche o malle-verie spedizioni di merci per vistosissirne soriimeda remote regioni e da persone che forse mai liconobbero personalmente. dunque nn giusto cor-respettivo di tmti beneiizi che rbeca al negoziantela comune Aducia cluello d' incontrare pi sevei-ogiudizio quando quella fiducia abbia egli colpevol-mente tradita; e di proteggere con sanzioni penalila fiducia stessa avverso ch i la deluda, perch S unafiducia necessaria non di necessit privata ma dinecessita universale. E tanto dunque inerente la in-dole di sociale al. reato di bancarotta che se si spo-gliasse da quello obietti~o ifflcilmcnte se ne soster-rebbe la punil1ilit8. Lo che B tanto piu vero se siriflette che un fallimento doloso lasciato impunitoin una citt di commercio danneggia tutti i nego-zianti di quella cittj aricorch poa abbiano rlessuir

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    interesse i n quel fallimento, perchk il credito di tuttiloro ne riceve una scossa ed una grave ferita intutt e le piazze este re di commercio. La innegabilitadi questo risultamento rende innegabile la indolesociale del presente reato. E vuolsi aggiungere chedal difficultato fido dei nostri negozianti per partedegli esteri ne deriva un danno a tutti i cittadininon negozianti, che pi non possono provvedere ailoro bisogni con quel buon mercato che il fido ri-cevuto porge balia ai minuti rivenditori di conce-dere agli avventori. Catena indissolubile di dannii~izrnediati utti d' indole universale.

    (1) BI BL I O G ~ AFI Aa r i n a C C i u s quaest. 26- ng e I ode delictis cap. 55, part. 2 - W y n n n t s dccisiones Bra-Dantiae dccisio 66 - a p z o v i o pructiccc criminali8qutrest. 119, )t . 59 et seqg.- r a c C a de tnercattcrn tit.cte decoctoribus pa rs 1 , n. 2 , 22, e t purs 3 i n pri lzc. -G r e g o r i o synlugma 120.22, cap. 1 1 - E s c o b a r de rrc-tiociniis cap. 10 , n. 47 et seqq. - l1a t h e u e t S a n z con-trou. 59 - i n e c c o exercilntiones exer. 15 , pag. 5 45- a p e y r e e dcisions du palais png. 53 - O u s -s e a u d CIe la Co m b e nlat i6res c~ in t ine l l e s par t ie 1 ,clhrcp. 2, sect. 16 - a y n a l d o obseruntionurn toin. 2 ,cap. 1 4 , S. I 4 - u t lm a n n elenleiita juris cri?)~inulisCg, 541 - t r y k i o u s t i s ntoderntls pa~zdcctrum ib . 42 ,t i t . 5 , g. (ict seqg. - o u s s e dr In jzistice criajinellepartie 4 , l iu. 5 , t i t . 5 - o f im n n de justitia poenne ca-pi t a l i ~ ebi tovi ohaerato impone~~dlr ,enne 1726 - o c histittttiotica $ 542 - l a fOro crinlinale uul. 4 , c las . 2 ,?)@g. 77 ,s . 27 segg.- e r p i l l o n code crimine1 tit. 1 ,(7t;l . 11, n .4 9 - B I a c k s t o n e tlbc Iuqus ofBngland Hook 4 ,cirpt. 12, n. 3; - r i l l o ti dictionnnire dcs arr ts, motDn~~qirevoute,ol. 1 , pag. S i 4 - u y n r t d e V o u g l a n s

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    traite' des crinzes t i t . 5 , ehup. 7, pny. 60 1- a n s e n Eeni-ye Oprnerkinyen over Bonkbrczik, L q d e n 1862 - a r -m i g n a n i elementn$$. 1 2 0 6 - B e d a r r i d e lraite' sur lesf i i l l i tes et banq ~terou tes tonz. 2 - s n a u l t Irait (EesfiiLlites et ri?zqzceroutes lonz. 5.

    L' uomo che fallisce desta nel pubblico la pietse cade colpito da un infortunio ; esta nel pubblicoil disprezzo se cade per imprudenza propria; destanel pubblico lo aborrimento se simula la propriacaduta per sordida speculazione, o se della cadutavuol farsi strumento di propria ricchezza a dannodegli altri. Ma a l disprezzo ed all' aborrim ento delpubblico risponde la legge penale con una repres-sione nel solo caso che il fallito imprudente o do-loso sia negoziante: in ordine ad ogni altro (2) pri-vato (tranne il concorso di fatti co stitutivi un a frodeper si/ stessa punibile) provvede col solo magisterocivile lasciandone le brutture alla censura morale.

    (1 )11e r l i 11 (re per toir e, mot fctill ite $. 2 , ar l . 4 ) e dopolui L e g r a v e r e n d ftru il de ley islalion crinitzelle to171.1,clzup. 1 , S. 18 ) lamentarono come una lacuna neil' odiernogiure penale che le pe ne de l fallimento doloso si minaccinocontro i soli nesozianti. Per loro ogni privato che usa arti emalizie per deludere i suoi creditori dovr ebbe essere perse-guitato criminalmente. RIa tale pensiero hench aderente a iprecetti della rigida morale non politicamente accettabileperch troppo a llargherebbe la nozione del delitto e condur-rebbe per buona logica a dichiarare tale ogni inganno chesi usi nelle contrattazioni e tutle le violazioni dei contratti.Non vi turbamento dell' ordine pubblico quando avvengono

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    simili delusioni fra i non negozianti, perchb ognuno auguraa sk medesimo catitela- maggiore, ed i cresciuti provvedi-menti modern i sui contratti di mutuo e sulle ipotecbo fann os cbe sempre s i guardino ~Iffatteperdite come effetto dellanegligenza di chi ne fu vittima. Che se a deludere i privatiadoperb 11 decotto artifiai speciali, ruggiri, falsit O abusi difiducia, sono pronti questi titoli speciali di realo p er r epr i-mere criminalmente la frode di costui, Noi crediamo pertantoche la linea di separazione fr a mercante e privato segnatadal moderno giure penale sia giusta e bastantemente prov-vida, e che alle simulazioili comm esse dal decottore civilebasti il riparo che le civili leggi stabiliscono negando il be-riefizio della cessione dei beni. filalarado ci alcuni progettie. codici penali germanici odierni estesero i provvedimentipenali anche contro il decottore civile. Vedasi B o n n i n-s li a u s e n dissertrldio de banchaerirpto~um elictis e t po-enis png, 0. Leyden 1851. La differenza che passa fra ladecoziose del mercante e la deoozione del non merc ante stain questo, che il non mercante non criminalrnente pene-guitabile per la propria insolvenza se non quando abbia con-tralto i debiti nella certezza di rron poterli pagare e ingan-nando i sovventori. Nel qual caso il suo fatto assume la figuradi uno stellionato ( IVe i t t e n a u consil. 88 per tot,J laddo-ve il mercante incorre pena anche quando contrasse i debiti ahliona fede se posteriormente cominise frtiude per non pagarli.

    Questo che pab dirsi un privilegio odioso ( l) dei.negoziunti ha sua ragiono nella pubblica fede, ed 1:~ t i igiristo correspettivo di tanti privilegi favorevolidio goclono i negozianti cosi por parte del pubblicocoino anche per gartc delle istituzioni sociali, EssiIimno particolari protezioni come fattori deila pub-blica prosperit; si coiisiderano comc costitueilti un

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    corpo distin to ed hanno pabhlica rappresentanza nel-le camere di commercio; essi esercitano una auto-rit dove come peritj. e dove come giudici corn-rnerciag ; ssi sono officialruente consultati in certeriforme legislative. Kon B dunque una iperbole con-siderarli a certi effetti quasi come persone pnbbli-che, e riconoscere in loro da Iato ai 'favori specialianche delli speciali doveri d ie metta110 a pericolola loro libereh personale quando si mambino a dan-no altrui di gravi imprndenze o di malizic colpe-voli. La Eiu?zcar~ottaigura dunque meritamente ilelnovero dei delitti, e deve occuparsene i1 criminalista.

    (1) I privilegi odiosi dei ~iegoziantinon si limilano sol-m t o a questo di rischiare la galera o la carc ere quandonon sanno fallire a dovere : ssi ne hanno un altro ch e i:quello di andar prigione per debiti. L'arresto persouale perdebiti argomento di un a storia speciale. Nel17antica Greciaera larghissima la concessione fatta ai creditori di couatriii-gere al pagamento i debitori mediante la caltura delle per-sone dei loro debitori, ed anche dei familiari di quelli : etiebbene S o o n e imitando probabilmente una legge di E ~ i tt oabolisse affatto 1 arresto pe r debiti, pure 1' antico oosturlierimase In visore in tutte le altre parti dello Grecia. In Ro-ma anche prirna dello dodici tavole era per consuetudinericonosciuto il diritto del credilore sul corpo do1 debitore;e le dodici tavole mantennero ia tutto rigore questo prinoi-pio. Fu il medcsimo una delle lauto cause delle ripetutesoinmosso deila plebe rom ana ; la quale nell' anno 428( ~ i 0 b220 anni dopo le dodici tavole) impose a i patriziuna legge, la quale proclanib vincolate ai creditori le solesostanze non i l corpo dei debitori: lesse che peraltro iionebbe osservanzct finchb non fu riprodotta dagli IniperntoriCristiani, ed i n s p e c i e d a C o s t a n t i n o e da G i u s t i n i a -

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    n o c he coli la Novella 155 liber i debitori infelici non solo&al servaggio, ma anclie dalla ignorninia. L' uso dellhrrestope r debiti tornb universale nel medio evo pe r la pr epotenzadei ricchi. Cotne avviene a tutte le idee false la cui demo-lizione completa non si raggiunge mai nella vita dei popolitra nn e pe r gradi di progre ssive modificnzioni, il principio delvincolo sul corpo del debitore esord in tutta la sua pienezzacon la facoll di caricarlo di catene, farlo schiavo, e v end erloal mercato. Poi alla schiavil si sostitu la carcerazione nelleprigioni pubbliche. Poi anche a quesla s' imposero restrizioniliella dttrata, restrizioni nella son~nta, estrizioni per la na-tura del debito, restrizioni per le et, per il sesso, per lecoidizio~zidi famiglia; parve un tempo un progresso so-stituire la ignominia della cessione d ei ben i alla perdita d ella1ibei.t; ( ne lla quale eras i flultuato ira la idca di pena e Iaidea di gunrenligiuj conic mezzo di esimers ene a prezzodcl17 ono re: poi a nch e la ignoniinia clie accompagnciva qu e-sto riparo di l iberazione di sp ar v~ , l ' arresto personalc perdebiti restb solo pei cornmcrcianti e per quei soli debiticivili che avess ero causa in un dolo del d ebitore. Poi vascoinparendo afYiitto il principio cardinale della obbligazionecorl~oreo che fu tristo progenitore di questa storia di se-vierili e di 1 0 t h La totale abolizione dell' arrest o personaleper debiti fu decretala in Francia con la legge del 22 lu -glio 1867 , in Austria per la legge del 4 riiaggio 1868, inItalia si niedila (1869 ) e s i progetta pe r ora: e il movim entolegislativo di Europ'i induce a pro ved erc la sua co mp letanholizione dovunque. Vedasi L e y s e r meditaliones in pan-dcctc is spec. 153, medit. 8, 9 , et spccimen 474 per tot. -11 ii n z i patro cinkr n~ dehitoru~ra- e v i o de arrest iscap. 4 - e c k i u s de jtwe sisfeluli- o q u e l i n di -clioltnairc de 1' Economie poliliqi~e,niot contraitite parcorps - 1 o u i l l a r d de lt c conlrriinte par corps, p a g . 104- r o p lo n g de la contvninte pur corps n. 383.

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    Mn i eriminalisti non sonosi occupati che poco diquesto titolo di reato, ed in ci6 li hanno imitati ilegislatori penali. Tutti i codici contempcranei silimitano a dettare le penalith della bancarntta o do-losa (1) o colposa, rimettendosi per la respettiva no-zioile e per ogni regola relativa al disposto dei codicidi commercio; i quali :dia loro volta si occupano diquei fatti precipaamentc i~slunto di visin cornmer-cinle; cosicchk B questo iI titolo di rea to d ie offrauna minore elaborazione sciei~tifica.Ed anche noidovremo usare riguale riserva astenendoci d a ogniricerca attenente al diritto commerciale per. nonuscire clal campo nostro ; e procedendo con metodoremissivo e per via di mori cenni ricorderemo pri-ma le rogole comuni a quelle due forme di bailcei-rotta; poscia dell' una e dell' altra, indicheremo i pii1iriteressanti problemi d i mero giure pennb, riuiol-tondoci per la descrizione dei casi speciali alle leggiconimerciali elle ci governano, La nostra trattazioneassume in alcuni punti i caratteri da noi sexilprcreietti di er;l,osiaione del diritto costituito; appuntoperchS la fiIosofia di questo titolo cli reato richin-merebbe acl. invadere il campo del diritto commer-ciale, che S qua~l to i re la messe altrui. Noi nonintendimino dare una esposizione completa di que-s ta specie crininosa, che a ci6 noli basterebbe aligrosso volume: ne tracciamo solo le pii1 importantilinee per niostraro chc un trattato conipleto e fl-losofico della bn~zcnrottccai fini penali e trittnvirtun desiderio,

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    (1; A volere essere esat t i b iso~nereblc i re srt-occheri~nl mezzo d i fallimento anzichi: frrl l mcnto du losn . La for-mula failimcnlo d o l o ~ o nppresenta la idea che i1 delittoconsista nel fallirnento, e per cansegirenza clie i l dolo deb-ba essere concornitante al fitllirnento. Questo in modo asso-luto non 6 vero. La punibiljLO della ha ncn rol ta rlolona ( adifferenza della colposa) non si limiln ai casi in cui il doloabbia dato oausa al fallimento, ma pub cadere anche soprauu fallimento che sia del tutto onesto ed innocente. Lo ne-goziante inattaccabile si vede per mero infortunio ridotto a lverde; ed i suoi credilori ne fanno dicbiarare il fallimento.Non pu dirsi davvero che si abbia finqui una bancarottadolosa. Ma posteriormente stretto da l bisogno il fallita riescea trafugare qualc.he parte delle sue sostanze ai creditori; osi accorda col Sindaco per nascondere merci, crediti od :il-tro. Ecco il dolo e la crimiriosit che soprag$iungono dopoluogo intervallo al fallimeato. Si commette qui una scrocche-ria dolosa col mezzo di un falllinento che fu itinocentissimoNon i: esatto obiettare il titolo di fallimento doloso a chi fallsenza dolo, Nel contesto della crirninosii& il fallimento nonentra cbe come una occasione del successivo delitlto, e noncome una preordinazione al medesimo. k una scroccheria,una frode, una falsit se condo i casi, uia inesatto i! dirlabancarotta dolosa. h1 11j a r t il e V o u g A n s f l u f z dane lectrordl-e naturalle kiv. 5, t i t . 6,art. 2, pag. 331) afferiila chele prime leggi penali su i fallimenti dolosi furono detta tecontro i banchieri, e solo col progredire del tem po si esteserort tutti i mercanti. L 3 (pii la genesi del fiome di banc~ro t t a .

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    Regole comuni dia bar~carottaclolosae c o l p o s a .

    La teorica della bancarotta richiede due preiio-zioni: cio i."Chi sia ~zcgoziantc- i5Qvando siabbia falZi~~.ze.nto.n queste preXimirlari genorditit'prendo come monela corrente le massime pi ac-cettate nella giurisprudenza a le disposizioni del co-dice di commercio italiano, castigfcnclo ogni mia vel-leiti~di lanc iarmi a conlemplaxioni specu lative. Ioposso far da padrone in casa mia no n in casa a' altri.Ho gi detto che la teorica della bancarotta desnmei stloi pilcliminciri critcrii da l diritto commerciale :trattando questa materia filosoficarilente io invadereila cattedra altrui. Mi faccio dunque un dovere intutto ci6 che riguarda la parte commerciale dellateorica di astenermi da ogni ragionamento.

    1," Il codice di cornniercio Italiano ali' art. i dis-pone : Sono conz.waerc.ia~zt.iuelli che csevcitano att idi cownel-cio, e Ize fan~zo la 201~0professione &l-dzcale. I1 carattere clel commerciante sembra dnnqnccoilsistors nella nltiitzcaZCId. Non basta a1 flno [li es-sere dichiarati in stato (li fallinierito commorcialr:lo aver mancato ad rrn impegno contratto pe r unatto isolato di coiiimercio accidentalinexile asci~nto

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    da chi non faceva del negoziare una abituale (ben-ch8 non escltaiua) professione. Questa definizionedel commerciante dettata dal codice di commercio binalterabile anche ai fini penali dove la punizione (1)del fallimento dirigesi contro i soli mercanti.(1) Gli spagnuoli conservano nel codice del 1848 la per-

    secuzione criminale anche contro i non negozianti e nel1iD. 2 , tit. 1 4 , cap. 4, intitolano la Secc ion pr i~niera , LZA-rdilieNTo, qltiebra y insolvencia piinibles. L' alzarraienta (al -lontanamento del debitore con sottrazione di beni) previstoall' art. 445 B punito col presidio minore se commesso danon commerciante e col presidio maggiore se da commer-ciante. La qiliebru prevista ally art. 444 il nostro falli-rriento doloso. La insolucnciu prevista dal codice Spagnu(i10all' art. 445 S presso a poco la nostra bancarotta colposa.Anche il codice Portoghese ally art. 44 9 ammette la punibi-lil dei non comm ercianti nei. seguenti termini - vi -Tod o o devedor nao commevcian le que se cost itui r enii tisoluenci(4, occzdtando ou a l l ~ j u n d omaliciosantente osscus bens, sere punido con$ prisuo de tre s nc ze s a Iresatbnos. Nota F e r r a o nel comniento a questo articolo fvol. 8,png . 1 1 9 ) che il ruedesimo non tratto dally antico giuroportoghese il quale minacciava al debitore civile frodolentola carcere civile come mezzo di couzione a pagare, e nonconie pena, ma tratto dal codice Spagnuolo ; e insegnaapplicarsi soltanto ai casi di una prodigalil premeditala a dan -rio dei creditori. Avverte di pi J o r d u o fvol. 4, png. 5 0 6 )clie questo fatto dev e dirsi insolvetzua e non full inento per-chb il fallimento O proprio del soli &goaianti. Vedasi ancheM e l l i o institutiones jttris crinlinalis Lrtsituni [il. 6 ,S.17,pag. 92: e P I l e b o decisio~ies zuitanae arr est oru m pars 2,arrest . 24. BIa nei coslurni italiani male si estenderebberocontro i debitori civili quei rigori penali clic si ammettonoconlro i comrriercianti per la sola insolveiiza quantunque col-

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    posa, o maliziosa se vuolsi, quando il fatto non esaurisce lecondizioni di uno stellionato.

    Del rimanente posto 1 abito de l negoziare & in-differen te la varie t della ,foriria (l) e la diversitkdel soggetto sul quale si specula. Fabbricare, tras-portare, comprare per rivendere, facilitare le con-trattazioni altrui sono tutte operazioni attenen ti alcommercio, e la abitualit loro costituisce il com-merciante qualunque sia la cosa sulla quale si eser-cita la speculazione.

    (1) Quando avvenga il fallimento di una societ l'accusadi bancarotta difficilmente pobr dirigersi contro tutti i soci.&la la maggiore o minore larghezz a del17 accusa dipe nder &dalla diversa natura della associazione e dalla varieth delleattribuzioni: n io qui posso dare un traltato delle societoommerciali. Perci passo oltre, ricordand o soltanto :ti f in ipenali ch e non pu esse rvi mai consociazione d' interessi I Uquale autorizzi il giudice a conculcare i l sommo principiodella non cornunicabilit del dolo. Certo perb che a costi-tuire i l conzmerciante pei fini penali non basta il fatto ubi-tuale del negoziare quatido la persona versa in tali condi-zioni che per legge a lui vietino di essere negoziante. Cosfu giudicalo che un minorenne il quale esercitasse i l com-mercio seuza le de bite aulorizzazioni non p otesse dich iarar siresponsabile di bancurotta: P o r i n a r t . 90Glj.

    Questa generalitii incontra un grave dubbio ii iproposito dei beni stu6ilz' i quali si comprassero per

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    rivendere: e vi ha chi sostiene che qualunque spe-culazione caduta sopra gl' immobili non sia atto dicommercio, preoccupato dalla idea che il commerciocada soltanto sulle cose mobili. Ma quando trattisidi una speculazione sistematica ed abituale (corriese ne veggono talvolta che danno luogo persino allacostituzione di grandi associazioni per siffatte in-traprese) io non veggo una ragione perentoria percui la natura d' immobili delle cose sulle quali si efatta abituale speculazione basti sola ad eliminarela qualit di commerciante (1).D' altronde se le so-ciet di assicurazioni terrestri quando non sono mu-tue si considerano senza contrasto come societacommerciali, non sembra si possa in modo assolutososteiiere che la natura di stabile nel soggetto dellaspeculazione escluda in modo assoluto la commer-cialit dell' atto.

    (1) Yedasi sopra tale questione la disserla zione di G a r-s o n n e t pubblicata nella Rcvzte Crilique anit. 1869, vol. 35,pag. 325.

    S. 3412.2.0I1 fallimento conimerciale si definisce dal pre-citato codice all'art. 543- vi - l commercianteche cessa di fare i suoi pagavzenti in istato difallimento. I1 fallimento t? dunque costituito dallacessazione dei pagamenti. Quali condizioni poi siesigano per dichiarare cessati i pagamenti non materia della quale a noi spetti la trattazione: equesto e il pi che un perialista potesse dire su que-

    ste due prenozioni.

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    Bensi ella questione che interessa il giure pe-nale quella relativa alla competenza circa la affer-mazione della qnalita di negoziante e circa la di-chiarazione di fallimento. I1 delitto di bancarottacade come tutti gli altri delitti sotto la giurisdizionedei tribunali criminali e delle Corti di Assise(l)nqnanto riguarda la dichiarazione di coIpevolezza ela irrogazione della pena. Per qnanto possano esserelarghe le attribuzioni concesse ai giudici di com-mercio non pti ammettersi in loro la balia di di-chiarare co @ ~s o doloso un fallimento per guisa dacostituire una reiudicata irretrattabile sul materialedel delitto. Non credo che questa proposizione possafarsi argomento di seria controversia.

    (1) Anche nella determinazione che 1' attuale ordindmentogiudiciario di alcuni paesi prese nta circa la com petenza aconoscere dei reati di bancarotta trovasi una contradizione.Dove si adottata la istituzione della giuria p er conosceredei piu gravi delitti, e dove contemporaneamenie si adottanoi tribunali eccezionali di comme rcio p er le questioni priva tela contradizione B palpabile. Si propugnano gli eccezionalitribunali di commercio allegando che i soli negozianti cono-scatzo meglio degli altri (e d anc he meglio degli stessi ma-gistrati) gli usi e cotisuetudini commerciali: e poi quando i lnegoziante imputato di violazione colpevole degli usi econsuetudini corrimerciali, e contro lui si minaccia galera Ocarcere, si coiisegnano le s ue so rti a d una giuria uscita dal-1' urna nella quale pu non esservi neppure un individuoaddetto al commercio. Cos si danno guareniigie maggiorialla pecunia che non alla persona, Ss la giura ed i tribu-

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    nali composti di commercianti si vogliono per convincimentoed a buona fede, e non per moda o vaghezza di nuovit,dovrebbe pei reati di bancarotta formarsi una lista eccezio-nale di giurati tutti negozianti. La logica esigerebbe ci: mala logica non sempre il relaggio dei pi sapienti legislatori.Del resto io non mi occupo della questione sulla convenienzadei tribunali di cominercio ora (1869) palpitante in Italia:vedasi la dissertazione inserita ncl giornale la Legge n. 96,50 novembre 1869.

    &la se ci6 procede senza difficolt in ordine al lapronuncia sal concorso del dolo o della cobu ( s u lche debbono essere autocrati i giudici criminali') ladifficolt puO nascere intorno alla affermazione clellaqualita di negoxiante quando la s' impugna dal giu-dicabile; e intorno alla dichiarazione in genere dellostato di fallimento. E la difficolt presenta un du-plice aspetto. PuO dimandarsi se un trib una le cri-minale abbia facolt di affermare clie un accusatoera in stato di fallimento commerciale pel fine didicliiararlo bancarottiere, quantunque lo stato di fal-liniento non siasi dichiarato n riconosciuto da unaregolare pronunzia del tribunale di commercio. Epu viceversa dimandarsi se quando i tribunali (licommercio hanno competentemente dichiarato lostato di fallimento rimanga sem pre nelle facolt deitribunali criminali, e delle Corti di Assise di emet-tere dicliiarazione contraria, negando lo stato di fal-limento (1) o la sua indole commerciale.

    (1) Gli alemanni dissero fallimento o concorso materiale10 stato di fallimento non dictiiaralo da senienza del tribunale

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    coliipetente: e il fiillimento o concorso dissero futlnlale sol-tanto dopo tale sentenza.

    Sulla prima questione non pu6 esitarsi. I1 ihlli-mento B nn j%tto il quale diventa criminoso se siaccompagna da dolo o da colpa. Tutti i fatti costi-tutivi di un reato sono sotto la illimitata balia (leigiudici criminali. Essi non possono aver bisogno cltun procedente scl~emache dichiari il fatto del Sal-limento tostocEi8 questo fatto si denuncia a loro comscostituente il suhstrato maieriaie di un malefizio.Essi non hauno bisogrio di aspettare che un sltrcitribunale ne abbia dichiarato la sussistenza. Nelmodo stesso i tribuntlli criminali cornpetcnteiie~ite mdicliiarano la sussiste~lea i un contratto civile o cliun matrimonio qnantuncjue ad altri tribunali apprirc P"'dtenga decidere sulla validitb controversa di quel ilJPd irri Z d rmatrimonio o di quel contratto. Soltanto potsebbt! T i 5 ,essere dispotd,iIo la eccezione dolla pregiudicialitii a L'g cr,

    e della supcrscssoria qnando fosse pondente in hc - !* 42oia ai tribunali civili una lite regolarmente instau- (12 mrata nella quale il preteso faUito sostenesse di non iS,,sser tale. Il fallimento i. uno stato di fatto che per +3tRvilltir di legge esiste nello istante medesimo dellacessazione dei pagamenti. La seutenaa non lo c~tzrc, ,-ma lo d1cP~iarn:a sentenza dichiaratrice b uno delgli effetti civili di quello stato cli fatto, e puir esserenecessaria per altri successivi effetti civili, ma n021ai fini penali (i).

    ( I ) I)uesla soluzione B per me incrlticahiie e si fonda su-pi';i i priiicipii regolatori del!e potosiH dei giudici criminali.VOL.VII. Ci

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    Sarebbe pauroso a mio aredere un sistema contrario. In Fran-cia essa fu se mpre prevalente malgrado le obiezioni di T r e -b u t i e n droit oriminel tona. 2 , pag 68. E la Corte di Cas-sazione di Parigi la proclamb col decreto del 24 giugno 1864i n affare ~ e v l l ,d onta della energica difesa di Dem a n-g e a t (riprodotta nel Monitoire dei Tiribunali del 20 de -cembre 1863) che ebbe piena confutazione nei motivi delsuccilato decreto. Vedasi ancbe Ber a u d questions preju -dicelles n. 80 et suv.

    Nel secondo aspetto la questione sembra incon-trare 1 ostacolo della reiadicata. I1 rispetto all' auto-riti3 di questa d all' accusa un pretesto per opporsialla difesa di un accusato per bancarotta, il qualevoglia contrastare in radice la sussistenza del falli-mento malgrado la dichiarazione che del medesimosiasi irretrattaljilmente fatta dai tribunali di com-~riercio (l). Ma io non credo che possano app orsilimiti alla giustificazione della innocenza la quale hprotetta dalla legge di natura, La reiudicata civilenacque a diversi fini. Pu contro un cittadino as-sente essersi provocata dai tribunali di commerciouna dichiarazione di fallimento, la quale sia dive-nuta irretrattabile per le regole di procedura civile.Tornato in patria colui sar vincolato a tutti i finicivili dalla reiudicata e dagli atti fatti regolarmentenella assenza sua. Ma quando 1 accusa proceda oltread obiettargli che colpevole di bancarotta per sot-toporlo alla prigione od aUa galera , egli avrd sacrodiritto di invitar0 i giudici criminali a dichiararenon solo che non consta del fallimento, ma eziandioelle non consta neppure della qualit in lui di ne-

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    goziante: e dove i giudici nella coscienza loro sen-tano la verit di queste eccezioni non avranno vin-colo che impedisca di pronunciare il loro convinci-mento, n potranno costringersi a manclare un uomoin galera sulla fede della coscienza altrui.

    (1)In Francia si giudicato parecchie volte che i' tribu-nali criminali possono dichia rare lo stato di fallimento an-corch i tribunali consolari abbiano dichiarato non constarnerigettando le relative istanze: iil o r i n Jourizal cle droit cri-minel art. 653,2085, 5943, 5991, 5559 et 6401.

    N dicasi che i giudici criminali hanno il mezzodi sdrucciolare da siffatta questione col negare ilconcorso del dolo o della colpa. A noi non piaccionoqueste transazioni di coscienza con le quali vuolsiraggiungere la verita col mezzo della menzogna.Pu esistere un a colpa pe r gli scialacqui; pu esi-stere un dolo per una distrazione fraudolenta; e il~ i n r a t o i coscienza non potr negare il concorsoPdel dolo o della colpa. Ma se il giurato si convinceche colui non er a negoziante o che non er a in statodi fallimento deve francamente negare la bancarotta(boiich ae erm ata dalla reiudicata comm erciale) per-chk k giudice sovrano di tutti i fc6tt.i che si ricllie-clono a costituirla come delitto (i).

    (1) Osservo di pi che lo sta to d i fullinzetzta S vera-mente un qztid distinto iii fini comn~ercialie ai fini penali.Ai fini comnicrcz'ali S tutto fo rmale, e si costituisce dallacessazione dei pagamenti ; l giudice commerciale vista la

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    cessazione dichiara il fallimento senza guardare se 1' attivosupera o no il passivo, e per lui quel mercante s a r i statoin fallimento giuridico ancorch resulti losto dal bilanciodei curatori che l'attivo di quel patrimonio supera dei due-cento pe r cento il passivo. Ma il giudice criminale (c he pe rcondannare ha bisogno di un danno almeno potenziale) quan-do vegga che il mercante dichiaralo fallito si approprib unasomm a di cento , ma in fatto avev a u n attivo di diecimila infaccia ad un passivo di quattromila dovra dire che colui inre i veri tate non era fallito pei fini penali, percht, nel di-ritto penale la sostanza e la verit nialeriale prevalgonosempre alla forma quando sono in contradizione con questa.Il faIIimenfo come fatto commerciaIe consiste nel r i tnlvdo enon nella i ~ ~ s o l v e i r z n :oxie fatto criminale consistc nellai)isoluerizn e non nel solo r i l n r d o , perclii! ad avere delit tohisogna che il rnercmte abbia sottratto o delapidato le cosesulle quali i creditori aveviiuo un diritto; rna i creditori norihanno diritto sul di pi che sopravanza al pagamento deiloro crediti. Questa libcra proprietn del niercante. Tale la mia opinione, sulla quale torner fra poco,

    Ma in proposito della competenza circa In dichia:razione di fallimento la questione si couiplica yriari-do si considera il caso della ~*etrots~asioilze.a datadel fallimento ordinariamente quella del giornoin cui il negoziante ne fece professione formale agliatti del tribuna le, o questo lo dichiar sulle instanzcdei creditori. Ma per i fini degl' interessi privati puuUessere importante che si anticipi quella data, e visash buona ragione di anticiparla, qriando appariscache di lunga mano prima del g iorno in cui fri fattacjuclla dichiarazione il mercante aveva di fatto ccs-

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    sato i suoi pagamenti: questo chiamasi s.~ts.otf*c6t*~eil fallimento: he B clnanto clire far coincidere il fal-limento fo~t?zalecol fallimento rfiaterictle. Grandeargomento di disputa questo fatto della retrotra-zione (1) per i fini economici presso i commercia-listi; e grandi sono i problemi che suscita, ma dici noi non dobbiamo occuparci.(1) Vedasi l' opera di S a i n t N e x e n t des fnillites, ch e

    pi diffusamente di ogni altro discusse Ia importante materiadella retrotrazione ad occasione della riforma che dal 1855a l 1838 si svolse in Francia sulla legge dei fallimenti.

    Posto che le legg i commerciali ammettano nei tri-bunali di commercio la facolth di retro trar re un fal-limento, la questione che ne sorge nel diritto penaleriproduce sotto diversa ma analoga forma la yue-stione che ho trattato test& intorno la competenzadei tribunali crim inali. Potrann o questi non rispet-ta re siffatta retrotrazione quando i tribunali d i com-mercio 1 hanno decretata, e non rispettarla per ilfine di escludere il fallimento doloso? E viceversapotranno essi i tribunali criminali al fine di dichia-rare fraudolento un fallito e come tale punirlo sta-bilire la retrotrazione del fallimento quando i tribu-nali di coramercio non lo hanno retro tratlo? I1pro-blema analogo al precedente ma pi delicato (1).

    (1) Anche Z u n i g a fpracticn ge t ze ru l vol. 2, pay. 889 89) pone com e regola ricevuta senza contrasto nelle pra-tiche Iberiche che quantunque la materia dei fallimenti do-

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    loci e colposi trovisi regoldta dal codice mercantile del SOniaggio 1829, e le relative procedure siano tutte ordinate l)erla legr;e dei giudizi mercantili del 24 luglio 1830, pure quellalegge e quelle procedure danno le relative facolt ai tribunalicivili per gli effetti civili soltanto: ma avverte essere di ordinepubblico clie q uando il fallimento si denun ci ai tribunali cri-riiinali come delittuoso, debbano nel processo criminale rinuo-varsi tutte le prove e tutte le verificazioni clie si sono fatte nelprocesso civile. Comprende ognuno che la rinnuovazione delprocesso porta per logica necessitb al rinnuovamento dellepronunzie, e per conseguenza a113 retrattabilil delle senten-ze emanate nel giudizio civile. In questo senso B il giudicatodella Cassazione di Francia del 23 novembre 1857: e u ncerto Ruiiult fu assolulo perche dichiarato non negoziante(era un maestro di scuola) quantunque i Tribunali di com-mercio avessero dichiarato il suo fallimento e condotto a ter-mine le relative operazioni. Vedasi anc he C a r n O t instl'ztctioncriminclle tom. 1, w t . 1 , n. 33 . La pratica odierna Napole-tana s embr a pacifica nel senso clella liber!& del giudice cri-iniuale. Malgrado ci fu utilissima la disserlaaione che ilchiarissimo F u l v i o compose a sostegno di questa tesi eche fu inserita nell' Eco dei T1.ibunali al n. 1861, nizno 18(111 decembre 1867 ). Appena m erita poi di e sse r notatoche molto meno potrebbero i nostri tribunali criminali inquanto alla dichiarazione o non dichiarazione di fallimentosubire 13 pressione di pronunzie emesse dai tribunali esteri.Questa dottrina non pu seriamente impugnarsi perch nonpu negarsi al17 accusato il diritto ad un nuovo proccasa.Wa in proposito del nuovo processo penale i: a cercarequale figura vi possa fare il creditore querelante. In Franciasi pretese sostenere la pericolosa dottrina che per I' odiosp eci dc (formula funesla) contro la bancarotta s i dovesseronci relativi processi udire come testimoni (cio con giura-mento formale) anche i creditori costituitisi parte civile nelgiudizio, e cib contro il sacrosanto principio nul lu s testi$i?&nzcsa pro pri fz. Siaatta tesi fu validamente combaltiita da

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    H e li e Revite d e legislrttion vol. 22, pag. 79. Clii t. pn r l rin causa pu fornir e degli schiarim enti ma non depo rrc. Quipiacemi rileva re di passaggio una m ostruosith delle pra ticheodierne. L' offeso pu essere esaminato come testinione Pdepo rre con giuramento al principio della udienza, e cornptestimone trova rsi in unione con gli altri fidefacienti: madopo esaurita la deposizione costituirsi ad un tratto purtrcivile ed assidersi al fianco dell' accusa niunito di abile av-vocato a far valere contro il giudicabile le su e stesse depo-sizioni. A ci si ripara secondo i metodi della odierna pre-stidigitazione troppo spesso accarezzata nei processi crimi-nali. Il Pre siden te avvert e i giurati ch e essendosi quell'offe-so costituito parte civile essi non devono pi tener contodella deposizione gi emessa da lui nella veste di testimonese non come semplice schiarim ento. Queste cose si dicoiio:ma 1 effetto sulla convinzione gi fatalmente ottenuto; eri un inovirnento da pantomima teatrale quel mutam ento diseggio e di funzione che per un artificio maligno si esercitadall' offeso. A ci conduce la legge la quale dispone che 1 of-feso pu costituirsi parte civile in qunlunqiic stato d i cctu-sa : ma qui dovrebbe aggiungersi purcAd non sia gid statoudito come testimone a l pibblico dilraltzinerrto, Questo var -rebbe quanto stabilire che 1 olTeso col fare da testimone har i~~icnz ic i tol diritto di costituirsi parte civile. Cosa avvi distrano in tale concetto? principio generale che ai dirittipu rinunziarsi tanto espressamente quanto tacitanzenle colporre in essere un fatto che sia contradittorio allo eserci-zio di quel diritlo. Sapete che la parte civile non pu esse-re testimone perch vi E inconcilaabilitci fra le due situa-zioni. Dunque nel modo stesso in cui per volont vostra colcostituirvi parte civile rinunziate al diritto di essere uditocome testimone, cos con accettare I' ufficio di testimoneavete rinunziato alla balia di rnutarvi in parte civile. Ci cminenternente giuridico : n& vi sare bbe ostacolo d' interessepolitico nel limita re in tal guisa la balia v olubile dell' offe-so: perch la pubblica giustizia al siorno della udienza gua-

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    dagna dal non esservi parte civile, e scapita invece per IOintervento della medesima in quanto perde un testimonespesso importantissimo all' accusa. Quando un offeso ricon-ciliato ruol giovare al giudicabile senza pericolo della su apersona e della sua coscienza il mezzo glielo porge la leg-ge: tenga occulta la conciliazione e si costituisca parte ci-vile. Ecco come talvolta le proce dure penali per trop po as-sottigliarsi strangolano la giustizia. Anche la distinzione traparte offesa e parte civile una creazione francese dei pri-mordi del secolo decimosesto. fila cosa vi ha egli di buononel diritto penale c he sia venuto dalle l c y g i di Francia?Erit ~~ i z ' l i inagnt6s Apo l l o chi me lo insegner.

    Finchb il dubbio si pone sotto il punto di vistadella competenza io mantengo la opinione gi em essae vi persisto anche in questa seconda configurazio-ne : non si possono apporre limiti nei giudizi di fattoalla coscienza del giudice criminale. Ma il dubbiopub presentarsi sotto il punto di vista del meritanella ipotesi della retrotrazione dichiarata dai tri-bunali di commercio. Nella valutazione del dolo no npub non esservi differenza fra gli atti eseguiti Zf lZititijze del fallimento o dopo la sua formale dichia-razione, e gli atti eseguiti mesi ed anni preceden-temente. Sia pure che il giudizio civile per fini ci-vili giustamente retrotra gga di mesi o di anni 1 orailel fallimento, certo b che nell' ora e giorno retro-tratto il mercante non aveva volont di fallire, eiioti prevedeva quella retrotrazione. Sente ognunoche posto I' animo del mercante in tale situazioneiuolti a tti clie s enza frod e eviden te non si poteronot'are da l negoziante nel giorno della catastrofe si

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    - 89 -possono esser fatti da lui con pienissima buona fedenel tempo anteriore. Q uando* ali atti non appari-scano per chiare prove preordina ti al falliniento sarmalagevole assai ritenerli dolosi. Convengo che tuttosar giudizio di fatto e dipender dalle circostanze;ma anche nel giudizio di fatto credo importante que-sta osservazione.E ~ ? z c u ~ ~ o t t c co l o s a .

    I1 concetto generale al quale s' informano tuttele configurazioni di fatto che danno vita al titolodel fallimento doloso quello di un artifizio me-diante il quale un negoziante prossimo al fallimentoo giii fallito sottrae in qualunque modo ai dirittidei suoi creditori una parte del suo patrimonio. Ci6non avviene di ogni altro che non sia negoziante,il quale ove pure si trovi decotto sempre rimane(salvo sequestri) libero dispositore delle sue pro-prietii quando anche ne disponga in guisa che vengaa pregiudicare i calcoli di rimborso o socldisfaci-mento che i creditori facevano sulle di lui sostanze.Costui far un atto inonesto mancando ai presi im-pegni; pii1 inonesto ancora se con arti e malizietrafugherh quel patrimonio col quale avrebbe do-vuto soddisfare i suoi creditori. Ma non tutto ci che disonesto delitto, se la inonest non offende unointeresse generale. Del solo negoziante puo dirsiche egli con lo assum ere siffatta yualith avendo im-

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    pegnato s medesimo e tutte le sostanze proprieindefinitamente in faccia a tutti i cittadini che fos-sero per confidare in lui, O di publ~lico nteresst: laintangibilit8 del suo patrimonio in quel mori~entunel quale cessando egli dai pagamenti si sviluppain un numero indeterminato di cittadini il dirittodi correre su addosso a quel patrimonio per otte-nervi lo sperato rimborso; al che si aggiunge lointeresse generale del mantenimento del credito al-l' estero, gik da me notato di sopra. Casi le combi-nazioni sociali fanno sorgere questa eccezionale fi-gura di un proprietario che commette delitto e correpericolo della galera per avere disposto della suapropriet. 5. 3422.

    Noi definiamo il fullimento doloso - Qzcalzcnqueatto col quale il negozian te fallito o in procinto chifuili~*e bbia anche indi?*ettameqzte i+izulutoun pas-sivo o dissi~eulato n attivo in durino dei creditordie $e?* ine d i IZGCTO proprio od UIE"I"UE1 ) .(1) G i u l i a n i defin la bancarotta fraudolenta fvol . 2,

    p a g . 217) - vi - a simulazione della inzpotenau (I sod-disfure gl' inpegni cont rn t l i nel commercio fatta conp o d e e con ani)uo d i tr ar n e luc ro. Noi non possiamo (mal-grado il grande rispetto all' auto re) accettare questa defini-zione. I1 concetlo della simulazioi~e praticamente inesattoiiientre anche la impotenza ve ra e non sim ula ta pu da rluogo alla fraude e quindi nascere la bancarotta dolosa. I1negoziante che ha diecimila franch i di passivo e soli milledi attivo al giorno della scadenza di una cambi ale di due-riiilo lire B impotente a pagarla: la impolenza & v e r a eiion sifnulala. La cambiale protestata ed il falliniento

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    - !.l - .--E. dichiarato, e questo fallimento i! re ro piir esso c ~ i tmsir)zirlaio. 31a se quel ne;oziante nascoudo quelle ri~ille ire*d i attivo p er sottrarle ai crcditori e serbarle iil $odi~keritoproprio si fa. reo di fallimento doloso. Ko n C dunque la si-mulazione de l filllitnento qiiella clie cos titu i~c e l delitto, iliaIa siniuluziooe del passivo o I;* dissirnulezione clel17 attivoordita in frode dei creditori. Cn concetto analogo a qiielluche della bancarotta clolosa ne porge C; i u l i a n i IQ trovo i nZ e z a s leyis lal ion ricsse che, a png. 552, cosi la defini-sc e - l y u bunqilcrozttc fiaudolezrsc loi%-yre la J S d l i l ~cltc can?titer!:ant a e l i ?qnaotiger~: l te es t 1ricnsong6t.~quu?t[l so), infiolvailitd est Ic rezirrilat (l e l/ltrnoetrurcscozq~ables r6nzditkes e t d c src nuuualse fili. SI n la crirni-nalil del fallito non pub liniitarsi a questa nozione, perchcpu esservi un dolo susseguente che merili repressione. Quc-ste sono per du e figure gluridiohe soctclnzialmcnle divers e,e f u u n errorc del codice di Francia lo assiinitnrle. Alla fio-zione di G i u l i a n i e di Z e z a s esattamente quadra il nomedi firldi~r~enlooloso: gli ~ l t r i asi ch e rientrano nella no-zione Francese ition sono ohe soroccfcc~ie d occasione d iiin falllrriento. Tarnerb su questa idea trattando doi criteriimisuralori: ma la rigorosa esattezza scientifica esigerebbeche se i ~ eacesse due forme distlnto perchl: nella reall sidistingiiono ~ ~ z o r c r ~ n o ? ~ e ,ittrickicamc~itc!e polificf1nirnte.

    Dicesi f~cilitoo injo.oc.ilzto di cd l i~e ,perchb quan-tunque la diversith de l tegnpo possa influire (cometdirb fra poco) sni criterii nzz's~ratol~i,iente mot'li-fica la ossenzialitri del reato.

    Dicesi ~ Z I U I ~ ? & ~ Z I , G$O per inclaciero cosi lazito gliatt i posillvi quaiito gli at.ti fzcyrut.ici,Aiildio i l silcll-

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    zio sopra un debito che abbia un amico verso dilu i pn costituire una dissimnlazione di attivo eportare un' alterazione del vero nei bilanci, la qualeove dal negoziante sia procurata per fine di lucroc collusivamente in danno dei creditori assume Informa di bancarotta dolosa.

    Dicesi si~z~~.datocn passivo, perclib 1 artifizio diun fallito consistente nel fare apparire debiti chenon ha onde condurre i creditori a piii facile con-cordia, od al fine di dividere col finto creditore ilI~ottino, resen ta i termini della fraude nel fallimen-to. Bisogna per6 avv ertire che al delitto sotto que-sta forma requisito la connivenza (1) del fintocreditore.

    (1) Non basta aver finto il credito se il falso crcditore nonera connivente: Cassazione Francese 5 lu&lio 1823 e Cassa-zione Olandese 5 aprile ISSO. Ci procede tanto a riguardodel mercante che abbia simulato un debito senza concertocol falso creditore, quanto a riguardo di colui che abbia as-serito un credito falso senza connivenza del mercaiitc: Cas-sazione di Francia 22 gennaio 1830 c 17 marzo 1831,Scien-tificamente questa proposizione B vera sotto anibedue le formeperchb soltanto dallo ctccordo del falso creditore col fallito~ i u b ascere il danno dei concorrenti. Potrebbe du bitarsi dellaprirna forma, osservaudo che il fallito col simulare un ingentepassivo verso creditori imm agina ri e non con niventi, puiisgoinentare i credilori vcri, e con tale arte condurli ad unconcordato C recar danno a loro. Tale obiezione ha u n aspettodi verit, ma non approda so si riflctte che questo sgomentodei creditori i! precipitab e imprudente mentre se fossero

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    stati cauti dovevano aspettare che i creditori denunciati dalfallito si presentassero ad affermare personalmente i pretesicrediti. Se si sono arresi ad uno spauracchio E colpa loro,n le leggi soccorrono a$' impru denti. I1 danno rea le ed iltimore ragionevole non possono nascere che da una concordiacriminosa tra il fallito e il falso creditore.

    Dicesi diss$~~zzcla~ionei attivo, perch8 questa for-mula generale esprime tutti i diversi modi con iquali il fallito sottrae una parte del suo attivo aidiritti dei creditori. Dissimula I' attivo chi occultacrediti, chi nasconde o sottrae merci o denari, qua-Iunque sia la forma materiale ( o alterazione cli li-bri, o asportazione di effetti mercantili, o mendacitestificazioni, o simulati con tratti, o donazioni ai fa-miliari, o simili) con la quale giunge al pravo fined i rendere ignoto o i?zctccessibile ai creditori niz:~parte di quell' attivo sul quale e ssi avevano dirittopei loro recuperi.

    Dicesi anclie .ilzdZretta~.lzente, er racchiudere conquesta formula un doppio concetto - .O che aquanto il negoziante faccia d.iretGumente da sd equi-vale ad ogni effetto quello che faccia per minezxod'inte +y osta perso.izu (4 ) - ." che anche la sottra-zione, occultazione od alterazione di libri o scvit-twneequivale alla sottrazione od occultazione di va-lori; e ci perchb su tali libri e scritture e sullaloro veridicit hanno un diritto i creditori; e por-

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    chb quella occultazione od alterazione impedisce aicuratori del fallimento la investigazione deli' at,tivospettante alla massa.(i)urchS peraltro la interpofittr persona agisca nello in-

    tere sse de l fallito e cou s ua connivenza. Un caso prat ico m iha condotto a lle seg uenti osservazioni. Tizio neg oziante ve-dendosi in procinto di fallire occulta presso Cajo una quan-tit di merci per sottrarle ai suoi creditori. Il fallimento Sdicliinrato di fallo, e viene qualificato co me bancar otta peltrafugaiiiento di quelle merci. Ma intanto Cajo ha venduto lemerci per conto proprio ed fuggito irivolarido il denaro.]):I tale coniplicanz,i nascono le situazioni seguenti.

    1." Posto c he Cajo iyn or as se il fine di quel deposito, egli colpevole.di truffa scciriplice. E quantunque Cajo abbia dis-tratto cosa al tr ui mentre Tizio distraeva cosa pr op ri a, pu reCajo incorrer pena pi mite perc h aggred soltanto la pro -priet privata.

    2 .a RIa se Cajo ricevette quelle mer ci con scienza de l fi nepel q uale si nascondevano, egli si sarU reso colpevole di d u-plico delitto. L' uno cooperando al fallimento doloso, 1 altroviolando il deposito.E dovrh subire d ue pen e; perch i d u efatti derivand o cla d uo distinte determinazioni criminose, edessendo oiTensivi di due diversi diritti sarebbe assurdo par-Inrr di continuazione.

    Queste du e pr im e soluzioni sono facili. Ma In colpa bi-lilh di Tizio presenta gravi difficolt. A difesa di Tizio io di-ceva clie il delitto di bancaro tta non si pu dire consumatofin o al momento della dicliiarazione di fallimento. Ch e a que-slo iiiomeiito Tizio ;ivev;i tultn la buona volont di conferireI I ~ I I ~naSs;i ( IU P I IC merci, ma ci gli era stato impedito daIIna forza iuiig~iorc, ioh dal delitto di Cajo. Che questo eventoirc.1 qrinlc soltanto crasi avverata la defraudazione dei credi-lnri, non si co nnetteva con un do lo di Tizio nS deternlirlto,11; ~l lf he rt ni nu to . on col suo dolo determiiinto (intenzione

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    - 95 -diretta) pcrchh sarebbe stoltezza supporre che Tizio avessepreveduto e P O ~ I J ~ O1 tradimento di Cajo. Non con dolo in -determinato (intenzione indiretta positiva) peschb non piibsupporsi chc Tizio avesse preveduto neppure come possibilequel tradimento; se preveduto lo avesse ei non avrebbe fattoquel deposito. Che pertanto lo eveuto defraudatore della massadoveva considerarsi come avvenuto o l t re In intensione diTizio. Ma poichl? la figura del dclttto preteriiatenzionale (chepertiene al do10 qua ntun que flutlui fra il dolo e la colpa)C propria esclusivamente dei reati di saogue, e no n adatta-bile alla bancarotta ; osi la uoica questione proponibile con-tro Tizio era quella se e ~ l iosse a punirsi cotne reo d i ban-carotta colposa, in quanto quel dcposito fosse stato intpnc-dente per parte sua, e lo eveuto sinistr o fosse stato prerieditrilequantunque da lu i non preveduto,

    Soggitngcva olio il titolo di bancarotta dolosa non eraobiettablle a Tizio neppure solto l a forma di tcntulivo. Queldeposito era un seniplica atto prepara tor io e non aveva icaratteri di priticipio di esecuw$one, perchb mancava di uni-vocith co& soggettiva come oggettiva. RIancava la univociiksoggcllivcc perchk l a banctirolta dolosa si eseguisce col sot-trarre al proprio patrimonio per sottrarre ai creditori. Ma ildeponente conserva la propriet ed L possesso civile dellccose depositate; laoude col depositaro Ic merci presso uri terzonoil si conliucia ad eseguire la sottrazione, la quale tuttoal pi si prepara. RIanceva la univocil oygell iua, pcrch aquel giorno era tutt' ora incerto se il, fallimento sarel~hesiono dichiarato, e Tizio poteva sper are che non avvenisse o percom porto d ei creclitori o per soccorso di amici o per for-tane commercfali. Ed inoltre quando anoho si fosse dichiaratoil fallimento era sempre incerta la dotermjnaziono d i Tizioa sottr arr e q uelle merci, e poteva iuvece lealmen te offrirleai &editori come coulingsntc pe r inclurli ad uo concordatoso Csio non Io av nssc~ nopina Com entc radito. Si cadc nel vi -zio (li abcrrazionc iinputando a Tizio i resiiltnti dcl dclillodi Cnjo. Ci fSllsn la ~zos iane adicale del tcntiriivo ad:ilt:indolo

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    ad una ipotesi nella quale il fortuito indipendcnto dalla W-lonth dello agente non fu inapeditivo ma causatiuo delloevento dannoso,

    Eliniinato cos L'obietto di bancarotta dolosa, li& consu-ma t a nb tentata, io diceva non potersi neppure ammetterela punibilith di Tizio sotto il titolo di bancarotta colposa. EciO per due ragioni, La prima d i futto, inquantochb la malafede di Cajo non era preucdiliile da Tizio, il quale avevatut to la Bducia nella onest di lui: ricorrere duurlue i terminidel mero cnso fortuito. La seconda ragione io desumevd dalloosservare clie di quello evento sinistro era stato Tizio causauiatliatlc soltanto. Laonde invocava ir r diritto la nota rbcgolaclie la colpii non I? politicamente imputabile quando Io avenlodannoso ebbe pe r sua causa immediata l f i i t to doloso di uriterzo. La corrcsponsabilit della cawsa ?nediatu calpostz corilu cnusn imntediatct dolosa nou pu sostenersi senza cadereilel concetto di una cofllpli~itid 01posu. E questo , un con-c'etto antigiuridico. I 'giurali dichia rando in fatto uon co nstarela colpevolezzs di Tizio, risparmidrono alla Corte la soliizioncd i questi ~riivissimi ubbi,

    1)icesi in danno ~tlt*r"l~&erchb il danno alroenciliutclzziak dei creditori costi1;uisce la forza fisica de lrainlr?fzio. Quando al fatto sia mancata ogni atlit.iWdnnrrevole tutto rirriane nei cerdiio ilella rea inten-xinnc : a quale, qiiando pure le abbiano teliuto die-tro atti esterni di esecrizione, no11 d prinibiIo nel)-1irir.r: coiiiu tentativo por Ia inettitudine (li questi ( l ) ,

    ( 1) ~ J u ~ ~ u ~ o' acciisaio din iost ri n o per conget ture o pe rriicri possibili ma con la palpabile evidenza dei numeri c iiriicl siio attivo avanza oltre quanto occorre a saldare tMti i

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    creditori non possibile infliggergli pena pe r qualch e sottruzione che abbia tentato o conlmesso. La contraria opinionesi sostenne da 31C r l i n f ri!pctptoii.e ucldit. f11otftrllife 2 ,art. 8 f con allegare che s e la solvibilit2 es in ~e sse l f,illiloda pena il pubblico 3Iinistero per mandare in galera il fa!-lito dovrebbe aspe llare lo esaurimen to di tutte le lirluidazioriicivili. Questa argo mentaz ione uno dei soliti sofismi di cilif cos fecondo 11e r l i n ( o Eulsolide della Francia ) e cheservirono a quel potente oratore per condurre in quel primoperiodo di trabocche vole severit le Corli in moltissimi err oridei quali quella giurisprudenza dovette lentamente purgarsidi poi. Qui agli fece destrarriente una mutazione di tei.n~ini/cnv illatioJ perch la proposizione che quando il fallito ci~lit?~o.strccolvente deve evadere ogni pena (la quale & vera 1si converte nella proposizione c he l' accusa debba provtmela itzsoluenza, e cos in un assurdo. Questo vizioso argoinen-tare fu frequentissimo nel DI e r i n. I1 fallimento portti pre-sunzione civile d9 nsolvenza : quindi onere della prova con-traria srill' accusato e sulla difesa : a insolvenza S la regolaordinaria, la solvibilith una ecccziotze straordinaria. Rla ai finipenali non vi sono presunzioni jztris ct cle jztre.Dunque ladifesa deve avere balia di provare la solvenza, e quando proviquesta in n~ od o iitido deve oltenere la assoluz io~ie.N& pe rprovarla bisogna a spella re lo esau rime nto del giudizio civile.Vi B il bilancio, vi sono le relazioni ch e devono fare i c l l -r n to ri del fallimento. Ponete che questi rendano costanteesiste re nella massa centomila lire di nierci le quali anclirvendute al 40 per cento del loro valore esuberano a far frontealle diecimila lire nelle quali si stringe tutto il passivo delillito. Sarti egli possibile tro var e un giudice ch e condanirialla galera quel fallito perch risulta che egli prese un mi-gliaio di lire o nde f ar f ronte alle prop rie necessitli! La scu saio soslengo sul poslulato della certezza a favore dell' accu-sat o: gli av ver sar i la comba llono sul postulato di iin riiernrlubbio e di un vago possibile asse rito dalla difesa. Cos nerisi clisputii. Nei term ini nei qua li io pongo Id questione soil

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    - 98 -b n t o certo della non gunibilitche quando fossi Procuratorede l Re mi farei ncrupolo di promuovere in ta l i condizioui1 azione pcnale, perch k intuitiva la mancanza di possibi-iih di d n a n o e dubhioso il concorso del dolo. 11 nierctinlcP fiililo quando manca ai pagani~nti ncorchh si a solt5cldte.Questo I. certo. hl a il follilo solvente non h ladro quandopapa I i i t l i i siioi creditori.

    1)icesi per fr~cdi Z ~ C C ~ O , ercll in questo consisto10 elemcntn intenzionale clel malefizio. Lwonde iliieguzimlc c l ~ c lla rigilia clul f'allitnento eroghi glieifbili clie trova a sua disposizione per riniborsarc:un vcvo creditore a cui d c ~ e ffetto e gratitudine(sin cliu vuolsi di tale opor:\aione ai ani civili) certoi? clic non si rende baricn~ottiere itludolento. QuestanIriienn In ciljinioile che io tengo conio pi con-sona ai prilicipii della iriipntabilitit politica. Nel iiv-guziantc clic paga il oegv suo creditore y~ r i l i ~ clieil ililliiilc.nto nlihitl a lui to1.t~~a axuiniaistrazjokzeilc4 suo noil cv1.i 11010. Snreljbe dnriqut? esurhitnnte

    L ]:m0i i~r~i l~ lo;ou~e~rii~carotticreoloso. Il cudice J t d 'ltS(iG all' art. 608, n. 4 , ne lia fatto u11 caso dit~:rncnrottnc o ~ ~ o s t n ,cosi 1ia renduto irn~iossibile ip i i rigorosi sostcnerc la tesi do1 dolo. BIa io i ~ o napprovo nclipure la formula dell' art, 698, n. 4. Vi-sogna distingrtcre fra creditori pagnti pl1nl, l t11~11:cticlrinrazione di fallimento e creditori p:tg:di rlojirt d e dicliiarazionc.11pagamento di un creditorc varti:?tltl rlnl mercante fincllil b libero amininistrntorcclcl srici non i: dclilto ni: doloso n& colposo, quanilcnnclie ragioni di speciale beiicvolcnza o grntitridini:~kil)iauondotto a c~uell'atto il debitore. Se quel per

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    comnierciale che ci governa astenendomi da qualunqu e 0s-servazione critica, per non invadere la cattedra altrui: e que-sta linea che imposi a me stesso ho religiosamente osservatonell' art. 1; e la osserver anche in seguilo per quanto at-tiene al puro diritto commerciale. Rfa bene s' intende che ionon volli interdirmi la balia di esporre liberamente il niiopensiero su tutto quanto spettanza del diritio penale. Sefatalit volle che con un' anomalia imperdonabile si vedessenel presente secolo perpetuarsi lo sconcio di un codice cri-ininale che pretcrmette ogni definizione cli nlalefizi cos gravied iiiiportanti quanto sono quelli relativi alle bancherotte; edi un codice destinato a regolare i puri interessi civili chead un tratto si fa a dettare un capitolo di codice penale;siffatta accidentalit non alter a la sostanza e veri [& dell e cose. questa una contingenza di f ~ t t o ata in Francia per la cro-nologia respettiva dei due codici d el 18 07 *e del 18 10 , e cliesven tura tame nte pas s a noi com e eredi121 trop po iricauto-inen te accettata. RIa l e definizioni dei casi di ba ncar otta (siaqualunque la rubrica del codice nel quale si vollero cacciare)sono e saranno sempre nel libero dorninio del crimi11ii1ist;i.Sar poi tanto pi franco nelle mie critiche, perci& l e me-desime niente toccano gli onorevoli e do tti giureconsulti cileforniarono nel 1865 la coinmissioiie incaricata del nostro co-dice di coiriniercio. Col decreto do1 dl 2 aprile 1865 a loronon fu data la potesth ii C di arnc un codice di conimercir~adatkrto alla Italia, n6 di co rr cg qc re lo antico. b loro dir-desi solt;into il ini~ndalo li coortliunrc i l veccliio codice com-iiierciiile Albcrliiio dcl 30 decemb rc 18 42 alle altre nuo veIc~gislazioni lalinne. I processi verhiili delle sedute di rlucllacoriimissioiie teniiti dal giorno 10 aprile a1 giorno 26 niag-gio 1865 tiiostrnno clie questo lavoro cadde coer cnte nien tea1 suddetto manilalo sovra tutt' altro argotneuto fuori dell:ilIi".te 1Euale . Li1 par te cririiiu,iIc (1) isog na pu re i is arc qiiestilesprcssionc) del codice di coiiiniercio fii lasciatii tale qualesenza esiiiiie, senza disci~ssioriee scnza cniendc s;ilvo l' ag-giunta degli art. 699 C 701 rcndubi neccsaarii dallo avere ad

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    imitazione della nuova legge Belga del 1851 composto a riii-gliore ordine la materia dei fallimenti delle societ rnercan-tili, e salvo la modificazione del riserv o all' art . 706. Al vcc-chio codice Albertino cos racconc iato si die de poscia il bat-tesimo di nuovo codice conimerciale italiano; e fu pubblicatoil 25 giugno 1865 per avere esecuzione il 1 gennaio I S66 :ma pe r quanto i nuovi con ~mis sari v' introducessero utilis-sime modificazioni nella parte civile, tutta la parte penalerimase quella del 1842. Questo metodo di rattoppamento si? troppo sp esso prediletto nell' ordinam ento legislativo delnuovo reame , ed stata la trista cagione dello inestricabilecaos in cui vers a l'attu ale legislazione italiana. RIa sia chevuolsi di ci basti av er notato che le critiche nostre nellaparte penale dei fallimenti sono dir ette contro i legisiatoridel 1842, i quali copiarono sillaba per sillaba la legge di Pran-cia; e non contro ",l' illustri giurecon sulli ai quali nel 1865venne imposto il fardello di accettare quella eredit senzabenefizlo di le