Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 1 (05)

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  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 1 (05)

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    percici che nella definizione del delitto mancatosi soggiunge- on suss@gtdo dall' effetro colutci percagioni ind ipendent i dalla volontlr , e du I mtrdo diagire de l colpevote.

    f . a io .Dire - alla t.olovrla - embra a prima giuntasuperfluo, perche se 1' evento mancb per volonta dello

    stasao agente, B cos incivile la tdea di aumentare 1%sua resporisabilith in ragione di un falto che sgli avreb-be diretto ad impedire il iielitto , a non meritare nep-pure di essere notata .

    Ma la indicaione della volont (1) si ricongiungecon la indicazione del modo di agire del colpevole;appunto perch quel modo di agire fii coluto da lili:e eosi fii voluta, d a lui la causa, benchi: senza pre-visione, de t noil successo.

    (1) Oltre a cib la formula blic pe r potere obiellare ildelitto mancata occorra ohe 11 nw successo si^ dipeso daa a w indt$endeiafi affatto dalla volonli ddl' agente, haun ' altra iarporlanza applicativa. Possono essere stali da lcolpevole eseguiti tultl gli atti necessarii a consumare la 0f-resa da lui voluta e condolta a termine con perseveraritemalvagitb di volere ; ma il fatto poteva essere di t. 1 C 11~1-tura da ammettere la utilit di u n protito r iparo; c liiib il

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    delinquente pe r 11t1 saluinre pentirriento avere egli rnedesinit>procaccialo cotcsto sollecito riparo clie lia clictriitto la no-mila del fatto ed impedito l'evento finale. Fu gettato il ne-~iiico n mare, gli fu daio veleno mortifero: tutto era Patto,e con tali condizioni che la morte di quell' infelice sorch-bc stafa dopo brevi infnuti 1:cEello riecessario. bia il oolpe-xole s i pcntl , si gett alla riscossa o corse a porgere uncontravveleno , e salv lo sittiina. In lole ipotesi il delitfnindncato per il risore dei principii nntologici ricorrerebbecnmplelo: i fatt i posteriori potrebbero valutarsi corne atte-nuante Ina nori distruggere 1ii nozione de l delitto mancatog i i sorta coinptela. Pure vuole politica cbe si fiicillti il penti-mento dei tr i~ ~i iit i ; perci0 nella nozione gii lr idica deldelitto iilancato si arnluctto ctie in si uil c ipotesi questo noli$i iconosca sebbene per la SIIR lioziono o n l o l o g i c n doves-se dirsi es i s l~re .Ecco il notabile oretto del richiarno faltonslln definfziane alla volonfk dell' agcntc.

    E precisaniente perclii? il modo di agire fu volon-taiBio ilell' agente, se in cotesto modo di agire da luiscelto stette la causa stessa che frastorn;, l' evento,I' opera su a nacque sanza quelle condizioni di pericoloIjerscvernntc fmo al]' estremo, sul quale si appoggia lairnpulnzionc ed il titolo specialo del delitto ma?Jcalo.

    Qunntlo pertanto la causa che irnpedi la violazionedella legge fu insita al disegno e, al fatto stesso del-1 antore, sarebbe repugnante ai principii della scienzail tenerlo resl~onsabiledi tutti i momenti dell' azione,

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    - 46 -e cosi portargli a carico atiche qucllo fra tali morncnliilal quale provenne la salvezza della rittima. Fu,vero. persererante il malvagio volere, nia non fu com-pleta 1' azione delittuosa nei suoi rapporti antologici colresullato a cui la medesima si dirigeva.

    Cio ? intuilivo quando 1' ostacolo provenne dal sag-geito atl iuo secotdario del clelilto : ci06 dai mezzi Os t rument i adoperati dal reo+

    Quando peri> l' ostacolo provenne da condizioni spe -ciati del soggd t to passivo, per le quali i mezzi ;idripc-rnti riuscirono vani a cagione del loro rappni3to fraquesti e quello, bisogna distiligirere.

    O Is\i ostacoli erano sconosciuti al? agente (peresempio l' imperl iniento provenne da una maglia diacciaro clie il neniico portava sulle carni) ed allorai n quest i ostacoli stessi si configura il fortuito che fra-stornb l' evento; e si nvri il delitto mancato. Nonpot la volonl dell' agente portarsi sii cosa incognita Icoiest0 ostacolo da lui imprevisto h estraneo aI suomodo di agire. il vero caso in cui I' impedimento6 lutto indipendenb dal soggetb attivo.

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    O qiiell' ostacolo era yrecugnP'10 al!' agente : ed eglicreclcva di superarlo coi mezzi usali : ma. mezzi usatierano per legge di natura loro impotenti a superarlo:ed allora non si ha delillu ?nancaro. Era , a modo diescinpio, i1 riemico difeso dietro un riparo : ed il col-~ l e v o l eesplose I' archibugio con piena risoluzione dinccidere, pensando elle la palla traforasse il riparoinentre cib era fisicamente impossibile. La vulo i l l~ el-l'agento si portb su cotesto imperlirncuto poichil. loconobbe, e bcnch Io conosGessc non usb i mezzivalevoli ad eluderlo ; scelse un rnotlo per vincerlo cheera a ci6 affatto impoterite. Il rapporto tra l' irnpefli-mento ed i mezzi usati entrb nel disagno del collbe-~ o l e : questo disegno, tale quale fu concepito eil@seguito, u scevrs affatto di pericolo, Un' azione sif-falla, ove cento volte s i ripetesse, n o n potrebbe inainuocere: il delilto ntancata non vi . blanc 1 eventopel i~totlodi agire del reo; rnancb percht: tutti gliatti necessnrii a procacciarlo fiori furoi in eseguiti.

    Riassumendo tutta la teorica del tentativo e del dc-lillo niancato nella piu semplica formula, abbiairio qrre-sta conclusione. Essenziali al conato porchb possa im-putarsi carne delitto, sorio 1s intcnairrne ed il per9coEo.L' nutorith non pub senza tirannitle minacciare poli tic:^impcitabilita o r e uno di questi elemanti difetta. I1 m a -

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    gistrato non puh , senza abuso di potere, civilmeriteimputare un fatto ove sia stata deficienza dell' uno o

    d erra-lell' altro eleraento; n&, senza imperdonabile ' bziorie, supplire alla deficienza di ua eiamento con l' al-tro. I due elementi debbono essere posti in sodo cia-scuno di per se : andrebbe a ritroso dei precetti logicie giuridici ctii credesse che il grave pericolo del fattosupplisse alla ii-itenzione dell' agen t e ; o che la malvagiaintenzione supplisse al pericolo che non era nel fatto.

    Ilel resto per cib che altienc! alla misura della irn-puiazione , l delitto mancato deve rappresentare unainedia proporzioriale fra il tentativo prossimo e il dc-lilto perfetto. Noi non accettiamo la dottrina che vor-rebbe parificare nella pena il deIitto mancato al con-sutnato ; benchi: adottata da alcuni codici, o benchSabbracciata da R o m a y n o s i, sostenuta da C h a u-v e s u , ed anche recentemenle difesa con calore dB e r n a r d (1), e da altri rispettabili giureconsulti.

    ( l ) Reuuc crili,,ruc d e [egiulation 1101.20 , pny. 4G6:airlicolo ch e U e r n a r d indirizzb ai legislatori dei nuo-vo regno d' Italia. hla la dottrina della parificaziorie ebbesempre poca fortuna in Italia : G a b b r i e l l o corra. 170,n. 1 - R i m i n a l d o cong. 327, n. 11 - S i l v a n oc u w ~ . 3, num. 20. l ib. 1- r n mm a t l c o dec s . 2 , etdcca's. 74 - i a z z i d isc . 26., um. 97 ; l qiiale m pro-prio i1 caso de l nostro delitto mancato, e insegna doversiirrogare un a pena minore qrramvis s i t deventum ad actirmprosi~numveluti ad exonerationem arcliibusfi. I l P s-

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    s e r i i o nel suo trattato de occidrnte t i t t l t j rr p r o u t i i ~pay. 222, dice ch e per In consuetudine univcrs,ilc di LiitiaItalia accolta in gran parte di Europa, il conato anche proe-dino dell'omicidio e ccintlotto fino all' estrenio momento ili:izione deve punirsi tncno del delitto consumato ; adeun le -yu pw r i t l i ~ aed non ecrderrr poena. singolare la ve1lcii.idi alcuni scrittori francesi contemporanei i qua l i no n cori-lenti di serbare cara pe r la Francia la tradizione severa delliiparjticazioue de l tentativo al consumato delitto nella pena ,pretendono ancora di richiamare i nuovi legislatori italiaiiit1 desertare Le glorie delle loro coasiietudini e a fraucesiz-zursi anche in questo. Aflh di Dio sarebbe un bel progref-so !l hla in Fran cia si rispet1:ino anc ora e s i n1leg:ino le tra-iliziorii de i Capitolari di Carlo fagno dove al cap+ 10,l ih. 7 , si 1~ggo- ui Ibanrinern volucrit occidcrc , t per-pctraide no?r putucrit Rornicitla est. Per il pi ampio Evi-Jilppo di questa materia si vedano le mi e lezioiii stil gldado~ z a l l ~irm [aisn del rtelilto (Opirscoli aol. 1. apirsc. fi .

    A R T I C O L O 11.

    I n rrn delillo possono pretider parte parecchie per-sone. Giustizia vuole che tutte sia~lo hiamate a rendereconto deila parte presi nella infraziooe della legge;ma vuole altres che ciascuno ne risponda proporaio-iialmente alla i7i/?zteilza che ha esercitato sulla infrazio-ne . Di qui la importanza della dottrina della complicitii.

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    L' auto9.e principale del delitto t: colui clie eseguil' a t t o c o u s u m a t i v o della infrazione. Coloro clic, agliatti c o n s u n ~ a t i c i presero parte, sono o c o a u t o r i oc o r r e i ; ma tutti delinquenti p r i n c i p a l i . Tutti gli altriche parteciparono o al disegno criminoso , o agli altrialti, ma non a quelli' della c o n s u m a z i o n e , sono drliri-quenti acce,csorii , o complici in lato senso.

    La filosofia, che ha per oggetto enti puraniente i d e o -l o g i c i , pub bene ravvisare un au tore ps i co loy i co i ncolui che concepita una idea seppe ordinarla a com-pleto disegno. Ma la scienza pena le, che ha per og-getto i soli alti esterni e dei pensieri non si occupase noli per indagare le cagioni di quelli, non pub p-rificare 1 autore di una i d e a all' autore di un falto. 11delillo per lei I: un c t z t e g iur id i co , che risultando dallacontradizione tra un fatto e la l e g g e , non ha, vitanon 6 malerialmente offesa la legge con un f a t t o : C1 a u t o r e di quesio fatto 4 soltanto colui ctie ~natrr i ( t l -t?isn& ( 5 ) lo eonsumb.

    (1) 1)icendo clie I' autore del delitto colui clic t~ i t i t e -riulmente IO eseguisce si presuppone per necessaria dedu-zione dei prfncipii fondamentali che neli' autore i~iaterialcricorra la criniinoeitr2: vale a dire che egli operi coincessere moralmente libero, e cosi con responsabilit del fa!-

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    - r i -to slno. Se I' dulnro i i~atrrialcera U II pazzo, un in fan l~ ir icontto, o vittinia di errore, sicchk egli non sia iinputahile ,in lui si tapprPsPnia non pib rrn ngente, i i ia uno s lrun~entocieco P purnniante pnssivo della vulorifli prava cli coliii cfirIl , mise in riioto: 1'esi;erc iriorale in costui spar i sc r , e nonresti\ clie In ni:iterfa agitata dall 'altro. E conic noti ~ i u o ir-si autor e clell* omicidio il sasso che uccise, cos rion au-turc dell' omicidio il pazzo o il co:tttq che lo consumi) cc)-ilre cieco o passivo struiricnlo del nxilvagin che lo ~ p i n s ~iill'atto. L'autore C c~11ui he con la inniia Inncib il s a s s o ,colui che con le arti proprio spinse l' infa~i lco il riientr-cnllo ad uccidere. Quanilo il fiitlo ~ r i a t c r i ~ l coli puL r i fr-r i r s i comew su a causa inorale imniediatn alla volont libc-rn ed iritelligcnte di chi lo eseguisce, non B f i~lto i questo :costui i: 12 lunga mano di chi volle il delitto, e del s i i obraccio si valse coiiie puro inatcr'i;ile sIriiniento. Qircdiallora stil berio clie cliianiisi autove f:rllo.

    Clii lo idei) e ai1 altri ne commise la esecuzione, i:l' uutri~.c lella idea, non della offesu alla l e gg e . I l giurcpenale ravriserh in costui una causa del fatto; e chia-inaiidolu primo molure del Belilto , o perseguiter conrigore anche, so ruolsi, uguale a quello clie spiegacontro clii lo esegu. BIa tra l' essere cairsu, o v ro tnredi un fritto, c I' essenic aurore (1) v i 1: diffcrenzs es-seriziale. Pub alciino aver concoiiito il disegno di (inquadro nelle piu minulo sue parti : pub nllri aver condennru iiidotto il pittore a porre in tela colcslo dise-gno. Qiicsti due saranno respetlivamcate ccrusc del na-sci~neritodel quadro, e averne andio uti rrierilii ; nia1' uuloro i?olui che col penrieliu gli cliede esistenza.

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    1, La foggia di ctiiatnnre ~ r r f o r e el delilla lo i s t i p l o t ' ~\ enne piu recentemente rejetta da l dottissimo Br r ii r r iicibuoi elementi d i diril to panulc lili. 3, g. 109, nofa 4 ,

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    iiiinore , isse clie qiiello dovesse dirsi nuture dello $tu-pm cln q i ~c s t t atntncsso; gwin ef l ic ie~r lctncausam corru-ptelae f~-cl t~ret i l ir'aebuif f d iss . ftlium clllycie, Uero-l in i 18.36, p q g . 56 j Queste sorio le aberrazioai 2 cui sitrova condotto ch i cerca le definizioni scientificlie non nellaimealti ella cosa, xna nei conce tti fantastici, nelle analogie ouelle figure rerlorlche. Il mostro de i Yenosino potE da lilivenir descritto u sua posta perch? era egli che lo creava :riia ciil che i non pub defitiirci ch e tale quale esso P ,e non altrinienli,

    11 delitto si c ompne di due elementi- lerrientof isico ( moto del corpo, atti esterni ) senza de l qualela infrazione della legge rion e possibile - lenientoviorale ( disegno criminoso, intonziorie ) senza d i cu ila materiale violriziarie del diritto S un accidentale in -f~rtunio.Ora la partecipazione dei pi individui puOessere avveniuta in un solo di questi elementi: o inambedue. Di qu i sorge spontanea la partizione di que-sta teorica, sec.ondoch si considera - un concorsodi uaiorre senza concorso d i v 0 ~ 0 n 6 ~ ' un con-corso di voloitzk senza concorso di ccziolze - unconcorso cumulativo di azior~e di uolontit.

    ( : O ~ ~ V ~ I ~ S Oi aeiune senza G ( I I ~ C ~ T S Oi volonts.

    Questo primo caso si configiira tutto le volli? ch eavvenga ad alcuna di coadiuvare allri in un delitto,

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    seriza sn ~e rl o* volerlo. Il corl;o di costui ha con-curso efficientemente alla forza psicu del delitto; miiIion vi ha concorso l' animo : ion ha concorso alla suafirrzs nmrule . Manrn la Orle!/zione di violare la legge:e rinlptio a lui I' azione, henchk mat~ri:ilmentcofferi-s i ~ a lc ll~ egge, non f! irriputnhile.

    CiQ pub avvenire: in quattro modi distintissiini trad i loro, che variano secondo la diversa forma che 3s.sunsr: la intenzione di chi cooperava al delitto senz:ipensare a cooperarvi. 11 ristillats b peri, senipre ider-t i co in rapporlo alla riton iiiiputsbilith di costiii.

    Poti: srerc costui u n n itilenzione in?tuce~rtemerrtci l ic t inta : qnnnrlo egli credclle dare opera a cosa lutlalecita, mentre in realti [in malvagio (li cotests operasua traeva yrofltto per violriro 12 legge.

    2.0 Pota avere una irrie~rziono riminosa'lrrerttedis6ilz-trc (1): quanilo Cajo crcilctto aiutare Tizio a comniel-tare un delitto pii1 lieve; mentre questi con 1 aiiito diIiii ~ I ~ ~ ~ o s a n ~ c i r t consumh in realtil un tlelilto pii1 gra-ve , chi: Cojo non prc~cdovn i! voleva. In qiicl tlelittoiiltcriore Cajo hn partecipato col corpo, rnn non coril' ani1110: E i a e n h a r t d e rriminuni suciis 13. 28;

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    - 85 L-.-. . -B f1 o o 1 e h e C 1i:e de IB ro i n / l i r i i d &g. 328. Ca-none (la noh dirnentiiksi mai nella t e 0 l j i della eom-plicili 4 il seguente - l fatto ?nati$$le pu esscrc

    ' Pc ~~n~ l r l r i c a l i i l era' Pii1 pnrteeipi: 13 i ~ h a i o n con i: mairomtiairabilc da in;lividao a individuo. Querla conligu-razione della intenzione crinzi~losarna?te isttnra non i:iina idea nuova; n6 niaova G la regola che ne derliirc?.Essa f11 considerala da i romani giurecorisi~lti: e riso-Iiitr, i l problema con la regola della noti con?plirith.Vedasi la iey. 53 f f . d e ficrpis : ve P a o l a imrnii-gin% il caso di ilno clil ir~jjurinecnussa atterrh i inapo r t a ; per la quale altri si iritrcdusse n rubare : e diceche ?jon teneterr firrti, perche maleficia To untrrs c tprol~ositwn& ~ l i i i q tbb?? l isd i . ~ . t i ~ t y u u r ( t iO che si ripelcila U l p i a n o alla lcy. 39 ff , cod. L' errore di con-t rntars i della eaicienza ~nascriale per costitilirne Inrompliciti seriza curare la certezza clella coelllcienzain le~~z io~zn l t : ,on sostenibile teoricnmeiite, n da al-cuno osa soslenersi: soltanto v i si cade talvolta nellayrriticn.

    il) a forniu1:i ilclla i n t c f i ~ i o n e riniinosonienle clislin-ict, strcttamcnto coerc ntc ai principj fostlninentoli clclln iin-p~ita l~i l i t l i ,cioglie iin problenia ch e Il;\ richiamato l e osser-vnzioni dei cr~ltiiInalisti onicrilpornnci. Una s enten za dei tri-bunali di Prai-icia, il .1 piovoso aririo SIXI,coridann n rnortp co-me complice d i ornicidio prctnedilato r lr i qiovine che nvev:iprestato P I I ' i i n i i ~ oin hnstonc d i cili qiiesli si era valso p er rrc-ctdero iin siln rivtilc. L:i sentenza dichiar Ictlcrnlnicntc? esser c~'isr i l tn lol8 f i t t o di e [':tniico non nvrn prestato quel hnstonc,sc noti tlictrn solctinc pronicssri ch e tllrn czt~re0he ccciso il ri -v:ilc. IInlfiroilo 1:) c~rt i f i r~: izionci qiirskn circostnnzn , n e s r -cfrzioric {]ella 1egc di Francia che ~rnrificnvn an ch e allora

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    - 56 -nella pena i complici all'autoro principale, quell'infelice fucondannato a morte, e decapitato. Ora; nel febbrajo del 1861Re n o i t Ch m p y ha pubblicato a Parigi un eccellctite Ii -bro sulla complicit. In quel libro ei ricorda quest'atrocesentenza, e se ne vale a mostrare che la legge dovrebbedistinguere nella pena il coniplice dsll' autore principale.Posteriormente T h i e n hj o u , dando una sutxinta nuaiisi del-lo scritto di C h a mpy , itorna su questo fatto crudele. Ese ne valo per trarne un'altra coasegueaza. Egli dice chedovrebbe la legge lasciare ai giudici un arbitrio per 1110-dificare la pena secondo i casi. Io no n discuto n& la con-clusione di C h a m p y (che in massima accetto come verissi-ma ) n ia conclusione di T h i e ng n . H a dice c h e neloaso dell'anno XIII, no n vi era bisogno di modificazionilegislative per impedire la ingiusta strage di quell 'infeli~c.lo dico cho se i giudici ricordavaao i veri principj delliiscien za, quel disgraziato era salvo senza ai-bitrio e senzacorrezione di Icgge. 1nf:tLli costui non aveva mai avuto no-lontri diretta a l l ' omicidio. Egli aveva imprestato un ' arme ,rnn con la certezza ch e non divenisse strumenlo di morte.Come pot dunquo dichiararsi coniplice di omicidio pronie-ditaio? Fosse pure premeditata dall'aulore principale la stra-ge , non poti: averla premedilatri ch i non la voleva. Si sosti-t u donqiie da quei giudici il concorso mater iale al con-corso i l i l C ~ r ; i ~ l i a l e ;a coefticieuza materiale alla cocficienir.;lrnoralc. Si dichiaro complice di un fatto chi po8ftivanlcnte?ion lo aveua voluto. La cauca di uccidere l'accusato sitrov nel dolo quulificato , ella premeditazione : becclic'potesse drrsi quanto a l risultato gitl grave derivato dilime%%ivoirrli , certo O che la premeditazione essendo cir-costanza che tutta risiede nella intenzione non pu esserecomnicabile. E ammesso ancora che l ' au tore avesse pre-rnedilalo la uccisione, certo che a o ~ h e n questa ipolesi61 sarebbe condaruiato a morte un uomo per la intenzioned i Un altro W f R O : ntenziooe che quello non avea cono-sciiibo , a cui non aveva partecipato. Cosi la qualifica e

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    pe r coiiseguenza la pena, furono &rrronti ad ingiuste,per urin giudaica aderenza alla lettera della leggo, la qualedeve sempre intendersi che subordini i suoi dettati a i pre-cetti sorrani della ragione e della giustizia, formulari neicanoni della scienza. I1 precetto che vuole si escludo la par-tecipazione dove trovasi una intenzione criminosamente dis-tinta, si i: sostenuto e svolto da S c h u r r m a n s (yrdcisdc droit phznl pcig. 28, et 29 , ) contro la comune dottrfriafrancese. u n fenomeno diiiiostrato dalla storia di quattroqecoli che i Giureconsulti (lei Paesi Bassi hanno piu spessososteniito le opinioni p i ~ enigne, colue i giurec ous~ lti rnn-ccsi hanno gt?neralmeiite prediletto ie pi scrcre. Vetlasiancora su questo importante aqo nie nto M o l e n s deI" Iricnlnnif6 danlr le s ioia criminellcs. Del resto in I t i i l i a i lprincipio della non co munica bilitb nl? del doio n cici siirii grii-(Il fr a i partecipi di un fatto criminoso, accoglicsi iinivers:il-Iiienti? scnza ,diflicolti. Vedasi S. 1135 nota.

    3.O Pot agire con inten,zione indireila negasiva-mente t a l e : versare ciob in un fatto colposo, Ma neifatli colposi non pub esservi complicith, perche iinpli-cherebbe contradizione. assnlnta la regola di U -p i a n o (Eeg. 50 S . 2 ff. de ferrlis) neo co?&sz'liumelopeni feerrs sitle dolo inalo nbrno posse.

    i."oti: infine trovarsi nello stato di i~il~cdzionainaperfettar: essere cio nel quarto grado del dolo.EX andio in questa ipotesi non si ammette per regolacomplicilA; trarine specialissimi casi, nei qirali ,mal-

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    - 58 -grado 1 impeto istaotaneo degli affetti, possa apparireunivocarnente esplicita la volont di coadiuvare il de -litto che altri commetta ( $. 1307).

    In un a parola la teoria si epiloga, coerentemente aiprincipii costitutivi del deiitto, in una regola sempliceed assoluta, Il concorso materiale, per quanto efficie~irrlal delitto altrui, non rende mai partecipi del delitto,se non v i fu intenzione deterniinata a wadiuvarlo.

    t?oncorso di ~ 0 1 0 n t i enza concorso di azione.,

    Opposta regola procede ove alcuno coucorra con lauolonta al delitto che altri commette ; ma senza pren-dere veruna parte all' azione materiale. A costuiirnputabile i1 fatto altrui, purdt la sua volont abbiaeuercitato m11' nimo dell' ayeinte un a influenza ef f i -cace; e la sua re~paasabiiit&i misura sul grado mag-giore o minore di tale i.nflecenzl-

    Costui allora dicesi cassa mwde del delitto. In luinon s' imputa il penkao (il giare -le, sempre 10-qico , non perseguita gIi atti iabrei) m oltre I' atto

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    - ;9 -interno I: intervenuto un atto esterno, che ha violatola legge: ed allora anche la manifestazione del pen-siero diviene politicamente imputabile, in quanto abbiaalato impulso a quel fatto esterno violatore della legge.

    Perchk dunque il concorso puramente morale al de-litto altrui sia impntabile politicarnen te , t! indisperi-sabile che nel medesimo possa riscontrarsi un impiilsoa l delitto stesso. A tal fine 6 necessario che il peri-siero criminoso sia stato comunicato al]' agente sottouna qualche forma; sicctii? abbia spinto questo ad agire.

    Ora secondo il variare di tali forme, varia il mododi essere della partecipazione morute: e ne nasconocinque distinte figure di complicit. Queste sono -1. O il ma~~da t o .O il comando - ." la coaalo-rtc.- .0 il consiglio- .0 la sociel a delinquere.Tali forme distinte di partecipazione morale pub unlegislatore (a cui piaccia) unificare a talenlo, e con-tentarsi della parola istigazio~u per esprimerle tutte.Ma la istigazione t! un genere che comprende !diversespecie separate tr a loro a caratteri pronunciatissimi; ela scienza ha bisogno di studiare queste singole specie,ponendosele innanzi con nomi distinti. Quando fra duecose esistono difformit essenziabi , a velleit rnoderriadi unificarle con un solo norne porta confusione nellinguaggio, e niente altro : ma E impotente a distrug-gere le diflerenze reali.

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    1. O nir~ndaio si ha - uatldo si coli2mette al.!altri la esecuz ione d i zcn del i t to per uos l r n utile econto esclusicam~nte.

    2.' 11 comarrdo - ra mandalo a delinquere impo-sto con abuso di autorit da un superiore ad un inferiore.3.0 La cauzione ( nel senso in cui qu i si adopera

    questa parola, ci08 in quanto sia causa d i azione, nond i reazione) - n ma~tdato delinguere impostoco n la; rninaccia d i grave male.

    E evidente che il comando e la coazione non so1ioche mandati qualificati, o dall' abuso di autorit, odalla incussiane del timore.

    Queste du e forme di compliciti morale hanno cibsolo di particolare, che in ragione della maggiore in-fluenza che pu b avere esercitato sull' animo dell' agen-te o i' alitoriti, o la minaccia, se ne minora la irnpn-

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    tazione dell'aulore fisico; e se ne aumenta la imputa-zione di chi ne fu causa morale. E tale aurnent;~,respettiro decremento, possono giungere sino al puntodi esonerare da ogni responsalsilita (9 . 288) 1' autorefisico, e far ricadere tutta la imputazione del delittosulla causa morale. Cib avviene quando l'esecutoredebba considerarsi non come strumento attvo ,macome strumento pass iuo dell' altro : o perchb non ebbeuna volonti l i b e r a , come nei congrui casi il coatto;o percb non ebbe una volont i n t e l l i g e ? ~ t e ,come neicongrui casi (5. 3 i 6 ) il comandato.

    Tranne cotesta specialit, le regole del c o m a n d o ,della coaz ione , e del m a n d a l o corrono di pari passo.

    4 . O I1 cotlsigZio b - a i s t i g a z i o n e d i r e t t a a d ab-czcrlo co l f i l~ e d i i n d u r l o a c o mme t l e r e un del i t to perStcO esclzcsivo utile e conto.

    3. O La sociccit k - cn patto i n t e r u e n u t o f r a pihPersolre al fine d i consunaare un d e l i t t o p e r u t i l e om . w f t e o respe t t i vo d i tu t t i g l i a ssoc ia t i .

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    La societ ic, il consiglio, e il ~ n a n d a t ahanno que-sto di comune, che in loro stessi non possorio consi-derarsi come tentativi del delitto pattuito, consigliato,od ingiunto, pereh con loro non si d i principio al-la esecuzione del delitto. Ove oou vogliano perseguitarsicome rei di delitti sui generis, e per s stanti, nonpossooo i1 mandante, il consigliero, ed il socio irnpu-tarsi in ragione di comp\icilA, finchb l' autor fisico nonha dal suo canto posto in essere almeno u n lentativodel delitto voluto. Si pub essere ccimplici [li un ten-tativo; ma tentativo di complicit non si ammette.I pratici esprirnevauo questa verit m1 bromardo -mcsndans tenetrst, causa maodati,noli ex mandalo.

    11 mandato, il consiglio , e la societ hanno il prin-cipale criterio differenziale nel diverso reparto dell'utilederivante dal delitto. Questo 15 la unica delimitazionc'lpossibile che suggerisca la scienza per distinguere co-teste tre figure. Ma B criterio essenziale; perch in-fluisce sul reparlo delle forze crirninose : e perci;)coteste figure vogliono appun to essere distinte, per misii-rame con giusta proysorzione la respettiva imn1itnl)iliLi.

    Se il delitto si esegui per solo interesse della suacausa morale si ha un mandato (4): se per solo in -

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    teresse della causa fisica si ha un consiglio: se perinteresse o comune, o respetti~o anto di chi lo me-gui come di chi partecipi} al solo disegno criminoso,si ha la societ.

    (1) Questa nozione del mandato. alla quale per vaghez-za oltramontana, vorrebbe oggi dars i I'ostracfamo dallascienza , classica neI1n medesima : C a r p z v i o praclicrrpar8. 1, quaest. 3- t r y k i o dissert. de mandato delin -p e n d i - n i principj d i giur isprude t l z~ rriminnieS. 136 - C a r rn i g n a n i clena. juris c i i i n , S. 2 8 4 : ilcluole sebbene la disapprovi agli effetti penali pe r la spr-ciosa ragione che un consiglio a delinquere essendo controla m orale, presuppone sempre u n interesse in chi lo emet-to, non sI1ggerisce per un diverso criterio, e. mantiene ladistinzione fra consiglio e m a p l d ~ t o . gnuno comprende ch ead animo corrotto non repugua consigliare altri al malesenza verun proprio lucro ; e che 17intoresse del mah agioconsigliore tutto nel piacere di vedar deIfniluere. Ma do-ve l'istigato non avr Un interease propMo non potr8 maidirsi che si ha un coneiylio: come dove il delitto portatutto l'utile ali' istigato non potr mai dirsi che si abbiaun mnndato. L'essere o no a si? profittevole il delitto cori-duce a dire che siasi escguito o per conto proprio, o pe rconto d i altri, o pe r conto comune : qae6tu criterio del-la dictinzioxie tiene alle stesea natura delle cose. & poi ilmedesimo politicamente influente , erahb l' utile derivanteo no dal delitto all'seecutore dimostra se debba riferirsi laprima causa del delitto, o in tutto o in par te nll'isligiitore.Si vedano l e isti tut;oni del G i u l i a n i vol. 1, pay. 180Gcliz. 1856) e p a g , "L03- vi - he il coriaigli0 ,o df-ferenza de l mandato, ridonda i n vantaggio d i chi loricewe no n d i chi lo di - P u c c o n i saggio teorica.pra-lieo pag. 105- vi - i commetterebbe grave mrord con-fondendo i4 consiglio col mandato. In questo i nraruiatario

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    irlrruprc~de a erecuxionc de l delitto per conto ed inte-resse di quello dnl quale i1 mondato proviene: a l con-trario nel consiglio il delitto ai compie nel solo i n t e r ~ s -se del consigliato. Nel codice Toccano si volle bandire ali-che questa nomenclatiira :ma si dovelte conservare In refltttidella distinzione fra motivi proprii, motivi comuni, motivieaclurfvi. SicchB tutto il progrewu consiste nori neil' erneii-da del pensiero, o del principio, ma nella confusione de1l:tnomenclatura esatka e adequeta deila vecchia scuola italia-i i n nel solo vocabolo istigaaione. Si sdegnato ripeterele voci consigl io , et mandato. Si detto invece iatigrrrt~che ha motivi proprii -i$tignto senza motivi prapr i i -istigato che ha motivi comuni. Cos taluno che proponesseno n doversi pi dire OP O od argento, ma metallo giallo emetallo bianco, si illud,erebbe credendo di avere r innovatf)la scienza aietallurgica.

    La legge civile perseguita anche coloro che parte-ciparono nel delitto altrui morakmeate soltanto, per-ch8 anche in questi trova una causa della delinquenzache ella deve reprimere. La potenza di una causa 6tanto piri forte quanto pi ha agito senza sussidio dialire cause a procacciare 1 evento. 11 movente che pii1d' ordinario spinge l'uomo a violare la legge 13 1' utilecho spera otlenore dal delitto. ]Dunque il reparto dellaimputazione tr a l' aotore fisico del delitto, e chi vipartecipb moralmente solbanto, deve graduarsi sscon-rlo il reparto della urilira.

    Ne l mandato si irnppune che ii mandatario , nonavesse nissuno i f l lerm tr delinquere. Dunque causa

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    primarin del delitto fu il mandan te : senza il man-dato, il mandatario non avrebbe cer tamente commessoquel delitto in cui non aveva iriteresse nessuco : duri-que la impiiiazionc del mandante deve essere mag-giore di quella che si dirige contro il socio, o con-tro il consigliere.

    Su questa idea le scuole e i codici moderni hannofondato la dottrina ddla perfetta uguaglianza aella irn-piitazione tra mandante e mandatario ( i) .

    !l ) Fondano In dottrina della p:irificn~ioiiesul respurisodi U l p i a n o leg. 15 , ff . ad le$, C o m . dc sic . - il i r l -tel'esl occ idu t qu i s , un ctiusam mor3tfsp ru eb i r i t - , C u 11-C l a v i o f celocn b ~ i l i c a r w ~ ) traym. 555 j riporta ques t i {senienzn- zaridator cuedis pr o Iromicida Irabetur. Laquale perb non B nel codice fiorelitino delle Basiliche, n&ne l C o ~ p murz's del G e b a u e r pag. 1048- 1 A e n a z z isegiiesdo Fa r i n a o c i o f p a r r 5, quncsb. 13 6, n. 6 ) vor-rebbe aiizi punito pi il mandanle che il mandatario; i de ,~che si annoda con un a opinione del Da to o accolta dalorini ~ n t i c l i idottori : C i a z z i disaert. 2 6 , n. 316.La piirificazioue si insegnb da G a r p z o v i o praclico purs 1 ,quaest. 1 9 , n. 15 , ct qu. 4 , n . 1 4 , et qu. 38, n. 54 -G e b a u o r de impictntio?re f a c l i alieni sect. 1 , $. 7 , sect. 3,S. 1 . - o li C i o l o verbo assassiniurn resol. 5 : e i n ge-ncrnle ilai pratici. Si opposero alla parificaziotie R e c c a -i.in per un principio d i politica ; C n r rii i g n a n i per utiprii~cipiodi giustizia, c r e l l dissert. de p o e n a insliga-tioilia: i n ejica collect. f i tsc. 1 1 . ag. 1939 e; 195%. Lasostiene Il a u s cout.8 J e droi t pinal rol. l , ag. 301.

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    Cotesta parificazione presuppone perb sempre duecondizioni : i O un grado ugude di do lo nel mandan-te e nel mandatario; variando il quale deve variareil reparto della. imputazione - .O che realmente ci;)che la ragione dell' intflresse porta a presumere siasiavverato: ci08 che trattisi di vero e p r o p r i o rnanda-mio. 'Se in fatto anche il mandatario aveva un inte-resso rsspenivo a delitto, il mandante assume piut-tosto la Aghra do1 socio non esecutore; e si assimilaa lui. Se poi, anche senza tale interesse, viene a co-noscerpi che il primo a concepir6 il delitto e a cer-car I' ordilie di commetterlo , u il mandatario stesso.la presunzione forza B che ceda alla verit. 11 nian-dante no n piu la causa morale primaria del delit-to, e deve imputarsi meno del mandatario; perchi:mentre antrarnbo vollero il delitto con ugual forza divolonta, il mandante lo volle soltanto, il mandatariolo volle e lo esogui.e

    Bella socn'eta Y inbresse h copnund, Dunque causamorale del delitto sono ambo Q suci. Ma la causa fisicadel d6Iitto fu il solo socio esscutore. Dunque a pariail i causa rnoraIe, la prevalenza della causa fisica por-ta a dovere Hoputarg il dtilitto piu al socio esecutore,e meno al socio aoa eiecutore. Che. se tutti i conso-ciati a dolinquere concorsero o all' esecuzione o alla

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    consumazione, non si ha piu un semplice concorso divolontA, nia ancora u n concorso di azione; e Ia im-putabiliti si gradua frai pi delinquenti secondo la parteprosa neli' azione, c c m e vedremo (3. 47 ) tra poco.

    Nei consiglio si suppone c h e il consigliero non ab*bia nessun interesse al delitto; i l quale torna ad esclu-sivo vantaggio del consigliato che lo esegui. Perb piiibritenersi ch e costui avrebbe commesso il delitto anchesenza il wasiglio altrni. Dunque rnenbro nefl' esecutoresi mantiene lutta la pienezza della imputazione; il con-sigliero deve imputarsi meno del mandante o del so-cio e pu anche non essere niente imputabile.

    La imputabiiit o nm imputabiliti del consiglio di-pende dal grado di imfcuenra (1) che essa eserciti,sul delitto. Di qui la distinzione tra consiglio o~rtapliceo esortativo ; consiglio efficace.

    (1) T i s s o t volle distinguere il cnnaiglio dall' ord ine ,ravvisando nel primo una partecipazione wrisramente fntel-lelluate ( partecipazione ail* dtaj osl eecondo una parte-cipazione rnora l~ ( partecipaziona alla deterrni~ah$ione/.Siffatt:~ lictinzione ~ i u ssere ideologicamente esatta , per-chD la dclcrrnimxione ( atto dl volontJ I? cosa bene di-versa dslla idea (atto di mora inlel l igt?nzaj. l a quandoai irnmegina u n consiglio e c a c e si 0806 dal campo dellainera concezione di una idea, e si entra niieoessarlamente

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    - 08 -nel campo ddla determinazione ; erch quella coiicezioneesercita appunto una forza deterniinante la volonh. E quan-do si presuppone il dolo nel consigliero, questo non ir ialtro pub consistere tranne nella inlenziorle di spingere aidelitto la determintrsione altrui. Senza ci pub essersi ne inieri termini di iniprudenza, e manca il. cotrcorso d i iw -Inntti al deli#o, Altrimenti il chimico che pubblica uiia sutiscoperta circa la fabbricazione di un veleno, sarebbe re-spoosabile del venaficio, che taluno, edotto dal suo libro,commettesse dipoi.

    !$. 6 l .La efficacia del consiglio si desume dalla certezza

    che si ottenga di una influenza esercitata dal colisi-glio stesso 81111 animo del male inclinato; per la qualecostui siad con maggiore facilitil, od anche esclusiva-mente per essa, determinato ad agire. Ella questio-ne di fatto, sulla quaia la scisuza non pub porgere cheuna formula generale (2 ) . Certo 13 perb die la efficaciadeve essere tanto oggettiva quanto sogget6ioa. Non ha-sta che una parola incauta abbia determiuato altri aldelitto, se non fu proferita con cotesta intenzione: u ista il dolo nel consigIio. Neppure basta che sia nelconsiglio una emcacia soggebtiua, se lion si ebbe an-che oggettiva. Taluno disse uCGidi a colui che inse-guiva co n mano armata il nemico. Questi 1' uccise: rnab provato che nm udi quella parolcb. Qui stava la ef-ficimza rebe del consiglio.

    (I j U n a ulLerbipe dbtiazivne meritovola di essere seKna-lato trovo acutamente Lndhta .da Ber a e r taei suoi ele-vienti d i dirillo pna i e tSf. 3, S. 107 et oeqq. fra colui

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    - 69 -che istiga I' autore pr incipale al delitto, e colui che istiga1 ausiliatore ad ajutarlo. Questa B distinzione da meditarsie sfruttarsi, coordinandola pe raltro alla regola che non am -mette conzplicitd di conzplicitd e determinando le eccezioniche possono ammettersi a cotesta regola.

    Deve avvertirsi che il consiglio S sempre imputa-bile perche indubitatamente efficace (fermo stante ildolo uell' emetterlo) quando fu accompagnato da istru-zioni, che poi abbiano effettivaments giovato alla ese-cuzione del delitto. In questo caso il consiglio ha eser-citato influenza non solo sulla determinazioiie, ma incerta guisa anche sull' azione.

    Deve pure notarsi che il massimo grado d' impula-zione si deve al consiglio, quando pu accertarsi, chesenza di quello il delitto non si sa~ebbe commesso.Infatti vero che la utilit tutta a profitto del con-sigliato of're in se stessa una causa sufficiente alladeterminazione criminosa; ma questa non A che unaniera presunzione d' iiifluenza. E tale presunzione devecedere, conle tutte le presunzioni, alla prova contraria.Sempre perb il consiglio, per quanto efficace, dovrebbe(a parer mio) imputarsi meno della esecuzione.

    Evvi una forma speciale di partecipanza al delittoaltrui senza concorso (li azione, che gli scrittori ora

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    chiatnano complicit neg~rioa(T s s o t droir y6riultom. I , pag . 119 ) ; ra connivenza; ( P LI t t m a n nUPUSC. 3 - a s d e vinculo cognat ioni s ) . Ora r~li-c e n z a ( R a n d W j i C k de reric~ntia).Essa consistenel conservare il silenzio iritorno ai1 un delitto che siconosce volersi commettere da altri ; col non denun-ziarlo all' autoril lasciare che si consumi. La imputa-ziooe di questo silenzio come dalillo & alcuni si ra-giona sulla utilila. politica, e si portata alle pio esor-bitanti consep;uenze da certi legislatori nei delitti diStato (1). Da altri si oobikita col principio della soli-tiarieti difensiva dei cittadini (2). ChecchS sia dellaimputabiliti di codasto silgnzio (o in ordine ai delittidar co~~imettersi, in ordine a deiilti gitG commessi)guardato come fatto sui gener i s , e valutato come dc-litta di per s stante; certo 6 che rron possorio maitrovarsi nel medesimo i termini della complicitic. iSonessendovi coacorso di coz fo~ze,a yartecipanza fondatasiil mero concorso rnurale non yub radicarsi etjo so-pra un atto positivo ed efficiente della volont, cheaderisca al delitto. Ora codesta adesione non ha nelcaso altra base che una presunzione : a presunzioneche colui, iiL quate divenne noto 1 disegno criminosodi altri, poicbb omette di iarsene delatore 2iogEi~4clieil delitto si eonsu;mi.Gosi la pretesa coinplicitu o pa-rifloa wpo stato negativo della volizione ad uno statopasitiao; a.f$ndandoei mvra Ia presunzio~edi un de-siderio, il presunto desiderio mnvortc in una volonlideterminata; e cos con supposizione di supposizione siattribuisce ad un prauo volere cib che puii essere l'ef-

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    {etto o di pudore, o del timore di proprio perieil\oo d i pielh verso gli altri.

    1: T a s c h e m a c i i t ~ r e jlrre s i l s o l i i - G e b a i ~ e r * ritnpularirine f i ~ c t i iliclii, i l qiwle dice che i* reo d i fiirtochi non acclarna ai ladri vedendo rubare - t r y k i o (lra'uputaliotte f u c t i alieni ?g. 70, crcp. 1.0, e cup. 5, n.86,80;4 disp. ile credentirie rez~rlo!ionecap. 5 - 11 n d l i n -$ i a de siienfio in critriine m n j r i i t u l i ~- 11 t ? 1 a n ri utlcer-aarior. 1 - 01 . 2 , cap. 51 , p ~ ! l .408 - e n Ii ci1 li e I- il^crimine m n j ~ s t a f i s i n 0 c l r i c a c: t8csnur. noLq.dissert.s e l ~ c t . ol . 2 , tom. 1, ng, 75 ) - r e t l de pocJ?rn s i -lrrblii dimer t , 53, pay. 1103 - Juestn di>itrin:i niassc di-ritta dal giure penale d ~ l l 'rnpern Romano. E la rnergin r o n(ai fu clililhnrtura rl n Ile c c n i a , da h1 ilu n t a s (1ii i e u, eda F i l a rig e r i non trattenne utcuni codlci rooderrii 11dfrlIffilnore sci~r iss in iepene contro la non rivelnzioric ; co-f l i c ~iraricese art. 104: onrlico Auctri;icn ; i r . t . 64 , 56 : corlic.~P I ' f l [ ~ ~ l e t f i h ~rt. 1413: codice Ticinese ilrt. 308.

    1 ) cndlce Portogliese urt, 8 , e Rap~iui'to iella coniriiissio-ne cap. \'Il ; vn si applica alla .noli rtveiaziolis la iriipuI.3-~ i o u e ell' ndarenru. La idea della fiolidarielic defrnsivnde i consocinti, ~ P Pui Si eleva a dovere civico la preven-zione dei criniini, e n delitto la violnzione di tale dovcre,si sostenrie ila I l o i i c k e , O e r s t e d , i i o e n i g s ~ v a r t c i . .Ved:isi l[ R u 1) O I d exerci6at. I ~ J W I .2 , p ~ y . 48 et seqq. eH o n n c v l l e t i c 1' amiliomiion d e Eu loa' crirnirrellcp o i . 2, p g . 670 ad a l t r i , W i n C k e r (de crimine o?nia-sionis $. 8 ) ricordi1 molti ~ t ~ t l l k ihe t)llnir000 c0tIle de -litto speciale il nutr ir~ipeditriantodel delitto da corumet-trarsi, t! la nim ~ii!cl tcgWrie el dclitto , da commatbersi, ogii~!r?rnmesso, I ,nt i i~t \e i~f i ;r) n go de delictis f Trn eci, 1846),io[. $2, ~ 1 1 9 ,15. Si;, rh(3 viiolei di cos qrave disputa (chequ i rion r,,idc) h;\ati al presenlt? luuso aikrrnare che d b 1~tifin rii!elaairine, nb il 1ron impedtmt~nlo, iammni possono

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    - 73 -costituire vera cornpiiciib, perchb no0 vi n. concorso diazione, n concorso di volont.

    Concorsa di vo lon~ concorso d i aziol'ie.

    Concorre al delitto cori uolontu e con azione chiun-que, oltre a volere la violazione del diritto che il reatominaccia, interviene yersonalmsnte ad alcuno degli attiche a0 costitui~cono la forza fisica soggettiva, ossia1' elemento materiafe.Per ben calcolare il grado d' imputazione che si de-

    ve a questa forma d i partecipanza 6 necessario distin-guere la materialia dell' azione criminosa in tre di-versi momenti : preparazione, esecuzione, co?zsumu-zione. Aver confuso il primo col secondo, ed il secon-do m1 terzo di tali momenti, 6 stato causa di qtlivoci.Gib alla materia del conato ( 5 . 393, e :+$l$)otaiche la preparazione si disti~giledalla eseci~zioneperla univociki; e la esecuzione dalla canszsmazione per lapresenza coef@ienre ( non gia maramente accidentale )dei soggetto passivo deliri consumazione. Gli atti chesOn si rileriscono zrnivocamente al delitto sono prepa-ratocil; cQrne per esempio munirsi d i uno scalpelln.Quando @i atti acquisktno unioocitb criminosa inco-mincia la esecuziorie; pe r esempio il ladro Iia con-fitto lo scalpello neril' mio per dischiuderlo. E secerto che 1 atto dir@~a$i ad un dslirio, ma dubbio

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    se ad uno pid grave o p% leggero, prevarr la pro-baltilita del delitto pi lieve al quale si riferir il tenta-tivo. %a nun siamo ancora alla cansrsrnazs'one,perchb ilsoggetto passivo del furto no n dev' essere quell' uscio.Siamo alla co~zmniazio~reostochb i1 l adro dirige ia ope-ra sua sulla cosa che vuole rubare. Se perb n81 ten-tativo la nozione degli atti preparatorii porta ad esi-merli da ogni imputazione per la incerteziia d&a lohtendenza criminosa, evidentemente nel t ema della ~m-plicitA l' avvenuta consumazione effettiva rivela cou cer-tezza la direzione degli atli anche meramente preparato-rii; cosiecb il risultato di questa noziooe non pu maiessere nella complicit identica al resullato che producenel conato. Tale osservazinne pare a noi decisiva peraccettare la formula che la qualiti di preprafo~ionun atto no n p& dcsumersi da altro criterio tramequello della u~rivocilii.Se 1 atto preparatorio fosse nonimputabile soltanto perchd otto peparatwio, e i atrnsarebbe imputabile nei complice e h si limito a tali albi.

    In proposito del concorso di azione al delitto altruila distinzione d i questi tre momenti fd nascere diver-se forrne di par~ecipanza.Dalla partecipazione agli atticonsumativi sorge !a corr~i tb; alka partecipazime ag i iatti precedenti ( o di esecrizione, o di preparazione)riasce 1 ausilio , o prossimo o rernoto. Dalla parteci*pazione agli aUi posteriori alla consumazione naste1 nderenza , e i l faooreggiaonento

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    Qaando la partecipazione fu concmitcrn te agIi atticonsumativi, colui che la pose in sssere i: un correo,ove awbe vi abbia parkwipato unicamente con Ia pa-r o b ~ ,d anche colla mera preser~zu e senza nuIlaoperare. La parda istigatrice, che svituppa il solo con-corso 4~0fuIe $0 h precedente alla consumazione deldelitto, wume il carattere di concorso me r i a l e quan-do 1: coocornitarite ai moment i della consumaziona econ le i si compenetra per la unita. di Qmpo.

    h nada paroEa pub anche costituire elemento f i -sico di paftecipadone al delitto allrui, bench prete*dente alla consumazione: e eib quando non abbia in-fluito solt~nzo sulla ruolorirb dell' agente; ma abbiainflelito diretiamerrte sul fab6o come parte di aziolde.Ci si esebplifica bene in colui che d' accordo col-l ' assassino, ahbia con parola ingannevole indotto la vit-tima a recarsi nel luogo ove il micidiale l'attendeva.Quella parola non ha avuto una influenza morale sol-tanto, ma una influeaza fisica su1 faito criminoso ; erientra n81 concorso, aon d i mefa volona, ma di vo-luna e di azione: io tale ipotesi perb non costituirehbola c0frBitd ma 1 ausilio.

    La mera presmztm, benthb atto negativo, assume ilcaraltpre di corrsitii quando tale presenza riunisce 1 ~ :

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    - 75 -due colidizioni d i esserehtata efpcierite, e di esserestata intesa a facilitare la esecuzione. Allora anche laprese?r;a inattiva i: [in momento materiale che si con.giunge alla p~rza isica de l delitto.

    I1 correo 4 irnlrutabile eryualrneltte che 1 autore fi-sico del delitto. & un' accidentalit so la mano del-I' uno piultustocb quella dell' allro operb l 'atto concui la legge venne defioitivameiite violata. Quest' attosi considera corno fatto di ciasciino dei malvagi chescientemcnte vi assisterono di persona. Qnell' assisten-z a , ancha inerte, rendeva p iu audace 1' esecutore o di-stoglieva la vittima dalla difesa; e tanto basta percllassuma il rapporto di causa ad effetto respetlivamen-te al ilelitto a cui tutti i presenti dirigevano attual-rriente le loro volont,

    Pi propriamente il correo dislinguesi (la1 coautore.l< cnautore in senso stretto colui che partecipa attiva-mente all" ultimo atto consumativo del tlelitlo. Celebre1' esempio romano Bei due ladri che portano sullc spal-le al10 du e estremiti la Irave rubata: adaltabile irimolte altre fattispecie. Correo 6 parola che esprime larorrcspo~~sabilitici oautore esprirnc la roncorrerzza al-titru i n cjuell'atto che veramente consuma la respettivaviolaziorie della legge. Ambedue sono per la comunedottrina ugudmente imputabili. Ma la distinzione fra

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    correo e coaeilore pub essere interessante nella questio-ne circa la coniunicabilit deHe circostanze aggravanti.

    Quando la partecipanza dolosa all' azione fu soloprecedente agli atti eonsurnativi, colui die Ia pone inessere un ausiliatore. La forza fisica del delitto haricevuto da costui u n i mp~ l s 0minore che non fu qilelodatole da coloro che parieciparono alla consumazione.Fu il fatto di costoro che viol la legge; senza delquale il fatto dell' ausiliatore poteva restare innocenlc.Oltre a ci la volonta eriminosa perseverb i i a quelliIlno all' esaurimento del delitto:mentre nell' adsiliataresi ignora se avrebbe ugualmente perseverato (1).

    (1 ) h qiiesta la ragione fondanientaIe per cu i si dirnostraassolulameiite ingiusto il sistema della parificazione dei com-plici agli autori. In quelli vi men o di forza fisica collo i1rapporto della eticienza, e meno di forza morale sotto ilt'dpporto della persaverariza, Re c c a r i a dfvagando anche quiin cerca di argomen ti empirici disse che punir nxcno il com-glice giovava perclib pi8 difficilmente si sa rebbero trovatiautori. Ma i' rgo:oineiito fu ritorto contro d i lui dicendo ch em1 punire meno coniplici si rendeva pi facile t rovar com-plici. La replica distrugge 1' argomento. Ira cosi 1' argomentowm e la replica sono viziosi: perchk portatio stil falso terrenodella ubilith una questione ch e deve decidersi coi soli priucipiidi giustizia. I1 codice Francese del 1820 (anacronismo vivente)adollb ii principio della parificazione. La scuola Francese viaderisce tenacemente. V o i a i n (de Ea conrplicit$ ha consa-crato la su a dork dissertazione a sostenere il principio dell'as-similazione con 1' argomento elorico. Secoadc lu i dai Greci eI

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    - 77 -Roiiinni fino a noi quasi Lutti i monu menl i legislalivi mastra-no la prevalenza di cotcsto principio, Io non valuto nienteI' argomento storico in una questione che vuol essere cciolbasecondo i principii di dirilto. Ma poi il lavoro di Y o i s nrivela ad ogni pagina la parzialit. In primo luogo egli hapresceIto i testi ch e favorivano la sua tesi; o malgrado cll,ha dovuto reca rne innanzi parecchi che la conibattono. Insecondo Iiiogo egli ha talvolta contorto il vero senso di al-cune leggi ch e allega. In t erzo Itiopo egli porta innanzi di-sposizioni speciali come argomento di un principio generale.E questo k capi tale errore ne l quale si cadde in propositodel giure Romano uella mate ria de l tentativo, come si O or-inai dimostralo da G e b e da N i c C o l i n i. Anche tr a no iabbiamo adesso leggi spcciali contro il brigantoggio lo qualipdriflcano coinplici e tentativo con autori e consumazione.Potranno perci i posteri desumere da queste leggi che i t reCodici penali da cui si governa oggi il Reame d' Italia oh-bedivano al pillncipio della parificazionc! O r t o l a n desume ,la etimologia della parola com plice dal verbo p l e c t c r e (punire:conlplectc~e, omplexus , complex, complice. La etimologiasarh esattissima. Ma la conseguenza spontanea di tale etimo-logla k quella che complectere vuol significare punire in-sieme, non gli punire obgunlmsnte. E difatti lo stesso O r o-l a n b fra i pochi Criminalisti Francesi che riconoscono I:igiustizia dl un reparto disuguale d' imputazione secondo ladiversa intliienza della partecipazione.

    Esige dunque giustizia che cont ro t' ousiPiatar~e sidiriga una irnpirtnziorie nzinore (li quella che s i ap-plica ali' aiiloro priricipalc.

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    Tale jrnputazione si gradua sul criterio delIa rnag-giore o minore influerata che 1 ausilio esercit sullacousumazioue. Di qui la distinzione dell' ausilio in pros-simo e remolo (i); analoga alla consimile distinzionedel conaio. I1 pifi spssso la partecipazione agli atti diesecuzione costituir l' ausilio prossimo : a partecipa-zione agli atti preparatorii costituir8 P ausilio remoto+Dico il pi spesso perch t;rlvolta 1 ausilio mche W-gli atti preparatorii pub lasciare un risultaio rnareriaieche poi figari nei momenti della consumazioue;pehlochb ravvicinandosi a questi 1 atto del complice pabpresentare tale influenza da doversi consitierare comeausilioprossimo : er csempio la manipolazione del ve-leno i- atto preparatorio; ma chi seientemente preparbil veleno Al' avvelenatore pare a me ausiiiatore p r wsimn, percb0 il risultato dd suo atto ha figuralo mmodo eiiicsce tra i momenli della consumazione. Que-sto ravvicinamento del risultato maleriale del fatto pre-paratorio alfa consumazione, vi accosta giuridieamenwl a persona di chi lo esegui dolosamente a cotasto fine,quantunque 1 alto ( dolosa preparazione de l veleno )abbia la natura dei preparatorii, e quau tunque sia di-sco~@ per una lunga serie di momen t i intermedii(per ua iritervallo farse di mesi) dalla consumsionedel veneficio.

    (l) W l t h C r s de auctoribus et uociis deliceorm; $a-gina 117.

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    Ripeto che cotesto confronto rilevantissimo della dif-ferente gravit politica degli aiti preparatorii nel co-nato e nelin compliciti, una ulleririre riprova dellaesattezza della formula [la me adottata, quando affer-mai che il vero criterio scriminativo degli atti prepa-ratorii nel conato, non 6 gii la mera possibi1t.A dellientimento (la quale si accomuiia ad ogni attentato)ma bens la mancanza di univociti. E sempre una que-stione di scienza. Nel tentativo Ia impossibiliti di su-persi dai terzi la vera direzione di quelli atti li scri-inina quando non furono susseguiti da atti ulteriori.LnJella complicitSr la scis~tza el complice della loro ile-slinazione aggiunge al concorso fisico il c,oncorso rno-rale. E se gli atti preparatorii furono susseguiti da attiulteriori, colui che parlecipb a quelli B indubitatarneuteimputabile; e lo B talvolta al massimo grado al qualepossa salire la irnpa tazione dell' ausilio. Qnesto massimogrado d' imputaziona nell' ausilio che pu talvolta spia-gersi fino alla pariflcaziono della pena per eccezionealla regola generale, quello che si risconlra riel com-plice necessario. Complice nocessario dlcesi quello cIisconcorse ali' azione con atto tale che senza il meile-simo non si sarebbe potuto consumare il delitlo. Sarhassai difficile in pratica 1' applicazione di questa for-mula, ma B la sola giusta. Bisogna per0 guardarsi dal-1' intenderla in un modo grettamente coricreto, percht!quando u n fatto i! avvenuto tutte le circostanze chevi concorsero concretamente possono assumere il ca-

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    ratlere di imprescindibili da quella data forma di fatto:nia cib non basta a dirle necessarie alla forma gene-rica del delitto.

    8. 576.

    Quando la partscipazione materiale al delitto altruifu sebsseyerBnte all' alto consumativo , i deve distingue-re : o cotesta opera era stata dal part9cipe promessaall'esocutare de l delitto precede~temente lla consuma-zione del meciesimo; O non era a&ta promessG. Seera pattuita precedentemente, l' atto fisico di parteci-pazione benche malerialmente posteriore alla esecutio-ne, costituiscs un wusiio'o e ne corre le regole (i).N6 vale in tal caso 1' abietto che itn atto posteriorenon possa essere cauaar dell' atto anteriore; perchb l'ali-silio , ebbede abbia avuto esistenza rnaieriale solo dopoi l delitto, ebbe per altro, merc8 i l patto, una esistenzainiellettuale antecedente. E questa i n f lu , o pnt6 influi-re, s ~ i l a eterminazione eriminosa dell' autor fisico : lquale potb con fac.iiilk risolversi (per modo di esem-pio) ad uccidere, perche reso certo c h e I'altro Inavrebbe aiutato a seppellire il cadavere della vittima.Onde a ragiona in qnest partecipanti, che alcuni chia-marono fautcma ex cmppacro, per distinguerIi daglialtri che dissero fautorss wcidantaliter, si riconosco-no i carsilteri di vera complicita. La eacienza fisico nelfatto lot~ ~osteriore:a efficienzamorale frl anteriore.

    (1) Che la promessa ,del favoreggiamento posleo~ior'ea ldelitto quando B da ta ' antrrio.rmenre costituisca vera coni-plicibh, lo espresse Il B e P l l o con la 'elegante formula qtiin

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    bpes data ad euadendum es t ausilium ad comrmtrcndtrn~.Del resto la irlcn che il favoreggiamento posteriore non mli-tuisse per regola cornplicil fa intesa anche dagli antichi Dotto-ri: B a r t o l o Sn e g . 3 s i quisqtre f i ad S. C. yl1.- A n g P-l o de rnal~ficiis,n aerbo et AnJfseal, num. 6 .- a C alilr. 1 tclictnrum, crrp. 16 , n. 16.- ch t e r de ?ioliri-dio pag. 802. g. 47'7.

    Se poi la pa~tecipszionenon el,tie esistenza n8 in-telletluale nc/wtateriale precedentemente al delitto: masi la Ede~ om e 1 aaione del terzo furono posteriori,allora si deve di nuovo distinguere. O 1 a l to posterior-mente concepito ed eseguito ebbe per unico f i n e disotlrurre il delinquente alle persecuzioni della; giu-sl iz ia: o ebbe anche il pile di portare i l delitto aconseguenze ulteriori.

    Re1 pr imo caso non pub parlarsi di oomplicilh. So r -ge un titolo nuovo di reato di per si! stante; che di-cosi fuuoreggamsnto, e che bn:dolitko sui gener i s ( i )che ha per obietto Ia pubblica giustizia. l1 diritto ch eI' autoro di questo fatto intendeva violare, e quelloche effettivamente violb, no n er a (a modo di esempio)il diritto clie il soggetto passivo del dclitto aveva allavita od alla integritSt delle membra. Quosto diritto eraormai violato dati' autore del reato. Il diritto che ilfautore volle violare e violb, fu un diritto universa-Zs. Fu il diritto che tutti i cittadini hanno di vedererispettata con effetto, no n elusa e conculcata la p n bblica giustizia.

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    - 83 -(1) hnohe B r n e r (Elmenl i di Diritto penale rit. 5 ,S. 1 0 7 ) segue la comune dotirina odierna che nel favorep-giamento riconosce un a figura criminosa disbinta dal deliltopriuoipale: ma avverb perh quctsto essere vero in ordinealla nozione. In qiianto d i a pena oisserva non polerui pre-soindare da un riguardo alla diversa qualit del delitto prin-cipale a cui si b odeso il favoroggiamerito; e avverte chequesto metodo (suggerito da 0 a u e r nel suo trattato vol.,1,jdog, 464) fu adottato dai codici di Sassonia 1838 art. 58,e 1853 art. 61; di Vurtemberg art. 90;di Uarmstadt art. 89:di Baden Q,143; di Hannover art. 75 ; di Turingia art. 36 fB31 ; i Prussia art. 38; di Austria art. 6.

    Ma ae 1' atto, quaniueque tutto posteriore, cadde in -torno ua reato non del genere d0gli islantanei, mad i qiielii che diconsi successioi perchb ammettono pro-secuzione nalla offesa al diritto principalmente atlacca-lo , ed ebbe per fine di agevolare questo delitto nellasua prosecuzione e di fatto lo prosegui, io penso chedebba sempre parlami di vera complicit8 anche nel-1 alto posteriormente ccroce~ito BC1 ~5egui to.

    Ln M t o .mo l',ai@ (5 p~sbriorealla violazioraedelio J ~ g a p r : ~ll diritta, ma non posteriore all' esau-r ime~ta elil~Riiio~+jLaegg0 ed i1 diritto erano sem-p n wc eu i b i l i diwro vi~latri,n quell' identico so&&&lo passivo &irhw &lit.to; a sa Y aUo posteriorealla prima violazione rappresenta egli medesimo una

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    secorida violazione della stassa legge e dello stessodiritto, il fatto deve dafioirsi e misurarsi dalla offesarecata a questo; on dalla offesa alla giustizia, alla quale1 agente non intendeva (i).

    (1) Tedasi il mio discorso sulla ricettaxione dolosa dicose ftrrliue (Opuscoli vol. 1, opicsc. 3 ) e il codice dc lBrasile arl. 126, S . 1 . P a C h c C o festudios de l dererhnpe?rnl, leccio?&15 ) accennb alla i7*reparabilitct del. delittoconsuriiato, come a criterio della nozione del fuuorcggia-arento. lifa uon spinse a risultato cotesta osservazione: n+la dicli~ziono fra reato irreparabile e realo reparabilepub essere guida sicura por discernere i fuutori de l delittoda i contiiiuatori. I1 criterio unico esatto i: quello della cox-tinuailitu, o no n contirwabilitk della violazione del diritto;poi& b questa che da al delitto la indole successiva, e por-go agli atti p o s t c~ i o r i a iderilith di obiclto con g l i anterioriconsumativi. La idea di questa disilnzione trovo che si erarivelata anclie al M o m m a e r t s (d e criminum fautori-Iius png. 22, Louanio 1897) e che ei I' occottdva sanza peraltro svolgerla- vi - u ~ n ui rPm fwlivam celnt atquerecipit non solicm diquafenus i d eflce?>e olerrt ut crimenimpunkutn maneat; ed etiam receptalores repvuna fiutiva-rum imyirdicnt quon~inub as ablatue domi~ao eatituarilur.Ideoquo dsninurri ejus, ritqve delictum iuris quasi coirtlnuant.Ji'o mayis ii puniendi videnlur si in 2uci8a participenr,774" pplerzil~~q~~ee r i solel .

    Le aritiche scuolo confusero nella complicit indi-stintamente tutti i fatti posteriori ad un delitto; danche quelli che no11 polcvano avere altro Fns, tran-rie di proc.acciare al colpevole la imyunitu. Questo. fu un

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    errore. Colui che seppellisce, la vittima di un omicidiosenza avere prec&ailerneints promesso quest' opera almicidiale, non p b dirsi complice dell' omicidio. Allaprima ~iulazione ra costui estraneo si moralmente chematerialmeiite. 11 diritto di quell' infelice alla vila noner a pii1 suscettibile di essere violato ; i! lo violava percerto colui che dava sepoitura alla fredda salma, Tro-vare 1 obierto di tale delinquenza nel di r i t to alla iiiiadi queli' infelice, era l' istesso che dare per obiettoad un rmtc) un dirifh non pi osisbnte, no n pi su-scettibile di essere offeso, ed effettivamente non v io-lato dall' atto posteriore.

    Le scuole moderne corressero cotesto errore, di -stingueado il fautore dall' ausilisrtor~,Ma io penso chetrascendessero nella correzione quando, senza distin-guere tra reati istantanei (mi valgo della formula diO r t o l a n ) e reati che confinuano la violazione deldiritro (detti gii da J o u s s e swccessiz;) e senza di-stinguere 674s da f ine, gittarono nella classe dei favo-reggiamenti tuttr gli atli che, senza patto anteriore sipotevano porre in esser8 dopo il delitto. Colui che perfine d i lucro scienleinente d i opera a liquefare l'ar-genteria cho a me B stala rubata aaiinchi? il ladropossa giungere al]' ultima meta del suo delitto (ci06la propia locupielaziione) ana aiuta il ladro a ingan-nare ia giustizia, ma w cmprt6 la viuIaziono della miapropriea. Cosmi vioh ii mio diritto d-ip~op r i e z t i ,chemalgrado il furto b c l n u v i a%aldoe, vi~ace; da qtiem

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    sta violazione deve desumersi la misura della sua im-putazione. Tale almeno la mia opinione conforme aquella dei criminalisti italiani fino ai d nostri, e deicriminalisti francesi anclie modernissimi.

    In una parola la essenza materiale della c o mp l i c i t ast a in questo - he I' atto cui vuole applicarsene lanozione sia stato c a u s a della v i o l a z i o n e d e l d i r i t t o dacui tragge il suo tilolo 1 azione principale. - e l'attointerviene quando il diritto non era (plu v i o l a b i l e , repugnante ravvisarvi un atto di compliciti; e non pubperseguitarsi che come delitto isolato secondo i suoifini ed ef fet t i . Ma quando il dz 'r ibto era sempre cio-l a b i l e , e 1' atto sopraggiunto dopo la prinza v i o l a ~ i o r ~ elo ha realmente offeso di nuozco; e il $ n e dell'agenteera appunto diretto contro questo diritto (come evi-dente io colui che dolosamente ricettando 1 oggettofurlivo, porta 1' avida mano sulla eosa altrui per farneIticro) quest' at to , se non pu dirsi causa delda primaviolazione gid esauri ta, pu bene dirsi c a u s a , comereallnenle lo A , di una violazione ulteriore recata aldiritto di proprieli. una proseczczione (come acuta-mente osserv T r e b u t i e 11 ) della pr ima offesa;eli atto di coml)licit.

    Sicch4 riepilogandomi, dovrebbero a mio parere di-vidersi i partecipanti al delitto altrui in cinque cate-

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    gorie- .O i motori : he possono essere o esclusivi .o concornitanti - .O gli autori: ai quali si sssirni-lano i coweriori, o correo' - .O gii ausilialwi: chepossono essere o prossimi, o remati; nacessarii , oaccidentali,- .O i continuatori - .O i fazrrori. -La r ic~~taaioneome titolo speciale costiluilo dallanbiiucrZn'62c del ricovero di cose o persone, non ha al-cu n n e s o col dolitlo principale. Taato O cib vero, cheper alcune giurisprudenze per avere questo titolo dideliaqoenza non sempre k rispylr necessaria la veri-ficazione di un delitto consumato.

    Anomalie della innpulazo'ondnella cmplic.it.

    I principii fondamentali di ginre penalo sono asso-luti. E appunto perchb sono assoluti, l e r'egole uppli-catioe variano con le modificaioni dei fatti: perche laregola applicativa deve ssmpre obbedire al ~~rincipio,e non questo arrendersi a quella.

    : principio assoluto che la imputazione si rnisurisulla ragione cbmposta deila forza morale e della forzafisica del delitto. Come altrettante deduzioni di cotestr)principio noi trovammo le regole secondo cu i la im-putazione del mandante, dei socio, del consigliere, del

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    - 87 -correo, o dell' ausiliatore si gradua proporzionatamentea quella dell' autore principale secondo il pi o menoclie la complicita presenta nelle respettive sue forzefisica e morale. Ma ta l i regole di proiiorziorie presup-pongono lo stato orvlirlario e normale del respettivoconcorso delle volontA o delle azioni .

    Ora questa normalit pub sparire ogni qualvolta in -tervenga una modificazione, o nei rapporti che Icganoi partecipanti tra loro, o nei loro rapporti cori la leg-ge penale. Ci pub verificarsi in tre modi diversi -1.0 ovo non sia stata cosrsnao psrseucmnte Wa le r o -lonth degli agenti - .O ove sia mancata la coererb-zcc dell' azione alla co l on i do1 partecipe - .O ovenon siavi coerenza risila posizione gitlridica dellepersone. A completare la teorica rimana si spieghinoquesti tre casi di possibile modificazione. Hicordercmocon T i s s o t 1' aurea regola: i n malieria penale quantopiu si clistingne pil siarno certi di amministrare giustizia.

    PRIYO ASO- Cessazione di coereuza nelle vo lo t l -I& - a coereliacb della vulori~b leli' autore con lavolont8 del suo complice, e viceversa, deve avere iriqualche momento esistito, aItrimenti non vi sarellhecompliciti (S. 4.32 e segg.) in nessun caso.

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    Ma I accordo nato una volta fra i pi malvagi, eche gli ha l e g a t i in un rapporlo giuridico verso lalegge punitiva, pu essere rotto pcr ma mulazione divolonta avvenuta in uno solo dei piu consociati. E quivariano le regole seconbchb tale resipiscenza avve -nu ta , o nel delinquente principale, o nell' a c c e s s o ~ i o -

    & impossibile seiogliere questo delicato problemasenza procedere a disiirizione di casi. 11 principio fon-damentale 8 uno solo: quello ci06 che ciascuno dei pii1chiamati a rispondere di uri delitto se pub essere im-putaliile anehe del fatto materiale non suo, non pubessere imputahiIe se non a misura dello stalo d ' i n -tenzione che fu suo proprio. Il dolo 6 eminentementeindividuale; ma i l doto uoa volta che pub ravvisarsicome causa impulsiva del fatlo criminoso non B sem-pre nacessario ch e sia concornitante alla consumazionedel medesimo. Di queste veritA trovasi nitida una nuo-va applicaziorie nelle varie regole che adesso andiamoad esporre.

    q. 491.Se si 6 patlsita colui cb s doveva essere esecutore

    del delitto, distinguesi. O si pot i prima di aver ritrlllboperato; ed il suo pentimento giova al socio, all' m-siliatore, al mandante; in questo senso, che non es-

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    - 89 -sendo interrenuto verun alto esterno di esecuzione,manca il fato principale su cui radicare la imputa-zione, e non pu seiiza vizio logico parlarsi di rom-plicitiz, ciae d i arcessorici a cib che tion esisre. L'ne-cordo criminoso p u i ~ utto al p i in certi casi i m p n -tarai a coliii che persererb nel r e o v o l e r e , come de-litto di per sk stante.

    O 1' esecutore si penti dopu avere g i i posto in es -sere atti esterni co~t~ituentia materialiti d i uu tstitcc-t iuo: ed alliira quel teritativo potA rion essere i m p u -tato a. colui che si penti; lierchi! rappor to a lui siavrk un deIilto ritiiiisto imperfetto per causa volonta-ria ($, 394); ma car i sempre il tentetivo stesso i rn-putahile all' allro, perchk rapporto a lu i il pentimeritoclcH' esecutore t? un fortuito indiperrdents 12calla suai . n lun t i k , ed anzi contrario a quella.

    Se pni i l peulirnenlo na n si verifica nel!' csc!ciitoi.e,ma. ncl n l a ~ ~ d a ~ r t e ,el soc io , ne l cor~siglic!rc o nrl-1 cr.lcssiliutore,Lisogna tlistinguei'r, Ri nooro.

    O qu51 pe~~tirricnloirn:ise igr~ora~oll' eset:utore :il qualc condusse a terrnine i1 delitto in coerenza alprirrirtivo accordo: ed allora il pentimento niiiia giova

    I !!

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    a scusare il partecipe, come nulla giovb ad impedirela esecuzione del delitto alla quale egli avea dato v:t-lido impulso.

    3. 498 .O quel penlimento f u cortosciuto te?rryestil:(~uieriIcal-

    1' eseculore ; l quale, malgrado conoscesse la yar ia tarolontA del suo compartecipe, pcrseverb per conto pro-prio, e condusse a .fine i l delitto : ed allora per reguli~il solo responsabile rimane l' esecutore.

    Cotesta regola perb si fonda sul concetto che il de-linqueate accessorio comunicando temyeutivanze~ite, eb -bene non i~tilmente, l suo variato consiglio nll' sse-cutore , blrin distnctto per parte slia lutli gli e[feCtJdei suo priino disegno, e dell' accordo priiilitivu. Per-('i0 ov e tale supposto cessi, ella C necessita logica ri-conoscere la perseveranza della impulabilih nel Iiar-t ec ipe , ad onta del suo pentimento e della manifeala-zione len~~iestivai colesto pentimento.

    Cib accade qaando il partecipe abbia ajutato ni yri-mi atti delilluosi , dato istruzioni, o sunmitiistrato?)lezzi che poscia abbiano elrettivamente servito a con-suinare il delitto. ln coieste fattispecie i l primo attomalvagio del partecipe che ebbe eiiicienza sul delitto,iinn pub essere cancollnlo dal secondo atto di resipi-

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    - 94 -scenza, che non fu efliciente ad impedirlo. La imputa-I.iilit resta malgrado cutesto futile pentimento, a me-nu che il partecipe non abbia spinto la sua resipi-scenzo fino al punto di agire eoo ogni suo possibile]rei' impedire il delitto.

    SECONDOASO- ancata coarercwra dell' uziunt! ailot.olo?iti-c - ib avviene quando 1 esecutore del delitto1,rnduce un effetto piu grave, e viola un diritto piimporlarite di quello previsto dai suoi partecipi. L'or-dine de l mandante, le istigazioni del consigliere, glialacordi i l e l socio, i preparativi dell' ausiliatore, tende-vailo per esempio al semplice ferimenlo clell' iiiimicu:l' esecutore Io Eia ucciso : saranno gli altri responaa-I i i l i dcll' omicidio ? (i).

    ' 1 : 1 picnii rcsponsabilit:i delleeccesso si sosiennc daiiiolti: B o h ~ r n c r o lcm. 2, 16, 16- M a t t c o dc cr im.48, 5 ,3 -- c r g e r o rrconomia j1lri8 3, li, 36 ; t 3, 11,12- E i s o n l i a r t op l t s c , pog.67 - n r p z o v i o p r n -r l icn pav's 1, qrrmst. 4, n. 37. Combatlk encr$icnnk~nte aleopi i i i~na l P 11 t t it i a ri ti opttsc. crffii. ap . 1.

    Dile principii vengono a conflitto. Da un lato si obiet-t n che quei partecipi avendo influita sul mettere inmoto il braccio dell' autoro fisico clel delitto, sono incerta guisa couse di questo. Dail' attro si oppone chenon pu esservi mai reslionsabilit penale dove no n ri-corre la oolonl2c.

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    11 conflitto si dirirne distinguendo fra erc'essn neitnezzi , ed eccessa nel @/re.

    Si ha eccesso nei mezzi quando 1' esecutore 11a iisatomezzi diuersi da quelli concertati coi partecipi: il di-segno comune era di usare i l bastone; P, l' eseciito-re si valse di stile. In questo caso la re~ponsabilitiipesa tutta suli' autore dell' eccesso ; inica caiisa delpiu grave risullamento.

    Si ha eccesso soltanlo nel filie quando sebbene inzezni adoperati fossero que i medesimi che si voleun-fio da lutti, prodassero per un effetlo pii1 grave diqiiella previsto. In sirnil caso se l' effetto pi gravenacque per conseguenza naturale de l fatto, o per semaplice co lpu dell' esecutore, la res[ionsabilil si comii-nica: perclrB quantunque i partecipi non prevedesseroriB volessero quel fino, p r e vollero dolosame~zte ueimezzi ci10 per natura loro produssero il risultato pii1atroce. Cib li rende responsabili del titolo pi grave:sebbene perb noa valga a trasportaro la qualifica deldo l o d i proposiro dal caso previsto e volilto al tito-10 non previsto n& voluto.

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    Ce per6 i' eccesso, anche n ~ l ero fine, provenne da11#,19 qler . i rr l t1 dclt' escctitort, egli solo ne i: responsabile.

    si deve perdere di vista che l e regrile relative al-1' eccesso, che trounno congrua applicazione riell' istes-so genere di delinquenza, non ~irocedonn er/) nel te-ma di delirri ~l irrrs i .n questa ben distinta ftrtticpe.cit: sona costariti le regole di irrc*;l?onsahilitil sstabi-lite di sopra ( g . 43Z ).

    TEI\ZU CASO- iancala coerenza nella poszaionr:giuridica de i corzdelinyuea~i,Le circostanze materialiirieronti a l fatto criminoso si coniunicano fr a i piQ com-partecipi rtl tfelitto. Le circostanze irierenti alle personenou si comunicano. La complici li^ non 6 mai acces-siorie alla yprsone, ma al fatto : reals, non parso-viale. Questa r egola i! assoluta : rna sorgono clificoltiriellri sua appIicazione.

    Vi sorio ilelle circostanze cos iutuitiuarnentt: perso-f ra l i , che aori pii0 emergerne oceasioiie di rluhhio. La~tai?korefi~1' e?.l.ore , la cbrietic: il srirdoniu1ism0, 13. de -

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    wet2za, f a ueemenle passione ( i ) di uito dei parloci-panLi a l delitto nessuno vorri sostenere che ci~rnunicliiil benefizio della. scusa agli altri partecif~iche si tra-vano in condizioni di piena impnl~bil i t i .Ni! la prerl-sitb o lo stato di recidiuntrza, ii l cui versi uno deicolpevoli, potrebbe mai carne ragione di aggravi0 por-lxrsi a carico dei compagni, che non sorio forestierink recidivi.

    ( l) k stato oggello di clegante dispitta frui pr.ltici il casot l ~ l nlrito che sorpresa in adullcrio la prizl>ria rnoglie, co-inaridi al figlio od al servo di ucciderla. Panno vslcro i~ prndell' esecutore In sciisa cho proteggeva il inarito offeso F a-i. i n u o o o (quaest 121, &. 18) ed altri , p e r 1~ ngioiit!ciie I'esccutore sapeva lc conseglicnzc giuridiche del giustudolore su l fiiito che gli veniva comandato. No dubitb t I ~ r -p r e c h t dirrp. 1 , n .5 45 .V i si o pp ose C o v : ~ r r r i v i o n e p i -conte pnrs 2, cnp. 7, S. 7, 18. 5 : ve dopo avere aonfessritoG ~ C uesta t! la comune d ot tr in a d e ~ l i crittori, ne oppti~i1;per altro la veritb. E noi pure la credianio rripno vern.So1-tanfo ravvicinando questa ipotesi alla ipotesi dc l coinl~licede l figlio parricido , i se~i ibrerebbe che le due qiiesli01)ivolessero essere decise con un ciliterio uiniforrnc.

    Del pari v i hanno delle circostanze che sono tosiiatui t iuamente materiali, da Iion porgere occasionedubbio circa la loro comunicabilit3, a tutti i parte~~ipi-Lo scasso, la scalata, la falsa chiave, la uioleltrra +ed altre circoslanze materiali ohe abbiano servito (limezzo al furto, e che ne aumentano la quantiti po-litica, non possono non essore comuni a lutti coloro

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    che scientemcnte prcsero parte al delitto cosi qualifi-cato, benche costoro non abbiano per avventura dipropria mauo operato essi la violenza o la effrazione.Coteste circostanze sono cosi unilicate al fatlo crimi-noso, che non se ne possono declinare le conseguen-ze ( la ch i volle e coadiuvb il fatto accompagnato clallrzmedesime.

    608.

    Tutta la difficolt:l nasce in ordine a certe circo-slaaze; le quali ben lungi dali' essere reali, sono pro-priamente intriilsechc alla persona; ma pure influisco-no sul titolo del reato. La donlesfrcitic nel ladro, dallaquale nasce il titolo di famulalo, si comunica essa aicompagni no n domestici? La qualits di pubblico ziffl-ciuls deteriora essa le sorti dei partecipi del falsocommesso da l tabellione? La qualit d i f ig l io nell' uc -cisore aggrava essa anchc 13 responsabiliti dei parle-t ip i ne l parricidio?

    Q ua ndo cotesto qua l i t i meramente persuituti, oltread influire sul i irolo (lo che puj configurare una ef-ficacia meramente nominale) o danno l' essenza alnuovo r e a b , o ns furono mezzo, deve cerlamente far-sene rinfaccio anche a coloro ctio nella propria per-sona non le avevario, tnn che al fatlo cli chi Ie ave-va parteciparono con scienza delle medesimo; e cosidelle medesime profittarorin. Quando niente d i ci8 siverifica, la opinioni sono divise (1); nia sembra so-

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    verchio rigore il comunicare un' aggravante a clii in$6 no n ne aveva la causa, per la mera ragione deI-1 ossequio alla nooienclatura.

    (1) C a r a i ig n a n i insegn? la dottrina drlla cu~tiirnicn-tiune. R u s s i acremente difese la non coi~itnicazione iel-\'ag.dravants. T1o l e n e s fde l' humawit J a n s les l u i 8 cri-mkaelles, puy. 543) B o i t a r d , L c g i . n v c r e n r l , C h a u -v e n u et H e l i e, ed altri, sono prr la incomu~\icubililri. 3 e r-t n 11 l d filcrnire iepon pag. 457) avverto chc? la clottrin;~ .pe r la opinione pi m i l e , e 1u glurisprudctizn per lo piitseveru, ma si decide pe r questa. T r e b u t i cn dopo q i i : ~ I -che esitanza mostra propendere pe r la cornirnicauf~~neasi tranquillizza poi fcours c'l~nenfaire e droi t criurlitrelpcig. 200) con auvertico ch e i 1 giuri avrcbbc artiiric!sso pelcornplice non figlio le circostanze attenuanti. Cos jl sistern:~rlclic circostanze ottenuantl , he lascia senza ficot~orfli:~agiustizia pratica , conduce all' Indi~erentisrrio sui princip.iscientifici, e si abbandona a l giudici la cura di 'farla da legisla-tori. M o l i n i o r (Recue Criliqzle vol. 13, paig. 86) sostiencId p~i'ificaziouc della pena pel complice si del parricida,coine del uotaro che abbia falsificato iin puIillico ilo~uriieii-to . O r t o l a n fcle'rnents de droil p h u l n . 1284,2." ) srri-rnclte chc la doitrii~a corre~itt? ra i tcarici C quclln clell;inon comunicuDidild: Ina (n. 1285) egli si dichiara in mns-sima pe r la comunicobilit8 tutte le volte ch e la r~uakitikpersonale influisco, come diciamo noi, su l t i lolo; o , comeegli dlce, sulla criminalil& de l fallo, e non sul la solo cr i -minadicci dclln persana. No limita pe r altro (n. 1286) la in-fluenza per guisa da rendere scriipre disu,oiiali le sorti deipartecipi. Ra u e r spinse il suo rigore fino a dirci flraM6d e droit crimine1 n. 1 1 9 ) che il complicc partecipa la re-sponsabilit delle qualit personali dell*fiutare , nncorchi.q l i te abbia ignotatsl Proposizioni cbe parrebbe impossi-bile si potessero loggare in un ltbro pubblicato a i riostri

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    tt'tilpi, s e i ~ u ~ s l od altro non ci fosse spiegato con le frn-iliziotii di J o u s s e di i ' ou gl a ri s ( il grande neniico(li B e c a r i n ). Con cib si hnndisce il requisito dell' cle-rncnto i tueri; ion~le dalla cornplicit&; e si cade nella p.i~ssrirda oiitradiziune. L;) i ~ n o r c l n ~ aei suoi rapporti per-sotiali co n l' ucciso escltide il titolo di parricidio anche nellostesso figlio uccisore de l padre , pcrchS quanto h1 parricidioi. crrore essenzinle: e si osa sostenere ciie tale i g n o ~ a a -;n non giova ai complice! In sostariza questa Srave diver-genza dipcnrle da dile principii clie qu i vcngoiio a trovarsiin lott:~ ra loro. II. priucipio rlcliii intliridiu'tci del titolo c h rseiilbra ooruanare lo comuncazioue : e il principio della in-dil'itli~nlil!ide l do lo che prescrive la non comuriicazione.

    C A P I T O L O X.De l del i t to contintiak).

    Fin qu i abbiamo considerato la posizione giuridicat li 1iu UOMO il cui si V U O I B imputare, o come autoreo come complice, la viulazioile di @nsolo diritto oconsumala o tentata.

    Ahbiamo considerato aacora la posizione giuridica(l i colui n cui si rimprorerino pi o i o l n x f o n i , 1' una(lelle quali abbia servito di me z z o all' altra: ed abbia-aio veduto come ii n delitto si compenet r i con I' altro,e si i ~n i f i c l l l ( S. 8 4 e Cg. 470 .

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    Abbiamo consirlerato ancora i l caso di ctii abbiacommesso piei violuaion per pi distiriti pt l i : eil ab -biamo di volo notalo che tnnti sono i J i p i i , laliti so-no i de l i i t i di cui 1' agenle 6 imputabile distiutnmeillcl'tino dall' altro. $a quest'ultima regol;l Iia bisogno d iiilteriore svi luppo. g. 543.

    La rogolii lirocede tranquilla se i fitti diversi rnp-preseatano piu violazioni di diversa Itgge penalc :peresenipio alcuno rubo e stupr, anche nello stessocontesto di azione; nessun dubbio sulla regola. Soriodile delitti distinti,

    $. a i 4 .)fa se l'agente con le ripetute violazioni offese sem-

    pre u?ia stessa leggo penale, il allora delle pii[violazioni sembra uaificarsi; almeno sotto un punto divisla gericrico; e la unificazione del fine sembra doverportare ad unificare anche il reato. Ecco 1s teoria sot-tilissima della continuaaloue: clie deve la sua originealla benignit dei pralici i quali co n ogni studio ten-tavano diradare la pena di morte inflitta al torzo furto.

    Fu notata la differenza fra delitti nei qiiali la sia-lazione de l diritto si esuurisce in un solo ~iiomento;

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    e delitti nei quali la violazione del diritto prusegt leancbo dopo il momento della sua consumazione. Cosincll' o~xlicidio nella Iesioiie personale, riello stupro , aviolazione del diritto si esaurisce coll' atto dell' ucci-sione o del ferimento : dolio il quale noo cont inua niasi prolunga, sebbene continui il male giiz prodotto dal-l' infrazione. In altri delitti inveco 13. violazione si pro-lunga ( o lru prolungarsi) iudefinitamente: come peresempio l'associazione di ~nalfaltori, a conpiura, la usiir-pazione del possesso altrui, il ratto, il plagio, il de-posito di armi, il carcere privato, la bigamia, ed an -che sotto certi aspetti il furto. Quelli furono detti de -l i t t i istatltanei ( 5 . 5 % ) ; uesti dagli antichi si chiama-rono siicccssiui ( quasi aventi insita iina progenie r l iviolazioni) altri li cliiamb co~ilinuanti ltri perma-neari; altri modernamente li disse crolzici: O r t o l a nr'lmeats de $ruit p h a l n. 743,

    Quesln distinzione non propriarnerite qnelln incui risiede la leorica del delitto conlinetltlo.

    Ln nozione del delilto cortittunto (nel senso aline-no ciin cui si sempre intesa dai pratici italiani) pre-suppone la r i i~e l i z io~~cli pib azioni, ciascuna dellequa l i rappresenti una 1)erfeltcc (l) vii)laziorie di l e gge .Qiiandi, il clelinqticntc persevera nelle congreghe ri-belli, nel godirriento del possesso iisurpato , nella in -

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    - 00 -giusta detenzione del cittadino, neli' abuso doloso dicosa altrui, tale prusmzione del delitlo, se piib mo-strare la perseveranza del pravo animo, non sviluppai ~ c r i ~lteriori ciokaziorrf di legge. Qui non puO nasce-re il dubbio che si tratti di pi& di 4111 delitto. Laprosecuzione consiste nel t en e r vivi g l i effet f i del p r i -rno de l i t to in un modo quasi negativo, piuttosto checon un rinnovamefi lo di azione in cui veramente sinuna seconda infrazione deliri legge.

    111 qui In grdve questiono s e possa obiettnrsi la cuwl i~ iuaz ione iel Ict iCat ivo, e nel delilto niancato. La questioxicfu proposti1 in un caso pratico alla Corte R ~ g i i id i L u c c n ,un fii piultoslo cvasa ctie risoluta.

    L3 continilazione in cotesli reali B cosi inorente allanatura loro, che non & possibile farne una speciulitir11c:i singoli casi; o pretendere di riiifacciare al colpe-vole dellu prima infrazione, il secondo atto comeuna nuova infrazione di per s stante.

    Perchb si abbia l' aspetto di pizi ddslilti bisogria v isiano pih azioni rappresentanti ciascuria di per si.,una nuova offesa alla legge. Ora dala questa piurulilcldi azioni, il r igore dei principii avrebbe richiesto c h ~a\!' autore delle medeime si imputassero tiittc coknealtrettanti distinli titoli di delitto. Ci portantlo per ne-

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    tessiti logica ad iin'ngclcrmerazioae di pene clic po-teva essere esorbitante, i pratici irilroilussero la dot-trinx della co t t t i n r raw i o~~e a cluale h:i. 10 scopo be-n i p o di consillerare i piit tlelitti c o me un solo rlelit-to ronti,trccrto; nde a~~l~licsrglina irilputaxione com-plessiva, p i i~grave di quella altril~uibilc l flclittn mi-c o , ma non mai erliiivaiente alla soinma risultarito dalrumulo delle irnpulazioni dovute a ciascuria infraziori~.

    Da cib B intuitivo che la cont i~rraaiot ienoil e i nmodo assoluto una circoslanza uggracar i re , poiclib por-ta 1' effetto di diminuire la iniputazione (li tanto. diquanto la iniputazione che si d i ad un delitto solo (:iti-mentata per la continuazione) differisce dalla irnlluta-zione della prima violazione, sonimata con la i~npu-tazione della seconda, e della terza, ed oltre secondoi casi. Checchi; possa essersi delto dallo giurispriden-z e in obberlienzs ( o vera o creduta ) di certi diritticastituili, k chiaro i t l faccia ai principj razioiiali chela co~ztilaua~ior~eon puii mai essere portata all' cffct-to di infliggere ai piu fatti una pena maggiore di quel-la che recherebbe la somma delle perle dovutc atu t t i i fatti. Cib i: dimostrato dalla storia di questateoria : e dalla rngiorze a c i ~ i i ispira, ctie B qnellad i t rovare nei fatti continuanti, non $i5 piii e diversedetcrrriinazioiii 'aiminose, m a utln sola. Essendo in -negabile che dehl.ra tenersi corni! pii1 scellerato r:hipiib ' t w l t s si ii delcrrniriato al clelitttu, clie no1 sia chiv i si determinnto roda ualtn sola, B repugnrinte pum

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    - 02 -nire piu questo che quello. % iri qaesti dimcili conflitti[li appliczzions che la gastizia prrtica sembra spessofaorviare dai dettati della giustizia razionale; e porgeil fianco alk amare cerisure dei socialisti.

    A ben deflnire ii deliulo cxmtitrlrato B necessario sta-bilire due crilerii distinti. L' uno per discernere il ca-so del delitto colltinzcato dal caso dei pii6 delitri. L'al-tro per distinguere il delilto c o n & i n w t oda l delilta uni-co. Avvertenza non sempre chiarita a sumcienza e 1:ico i dimenticaiiza diveane feconda d i equivoci. Due scrit-tori ~ m b r e r a n n o rwcardi perchb dicono entrarnbo-questo non b caso di delitto co~itiwato.Ma I ' u no ne-ga la coirtinuaziooe perch sostiene che sono piz de-litli: l'altra la nega percbb sostiene che 6 un de l i t tosa l o . E invece di essere concordi sono agli antipodi.

    g. ann.Distiaguere il reato colitinorato da l molteplice B age-vole, tostochh si risalga ai principii costitutivi del de -

    litto. Prima di tutb R necessario, pa r escludere la plu-ralih, ch e si tratti di pi8 violazioni della stessa l e g -ge. La Odmita o tcnitir, di l e g g e vioiata 13 dunquo ifprimo reqtligbo per esctndere la pluralitia dei reati.Uve i pib aEti iol lino d i o