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Problematiche relative alle aziende a rischio di incidente rilevante
Lezione 1
Docente: V.Torretta
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Direttiva
96/82/CE
Decreto legislativo
334/99
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Direttiva
2003/105/CE
Decreto legislativo
238/05
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La modifica del campo di applicazione
Introduce l’obbligo di un SISTEMA di GESTIONE della SICUREZZA
Definisce i contenuti minimi per l’elaborazione dei Piani di Emergenza Interni ed Esterni.
Evidenzia le situazioni in cui possono verificarsi effetti domino e fornisce indicazioni per l’individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti.
Elementi introdotti dal D.Lgs. 334/99 e presenti anche nel D.Lgs.238/05
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Identifica le procedure di controllo dell’urbanizzazione
Modifica la scheda di informazione sui RIR
Definisce le competenze della pubblica amministrazione
Definisce le modalità di controllo e le eventuali sanzioni da applicare
Elementi introdotti dal D.Lgs. 334/99 e presenti anche nel D.Lgs.238/05
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1. Stabilimento: tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni connesse
2. Impianto: un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose
3. Deposito: la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento o stoccaggio
4. Gestore: la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l`impianto
Definizioni
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1. Pericolo: la proprietà intrinseca di una
sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l’ambiente
2. Rischio: la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche
Definizioni
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Sono esclusi dall'applicazione: • gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari • il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio su
strada, per idrovia interna e marittima o per via aerea • il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di
pompaggio, al di fuori degli stabilimenti
• il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia e gli scali merci terminali di ferrovia
Non sono esentati (Dir 2012/18/UE): stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas (…) e impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili
Esenzioni
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• CATEGORIA DEFINITA DALL’ART. 6: Stabilimenti con sostanze pericolose in quantità SUPERIORI a quelle riportate in allegato I, parte prima e seconda, colonna 2, ed INFERIORI a quelle riportate in allegato I, parte prima e seconda, colonna 3
Stabilimenti di soglia inferiore
• CATEGORIA DEFINITA DALL’ART. 8: Stabilimenti con sostanze pericolose in quantità SUPERIORI a quelle riportate in allegato I, parte prima e seconda, colonna 3
Stabilimenti di soglia superiore
Categorie di assoggettabilità
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Individuare i rischi di incidenti rilevanti, adottare le appropriate misure di sicurezza e informare, addestrare ed equipaggiare i lavoratori in accordo al DL 81/2008
Inoltrare una Notifica al Min Ambiente, Regione, Comune, Prefetto, CTR dei VV.F. con informazioni di base sullo stabilimento e l’attività svolta
Presentare in Comune e Regione una scheda di
informazione
Predisporre un documento di politica e SGS conforme
Predisporre un Piano di Emergenza Interno
Obblighi degli stabilimenti ricadenti in art. 6
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Individuare i rischi di incidenti rilevanti, adottare le appropriate misure di sicurezza e informare, addestrare ed equipaggiare i lavoratori in accordo al DL 81/2008
Inoltrare una Notifica al Min Ambiente, Regione, Comune, Prefetto, CTR dei VV.F. con informazioni di base sullo stabilimento e l’attività svolta
Presentare in Comune e Regione una scheda di informazione Predisporre un Piano di Emergenza Interno
Predisporre un documento di politica e SGS conforme Inoltrare, con cadenza quinquennale, al CTR dei VV.F. un RdS
Obblighi degli stabilimenti ricadenti in Art. 8
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• Per i nuovi stabilimenti: NOF vincola la concessione edilizia
• Dopo NOF il gestore presenta al CTR VV.F. il RdS definitivo necessario per l’esercizio
Obblighi degli stabilimenti ricadenti in Art. 8
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1. Baia Mare, in Romania, nel gennaio 2000 (sversamento di cianuro nel fiume Tisza)
2. Enschede, nei Paesi Bassi, nel maggio 2000 (esplosione in un deposito di materiale pirotecnico)
3. Tolosa, in Francia, nel settembre 2001 (esplosione in una fabbrica di fertilizzanti)
ampliare l’ambito di applicazione della direttiva “Seveso II” migliorare la definizione dei prodotti pirotecnici ed esplosivi includere il materiale di scarto del processo di produzione o il
materiale restituito al produttore (materiale off–specs) nelle categorie di nitrato di ammonio e di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio di cui alla direttiva “Seveso II”
Nuovi eventi
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BAIA MARE (ROMANIA) GENNAIO 2000
Sversamento cianuro nel fiume Tisza
Nuovi eventi
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TOLOSA (FRANCIA ) SETTEMBRE 2001
Esplosione in una fabbrica di fertilizzanti
Nuovi eventi
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modifica del campo di applicazione con estensione ad alcuni settori non ricompresi nella precedente direttiva
eliminazione dell’articolo 5.3 e della relativa RTS
modifiche dell’Allegato I inerente le sostanze pericolose
diversa elaborazione dei Piani di Emergenza Interni
Modifiche principali 238/05
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limiti delle sostanze di cui all’Allegato I:
vengono ridotti i limiti delle sostanze pericolose per l’ambiente
somma pesata sostanze pericolose per l’ambiente non viene fatta con le sostanze tossiche, ma separatamente
PEI: si definisce che i PEI Interni devono essere elaborati, anche con la collaborazione del personale di imprese subappaltatrici a lungo termine
Modifiche principali
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• il gestore non potrà esercire il nuovo stabilimento o il nuovo impianto se le condizioni minime di sicurezza imposte dalle Autorità competenti, a valle dell’istruttoria, non vengano rispettate
• la notifica dovrà essere inviata anche al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio
• la scheda informativa alla popolazione dovrà essere inviata anche alla Provincia, al Comitato Tecnico Regionale e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
• introduzione dell’obbligo di adottare disposizioni per una cooperazione nella trasmissione di informazioni all’autorità competente nei casi di possibili effetto domino al fine della predisposizione dei Piani di Emergenza Esterni (P.E.E.)
Altre modifiche
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• introduzione dell’obbligo di provvedere alla predisposizione del Piano di Emergenza Interno (P.E.I.) e d alla trasmissione alle autorità delle informazioni necessarie alla predisposizione del P.E.E.
• rafforza il diritto della popolazione interessata all'informazione regolare sulle misure di sicurezza da adottare nella forma più idonea
• obbligo di consultazione del personale interno allo stabilimento, ivi compreso quello delle aziende appaltatrici a lungo termine, per la stesura del P.E.I. e obbligo di consultazione della popolazione per la stesura del P.E.E.
Altre modifiche
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Le famiglie in cui si raggruppano le sostanze presenti nello stabilimento sono
essenzialmente basate sulle classi di pericolosità della Parte 2.
Primo raggruppamento:
1. molto tossiche
2. tossiche
Secondo raggruppamento:
3. comburenti
4. esplosive (R2)
5. esplosive (R3)
6. infiammabili
7a. facilmente infiammabili
7b. liquidi facilmente infiammabili
8. estremamente infiammabili
Terzo raggruppamento:
9. ecotossiche (R50, R50/53 o R51/53).
Rispetto a quanto contenuto nel D.Lgs 334/99, il primo raggruppamento perde il
contributo della categoria 9 (sostanze pericolose per l’ambiente) che fanno
raggruppamento a sé.
Assoggettabilità
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Colonna 1
Colonna 2
Colonna 3
Sostanze pericolose
Quantità limite (tonnellate) ai fini dell’applicazione
degli articoli 6 e
7
dell’articolo 8
Nitrato di Ammonio (nota 1)
5.000
10.000
Nitrato di Ammonio (nota 2)
1.250
5.000
Nitrato di Ammonio (nota 3)
350
2.500
Nitrato di Ammonio (nota 4)
10
50
Nitrato di Potassio (nota 5)
5.000
10.000
Nitrato di Potassio (nota 6)
1.250
5.000
Anidride Arsenico, Acido (V) Arsenico e/o suoi sali
1
2
Anidride Arseniosa, Acido (III) Arsenico o suoi sali
0,1
0,1
Bromo
20
100
Cloro
10
25
Limiti – Parte I
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Composti del Nichel in forma polverulenta inalabile (Monossido di Nichel, Biossido di Nichel, Solfuro di Nichel, Bisolfuro di Trinichel, Triossido di Dinichel)
1
1
Etilenimina
10
20
Fluoro
10
20
Formaldeide (concentrazione 90%)
5
50
Idrogeno
5
50
Acido Cloridrico (gas liquefatto)
25
250
Alchili di Piombo
5
50
Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale
50
200
Acetilene
5
50
Ossido di Etilene
5
50
Ossido di Propilene
5
50
Metanolo
500
5.000
4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali in forma polverulenta
0,01
0,01
Limiti – Parte I
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Isocianato di Metile
0,15
0,15
Ossigeno
200
2.000
Diisocianato di Toluene
10
100
Cloruro di Carbonile (fosgene)
0,3
0,75
Triiduro di Arsenico (arsina)
0,2
1
Triiduro di Fosforo (fosfina)
0,2
1
Dicloruro di Zolfo
1
1
Triossido di Zolfo
15
75
Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente
0,001
0,001
Le seguenti sostanze cancerogene in concentrazioni superiori al 5% in peso: 4-amminobifenile e/o suoi sali, Benzidina e suoi sali, Ossido di bis (Clorometilene), Ossido di Clorometilene e di Metile, 1,2-dibromoetano, Solfato di dietile, Solfato di dimetile, Cloruro di Dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, Dimetilnitrosammina, Triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 1,3-propansultone e 4-nitrodifenile
0,5
2
Prodotti petroliferi: a) benzine e nafte b) cheroseni (compresi i jet fuel) c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)
2.500
25.000
Limiti – Parte I
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Colonna 1
Colonna 2
Colonna 3
Sostanze pericolose classificate come Quantità limite (tonnellate) ai fini dell’applicazione
degli articoli 6 e 7
dell’articolo 8
1. Molto tossiche
5
20
2. Tossiche
50
200
3. Comburenti
50
200
4. Esplosive (sostanze o preparati o articoli assegnati alle divisioni: UN/ADR 1.4)
50
200
5. Esplosive (sostanze o preparati o articoli assegnati alle divisioni: UN/ADR
1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6, ovvero classificati con frase di rischio R2 o R3)
10
50
6. Infiammabili (sostanze o preparati di cui alla nota 3a)
5.000
50.000
7a. Facilmente infiammabili (sostanze o preparati di cui alla nota 3b-1)
50
200
7b. Facilmente infiammabili (sostanze o preparati di cui alla nota 3b-2)
5.000
50.000
8. Estremamente infiammabili (sostanze o preparati di cui alla nota 3c)
10
50
9. Sostanze pericolose per l’ambiente in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R50 – Molto tossico per gli organismi acquatici (compresa la frase di rischio R50/53) ii) R51/53 – Tossico per gli organismi acquatici – Può causare effetti negativi a lungo termine nell’ambiente acquatico
100
200
200
500
Note: omesse
Limiti – Parte I
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Pur non modificando in maniera sostanziale gli obblighi dei gestori e il relativo sistema dei controlli da parte delle Autorità competenti, la nuova Dir. introduce significative novità: • classificazione delle sostanze e delle miscele allineata al
Regolamento CE n. 1272/2008 • valutare tra i possibili scenari incidentali anche quelli derivanti da
eventi naturali • maggiore informazione alla popolazione • piano di ispezione
Novità Dir 2012/18/UE (1)
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POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI (PPIR) E SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI
RILEVANTI (SGS-PIR)
• Sia gli stabilimenti di soglia superiore (SS) sia gli stabilimenti di Soglia inferiore (SI) devono avere una PPIR (MAPP in inglese), che deve essere riesaminata e se necessario aggiornata ogni 5 anni
• L’obbligo per SS, per SI: appropriati mezzi, strutture e sistemi di gestione (All III)
• facoltà SM trasmissione PPIR: prima della costruzione o avvio dell’esercizio o prima di una modifica
significativa entro un anno dalla data in cui la Direttiva si applica allo stabilimento • SGS-PIR proporzionato ai pericoli di incidente rilevante, alle attività e alla
complessità dell’organizzazione dello stabilimento • impegno al miglioramento continuo
Novità Dir 2012/18/UE (2)
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POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI (PPIR) E SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI
RILEVANTI (SGS-PIR) • Nell’Allegato III viene: criterio di proporzionalità del SGS miglioramento continuo coinvolgimento del personale di ditte terze misure per il controllo dell’integrità delle apparecchiature adozione di SPI
Novità Dir 2012/18/UE (3)
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Parte 1
Vengono introdotte la nuova nomenclatura e la classificazione
CLP:
• Sezione H - pericoli per la salute (tossici);
• Sezione P - pericoli fisici (infiammabili, esplosivi, comburenti,
piroforici, autoreattivi);
• Sezione E - pericoli ambientali;
• Sezione O - altri pericoli
La sezione H comprende:
H1- tossici acuti categoria 1 (soglie 5/20 tonnellate)
H2- tossici acuti categorie 2 e 3 (per inalazione) – (soglie 50/200
tonnellate)
H3- tossici per uno specifico organo bersaglio (soglie 50/200
tonnellate)
Assoggettabilità nuova Dir 2012/18/UE
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La sezione P comprende: P1a esplosivi – vedi nota 8 (instabili, Divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 o esplosivi ai sensi del metodo A.14 Reg.(EC) No.440/2008 –vedi nota 9) (soglie 10/50 tonnellate) P1b esplosivi– vedi nota 8 (divisione 1.4 –vedi nota 10) (soglie 50/200 tonnellate) P2 gas infiammabili (categoria 1 o 2) (soglie 10/50 tonnellate) P3a aerosol infiammabili –nota 11.1(aerosol infiammabili di categoria 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1) (soglie 150/500 tonnellate nette) P3b aerosol infiammabili – nota 11.1 (aerosol infiammabili di categoria 1 o 2 non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1 – vedi nota 11.2) (soglie 5000/50000 tonnellate nette) P4 gas comburenti (soglie 50/200 tonnellate) P5a liquidi infiammabili (categoria 1, categoria 2 o 3 mantenuti a temperatura al di sopra del punto di ebollizione, altri liquidi con flash-point minore di 60°C, mantenuti al di sopra del punto di ebollizione ) – vedi voce 12 ) (soglie 10/50 tonnellate) P5b liquidi infiammabili (categoria 2 o 3 o altri liquidi infiammabili in particolari condizioni di processo, quali alta pressione o alta temperatura che possono originare pericoli di incidente rilevante –vedi voce 12) (soglie 50/200 tonnellate) P5c liquidi infiammabili (categorie 2 o 3 non coperte da P5a e P5b) (soglie 5000/50000 tonnellate) P6a sostanze e miscele autoreattive e perossidi organici (tipi A o B o perossidi organici di tipo A o B) (soglie 10/50 tonnellate) P6b sostanze e miscele autoreattive e perossidi organici (tipi C, D, E, o F o perossidi organici di tipo C, D, E o F) (soglie 50/200 tonnellate) P7 liquidi e solidi piroforici (categoria 1) (soglie 50/200 tonnellate) P8 solidi e liquidi comburenti (categorie 1, 2 o 3) (soglie 50/200 tonnellate)
Assoggettabilità nuova Dir 2012/18/UE
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La sezione E comprende: E1 pericolosi per l’ambiente acquatico della Categoria acuto 1 o cronico 1 (soglie 100/200 tonnellate) E2 pericolosi per l’ambiente acquatico della Categoria cronico 2 (soglie 200/500 tonnellate) La sezione O comprende: O1 sostanze o miscele con frase di rischio EUH014 – Reagisce violentemente con l'acqua. (soglie 100/500 tonnellate) O2 sostanze o miscele che a contatto con acqua emettono gas infiammabili di categoria 1 (soglie 100/500 tonnellate) O3 sostanze o miscele con frase di rischio EUH029 - A contatto con l'acqua libera un gas tossico (soglie 50/200 tonnellate)
Assoggettabilità nuova Dir 2012/18/UE
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Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 Quantità limite (tonnellate) delle
sostanze pericolose di cui all'articolo
3, paragrafo 10, per l'applicazione di
Requisiti di
soglia inferiore
Requisiti di soglia
superiore
Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione 5 20
H2 TOSSICITÀ ACUTA
— Categoria 2, tutte le vie di esposizione
— Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)
50 200
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) — ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE
Categoria 1
50 200
Sezione «P» — PERICOLI FISICI
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8)
— Esplosivi instabili; oppure
— Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure
— Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento
(CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e
delle sostanze e miscele autoreattive
10 50
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8) Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10) 50 200
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2 10 50
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2,
contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1
150 (peso netto) 500 (peso netto)
P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non
contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2)
5000 (peso
netto)
50000 (peso netto)
PARTE 1 Categorie delle sostanze pericolose
La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1:
Assoggettabilità nuova Dir 2012/18/UE
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Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 Quantità limite (tonnellate)
delle sostanze pericolose di
cui all'articolo 3, paragrafo
10, per l'applicazione di:
Requisiti di
soglia
inferiore
Requisiti di
soglia
superiore
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1 50 200
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI
— Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure
— Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure
— Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione
(cfr. nota 12)
10 50
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI
— Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o
l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure
— Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte
pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12)
50 200
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b 5000 50000
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure
Perossidi organici, tipo A o B
10 50
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F,
oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F
50 200
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Liquidi piroforici, categoria 1 Solidi piroforici, categoria 1 50 200
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 50 200
Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 100 200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 200 500
Sezione «O» — ALTRI PERICOLI
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 100 500
O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 100 500
O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029 50 200
Assoggettabilità nuova Dir 2012/18/UE
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Colonna 1 Numero CAS Colonna 2 Colonna 3
Quantità limite (tonnellate) ai fini
dell'applicazione dei:
Sostanze pericolose Requisiti di soglia
inferiore
Requisiti di soglia
superiore
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13) - 5 000 10 000
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14) - 1 250 5 000
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15) - 350 2 500
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16) - 10 50
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17) - 5 000 10 000
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18) - 1 250 5 000
7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi sali 1303-28-2 1 2
8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi sali 1327-53-3 0,1
9. Bromo 7726-95-6 20 100
10. Cloro 7782-50-5 10 25
11. Composti del nichel in forma polverulenta inalabile: monossido di nichel,
biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel
- 1
12. Etilenimina 151-56-4 10 20
13. Fluoro 7782-41-4 10 20
14. Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %) 50-00-0 5 50
15. Idrogeno 1333-74-0 5 50
16. Acido cloridrico (gas liquefatto) 7647-01-0 25 250
17. Alchili di piombo - 5 50
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr.
nota 19)
- 50 200
19. Acetilene 74-86-2 5 50
20. Ossido di etilene 75-21-8 5 50
21. Ossido di propilene 75-56-9 5 50
22. Metanolo 67-56-1 500 5 000
23. 4′ 4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta 101-14-4 0,01
24. Isocianato di metile 624-83-9 0,15
25. Ossigeno 7782-44-7 200 2 000
26. 2,4-Diisocianato di toluene
2,6-Diisocianato di toluene
584-84-9
91-08-7
10 100
PARTE 2 - Sostanze pericolose specificate
Assoggettabilità nuova Dir 2012/18/UE
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C –
Un
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35
Colonna 1 Numero
CAS
Colonna 2 Colonna 3
Quantità limite (tonnellate) ai fini
dell'applicazione dei:
Sostanze pericolose Requisiti di soglia
inferiore
Requisiti di soglia
superiore
27. Dicloruro di carbonile (fosgene) 75-44-5 0,3 0,75
28. Arsina (triidruro di arsenico) 7784-42-1 0,2 1
29. Fosfina (triidruro di fosforo) 7803-51-2 0,2 1
30. Dicloruro di zolfo 10545-99-0 1
31. Triossido di zolfo 7446-11-9 15 75
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come
TCDD equivalente (cfr. nota 20)
- 0,001
33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze
cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali,
benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di
metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile,
1,2-dibromo-3- cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina,
triammideesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3
propansultone
- 0,5 2
34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi
a) benzine e nafte,
b) cheroseni (compresi i jet fuel),
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati
per produrre i gasoli)
d) oli combustibili densi
e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili
per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere
da a) a d)
- 2 500 25 000
35. Ammoniaca anidra 7664-41-7 50 200
36. Trifluoruro di boro 7637-07-2 5 20
37. Solfuro di idrogeno 7783-06-4 5 20
38. Piperidina 110-89-4 50 200
39. Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina 3030-47-5 50 200
40. 3-(2-etilesilossi)propilammina 5397-31-9 50 200
41. Miscele (*) di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l'ambiente acquatico per
tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non
classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato I. (*) A condizione
che la miscela non sia classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico per tossicità
acuta di categoria 1 [H400] in assenza di ipoclorito di sodio.
200 500
ASSOGGETTABILITA’ NUOVA DIR
2012/18/UE
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C –
Un
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sità
Cat
tan
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36
Colonna 1 Numero
CAS
Colonna 2 Colonna 3
Quantità limite (tonnellate)
ai fini dell'applicazione dei:
Sostanze pericolose Requisiti di
soglia
inferiore
Requisiti di
soglia
superiore
42. Propilammina (cfr. nota 21) 107-10-8 500 2 000
43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21) 1663-39-4 200 500
44. 2-Metil-3-butenenitrile (cfr. nota 21) 16529-56-9 500 2 000
45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina -
2-tione (Dazomet) (cfr. nota 21)
533-74-4 100 200
46. Acrilato di metile (cfr. nota 21) 96-33-3 500 2 000
47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21) 108-99-6 500 2 000
48. 1-Bromo–3-cloropropano (cfr. nota 21) 109-70-6 500 2 000
Assoggettabilità nuova Dir 2012/18/UE
LIU
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Un
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Cat
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Definizione
Rischio: probabilità che un determinato evento si
verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche
ma anche
la misura della possibilità
che si verifichi un danno di una entità definita
R = f ( P, M) P x M
R Rischio, P probabilità, M Magnitudo
LIU
C –
Un
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sità
Cat
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infiammabili / comburenti incendi
esplosive esplosioni
tossiche
pericolose per l’ambiente
Rilascio di sostanze pericolose
diffusioni in atmosfera
dispersioni / inquinamento
LIU
C –
Un
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39
E’ un documento tecnico i cui contenuti sono definiti per legge, in cui:
si individuano i pericoli di incidente rilevante nell’impianto
si stimano le loro probabilità di accadimento
si determinano le conseguenze ed effetti (danni,estensione)
si valuta la effettiva adeguatezza delle misure di sicurezza in atto per prevenire tali incidenti e per limitarne le conseguenze per l’uomo, per l’ambiente e per le cose
si stabilisce la compatibilità col territorio circostante
Rapporto di sicurezza
LIU
C –
Un
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40
Da A (area densamente abitata)
• Categorie territoriali:
a F (area entro i confini dello stabilimento)
Elementi territoriali e ambientali vulnerabili
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Un
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41
Classe di probabilità degli
eventi
Categoria di effetti Elevata letalità
Inizio letalità Lesioni irreversibili
Lesioni reversibili
< 10-6 DEF CDEF BCDEF ABCDEF
10-4 – 10-6 EF DEF CDEF BCDEF
10-3 – 10-4 F EF DEF CDEF
> 10-3 F F EF DEF
Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti (Tab. 3a)
LIU
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Un
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sità
Cat
tan
eo
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
STIMA DELLE PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO
STIMA DEGLI EFFETTI – CONSEGUENZE DEGLI INCIDENTI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
42
RISCHIO ACCETTABILE?
NO SI
• STUDIO DI ULTERIORI MISURE
DI SICUREZZA
• REVISIONE DELL’ANALISI DI
RISCHIO
• TERMINE DELL’ANALISI
Approccio consueto per l’analisi di rischio