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PREZZI DI TRASFERIMENTO LA DISCIPLINA DEI PREZZI DI
TRASFERIMENTO
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
Normativa e prassi nazionale
• Art. 110, comma 7, del T.U.I.R. (prezzi di trasferimento)
• Art. 9, comma 3, del T.U.I.R. (nozione di valore normale)
• Art. 1, commi da 281 a 281 della legge n. 147/2013 (rilevanza ai fini IRAP)
• C.M. n. 32/1980
• Art. 1, comma 6, D.Lgs. 471/1997 (Inapplicabilità delle sanzioni amministrative
tributarie se in possesso della documentazione sul transfer pricing)
Fonti internazionali
• Articolo 9, modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni
• OECD Transfer Pricing Guidelines
• Action Plan 8-10 – Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation
Approccio “separate entity”
Ogni impresa all’interno di un gruppo
multinazionale (MNE) è trattata come una
entità separata
Il “separate entity approach” viene attuato in concreto attraverso il
principio dell’arm’s length, per il quale due imprese appartenenti ad
un gruppo dovrebbero effettuare tra loro operazioni a valore di
mercato, come se fossero due imprese indipendenti
IL PRINCIPIO DELL’ARM’S LENGTH
Componenti di reddito derivanti da operazioni
con società non residenti nel territorio dello
Stato che direttamente o indirettamente
controllano l’impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa società che controlla
l’impresa
Nozione di
controllo di cui
alla Circ. del
22/09/1980 n.
32
Valutati a valore normale
Se ne deriva aumento del reddito, in ogni
caso
Se ne deriva una diminuzione del reddito, in
esecuzione di accordi conclusi con Stati esteri a
seguito delle procedure amichevoli di cui alle
Convenzioni contro le doppie imposizioni
La disposizione si applica anche per beni ceduti e servizi prestati da società non residenti nel territorio dello
Stato per conto delle quali l’impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di
fabbricazione o lavorazione di prodotti
L’ART.110, COMMA 7, DEL T.U.I.R.
Il capitolo II delle Guidelines OCSE presenta una serie di metodi finalizzati a determinare se
i prezzi di trasferimento siano oppure no ad “arm’s length”.
I metodi possono essere raggruppati in due diverse categorie:
Il RPM, il CPM ed il TNMM sono detti one-sided methods, mentre il CUP ed il Profit Split
sono two-sided methods
Metodo del
confronto del
prezzo (CUP)
Metodo del prezzo
di rivendita (Resale
Price – RPM )
Metodo del costo
maggiorato (Cost
Plus - CPM)
Metodi reddituali (Transactional Profit Methods)
Transactional Net
Margin Method
(TNMM)
Profit split
Metodi tradizionali basati sulla transazione (Traditional Transactional Methods)
I METODI
Impostazione di cui alle OECD TP Guidelines del 2010
Non vi è una gerarchia tra i metodi, ma alcuni sono preferibili rispetto
ad altri. In particolare:
Tra i metodi tradizionali
ed i metodi reddituali
Sono da preferirsi i metodi
tradizionali
Tra i metodi
tradizionali
Dovrebbe essere preferito
il CUP
LA SCELTA DEL METODO
Master File Local File
Country-by-
country report (imprese multinazionali con
fatturato consolidato
maggiore di 750 milioni di
Euro)
Il “three-tiered
approach”
Penalty protection: nessuna applicazione di sanzioni per infedele
dichiarazione in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento
se il contribuente consegna all’Amministrazione Finanziaria documentazione
idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di
trasferimento praticati (art. 6, comma 1, D.Lgs. 18 Dicembre 1997, n. 471)
LA DOCUMENTAZIONE
PREZZI DI TRASFERIMENTO TRANSFER PRICING.
IL REGIME IVA NEI SERVIZI
INTERCOMPANY
Quantificazione della base
imponibile
Prestazioni di servizi
infragruppo
Rapporti fra imprese del
gruppo
Ripresa al valore normale
Riaddebito
dei costi
Rapporti fra casa madre e
stabile organizzazione Fiscalità delle operazioni
PROBLEMATICHE
Art. 73 Dir. 2006/112/CE
Base imponibile
Tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore
LA RIPRESA DELLA BASE IMPONIBILE AL VALORE NORMALE
Art. 80 Dir. 2006/112/CE
Base imponibile
Valore normale
Requisito soggettivo Requisito oggettivo
LA RIPRESA DELLA BASE IMPONIBILE AL VALORE NORMALE
Relazione alla Dir. 2006/69/CE
Art. 73 Dir.
2006/112/CE Regola base
Ogni scostamento deve
essere attentamente
circoscritto
Art. 80 Dir.
2006/112/CE
Finalizzato alla lotta
all’evasione
Utilizzabile solo al
ricorrere dei requisiti
oggettivo e soggettivo
LA RIPRESA DELLA BASE IMPONIBILE AL VALORE NORMALE
Requisito
soggettivo
Esistenza di un
rapporto di
correlazione
Operazione posta in essere in presenza di particolari
legami fra le parti
Requisito
oggettivo
Sottofatturazione
• Cedente /prestatore con detrazione limitata
• Operazione imponibile
• Cessionario/committente con detrazione limitata
• Operazione imponibile (o assimilata)
Sovrafatturazione
• Cedente/prestatore con detrazione limitata
• Operazione esente
LA RIPRESA DELLA BASE IMPONIBILE AL VALORE NORMALE
Requisito soggettivo
Familiari o altri stretti vincoli personali
Gestionali
Associazione
Proprietà
Finanziari
Giuridici
Tipologia di
legami
LA RIPRESA DELLA BASE IMPONIBILE AL VALORE NORMALE
Requisito oggettivo
• Cedente/prestatore con detrazione limitata
• Operazione imponibile
Sovrafatturazione
• Cedente/prestatore con
detrazione limitata
• Operazione esente
Sottofatturazione
• Cessionario/
committente con
detrazione limitata
• Operazione imponibile
Il prestatore accresce la misura del proprio diritto a
detrazione attraverso l’incremento della componente
imponibile del fatturato sul totale.
Il cessionario collegato detrae integralmente
Il prestatore aumenta la misura
del diritto a detrazione attraverso
la riduzione della componente
esente del fatturato sul totale
Il committente riduce
l’onere per l’Iva
indetraibile
LA RIPRESA DELLA BASE IMPONIBILE AL VALORE NORMALE
Art. 9, n. 12 DPR 633/72
Operazioni creditizie
Operazioni di assicurazione
Operazioni su valute
Operazioni su titoli
Art. 10 n. 1
Art. 10 n. 2
Art. 10 n. 3
Art. 10 n. 4
Effettuate nei
confronti di soggetti
extracomunitari
(o su beni in
esportazione)
Rientrano fra i servizi
internazionali
Non imponibili
SERVIZI INTERNAZIONALI
PREZZI DI TRASFERIMENTO VALORE IN DOGANA E
TRANSFER PRICING
Transfer pricing • Modello di convenzione OCSE
• OECD TP Guidelines
• Regole di forma pattizia
concluse in forma di trattati
internazionali
• Parte dei WTO-covered
Agreements
Non vincolanti, ma
seguiti dalla maggior
parte delle giurisdizioni
del mondo
Vincolanti per tutti i
Paesi membri del WTO Valore in dogana
Entrambi i sistemi richiedono l’applicazione di un arm’s length price e
che i prezzi non siano influenzati dalla relazione tra le parti, che devono
essere considerate come se fossero parti indipendenti
FONTI NORMATIVE
Transfer Pricing
Valore in Dogana
Amministrazione competente Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli
Oggetto dell’accertamento Reddito imponibile aggregato per
periodo di imposta.
Valore dell’operazione singola,
transazione per transazione,
prodotto per prodotto.
Focus dell’accertamento
Prezzi intercompany
artificiosamente elevati Reddito
imponibile basso Tassazione
bassa
Prezzi intercompany artificiosamente
bassi Valori daziabili bassi
Gettito daziario basso
Autorità fiscale
Autorità doganale
Interessi tipicamente
confliggenti
I DUE SISTEMI A CONFRONTO
L’ideale pianificazione preventiva suggerisce il ricorso ad un interpello atipico o ruling
Quello che è lecito ai fini del Transfer Pricing deve esserlo anche ai fini doganali
Il Transfer Pricing si configura come una “circostanza propria della vendita” in grado di rendere il valore di transazione congruo
In base al dettato dell’art. 71 CDU il prezzo pattuito tra due soggetti legati, anche nell’ambito di un regime di TP, deve ritenersi accettabile a tutti gli effetti
Per dimostrare che il legame tra le parti non ha alterato il prezzo dichiarato in
dogana, possono aversi due soluzioni:
Adottare la prassi già in uso in alcuni paesi, consistente nell’utilizzare le informazioni
contenute nella TP documentation a disposizione dell’importatore
Integrare la TP documentation con una sezione di analisi doganale (best practice
adottata da alcune multinazionali)
ACCETTABILITÀ DEL VALORE DICHIARATO IN DOGANA
Il momento dell’import
è quello in cui, di
regola, si considera
fisiologicamente
completata l’analisi
del valore in dogana
Tuttavia, spesso le aziende
aggiustano durante l’anno i
prezzi delle transazioni
intercompany per farli
rientrare nell’arm’s length
range
Come devono
essere gestiti in
dogana i Transfer
Pricing
adjustments?
Le soluzioni sono variabili e la dottrina si è spesso mostrata concorde nell’obiettivo, ma
discorde nelle modalità di raggiungimento. Si tratta in effetti di “piegare” gli strumenti
doganali alle esigenze del Transfer Pricing.
EFFETTI DEGLI AGGIUSTAMENTI SUL VALORE DOGANALE
• Soluzione 1: FORFETTIZZAZIONE DEL VALORE
Art. 156-bis DAC
Art. 73 CDU
• Soluzione 2: DICHIARAZIONE INCOMPLETA
Art. 253 ss. DAC
Art. 166 ss. CDU
• Soluzione 3: REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO
ART. 78 CDC
Art. 42 CDU
SOLUZIONI PROSPETTATE
In Italia, recentemente, la Corte di Cassazione, con la Sentenza
7716/2013, si è occupata della problematica in discorso, negando il
rimborso a un contribuente che aveva provveduto a rettificare le
bollette doganali definitive, in forza di un accordo di tranfer pricing
successivamente siglato con la consociata estera.
LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE
Circolare 16/D/15
Per la prima volta l’Agenzia delle Dogane affronta il tema del valore in dogana in riferimento al tranfer pricing:
• accettabilità dei metodi di TP anche ai fini doganali
Con appositi distinguo e specifiche, sono accettati i metodi:
CUP (Comparable Uncontrolled Price); RPM (Resale Price Method); CPM (Cost Plus Method); TNMM (Transactional
Net Margin Method); PSM (Profit Split Method).
• per la gestione del TP in dogana e dei relativi adjustments a fine periodo, proposta di adozione di un’apposita
procedura di ruling:
– Export e Adjustments TP- ex Dichiarazione incompleta
– Import e Adjustments- Procedura di ruling – Forfettizzazione (Art. 73 CDU)
Prassi da riverificare in relazione al nuovo quadro giuridico comunitario CDU –
Regolamento 952/13 - e relativi atti esecutivi
LA PRASSI NAZIONALE