Upload
phungminh
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
La tutela della lavoratrice in
gravidanza, puerperio ed allattamento
L’individuazione e la valutazione da
parte del Datore di lavoro dei fattori di
rischio per la sicurezza e la salute dei
propri dipendenti e la conseguente
elaborazione dei documenti procedurali
ed organizzativi per la loro eliminazione
o contenimento costituiscono l’elemento
centrale del D. Lgs. 81/2008.
La valutazione dei rischi
Nella valutazione dei fattori di rischio e
nell’affidamento dei compiti lavorativi il Datore di
lavoro deve tener conto anche delle caratteristiche
della popolazione lavorativa in particolare per
quanto riguarda quei soggetti che:
- per stato di salute (lavoratori disabili)
- caratteristiche biologiche (lavoratori minori)
- condizione parafisiologica (lavoratrici madri)
possono risultare maggiormente suscettibili
all’azione delle noxae ambientali.
D. Lgs. 81/2008 – Art. 18, comma 1 lett. c
Tuttavia condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più in gravidanza o nel
periodo del puerperio e dell’allattamento.
Comunicazione della Commissione della
Comunità Europea del 05/10/2000
La gravidanza non è una malattia
ma un aspetto della vita quotidiana.
Rumore
Vibrazioni meccaniche
Radiazioni ionizzanti
Microclima
Solventi
Movimentazione manuale di carichi
Lavoro notturno
Rischio biologico
Postura
Metalli
Antiparassitari
Ambiente di lavoro
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
Art. 28 La valutazione dei rischi
.. deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ...,
e quelli riguardanti le lavoratrici in gravidanza, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 151/2001…..
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Il Datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il documento di valutazione in collaborazione con il RSPP ed il Medico competente
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
Art. 25 Obblighi del medico competente
.. collabora con il Datore di lavoro alla valutazione dei rischi ….. alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori …..
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità
D. Lgs. 151/2001
E’ vietato adibire le lavoratrici:
• al trasporto ed al sollevamento di pesi
• a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono riportati negli allegati A e B.
D. Lgs. 151/2001 Art. 7(lavori vietati)
D. Lgs. 151/2001 Art. 11(valutazione dei rischi)
• Fermo restando i divieti stabiliti dall’art. 7, il Datore di lavoro, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/2008, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di cui all’Allegato C.
• Il Datore di lavoro informa le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate.
Procedura per l’applicazione delle norme di tutela delle lavoratrici in gravidanza,
puerperio ed allattamento.
Datore di lavoro
• valuta preventivamente, in collaborazione con il RSPP, il
Medico competente, il RLS i rischi presenti nell’ambiente
di lavoro, tenendo anche conto della possibilità della presenza di lavoratrici gestanti o in allattamento
• identifica le eventuali mansioni/lavorazioni a rischio per le
lavoratrici in gravidanza o allattamento, integrando il documento di valutazione dei rischi (art. 28 D. Lgs.
81/2008) e definisce le misure di prevenzione e di
protezione che intende adottare
• informa le lavoratrici (ricordando loro la necessità di comunicare tempestivamente lo stato di gravidanza) ed il
RLS
Direzione Regionale del Lavoro del
Veneto
Direzione Regionale per la Prevenzione
del Veneto
Convenzione quadro in materia di tutela delle
Lavoratrici madri
Datore di lavoro
Venuto a conoscenza dello stato di gravidanza di una lavoratrice addetta a lavorazioni a rischio
• la allontana immediatamente dalla
condizione di rischio
• verifica la possibilità di assegnarla ad altra
mansione compatibile, anche modificando
temporalmente le condizioni o l’orario di
lavoro, informando del provvedimento la
Direzione Provinciale del Lavoro
Datore di lavoro
• qualora, per motivi organizzativi od altro, le
modifiche della condizione di lavoro non fossero
possibili:
- Informa per iscritto la Direzione Provinciale del
Lavoro dichiarando i fattori di rischio cui è esposta
la Lavoratrice (modulistica appositamente predisposta);
- Indirizza la Lavoratrice alla Direzione Provinciale
del Lavoro per ottenere il provvedimento di
interdizione al lavoro.
Il Datore di lavoro valutaI rischi per la gravidanza
Individua i lavori vietatiai sensi degli allegati A, B e C
I lavori sono di pregiudizioI lavori non sono
di pregiudizio
Non esistono rischiper la gravidanza
Non c’è possibilitàdi spostamento
C’è la possibilitàdi spostamento
Allontanamento della lavoratriceComunicazione alla DPL
La DPL emette provvedimentodi interdizione al lavoro
Assegnazione a nuova mansioneComunicazione alla DPL
Tutela delle lavoratrici madri
D. Lgs. 151/2001 Art. 17(estensione del divieto)
Comma 2 e 3
Il Servizio Ispezione della DPL può disporre,
sulla base di accertamento medico, avvalendosi
dei competenti Organi del SSN, l’interdizione al
lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza,
per uno o più periodi, nel caso di gravi
complicanze della gravidanza o di preesistenti
forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza.
Tutela delle lavoratrici madri
Servizio Ispezione della DPL
medico del Distretto sanitario
ginecologo
gravidanza patologica
Adempimenti medico legali
Denuncia sanitaria
- allo SPISAL, ai sensi dell’art. 139 del DPR 1124/65 e del Decreto Ministeriale del 14.01.2008 (elenco delle malattie per cui è obbligatoria la denuncia)
- all’INAIL ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 38/2000 (disposizioni in materia di assicurazione degli infortuni e delle malattie professionali)
La finalità della denuncia è quella di assicurare agli Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori informazioni utili alla valutazione epidemiologica delle malattie professionali ed alla programmazione degli interventi di prevenzione primaria
Decreto 14.01.2008
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Lista I: malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità
Lista II: malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità
Lista III: malattie la cui origine lavorativa èpossibile
Denuncia sanitariaNella denuncia, limitatamente alle liste I e II, va riportato
il codice identificativo della malattia correlata all’agente
causale (art. 2 Decreto 27.04.2007).
II.1.03. J70Alveolite allergica
estrinseca
Diisocianati
(MDI, TDI)
I.2.03. M47.8
I.2.03. M51.2
Spondilodiscopatie lomb.
Ernia discale lombare
MMC
I.2.01. H83.3Ipoacusia perc. bilat.Rumore otolesivo
Codice MalattiaAgente