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POLIURETANO Dicembre 2005 NUMERO SPECIALE IL TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 192 DEL 19 AGOSTO 2005 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE RELATIVA AL RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido organo ufficiale d’informazione ANPE Aut.Trib.VI n. 598 del 7/6/88 - RNS n° 8184 - Sped.in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Vicenza

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POLIURETANO

Dicembre 2005

NUMERO SPECIALE

IL TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 192 DEL 19 AGOSTO 2005

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA

2002/91/CE

RELATIVA AL RENDIMENTO

ENERGETICO IN EDILIZIA

Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigidoorgano ufficiale d’informazione ANPE

Aut

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SOMMARIO

POLIURETANO - Dicembre 2005 3

AssociazioneNazionalePoliuretanoEspansorigido

Corso Palladio n. 15536100 Vicenza

tel. e fax 0444 327206www.poliuretano.ite-mail:[email protected]

POLIURETANODicembre 2005

Editoriale ....................................................................................... 5

AMBIENTEDecreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 192

(G.U. n. 241 del 15 ottobre 2005)Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimentoenergetico in edilizia ............................................................... 7

Primi commenti:Si poteva fare meglio... ..........................................................20

Confronto prestazionale e strutture esemplificative .................22

NEWS.................................................................................27

POLIURETANO

Quadrimestrale nazionaledi informazione sull'isolamento termicoAnno XVIIn. 2, Dicembre 2005Aut.Trib.VI n. 598 del 7/6/88 - RegistroNazionale della Stampa n° 8184 - Po-ste Italiane s.p.a. - Sped.in A.P. - D.L.353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 1, DCB VicenzaDirettore Responsabile:Gianmauro AnniRedazione: Studioemme NotizieCorso Palladio, 155 - Vicenzatel. e fax 0444 327206

Tiratura: 8 mila copieEditore: Studioemme SrlCorso Palladio, 15536100 Vicenza - tel 0444. 327206Stampa: Tipolitografia CampisiArcugnano (VI)

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Realizzare i sogniEsplorare la vita

Science For A Better Life

Ci sono già sei miliardi di individui che vivono

sul nostro pianeta e il numero continua a cre-

scere di duecentoventimila unità ogni giorno.

Come si può garantire l’alimentazione a un

numero sempre maggiore di persone senza

arrecare danni all’ambiente?

Come si può accrescere il benessere di

ognuno e prevenire le malattie? Come svilup-

pare materiali nuovi che aiutino a conservare le

risorse?

Bayer si è riposizionata sul mercato per for-

nire soluzioni migliori a tali problematiche. La

“nuova Bayer” è costituita da tre aree di busi-

ness: Salute, Nutrizione e Materiali Innovativi.

Campi nei quali Bayer è già un leader globale e

la cui importanza per il futuro dell’umanità cre-

sce ogni giorno.

www.bayer.it

HealthCare CropScience MaterialScience The New Bayer

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EDITORIALE

POLIURETANO - Dicembre 2005 5

Finalmente, con pochi mesi dianticipo rispetto all’obbligo fis-sato dalla Comunità Europeaal 4 gennaio 2006, l’Italia haemanato il Decreto Legislati-vo di recepimento della Diret-tiva 2002/91/CE sul rendimen-to e la certificazione energeti-ca in edilizia.Il tema di per sè non sarebbecerto innovativo: se ne parlada più di un decennio e molteiniziative su base volontariasono già state avviate. Infattigià l’articolo 30 della Legge10 del 1991 prevedeva l’ob-bligo di certificazione energe-tica degli edifici, come, del re-sto, i commi 1 e 2 dell’art. 4avrebbero dovuto fissare ivalori minimi prestazionali conla definizione dei nuoviCoefficienti di Dispersione.

Per 14 anni abbiamo attesol’emanazione dei Decreti At-tuativi che avrebbero reso ef-ficaci questi articoli essenzialidella Legge 10; nel frattempoabbiamo continuato a costrui-re “ecomostri energivori” che,a fronte di un modesta ridu-zione dei costi di realizzazio-ne, assicureranno per i pros-simi decenni costi di gestioneenergetica elevatissimi e al-trettanto elevati quantitativi diemissioni nocive.Una politica miope dalla qualeoggi ci apprestiamo a usciresolo grazie agli obblighi san-

citi dall’appartenenza del no-stro Paese alla Comunità Eu-ropea ed alla conseguentecondivisione di importantiobiettivi di efficienza energeti-ca e di salvaguardia dell’am-biente.

Il Decreto di recepimento del-la Direttiva 2002/91/CE, alquale dedichiamo quasi perintero questo numero di Po-liuretano, è troppo recente pertentare una valutazione delsuo impatto reale sulle prati-che costruttive.Nei prossimi mesi (e speriamoche questi non si trasforminoin anni...) dovranno infatti es-sere emanati importanti De-creti Attuativi che potrannochiarire molti aspetti, oggi con-fusi, e migliorare l’efficaciadell’intero impianto normativo.È certo però che fin d’ora al-cune note positive vannoevidenziate: dalla scelta diadottare parametri semplici ecomprensibili di valutazione (ilconsumo annuo per metroquadrato e il coefficiente ditrasmissione delle strutture),all’estensione dell’ambito agliedifici in fase di ristrutturazio-ne, alla possibilità (sancitadalla clausola di cedevolezza)che Regioni ed Enti locali pos-sano emanare leggi piùrestrittive per migliorare la loroefficienza energetica, alla de-finizione di parametri minimi

Grazie Europa!

per un regime transitorio diimmediata applicazione.Ma, al di là delle considerazio-ni tecniche, l’aspetto più inte-ressante del Decreto è la “pro-messa” che entro il prossimoanno gli atti di compravenditae di locazione degli edifici ita-liani dovranno essere accom-pagnati da un certificato ener-getico. Sarà questo lo stru-mento indispensabile affinchéi cittadini possano consape-volmente scegliere la qualitàenergetica e la compatibilitàambientale delle loro abita-zioni.Crediamo che anche per l’edi-lizia, come è già avvenuto intanti altri settori, potranno es-sere le richieste del mercato adeterminare un innalzamentodel livello qualitativo dell’offertaben superiore a quanto pre-scritto dalle leggi.

il PresidentePaolo Stimamiglio

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Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 192(G.U. e versione completa di note in G.U. n. 241 del 15 ottobre 2005)

Attuazione della Direttiva 2002/91/CErelativa al rendimento energetico

in edilizia

Titolo IPRINCIPI GENERALI....IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti... (artt. Costituzione, Direttiva 2002/91/Ce, Leggi..., de-creti..., delibere..)Considerato che... (lo Stato stabilisce le linee della politica energeticanazionale in raccordo e cooperazione con le autono-mie regionali,... , la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed ilDPR 26 agosto 1993, n. 412, attuano, per una parte, ladirettiva 2002/91/CE)...Ritenuto di dover procedere, ai fini dell'attuazione delladirettiva 2002/91/CE a introdurre modifiche, integrazionie aggiornamenti alla disciplina vigente in materia, alfine di evitare disarmonie con le nuove normative, fattesalve le materie oggetto di delegificazione ovvero iprocedimenti oggetto di semplificazione amministrati-va;Vista ......(delibere e pareri delle istituzioni coinvolte)Emanail seguente decreto legislativo:

Art. 1. Finalità1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizionie le modalità per migliorare le prestazioni energeti-che degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, lavalorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili ela diversificazione energetica, contribuire a consegui-re gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissionidi gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto,promuovere la competitività dei comparti più avanzatiattraverso lo sviluppo tecnologico.2. Il presente decreto disciplina in particolare:a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni ener-getiche integrate degli edifici;b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di pre-stazioni energetiche degli edifici;c) i criteri generali per la certificazione energeticadegli edifici;d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizza-zione;

e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipenden-za degli esperti incaricati della certificazione energeti-ca e delle ispezioni degli impianti;f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze,delle elaborazioni e degli studi necessari all'orienta-mento della politica energetica del settore;g) la promozione dell'uso razionale dell'energia ancheattraverso l'informazione e la sensibilizzazione degliutenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli ope-ratori del settore.3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e leprovince autonome, avvalendosi di meccanismi di rac-cordo e cooperazione, predispongono programmi, in-terventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi disemplificazione e di coerenza normativa, alla:a) attuazione omogenea e coordinata delle presentinorme;b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche at-traverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e didati;c) realizzazione di studi che consentano adeguamentilegislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini edello sviluppo del mercato;d) promozione dell'uso razionale dell'energia e dellefonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazionee l'informazione degli utenti finali.

Note alle premesse:(...)Il testo dei commi 1 e 5 dell'art. 1 e l'allegato A, della legge 31

Riportiamo gli articoli del Decreto Legislativon. 192, omettendo, per ragioni di spazio, alcu-ne note e parte degli Allegati. Le parti man-canti sono segnalate, in corso di testo, daipuntini di sospensione racchiusi tra parente-si. La versione completa (testo, note e allega-ti) può essere scaricata dall’indirizzo:http://www.poliuretano.it/decreto.htm

N.B. L’unico testo con valore legale è quello della pubblica-zione cartacea della Gazzetta Ufficiale

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ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obbli-ghi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità euro-pee. Legge comunitaria 2003) pubblicata nella Gazzetta Uffi-ciale 15 novembre 2003, n. 266, è il seguente:«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine didiciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dareattuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agliallegati A e B».«5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma,della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottatinelle materia di competenza legislativa delle regioni e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore,per le regioni e le province autonome nelle quali non siaancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data discadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativacomunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalladata di entrata in vigore della normativa di attuazione adottatada ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto deivincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principifondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato».

(....)

Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si definisce:a) «edificio» è un sistema costituito dalle struttureedilizie esterne che delimitano uno spazio di volumedefinito, dalle strutture interne che ripartiscono det-to volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologi-ci che si trovano stabilmente al suo interno; la super-ficie esterna che delimita un edificio può confinare contutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, ilterreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un interoedificio ovvero a parti di edificio progettate o ristruttura-te per essere utilizzate come unità immobiliari a sèstanti;b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per ilquale la richiesta di permesso di costruire o denun-cia di inizio attività, comunque denominato, sia statapresentata successivamente alla data di entrata invigore del presente decreto;c) «prestazione energetica, efficienza energetica ov-vero rendimento di un edificio» è la quantità annua dienergia effettivamente consumata o che si prevedepossa essere necessaria per soddisfare i vari bisogniconnessi ad un uso standard dell'edificio, compresi laclimatizzazione invernale e estiva, la preparazione del-l'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione el'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno opiù descrittori che tengono conto della coibentazione,delle caratteristiche tecniche e di installazione, dellaprogettazione e della posizione in relazione agli aspet-ti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza del-le strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di tra-sformazione propria di energia e degli altri fattori, com-preso il clima degli ambienti interni, che influenzano ilfabbisogno energetico;d) «attestato di certificazione energetica o di rendi-mento energetico dell'edificio» è il documento redat-to nel rispetto delle norme contenute nel presentedecreto, attestante la prestazione energetica ed even-tualmente alcuni parametri energetici caratteristici del-

l'edificio;e) «cogenerazione» è la produzione e l'utilizzo simulta-nei di energia meccanica o elettrica e di energia termi-ca a partire dai combustibili primari, nel rispetto dideterminati criteri qualitativi di efficienza energetica;f) «sistema di condizionamento d'aria» è il complessodi tutti i componenti necessari per un sistema di tratta-mento dell'aria, attraverso il quale la temperatura ècontrollata o può essere abbassata, eventualmente incombinazione con il controllo della ventilazione, del-l'umidità e della purezza dell'aria;g) «generatore di calore o caldaia» è il complessobruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluidotermovettore il calore prodotto dalla combustione;h) «potenza termica utile di un generatore di calore» èla quantità di calore trasferita nell'unità di tempo alfluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;i) «pompa di calore» è un dispositivo o un impiantoche sottrae calore dall'ambiente esterno o da unasorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferi-sce all'ambiente a temperatura controllata;l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti»sono i valori di potenza massima e di rendimento di unapparecchio specificati e garantiti dal costruttore per ilregime di funzionamento continuo.2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, ledefinizioni dell'allegato A.

Art. 3. Ambito di intervento1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presentedecreto si applica agli edifici di nuova costruzione eagli edifici oggetto di ristrutturazione con le modalitàe le eccezioni previste ai commi 2 e 3.2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e perquanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cuiall'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale inrelazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previstidiversi gradi di applicazione:a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nelcaso di:1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi co-stituenti l'involucro di edifici esistenti di superficieutile superiore a 1000 metri quadrati;2) demolizione e ricostruzione in manutenzione stra-ordinaria di edifici esistenti di superficie utile supe-riore a 1000 metri quadrati;b) una applicazione limitata al solo ampliamento del-l'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risultivolumetricamente superiore al 20 per cento dell'inte-ro edificio esistente;c) una applicazione limitata al rispetto di specificiparametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel casodi interventi su edifici esistenti, quali:1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzionestraordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quan-to già previsto alla lettera a), numero 1;2) nuova installazione di impianti termici in edificiesistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;3) sostituzione di generatori di calore.3. Sono escluse dall'applicazione del presente decre-

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to le seguenti categorie di edifici:a) gli immobili ricadenti nell'ambi-to della disciplina della parte se-conda e dell'articolo 136, comma1, lettere b) e c), del decreto legi-slativo 22 gennaio 2004, n. 42, re-cante il codice dei beni culturali edel paesaggio;b) i fabbricati industriali, artigianalie agricoli non residenziali quandogli ambienti sono riscaldati per esi-genze del processo produttivo outilizzando reflui energetici del pro-cesso produttivo non altrimentiutilizzabili;c) i fabbricati isolati con una super-ficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

Nota all'art. 3:- Il testo delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 136 deldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, citato nelle pre-messe, è il seguente: «Art. 136 (Immobili ed aree di notevoleinteresse pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni diquesto Titolo per il loro notevole interesse pubblico:(omissis);b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizionidella Parte seconda del presente codice, che si distinguonoper la loro non comune bellezza;c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteri-stico aspetto avente valore estetico e tradizionale;(omissis)».

Art. 4. Adozione di criteri generali, di unametodologia di calcolo e requisiti della pre-stazione energetica1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, con uno o più decreti delPresidente della Repubblica, sono definiti:a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e irequisiti minimi finalizzati al contenimento dei con-sumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi dicui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nel-l'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici.Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installa-zione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degliimpianti termici per la climatizzazione invernale ed esti-va degli edifici, per la preparazione dell'acqua caldaper usi igienici sanitari e, limitatamente al settore ter-ziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;b) i criteri generali di prestazione energetica perl'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonchè perl'edilizia pubblica e privata, anche riguardo allaristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicatele metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzatial raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» edella destinazione d'uso degli edifici;c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamentoper assicurare la qualificazione e l'indipendenza de-gli esperti o degli organismi a cui affidare la certifica-zione energetica degli edifici e l'ispezione degli im-pianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti

ogni cinque anni e aggiornati infunzione dei progressi della tecni-ca.2. I decreti di cui al comma 1sono adottati su proposta del Mi-nistro delle attività produttive, diconcerto con il Ministro delle infra-strutture e dei trasporti e con ilMinistro dell'ambiente e della tu-tela del territorio, acquisita l'inte-sa con la Conferenza unificata,sentiti il Consiglio nazionale dellericerche, di seguito denominatoCNR, l'Ente per le nuove tecnolo-gie l'energia e l'ambiente, di se-guito denominato ENEA, il Consi-

glio nazionale consumatori e utenti, di seguito deno-minato CNCU.

Art. 5. Meccanismi di cooperazione1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con iMinistri dell'ambiente e della tutela del territorio e delleinfrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa con laConferenza unificata, promuove, senza nuovi o ulterio-ri oneri a carico del bilancio dello Stato, iniziative diraccordo, concertazione e cooperazione per l'attuazio-ne dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, anche conil supporto dell'ENEA e del CNR, finalizzati a:a) favorire l'integrazione della questione energeticoambientale nelle diverse politiche di settore;b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubbli-ca utilità;c) favorire la realizzazione di un sistema di ispezionedegli impianti all'interno degli edifici, minimizzandol'impatto e i costi di queste attività sugli utenti finali;d) sviluppare un sistema per un'applicazione integrataed omogenea su tutto il territorio nazionale della nor-mativa;e) predispone progetti mirati, atti a favorire la qualifica-zione professionale e l'occupazione.

Art. 6. Certificazione energetica degli edi-fici di nuova costruzione1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, gli edifici di nuova costruzione equelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sonodotati, al termine della costruzione medesima ed acura del costruttore, di un attestato di certificazioneenergetica, redatto secondo i criteri e le metodologiedi cui all'articolo 4, comma 1.2. La certificazione per gli appartamenti di un condomi-nio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell'apparta-mento interessato:a) su una certificazione comune dell'intero edificio, peri condomini dotati di un impianto termico comune;b) sulla valutazione di un altro appartamento rappre-sentativo dello stesso condominio e della stessatipologia.3. Nel caso di compravendita dell'intero immobile odella singola unità immobiliare, l'attestato di certifica-zione energetica è allegato all'atto di compravendita, in

Oltre che ai nuovi edifici, alla ri-strutturazioni di edifici superiori ai1000 m2 e agli ampliamenti superio-ri al 20% del totale, il Dlgs si appli-ca, per il rispetto dei parametri spe-cifici, anche alle ristrutturazioni to-tali o parziali e agli interventi dimanutenzione straordinaria dell’in-volucro.Il rifacimento di una copertura do-vrà quindi prevedere il rispetto del-la trasmittanza massima indicatadall’allegato C.

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AMBIENTE

10 POLIURETANO - Dicembre 2005

originale o copia autenticata.4. Nel caso di locazione, l'attesta-to di certificazione energetica èmesso a disposizione del con-duttore o ad esso consegnato incopia dichiarata dal proprietarioconforme all'originale in suo pos-sesso.5. L'attestato relativo alla certifica-zione energetica, rilasciato ai sen-si del comma 1, ha una validitàtemporale massima di dieci annia partire dal suo rilascio, ed è ag-giornato ad ogni intervento di ri-strutturazione che modifica la pre-stazione energetica dell'edificio odell'impianto.6. L'attestato di certificazione energetica compren-de i dati relativi all'efficienza energetica propri del-l'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori diriferimento, che consentono ai cittadini di valutare econfrontare la prestazione energetica dell'edificio.L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agliinterventi più significativi ed economicamente conve-nienti per il miglioramento della predetta prestazione.7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad usopubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica èaffisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogofacilmente visibile per il pubblico.8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto deiprogrammi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decretiadottati dal Ministero delle attività produttive il 20 luglio2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affis-sione dell'attestato di certificazione energetica in luo-go facilmente visibile al pubblico.9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, il Ministro delle attivitàproduttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente edella tutela del territorio, delle infrastrutture e dei tra-sporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosidelle metodologie di calcolo definite con i decreti di cuiall'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previ-sto nei commi precedenti, predispone Linee guidanazionali per la certificazione energetica degli edifi-ci, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi sempli-ficati che minimizzino gli oneri.

Art. 7. Esercizio e manutenzione degli im-pianti termici per la climatizzazione inver-nale e estiva1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di con-dominio, o per essi un terzo, che se ne assume laresponsabilità, mantiene in esercizio gli impianti eprovvede affinchè siano eseguite le operazioni di con-trollo e di manutenzione secondo le prescrizioni dellanormativa vigente.2. L'operatore incaricato del controllo e della manuten-zione degli impianti per la climatizzazione invernale edestiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto

della normativa vigente. L'opera-tore, al termine delle medesimeoperazioni, ha l'obbligo di redige-re e sottoscrivere un rapporto dicontrollo tecnico conformementeai modelli previsti dalle norme delpresente decreto e dalle norme diattuazione, in relazione alletipologie e potenzialità dell'impian-to, da rilasciare al soggetto di cuial comma 1 che ne sottoscrive co-pia per ricevuta e presa visione.

Art. 8. Relazione tecnica,accertamenti e ispezioni

1. La documentazione progettuale di cui all'articolo28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ècompilata secondo le modalità stabilite con decretodel Ministro delle attività produttive, di concerto con ilMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio, daadottare entro centottanta giorni dalla data di entra-ta in vigore del presente decreto, sentita la Conferen-za unificata.2. La conformità delle opere realizzate, rispetto alprogetto e alla relazione tecnica di cui al comma 1,deve essere asseverata dal direttore dei lavori, epresentata al Comune di competenza contestualmentealla dichiarazione di fine lavori. Il Comune dichiarairricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessanon è accompagnata dalla predetta asseverazione deldirettore lavori.3. Una copia della documentazione di cui al comma 1,è conservata dal Comune, anche ai fini degli accerta-menti previsti al comma 4.4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organi-smi esterni, qualificati e indipendenti, definisce lemodalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescri-zioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni incorso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data difine lavori dichiarata dal committente, volte a verificarela conformità alla documentazione progettuale di cui alcomma 1.5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4anche su richiesta del committente, dell'acquirenteo del conduttore dell'immobile. Il costo degli accerta-menti ed ispezioni di cui al presente comma è posto acarico dei richiedenti.

Nota all'art. 8:(...)

Art. 9. Funzioni delle regioni e degli entilocali1. Le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano provvedono all'attuazione del presente decre-to.2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza pe-riodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o ancheattraverso altri organismi pubblici o privati di cui siagarantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accerta-

Entro 120 giorni (5 febbraio 2006)Decreti relativi a:- criteri, metodologie di calcolo, pre-stazioni minime- requisiti professionali deicertificatori

Entro 180 giorni (6 aprile 2006)- Linee guida per la certificazione- Decreto sulle modalità della compila-zione della relazione tecnica

Entro 1 anno (8 ottobre 2006)Obbligo di certificazione energetica

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menti e le ispezioni necessarie all'osservanza dellenorme relative al contenimento dei consumi di energianell'esercizio e manutenzione degli impianti di clima-tizzazione e assicurano che la copertura dei costi av-venga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finalie l'integrazione di questa attività nel sistema delleispezioni degli impianti all'interno degli edifici previstoall'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004,n. 239, cosi' da garantire il minor onere e il minorimpatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, lecui metodologie e requisiti degli operatori sono previ-sti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono svoltesecondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblici-tà, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioniinquinanti;b) correggere le situazioni non conformi alle prescri-zioni del presente decreto;c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.3. Le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzareterritorialmente l'impegno degli enti o organismi pre-posti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici esugli impianti, nonchè per adempiere in modo piùefficace agli obblighi previsti al comma 2, possonopromuovere la realizzazione di programmi informaticiper la costituzione dei catasti degli impianti di climatiz-zazione presso le autorità competenti, senza nuovi omaggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso,stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti dicui all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni leprincipali caratteristiche del proprio impianto e le suc-cessive modifiche significative e per i soggetti di cuiall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le infor-mazioni relative all'ubicazione e alla titolarità degli im-pianti riforniti negli ultimi dodici mesi.4. Per gli impianti che sono dotati di generatori dicalore di età superiore a quindici anni, le autorità com-petenti effettuano, con le stesse modalità previste alcomma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo com-plesso comprendendo una valutazione del rendimen-to medio stagionale del generatore e una consulenzasu interventi migliorativi che possono essere correlati.5. Le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano riferiscono periodicamente alla Conferenzaunificata e ai Ministeri delle attività produttive, dell'am-biente e della tutela del territorio e delle infrastrutture edei trasporti, sullo stato di attuazione del presentedecreto.

Note all'art. 9:(...)

Art. 10. Monitoraggio, analisi, valutazionee adeguamento della normativa energeti-ca nazionale e regionale1. Il Ministero delle attività produttive, il Ministero del-l'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, per quantodi rispettiva competenza ed anche avvalendosi di ac-cordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici eprivati, provvedono a rilevare il grado di attuazione delpresente decreto, valutando i risultati conseguiti e pro-ponendo eventuali interventi di adeguamento normati-vo.2. In particolare, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano provvedono alle seguenti attività:a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informa-zioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia e laloro elaborazione su scala regionale per una cono-scenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoilivelli prestazionali di riferimento;b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione re-gionale e nazionale vigente, del raggiungimento degliobiettivi e delle problematiche inerenti;c) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attua-zione della legislazione di settore in termini diadempimenti burocratici, oneri posti a loro carico eservizi resi;d) valutazione dell'impatto del presente decreto e dellalegislazione di settore sul mercato immobiliare regio-nale, sulle imprese di costruzione, di materiali e com-ponenti per l'edilizia e su quelle di produzione e diinstallazione e manutenzione di impianti di climatizza-zione;e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadrolegislativo e regolamentare che superi gli ostacoli nor-mativi e di altra natura che impediscono il consegui-mento degli obiettivi del presente decreto;f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domandae all'offerta di energia del settore civile;g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e am-bientali dell'intero processo edilizio, con particolareattenzione alle nuove tecnologie e ai processi di pro-duzione, trasporto, smaltimento e demolizione;h) proposta di provvedimenti e misure necessarie auno sviluppo organico della normativa energetica na-zionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civi-le.3. I risultati delle attività di cui al comma 2 sono tra-smessi al Ministero delle attività produttive ed al Mini-stero dell'ambiente e della tutela del territorio, cheprovvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risul-tati di analoghe attività autonome a livello nazionale, alfine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario datrasmettere annualmente al Parlamento ad integrazio-ne della relazione prevista ai sensi dell'articolo 20della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonchè alla Confe-renza unificata. Il Ministero delle attività produttive ed ilMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio prov-vedono altresì al monitoraggio della legislazione negliStati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo diazioni in un contesto di metodologie ed esperienze ilpiù possibile coordinato, riferendone al Parlamentoed alla Conferenza unificata nell'ambito del quadroconoscitivo di cui al periodo precedente.

Nota all'art. 10:(...)

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Titolo IINORME TRANSITORIE

Art. 11. Requisiti della prestazione ener-getica degli edifici1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cuiall'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazioneenergetica degli edifici nella climatizzazione inverna-le ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energiaprimaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n.10, come modificata dal presente decreto, dalle nor-me attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.

Nota all'art. 11:(...)

Art. 12. Esercizio, manutenzione e ispezio-ne degli impianti termici1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cuiall'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumidi energia nell'esercizio e manutenzione degli im-pianti termici esistenti per il riscaldamento inverna-le, le ispezioni periodiche, e i re-quisiti minimi degli organismiesterni incaricati delle ispezionistesse sono disciplinati dagli arti-coli 7 e 9, dal decreto del Presi-dente della Repubblica del 26 ago-sto 1993, n. 412, e successivemodificazioni, e dalle disposizionidi cui all'allegato L.

Nota all'art. 12:(...)

Titolo IIIDISPOSIZIONI FINALI

Art. 13. Misure di accompagnamento1. Il Ministero delle attività produttive, predispone pro-grammi, progetti e strumenti di informazione, educa-zione e formazione al risparmio energetico.2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano lesinergie di competenza e di risorse dei pertinenti set-tori delle amministrazioni regionali e possono essererealizzati anche avvalendosi di accordi con enti tecnicoscientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli stessi pro-grammi e progetti hanno come obiettivo:a) la piena attuazione del presente decreto attraversonuove e incisive forme di comunicazione rivolte ai citta-dini, e agli operatori del settore tecnico e del mercatoimmobiliare;b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuolacon particolare attenzione alla presa di coscienza cheporti a modifiche dei comportamenti dei cittadini an-che attraverso la diffusione di indicatori che esprimo-no l'impatto energetico e ambientale a livello indivi-duale e collettivo. Tra questi indicatori, per immedia-tezza ed elevato contenuto comunicativo, si segnalal'impronta ecologica;

c) l'aggiornamento del circuito professionale e la for-mazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualifi-cazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasidel processo edilizio con particolare attenzione all'effi-cienza energetica e alla installazione e manutenzionedegli impianti di climatizzazione e illuminazione;d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti acui affidare il sistema degli accertamenti e delle ispe-zioni edili ed impiantistiche.3. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cuial comma 2, lettere a) e b), sono integrate nel pianonazionale di educazione e informazione sul risparmioe sull'uso efficiente dell'energia realizzato dal Ministe-ro delle attività produttive, di concerto con il Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi del-l'articolo 1 comma 119, lettera a), della legge 23 ago-sto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006.Gli strumenti predisposti nell'ambito di questa attivitàe i risultati raggiunti sono resi disponibili alle regioni ele province autonome di Trento e di Bolzano.4. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cuial comma 2, lettere c) e d) competono alle regioni ealle province autonome di Trento e Bolzano, che pos-sono provvedervi nell'ambito delle risorse umane, fi-

nanziarie e strumentali disponibilia legislazione vigente.

Nota all'art. 13:(...)

Art. 14. Copertura finanzia-ria1. All'attuazione del presente de-creto, fatta eccezione per le misu-re di accompagnamento di cui al-

l'articolo 13, comma 3, si dovrà provvedere con lerisorse umane, finanziarie e strumentali disponibili alegislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica.2. Agli oneri derivanti dalle misure di accompagna-mento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si prov-vede mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazionedi spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a),della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Nota all'art. 14(...)

Art. 15. Sanzioni1. Il progettista che rilascia la relazione di cui all'arti-colo 8 compilata senza il rispetto delle modalità stabi-lite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o unattestato di certificazione energetica senza il rispet-to dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4,comma 1, è punito con la sanzione amministrativapari al 30 per cento della parcella calcolata secondola vigente tariffa professionale.2. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettistache rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un atte-stato di certificazione energetica non veritieri, è pu-nito con la sanzione amministrativa pari al 70 per

Il Regime Transitorio fissa iparametri minimi che devonoessere rispettati fino alla data dientrata in vigore dei Decreti.Gli allegati sono quindi parteintegrante del Decreto Legislativoe sono già vigenti.

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cento della parcella calcolata se-condo la vigente tariffa professio-nale; in questo caso l'autorità cheapplica la sanzione deve darne co-municazione all'ordine o al collegioprofessionale competente per i prov-vedimenti disciplinari conseguenti.3. Il direttore dei lavori che omettedi presentare al Comunel'asseverazione di conformità del-le opere, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmen-te alla dichiarazione di fine lavori, è punito con lasanzione amministrativa pari al 50 per cento dellaparcella calcolata secondo vigente tariffa professio-nale; l'autorità che applica la sanzione deve darnecomunicazione all'ordine o al collegio professionalecompetente per i provvedimenti disciplinari conseguen-ti.4. Il direttore dei lavori che presenta al Comune laasseverazione di conformità delle opere di cui all'arti-colo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente laconformità delle opere realizzate rispetto al progettoed alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1,della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con lareclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500euro.5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobilia-re, l'amministratore del condominio, o l'eventuale ter-zo che se ne è assunta la responsabilità, che nonottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma1, è punito con la sanzione amministrativa non infe-riore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzio-ne, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativanon inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000euro. L'autorità che applica la sanzione deve darnecomunicazione alla Camera di commercio, industria,artigianato e agricoltura di appartenenza per i provve-dimenti disciplinari conseguenti.7. Il costruttore che non consegna al proprietario,contestualmente all'immobile, l'originale della certi-ficazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, èpunito con la sanzione ammini-strativa non inferiore a 5000 euroe non superiore a 30000 euro.8. In caso di violazione dell'obbli-go previsto dall'articolo 6, com-ma 3, il contratto è nullo. La nulli-tà può essere fatta valere solo dalcompratore.9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'arti-colo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità puòessere fatta valere solo dal conduttore.

Nota all'art. 15:(...)

Art. 16. - Abrogazioni e disposizioni finali1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9gennaio 1991, n. 10:

a) l'articolo 4, commi 1 e 2; l'arti-colo 28, commi 3 e 4; l'articolo29; l'articolo 30; l'articolo 33,commi 1 e 2; l'articolo 34, com-ma 3.2. Sono abrogate le seguenti nor-me del decreto del Presidentedella Repubblica 26 agosto 1993,n. 412:a) l'articolo 5, commi 1, 2 e 4;

l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8.3. È abrogato l'articolo 1 del decreto del Ministro del-l'industria, del commercio e dell'artigianato in data 6agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197del 24 agosto 1994, recante recepimento delle normeUNI attuative del decreto del Presidente della Repub-blica del 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamen-to per il contenimento dei consumi di energia degliimpianti termici degli edifici, e rettifica del valore limitedel fabbisogno energetico normalizzato.4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante delpresente decreto, sono modificati con decreto delMinistro delle attività produttive, di concerto con iMinistri dell'ambiente e della tutela del territorio edelle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenzaunificata, in conformità alle modifiche tecniche resenecessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte alivello comunitario a norma dell'articolo 13 della legge4 febbraio 2005, n. 11.

Note all’art. 16:(...)

Art. 17. Clausola di cedevolezza1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quintocomma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previ-sto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di compe-tenza esclusiva delle regioni e province autonome, lenorme del presente decreto e dei decreti ministerialiapplicativi nelle materie di legislazione concorrentesi applicano per le regioni e province autonome chenon abbiano ancora provveduto al recepimento della

direttiva 2002/91/CE fino alla datadi entrata in vigore della normati-va di attuazione adottata da cia-scuna regione e provincia auto-noma. Nel dettare la normativa diattuazione le regioni e le provinceautonome sono tenute al rispetto

dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e deiprincipi fondamentali desumibili dal presente decretoe dalla stessa direttiva 2002/91/CE.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, saràinserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi del-la Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spet-ti di osservarlo e di farlo osservare.Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005

Note all'art. 17:(...)

Tra gli articoli abrogati della legge10 è compreso anche l’art. 4 aicommi 1 e 2.Decade di conseguenza anche ilDecreto attuativo emanato dalMinistero delle Infrastrutture eTrasporti (D.M. 27/07/05)

Le Regioni e Province autonomesono tenute al rispetto dei principidel Decreto, ma possono emanareproprie normative più “virtuose”

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ALLEGATO A - (Articolo 2)

ULTERIORI DEFINIZIONI1. accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubbli-co diretto ad accertare in via esclusivamente documentaleche il progetto delle opere e gli impianti siano conformi allenorme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighistabiliti2. certificazione energetica dell'edificio il complessodelle operazioni svolte dai soggetti di cui all'articolo 4, comma1, lettera e), per il rilascio della certificazione energetica edelle raccomandazioni per il miglioramento della prestazioneenergetica dell'edifìcio;3. climatizzazione invernale o estiva è l'insieme di fun-zioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti me-diante il controllo, all'intemo degli ambienti, della temperaturae, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portatadi rinnovo e della purezza dell'aria.4. conduzione è il complesso delle operazioni effettuatedal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto,attraverso comando manuale, automatico o telematico per lamessa in funzione, il governo della combustione, il controlloe la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'im-pianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandoloove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantirele condizioni di comfort.5. controlli sugli edifici o sugli impianti sono le opera-zioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al finedi appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti el'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordina-ria o straordinaria;6. edificio adibito ad uso pubblico è un edificio nel qualesi svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di entipubblici;7. edificio di proprietà pubblica è un edificio di proprietàdello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri entipubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimentodelle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compresoquello di abitazione privata;8. esercizio e manutenzione di un impianto termicoè il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione diresponsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, inclu-dente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinariae controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza,di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardiaambientale;9. fabbisogno annuo di energia primaria per la clima-tizzazione invernale è la quantità di energia primaria glo-balmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenerenegli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regimedi attivazione continuo.10. fonti energetiche rinnovabili sono quelle definiteall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del29 dicembre 2003, n. 387.11. gradi giorno di una località è il parametro convenziona-le rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizza-to per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessarioper mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata;l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.12. impianto termico è un impianto tecnologico destinatoalla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con osenza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari oalla sola produzione centralizzata di acqua calda per glistessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione,distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi diregolazione e di controllo; sono compresi negli impianti ter-mici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono

considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchisono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la sommadelle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servi-zio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15kW.13. impianto termico di nuova installazione è un impian-to termico installato in un edificio di nuova costruzione o in unedificio o porzione di edificio antecedentemente privo di im-pianto termico.14. involucro edilizio è l'insieme delle strutture edilizie esterneche delimitano un edificio.15. ispezioni su edifici ed impianti sono gli interventi dicontrollo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qua-lificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato averificare che le opere e gli impianti siano conformi alle normevigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;16. manutenzione ordinaria dell'impianto termico sonole operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degliapparecchi e componenti che possono essere effettuate inluogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparec-chi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrez-zature e di materiali di consumo d'uso corrente,17. manutenzione straordinaria dell'impianto termicosono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'im-pianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigen-te mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisioneo sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termi-co.18. massa superficiale è la massa per unità di superficiedella parete opaca compresa la malta dei giunti esclusi gliintonaci, l'unità di misura utilizzata è il kg/m2.19. occupante è chiunque, pur non essendone proprietario,ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edifìcio e dei relativiimpianti tecnici.20. parete fittizia è la parete schematizzata in figura.

LOCALE 1Parete corrente

Parete fittizia

Parete corrente

20. ponte termico è la discontinuità di isolamento termicoche si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementistrutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro).21. ponte termico corretto è quando la trasmittanza termi-ca della parete fittizia (il tratto di parete estema in corrispon-denza del ponte termico) non supera per più del 15% latrasmittanza termica della parete corrente.22. potenza termica convenzionale di un generatore dicalore è la potenza termica del focolare diminuita della poten-za termica persa al camino in regime di funzionamento conti-nuo; l'unità di misura utilizzata è il kW.23. potenza termica del focolare di un generatore dicalore è il prodotto del potere calorifico inferiore del combu-stibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unitàdi misura utilizzata è il kW.24. proprietario dell'impianto termico è il soggetto che,in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel casodi edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati incondominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisichegli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal

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POLIURETANO - Dicembre 2005 15

presente regolamento sono da intendersi riferiti agli ammini-stratori.25. rendimento di combustione o rendimento termi-co convenzionale di un generatore di calore è il rap-porto tra la potenza termica convenzionale e la potenzatermica del focolare.26. rendimento globale medio stagionale dell'impian-to termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia termicautile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria dellefonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei disposi-tivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale diesercizio di cui all'art. 9 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della conversionedell'energia elettrica in energia primaria si considera l'equiva-lenza: 10 MJ = 1kWhe.27. rendimento termico utile di un generatore di calo-re è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenzatermica del focolare.28. ristrutturazione di un impianto termico è un insie-me di opere che comportano la modifica sostanziale sia deisistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientra-no in questa categoria anche la trasformazione di un impian-to termico centralizzato in impianti termici individuali nonché

la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari oparti di edificio in caso di installazione di un impianto termicoindividuale previo distacco dall'impianto termico centralizza-to.29. sostituzione di un generatore di calore è la rimozio-ne di un vecchio generatore e l'installazione di un altronuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla poten-za del generatore sostituito, destinato ad erogare energiatermica alle medesime utenze.30. superficie utile è la superficie netta calpestabile di unedificio.31. terzo responsabile dell'esercizio e della manu-tenzione dell'impianto termico è la persona fisica ogiuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dallenormative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica,economica, organizzativa, è delegata dal proprietario adassumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzio-ne e dell'adozione delle misure necessarie al contenimentodei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.32. trasmittanza termica flusso di calore che passa attra-verso una parete per m2 di superficie della parete e pergrado K di differenza tra la temperatura interna ad un localee la temperatura estema o del locale contiguo.

ALLEGATO B - (Articolo 4)METODOLOGIE DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1) Le metodologie di calcolo e di espressione, attraverso uno o più descrittori, della prestazione energetica degli edifici sonodefinite dai decreti di cui all’articolo 4 comma 1, tenendo conto di:

a) clima estemo e intemo;b) caratteristiche termiche dell’edificio;e) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria;d) impianto di condizionamento dell’aria e di ventilazione;e) impianto di illuminazione;f) posizione ed orientamento degli edifici;g) sistemi solari passivi e protezione solare;h) ventilazione naturale;i) utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a distanza.

ALLEGATO CREQUISITI DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1) FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA

Tabella 1. Valori limite per il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale per metroquadrato di superficie utile dell’edificio espresso in kWh/m2 anno

ZONA CLIMATICA

Rapporto A B C D E Fdi forma fino a a a a a a a a a oltredell’edificio 600 601 900 901 1400 1401 2100 2101 3000 300

S/V GG GG GG GG GG GG GG GG GG GGKwh/m2 Kwh/m2 Kwh/m2 Kwh/m2 Kwh/m2 Kwh/m2 Kwh/m2 Kwh/m2 Kwh/m2 Kwh/m2

<0,2 10 10 15 15 25 25 40 40 55 55

>0,9 45 45 60 60 85 85 110 110 145 145

I valori limite riportati in tabella 1 sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all’articolo 2 del decretodel Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove:a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l’estemo (ovvero verso ambienti non dotati di impianto diriscaldamento) il volume riscaldato V;b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfìci che lo delimitano.Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2 - 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climaticheriportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

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AMBIENTE

16 POLIURETANO - Dicembre 2005

2) TRASMITTANZA TERMICA DELLE STRUTTURE VERTICALI OPACHE

TABELLA 2.

VALORI LIMITE DELLA TRASMITTANZA TERMICA U DELLE STRUTTURE VERTICALI OPACHE ESPRESSA IN W/m2K

Zona climatica Dall’1 gennaio 2006 Dall’1 gennaio 2009

U (W/m2K) U (W/m2K)

A 0,85 0,72

B 0,64 0,54

C 0.57 0.46

D 0,50 0,40

E 0,46 0,37

F 0,44 0,35

3) TRASMITTANZA TERMICA DELLE STRUTTURE ORIZZONTALI OPACHE

TABELLA 3.

VALORI LIMITE DELLA TRASMITTANZA TERMICA U DELLE STRUTTURE ORIZZONTALI OPACHE ESPRESSA IN W/m2K

Zona climatica Dall’1 gennaio 2006 Dall’1 gennaio 2009

U (W/m2K) U (W/m2K)

A 0,80 0,68

B 0,60 0,51

C 0,55 0.44

D 0,46 0,37

E 0,43 0,34

F 0,41 0,33

Tabella 4a. Valori limite della trasmittanza termica Udelle chiusure trasparenti comprensive degli infissiespressa in W/m2K.

Zona climatica Dall’ 1 gennaio 2006 Dall’ 1 gennaio 2009U (W/M2K) U (W/M2K)

A 5,5 5,0

B 4,0 3,6

C 3,3 3,0

D 3,1 2,8

E 2,8 2,5

F 2,4 2,2

Tabella 4b. Valori limite della trasmittanza centraletermica U dei vetri espressa in W/m2K

Zona climatica Dall’ 1 gennaio 2006 Dall’ 1 gennaio 2009U (W/m2K) U (W/m2K)

A 5,0 5,0

B 4,0 3,0

C 3,0 2,3

D 2,6 2,1

E 2,4 1,9

F 2,3 1,6

5) Rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico

ng = (75 + 3 log Pn) %dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singoloimpianto termico, espressa in kW.

ALLEGATO DPREDISPOSIZIONI PER L’INTEGRAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI NELLE COPERTURE DEGLIEDIFICI E PER L’ALLACCIO ALLE RETI DI TELERISCALDAMENTO(...)

ALLEGATO ERELAZIONE TECNICA DI CUI ALL’ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10, ATTESTANTE LA RISPONDENZAALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI(...)

4) TRASMITTANZA TERMICA DELLE CHIUSURE TRASPARENTI

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POLIURETANO - Dicembre 2005 17

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AMBIENTE

18 POLIURETANO - Dicembre 2005

ALLEGATO FRAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO PER IMPIANTO TERMICO DI POTENZA MAGGIORE O UGUALE A 35 Kw(...)

ALLEGATO GRAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO PER IMPIANTO TERMICO DI POTENZA INFERIORE A 35 Kw(...)

ALLEGATO HVALORE MINIMO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE DEI GENERATORI DI CALORE(...)

ALLEGATO I. - (Articolo 11)REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1. Nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casiprevisti dall’ articolo 3, comma 2, lettere a) e b), siprocede in sede progettuale alla determinazione delfabbisogno annuo di energia primaria per la climatizza-zione invernale espresso in chilowattora per metro quadratodi superfìcie utile dell’edificio (kWh/m2 anno) e alla verificache lo stesso risulti inferiore ai valori riportati nellatabella 1 al punto 1 dell’allegato C al presente decreto.2. Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straor-dinaria, previsti all’articolo 3, comma 2, lettera e),numero 1, si applica quanto previsto ai commi 6, 7, e8.3. Nel caso di nuova installazione e ristrutturazioneintegrale di impianti termici, previsti all’articolo 3,comma 2, lettera e), numero 2, si applica quantoprevisto al comma 1, verificando che il fabbisognoannuo risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1al punto 1 dell’allegato C al presente decreto, aumen-tati del 50%. In alternativa, per i soli impianti di potenzainferiore a 100 kW, si può applicare quanto previsto alcomma 4.4. Nel caso di sostituzione di generatori di calore, prevista all’art. 3, comma 2, lettera e), numero 3, si intendono rispettatetutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell’ener-gia qualora coesistano le seguenti condizioni:

a) i nuovi generatori siano dotati della marcatura di rendi-mento energetico pari a tre o quattro stelle così comedefinito nell’allegato II del decreto del Presidente dellaRepubblica 15 novembre 1996, n. 660, e certificati con-formemente a quanto previsto nel decreto medesimo;b) la temperatura media del fluido termovettore in corri-spondenza delle condizioni di progetto sia non superiorea 60°C;e) siano presenti dispositivi per la regolazione automati-ca della temperatura ambiente nei singoli locali o nellesingole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioniuniformi, di cui al precedente comma 12;d) nel caso di installazioni di potenze nominali del focola-re maggiori o uguali a 35 kW, siano installati nuovi gene-ratori di potenza nominale del focolare non superiore del10% a quella dei generatori che vengono sostituiti.

In tutti gli altri casi di sostituzione di generatori di calore valequanto disposto dall’art. 5, comma 3, del decreto delPresidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 conl’integrazione del calcolo del fabbisogno annuo di energiaprimaria per la climatizzazione invernale, espresso per me-tro quadrato di superfìcie utile dell’edifìcio (kWh/m2 anno),conformemente al comma 1 del presente allegato e la verificache lo stesso risulti inferiore ai valori massimi riportati nellatabella 1 del punto 1 dell’allegato C al presente decreto.5. Nei casi previsti al comma 1, se gli edifici e le opere sonoprogettati e realizzati nel rispetto dei limiti fissati ai commi 6, 7

e 8, e per gli impianti termici è assicurato un rendimentomedio stagionale non inferiore al valore riportato al punto 5dell’allegato C al presente decreto, il calcolo del fabbisognoannuo di energia primaria può essere omesso, attribuendoall’edificio o porzione interessata il valore limite massimoapplicabile al caso specifico ai sensi del comma 1 citato. Lamedesima semplificazione può essere adottata per edificirealizzati con strutture verticali opache di trasmittanza supe-riore ai limiti stabiliti al comma 6 fino ad un massimo del 30%,purché si adottino contemporaneamente chiusure traspa-renti di trasmittanza inferiore almeno del 30% rispetto ai limitistabiliti al comma 8.6. Per tutte le categorie di edifici, così come classifi-cati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 deldecreto del Presidente della Repubblica 26 agosto1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valoredella trasmittanza termica (U) per le strutture opacheverticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volu-me riscaldato verso l’estemo, ovvero verso ambien-ti non dotati di impianto di riscaldamento, deve esse-re inferiore o uguale a quello riportato nella tabella 2al punto 2 dell’allegato C al presente decreto in funzionedella fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termiconon dovesse risultare corretto o qualora la progettazionedell’involucro edilizio non preveda la correzione dei pontitermici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nellatabella 2 al punto 2 dell’allegato C al presente decreto devo-no essere rispettati dalla trasmittanza termica media (paretecorrente più ponte termico). Nel caso di pareti opache verti-cali esteme in cui fossero previste aree limitate oggetto diriduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti) de-vono essere rispettati i limiti previsti nella tabella 2 al punto 2dell’allegato C al presente decreto con riferimento alla super-ficie totale di calcolo.7. Per tutte le categorie di edifici, così come classifi-cati in base alla destinazione d’uso all’art. 3 del de-creto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore dellatrasmittanza termica (U) per le strutture opache oriz-zontali o inclinate, a ponte termico corretto, delimi-tanti il volume riscaldato verso l’estemo, ovvero ver-so ambienti non dotati di impianto di riscaldamento,deve essere inferiore o uguale a quello riportato intabella 3 al punto 3 dell’allegato C al presente decretoin funzione della fascia climatica di riferimento.Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto oqualora la progettazione dell’involucro edilizio non preveda lacorrezione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanzatermica riportati nella tabella 3 al punto 3 dell’allegato C alpresente decreto devono essere rispettati dalla trasmittanzatermica media (parete corrente più ponte termico).Nel caso di strutture orizzontali sul suolo i valori di trasmittan-

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AMBIENTE

POLIURETANO - Dicembre 2005 19

za termica da confrontare conquelli in tabella 3 al punto 3 dell’al-legato C al presente decreto sonocalcolati con riferimento al siste-ma struttura-terreno.8. Per tutte le categorie di edifici,così come classificati in base alladestinazione d’uso all’art. 3 deldecreto del Presidente della Re-pubblica 26 agosto 1993, n. 412,ad eccezione della categoria E.8,il valore massimo della trasmit-tanza (U) delle chiusure traspa-renti, comprensive dell’infisso,deve rispettare i limiti riportati nellatabella 4a, con valore di trasmit-tanza centrale dei vetri inferioreo uguale ai limiti riportati in tabella4b, al punto 4 dell’allegato C alpresente decreto.9. Per gli edifici della catego-ria E1 da realizzarsi in zonaclimatica C, D, E ed F il valoredella trasmittanza (U) del di-visorio verticale tra alloggi ounità immobiliari confinantideve essere inferiore o ugua-le a 0,8 W/m2K.10. Per tutte le categorie di edifi-ci, così come classificati in basealla destinazione d’uso all’art. 3del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 agosto 1993, n.412, ad eccezione della catego-ria E.8, si procede alla verificadell’assenza di condensazionisuperficiali e interstiziali delle pa-reti opache. Qualora non esistaun sistema di controllo della umi-dità relativa interna, per i calcolinecessari, questa verrà assuntapari al 65% alla temperaturaintema di 20 °C.11. Per tutte le categorie diedifici, così come classificatiin base alla destinazioned’uso all’art. 3 del decreto delPresidente della Repubblica26 agosto 1993, n. 412, ad ec-cezione delle categorie E.5,E.6 e E.8, al fine di limitare ifabbisogni energetici per laclimatizzazione estiva e dicontenere la temperaturaintema degli ambienti, si pro-cede a verificare:

a) che siano presenti ele-menti di schermatura del-le superfici vetrate, estemio intemi, fissi o mobili, tali daridurre l’apporto di calore perirraggiamento solare, e chesiano efficaci;b) che, nelle zone climatiche A, B, C e D, nellelocalità dove il valore medio mensiledell’irradianza sul piano orizzontale Im,s, nelmese di massima insolazione, sia maggiore ouguale a 250 W/m, la massa superficiale Ms delle

pareti opache, verticali, oriz-zontali e inclinate, così comedefinita all’allegato A comma17, sia superiore a 230 kg/m2.Gli effetti positivi che si ottengonocon il rispetto dei suddetti valori dimassa superficiale delle pareti opa-che possono essere raggiun-ti, in alternativa, con l’utilizzodi tecnologie e materiali inno-vativi che permettano di con-tenere le oscillazioni dellatemperatura degli ambienti infunzione dell’andamento dell’irraggiamento solare. In tal casodeve essere prodotta una adeguatadocumentazione e certificazionedei materiali che ne attesti l’equiva-lenza con le soluzioni tradizionali.12. Per tutti gli edifici e gli impiantitermici nuovi o ristrutturati, è pre-scritta l’installazione di dispositiviper la regolazione automatica dellatemperatura ambiente nei singolilocali o nelle singole zone aventicaratteristiche di uso ed esposi-zioni uniformi al fine di non deter-minare sovrariscaldamento per ef-fetto degli apporti solari e degli ap-porti gratuiti interni. L’installazionedi detti dispositivi è aggiuntiva ri-spetto ai sistemi di regolazione dicui all’art. 7, commi 2, 4, 5 e 6 deldecreto Presidente della Repubbli-ca 26 agosto 1993, n. 412, e suc-cessive modifiche, e deve comun-que essere tecnicamente compati-bile con l’eventuale sistema di con-tabilizzazione.13. Nel caso di nuova costruzioneo ristrutturazione di edifici pubblicio privati conformemente all’artico-lo 3, comma 2, lettera a), è obbliga-toria la predisposizione delle ope-re, riguardanti l’involucro dell’edifi-cio e gli impianti, necessarie a fa-vorire il collegamento a reti diteleriscaldamento, ad impianti so-lari termici e impianti fotovoltaici e iloro allacciamenti agli impianti deisingoli utenti e alle reti. Il campo diapplicazione agli edifici esistenti ele modalità di predisposizione del-l’edificio in relazione alle singoletipologie di intervento sono indicatinel!’allegato D.14. Nel caso di edifici pubblici o aduso pubblico di nuova costruzionericadenti nelle tipologie elettivamen-te indicate, per l’applicazione dellefonti rinnovabili ed assimilate, al-l’allegato D del decreto del Presi-dente della Repubblica n. 412 del

26 agosto 1993, è obbligatoria l’installazione di impianti solaritermici per la produzione di acqua calda sanitaria. L’impiantodeve essere progettato e realizzato in modo da coprirealmeno il 50% del consumo annuo di energia termica richie-sta dall’utenza per la produzione di acqua calda sanitaria.

DPR n. 412 del 26 agosto 1993Art. 3

1. Gli edifici sono classificati in base alla lorodestinazione d’uso nelle seguenti categorie:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:E.1(1) abitazioni adibite a residenza concarattere continuativo, quali abitazioni civilie rurali, collegi, conventi, case di pena. ca-serme;E.1(2) abitazioni adibite a residenza conoccupazione saltuaria, quali case per va-canze, fine settimana e simili;E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione edattività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pub-blici o privati, indipendenti o contigui a costruzioniadibite anche ad attività industriali o artigianali,purché siano da tali costruzioni scorporabili aglieffetti dell’isolamento termico:

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cllniche o casedi cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibitia ricovero o cura di minori o anziani nonché lestrutture protette per l’assistenza ed il recuperodei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati aservizi sociali pubblici;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o diculto e assimilabili:

E.4(1) quali cinema e teatri, sale di riunioniper congressi;E.4(2) quali mostre, musei e biblioteche, luo-ghi di culto;E.4(3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali eassimilabili: quali negozi, magazzini di venditaall’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizio-ni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:E.6(1) piscine, saune e assimilabili;E.6(2) palestre e assimilabili;E.6(3) servizi di supporto alle attività sporti-ve;

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tuttii livelli e assimilabili;

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed ar-tigianali e assimilabili.

2. Qualora un edificio sia costituito da parti indivi-duali come appartenenti a categorie diverse, lestesse devono essere considerate separatamen-te e cioè ciascuna nella categoria che le compete.

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AMBIENTE

20 POLIURETANO - Dicembre 2005

L’eventuale impossibilità tecnica di rispettare la presente disposizione deve essere dettagliatamente motivata nella relazionetecnica di cui al comma 15.15. Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente allegato nella relazione attestante la rispondenza alleprescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell’art. 28, comma 1della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazionicompetenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agliarticoli 25 e 26 della stessa legge. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportatinell’allegato E. Ai fini della più estesa applicazione dell’art. 26, comma 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 negli Enti soggettiall’obbligo di cui all’ari 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraversoattestazione dì verifica sulla applicazione della norma predetta a tal fine redatta dal Responsabile per la conservazione e l’usorazionale dell’energia nominato.16. I calcoli e le verifiche di cui al presente allegato sono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi allemigliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a tale requisito le norme tecniche vigenti in materia, emanate dagli organismideputati a livello nazionale e comunitario, quali l’UNI e il CEN, nonché procedure e metodi di calcolo emanati da organismiistituzionali nazionali, quali le università, il CNR e l’ENEA. L’utilizzo di altri metodi è possibile, motivandone l’uso nella relazionetecnica di progetto di cui al comma 15, purché si dimostri che i risultati conseguiti risultino pari o migliori a quelli ottenibili con lenorme tecniche emesse dagli organismi precedentemente detti. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti hanno la facoltà di emanare, secondo le rispettive competenze, proprie istruzioni tecniche in materia.

ALLEGATO L. - (Articolo 12)REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI(...)

Primi commenti

Si poteva fare meglio...Il motivo di fondo che ostaco-la, solo in Italia, leggi efficaciin tema di isolamento termicodegli edifici sembra proprioessere lo spauracchio dell’ au-mento dei costi edificatori. Ep-pure gli interventi mirati al ri-sparmio energetico, oltre aprodurre un immediato bene-ficio ambientale, hanno untempo breve di ritorno del ca-pitale, a fronte di una duratadel risparmio lunga, nel casodell’isolamento termico, quan-to la vita stessa dell’edificio.Non un costo quindi, bensì uninvestimento a medio termineche i cittadini sono ben in gra-do di comprendere. Ma la lo-gica del “falso risparmio” distrutture poco o per niente iso-late è dura a morire e si leggeancora in molte parti del De-creto Legislativo.

Anzitutto i livelli di conducibilitàtermica delle strutture sonoancora troppo elevati, in par-ticolar modo nelle zone a cli-ma più temperato dove le esi-genze di benessere estivo nonpossono essere certo risoltecon il solo contributo dellamassa termica.Non si comprende poi la ne-cessità di prevedere nel regi-me transitorio di immediataapplicazione, 2006, valori ditrasmittanza superiori di circail 25% rispetto a quelli previstial 2009 (che comunque risul-tano meno restrittivi di quelliin vigore, e da tempo, in altriPaesi europei). Ciò significache per altri tre anni si con-sentirà di costruire o ristruttu-rare edifici poco efficienti. E,se è vero che la certificazioneenergetica penalizzerà gli edi-

fici di scarsa qualità, ciò nontoglie che questi continueran-no, per i prossimi 50-70 anni,a disperdere energia preziosae ad inquinare l’ambiente.Tra i punti poco qualificantidel decreto vanno poi segna-lati:- la strana possibilità di me-diare un peggioramento dellatrasmittanza delle struttureopache a fronte di un miglio-ramento della trasmittanza deiserramenti (peraltro fissate alimiti molto alti)- la scarsa attenzione alle esi-genze di benessere estivo chedeterminano importanti consu-mi con carichi di punta perico-losi per tutta l’economia delPaese.Si poteva senz’altro fare me-glio, ma se il meglio è nemicodel bene... accontentiamoci!

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POLIURETANO - Dicembre 2005 21

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22 POLIURETANO - Dicembre 2005

Quando aumentano le esigenze di isolamentotermico le differenze prestazionali dei diversimateriali acquistano un peso più rilevante.Nell’istogramma riportato si confrontano gli spes-sori necessari di diversi materiali isolanti perottenere un valore di U = 0,35 W/m2K.Le differenze sono evidenti: si va dallo spesso-re minimo di 69 mm, per una schiuma PUR/PIRcon rivestimenti impermeabili, ai 571 mm di la-terizio forato e porizzato installato con maltatermica speciale.Quello che preme sottolineare è che realizzareedifici con minor volume e, soprattutto, minorpeso di materiale significa ridurne l’impatto am-bientale sia in fase di costruzione che in quelladi demolizione.Un metro quadrato di isolante che garantisceun valore di U = 0,35 W/m2K pesa solo 2,59 kg

se realizzato in schiuma PUR/PIR, mentre arrivaa pesare 14,19 kg in sughero.A queste considerazioni si dovrebbe inoltre ac-costare un’approfondita valutazione delladurabilità e dell’efficienza dei diversi materialidurante l’intero ciclo di vita dell’edificio.

Nelle tabelle che seguono riportiamo dei calcoliindicativi della trasmittanza termica totale di al-cune strutture edilizie particolarmente diffuse.I valori di lambda utilizzati per le schiumepoliuretaniche sono quelli tipici e certificati deiproduttori associati ad ANPE.Per gli altri materiali si sono utilizzati valori nor-mativi o di letteratura tecnica.I valori di U limite sono quelli previsti dal Dlgs.192 per le zone climatiche F, E e D, a partiredall’1/1/2009.

Confronto prestazionale estrutture esemplificative

mm 69 80 100 100 114 129 129 257 571

Istogramma comparativo degli spessori di diversi materiali isolantinecessari ad ottenere il valore di:

U =0,35 W/m2K

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reta

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AMBIENTE

POLIURETANO - Dicembre 2005 23

Copertura a falda microventilatastruttura in legnoIsolamento con pannelli inpoliuretano con rivestimentiimpermeabili

spess. λ R U tot. U lim.metri W/mK m2K/W W/m2K 2009

res. liminare int. 0,130tavolato in legno 0,025 0,200 0,125z. F - pan. PUR/PIR 0,065 0,024 2,708 0,33 0,33z. E - pan. PUR/PIR 0,065 0,024 2,708 0,33 0,34z. D - pan. PUR/PIR 0,060 0,024 2,500 0,36 0,37coppi 0,015 1,000 0,015res. liminare est. 0,040

Copertura a falda microventilatastruttura in legnoIsolamento con pannelli inpoliuretano con rivestimentipermeabili

spess. λ R U tot. U lim.metri W/mK m2K/W W/m2K 2009

res. liminare int. 0,130tavolato in legno 0,025 0,200 0,125z. F - pan. PUR/PIR 0,070 0,028 2,500 0,33 0,33z. E - pan. PUR/PIR 0,070 0,028 2,500 0,33 0,34z. D - pan. PUR/PIR 0,065 0,028 2,321 0,35 0,37coppi 0,015 1,000 0,015res. liminare est. 0,040

Copertura a faldasolaio in laterocementoIsolamento con pannelliin poliuretano con rivestimentipermeabili

spess. λ R U tot. U lim.metri W/mK m2K/W W/m2K 2009

res. liminare int. 0,130intonaco in calce 0,015 0,800 0,019solaio in latero cemento 0,240 0,500 0,480barriera al vapore 0,003 0,500 0,006z. F - pan. PUR/PIR 0,065 0,028 2,321 0,33 0,33z. E - pan. PUR/PIR 0,065 0,028 2,321 0,33 0,34z. D - pan. PUR/PIR 0,060 0,028 2,143 0,35 0,37manto impermeabile 0,004 0,500 0,008coppi 0,015 1,000 0,015res. liminare est. 0,040

Copertura pianacon manto impermeabile a vistasolaio in elementi prefabbricati CLSIsolamento con pannelliin poliuretano con rivestimentipermeabili

spess. λ R U tot. U lim.metri W/mK m2K/W W/m2K 2009

res. liminare int. 0,130elementi cls 0,060 0,500 0,120barriera al vapore 0,003 0,500 0,006z. F - pan. PUR/PIR 0,070 0,028 2,500 0,32 0,33z. E - pan. PUR/PIR 0,065 0,028 2,321 0,33 0,34z. D - pan. PUR/PIR 0,060 0,028 2,143 0,36 0,37manti impermeabili 0,008 0,500 0,016res. liminare est. 0,040

Copertura piana o inclinatapannelli sandwich in schiumapoliuretanica(spessore medio considerandola grecatura)

spess. λ R U tot. U lim.metri W/mK m2K/W W/m2K 2009

res. liminare int. 0,130strato metallico 0,0005 50,000 0,000z. F - PUR/PIR 0,070 0,024 2,917 0,33 0,33z. E - PUR/PIR 0,070 0,024 2,917 0,33 0,34z. D - PUR/PIR 0,065 0,024 2,708 0,35 0,37strato metallico 0,0005 50,000 0,000res. liminare est. 0,040

Copertura in fibrocemento(o incapsulamentocemento-amianto)Isolamentocon poliuretano a spruzzo

spess. λ R U tot. U lim.metri W/mK m2K/W W/m2K 2009

res. liminare int. 0,130lastre fibrocemento 0,006 0,600 0,010z. F - Spruzzo PUR 0,080 0,028 2,857 0,33 0,33z. E - Spruzzo PUR 0,080 0,028 2,857 0,33 0,34z. D - Spruzzo PUR 0,075 0,028 2,679 0,35 0,37strato anti UV 0,003 0,400 0,008res. liminare est. 0,040

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AMBIENTE

24 POLIURETANO - Dicembre 2005

Parete perimetraleIntercapedine isolatacon pannelli in poliuretanocon rivestimenti impermeabili

spess. λ R U tot. U lim.metri W/mK m2K/W W/m2K 2009

res. liminare int. 0,130intonaco in calce 0,015 0,800 0,019tramezze in laterizio 0,080 0,360 0,222z. F - pan. PUR/PIR 0,045 0,024 1,875 0,35 0,35z. E - pan. PUR/PIR 0,045 0,024 1,875 0,35 0,37z. D - pan. PUR/PIR 0,040 0,024 1,667 0,38 0,40mattoni forati 0,200 0,360 0,556intonaco in calce 0,015 0,800 0,019res. liminare est. 0,040

Parete perimetraleIntercapedine isolatacon pannelli in poliuretanocon rivestimenti permeabili

spess. λ R U tot. U lim.metri W/mK m2K/W W/m2K 2009

res. liminare int. 0,130intonaco in calce 0,015 0,800 0,019tramezza in laterizio 0,080 0,360 0,222z. F- pan. PUR/PIR 0,055 0,028 1,964 0,34 0,35z. E - pan. PUR/PIR 0,050 0,028 1,786 0,36 0,37z. D - pan. PUR/PIR 0,045 0,028 1,607 0,39 0,40mattoni forati 0,200 0,360 0,556intonaco in calce 0,015 0,800 0,019res. liminare est. 0,040

Parete perimetraleIsolamento a cappottocon pannelli in poliuretanocon rivestimenti permeabili

spess. λ R U tot. U lim.metri W/mK m2K/W W/m2K 2009

res. liminare int. 0,130intonaco in calce 0,015 0,800 0,019mattoni forati 0,240 0,360 0,667intonaco in calce 0,015 0,800 0,019z. F- pan. PUR/PIR 0,055 0,028 1,964 0,35 0,35z. E - pan. PUR/PIR 0,050 0,028 1,786 0,37 0,37z. D - pan. PUR/PIR 0,045 0,028 1,607 0,40 0,40rasatura intonaco in calce 0,015 0,800 0,019res. liminare est. 0,040

Parete perimetraleIsolamento dall'internocon pannelli in poliuretanocon rivestimenti impermeabili

spess. λ R U tot. U lim.metri W/mK m2K/W W/m2K 2009

res. liminare int. 0,130intonaco in calce 0,015 0,800 0,019lastre in cartongesso 0,015 0,200 0,075z. F- pan. PUR/PIR 0,045 0,024 1,875 0,35 0,35z. E - pan. PUR/PIR 0,045 0,024 1,875 0,35 0,37z. D - pan. PUR/PIR 0,040 0,024 1,667 0,38 0,40mattoni forati 0,240 0,360 0,667intonaco in calce 0,015 0,800 0,019res. liminare est. 0,040

Parete perimetralepannelli sandwichin schiuma poliuretanica(spessore medio considerandola grecatura)

spess. λ R U tot. U lim.metri W/mK m2K/W W/m2K 2009

res. liminare int. 0,130strato metallico 0,0005 50,000 0,000z. F- PUR/PIR 0,065 0,024 2,708 0,35 0,35z. E - PUR/PIR 0,065 0,024 2,708 0,35 0,37z. D - PUR/PIR 0,060 0,024 2,500 0,38 0,40strato metallico 0,0005 50,000 0,000res. liminare est. 0,040

Primo solaio su locale non riscaldatoIsolamento conpannelli in poliuretanocon rivestimenti permeabili

spess. λ R U tot. U lim.metri W/mK m2K/W W/m2K 2009

res. liminare int. 0,130piastrelle ceramiche 0,010 1,200 0,008massetto in cemento 0,040 1,400 0,029strato impermeabile 0,002 0,500 0,004z. F- pan. PUR/PIR 0,065 0,028 2,321 0,33 0,33z. E - pan. PUR/PIR 0,065 0,028 2,321 0,33 0,34z. D - pan. PUR/PIR 0,060 0,028 2,143 0,35 0,37solaio in latero cemento 0,240 0,500 0,480intonaco in calce 0,015 0,800 0,019res. liminare est. 0,040

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NEWS

POLIURETANO - Dicembre 2005 27

Ecosostenibilità dei canalipreisolati in alluminio

È questo il titolo della re-lazione svolta dai respon-sabili tecnici della Soci-età P3 nell’ambito del con-vegno “Gli impianti nel-l’edilizia eco-sostenibile ebio-compatibile”, organiz-

zato da AICARR a Bologna il 13 ottobre scorso.La relazione sottolinea come, in questa fase diparticolare attenzione per i consumi energeticie gli impatti ambientali legati al settore dellecostruzioni, debba essere correttamente valu-tata la funzionalità, l’efficienza energetica e lasalubrità del sistema di distribuzione dell’ariatrattata dagli impianti di condizionamento.Sulla base di queste premesse sono state pre-sentate analisi di confronto prestazionale tratre tipologie di canalizzazione:- canale in lamiera zincata isolato con materas-sino in neoprene- canale in lamiera zincata isolato con materas-sino in lana di vetro- canale preisolato in pannelli in poliuretano.Per tutte le tipologie è stato ipotizzato il funzio-namento di un impianto aeraulico di circa 500m2 di superficie di canalizzazione, che erogauna portata di 9000-9500 m3/h, all’interno di unedificio di circa 600-650 m2 adibito a uffici. L’ana-lisi dei consumi, che ha considerato sia le di-spersioni energetiche estive che quelle inver-nali, evidenzia una miglior resa dei canalipreisolati in alluminio con componente isolantein schiuma poliuretanica, quantificabile in ri-sparmi superiori al 50% rispetto ai canali isolaticon neoprene e al 30% circa rispetto alla solu-zione in lana di vetro.Oltre alle considerazioni di carattere energeti-co, sono stati valutati anche gli aspetti di: isola-mento acustico, sicurezza in caso di incendio,biocompatibilità e qualità dell’aria, impatti eco-logici e ambientali. L’intera relazione è scaricabiledal sito http://www.poliuretano.it/news/canali.htm

Nuovo impianto Isolparma persistemi accoppiati di isolamento eimpermeabilizzazioneÈ stata inaugurata nella scorsa estate la nuovalinea produttiva Isolparma destinata all’accop-piaggio di materiali isolanti e manti impermeabilibituminosi. All’interno di una gamma produttiva

molto vasta vannosegnalate, oltre aitradizionali rotoli indoghe, alcune parti-colari soluzioni dipannelli preincisi svi-luppati per risponde-re al meglio alle esi-

genze applicative delle coperture in elementiprefabbricati in ca. (tegoli, microshed, ecc.).Le incisioni vengono realizzate su misura perconsentire una perfetta aderenza dell’isolantealla copertura, una rapida posa in opera e laconsistente riduzione di sfridi causati delle ope-razioni di taglio in cantiere.Tutte le novità produttive Isolparma, semprecaratterizzate dalla particolare vocazione del-l’azienda per il settore delle coperture e delleimpermeabilizzazioni, sono presentate all’inter-no del sito www.isolparma.it recentemente ag-giornato e ampliato con l’inserimento di impor-tanti sezioni: dai listini aggiornati, ai moduli d’or-dine, ad un’area riservata per le offerte specia-li.

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NEWS

POLIURETANO - Dicembre 2005 29

Brianza Plastica ha sviluppato un nuovo siste-ma costruttivo per unità abitative o polifun-zionali prefabbricate. L’idea di fondo, messa apunto in collaborazione con prestigiosi studi diprogettazione, è quella di sfruttare le prestazio-ni e la modularità di componenti prefabbricati,già presenti all’interno della gamma Brianza Pla-stica, in un contesto “anomalo” come quellodelle piccole unità modulari a guscio.La struttura portante in acciaio sfrutta le capa-cità della forma ad arco, mentre su travetti se-condari, che garantiscono la ventilazione, pog-giano i pannelli sandwich curvi Elycop realizzaticon spessore di 80 mm. La conformazione acarena e l’elevato isolamento termico ottimizzanol’efficienza energetica della struttura che puòessere resa autonoma con l’integrazione di pan-nelli solari e fotovoltaici.La modularità del sistema consente di suddivi-dere e ampliare l’unità di base (6,60x 8,0 metri)e di arricchirla con una vasta gamma di elemen-ti di complemento che consentono di ottenerediverse prestazioni in funzione delle diverse esi-genze d’uso.“L’Armadillo” è progettato per essere trasporta-to in container, montato ed eventualmentesmontato, con semplici e rapide operazioni.La valenza estetica del sistema rende“L’Armadillo” la soluzione ideale per moltepliciesigenze: dal villaggio turistico, alle unità mobi-li, alle case vacanze, ecc.Per saperne di più http://www.brianzaplastica.it

L’ARMADILLO:casa a guscio prêt à porter

Il nuovo Centro Sportivo diAldino (BZ) sceglie un superisolamento

Un strato iso-lante di 200mm di schiumaPolyiso proteg-ge la copertu-ra del nuovoCentro Sporti-vo commissio-nato dal Comu-ne di Aldino,

progettato dallo studio Aichner & SeidlArchitekten (Brunico, Bz) e realizzato dall’im-presa Bernard Bau (Montagna, Bz).L’isolamento termico, che da solo assicura allastruttura un valore di U uguale a 0,14 W/m2K edi R uguale a 7,14 m2K/W, è stato realizzatoutilizzando un doppio strato di pannelli Stiferiteda 100 mm di spessore.Sulla copertura piana, impermeabilizzata poi conun doppio strato di manti impermeabili bitumi-nosi, è stato posato un primo strato di pannelliStiferite Class S, rivestiti in fibra di vetro satura-ta, sormontato, a giunti sfalsati da uno strato dipannelli Stiferite Class B rivestiti sul lato a con-tatto con i manti bituminosi, da fibra di vetrosaturata e bitumata. Questo tipo di finitura èparticolarmente adatto alle applicazioni, a cal-do, degli strati impermeabili.

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NEWS

30 POLIURETANO - Dicembre 2005

La qualità della schiuma poliuretanica dipendeanche dalla precisione nella miscelazione deicomponenti e di conseguenza dall’affidabilitàdelle pompe e dalla correttezza delle misurazio-ni di portata.La società austriaca KRAL, rappresentata inItalia da De.Co.Sta. srl, ha sviluppato per ilsettore dei poliuretani due prodotti specifici:- i misuratori di portata KRAL, che raggiungonouna precisione di misura di ± 0.1 %, grazie allaprecisione di lavorazione delle viti e del corpo infusione. Il loro range di portata arriva fino a7500 l/min (1982 GPM) e sono molto adattianche per macchine per la produzione di poliu-retano a medio-bassa pressione: infatti nei KRALVolumeter® il fluido non subisce cambiamenti didirezione, ed è veicolato in modo laminare, conattriti e perdita di carico molto ridotti rispetto ad

Misuratori di portata e pompea viti speciali per poliuretani

altri sistemi di misura- le pompe KRAL veicolano i fluidi in modolaminare e uniforme grazie al principio di funzio-namento delle pompe a viti, per cui nel trasferi-mento del fluido non intervengono né turbolen-ze né compressioni. Ciò garantisce che i com-ponenti reagiscano esattamente alle condizioniprefissate.Le pompe KRAL sono disponibili anche congiunto magnetico che le rende ancor piùaffidabili: la tenuta ermetica garantisce che nonvi sia contatto tra il fluido e l’atmosfera, prero-gativa essenziale per fluidi sensibili, come gliisocianati, che reagiscono con l’ossigeno con-tenuto nell’aria. Le pompe KRAL con giuntomagnetico non necessitano quindi di fluidi ester-ni isolanti, utilizzati altrimenti per evitare il con-tatto con l’aria e la conseguente formazione dicristalli abrasivi sulle facce delle tenute mecca-niche, causa frequente di perdite dalle tenute. Ilrisultato è: grande affidabilità e sicurezza ope-rativa, manutenzione ridotta al minimo e lungadurata.Per saperne di più: www.decosta.it

Misuratori di portata KRAL: installazione senza condi-zionamento del flusso, a diretto contatto con altri com-ponenti.

Soci AggregatiSi è recentemente iscritta alla categoria deiSoci Aggregati ANPE la Società Polysystemsrl di Gallarate (Va).La Società opera nel settore della produzione ecommercializzazione di materiali e accessori perl’impermeabilizzazione.

La Società Cannon ha presentato il nuovo im-pianto mobile di schiumatura “A-mobile” svilup-pato per rispondere alle esigenze di realizza-zione o riparazione di isolamenti termici in situmediante iniezione di schiuma poliuretanica.L’impianto completamente automatizzato puòessere caricato in container ed è quindi parti-colarmente funzionale per le esigenze del set-tore della cantieristica navale e delle costruzio-ni in genere.

Impianto mobile perapplicazioni in situ

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Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigidoCorso A. Palladio n. 155 - 36100 Vicenza - tel. e fax 0444 327206

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SOCI ORDINARI

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DUNA CORRADINI SrlVia Modena - Carpi, 388 - 41019 Soliera (MO) tel. 059 893911 - www.dunacorradini.it

ISOLPARMA SrlVia Mezzavia, 134 - 35020 Due Carrare (PD)tel. 049 9126213 - www.isolparma.it

P3 SrlVia Don G. Cortese, 3 - 35010 Ronchi di Villafranca (PD)tel. 049 9070301 - www.p3italy.it

STIF SpaVia Brentelle, 11 - 31037 Ramon di Loria (TV) tel. 0423 485841- www.stif.com

STIFERITE SrlViale Navigazione Interna, 54 - 35129 Padova tel. 049 8997911 - www.stiferite.com

SOCI SOSTENITORI

BAYER Spa - Viale Certosa, 12620156 Milano (MI) - www.bayer.de

COIM Spa - Via Ricengo, 21/2326010 Offanengo (CR) - www.coimgroup.com

HUNTSMAN ITALY Srl - Via Mazzini, 5821020 Ternate (VA) - www.huntsman.com

SOCI AGGREGATI - ONORARI

CANNON AFROS Spa - Via G. Ferraris, 6521042 Caronno Pertusella (VA) - www.cannon.it

DELMAC Spa - Via Della Fisica, 16/1836016 Thiene (VI) - www.delmac.it

EIGENMANN & VERONELLI Spa - Via Wittgens, 320123 Milano - www.eigver.it

EURO. PAN Srl - Via Vegliaturo sn, Piano Lago87050 Figline Vegliaturo (CS) - www.europan.com

EURO POLIURETANI Sas - Via Castellana, 6835010 Trebaseleghe (PD) - www.europoliuretani.com

DEGUSSA GOLDSCHMIDT ITALIA Srl - Via Falconera, 726025 Falconera (CR) - www.goldschmidt.com

IMPIANTI OMS Spa - Via Sabbionetta, 420050 Verano Brianza (MI) - www.omsgroup.it

METECNO Spa - Via Cassino, 1920067 Tribiano (MI) - www.metecno.com

POLYSYSTEM Srl - Via San Rocco, 1421013 Gallarate (VA) - www.polysystem.it

PU. MA. Srl - Via Germania, 535020 Tribano (PD) - www.pumasrl.com

SILCART Srl - Via Spercenigo, 5 Mignagola31030 Carbonera (TV) - www.silcartcorp.com

TECNOPUR Srl - Via Caserta al Bravo, 18480144 Napoli (NA) - www.tecnopur.com