31
NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA Dott. Francesco Nesci 1

NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

NUOVO REGIME DI CASSA PER

CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

Dott. Francesco Nesci

1

Page 2: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

Regime di cassa– A chi si rivolge

• CONTRIBUENTI IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA – DITTE

INDIVIDUALI, SOC. PERSONE ETC.

2

PRESTAZIONI DI

SERVIZI CON

RICAVI < 400.000

EURO

CESSIONE DI BENI

CON RICAVI <

700.000 EURO

ATTIVITA’ MISTA SENZA

ANNOTAZIONE SEPARATA RICAVI

< 700.000 CON ANNOTAZIONE

SEPARATA RICAVI IN BASE AD

ATTIVITA’ PREVALENTE

Page 3: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

DAL 01.01.2017 DALLA COMPETENZA

ALLA CASSA PRINCIPIO DI COMPETENZA

Corrispettivi conseguiti e spese

documentate sostenute

PRINCIPIO DI CASSA REGIME

NATURALE

• Cessione di beni: data di

consegna o spedizione per i

beni mobili e data di stipula

per gli immobili;

• Prestazioni di servizi: data

ultimazione delle prestazioni

• Ricavi e proventi incassati espese sostenute

• Le componenti positive enegative assumeranno, diregola, rilievo in base almomento di effettivo incassoe pagamento

3

Page 4: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

Regime di cassa – momento

incasso/pagamento

• Valgono le stesse regole stabilite per i

professionisti, in ipotesi di pagamento del

corrispettivo con mezzi diversi dal contante, la

fattura si considera incassata «nel momento in

cui si consegue l'effettiva disponibilità delle

somme, ossia quando si riceve l'accredito sul

proprio conto corrente, indipendentemente dalla

sua formale conoscenza (Circ. AdE 1/2013).

4

Page 5: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

Regime di cassa – momento

incasso/pagamento - segue

• A) BONIFICO: si considera la data in cui il cedente haricevuto la disponibilità delle somme sul proprio contocorrente. Non rilevano né la data di valuta, né la datain cui viene impartito l'ordine di bonifico (circ. Ade38/2010);

• B) ASSEGNO: rileva il momento in cui il titolo di creditoentra nella disponibilità del percettore, momento chesi realizza con la consegna del titolo dal ricevente alcommittente. Non rileva, la circostanza che ilversamento sul conto corrente intervenga in unmomento successivo o in un diverso periodo d'imposta(Circ. AdE 38/2010)

5

Page 6: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

ART. 66 DPR N. 917/1986 – REGIME

CASSA = REGIME NATURALE

6

• Il reddito d’impresa dei soggetti che applicano il

regime di contabilità semplificata, è costituito dalla

differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo

85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti

nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute

nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività

d’impresa.

• Resta fermo il principio di competenza per taluni

componenti (ammortamenti, spese prestazioni di

lavoro, canoni leasing, oneri di utilità sociale etc.)

Page 7: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

Regime di cassa – determinazione del

reddito – IN REALTA’ UN CRITERIO MISTO

7

In sostanza il criterio di cassa riguarda le principali operazioni attive

e passive dell’impresa (vendite, prestazioni e acquisti) mentre le

altre componenti di reddito rilevano secondo la competenza

CASSA COMPETENZA

ricavi e proventi percepiti

(caratteristici)

spese sostenute

Ammortamenti

TFR

Spese prestazioni di lavoro

Canoni di leasing

Perdite su crediti

Plusvalenze e Minusvalenze

Sopravvenienze

Autoconsumo

Oneri di utilità sociale

Spese di manutenzione

(probabile)

Page 8: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

Regime di cassa - no salti o

duplicazioni di imposta

• al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione,

nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto

alla determinazione del reddito delle imprese minori a

un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario, e

viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno

già concorso alla formazione del reddito, in base alle

regole del regime di determinazione del reddito

d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella

determinazione del reddito degli anni successivi

8

Page 9: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

Regime di cassa – Aspetti critici

GESTIONE RIMANENZE FATTURE DA EMETTERE/RICEVERE

• A partire dal periodo diimposta 2017 i contribuentiin contabilità semplificatanon dovranno più rilevare lerimanenze finali dimagazzino.

• Si creerà per il periodo 2017un effetto «distorsivo» inquanto dal reddito 2017 sidovranno scomputare lerimanenze finali rilevate nel2016 possibile perdita diesercizio

• Dal periodo di imposta 2017 non

potranno più essere

contabilizzati ricavi per fatture

da emettere o costi per fatture

da ricevere;

• Attenta valutazione entro il

31/12

9

Page 10: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

Regime di cassa e perdite

• Le perdite delle imprese in regime di contabilità

semplificata sono compensabili con i redditi di

altra natura dichiarati nello stesso anno

impossibilità di riporto negli anni successivi

• PARADOSSO! Nel caso di contribuente che nel 2017

avrà rimanenze iniziali elevate a causa del

passaggio di regime (da competenza a cassa)

l’eventuale perdita di periodo non potrà essere

riportata in avanti

10

Page 11: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

Esempio

• Magazzino al 31/12/2016 € 80.000

• Acquisti 2017 € 150.000

• Vendite 2017 € 200.000

• Magazzino 2017 NON CONTABILIZZATO € 60.000

• -80.000 R.I. al 01/01/2017

• -150.000

• +200.000

• -30.000 Perdita 2017 NON RIPORTABILE

11

Page 12: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

Regime di cassa e IRAP

• Regole di tassazione ai fini IRAP mutuate dalle

II.DD.

◦TASSAZIONE PER CASSA

12

Page 13: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

Regime di cassa nuovi obblighi

contabili – art. 18 DPR 600/1973• Annotare analiticamente e cronologicamente in apposito registro i

ricavi percepiti e incassati, e i costi sostenuti e pagati, conapposita annotazione delle componenti positive e negative noniscritte in detti registri.

• In particolare occorre annotare cronologicamente in un appositoregistro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:

• › il relativo importo;• › le generalità, l'indirizzo e il Comune di residenza anagrafica del

soggetto che effettua il pagamento;• › gli estremi della fattura o di altro documento emesso.• Devono inoltre essere annotate cronologicamente in diverso

registro e con riferimento alla data di pagamento, le spesesostenute nell'esercizio. Gli altri componenti positivi e negativi direddito (es. ammortamenti, plusvalenze e minusvalenze) devonoessere annotati nei medesimi registri entro il termine dipresentazione della dichiarazione dei redditi.

13

Page 14: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

Regime di cassa nuovi obblighi contabili –

una prima alternativa - NO OPZIONE

• È inoltre previsto che i registri tenuti a fini Iva possano

sostituire il citato registro cronologico degli incassi e

pagamenti, qualora vi siano iscritte separate

annotazioni delle operazioni non soggette a

registrazione Iva e qualora si riporti l'importo

complessivo delle operazioni che non hanno generato

incassi e pagamenti con indicazione delle fatture cui le

operazioni stesse si riferiscono.

14

Page 15: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

REGIME PER CASSA – POSSIBILI

ALTERNATIVE• OPZIONE PER LA CONTABILITA’

ORDINARIA

• OPZIONE PER IL CRITERIO

DELLE REGISTRAZIONI

• SCELTA DA VALUTARE

15

DETERMINAZIONE DEL

REDDITO IN BASE AL

PRINCIPIO DI COMPETENZA -

OPZIONE IN DICHIARAZIONE

VINCOLANTE PER 3 ANNI

OPZIONE TRIENNALE - IL

CONTRIBUENTE PUO’ TENERE I

REGISTRI IVA SENZA ANNOTAZIONE DI

INCASSI/PAGAMENTI. LA DATA DI

REGISTRAZIONE COINCIDE CON

INCASSO/PAGAMENTO

Page 16: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

Regime di cassa nuovi obblighi

contabili – Metodo delle registrazioni

• Tale metodo rappresenta un’indubbia semplificazione, ma rischia di creare delle

distorsioni.

• La norma fa, infatti, riferimento alla registrazione ai fini Iva, per cui:

• › fatture emesse registrazione ai fini Iva entro 15 giorni (pur dovendo concorrere

alla liquidazione dell'imposta secondo la regola dell'esigibilità);

• › fatture di acquisto nessun termine per la registrazione, che però costituisce

esclusivamente un onere per poter esercitare il diritto alla detrazione (2 anni).

• Pertanto, stando al tenore letterale della norma, potrebbe essere possibile:

• fattura emessa al 28/12 dell’anno «n» registrata nell’anno «n+1» tali ricavi

parteciperanno alla determinazione del reddito nell'esercizio successivo (ancorché

effettivamente incassate a dicembre!);

• annotare e, conseguentemente, dedurre nell'esercizio "più conveniente", le fatture

di acquisto, prescindendo dal concreto momento del pagamento

16

Page 17: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

Regime di cassa – Sintesi opzioni

contabili

17

Page 18: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

Regime di cassa conferme/chiarimenti

TELEFISCO

• Servizi incassati nel 2017 di competenza 2016 ==>IRRILEVANTI nel 2017

• Plus/Minus e sopravvenienze ==> deducibili percompetenza

• Opere di durata ultrannuale ==> Rimanenze finali2016 interamente a costo nel 2017

• Leasing, spese prestazioni di lavoro e oneri utilitàsociale ==> principio di competenza

• Criterio della registrazione ==>Registrazione ai finiIVA della fattura di acquisto entro 2 anni coincidecon la deduzione del costo ai fini delle imposte

18

Page 19: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

NOVITA’ IN MATERIA DI IVA

Dott. Francesco Nesci

19

Page 20: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

Nuovi adempimenti 2017

Spesometro trimestrale Comunicazioni IVA trimestrali

• invio trimestrale dei dati di tutte le

fatture emesse, ricevute e

registrate (comprese le bollette

doganali), nonché delle relative

note di variazione

(indipendentemente dal valore)

• invio trimestrale dei dati delle

liquidazioni periodiche IVA (sia per i

soggetti “mensili” sia per quelli

“trimestrali”) anche nell’ipotesi di

liquidazione a credito

20

Adempimento -

Comunicazione

Termine

di presentazione per l’anno 2017

Nuovo Spesometro trimestrale

25/07/2017

30/11/2017

28/02/2018

Liquidazioni periodiche IVA

31/05/2017

16/09/2017

30/11/2017

28/02/2018

Page 21: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

Nuovi adempimenti 2017 - contenuto

• I dati comprendono almeno:

• dati della controparte;

• data e numero fattura;

• base imponibile;

• aliquota applicata;

• ammontare dell'imposta;

• tipologia di operazione

21

Page 22: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

Nuovi adempimenti 2017 - sanzioni

22

Sanzioni

Infedele od omessa

comunicazione delle liquidazioni

periodiche IVA

Da € 500 ad € 2.000. Le

sanzioni sono ridotte alla metà

nel caso in cui le irregolarità

vengano sanate entro i 15

giorni successivi rispetto alla

scadenza.

Infedele od omessa

comunicazione dei dati analitici

delle fatture attive e passive

€ 2 per ciascuna fattura, entro

il limite massimo di € 1.000

per trimestre. Le sanzioni sono

ridotte alla metà ed entro il

limite massimo di € 500, nel

caso in cui le irregolarità

vengano sanate entro i 15

giorni successivi rispetto alla

scadenza.

Page 23: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

Nuovi adempimenti 2017 –

soppressione altri adempimenti

• La comunicazione di tali dati (spesometro e liquidazioni IVA)comporta la soppressione dal 2017 dei seguentiadempimenti:

• 1. la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulatidalle società di leasing, e dagli operatori commerciali chesvolgono attività di locazione e di noleggio (art.7,dodicesimocomma, del DPR 605/1973);

• 2. la trasmissione degli elenchi Intrastat limitatamente agliacquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti stabilitiin un altro Stato membro dell'UE (solo dati fiscali);

• 3. la comunicazione annuale delle operazioni con i PaesiBlack List (art.1 commi da 1 a 3 del Dl 40/2010). Lacomunicazione va ancora effettuata per le operazionieffettuate nel periodo d'imposta 2016.

23

Page 24: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

Nuovi adempimenti 2017 – Chiarimenti

TELEFISCO

• Probabili 2 sole trasmissioni per il solo 2017;

• Nessun obbligo di trasmissione per le operazioni

attive e passive che non devono essere

documentate da fattura a prescindere

dall’importo;

• Esonero solo per produttori agricoli minori delle

zone montane e forfettari;

• Le operazioni certificate da scontrino non

vanno comunicate

24

Page 25: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

Lettere di intento – novità da marzo

Fino al 28/02/2017 Dal 01/03/2017

• L’esportatore abituale potràinviare la Dichiarazioned’Intento ai propri fornitoricontinuando ad utilizzarel’attuale modello;

• La Dichiarazione d’Intentopotrà riguardare:

• un determinato periodo ditempo;

• una singola operazione,specificandone l’ammontare;

• acquisti fino a concorrenza diun determinato importo.

• L’esportatore abituale sarà

tenuto ad utilizzare il nuovo

modello della Dichiarazione

d’Intento;

• La Dichiarazione d’Intento

potrà riguardare:

• una singola operazione,

specificandone l’ammontare;

• acquisti fino a concorrenza di

un determinato importo

25

Page 26: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

Lettere di intento – novità da marzo

• ATTENZIONE:• Se, prima del 28 febbraio 2017, ci si è avvalsi dell’attuale versione del

modello con indicazione di un periodo di tempo che va oltre dettotermine, la Dichiarazione d’Intento cessa di avere effetto alla fine ditale mese. Pertanto, se l’esportatore abituale vorrà ancora acquistaresenza pagamento dell’IVA dal 1° marzo, dovrà necessariamentepresentare il nuovo modello.

• Al contrario, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 120/E/2016, haconfermato la validità degli attuali modelli dichiarativi emessi prima del28 febbraio 2017 per singole operazioni o a importo fisso che non siano“esauriti” a tale data.

• Confermata anche la necessità, da parte dell’esportatore abituale, di unanuova lettera d’intento qualora si voglia incrementare l’importo degliacquisti non imponibili IVA.

26

Page 27: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

IVA servizi immobiliari – art. 7-quater

27

Page 28: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

IVA servizi immobiliari – Regolamento UE

1042/2013 entrato in vigore dal 01.01.2017

28

• Si considerano beni immobili

Page 29: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

IVA servizi immobiliari – definizioni

29

• I servizi relativi a beni immobili comprendono soltanto i

servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto

con tali beni. Si considera che presentino nesso

sufficientemente diretto con beni immobili i servizi:

• a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento

costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per

la sua prestazione;

• b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per

oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene.

Page 30: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

IVA servizi immobiliari – Alcuni esempi

30

• Edificazione di strutture permanenti sul suolo; Edificazione di un fabbricato sul suolononché lavori di costruzione e demolizione;

• Lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti compresii lavori di pulizia (interna ed esterna);

• prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene;• rilevamento e valutazione del rischio e dell’integrità di beni immobili (es. quelli forniti

dai periti alle compagnie di assicurazione per la determinazione delle condizioni di uncontratto di assicurazione su un fabbricato);

• valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi, per stabilire il valore di unimmobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell’ambito dicontroversie;

• Locazione finanziaria di beni immobili e servizi di magazzinaggio;• prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga;• l’intermediazione nella vendita, locazione finanziaria o locazione di beni immobili e

nella costituzione o nel trasferimento di determinati diritti su beni immobili o dirittireali su beni immobili;

• servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o altrasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili(assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contrattidi compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qualora lasottostante operazione che dà luogo all’alterazione giuridica della proprietà non siaportata a compimento. Nella fattispecie in esame rientrano anche i servizi legali checonsistono nella stesura di un contratto.

Page 31: NUOVO REGIME DI CASSA PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA · Regime di cassa e perdite •Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi

Note variazione e procedure

concorsuali – TUTTO COME PRIMA!

LEGGE BILANCIO 2016 LEGGE BILANCIO 2017

• Per le procedure aperte

dall’01/01/2017 possibilità di

emettere la nota di variazione

IVA a partire dal momento in

cui l’acquirente/committente

è assoggettato a procedure

concorsuali;

• Abrogazione norme introdotte

dalla legge Bilancio 2016,

• Di fatto le disposizioni di

maggior favore introdotte

dalla Legge Bilancio 2016 non

troveranno applicazione.

• Note di variazione solo alla

chiusura della procedura.

31