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A cura del Dott. Ernesto Gatto IL MODELLO UNICO 2015: NOVITA’ E ASPETTI CRITICI

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A cura del Dott. Ernesto Gatto

IL MODELLO UNICO 2015:

NOVITA’ E ASPETTI CRITICI

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MODALITA’ DI RIPORTO DELLE

PERDITE IN AMBITO FISCALE

ESTENSIONE MONITORAGGIO PER

SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMICA

IL CREDITO D’IMPOSTA SUGLI

INVESTIMENTI

INDICE DEGLI ARGOMENTI

DEDUCIBILITA’ DELLE PERDITE SU

CREDITI DI MODESTO IMPORTO

INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI

NEL LIMITE DEL 30% DEL ROL

REGIME DEI MINIMI E REGIME

FORFETTARIO A CONFRONTO

IL POTENZIAMENTO DELL’ACE E IL

CREDITO D’IMPOSTA IRAP

SOGGETTIVITA’ IRAP PER I

SOGGETTI DI RIDOTTE DIMENSIONI

RILEVANZA DELLA DURATA

CONTRATTUALE NEL LEASING

LE NOVITA’ DELLA DICHIARAZIONE

IRAP 2015

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DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER I

CONTRIBUENTI MINIMI E CARATTERISTICHE

DEL NUOVO REGIME FORFETTARIO

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IL REGIME DEI MINIMI HA UNA DURATA MASSIMA DI CINQUE

ANNI PER LE ATTIVITÀ INIZIATE DAL 2008

IL REGIME PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN OGNI CASO SINO AL

COMPIMENTO DEL 35^ ANNO DI ETÀ

LA RECENTE LEGGE 27.2.2015 N.11 HA PROROGATO A TUTTO

IL 2015 LA FACOLTÀ DI OPZIONE

LA DURATA DEL REGIME

IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

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SONO CONSIDERATI TALI GLI IMPRENDITORI ED I

PROFESSIONISTI CHE NELL’ANNO PRECEDENTE (2013):

hanno conseguito ricavi o

compensi ragguagliati ad anno

inferiori a € 30.000

non hanno effettuato cessioni

all’esportazione

non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato

(compresi l.a.p.)

I REQUISITI DEI MINIMI

IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

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E CHE NEL TRIENNIO PRECEDENTE (2011 – 2013):

non hanno acquistato (anche in locazione) beni strumentali per un

ammontare complessivo > € 15.000

Valgono i corrispettivi pagati nel triennio e non il costo sostenuto

dalla società concedente o il valore del bene

I REQUISITI DEI MINIMI

IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

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PER I SOGGETTI CHE AVENDO INIZIATO L’ATTIVITÀ DAL 2014

HANNO DIMENTICATO DI BARRARE LA CASELLA “B” SULLA

DICHIARAZIONE D’INIZIO ATTIVITÀ (MOD. AA9/8)

È consentito adottare il regime dei minimi se hanno adottato un

comportamento concludente

IL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE

IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

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NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO MINIMO

LE CAUSE DI ESCLUSIONE DAL REGIME

chi opera in regime speciale IVA

(ad eccezione degli agricoltori)

chi opera nelle costruzioni edilizie

o nel commercio di mezzi di

trasporto nuovi

il soggetto

non residente

il socio al 31.12.2014 di società di

persone o srl in regime di

trasparenza

IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

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NON ADDEBITANO IVA IN FATTURA E NON

DETRAGGONO IVA SU ACQUISTI

versano entro il 16 del mese

successivo l’IVA sugli acquisti

intra e sugli altri acquisti in

reverse charge

versano l’IVA su rimanenze e

beni ammortizzabili in caso di

transito dal regime

ordinario IVA

dopo aver integrato la fattura di

acquisto con

l’importo dell’IVA

in unica soluzione o in 5 rate

annuali senza interessi (codice

6497)

LE MODALITÀ DI FATTURAZIONE

IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

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IL MINIMO PAGA IL 5% A TITOLO DI IMPOSTA SOSTITUTIVA

DELL’IRPEF E DELL’IRAP E NON SUBISCE RITENUTE D’ACCONTO

La determinazione del reddito è

analitica

Si applica il criterio di cassa (no

ammortamenti)

contributi previdenziali deducibili

nel quadro LM

l’IVA indetraibile si deduce dal

reddito

LE MODALITÀ DI TASSAZIONE

IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

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ESONERO DALLA

DICHIARAZIONE IVA E

DAGLI STUDI DI SETTORE

ESONERO DALLA TENUTA

DEI REGISTRI CONTABILI

ED IVA

Resta obbligo

scontrino/ricevuta fiscale

Numerare e conservare i

documenti

LE SEMPLIFICAZIONI FORMALI

IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

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DALLO STESSO ANNO SE

INCASSI SUPERIORI A € 45.000

DALL’ANNO SUCCESSIVO IN

CASO DI PERDITA REQUISITI

O INCASSI TRA € 30.000

E € 45.000

In caso di fuoriuscita immediata dal regime è necessario riliquidare l’IVA

per la frazione d’esercizio antecedente mediante scorporo incassi e

versamento dell’imposta

LA FUORIUSCITA DAL REGIME

IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

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CHIARIMENTO DI CUI ALLA RISOLUZIONE 123/E/2010

LE REGOLE PER IL RIPORTO DELLE PERDITE

Le perdite che si generano nell’applicazione del regime dei minimi, in caso

di fuoriuscita dal regime possono essere riportate negli esercizi successivi

in deduzione degli utili maturati in regime ordinario o semplificato

IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

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I CONTRIBUENTI MINIMI NON APPLICANO LE

REGOLE DEL TUIR E QUINDI, AD ESEMPIO:

PER LE IMPRESE

deduzione integrale costi

aggiornamento, ristoranti,

alberghi & spese rappresentanza

deduzione integrale spese

rappresentanza & spese di

manutenzione

PER I PROFESSIONISTI

LA DEDUZIONE DEI COSTI

IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

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IL QUADRO LM IN UNICO PF 2015

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Diviene il regime naturale per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o

professioni di ridotte dimensioni (salvo opzione per il regime ordinario iva e irpef)

Ricavi conseguiti (o compensi percepiti): non superiori ai limiti indicati in modo

differenziato per le diverse categorie economiche e da ragguagliare ad anno;

Sostenimento di costi per lavoro dipendente: ammontare annuo non superiore a €

5.000 lordi;

Spese per beni strumentali non superiori a € 20.000, al lordo degli ammortamenti (non

rilevano gli immobili ed i beni < € 516,82);

Prevalenza del reddito di lavoro autonomo su quello (eventuale) di lavoro dipendente

o assimilato (tranne nel caso in cui la somma dei redditi è < € 20.000).

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IL NUOVO REGIME FORFETTARIO DAL 2015

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Possesso di partecipazioni in società di persone, associazioni tra

professionisti o Srl trasparenti in contemporanea con l’attività

d’impresa/lavoro autonomo;

Esercizio di un’attività in regime speciale IVA ovvero in regimi forfetari di

determinazione del reddito;

Soggetti residenti al di fuori dell’Unione Europea;

Soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o

terreni.

CIRCOSTANZE CHE NON CONSENTONO L’ACCESSO

AL NUOVO REGIME FORFETTARIO

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IL NUOVO REGIME FORFETTARIO DAL 2015

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ATTIVITA' SOGLIA RICAVI REDDITIVITA'

Industrie alimentari e bevande € 35.000,00 40%

Commercio ingrosso/dettaglio € 40.000,00 40%

Commercio ambulante alimentari € 30.000,00 40%

Commercio ambulante altri prodotti € 20.000,00 54%

Costruzioni e attività immobiliari € 15.000,00 86%

Intermediari del commercio € 15.000,00 62%

Ristoranti e alberghi € 40.000,00 40%

Attività professionali € 15.000,00 78%

Altre attività economiche € 20.000,00 67%

IL NUOVO REGIME FORFETTARIO DAL 2015

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IL CALCOLO DELLE IMPOSTE

Ricavi

Imponibile

Ricavi

x

Coefficiente =

Reddito

Reddito

X

15% =

Imposta

sostitutiva

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Il reddito netto è ulteriormente ridotto di 1/3 nei primi tre anni di attività

IL NUOVO REGIME FORFETTARIO DAL 2015

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IL REGIME CONTRIBUTIVO

Regola generale

Regole ordinarie per

imprenditori e professionisti

Regime opzionale per artigiani o

commercianti

No minimali INPS ma soltanto

importi a percentuale a giugno e

novembre

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I contributi previdenziali obbligatori versati sono deducibili dal reddito di

lavoro autonomo e non dal reddito complessivo

La Circ. 29/2015 dell’INPS pone il

termine del 28/02 di ogni anno

per l’opzione

E comunica la non cumulabilità

con altri benefici (ad es. riduz.

50% per pensionati over 65)

IL NUOVO REGIME FORFETTARIO DAL 2015

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Forfait e lavoro dipendente

Nuova condizione per l’accesso al forfait:

L’esistenza di redditi di lavoro dipendente non ostacola l’accesso a

patto che i redditi d’impresa o lavoro autonomo siano prevalenti.

La prevalenza non rileva:

Nel caso di cessazione del rapporto di dipendenza;

Se la somma di tutti i redditi non eccede € 20.000.

IL NUOVO REGIME FORFETTARIO DAL 2015

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Contribuente ordinario Contribuente

forfettario

2014 2015

Necessità di operare la rettifica della detrazione IVA ai sensi dell’art.19/bis.2 del DPR

n. 633/72 sui beni ammortizzabile e le rimanenze.

In particolare dovrà essere versata una parte dell’IVA detratta sui beni ammortizzabili

con monitoraggio a quattro anni per i beni mobili ed a nove anni per i beni immobili,

mentre dovrà essere versata interamente l’IVA detratta sui beni in rimanenza al

31/12/2014.

In caso di passaggio dal regime dei minimi a quello ordinario si opererà in maniera

inversa e quindi emergerà un credito IVA nella prima liquidazione 2015.

IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME

REGOLE PER I PASSAGGI DA UN REGIME FORFETTARIO AD

UNO ORDINARIO E VICEVERSA

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SOGGETTI IRPEF (ART. 8 DEL TUIR)

Imprese in contabilità semplificata (art. 66 del TUIR): scomputo dal

reddito complessivo del medesimo periodo d’imposta, impossibilità di

riporto alle annualità fiscali successive;

imputazione per trasparenza (art. 5 del TUIR) ai soci di snc e sas

(limite del capitale sociale per gli accomandanti);

imprese individuali e partecipazioni in snc e sas in contabilità

ordinaria: scomputo dal reddito d’impresa, e riportabilità, senza limiti di

importo, nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto (salvo che

si tratti di perdite prodotte nei primi tre periodi d’imposta di attività).

MODALITA’ DI RIPORTO O UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI

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SOGGETTI IRES (ART. 84 DEL TUIR)

Le perdite prodotte nei primi tre periodi d’imposta sono

illimitatamente riportabili;

le perdite prodotte dal quarto periodo d’imposta sono scomputabili,

senza limiti di tempo, entro la soglia massima dell’80% del reddito;

in presenza di entrambe le tipologie di perdite, il limite dell’80% deve

risultare osservato, coerentemente con la formulazione letterale dell’art.

84 del TUIR, rispetto al reddito imponibile lordo, e non a quello al

netto delle perdite illimitatamente riportabili utilizzate.

MODALITA’ DI RIPORTO O UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI

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ESEMPIO 1

Reddito imponibile 2014: € 200.000

Perdite illimitatamente riportabili: € 160.000

Perdite soggette al limite dell’80%: € 100.000

Se si sceglie di utilizzare prioritariamente le perdite illimitatamente

riportabili (€ 160.000), il limite dell’80% di utilizzo delle altre perdite non

va calcolato sul reddito imponibile residuo (€ 40.000), ma su quello

lordo (€ 200.000), ed è, quindi, pari a € 160.000. Con l’effetto che il

reddito imponibile 2014 è integralmente assorbito dalle perdite (€

160.000 illimitatamente riportabili ed € 40.000 rispettose del vincolo

dell’80%).

MODALITA’ DI RIPORTO O UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI

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ESEMPIO 2

In alternativa, è possibile (e preferibile) utilizzare prioritariamente tutte le

perdite soggette al vincolo dell’80% (€ 100.000 a fronte di un limite di

€ 160.000), potendo, poi, conseguire un duplice beneficio:

1) azzerare il reddito imponibile, utilizzando una sola parte delle

perdite illimitatamente riportabili (€ 100.000 ovvero il minor importo

necessario, in presenza di crediti tributari da scomputare dall’IRES);

2) conservare una quota di perdite illimitatamente riportabili

(€ 60.000), non soggette a vincoli.

MODALITA’ DI RIPORTO O UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI

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Voce B.II.1) Terreni e fabbricati comprende i terreni su cui insistono i fabbricati

OIC 16 § 14

Il valore del fabbricato deve sempre essere scorporato da quello del terreno

OIC 16 § 52

SCORPORO AREE PERTINENZIALI

Anche in presenza di fabbricati non “cielo-terra”

LA DISCIPLINA CIVILISTICA

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LA DISCIPLINA FISCALE

Ai fini del calcolo delle quote di

ammortamento deducibili il costo

complessivo dei fabbricati strumentali è

assunto al netto del costo delle aree Art. 36 del

DL 223/2006

Il costo da attribuire alle aree è il maggior

valore tra quello esposto in bilancio e il

20% o 30% per i fabbricati industriali

SCORPORO AREE PERTINENZIALI

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LA DISCIPLINA FISCALE

Anche il 20% - 30% della quota capitale dei

canoni di leasing immobiliare è indeducibile

Art. 36 del

DL 223/2006 Fiscalmente la percentuale di indeducibilità

si applica al costo storico del fabbricato al

netto di oneri accessori di diretta

imputazione, spese incrementative ed

eventuali rivalutazioni monetarie

SCORPORO AREE PERTINENZIALI

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LA DISCIPLINA FISCALE

Se il fondo ammortamento fabbricato

contiene al suo interno una quota relativa al

terreno, tale quota va stornata al conto

“Sopravvenienza attiva” Art. 36 del

DL 223/2006 Tale sopravvenienza attiva non è tassabile

soltanto qualora la quota di fondo

ammortamento stornata non è stata dedotta

negli anni precedenti

SCORPORO AREE PERTINENZIALI

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SONO DECORSI OLTRE 6 MESI DALLA

SCADENZA DEL PAGAMENTO (DA

FATTURA O CONTRATTO)

IL CREDITO E’ INFERIORE A € 5.000

PER LE IMPRESE DI RILEVANTE

DIMENSIONE, € 2.500 PER LE ALTRE

GLI ELEMENTI CERTI E PRECISI CHE

CONSENTONO LA DEDUZIONE DEL COSTO

SUSSISTONO QUANDO CONTEMPORANEAMENTE:

IL LIMITE DIMENSIONALE E’

POSTO A € 100.000.000 DI

VOLUME D’AFFARI

LE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

CIRCOLARE 26/E 2013

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GLI ELEMENTI CERTI E PRECISI CHE

CONSENTONO LA DEDUZIONE DEL COSTO

SUSSISTONO IN OGNI CASO QUALORA:

IL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE E’ PRESCRITTO

(NORMALMENTE DOPO 10 ANNI)

IN QUESTO CASO LA

DEDUCIBILITA’ FISCALE

PRESCINDE DALL’IMPORTO

CIRCOLARE 26/E 2013

LE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

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IL TERMINE DEI SEI MESI DALLA

SCADENZA CHE CONSENTE LA

DEDUCIBILITA’ DELLA PERDITA

DAL PUNTO DI VISTA DELLA TECNICA

CONTABILE LA DEDUZIONE

PRESCINDE

VA’ CONSIDERATO COME IL PUNTO

DI PARTENZA PER LA DEDUCIBILITA’

EFFETTIVA DELLA PERDITA STESSA

DAL FATTO CHE IL COSTO VENGA

RILEVATO COME MERA

SVALUTAZIONE (ANCHE PARZIALE)

SENZA STRALCIO

DEL CREDITO

CIRCOLARE 26/E 2013

QUINDI AD ESEMPIO NEL 2014

PUO’ ESSERE DEDOTTA UNA

PERDITA SCADUTA NEL 2010

LE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

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IN PRESENZA DI UNA PLURALITA’ DI

CREDITI VERSO LO STESSO

DEBITORE LA SOGLIA SI RIFERISCE

IN OGNI CASO PER GODERE DELLA

DEDUCIBILITA’ FISCALE DELLA

PERDITA SU CREDITI

AL VALORE NOMINALE DEL SINGOLO

RAPPORTO CONTRATTUALE (NON A

QUELLO DELLA SINGOLA FATTURA)

APPARE NECESSARIO CHE IL COSTO

SIA TRANSITATO DAL CONTO

ECONOMICO DELL’ESERCIZIO

CIRCOLARE 26/E 2013

LE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

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AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE IL

CREDITO DEVE ESSERE

CONSIDERATO IVA INCLUSA

LO STRALCIO PARZIALE DEL

CREDITO NON PREGIUDICA

EVENTUALI AZIONI DI RECUPERO

AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE VA

CONSIDERATO IL VALORE NOMINALE

DEL CREDITO

IN OGNI CASO RESTANO DEDUCIBILI

LE PERDITE SOPRA SOGLIA IN

PRESENZA DEI VECCHI REQUISITI DI

CERTEZZA E PRECISIONE

E NON LA PERDITA CONTABILIZZATA

CIRCOLARE 26/E 2013

LE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

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ASSOGGETTAMENTO DEL DEBITORE A

PROCEDURE CONCORSUALI

VERBALE DI PIGNORAMENTO

NEGATIVO

INSOLVENZA NON TEMPORANEA DEL

DEBITORE

DECRETO ACCERTANTE LO STATO DI

FUGA, LATITANZA O IRREPERIBILITA’

INCAPIENZA PATRIMONIALE CHE

SCONSIGLI PROCEDURA ESECUTIVA

ANTIECONOMICITA’ DELLA

PROCEDURA ESECUTIVA

LE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

ELEMENTI DI CERTEZZA E PRECISIONE

RICONOSCIUTI DALLA CIRCOLARE 26/E/2013

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QUALORA SI PROPENDA PER LA

SVALUTAZIONE DEL CREDITO

LE PERDITE TRANSITANO DAL CONTO

ECONOMICO SOLO DOPO CHE

L’EVENTUALE FONDO SVALUTAZIONE

CREDITI E’ STATO AZZERATO

IL CREDITO SVALUTATO (NON

STRALCIATO) NON DEVE

CONCORRERE AL LIMITE DELLO 0,5%

PREVISTO DALL’ART.106 TUIR

CIRCOLARE 26/E 2013

LE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

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IL RECUPERO DELL’IVA NELLE PERDITE SU CREDITI

NORMA DI COMPORTAMENTO AIDC N. 192 DEL 26 FEBBRAIO 2015

Nel caso di procedure concorsuali, il fornitore ha diritto di emettere una

nota credito ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, dal momento in

cui l’ammontare originariamente addebitato in fattura si manifesta, in tutto o

in parte, non recuperabile e, quindi, anche prima della conclusione della

procedura.

L’emissione della nota di variazione, ai fini IVA, può coincidere

temporalmente con la rilevazione della perdita ai fini delle imposte dirette,

secondo i parametri fissati dall’art. 101 comma 5 del DPR 917/86.

38

LE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

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ATTENZIONE AI LIMITI POSTI ALLA

DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI

INT. PASSIVI (AL NETTO INT.

ATTIVI) SONO DEDUCIBILI NEL

LIMITE DEL 30% DEL RISULTATO

OPERATIVO LORDO

RISULTATO LORDO = VALORE

PRODUZIONE - COSTI DELLA

PRODUZIONE (ESCLUSI

AMMORTAMENTI E LEASING)

E’ PREVISTO IL

RICONOSCIMENTO FIGURATIVO

DEGLI INTERESSI ATTIVI SUI

CREDITI STATALI

LA QUOTA DI INTERESSI PASSIVI

NON DEDOTTA SARA’

DEDUCIBILE, CON GLI STESSI

LIMITI, NEI SUCCESSIVI ESERCIZI

39

INTERESSI PASSIVI E ROL

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40

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’art. 96 del DPR 917/86 stabilisce che gli interessi passivi ed oneri

assimilati – diversi da quelli capitalizzati ad incremento del costo dei

beni (art. 110 co. 1 lett. a) del TUIR, R.M. 3/DPF/2008, C.M.

19/E/2009, par. 2.2.4, OIC 13 e 16) – sono deducibili:

1) integralmente, sino a concorrenza degli interessi attivi e proventi

assimilati;

2) l’eccedenza nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo

(ROL), determinato sulla base della differenza A) - B) del conto

economico civilistico, senza considerare gli ammortamenti e i canoni

di leasing dei beni strumentali.

INTERESSI PASSIVI E ROL

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INTERESSI RILEVANTI

Devono essere considerati gli interessi attivi e passivi, nonché gli oneri

e i proventi ad essi assimilati, derivanti da:

contratti di mutuo e locazione finanziaria, purchè sia previsto il diritto

di riscatto del bene che ne costituisce oggetto (C.M. 175/E/2003);

emissione di obbligazioni e titoli similari;

ogni altro rapporto avente una causa finanziaria, compresa la messa

a disposizione di una provvista di denaro, titoli o altri beni fungibili,

per i quali è prevista una specifica remunerazione e sussiste l’obbligo

di restituzione (C.M. 19/E/2009 § 2.2).

INTERESSI PASSIVI E ROL

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INTERESSI ESCLUSI

Relativi all’acquisto di automezzi (C.M. 47/E/2008 § 5.3), in quanto

soggetti alla disciplina speciale dell’art. 164 del TUIR;

imputati ad incremento del costo delle rimanenze finali, nel

rispetto dei principi contabili (R.M. 3/DPF/2008 e C.M. 19/E/2009 §

2.24);

derivanti da debiti commerciali, espliciti e non, oppure su depositi

cauzionali riferibili ad operazioni della medesima natura della

medesima natura (C.M. 38/E/2010);

sostenuti dalle società immobiliari di gestione, relativi a

finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili acquistati o costruiti,

destinati alla locazione, anche soltanto potenzialmente come

desumibile dalla documentazione societaria, quali delibere e contratti

preparatori (C.M. 19/E/2009).

INTERESSI PASSIVI E ROL

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ECCEDENZE

Qualora gli interessi passivi siano maggiori del 30% del ROL, la

differenza è indeducibile nel periodo d’imposta di competenza, e

riportabile nei successivi esercizi e, quindi, deducibile in futuro, purchè

trovi capienza nel 30% del ROL di periodo;

se gli interessi passivi non superano il 30% del ROL, la parte

inutilizzata di quest’ultimo è riportabile nei successivi periodi d’imposta,

senza alcun limite temporale.

È possibile dedurre gli interessi passivi riportati sulla base dell’eventuale

eccedenza di periodo degli interessi attivi (C.M. 38/E/2010). In altri

termini, se gli interessi attivi imputati a conto economico (col.3 rigo RF118

Modello UNICO 2015 – Società di capitali) sono maggiori di quelli passivi

di competenza (colonna 1), la differenza può essere utilizzata per dedurre

gli oneri finanziari riportati dal precedente periodo d’imposta (colonna 2),

che sono, quindi, sottratti al regime di limitazione della deducibilità.

INTERESSI PASSIVI E ROL

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MODELLO UNICO 2015

Esempio: indeducibilità parziale degli interessi passivi riportati

Interessi passivi 2014: € 90.000,00

Interessi passivi indeducibili 2013: € 50.000,00

Interessi attivi: € 20.000,00

Risultato operativo lordo della gestione caratteristica: € 350.000,00

90.000 50.000 20.000 20.000 120.000

350.000 105.000

15.000

INTERESSI PASSIVI E ROL

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MODELLO UNICO 2015

Esempio: indeducibilità parziale degli interessi passivi riportati

Interessi passivi 2014 dedotti senza limitazioni: € 20.000

Interessi passivi deducibili in base al ROL: € 105.000

Interessi passivi 2014 dedotti in base al ROL: € 90.000

Interessi passivi 2013 dedotti in base al ROL: € 35.000

(variazione in diminuzione in Unico 2015, rigo RF55, codice 13)

Interessi passivi 2013 indeducibili: € 15.000

13 35.000

INTERESSI PASSIVI E ROL

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CON L’OBIETTIVO DI STIMOLARE UNA ADEGUATA

CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

E’ DETASSATO UN IMPORTO

PARI AL RENDIMENTO DEL

NUOVO CAPITALE PROPRIO

PER L’ANNO 2014

IL RENDIMENTO NOZIONALE

E’ FISSATO AL 4%

LA DETASSAZIONE SI APPLICA

SULL’INCREMENTO DEL CAPITALE

PROPRIO RISPETTO A

QUELLO ESISTENTE AL 31/12/2010

L’UTILE DI ESERCIZIO GENERA

INCREMENTO A DECORRERE

DALL’ANNO SUCCESSIVO

SE NON DISTRIBUITO AI SOCI

A.C.E. - AIUTO ALLA CAPITALIZZAZIONE ECONOMICA

46

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COSTITUISCONO INCREMENTI: GLI UTILI DI

ESERCIZIO NON DISTRIBUITI, I CONFERIMENTI

DEI SOCI E LE RINUNCE AI FINANZIAMENTI

COSTITUISCONO DECREMENTI LE

ATTRIBUZIONI ANCHE IN NATURA FATTE IN

FAVORE DEI SOCI (NON LE PERDITE)

GLI UTILI GENERANO ACE DALL’INIZIO

DELL’ESERCIZIO IN CUI VI E’ STATA

LA DELIBERA DI ACCANTONAMENTO

47

I CONFERIMENTI DEI SOCI GENERANO ACE

DAL GIORNO IN CUI SONO STATI EFFETTUATI

(CRITERIO DI CASSA)

COSTITUISCONO INCREMENTI: GLI UTILI DI

ESERCIZIO NON DISTRIBUITI, I CONFERIMENTI

DEI SOCI E LE RINUNCE AI FINANZIAMENTI

LE ATTRIBUZIONI (IN DENARO O IN NATURA) FATTE AI SOCI GENERANO

DECREMENTO DALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO NEL QUALE SONO STATE EFFETTUATE

A.C.E. - AIUTO ALLA CAPITALIZZAZIONE ECONOMICA

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ART. 19 DEL DL 91/2014

L’eccedenza ACE risultante dallo scomputo del reddito d’impresa

“incapiente”, in alternativa al riporto al successivo periodo d’imposta,

può essere trasformata in un credito d’imposta IRAP, applicando

le aliquote IRES ed IRPEF di cui agli artt. 11 e 77 del TUIR, da

ripartirsi in 5 quote annuali di pari importo (art. 1 co. 4 del DL

201/2011). Tale novità normativa ha effetto a partire dal periodo

d’imposta in corso al 31.12.2014 (modello UNICO e IRAP 2015).

La trasformazione dell’eccedenza ACE “incapiente” comporta,

pertanto, la rinuncia all’ordinario diritto di riporto a nuovo della

stessa.

A.C.E. - AIUTO ALLA CAPITALIZZAZIONE ECONOMICA

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MODELLO UNICO 2015

L’eccedenza ACE trasformata in credito d’imposta Irap deve essere

indicata nella colonna 14 del rigo RS113, per la parte del rendimento

proprio (colonna 8) e di quello attribuito (colonna 10) – al netto della quota

utilizzata in deduzione dal reddito complessivo (rigo RN6, colonna 4) –

che è trasformata in credito d’imposta IRAP.

A.C.E. - AIUTO ALLA CAPITALIZZAZIONE ECONOMICA

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IN ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE O DI DISAPPLICAZIONE

E’ SEMPRE POSSIBILE PRESENTARE ISTANZA DI INTERPELLO

DISAPPLICATIVO EX ART.37/BIS - 8^ COMMA DPR 600/73

SI APPLICA UNA MAGGIORAZIONE

DELL’ALIQUOTA IRES DEL 10,50%

SI CONSIDERANO DI COMODO LE

SOCIETÀ CHE REGISTRANO PERDITE

PER CINQUE ESERCIZI CONSECUTIVI

(ANCHE SE SUPERANO I RICAVI MINIMI)

ALLE SOLE SOCIETÀ DI

COMODO COSTITUITE

SOTTOFORMA DI SOCIETÀ DI

CAPITALI

STESSA SORTE ALLE SOCIETÀ

IN PERDITA PER QUATTRO

ESERCIZI SU CINQUE E UN ANNO

CON REDDITO INFERIORE A

QUELLO VIRTUALE EX ART. 30,

COMMA 3 LEGGE 724/94

50

NORMATIVA SULLE SOCIETA’ DI COMODO

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Art. 30 L. 724/94: Società di comodo

da test di operatività

Art. 2 c. 36-decies DL 138/11: Società

di comodo da perdita sistemica

Reddito

minimo

Vincolo

perdite

Adeguam.

IRAP

Maggioraz.

IRES

Vincoli all’utilizzo del

credito IVA

Divieto

cessione

divieto

rimborso

Divieto

compensazione

Perdita del

credito

51

NORMATIVA SULLE SOCIETA’ DI COMODO

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PERIODO QUINQUENNALE DI MONITORAGGIO

DELLE PERDITE RILEVANTE IN UNICO 2015

2009 2010 2011 2012 2013

Cinque periodi d'imposta con risultato negativo fiscale.

Quattro in perdita e uno con un reddito < a quello minimo virtuale.

52

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA

NORMATIVA SULLE SOCIETA’ DI COMODO

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CAUSE DI ESCLUSIONE/DISAPPLICAZIONE

C.M. 23/2012: efficacia delle

cause di esclusione: solo nel

periodo di comodo

Solo cause di disapplicazione

da test di operatività

cod. 1 se in perdita sistematica senza

disapplicazione;

cod. da 2 a 12 per cause di

disapplicazione;

C.M. 23/2012: efficacia delle cause

solo per il quinquennio di monitoraggio

NORMATIVA SULLE SOCIETA’ DI COMODO

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SOCIETA’ ASSOGGETTATE ALLE PROCEDURE

DI CUI ALL’ART.101, COMMA 5 DEL T.U.I.R.

SOCIETA’ CON PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI

NON IN PERDITA SISTEMICA

SOCIETA’ CHE HANNO OTTENUTO LA

DISAPPLICAZIONE IN PRECEDENTI PERIODI

LE CAUSE AUTOMATICHE DI DISAPPLICAZIONE SI APPLICANO AD

UNO O PIU’ DEI 5 ANNI OGGETTO DI MONITORAGGIO (2009-2013)

PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE N. 87956 DELL’11/06/2012

SOCIETA’ IN STATO DI LIQUIDAZIONE CON

IMPEGNO ALLA CANCELLAZIONE DAL R.I.

SOCIETA’ SOTTOPOSTE A SEQUESTRO PENALE

O CONFISCA

SOCIETA’ CON PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI

CON ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE ACCOLTA

SOCIETA’ CON ADEMPIMENTI E/O VERSAMENTI

TRIBUTARI SOSPESI O DIFFERITI

SOCIETA’ CHE RISULTANO CONGRUE E

COERENTI AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE

SOCIETA’ CON PERDITA FISCALE DI PERIODO

INFERIORE AI PROVENTI ESENTI

SOCIETA’ CON M.O.L. POSITIVO IN ALMENO UN

PERIODO D’IMPOSTA

SOCIETA’ CHE ESERCITANO ESCLUSIVAMENTE

ATTIVITA’ AGRICOLA

SOCIETA’ CHE SI TROVANO NEL PRIMO PERIODO

D’IMPOSTA

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SOCIETA’ IN AMMINISTRAZIONE

CONTROLLATA O STRAORDINARIA

SOCIETA’ CON NUMERO MINIMO DIPENDENTI

MAI < A 10 NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO

SOCIETA’ CONGRUE E COERENTI AI FINI

DEGLI STUDI DI SETTORE

LE CAUSE DI ESCLUSIONE SI APPLICANO ALL’ESERCIZIO IN CUI SI

EFFETTUA IL TEST DI OPERATIVITA’ (2014)

CAUSE DI ESCLUSIONE ART. 30 LEGGE N. 724/94

SOGGETTI CHE SI TROVANO NEL PRIMO

PERIODO D’IMPOSTA

SOCIETA’ CON OLTRE 50 SOCI PER LA MAGGIOR

PARTE DEL PERIODO D’IMPOSTA

SOCIETA’ CON VALORE DELLA PRODUZIONE >

ATTIVO PATRIMONIALE

SOCIETA’ PARTECIPATE PER ALMENO IL 20%

DEL CAPITALE SOCIALE DA ENTI PUBBLICI

SOCIETA’ QUOTATE IN MERCATI

REGOLAMENTATI ITALIANI

SOCIETA’ IN FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE

GIUDIZIARIA O CONCORDATO PREVENTIVO

SOCIETA’ ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI

TRASPORTO

55

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SOGGETTO IN PERDITA SISTEMICA

Esempio: società operativa in perdita sistemica che non riesce ad

intercettare una causa di esclusione e/o di disapplicazione.

700.000

200.000

72.000

600.000

300.000

83.000 64.500

64.500

NORMATIVA SULLE SOCIETA’ DI COMODO

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57

OBBLIGO DI IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ?

Cassazione - Sentenza n. 20394 del 29.11.2012

«…la Corte, con sentenza n. 8663 del 15 aprile 2011, ha affermato che le

determinazioni del Direttore regionale delle Entrate sulla istanza del

contribuente volta ad ottenere le disapplicazione di una norma antielusiva

ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 8, costituiscono

presupposto necessario ed imprescindibile per l'esercizio di tale

potere. Le determinazioni in senso negativo costituiscono perciò atto di

diniego di agevolazione fiscale e sono soggette ad autonoma

impugnazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett.

h). (conforme sent. 5843 del 13 aprile 2012)».

LA GESTIONE DELLA RISPOSTA NEGATIVA AD INTERPELLO

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FACOLTÀ DI IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ?

Cassazione - Sentenza n. 17010 del 15.10.2012

«…Ad avviso del Collegio, il diniego del direttore regionale delle entrate

di disapplicazione di norme antielusive, ai sensi dell'art. 37-bis, comma

8, del DPR n. 600 del 1973, rientra nel novero degli atti impugnabili, in

via facoltativa, da parte del contribuente istante.

A tale conclusione inducono vari elementi, i quali escludono che all'atto

de quo possa attribuirsi natura meramente endoprocedimentale o di

semplice parere interpretativo (al pari di una circolare).».

LA GESTIONE DELLA RISPOSTA NEGATIVA AD INTERPELLO

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PER L’ANNO 2014 LA DEDUCIBILITA’ DAL REDDITO

D’IMPRESA DELL’IMU RELATIVA AGLI IMMOBILI

STRUMENTALI E’ PARI AL 20% DEGLI IMPORTI VERSATI

LA DEDUCIBILITA’ NON E’

CONSENTITA PER GLI IMMOBILI

PATRIMONIO

LA DEDUCIBILITA’ NON SI

ESTENDE ALL’IRAP, NE’ AGLI

ANNI ANTECEDENTI IL 2013

LA RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DI IMU DEDUCIBILE

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I TRE "REGIMI" PER LE IMPRESE

Contratti stipulati fino al 28.4.2012

Contratti stipulati fino dal 29.4.2012 al

31.12.2013

Contratti stipulati dal 1.1.2014

Solo il rispetto della condizione della durata minima del contratto di leasing comporta il pieno riconoscimento ai fini fiscali dei canoni imputati a conto economico.

La durata contrattuale è ininfluente ai fini della deducibilità

La durata contrattuale è ininfluente ai fini della deducibilità (ma viene ridotto il periodo minimo in cui dosare la deduzione fiscale)

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DISCIPLINA FISCALE CONTRATTI DI LEASING

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CONTRATTI STIPULATI DAL 29/04/2012 FINO AL 31.12.2013

LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Beni mobili (diversi dalle autovetture)

2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale

Beni immobili 2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale con un minimo di 11 anni ovvero pari almeno a 18 anni in relazione all'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice

Autovetture

2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto aziendali strumentali (noleggiatori, taxisti, etc.) e per quelle assegnate ad uso promiscuo al dipendente. 100% del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto non assegnate di cui all'art. 164 co. 1 lettera b) del TUIR.

DISCIPLINA FISCALE CONTRATTI DI LEASING

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LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Beni mobili (diversi dalle autovetture)

1/2 del periodo di normale ammortamento fiscale

Beni immobili Non inferiore a 12 anni

Autovetture

1/2 del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto aziendali strumentali (noleggiatori, taxisti, etc.) e per quelle assegnate ad uso promiscuo al dipendente. 100% del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto non assegnate di cui all'art. 164 co. 1 lettera b) del TUIR.

62

DISCIPLINA FISCALE CONTRATTI DI LEASING

CONTRATTI STIPULATI DALL’01.01.2014

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L’ambito soggettivo dell’agevolazione è

esteso a tutti i titolari di reddito d’impresa

(esclusi i professionisti) indipendentemente

dal regime contabile

Sono agevolati gli investimenti in beni

strumentali nuovi effettuati tra il 25/06/2014

ed il 30/06/2015 (anche se è probabile la

proroga dell’agevolazione)

I beni strumentali acquistati devono essere

ricompresi nella divisione 28 della Tabella

Ateco 2007

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTO BENI STRUMENTALI

I’art.18 D.L. n. 91/2014 e la Circ. 5/E/2015 disciplinano l’agevolazione

Il credito d’imposta è pari al 15%

dell’investimento incrementale e non rileva ai

fini delle II.DD. e IRAP

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L’agevolazione è pari al 15% delle spese

sostenute in eccedenza rispetto alla media

degli investimenti effettuati nei cinque

periodi d’imposta precedenti

Il credito è utilizzabile in tre quote annuali di

pari importo in compensazione a mezzo

Mod.F24 a decorrere dal secondo esercizio

successivo all’investimento

I soggetti che non hanno alle spalle un

quinquennio potranno calcolare la media

sugli anni effettivamente trascorsi

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTO BENI STRUMENTALI

Gli investimenti devono riguardare beni

strumentali nuovi destinati a strutture

produttive localizzate in Italia

I’art.18 D.L. n. 91/2014 e la Circ. 5/E/2015 disciplinano l’agevolazione

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65

La fruizione del beneficio non è subordinata all’assenso

preventivo dell’Agenzia delle entrate

Possono beneficiare dell’agevolazione anche gli enti non

commerciali limitatamente all’attività commerciale esercitata

Dalla media del quinquennio precedente si può escludere il

periodo in cui l’investimento è stato maggiore

In caso di investimenti in beni complessi assumono rilievo

anche i beni accessori non inclusi nella divisione 28

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTO BENI STRUMENTALI

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66

Nel costo dell’investimento vanno inclusi anche gli oneri accessori

di diretta imputazione (trasporto, montaggio, etc…)

Sono agevolabili anche gli investimenti perfezionati a mezzo

contratto di leasing (finanziario e non operativo)

Il limite minimo di € 10.000 va verificato in relazione a ciascun

progetto d’investimento e non ai singoli beni che lo compongono

Ai fini della fruizione dell’agevolazione non rileva l’avvenuto

pagamento del bene, né la sua entrata in funzione

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTO BENI STRUMENTALI

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Nel calcolo degli investimenti relativi al quinquennio precedente

valgono gli stessi criteri previsti dalla norma per il periodo agevolato

L’agevolazione compete anche alle imprese costituitesi dopo l’entrata

in vigore del D.L. n. 91/2014

Conviene concentrare gli investimenti in un semestre per non essere

penalizzati dal confronto con la media del quinquennio precedente

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTO BENI STRUMENTALI

Non si applica il blocco delle compensazioni in presenza di ruoli

scaduti di natura erariale ed importo complessivo > € 1.500

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68

L’agevolazione spetta anche in presenza di altre misure di favore sugli

stessi beni salvo che le norme disciplinanti le altre misure non

dispongano diversamente

Se l’imprenditore cede a terzi o

destina i beni oggetto degli

investimenti a finalità estranee

prima del secondo periodo

d’imposta successivo all’acquisto

REVOCA DELLA

AGEVOLAZIONE

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTO BENI STRUMENTALI

Il credito d’imposta va assimilato

ai contributi in c/impianti (voce A.5

del conto economico) e va

contabilizzato in bilancio con il

metodo indiretto (risconti passivi)

TRATTAMENTO

IN CONTABILITA’

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Una società effettua a ottobre 2014 investimenti in beni nuovi che possono fruire

dell’agevolazione prevista dal DL 91/2014 per un ammontare di € 645.000.

La media del periodo di osservazione 2009/2013 è pari a € 45.000.

La quota di investimento agevolata 2014 è di € 600.000 (€ 645.000 - € 45.000).

Il credito d’imposta spettante è pari a € 90.000 (15% di € 600.000).

BONUS ART. 18 DL 91/2014 A 9

90.000

90.000

ESEMPIO

69

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTO BENI STRUMENTALI

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LA DICHIARAZIONE IRAP 2015 CON FOCUS SUL

CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

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Le deduzioni dall’Ires e dall’Irpef dell’Irap pagata sul

costo del lavoro e sugli oneri finanziari

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E’ deducibile dall’Ires e dall’Irpef

secondo il criterio di cassa l’Irap

pagata in relazione al costo del

lavoro

La deduzione spetta sia alle

imprese che ai professionisti

indipendentemente dal regime di

contabilità adottato

La voce “costo del lavoro” comprende

retribuzioni ed oneri sociali nonché co.co.co. e

compensi agli amministratori

DEDUZIONE DALL’IRES E IRPEF DELL’IRAP PAGATA NELL’ANNO

RIGHI: RE19 COL.2 – RG22 COL.3 - RF55 COD.33

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73

Normalmente nell’anno 2014

dovrebbero dedursi i due acconti

di giugno e novembre ed il saldo

2013

L’imposta versata a saldo 2014

nel giugno 2015 sarà deducibile

l’anno prossimo (Unico 2016)

Gli acconti sono deducibili nell’anno in cui

vengono pagati solo se sono parte

dell’imposta effettivamente dovuta

DEDUZIONE DALL’IRES E IRPEF DELL’IRAP PAGATA NELL’ANNO

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La stretta applicazione del criterio

di cassa permette di dedurre l’Irap

pagata nel 2014 anche se relativa

ad anni precedenti (ruoli esattoriali,

ravvedimenti, avvisi bonari)

In questo caso l’indagine sulla

componente costo del lavoro che è

parte del pagamento andrà fatta in

relazione all’anno che ha dato

origine al pagamento in questione

La deducibilità integrale è in ogni caso

relativa alla sola componente costo del lavoro

al netto delle deduzioni spettanti

DEDUZIONE DALL’IRES E IRPEF DELL’IRAP PAGATA NELL’ANNO

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Inoltre è deducibile dall’Ires e

dall’Irpef una ulteriore quota

forfettaria pari al 10% dell’Irap

pagata ma solo se l’impresa ha

sostenuto oneri finanziari

La deducibilità forfettaria del 10%

spetta a prescindere dall’entità degli

oneri finanziari sostenuti

nell’esercizio che ha originato il

pagamento dell’Irap

In ogni caso la somma delle due componenti deducibili

(integrale sul costo del lavoro e forfettaria sugli oneri

finanziari) non può eccedere l’importo effettivamente versato

DEDUZIONE DALL’IRES E IRPEF DELL’IRAP PAGATA NELL’ANNO

RIGHI: RE19 COL.1 – RG22 COL.2 - RF55 COD.12

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La deduzione è concessa in misura

doppia (€ 15.000) se i dipendenti sono

impiegati nelle aree del mezzogiorno:

Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia,

Basilicata, Sicilia, Sardegna e Molise

DEDUZIONE FORFETARIA DAL VALORE PRODUZIONE NETTA IRAP

Alle imprese ed ai professionisti datori di

lavoro compete una deduzione forfetaria

di € 7.500 per ciascun dipendente in

forza con contratto a tempo

indeterminato

La deduzione è ulteriormente incrementata a € 13.500 (€

21.000 nel mezzogiorno) per i lavoratori di sesso femminile

e per quelli di età inferiore a 35 anni

RIGO IS2 COLONNA 4

COLONNA 2

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La deduzione va ragguagliata ad

anno per i dipendenti che hanno

lavorato soltanto per una parte

dell’anno

La deduzione va ragguagliata alla

percentuale di lavoro

effettivamente prestato per i

dipendenti in part-time

DEDUZIONI DAL VALORE DELLA PRODUZIONE AI FINI IRAP

La maggiorazione prevista (€ 15.000 o € 21.000) è soggetta

alle regole “de minimis” da calcolare sull’intero importo della

deduzione richiesta (Circolare n. 38/E/2010)

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Le deduzioni dal valore della

produzione netta ai fini Irap

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Spetta per ogni nuova assunzione

operata dal 2014 con contratto di

lavoro a tempo indeterminato

E’ stata introdotta dal 2014 dalla Legge n. 147/2013

Compete in misura pari al minore tra

costo effettivo del nuovo assunto e

max € 15.000 per singolo assunto

La deduzione è utilizzabile per

l’anno di assunzione e per i due

anni successivi

DEDUZIONE PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE

RIGO IS6

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80

La deduzione non può comunque

eccedere l’incremento complessivo

del costo del personale iscritto

nell’anno alle voci B9 e B14 del

conto economico

DEDUZIONE PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE

La deduzione compete a patto che risulti incrementato alla fine dell’anno il

numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al

numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo

d’imposta precedente

Deve sussistere una differenza

positiva tra la consistenza dei

lavoratori in forza alla fine del

periodo d’imposta e la media del

periodo d’imposta precedente

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Ai soggetti con base imponibile <

€ 180.760 spetta una deduzione

pari a € 8.000 elevata a € 10.500

per le sole società di persone,

ditte individuali e professionisti

Tale deduzione spetta

indipendentemente dalla

tipologia di contratto ed è

alternativa a quella forfettaria di

€ 7.500 o € 15.000

Ai soggetti con componenti

positivi < € 400.000 spetta una

deduzione di € 1.850 per ogni

lavoratore dipendente con un

massimo di cinque

DEDUZIONI FORFETTARIE PER PICCOLE IMPRESE E PROFESSIONISTI

RIGO IS5

RIGO IQ65

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I contributi previdenziali e assistenziali

relativi ai dipendenti con contratto a

tempo indeterminato

I premi Inail pagati nell’anno

indipendentemente dalla tipologia del

contratto di lavoro

COMPONENTI ANALITICAMENTE DEDUCIBILI AI FINI IRAP

RIGO IS3

RIGO IS1

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Le retribuzioni agli apprendisti, ai

disabili e al personale assunto con

contratto di formazione e lavoro

Le retribuzioni al personale addetto alla

ricerca e sviluppo (previa attestazione

di effettività dei costi)

COMPONENTI ANALITICAMENTE DEDUCIBILI AI FINI IRAP

RIGO IS4

RIGO IS4 COL.2

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Il principio di derivazione dal conto economico

civilistico nella determinazione del valore della

produzione netta ai fini Irap

84

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Dati di bilancio

Dichiarazione IRAP

Principio di derivazione dal bilancio del valore della produzione ai fini dell’IRAP

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Differenza tra valore della produzione

(Voce A del conto economico) e costi

della produzione (Voce B)

Escluse le voci B9 (personale) B10c,

B10d (svalutazioni) B12 e B13

(accantonamenti)

Sono sempre indeducibili ai fini Irap i

compensi occasionali, le co.co.co.,

perdite su crediti e IMU

Gli importi rilevanti sono quelli iscritti

in bilancio e non si applicano i limiti alla

deduzione posti dal TUIR

VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA PER LE SOCIETA’ DI CAPITALE

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L’applicazione del principio di derivazione dal conto economico civilistico

determina che sono interamente deducibili ai fini Irap indipendentemente

dalle limitazioni poste dal TUIR ai fini Ires ed Irpef

Ammortamenti e leasing auto

indipendentemente da durata contratto e

costo del bene

Spese d’impiego delle autovetture, costi

di telefonia fissa e mobile e spese di

rappresentanza

Spese di vitto e alloggio e spese di

manutenzione anche se eccedenti il

plafond del 5%

Costi di gestione e ammortamenti relativi

ai fabbricati abitativi delle società

immobiliari di gestione

VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA PER LE SOCIETA’ DI CAPITALE

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Plusvalenze e minusvalenze da cessione beni strumentali restano

rispettivamente imponibili e deducibili

Adeguamento ai ricavi congrui da studi di settore che non trova alcuna

corrispondenza con il conto economico civilistico

Quota di ammortamento relativa ai beni rivalutati nelle more che venga

riconosciuto il loro nuovo valore ai fini fiscali

Quota parte dell’ammortamento e dei canoni leasing relativi al terreno

pertinenziale (20% - 30%) al fabbricato (non deducibile)

DEROGHE AL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE DAL CONTO ECONOMICO

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Società di persone, ditte individuali e professionisti determinano

invece il valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole di

deducibilità dei costi previste dal TUIR ai fini dell’Irpef

Tranne che gli stessi soggetti non siano in regime

di contabilità ordinaria per obbligo o per opzione

In tal caso è consentito loro di optare in seno al nuovo quadro OP

della dichiarazione Irap 2015 per la determinazione del valore della

produzione secondo lo stesso principio delle società di capitale

VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA PER GLI ALTRI SOGGETTI

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LA TRASFORMAZIONE DELL’ACE IN CREDITO D’IMPOSTA IRAP

L’ACE inutilizzata in un esercizio viene prima

trasformata in credito Ires/Irpef alle rispettive

aliquote e quindi potrà essere portata in

compensazione dell’Irap dovuta

Tali crediti potranno essere utilizzati in

compensazione previa ripartizione in cinque

quote annuali di pari importo

A decorrere dal 2014 (Unico 2015) le eccedenze di ACE

inutilizzate potranno essere trasformate in credito

da utilizzare in compensazione con la sola Irap dovuta

SEZIONE XIV

RIGHI: IS85 E IS86

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MODELLO IRAP 2015

Rigo IS85, colonna 5: importo del credito d’imposta determinato

sulla base dell’eccedenza Ace risultante dall’apposito prospetto del

Modello UNICO 2015 (rigo RS113, colonna 14);

rigo IR22, colonna 1: quota – pari a 1/5 dell’importo indicato nel

rigo IS85, colonna 5 – del credito d’imposta utilizzata in

diminuzione dell’IRAP, derivante dalla trasformazione dell’ACE;

rigo IS86, colonna 2: eventuale credito d’imposta Irap che non ha

trovato capienza dell’IRAP dovuta (differenza tra 1/5 del rigo IS85,

colonna 5, e quanto riportato nel rigo IR22, colonna 1).

A.C.E. - AIUTO ALLA CAPITALIZZAZIONE ECONOMICA

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MODELLO IRAP 2015

A.C.E. - AIUTO ALLA CAPITALIZZAZIONE ECONOMICA

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IL PANORAMA DELLE NOVITA’ IRAP 2015

Dal 2015 saranno integralmente deducibili ai fini Irap tutti i costi relativi al

personale dipendente;

L’agevolazione varrà esclusivamente per i rapporti di lavoro dipendente a

tempo indeterminato (anche part-time);

Continueranno a non essere deducibili le prestazioni occasionali, i co.co.co.

ed i compensi agli amministratori;

Viene concesso un credito d’imposta (tassabile) pari al 10% dell’IRAP

liquidata in dichiarazione ai soggetti senza lavoratori dipendenti.

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Analisi del concetto di autonoma

organizzazione tra prassi ministeriale e

giurisprudenza della Corte di Cassazione

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Circolare n. 45/2008

Considera non soggetti ad Irap i

professionisti senza organizzazione

e i contribuenti minimi

Il concetto di autonoma organizzazione secondo la

prassi ministeriale

Il punto sui presupposti soggettivi per l’assoggettamento ad

Irap di professionisti ed imprese individuali

Circolare n. 28/2010

Considera non soggetti ad Irap

agenti e rappresentanti di

commercio e promotori finanziari

IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AI FINI IRAP

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Cassazione Sentenza n.

21122/2010

Si rivolge ai coltivatori

diretti

Il concetto di autonoma organizzazione secondo la giurisprudenza

Cassazione Sentenza n.

21123/2010

Cassazione Sentenza n.

21124/2010

Si rivolge ai tassisti Si rivolge agli artigiani

In tali sentenze la Corte di Cassazione estende l’ambito di esclusione dall’Irap ben

oltre i confini tracciati dalla prassi ministeriale

IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AI FINI IRAP

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Cassazione Sentenza n.

26144/2008

La famosa “Sentenza

Fiorello”

Il concetto di autonoma organizzazione secondo la giurisprudenza

Cassazione Sentenza n.

23155/2010

Cassazione Sentenza n.

29127/2011

Presenza di un immobile

strumentale

Si rivolge ai medici

convenzionati con SSN

La Corte di Cassazione non considera ostativa all’esclusione da Irap la presenza di

compensi elevati, immobili strumentali o studio attrezzato

IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AI FINI IRAP

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Cassazione Sentenza n.

27983/2011

Compensi sindacali del

commercialista

Il concetto di autonoma organizzazione secondo la giurisprudenza

Cassazione Sentenza n.

15110/2009

Cassazione Sentenza n.

18973/2009

Professionista che svolge

attività a casa

Utilizzo beni strumentali

in comodato

La Corte di Cassazione scioglie alcune riserve su fattispecie molto comuni

consentendo per la prima volta lo sdoppiamento di attività parallele (una soggetta

e l’altra esclusa) ai fini dell’assoggettamento ad Irap

IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AI FINI IRAP

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Compilazione della dichiarazione, versamento dell’Irap e istanza di rimborso

E’ la soluzione più prudente perché si evitano le sanzioni

Le difficili scelte del contribuente di fronte all’obbligo dichiarativo - 1

Bisogna però attendere i tempi lunghi dell’eventuale rimborso

L’onere probatorio ricade sul contribuente

L’istanza di rimborso va presentata entro 48 mesi dal versamento

Decorsi 90 gg. si forma il silenzio rifiuto impugnabile in C.T.P. entro 10 anni (in caso di esplicito diniego l’impugnazione va

perfezionata entro 60 gg.)

LE DIFFICILI SCELTE DEL CONTRIBUENTE IN DICHIARAZIONE

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100

Compilazione della dichiarazione e mancato versamento

Il contribuente riceverà avviso bonario (non impugnabile)

Egli potrà successivamente impugnare la cartella esattoriale

Difficilmente potrà evitare l’avvio delle procedure esecutive

Deve ricordarsi di proporre istanza di sospensione giudiziale

Nelle more della sentenza di 1^ grado ed in assenza di sospensione se non paga la cartella esattoriale di importo > € 1.500 subirà il blocco

delle compensazioni

Le difficili scelte del contribuente di fronte all’obbligo dichiarativo - 2

LE DIFFICILI SCELTE DEL CONTRIBUENTE IN DICHIARAZIONE

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E’ la soluzione più aggressiva ma anche la più coerente

L’onere della prova viene in questo caso ribaltato all’Ufficio

L’Ufficio deve procedere con avviso di accertamento

Scatta l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di 1/3 del dovuto

In caso di soccombenza le sanzioni sono più elevate (120% invece del 30%)

Le difficili scelte del contribuente di fronte all’obbligo dichiarativo - 3

Mancata compilazione della dichiarazione e mancato versamento

LE DIFFICILI SCELTE DEL CONTRIBUENTE IN DICHIARAZIONE

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102

Presentazione della dichiarazione azzerando l’imposta o l’imponibile

E’ la soluzione in assoluto meno coerente e condivisibile

L’onere della prova ricadrebbe sul contribuente con palesi difficoltà

L’Ufficio agirà con liquidazione ex art. 36/bis Dpr n. 600/73

Per il contribuente c’è il rischio di non poter mai impugnare un atto

L’assenza di soggettività passiva reclamata dal contribuente per questa via stride con la mistificazione del quadro dichiarativo

Le difficili scelte del contribuente di fronte all’obbligo dichiarativo - 4

LE DIFFICILI SCELTE DEL CONTRIBUENTE IN DICHIARAZIONE

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GRAZIE E ARRIVEDERCI

A cura del Dott. Ernesto Gatto