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NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI D.M. 3 agosto 2015. Riflessioni ed aspettative L’ATTIVITA’ DEL C.C.T.S. ED IL CONTRIBUTO DEL C.N.I. Sondrio, 8 aprile 2016 Ing. Remo Giulio VAUDANO Gruppo di Lavoro Sicurezza – Consiglio Nazionale Ingegneri

NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI · (“Regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi”) come organismo collegiale in seno al

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NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI D.M. 3 agosto 2015. Riflessioni ed aspettative

L’ATTIVITA’ DEL C.C.T.S.

ED IL CONTRIBUTO DEL C.N.I.

Sondrio, 8 aprile 2016

Ing. Remo Giulio VAUDANO

Gruppo di Lavoro Sicurezza – Consiglio Nazionale Ingegneri

Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico

per la prevenzione incendi

(C.C.T.S.)

nasce con il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577

(“Regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi”)

come organismo collegiale in seno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

con il compito prioritario di elaborare ed aggiornare le normative di prevenzione incendi ed esprimere pareri su questioni e problematiche in tale settore.

IL CONTRIBUTO DEL C.N.I.

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D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 “nuova prevenzione incendi”

strumento legislativo rivolto essenzialmente a colmare varie

carenze che emergevano dalla frammentarietà delle disposizioni

preesistenti

rende chiarezza al funzionamento del servizio

si rivolge anche a vari aspetti della vita civile che in quei tempi

aveva manifestato una crescente sensibilità verso i temi della

sicurezza , compresi quelli collegati al rischio incendio.

IL D.P.R. 29 LUGLIO 1982, N. 577

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Caposaldi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577:

la prevenzione incendi è un ”servizio d'interesse

pubblico” da sviluppare secondo criteri di uniformità nel

territorio nazionale;

il servizio di prevenzione incendi è un ”compito

istituzionale” del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Concetti ripresi più recentemente dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139

IL D.P.R. 29 LUGLIO 1982, N. 577

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negli obiettivi della prevenzione incendi viene data

chiaramente la priorità alla tutela dell'incolumità delle

persone dal rischio incendio rispetto alla riduzione del

danno prodotto ai beni materiali;

il carattere interdisciplinare della prevenzione incendi

implica un costante confronto con realtà analoghe e vive

presenti in Italia e all'estero, allo scopo di arricchire i

propri contenuti grazie anche agli opportuni rapporti con

la ricerca scientifica e tecnica e la formazione.

IL D.P.R. 29 LUGLIO 1982, N. 577

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Per raggiungere gli obiettivi prefissati dal D.P.R. 577/1982

appariva evidente la necessità di poter disporre di un corpo di

normative tecniche adeguate alle situazioni evolventesi nel

tempo che consentisse di:

• dare la certezza degli adempimenti a ciascuno spettanti,

• evitare sperequazioni tra gli operatori,

• realizzare gli obiettivi di sicurezza appropriati ai singoli casi di

rischio.

Il Decreto introdusse quindi un organismo preposto

all'elaborazione e all’aggiornamento delle norme tecniche,

caratterizzato da una struttura particolare alquanto composita.

IL D.P.R. 29 LUGLIO 1982, N. 577

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Venne quindi istituito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico con il

compito di costituire supporto al potere della Amministrazione

nell’elaborazione delle norme tecniche e nei problemi di prevenzione

incendi.

La sua istituzione formale, sancita per legge, ne sottolinea il ruolo

notevole di responsabilità da ciò derivante e l’apertura, non priva di

significato politico, che la sua articolazione composita rappresenta.

In altri termini il potere di emanare normative di sicurezza è collegato

all`attività di un organismo rappresentativo di molteplici componenti

della vita civile dalle quali si attende un impegno ed una sintesi

equilibrata per gli obiettivi della prevenzione incendi.

IL D.P.R. 29 LUGLIO 1982, N. 577

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Istituzione e composizione:

• articolo 10 del D.P.R. 29/07/1982, n. 577 [ora abrogato]

• art. 3 del D.P.R. 10/06/2004, n. 200 (“Regolamento

recante modifiche al D.P.R. 577/1982”)

Compiti e competenze:

• articolo 11 del D.P.R. 29/07/1982, n. 577 [ora abrogato]

• art. 21 del D.Lgs. 08/03/2006, n. 139 (“Riassetto delle

disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco”)

ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E COMPITI DEL C.C.T.S.

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Fanno parte del C.C.T.S.: • esperti dei Vigili del Fuoco e di altre Amministrazioni dello

Stato, • rappresentanti di confederazioni imprenditoriali e dei

lavoratori, • esponenti del settore della ricerca; rappresentanti degli ordini

professionali.

Rappresentatività larga, non ispirata ad equilibri formali e idonea a convogliare ai problemi della prevenzione incendi l'esperienza e la cultura più adeguata in campo nazionale onde assicurare il miglior risultato tecnico connesso all'interdisciplinarietà della prevenzione stessa.

COMPOSIZIONE DEL C.C.T.S.

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La composizione dettagliata del Comitato è la seguente:

• il Dirigente Generale Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che lo presiede;

• il Direttore Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, vicepresidente;

• tre Dirigenti scelti fra i Direttori regionali dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

• un Dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;

• un Dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;

• un Dirigente della Direzione centrale per la formazione;

• tre Dirigenti scelti fra i Comandanti provinciali dei Vigili del fuoco;

COMPOSIZIONE DEL C.C.T.S.

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• un Dirigente della carriera prefettizia dell'Ufficio affari legislativi del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

• un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;

• un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

• un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

• un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

• un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

• un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

• un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

• due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

COMPOSIZIONE DEL C.C.T.S.

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• un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;

• quattro esperti designati rispettivamente dai Consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali;

• un esperto dell'organizzazione sindacale dei dirigenti dello Stato maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;

• tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

• quattro esperti delle confederazioni dell'industria del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

• un esperto dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici;

• un esperto della "piccola industria";

• un esperto della "proprietà edilizia".

COMPOSIZIONE DEL C.C.T.S.

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Per ogni componente titolare del comitato è nominato un membro supplente.

Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati.

Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.

La nomina avviene tramite apposito Decreto Ministeriale, l’ultimo dei quali è il n. 9 in data 28 gennaio 2015.

COMPOSIZIONE DEL C.C.T.S.

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Il D.Lgs. n. 139/2006 ha confermato il Comitato quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi, che svolge i seguenti compiti:

a) concorre all’elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente la prevenzione incendi ad esso rimessa;

b) propone agli organi del Dipartimento l’effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l’elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

COMPITI DEL C.C.T.S.

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È evidente l'importanza di tale organismo che costituisce un tavolo tecnico di confronto dialettico tra il C.N.VV.F. e gli esponenti della società civile, presupposto indispensabile per una condivisione degli obiettivi e delle scelte nel delicato settore della sicurezza antincendio. L'attività del Comitato, iniziata nel 1983, viene espletata secondo un apposito regolamento che stabilisce le modalità per la formulazione del programma e della relazione annuale, per la costituzione dei gruppi di lavoro, per la elaborazione delle normative, per l'espressione dei pareri e per lo svolgimento delle riunioni.

FUNZIONAMENTO DEL C.C.T.S.

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Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico è presieduto dal Dirigente Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed opera funzionalmente alle dipendenze della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica La segreteria, composta da un funzionario tecnico direttivo che svolge le mansioni di segretario e da personale amministrativo, provvede agli adempimenti tecnici, amministrativi e contabili per il corretto funzionamento della struttura finalizzato allo svolgimento delle riunioni plenarie, circa 10 annuali, e delle riunioni dei vari gruppi di lavoro.

FUNZIONAMENTO DEL C.C.T.S.

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Il comitato adotta i pareri a maggioranza dei presenti e ogni componente ha facoltà di far verbalizzare il proprio dissenso. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato può articolarsi in gruppi di lavoro Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi. All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'Interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.

FUNZIONAMENTO DEL C.C.T.S.

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ULTIME NORME APPROVATE DAL C.C.T.S.

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ULTIME NORME APPROVATE DAL C.C.T.S.

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Lettera Circolare n. 3181 del 15/03/2016

ULTIME NORME APPROVATE DAL C.C.T.S.

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Lettera Circolare n. 3181 del 15/03/2016

ULTIME NORME APPROVATE DAL C.C.T.S.

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La categoria degli Ingegneri è rappresentata da un solo membro su 37 componenti il Comitato.

Le professioni ordinistiche sono rappresentate complessivamente da 4 membri.

Il contributo che le professioni possono fornire nel contesto del Comitato è di fondamentale importanza.

E ciò non soltanto per le svariate esperienze di tipo applicativo, ma anche soprattutto per le conoscenze dirette delle esigenze e peculiarità delle varie attività.

L’ATTIVITA’ DEL C.C.T.S. ED IL CONTRIBUTO DEL C.N.I.

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Per ottenere che il contributo degli Ingegneri sia il più concreto possibile, è però strettamente necessario un rilevante sforzo di tipo organizzativo e la collaborazione di tutti gli Ordini territoriali.

Spesso i tempi imposti dai lavori del Comitato sono molto stretti e non consentono di sviluppare un dibattito articolato su larga scala per il tramite delle varie Commissioni specifiche presenti nei vari Ordini.

Di conseguenza si dovranno attivare altre modalità di confronto interno, finalizzate alla creazione di un vero e proprio network che sia in grado, in tempo reale, di coinvolgere le migliori conoscenze e le eccellenze tecniche presenti nei vari territori.

L’ATTIVITA’ DEL C.C.T.S. ED IL CONTRIBUTO DEL C.N.I.

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