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pagina 1 di 144 N. R.G. 10501/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE Il collegio composto dai magistrati: dott. Umberto SCOTTI Presidente dott. Francesco RIZZI Giudice dott.a Maria Dolores GRILLO Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 10501/10 avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice): responsabilità di amministratori e sindaci Promossa da: CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs 270/1999, in persona dei Commissari Straordinari elettivamente domiciliato in Torino, Via Maria Vittoria n. 6, presso lo studio dell'Avv. B. Balzi che la rappresenta e difende per procura in atti, unitamente agli avv.ti M. Arato, E. Varni e F. Pollicina del Foro di Genova. - PARTE ATTRICE- contro CORTESE ERMELINDA BERTONE elettivamente domiciliata in Torino, Via Aldo Barbaro n. 21 presso lo studio degli Avv.ti M. Bersano e C. Cisotto che lo rappresentano e difendono per procura in atti. Firmato Da: GRILLO MARIA DOLORES Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: 7173d - Firmato Da: BISON LIDIA IRENE Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: 9b8bd - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: 6e2dd http://bit.ly/1aW54f2

N. R.G. 10501/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL … · in liquidazione e del suo asserito liquidatore Dott . Ernesto Ramojno con ogni conseguente Ernesto Ramojno con ogni conseguente

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N. R.G. 10501/2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il collegio composto dai magistrati:

dott. Umberto SCOTTI Presidente

dott. Francesco RIZZI Giudice

dott.a Maria Dolores GRILLO Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 10501/10

avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice): responsabilità di amministratori e

sindaci

Promossa da:

CARROZZERIA BERTONE SPA

in A.S. ex art. 2 D. Lgs 270/1999, in persona dei Commissari Straordinari elettivamente

domiciliato in Torino, Via Maria Vittoria n. 6, presso lo studio dell'Avv. B. Balzi che la

rappresenta e difende per procura in atti, unitamente agli avv.ti M. Arato, E. Varni e F.

Pollicina del Foro di Genova.

- PARTE ATTRICE-

contro

CORTESE ERMELINDA BERTONE

elettivamente domiciliata in Torino, Via Aldo Barbaro n. 21 presso lo studio degli Avv.ti M.

Bersano e C. Cisotto che lo rappresentano e difendono per procura in atti.

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- PARTE CONVENUTA -

e contro

BERTONE BARBARA

BLANDINO MICHELE

entrambi, elettivamente domiciliati in Torino, Corso Stati Uniti n. 61 presso lo studio dell’avv.

C. Tabellini che li rappresenta e difende per procura in atti, unitamente agli avv.ti V. Nizza, C.

Vaudetti e P. Benucci.

- PARTE CONVENUTA -

e contro

BERTONE MARIE JEANNE

elettivamente domiciliata in Torino, Via De Sonnaz n. 11 presso lo studio degli Avv.ti R.

Martorelli, A. D’Addario e C. Ferro che la rappresentano e difendono per procura in atti.

- PARTE CONVENUTA -

e contro

TUTINO VINCENZO

elettivamente domiciliato in Torino, Corso Matteotti n. 30 presso lo studio dell’avv.to F. Mazzi

che lo rappresenta e difende per procura in atti.

- PARTE CONVENUTA -

e contro

BRAJA ALESSANDRO

elettivamente domiciliato in Torino, piazza Solferino n. 10 presso lo studio degli Avv.ti M.

Tortonese e I. Biagi che lo rappresentano e difendono per procura in atti.

- PARTE CONVENUTA -

e contro

MAUGERI CLAUDIO

elettivamente domiciliato in Torino, Corso Montevecchio n. 50, presso lo studio dell’avv. A.

Borgna Benedicenti che lo rappresenta e difende per procura in atti.

- PARTE CONVENUTA -

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e contro

DONNET ALBERTO

elettivamente domiciliato in Torino, Via G.B. Vico n. 10 presso lo studio dell’avv. V. Lovisetto

che lo rappresenta e difende per procura in atti.

- PARTE CONVENUTA -

e contro

POZZOLI GIUSEPPE

elettivamente domiciliata in Torino, Via De Sonnaz n. 11 presso lo studio dell’avv. R.

Martorelli che lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all’avv. G. Zanetti del

Foro di Milano.

- PARTE CONVENUTA -

e contro

ANCARANI ANTONELLA

GRACCO DE LAY MARIA CLARA,

ABELLI DAVIDE MARCELLO

ABELLI GABRIELE

tutti, elettivamente domiciliata in Torino, Via G.B. Vico n. 10 presso lo studio dell’avv. M

Sertorio che li rappresenta e difende per procura in atti.

- PARTE TERZI CHIAMATI -

e contro

FONDIARIA-SAI S.p.a.

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, Corso

Vinzaglio n. 12 presso lo studio dell’avv. R. Momo che lo rappresenta e difende per procura in

atti, unitamente all’avv. G. Marangoni del Foro di Milano.

- PARTE TERZA CHIAMATA -

e contro

ZURICH INSURANCE PLC

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in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, Via

Bertona n. 50 presso lo studio dell’avv. C. Vaira che lo rappresenta e difende per procura in

atti, unitamente all’avv. M. Difino del Foro di Milano.

- PARTE TERZA CHIAMATA -

e contro

CHARTIS EUROPE SA (già AIG EUROPE SA) ,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, Via

Madama Cristina n. 90 presso lo studio dell’avv. M.T. Sini che la rappresenta e difende per

procura in atti, unitamente agli avv.ti A. Monti e F. Monti del Foro di Milano.

- PARTE TERZA CHIAMATA -

e contro

ASSICURATORI dei LLOYD’S OF LONDON ,

quali sottoscrittori della polizza n. 10022783V in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio dell’avv. R. Prandi che lo

rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli avv.ti A. Perotto e G. Foglia del Foro

di Milano .

- PARTE TERZA CHIAMATA -

e contro

ALLIANZ SPA

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, via

Cardinal Maurizio 8f, presso lo studio dell’avv. M. Curtii che la rappresenta e difende per

procura in atti.

- PARTE TERZA CHIAMATA -

e con

ERNESTO RAMOJNO in qualità di liquidatore di BERTON E SPA in liquidazione

elettivamente domiciliata in Torino, Corso Re Umberto n. 77 presso lo studio degli Avv.ti G. Di

Chio, e M. Di Chio che lo rappresentano e difendono per procura in atti.

- INTERVENUTO -

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Camera di Consiglio: 21 dicembre 2012

* * *

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE ATTRICE

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna pronuncia:

In via preliminare e processuale

1. Respingere tutte le eccezioni avversarie pregiudiziali e preliminari di rito e di merito, perché

infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni espresse in atti;

2. Con riferimento all’intervento volontario di Bertone spa in liquidazione e del suo asserito

liquidatore (dott. Ernesto Ramojno):

a) accertare e dichiarare il difetto assoluto di legittimazione ad interveniter della Bertone spa

in liquidazione e del suo asserito liquidatore Dott. Ernesto Ramojno con ogni conseguente

pronuncia, anche in punto liquidazione, a favore di Carrozzeria Bertone spa in a.s delle spese

di lite da quest’ultima sostenute:

b) in ogni caso, accertare e dichiarare l’inesistenza o, comunque, l’invalidità della procura alle

liti rilasciata dalla Bertone spa in liquidazione e dal suo asserito liquidatore, per difetto di

rappresentanza del Dott. Ramojno, con ogni ulteriore pronuncia del caso anche in punto

liquidazione, a favore di Carrozzeria Bertone spa in a.s., delle spese di lite da quest’ultima

sostenute.

Nel merito

1. accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2391 e ss c.c., 2394-bis c.c.,

2407 c.c., 2497 c.c. e 90 D.Lgs 270/1999 la responsabilità dei signori:

a) sig.ra Ermelinda cortese vedova Bertone, Dott.sa Barbara Bertone, arch. Mariè Jeanne

Bertone. Dotto. Michele Blandino, Dott. Vincenzo Tutini in qualità di amministratore di

Carrozzeria Bertone e di Bertone spa;

b) Dott. Alessandro Braja, Dott. Alberto Donnet, Dott. Claudio Maugeri e Dott. Giuseppe

Pozzoli in qualità di sindaci di Carrozzeria Beretone spa;

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per la violazione degli obblighi di legge e di statuto di cui in narrativa;

2. conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, per il periodo in cui sono

rimasti in carica o, comunque, per quanto di rispettiva competenza a riarcire, in favore della

proceduta di Carrozzeria Bertone spa in Amministrazione Straordinaria, tutti i danni subiti e

subendi da tale società e/o dai creditori della stessa per effetto delle violazioni e degli abusi

descritti in narrativa da quantificarsi:

a) in via principale in complessivi e 46.609.376,00 (e/o nella maggiore o minore somma da

determinarsi in corso di causa, anche mediante apposita consulenza tecnica, nonché in via

equitativa) per i danni in corso di tempo arrecati dai convenuti a Carrozzeria Bertone spa e/o

ai creditori sociali di tale società, per non avere tempestivamente attivato la procedura di

scioglimento e messa in liquidazione di Carrozzeria Bertone spa, per la sopravvenuta

impossibilità di conseguite il suo oggetto sociale, avuto riguardo agli effetti risalenti alla

situazione contabile esistente al 31.12.2005;

b) in via subordinata, in complessivi € 42.476.254,07 (e/o nella maggiore o minore somma da

determinarsi in corso di causa anche mediante consulenza tecnica, nonché in via equitativa),

per il danno in corso di tempo arrecato a Carrozzeria Bertone spa e/o ai creditori sociali di

tale società per le operazioni descritte in narrativa, poste in essere dagli amministratori di

Carrozzeria Bertone spa e di Bertone spa in violazione degli obblighi di legge e di statuto

indicate in atti;

c) in via di ulteriore e denegato subordine, in complessivi € 7.946.370,00 (e/o nella maggiore

o minore somma da determinarsi in corso di causa anche mediante consulenza tecnica,

nonché in via equitativa) per i danni in corsao di tempo arrecati a Carrozzeria Bertone spa e/o

ai creditori sociali di tale società, per non aver tempestivamento attivito la procedura di

scioglimento e messa in liquidazione di Carrozzeria Bertone spa, a seguito dell’integrale

perdita del capitale sociale desumibile dalla situazione patrimoniale al 31.5.2007, previa

eventuale riclassificazione delle relative poste così come descritto in narrativa e/o accertato in

corso di causa;

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il tutto con rivavalutazione e interessi da computarsi sul capitale rivalutato nonché interessi

anche anatocistici dalla data della domanda fino al saldo, da computarsi sull’importo

complessivo della condanna

3. In ogni caso con vittoria di tutte le spese di lite, oltre accessori di legge

In via istruttoria: omissis”

*

PER PARTE CONVENUTA CORTESE

“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione

In via preliminare di merito:

- accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità della domanda dedotta da parte

attrice nei confronti della convenuta ex art. 90 d. lgs 270/1999 pe i motivi già dedotti in

comparsa di costituzione e risposta;

- accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di risarcimento del

danno dedotta dall’attrice in via suborodinata nei confronti della convenuta al punto 2 c) delle

conclusioni dell’atto di citazione (pag. 92) quale conseguenza della transazione stipualta tra

Bertone spa in A.S. e Carrozzeria Bertone spa in A.S. per i motivi precedentemente dedotti;

Nel merito:

- respingere tutte le domande dedotte da parte attrice e da tutte le altre parti nel presente

giudizio, compresi gli altri coobbligati responsabili in solido e comprese le assicurazioni terze

chiamate in punto surroga, nei confronti della convenuta Ermelinda Cortese Bertone, per

mancato assolvimento dell’onere probatorio e, comunque, perché assolutamente infondate

sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte precedentemente dedotte e, conseguentemente,

mandare esente Ermelinda Cortese Bertone da ogni qualsivoglia responsabilità;

- in via subordinata: nel denegatissimo caso di accoglimento anche parziale delle domande

dedotte da parte attrice nei confronti di Ermelinda Cortese Bertone, accertare e dichiarare la

ripartizione di responsabilità di Ermelinda Cortese Bertone con gli altri convenuti, con

espressa riserva dell’esponente di esercitare azione di regresso nei confronti degli altri

responsabili solidali per l’eventuale quota accertanda della loro responsabilità;

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In via subordinata:

nella denegatissima ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria ex adverso formulata,

limitare la stessa esclusivamente nei limiti del giusto e del provato;

In via istruttoria

revocare l’ordinanza del 22-26.4.2011 per i motivi precedentemente espressi;

In ogni caso

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPa e rimborso

forfettario nella misura del 12,5%.

*

PER PARTE CONVENUTA BERTONE BARBARA e BLANDINO

Piaccia al Tribunale Ill.mo

Previa ove d’uopo ammissione delle istanze istruttorie dedotte in corso di causa ed infra

ritrascritte e revoca dell’Ordinanza 16/11/2011, nonché previa se del caso declaratoria di

nullità della CTU del dr. Luca Poma, respingere le domande attoree;

In via subordinata, e salvo gravame, per la non creduta eventualità in cui sia accertata una

qualche responsabilità dei concludenti, accertare e dichiarare la ripartizione di responsabilità

tra tutte le parti in causa, ivi compresa Bertone S.p.A., al fine sia della detrazione della parte

di debito a quest’ultima attribuibile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1301 c.c., o in subordine

1300 c.c., e comunque 1311 c.c., e, quindi, della corrispondente riduzione del debito in ipotesi

accertato a carico degli odierni Concludenti, sia al fine dell’eventuale esercizio, da parte degli

odierni concludenti, dell’azione di regresso nei confronti degli altri convenuti, in altro giudizio

(azione che gli odierni concludenti si riservano espressamente di introdurre, con atto a parte).

Con il favore delle spese

****

I Convenuti Michele Blandino e Barbara Bertone senza inversione dell’onere della prova e in

via subordinata chiedono siano ammessi i seguenti capi di prova

PER INTERROGATORIO E TESTI

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1) Vero che Bertone S.p.a. nel marzo 1996 presentò a Opel il nuovo progetto per la

produzione di un’autovettura coupè – cabrio basata su piattaforma Opel Astra T – 3000, di poi

sfociato nella commessa Opel 1970/1971;

2) Vero che Opel annunciò ufficialmente l’intenzione di affidare a Bertone la commessa di cui

al capo che precede nell’aprile 1997;

3) Vero che i progetti relativi alle commesse

BMV Serie 1, cabrio e coupé,

Daymler Chrysler A-207 e CLA 204

Opel Astra TT

Volkswagen CCR

Cadillac 462 del gruppo General Motors Europe

Saab 221 del gruppo General Motors Europe

Mc LarenP8 del gruppo Daymler Chrysler

Alfa Romeo GT Cabrio, del gruppo Fiat Group Automobiles

Porsche – Panamera

Fiat 199 targa, cabrio, coupé cabriolet (progetto Lancia CC)

furono cancellati dalle case produttrici o coltivati al loro stesso interno, senza l’affidamento di

commesse a terzi svolgenti la medesima attività imprenditoriale di Carrozzeria Bertone S.p.A.

4) Vero che la trattativa con Fiat Auto per la costituzione di una nuova società ed il

trasferimento ad essa dell’attività imprenditoriale di Carrozzeria Bertone S.p.A. fu condotta in

prima persona dal Dr. Vincenzo Tutino, con l’assistenza dei legali dello Studio Tosetto e

Weigmann.

5) Vero che alla trattativa di cui al capo che precede la dr.ssa Barbara Bertone non ha

partecipato.

6) Vero che per gli anni 2003 – 2006 Carrozzeria Bertone S.p.A. conferì a E Capital Partners

l’incarico di esplorare sul mercato le possibilità di cessione del suo complesso aziendale e

della sua attività produttiva.

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7) Vero che l’Ing. Gabriele Abelli fu nominato da Carrozzeria Bertone S.p.A. responsabile del

progetto di sviluppo dell’imbarcazione AZ42 per conto della società Azimut ed in tale veste

coordinò l’avanzamento delle attività, affiancando il Dr. Vincenzo Tutino nella successiva

trattativa economica per tale progetto e per il progetto di sviluppo e produzione

dell’imbarcazione “entry boat” AZ34 .

8) Vero che dopo le dimissioni del Dr. Michele Blandino le trattative con i vari potenziali

partners furono seguite in prima persona dal Dr. Vincenzo Tutino e/o dalla Sig.ra Ermelinda

Cortese.

10) Nel settore dei costruttori auto per conto terzi è prassi consolidata e normale sviluppare

attività di ricerca e sviluppo, in anticipo rispetto alle decisioni del committente;

11) Società quali Carozzeria Bertone si occupano normalmente della propositività - e quindi

dello sviluppo – di vetture derivate (Cabrio Coupè Roadster etc.);

12) Lo sforzo del costruttore di auto è proprio quello di individuare quali potrebbero essere i

modelli non contemplati nella gamma prodotto del committente, di studiarne una nuova linea

e di proporre delle “idee di stile” e/o di sistema (es. tetti particolari) che possano risultare di

interesse;

13) Dall’idea di un nuovo prodotto si passa alla realizzazione di bozzetti di stile, necessari per

meglio proporre il modello ed il suo concetto . Alle volte è lo stesso committente che, vedendo

i primi bozzetti, richiede al fornitore ulteriori sviluppi, evoluzioni, aggiornamenti, modifiche e

suggerisce quali potrebbero essere i volumi dell’intero ciclo vita;

14) Dalle prime riunioni e confronti di idee con il committente, si arriva alla presentazione di

un business case completo, corredato di diverse viste del modello. Il che implica, per il

fornitore, un lavoro di analisi interna che coinvolge tutte le funzioni aziendali, engineering di

prodotto e di processo, manufacturing, logistica, acquisti assistenza e service, ricambi etc.;

15) Il più delle volte si tratta di fasi di lavoro interne, ovvero ore dedicate dal personale

dipendente a titolo di studi, prefattibilità, preventivazione realizzazione di studi, calcoli, disegni

CAD e CAE, fino alla costruzione di oggetti di prova;

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16) Nel 2004, a seguito di un coinvolgimento di Stile Bertone sulla definizione dello stile di

quella che sarebbe diventata la “Grande Punto” (199), Carrozzeria Bertone propose a Fiat

Auto un concetto derivato, con il contenimento dei costi e dei tempi di sviluppo;

17) A Marzo 2004 presso il Salone dell’Auto di Ginevra durante un incontro con l’Ing. Nevio Di

Giusto, si presentò un concetto denominato “199 Aria”, un derivato che partendo

dall’architettura del modello 199, con relativamente poche modifiche, poteva offrire un

concetto che per certi versi evocava una delle configurazioni della Citroen Pluriel;

18) L’Ing, Di Giusto di Fiat Auto si dimostrò entusiasta di questo concetto e chiese di

proseguire con lo sviluppo del concept e con la prefattibilità;

19) Venne all’uopo sottoscritta una lettera di confidenzialità tra Fiat Auto e Carrozzeria

Bertone volta a permetter lo scambio dei dati della vettura origine per addivenire allo sviluppo

del derivato;

20) Si partì quindi con la proposta di un simil-coupè, la quale venne presentata all’allora

amministratore delegato ing. Demel. Era il mese di aprile del 2004. Nel corso di quell’incontro

si affrontò anche il progetto Alfa Romeo GT Cabrio;

21) Di li a poche settimane l’Ing. Demel lasciò FIAT Auto; l’Ing. Di Giusto lasciò ad Ottobre,

nel periodo universalmente riconosciuto dagli addetti ai lavori come uno dei più turbolenti e

movimentati della storia di quella società;

22) Le prime quotazioni interne risalgono al mese di luglio 2004, quando, a seguito di precise

indicazioni da parte di Fiat Auto (gli interlocutori ai tempi erano il centro stile Fiat e la

direzione sviluppo Prodotto) si lavorava su due scenari: 40.000 e 75.000 veicoli ciclo vita;

23) A novembre 2004 Carrozzeria Bertone ricevette ulteriore richiesta di progetti su due

versioni: versione coupé chiuso (classico) e versione targa con tetto scorrevole (evoluzione

del precedente citato concetto) . I volumi totali sarebbero aumentati a 90.000 ciclo vita;

24) A dicembre 2004, in occasione di un incontro congiunto con Fiat Auto, si presentò la

situazione di avanzamento del progetto e l’aggiornamento della valutazione economica;

25) Il 04/03/2005 venne fatta una nuova presentazione a Fiat Auto con valori aggiornati e

nuovi target;

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26) Nel mese di maggio 2005 venne realizzato anche un modello di stile scala 1:1, il quale fu

oggetto di presentazione ufficiale alla Fiat (Stile – Progettazione – Prodotto – Marketing), la

quale poi però decise di non dar corso alla produzione;

27) Dal mese di giugno 2005, il modello coupè Targa o Aria fu abbandonato da Fiat Auto, la

quale si concentrò su un modello cabriolet con tradizionale soft top (capote in tessuto);

28) Nel mese di luglio 2005, a seguito di un incontro con Fiat (Bonollo, Wester, De Meo), la

stessa Fiat decise di abbandonare il tradizionale soft-top, perché considerato non originale

anche se economicamente fattibile e profittevole;

29) Al salone di Francoforte nel settembre del 2005, Fiat propose a Carrozzeria Bertone di

analizzare un coupé 4 posti veri con tetto RHT, capote in lamiera ritraibile su base Grande

Punto 199 (il futuro progetto Lancia CC);

30) Nel corso di un successivo incontro in Fiat con l’Ing. Wester ed il dott. Bonollo, i medesimi

chiesero a Carrozzeria Bertone di costruire un prototipo funzionante, che rispettasse il

concetto già espresso di cui al punto precedente, ovvero un prototipo che raggiungesse

migliori obiettivi di abitabilità. Essendo la Grande Punto una vettura del segmento “B”, si

chiese che tale package fosse migliore di un concorrente (Renault Megane) del segmento

superiore, il “C”. Il prototipo “Bertone Suagnà” fu esposto al Salone di Ginevra 2006;

31) A gennaio 2006 furono preparati i primi dati di massima di costo del nuovo progetto

Lancia CC, con due varianti volumi ciclo vita: 44.000 e 60.000;

32) In data 13/01/2006 Carrozzeria Bertone ricevette da Fiat il calcolo del business case per

la verifica della sostenibilità dell’iniziativa, dal quale risultava una perdita per FIAT Auto,

secondo i parametri da loro considerati, di 77 milioni di Euro sull’intero ciclo vita del modello

pari a più di 5 anni;

33) Il 23/01/2006, in occasione di una riunione con Fiat vennero presentati i possibili interventi

e proposte di efficienza di Carrozzeria Bertone finalizzati al raggiungimento di così ambiziosi

target. Considerando 60.000 veicoli ciclo vita, Carrozzeria Bertone propose una riduzione di

costo unitario di 400 € per vettura, ed una totale riduzione della spesa dell’iniziativa pari a 53

milioni;

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34) Il 07/02/2006 si svolse un’importante riunione in Fiat (Bonollo, Wester) con lo scopo di

mostrare i miglioramenti e le efficienze che Carrozzeria Bertone si impose per la sostenibilità

economica dell’iniziativa e per aggiudicarsi un progetto di sì grande importanza. Venne

consegnato il break down (dettaglio per voce di costo) degli investimenti e dei costi unitari

(08/02/06), in modo da meglio spiegare dove erano stati previsti gli interventi di ottimizzazione

dei costi;

35) In occasione del salone di Ginevra, a marzo 2006, il dott. Sergio Marchionne, in visita allo

stand Bertone, autorizzò verbalmente i due gruppi di lavoro Fiat e Carrozzeria Bertone a

procedere nell’iniziativa;

36) E’ del 15/06/06 il macro planning del progetto Lancia CC, con le principali date,

predisposto dalla Fiat (ns. prod. 75);

37) In una riunione con Fiat, l’08/09/06, venne presentato all’ing. Wester il business case

definitivo formulato dal team Fiat;

38) A fine anno 2006 venne avanzata dal Dr. Ferruccio Luppi e dal Dr. Passerin d’Entrèves

di Fiat Auto la richiesta di studiare un modello di società comune Carozzeria Bertone-Fiat per

la produzione della Lancia CC;

39) I primi mesi dell’anno 2007 furono allora caratterizzati da una profonda attività di due

diligence (fiscale, economica, e immobiliare) da un lato, e dalla verifica tecnica dei fabbisogni

sia di risorse umane che di beni strumentali.;

40) Detta fase venne seguita per conto di Carrozzeria Bertone dal Dr. V. Tutino, con

l’assistenza dello studio legale Tosetto e Weigmann;

41) Svanite le ipotesi di produzione di derivati dell’auto BMW serie 1, due membri del

comitato direttivo Bmw – engineering ed acquisti (prof. Goeschel) e finanza (mr. Krause)

chiesero a Carozzeria Bertone di sottoporre nuovi progetti;

42) In particolare, venne chiesto di sviluppare una serie speciale con marchio MINI , con

volumi inizialmente ridotti: si parlava di 5.000 veicoli da produrre nel 2006, con due ipotesi

alternative in merito al ricevimento della scocca già assemblata dallo stabilimento Bmw

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situato a Oxford, ovvero all’assemblaggio presso Carrozzeria Bertone della scocca

medesima;

43) Lo scenario definitivo si arrestò nella produzione di 2.000 veicoli, con ricevimento della

scocca già assemblata dallo stabilimento di Oxford, con totale assenza di costi di sviluppo e

progettazione per i particolari modificati, i quali vennero eseguiti tutti da Bmw;

44) BMW si fece altresì carico direttamente di una parte significativa dell’investimento,

accollandosi costi per ca 6 milioni di Euro;

45) Contestualmente all’avviamento del progetto, si portarono avanti attività di sviluppo

business per ulteriori volumi e/o derivati base MINI.

46) Vero che nel mese di giugno 2007 il dr. Vincenzo Tutino ha domandato a Carrozzeria

Bertone il pagamento delle somme elencate nel foglio che si produce sub. 80, rammostrando,

offrendosi di dimettersi ove tale pagamento fosse stato eseguito.

47) Vero che nel mese di settembre 2007 il dr. Vincenzo Tutino riprese la sua attività in

Carrozzeria Bertone al fianco dell’avv. Vito Truglia.

48) Vero che il dr. Vincenzo Tutino ha consegnato alla dr.ssa Barbara Bertone la lettera di

licenziamento prod. 37 rammostranda.

49) Vero che negli anni tra il 2000 ed il 2006 Carrozzeria Bertone S.p.a. ha ricevuto dalla sua

clientela la richiesta di emettere le offerte, ed ha emesso le offerte, descritte nella produzione

75 rammostranda, con i relativi allegati.

50) Vero che le offerte d cui al capo che precede hanno avuto l’esito descritto nelle schede

allegate alla produzione 75 rammostranda al teste.

52) Vero che i piani prodotti sub 76 e rammostrandi sono stati illustrati dalla dr.ssa Barbara

Bertone e dal dr. Ghigo nei Consigli di Amministrazione di Bertone S.p.a. del 27/11/1997,

15/12/1997, 29/1/1998, 1/6/1999, 7/9/1999, 25/10/1999, 29/11/1999 e 22/12/1999.

53) Vero che alla data del 30 settembre 2006 erano pendenti per Carrozzeria Bertone S.p.a.

le commesse ed i contratti elencati ed allegati con la produzione 57 rammostranda.

54) Vero che il contratto 12/7/2005 tra Carrozzeria Bertone e Azimut è stato negoziato, scritto

e sottoscritto con l’assistenza dello studio legale Benessia – Maccagno;

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55) Vero che l’attività di consulenza da parte di Carrozzeria Bertone, per conto di Azimut,

correlata all’industrializzazione dell’imbarcazione AZ42 e prevista nel contratto citato dianzi al

capo che precede, si sviluppò nel mese di giugno 2005 fino alla fine di quell’anno;

56) Vero che la ulteriore fase contrattuale, riguardante lo sviluppo e produzione di una “entry

boat” imbarcazione di piccole dimensioni (progetto AZ34) si interruppe improvvisamente, in

seguito alla comunicazione di Azimut di non coltivare ulteriormente il progetto;

57) Vero che negli anni dal 1999 al 2007 Carrozzeria Bertone S.p.a. ha annoverato nel suo

organico un numero di dipendenti quale quello riepilogato nella tabella seguente 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

dirigenti 15 15 15 16 16 14 15 15 15 16 14 16 14 12 10 15 14 7 impiegati 251 248 241 239 249 246 233 231 228 228 302 302 275 248 222 319 284 198 operai 807 766 688 769 1.059 1.023 914 861 785 815 1.753 1.509 1.426 1.368 1.303 1.254 1.170 1.112

1.073 1.029 944 1.024 1.324 1.283 1.162 1.107 1.028 1.059 2.069 1.827 1.715 1.628 1.535 1.588 1.468 1.317

58) Vero che Carrozzeria Bertone S.p.A. ha venduto a Enel energia elettrica generata

dall’impianto di cogenerazione, fino a tutto il mese di dicembre 2007; e che da tale attività ha

conseguito il credito di euro 223.252,00 annotato nella situazione patrimoniale al 21/1/2008,

prodotta prod. 125 ter e rammostranda

59) Vero che a tutto il mese di gennaio 2008 Carrozzeria Bertone S.p.A. aveva distaccato suo

personale presso le Società Industria Pininfarina S.p.A., Magnetto Automotive S.p.A. , Comau

S.p.A. I.C.A.S. S.r.l.; GR Grafica Ricerca Design S.r.l.; Handling Service S.r.l., Centro

Ricerche Fiat S.c.p.a.; e che in relazione a tali distacchi sono sorti i crediti per complessivi

euro 1.940.000,00 annotati nella già citata situazione patrimoniale al 21/1/2008;

60) Vero che la situazione patrimoniale di Carrozzeria Bertone S.p.A. al 21/1/2008 prodotta –

prod. 125 ter - e rammostranda, è stata stampata accedendo ai dati contabili della stessa

Carrozzeria Bertone S.p.A.

61) Vero che la situazione patrimoniale di Bertone S.p.A. al 21/1/2008 prodotta – prod. 125

bis - , e rammostranda, è stata stampata accedendo ai dati contabili della stessa Bertone

S.p.A.

62) Vero che la Bertone S.p.A: in a.s. nel mese di maggio 2011, nell’ambito del concorso di

eleganza a Villa d’Este, ha venduto all’asta i veicoli facenti parte del Museo Bertone ed

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elencati nel foglio che si produce (prod. 160), rammostrando, al prezzo complessivo di euro

3.639.800,00

63) Vero che Stile Bertone S.p.A. si è offerta di acquistare da Bertone S.p.A. in a.s. al prezzo

di complessivi euro 1.945.000,00 i restanti veicoli facenti parte del Museo Bertone e che

all’uopo le ha versato una cauzione di euro 200.000,00.

64) Vero che la produzione dell’auto Opel Cabrio da parte di Carrozzeria Bertone S.p.A. si è

protratta fino al termine dell’anno 2005;

65) Vero che Bertone S.p.A. al termine dell’anno 2005 ha accreditato a Carrozzeria Bertone

S.p.A. l’importo di euro 1.124.460,00 (al netto della rivalutazione) a titolo di rimborso dei

canoni di locazione relativi alle aree oggetto del contratto di leasing con SAN PAOLO

LEASINT S.p.A., a rogito notaio Astore in data 20/11/1997 – rep. 340230/41456, avente ad

oggetto l’immobile costruito sull’area in Grugliasco, Corso Allamanno 46.

66) Vero che al geom Ezio Sada è stata demandata la valutazione del valore di mercato

dell’immobile oggetto del contratto di leasing di cui al capo che precede, in esecuzione delle

delibere dei consigli di amministrazione di Bertone S.p.A. e di Carrozzeria Bertone S.p.A. delli

30/9/2005 e delli 18/10/2005, prodotti (prod. 131 e 132) e rammostrandi; ed il medesimo

geom. Sada tale valore ha determinato in complessivi euro 4.625.987,00.

67) Vero che in considerazione del valore di cui al capo che precede, e tenuto conto di canoni

di leasing a scadere e prezzo del diritto di opzione per complessive € 1.418.798,00, Bertone

S.p.a. ha accreditato a Carrozzeria Bertone S.p.a. la differenza, pari a € 3.200.000,00 + IVA.

68) Vero che sono state inoltrate ai rispettivi destinatari le lettere in data 15/11/2005 e

25/11/2005 prodotte (prod. 152 e 153) e rammostrande

69) Vero che da marzo 2007 a novembre 2007 Carrozzeria Bertone S.p.A. ha intrattenuto

trattative per la collocazione del suo complesso aziendale, per la ricerca di attività di

collaborazione industriale e/o per la riallocazione delle sue attività produttive con le imprese

Magna International, Edag, D.I Tecnolgioes, DR Automotive Group, Geely Group.

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70) Vero che nel medesimo periodo ha intrattenuto rapporti per la ricerca di possibili partner

e/o potenziali acquirenti della sua azienda con i fondi di investimento Atlantis Partner, Bear

Stern (per il progetto del “Polo dei Carrozzieri”) e con Platinum Equity.

71) Vero che il dr. Michele Blandino dal mese di maggio 2006 ha iniziato a lavorare a tempo

pieno per la società Magnetto Automotive S.p.A., in esecuzione del contratto di assunzione

prodotto (prod. 161) e rammostrando

72) Vero che il conto economico prodotto (prod. 157) e rammostrando è stato illustrato in

occasione del consiglio di amministrazione di Carrozzeria Bertone S.p.A. del 19/7/2006 per

rappresentare lo sviluppo del progetto per la produzione della vettura Lancia c.c., in allora

ipotizzato da Fiat Auto

73) Vero che il conto economico di cui al capo che precede è stato redatto in condivisione

con la direzione interna di Carrozzeria Bertone S.p.A. e con i funzionari di Fiat Auto addetti al

progetto stesso.

74) Vero che i due prospetti in data 17/5/2006 ed in data 19/1/2007, prodotti (prod. 162 e 163)

e rammostrandi, rappresentano i dati esposti da Carrozzeria Bertone S.p.A. e Fiat Auto S.p.A.

nell’occasione dello studio di fattibilità del progetto Lancia C.c., per supportare la richiesta di

prezzo e l’offerta commerciale

75) Vero che le due presentazioni prodotte (prod. 122) e rammostrande sono state illustrate e

valutate nel consiglio di amministrazione di Carrozzeria Bertone S.p.a. del 18/1/2007

76) Vero che il prospetto prodotto sub. 169 e rammostrando illustra i margini di contribuzione

(differenza tra i ricavi e costi) relativi alla commessa Mini; ed è stato illustrato nel Consiglio di

Amministrazione di Carrozzeria Bertone S.p.a. del 27/6/2007.

* * * *

Testi (anche in materia contraria)

Tutti i testi sono indicati su tutti i capi (nonché in materia contraria); a fianco di ciascun

nominativo, tuttavia, sono indicati i capi sui quali essi sono rispettivamente più informati:

- Burkhard Goeschel, residente a Monaco di Baviera (punti 3, 41-45);

- Christoper Bangle, residente a Monaco di Baviera (punti 3, 41-45);

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- Stefan Krause, residente a Monaco di Baviera (punti 3, 41-45);

- Francesco Silva, residente a Milano (punto 6);

- Frank Niederlanender, residente a Monaco di Baviera (punti 3, 41-45);

- Mario Marangoni, residente a Grugliasco (TO) (punti 1-45, 49, 50, 53-56, 58, 64, 69-71,

73-74);

- Bruno Cena, residente a Torino (punti 1-6, 9-15, 49-50);

- Josef Grammer, residente a Verona (punti 3, 41-45);

- Antony Sheriff, residente a Londra (punto 3);

- Nevio di Giusto, residente a Torino (punti 3, 16-21);

- Giovanna Peroglio, residente a Vinovo (TO) (punti 1-50, 52-56, 64, 69-76);

- Carl Peter Forster, residente a Monaco di Baviera (punti 1-3);

- Karl-Heinz Kalbfell, residente a Stoccarda (punto 3);

- Herbert Demel, residente a Vienna (punti 3, 20-12, 69);

- Ralph Kraeuter, residente a Birmingham, (Detroit MI) (punti 1-3);

- Bernd Pietschrieder, residente in Germania (punto 3);

- Massimo Di Risio, residente in Macchia D’Isernia (punto 69);

- John Mack, residente in Shanghai (punto 69);

- Michael Ward, residente in Londra (punto 69);

- Paolo Peveraro, residente in Torino (punti 69-70);

- Giorgio Airaudo, residente in Torino (punto 69);

- Roberto Giacometti, residente in Torino (punti 10, 66-70);

- Gabriele Pajno, residente in Torino (punti 69-70);

- Filippo Quintili, residente in Torino (punti 69-70);

- Juergen Bohm, residente in Fulda, Germania (punto 69);

- Sig. Wester Harald Jacob, Torino. (punti 3, 21-37, 73-74);

- Lanciani Andrea, residente in Torino (punto 4);

- Vitelli Paolo, residente in Torino (punti 7, 54-56);

- Teresa Angela Migliasso, residente in Torino (punti 69-70);

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- Teresa Zoccolan, residente in Torino (punti 69-70);

- Anna Cuntrò, residente in Torino (punti 69-70);

- Valter Bullio, residente in Torino (punti 69-70);

- Luca Ciferri, residente in Torino (punti 3-4, 10-15, 29, 35, 38-39, 62-64, 69, 70);

- Dosio Federico, residente in Torino (punti 1-45, 49-50, 55-56, 64, 69-71, 73-74, 76);

- Ghibaudi Gianpiero, residente in Collegno (punti 1-5, 7-45, 49-50, 53-56, 64, 69-71, 73-

74);

- De Bonis Michele, residente in Pordenone (punti 3, 10-17, 49-50).

- Pierallini Mario (FGA), residente in Torino (punti 22-37, 73-74);

- Gianni Coda (FGA), residente in Torino (punti 3, 38-39);

- Ettore Rizzo, residente in Torino (punti 69-71);

- Roberto Ronco, residente in Torino (punti 1-5, 7-45, 49-50, 53-56, 64, 69-71, 73-74);

- Campisi Tiziana, residente in Torino (punti 58-61, 64-65, 67-69);

- Emanuela Cha, residente in Torino (punti 58-61, 64-65, 67-69);

- Daniele Cornil, residente in Torino (punti 62-63);

- Ezio Sada, residente in Trana (To) (punto 66);

- Fabio Rotundo, residente in Torino (punti 10, 66-70);

- Felice Scanniello, residente in Torino (punti 57, 59);

- Mauro Charriere, residente in Grugliasco (To) (punti 1-5, 7-45, 49-50, 53-56);

- Mario Panizza, residente in Torino (punti 1-45, 49-50, 53-56, 64, 69-71, 73-74);

- Isidoro Massa, c/o Magnetto Automotive S.p.a. in Cascine Vica (To) (punti 1-5, 7-45, 49-

50, 53-56, 64, 69-71, 73-74)

- Mario Montali, residente in Torino (punti 49-50);

- Sergio Marchionne, c/ FIAT TO (punti 3, 35, 38-40);

- Haydan Leshel, c/o KIA MOTORS (punto 69);

- Raffaele Legani, residente in Milano (punto 70);

- Patrick Mc Nellis, residente a Londra (punto 70);

- Mario Calderini, residente in Torino (punto 70);

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- Guillaume Ktorza, residente a Parigi (punto 70);

- Jorg Ohlsen, residente in Germania (punto 69);

- Marco Cascino, residente in Milano (punto 69);

- Alessandro Cremona, residente in Milano (punto 69);

- Mikhail Paramanov, residente in Frncoforte (punto 69);

- Lily Lee, residente in Hangzhou – Cina (punto 69);

- Marco Benetti, residente in Collegno (To) (punti 57, 59);

- Giampiero Ghibaudi, residente in Torino (punti 1-5, 7-45, 49-50, 53-56, 64, 69-71, 73-74);

- Alfredo Di Nunzio, residente in Ciriè (To) (punto 71);

- Vincenzo Perris, residente in Almese (To) (punto 71);

- Ferruccio Luppi, residente in Torino (punti 3-4, 38-40).

* * * *

I convenuti Barbara Bertone e Michele Blandino chiedono, inoltre (in via subordinata e senza

inversione dell’onere probatorio), che sia ordinato a Bertone S.p.a. di esibire copia dei

verbali dei suoi Consigli di Amministrazione in data 27/11/1997, 15/12/1997, 29/1/1998,

1/6/1999, 7/9/1999, 25/10/1999, 29/11/1999 e 22/12/1999.

Tale esibizione è finalizzata a confutare la tesi attorea, che addebita ai Convenuti carenze

nell’assunzione di informazioni e nelle attività di istruttoria che hanno preceduto le decisioni di

dare luogo alla commessa Opel, oggetto del contratto 27/5/1999 prod. 10 avversaria.

I convenuti Barbara Bertone e Michele Blandino chiedono, ancora, (sempre in via subordinata

e senza inversione dell’onere probatorio) che sia disposta una CTU

Volta ad accertare e riferire

1. se le conseguenze economiche e patrimoniali scaturite per Carrozzeria Bertone S.p.a. alla

data del 31/12/2005 dalla commessa Opel oggetto del contratto 27/5/1999 prod. 10

avversaria possono essere individuate in quelle riportate nella elaborazione ns prod. 77;

2. quali conseguenze economiche e patrimoniali si sarebbero verificate per Carrozzeria

Bertone S.p.a. se ne fosse stato deliberato lo scioglimento nel mese di dicembre 2005; e se,

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in allora, essa fosse receduta da tutti i suoi rapporti di lavoro subordinato e da tutti i contratti

pendenti;

3. se il costo per la messa in mobilità dei dipendenti di Carrozzeria Bertone S.p.a. nel mese

di dicembre 2005 sarebbe stato quello illustrato nel prospetto ns. prod. 78.

I convenuti Barbara Bertone e Michele Blandino chiedono, infine, che:

• sia disposta la revoca o, in subordine, la modifica dell’ordinanza in data 16/11/2011

dell’ill.mo G.I., nella parte in cui respinge le istanze istruttorie formulate da essi instanti con la

loro Memoria ex art. 183 comma 6° n. 3 c.p.c., dich iara tardive e inammissibili le produzioni

documentali a quella stessa Memoria allegate e ne ordina l’eliminazione dal fascicolo di

causa;

• tutte le produzioni allegate a quella stessa memoria e tutte le prove orali ivi formulate dagli

odierni instanti siano ammesse al processo, se del caso anche previa rimessione in termini ex

artt. 153 2° comma e 294 c.p.c. (per la parte in cu i si qualifichino quelle prove come

necessarie a contrastare nuove allegazioni attoree).

*

PER PARTE CONVENUTA BERTONE MARIE JEANNE

Voglia il Tribunale Ill.mo

previe le declaratorie del caso,

riservata ogni ulteriore domanda, istanza, eccezione e deduzione;

respinta ogni avversa domanda, istanza, eccezione e deduzione;

previa la modifica dell’ordinanza 22-26 aprile 2011 in accoglimento dell’istanza ex art. 210

c.p.c. avente ad oggetto i documenti sopra indicati

1. Nel merito in via principale

Respingere, per i motivi di cui in narrativa, ognuna e tutte le domande proposte nei confronti

dell’arch. Marie Jeanne Bertone;

2. Nel merito, in via subordinata

- nella denegata ipotesi in cui siano accolte, in tutto o in parte, le domande proposte da

Carrozzeria Bertone spa in A.S. nei confronti dell’arch. Mariè Jeanne Bertone, dichiarare

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tenuti e condannare gli Assicuratori dei Lloyd’s of London a tenere indenne la conchiudente

dalle predette domande attoree – anche e se del caso dichiarando la nullità e/o l’inefficacia e

comunque l’invalidità dell’art. 5.5. della Polizza – e per l’effetto dichiarare tenuti e condannare

gli Assicuratori dei Lloyd’s of London a pagare all’arch. Marie Jeanne Bertone quanto essa

sarà tenuta a corrispondere nei confronti della parte attrice, il tutto comunque entro il

massimale di polizza;

- nella denegata ipotesi in cui siano accolte in tutto o in parte, le domande proposte da

Carrozzeria Bertone spa in A.S. nei confronti della conchiudente, accertare e dichiarare la

ripartizione di responsabilità tra i convenuti, al fine dell’eventuale azione di regresso nei loro

confronti da esercitarsi in separato giudizio e, comunque, che nessuna responsabilità è

imputabile alla conchiudente nei confronti dei soggetti coobbligati.

3. In ogni caso

Con vittoria delle spese di lite, oltre al rimborso forfetario 12,5% ex lege ed oltre ad IVA 21%

e CPA 4%”

*

PER PARTE CONVENUTA TUTINO

“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni avversaria domanda ed eccezione

- in via istruttoria: in riforma dell’ordinanza istruttoria del 16.11.11 ammettere la prova per

interpello e testi sulle circostanze capitolate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 del 8.7.11

sub da 1 a 7 nonché sub 9 e 11 con interrogandi e testi ivi indicati

- nel merito in via principale: respingere le domande dell’attrice Carrozzeria Bertone spa in

A.S.

- in via subordinata e salvo gravame

- per la denegata ipotesi in cui sia accertata una eventuale responsabilità del dott. Tutino,

accertare e dichiarare il relativo grado in capo ad ognuno dei soggetti responsabili, ivi

compresa, Bertone spa, ripartendolo tra loro per quanto di ragione, sia al fine di ridurre il

debito solidale dell’importo corrispondente alla quota di responsabilità in capo a Bertone spa

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in A.S. e comunque per una somma non inferiore ad € 15.000.000,00 sia al fine

dell’eventuale esercizio dell’azione di regresso nei confronti degli altri convenuti.

- nei confronti della terza chiamata Lloyd’s of London: per la non creduta eventualità in cui il

dottor Vincenzo Tutino subisca perdite pecuniarie ai sensi di polizza, anche a seguito di

condanna al pagamento a favore dell’attore di una qualsivoglia somma a seguito

dell’accertamento di una qualche sua responsabilità, dichiarare tenuti e condannare gli

assicuratori dei Lloyd’s of London a tenerlo indenne e mallevato, nei limiti del massimale di

polizza; e per l’effetto, dichiarare tenuti e condannare gli assicuratori dei Lloyd’s of London a

pagare dette eprdite pecuniarie, ivi compreso anche quanto esso fosse a sua volta tenuto a

pagare a parte attrice per i fatti di cui è causa (per capitale, interessi e spese di lite) nei limiti

del massimale di polizza.

Con il favore delle spese di lite.

*

PER PARTE CONVENUTA BRAJA

Voglia codesto Tribunale

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

In via istruttoria:

previa dichiarazione di nullità parziale della CTU per quanto riguarda i quesiti nn. 5) e 7), per

le ragioni esposte nella memoria di esame CTU del 19 ottobre 2012;

previo ordine al CTU di integrazione/chiarimenti sulle risposte ai quesiti nn. 2) e 5), per le

ragioni esposte nella memoria di esame CTU del 19 ottobre 2012;

dichiarare inammissibili i documenti nn. 101), 102), 103), 104), 105), 106), 107), 108), 109)

prodotti da parte attrice con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3), c.p.c., poiché tardivi;

dichiarare l’inammissibilità dei documenti nn. 110), 111), 112) prodotti da parte attrice con la

memoria di esame della CTU, perché tardivi e comunque del tutto irrilevanti;

ordinare all’attrice e a Bertone S.p.A. in A.S., con sede in Torino, corso Massimo D’Azeglio n.

76, di esibire ex art. 210 c.p.c. i pareri dei legali propedeutici alle autorizzazioni a transigere di

Carrozzeria Bertone S.p.A. in A.S. e Bertone S.p.A. in A.S. e le istanze di autorizzazione alla

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transazione intercorsa tra le parti suddette nell’ambito del giudizio di opposizione a stato

passivo già pendente dinanzi al Tribunale di Torino, Sez. VI, R.G. 30670/2009.

In rito:

- accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione per tutti i motivi esposti in atti, con

ogni consequenziale provvedimento.

Nel merito:

in via preliminare:

- dato atto che il giudizio R.G. 30670/2009, già pendente tra Carrozzeria Bertone S.p.A.

in A.S. e Bertone S.p.A. in A.S. dinanzi al Tribunale di Torino, Sez. VI, Giudice dottor Conca,

avente ad oggetto i medesimi fatti e danni di cui al presente giudizio, è stato conciliato

mediante ammissione della Carrozzeria Bertone S.p.A. in A.S. al passivo della Bertone S.p.A.

in A.S. di un credito di € 15.000.000,00=, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione

passiva dell’esponente per i motivi esposti in atti e conseguentemente dichiarare

inammissibile e/o comunque respingere ogni domanda dell’attrice, mandando assolto il dottor

Braja da ogni relativa pretesa;

- accertata e dichiarata l’intervenuta prescrizione dell’azione avversaria per i motivi

esposti in atti, respingere ogni domanda dell’attrice, mandando assolto il dottor Braja da ogni

relativa pretesa.

In subordine:

- respingere tutte le domande avversarie siccome inammissibili e infondate in fatto e in

diritto, per tutti i motivi esposti in atti, mandando assolto il dottor Braja da ogni relativa

pretesa;

- dichiarare tenuta e condannare la Allianz S.p.A. (già Lloyd Adriatico Allianz Group) in

persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare il dottor Braja

da ogni pregiudizio economico conseguente al (denegato) accoglimento (anche solo parziale)

delle domande dell’attrice, e a rifondere all’esponente le spese di difesa.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario nella misura del

12,5%, IVA e CPA.

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PER PARTE CONVENUTA MAUGERI

“Voglia il Tribunale,

ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

previa, occorrendo, revoca della ordinanza del G.I. emessa in data 22-26 aprile 2011,

IN VIA PRELIMINARE

accertare la nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio ai sensi dell’art. 164 c.p.c. per

le ragioni esposte in atti e con ogni conseguente provvedimento ed effetto;

accertare in ogni caso la inammissibilità della domanda e il difetto di legittimazione della

procedura di amministrazione straordinaria della Carrozzeria Bertone s.p.a. nei confronti del

convenuto dott. Claudio Maugeri (con espresso richiamo alle istanze di esibizione già respinte

dal G.I. e che si intendono qui espressamente riproposte), e dichiarare il suo difetto di

legittimazione passiva a riguardo per le ragioni esposte in atti;

NEL MERITO

- disporre, occorrendo, la sospensione del presente giudizio fin visto l’esito definitivo di

quello avente ad oggetto la opposizione della Bertone s.p.a. in liquidazione avverso la

sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della medesima, nonché della istanza di

chiusura della procedura della Bertone s.p.a. recentemente presentata dal liquidatore avanti

codesto medesimo Tribunale;

- previo accertamento del mancato assolvimento degli oneri di allegazione a carico della

procedura attrice nei confronti del convenuto dott. Claudio Maugeri,

- previo accertamento della nullità parziale della disposta CTU,

Respingersi la domanda formulata nei confronti del Dott. Claudio Maugeri, inammissibile e

infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte in atti.

Con il favore delle spese tutte, anche di CTU e degli onorari del giudizio, rimborso ex art. 14

T.F., Iva e Cpa.”

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PER PARTE CONVENUTA DONNET

Voglia il Tribunale:

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

Previa revoca dell’ordinanza in data 22 aprile 2011

In rito

Disporre la sospensione del presente giudizio sino all’esito del giudizio pendente avverso la

dichiarazione di insolvenza di Bertone s.p.a..

In via pregiudiziale

Dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o carenza di interesse di promuovere il presente

giudizio in capo alla procedura di Carrozzeria Bertone s.p.a..

Dato atto che il giudizio RG 30670/2009, già pendente tra Carrozzeria Bertone Spa in A.S. e

Bertone Spa in A.S. dinanzi al Tribunale di Torino, Sez. VI, Giudice dottor Conca, avente ad

oggetto i medesimi fatti e danni di cui al presente giudizio, è stato conciliato mediante

ammissione della Carrozzeria Bertone Spa in A.S. al passivo della Bertone Spa in A.S. di un

credito di € 15.000.000,00, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’esponente.

Dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione avversaria per i motivi esposti in narrativa,

mandando assolto il conchiudente.

In via preliminare

Dichiarare la nullità dell’atto di citazione ex art. 163 n. 4 c.p.c..

Nel merito

Respingere tutte le domande attoree per tutte le ragioni esposte in narrativa, mandando

assolto il conchiudente.

Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, dichiarare

tenute e condannare, in via solidale o pro-quota, la Compagnia Assicurativa Zurich Insurance

Company S.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Zurigo e

rappresentanza legale per l’Italia in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, e Fondiaria-Sai s.p.a., in

persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Torino, corso Galileo

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Galilei n. 12 a tenere indenne e manlevare il dott. Alberto Donnet dagli oneri conseguenti al

pregiudizio economico, respingendo ogni eccezione ex adverso sollevata.

In via istruttoria

Si chiede che questo Tribunale ordini alla procedura attrice ai sensi dell’art. 210 c.p.c. di

esibire in giudizio i seguenti documenti:

1) istanza dei Commissari Straordinari di Carrozzeria Bertone Spa volta ad ottenere

l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico alla definizione del giudizio di

opposizione allo stato passivo promosso da Carrozzeria Bertone in Amministrazione

Straordinaria contro Bertone in Amministrazione Straordinaria;

2) parere legale a corredo dell’istanza di autorizzazione alla definizione del giudizio di

opposizione allo stato passivo proposto da Carrozzeria Bertone nei confronti di Bertone Spa

presentata dai Commissari Straordinari di Carrozzeria Bertone Spa al Ministero dello

Sviluppo Economico di cui al precedente punto 1);

3) decreto di autorizzazione alla definizione del giudizio del Ministero dello Sviluppo

Economico in data 9 agosto 2010 prot. n. 0104619.

- ordini ex art. 210 c.p.c. alla procedura di Bertone Spa in Amministrazione Straordinaria in

persona dei Commissari Straordinari di esibire in giudizio:

1) istanza dei Commissari Straordinari di Bertone Spa volta ad ottenere l’autorizzazione del

Ministero dello Sviluppo Economico alla transazione;

2) parere legale a corredo dell’istanza di autorizzazione presentata dai Commissari

Straordinari di Bertone Spa al Ministero dello Sviluppo Economico di cui al precedente punto

1);

3) decreto di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico in data 9 agosto 2010

Prot. n. 0104637 alla conciliazione della vertenza relativa al giudizio di opposizione allo stato

passivo.

- Ferma l’eccezione di nullità parziale della CTU nella parte in cui il CTU esamina i danni

singolarmente individuati (pagg. 157-199), si chiede che il CTU venga convocato a

chiarimenti al fine di integrare la risposta ai quesiti n. 2 e n. 5.

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Con il favore delle spese, diritti ed onorari.

*

PER PARTE CONVENUTA POZZOLI

Voglia l’Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, previo

ogni necessario e/o opportuno accertamento e previa, occorrendo, revoca dell’ordinanza del

G.I. emessa in data 22-26 aprile 2011

In via preliminare:

- accertare la nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio ai sensi dell’art. 164 c.p.c.

per le ragioni esposte in narrativa e con ogni conseguente provvedimento;

- accertare e dichiarare la carenza di autorizzazione ad agire per i motivi esposti in narrativa e

conseguentemente dichiarare inammissibile e/o comunque respingere ogni domanda

dell’attrice, mandando assolto il dott. Pozzoli da ogni relativa pretesa

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’esponente per i motivi esposti in

narrativa e conseguentemente dichiarare inammissibile e/o comunque respingere ogni

domanda dell’attrice, mandando assolto il dott. Pozzoli da ogni relativa pretesa;

In via principale:

- rigettare le domande attoree nei confronti del dott. Giuseppe Pozzoli, in quanto inammissibili

e/o infondate in fatto e diritto e comunque non provate;

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- con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre l’IVA nella misura di legge e CPA ai

sensi della L. 576/80a

In subordine e salvo gravame, per la denegata e non creduta ipotesi in cui venisse individuata

una qualche responsabilità in capo all’esponente, dichiarare tenuti e, pertanto, condannare gli

assicuratori di AIG Europe S.A,., sottoscrittori della polizza n. IFL000533, Rappresentante

Generale per l’Italia in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e/o

manlevare – nei limiti del massimale pattuito e in forza delle coperture assicurative di cui in

narrativa – il dott. Giuseppe Pozzoli, da tutti i danni che lo stesso fosse condannato a risarcire

alle Procedure attrici nonché da ogni ulteriore conseguenza negativa derivante dalle pretese

avversarie.

In ulteriore subordine e salvo gravame, per la denegata e non creduta ipotesi in cui la polizza

n. IFL000533 fosse dichiarata nulla, condannare gli assicuratori dei AIG Europe S.A., in

relazione a detti contratti, in persona del Rappresentante Generale per l’Italia, in persona del

legale rappresentante pro tempore, a restituire al dott. Giuseppe Pozzoli i premi pagati in

forza della anzidetta polizza.

In via istruttoria

- ordinare ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell’attrice e di Bertone spa in A.S. l’esibizione dei

pareri dei legali propedeutici all’autorizzazione a transigere di Carrozzeria Bertone spa in A.S.

e Bertone spa in A.S. e delle istanze di autorizzazione alla transazione;

- ammette la prova testimoniale dell’Ing. Salvatore Ruvolo sui seguenti capitoli:

1) vero che ha ricevuto incarico dall’organo amministrativo di Carrozzeria Bertone di valutare

le immobilizzazioni materiali della Carrozzeria Bertone alla data del 31.12.2006

2) Vero che conosceva in modo approfondito le immobilizzazioni materiali di Carrozzeria

Bertone avendole già valutate in precedenza

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3) Vero che3 ha valutato le immobilizzazioni materiali di Carrozzeria Bertone € 4.242.446

come da doc. 1 prodotto da questa difesa che si rammostra.

In merito alla consulenza tecnica d’ufficio depositata in corso di causa:

- tenere conto dei rilievi alla CTU formulato nella memoria autorizzata del 18 ottobre 2012

redatta nell’interesse del Dott. Pozzoli;

- convocare in ogni caso il CTU a chiarimenti al fine di integrare le risposte ai quesiti 2, 5 e 9;

- considerare, in ogni caso, inutilizzabili, per le ragioni esposte nella memoria autorizzata del

18 ottobre 2012, le parti della consulenza tecnica colite dall’eccepità invalidità”.

*

PER PARTE TERZA CHIAMATA ANCARANI, GRACCO DE LAY, ABELLI

Piaccia al Tribunale Ill.mo

Respinta ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione

Dichiarare il difetto di legittimità passiva dei conchiudenti.

Assolvere i conchiudenti da ogni domanda attrice.

Con ogni pronuncia consequenziale e di legge e con il favore delle spese nonché la

condanna della signora Ermelinda Cortese Bertone al risarcimento del danno ex art. 96

comma 3 c.p.c. in via equitativa da parte del Tribunale a favore dei conchiudenti.

*

PER PARTE TERZA CHIAMATA FONDIARIA-SAI

Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis così giudicare:

In via preliminare: a) dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire della

Carrozzeria Bertone spa in A.S.; b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto

dott. Alberto Donnet.

Nel merito: respingere tutte le domande formulate dall’attrice nei confronti del convenuto dott.

Alberto Donnet e, conseguentemente, ritenere assorbita la domanda di garanzia proposta da

quest’ultimo nei confronti dell’attuale concludente.

Sempre nel merito, in via subordinata: nel denegato caso di condanna del dott. Alberto

Donnet, accertare e dichiarare che Fondiaria-Sai è tenuta a garantirlo unicamente per la

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quota di rischio assunta del 50% dela danno liquidato, senza vincolo di solidarietà con la

delegataria Zurich Insurance PLC nei limiti del massimale della polizza Zurich n. 213/A/7538

ed al netto della franchigia del 10%.

In ogni caso: con vittoria delle spese di causa da porre a carico della procedura attrice”.

*

PER PARTE TERZA CHIAMATA ZURICH INSURANCE PLC

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ed al giudice istruttore per quanto di sua competenza, ogni

contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così giudicare:

In via principale: dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare e respingere anche nel

merito tutte le domande formulate nei confronti della Zurich.

In via subordinata: per il solo non creduto caso di accoglimento anche parziale delle domande

dell’attrice verso il dott. Alberto Donnet e di quella di garanzia di quest’ultimo, dichiarare

tenuta la Zurich a prestare la copertura assicurativa esclusivamente in relazione alla quota

interna di responsabilità dell’assicurato e con esclusione del vincolo della solidarietà e

comunque nei limiti della quota del massimale gravante sulla stessa Zurich in forza del riparto

di coassicurazione di cui all’allegato n. 1 della polizza n. 213/A/7538 con decorrenza 31

dicembre 2007 (50%) ed alle condizioni tutte della polizza predetta, al netto dello scoperto del

10% (dieci per cento) ivi previsto.

In ogni caso: Condannare la procedura attrice, o comunque chi di ragione al pagamento delle

spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di sentenza e successive occorrende.

Emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso

*

PER PARTE TERZA CHIAMATA CHARTIS

Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così

giudicare:

Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così

giudicare:

In via preliminare di rito

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Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del dottor Giuseppe Pozzoli in

relazione alla domanda di restituzione del premio pagato dalla contraente Associazione “CR

& Associati Commercialisti e Revisori” in esecuzione della Polizza n.IFL0000533, adottando

ogni conseguente provvedimento.

Nel merito

IN VIA PRINCIPALE

Rigettare le domande di condanna formulate da parte attrice nei confronti del dottor

Giuseppe Pozzoli in quanto carenti di supporto probatorio e/o comunque infondate nel merito

e per l’effetto

Assolvere la esponente Chartis Europe SA dalla domanda di garanzia formulata dal dottor

Giuseppe Pozzoli in forza del contratto di assicurazione n.IFL0000533.

IN VIA SUBORDINATA

Nella assurda, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda

di condanna al risarcimento dei danni formulata da parte attrice nei confronti del dottor

Giuseppe Pozzoli,

Accertare e dichiarare l’inoperatività nella specie della garanzia prevista dal contratto di

assicurazione n.IFL0000533, per effetto delle disposizioni di cui alla condizione aggiuntiva

lettera A) di polizza (esclusione delle cariche di Sindaco ricoperte in società in stato di

insolvenza o fallite prima della sottoscrizione del contratto), nonché agli articoli 1, 3 e 23,

lettera j) i. e k), di polizza e/o per quanto di ragione per effetto della violazione dell’articolo

1892 del codice civile, e per l’effetto

Rigettare la domanda di garanzia formulata dal dottor Giuseppe Pozzoli nei confronti

dell’esponente Chartis Europe SA;

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

Nella assurda, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda

di condanna al risarcimento dei danni formulata da parte attrice nei confronti del dottor

Giuseppe Pozzoli, ove venisse ritenuta anche solo in parte operativa la garanzia prestata

dall’esponente con la polizza n.IFL0000533,

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Limitare la condanna dell’esponente Chartis Europe SA alla misura del danno effettivamente

subito e provato dall’attrice, per la sola quota di responsabilità che compete al dott. Pozzoli

(essendo esclusa la copertura della responsabilità solidale) e per la sola parte eccedente

l’importo del massimale previsto dalla Polizza Lloyd’s n.10022783V, in ogni caso nel rispetto

delle condizioni e dei limiti tutti previsti dalla polizza n.IFL0000533, ivi compreso il limite di

massimale pari ad Euro 500.000,00= (cinquecento mila/00).

IN OGNI CASO

Rigettare la domanda di restituzione del premio formulata in via subordinata dal dottor

Giuseppe Pozzoli in quanto infondata nel merito.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso

forfetario 12,5%, sentenza e successive occorrende.

*

PER PARTE TERZA CHIAMATA LLOYDS OF LONDON,

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione,

così giudicare:

In via principale:

rigettare le domande proposte dagli attori nei confronti dei sig.ri Marie Jeanne Bertone e/o

Vincenzo Tutino, in quanto inammissibili e, comunque infondate in fatto ed in diritto per i

motivi esposti e, conseguentemente, rigettare le domande proposte dai sig.ri Marie Jeanne

Bertone e/o Vincenzo Tutino nei confronti degli assicuratori dei Lloyd’s of London;

In via subordinata

Per il caso di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo ai sig.ri Marie Jeanne

Bertone e/o Vincenzo Tutino (o alcuno di essi):

- escludere e/o ridurre e/o limitare l’obbligo indennitario in capo agli Assicuratori dei Lloyd’s of

London in favore degli stessi convenuti (o di qualsiasi altra parte) in ragione di quanto indicato

nel su esteso atto o in base alla polizza, e in particolare limitare e contenere ogni obbligo

indennitario entro il limite del massimale disponibile (e non assorbito da altri sinistri) in virtù

della polizza;

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- subordinare il pagamento dell’indennizzo come sopra determinato in favore dei sig.ri Marie

Jeanne Bertone e/o Vincenzo Tutino all’avvenuta infruttuosa escussione dei soggetti obbligati

a tenere indenni o manlevare (anche in via di regresso) gli stessi convenuti in relazione alle

domande degli attori e, comunque, all’avvenuta dimostrazione del relativo pagamento da

parte degli assicurati in favore dell’avente diritto.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”

*

PER PARTE TERZA CHIAMATA ALLIANZ

Piaccia al Tribunale Ill.mo

Disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni,

assolvere il dott. Alessandro Braja – ,e per conseguenza, la conchiudente impresa

assicuratrice – da qualunque avversaria domanda,

in via di mero subordine: acclarata la mera quota di corresponsabilità attribuibile al dotto.

Alessandro Braja – in termini percentuali – liquidare la pretesa di malleveria ex art. 1917 c.c.

sotto deduzione dello scoperto negozialmente previsto ed, a fortiori, entro il limite dello

specifico massimale (pari ad € 2.250.000,00), esclusa qualunque prestazione di sicurezza

inferibile dal rapporto di solidarietà fra l’assicurato Allianz ed i coevocati,

con il favore delle spese di lite, comprensive dei pertinenti accessori tutti.

*

PER PARTE INTERVENUTA

Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito

Disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione

Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre

Respingere le domande di parte attrice per le ragioni svolte in atti.

Con il favore delle spese tutte di giudizio e patrocinio, compreso rimborso spese generali ex

art. 15 T.F. ed Iva e CPA sui compensi.”

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

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1. Premessa.

a) Le domande delle parti

1. Con atto di citazione, datato 31 marzo 2010, notificato in data 7 aprile 2010, Carrozzeria

Bertone spa in amministrazione straordinaria chiedeva di accertare la responsabilità degli

amministratori Ermelinda Cortese Bertone, Barbara Bertone, Marie Jeanne Bertone, Michele

Blandino, Vincenzo Tutino ai sensi degli artt. 2394 bis 2391 c.c, dei sindaci Alessandro Braja,

Alberto Donnet, Claudio Maugeri, Giuseppe Pozzoli ai sensi degli artt. 2407 e 2394 bis c.c. di

Carrozzeria Bertone spa per mala gestio ed omesso controllo e degli amministratori di

Bertone Spa per abuso di posizione dominante (ex art. 2497 e ss c.c. 90 D.Lgs 270/99).

Assumeva che le cause del dissesto della Carrozzeria Bertone erano da ricercarsi nella

negligente ed imprudente gestione della società da parte degli amministratori, i quali ne

avevano protratto la formale sopravvivenza nonostante la società fosse sciolta per

impossibilità di conseguimento del capitale e per perdita del capitale e nell’effettuazione di

alcune operazioni le quali avevano causato grave pregiudizio. Ravvisava la responsabilità dei

sindaci nel fatto che i predetti non avevano adeguatamente vigilato sulla attività degli

amministratori.

Esponeva che:

• dopo la morte di Nuccio Bertone la società aveva acquisito due commesse Opel che per

quanto redditizie nel breve periodo erano destinate a produrre rischi di impresa ed avevano

comportato un mutamento industriale, senza che il consiglio di amministrazione avesse

effettuato alcun preventivo piano industriale ed addirittura effettuando gli investimenti prima

della stipulazione del contratto che aveva comportato perdite per l’esercizio 1999 di 55

miliardi di lire;

• in tale contesto era maturata la decisione di mettere in salvo il patrimonio immobiliare di

Bertone separandolo dalla attività industriale e, pertanto, in data 30 dicembre 1999 l’allora

Carrozzeria Bertone (oggi Bertone spa) aveva conferito in una newco (l’attuale Carrozzeria

Bertone) tutta l’attività operativa trattenendo presso di sè il complesso immobiliare;

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• tale operazione non rispondeva ad alcuna logica imprenditoriale e mirava a realizzare i soli

interessi della holding con la conseguenza che doveva essere considerato il primo atto di

abuso di poteri di direzione e coordinamento;

• Bertone aveva stipulato nei confronti di Carrozzeria Bertone un oneroso contratto di locazione

dell’immobile, ponendo a carico del conduttore l’obbligo di corrispondere un canone annuo di

lire 4.500.000.000 oltre IVA, somma questa superiore ai canoni di ammortamento e leasing

contabilizzati da Bertone, nonché l’obbligo di effettuare tutti gli interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria;

• tale operazione aveva comportato l’inizio e la fine di Carrozzeria Bertone, anche considerato

che il vecchio management si era dimesso e la gestione era passata in capo ai membri della

famiglia Bertone;

• la crisi era esplosa nel 2004 quando, dopo le commesse Opel, Carrozzeria Bertone non era

più riuscita ad acquisire alcuna nuova commessa, a parte una micro commessa BMW Mini

GP ed è stata gestita sulla base di mere aspettative di lavoro;

• nel 2004, quindi, la società era tecnicamente morta, con la conseguenza che era

impossibilitata a conseguire l’oggetto sociale

• nel prosieguo aveva effettuato solo degli esperimenti come definiti dallo stesso collegio

sindacale nel corso della riunione C.d.A 22 maggio 2007;

• gli amministratori di Carrozzeria Bertone, operando volontariamente e dolosamente

nell’interesse di Bertone e di altre società del gruppo nel corso degli anni, avevano, così,

continuato a mantenere in vita la società;

• i bilanci di Carrozzeria Bertone del 2005 e 2006 erano stati redatti in violazione delle norme di

legge, al fine di occultare le perdite, in quanto avrebbero dovuto essere redatti non secondo il

principio della continuità aziendale ma a valori di liquidazione e realizzo con la conseguenza

che detto artificio contabile aveva impedito di evidenziare la perdita del capitale sociale

accertata solo il 19 novembre 2007 e cioè sei mesi dopo la reale emersione della perdita;

• inoltre l’assemblea di Carrozzeria Bertone del 19 novembre 2007 aveva deliberato di non dar

corso alle deliberazioni previste dagli artt. 2447 e 2484 n. 4 c.c e prendere ulteriore tempo ed

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aveva deciso, in palese conflitto di interessi, di soprassedere al promuovimento dell’azione

sociale nei confronti di Ermelinda Cortese Bertone e Barbara e Marie Jeanne Bertone.

L’azione era fondata sugli artt. 2394 bis, 2392, 2393, 2391, 2497 c.c. e 90 D. Lgs. 270/99.

In particolare individuava la responsabilità della capogruppo per essersi resa responsabile di

gravi abusi fin dalla creazione, atteso che Carrozzeria Bertone era stata creata per attrarre su

di sè i rischi dell’attività di impresa e per produrre redditi e ricchezza per Bertone, aveva

impartito alla controllata direttive in riferimento alle operazioni infragruppo che non avevano

apportato alcun vantaggio a Carrozzeria Bertone, aveva omesso di curare l’assetto

organizzativo ed amministrativo della controllata.

Quanto agli amministratori e sindaci, individuava la loro responsabilità per il fatto di aver

violato i doveri loro ascritti e, limitatamente agli amministratori, per aver agito in conflitto di

interessi.

Ulteriore inadempimento era costituito dalla redazione di bilanci inveritieri e dalla loro

approvazione in ritardo, circostanza questa che aveva impedito di individuare le perdite e così

di adottare i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.

Infine censurava la condotta di Barbara Bertone per avere sottoscritto l’accordo per la

proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria dall’11.7.2007 al 31.12.2007 in totale

carenza di poteri ed in violazione della precedente delibera consigliare e la condotta della

Cortese Bertone quando aveva provveduto a nominare la figlia Barbara direttore generale.

Indicava il danno nelle perdite o in subordine nelle perdite dal 31 maggio 2007 oltre a quelle

derivanti dalle operazioni censurate.

2. Si costituivano tutti i convenuti.

2.1.1. Precisamente gli amministratori di Carrozzeria Bertone e Bertone spa nel merito

contestavano la propria responsabilità, con argomentazioni sostanzialmente analoghe

assumendo che:

• l’operazione di spin off era una normale operazione societaria che rispondeva ad una precisa

logica imprenditoriale. Si era trattato di una cessione di azienda da parte della Bertone spa

alla neo costituita Bertone Industrie (poi divenuta Carrozzeria Bertone) e l’operazione aveva

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avuto lo scopo di dotare l’attuale Carrozzeria Bertone di un complesso industriale di

consistente valore (macchinari impianti, avviamento ed uso del marchio). Né poteva

censurarsi il contratto di locazione, in quanto il valore era congruo ed a carico della Bertone

erano posti i canoni di leasing, che altrimenti sarebbero stati sostenuti da Carrozzeria

Bertone. Inoltre per effetto di tale operazione a Carrozzeria Bertone era consentito l’uso del

marchio Bertone a titolo gratuito per 10 anni.

• al 31 dicembre 2005 non poteva ritenersi cessata la continuità aziendale. Sul punto

mettevano in rilevo che la procedura confondeva la temporanea diseconomicità dell’attività

aziendale conseguente agli investimenti necessari per reperire nuova clientela con una

definitiva diseconomicità dell’esercizio dell’attività sociale conseguente. Infatti l’attività era

proseguita. Solo a far data dall’inizio del mese di settembre 2006 non erano state acquisite

nuove commesse e da quel momento la società era stata amministrata come fosse in

liquidazione non essendo state poste in essere nuove operazioni in quanto i progetti erano

stati posti in essere in economia senza interventi esterni e costi aggiuntivi;

• la società, quindi, dal 2005 non era stata gestita sulla base di mere aspettative e le trattative

con aziende di primaria importanza costituivano prova del fatto che i manager di tali aziende

nutrivano stima per i manager di Carrozzeria Bertone;

• le operazioni effettuate non erano irragionevoli, ma erano volte a recuperare fatturato ed a

rilanciare la produttività;

• Bertone spa non aveva tratto vantaggio dalla prosecuzione dell’attività. Anzi lo scioglimento

della Carrozzeria Bertone al 31 dicembre 2005 sarebbe stato maggiormente vantaggioso per

Bertone Spa, la quale aveva, oltre la partecipazione in Carrozzeria Bertone, tre assets

patrimoniali con la conseguenza che la messa in liquidazione della controllata non avrebbe

imposto la liquidazione di Bertone spa;

• i bilanci erano stati redatti correttamente;

• la perdita del capitale sociale non era avvenuta in data 31 maggio 2007, ma solo in data

successiva e precisamente a novembre 2007;

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• nell’assemblea straordinaria 25 luglio 2007, essendo ridotto il capitale sociale al di sotto del

minimo, venivano adottati i provvedimenti conseguenti; in tale occasione la Cortese aveva

provveduto a sottoscrivere un aumento di capitale e, successivamente aveva finanziato la

società mediante un versamento di € 2.000.000,00.

Con riferimento alle singole posizioni personali i convenuti assumevano quanto segue.

2.1.2. Ermelinda Cortese esponeva di aver sempre reso nota in seno al Consiglio di

amministrazione la propria posizione di conflitto, evidenziando che le delibere adottate in

conflitto avrebbero potuto essere impugnate e non poteva essere censurata la decisione di

votare contro l’azione di responsabilità promossa nei propri confronti, essendo detta azione

disposta nell’interesse della società e non dei soci.

Inoltre sottolineava che non erano stati coinvolti i componenti della famiglia Gracco De Lay,

nonostante che Maria Clara Gracco De Lay ed Antonella Ancarani fossero state

amministratrici di Carrozzeria Bertone sino al 14 luglio 2005 e di Bertone spa fino a luglio

2006 e Maria Clara Gracco fosse socia della Carrozzeria Bertone in parte minima e fosse

socia unitamente ai figli di Bertone spa per il 35%.

Chiedeva, quindi, di poter chiamare in causa Antonella Ancarani, Maria Clara Gracco De Lay,

Gabrielle Abelli e Davide Marcello Abelli al fine di esercitare azione di manleva e regresso nei

confronti dei predetti.

Infine, evidenziava che era stata proposta opposizione allo stato di insolvenza di Bertone spa,

fatto questo che aveva un’incidenza sulla determinazione del danno In diritto assumeva che

al momento dell’operazione non vi era alcuna norma che censurasse le operazioni frutto di

abuso di posizione di direzione e coordinamento. Argomentava, inoltre, che l’obbligazione

dell’amministrazione è un obbligazione di mezzi e non poteva imputarsi all’amministratore il

fatto che la sua azione non avesse dato i frutti sperati. A ciò si aggiunga che le scelte

gestionali, volte al perseguimento dello scopo sociale sono discrezionali e non sono

sindacabili, né erano irragionevoli; eccepiva l’inammissibilità e/o l’improcedibilità della

domanda promossa ai sensi dell’art. 2497 c.c. co. 3 non avendo la procedura concluso la

realizzazione dell’attivo.

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2.1.3 Barbara Bertone e Blandino Michele eccepivano la prescrizione dell’azione ex art. 2497

c.c. così come quelle verso i creditori sociali.

Contestavano la propria responsabilità.

Inoltre Blandino asseriva di non essere mai stato amministratore di Bertone spa Infine

Barbara Bertone proponeva domanda di manleva nei confronti della compagnia Lloyd che

dichiarava di voler chiamare in causa.

In diritto contestavano le argomentazioni di parte attrice asserendo quanto segue.

L’attività di direzione, coordinamento e controllo non era ravvisabile semplicemente nel caso

in cui fosse detenuta la maggioranza dei voti in assemblea, ma presupponeva un esercizio in

concreto di tale potere, il quale si estrinsecava nell’impartire direttive in modo da incidere

sulle scelte gestionali. Inoltre l’abuso presupponeva la violazione dei principi di corretta

gestione consistenti nell’ emanazione di direttive scorrette e pregiudizievoli suscettibili di

influire sull’attività gestoria della società etero diretta e ciò non si era verificato.

Non sussisteva nel 2005 l’impossibilità della realizzazione dell’oggetto sociale in quanto

affinchè si verifichi detta causa di scioglimento la stessa deve essere definitiva ed

irreversibile.

Inoltre all’amministratore non era richiesta la perizia in quanto si deve far riferimento alle

singole competenze ed il comportamento dell’amministratore non deve tener conto tanto del

risultato quanto della ragionevolezza in quanto le scelte gestionali degli amministratori sono

sottratte al controllo giudiziale.

2.1.4 Bertone Marie Jeanne esponeva che non aveva mai avuto deleghe e non aveva svolto

incarichi operativi. Inoltre non aveva partecipato attivamente alla decisione di conferire ad una

nuova società l’insieme dei beni materiali e delle attrezzature per dar corso alla commessa

Opel mantenendo in capo alla società Bertone spa gli immobili in leasing, il marchio Bertone

pur concesso in uso gratuito alla carrozzeria, ed il Museo Bertone, pur sedendo in consiglio

(tra l’altro unitamente ad altri soggetti che non erano stati coinvolti nel presente giudizio).

Nel consiglio di amministrazione del 22 maggio 2007 aveva espresso perplessità con

riferimento alla bozza di bilancio predisposto da Barbara Bertone. Inoltre, si era opposta alla

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nomina di Barbara Bertone quale direttore generale in assenza di decisione del consiglio

(nella successiva adunanza aveva motivato il proprio dissenso alla nomina di Barbara

Bertone) quale direttore generale ed aveva espresso dissenso alla richiesta di proroga della

CIGS.

Infine nel corso dell’assemblea ordinaria di Bertone in data 20 giugno 2007 si era associata

alle osservazioni dei Gracco De Lay ed Abelli ed aveva chiesto di cessare l’attività ed in data

27 giugno 2007 aveva rassegnato le proprie dimissioni.

In diritto eccepiva la prescrizione di tutti i fatti risalenti a più di cinque anni prima dalla notifica

della citazione.

Richiamava i principi circa la responsabilità dell’amministratore privo di deleghe. Per quanto

concerne il contestato abuso di posizione dominante argomentava che la norma prevista

dall’art. 2497 c.c. non poteva essere applicata ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore e,

quanto all’art. 90 Dlgs. 270/99, che non erano stati indicati fatti specifici. Chiedeva di poter in

caso di soccombenza essere manlevata da Lloyd’s che chiamava in causa.

2.1.5 Tutino Vincenzo esponeva che era stato assunto alla Bertone (che sarebbe diventata

Carrozzeria Bertone) nel marzo 1966 come operaio progredendo la sua carriera (tranne un

interruzione dal 1977 al 1980) fino ad assumere la qualifica di direttore del personale ed era

stato nominato membro del consiglio di amministrazione in data 30 marzo 2006 a seguito

delle dimissioni di Barbara Bertone e del marito Blandino, dovute a dissidi famigliari. Egli

aveva chiesto che non gli fossero conferite deleghe a parte quella di direttore del personale e

responsabile di aree e settori inerenti a tale mansione. La sua nomina avrebbe dovuto essere

solo provvisoria. Infatti, egli aveva ricercato un manager di alta levatura disposto ad entrare

nel consiglio di amministrazione di Carrozzeria Bertone. Non aveva mai ricoperto la carica di

membro del CdA di Bertone spa, ove era stato nominato solo procuratore per la sicurezza.

Precisava che aveva svolto solo due progetti di un certo rilievo e precisamente aveva gestito

la fase finale della trattativa con Fiat dal settembre ottobre 2006 fino a marzo 2007 quando

Fiat aveva fatto presente di non aver intenzione di costituire la newco ed il “progetto Camper”

che trovava la ratio nella misura in cui la newco non avesse assorbito tutti i dipendenti.

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Tramontata l’ipotesi di una collaborazione con Fiat, il Tutino aveva ritenuto necessario agire

per la presentazione dell’ipotesi di concordato ed a fronte della frattura venutasi a creare era

uscito dal CdA unitamente a M.J. Bertone in data 27 giugno 2007

In diritto evidenziava che egli poteva solo rispondere per quanto accaduto durante la sua

permanenza in carica.

Eccepiva la prescrizione.

Proponeva domanda di manleva nei confronti di Lloyd’s e di regresso nei confronti degli altri

amministratori in caso di condanna,.

2.2.1 Tutti i sindaci, nel merito, contestavano le asserzioni di parte attrice con argomentazioni

analoghe a quelle sopra evidenziata nella disamina delle difese degli amministratori.

Inoltre proponevano eccezioni preliminari e, precisamente, l’eccezione di nullità della

citazione per non aver indicato le condotte illecite dei sindaci, l’eccezione di carenza di

interesse ad agire da parte della procedura avendo richiesto il risarcimento del danno nella

procedura a carico di Bertone spa ed il difetto di legittimazione della Carrozzeria, la carenza

di autorizzazione da parte della procedura.

In diritto evidenziavano che la responsabilità dei sindaci sorge solo a fronte di mala gestio

degli amministratori e di omessa vigilanza dei sindaci.

Con riferimento alle singole condotte si osserva quanto segue.

2.2.2 Donnet Alberto evidenziava che in occasione delle dimissioni di Maria Clara Gracco De

Lay ed Ancarani egli aveva sottolineato la necessità di individuare all’esterno manager di

rilievo e si era preoccupato di evidenziare che le dimissione dalla funzione dirigenziale del

Blandino avrebbero potuto provocare gravi ripercussioni. Né avrebbe potuto fare di più.

Inoltre assumeva che il controllo dei sindaci non poteva estendersi alle scelte imprenditoriali

ed a fronte dell’abbandono del concordato si erano attivati ed a fronte di tale attivazione vi

era stato un versamento da parte di Ermelinda Cortese Bertone.

Proponeva domanda di manleva nei confronti di Zurich e Fondiaria-Sai.

2.2.3. Maugeri Claudio esponeva che era stato sindaco dal 18 maggio 2004 a far data dal

21 giugno 2007 e che la crisi di Bertone era da collegarsi alla generale gravissima crisi del

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settore automobilistico, a cui si erano intersecati i dissidi tra i soci e gli amministratori e tra gli

stessi amministratori ed il fallimento delle trattative con Fiat (che in epoca successiva aveva

poi acquistato la Carrozzeria Bertone).

Contestava il nesso di causa tra condotta e danno e chiedeva di accogliere le preliminari tra

cui un istanza di sospensione e nel merito di respingersi la domanda.

2.2.4. Pozzoli Giuseppe esponeva che era stato nominato sindaco in data 27 giugno 2007

nel corso di un assemblea in cui non era presente e ne aveva ricevuto notizia in data 3 luglio

2007. Aveva, poi, rassegnato le dimissioni in data 7 dicembre 2007 e non aveva mai rivestito

cariche in Bertone spa.

Precisava che aveva espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio stante il

parere estimativo delle immobilizzazioni, bilancio che operava svalutazioni per oltre €

9.492.219.

In diritto argomentava che non era possibile ravvisare la causa di scioglimento

nell’impossibilità a conseguire l’oggetto sociale, anche perchè l’ammissione alla

amministrazione straordinaria aveva comportato un giudizio sulle concrete possibilità di

recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali e che le argomentazioni della

procedura in tema di redazione di bilanci non erano corrette, in quanto i bilanci dovevano

essere redatti secondo i principi di continuità aziendale.

Inoltre, il bilancio approvato presentava ancora un patrimonio netto e, pertanto, un sindaco di

nuova nomina non avrebbe potuto esprimere parere negativo.

A fronte del peggioramento della situazione il presidente del collegio sindacale aveva inviato

una lettera a Ermelinda Cortese Bertone invitandola a partecipare ad una riunione del

collegio sindacale, nel corso della quale la predetta aveva versato la somma di €

2.000.000,00, Inoltre il collegio sindacale inviava alla Cortese un’ulteriore lettera in data 2

novembre in cui si dava atto della perdita del capitale sociale.

Evidenziava che la procedura di concordato preventivo era naufragata per un mutamento di

opinione dell’A.U. Ermelinda Cortese e che nel dicembre 2007 era stato aperto il

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procedimento per la dichiarazione del fallimento da parte del Tribunale di Torino su istanza

della Procura.

In conclusione assumeva che nessuna condotta omissiva poteva essergli imputata.

Proponeva domanda di manleva nei confronti di AIG Europe S.A

2.2.5. Braja Alessandro, presidente del Collegio sindacale, in diritto contestava che i sindaci

potessero rispondere di scelte imprenditoriali lecite in quanto volte a ricercare nuovi progetti

in grado di salvare i beni aziendali, operazione questa che non poteva ritenersi censurabile.

Assumeva che la causa di scioglimento per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale non

si era affatto verificata, tanto è vero che la società era stata sottoposta ad amministrazione

straordinaria: pertanto non sussistendo una condizione per sciogliere la società, il bilancio

non doveva essere redatto, nell’ottica della liquidazione anzichè in quello della continuità

aziendale.

Infine rilevava che fino al bilancio 2006 la società aveva debiti modesti per cui non vi era

alcun onere per i sindaci di convocare l’assemblea ed adottare i provvedimenti di cui agli artt.

2446 e 2447 c.c

In fatto esponeva che:

• con riferimento al progetto Camper ed a quello Lancia CC aveva chiesto degli

approfondimenti nel corso della riunione del CDA del 18.1.2007 e che null’altro poteva fare a

fronte di un consistente capitale ed in assenza di debiti;

• nelle riunioni in data 22 maggio e 6 giugno 2007, prevalendo la tesi di Barbara Bertone della

continuità aziendale a fronte della diversa tesi di ammissione al concordato preventivo, il

consiglio di amministrazione aveva deciso di convocare l’assemblea per il 21 giugno ed il 27

giugno per l’adozione di provvedimenti per la copertura delle perdite;

• il Collegio sindacale aveva prima ribadito l’esigenza di richiedere la valutazione delle

immobilizzazioni immateriali ad un esperto e successivamente sottolineato l’opportunità di

procedere alla soluzione del concordato preventivo;

• alla data dell’approvazione del bilancio 31.12.2006 avvenuta il 9 luglio 2007 non vi era stata

ancora la perdita del capitale sociale;

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• il Collegio sindacale si era poi attivato inviando comunicazioni a Ermelinda Cortese Bertone,

la quale aveva versato la somma di € 2.000.000,00;

• con ulteriore comunicazione aveva invitato l’A.U alla convocazione di un assemblea per

l’adozione dei provvedimenti richiesti dall’art. 2447 c.c.,

• l’assemblea aveva disatteso le richieste del collegio sindacale approvando l’accesso al

concordato preventivo, per poi rinunciarvi a fronte della lettera della società di revisione

29.11.2007

• il Braja stante le decisione della società rassegnava le proprie dimissioni in data 3.12.2007 e

pochi giorni dopo la Procura della Repubblica aveva proposto istanza di fallimento

Evidenziava che nessun addebito poteva essere mosso al Collegio sindacale, il quale aveva

sempre monitorato la situazione e che era priva di pregio la censura secondo cui i sindaci non

avevano chiesto il fallimento, considerato che il fallimento non era stato richiesto neppure

dalla procedura

Chiedeva di poter chiamare in causa la compagnia Allianz dal quale essere manlevato in

caso di soccombenza.

Tutti i convenuti contestavano il danno.

3. Interveniva Ramojno Ernesto, quale liquidatore della Bertone Spa, il quale esponeva che

in data 21 novembre 2008 l’assemblea totalitaria degli azionisti di Bertone spa aveva

deliberato di presentare l’istanza di revoca ed impugnazione del provvedimento declaratorio

dello stato passivo; Bertone spa aveva approvato i bilanci all’unanimità con riferimento al

bilancio al 31 dicembre 2005 e con il voto contrario di Maria Clara Gracco del Lay al

31.12.2006; le cause del tracollo erano da ricercarsi nella crisi di mercato, nessun addebito

poteva essere mosso ad amministratore e sindaci.

4. Si costituivano i terzi chiamati Antonella Ancarani, Gracco De Lay Maria Clara, Abelli

Davide Marcello ed Abelli Gabriele che contestavano i presupposti della chiamata in causa

ed assumevano che la rovina di Carrozzeria Bertone e di Bertone spa era stata opera

(colposa e dolosa) di Ermelinda Cortese Bertone, Barbara Bertone e Marie Jeanne Bertone

che in sede di Consiglio di Amministrazione avevano prevaricato i terzi chiamati sino a

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costringere le signore Gracco De Lay ed Ancarani a rifiutare in data 11 luglio 2005 le cariche

di amministratori ed in sede di assemblea della Carrozzeria Bertone avevano impedito la

presentazione dell’istanza di concordato.

Ulteriore causa era da ravvisarsi nella condotta di Bertone spa che aveva gestito la società

controllata senza discernimento ed a fini personali.

In diritto chiedevano di accertare la sussistenza del presupposto per la chiamata in giudizio

in quanto le signore Gracco De Lay ed Ancarani a far data dal 14 luglio 2005 non avevano

più accettato di far parte dei consiglio di Amministrazione ed in precedenza si erano sempre

opposte contro la mala gestio delle signore Bertone.

Inoltre evidenziavano che, i predetti terzi chiamati, in quanto soci, avevano fatto tutto quello

che era consentito, impugnando la delibera assembleare di Carrozzeria Bertone del 25 luglio

2007.

5. Si costituivano le compagnie terze chiamate.

5.1 Allianz spa, chiamata da Braja, non contestava la sussistenza della polizza ma

evidenziava che la garanzia era valida ai sensi dell’art. 1888 c.c. esclusivamente per la

personale e diretta responsabilità dell’assicurato, era prestata nei limiti del massimale,

prevedeva uno scoperto.

5.2 Fondiaria-Sai spa, chiamata da Donnet, eccepiva il limite del massimale, la presenza

dello scoperto e la sussistenza di una coassicurazione.

5.3. Zurich Insurance PLC, chiamata da Donnet, eccepiva l’infondatezza dell’azione di

responsabilità della procedura nei confronti dell’assicurato e quanto al rapporto assicurativo la

possibile non indennizzabilità del sinistro ex art. 1917 co. I, atteso che detta norma esclude

l’indennizzo per i fatti volontariamente commessi dall’assicurato somma, eccepiva

l’esclusione della responsabilità solidale ed il limite di massimale, la sussistenza di uno

scoperto e di una coassicurazione e chiedeva di respingere le domande nei confronti

dell’assicurato ed in subordine di indennizzare l’assicurato nei limiti di polizza.

5.4 La terza chiamata Assicuratori Lloyd’s of London, quali sottoscrittori della polizza n.

10022783V, chiamata dai convenuti Tutino e Marie Jeanne Bertone (Barbara Bertone, invece

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dopo aver richiesto lo spostamento d’udienza dichiarando di voler essere manlevata dalla

compagnia non la evocava in giudizio) eccepiva la nullità della chiamata in causa da parte di

Tutino Vincenzo per mancanza del termine a comparire, l’inesistenza degli obblighi in capo

agli assicuratori per insussistenza di responsabilità degli assicurati, dichiarando, in ogni caso,

di voler esercitare il diritto di surroga dai corresponsabili.

Inoltre eccepiva l’inoperatività della polizza, in quanto (trattandosi di polizza claim made) la

denuncia era avvenuta al di fuori del periodo di copertura, la esclusione della copertura con

riferimento a società controllate in liquidazione o con patrimonio netto negativo. Infine

eccepiva la violazione degli artt. 1892 e 1893 nonché dell’art. 3 della polizza ed il limite del

massimale.

5.5 Chartis Europe sa (ex AIG Europe spa) chiamata da Pozzoli contestava l’operatività della

polizza, trattandosi di una polizza claims made operante dal 28 febbraio 2008 al 1 marzo

2009 e successivamente dal 1 marzo 2009 al 1 marzo 2010, con massimale di € 500.000,00.

Inoltre eccepiva l’inoperatività anche sotto un altro profilo, argomentando sul punto che non

rientrava nel rischio assicurato l’attività di sindaco in società insolventi o fallite prima della

sottoscrizione della polizza, il che si era verificato nel caso di specie essendo la società

dichiarata insolvente in data 8-11 febbraio 2008.

Infine assumeva che l’assicurato aveva omesso di riferire che la società fosse dichiarata

fallita, che era stato proposto in data 19 novembre 2007 il ricorso al concordato preventivo,

che nel corso dell’anno la signora Maria Clara Gracco De Lay aveva promosso azione sociale

ed aveva impugnato delibere impedendo così alla compagnia di conoscere il reale stato di

rischio ed aveva ribadito di non essere a conoscenza di circostanze che avrebbero potuto

generare una richiesta danni.

Assumeva, poi, che il convenuto non aveva alcun diritto di chiedere la restituzione dei premi

pagati.

Eccepiva, altresì, che il Pozzoli era assicurato anche in forza di polizza Lloyd’s e non aveva

mai comunicato l’esistenza di detta polizza. Circa la responsabilità del proprio assicurato si

richiamava alle difese di quest’ultimo.

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6. Nelle memorie di 183 co. 6 c.p.c le parti prendevano posizioni in ordine alle difese delle

controparti.

In particolare

• Parte attrice eccepiva la carenza di legittimazione di Bertone Spa in liquidazione. Assumeva

inoltre che il Ramojno era stato revocato dall’assemblea per impossibilità di funzionamento e

la delibera era stata iscritta e non era stata impugnata con la conseguenza che il liquidatore

era cessato dall’incarico prima di rilasciare procura. Asseriva, infine, che la rappresentanza

processuale spettava ai commissari. Circa la transazione la stessa prevedeva che i terzi non

potevano profittarne.

• Parte convenuta Tutino prevedeva posizione sulle difese della compagnia evidenziando che

era previsto un periodo di osservazione di 12 mesi e che in detto periodo la società era stata

messa in Amministrazione Straordinaria e che era stata proposta la domanda nei confronti di

Tutino da parte dei soci di Bertone spa e l’assicuratore era stato informato in occasione di tale

procedimento.

• Parte convenuta Donnet prendeva posizione sulle difese della compagnia assumendo che

l’asserzione attorea circa il fatto che erano stati redatti bilanci falsi si riferiva agli

amministratori e non era possibile assimilarla ai sindaci.

• I convenuti B. Bertone e M. Blandino nella memoria ex art. 183 co. 6 n. c.p.c non si

limitavano a precisare e modificare le domande ma allegavano nuove circostanze non

precedentemente allegate.

Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 la difesa Ermelinda Bertone asseriva che l’attrice non

aveva contestato l’eccezione della convenuta di inammissibilità e improcedibilità della

domanda ex art. 2497 e 90 dlg 270/99 e pertanto doveva considerarsi circostanza non

contestata e la difesa di Marie Jeanne Bertone eccepiva la cessazione della materia del

contendere per effetto della transazione assumendo che la clausola di riserva doveva

considerarsi nulla.

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7. Esperita la fase istruttoria che si articolava nell’escussione di testi e nell’espletamento di

CTU contabile e precisate le conclusioni definitive all’udienza del 24 ottobre 2012 la causa

veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Le parti depositavano comparsa conclusionale e memoria di replica.

*

b) Le origini di Carrozzeria Bertone spa

1. La storia della Bertone copre l’intero ventesimo secolo in quanto la prima officina Bertone

era stata aperta nel lontano 1912 da Giovanni Bertone.

Dopo la prima guerra mondiale l’azienda era stata ampliata concentrandosi sulla

realizzazione di carrozzerie destinate all’industria automobilistica ed avviando collaborazioni

con i costruttori dell’epoca.

Alla morte di Giovanni Bertone era succeduto il figlio Giuseppe (Nuccio) sotto la cui guida la

società aveva conosciuto una enorme espansione, collaborando con le maggiori case

automobilistiche e diventando anche costruttore di autoveicoli c.d “di nicchia”

commercializzati con il marchio Bertone.

Alla morte di Nuccio Bertone nel 1997 la direzione dell’azienda era passata alla moglie

Ermelinda Cortese coadiuvata dalle figlie Barbara e Marie Jeanne e dall’ing. Paolo Caccamo.

2.1. L’attuale Carrozzeria Bertone spa veniva costituita in data 9 novembre 1999 tra i soci

Carrozzeria Bertone S.p.A. (poi divenuta l’attuale Bertone S.p.a.), Ermelinda Cortese Bertone

e Maria Clara Gracco De Lay, a rogito notaio Astore. Inizialmente la ragione sociale venne

indicata in Bertone Industrie S.p.A. ed il capitale sociale indicato pari ad € 100.000,00.

Nella relazione al bilancio consolidato si legge che l’obiettivo dell’operazione era quello di

rendere più flessibile la gestione dell’attività industriale e di lasciare al patrimonio immobiliare

maggiori libertà di prospettive per operazioni proprie e di dare alla Capo Gruppo l’eventuale

opportunità di ampliare il settore delle partecipazioni ad altri eventuali partnes (cfr: doc. 37

Tutino).

L’originario oggetto sociale riguardava l’industria delle carrozzerie, la produzione dei veicoli,

di parti di veicoli ed accessori, il montaggio di parti e componenti sia di produzione propria

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che di terzi, compresi quelli meccanici, anche per l’assemblaggio di veicoli completi e la

realizzazione di studi e progetti tecnici sia per conto proprio che di terzi, l’acquisizione o

cessione di invenzioni derivanti dalle attività sopra elencate e le lavorazioni di particolari per

conto di terzi. Nel 2006 detto oggetto veniva ampliato con l’introduzione di ulteriori attività e

precisamente “l’industria dei natanti, delle imbarcazioni e delle navi, la produzione di natanti,

imbarcazioni e navi, sia per conto proprio sia per conto terzi, la produzione di parti ed

accessori per la nautica;- la realizzazione di prototipi e modelli di veicoli e natanti,

imbarcazioni e navi in genere, o parti degli stessi, nonché ogni altra attività di disegno

industriale e di progettazione e creazione nel campo delle forme e della grafica, applicate a

qualsiasi settore e con qualsiasi soggetto (cfr: doc. 1 B. Bertone-Blandino).

Poco dopo la costituzione, in data 30 novembre 1999, l’assemblea dei soci deliberava:

variazione della denominazione sociale nell’attuale, vale a dire Carrozzeria Bertone S.p.A.;

l’aumento del capitale sociale da € 100.000 ad € 16.000.000, con versamento dell’importo di

€ 15.900.000; il versamento di un ulteriore sovrapprezzo di € 23.850.000.

L’operazione di aumento del capitale sociale e del relativo sovrapprezzo era realizzata

mediante conferimento in natura del ramo aziendale, in capo all’allora Carrozzeria Bertone

S.p.A. (divenuta in seguito Bertone S.p.A.), avente ad oggetto l’attività industriale di

produzione e commercializzazione di autoveicoli, di parti di autoveicoli e di carrozzerie.

Rimanevano esclusi dal conferimento del ramo aziendale gli attivi immobiliari, i contratti di

leasing immobiliare, le autovetture da museo ed il noto marchio “b” BERTONE. Tali assets

avevano continuato a far parte del patrimonio della Bertone S.p.A. Tuttavia il marchio “b”

BERTONE era stato concesso in diritto di uso in esclusiva e gratuito per dieci anni alla

Carrozzeria Bertone S.p.A.

Dal 30 novembre 1999 al 25 luglio 2007 il capitale sociale di € 16.000.000 aveva fatto capo

alla seguente compagine societaria: Bertone S.p.A.: € 15.990.000,00; Ermelinda Cortese

Bertone: € 6.500,00; Maria Clara Gracco De Lay: € 3.500,00.

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A far data dal 25 luglio 2007 il capitale sociale era stato ridotto ad € 1.080.000 e la compagine

societaria risultava così composta: Bertone S.p.A.: € 959.400,00; Ermelinda Cortese

Bertone: € 120.390,00 e Maria Clara Gracco De Lay: € 210,00.

Nel corso degli esercizi dal 2000 al 2007 si era verificato il crollo delle produzioni e delle

lavorazioni (cfr: CTU tabella pag. 44) e parallelamente vi era stato il crollo del fatturato che da

€ 416.700.000 nel 2000 era sceso ad € 37.660.000 nel 2007, con la conseguenza che dal

2005 la società operava in perdita.

Dopo aver tentato senza esito alcune soluzioni per uscire dalla crisi, con sentenza del

Tribunale di Torino in data 8 febbraio 2008 Carrozzeria Bertone spa era stata dichiarata

insolvente ai sensi del D.Lgs n. 270/99 e con decreto del Tribunale di Torino dell’8 aprile 2008

era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

Infine, con sentenza del Tribunale di Torino in data 14 novembre 2008 anche Bertone spa era

stata dichiarata insolvente e con decreto del Tribunale in data 24 dicembre 2008 era stata

ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

Le cause della crisi di Carrozzeria Bertone spa devono essere individuate in un triplice ordine

di fattori e cioè la crisi che aveva investito nella metà degli anni 2000 il mondo dell’auto con

pesanti ricadute sui partner storici di Carrozzeria Bertone, i contrasti famigliari (circostanza

questa non espressamente contestate dai convenuti) dimostrati anche dalle dimissioni di

Barbara Bertone nel 2006, peraltro, poi prontamente rientrate, essendo la predetta tornata in

azienda dopo pochi mesi e dalla non eccessiva capacità manageriale ed imprenditoriale della

famiglia Bertone per fronteggiare una crisi di tali dimensioni.

Significativo sul punto è il fatto che a seguito delle dimissioni dell’ing. Caccamo prima e

dell’ing. Cena, poi, dimissioni sostanzialmente dovute ai contrasti con la famiglia Bertone e,

limitatamente all’ing. Cena con Barbara Bertone, come emerge dalla comunicazione del

carteggio tra Barbara Bertone all’ing. Cena in data 24 settembre 2003 (cfr: doc. 18, 19

Cortese, 2 Tutino) la società non aveva più acquisito commesse di un certo rilievo.

Di fatto la società, a far data dal 2003 fino al 2006, non aveva ricercato all’esterno alcun

manager di rilievo in grado di risollevare le sorti dell’azienda.

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Solo nel corso del 2006 era stato ricercato un manager di rilievo (cfr: doc. 46 Braja, 7,8

Tutino), ma da un lato tale ricerca era avvenuta quando la situazione era ormai molto critica,

dall’altro gli stessi non avevano accettato.

2.2 Dopo le dimissioni dell’ing. Caccamo da amministratore delegato in data 31 maggio 2000

e da presidente in data 31 maggio 2000 la presidenza era passata a Ermelinda Cortese

Bertone, mentre amministratore delegato era stato nominato Cena Bruno fino al 25 settembre

2003 allorquando era stato sostituito da Ermelinda Cortese Bertone.

Nel consiglio di amministrazione a partire dal 1999 era entrata Barbara Bertone e dal maggio

2000 altresì Marie Jeanne Bertone.

Successivamente erano entrati anche Blandino e Tutino.

Fino al 2005 erano stati altresì membri del consiglio di amministrazione Antonella Ancarani e

Maria Clara Gracco De Lay e per pochi mesi nel corso del 2004 Robotti Roberto (cfr: doc. 4

att).

In particolare Cortese Ermelinda Bertone aveva rivestito la carica di amministratore dal 09

novembre 1999 al 11 febbraio 2008, con le seguenti qualifiche:

- vicepresidente del C.d.A. dal 09-11-1999 (09-12-1999) al 22-09-2000 (14-11-2000);

- presidente e a.d. del C.d.A. dal 22-09-

2000 (14-11-2000) al 27-06-2007 (17-09-2007);

- amministratore unico dal 27-06-2007

(17-09-2007) al 11-02-2008 (14-02-2008).

Cortese Ermelinda Bertone, quindi, era stata amministratore della società fin dalla data della

costituzione.

Bertone Marie Jeanne aveva rivestito la carica di consigliere dal 31 maggio 2000 al 27 giugno

2007 ed era sprovvista di deleghe.

Barbara aveva rivestito la carica di consigliere dal 9 novembre 1999 al 11 aprile 2006 e dal

19 luglio 2006 al 27 luglio 2007. Inoltre era stata nominata procuratore della società fin dal 18

febbraio 2000 e fino al 17 dicembre 2007, salvo una breve interruzione dal 9 maggio al 9

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settembre 2006. Alla stessa erano state attribuite ampie deleghe (cfr: doc. 1 B. Bertone-

Blandino, 10 Tutino).

Blandino Michele aveva rivestito la carica di consigliere dal 18 marzo 2003 al 11 aprile 2006

ed era stato nominato procuratore (direttore generale) della società fin dal 9 marzo 2001,

carica che aveva mantenuto fino al 1 giugno 2006.

Tutino Vincenzo aveva rivestito la carica di consigliere dal 30 marzo 2006 al 27 giugno 2007

ed era stato è stato nominato procuratore (direttore del personale) della società dal 2000 fino

a settembre 2007.

2.3 Membri del collegio sindacale erano stati Braja Alessandro, che aveva rivestito la carica di

presidente del Collegio Sindacale dalla costituzione al 3 dicembre 2007, Schinasi Leonello

sindaco effettivo dalla costituzione al 18 maggio 2004 (non coinvolto nel presente giudizio)

Donnet Alberto sindaco effettivo dalla costituzione al 4 dicembre 2007, Maugeri Claudio,

sindaco effettivo dal 18 maggio 2004 al 21 giugno 2007 e Pozzoli Giuseppe sindaco effettivo

dal 27 giugno 2007 al 17 dicembre 2007.

2.4 A sua volta membri del consiglio di amministrazione di Bertone spa erano stati fino alla

morte di Nuccio Bertone , il predetto Nuccio Bertone quale Presidente, Gracco De Lay

Tibertio Vicepresidente, Caccamo Paolo, amministratore delegato, Marchiolatti Vignat

Giovanni, Cortese Ermelinda, Pinocchino Guido, Gracco De Lay Maria Clara, Martinotti

Renato, Bertone Barbara e Ghigo Renato quali consiglieri. Alla morte di Nuccio Bertone,

venivano nominato l’ing. Caccamo quale presidente e vicepresidente Cortese Ermelinda.

Veniva nominata consigliere Marie Jeanne Bertone. La compagine dell’organo amministrativo

subiva poche modifiche fino a dicembre 1999, allorquando con atto in data 30 dicembre 1999

veniva ridotto il numero di consiglieri ed il consiglio era composto oltre che da Cortese

Ermelinda, Barbara e Marie Jeanne Bertone, Gracco De Lay Maria Clara ed Abelli Piero

Gaudenzio, Nistri Giuseppe. Nel settembre 2000 cessava le proprie funzioni Caccamo Paolo

e successivamente a causa del decesso Abelli Pieri Gaudenzio , subentrava Ancarani

Antonella. Dall’agosto 2002 il C.d.A risultava composto da Cortese Ermelinda quale

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presidente con tutti i poteri e quali consiglieri Barbara e Marie Jeanne Bertone, Nistri

Giuseppe, Gracco de Lay Maria Clara ed Ancarani Antonella.

Dal 2005 il C.d.A risultava formato di fatto da Ermelinda Bertone, quale Presidente, Barbara

Bertone e Marie Jeanne Bertone (queste ultime prive di deleghe).

Nel 2006 veniva nominato procuratore con delega alla sicurezza ed alla tutela dei dati

personali Vincenzo Tutino (cfr: doc. 2 M.J Bertone).

*

2. Questioni istruttorie

a. Le istanze delle parti

1. Alcune parti insistevano nella revoca dell’ordinanza 22-26 aprile 2011 chiedendo di

ordinare alla procedura l’esibizione dei pareri legali propedeutici alle autorizzazioni a

transigere.

Detta istanza non è accoglibile.

Infatti per giurisprudenza assolutamente costante, la discrezionalità del potere officioso del

giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 cod. proc. civ.,

l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all'inerzia

delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di

ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94 disp. att. cod. proc. civ. saldandosi tale

discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di

un fatto. L'ordine di esibizione di documenti previsto dall'art. 210 cod. proc. civ.,

provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito, deve riguardare documenti

che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza e che

risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi; non può quindi in alcun caso

supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (Cass.

10043/04).

Presupposto dell’ordine di esibizione è costituito dal fatto che la parte instante intenda

provare attraverso il documento i fatti controversi che non possono dalla stessa essere

altrimenti provati.

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Nel caso di specie la finalità dell’ordine di esibizione non è costituita dalla prova di fatti

controversi, bensì da semplici argomentazioni difensive riguardanti la determinazione del

danno.

Pertanto, detta istanza, non essendo volta a provare un fatto controverso, non può essere

accolta .

2. I convenuti Barbara Bertone e Blandino chiedevano di ammettere le istanze istruttorie non

ammesse e revocare l’ordinanza 16.11.2011 nella parte in cui respingeva le istanze formulate

con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 e dichiarava tardive e inammissibili le produzioni

documentali.

Sul punto osserva il Collegio che non vi sono motivi per modificare l’ordinanza istruttoria,

essendo i capi da 1 ad 57 (tranne i capi ammessi) irrilevanti al fine del decidere (molti capi

sono anche generici o valutativi).

Per quanto concerne i capi da 58 a 76, trattasi di capi dedotti tardivamente e cioè solo nella

memoria ex art. 183 co. 6 n. 3.

Infatti lo scopo della prova contraria è quella di dedurre circostanze volte a contrastare quelle

di controparte a prova diretta. Nel caso di specie, i capi della parte B.Bertone - Blandino non

sono volti a contrastare le circostanze che parte attrice si era offerta di provare con la prova

diretta. ma concernono circostanze del tutto estranee e diverse oltre che nuove rispetto a

quelle dedotte da parte attrice. Lo stesso dicasi per i documenti, che non sono volti a

confutare le prove ed i documenti avversari, ma concerno circostanze del tutto diverse.

Né tali circostanze potrebbero essere ricondotte alla fattispecie della prova contraria indiretta.

Pertanto detti documenti sono inutilizzabili ai fini della decisione.

Né sussistono i presupposti per una remissione in termini atteso che l’istituto della remissione

in termini presuppone che la parte non abbia potuto produrre il documento ovvero dedurre il

capo di prova prima della scadenza dei termini perentori di cui all’art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.

oppure volte a contrastare le nuove allegazioni attoree, formulate per la prima volta in

occasione della predetta memoria in risposte alle domande nuove o precisate di controparte.

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Nessuna di queste ipotesi ricorre nella fattispecie per cui è causa. Pertanto anche dette prove

non sono ammissibili ed utilizzabili.

Quanto alla richiesta di ordine si esibizione dei verbali del CdA di Bertone spa, trattasi di

richiesta assolutamente esplorativa e del tutto irrilevante ai fini del decidere, tenuto conto che

la commessa Opel di fatto non è oggetto di contestazione, in quanto se è vero che nella parte

espositiva la procedura pare censurare detta operazione, non fa discendere alcuna

conseguenza da dette censure.

Non solo, ma la commessa Opel era stata acquisita ancora prima della nascita di

Carrozzeria Bertone, quando Presidente era Paolo Caccamo che, a detta della procedura,

aveva un’elevata professionalità e competenza (asserzione, questa, contraddittoria con le

censure alla commessa Opel formulate dalla stessa parte attrice).

Circa le produzioni di parte attrice effettuate con la terza memoria si è già provveduto nel

dichiararle tardive, nella memoria istruttoria e sul punto parte attrice non ha nel precisare le

conclusioni insistito per l’acquisizione ovvero chiesto la revoca del provvedimento.

Pertanto la richiesta di pronunciare sul punto da parte del convenuto Braja deve essere

considerata ultronea e superflua.

Invece deve accogliersi la richiesta del convenuto Braja di dichiarare inutilizzabile la

documentazione prodotta da parte attrice con la memoria di esame della CTU, non essendo

stata la stessa autorizzata.

4. Parimenti devono respingersi le richieste di modifica dell’ordinanza istruttoria da parte dei

convenuti Tutino e Pozzoli, non essendo le prove non ammesse rilevanti od ammissibili ai fini

del decidere.

b. Le eccezioni di incompletezza e di nullità della CTU

1. L’eccezione di nullità ed incompletezza della CTU è fondata nei limiti di cui infra, alle luce

delle seguenti argomentazioni.

Le difese dei convenuti eccepivano la nullità della CTU sulla base di due ordini di

argomentazioni, l’aver considerato i documenti attorei prodotti tardivamente (cfr: sul punto in

particolare Barbara Bertone) e l’aver effettuato un’analisi ultronea rispetto ai quesiti.

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Rileva il Collegio, in primo luogo, che il CTU poteva utilizzare tutti i documenti prodotti dalle

parti ad eccezione di quelli in relazione ai quali il giudice aveva dichiarato l’irritualità - tra cui

quelli della stessa Barbara Bertone prodotti nella terza memoria - e dei documenti prodotti nel

corso della CTU.

Il CTU si è attenuto scrupolosamente ai limiti del mandato.

Infatti le situazioni contabili infrannuali di Carrozzeria Bertone da aprile alla data del

provvedimento di insolvenza erano state ritualmente prodotte da parte attrice sub 77, così

come erano stati prodotti tutti i documenti esaminati.

Con riferimento alle risposte ultra quesito effettivamente la CTU è nulla nella parte in cui il

CTU non si è limitato ad indicare le perdite dalla data di completa erosione del capitale

sociale, ma ha indicato anche perdite derivante dalle singole operazioni, che possono rilevare

sotto altro profilo, ma non nel rispondere a tale quesito.

Sennonché la nullità di tale parte della CTU non inficia l’intero elaborato peritale,

semplicemente dello stesso non dovrà tenersi conto nella determinazione delle perdite

complessive, fermo restando per il Collegio il diritto-dovere di valutare la congruità delle

scelte gestionali ed eventualmente porre a carico dei convenuti le perdite derivate da scelte

gestionale operate con negligenza e leggerezza.

Per quanto concerne le censure di incompletezza, la CTU è assolutamente completa ed

esaustiva, avendo risposto a tutti i quesiti, anche considerando che contrariamente a quanto

asserito dalle difese dei convenuti la situazione di perdita del capitale sociale era stata

immediatamente percepita dagli amministratori e dai sindaci in considerazione della

predisposizione di situazioni economiche infrannuali. La prova di ciò è fornita dai verbali del

consiglio di amministrazione, dai verbali di assemblea ed anche dalle lettere inviate dal

presidente del collegio sindacale Braja alla Cortese in cui si evidenziavano le criticità e si

chiedeva di convocare l’assemblea per riduzione del capitale per perdite ovvero di

provvedere con un finanziamento soci.

Per quanto concerne la quota di responsabilità da attribuire agli amministratori il CTU aveva

fornito tutti gli elementi per consentire la graduazione delle responsabilità.

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3. Le questioni preliminari.

a) La carenza di autorizzazione

Una prima questione concerne la disamina dell’eccezione, formulata da alcuna convenuti,

secondo cui i commissari liquidatori sarebbero privi di autorizzazione.

Detta eccezione non è fondata.

Infatti la procedura ha prodotto (cfr: doc. 3 att.) l’autorizzazione in data 8 agosto 2008 diretta

ai commissari straordinari della società Carrozzeria Bertone spa in A.S.. (avv. Stefano

Ambrosini, Avv. Vincenzo Nicastro e dr. Giuseppe Perlo) nella quale si legge espressamente

“..si autorizzano le SS.LL. a promuovere l’azione di responsabilità nei confronti di coloro che

si sono avvicendati nella carica a partire dalla seconda metà dell’esercizio 2005 e

specificamente:

- amministratori della società Carrozzeria Bertone S.p.A. (sig.ra Ermelinda Cortese vedova

Bertone, dott.sa Barbara Bertone, arch. Marie Jeanne Bertone, dr. Michele Blandino e dr.

Vincenzo Tutino);

- sindaci della società Carrozzeria Bertone S.p.A (dott. Alessandro Braja, dott. Alberto

Donnet, dott. Claudio Maugeri e dott. Giuseppe Pozzoli);

nonché con riferimento all’abusivo esercizio dell’attività di direzione unitaria ex art. 2497 c.c. e

art. 90 D. Lgs 270/1999 nei confronti:

- dei componenti l’organo amministrativo della Bertone S.p.A. (sig.ra Ermelinda Cortese

vedova Bertone, dott.sa Barbara Bertone, arch. Marie Jeanne Bertone) e di Carrozzeria

Bertone S.p.A. (sig.ra Ermelinda Cortese vedova Bertone, dott.sa Barbara Bertone, arch.

Marie Jeanne Bertone, dr. Michele Blandino e dr. Vincenzo Tutino), come pure nei confronti

del collegio sindacale di entrambe le società (dott. Alessandro Braja, dott. Alberto Donnet,

dott. Claudio Maugeri e dott. Giuseppe Pozzoli)

e per gli effetti a compiere tutte le attività necessarie ad ottenere il risarcimento dei danni

subiti”.

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Come si evince dalla lettura del testo sopra riportato, l’autorizzazione è omnicomprensiva e

non è limitata al solo giudizio cautelare, ma anche il giudizio di merito conseguente al

cautelare. Né rileva che il giudizio di merito fosse stato introdotto solo dopo due anni dal

rilascio dell’autorizzazione, in quanto la stessa non conteneva alcun termine di efficacia.

I commissari, pertanto non avrebbero dovuto munirsi di ulteriori autorizzazioni al fine di agire

in giudizio.

D’altra parte le domande proposte rientrano tra quanto espressamente autorizzato, non

essendo necessario che l’autorizzazione specifichi le singole censure contestate ad

amministratori e sindaci ovvero la somma richiesta a titolo di risarcimento danni.

*

b) La sospensione del processo

Parte convenuta Donnet chiedeva disporsi la sospensione del processo sino all’esito del

giudizio pendente avverso la dichiarazione di insolvenza di Bertone spa.

Tale istanza non è accoglibile.

Infatti, secondo l’interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità “L'art. 295 cod.

proc. civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione

"dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva

conseguenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di

evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per

l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere

per la loro adozione ma ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o

amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un

indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in

parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le

stesse parti” (Cass. 16844/12).

Al di fuori di tali ipotesi, quindi, la sospensione non può essere disposta, non essendovi più

alcuno spazio neppure per una sospensione facoltativa, la cui configurabilità deve ritenersi,

peraltro, esclusa anche dalla nuova formulazione dell'art. 42 c.p.c, introdotta dalla legge n.

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353 del 1990, che, prevedendo l'autonoma impugnabilità dell'ordinanza di sospensione, a

tutela dell'interesse della parte alla prosecuzione ed alla sollecita definizione del

procedimento, fa apparire inammissibile una sospensione disposta al di fuori delle ipotesi

tassativamente previste dalla legge, e rimessa alla discrezionalità insindacabile del giudice,

ponendosi tale facoltà in insanabile contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di

tutela del diritto di difesa, nonché con il canone della durata ragionevole del processo (Cass.

13828/12).

Nel caso di specie la causa di opposizione alla dichiarazione di insolvenza di Bertone spa non

è tra le stesse parti e soprattutto il decisum di tale controversia non ha alcuna rilevanza nel

presente giudizio.

Infatti il giudizio di opposizione alla dichiarazione di insolvenza di Bertone spa non costituisce

un antecedente logico giuridico della presente controversia, in quanto la domanda del

presente giudizio ha quale causa petendi la responsabilità degli amministratori e dei sindaci

della società Carrozzeria Bertone spa e degli amministratori della controllante (dal tenore

delle conclusioni non sembra sia stata proposta domanda anche di riconoscimento della

responsabilità dei sindaci della controllante), responsabilità che non presuppone la insolvenza

della controllante, bensì solo la insolvenza della controllata.

Quanto alla controversia di opposizione allo stato passivo della controllante promossa dalla

procedura di Carrozzeria Bertone, detta controversia si è conclusa con una transazione.

*

c) La nullità della citazione.

Alcune parti (in particolare i sindaci ed i loro chiamati) eccepivano la nullità della citazione.

Assumevano che la procedura non aveva in alcun modo allegato specificamente le condotte

illecite tenute dai sindaci né quali specifiche condotte i sindaci avrebbero dovuto adottare in

relazione alle censure formulate, né aveva allegato che tali condotte alternative sarebbero

state idonee ad impedire il presunto danno.

L’eccezione non è fondata alla luce delle seguenti argomentazioni.

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Una prima argomentazione concerne la natura dell’azione esercitata e, conseguentemente,

gli oneri incombenti sulle parti circa l’allegazione dei fatti, in quanto ai sensi dell’art. 269 c.c e

163 co. 3 n. 4) c.p.c l’attore deve allegare i fatti che costituiscono il fondamento della propria

domanda.

La procedura agiva per la richiesta dei danni ai sensi dell’art. 2394 bis c.c. richiamando

quanto alla fonte della responsabilità gli artt. 2391 e ss c.c. per ciò che concerne gli

amministratori, l’art. 2407 c.c. per quanto concerne i sindaci, nonché gli art. 2497 c.c. e 90

D.Lgs 270/99 per quanto concerne l’abuso di posizione dominante.

Ora secondo l’opinione prevalente della giurisprudenza legittimità, formatasi, in riferimento

alla disciplina del fallimento a cui la presente disciplina deve essere equiparata in toto le

azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste

dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente

confluiscono nell'unica azione di responsabilità, la quale, assumendo contenuto inscindibile e

connotazione autonoma rispetto alle prime implica una modifica della legittimazione attiva di

quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti.

Ciò posto si deve osservare che il fatto costitutivo è costituito dalla condotta illecita tenuta dal

convenuto ed il danno che da tale condotta illecita.

E, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità “la domanda introduttiva di un

giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige

che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio

diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.”(Cass 17404/12).

Nel caso di specie parte attrice ha individuato esattamente i fatti materiali.

Detti fatti consistono per quanto concerne gli amministratori nella negligente e imprudente

gestione della società da parte degli amministratori, i quali, secondo la prospettazione

attorea, avevano protratto la formale sopravvivenza della società nonostante dovesse essere

sciolta da tempo, per l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale e per la perdita del

capitale, nell’aver posto in essere tutta una serie di operazioni specificamente descritte,

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nell’aver falsificato i bilanci ed approvato gli stessi oltre il termine consentito, nell’aver operato

in conflitto di interessi.

Per quanto concerne i sindaci tali fatti sono stati individuati nel non aver adeguatamente

vigilato e nel non essersi attivati per impedire il compimento degli atti illeciti degli

amministratore.

Infine per quanto riguarda gli amministratori di Bertone spa nell’aver imposte direttive volte a

perseguire esclusivamente l’interesse della controllante e di altre società del gruppo (quali ad

esempio Stile Bertone) a svantaggio della controllata e nell’aver protratto la vita della

controllata per ottenere un vantaggio patrimoniale.

Incombeva, quindi, ai convenuti allegare i fatti impeditivi e cioè che la condotta alternativa non

sarebbe stata idonea a provocare il danno.

D’altra parte la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può

essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre,

allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro

elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente

formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche

la nullità della citazione nella sua interezza. (Cass. SS.UU. 8077/12).

Inoltre l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale

formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità

perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa

determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il

"petitum" sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il

"petitum" sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che,

per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che

esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto

introduttivo. (Cass. 18783/09)

Pertanto la citazione non è nulla contenendo essa tutti gli elementi previsti dall’art. 163 c.p.c.

*

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d) L’eccezione di carenza di legittimazione attiva

I convenuti eccepivano la carenza di legittimazione attiva assumendo che l’attivo della

Carrozzeria era in grado di coprire il passivo insinuato.

A prescindere dal fatto che tale assunto non risulta dimostrato, anzi vi è una prova contraria

in quanto allo stato la transazione (di cui si dirà infra) non è stata ancora onorata da Bertone

spa in A.S, si deve osservare che sussiste la legittimazione attiva, sia sotto il profilo della

“legitimatio ad causam”, sia sotto il profilo della titolarità del rapporto controverso, cioè di

quella fattispecie che una parte della dottrina definiva come “legitimatio ad processum”.

Infatti la "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ.,

secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei

casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e

mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in

ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via

preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che,

secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della

pronuncia richiesta .

Nel caso di specie, come tra l’altro già affermato dal giudice della cautela (cfr: doc. 1 M.J.

Bertone) l’azione è stata promossa dai Commissari Straordinari di Carrozzeria Bertone spa in

A.S., con la conseguenza che sussiste la legittimazione di agire dei predetti, legittimazione

che trova il proprio fondamento normativo, precisamente nell’art. 2394 bis e 2497 u.c. c.c.,

oltre che nell’art. 90 D.lgs 270/99.

Questione diversa è, come si è detto, quella che parte della dottrina definisce come

legitimatio ad processum che consiste nella titolarità del rapporto controverso.

Nel caso di specie è pacifico che la titolarità del rapporto controverso sulla base della

prospettazione attorea attiene alla procedura.

Infatti la procedura ha agito per il risarcimento dei danni derivanti alla società ed ai creditori

dalla condotta di amministratori e sindaci nonché dalla controllante la quale ha abusato della

propria posizione dominante.

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E la legittimazione sussiste indipendentemente dalla prova del danno.

Infatti qualora all’esito dell’istruttoria il danno fosse insussistente la pronuncia sarà di rigetto

per mancanza del danno, ma non per carenza di legittimazione attiva (per il vero i convenuti

equiparano la carenza di legittimazione ad agire con la sussistenza del danno).

Pertanto anche detta eccezione non è fondata.

*

e) L’eccezione di carenza di legittimazione passiva del collegio sindacale

I sindaci eccepivano, poi, la loro carenza di legittimazione passiva assumendo che l’azione

promossa nei confronti di Bertone Spa in A.S. e riproposta nei confronti degli amministratori di

Bertone Spa aveva ad oggetto gli stessi fatti e danni, in relazione ai quali era stata proposta

la presente domanda nei confronti di amministratori e sindaci di Carrozzeria Bertone spa.

Assumevano, inoltre, che che la circostanza che le decisioni sui fatti di gestione contestati

fosse stata adottata dalla controllante non lasciava spazio alcuno per pretendere alcunché a

qualsivoglia titolo dalla controllata.

Tale eccezione non è fondata.

Infatti la responsabilità di amministratori, sindaci e della società controllata per abuso di

posizione dominante ha natura solidale, vincolo che sussiste tanto quanto la responsabilità

sia contrattuale, quanto ove essa sia extracontrattuale ed anche se l’evento dannoso sia

collegato da nesso eziologico a più condotte distinte, ciascuna delle quali abbia concorso a

determinarlo, restando irrilevante, nel rapporto col danneggiato, la diversa valenza causale

(Cass. 16050/09). Tale valenza assume invece rilevanza nei rapporti interni tra condebitori

solidali i quali possono chiedere l’accertamento delle singole quote i responsabilità.

Infatti è evidente che ai sindaci non erano state contestate le condotte di abuso di posizione

dominante, bensì le condotte di omessa vigilanza e omessa adozione di quelle misure volte

ad impedire il verificarsi ovvero l’aggravamento del danno.

*

e) L’eccezione di carenza di interesse ad agire

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Il convenuto Pozzoli eccepiva inoltre la sopravvenuta carenza di interesse ad agire

conseguente al realizzo dell’attivo di Carrozzeria Bertone superiore al deficit fallimentare.

Tale eccezione non è fondata, sia in fatto che in diritto.

In diritto in quanto la procedura agiva sia con l’azione generale di responsabilità, sia con

l’azione di responsabilità nell’interesse dei creditori.

Quanto a detta seconda azione è vero che qualora i creditori siano tutti soddisfatti non

sussisterebbe alcun danno, ma nel caso di specie così non è.

Infatti, a prescindere dalla efficacia della transazione è pacifico che l’insinuazione della

procedura al passivo di Bertone spa in A.S. non implica di per sé il soddisfacimento del

credito (cfr: doc. 45 Braja), così come l’insinuazione dei crediti fiscali non implica

automaticamente il soddisfacimento degli stessi da parte della capogruppo.

E con riferimento a detta transazione, la circostanza che Bertone spa in AS avesse transatto

in riferimento alla propria quota di responsabilità non fa venir meno l’interesse ad agire in

capo alla procedura per ottenere dai convenuti il risarcimento del danno causato dalle

rispettive condotte.

Ed allo stato, a fronte di un passivo di 23 milioni di euro è stata recuperata solo la somma di

3,5 milioni di euro relativa alla vendita dell’azienda e non vi è alcuna certezza circa il

compenso che potrà essere ottenuto dalla vendita dell’immobile di Via Leopardi, stante la

difficoltà della vendita dovute all’attuale momento economico.

Pertanto allo stato le somme incassate non sono sufficienti neppure a coprire i costi in

prededuzione e meno che mai a soddisfare i creditori.

A ciò si aggiunga che l’azione sociale presuppone semplicemente che da un inadempimento

degli amministratori sia derivato un danno, ma non richiede che a causa di tale danno il

patrimonio sociale diventi incapiente.

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4. L’eccezione di prescrizione

L’eccezione di prescrizione non è fondata sotto nessuno dei profili evidenziati.

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Premesso che il termine di prescrizione è quello quinquennale per tutte le azioni proposte (in

particolare per le azioni previste dagli artt. 2393 e 2304 c.c. in termine è previsto dall’art. 2949

c.c., mentre per l’azione avente ad oggetto l’abuso di posizione dominante la norma di

riferimento è l’art. 2947 c.c., trattandosi di responsabilità extracontrattuale) si deve osservare

che il termine per l’azione ex art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori non può

considerarsi decorso in quanto l’art. 2941 n. 7 c.c. prevede la sospensione della prescrizione

finchè gli amministratori sono in carica.

Essendo cessati dalla carica il Blandino nel marzo 2006, Barbara Bertone, Marie Jeanne

Bertone e Vincenzo Tutino in data 27 giugno 2007 ed infine Ermelinda Cortese con la

dichiarazione di insolvenza nel febbraio 2008, l’azione non può considerarsi prescritta avendo

la procedura notificato la citazione in data 7 aprile 2010 e, tra l’altro essendo il termine stato

interrotto dalla proposizione del ricorso per sequestro conservativo nel 2008.

Per quanto concerne i sindaci, se è vero che l’art. 2941 co. 7 c.c. non si applica loro,

trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo (Cass 13765/07) è,

altresì, vero che non può considerarsi prescritta l’azione di responsabilità verso i creditori

sociali.

Infatti secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l’azione di

responsabilità proposta dai creditori sociali ovvero, in caso di amministrazione straordinaria

dai commissari straordinari nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di

capitali è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, che inizia a decorrere dal

momento in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti e

può anche essere anteriore alla data dell'apertura della procedura concorsuale; l'onere di

provare che l'insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata ed è divenuta conoscibile

prima della dichiarazione di fallimento o di ammissione ad altra procedura concorsuale grava

sull'amministratore o sul sindaco che eccepisce la prescrizione (Cass. n. 941/05).

Ma avendo gli amministratori e sindaci dedotto che il patrimonio non era insufficiente a

fronteggiare i crediti fino a novembre 2008 secondo gli uni, fine agosto 2008 secondo gli altri

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e non avendo comunque fornito alcun concreto elemento di prova per dimostrare la

consapevolezza dei creditori dell’insolvenza l’azione non può dirsi prescritta.

Per completezza osserva il Collegio che al massimo i creditori avrebbero potuto avere

percezione del danno con l’iscrizione presso la camera di commercio della delibera di

approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, ove emergeva la sussistenza di una

consistente perdita la quale, oltre ad essere coperta mediante l’utilizzo delle riserve, aveva

comportato la riduzione del capitale sociale, con conseguente copertura con riserve, con

conseguente importante riduzione del patrimonio netto.

Quanto all’azione sociale, sebbene non risultassero atti interruttivi non essendo il sequestro

conservativo richiesto anche nei confronti dei sindaci (cfr: doc. a B. Bertone – Blandino),

tuttavia l’azione non può dirsi prescritta, se non per quei fatti avvenuti in data anteriore al 7

aprile 2005, danni che di fatto concernono esclusivamente alcune scelte gestionali.

*

5 Gli effetti della transazione.

1. I convenuti con diverse motivazioni hanno eccepito l’efficacia totalmente solutoria della

transazione tra Carrozzeria Bertone spa in A.S. e Bertone spa in AS.

2. Infatti in data 13 ottobre 2010 le parti dichiaravano “di definire il giudizio di opposizione allo

stato passivo di Bertone nei seguenti termini:

(I) ammissione al passivo chirografario di Bertone del credito di Carrozzeria Bertone oggetto

del presente giudizio nell’importo di € 15.000.000,00 (quindicimilioni);

(II) integrale compensazione tra le parti delle spese legali… ” (cfr: doc. 90 att.)

Nell’accordo si dava atto che:

- Carrozzeria Bertone spa aveva presentato domanda di ammissione al passivo chirografario

di Bertone per la somma di € 46.609.376.00, in via principale, di € 40.292.266,82 in via

subordinata ed € 7.946.300,00 in via chirografaria, domanda che Giudice Delegato aveva

respinto integralmente;

- era stato proposto giudizio di opposizione;

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- e “con la sottoscrizione ed esecuzione del presente accordo e ai termini e condizioni ivi

previsti Bertone, da un lato e Carrozzeria Bertone dall’altro lato:

(i) accertano congiuntamente e definitivamente, facendosi reciproche concessioni,

nell’importo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) l’ammontare del credito di Carrozzeria

Bertone oggetto del Ricorso in Opposizione allo Stato Passivo Bertone da ammettere al

passivo chirografario di Bertone e, per l’effetto

(ii) definiscono il Giudizio di Opposizione allo Stato Passivo Bertone meglio descritto alle

precedenti Premesse da n. 4 a n. 8 rinunciando altresì, fermo quanto espressamente escluso

dall’oggetto del presente accordo ai sensi del successivo art. 3 ad ogni pretesa presente e

futura, dedotta e/o deducibile da ciascuna di esser e dai relativi aventi causa per qualsivoglia

titolo o causale comunque connessi con il suddetto giudizio di opposizione allo Stato Passivo

Bertone e/o con i fatti dedotti in tale giudizio… Carrozzeria Bertone, fermo quanto

espressamente escluso dell’oggetto del presente accordo .. dichiara che per effetto della

sottoscrizione ed esecuzione del presente accordo e subordinatamente all’ammissione al

passivo chirografario di Bertone del suddetto importo di Euro 15.000.000,00

(quindicimilioni/00) non ha più nulla a pretendere nei confronti di Bertone per qualsivoglia

titolo o causale comunque connessi con il Giudizio di opposizione… Carrozzeria Bertone

dichiara altresì, con scioglimento a favore di Bertone del vincolo di solidarietà ai sensi dell’art.

1311 c.c. che il presente accordo e le rinunce riguardano esclusivamente la posizione di

Bertone e la sua quota di responsabilità…” (cfr: doc. 91 parte attrice).

3. Si tratta di accertare l’efficacia di tale transazione.

Premesso che la responsabilità di amministratori e sindaci e società capogruppo ha natura

solidale ai sensi dell’art. 1292 c.c. e tale vincolo sussiste tanto quanto la responsabilità sia

contrattuale, quanto la stessa sia extracontrattuale ed anche se l’evento dannoso è collegato

da nesso eziologico a più condotte distinte, ciascuna delle quale abbia concorso a realizzarlo,

nel caso di transazione fra uno dei coobbligati ed il danneggiato, occorre distinguere se la

transazione ha avuto ad oggetto l’intero debito solidale ovvero solo la quota del debitore

solidale stipulante.

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Infatti la transazione pro quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà

passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali,

dunque, nessun titolo avrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti

dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente.

La norma di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ. non si riferisce alla transazione pro

quota, ma si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito

(spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del

contratto), giacché è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa

avvalersene il condebitore solidale, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e,

quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti (Cass SS.

UU. n. 30174/11).

Si legge nella sentenza sopra citata che “La conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero

debito, pattuita in via transattiva con un solo dei debitori, che opera anche nei confronti del

condebitore il quale dichiari di voler profittare della transazione, non può essere impedita

dall'inserimento nel medesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibito

alle parti contraenti disporre dell'anzidetto diritto potestativo che la legge attribuisce ad un

terzo estraneo al vincolo negoziale”.

Si tratta di stabilire in concreto se la transazione tra Carrozzeria Bertone spa in A.S. e

Bertone spa in A.S. abbia avuto ad oggetto l’intero debito o solo la quota del debitore

transigente.

Il tenore complessivo della transazione, alla luce anche delle autorizzazioni a transigere,

consente di affermare che la transazione ha avuto ad oggetto la sola quota del debitore

transigente.

Tale conclusione la si desume dal fatto che nell’autorizzazione si facesse riferimento solo ai

danni arrecati quale abuso di direzione e coordinamento in quanto si legge espressamente

che il danno più realisticamente imputabile a Bertone spa potrebbe attestarsi su euro

15.000.000 (cfr: doc. 87-88 att). Inoltre nella transazione si dà atto che Bertone spa in A.S. è

liberata dal vincolo della solidarietà.

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Pertanto avendo avuto ad oggetto la sola quota del transigente i condebitori solidali non

possono profittarne.

Come si è detto sopra, tuttavia l’avvenuta transazione ha comunque l’effetto di ridurre il

debito degli altri condebitori in misura pari a quanto verrà riconosciuto a titolo di risarcimento

del danno per abuso di posizione dominante da parte di Bertone spa.

4. Si tratta, peraltro, di accertare quale sia il residuo debito dei debitori rimasti estranei.

Secondo parte della giurisprudenza il debito si riduce in proporzione della quota transatta

(Cass. n. 16050/09, 7585/07, 8946/06), secondo altra giurisprudenza il debito si riduce in

misura pari all’ammontare di quanto il creditore ha già percepito a seguito della transazione

(Cass. 5108/11, Cass. 14550/09).

Osserva il Collegio che la norma non pone quale requisito per consentire agli altri condebitori

di volerne profittare il pagamento, ma la semplice stipulazione della transazione.

Pertanto gli effetti nei confronti degli altri condebitori solidali si realizzano al momento della

sottoscrizione della transazione, essendo ininfluente che la stessa venga o meno onorata dal

condebitore transigente.

Alla luce di tali considerazioni deve respingersi l’eccezione delle difese dei convenuti sia di

sopravvenuta carenza di interesse, sussistendo comunque l’interesse della procedura ad

ottenere il risarcimento del danno con riferimento ai danni asseritamente provocati da

amministratori e sindaci, sia di cessazione della materia del contendere.

Infatti la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che sia venuta

meno l’intera questione controversa il che non è nel caso di specie.

Si tratterà quindi di procedere alla determinazione del credito risarcitorio complessivo e nel

suo ambito della quota gravante sul debitore transigente per sottrarla, alla luce dei principi

suesposti, dalla responsabilità solidale e dei debitori non transigenti.

*

6. Il merito

Parte attrice censurava la condotta di amministratori, sindaci di Carrozzeria Bertone e di

amministratori di Bertone spa questi ultimi per abuso di posizione dominante.

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Nei confronti degli amministratori e dei sindaci di Carrozzeria Bertone la domanda è stata

proposta ai sensi degli artt. 2393, 2394 c.c. e 2407 c.c., nei confronti di amministratori di

Bertone spai ai sensi dell’art. 2497 c.c. e dell’art. 90 D.lgs 270/99.

*

a) Gli amministratori

1. La procedura ha censurato la condotta degli amministratori di Carrozzeria Bertone spa per

aver creato la stessa società, operazione che non rispondeva ad alcuna logica imprenditoriale

e mirava a realizzare gli interessi della holding e dei suoi soci soprattutto per il fatto che era

stato stipulato il contratto di affitto ad un canone esagerato e che poneva in capo a

Carrozzeria Bertone le spese per la manutenzione straordinaria.

Inoltre la responsabilità era da ravvisarsi nel mancato accertamento dello scioglimento sia per

impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, sia per perdita del capitale sociale, nell’aver

posto in essere operazioni senza alcuna logica imprenditoriale, nell’aver compiuto atti

gestionali esclusivamente nell’interesse della capogruppo e di altre società del gruppo, a

detrimento del patrimonio di Carrozzeria Bertone e nel non aver dotato la società di manager

di alto livello. Infine la procedura censurava la condotta degli amministratori per aver redatto il

bilancio al 31.12.2005 ed al 31.12.2006 in violazione dei criteri di chiarezza, precisione e

veridicità, occultato, così, parte delle perdite, condotta questa aggravata dall’approvazione

degli stessi in ritardo, pregiudicando così società e creditori e per aver operato in conflitto di

interessi.

2. La responsabilità verso la società degli amministratori di una società per azioni, prevista e

disciplinata dagli artt. 2392 e 2393 cod. civ. trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri

imposti ai predetti dalla legge o dall'atto costitutivo, e fino alla riforma del diritto societario

anche nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo

di intervento preventivo e successivo. Con riferimento all’azione sociale il "danno risarcibile"

è quello causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta (dolosa o

colposa) dell'agente, sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante

(commisurato, cioè, in concreto, al pregiudizio che la società non avrebbe subito se un

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determinato comportamento illegittimo, commissivo od omissivo, non fosse stato posto in

essere dall'amministratore).

E’ del tutto irrilevante nel caso in cui sia stata proposta detta azione che il patrimonio sia

insufficiente al soddisfacimento dei creditori, essendo, invece, sufficiente che, per effetto

dell’inadempimento, il patrimonio subisca un danno.

In particolare in tema di responsabilità degli amministratori di società, occorre distinguere tra

obblighi gravanti sugli amministratori che hanno un contenuto specifico e già determinato

dalla legge o dall'atto costitutivo - tra i quali rientra quello di rispettare le norme interne di

organizzazione relative alla formazione e alla manifestazione della volontà della società, - e

obblighi definiti attraverso il ricorso a clausole generali, quali l'obbligo di amministrare con

diligenza e di non operare qualora sussista un conflitto di interessi.

Secondo la costante interpretazione giurisprudenziale mentre in riferimento a questi ultimi

obblighi la responsabilità dell'amministratore deve essere collegata alla violazione del

generico obbligo di diligenza nelle scelte di gestione, sicché la diligente attività

dell'amministratore è sufficiente ad escludere direttamente l'inadempimento, a prescindere

dall'esito della scelta, rilevante a diversi fini, per gli obblighi specifici, costituendo la diligenza

la misura dell'impegno richiesto agli amministratori, la responsabilità può essere esclusa solo

nel caso, previsto dall'art. 1218 cod. civ., quando cioè l'inadempimento sia dipeso da causa

che non poteva essere evitata nè superata con la diligenza richiesta al debitore (Cass.

5718/04).

Pacificamente detta forma di responsabilità ha natura contrattuale.

La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società comporta che

questa ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità

fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare

la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli

addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.

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Altra e distinta forma di responsabilità è quella degli amministratori verso i creditori sociali

prevista dall’ art. 2394 cod. civ. come conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti

alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria tale azione ha natura extracontrattuale. Ciò

“presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti, ed un

comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di

entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia

generica (art. 2740 cod. civ.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo

di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere.

La indiscutibile natura diretta ed autonoma dell'azione ex art. 2394 cod. civ. ne esclude, poi,

qualsivoglia carattere surrogatorio, attesa la non riconducibilità al novero degli effetti di un

mero fenomeno surrogatorio di un così radicale mutamento del titolo di responsabilità, da

contrattuale (artt. 2392, 2393) ad extracontrattuale (art. 2394), con la conseguenza che, se

l'accoglimento della domanda proposta ai sensi degli artt. 2392 e 2393 cod. civ. comporta la

devoluzione del risultato utile di essa in via primaria e diretta all'incremento del patrimonio

sociale (mentre i creditori attori ne trarrebbero solo indirettamente beneficio), ciò non è a dirsi

in caso di azione proposta ex art. 2394 cod. civ., ove il danno subito dai creditori costituisce

anche (ed esclusivamente) la misura del loro interesse ad agire.” (Cass. 10488/98)

Peraltro nel caso di domanda proposta dalla procedura secondo una parte della

giurisprudenza più recente l'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai

sensi dell'art. 146 legge fall., ha natura contrattuale e carattere unitario ed inscindibile,

risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt.

2393 e 2394 cod. civ.

Tale interpretazione non convince, in quanto la stessa giurisprudenza, pur sottolineando il

carattere unitario ed inscindibile, evidenzia altresì le differenze in materia di prescrizione.

Rileva il Collegio che le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di

una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., pur confluendo in un'unica

azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore in caso di fallimento o del

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commissario straordinario nel caso di società ammessa in A.S. e pur assumendo un

contenuto inscindibile ed una connotazione autonoma rispetto alle prime, attesa la "ratio" ad

essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all'azione, di strumento di

reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi

soci che dei creditori sociali, implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni,

ma non ne immuta i presupposti (Cass.15955/12, 10378/12) .

Ne consegue che i fatti addotti a fondamento della domanda identificano l'azione in concreto

esercitata dalla procedura.

Nel caso di specie la procedura ha introdotto entrambe le azioni in quanto da un lato ha

allegato che la condotta agli amministratori ha provocato danni alla società, dall’altro che la

stessa ha provocato danni ai creditori sociali, essendo il patrimonio della società insufficiente

a far fronte ai loro crediti.

La distinzione non è priva di pregio, considerato che nel caso di domanda ex art. 2393 c.c., la

circostanza che il patrimonio possa essere ancora sufficiente a soddisfare i creditori sociali

non rileva, se non indirettamente, essendo invece necessario accertare se l’azione degli

amministratori connotata dal requisito della negligenza sia causa diretta di un danno per la

società.

Questione fondamentale è quella costituita dal grado di diligenza richiesta agli amministratori,

fermo restando che non è richiesto che gli amministratori siano “periti” in riferimento a tutte le

problematiche affrontate dalla società.

Secondo alcune difese dei convenuti (cfr: comparsa costituzione Ermelinda Cortese) la

responsabilità degli amministratori dovrebbe inquadrarsi nell’ambito dell’obbligazione di mezzi

e non di risultato, secondo altre la responsabilità degli amministratori non sussiste nel caso di

imperizia dovendosi la condotta dei predetti improntarsi semplicemente alla diligenza. (cfr:

comparsa costitutiva Barbara Bertone Blandino).

La prima argomentazione non è condivisibile.

La distinzione di obbligazioni di mezzi e di risultato creata dalla dottrina e fatta propria dalla

giurisprudenza nell’ambito della responsabilità del professionista si fondava sul presupposto

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che il professionista, assumendo l’incarico, si impegnava a prestare la propria opera per

conseguire il risultato sperato, ma non a conseguirlo, con la conseguenza che la

responsabilità non poteva individuarsi nel mancato raggiungimento del risultato, ma doveva

essere valutata alla stregua dei doveri di responsabilità professionale.

Tale orientamento non è condivisibile alla luce del più recente orientamento delle Sezione

Unite della Suprema Corte (sentenza n. 577/08 in materia di responsabilità medica) secondo

cui deve ritenersi superata la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato, in quanto ciò

che rileva al fine di fondare la responsabilità del professionista è l’inadempimento e cioè che

l’amministratore non abbia adempiuto la propria prestazione in maniera diligente e prudente.

Ma anche l’argomentazione delle difese B.Bertone-Blandino non è totalmente condivisibile.

Infatti a carico dell’amministratore non è posto un dovere di diligenza generico, ma un dovere

di diligenza qualificato.

Sussiste, dunque, responsabilità dell’organo amministrativo ogniqualvolta in capo allo stesso,

siano venuti meno quei requisiti di avvedutezza, capacità e diligenza di tipo professionale che

dovrebbero sempre contraddistinguere l'amministratore di una società di capitali.

Il dovere di diligenza, consistente nell'adottare tutte le misure necessarie alla cura degli

interessi sociali a lui affidati, richiede, quindi, che l’amministratore ponga in essere gli atti

gestionali a seguito di un’analisi approfondita circa le conseguenze che derivano dalle proprie

scelte, oltre ovviamente che nell’adottare le decisioni non agisca in contrasto a quanto

previsto dalla legge, dallo statuto e dall’atto costitutivo. E l’inciso della norma riguardante “le

specifiche competenze” non comporta una riduzione della responsabilità, ma significa che la

diligenza professionale così come sopra descritta deve tenere, altresì, conto delle specifiche

competenze dell’amministratore, con la conseguenza che egli sarà responsabile sia

nell’ipotesi in cui agisca in modo negligente, ma anche quando agisca in contrasto con le

conoscenze specifiche in suo possesso.

Ciò posto osserva il Collegio che a seguito della novella introdotta con Dlgs 6/03 in vigore dal

1 gennaio 2004 è stata limitata la responsabilità degli amministratori privi di delega.

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Infatti prima dell’entrata in vigore della novella secondo la costante opinione della

giurisprudenza di legittimità tutti gli amministratori erano ritenuti responsabili.

Tale conclusione si fondava sul seguente assunto: “Nell'ambito dell'organizzazione sociale, la

centralità del ruolo spettante agli amministratori (ai quali non è soltanto demandata

l'esecuzione delle delibere dell'assemblea, svolgendo essi anche una funzione propulsiva

dell'attività di quest'ultima, oltre ad avere la gestione dell'attività sociale e a poter compiere,

nello svolgimento della stessa, tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto della società)

fonda la riconducibilità alla loro condotta dell'esercizio di un'attività non autorizzata, non

essendo ipotizzabile che una così vistosa deviazione dai limiti segnati dalla disciplina di

settore possa verificarsi senza l'apporto o al di fuori del controllo dell'organo cui compete la

gestione dell'attività sociale. Né ha alcun rilievo il difetto di delega, permanendo il dovere di

vigilare sul generale andamento della società, posto a carico degli amministratori dal secondo

comma dell'art. 2392 cod. civ., anche in caso di attribuzioni di funzioni al comitato esecutivo o

a singoli amministratori delegati, salva la prova che gli altri consiglieri, pur essendosi

diligentemente attivati, non abbiano potuto in concreto esercitare detta vigilanza a causa del

comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio. Neppure vale ad escludere la

responsabilità degli amministratori sprovvisti di delega la circostanza che essi abbiano

ricoperto detta carica per breve tempo, stante la natura solidale della responsabilità (Cass. n.

9384/11).

A seguito della riforma, gli amministratori privi di delega non sono responsabili in relazione

alle materie delegate ad uno o più amministratori ed al comitato esecutivo, non avendo

neppure un generico dovere di vigilanza dei predetti.

Sono tuttavia responsabili, ancorchè privi di deleghe, nel caso in cui siano a conoscenza di

fatti pregiudizievoli e non abbiano fatto quanto potevano per impedire il compimento o

eliminare le conseguenze dannose.

E’ poi evidente che sono responsabili nel caso di decisione adottate in prima persona, quali

l’approvazione del bilancio qualora i predetti siano presenti all’adunanza del consiglio di

amministrazione in cui il bilancio è stato approvato, con il limite, in tal caso, che le violazioni

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dei principi di chiarezza, veridicità e precisione devono essere percepibili e non frutto di

manipolazioni dei dati poste in essere dagli amministratori delegati.

Alla luce di tali principi si tratta di accertare se le censure di parte attrice siano fondate.

3. La prima censura concerne la creazione della stessa Carrozzeria Bertone spa.

Sul punto nessuna responsabilità può essere ascritta agli amministratori di Carrozzeria

Bertone non essendo un atto di gestione, quanto piuttosto l’atto con cui è nata (potrebbe

prospettarsi una responsabilità di Bertone Spa e dei suoi amministratori ai sensi dell’art. 90

D.lgs 270/99 di cui si dirà infra).

D’altra parte la decisione di creare una nuova società non era frutto di scelte degli

amministratori, coinvolgendo l’intera assemblea.

Tali decisioni trovavano una propria giustificazione, non come asserisce la difesa attoree nel

voler scaricare le perdite maturate per la commessa Opel, quanto piuttosto voler separare la

parte immobiliare dalla parte operativa, differenziazione assolutamente legittima, considerato

che l’operazione avrebbe comportato vantaggi e che al momento della decisione la società

non evidenziava perdite. Non solo ma aveva un patrimonio netto di £ 77.000.000.000 (cfr:

doc. 52 B. Bertone-Blandino).

Pertanto l’operazione non era affatto volta a scaricare sulla neonata Bertone Industrie spa,

poi divenuta Carrozzeria Bertone spa, i debiti derivanti dalla commessa Opel, quanto a creare

una società operativa che non trovasse nella propria gestione i vincoli che, giocoforza,

sussistevano in precedenza.

3.1 Parte attrice a corollario dei propri assunti assumeva che la controprova del fatto che

l’operazione fosse volta a tutelare Bertone spa dai rischi d’impresa derivante dalla commessa

Opel era rinvenibile nel fatto che il ramo d’azienda trasferito non comprendeva anche

l’immobile che era stato, per contro, oggetto di un oneroso contratto di locazione che poneva

a carico del conduttore l’obbligo di corrispondere un canone annuo di lire 4.500.000.000 oltre

IVA superiore ai canoni di ammortamento e leasing contabilizzati da Bertone nonché l’obbligo

di effettuare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ed ulteriore elemento

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era individuato nel fatto che in occasione della cessione del ramo d’azienda non era stato

ceduto il marchio.

Circa la responsabilità degli amministratori di Bertone spa si dirà infra.

Con riferimento alla responsabilità degli amministratori di Carrozzerie Bertone spa osserva il

Collegio che il contratto era stato stipulato (cfr: doc. 11 att) dall’ing. Ghigo Renato direttore

generale di Carrozzeria Bertone in data 31 dicembre 1999.

E all’epoca non erano amministratori di Carrozzeria Bertone spa Marie Jeanne Bertone,

Blandino Michele e Tutino Vincenzo, per cui in ogni caso nessuna responsabilità può essere

loro ascritta per la conclusione di detto contratto.

Dalla locazione erano esclusi solo “i due locali al primo piano della Palazzina Uffici

attualmente adibiti per Ufficio Presidenza e servizi di tale Ufficio”.

La durata del contratto era di sei anni dalle ore 23.59 del 31 dicembre 1999, rinnovato per

uguale periodo.

In occasione delle della proroga, proroga automatica in mancanza di disdetta, nessuna

responsabilità potrebbe ascriversi al Tutino, essendo stato nominato amministratore solo nel

marzo 2006 ed a Marie Jeanne Bertone, in quanto priva di deleghe.

Nel contratto si dava atto che il pagamento dei canoni di leasing era posto a carico del

locatore e che al conduttore competeva per tutta la durata del rapporto “la manutenzione

ordinaria e straordinaria”.

Fatta questa premessa osserva il Collegio che il canone era assolutamente congruo sulla

base delle risultanze della CTU.

Infatti il CTU dava atto che (cfr: CTU dr. Poma):

“L’individuazione del canone di locazione da ritenersi congruo ha seguito il seguente iter

logico:

1. Innanzitutto è stato determinato il più

ragionevole valore dei cespiti immobiliari riferibili all’intero complesso immobiliare sito in

Grugliasco (TO), sia di proprietà diretta (di Bertone S.p.A.) che detenuti in forza di contratto di

locazione finanziaria, alla data del 01.01.2000;

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2. è stato determinato il più probabile

tasso di rendimento immobiliare per gli immobili in esame sempre con riferimento a tale data;

3. sulla base dei valori di cui al punto 1 e 2

si è giunti alla determinazione del più probabile valore di locazione del complesso immobiliare

tenendo in considerazione la dimensione dello stesso e l’uso cui era destinato.

Il complesso immobiliare è stato valutato nel suo complesso dal geom. Badolato in €

33.147.515.

L’ausiliario ha poi individuato il tasso di rendimento immobiliare per la tipologia di immobili in

esame nella percentuale del 6,73%.

Per le specifiche e per la completa disamina dei criteri utilizzati, sia per la determinazione del

valore degli immobili e sia per l’individuazione del più probabile tasso di rendimento

immobiliare, si rimanda all’elaborato dell’ausiliario.

I due dati sopra riportati consentono quindi di individuare il canone di locazione annuo da

ritenersi congruo e riferito all’anno 2000.

Tale valore viene indicato pari ad € 2.230.827,76, valore quest’ultimo soggetto alle

rivalutazioni Istat a far data dall’esercizio 2001 come stabilito contrattualmente…. L’esame dei

dati indicati in tabella evidenzia che il canone congruo che la Bertone S.p.A. avrebbe dovuto

fatturare a Carrozzeria Bertone S.p.A., nel periodo 01.01.2000 – 31.03.2008, ammonta ad €

19.625.658,22.

La Bertone S.p.A. ha fatturato nel periodo in esame l’ammontare di € 19.778.021,31.

Il confronto dei due dati consente di evidenziare la congruità dei canoni spesati da

Carrozzeria Bertone S.p.A. ed oggetto di fatturazione da parte di Bertone S.p.A., sulla base di

quanto indicato nel contratto di locazione e sulla base della consistenza immobiliare oggetto

dello stesso”.

Pertanto la censura attorea sull’eccessiva onerosità del canone non è fondata.

Ma anche con riferimento alle spese di manutenzione straordinaria il Collegio ritiene che la

censura di parte attrice non sia fondata.

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Infatti la clausola contrattuale che poneva a carico del conduttore le spese per manutenzione

straordinaria era legittima e non era irragionevole.

In astratto potrebbe porsi il problema della legittimità di detta clausola qualora le opere di

manutenzione straordinaria si fossero rese necessario a causa di eventi esterni, indipendenti

al conduttore. Tale ipotesi peraltro non si era verificata nel caso di specie.

In concreto, trattandosi di un immobile destinato alla produzione, le opere di manutenzione

straordinaria ben potevano giustificarsi in base alle esigenze di produzione che avrebbero

potuto emergere nel corso del tempo.

D’altra parte le opere effettuate (cfr: doc. 14 att) costituiscono migliorie effettuate

nell’interesse e su iniziativa del conduttore. Pertanto avendo il conduttore in piena autonomia

deciso di effettuare tali migliorie nel proprio interesse e non nell’interesse del locatore, la

clausola trova una sua piena giustificazione.

Ulteriore problematica concerne la nota di credito emessa da Bertone spa del 13 dicembre

2005 a favore di Carrozzeria Bertone per € 1.124.460,00 con la dicitura “riduzione forfetaria

del canone dovuto per l’anno 2006”, saldata solo in parte, dovendo ancora essere saldata la

somma di € 749.600,00.

Si tratta di accertare se possa ravvisarsi una responsabilità degli amministratori di

Carrozzeria Bertone, oltre che ovviamente della capogruppo Bertone spa per non aver posto

in essere alcuna condotta volta a recuperare tale somma, soprattutto in un momento in cui la

società si trovava in gravi difficoltà.

Rileva il Collegio che, sulla base dei principi della causalità omissiva, secondo cui non porre

in essere una condotta volta a evitare un danno equivale a provocarlo, sia ravvisabile una

responsabilità degli amministratori ed in particolar modo di quelli con deleghe specifiche.

I predetti infatti qualora avessero operato in modo diligente, avrebbero dovuto mettere in

mora il debitore e, qualora il debitore avesse continuato nel proprio inadempimento,

avrebbero dovuto agire nei suoi confronti.

Gli amministratori, infatti, non potevano confidare nel fatto che essendo una parte del credito

stata corrisposta ed essendo la capogruppo apparentemente solida dal punto di vista

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finanziario la stessa avrebbe onorato i suoi debiti nei confronti della controllata, non essendo

condivisibile l’argomentazione dei CTP dei convenuti secondo cui il mancato pagamento

poteva derivare dalle motivazioni più disparate, non necessariamente illegittime.

A nulla rileva che tale somma costituisse un credito che la procedura avrebbe potuto

insinuare, in quanto il non aver agito per ottenere il pagamento di tale somma concretizza un

danno per Carrozzeria Bertone e per i creditori sociali della stessa, i quali in forza di tale

omissione non possono soddisfarsi su detta somma.

Era onere dei convenuti, quindi, fornire elementi di prova che il mancato pagamento fosse

dipeso da circostanze a loro non imputabili, prova che non è stata offerta.

Significativo sul punto a comprova della totale inerzia degli amministratori di Carrozzeria

Bertone a costringere la controllante ad onorare i propri debiti è quanto emerge dalla CTU a

pag. 209 ove si legge “Al riguardo assume rilievo quanto indicato dal geom. Rosazza (per

parte Ermelinda Cortese Bertone, Marie Jeanne Bertone, Barbara Bertone, Bertone s.p.a. in

liquidazione) nella relazione tecnica redatta in sede di operazioni peritali. Il consulente di

parte evidenzia che in data 01-08-2000 uno dei contratti di leasing in capo a Bertone S.p.a.

(quello contraddistinto come Leasing 2), avente ad oggetto una porzione immobiliare

concessa in affitto a Carrozzeria Bertone S.p.A. con il già citato contratto di locazione sopra

esaminato, veniva ceduto alla Carrozzeria Bertone S.p.A. La cessione del contratto di leasing

alla partecipata avrebbe dovuto forse comportare la revisione del contratto di locazione

immobiliare stipulato tra le parti detraendo la porzione di canone riferibile allo stesso, ma

sicuramente Carrozzeria Bertone avrebbe dovuto richiedere alla controllante il rimborso dei

canoni di leasing corrisposti pareggiando in tal modo lo scompenso sopra evidenziato. Invero,

in data 31-12-2005 il predetto contratto di leasing veniva nuovamente retroceduto da

Carrozzeria Bertone S.p.A. a Bertone S.p.A., ripristinando nei fatti anche la realtà del

contratto di locazione degli immobili. Solamente in tale sede è emersa la problematica sopra

esposta di dover rimborsare i canoni di leasing corrisposti da Carrozzeria Bertone S.p.A. per il

periodo 01-08-2000 / 31-12-2005. Come riferisce il geom. Rosazza i canoni di leasing

corrisposti nel periodo indicato da Carrozzeria Bertone S.p.A. ammontano ad € 1.326.385 che

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sarebbero stati richiesti a Bertone S.p.A. in data 15-11-2005. A tale richiesta, sempre come

riferito dal geom. Rosazza, la Bertone S.p.A. avrebbe eccepito la mancata applicazione della

rivalutazione Istat negli anni in esame, quantificandola pari ad € 201.925.Tale complessa

posizione trova la sua definizione nell’emissione della suddetta nota di credito emessa da

Bertone S.p.A. nei confronti di Carrozzeria Bertone S.p.A. che va a sanare, almeno sotto il

profilo contabile, le posizioni dare – avere delle società, rendendo in questo modo

nuovamente congruo il contratto di locazione” (cfr: CTU dr. Poma cit.).

Carrozzeria Bertone spa, quindi fin dal 2001 vantava crediti nei confronti della capogruppo,

crediti mai pagati e mai richiesti fino al 2005.

Tuttavia la circostanza che non vi fosse nessun documento (quanto meno nessun documento

prodotto), da cui si evinca che al momento della cessione del leasing da Bertone Spa a

Carrozzeria Bertone, Bertone spa si fosse comunque assunta l’onere di continuare con i

pagamenti non consente di ritenere responsabili gli amministratori fino al 13 dicembre 2005.

I convenuti sul punto assumono che la procedura non richiedeva tali somme.

L’eccezione è priva di pregio, in quanto parte attrice richiedeva l’intera somma relativa al

pagamento dei canoni e delle spese di manutenzione, e conseguentemente detta domanda è

implicitamente ricompresa nella domanda principale. Non solo, ma a pag. 14 della citazione

espressamente nell’indicare l’importo dovuto tra parentesi scriveva “di cui € 749.649,00

relativi alla nota di credito emessa da Bertone il 13.12.2005 e solo parzialmente incassata da

Carrozzeria Bertone”.

Trattasi, quindi, di danno subito dalla società per effetto della condotta negligente degli

amministratori (si dirà infra a chi imputare tale danno).

3.2. Per quanto concerne il marchio “B Bertone” è vero che lo stesso non era stato oggetto

della cessione del ramo di azienda, ma è, altresì, vero che Bertone spa l’aveva concesso in

comodato gratuito e dall’uso gratuito di detto marchio Carrozzeria Bertone spa aveva tratto un

vantaggio nell’ammontare di € 2.100.000,00 (cfr: CTU dr. Poma), con la conseguenza che

tale operazione non può censurarsi.

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4. Con la seconda censura parte attrice lamenta che gli amministratori ed i sindaci non

avevano accertato il verificarsi dello scioglimento della società, in quanto nel 2004 era stata

cancellata la produzione del modello Opel Coupè (cfr: doc. 18 att) e nell’esercizio 2005 si

erano esaurite le commesse Opel.

Aggiungeva che lo stesso Blandino nella relazione al CdA del 20 marzo 2006 (cfr: doc. 23 att)

aveva dichiarato che a fine 2004 la società era tecnicamente morta e, che,

conseguentemente, i progetti effettuati in epoca successiva altro non erano che esperimenti.

Anche tale censura non è fondata.

E’ vero che a gennaio 2005 la situazione di Carrozzeria Bertone pareva irreversibile in

considerazione del fatto che Fiat e GME, i potenziali clienti, versavano in condizioni pessime,

compromettendo così i rapporti con Carrozzeria Bertone e che a detta del Blandino in tale

frangente storico “Carrozzeria Bertone è tecnicamente morta” (cfr: doc. 23 att. cit), ma è,

altresì, vero che a partire da fine gennaio – febbraio si erano avuti contatti, che avevano

portato la commessa Mini.

Carrozzeria Bertone aveva quindi ritrovato la sua continuità aziendale (cfr: doc. 23 att.) E tali

considerazioni fatte dal Blandino si ritengono corrette.

Infatti l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale può costituire causa legittima di

scioglimento della società quando riveste caratteri di assoluta definitività tali da rendere inutile

ed improduttiva la permanenza del vincolo sociale (Cass. 4683/81, Cass. 2076/74).

Tale non può considerarsi l’insufficiente redditività prospettica della società ovvero la carenza

momentanea di commesse.

A questo proposito non è condivisibile la CTU che ha affrontato la tematica nel rispondere al

quesito sulla redazione del bilancio

Il CTU richiama al fine di pervenire alle rassegnate conclusioni (secondo cui la continuità

aziendale era venuta meno nell’esercizio 2005) i principi contabili OIC 5 (bilancio di

liquidazione) e n. 29 rivisto dall’OIC (Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime

contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la chiusura

dell’esercizio).

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In realtà detti principi , contrariamente a quanto asserito da parte attrice e dal CTU, non sono

esaustivi al fine di individuare se ad inizio 2005 fosse impossibile raggiungere l’oggetto

sociale.

Infatti il principio OIC 5 recita, “dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento e fino

al momento dell’inizio della liquidazione il periodo di gestione degli amministratori non

dovrebbe essere particolarmente lungo. In ogni caso, per quanto già esistente la causa di

scioglimento, l’azienda continua a costituire un complesso economico funzionante destinato

alla produzione del reddito, per cui i criteri di valutazione da adottare continuano ad essere

quelli di funzionamento” (cfr: CTU pag. 57).

Ed il punto 7 dell’OIC 5 dispone che “l’abbandono dei criteri di funzionamento propri del

bilancio d’esercizio ed il passaggio ai criteri di liquidazione deve avvenire nel momento in cui

l’azienda non costituisca più un complesso produttivo funzionante e, a seguito della

cessazione dell’attività produttiva si sia trasformata in un mero coacervo di beni destinati al

realizzo diretto, all’estinzione dei debiti ed alla ripartizione ai soci dell’attivo residuo (cfr: CtU

dr. Poma pag. 59-60)”.

Il punto 7.2 indica alcuni parametri in forza dei quali vi possono sorgere significativi dubbi

sulla permanenza della continuità aziendale o “going concern”. Detti indicatori sono in parte

finanziari, in parte gestionali, ed in parte ad altre cause (cfr: CTU dr. Poma pag 62.)

Gli indicatori finanziari consistono in:

- situazione di deficit patrimoniale e di capitale circolante netto negativo;

- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili;

- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte di finanziatori e creditori

- bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;

- principali indici economico-finanziari negativi;

- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash

flow;

- mancanza o discontinuità della distribuzione dei dividendi;

- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;

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-incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;

- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito”

alla condizione “pagamento alla consegna”;

-incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri

investimenti necessari.

Sono invece indicazioni gestionali:

- perdita di amministratori o dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;

- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori

importanti;

- difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di

approvvigionamento da importanti fornitori.

Vi sono poi altri indicatori quali, capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad

altre norme di legge; contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero

comportare l’obbligo di risarcimento del danno, modifiche legislative o politiche governative

dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.

Vi sono tuttavia fattori che attenuano la rilevanza di tali indicatori quali la sussistenza di un

piano volto al mantenimento di adeguati cash flow, la presenza di altri fornitori, la sussistenza

di un piano industriale volto a prevedere nel lungo periodo un ipotesi di risanamento.

Sebbene fossero presenti alcuni di questi indicatori, tuttavia rileva il Collegio che nel corso del

2004 erano incominciate alcune trattative con il gruppo Fiat per lo sviluppo di nuovi progetti.

Inoltre, gli amministratori avevano fin dal verbale C.d.A al 21 luglio 2004 ipotizzato “differenti

strategie percorribili” e evidenziato la necessità di individuare nuovi partners sia sotto il profilo

finanziario che sotto il profilo industriale (cfr: doc. 18 att). Nel 2005 poi era stata acquisita una

nuova commessa BMW e la società aveva firmato un contratto con Azimut, tendente a

diversificare l’operatività nel campo nautico.

Non sono pertanto condivisibili le argomentazioni attoree, fatte proprie dal CTU, secondo cui

fin dal 2004 era necessario adottare decisioni sulla continuità aziendale, considerato che gli

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amministratori avevano posto all’attenzione dell’assemblea tale circostanza ed avevano

intrapreso nuovi progetti volti a dare nuovo impulso alla società.

Nè può ritenersi, che il processo iniziato a fine 2004 fosse irreversibile, in quanto proprio i

contatti con Fiat, nonché con BMW e lo stesso progetto Azimut avevano posto le premesse

per successivi sviluppi.

Non bisogna dimenticare che se il progetto Fiat era ancora fumoso, non era così per il

progetto BMW, seppur limitato a soli 2000 unità, ed il progetto Azimut (cfr: doc. 21 Blandino

B. Bertone) quanto meno nella parte riguardante la consulenza, in quanto con riferimento alla

parte riguardante lo sviluppo necessitava di integrazioni (dovendosi così interpretare la

volontà delle parti e non nel senso di ritenere detto progetto sottoposto a condizione

sospensiva meramente potestativa della volontà di Azimut di procedere a questa seconda

fase).

A tali elementi devono aggiungersi due ulteriori argomentazioni e cioè la pluridecennale vita e

vitalità della società ed il problema occupazionale che avrebbe inevitabilmente comportato nel

caso di messa in liquidazione pesanti ricadute.

La momentanea carenza di commesse ed una generale difficoltà finanziaria non sono

elementi sufficienti per ritenere che fosse venuta meno la continuità aziendale anche

considerato che il bilancio al 31.12.2004 non presentava perdite e se è vero che nei primi

mesi del 2005 vi erano state perdite, tuttavia non solo ad inizio 2005, ma ancora alla fine del

2005 la società era in grado di far fronte alle proprie obbligazioni presentando un attivo

circolante ed in particolare titoli e liquidità ampiamente sufficienti al pagamento dei debiti

societari, oltre ad un patrimonio netto ampiamente positivo per oltre 30.000.000 di euro.

Pertanto la continuità aziendale non veniva meno al 31 dicembre 2005, ma solo a fine marzo

2007, quando con il naufragare della trattativa Fiat era evidente che la società non aveva

altre prospettive di sviluppo, ancorchè sin dall’ottobre 2006 fosse emerso che la società, a

parte il concretizzarsi della trattativa con Fiat, non aveva altre possibilità di rilancio.

Significativo sul punto è quanto emerso dal verbale CDA 23 ottobre 2006 (cfr: doc. 11 M.J

Bertone).

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Infatti si legge “la dott.sa Bertone aggiunge infine – per quanto riguarda il 2007 – non esiste

ancora nessun progetto concreto ed è indispensabile darsi una Dead Line (definitiva) per le

azioni da intraprendere. Tale dead line è non oltre novembre, metà dicembre. Obbiettivo è

l’ottenimento di lettera di intenti ovvero la concretizzazione di un progetto industriale”

Tale trattativa non andava a buon fine: infatti nel verbale del C.d.A 23 marzo 2007 (cfr: doc.

14 M.B. Bertone) il Tutino faceva presente che gli era stata comunicata da Fiat una totale

chiusura al fine di addivenire alla costituzione di una newco sulla base del presupposto che la

società sarebbe nata in perdita ed in perdita avrebbe continuato ad operare per anni.

E nel C.d.A del 4 aprile 2007 (cfr: doc. 15 M.J. Bertone) emergeva tutta la criticità della

situazione.

Ed è a questo punto che gli amministratori avrebbero dovuto accertare la causa di

scioglimento della società e convocare l’assemblea per la nomina dei liquidatori o comunque

intraprendere una procedura concorsuale, procedura concorsuale che era stata ipotizzata

(cfr: verb C.d.A. 3 maggio 2007), ma non proseguita per l’opposizione principalmente di

Barbara Bertone (cfr: verb. C.d.A 22 maggio 2007, 6 giugno 2007) a cui si era associata

Ermelinda Cortese.

Infatti l’art. 2485 c.c. recita che gli amministratori devono senza indugio accertare una causa

di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’art. 2484 co. 3

c.c.. Gli amministratori cioè devono convocare l’assemblea e mettere in liquidazione la

società.

In caso contrario sono responsabili dei danni imputabili alla società ai soci ed ai terzi.

Quanto alle singole responsabilità si dirà infra.

5.Parte attrice censurava poi la condotta degli amministratori per non aver dotato la società di

un adeguata organizzazione gestionale e manageriale.

Quanto alla mancanza di adeguata organizzazione manageriale è vero che dal momento

delle dimissioni dell’ing. Cena di fatto la società era gestita, salvo brevi parentesi, dalla

famiglia Bertone e da due amministratori riconducibili alla famiglia Gracco de Lay - Abelli,

soci di Bertone spa e cioè Maria Clara Gracco De Lay ed Antonella Ancarani. Tuttavia questi

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ultimi non avevano alcuna delega con la conseguenza che la società di fatto era gestita dalla

famiglia Bertone.

Inoltre in data 11 luglio 2005 Maria Clara Gracco De Lay ed Antonella Ancarani

rassegnavano le proprie dimissioni (cfr: doc. 2 Gracco De Lay ed altri) evidenziando che “la

situazione di oggettiva difficoltà di mercato a nostro avviso, come più volte ribadito, dovrebbe

essere affrontata individuando all’esterno dei manager di alto profilo professionale con

specifiche conoscenze del settore automobilistico, in grado di affrontare e gestire con

motivazioni esclusivamente di natura manageriale il gruppo aziendale, lasciando quindi alle

spalle i numerosi litigi e contrasti al momento in essere nell’ambito della famiglia Bertone che

creano incertezze e danni di immagine, soprattutto verso l’esterno, alle società del gruppo”.

A seguito delle dimissioni delle predette la società era stata gestita interamente dalla famiglia

Bertone fino all’ingresso del Tutino.

Sennonchè non vi sono elementi per ritenere che il Blandino, che ricopriva il ruolo di Direttore

Generale, pur non essendo un manager particolarmente esperto in ambito automobilistico e

pur facendo parte della famiglia Bertone, non avesse le competenze per gestire la società,

Tanto è vero che nel verbale del C.d.A. 20 marzo 2006 (cfr: doc. 8 M.J. Bertone), il sindaco

Donnet, pur ribadendo la validità delle osservazioni di Maria Clara Gracco De Lay e Antonella

Ancarani, evidenziava altresì la necessità che il Blandino ritirasse le proprie dimissioni in

considerazione del fatto che dette dimissioni in quel particolare momento avrebbero potuto

comportati “gravi ripercussioni nei rapporti con i clienti, rapporti che sembra siano stati finora

pressochè esclusivamente intrattenuti da Blandino stesso”.

A seguito delle dimissioni del Blandino era stato nominato amministratore Tutino Vincenzo,

che era cresciuto all’interno dell’azienda avendo in precedenza lavorato a fianco di Nuccio

Bertone e dell’ing. Caccamo.

Il predetto si era immediatamente attivato per la ricerca di un manager esterno di alto profilo

manageriale (cfr: doc. 7 e 8) ed al pari si era attivata Marie Jeanne Bertone (cfr: doc. 46

Braja). La società incaricata aveva effettivamente inviato i curricula di manager di alto livello

(cfr: doc. 9 Tutino) i quali peraltro non avevano accettato l’incarico.

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Pertanto quanto meno dal marzo 2006, quando era emersa la necessità di individuare un

manager esterno di alto profilo, fatto reso anche possibile dalle dimissioni del Blandino e di

Barbara Bertone, gli amministratori avevano profuso impegno nella ricerca di personale da

inserire nell’azienda a livello dirigenziale (la stessa Ermelinda Cortese aveva ricercato un

direttore generale esterno per Bertone spa (cfr: doc 46 Braja) e non può addebitarsi ai

predetti la mancata accettazione dei soggetti contattati.

6. Parte attrice censurava poi la condotta degli amministratori per aver intrapreso disastrose

operazioni. In particolare:

- la commessa Mini deliberata nella riunione 20.5.2005 del CdA, che aveva comportato

perdite ingenti ed era priva della benchè minima ragionevolezza;

- il progetto Azimut che consisteva nello sviluppo dell’attività produttiva nel settore nautica da

diporto, settore nuovo ed estraneo all’oggetto sociale ed aveva originato ingenti costi di

ricerca e sviluppo con recuperando, in seguito all’intesa con il gruppo Azimut, solo parte di

questi costi;

- attività di progettazione e ricerca e studio per la produzione di un modello camper con costi

considerevoli e nessun ricavo;

- attività di ricerca per Fiat senza richiedere a Fiat alcuna partecipazione ai costi;

Inoltre assumeva parte attrice che gli amministratori avevano posto in essere operazioni

nell’interesse di Bertone Spa (oltre il contratto di locazione di cui si è detto) ed altre società

del gruppo quali:

- la costituzione di un pegno su titoli a favore della controllante Bertone

- la realizzazione infragruppo dei prototipi show cars materialmente realizzati da Stile Bertone

che era solita rivenderli a Carrozzeria Bertone, prototipi esposti con marchio Bertone di

proprietà della controllante e rivenduti alla stessa Bertone ad un prezzo di € 203.000,00 a

fronte di un costo di oltre € 5.000.000,00

- l’acquisto del 50% del capitale sociale di Bertone Engineering srl diventando così socio

unico di una società con evidenti difficoltà, tanto è vero che Carrozzeria Bertone aveva

dovuto ripianare le perdite.

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Sul punto i convenuti contestavano che tali operazioni fossero prive del requisito di

ragionevolezza.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “all'amministratore di una

società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 cod. civ. di aver

compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione

attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta

causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei

confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza

dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire

le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte), ma solo l'omissione di quelle

cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo,

operata in quelle circostanze e con quelle modalità (Cass. 3652/97).

Si tratta quindi di accertare se gli amministratori avessero omesso di effettuare quelle cautele,

verifiche ed informazioni preventive in relazione alle singole operazioni.

6.1 La commessa Mini.

Nel verbale del C.d.A. 20 giugno 2005 (cfr: doc. 7 M.J Bertone) si legge che Barbara Bertone

illustrava le tematiche relative al progetto “Mini” con particolare riguardo all’investimento

totale, al recupero totale al prezzo unitario, alla competenza, al margine di cash flow ed al

margine di contribuzione unitario.

Allo stato era pacifico che la commessa aveva quale volume 2000 unità, ancorchè nelle

aspettative dei consiglieri vi fosse la speranza di acquisire ulteriore commesse da BMW. Si

trattava, dunque, di una soluzione ponte.

E’ se vero che il dr. Cremona, consulente del Presidente nella stessa seduta suggeriva al

consiglio “di richiedere ad una società specializzata in analisi strategiche un esame della

situazione aziendale al fine di verificare di verificare che le scelte strategiche siano confortate

da una visione prospettica di lungo termine”, è altresì vero che la scelta era stata

adeguatamente ponderata.

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Non solo, ma detta commessa veniva deliberata in un momento storico in cui risultava

opportuno e doveroso da parte degli amministratori operare delle scelte che permettessero la

ricerca per il proseguimento dell’attività aziendale e ciò anche alla luce delle consistenti

disponibilità in capo alla società, considerato che la società aveva un’elevata patrimonialità e

vi era la necessità di salvaguardare le maestranze, soprattutto nel momento storico in cui la

stessa veniva adottata.

Pertanto tale scelta, pur non essendo economicamente vantaggiosa, non può ritenersi

censurabile.

6.2. Il progetto Azimut.

Fin dal verbale C.d.A 20 giugno 2005 il Blandino forniva informazioni in relazione al progetto

Azimut.

Parte attrice censurava l’operazione assumendo che si trattava di un settore al di fuori

dell’oggetto sociale ed aveva generato ingenti costi e pochissimi ricavi.

Quanto alla prima censura è vero che al momento della conclusione del contratto avvenuta in

data 12 luglio 2005 (cfr: doc 21 B. Bertone-Blandino) la nautica da diporto non era ricompresa

nell’oggetto sociale.

Tuttavia in data 31 maggio 2006 veniva iscritto nel registro delle imprese il verbale di

assemblea 23 maggio 2006 di Carrozzeria Bertone spa con il quale detta irregolarità veniva

sanata e, conseguentemente, non si può ritenere sotto questo aspetto l’operazione

censurabile.

Sotto il secondo profilo il Collegio osserva.

Il contratto sottoscritto dal presidente Ermelinda Cortese aveva il seguente oggetto “Azimut

conferisce congiuntamente a Carrozzeria Bertone S.p.A. e a Bertone Engineering S.r.l.

l’incarico consulenziale di seguito individuato alla lettera (a) secondo le tempistiche indicate

nell’Allegato 1 e, successivamente alla sua ultimazione, si riserva di attribuire a Bertone

l’incarico per lo sviluppo, l’industrializzazione e la produzione di “concept” individuato alla

lettera (b) secondo le tempistiche indicate nell’Allegato 1:

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(a) Analisi, sviluppo ed ottimizzazione della

linea di montaggio AZ 42 finalizzata a migliorare l’efficacia ed efficienza dell’organizzazione

del processo collaborando con lo staff Azimut relativamente alle seguenti materie attualmente

in avanzata fase di definizione e secondo le tempistiche previste per le Fasi 1 e 2

dell’Allegato 1:

i. suddivisione delle varie operazioni di allestimento nelle fasi di lavorazione per le 7 stazioni

di montaggio della linea;

ii. analisi e stesura di tutte le attività di allestimento delle fasi e sotto-fasi di ogni stazione

compresi gli Optional;

iii. analisi e stesura di tutte le attività di allestimento nel reparto vetroresina come operazioni

di prelavorazioni su pezzi VTR;

iv. definizione del numero di addetti e periodo di posizionamento all’interno dei 3 giorni di

cadenza di montaggio;

v. per ogni attività definizione dei premontaggi a terra;

vi. per ogni attività definizione delle locazioni dei componenti;

vii. per ogni attività definizione delle attrezzature di montaggio e movimentazione;

viii. definizione dei materiali a bordo linea;

ix. definizione delle dime di lavorazione a bordo linea;

x. lay-out di dettaglio delle 7 postazioni della linea;

xi. studio dei soppalchi e attrezzature per la bottazzatura;

xii. istruzioni operative per alcune importanti operazioni di meccanica, allestimento e

falegnameria.

(b) Sviluppo sulla base del “concept” fornito

da Azimut (che definirà lo stile, le specifiche e la parte nautica – carena, motorizzazione ed

impianti della barca), della progettazione esecutiva ed ingegnerizzazione della produzione

della possibile futura “entry-boat” della gamma Azimut, dovendo invece Bertone:

i. definire il progetto esecutivo e lo stile degli interni con supervisione di Azimut e nel rispetto

delle logiche di omogeneità del prodotto;

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ii. introdurre nuove tecnologie derivate dal settore auto;

iii. studiare i dettagli di progettazione ed ingegnerizzazione e metodo di produzione.”

L’oggetto dell’intervento di Carrozzeria Bertone spa era suddiviso in due distinte tipologie.

La prima era l’attività di consulenza, che riguardava prestazioni di pura consulenza che

Carrozzeria Bertone doveva effettuare entro il dicembre 2005 e così era avvenuto, prestazioni

che erano state regolarmente pagate da Azimut.

La seconda consisteva nell’attività di sviluppo, un’attività di natura operativa, che prevedeva

la progettazione esecutiva e la ingegnerizzazione della produzione della possibile futura entry

boat.

Ai sensi dell’art. 3 del contratto questa attività avrebbe dovuto iniziare dopo l’ultimazione della

attività di consulenza “previa conferma da parte di Azimut della sua attribuzione”. Il

corrispettivo di tale prestazione ai sensi dell’art. 4 non era determinato.

Tale clausola può essere interpretata in due modi.

Secondo una prima interpretazione, considerato quanto è previsto nell’Allegato 1 del

contratto, il termine attribuzione doveva interpretarsi nel senso di riguardare solo le

caratteristiche, in quanto, se così non fosse, di fatto tale previsione avrebbe dovuto essere

considerata tamquam non esset, interpretazione questa che pare essere contraria alla

volontà delle parti.

Secondo una seconda interpretazione l’attività di sviluppo era sottoposta a condizione

sospensiva, condizione sospensiva che sarebbe da considerarsi nulla essendo meramente

potestativa.

Sulla base di quanto emerge dal contratto ed anche dagli allegati, si deve ritenere che la

volontà delle parti fosse quella di ritenere compresa nel contratto - previa trasmissione di un

concept fornito da Azimut che avrebbe definito lo stile, le specifiche e la parte nautica-carena

motorizzazione ed impianti della barca - (in tal senso deve interpretarsi il termine conferma) la

definizione del progetto esecutivo e dello stile degli interni, con l’introduzione delle nuove

tecnologie derivante dal settore auto e con lo studio dei dettagli di progettazione ed

ingegnerizzazione e metodo di produzione.

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Il contratto cioè, non prevedeva l’industrializzazione vera e propria che avrebbe dovuto

seguire in un secondo momento.

Le asserzioni di Barbara Bertone nella sua memoria (cfr: doc. 51 B. Bertone-Blandino)

secondo cui la seconda fase era finalizzata alla produzione di un entry boat non erano

corrette ed erano assolutamente premature, in quanto il contratto prevedeva solo lo sviluppo

del progetto e non ancora la produzione.

E che tale debba essere l’interpretazione del contratto si desume anche dalla stessa

transazione tra Azimut e Carrozzeria Bertone (cfr: doc. 30 att.) nel quale Azimut, seppur in via

transattiva, aveva riconosciuto a Carrozzeria Bertone la somma di € 400.000,00, per le attività

di sviluppo e di ingegnerizzazione del nuovo prodotto.

Ciò posto, si deve osservare che contrariamente a quanto asserito dalla difesa attorea tale

operazione non può ritenersi censurabile in quanto dal verbale 20 giugno 2005 già citato

emerge che vi era stata un’approfondita analisi del progetto.

E’ vero che non vi era stata un’analisi degli investimenti necessari per dar corso alla nuova

linea produttiva, ma dalla lettura del contratto emerge che lo stesso riguardava in prima

battuta lo sviluppo del progetto e non ancora l’industrializzazione dello stesso, la quale

sarebbe stata attribuita eventualmente in seguito in forza di ulteriori accordi.

Pertanto non era necessario in questa fase predisporre un piano industriale che tenesse

conto di costi e benefici della riconversione e degli investimenti necessari in quanto si era

ancora nella fase dello sviluppo del progetto.

D’altra parte, nella relazione al bilancio chiuso al 31.12.2005 si legge che erano state avviate

le attività finalizzate allo studio della realizzazione della nuova divisione presso lo stabilimento

in Grugliasco. Alla luce di tali dichiarazioni, non smentite dalla difesa attoree, deve ritenersi

dimostrato che gli amministratori, dopo aver acquisito il contratto, contratto che non avrebbe

ancora comportato la necessità di particolari investimenti, avevano valutato le prospettive

volte alla industrializzazione del prodotto, valutando i costi ed i benefici dello stesso.

E’ evidente che era un settore nuovo ed inesplorato, che avrebbe in un primo tempo

comportato investimenti notevoli, senza un immediato ritorno, ma è altresì evidente che la

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semplice antieconomicità immediata della scelta gestionale non può essere tacciata di

irragionevolezza, in quanto gli amministratori al momento di effettuare tale scelta avevano

giocoforza valutato ex ante le prospettive di sviluppo e di rilancio dell’azienda, esplorando

anche settori diversi, rispetto a quelli normali.

D’altra parte il fatto stesso che Azimut avesse transatto “acquistando” il risultando delle

attività di ingegnerizzazione e sviluppo svolte da Carrozzeria Bertone, dimostra da un lato

che tale attività era ricompresa nel progetto, dall’altro la correttezza della scelta gestionale

degli amministratori.

Pertanto, stante l’oggetto del contratto, si deve ritenere che le verifiche effettuate fossero

congrue, con la conseguenza che la scelta gestionale non può essere censurabile.

6.3 Il progetto Camper

Nel C.d.A in data 18 gennaio 2007 (cfr: doc. 13 M.J. Bertone) si legge “avuta la parola, la dr.a

Barbara Bertone fornisce agli intervenuti un fascicolo denominato …. Progetto 0130-Studio di

fattibilità fase 4”. .. In relazione a tutto ciò viene esaminato un prospetto di produzione di

vendita di veicoli ricreazionali a marchio Bertone (progetto 0130-camper) e per attività di

servizi, con ampi approfondimenti di carattere commerciale”.

La procedura censurava tale scelta assumendo che le stesse avevano originato in capo a

Bertone solo costi (cfr: doc. 32 att).

E’ pacifico che il progetto Camper non veniva mai realizzato, ed è parimenti pacifico che lo

stesso non veniva neppure approvato dal C.d.A, in quanto nel citato verbale non solo il

Presidente del Collegio Sindacale, ma anche il consigliere Marie Jeanne Bertone

osservavano che gli elementi informativi risultavano insufficienti per addivenire ad una

decisione.

Sul punto il C.d.A deliberava di “subordinare ogni decisione in merito all’avvio del progetto

0130 sia alla disponibilità degli elementi informativi aggiuntivi richiesti, segnatamente

sostenibilità finanziaria del progetto e successo commerciale dello stesso sia in ogni caso

all’esito dei colloqui avviati con Fiat Group”.

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Sennonchè, nonostante che il progetto non fosse mai stato approvato, si desume da un

duplice ordine di elementi che lo stesso era stato portato avanti da Barbara Bertone, non solo

successivamente a detto Consiglio, ma oltre il momento in cui secondo le difese lo stesso

poteva trovare giustificazione. Infatti secondo le difese di Baraba Bertone e parzialmente

anche di Vincenzo Tutino, la ragione di tale progetto era da individuarsi nella necessità di

occupare le maestranze che non sarebbero state assorbite dalla newco costituita con Fiat.

Ma a fine marzo era emerso che detta newco non si sarebbe costituita, circostanza questa

che privava di ogni ratio lo studio di fattibilità del progetto con la conseguenza che la

prosecuzione dei costi, così come specificati nel documento 32 di parte attrice, che si

riferivano ad un progetto non approvato ed inutile, costituiva una scelta totalmente azzardata

e priva di alcuna logica, anche tenuto conto che il progetto non era sorretto da alcun piano

industriale serio.

Conseguentemente deve censurarsi la condotta degli amministratori con deleghe per aver

proseguito nel progetto nonostante che lo stesso non fosse stato autorizzato, circostanza

questa che si desume oltre che dal consuntivo dei costi (cfr: doc. 32 att) dalle dichiarazioni di

Marie Jeanne Bertone nel corso del CdA di Bertone spa 26 giugno 2007 (cfr: doc. 20 M.J.

Bertone) dove la predetta sottolineava la seguente esigenza “che il rappresentante di Bertone

spa all’assemblea di Carrozzeria Bertone spa ottenga precise informazioni circa le eventuali

azioni imprenditoriali che abbiano comportato o possano comportare costi in capo a

Carrozzzeria Bertone spa assunte a partire dal mese di aprile 2007 (a titolo esemplificativo:

studi commissionati per la realizzazione di camper, acquisti a questo correlati..)”

Circa il danno, il documento n. 32 prodotto da parte attrice indicava i costi di ricerca per tale

progetto, costi sostenuti ben oltre il mese di gennaio.

La contestazione dei convenuti, secondo cui non sarebbe certa la provenienza, è priva di

pregio, essendo certa la provenienza da Carrozzeria Bertone.

Sulla base di tale progetto emerge che gli amministratori avevano indicato il progetto come

autorizzato, mentre così non era ed avevano sostenuto costi relativi a detto progetto

protrattasi fino a settembre 2007.

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Pertanto gli stessi, nei limiti di cui infra, sono responsabili dei danni derivati da tale scelta

gestionale.

6.4. La trattativa Fiat.

E’ pacifico che tra il 2004 ed il 2007 Carrozzeria Bertone spa aveva sostenuto spese per una

serie di attività di ricerca e sviluppo relative all’avvio insieme al gruppo Fiat Group.

Assume la procedura che Carrozzeria Bertone spa si era assunta i rischi imprenditoriali legati

alla fase embrionale del progetto senza chiedere alcun impegno a Fiat e che dai business

plan i progetti risultavano in perdita.

Sul punto il Collegio osserva quanto segue.

Nella relazione al bilancio al 31.12.2005 (cfr: doc. 20 att) si legge “…per tutto l’anno sono

continuate le attività di sviluppo di nuovi modelli, propedeutiche alla presentazione alle Case

di nuove iniziative di prodotto. Nonostante tali attività rappresentino un costo notevole, esse

sono di importanza strategica per lo sviluppo e la vitalità della Vostra Società. Grazie a tali

investimenti strategici,…, vi informiamo che stiamo affrontando le fasi conclusive, finalizzate

all’acquisizione di una nuova importante commessa di sviluppo e produzione.”

Da tale lettera relazione emerge che gli amministratori davano per scontato la conclusione di

un contratto con il Gruppo Fiat, conclusione che per il vero non era così scontata, anche se

non era da escludere come assume la procedura.

Infatti la comunicazione in data 18 maggio 2005 inviata da Fiat Purchasing Italia (cfr: doc. 35

att.), comunicazione ricevuta prima dell’approvazione del bilancio al 31.12.2005 recita “negli

ultimi incontri con Voi intercorsi in merito alle attività che state svolgendo sul Progetto Lancia

199CC (di seguito il "Progetto") è emerso che sono necessari ulteriori sviluppi affinché le

attività, che la Vs. Società ha svolto in modo autonomo, per proporre a Fiat Auto un progetto

per la realizzazione di una vettura derivata basata sulla piattaforma 199,· costituiscano una

base solida e permettano a Fiat Auto di prendere una decisione definitiva per il prosieguo

eventuale del Progetto. Le Parti concordano nell'evidenziare che le attività sono state portate

avanti da entrambe in modo autonomo, seppur in stretta collaborazione, e che entrambe

accettano di assumersi il rischio imprenditoriale legato a questa prima fase embrionale del

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Progetto. La Vs Società pertanto si dichiara disponibile a proseguire le attività fino alla fine del

mese di maggio 2006 in conformità al planning ed alla curva di spesa da voi dichiarata,

mantenendo la piena responsabilità del Progetto in questa fase e mantenendo altresì

l'impegno, nel caso di interruzione delle attività, di non richiedere a Fiat Auto alcuna

partecipazione ai costi che ha sostenuto e che andrà a sostenere fino al 31 maggio 2006”.

Nella stessa lettera Fiat comunicava che una eventuale decisione in merito alla

industrializzazione del progetto sarebbe stata adottata da Fiat non prima della fine di luglio.

Ora, contrariamente a quanto asserito dalla difesa attorea, nonostante Fiat non si

addossasse alcun costo fino a maggio 2006, il tenore della lettera non consente di escludere

la conclusione del contratto. E se i toni totalmente ottimistici della relazione erano prematuri,

la circostanza che Fiat fosse un partner storico di Carrozzeria Bertone, consente di affermare

che l’attività di sviluppo di modelli era giustificata.

E’ vero che come emerge dallo stesso business plan redatto da Barbara Bertone (cfr: doc. 39

att) il risultato della produzione della Lancia CC sarebbe stato negativo per Carrozzeria

Bertone spa ed avrebbe comportato un’iniezione di capitali da parte dei soci, per pareggiare

l’investimento.

Peraltro il semplice risultato negativo non consentiva di affermare che la scelta fosse

assurda, in quanto la scelta era stata ponderata da parte degli amministratori, i quali avevano

valutato l’incidenza negativa della stessa.

A fronte dell’incidenza negativa della sua economicità, vi erano però aspetti positivi da

considerare e cioè la possibilità di garantire le risorse con ulteriore CIG scongiurando l’ipotesi

della mobilità totale e dei costi del personale. Infine non si deve dimenticare che

l’acquisizione poteva trovare una giustificazione nell’ambito della politica economica volta a

preservare il posto di lavoro dei lavoratori che da tempo operavano con il gruppo Bertone e di

evitare chiudere totalmente l’azienda con evidenti ricadute anche sul territorio.

Tali elementi non possono essere dimenticati e ben possono giustificare la realizzazione del

progetto che se verosimilmente avrebbe comportato nel medio termine perdite certe, avrebbe

però consentito alla società di mantenere la forza lavoro in vista della ripresa futura.

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Pertanto tale operazione non si ritiene censurabile.

6.5 Il pegno su titoli

In data 21 novembre 2006 veniva costituito un pegno su titoli nell’interesse dalla società

controllante Bertone spa a favore della Banca Nazionale del Lavoro per un controvalore di €

2.848.000,00 a garanzia di un affidamento con causale credito in conto speciale per l’importo

di € 3.000.000,00.

Trattasi di operazione posta in essere in autonomia da Barbara Bertone e ratificata nel corso

del verbale C.d.A.19..12.2006 (cfr: doc. 46 att. 12 M. J. Bertone).

Detta operazione è sicuramente censurabile non essendo stata posta in essere nell’interesse

della controllata la quale da detta operazione non ricavava alcun vantaggio concreto.

Tuttavia dalla stessa non è derivato alcun danno, in quanto l’escussione testimoniale ha

consentito di appurare che il prestito era stato rimborsato (cfr: test. Bullio verb ud.

13.12.2011).

6.6 La realizzazione e la vendita infra-gruppo dei c.d “prototipi show-car”

Trattasi di prototipi che erano materialmente realizzati da Stile Bertone ed acquistati da

Carrozzeria Bertone ed esposti presso i saloni internazionali.

Secondo la prospettazione attorea Carrozzeria Bertone non ne avrebbe tratto alcun beneficio

in quanto erano esposti con il marchio “b Bertone” che era rimasto nella titolarità del suo

controllante, erano poi stati ceduti alla controllante contro il corrispettivo di un prezzo

forfettario e venivano esposti nel “museo Bertone”

Sul punto non sono condivisibili le argomentazioni di parte attrice.

Infatti, come ben osservato dai convenuti, la funzione dei saloni e della presentazione di una

show car era quella di mostrare alla propria clientela le capacità realizzative della società.

Le show car erano, quindi, un veicolo pubblicitario rilevante per lo svolgimento della attività

aziendale e per il reperimento della clientela. Bertone aveva interesse a partecipare ai saloni

internazionali e non occupandosi di attività stilistica si rivolgeva a Stile Bertone che si

occupava di tale attività all’interno del gruppo.

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Inoltre il marchio era concesso in uso a Carrozzeria Bertone spa e la clientela che

frequentava i saloni identificava i prototipi in Carrozzeria Bertone e non certo nella

capogruppo.

D’altra parte in caso contrario Carrozzeria Bertone avrebbe dovuto occuparsi in proprio dei

prototipi oppure rivolgersi a terzi. Il prezzo pagato a Stile Bertone era pari al valore dei costi

sostenuti, Stile Bertone non riceveva alcun margine (circostanza questa non specificamente

contestata da parte attrice) ed il prezzo di vendita era pari al costo di mercato.

Infatti, una volta esaurita la loro funzione pubblicitaria, detti prototipi non avevano alcun

interesse concreto e non avrebbero potuto essere realizzati: in questo si spiega la differenza

tra il prezzo di acquisto e quello di vendita.

Ma la prospettazione di parte attrice secondo cui il prezzo di acquisto non sarebbe congruo

viene smentita semplicemente dall’analisi dei costi che Carrozzeria Bertone sosteneva per

creare nuovi progetti (ad esempio i progetti Camper, Fiat). E’ evidente che seppur in misura

minore i costi per la realizzazione del prototipo non potevano essere considerati insignificanti.

In ogni caso il vantaggio che derivava da tale forma di pubblicità indiretta costituisce un

vantaggio compensativo, cioè un vantaggio che discendendo dalla stessa serie causale

annulla il danno, considerato che tali somme avrebbero comunque dovuto essere investite in

pubblicità.

Pertanto essendo l’operazione giustificabile nessun danno è riconoscibile.

6.7. L’acquisto del 50% di Bertone Engineering srl.

Con delibera C.d.A. del 20.6.2005 deliberava all’unanimità l’acquisto del 50% del capitale

sociale di Bertone Engineering da Stile Bertone per mille euro. Nel consiglio si dava atto che

Carrozzeria Bertone avrebbe dovuto coprire le perdite della società acquistata (cfr: doc. 51 att

e 7 M.J Bertone).

Lo scopo dell’acquisizione era quello di consentire a Carrozzeria Bertone di meglio

coordinare l’attività di Bertone Engineering con i propri piani a medio e lungo termini. In realtà

lo scopo è condivisibile, in quanto se è vero che la commessa BMW Mini GP era già stata

acquisita è, altresì, vero che era in corso l’acquisizione della commessa Azimut e che erano

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in corso contatti con Fiat di cui si è detto sopra per l’ingegnerizzazione di prodotti. La

motivazione economica è, quindi, condivisibile ancorchè la stessa non sia stata documentata

adeguatamente dalle parti.

A ciò si aggiunga che il patrimonio netto della società era tale da generare un avanzo di

fusione di € 996.768,00 (circostanza questa non contestata da parte attrice) con la

conseguenza che poiché Carrozzeria Bertone avrebbe comunque dovuto coprire le perdite

pro quota, la stessa, dall’acquisizione della società di fatto otteneva un vantaggio per circa €

100.000,00.

Nessuna responsabilità può quindi essere imputata agli amministratori per le scelte di

gestione.

6.8 Ulteriore censura riferita solo a Barbara Bertone consiste nella sottoscrizione della Cassa

integrazione guadagni straordinaria.

Osserva il Collegio che la decisione di prorogare la Cassa Integrazione Guadagni

Straordinaria, contrariamente a quanto asserito da parte attrice e dallo stesso CTU, in sé non

può essere censurata, atteso che non avendo gli amministratori optato per la messa in

liquidazione od il ricorso ad una procedura concorsuale è di tutta evidenza che vi era la

necessità di tutelare i lavoratori.

Non può censurarsi, quindi, di per sé detta scelta gestionale.

Ciò che è invece censurabile è il fatto di non aver fatto ricorso ad una procedura concorsuale

ovvero posto in liquidazione la società al verificarsi della causa di scioglimento, condotta

questa che avrebbe comportato un risparmio che sulla base dei conteggi effettuati dal CTU,

che sono condivisibili, ammonta, considerate le somme, corrisposte dall’INPS ad €

1.300.807,00.

7. Parte attrice censurava poi la condotta degli amministratori per avere redatto i bilanci in

violazione dei principi di chiarezza, precisione e veridicità assumendo che avevano utilizzato

artifici contabili per occultare le perdite.

Tale censura non è fondata.

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Richiamando quanto sopra argomentato, non essendo condivisibili sul punto le

argomentazioni del CTU si deve ritenere che il bilancio al 31.12.2005 doveva essere redatto

con criteri non di liquidazione.

Viceversa doveva essere redatto in base ai principi liquidatori il bilancio al 31.12.2006.

Infatti sulla base dei principi contabili se dopo la chiusura dell’esercizio si verificano

circostanze rilevanti che possono influenzare il risultato dell’esercizio stesso di tali circostanze

si deve tener conto nella redazione del bilancio.

Nel caso di specie a fine marzo 2007 era emerso che era venuta meno la continuità

aziendale: di tale circostanza si doveva tenere conto nella redazione del bilancio.

Ora con riferimento al bilancio al 31.12.2005 il CTU indica quali soli errori il fatto di essere

redatto in un ottica di continuità aziendale anziché a valore di realizzo propria dell’ottica della

liquidazione.

Ora considerato che non era venuta meno la continuità aziendale al momento della

redazione del bilancio (le prime significative avvisaglie che la stessa fosse venuta meno

risalivano infatti ad ottobre 2006) il bilancio al 31.12.2005 è corretto.

Quanto al bilancio al 31.12.2006 il CTU concludeva che detto bilancio era stato redatto in un

ottica prudenziale e che il valore delle immobilizzazioni materiali era corretto.

Pertanto nessun artificio è stato posto in essere al fine di occultare la reale situazione della

società.

Con riferimento alla censura dell’approvazione tardiva dei bilanci, è vero che entrambi i

bilanci erano stati approvati fuori termine, ma tale circostanza, pur costituendo

inadempimento degli amministratori, non ha generato danni ulteriori (a prescindere dal fatto

che il ritardo era minimo).

Pertanto anche detta censura è destituita di fondamento.

8. Parte attrice censurava poi la condotta degli amministratori per non aver adottato per lungo

tempo i provvedimenti previsti dagli artt. 2446 e 2447 c.c

Il bilancio al 31 dicembre 2005 era stato predisposto dal Consiglio di amministrazione

composto da Ermelinda Cortese, Marie Jeanne Bertone e Vincenzo Tutino.

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Peraltro, in realtà, sebbene avesse dato le dimissioni il bilancio era stato predisposto da

Barbara Bertone sebbene la predetta non comparisse nel consiglio al momento della sua

approvazione (cfr: test. Campasi, Marangoni, verb. Ud. 13.11.2011).

I sindaci avevano espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio.

La società di revisione Pricewaterhouse Coopers spa aveva espresso parere favorevole

all’approvazione del bilancio.

Detto bilancio era stato approvato nel corso dell’assemblea tenutasi in data 19 luglio 2007 dai

soci di Bertone spa. Detto bilancio chiudeva con una perdita di € 7.284.245,45. Peraltro il

patrimonio netto della società era ancora positivo per oltre € 38.000.000, nonostante la

copertura delle perdite.

Le perdite venivano coperte nel corso dell’assemblea.

Sul punto nessun ritardo può imputarsi agli amministratori nell’adottare i provvedimenti di cui

all’art. 2446 c.c.

E’ vero che il bilancio veniva approvato oltre i termini massimi di legge, ma è altresì vero che

tale circostanza pur costituendo inadempimento, contrariamente a quanto asserito da parte

attrice non ha comportato alcun danno, né per la società, né per i creditori, alla luce del

patrimonio netto, ampiamente positivo.

Con riferimento al bilancio al 31.12.2006 osserva il Collegio che nel verbale del C.d.A in data

22 maggio 2007 (cfr: doc. 17 M.J Bertone) il Presidente del Collegio Sindacale osservava che

il bilancio al 31.12.2006, nella versione ispirata ai principi di continuità aziendale, chiudeva

con una perdita di esercizio di € 19.749.415,00 cioè tali da aver eroso interamente il capitale

sociale.

Evidenziava altresì che la situazione effettiva dell’azienda era segnata da molto tempo dalla

grave incertezza sulla possibilità e sulla capacità di conseguire una continuità aziendale in

quanto “da molti mesi la società non effettua produzioni industriali, né proprie, né per conto di

terzi. I vari tentativi di ottenere commesse da terzi hanno avuto sino ad ora esito negativo

che, sotto questo profilo, si protrae purtroppo da alcuni anni. La società è al termine di un

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periodo di Cassa Integrazioni biennale per tutti i dipendenti” e dichiarava che era evidente

l’obbligo per gli amministratori di predisporre il bilancio svalutando i beni all’attivo.

Veniva così approvato il bilancio dando atto della svalutazione dei beni prevedendo la

copertura delle perdite attraverso le riserve e dando mandato al Presidente di accertare

l’ammontare delle svalutazioni.

Il 27 giugno 2007 si teneva l’assemblea ordinaria di Carrozzeria Bertone che deliberava di

approvare che l’organo amministrativo di Bertone spa rivedesse il progetto di bilancio e

rinviava all’esercizio successivo le deliberazioni di riduzione del capitale sociale in

proporzione delle perdite accertate ove la perdita non risultasse diminuita (cfr: doc. 21 M.J.

Bertone).

Nessuna responsabilità, quindi, può imputarsi all’organo amministrativo bensì all’assemblea

per non aver adottato le misure urgenti. L’organo amministrativo, infatti, avrebbe dovuto solo

convocare l’assemblea ed effettivamente l’aveva convocata.

In occasione di tale assemblea veniva, inoltre, disposta la modifica dell’organo amministrativo

essendo il consiglio di amministrazione sostituito dall’amministratore unico, nominando

Ermelinda Cortese.

La predetta riconvocava l’assemblea in data 25 luglio 2007, in considerazione del fatto che

dal 1 gennaio al 30 giugno 2007 era maturata una perdita di € 8.068.229,00, che, sommata

alle perdite precedenti, aveva comportato una perdita complessiva di € 14.913.022,

superiore al terzo del capitale sociale. In detta assemblea veniva deliberato di ridurre il

capitale sociale ad € 960.000,00, a copertura delle perdite e di aumentare il capitale ad €

1.080.000,00 mediante l’emissione di n. 20.000 azioni del nuovo valore nominale di € 6,00

ciascuna, gravate da sovraprezzo di € 19,00 in modo da far entrare nelle casse sociali un

versamento di € 500.000,00, capitale che veniva integralmente sottoscritto da Ermelinda

Cortese (cfr: doc. 59 att).

E nessuna responsabilità può ravvisarsi neppure in seguito, in quanto a novembre veniva

convocata una nuova assemblea (cfr: doc. 56 att) ove veniva deliberato l’accesso alla

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procedura di concordato preventivo con cessione dei beni anche attraverso il sostegno della

società controllante spa.

Pertanto avendo gli amministratori in modo diligente effettuato quanto previsto dagli art. 2446

e 2447 c.c., nessun inadempimento può essere loro imputato fino a questo momento.

9. La perdita del patrimonio netto

Al 31.12.2006 il patrimonio netto era, comunque, positivo ed era ancora positivo in data 30

aprile 2007, in quanto a tale data presentava un segno positivo per € 2.018.291,00. Pertanto,

qualora ad aprile si fosse dato ingresso alla procedura di concordato, i creditori avrebbero

potuto essere soddisfatti, in una percentuale molto elevata.

Dalle situazioni infrannuali prodotte dalla procedura (cfr: doc. 77 att.) e non acquisite dal CTU

in corso di consulenza, come erroneamente affermato dalla difesa Barbara Bertone Michele

Blandino, emerge che al 31 maggio 2007 il patrimonio netto era pari ad € 924.950,00, al 30

giugno 2007 in € 1.086.978,00 a seguito di entrate per la somma di € 162.030,00 derivanti

verosimilmente da una commessa affidata da terzi a Stile Bertone e da questa subappaltata,

in parte a Carrozzeria Bertone, secondo quanto riferito da Barbara Bertone nel corso

dell’assemblea della Carrozzeria Bertone in data 27 giugno 2007 (cfr: doc. cit) ed in data 31

agosto 2007 il patrimonio netto poteva considerarsi definitivamente eroso avendo un segno

negativo per la somma di € 746.676,00 nonostante l’immissione di liquidità da parte di

Ermelinda Cortese in data 25 luglio 2007 (cfr: CTU dr. Poma).

Sul punto le osservazioni dei convenuti non convincono, perché se è vero che la Cortese

effettuava in data 15 ottobre 2007 un versamento soci, ciò non toglie che il patrimonio fosse

eroso prima del versamento soci e, poi, definitivamente ed irrimediabilmente eroso a partire

dal 31 ottobre 2007.

Ciò posto si deve osservare che a fronte di una situazione in deciso peggioramento, il C.d.A,

invece, di prendere atto di tale situazione e del fatto che oggettivamente fin dall’ottobre 2006

la società non aveva altre prospettive (fatta eccezione per la possibilità di concludere un

contratto con Fiat, poi definitivamente tramontata in data 23 marzo 2007) incredibilmente

decideva per la prosecuzione delle attività.

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Infatti nel verbale già citato del 22 maggio 2007 Barbara Bertone formulava nuove ipotesi del

tutto aleatorie le quali prevedevano la produzione di due modelli a marchio Bertone. Infatti tali

ipotesi erano state proposte senza un’adeguata valutazione, come correttamente rilevava il

presidente del collegio sindacale, circa il fatto che la società non era attrezzata a questo tipo

di attività ed avrebbe dovuto prestare la massima attenzione sia per quanto concerne l’analisi

della vendibilità del prodotto, sia per quanto riguarda l’organizzazione della vendita e la

struttura degli incassi.

La posizione di Barbara Bertone era condivisa dal presidente Ermelinda Cortese mentre non

era condivisa né da Tutino Vincenzo che evidenziava in particolare le ricadute di tale piano

sotto il profilo dei costi del personale, considerato che a far tempo dall’11 agosto 2008 non

sarebbe scaduta la cassa integrazione straordinaria né dà Marie Jeanne Bertone che

motivatamente si opponeva alla prosecuzione dell’attività aziendale, né dai sindaci.

E che la decisione di proseguire l’attività aziendale nonostante una situazione ormai

irreversibile fosse imputabile all’esclusiva volontà di Barbara Bertone e Ermelinda Cortese si

desume dal verbale dell’assemblea ordinaria 20 giugno 2007 di Bertone spa (cfr: doc. 19 M.J.

Bertone) nella quale nonostante i soci di minoranza, a cui si associava Marie Jeanne Bertone,

invitavano “l’assemblea a deliberare affinchè la Bertone in sede di assemblea di Carrozzeria

Bertone in sede di assemblea del 21 giugno p.v faccia assumere alla stessa i provvedimento

idonei a far promuovere a quest’ultima le procedure concorsuali”, l’assemblea non deliberava

sul punto.

Non solo ma pur non essendo indicato nell’ordine del giorno nominava amministratore unico

Ermelinda Cortese (cfr: doc. 63 att. E 21 M.J. Bertone), pur consapevole che la predetta non

aveva la competenza manageriale necessaria per affrontare la crisi che attraversava in quel

momento Carrozzeria Bertone spa.

Inoltre in detta assemblea veniva deliberato con il voto contrario di Maria Clara Gracco De

Lay

- Di prendere atto della situazione patrimoniale della Carrozzeria Bertone S.p.A. nella versione

aggiornata al 31 maggio 2007;

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- Di approvare il rinvio all’esercizio successivo delle deliberazioni di riduzione del capitale

sociale in proporzione della perdite accertate, ove la perdita non risulti diminuita a meno di un

terzo del capitale, il tutto a norma del secondo comma dell’art. 2446 c.c.;

- Di approvare il rinvio di ogni decisione in merito all’eventuale ricapitalizzazione o all’eventuale

scioglimento anticipato della Società a dopo che l’Organo amministrativo della Società avrà

esaurito le negoziazioni attualmente in corso con le Istituzioni e con i terzi interessati ad

interventi di sostegno.”

Tale condotta aveva cagionato alla società un danno rilevante.

10. Le singole responsabilità degli amministratori.

Richiamando le argomentazioni di cui sopra, si tratta di accertare in relazione agli

inadempimenti dimostrati la responsabilità dei singoli amministratori.

10.1 Ermelinda Cortese

Come si è detto sopra la Cortese era stata Presidente della società dal 22 settembre 2000,

amministratore delegato dal 13 novembre 2003 ed amministratore unico dal 26 luglio 2007.

La stessa, quindi, fin dal 2000 aveva gestito la società con pienezza di poteri.

Deve quindi ritenersi responsabile in ordine a tutti gli inadempimenti sopra accertati, anche

considerato che la decisione di continuare l’attività dal giugno 2007 fino al tracollo finale era a

lei riconducibile in via esclusiva.

Infatti, la Cortese, da un lato, fin dal 2000 aveva ampi poteri che le consentivano di gestire in

prima persona la società, prima come presidente ed amministratore delegato e, poi, dal 26

giugno 2007 come amministratore unico, dall’altro quando, a partire dal mese di aprile 2007,

era emerso che venuta meno la continuità aziendale e si sarebbe dovuto disporre lo

scioglimento della società con la nomina del liquidatore ovvero aderire all’ipotesi prospettata

dagli altri amministratori Vincenzo Tutino e Marie Jeanne Bertone di presentare istanza di

concordato preventivo, unitamente a Barbara Bertone aveva voluto mantenere in vita la

società, che pacificamente non aveva più alcuna prospettiva di continuità aziendale.

Sul punto la lettura dei verbali delle adunanze del consiglio di amministratore dimostra che a

seguito della risposta di Fiat i consiglieri avevano iniziato a valutare la possibilità di accedere

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ad una procedura concorsuale, vagliando il deposito di un ricorso per concordato preventivo o

la presentazione di un istanza per la dichiarazione di insolvenza ai sensi dell’art. 3 d.lgs n.

270/1999 e che tali iniziative avevano incontrato la ferma opposizione di Barbara Bertone a

cui si era di fatto associata Ermelinda Cortese.

Significativi sono i verbali delle sedute del 22 maggio 2007 e del 6 giugno 2007 nelle quali

emerge la volontà della Cortese e di Barbara Bertone, nonostante i pareri contrari dei sindaci

e di Marie Jeanne Bertone e la sostanziale neutralità di Tutino Vincenzo, di proseguire

l’attività, sebbene da mesi non vi fossero più nuove commesse la situazione patrimoniale-

finanziaria della società fosse in continuo peggioramento.

E tale condotta era stata tenuta anche dopo il 26 giugno 2007 quando era stata nominata

amministratore unico.

E’ vero che la Cortese al fine di ripianare il bilancio in data 25 luglio 2007 in occasione

dell’assemblea provvedeva a corrispondere personalmente la somma di € 500.000,00 e

successivamente nell’ottobre 2007 su richiesta del collegio sindacale aveva elargito l’ulteriore

importo di € 2.000.000,00, ma è altresì vero che a fronte della situazione finanziaria

disastrosa la stessa avrebbe dovuto adottare ben altri provvedimenti, tanto è vero che nel

novembre 2007 su istanza dei sindaci era stata convocata un assemblea straordinaria al fine

di deliberare lo scioglimento, essendo il capitale ormai integralmente eroso. I soci tuttavia nel

corso dell’assemblea in data 19 novembre 2007 (cfr: doc. 56 att) avevano preferito

soprassedere, esprimendo la volontà che la società presentasse domanda per l’ammissione

alla procedura di concordato preventivo, avvalendosi dell’appoggio finanziario della

controllante Bertone.

Tale delibera era, poi, stata disattesa dalla Cortese la quale aveva preferito continuare nelle

trattative per l’individuazione di un nuovo partner industriale, indicando come interlocutore

Gian Mario Rossignolo, progetto che non si era realizzato.

La Cortese aveva poi avviato trattative con Vito Truglia e Domenico Reviglio che in pochi

giorni l’avevano convinta a non dar seguito alla trattativa con Rossignolo e di fatto aveva

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revocato il mandato a tutti i consulenti e si era isolata dalle figlie, arrivando a firmare una

lettera d’intenti con i predetti (cfr: doc. 1 Tutino).

Tali circostanze costituiscono grave inadempimento della Cortese, che oltre a non adottare i

provvedimenti previsti dall’art. 2484 c.c., in violazione delle stesse deliberazioni

dell’assemblea continuava a mantenere in vita una società senza alcun piano industriale,

portandola al tracollo.

Tra gli inadempimenti vi è stata anche la nomina della figlia Barbara Bertone direttore

generale in assenza di poteri.

E’ pur vero che detta nomina era stata poi ratificata dal consiglio (con il voto contrario di

Marie Jeanne Bertone), ma osserva il Collegio che la delibera di conferma era viziata

essendo approvata con il voto favorevole di Barbara Bertone in palese conflitto di intessi. Tale

nomina aveva comportato gravi danni alla società in quanto in forza di essa Barbara Bertone

aveva firmato la proroga della Cassa integrazione guadagni, con costi di gran lunga superiori

a quelli che sarebbero stati i costi in caso di ammissione al concordato, qualora non vi fosse

stata opposizione proprio della Cortese e di Barbara Bertone nel corso dell’adunanza in data

3 maggio 2007.

Né può valere come esimente la necessità di salvaguardare le maestranze, necessità che

certamente può essere condivisibile sotto il profilo morale e sociale in quanto come affermato

dal sindaco Maugeri nel corso del C.d.A 3 maggio 2007 (cfr: doc. 16 M.J. Bertone) l’obiettivo

di salvaguardia dell’occupazione “per quanto socialmente rilevante non può prescindere da

considerazioni circa la sostenibilità degli investimenti necessari all’avvio dei nuovi progetti in

termini di capitale fisso e di circolante netto, nonché circa la remuneratività delle nuove

produzioni”.

Ed a partire da aprile 2007 non vi era alcun progetto concreto ma solo fumose ipotesi, le quali

avrebbero comunque richiesto una ricapitalizzazione della società.

Con riferimento a tale ricapitalizzazione la lettura dei verbali di Bertone spa non consente di

ritenere che la stessa si volesse far carico dei costi necessari per tale ricapitalizzazione, tanto

è vero, che a fronte del patrimonio netto negativo era stata la Cortese in proprio ad effettuare

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un finanziamento soci e non la capogruppo, così come era stata la predetta a sottoscrivere le

nuove azioni. Di tale circostanza la Cortese ben era a conoscenza, fatto questo che le

avrebbe imposto di prendere atto che era venuta meno la continuità aziendale e non vi era la

possibilità di ripresa alcuna.

La Cortese, poi, in più di un’occasione aveva operato in conflitto di interessi, come quando

era stata posta all’ordine del giorno dell’assemblea di Carrozzeria Bertone in data 26 giugno

2007 la decisione circa il promovimento dell’azione di responsabilità aveva espresso voto

contrario. Da tale condotta per il vero non erano derivati danni diretti, ma dalla stessa emerge

un grave inadempimento della Cortese che avrebbe dovuto astenersi .

Pertanto Ermelinda Cortese deve ritenersi responsabile per tutti i danni patiti dalla società e

dai creditori come verranno infra indicati.

8.2 Barbara Bertone

Barbara Bertone, sedeva nel consiglio di amministrazione di Carrozzeria Bertone dal 9

novembre 1999 fino al 30 marzo 2006 e dal 19 luglio 2006 al 27 giugno 2007 e

successivamente aveva ricoperto il ruolo di direttore generale fino a dicembre 2007.

In realtà Barbara Bertone si era sempre comportata come un amministratore delegato, pur

non avendone i poteri, come si desume fin dalla lettera 9 settembre 1999 (cfr: doc. 16

Cortese) nella quale Ermelinda Bertone scriveva “è venuta l’esigenza anche per le mie figlie,

ed in particolare Barbara di poter contribuire in qualche modo alla vita del Comitato Esecutivo

pur non pretendendo di condizionare le scelte. In tale ottica, mia figlia Barbara, con il pieno

accordo di tutti i soci, desidera poter nominare un consulente quale membro effettivo del

Collegio Sindacale, perché con tale incarico potrà partecipare ufficialmente alle riunioni del

Comitato esecutivo, per lo meno in veste di osservatore”.

Ma ancor più significati sono le comunicazioni tra Barbara Bertone e l’ing. Cena, da cui

emerge che Barbara Bertone esercitava poteri molto più ampi di quelli a lei affidati (cfr: doc.

18 e 19 Cortese, 21 att).

In particolare nella lettera inviata in data 25 settembre 2003 dall’ing. Cena a mezzo fax a

Barbara Bertone (a cui faceva seguito la lettera di dimissioni del Cena) nella quale si legge:

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“Gent.ma Dr. Bertone,

non mi stupisce constatare la totale confusione di idee che regna tra le persone che aspirano

al controllo dell’Azienda.

Le preciso che non ho ancora rassegnato le dimissioni, quindi Lei si deve rivolgere a me

come all’Amministratore Delegato.

Per la stima e l’amicizia nei confronti della sig.ra Lilli Bertone, ho deciso, a fine Luglio di

preannunciare l’intenzione di dimettermi alla scadenza del mio mandato al solo fine di

consentirVi di definire, senza danni all’immagine dell’azienda, il futuro assetto del

Management.

Di conseguenza ci siamo accordati per gestire il transitorio, ed ho accettato di considerarmi “a

servizio” ovvero che non avrei assunto iniziative autonome ma che avremmo concordato

ogni atteggiamento ed azione verso l’esterno.

Io ho seguito scrupolosamente questa linea, con onestà e trasparenza come mio solito e non

accetto alcuna contestazione in proposito (siete al corrente, Lei ed il dr. Blandino, nell’ipotesi

di accordo tecnico con UTS dal 7 Luglio scorso, cioè da prima della mia decisione di

preannunciare le dimissioni, mentre per quanto riguarda l’offerta 198 Lei ha partecipato a

tutte le discussioni, se non era d’accordo aveva solo da manifestarlo).

Ho anche espresso al presidente ed a Lei la mia disponibilità a lasciare l’incarico in

qualunque momento antecedente la scadenza del mio mandato, se aveste deciso che questo

giovava all’Azienda, ma ho detto che pretendo che la richiesta mi venga fatta ufficialmente

(dalla Presidenza o dal CdA).

Dal momento che Lei, Dottoressa, ha messo per iscritto la sua personale interpretazione dei

termini dell’accordo di “concordare ogni atteggiamento ed azione verso l’esterno” prendo atto

che mi si richiede di rendermi responsabile di decisioni assunte da altri con il rischio di

nemmeno esserne al corrente.

Allora prendo io la decisione.

La sua lettera, la mia risposta e le mie dimissioni verranno immediatamente inoltrate alla

Presidenza ed al presidente del Collegio Sindacale.

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Ed a proposito della protratta e sfortunata collaborazione, Le ricordo che l’unico lavoro

ottenuto dalla Carrozzeria Bertone negli ultimi tre anni è stata l’Alfa GT, nonostante

l’ostentata ostruzione del dr. Blandino (e di conseguenza Sua); da questo lavoro avrete anche

un ragguardevole margine grazie alla attenta gestione che ho messo in atto.

Per il futuro buona fortuna.”

E tale ruolo discende anche dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta B. Bertone (anche

da quei testi, quali Peroglio Giovanna che non si ritengono totalmente credibili, in quanto

contraddittori) i quali affermavano che la predetta aveva alle sue dipendenze l’ufficio

contabilità e finanza, faceva quello che fa un direttore amministrativo ed era presente

ancorché saltuariamente alle riunioni con i clienti accompagnando il Blandino (il quale era

direttore generale) “per il buon fine della trattativa”. E lo stesso Dosio ammetteva la presenza

ancorché saltuaria di Barbara Bertone alle trattative con i clienti (cfr: test. Dosio e Peroglio

verbi ud. 13.12.2011).

Non solo, ma la predetta, pur essendo formalmente uscita dall’azienda dal marzo 2006 al

luglio 2006 si era occupata della redazione del bilancio al 31.12.2005 pur non avendone

alcun potere. Dalla dichiarazioni dei testi di parte convenuta B. Bertone e dei testi delle altre

parti si desume (cfr: test. Campasi, Marangoni, verb. ud. cit) che Barbara Bertone aveva

sempre gestito l’azienda in prima persona, avendo predisposto il bilancio anche nel periodo in

cui era uscita dalla società.

Dai verbali del consiglio di amministrazione della Carrozzeria Bertone spa, emerge inoltre la

precisa volontà di Barbara Bertone di voler continuare l’attività senza che la continuazione

fosse giustificata in alcun modo, quanto la stessa era ben consapevole che da ottobre 2006

non esisteva alcun progetto concreto dichiarando espressamente nel corso del verbale al 23

ottobre 2006 (cfr: doc. 11 M.J. Bertone) che “per il 2007 non esiste ancora nessun progetto

concreto ed è indispensabile darsi una DEAD LINE (definitiva) per le azioni da

intraprendere”.

Ciò nonostante, a fronte della risposta di Fiat a fine marzo 2007, sebbene la trattativa Fiat

rappresentasse l’unica ragione che giustificava la sussistenza della continuità aziendale nel

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secondo semestre 2006 e nel primo trimestre 2007, Barbara Bertone, anziché prendere atto

della cessazione della continuità aziendale, come doverosamente avrebbe dovuto fare,

qualora si fosse comportata in modo diligente, si era opposta all’ipotesi di presentazione del

ricorso per l’ammissione del concordato.

Tale rifiuto non trova giustificazione alla luce degli elementi che Barbara Bertone aveva a sua

disposizione, considerato che la stessa si occupava della redazione del bilancio e

dell’amministrazione della società e, pertanto, era pienamente consapevole del continuo

peggioramento delle condizioni economico-finanziarie della società, caratterizzato da una

progressiva erosione del capitale sociale e del patrimonio netto.

E ciò nonostante, non solo non prendeva atto di ciò, ma voleva proseguire ostinatamente

nella ricerca di improbabili progetti futuri, senza che ve ne fossero i presupposti e senza

un’analisi adeguata della loro fattibilità.

Infatti nel verbale del Cda del 4 aprile 2007, a fronte delle osservazioni del Tutino, il quale

richiamava il consiglio circa il fatto che lo stesso doveva adottare le proprie determinazioni

circa la volontà di proseguire o meno l’attività aziendale anche in considerazione

dell’imminente scadenza della CIG straordinaria, ed del sindaco Maugeri, che ribadiva che

non poteva protrarsi oltre la situazione attuale e che era necessario convocare l’assemblea

per “l’adozione degli opportuni provvedimenti in merito a una fase di cessazione dell’attività e

di liquidazione della società” (cfr: doc. 15 M.J. Bertone), Barbara Bertone dichiarava di

ritenere che vi fossero ancora prospettive di commesse e di lavori e di poter disporre di un

adeguato periodo di tempo per intensificare i contatti.

Ciò aveva comportato inevitabilmente la necessità di avviare i contatti con le Istituzione per la

proroga della cassa integrazioni guadagni straordinaria.

Ed ancora nel verbale C.d.A. del 3 maggio 2007 (cfr: doc. 16 M.J. Bertone) Barbara Bertone

a fronte delle obiezioni circa la prosecuzione dell’attività dichiarava che si sarebbe potuto

ricorrere anche all’intervento di fondi di investimento e di private equity.

E se è vero che in tale adunanza si dava incarico allo studio Tosetto di assistere lo società

nella predisposizione del ricorso per l’ammissione del concordato preventivo, è altresì vero

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che a tale decisione non veniva dato seguito nelle successive adunanze (cfr: verbale C.d.A.

22 maggio e 6 giugno cit) in quanto Barbara Bertone, nonostante l’opposizione dei sindaci e

di Marie Jeanne Bertone, insisteva ancora per la prosecuzione dell’attività assumendo che la

controllante Bertone spa avrebbe potuto sostenere finanziariamente la controllata “nell’avvio

di nuove iniziative attraverso la messa a disposizione di nuova liquidità” (cfr: doc. 17 M.J.

Bertone), circostanza questa risultata smentita dalla condotta della capogruppo che nel corso

dell’assemblea 25 luglio 2007 non aveva neppure sottoscritto le nuove azioni.

Tale condotta è priva di giustificazione, non avendo alcun serio piano aziendale futuro e

soprattutto non essendo la società in grado di far fronte a qualsiasi piano industriale stante la

sua situazione finanziaria, la cui risoluzione si fondava su mere aspettative non approfondite

e prive di alcuna ragionevolezza.

La scelta di non addivenire al concordato, ma di richiedere la Cassa integrazione guadagni è,

quindi, imputabile a Barbara Bertone.

Ciò posto, osserva il Collegio che a far data dal 27 giugno 2007 Barbara Bertone, pur

essendo direttore generale (peraltro parte attrice non contestava la sua responsabilità quale

direttore generale) usciva dal Consiglio di amministrazione, essendo sostituito l’organo

amministrativo collegiale con un amministratore unico.

Pertanto non può porsi a carico di Barbara Bertone il danno conseguente alla perdita del

patrimonio netto, diventato negativo solo in data 31 agosto 2007.

Gli inadempimenti imputabili a Barbara Bertone consistono nel mancato realizzo del credito

nei confronti di Bertone spa, nei costi per il progetto Camper e nei costi per la cassa

integrazione straordinaria che sarebbero stati evitati nel caso di concordato preventivo.

Quanto al primo, la responsabilità di Barbara Bertone deriva dalle sue ampie deleghe perché

essa, occupandosi dell’aspetto amministrativo e finanziario della società, avrebbe dovuto

richiedere il pagamento alla capogruppo del residuo della nota di credito. Il non aver

provveduto in tal senso costituisce condotta gravemente negligente.

Quanto al secondo, si deve osservare che l’attività di ricerca e sviluppo di nuovi progetti

rientrava nell’ambito delle deleghe di Barbara Bertone. La stessa nel C.d.A del 18 gennaio

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2007 aveva presentato il progetto Camper. La stessa aveva poi proseguito nel progetto,

nonostante la mancanza di autorizzazione da parte del C.d.A. E non è vero che non erano

stati sostenuti costi essendo un progetto effettuato in economia, con le maestranze, atteso

che detti studi avevano comportato oneri per la società superiori ad un milione di euro, oneri

che erano stati sostenuti fino ai mesi di giugno-luglio 2007.

Quanto alla CIGS, ciò che si contesta alla predetta non è la richiesta in sé e per sé, sebbene

effettuata in totale carenza di potere, quanto il fatto che detta richiesta aveva comportato costi

che sarebbero stati evitati qualora non si fosse opposta al ricorso per concordato.

Infine Barbara Bertone in più occasioni operava in conflitto di interessi ed in particolare in

occasione della ratifica della nomina a direttore generale, nomina che in assenza del voto

della predetta non avrebbe avuto la maggioranza. E’ vero che da tale inadempimento non

deriva direttamente alcun danno, ma è altresì vero che dimostra come Barbara Bertone

avesse commesso inadempimenti per violazione di legge.

La somma dei danni ammonta ad € 2.021.722,00.

Peraltro non l’intera somma è imputabile a Barbara Bertone, in quanto fatta eccezione per il

progetto camper portato avanti dalla predetta nonostante l’opposizione del consiglio,

trattandosi di attività rientrante nell’ambito delle proprie deleghe, delle altre ulteriori somme

dovrà rispondere in solido unitamente a Cortese Ermelinda ed agli amministratori della

capogruppo di cui si dirà infra.

8.3 Blandino Michele

Nessuna responsabilità può imputarsi a Blandino Michele.

Infatti Blandino Michele, il quale era anche direttore generale e, quindi, munito di ampia

delega, cessava dalla sua carica il 30 marzo 2006, prima dell’approvazione del bilancio al

31.12.2005, ben prima della perdita del capitale sociale da parte della società.

E’ vero che allo stesso potrebbe in astratto imputarsi di non aver richiesto a Bertone spa la

restituzione dei canoni di leasing. Peraltro, si deve osservare che la problematica della

restituzione di fatto emergeva solo nel corso dell’anno 2005 ed a quel punto Carrozzeria

Bertone con richiesta del novembre 2005 chiedeva detta restituzione, a fronte della quale

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veniva emessa nota di credito. Considerato che parte di tali somme erano state pagate,

nessuna omissione può imputarsi al Blandino per il mancato pagamento del residuo.

8.4 Tutino Vincenzo.

Nessuna responsabilità può ascriversi a Tutino Vincenzo.

Infatti il predetto veniva nominato membro del CdA in data 30 marzo 2006 a seguito delle

dimissioni di Barbara Bertone e Michele Blandino ed a seguito della richiesta di Ermelinda

Cortese che in un momento di difficoltà si era rivolta ad una persona che aveva lavorato per

quarant’anni in azienda dove era stato nominato direttore del personale, richiesta a cui egli

non aveva potuto rispondere che affermativamente (circostanze queste non contestate).

La nomina del predetto avrebbe dovuto essere provvisoria, circostanza questa che oltre a

non essere espressamente contestata da parte attrice risulta dimostrata anche dalle

asserzioni contenute nell’atto di citazione dei signori Gracco De Lay-Abelli del 1.12.2007 (cfr:

doc. 6 Tutino).

Egli non aveva mai ricoperto la carica di amministratore di Bertone spa nella quale aveva

ricoperto solo l’incarico di procuratore della sicurezza dall’agosto 2006 al gennaio 2008.

Al Tutino erano state attribuite deleghe oltre che in materia di personale, in materia di igiene

e sicurezza sul lavoro, igiene ambientale, direttiva cantieri e trattamento dati personali nonché

in tema di atti di ordinaria amministrazione relativi alle esigenze correnti con riferimento alla

esazione di crediti al ritiro di merce e prodotti, agli incassi, ai pagamenti, alle operazioni con le

banche e rapporti con gli enti, parte dei quali venivano revocati con il ritorno di Barbara

Bertone in azienda (cfr: doc. 3 bis, 12 e 13 Tutino).

Alla luce dei poteri conferiti, al Tutino non può rimproverarsi alcunché allo stesso.

E’ vero che lo stesso aveva la delega per l’esazione dei crediti, ma non si ritiene possa

rimproverargli di non aver richiesto a Bertone spa il pagamento della nota di credito, in quanto

il tenore della delega consente di affermare che al Tutino erano affidati solo compiti relativi

alla gestione commerciale della società essendo esclusi i rapporti con la capogruppo.

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D’altra parte non era il Tutino, bensì Barbara Bertone ad occuparsi della gestione

amministrativa e contabile e, pertanto, solo la predetta era consapevole del credito, che,

seppur iscritto a bilancio, non risultava espressamente indicato nella nota integrativa.

Il Tutino aveva seguito le fasi finali della trattativa Fiat.

Tuttavia, come si è argomentato sopra, la trattativa Fiat non può essere considerato atto

gestionale scorretto.

Per quanto concerne il progetto Camper, sebbene il Tutino non avesse alcun potere circa

l’individuazione di nuovi progetti, si deve osservare che il predetto si era occupato di tale

progetto.

Tuttavia dalla lettura degli atti è emerso che il ruolo del Tutino nel progetto era limitato ai

riflessi occupazionali dello stesso, riflessi che riguardavano quei dipendenti che non

sarebbero entrati a far parte della newco nata a seguito degli accordi tra Carrozzeria Bertone

spa e Fiat.

Non vi è alcun elemento che consenta di ritenere provato che il Tutino si fosse occupato del

progetto in data successiva alla mancata autorizzazione da parte del consiglio di

amministrazione. E non rientrando detta attività tra le sue deleghe specifiche non vi sono

elementi concreti, neppure sotto il profilo indiziario, per ravvisare una qualche responsabilità

per aver violato la delibera del C.d.A 18 gennaio 2007 ed aver perseguito nel progetto in

epoca successiva.

Per quanto concerne la richiesta di CIGS straordinaria, anche sotto questo profilo nessuna

responsabilità può essere imputata al Tutino, tenuto conto che egli come risulta dimostrato

non aveva voluto proseguire l’attività ma avrebbe voluto presentare istanza di concordato.

Infatti fin dal C.d.A 4 aprile 2007 (cfr: doc. 57 att., 15 M.J Bertone) il Tutino forniva indicazioni

e precisazioni sull’applicazione alla Carrozzeria Bertone delle tematiche trattate dal parere

dell’avv. Audisio e sulle stime provvisorie degli oneri connessi ai predetti istituti nei differente

scenari. E’ significativo che l’avv. Audisio avesse conferito con Tutino e non con la Presidente

Ermelinda Cortese o con Barbara Bertone.

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Non solo, ma il Tutino nel corso di detta adunanza forniva precisazioni, con riferimento alle

nuove prospettive, circa le problematiche giuslavoristiche, venendo a scadere a luglio 2007

la cassa integrazioni guadagni, ed il consiglio prendeva atto che ove non vi fossero state

nuove iniziative si sarebbe dovuta dichiarare la cessazione attraverso forme liquidatorie o di

concordato. Il Tutino incaricava la dr.a De Febe, affinchè redigesse una relazione in materia

di lavoro al fine di chiedere l’ammissione al concordato.

Di fatto le resistenze a tale soluzione, assolutamente logica, provenivano da Barbara Bertone.

Vi è prova in atti che il Tutino era contrario alla prosecuzione dell’attività, prova che si desume

oltre che dai verbali del consiglio di amministrazione e dalla documentazione prodotta anche

dalle testimonianze.

In particolare il teste Scannello riferiva che Tutino in quel periodo gli aveva chiesto di mettersi

a disposizione della dottoressa De Febe “per valutare, per quantificare il costo dei lavoratori

dipendenti e precisamente determinare a quanto ammontava il TFR, ratei per quantificare

l’uscita di cassa per chiudere l’azienda. Il Tutino era contrario alla richiesta di proroga della

CIG perché il quel momento non si vedeva futuro”. Ed il teste Giacometti confermava che il

Tutino aveva espresso più volte la necessità di far ricorso alla procedura di concordato

preventivo (cfr: test. Giacometti, Scanello verb ud. cit).

Solo a fronte dell’opposizione di Barbara Bertone ed Ermelinda Cortese di dar corso alla

richiesta di concordato aveva approvato la richiesta di CIGS (cfr: verb. CdA 9 giugno 2007),

condotta questa che non può ritenersi censurabile ex sè per i motivi sopra evidenziati, e cioè

che in mancanza di una soluzione alternativa la richiesta di proroga era ragionevole.

Ed è pacifico che il Tutino non avesse sottoscritto la richiesta di ammissione di CIGS

straordinaria (cfr: test. Benetti verb ud. cit).

A fronte dell’opposizione di Ermelinda Cortese e Barbara Bertone a depositare l’istanza di

concordato Tutino era uscito dal Consiglio di amministrazione.

Ora considerato che nessun inadempimento tale da cagionare un danno alla società è

direttamente imputabile a Tutino e che in data 26 giugno 2007 quando era uscito dal

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Consiglio di amministrazione, il patrimonio netto era ancora positivo, nessuna responsabilità

può ascriversi al Tutino per i danni subiti dalla società e dai creditori.

8.5 Bertone Marie Jeanne

E pacifico che Marie Jeanne Bertone sedeva nel consiglio di amministrazione sia di

Carrozzeria Bertone spa a far data dal 31 maggio 2000, sia nel Cda Bertone spa dal 20 luglio

1999.

E parimenti pacifico che la stessa non aveva deleghe.

Nessuna responsabilità può ascriversi alla predetta.

Infatti quanto al mancato pagamento della nota di credito, la stessa non avendo deleghe né in

Bertone spa, né in carrozzeria Bertone non avrebbe potuto sulla base dei semplici bilanci

rilevare che Bertone spa non aveva onorato il suo credito.

D’altra parte, come si è detto sopra l’amministratore privo di deleghe è responsabile solo nel

caso in cui sia a conoscenza di fatti pregiudizievoli e non abbia fatto quanto poteva per

impedirne il compimento o eliminarne le conseguenze dannose.

Con riferimento al progetto Camper, Marie Jeanne Bertone nel corso del C.d.A in data 18

gennaio 2007 osservava che gli elementi informativi forniti in relazione al progetto 0130

parevano non sufficienti, affinché il consiglio potesse addivenire a una decisione in merito alla

proposta di avvio di tale nuova produzione, sufficientemente meditata e suffragata da

elementi oggettivi, sotto il profilo dell’aspetto commerciale della nuova commessa e alla

sostenibilità del fabbisogno finanziario (cfr: doc. 13 M.J. Bertone).

E nel corso del C.di.A di Bertone spa in data 27 giugno 2007 la stessa chiedeva al

rappresentante di Bertone spa nell’assemblea di Carrozzeria Bertone di assumere

informazioni circa azioni imprenditoriali che avessero comportato costi, assunte da aprile

2007 tra cui il progetto Camper (cfr: doc. 20 M.J. Bertone).

Con riferimento alla CICG straordinaria la stessa aveva espresso voto contrario alla richiesta

(cfr: doc. 19 M.J. Bertone).

Inoltre la stessa in più occasioni aveva manifestato la propria volontà affinché la società

prendesse coscienza che era venuta ormai meno la capacità produttiva e la possibilità di

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proseguire la produzione industriale, esprimendo il proprio voto contrario “sulla proposizione

all’assemblea dei soci di qualsivoglia ipotesi di continuazione dell’attività imprenditoriale”. (cfr:

verb. CdA 22.5.2007 doc. 17 M.J. Bertone).

La stessa, poi, in sede di assemblea di Bertone spa in data 20 giugno 2007 (cfr: doc. 19 M.J.

Bertone), associandosi alle osservazioni dei soci di minoranza, dichiarava di invitare gli

amministratori di Bertone spa “a non effettuare alcuna delibera di cessione di beni e/o

finanziamenti o rilascio di garanzie a favore della Carrozzeria Bertone in considerazione della

situazione economico finanziaria della stessa ed a far cessare la prosecuzione dell’attività

economico sociale della società”.

Infine nel verbale di assemblea di Carrozzeria Bertone spa in data 27 giugno 2007,

considerato che non vi erano prospettive per la società, non avendo la società seguito la

scelta di un procedimento liquidatorio, dichiarava di rassegnare le proprie dimissioni.

In considerazione di quanto sopra, la scelta degli amministratori della società di non

presentare l’istanza di concordato, né di porre la società in liquidazione a fronte della

situazione irreversibile che si era venuta a creare in seguito al mancato accordo con Fiat non

può essere imputata a Marie Jeanne Bertone, essendosene la stessa dissociata.

*

b) La responsabilità dei sindaci

Il collegio sindacale era composto da Alessandro Braja (presidente), Alberto Donnet e

Leonello Schinasi (sindaci effettivi), confermati negli incarichi il 18 luglio 2001. Il 18 maggio

2004 Leonello Schinasi veniva sostituito da Claudio Maugeri, dimessosi il 21 giugno 2007.

Veniva quindi nominato al suo posto in data 27 giugno 2007 Giuseppe Pozzoli.

In data 3 dicembre 2007 rassegnava le proprie dimissioni Alessandro Braja, seguito il 4

dicembre 2007 da Alberto Donnet ed il successivo 7 dicembre 2007 da Giuseppe Pozzoli.

La responsabilità concorrente dei sindaci di una società per azioni per i comportamenti

illegittimi degli amministratori ex art. 2407, secondo comma, cod. civ., è modellata su quella

degli amministratori medesimi.

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Pertanto, essi possono essere chiamati a rispondere, in via solidale con questi ultimi, dei

danni cagionati non solo alla società o ai creditori sociali, ma anche ai terzi, o a singoli soci,

da fatti od omissioni attribuibili agli amministratori, tutte le volte in cui non abbiano

adeguatamente vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Ne consegue che la responsabilità dei sindaci è configurabile, ove ad essi sia addebitabile

una tale omissione, anche in caso di violazione, da parte degli amministratori, del divieto,

posto dall'art. 2449, primo comma, cod. civ., di intraprendere nuove operazioni in presenza di

una causa di scioglimento della società (Cass. 2624/00)

Infatti il controllo del collegio sindacale di una società per azioni non è circoscritto all'operato

degli amministratori, ma si estende a tutta l'attività sociale (come è lecito desumere dal

disposto di cui agli artt. 2403, 2405, 2377, secondo comma, cod. civ.), con funzione di tutela

non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali. Il

diverso rilievo causale di quanti (sindaci ed amministratori) abbiano concorso alla causazione

del danno, inteso come insufficienza patrimoniale della società, assume, poi, rilievo nei soli

rapporti interni tra coobbligati (ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di regresso), e non

anche nei rapporti esterni che legano gli autori dell'illecito al danneggiato (società, creditori

sociali, singoli soci e terzi), giusta il principio generale di solidarietà tra coobbligati di cui

all'art. 2055, primo comma, c.c. (sancito espressamente in materia di

responsabilità extracontrattuale, ma applicabile, altresì, in tema di responsabilità contrattuale,

quand'anche il danno derivi dall'inadempimento di contratti diversi, quand'anche

la responsabilità abbia, per alcuni dei danneggianti, natura contrattuale, e, per altri, natura

extracontrattuale), ribadito, con specifico riguardo ai sindaci della società, dall'art. 2407,

secondo comma, cod. civ., che esclude con riferimento ai danni cagionati ai soci, società,

creditori e terzi in genere la legittimità di una commisurazione percentuale della responsabilità

dei sindaci all'entità del loro concorso nella causazione dell'evento dannoso (Cass. 5287/98).

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale è evidente che il controllo dei sindaci non si

limita alla regolarità del bilancio, ma si estende anche alla gestione della società.

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Ai sindaci è solo preclusa la valutazione sulle scelte gestionali, fermo restando che tuttavia il

loro controllo si estende alla valutazione, non della convenienza economica della scelta, ma

circa il fatto che la scelta sia stata adottata dopo aver valutato le implicazioni che dalla stessa

derivano.

Tuttavia, qualora nonostante i rilievi dei sindaci gli amministratori proseguano nella scelta, ai

sindaci è preclusa ogni ulteriore reazione, in quanto la possibilità di ricorrere al Tribunale ex

art. 2409 c.c. sussiste solo nel caso di gravi irregolarità amministrative, irregolarità connotate

dal requisito dell’attualità del danno e non nelle ipotesi di censure di merito riguardante

l’opportunità o la convenienza economica di determinate operazioni compiute dagli

amministratori il cui comportamento può essere preso in considerazione solo ove vi sia una

violazione della legge o dell’atto costitutivo.

Il codice civile poi, disciplina i poteri dei sindaci in un’altra norma e cioè l’art. 2485 c.c.. Detto

articolo recita “quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente

comma [n.d.r: accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società]

il tribunale su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi

della causa di scioglimento”.

Ai sindaci cioè è attribuito il potere di ricorrere al Tribunale di fronte a grave inadempienze o

gravi omissioni degli amministratori.

Gli artt. 2409 e 2485 c.c. non prevedono alcuna responsabilità per i sindaci nel caso in cui i

predetti omettano di ricorrere al Tribunale. Peraltro, la responsabilità dei sindaci discende

dall’art. 2407 c.c. che impone ai sindaci un dovere di vigilanza sugli amministratori.

Fatta questa premessa si deve osservare che nel caso di specie nessuna responsabilità può

imputarsi ai sindaci, ii quali avevano esercitato il loro controllo in modo puntuale e preciso.

Come si è detto sopra, la responsabilità dei sindaci presuppone la responsabilità degli

amministratori: peraltro essi rispondono solo in quanto può essere ravvisata a loro carico una

violazione dell’obbligo di aver vigilato diligentemente.

Nel caso di specie, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, le operazioni nelle quali si è

ravvisato un inadempimento degli amministratori sono state individuate nel mancato

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pagamento da parte di Bertone spa della nota di credito, nel progetto Camper e nella

mancata adozione dei provvedimenti necessari nel momento in cui è venuta meno la

continuità aziendale, oltre che nel momento in cui il patrimonio netto diventava negativo.

Con riferimento al mancato pagamento della nota di credito, osserva il Collegio che i sindaci

non sono tenuti a verificare tutti i crediti non pagati, in quanto la verifica viene effettuata sulla

base di quanto indicato a bilancio, dove i creditori sono indicati per categorie e sulla base di

quanto illustrato nella nota integrativa. Nel caso di specie le verifiche dagli stessi effettuati

non avrebbero consentito di rilevare il mancato pagamento da parte di Bertone spa della

somma di € 749.640,00, tenuto conto che detta somma era ricompresa nella maggior somma

riguardante i crediti verso la controllante (cfr: doc. 11 Braja).

Pertanto nessuna responsabilità può ascriversi ai sindaci con riferimento a tale mancato

pagamento.

Quanto al progetto Camper, nel verbale del 18 gennaio 2007 il presidente del collegio

sindacale chiedeva che venissero predisposte analisi ulteriori sull’ammontare del capitale

circolante netto assorbito dall’iniziativa riguardante il progetto camper “in relazione

all’evolversi temporale degli impieghi connessi all’investimento e alla produzione da un lato e

del conseguimento dei ricavi di vendita dall’altro, tenuto conto dei tempi di incasso dei crediti

commerciali generati dal progetto”. In detta seduta il progetto non veniva approvato (cfr: doc.

13 M.J. Bertone).

E’ evidente che nessuna responsabilità può ascriversi ai sindaci, i quali avevano vigilato,

chiedendo notizie dettagliate con riferimento a detto progetto, notizie non fornite

dall’amministratore Barbara Bertone, la quale all’insaputa dei sindaci e dei consiglieri privi di

delega aveva continuato nel progetto, con costi notevoli.

Di “progetto camper” si tornava a discutere nel corso dell’adunanza in data 3 maggio 2007,

allorquando il Tutino, nel relazionare sull’incontro avuto con esponenti della Regione

Piemonte e dei sindacati, evidenziava che nell’incontro con le istituzioni si era prospettata la

continuazione dell’attività aziendale “partendo da un piano minimale, consistente

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sostanzialmente nella produzione di un camper e di un’autovettura di nicchia sportiva

eventualmente a motorizzazione BMW a marchio Bertone”.

Ed anche in tal caso i sindaci nella persona del Maugeri facevano constatare che “l’obiettivo

di salvaguardia dell’occupazione – per quanto socialmente rilevante – non può prescindere

da considerazioni circa la sostenibilità degli investimenti necessari per l’avvio di nuovi progetti

in termini di capitale fisso e di circolante netto, nonché la remuneratività di nuove produzioni”

(cfr: doc. 16 M.J. Bertone).

Ed anche tale progetto non era stato autorizzato, in quanto era stata concretamente

prospettata in tale adunanza la possibilità di presentare un concordato preventivo, nonostante

l’opposizione di Barbara Bertone.

Nessuna responsabilità può, dunque, ascriversi ai sindaci, avendo essi vigilato sulla gestione,

ponendo in essere tutte quelle condotte che sono previste dalla normativa e dalla diligenza.

Quanto alla sottoscrizione della proroga della Cassa Integrazione guadagni si è già detto che

i sindaci avevano avanzato le loro perplessità e, soprattutto, la proroga era stata sottoscritta

da Barbara Bertone nominata Direttore Generale dal presidente Ermelinda Cortese in

violazione dei poteri, circostanza questa fatta notare dal sindaco Donnet nella seduta del 22

maggio 2007 (cfr: doc. 17 M.J. Bertone).

Parimenti nessuna responsabilità può ascriversi ai sindaci per non aver vigilato sulla condotta

degli amministratori sotto il profilo contabile.

Premesso che il bilancio al 31.12.2005 non era censurabile per cui nessuna responsabilità

può essere imputata ai sindaci, con riferimento al bilancio al 31.12.2006 i sindaci chiedevano

che fossero svalutate le immobilizzazioni immateriali (cfr: doc 17 cit.).

Infatti nella seduta in data 22 maggio 2007 il Braja faceva notare che la situazione

dell’azienda era segnata da molto tempo dalla grave incertezza sulla possibilità di conseguire

una continuazione dell’attività aziendale non effettuando produzioni industriali da molti mesi e

quindi suggeriva di svalutare i beni dell’attivo. A sua volta il sindaco Donnet evidenziava che

la situazione di estrema difficoltà portava ad escludere la prosecuzione dell’attività industriale

e che qualora Bertone spa avesse messo a disposizione delle risorse, queste avrebbero

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dovuto essere “destinate al ripianamento dei debiti nel quadro di una procedura concorsuale,

esclusa ogni possibilità di impiego delle stesse a sostegno dell’avvio di nuovi programmi

aziendali”.

E tale controllo era continuato anche dopo la nomina di Ermelinda Cortese quale

amministratore unico.

Infatti, nel verbale della riunione del collegio sindacale del 9 luglio 2007 (cfr: doc. 40 Braja)

emerge che i sindaci avevano verificato minuziosamente il bilancio dando, altresì, atto che

l’opinione della società di revisione secondo cui non era possibile esprimere un parere a

causa degli effetti connessi alle incertezze sulla continuazione dell’attività della società come

azienda in funzionamento non impediva di dare una valutazione sul bilancio.

Tale valutazione era corretta, come emerge anche dalla CTU, in quanto l’unica censura del

CTU riguarda il fatto che già il bilancio al 31.12.2005 avrebbe dovuto effettuare delle

svalutazioni, opinione questa non condivisa.

Nel verbale 12 luglio 2007 (cfr: doc. 41 Braja) i sindaci davano atto dell’ulteriore perdita

maturata dal 1 gennaio al 30 giugno 2007 evidenziando che la perdita non coperta era di €

14.913.022,00, superiore al terzo del capitale società e redigevano per l’assemblea dei soci

una relazione di osservazioni ex art. 2446 c.c..

In tale relazione il collegio sindacale proponeva la riduzione del capitale sociale in misura

corrispondente alle perdite accertate al 30 giugno 2007,. incluso un modesto accantonamento

a riserva per conguaglio di arrotondamento del valore nominale delle azioni nonché una

ricapitalizzazione della società “che assicuri la sua capacità di continuità nell’attesa di altri

sviluppi inerenti la possibilità di svolgimento dell’attività sociale”.

Il collegio sindacale effettuava non solo controlli trimestrali, ma anche infratrimestrali,

monitorando la situazione della società dopo la perdita del patrimonio netto.

Infatti con lettera in data 3 ottobre 2007 la Cortese era stata invitata a presenziare alla

riunione del 5 ottobre 2007 (cfr: doc. 16 Braja) al fine di adottare i provvedimenti del caso.

Nella lettera si evidenziava che la situazione relativa al 31 agosto 2007 presentava una

perdita superiore all’ammontare del capitale sociale ed indicava le alternative possibili,

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consistenti o nel versamento da parte dei soci a copertura delle perdite ovvero nel provvedere

ad una riunione dell’assemblea degli azionisti per adottare i provvedimenti di legge.

E nel corso della riunione i sindaci evidenziavano che in caso di mancata copertura delle

perdite si sarebbe verificata la fattispecie di lo scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484

primo comma n. 4 c.c..

Successivamente nella riunione del 31 ottobre 2007 (cfr: doc. 17 Braja) i sindaci rilevavano

che al 30 settembre la situazione patrimoniale ed economica della società fornita dal direttore

generale Barbara Bertone presentava un’eccedenza di perdita non coperta da capitale e

riserve per € 1.876.022,00 a cui doveva aggiungersi un ulteriore incremento al 31 ottobre

2007 per € 1.099.981,00 e pur tenendo conto del versamento effettuato dalla Cortese la

perdita non coperta da capitale e riserve era pari ad € 976.003,00.

Segnalavano quindi la necessità di un ulteriore versamento soci ovvero di convocare

l’assemblea per coprire le perdite, atteso che in caso contrario si sarebbe verificata una

causa di scioglimento della società.

Pertanto, in data 2 novembre inviavano una lettera all’amministratore unico della società

facendo presente che ove la predetta avesse omesso di provvedere, i sindaci avrebbero

presentato istanza al Tribunale di Torino per l’accertamento delle cause di scioglimento della

società.

Nel corso dell’assemblea in data 19 novembre 2007 (cfr: doc. 56 att) i soci decidevano di

presentare istanza di concordato.

A fronte di un nuovo ripensamento della Cortese i sindaci si dimettevano.

Infine il 7 gennaio 2008 (cfr: doc. 21 Braja) i sindaci, che pur essendo dimissionari non erano

stati sostituiti, prendevano atto che nel mese di dicembre era stato aperto il procedimento per

la dichiarazioni del fallimento della società e pertanto non sarebbe stato più necessario

ottemperare al disposto degli artt. 2484 e 2485 c.c., in presenza di un procedimento di ben

maggiore rilevanza in merito alla determinazione della cessione della sopravvivenza della

società.

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Nessuna responsabilità può ascriversi ai sindaci per mancato controllo, in quanto alla luce

delle precedenti argomentazioni il controllo dei sindaci era stato puntuale e preciso.

Sul punto si deve per completezza osservare che contrariamente a quanto asserito dalla

difesa Braja a pag. 57 della comparsa conclusionale la perdita del capitale sociale e del

patrimonio netto era stata immediatamente percepita dai sindaci alla luce della lettura dei

verbali delle riunioni del C.d.A e del collegio sindacale sopra indicate.

Non era necessario che il CTU indicasse un momento posteriore al maturare della perdita del

patrimonio netto, predisponendo la società relazioni mensili che consentivano di accertare

nell’immediatezza la situazione (significativo è il fatto che nel verbale al 31 ottobre 2007 si dà

atto della perdita maturata dal 30 settembre al 31 ottobre 2007, come si è detto sopra).

Per quanto concerne gli ulteriori inadempimenti contestati agli amministratori osserva il

Collegio che se è vero che i sindaci non segnalavano l’approvazione tardiva dei bilanci al

31.12.2005 ed a 31.12.2006, avvenuta in entrambi i casi oltre il 30 giugno dell’esercizio

successivo, è, altresì, vero che tale irregolarità non comportava alcun danno alla società ai

soci ed ai creditori (a prescindere dal fatto che il ritardo era minimo).

Quanto alla nomina di Barbara Bertone quale direttore generale, detta nomina effettuata dalla

Cortese in violazione dello statuto, era ratificata dal consiglio di amministrazione. E’ vero che

la ratifica sarebbe stata invalida in quanto nella maggioranza era compreso il voto di Barbara

Bertone in conflitto di interessi, ma è altresì vero che tale inadempimento, pur esistente e pur

foriero di danni, che per il vero si erano già verificati avendo Barbara Bertone in data 16

maggio 2007 (e cioè prima della ratifica) sottoscritto la richiesta di proroga per la Cassa

Integrazione Guadagni, tuttavia non era così grave da comportare la segnalazione da parte

dei sindaci al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.

Infine quanto alla decisione di richiedere la proroga della CIGS, è vero che dalla stessa

derivava una danno per la società e che era stata posta in essere in un momento in cui era

venuta meno la capacità produttiva e la possibilità di proseguire la produzione industriale; è

altresì vero che si tratta di un unico atto di gestione censurabile non di per sé, come si è detto

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sopra, ma sostanzialmente dovuto perché gli amministratori non avevano posto in

liquidazione la società, né avevano proposto istanza per l’ammissione al concordato.

Per quanto concerne la mancata individuazione e nomina di un manager di alto profilo, in

mancanza di inadempimento degli amministratori per i motivi sopra evidenziati non sussiste la

responsabilità dei sindaci.

Parte attrice ha, inoltre, censurato la condotta degli amministratori e conseguentemente dei

sindaci per non aver posto in liquidazione la società in presenza di una causa di scioglimento

consistente nell’impossibilità di raggiungere l’oggetto sociale per il venir meno della capacità

produttiva.

Sebbene in base alle argomentazioni sopra evidenziate non sia condivisibile la ricostruzione

attorea secondo cui la capacità produttiva era venuta meno fin da inizio-metà 2005, certo è

che è emerso in modo chiaro che era venuta meno la capacità produttiva a fine marzo 2007,

quando cioè Fiat aveva comunicato di non avere intenzione a costruire una newco.

Si trattava di una situazione definitiva ed irreversibile, come d’altra parte fatto notare dagli

stessi sindaci nel corso delle adunanze del consiglio di amministrazione in data 4 aprile 2007,

3 maggio e 22 maggio 2007, nonostante le proposte di Barbara Bertone, proposte che non

erano suffragate da alcun piano industriale serio e da uno studio approfondito dei costi e

benefici ed erano fondate sul nulla, circostanza questa che ben era stata evidenziata dai

sindaci che avevano segnalato la necessità di approfondimento.

Ciò nonostante, a fronte dell’inerzia degli amministratori, i sindaci non avevano adottato i

provvedimenti previsti dall’art. 2485 c.c. cioè non presentavano istanza al tribunale al fine di

far accertare una causa di scioglimento.

Si tratta di accertare se tale condotta era censurabile.

Innanzi tutto osserva che Collegio che nessuna censura può essere imputata ai sindaci fino a

fine maggio 2007, in quanto nel verbale del 3 maggio 2007 la società aveva dato incarico allo

studio Weigmann e Tosetto per la predisposizione di un ipotesi di concordato, per cui in

presenza di tale alternativa i sindaci non erano tenuti a presentare istanza al Tribunale per far

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accertare la causa di scioglimento della società per impossibilità di raggiungere l’oggetto

sociale.

In data 6 giugno 2007 emergeva la volontà della maggioranza del C.d.A. di non dichiarare lo

scioglimento della società.

Peraltro ritiene il Collegio che considerato che i sindaci ancora avevano caldeggiato la

soluzione concorsuale (cfr: lettera Braja 25 giugno 2007) nessuna responsabilità può

imputarsi ai sindaci per non aver investito il Tribunale circa l’accertamento di una causa di

scioglimento, anche considerato che fino al verbale dell’assemblea ordinaria in data 27

giugno 2007 i soci ben avrebbero potuto deliberare di adire alla procedura di concordato.

Nelle more il sindaco Maugeri si dimetteva (cfr: doc. 2 Maugeri) per cui nessuna

responsabilità può, comunque, a lui essere imputabile.

Ora nessuna responsabilità può ascriversi ai sindaci, nonostante la responsabilità degli

amministratori per non aver depositato la richiesta di concordato, non ravvisandosi la

negligenza dei sindaci, anche in data successiva al 26 giugno 2007, allorquando l’assemblea

dei soci di Carrozzeria Bertone decideva di procrastinare la decisione all’esito della

predisposizione del bilancio che tenesse conto del valore delle immobilizzazioni immateriali,

considerato che la riunione successiva si era tenuta in data in data 25 luglio 2007 e

successivamente a novembre la società aveva deciso di presentare l’istanza di concordato,

sebbene poi la stessa non avesse avuto seguito per decisione personale della Cortese,

decisione che aveva comportato le dimissioni dei sindaci.

Non si ravvisa alcuna negligenza nell’omissione dei sindaci, quanto piuttosto la volontà di

rispettare le decisioni dell’assemblea, pur non condividendole.

Pertanto nessuna responsabilità è ascrivibile ai sindaci e, conseguentemente, la domanda

proposta nei loro confronti deve essere respinta.

*

c) La responsabilità degli amministratori di Bertone spa.

Parte attrice ha agito nei confronti degli amministratori di Bertone spa ai sensi degli art. 90

D.Lgs 270/99 e 2497 c.c.

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Ora, gli amministratori di Bertone spa evocati nel presente giudizio sono, come si è detto

sopra, Ermelinda Cortese, Barbara Bertone, Marie Jeanne Bertone, non essendo mai stati né

il Blandino, né il Tutino, amministratori della capogruppo.

Ciò posto si osserva quanto segue.

L’art. 90 D.lgs 270/99 recita “nei casi di direzione unitaria delle imprese del gruppo, gli

amministratori delle società che hanno abusato di tale direzione rispondono in solido con gli

amministratore della società dichiarata insolvente dei danni da questi cagionati alla società

stessa in conseguenza delle direttive impartite”.

A sua volta l’art. 2497 c.c. recita “1. Le società o gli enti, che esercitando attività di direzione e

coordinamento di società agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio od altrui in violazione

di corretta gestione imprenditoriale delle società medesime sono direttamente responsabili

nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della

partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata

all’integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta

mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero

integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. 2. Risponde in solido chi

abbia comunque preso parte al fatto lesivo e nei limiti del vantaggio conseguito che ne abbia

tratto beneficio pregiudizio per il pregiudizio arrecato alla redditività”.

Le due norme tutelano aspetti diversi in quanto la prima tutela il patrimonio della società ex

se, la seconda tutela i creditori ed i soci.

L’attività di direzione e coordinamento si distingue dall’attività di controllo e nella fattispecie

risulta in concreto sussistente.

Infatti sussiste l’attività di direzione e coordinamento quando la società capogruppo pone in

essere una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni

gestorie dell’impresa, cioè sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario,

industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali.

Parimenti la direzione unitaria è ravvisabile ogni qualvolta si ravvisi una serie di atti

teleologicamente diretti alla realizzazione dell’interesse alla produzione di nuova ricchezza

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(interesse imprenditoriale), appunto, della società o ente capogruppo che agisce (interesse

proprio) e/o delle società che vengono gestite (interesse altrui).

La dottrina ha ravvisato la direzione unitaria laddove vi fosse l’accentramento di funzioni

gestorie in seno alla capogruppo o l’elaborazione da parte della medesima di programmi

finanziari e produttivi di gruppo, cosicché l’esercizio della direzione unitaria significa che le

società controllate vengono usate come strumento della politica aziendale di gruppo,

mediante un accentramento presso la controllante di funzioni e strategie inerenti la gestione

delle controllate.

Per accertare se sussiste l’attività di direzione e coordinamento, rileva ogni atto e fatto che,

unito ad altri, possa configurare un’attività permanente e sistematica di incisione sulle scelte

gestorie della società subordinata, indipendentemente dalla sua legittimità.

Alla luce di tale principi elaborati dalla dottrina è evidente che Bertone spa esercitava nei

confronti di Carrozzeria Bertone un’attività di direzione unitaria, circostanza questa che si

desume dalla semplice lettura dei verbali di assemblea di Carrozzeria Bertone (cfr: doc. 21 M.

J. Bertone, doc. 59 att) da cui emerge che la capogruppo aveva inciso sulle scelte operative

della controllata, ma anche dalla lettura delle adunanze del C.d.A di Bertone spa e

precisamente quello in data 26 giugno 2007 (cfr: doc. 20 M.J. Bertone) ove la capogruppo di

fatto impediva ogni forma di ricapitalizzazione della controllata, nonché l’adozione da parte

della controllata di ipotesi di salvataggio quali la presentazione dell’istanza di ammissione al

concordato preventivo. Significativa a questo proposito è anche la delibera di assemblea di

Bertone spa in data 20 giugno 2007 (cfr: doc. 19 M.J. Bertone).

E tali decisioni erano prese esclusivamente nell’interesse proprio, in quanto decisioni diverse

avrebbero coinvolto Bertone spa nella necessità di garantire l’esecuzione del concordato con

il proprio patrimonio.

Le società che esercitano l’attività di direzione e coordinamento illegittima sono ritenute

direttamente responsabili nei confronti di soci e creditori della società su cui hanno esercitato

tale attività.

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Nel modello organizzativo della società di capitali, l’esercizio del potere di gestione è

competenza tipica degli amministratori, sicché la paternità dell’attività di direzione e

coordinamento è riconducibile agli amministratori della società esercente detta attività.

Non potrà, perciò, configurarsi una condotta antigiuridica e la responsabilità della capogruppo

senza che vi sia condotta antigiuridica e la responsabilità solidale di tutti gli amministratori, o

di alcuni di essi.

La valutazione della condotta degli amministratori della capogruppo deve essere effettuata ai

sensi dell’art. 2392 c.c. con la conseguenza che sussiste la responsabilità nel caso in cui gli

amministratori non agiscano in modo informato, con la consapevolezza dei doveri che la

gestione della società comporta e degli interessi da perseguire e preservare, contemperando

tutti gli interessi in gioco e ricercando l’equilibrio tra gli stessi.

Nel caso di specie dalla lettura dei verbali del C.d.A. Bertone spa ed anche dei verbali di

assemblea della predetta società emerge che gli amministratori, nel momento in cui

decidevano di continuare l’attività aziendale di una società ormai decotta, avevano agito non

nell’interesse della controllata, ma nell’interesse esclusivo della controllante e pertanto

sussiste una loro responsabilità per i danni patiti dalla società e dai creditori.

Con riferimento ai singoli amministratori, non è ravvisabile alcuna responsabilità di Marie

Jeanne Bertone, in quanto la predetta sia nel corso delle assemblee di Bertone spa in data 20

e 27 giugno 2007, sia nel corso del consiglio di amministrazione di Bertone spa in data 26

giugno si era opposta alla prosecuzione dell’attività, ritenendo doveroso intraprendere una

procedura concorsuale in modo da evitare che potessero derivare ulteriori costi e perdite,

mentre è ravvisabile la responsabilità di Ermelinda Cortese e Barbara Bertone per le

decisione assunte nei consigli di amministrazione.

Per completezza osserva il Collegio che, viceversa, nessuna responsabilità è imputabile alla

capogruppo per la creazione della newco, nè per aver stipulato il contratto di locazione, per la

vendita dei prototipi, né per l’acquisto da parte di Carrozzeria Bertone spa di Bertone

Engineering, alla luce delle considerazioni sopra espresse.

*

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7. Il danno

Il protrarsi dell’attività oltre il momento di erosione del patrimonio aveva comportato per la

società ed i creditori un danno per € 5.952.824,00, somma che considera già tutti gli oneri

che sarebbero comunque maturati anche a fronte di una procedura di liquidazione ovvero di

una procedura di concordato ed è comprensiva anche dei costi derivati dalla proroga della

CIGS, costi che sarebbero stati evitati qualora la società avesse tempestivamente deliberato

per l’ammissione al concordato preventivo.

La perdita del patrimonio netto, oltre a provocare un danno alla società, provocava un danno

ai creditori sociali, i quali non potranno trovare soddisfacimento nei beni della società.

Sul punto osserva il Collegio che il CTU ha correttamente determinato il danno, il quale non è

determinato dalla differenza tra attivo e passivo (differenza che sarebbe di gran lunga

superiore) a detta somma ed ha detratto i costi che sarebbero comunque maturati anche a

fronte di scelte alternative.

Sul punto non è condivisibile quanto argomentato dalla difesa del Pozzoli, in quanto

l’insinuazione al passivo di Bertone spa per la somma di € 15.000.000,00 non comporta

automaticamente il pagamento di detta somma, atteso che dovranno prima essere corrisposti

gli oneri prededucibili, quali le spese della procedura e poi i crediti privilegiati e non è certo

pacifico che il patrimonio di Bertone spa sia capiente per soddisfare anche i creditori

chirografari quale è Carrozzeria Bertone in A.S.

A ciò si aggiunga che anche nell’ipotesi in cui tale somma venisse corrisposta nella sua

integrità, Carrozzeria Bertone in A.S., considerati gli oneri prededucibili, non potrebbe

comunque far fronte al pagamento di tutti i creditori.

Oltre al danno ai creditori deve aggiungersi il danno che, pur avendo inciso solo

indirettamente sui creditori, ha subito la società.

Trattasi di un danno diretto della società, che gli amministratori avrebbero potuto evitare

qualora si fossero comportati diligentemente e così avessero agito nei confronti della

capogruppo per recuperare il credito e non avessero dato ingresso ai costi per il progetto

camper non autorizzato dal consiglio di amministrazione.

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Tali danni, quindi ammontano precisamente a € 749.600,00 per il mancato pagamento della

nota di credito e € 1.058.303,00 derivanti dalle perdite del progetto Camper

Il danno complessivo ammonta, quindi, ad € 7.760,727,00.

Tali danni sono così imputabili:

• € 1.058.303,00 derivanti dalle perdite del progetto Camper, a Barbara Bertone e

Ermelinda Cortese. Tra le stesse la responsabilità si considera paritaria al 50% (e quindi €

529.151,50 ciascuna);

• € 749.600,00 per il mancato pagamento della nota di credito ed € 1.300.807,00, per i

costi che la società avrebbe potuto evitare per la CIGS, qualora avesse tempestivamente

deliberato per l’ammissione al concordato preventivo (e cosi in totale 2.050.407,00) a Barbara

Bertone, Ermelinda Cortese quali amministratori della società Carrozzeria Bertone, nonché

quali amministratori di Bertone spa. Circa la ripartizione tra le predette si ritiene di imputare

un terzo a Barbara Bertone (€ 683.469,00), un terzo ad Ermelinda Cortese (€ 683.469,00) ed

un terzo (€ 683.469,00) alle predette quali amministratori di Bertone spa, in solido con la

predetta società nei cui confronti la somma è richiesta in altro giudizio ai sensi dell’art. 2055

c.c. nella percentuale di un terzo ciascuno e, quindi, € 227.823,00;

• € 4.652.017,00 a Ermelinda Cortese quale amministratore della società Carrozzeria

Bertone nonché alla predetta ed a Barbara Bertone quali amministratori di Bertone spa, per la

prosecuzione dell’attività sociale ( al netto del danno relativo alla CIGS, considerato supra a

parte). Ai sensi dell’art. 2055 c.c. detta somma deve essere ripartita nella percentuale del

50% a carico di Ermelinda Bertone (€ 2.326.008,50) e per la somma del 50% a carico della

predetta e di Barbara Bertone quali amministratori di Bertone spa, in solido con la stessa

Bertone spa (€ 2.326.008,50). La quota imputabile a Barbara Bertone ed Ermelinda Cortese

quali amministratori di Bertone spa ed alla stessa Bertone spa deve essere ripartita tra i

predetti in egual misura ai sensi dell’art. 2055 c.c., avendo stesse dato lo stesso contributo

causale e, quindi, 775.336,17 ciascuno.

Quindi ai fini della ripartizione tra condebitori solidali la somma complessivamente imputabile

a Barbara Bertone deve essere determinata nella somma di € 2.215.779,67 (di cui €

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529.151,50 relativa al “progetto Camper”; € 683.469,00 relativa alle censure per mancato

pagamento della nota di credito e proroga per la CICG come amministratrice Carrozzeria

Bertone; € 227.823,00 per le stesse ragioni ma quale amministratrice di Bertone s.p.a.; €

775.336,17 relativa ai danni provocati quale amministratrice di Bertone spa, per la

prosecuzione dell’attività sociale in data successiva alla perdita del patrimonio netto).

La somma imputabile a Ermelinda Cortese ammonta a € 4.541.788,17 (di cui € 529.151,50

relativa al “progetto Camper”; € 683.469,00 relativa alle censure per mancato pagamento

della nota di credito e proroga per la CICG, come amministratrice Carrozzeria Bertone; €

227.823,00 per le stesse ragioni ma quale amministratrice di Bertone s.p.a.; € 2.326.008,50

relativa ai danni derivati per la prosecuzione in data successiva alla perdita del patrimonio

netto quale amministratrice di Carrozzeria Bertone ed € 775.336,17 relativa agli stessi danni

provocati quale amministratrice di Bertone spa).

Poiché nei confronti della procedura e dei creditori Barbara Bertone ed Ermelinda Cortese

sono solidalmente responsabili, la somma imputabile a Barbara Bertone in solido con

Ermelinda Cortese ammonta ad € 4.431.559,34 e la somma imputabile alla sola Ermelinda

Cortese ad € 2.326.008,50.

Non possono invece essere tenute al pagamento dell’ulteriore somma di € 1.003.159,17,

trattandosi della quota gravante sul debitore transigente, che, sulla base delle argomentazioni

sopra espresse, deve essere sottratta dalla responsabilità solidale e dei debitori non

transigente.

E’ irrilevante sul punto che la transazione avesse ad oggetto una maggior somma, in quanto

la detrazione deve riguardare solo il debito del debitore transigente, accertato incidenter

tantum in detto giudizio.

Sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, trattandosi di debito di valore sono

dovuti rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale sulla somma via via, annualmente,

rivalutata, secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, dalla data della

domanda.

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Pertanto alla data della presente sentenza la somma imputabile solidalmente a carico di

Barbara Bertone ed Ermelinda Bertone ammonta a € 4.936.865,77 (di cui € 211.352,44 per

interessi ed € 293.944,99 per rivalutazione monetaria) e la somma imputabile alla sola

Ermelinda Cortese ammonta ad € 2.601.168,62 (di cui € 111.791,91 per interessi ed €

163.368,21 per rivalutazione monetaria)

Parte attrice, poi, chiedeva il riconoscimento degli interessi anatocistici, ma gli stessi non

sono dovuti, trattandosi di debito di valore (Cass. Civ. 15.7.2005 n. 15023, 21.5.1996 n. 4071,

29.7.94 n. 7082).

*

8. Le domande di manleva

Le domande di manleva di Tutino, Marie Jeanne Bertone, Braja, Maugeri Donnet e Pozzoli

devono ritenersi assorbite.

Barbara Bertone pur dichiarando di voler chiamare in causa gli Assicuratori Lloyd’s of London

al fine di essere garantita in caso di soccombenza non li citava in giudizio e pertanto la sua

domanda deve ritenersi rinunciata.

Ermelinda Cortese chiamava in giudizio Gracco De Lay Maria Clara, Abelli Davide Marcello,

Abelli Gabriele ed Antonella Ancarani al fine di essere manlevata.

La domanda è palesemente infondata.

Infatti i predetti erano soci di minoranza in Bertone spa e la signora Gracco De Lay aveva una

partecipazione pari al 2% in Carrozzeria Bertone.

Tuttavia sia in Bertone spa, che in Carrozzeria Bertone le decisioni, anche in sede di

assemblea, venivano adottate dalla maggioranza, facente capo alla famiglia Bertone ed alla

stessa Ermelinda Cortese. I predetti in quanto soci non avevano alcuna possibilità di incidere

sulla vita della società.

Non solo ma Abelli Gabriele ed Abelli Marcello non avevano mai fatto parte del consiglio di

amministrazione né di Bertone spa, né di Carrozzeria Bertone.

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Ed Antonelli Ancarani e Maria Clara Gracco De Lay avevano rassegnato le loro di missioni

dalla società Carrozzeria Bertone spa e dalla società Bertone spa fin dall’11 luglio 2005 (cfr:

doc. 2 Gracco de Lay). In tale lettera le stesse segnalavano che:

“la situazione di oggettiva difficoltà di mercato a nostro avviso, come più volte ribadito

dovrebbe essere affrontata individuando all’esterno dei manager di altro profilo professionale

con specifiche conoscenze nel settore automobilistico, in grado di affrontare e gestire con

motivazioni esclusivamente di natura manageriale il gruppo aziendale, lasciando quindi alle

spalle i numerosi litigi e contrasti al momento in essere nell’ambito della famiglia Bertone che

creano incertezze e danni di immagine, soprattutto verso l’esterno alle società del gruppo.

La mancata individuazione di una figura sostitutiva del dott. Cena ed il soprassedere, a

quanto ci consta nella ricerca di un’analoga figura all’esterno della famiglia, ci vede, quindi in

disaccordo sulle modalità di gestione delle società del gruppo”

Inoltre la signora Gracco De Lay in sede di assemblea di Carrozzeria Bertone in data 27

giugno 2007 (cfr: delibera citata) proponeva l’azione di responsabilità nei confronti dell’organo

amministrativo della società e deliberava affinché la società facesse ricorso alle procedure

concorsuali.

E nel corso dell’assemblea di Bertone spa in data 20 giugno 2007 i predetti terzi chiamati

invitavano gli amministratori della Bertone spa non effettuare alcuna delibera di cessione di

beni e/o finanziamenti o rilascio di garanzie a favore della Carrozzeria Bertone in

considerazione della situazione economico-finanziaria della stessa ed a far cessare la

prosecuzione dell’attività di Carrozzeria Bertone.

Infine la Gracco De Lay aveva impugnato la delibera assembleare 25 luglio 2005, aveva

proposto ricorso ex art. 2409 c.c. al Tribunale al fine di ottenere la nomina di un commissario

giudiziale di Bertone spa ed aveva proposto azione di responsabilità nei confronti degli

amministratori di Bertone spa.

Pertanto non solo non è ravvisabile alcuna responsabilità dei terzi chiamati, ma i predetti a

causa della condotta di Ermelinda Cortese (e Barbara Bertone) si sono visti depauperare il

proprio patrimonio mobiliare, considerando che la prosecuzione dell’attività di Carrozzeria

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Bertone spa aveva comportato la perdita non solo del capitale sociale, ma anche del

patrimonio della predetta.

Alla luce di tali argomentazioni, Ermelinda Cortese nei confronti dei terzi chiamati deve

essere condannata per lite temeraria, tenuto conto che la domanda di manleva nei confronti

dei predetti è stata proposta se non con dolo, certamente con colpa grave, ben essendo

consapevole la Cortese che nessuna responsabilità poteva essere posta a loro carico poiché

essi avevano cercato con tutti i mezzi a loro disposizione, senza riuscirvi, di bloccare la sua

condotta della Cortese che aveva comportato il tracollo della società.

La liquidazione del danno viene equitativamente determinata in misura pari alle spese di

causa.

*

9. L’ammissibilità dell’intervento di Bertone spa in liquidazione

Nel presente giudizio interveniva Ernesto Ramojno quale liquidatore di Bertone spa in

liquidazione il quale chiedeva di respingere le domande della procedura.

A sostegno delle proprie domande assumeva che la società Bertone spa era azionista al

99,94% del capitale sociale di Carrozzeria Bertone spa ed aveva approvato unitamente agli

altri soci, Ermelinda Bertone e Maria Clara Gracco De Lay tutti i bilanci all’unanimità sino al

31.12.2005 e con il solo voto contrario di Maria Clara Gracco De Lay il bilancio al 31.12.2006

e che la società Carrozzeria Bertone spa, i suoi amministratori ed i Sindaci erano immuni da

colpe ed avevano subito la crisi del settore. Asseriva, poi, che le valutazioni erano ex post e

non risultavano provate.

A prescindere dalla infondatezza delle argomentazioni dell’interveniente, alla luce delle

conclusioni di cui sopra, osserva il Collegio che le domande sono inammissibili alla luce di un

duplice ordine di argomentazioni.

In primo luogo la liquidazione disposta con rogito notaio dott. Giandomenico Bonito in data 24

novembre 2008, veniva revocata in data 24 novembre 2008.

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E’ se è vero che i soci dissenzienti al momento della declaratoria dello stato di insolvenza

erano ancora in termini per impugnare detta delibera di revoca della liquidazione, è altresì

vero che la delibera, in assenza di impugnazione era efficace.

In secondo luogo in quanto ai sensi dell’art. 2394 bis c.c. in caso di amministrazione

straordinaria la legittimazione spetta al commissario straordinario.

Pertanto i poteri di rinuncia e transazione in riferimento all’azione di responsabilità che gli artt.

2393 c.c. e 2393 bis c.c. attribuiscono ai soci (qualora l’azione sia dagli stessi proposta) ed

alla società, nel caso di specie potevano essere esercitati esclusivamente dal commissario

straordinario.

Nel caso di specie l’intervento era stato proposto da un socio di Carrozzeria Bertone spa che

non aveva neppure proposto l’azione di responsabilità.

Né Bertone spa potrebbe rinunciare alla domanda proposta nell’interesse dei creditori ai sensi

dell’art. 2497 c.c.

Pertanto l’intervento è inammissibile e lo sono altresì le domande proposte dall’interveniente.

La condotta dell’interveniente può considerarsi temeraria ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c.

avendo l’interveniente agito in giudizio con colpa grave. La liquidazione del danno viene

equitativamente determinata in misura pari alla liquidazione delle spese di causa.

*

10. Le spese di causa

Parte attrice è risultata soccombente nei confronti degli amministratori Vincenzo Tutino,

Michele Blandino e Marie Jeanne Bertone, nonché dei sindaci Alessandro Braja, Alberto

Donnet, Claudio Maugeri e Giuseppe Pozzoli.

Pertanto conformemente ai principi di soccombenza le spese sostenute da questi ultimi

devono essere posti a carico di parte attrice.

Per quanto concerne le società assicurazioni chiamate dai predetti si deve osservare che

secondo la costante interpretazione della giurisprudenza attesa la lata accezione con cui il

termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese

processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a

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carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi

sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore

non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a

carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora

l'iniziativa del chiamante si riveli infondata (Cass. 7431/12, 8363/10).

Nel caso di specie, le difese di Allianz e Fondiaria Sai non avevano contestato l’operatività

della polizza e conseguentemente le spese di causa vengono poste a carico dell’attrice.

Per quanto concerne le difese di Chartis Europe sa, Zurich Insurance PLC, Assicurazioni

Lloyd’s of London le stesse avevano contestato l’operatività della polizza. Le censure ed

eccezioni formulate, alla luce della particolarità delle clausole, in alcuni casi complesse e di

dubbia interpretazione, consentono di ravvisare complessità quei gravi motivi per

compensare le spese tra i convenuti chiamanti ed i terzi chiamati.

Parte attrice risulta poi parzialmente vittoriosa nei confronti di Barbara Bertone ed Ermelinda

Bertone sia quali amministratrici di Carrozzeria Bertone spa, sia quali amministratrici di

Bertone spa. Tuttavia la importante soccombenza in punto quantum dell’attrice consente di

ritenere che le spese debbano essere compensate nella percentuale del 50% ponendo il 50%

a carico di Barbara Bertone ed Ermelinda Cortese.

Per quanto concerne le spese di causa sostenute dai terzi chiamati Antonella Ancarani, Maria

Clara Gracco De Lay, Davide Marcello Abelli e Gabriele Abelli, la soccombenza di Ermelinda

Cortese nei loro confronti comporta che le spese di causa debbano essere poste a carico di

Ermelinda Cortese, la quale deve essere condannata anche per lite temeraria nei confronti

dei predetti. Il danno può essere determinato in misura pari alle spese di causa.

Conformemente al principio di soccombenza Ernesto Ramojno in qualità di liquidatore di

Bertone spa in liquidazione deve essere tenuto al pagamento delle spese di causa sostenute

da parte attrice, oltre che al risarcimento del danno per lite temeraria, in misura pari alle

spese di causa .

I compensi professionali, considerato il grado di difficoltà della causa, l’entità delle attività

processuali svolte, la natura e la complessità delle questioni trattate ed il pregio dell’opera, ai

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sensi del DM 140/12 possono essere liquidati applicando ai valori medi previsti dallo

scaglione precedente ad € 1.500.000,00 un aumento del 60% (e, quindi, € 32.400,00) per

quanto concerne le spese liquidate a favore dei convenuti vittoriosi e del 60% per le voci “fase

di studio”, “fase introduttiva”, “fase decisoria” e 100% per la voce “fase istruttoria per quanto

concerne le spese a favore di parte attrice (e così € 34.560,00).

Per quanto concerne i terzi chiamati gli importi congrui vengono determinati in € 30.375,00

(con un aumento del 50% sui valori medi).

A tali somme devono aggiungersi le spese

Le spese di CTU devono essere poste a carico di parte attrice nella percentuale di 1/3 ed a

carico dei convenuti soccombenti nella percentuale dei 2/3.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI TORINO,

definitivamente pronunciando;

respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione,

nel contraddittorio delle parti;

1. dichiara tenute e condanna Bertone Barbara e Ermelinda Cortese Bertone in solido tra

loro al pagamento in favore di CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs

270/1999, della somma di € 4.936.865,77, oltre a interessi legali dalla data della sentenza al

saldo;

2. dichiara tenuta e condanna Ermelinda Cortese Bertone al pagamento in favore di

CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs 270/1999, della ulteriore somma di

€ 2.601.168,00, oltre a interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

3. accerta che la somma capitale imputabile a Barbara Bertone ammonta ad

2.215.779,67 oltre accessori e la somma capitale imputabile a Ermelinda Cortese Bertone

ammonta ad € 4.541.788,17 oltre accessori;

4. respinge la domanda proposta da CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D.

Lgs 270/1999 nei confronti di Michele Blandino, Vincenzo Tutino, Marie Jeanne Bertone,

Alessandro Braja, Alberto Donnet, Claudio Maugeri e Giuseppe Pozzoli;

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5. respinge la domanda di manleva proposta da Ermelinda Cortese Bertone nei confronti

di Antonella Ancarani, Maria Clara Gracco De Lay, Davide Marcello Abelli e Gabriele Abelli ;

6. dichiara inammissibile la domanda proposta da Ernesto Ramojno quale liquidatore di

BERTONE SPA in LIQUIDAZIONE;

7. dichiara assorbita la domanda di manleva proposta dai convenuti Marie Jeanne

Bertone e Vincenzo Tutino nei confronti di ASSICURATORI LLOYD’S OF LONDON quali

sottoscrittori della polizza n. 10022783V;

8. dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da Alessandro Braja nei confronti

di ALLIANZ SPA;

9. dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da Alberto Donnet nei confronti di

ZURICH INSURANCE PLC e FONDIARIA-SAI SPA;

10. dichiara assorbite tutte le domande proposte da Giuseppe Pozzoli nei confronti di

CHARTIS EUROPE SA;

11. dichiara tenute e condanna Barbara Bertone e Ermelinda Cortese Bertone al

pagamento in favore di CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs 270/1999

delle spese processuali, che liquida in complessive € 18.280,00 (pari al 50% della somma di

€ 36.560,00, di cui € 2.000,00 per spese), oltre a CPA ed IVA come per legge;

12. dichiara tenuto e condanna Ernesto Ramojno quale liquidatore di BERTONE SPA in

LIQUIDAZIONE al pagamento in favore di CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2

D. Lgs 270/1999 delle spese processuali, che liquida in complessivi € 36.560,00 (di cui €

2.000,00 per spese) oltre a CPA ed IVA come per legge;

13. dichiara altresì tenuto e condanna Ernesto Ramojno quale liquidatore di BERTONE

SPA in LIQUIDAZIONE al pagamento in favore di CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex

art. 2 D. Lgs 270/1999 della somma di € 36.560,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c.;

14. dichiara tenuta e condanna CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs

270/1999 al pagamento in favore di Michele Blandino delle spese processuali, della somma di

€ 33.400,00 (di cui € 1.000,00 per spese) oltre a CPA ed IVA come per legge;

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15. dichiara tenuta e condanna CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs

270/1999 al pagamento in favore di Vincenzo Tutino delle spese processuali, che liquida in

complessivi € 33.400,00 (di cui € 1.000,00 per spese), oltre a CPA ed IVA come per legge;

16. dichiara tenuta e condanna CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs

270/1999 al pagamento in favore di Marie Jeanne Bertone delle spese processuali, che

liquida in complessivi € 33.400,00 (di cui € 1.000,00 per spese), oltre a CPA ed IVA come per

legge;

17. dichiara tenuta e condanna CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs

270/1999 al pagamento in favore di Alessandro Braja delle spese processuali, che liquida in

complessive € 33.400,00 (di cui € 1.000,00 per spese) oltre a CPA ed IVA come per legge;

18. dichiara tenuta e condanna CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs

270/1999 al pagamento in favore di Alberto Donnet delle spese processuali, che liquida in

complessivi € 33.400,00 (di cui € 1.000,00 per spese), oltre a CPA ed IVA come per legge;

19. dichiara tenuta e condanna CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs

270/1999 al pagamento in favore di Claudio Maugeri delle spese processuali, che liquida in

complessivi € 33.400,00 (di cui € 1.000,00 per spese), oltre a CPA ed IVA come per legge;

20. dichiara tenuta e condanna CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs

270/1999 al pagamento in favore di Giuseppe Pozzoli delle spese processuali, che liquida in

complessivi € 33.400,00 (di cui € 1.000,00 per spese), oltre a CPA ed IVA come per legge;

21. dichiara tenuta e condanna CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs

270/1999 al pagamento in favore di ALLIANZ SPA delle spese processuali, che liquida in

complessivi € 30.875,00 (di cui € 500,00 per spese), oltre a CPA ed IVA come per legge;

22. dichiara tenuta e condanna CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs

270/1999 al pagamento in favore di FONDIARIA SAI SPA delle spese processuali, che

liquida in complessivi € 30.875,00 (di cui € 500,00 per spese), oltre a CPA ed IVA come per

legge;

23. dichiara integralmente compensate le spese tra Alberto Donnet e ZURICH

INSURANCE PLC;

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24. dichiara integralmente compensate le spese di causa tra Giuseppe Pozzoli e

CHARTIS EUROPE SA;

25. dichiara integralmente compensate le spese di causa tra i convenuti Vincenzo Tutino e

Marie Jeanne Bertone ed i terzi chiamati ASSICURATORI LLOYD’S OF LONDON quali

sottoscrittori della polizza n. 10022783V;

26. dichiara tenuta e condanna Ermelinda Cortese Bertone al pagamento in favore di

Antonella Ancarani, Maria Clara Gracco De Lay, Davide Marcello Abelli E Gabriele Abelli

delle spese processuali che liquida in complessivi € 30.875,00 ( di cui € 500,00 per spese)

oltre IVA e CPA come per legge;

27. dichiara tenuta e condanna Ermelinda Cortese Bertone al pagamento in favore di

Antonella Ancarani, Maria Clara Gracco De Lay, Davide Marcello Abelli e Gabriele Abelli della

somma di € 30.875,00 ex art. 96 co. 1 c.p.c.;

28. pone le spese di C.T.U. così come liquidate dal G.I. a carico di parte attrice nella

percentuale di 1/3 ed a carico dei convenuti Barbara Bertone e Ermelinda Cortese Bertone

nella percentuale dei 2/3.

Così deciso dalla prima sezione civile nella camera di consiglio in data 21 dicembre 2012

IL PRESIDENTE

dott. Umberto SCOTTI

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.a Maria Dolores GRILLO

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