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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 Business School24 S.p.A. Data di approvazione 15/11/2018

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. … · MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 Business School24 S.p.A. Data di approvazione 15/11/2018

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,

GESTIONE E CONTROLLO

EX D. LGS. N. 231/2001

Business School24 S.p.A.

Data di approvazione 15/11/2018

2

Sommario

PARTE GENERALE ........................................................................................................................................... 6

DEFINIZIONI .......................................................................................................................................................... 7

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .......................................................................................................... 9

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ............................................................................................................. 9 I REATI PRESUPPOSTO .................................................................................................................................10 LE SANZIONI DEL DECRETO ..........................................................................................................................11 DELITTI TENTATI .......................................................................................................................................13 AUTORI DEI REATI .....................................................................................................................................13 PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE ...........................................................................13

2 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI BUSINESS SCHOOL 24 S.P.A. ...............................................................................................................................................................15

FINALITÀ DEL MODELLO .............................................................................................................................15 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO .......................................................................................................15 CENNI SULL’ATTIVITÀ SOCIALE E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA .......................................................................16 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ............................................................................................................18 L’ANALISI DEI RISCHI E IL CONCETTO DI RISCHIO ACCETTABILE ................................................................................18 REATI RILEVANTI PER BUSINESS SCHOOL24 S.P.A..............................................................................................19 DESTINATARI DEL MODELLO ........................................................................................................................20 MODIFICHE AL MODELLO E DOCUMENTAZIONE SIGNIFICATIVA AI FINI DELLA SUA APPLICAZIONE ....................................20 WHISTLEBLOWING ....................................................................................................................................21

3 L’ORGANISMO DI VIGILANZA .......................................................................................................................21

PREMESSA ..............................................................................................................................................21 NOMINA, COMPOSIZIONE, E REVOCA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA....................................................................22 FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA ..........................................................................................24 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L’O.D.V. ......................................................................................................27

3.4.1 La Relazione al CdA ..........................................................................................................................27 3.4.2 Le segnalazioni all’O.d.V. ..................................................................................................................27 3.4.3 Comunicazioni periodiche all’O.d.V ...................................................................................................28 3.4.4 Conservazione della documentazione ...............................................................................................29

DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE .................................................................................................29 MODELLO DI COMUNICAZIONE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA .............................................................................31

4 SISTEMA SANZIONATORIO DISCIPLINARE E CIVILISTICO...............................................................................32

LA FUNZIONE ED I PRINCIPI DEL SISTEMA SANZIONATORIO ....................................................................................32 LE VIOLAZIONI ..........................................................................................................................................32 LE SANZIONI ............................................................................................................................................33

4.3.1 Le misure nei confronti di Amministratori e Sindaci ...........................................................................33 4.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei Dipendenti ..........................................................................33 4.3.3 Le misure e le sanzioni nei confronti dei dirigenti ..............................................................................34 4.3.4 Risarcimento del danno ....................................................................................................................35 4.3.5 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali / commerciali con la

Società 35 IL TITOLARE DEL POTERE SANZIONATORIO ........................................................................................................35 IL REGISTRO .............................................................................................................................................36

PARTE SPECIALE ............................................................................................................................................37

STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE ............................................................................................................................38 LE REGOLE GENERALI ..............................................................................................................................................38 REGOLE GENERALI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI ESTERNALIZZATE ......................................................................40

1 SEZIONE “A” - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 DEL D. LGS. 231/2001) .......42

3

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ..................................................................................................................42 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI ...............................................................................................................43 LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI ..............................................................46 POTENZIALI AREE A RISCHIO .........................................................................................................................48

1.4.1 Le singole aree a rischio “dirette” .....................................................................................................48 1.4.2 Le singole aree a rischio “strumentali” ..............................................................................................49

ESEMPI DI CONDOTTE E DI COMPORTAMENTI ILLECITI .........................................................................................50 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ........................................................................................................51 PRINCIPI DI CONTROLLO E PROTOCOLLI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI REALIZZAZIONE DEI REATI ................................53

1.7.1 Vendita, organizzazione e erogazione di corsi "In-house" per aziende pubbliche; ...............................54 1.7.2 Progettazione master part time e master full time ............................................................................55 1.7.3 Selezione, valutazione e gestione amministrativa delle docenze (anagrafiche, fatturazione passiva,

note credito, rimborsi spese, ecc.); ................................................................................................................56 1.7.4 Selezione dei partecipanti a master full time e assegnazione borse di studio .....................................57 1.7.5 Selezione relatori di eventi;...............................................................................................................58 1.7.6 Richieste di patrocinio ad enti, associazioni e istituzioni ....................................................................59 1.7.7 Gestione iscrizioni ai master per soggetti che lavorano presso la Pubblica Amministrazione; .............59 1.7.8 Percezione di contributi pubblici per la realizzazione di eventi. ..........................................................59 1.7.9 Richiesta finanziamenti e contributi pubblici .....................................................................................60 1.7.10 Gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla P.A. richieste da norme legislative e

regolamentari ..............................................................................................................................................60 1.7.11 Gestione dei procedimenti giudiziari, anche attraverso l’ausilio di legali esterni ............................61 1.7.12 Gestione delle risorse e dei flussi finanziari ...................................................................................62 1.7.13 Ricerca, selezione e gestione amministrativa del personale...........................................................63 1.7.14 Gestione del processo di creazione, trattamento e archiviazione di documenti elettronici con valore

probatorio 64 1.7.15 Gestione degli accessi da e verso l’esterno ....................................................................................64

CONTRATTI..............................................................................................................................................64

2 SEZIONE "B" - REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL D. LGS. 231/2001) ..........................................................65

LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI ...............................................................................................................65 LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI ..............................................................67 POTENZIALI AREE A RISCHIO .........................................................................................................................68 ESEMPI DI CONDOTTE E DI COMPORTAMENTI ILLECITI .........................................................................................69 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ........................................................................................................70 PRINCIPI DI CONTROLLO E PROTOCOLLI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI REALIZZAZIONE DEI REATI ................................73

2.6.1 Predisposizione di documenti e comunicazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale e

finanziaria della Società, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche...............................................................74 2.6.2 Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività di impresa nelle scritture contabili e altri

adempimenti amministrativi e fiscali, ivi inclusa la gestione amministrativa delle transazioni con fornitori,

consulenti e clienti (fatturazione, recupero crediti, note credito, ecc.) ............................................................75 2.6.3 Gestione dei rapporti con i soci e con gli altri organi sociali ...............................................................76 2.6.4 Acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse su strumenti finanziari non quotati .76 2.6.5 Gestione delle risorse e dei flussi finanziari .......................................................................................77 2.6.6 Operazioni straordinarie e/o sul capitale; .........................................................................................78 2.6.7 Comunicazioni ad autorità pubbliche di vigilanza. .............................................................................78 2.6.8 Rilevazione e predisposizione di dati e informazioni gestionali sulla qualità dei master......................79 2.6.9 Utilizzo dei marchi relativi alle certificazioni qualità ..........................................................................79 2.6.10 Predisposizione di materiale informativo (marketing). ..................................................................80

CONTRATTI..............................................................................................................................................80

3 SEZIONE “B1” – REATI SOCIETARI: CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25-TER, 1 LETT. S-BIS DEL D. LGS. 231/2001) ..................................................................................81

LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI ...............................................................................................................81 LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI ..............................................................82 POTENZIALI AREE A RISCHIO .........................................................................................................................83

4

3.3.1 Le singole aree a rischio reato “dirette” ............................................................................................83 3.3.2 Le singole aree a rischio reato “strumentali” .....................................................................................83

ESEMPI DI CONDOTTE E COMPORTAMENTI ILLECITI .............................................................................................84 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ........................................................................................................85 PRINCIPI DI CONTROLLO E PROTOCOLLI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI REALIZZAZIONE DEL REATI ...............................86

3.6.1 Attività commerciali finalizzate alla vendita di servizi........................................................................87 3.6.2 Selezione, valutazione e gestione amministrativa delle docenze ........................................................88 3.6.3 Selezione dei partecipanti a master full time e assegnazione borse di studio .....................................89 3.6.4 Raccolta e acquisizione di sponsorizzazioni .......................................................................................90 3.6.5 Acquisto di servizi di marketing, di affitto, consulenze e di altri beni e servizi .....................................90 3.6.6 Richieste di patrocinio ad enti, associazioni e istituzioni ....................................................................91 3.6.7 Gestione delle partnership con le aziende e degli stage .....................................................................92 3.6.8 Gestione degli investimenti (capex) ..................................................................................................92 3.6.9 Altre attività a rischio per i reati di corruzione tra privati ..................................................................93

CONTRATTI..............................................................................................................................................93

4 SEZIONE “C”- REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL D. LGS. 231/2001) ............................................................................................................................................................95

LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI ...............................................................................................................95 LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI ..............................................................96 POTENZIALI AREE A RISCHIO .........................................................................................................................97 ESEMPI DI CONDOTTE E COMPORTAMENTI ILLECITI .............................................................................................97 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ........................................................................................................98 PRINCIPI DI CONTROLLO E PROTOCOLLI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI REALIZZAZIONE DEI REATI ................................99

4.6.1 Pianificazione ................................................................................................................................. 100 4.6.2 Attuazione e funzionamento .......................................................................................................... 100 4.6.3 Controllo e azioni correttive............................................................................................................ 102

CONTRATTI............................................................................................................................................ 103

5 SEZIONE “D” - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL D. LGS. 231/2001) ........................... 104

LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI ............................................................................................................. 104 LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI ............................................................ 105 POTENZIALI AREE A RISCHIO ....................................................................................................................... 106

5.3.1 Le singole aree a rischio reato “dirette” .......................................................................................... 106 5.3.2 Le singole aree a rischio reato “strumentali” ................................................................................... 106

ESEMPI DI CONDOTTE E COMPORTAMENTI ILLECITI ........................................................................................... 107 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ...................................................................................................... 108 PRINCIPI E PROTOCOLLI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI REALIZZAZIONE DEI REATI ................................................. 108

5.6.1 Attività commerciali finalizzate alla vendita di servizi...................................................................... 109 5.6.2 Raccolta e acquisizione di sponsorizzazioni ..................................................................................... 111 5.6.3 Acquisto di servizi di marketing, di affitto, consulenze e di altri beni e servizi ................................... 112 5.6.4 Negoziazione di strumenti finanziari non quotati ............................................................................ 113 5.6.5 Altre attività a rischio per i reati di corruzione tra privati ................................................................ 113

CONTRATTI............................................................................................................................................ 113

6 SEZIONE “E” - REATI INFORMATICI (ART. 24-BIS DEL D. LGS. 231/2001) ..................................................... 115

LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI ............................................................................................................. 115 LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI ............................................................ 116 POTENZIALI AREE A RISCHIO ....................................................................................................................... 117 ESEMPI DI CONDOTTE E DI COMPORTAMENTI ILLECITI ....................................................................................... 118 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ...................................................................................................... 119 PRINCIPI DI CONTROLLO E PROTOCOLLI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI REALIZZAZIONE DEI REATI .............................. 120 CONTRATTI............................................................................................................................................ 123

7 SEZIONE “F” - REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25-NONIES D. LGS. 231/2001) ............ 124

5

LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI ............................................................................................................. 124 LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI ............................................................ 126 POTENZIALI AREE A RISCHIO ....................................................................................................................... 127 ESEMPI DI CONDOTTE E DI COMPORTAMENTI ILLECITI ....................................................................................... 127 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ...................................................................................................... 128 PRINCIPI DI CONTROLLO E PROTOCOLLI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI REALIZZAZIONE DEI REATI .............................. 128

7.6.1 Progettazione e commercializzazione di master, corsi di formazione ed eventi ................................ 129 7.6.2 Gestione e utilizzo licenze software nell’attività d’impresa .............................................................. 130

CONTRATTI............................................................................................................................................ 130

8 SEZIONE “G” - REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES DEL D. LGS. 231/2001) ................... 131

LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI ............................................................................................................. 131 LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI ............................................................ 132 POTENZIALI AREE A RISCHIO ....................................................................................................................... 132

8.3.1 Le singole aree a rischio “dirette” ................................................................................................... 132 8.3.2 Le singole aree a rischio “strumentali” ............................................................................................ 133

ESEMPI DI CONDOTTE E DI COMPORTAMENTI ILLECITI ....................................................................................... 133 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ...................................................................................................... 133 PRINCIPI DI CONTROLLO E PROTOCOLLI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI REALIZZAZIONE DEI REATI .............................. 134

8.6.1 Selezione, valutazione e gestione amministrativa delle docenze ...................................................... 134 8.6.2 Selezione dei partecipanti a master full time e assegnazione borse di studio ................................... 135 8.6.3 Ricerca, selezione e gestione amministrativa del personale ............................................................. 136

CONTRATTI............................................................................................................................................ 137

9 ALTRI REATI ............................................................................................................................................... 137

6

PARTE GENERALE

7

Definizioni

� “Agenti”: si intendono i soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, a cui la Società ha

contrattualmente conferito l’incarico di agente, di rappresentanza commerciale o di procacciatore

di affari.

� “Autori”: si intendono tutte le persone che hanno rapporti giuridici con la Società e sono titolari

dei diritti morali sulle opere da loro realizzate e cedute alla Società.

� “Autorità”: si intendono gli organismi pubblici di vigilanza e/o controllo.

� “Beni Aziendali”: si intendono tutti i beni, materiali ed immateriali, la cui titolarità sia riferita e/o

riferibile BS24, in virtù di qualsivoglia titolo contrattuale.

� “BS” e “BS24”: si intende Business School24 S.p.A.

� “CCNL”: si intendono i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da Business School

S.p.A., nonché i Contratti Integrativi Aziendali.

� “C.d.A.”: Consiglio di Amministrazione.

� “Collaboratori” e “Docenti”: si intendono le persone fisiche che svolgono in favore di BS un

incarico di collaborazione autonoma coordinata e continuativa o occasionale, a progetto, senza

vincolo di subordinazione. Ai fini del Modello i Collaboratori sono equiparati ai Dipendenti.

� “Congiunti” o “Familiari”, si intendono i parenti e affini entro il secondo grado, i coniugi, i

conviventi di fatto e i loro parenti o affini entro il secondo grado.

� “Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”: D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità

giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"e successive modifiche ed

integrazioni.

� “Destinatari”: tutti i soggetti indicati al punto 2.7 del presente Modello.

� “Dipendenti”: quando non diversamente specificato, si intendono i soggetti che svolgono in favore

di BS una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione di BS con contratto a tempo

indeterminato o determinato. Nella definizione sono quindi inclusi a titolo esemplificativo e non

esaustivo i dirigenti, i quadri, i funzionari, gli impiegati e gli operai i cui rapporti di lavoro sono

regolati da un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). I lavoratori con contratto di

collaborazione autonoma, interinali, stagisti, pubblicisti, sono equiparati ai Dipendenti per ciò che

riguarda l’osservanza delle norme del Decreto.

� “Direzione”: si intendono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di

Amministrazione, l’Amministratore Delegato, i direttori generali e i dirigenti destinatari di procure

della Società.

� “Fornitori”: si intendono quei soggetti che forniscono a BS beni e/o servizi in virtù di accordi e/o

contratti.

� “Gruppo”: si intende Gruppo Palamon Capital Partners

� “Modello”: si intende il presente documento predisposto da BS, ai sensi dell’art. 6, comma I,

lettera e) del D. Lgs. 231/01.

� “Organi sociali”: si intendono gli Organi ed i soggetti che li compongono, cui è statutariamente

affidata la gestione, l’amministrazione, il controllo e la verifica di andamento della Società

(Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale).

8

� “Organismo di Vigilanza” o “O.d.V.”: si intende l’organismo interno di controllo, preposto alla

vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.

� “P.A.”: si intende la Pubblica Amministrazione.

� “Partners Commerciali”: si intendono le persone fisiche e giuridiche, di diritto pubblico o privato,

con le quali i Destinatari hanno in corso rapporti contrattuali o commerciali, anche occasionali.

� “Pubblici funzionari”: si intendono organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri,

dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di organismi di vigilanza o di

pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici a livello internazionale, statale

o locale.

� “Rappresentanti delle forze politiche”: si intendono le persone fisiche che abbiano posizioni o

cariche istituzionali nell’ambito di partiti e movimenti politici.

� “Società”: si intende Business School24 S.p.A., con sede legale in Via Monte Rosa n. 91, Milano.

� “Strumenti Finanziari”: si intende quanto definito dall’art. 1 del T.U.F.

9

1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

La responsabilità amministrativa

Il Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti, per la

commissione di reati da parte di persone fisiche che fanno parte della loro organizzazione. Questa

responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato o il fatto

illecito.

Il dibattimento ed il giudizio si svolgono secondo le norme del codice di procedura penale.

Con la definizione di ente sono indicate le persone giuridiche e, quindi, le società, nonché le associazioni

anche prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri

enti pubblici non economici nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale

Affinché si ravvisi la responsabilità amministrativa degli enti, i reati devono essere commessi nell’interesse

o a vantaggio dell’ente medesimo da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di

amministrazione o di direzione degli enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria

e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti stessi (cd.

soggetti in posizione apicale), ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei

soggetti sopra indicati (cd. soggetti sottoposti), nonché da soggetti che agiscono in nome e/o per conto

dell’ente.

La responsabilità amministrativa è distinta ed autonoma rispetto a quella delle persone fisiche che

commettono il reato, che sussiste anche qualora non sia identificato il responsabile del reato

L’ente non risponde se i reati sono stati commessi nell’interesse esclusivo delle persone che hanno agito o

nell’interesse di terzi.

La responsabilità dell’ente si configura qualora:

a) il fatto illecito sia stato commesso nell’interesse dell’ente, ovvero per favorire l’ente,

indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;

ovvero

b) il fatto illecito abbia portato un vantaggio all’ente a prescindere dall’intenzione di chi l’ha commesso.

Inoltre, la responsabilità dell’ente è estesa sia ai tentativi di reato sia, per gli enti aventi la sede principale

in Italia, ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato

commesso il fatto.

10

I reati presupposto

Ai sensi della disciplina dettata dal Decreto, gli enti possono essere ritenuti responsabili in relazione ai reati

tassativamente elencati nel medesimo D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, commessi

nel loro interesse o vantaggio da parte di soggetti in posizione apicale o soggetti sottoposti.

A tale proposito, la sezione III del Capo I del Decreto elenca le fattispecie di reato dalle quali può derivare

la responsabilità amministrativa degli enti, con la conseguenza che l’ente non può essere ritenuto

responsabile se il reato commesso da un soggetto apicale o sottoposto non è contemplato nel suddetto

elenco.

Negli anni successivi all’entrata in vigore del Decreto si sono susseguiti diversi interventi legislativi volti

ad ampliare il novero dei reati presupposto e ampliare il raggio d’azione della normativa.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, gli illeciti che possono determinare la responsabilità amministrativa degli

enti sono riconducibili alle seguenti categorie di reato:

• Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

• Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

• Reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, 1 lett. s-bis del

Decreto)

• Reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme sulla

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

• Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché

autoriciclaggio (art 25-octies del Decreto)

• Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

• Reati in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies del Decreto)

• Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

• Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di

riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

• Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater del

Decreto)

• Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)Reati di criminalità

organizzata (art. 24-ter del Decreto)

• Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità

giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

• Reati ambientali (art.25-undecies del Decreto)

• Reati contro l’industria ed il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

• Reati in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 delDecreto)

• Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del

Decreto)

11

• Reati transnazionali (art. 10 L. 16.3.2006 n. 146)

• Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ritenute rilevanti

per la Società sono indicate nelle relative Parti Speciali del Modello, unitamente al testo dell’articolo di

riferimento.

Le sanzioni del Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

a) Pecuniarie (art.10 – 12 del Decreto);

b) Interdittive (art.13 – 17 del Decreto);

c) Confisca (art.19 del Decreto);

d) Pubblicazione della sentenza (art.18 del Decreto).

a) Le sanzioni pecuniarie, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell’ente, sono

determinate dal giudice attraverso un sistema basato su “quote”.

L’importo della singola quota va da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00 e viene

fissato sulla base della situazione economica/finanziaria dell’ente, allo scopo di assicurare l’effettività della

sanzione. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

(1) della gravità del fatto;

(2) del grado della responsabilità dell’ente;

(3) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di

ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

− l´autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l´ente non ne ha

ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

− il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

− l´ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato

ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

− è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di

quello verificatosi.

Nel caso dei reati di abuso di mercato se il prodotto o il profitto dell’ente è di rilevante entità la sanzione è

aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.

b) Le sanzioni interdittive, che nei reati di maggior rilievo si applicano in aggiunta alle sanzioni

pecuniarie, sono:

12

− l’interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività;

− la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione

dell’illecito;

− il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un

pubblico servizio;

− l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già

concessi;

− il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle

seguenti condizioni:

− l’ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale,

oppure da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata

da gravi carenze organizzative;

− in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono temporanee e hanno una durata da 3 mesi a 2 anni, ma possono, in casi

eccezionali, essere applicate in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero,

qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell’ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da

far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si

procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelativamente applicate)

qualora l’ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

− abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia

efficacemente adoperato in tal senso;

− abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli

organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;

− abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

c) In merito alla confisca è previsto che il prezzo o il profitto del reato, con la sentenza di condanna, sia

sempre confiscato e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto

del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al

prezzo o al profitto del reato.

d) La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola

volta, per estratto o per intero a spese dell’ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza,

nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale. Può essere disposta quando l’ente

è condannato ad una sanzione interdittiva

13

Delitti tentati

Nell’ipotesi di commissione, nella forma del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni

pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da 1/3 alla

metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’ente impedisca volontariamente il

compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26 del Decreto).

Autori dei reati

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell’ente, possono

essere:

− soggetti in “posizione apicale”, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l’amministratore, il

direttore generale o il direttore di stabilimento, nonché le persone che, pur non essendo titolate a

rappresentare l’ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;

− soggetti “sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale”, ossia i lavoratori

dipendenti, o anche soggetti esterni all’ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la

direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali;

− soggetti terzi, che agiscono in nome e/o per conto dell’ente.

Presupposti di esclusione della responsabilità dell’Ente

Qualora il reato venga commesso da soggetti in “posizione apicale”(art.6 del Decreto), il Decreto presume

la responsabilità dell’ente, salvo che non venga dimostrato che:

a) “l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli

di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;

b) “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento

è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”;

c) “le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di

gestione”;

d) “non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo dotato di autonomi poteri di

iniziativa e di controllo”.

Per i reati commessi da soggetti “sottoposti”(art.7 del Decreto), l’ente può essere chiamato a rispondere

solo qualora si accerti che “la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi

di direzione o vigilanza”. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei

doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi

delegati).

L’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se “l’ente, prima della commissione del

reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a

prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

14

La mera adozione del Modello da parte dell’organo dirigente – che è da individuarsi nell’organo titolare

del potere gestorio, ovvero il Consiglio di Amministrazione – non è misura sufficiente a determinare

l’esonero da responsabilità dell’ente, essendo necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Secondo le disposizioni del Decreto, dunque, l’adozione e l’attuazione puntuale di un modello di

organizzazione idoneo, costituiscono l’adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da

esimente della responsabilità dell’ente.

Il Decreto indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e

controllo.

Per la prevenzione dei reati il modello deve:

– “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”;

– “prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni

dell’ente, in relazione ai reati da prevenire”, nonché “obblighi di informazione” nei confronti

dell’Organismo di Vigilanza;

– “individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di

reati”;

– “prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul

funzionamento e l’osservanza dei modelli”;

– “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel

modello”.

Con riferimento all’efficace attuazione del modello, si prevede:

– “una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative

violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nelle

attività”;

– l’introduzione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure

indicate nel modello”.

15

2 Adozione del Modello di organizzazione, gestione e

controllo da parte di Business School 24 S.p.A.

Finalità del Modello

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche,

“il Modello”) della Società rappresenta non solo uno strumento di prevenzione di eventuali reati, ma integra,

in quanto insieme di regole a cui gli esponenti aziendali sono tenuti ad uniformarsi, il sistema di controllo

interno della Società.

Pertanto, scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività

di controllo, da svolgersi anche e principalmente in via preventiva e tale da non poter essere violato se non

eludendone fraudolentemente le disposizioni.

Il Modello della Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

• determinare la consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che la

commissione di illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali comminabili nei loro stessi

confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all’azienda;

• ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto

le stesse sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali essa si attiene;

• consentire alla Società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire

tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Elementi fondamentali del Modello

Il presente Modello è parte integrante dei regolamenti aziendali e si pone come uno degli elementi

fondamentali del sistema di controllo interno della Società.

Il Modello è ispirato alle Linee guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo

elaborate da Confindustria, approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate al marzo 2014 e alle best practices

nazionali.

Il Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 08/11/2018.

I principali punti cardine su cui è fondato il sistema di controllo interno della Società oltre al presente

Modello, sono così sintetizzabili:

Sistema organizzativo e responsabilità: la Società è organizzata in modo da consentire lo sviluppo di una

sana attività di impresa, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dal C.d.A.. Ruoli e responsabilità,

resi noti a tutto il personale, sono tali da garantire l’assenza dell’identità soggettiva tra le attività operative

e quelle di autorizzazione e controllo, ciò anche sulla base della specifica preparazione del personale.

Sistema sanzionatorio: forma parte integrante e sostanziale del Modello il sistema disciplinare e il relativo

meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello.

16

Procedure: sono fondate sui principi di tracciabilità, coerenza e congruità delle transazioni e sul principio

di documentabilità del controllo effettuato. La Società è sensibile all’importanza della conservazione dei

dati e delle informazioni rilevanti contenute su supporti informatici o cartacei.

Codice Etico: il Codice Etico contiene l’insieme dei diritti, doveri e responsabilità nei confronti dei

portatori di interesse, tra cui i destinatari del Modello.

Comunicazione e formazione: la comunicazione dei valori e delle procedure operative avviene sia in modo

documentale, attraverso la pubblicazione e la diffusione del presente Modello e del Codice Etico, sia in

modo continuo tramite formazione sul campo dei Dipendenti e, ove necessario, dei Collaboratori per lo

svolgimento delle attività in conformità a norme e regolamenti vigenti. Sono previsti inoltre incontri

informativi per il management per eventuali aggiornamenti dei temi trattati dal Decreto e dal Modello.

Il Modello si compone di una Parte Generale e di una o più Parti Speciali.

La Parte Generale contiene i principi fondamentali del Modello applicabili alla Società nel suo complesso.

Le Parti Speciali identificano le aree di attività a rischio per ciascuna categoria di reati rilevante e

contengono i principi generali di comportamento, gli elementi di controllo applicati in relazione a ogni

processo sensibile con riferimento alle disposizioni delle procedure funzionali alla riduzione del rischio di

commissione di reato di volta in volta affrontati.

Cenni sull’attività sociale e sulla struttura organizzativa

In data 15 luglio 2017 Il Sole 24 Ore S.p.A. ha conferito il ramo di azienda della formazione alla società

Business School 24 S.p.A. partecipata, alla data di adozione del presente Modello, al 51% da Education

Acquisition Limited e al 49% da Il Sole 24 Ore S.p.A.

Business School è presente da oltre 25 anni sul mercato dell’education con un’offerta sempre più innovativa

e differenziata per rispondere alle esigenze di formazione di giovani neo laureati e di aggiornamento di

manager e professionisti di imprese pubbliche e private.

L’offerta formativa si caratterizza per essere un’offerta completa di formazione in aula, online e blended

con prodotti multimediali interattivi sui temi di economia, finanza, management e innovazione.

L’offerta formativa proposta è frutto di un processo di continua innovazione e aggiornamento.

Un’offerta che si contraddistingue per la alta qualità dei contenuti integrati con un network di eccellenza

attraverso le partnership con le più importanti realtà aziendali, finanziarie e istituzionali.

La Faculty è composta prevalentemente da docenti di estrazione aziendale italiani e internazionali

(manager, consulenti, operatori del settore) e da docenti universitari.

Sono esperti formatori nonché professionisti che collaborano da anni alle numerose attività della Business

School e che adottano una metodologia formativa fortemente orientata alla gestione pratica dei processi e

delle strategie aziendali.

Ogni programma formativo include inoltre numerose testimonianze di protagonisti illustri del business che

condividono esperienze di eccellenza e la concretezza di case histories nazionali e internazionali.

17

La Business School opera in tre sedi: Milano, Via Monte Rosa (sede principale) e presso la MUDEC

Academy; Roma, Corso Indipendenza.

L’attività di core business della Società si articola nelle seguenti linee di servizio:

• Business School: linea di prodotto dedicata ai master full-time, master part-time, corsi e-learning e corsi

in-house;

• Annual ed eventi: linea di prodotto dedicata all’organizzazione di conferenze annuali ed eventi

commissionati;

• Corsi di aggiornamento per professionisti: linea di prodotto dedicata alle esigenze di formazione e

aggiornamento di professionisti al fine dell’erogazione di crediti formativi.

Ogni anno si registrano numerose presenze tra giovani neo laureati, manager, professionisti e partecipanti

agli eventi in sede e sul territorio.

La direzione di Business School24 S.p.A., al fine di soddisfare la propria clientela con la progettazione e

l’erogazione dei servizi formativi altamente qualificati e nel rispetto dei requisiti legali cogenti, vuole

trasmettere a tutti i suoi collaboratori i seguenti principi fondanti la propria conduzione organizzativa:

• Orientamento ai bisogni del mercato – attenzione all’evoluzione dell’offerta formativa (analisi dei

bisogni), analisi del mercato dei competitors e di quanto in atto nelle aziende best in class, con

particolare attenzione al cambiamento degli scenari di mercato a livello mondiale o di mercato

domestico;

• Considerare l’azienda come sistema integrato – ovvero l’azienda si muove secondo logiche e strategie

integrate per le quali sono necessari cambiamenti organizzativi a cui si deve dar seguito per consentire

a tutto il sistema azienda di evolvere;

• Centralità del cliente – mirare sempre con il proprio agire alla soddisfazione e alla fidelizzazione del

cliente (customer satisfaction) con l’obiettivo di accrescere le competenze per affrontare le situazioni

mutevoli del mercato, attraverso una formazione tecnica e manageriale;

• Considerare la creatività e l’innovazione come leva di sviluppo del business - essere proattivi

affrontando temi di frontiera per un dibattito costruttivo e di supporto alle aziende su argomenti di

effettiva attualità ed interesse; avere un approccio positivo ai problemi attraverso le logiche del

teamworking;

• Centralità del fornitore (docenti in primis) – creare solide partnership con i fornitori critici rendendoli

partecipi nella realizzazione del progetto e nell’erogazione del servizio;

• Orientamento alla qualità a 360° - tutti gli aspetti organizzativi devono mirare all’eccellenza ed al

miglioramento continuo (contenuti, docenti, materiali, flusso dei processi di comunicazione, di

progettazione, di erogazione dei servizi);

• Attribuire concreto valore agli obiettivi dell’attività formativa - aggiornamento professionale, sviluppo

delle competenze tecniche e manageriali – crescita individuale e specializzazione;

• Dare valore alle relazioni esterne attribuendo valore alle comunicazioni verbali e scritte;

• Considerare la tecnologia come uno strumento che aiuta a comunicare ma non sostituisce la relazione

one to one;

18

• Orientamento ai risultati economici e alla gestione dei costi in una logica di efficienza - definizione di

obiettivi individuali e di squadra, periodicamente verificati e ridefiniti.

Per poter assolvere gli impegni che si è assunta, la direzione di Business School24 S.p.A. crede sia

funzionale la predisposizione e l’implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità conforme ai

requisiti espressi dalla norma UNI EN ISO 9001.

La direzione è altresì convinta del valore e dell’importanza del continuo miglioramento dell’efficacia del

Sistema di Gestione per la Qualità della propria organizzazione.

Gestione delle risorse finanziarie

Fermo restando quanto indicato al paragrafo 1.6, tenuto conto che ai sensi dell’articolo 6, lettera c) del

D.Lgs. 231/2001 tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi è anche l’individuazione delle modalità

di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, la Società ha adottato

specifici protocolli contenenti i principi ed i comportamenti da seguire nell’ambito della gestione di tali

risorse.

L’analisi dei rischi e il concetto di rischio accettabile

L’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di

organizzazione, gestione e controllo. In particolare, le lettere a) e b) della disposizione si riferiscono

espressamente ad alcune attività correlate ad un processo di sana e prudente gestione dei rischi.

Nella predisposizione di un Modello, quale il presente, non può essere trascurato il concetto di rischio

accettabile. È, infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D.Lgs.

231/2001, una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono

essere adottati al fine di impedire la commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo

sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall’efficace implementazione

di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero,

ai fini dell’esclusione di responsabilità amministrativa dell’ente, le persone che hanno commesso il reato

hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.

BS24 ha svolto un’analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo

quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal

decreto 231. Per “rischio” si intende qualsiasi variabile o fattore che nell’ambito dell’azienda, da sole o in

correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati

dal decreto 231 (in particolare all’art. 6, comma 1, lett. a).

In particolare BS24 ha individuato le fattispecie di reato rilevanti per l’ente e parallelamente le aree che, in

ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultino interessate da

eventuali casistiche di reato. L’esame è stato effettuato anche con riguardo alla “storia” dell’ente, ovvero

ad eventuali accadimenti pregiudizievoli o rischi che possano aver interessato la realtà aziendale.

19

Reati rilevanti per Business School24 S.p.A.

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, che prevede che la società individui le attività nel cui ambito possono essere

commessi i reati, la Società ha svolto un’analisi di tutte le attività aziendali nonché dei processi di

formazione delle decisioni e del sistema di controllo interno.

Tramite questa analisi sono stati individuati i soggetti, le attività e le categorie di operazioni per le quali

esiste il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

I rischi individuati sono stati analizzati anche in funzione della probabilità di accadimento e dei controlli

preventivi in essere; inoltre, ove ritenuto necessario, sono stati individuati gli eventuali opportuni

adeguamenti al sistema di controllo.

Sulla base delle analisi di cui sopra e in considerazione della natura e dell’attività della Società, ai fini del

Modello sono considerati rilevanti i seguenti reati:

• Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

• Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

• Reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, 1 lett. s-bis del

Decreto)

• Reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela

della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

• Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché

autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

• Reati informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

• Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

• Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

Per una più ampia analisi delle tipologie di reato rilevanti si rinvia alla Parte Speciale del Modello.

In relazione alla tipologia di business e alle attività operative svolte, nonché in base al risk assessment

effettuato, il rischio relativo alla commissione dei seguenti reati è stato considerato remoto:

• Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di

riconoscimento (art. 25-bis del Decreto);

• Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e

dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo siglata a New York il

9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto);

• Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto),

• Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto),

• Reati aventi come finalità l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto);

• Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);

• Reati contro l’industria ed il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto);

• Reati in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto);

20

• Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto);

• Reati transnazionali (art. 10 L. 16.3.2006 n. 146).

Infine, le seguenti fattispecie di reato non risultano applicabili in quanto la Società non è soggetta alla

normativa relativa alle società con titoli quotati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura

rilevante o relativa alle società sottoposte a vigilanza ai sensi del Testo Unico della Finanza:

• Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto, artt. 184 e 185 D.lgs n. 58/98).

• False comunicazione sociali delle società quotate (art. 25-ter del Decreto e art. 2622 c.c.);

• Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 25-ter del Decreto e art. 2629-bis c.c.)

Destinatari del Modello

Quanto previsto dal Modello, inclusivo dei suoi allegati, si applica, ai sensi dell’art. 6 del Decreto,

nell’ambito della Società a:

• Organi Sociali;

• Dipendenti;

• Collaboratori;

• Fornitori, docenti e partners commerciali;

• Clienti;

• Studenti e destinatari dell’offerta formativa.

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed eventuali infrazioni a quanto

previsto nel Modello dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste dal successivo

capitolo 3.5.

Modifiche al Modello e documentazione significativa ai fini della sua applicazione

Il Modello è espressione della politica aziendale perseguita dai massimi vertici sociali: pertanto, il potere

di integrarlo e/o modificarlo è riservato al Consiglio di Amministrazione mediante apposita delibera da

assumersi nei termini richiesti per la sua adozione.

Il Consiglio, in particolare, tenendo conto anche delle indicazioni provenienti dall’Organismo di Vigilanza,

provvede ad una nuova stesura del Modello in presenza di esigenze di aggiornamento dovute a modifiche

normative, variazioni organizzative, individuazione di ulteriori attività a rischio ecc.

Ai fini della completa attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Modello ed in armonia con

questi, la Società, sulla base del contributo delle singole direzioni aziendali, predispone specifiche

procedure, che vanno ad aggiungersi a quelle già richiamate dal Modello: tali procedure, ove ritenuto

opportuno, sono raccolte sulla rete Intranet aziendale e/o sono rese disponibili ai soggetti interessati e ai

rispettivi Responsabili.

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Whistleblowing

L’introduzione nell’ordinamento nazionale di un’adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che

segnala condotte illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro è prevista da convenzioni internazionali

(ONU, OCSE, Consiglio d’Europa), ratificate dall’Italia, oltre che da raccomandazioni dell’Assemblea

parlamentare del Consiglio d’Europa.

In accoglimento di tali sollecitazioni, l’art. 54-bis D.Lgs. 165/2001, rubricato “Tutela del dipendente

pubblico che segnala illeciti”, ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disciplina per favorire l’emersione

di illeciti, nota nei paesi anglosassoni con il termine di whistleblowing.

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2107 recante “Disposizioni per la tutela degli autori

di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro

pubblico o privato”, la quale, ai sensi dell’art. 1, ha modificato l’art. 54-bis sopracitato e, al contempo, ha

introdotto nel settore privato, una nuova previsione nel D.Lgs. 231/2001 circa la presentazione e gestione

delle segnalazioni.

Per “whistleblowing” si intende qualsiasi segnalazione riguardante sospette condotte non conformi alla

legge, a quanto stabilito dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo 231 adottati da BS24.

L’espressione “whistleblowing policy” denomina l’insieme delle procedure per la segnalazione e le azioni

previste a tutela dei dipendenti che segnalano fatti illeciti e irregolarità. BS24 si è dotata di una procedura

whistleblowing che definisce le linee guida per effettuare segnalazioni. Destinatari della presente procedura

sono:

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali;

- il personale di BS24;

- i partner, i clienti, i docenti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia

in relazione d’interessi con BS24.

Nell’ambito delle segnalazioni whistleblowing, nessuna conseguenza negativa potrà derivare in capo a chi

abbia in buona fede effettuato una segnalazione. Il codice Etico di BS24 prevede sanzioni disciplinari nei

confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni

che si rivelano infondate.

BS24 assicura la riservatezza dell’identità del segnalante attraverso i requisiti del “Portale

Whistleblowing”.

3 L’Organismo di vigilanza

Premessa

In base alle previsioni del Decreto, l’ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla

commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l’organo

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dirigente ha:

• adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto modelli di organizzazione, gestione

e controllo idonei a prevenire i reati della stessa specie di quello verificatosi;

• affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello, nonché di curarne

l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L’affidamento di suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo,

unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, presupposto indispensabile per

l’esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto.

Il Decreto non fornisce indicazioni circa la composizione dell’Organismo di Vigilanza. In assenza di tali

indicazioni la Società si è uniformata alle prime applicazioni giurisprudenziali, alle Linee Guida elaborate

da Confindustria ed ai successivi aggiornamenti.

Conformemente a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs. 231/2001 è stato istituito presso la Società

l’Organismo di Vigilanza, con funzioni di vigilanza e controllo in ordine a efficacia, funzionamento e

osservanza del Modello.

L’O.d.V. riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione salvo nei casi espressamente previsti nel

seguito.

Ispirandosi alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.

Lgs. n. 231/2001” emanate da Confindustria, la Società ha regolato come segue il funzionamento

dell’O.d.V. in un’ottica di tutela dei requisiti previsti.

Nomina, composizione, e revoca dell’Organismo di Vigilanza

L’O.d.V. è un organo monocratico o collegiale nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei

requisiti espressamente richiesti dal Decreto per ciascun membro dell’O.d.V..

L’O.d.V. nominato soddisfa i requisiti indicati dalle Linee Guida di Confindustria ed enunciati dalla recente

giurisprudenza. In particolare l’O.d.V. è caratterizzato da:

• Continuità di azione: l’O.d.V. deve svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza

del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; deve inoltre essere una struttura

dedicata in via sistematica e continuativa all’attività di vigilanza;

• Autonomia e indipendenza: all’O.d.V. è riservata la posizione gerarchica più elevata possibile al fine di

poter garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni eventuale forma di interferenza o di

condizionamento. Inoltre tutti i componenti dell’O.d.V. presentano i caratteri dell’autonomia e

dell’obiettività di giudizio, poiché nessuno di essi svolge compiti operativi riferibili alle attività

operative della Società:

• Professionalità: l’O.d.V. deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è

23

chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio

L'O.d.V. si caratterizza per l'elevata professionalità dei suoi membri, che hanno maturato ampia esperienza

in funzioni di controllo e di vigilanza, per l’elevata autorevolezza, per l’indipendenza e la serietà di

valutazione sull'operato degli esponenti aziendali di ogni livello.

La nomina quale componente dell’O.d.V. è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di

eleggibilità.

In particolare, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente dell’O.d.V.:

• la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare

una notevole influenza sulla Società;

• l’esistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare

l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’O.d.V.;

• l’aver svolto funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro

dell’O.d.V. ovvero all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso – di

imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;

• l’aver riportato una sentenza di condanna non ancora passata in giudicato ovvero sentenza di

applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti dolosi

richiamati dal Decreto;

• l’interdizione, l’inabilitazione, la sottoposizione ad amministrazione di sostegno;

• rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori o soci della

Società;

• rapporti di natura patrimoniale e/o professionale con la Società, con i soci o con gli amministratori

che possano comprometterne l’indipendenza;

• condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che comporta l’interdizione,

anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle

persone giuridiche e delle imprese;

• sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27

dicembre 1956 n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose

per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro

la mafia);

• precedente qualifica di componente dell’organismo di vigilanza in seno a società nei cui confronti

siano state applicate le sanzioni previste dal Decreto, salvo che la sanzione si riferisca a reati

presupposto avvenuti precedentemente alla sua nomina e salvo che la sentenza di condanna non

rilevi responsabilità per omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo medesimo;

• prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o di loro stretti

familiari), ovvero avere con questi ultimi rapporti patrimoniali estranei all’incarico conferito.

All’atto dell’accettazione della nomina, ciascun componente rilascia una dichiarazione in cui attesta

24

l’assenza delle sopra indicate cause di ineleggibilità. Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di

ineleggibilità dovesse configurarsi in capo ad un soggetto già nominato, l’interessato deve comunicare

tempestivamente la notizia all’O.d.V. e, in ogni caso, il Presidente dell’O.d.V., o comunque un altro

componente se il motivo riguarda il Presidente, ha l’obbligo di segnalare prontamente tale situazione al

Consiglio di Amministrazione, affinché questi disponga gli opportuni provvedimenti.

Il C.d.A. può peraltro, in qualunque momento, revocare il mandato ad uno o a tutti i membri dell’Organismo

di Vigilanza esclusivamente nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di autonomia e indipendenza,

professionalità e continuità d’azione necessari per l’esercizio di tale funzione o quando si siano generate

cause di ineleggibilità o decadenza. E’ responsabilità del Consiglio di Amministrazione sostituire

tempestivamente il membro dell’Organismo di Vigilanza revocato, al fine di non alterare la struttura

identificata.

L’O.d.V. resta in carica per la durata indicata nell’atto di nomina e può essere rinnovato.

La cessazione dell’incarico dell’O.d.V. può avvenire per una delle seguenti cause:

− scadenza dell’incarico;

− revoca dell’O.d.V. da parte del Consiglio di Amministrazione;

− rinuncia di un componente, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al

Consiglio di Amministrazione;

− sopraggiungere di una delle cause di decadenza sopra elencate.

In ogni caso in cui occorra provvedere alla ricomposizione del numero istituzionale dei componenti

dell’O.d.V. è dato mandato all’Amministratore Delegato di effettuare le nomine necessarie, salva ratifica

del Consiglio di Amministrazione; nei casi di rinuncia o sopravvenuta incapacità che non comportino

urgenza del provvedere, il Presidente dell’O.d.V. o il componente più anziano ne dà comunicazione al

Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l’adeguatezza dell’O.d.V. in termini di struttura

organizzativa e di poteri conferiti.

Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell’ambito della Società,

tali da consentire l’efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello.

Per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, l’O.d.V. dispone di adeguate risorse

finanziarie sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta

dell’O.d.V. stesso.

Inoltre l’O.d.V. può giovarsi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei

compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni,

avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all’O.d.V. di assicurare un

elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

25

In presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l’Organismo di Vigilanza può impegnare risorse eccedenti

i propri poteri di spesa, con l’obbligo di darne immediata informazione al Consiglio di Amministrazione.

Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro

organismo o struttura aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a verificare che l’O.d.V. svolga i compiti che gli

sono stati affidati, in quanto sul Consiglio di Amministrazione grava in ultima istanza la responsabilità del

funzionamento e dell’efficacia del Modello organizzativo. Il C.d.A. ha comunque la facoltà di delegare i

suoi compiti ad uno o più dei suoi membri.

Infine, all’O.d.V. sono segnalate tutte le informazioni come meglio specificato al Capitolo 3.4 del presente

Modello.

I componenti dell’O.d.V., nonché i soggetti dei quali esso si avvale a qualsiasi titolo, sono tenuti all’obbligo

di riservatezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle

loro funzioni o attività.

L’O.d.V. svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi

e le funzioni di controllo esistenti nella Società.

All’O.d.V. sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e

continuative con tutte le funzioni aziendali, segnatamente nel reperimento di documentazione e

informazioni, nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti (privacy, obblighi di riservatezza,

ecc.).

Al fine di esplicare le sue funzioni, l’O.d.V., anche per il tramite dei suoi collaboratori:

• ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;

• può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della

Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda, a

tal fine può predisporre procedure operative per definire eventuali flussi di informazioni periodiche da

ricevere da parte della direzione della Società;

• può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti, pertinenti ad attività a rischio, agli

amministratori, al Collegio Sindacale, alla società di revisione, nonché a collaboratori, consulenti,

agenti e rappresentanti esterni alla Società e in genere a tutti i soggetti tenuti all’osservanza del Modello.

All’Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri

di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività

della Società.

All’O.d.V. sono affidati i compiti di:

• vigilare affinché i comportamenti posti in essere all’interno della Società corrispondano al Modello

predisposto;

• verificare l’efficacia del Modello, ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo

a ridurre il rischio di realizzazione di reati;

26

• verificare le esigenze di aggiornamento del Modello e promuovere il suo aggiornamento al fine di

mantenerlo adeguato ai mutamenti delle attività e della normativa;

• presentare al Consiglio di Amministrazione proposte di adeguamento del Modello sulla base delle

modifiche della struttura aziendale.

Pertanto, l’O.d.V. provvede a:

• verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di promuovere il suo adeguamento

ai mutamenti delle attività e/o della struttura aziendale, nonché della normativa. A tal fine, all’O.d.V.

devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo,

nell’ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Società al rischio di

reato;

• effettuare periodicamente verifiche, non esclusivamente documentali, volte all’accertamento di quanto

previsto dal Modello. In particolare, verificare che:

− le procedure di controllo siano poste in essere e documentate in maniera conforme;

− i principi etici del Codice Etico siano rispettati.

• esaminare eventuali segnalazioni ricevute ed effettuare gli accertamenti necessari ed opportuni;

• effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere,

soprattutto, nell’ambito delle attività sensibili, i cui risultati vengono riassunti in un apposito rapporto

il cui contenuto verrà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;

• coordinarsi con il C.d.A. e con le funzioni interne per i programmi di formazione del personale;

• monitorare le iniziative per la diffusione nonché di verifica del livello di conoscenza e di comprensione

del Modello e del Codice Etico;

• coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) e con i titolari delle

funzioni di controllo (Collegio Sindacale) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle

procedure stabilite nel Modello;

• dare impulso al procedimento disciplinare in caso di violazioni del Modello o del Codice Etico.

Le verifiche sono svolte sulla base di un programma annuale approvato dal C.d.A., ovvero su autonoma

iniziativa dell’O.d.V., qualora ne ravvisi la necessità.

L’O.d.V. provvede inoltre a:

• coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni):

- per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato. In particolare,

le funzioni aziendali comunicano eventuali nuovi rapporti con la Pubblica Amministrazione che

non siano già a conoscenza dell’O.d.V.;

- per tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;

- per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano

intraprese tempestivamente;

• promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e

predisporre la documentazione necessaria a tal fine (si veda a questo proposito il Capitolo 3.5 su

Formazione e Comunicazione).

27

L’Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, a cui il presente Modello

rimanda per la definizione degli aspetti strutturali, operativi e funzionali dell’O.d.V.

In occasione di ogni verifica e di ogni riunione dell’O.d.V. viene redatto il verbale. Il Libro dei verbali è

custodito dall’Organismo di Vigilanza.

Flussi informativi da e verso l’O.d.V.

3.4.1 La Relazione al CdA

L’O.d.V. predispone annualmente una relazione che presenta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio

Sindacale e riferisce inoltre, su base continuativa, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e

all’Amministratore Delegato mediante:

• comunicazione, all’inizio di ciascun esercizio, del piano delle attività che intende svolgere per

adempiere ai compiti assegnatigli;

• comunicazione, con una relazione almeno annuale, dello stato di avanzamento del programma definito

e, previa motivazione, di eventuali cambiamenti apportati al piano;

• comunicazione immediata di eventuali problematiche significative emerse dalle attività, nonché di

violazioni del Modello.

Nel caso in cui, dagli accertamenti svolti dall’O.d.V. emergessero elementi che fanno risalire il reato o il

tentativo di commissione del reato ad uno o più amministratori, l’O.d.V. riferisce tempestivamente al

Collegio Sindacale.

3.4.2 Le segnalazioni all’O.d.V.

IAl fine di agevolare l’attività di vigilanza sull’effettività e sull’efficacia del Modello, l’O.d.V. è

destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo, in conformità alla procedura

interna adottata dalla Società e denominata “Flussi Informativi”.

Destinatari del Modello, qualora ne vengano a conoscenza, sono tenuti ad informare in modo dettagliato e

tempestivo l’O.d.V. in ordine a:

• commissione o sospetta commissione dei reati previsti dal Decreto;

• comportamenti non in linea con il Modello e con il Codice Etico;

• inidoneità, inefficacia del Modello e del Codice Etico quali, a titolo di esempio:

- eventuali disposizioni ricevute dal superiore e ritenute in contrasto con la legge, la normativainterna, o il Modello;

- eventuali richieste od offerte di denaro, doni (al di fuori delle modalità indicate nel CodiceEtico e/o nelle procedure aziendali) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubbliciufficiali o incaricati di pubblico servizio;

28

- eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa non debitamente motivati,emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione di Gestione;

- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nellaconservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta, mediante utilizzo del modello di comunicazione,

predisposto allo scopo, che viene riportato nel successivo paragrafo 3.6. della Parte Generale del Modello.

Chi volesse conservare l’anonimato potrà indirizzare le proprie segnalazioni, a mezzo posta prioritaria, alla

sede della Società in Milano, Via Monte Rosa 91 o a mezzo altro canale alternativo messo a disposizione

dalla Società e idoneo a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della

segnalazione (si faccia riferimento a quanto riportato nel paragrafo 2.9).

L’O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine, può ascoltare l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando

per iscritto la ragione dell’eventuale autonoma decisione a non procedere.

L’O.d.V. assicura che la Società non porrà in essere alcuna forma di ritorsione, discriminazione o

penalizzazione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o

indirettamente, alla segnalazione. L’O.d.V. assicura, in ogni caso, la riservatezza dell’identità del

segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate

erroneamente o in mala fede.

3.4.3 Comunicazioni periodiche all’O.d.V

L’Amministratore Delegato., i consiglieri e gli organi sociali sono tenuti a trasmettere tempestivamente

all’O.d.V. le informazioni concernenti:

• criticità che emergono dall’attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali addette;

• provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di

indagini o l’esistenza di un procedimento penale anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.

Lgs. 231/2001;

• comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in

collegamento con ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001 (ad es.: provvedimenti disciplinari

avviati/attuati nei confronti di Dipendenti);

• richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o da dipendenti nei confronti dei quali la

Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;

• commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le

ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001;

• notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza - nell’ambito

dei procedimenti disciplinari svolti - delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di

archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

• altre informazioni specificate nelle Parti Speciali del Modello,

29

• notizie relative a cambiamenti organizzativi (es. organigrammi, procedure);

• aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;

• operazione significative o atipiche relative alle aree di rischio individuate nelle Parti Speciali;

• mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;

• eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel

sistema dei controlli interni;

• copia o estratti dei verbali delle riunioni del C.d.A. e del Collegio Sindacale rilevanti per l’applicazione

del Modello (es. sanzioni erogate dal C.d.A., denunce di violazioni del Modello);

• copia delle comunicazioni inviate alle Autorità esterne e/o ricevute da queste ultime.

Viene lasciata la facoltà all’O.d.V. di integrare quanto riportato sopra e di richiedere ogni altra informazione

che riterrà necessaria alle direzioni coinvolte nelle potenziali aree a rischio indicate nelle Parte Speciale del

presente Modello.

3.4.4 Conservazione della documentazione

Ogni informazione, segnalazione, report, previsti nel presente Modello sono conservati dall’O.d.V. in un

apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo non inferiore a 10 anni.

L’accesso all’archivio è consentito, previa autorizzazione dell’O.d.V., esclusivamente al Presidente del

C.d.A. e al Presidente del Collegio Sindacale, oltre che ai componenti dell’O.d.V. stesso.

Diffusione, Formazione e comunicazione

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura la più ampia divulgazione dei contenuti

e dei principi dello stesso all’interno della propria organizzazione ed ai terzi che svolgono attività in cui

potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto nell’interesse e/o a vantaggio della Società.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei principi del Modello non solo ai

propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano

– anche occasionalmente – per conto della Società svolgendo un’attività dalla quale la medesima potrebbe

incorrere nella contestazione di un reato previsto dal Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicate, provvede

ad informare tutti i Destinatari dell’esistenza e del contenuto del Modello.

La direzione Personale e Organizzazione promuove, coordinandosi con le altre Funzioni aziendali

interessate e con l’O.d.V., le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello e per la conseguente

formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

In particolare:

30

• il Modello è pubblicato sulla rete Intranet aziendale, circostanza che è stata comunicata ai Dipendenti.

In particolare, tutti i Dipendenti (compresi i nuovi assunti) dovranno sottoscrivere una dichiarazione

attestante la presa visione, nonché la conoscenza dei contenuti del Modello stesso;

• i contratti con Fornitori, Collaboratori, Partners Commerciali e, più in generale, con tutti i soggetti

esterni che operano in nome e/o per conto della Società, sono integrati in modo da prevedere l’esplicito

riferimento al Decreto e al Modello pubblicato sul sito internet della società, l’inosservanza delle cui

norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte;

• gli Ordini di Servizio e Comunicazioni sono distribuiti a tutti gli interessati;

• le Procedure aziendali sono rese note a tutti gli interessati.

L’attività di formazione sul Modello è finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti

amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Decreto ed è articolata in relazione alla qualifica

dei destinatari, al livello di rischio dell’area in cui operano, alla titolarità di poteri di rappresentanza o di

amministrazione.

In particolare, ogni dipendente è tenuto a:

• acquisire consapevolezza dei principi del Modello;

• conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;

• contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace

attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;

• partecipare ai corsi di formazione, indirizzati alla propria funzione;

Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche

apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo od organizzativo.

31

Modello di comunicazione all’Organismo di Vigilanza

Spettabile

Organismo di Vigilanza

c/o Business School24 S.p.A.

Via Monte Rosa, 91

20149 Milano

SEGNALAZIONE DI NOTIZIE RILEVANTI

AI SENSI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

a) SEGNALANTE INTERNO

Il sottoscritto ______________ nella sua qualifica di _______________, interno n. ________

b) SEGNALANTE ESTERNO

Il sottoscritto ________________, nato a ________________, residente in _____________, n. ____

telefono _____________________, in qualità di ___________________

_________________S E G N A L A__________________

INFORMATIVE SULLE CONDOTTE POTENZIALMENTE IN VIOLAZIONE DEL

MODELLO

…………………….…………..……………..……………..……………..……………..……………..…

….………….

…………………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..…

….………...

INFORMAZIONI SULLE MODIFICHE DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

…………………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..…

…………………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..…

32

4 Sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico

La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio

L’art. 6, comma 2, lett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 stabiliscono, con riferimento sia

ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione

di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.

L’efficace attuazione del Modello e del Codice Etico non può prescindere dalla predisposizione di un

adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01,

costituendo il presidio di tutela per le procedure interne.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle

disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante

dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da

parte di tutti i Destinatari.

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l’applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta

commissione di un reato e dall’eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni

qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello e del Codice Etico

dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che

collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest’ultima di

perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o

degli incarichi assegnati.

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello, dal Codice

Etico e dalle procedure aziendali è volto a rendere effettiva ed efficace l’adozione del Modello e l’azione

dell’O.d.V., ciò in virtù anche di quanto previsto dall’art. 6 del Decreto.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata,

proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

• gravità della violazione;

• tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato,

dirigenziale ecc. ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e

contrattuale;

• eventuale recidiva.

Le violazioni

Il sistema disciplinare è applicato in seguito alle seguenti violazioni:

1) mancato rispetto del Codice Etico e delle procedure aziendali a cui il Modello fa riferimento;

33

2) mancata o non veritiera evidenza dell’attività svolta relativamente alle modalità di documentazione,

conservazione e controllo delle attività nelle potenziali aree a rischio così come definite nelle Parti

Speciali del Modello, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;

3) mancata osservanza, anche sotto forma elusiva, del sistema di controllo, posto in essere mediante la

sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti ovvero

nell’impedimento, ai soggetti preposti e all’O.d.V., al controllo e/o all’accesso alle informazioni

richieste e alla documentazione;

4) mancata osservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;

5) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l’effettiva

applicazione del Codice Etico e delle procedure vigenti nelle potenziali aree a rischio, così come

definite dalle Parti Speciali del Modello;

6) inosservanza dell’obbligo di informativa all’O.d.V. e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali

violazioni del Modello poste in essere da altri Dipendenti o Destinatari del Modello, di cui si abbia

prova diretta e certa;

7) mancata comunicazione/formazione/aggiornamento al personale interno ed esterno operante nelle

potenziali aree a rischio così come individuate dalle parti speciali del Modello;

8) mancata osservanza delle misure di tutela del segnalante;

9) effettuare consapevolmente o con colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Le sanzioni

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari.

4.3.1 Le misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

La Società valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano

il vertice della Società e ne manifestano l’immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i creditori e il pubblico.

La formazione e il consolidamento di un’etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della

trasparenza presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte

aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la

Società.

A seconda della gravità dell’infrazione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio

Sindacale, adotta le misure ritenute più idonee nell’ambito della vigente normativa, compresa la revoca

dell’incarico conferito al soggetto.

Nei casi ritenuti di maggiore gravità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale,

convoca l’Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

4.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei Dipendenti

L’inosservanza delle procedure descritte nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001,

34

nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico, implicano l’applicazione di

sanzioni disciplinari individuate a carico dei Dipendenti che verranno applicate nel rispetto delle procedure

previste dall’art. 7 della Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), ai vigenti CCNL di categoria ed

eventuali norme speciali applicabili.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua

gravità ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i

seguenti provvedimenti disciplinari:

a) Rimprovero verbale o scritto;

b) Multa;

c) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;

d) Licenziamento.

In particolare a titolo esemplificativo:

a) Incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale o scritto il dipendente che violi le procedure interne

previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare

comunicazione all’O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti,

nell’espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del

Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a

conoscenza con ordini di servizio o altro mezzo idoneo dalla Società;

b) Incorre nel provvedimento della multa il dipendente che violi più volte le procedure interne previste

dal presente Modello o adotti, nell’espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più

volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la

ripetuta effettuazione della mancanza e/o della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza con

ordini di servizio o altro mezzo idoneo dalla Società;

c) Incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione il dipendente che nel

violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell’espletamento di attività nelle

Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo

atti contrari all’interesse della Società, arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva

di pericolo per l’integrità dei beni aziendali, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione

di un danno o di una situazione di pericolo per l’integrità dei beni della Società;

d) Incorre nel licenziamento il dipendente che adotti, nell’espletamento delle attività nelle Aree a

Rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e tale da

determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto o dal T.U.F.,

dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la

fiducia della Società nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti

con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

4.3.3 Le misure e le sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di

35

adozione, nell’espletamento di attività nelle Aree a Rischio, di un comportamento non conforme alle

prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più

idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti

industriali, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

Si precisa, inoltre che, anche in fase di irrogazione della sanzione ai dirigenti, dovranno essere rispettate le

procedure previste dall’art. 7 della Legge 300/1970 ed eventuali norme speciali applicabili.

4.3.4 Risarcimento del danno

Resta ferma la facoltà della Società di richiedere a Dirigenti e al personale dipendente (non dirigente) il

risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza delle condotte non conformi alle prescrizioni, ivi inclusi

i danni causati dall’applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

4.3.5 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali / commerciali con la Società

L’inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001,

nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte di:

• Fornitori;

• Clienti e Studenti;

• Collaboratori e Docenti;

• Partners Commerciali

aventi rapporti contrattuali/commerciali con BS, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello

specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere

il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati

dall’applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

Il titolare del potere sanzionatorio

Per fatti e atti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, titolari del potere sanzionatorio sono il Consiglio di

Amministrazione e le direzioni preposte.

Il procedimento disciplinare viene avviato da parte della direzione Personale e Organizzazione, anche su

impulso dell’O.d.V., a seguito di una possibile infrazione al Modello e/o al Codice Etico. L’O.d.V., ove sia

richiesto, può svolgere una funzione consultiva nel corso dell’intero procedimento disciplinare al fine di

acquisire eventuali elementi utili in vista del costante aggiornamento del Modello o del Codice Etico.

Su segnalazione dell’O.d.V. e sentito il parere del superiore gerarchico dell’autore della condotta segnalata,

a seconda del soggetto e della gravità della sanzione, il Consiglio di Amministrazione o la direzione

preposta delibera l’irrogazione della sanzione, civilistica o disciplinare, e la direzione e funzione interessata

applica la sanzione deliberata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell’Organismo di Vigilanza con

la partecipazione delle direzioni e funzioni.

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Il registro

La direzione del Personale adotta un registro nel quale deve procedere all’iscrizione di tutti coloro che

abbiano commesso una violazione ai sensi del precedente paragrafo 4.2.

L’iscrizione a tale registro comporta il divieto di instaurazione di nuovi rapporti contrattuali con gli stessi

interessati, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione.

37

PARTE SPECIALE

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Struttura della Parte Speciale

La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali cui si uniforma

la condotta degli Organi Sociali, del personale, dei docenti, dei clienti e studenti, dei Partners commerciali,

dei Collaboratori o Consulenti e dei soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società (qui

di seguito, per brevità, semplicemente Destinatari del Modello) ed all’individuazione delle aree di attività

a rischio, nonché da singole Sezioni dedicate alle categorie di reati previste dal Decreto.

Le Sezioni sono le seguenti:

• Sezione A – Reati contro la Pubblica Amministrazione;

• Sezione B – Reati societari;

• Sezione B1 – Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati;

• Sezione C – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione

delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;

• Sezione D – Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

nonché autoriciclaggio;

• Sezione E – Reati informatici e trattamento illecito dei dati;

• Sezione F – Reati in materia di violazione del diritto d’autore;

• Sezione G – Reati di razzismo e xenofobia;

• Sezione Altri reati.

Nelle Sezioni da A a G vengono descritte:

• Le fattispecie di reato rilevanti;

• Le sanzioni previste in relazione alle fattispecie di reato rilevanti;

• Potenziali aree a rischio;

• Esempi di condotte e di comportamenti illeciti;

• Principi generali di comportamento;

• Principi di controllo e protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati.

Le regole generali

Rispetto delle leggi

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane e di quelle del paese in cui si trovano

occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le leggi italiane o

di un paese estero ove la Società svolge la propria attività o ha comunque interessi diretti o indiretti.

Rispetto del Codice Etico di BS24

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto dei principi e delle regole di comportamento contenute nel

Codice Etico di BS24 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Conflitto di interessi

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I Dipendenti e i componenti degli Organi Sociali destinatari del Modello devono valutare prima di porre in

essere o far porre in essere per interposta persona ogni operazione, l’esistenza di conflitti di interesse, attuali

e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato. Sono esempi, non esaustivi e puramente

indicativi, di conflitto d’interesse:

• condurre un’operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite

familiari e parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano all’operazione;

• curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari con essi;

• accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con la Società.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio

superiore gerarchico, il quale valuta se l’operazione possa essere ugualmente effettuata nel rispetto di

misure e cautele per un adeguato controllo del conflitto stesso.

In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto d’interesse l’operazione deve essere sospesa e

deve essere comunicata all’O.d.V..

Riservatezza

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni della Società acquisiti o

trattati in esecuzione dell'attività per la Società, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure

di sicurezza e di protezione.

Correttezza

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza

delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione.

Imparzialità

I Destinatari del Modello devono evitare di favorire gruppi di interesse o singole persone, nonché astenersi

da qualsivoglia discriminazione sul presupposto dell’età, dello stato di salute, del sesso, della religione,

della razza o di opinioni politiche e culturali.

Comunicazioni all’esterno

I Dipendenti e i componenti degli Organi Sociali destinatari del Modello devono effettuare tutte le

comunicazioni verso l’esterno della Società, nel rispetto delle leggi e delle regole interne della Società.

I Destinatari del Modello non possono divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie o

informazioni riservate attinenti le attività della Società.

Tutela dei beni aziendali

I Destinatari del Modello, nell’utilizzare i beni della Società, devono operare con diligenza per

salvaguardare l’efficienza e la durata dei beni. È vietato l’uso improprio che possa arrecare danni e/o

riduzioni di efficienza dei beni stessi.

Regali e benefici

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e

per conto della Società né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di

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promuovere e acquisire condizioni di favore per la Società nella conduzione di operazioni.

Nessun Destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni servizi o benefici di qualsiasi genere in

occasione dello svolgimento di attività per la Società.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati, in Italia e all’Estero.

In deroga ai divieti sopra menzionati, è ammesso ricevere o offrire regali di modico valore, con ciò

intendendosi un valore indicativo pari ad €100,00, purché siano tali da essere interpretati come normali

segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale.

È inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste - per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze,

assunzioni, pubblicità – o con attuazione in forma indiretta – per esempio tramite interposte persone – abbia

le stesse finalità di acquisire favori per la Società.

Regole generali per la gestione delle attività sensibili esternalizzate

La Società è stata costituita in data 15 luglio 2017 a seguito della cessione da parte de Il Sole 24 Ore S.p.A.

del ramo di azienda formazione alla società Business School 24 S.p.A.

Alla data di adozione del presente Modello la Società è posseduta al 51% da Education Acquisition Limited

e al 49% da Il Sole 24 Ore S.p.A.

I seguenti servizi e attività di BS24 sono esternalizzate, parzialmente o integralmente, a società del Gruppo

24 Ore:

• servizi tecnologici e telecomunicazioni, inclusi i servizi di hosting e di manutenzione delle

piattaforme E-learning e Wally

• servizi corporate

- comunicazione e marketing

- amministrazione vendite e fatturazione attiva

- servizi generali, salute e sicurezza, mensa, posta

- acquisti

- legale e societario

- contabilità e fiscale

- finanza e controllo di gestione

- payroll, HR, auto

• prestazione di servizi speaker e coordinatori nuovi progetti

• supporto grafico brochure, annunci, locandine, stand, banner

• marketing e commerciale e-commerce, DB marketing, materiale editoriale

• scontistica spazi pubblicitari

• scontistica prodotti BS24

• advisor commerciale (sponsorizzazioni e partecipazioni)

• locazione spazi ubicati a Milano in via Monte Rosa 91

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• locazione spazi ubicati a Roma in P.za Indipendenza 23

• locazione spazi ubicati a Milano presso il MUDEC

I servizi erogati dalle Società del Gruppo 24 Ore alla Società sono regolati da contratti di servizio

caratterizzati dai seguenti aspetti:

• l’identificazione dei servizi da erogare ed il relativo livello di servizio atteso;

• il corrispettivo indicato in modo chiaro;

• l’inserimento di clausole specifiche nell’ambito delle quali le società fornitrici si impegnano a rispettare

i presidi di controllo previsti nel proprio Modello 231 nonché il Codice Etico e il Modello di Business

School24 S.p.A.;

• l’inserimento di clausole specifiche nell’ambito delle quali le società si impegnano, nei confronti l’una

dell’altra, al rispetto più rigoroso dei propri Modelli ex D. Lgs. 231/01, con particolare riguardo alle

aree dei Modelli che presentano rilevanza ai fini delle attività gestite mediante contratto di outsourcing

e della sua esecuzione; con tali clausole, si impegnano altresì a darsi reciprocamente notizia di eventuali

violazioni, che dovessero verificarsi e che possano avere attinenza con il contratto e/o la sua esecuzione

e più in generale, ad astenersi, nell’espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da

comportamenti e condotte che possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal

Decreto;

• l’applicazione di sanzioni (ivi inclusa l’eventuale risoluzione del contratto) in caso di violazioni alle

suddette prescrizioni.

Nelle sezioni che seguono, tra i presidi di controllo finalizzati a mitigare i rischi di reato, è espressamente

previsto che le fasi di ciascuna attività aziendale svolte da provider esterni, siano soggette a monitoraggio

da parte della Direzione di BS24 responsabile, anche attraverso l’eventuale richiesta di dati e informazioni

e tramite controlli sull’affidabilità e sull’integrità delle prassi e procedure del provider medesimo.

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1 SEZIONE “A” - Reati contro la Pubblica

Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

In questa sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere

commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 che riguardano i rapporti con la Pubblica

Amministrazione.

La Pubblica Amministrazione

Si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti enti o categorie di enti:

• Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e Senato;

Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per

le Garanzie nelle Comunicazioni; Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas; Banca d’Italia; Consob;

Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; Agenzia delle Entrate; ISVAP – Istituto per la

Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo;

• Regioni;

• Province;

• Comuni;

• Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;

• Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;

• Ordini e Collegi Professionali;

• ATS;

• Enti e Monopoli di Stato;

• Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL; INPDAI;

INPDAP; ISTAT; ENASARCO;

• Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Per “Pubblica Amministrazione”, pertanto, si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico,

che svolgano una “funzione pubblica”, un “pubblico servizio” o un “servizio di pubblica necessità”.

Per “funzione pubblica” si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le

funzioni legislative (Stato, Regioni, ecc.), amministrative (membri delle amministrazioni statali e

territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle

Authorities, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.) e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari,

organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Per “pubblico servizio” si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed

assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona

alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e all’assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di

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comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S.,

I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Enti

Fieristici ecc.).

Per “servizio di pubblica necessità” si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito

senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (avvocato e procuratore,

notaio, medico, farmacista, ecc.), nel momento in cui il pubblico è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre

attività, svolte da privati, che presuppongono un’autorizzazione amministrativa (rivendita di tabacchi,

agenzie di cambio, ecc.).

Per completezza si riportano integralmente gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove ritroviamo le definizioni di

“pubblico ufficiale”, di “incaricato di pubblico servizio” e di “persone esercenti un servizio di pubblica

necessità”.

Art. 357 c.p. – Nozione di pubblico ufficiale

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione

legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti, è pubblica la funzione amministrativa

disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla

manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri

autoritativi o certificativi.”

Art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo,

prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse

forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con

esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente

materiale.”

Art. 359 c.p. – Nozione di persona esercente un servizio di pubblica necessità

“Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per

legge vietato, senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia

per legge obbligato a valersi;

2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono

un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.”

Le fattispecie di reato rilevanti

Gli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 richiamano le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione (di seguito, anche, i “Reati contro la Pubblica Amministrazione”).

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In riferimento alle modalità di presumibile realizzazione dei comportamenti illeciti considerati dal Decreto

ai sensi degli artt. 24 e 25, il Modello individua le attività che possono comportare il rischio della

realizzazione dei seguenti reati (nel seguente elenco con “Società” sono altresì intesi sia i soggetti in

posizione apicale, che quelli subordinati, qualora il fatto sia nell’interesse o a vantaggio della Società):

1. - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.): “Chiunque, estraneo alla pubblica

amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi,

sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo

svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione

da sei mesi a quattro anni.”

2. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.): “Salvo che il fatto costituisca

il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di

documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue

indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso

tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o

inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di

denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio

conseguito.”

3. - Truffa (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.): “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore,

procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre

anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa

da 309 euro a 1.549 euro: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col

pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona

offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine

dell'Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal

capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.”

4. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): “La pena è della

reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi,

finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o

erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

5. - Frode informatica (art. 640-ter c.p.): “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un

sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o

programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un

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ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro

a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se

ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto

è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e

della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale

in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna

delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.”

6. - Concussione (art. 317 c.p.): “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando

della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo,

denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

7. - Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.): “Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle

sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta

la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.”

8. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, per omettere

o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un

atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa,

è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”

9. - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., 2° comma): “Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319

sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si

applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla

reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva

l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da

otto a venti anni.”

10. - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p., 2° comma): “Salvo che il fatto

costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua

qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o

altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma,

chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

11. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): “Le disposizioni degli articoli

318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in

misura non superiore ad un terzo.”

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12. - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non

dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni

o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma

1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o

un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto

contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena

stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale

o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per

l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico

ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra

utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

13. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle

Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.): “Le

disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai

membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e

della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma

dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità

europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le

Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità

europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità

europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività

corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al

procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle

persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali

esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli

addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni

degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il

denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente

articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli

incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,

qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche

internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone

indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti,

e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

Le sanzioni previste in relazione alle fattispecie di reato rilevanti

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per la Società, elencati nel precedente paragrafo.

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Reato Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

- Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)

- Indebita percezione di erogazioni ai dannidello Stato (art. 316-ter c.p.)

- Truffa ai danni dello Stato o di altro entepubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);

- Frode informatica (art. 640-ter, c.p.)

Fino a 500 quote

Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità

- Divieto di contrattare con lapubblica amministrazione salvoche per ottenere un pubblicoservizio

- Esclusione da agevolazioni,finanziamenti, contributi,sussidi e l’eventuale revoca diquelli già concessi

- Divieto di pubblicizzare beni oservizi

- Corruzione per l’esercizio della funzione(art. 318 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322, commi

1 e 3, c.p.)

Fino a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)

Nessuna

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Pene per il corruttore (321 c.p.)- Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui

all’art. 322, commi 2 e 4, c.p.)- Peculato, concussione, induzione indebita a

dare o promettere utilità, corruzione eistigazione alla corruzione di membri dellaCorte penale interazionale o degli organidelle Comunità europee e di funzionari delleComunità Europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)

Per un periodo non inferiore a un anno: - l’interdizione dall’esercizio

delle attività; - la sospensione o la revoca delle

autorizzazioni, licenze oconcessioni funzionali allacommissione dell’illecito;

- il divieto di contrattare con lapubblica amministrazione salvoche per ottenere le prestazioni diun pubblico servizio;

- l’esclusione da agevolazioni,finanziamenti, contributi osussidi e l’eventuale revoca diquelli già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni oservizi.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319-bis c.p., quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità

- Corruzione in atti giudiziari aggravata ai sensi dell’art. 319-ter, comma 2, c.p.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Peculato, concussione, induzione indebita a

dare o promettere utilità, corruzione eistigazione alla corruzione di membri della Corte penale interazionale o degli organidelle Comunità europee e di funzionari delleComunità Europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)

Per un periodo non inferiore a un anno: - l’interdizione dall’esercizio

dell’ attività; - la sospensione o la revoca delle

autorizzazioni, licenze oconcessioni funzionali allacommissione dell’illecito;

- il divieto di contrattare con lapubblica amministrazione salvoche per ottenere le prestazioni diun pubblico servizio;

- l’esclusione da agevolazioni,finanziamenti, contributi osussidi e l’eventuale revoca diquelli già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni oservizi.

48

Reato Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

- Concussione (art. 317 c.p.) Da 300 a 800 quote Per un periodo non inferiore a un anno: - l’interdizione dall’esercizio

della attività; - la sospensione o la revoca delle

autorizzazioni, licenze oconcessioni funzionali allacommissione dell’illecito;

- il divieto di contrattare con lapubblica amministrazione salvoche per ottenere le prestazioni diun pubblico servizio;

- l’esclusione da agevolazioni,finanziamenti, contributi osussidi e l’eventuale revoca diquelli già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni oservizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale

dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l’eventuale pubblicazione

della sentenza di condanna).

Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai

sensi dell’art. 6 del Decreto, nonché in virtù del risk assessment 231 effettuato da BS24, sono individuate

le seguenti aree a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24 e 25 del

Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione.

1.4.1 Le singole aree a rischio “dirette”

Si riporta, di seguito, l’indicazione delle aree a rischio “dirette” individuate dalla Società in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione nel cui ambito sono poste in essere attività che, per effetto di contatti diretti con i soggetti indicati al precedente paragrafo 1.1, comportino il rischio di commissione di uno o più Reati contro la Pubblica Amministrazione:

a. Operazioni con la P.A. e/o attività che coinvolgono dipendenti e/o funzionari pubblici nell’ambitodei processi di business:

• Vendita, organizzazione e erogazione di corsi "In-house" per aziende pubbliche;

• Progettazione master part time e master full time;

• Selezione, Valutazione e Gestione amministrativa delle docenze (anagrafiche, fatturazione

passiva, note credito, rimborsi spese, ecc.);

• Selezione dei partecipanti a master full time e assegnazione borse di studio

• Selezione relatori di eventi;

49

• Richieste di patrocinio ad enti, associazioni e istituzioni

• Gestione iscrizioni ai master per soggetti che lavorano presso la Pubblica Amministrazione;

• Percezione di contributi pubblici per la realizzazione di eventi.

b. Richiesta finanziamenti e contributi pubblici

Il processo indicato comprende le modalità di gestione di finanziamenti e contributi che possono

essere erogati da enti pubblici, quali iniziative finanziarie promosse da Pubbliche Amministrazioni

internazionali, europee, nazionali, regionali o locali volte a sostenere investimenti e/o costi della

Società.

c. Gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla P.A. richiesti da norme legislative

e regolamentari

L’attività concerne la gestione delle visite ispettive da parte di enti ed organismi appartenenti alla

Pubblica Amministrazione che effettuano controlli e/o acquisiscono dati, informazioni e/o

documenti in ordine alle attività aziendali svolte.

d. Gestione dei procedimenti giudiziari, anche attraverso l’ausilio di legali esterni

Si tratta dell’attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziali e delle transazioni in materia

di diritto del lavoro, civile, amministrativo, tributario, penale.

1.4.2 Le singole aree a rischio “strumentali”

Si riporta, di seguito, l’indicazione delle aree a rischio “strumentali” individuate dalla Società in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione che non comportano contatti diretti con le controparti pubbliche, ma nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni per commettere tali reati:

a. Gestione delle risorse e dei flussi finanziari

Le attività sensibili si riferiscono alla gestione dei flussi finanziari in ingresso e in uscita nel

rispetto delle procedure amministrativo-contabili adottate dalla Società.

b. Ricerca, selezione e assunzione e gestione amministrativa del personale

Si tratta delle attività relative alla selezione ed assunzione delle figure necessarie allo svolgimento

delle attività aziendali.

c. Gestione del processo di creazione, trattamento e archiviazione di documenti elettronici con valore

probatorio

In tale attività rientrano le modalità operative seguite per la gestione di documenti elettronici

aziendali, pubblici o privati, con finalità probatoria in modo che siano monitorati gli stati di utilizzo,

modifica ed archiviazione dei documenti.

d. Gestione degli accessi da e verso l’esterno

Si tratta delle attività di gestione degli accessi agli oggetti (applicazioni, dati, programmi) mediante

50

operazioni (lettura, aggiornamento, esecuzione) da parte degli utenti.

Esempi di condotte e di comportamenti illeciti

In relazione ai reati indicati al paragrafo 1.2 e ritenuti rilevanti per la Società, si indicano, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, le possibili occasioni di commissione degli stessi.

Il reato di malversazione a danno dello Stato può realizzarsi con l’indebita destinazione di erogazioni

pubbliche (nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati, altre erogazioni)

ricevute per assunzioni di personale, per attività di formazione del personale, per ristrutturazione di

immobili, per adeguamento della sicurezza ovvero per il consapevole supporto, partecipazione, concorso

nel reato commesso dai propri clienti al fine di percepire erogazioni pubbliche in tutto o in parte non

correttamente utilizzate.

Si potrebbe incorrere nel reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie,

in forma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati, altre erogazioni) qualora fossero prodotte e

presentate documentazioni o dichiarazioni non veritiere od omissive ovvero si prestasse consapevole

supporto, partecipazione, concorso nel reato commesso da propri clienti al fine di consentire la percezione

di erogazioni pubbliche non dovute.

Il reato di Truffa ai danni dello Stato o ente pubblico potrebbe riscontrarsi, data la vastità di casi e attività

che possono comportare l’insorgere di relazioni dirette o indirette con “Enti della Pubblica

Amministrazione”, ogni qualvolta, nell’espletamento delle proprie mansioni, un destinatario, al fine di

agevolare la stipula o il mantenimento di servizi già assegnati, comunichi dati falsi, ovvero gestisca in modo

fraudolento le operazioni contabili e la rendicontazione, esegua delle frodi nella gestione dei rapporti con

gli Enti Pubblici locali per l’esecuzione di adempimenti in materia di imposte.

Con particolare riferimento al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,

che si caratterizza per la necessità dell’ulteriore elemento dell’attivazione di artifici o raggiri idonei ad

indurre in errore l’Ente erogante tramite comunicazione di dati/informazioni non vere o attraverso la

predisposizione e trasmissione di documentazione falsa, si ravvisa una stretta correlazione con il reato di

frode informatica, il quale si sostanzia ogni qualvolta, in relazione alla propria attività svolta e al

trattamento di dati e informazioni relativi alla Pubblica Amministrazione, vi sia il rischio che accedendo

abusivamente ad un sistema informatico si realizzi l’alterazione volontaria di tali evidenze, perpetrando un

danno allo Stato o altro Ente Pubblico.

Il reato di concussione si concretizza nello specifico quale atto criminoso posto in essere da un soggetto

che abusa della propria posizione rivestendo il ruolo di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di un Pubblico

Servizio. E’ il caso del funzionario pubblico che, in forza della natura pubblicistica connessa

all’attività/operazione svolta, potrebbe indurre la società a dare o promettere denaro o altre utilità al fine di

agevolarla nell’ottenimento di contributi, finanziamenti pubblici) in assenza dei presupposti di legge. Tale

reato potrebbe altresì concretizzarsi laddove un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio,

51

abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa un dirigente di BS24 o un suo collaboratore a dare

denaro o altre utilità in cambio della progettazione di un master dedicato a funzionari della PA. Il vantaggio

per BS24 consisterebbe nel fatturato generato dal master che avrebbe una platea di partecipanti garantita

dall'accordo con il pubblico ufficiale.

Il reato di corruzione per l’esercizio di una funzione può sussistere nel caso in cui un dipendente di BS24

offra denaro o altra utilità (assunzione di persone vicine a soggetti sensibili, assegnazione di beni

fittiziamente a titolo di omaggio o liberalità, ecc.) ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico

servizio, per influenzare o retribuire un atto del loro ufficio, nell’intento di assicurare alla Società vantaggi

illeciti. Il reato di corruzione per l’esercizio di una funzione si realizzerebbe qualora l’offerta di danaro o

altra utilità (es. assegnazione di una borsa di studio per master non dovuta, ecc.) avesse l’intento di evitare

pregiudizi, quali quelli derivanti, ad esempio, dall’esecuzione di provvedimenti di natura sanzionatoria

(controlli fiscali, in materia di prevenzione degli infortuni, ecc.). La corruzione di persona incaricata di

un pubblico servizio può realizzarsi nel caso in cui un funzionario pubblico riceva denaro o altra utilità

(es. promessa di assunzione in BS24 di parenti o congiunti) da parte di un esponente della Società, in cambio

di un’agevolazione nell'acquisizione del patrocinio di un evento.

Si configura il reato di corruzione in atti giudiziari quando, convenendo con consulenti legali esterni

compensi che non trovano adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e/o nel valore

della controversia rapportato alle tariffe professionali applicabili, questi destinano una quota della somma

corrisposta a soggetti gravitanti nella sfera dell’Autorità Giudiziaria al fine di ottenere trattamenti di favore

ovvero omettere informazioni dovute con l’obiettivo specifico di favorire la Società o di danneggiare una

parte in un processo penale, civile o amministrativo.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si configura qualora il pubblico ufficiale o

l’incaricato di pubblico servizio ponga in essere pressioni su un esponente della Società, al fine di indurlo

ad offrirgli denaro o altra utilità (es. selezionare docenti suoi parenti o congiunti, senza basarsi su criteri

oggettivi e di merito) in cambio della non segnalazione di irregolarità di carattere contributivo,

previdenziale e assistenziale poste in essere dalla Società e l’esponente della società cedesse alle pressioni

per favorire la Società stessa.

Principi generali di comportamento

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano

integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001);

sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte

Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto

Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.7 dello stesso, oltre

a rispettare il Codice Etico della Società, devono attenersi alle seguenti condotte:

52

• osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i

contatti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di

Pubblici Servizi;

• improntare i rapporti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o

Incaricati di Pubblici Servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;

• gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o

Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi in modo lecito e regolare;

• verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse Aree sui Collaboratori che

effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i

medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare.

È, inoltre, vietato:

• usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;

• richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo

concessi o erogati dallo Stato, dalla P.A., da altri enti pubblici o dalla Comunità europea o da altri

organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di

documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute;

• destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di

erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

• corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro

o altra utilità a un Pubblico funzionario, alla P.A., ad altri pubblici funzionari della Comunità

Europea o ad altri organismi pubblici di diritto internazionale;

• offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire

ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque

rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In

particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente

né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire

connessi al rapporto di affari con la Società o altre società del Gruppo o miranti ad influenzare

l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società o il Gruppo.

Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia,

tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non

devono essere offerti come richiesta di favori in contropartita. In caso di dubbio il destinatario deve

darne tempestiva informazione alla Società la quale, ove ritenuto opportuno informa

tempestivamente l’O.d.V.; in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo

adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso. I contributi e i finanziamenti a fini politici

e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati

dal C.d.A. o dalle funzioni aziendali da questo designate;

53

• eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di Agenti, Partners Commerciali,

Collaboratori e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto

contrattuale costituito con gli stessi;

• corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o

dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario nel caso in cui la Società sia parte di un

procedimento giudiziario;

• porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure

ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per

realizzare un ingiusto profitto;

• promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità

nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per

promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;

• prendere in esame eventuali segnalazioni provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione

per permettere l’assunzione di personale presso la Società o per favorire il ricorso a Fornitori o

Partners commerciali nello svolgimento dell’attività della Società;

• accedere fraudolentemente ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere o

modificare dati o informazioni nell’interesse o a vantaggio della Società.

Principi di controllo e protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati

Nello svolgimento delle attività delle aree a rischio sopra individuate, i Destinatari del Modello devono

agire nel pieno rispetto dei principi di controllo di seguito indicati che prevedono che:

• siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi a garanzia della trasparenza

delle scelte effettuate;

• non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono

dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse le

verifiche previste dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

• i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione

competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita

evidenza;

• qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della

Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio sia regolato da un contratto nel quale si preveda,

tra l’altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo

idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita

evidenza;

• l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati sia sempre motivato e consentito

solo al soggetto competente in base alle disposizioni normative vigenti, o a suo delegato, al Collegio

Sindacale od organo equivalente, alla società di revisione o all'Organismo di Vigilanza;

54

• la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e

competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;

• non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni ad Agenti, Partners Commerciali,

Collaboratori e Fornitori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese

alla Società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di

ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da

tariffe;

• i sistemi di remunerazione premianti a Dipendenti e Collaboratori rispondano a obiettivi realistici

e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;

• la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di

intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza

conforme alla disciplina dell'Unione Europea;

• nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo specifica preventiva autorizzazione da

parte della funzione Amministrazione Finanza e Controllo;

• le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di

concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e

documentati: tali dichiarazioni sono redatte e sottoscritte solo dalle Direzioni competenti e a ciò

preposte;

• alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D. Lgs. 81/2008, verifiche

tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L’O.d.V. dovrà

essere prontamente informato sull’inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita

comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata.

Sulla base delle analisi svolte e in relazione alle procedure e ai controlli in essere nella Società, sono riportati

gli elementi specifici delle procedure relativi alle attività a rischio classificati in base ai quattro principi di

controllo espressi da Confindustria nelle “Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione

Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001”.

Nelle tabelle che seguono i principi di controllo sono indicati come segue:

P esistenza di procedure e/o prassi operative;

T tracciabilità e verificabilità;

S segregazione delle funzioni;

O responsabilità organizzative ed esistenza di un sistema di deleghe e procure.

1.7.1 Vendita, organizzazione e erogazione di corsi "In-house" per aziende pubbliche;

Le attività sensibili sono riferibili in particolare alle fasi commerciali con i clienti (aziende pubbliche) e alla

gestione delle attività contabili (es. gestione fatture, note credito) per la vendita di corsi di formazione in

house. I processi di gestione delle vendite risultano disciplinati dalle procedure amministrativo-contabili

nonché dal rispetto del Codice Etico del presente Modello. In particolare, con riferimento alla gestione dei

55

rapporti commerciali con i clienti in relazione alla fattispecie di reati di questa sezione, oltre ai controlli

attuati dalle società che svolgono in outsourcing, parzialmente o integralmente, servizi per BS24, sono

applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Le attività relative ai processi commerciali sono regolate da idonee procedure aziendali. P/S/O

2. Definizione da parte delle direzioni di politiche di vendita e dei prezzi netti praticabili.

Definizione di flussi approvativi per transazioni singolarmente significative e/o in deroga

alle definite condizioni commerciali.

P/S/O

3. Gestione documentale di tutto il processo di vendita con il supporto di sistemi informatici

dedicati che offrono sia la possibilità di avvalersi di controlli/blocchi automatici per la

gestione di eventuali anomalie e/o errori.

P/O/T

4. Individuazione di un responsabile delle singole attività e operazioni: tale responsabile,

qualora non diversamente individuato, coincide con il responsabile della direzione. Al

responsabile individuato non sono attribuiti poteri illimitati.

S/O

5. I poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno

dell’organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità

organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne,

all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.

O

6. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale l’autorizzazione

all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di un soggetto diverso da

coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la contabilizzano, nonché da coloro

che sono tenuti a svolgere sulla medesima i controlli previsti dalla legge e dalle procedure

contemplate dal sistema di controllo interno.

O/S

7. Il responsabile dell’attività svolge i controlli necessari a verificare l’efficacia, l’efficienza

e la conformità delle singole operazioni al Codice Etico e al presente Modello, effettuando

richieste di informazioni a tutte le direzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti,

interni ed esterni, che si occupano o si sono occupati dell'attività.

S/O

8. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e controllo

da parte della direzione responsabile delle singole attività e operazioni anche attraverso

la richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e integrità del fornitore.

T/S/O

9. Archiviazione di tutta la documentazione relativa ai processi di vendita a cura delle unità

di amministrazione vendite.

P

10. Predisposizione a cura dei Responsabili della direzione/area di un’analisi delle transazioni

con la P.A. e delle indicazioni in merito all’effettivo rispetto delle procedure interne che

governano le attività.

T/S

1.7.2 Progettazione master part time e master full time

Per le attività di progettazione dei master part time e full time, oltre ai controlli previsti dalle società che

svolgono in outsourcing, parzialmente o integralmente, servizi per BS24, sono applicati i seguenti controlli

interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

56

1. Le operazioni e le attività di progettazione dei master sono regolate da policy e procedure

scritte approvate dalla direzione.

P/S/O

2. Individuazione di un responsabile delle singole attività e operazioni: tale responsabile,

qualora non diversamente individuato, coincide con il responsabile della direzione. Al

responsabile individuato non sono attribuiti poteri illimitati.

S/O

3. I poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno

dell’organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità

organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne,

all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.

O

4. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale l’autorizzazione

all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di un soggetto diverso da

coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la contabilizzano, nonché da coloro

che sono tenuti a svolgere sulla medesima i controlli previsti dalla legge e dalle procedure

contemplate dal sistema di controllo interno.

O/S

5. Il responsabile dell’attività svolge i controlli necessari a verificare l’efficacia, l’efficienza e

la conformità delle singole operazioni al Codice Etico e al presente Modello, effettuando

richieste di informazioni a tutte le direzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti, interni

ed esterni, che si occupano o si sono occupati dell'attività.

O/S

6. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e controllo da

parte della direzione responsabile delle singole attività e operazioni anche attraverso la

richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e integrità del fornitore.

T/S/O

7. Informativa periodica a cura del responsabile del procedimento verso il responsabile della

direzione, qualora quest’ultimo non sia responsabile del procedimento, avente ad oggetto le

operazioni di carattere significativo che rientrano nell’area delle attività a rischio, fornendo,

sotto la sua responsabilità, le informazioni necessarie per valutare la rischiosità

dell’operazione o i suoi aspetti critici.

O/T/S

1.7.3 Selezione, valutazione e gestione amministrativa delle docenze (anagrafiche, fatturazione passiva, note credito, rimborsi spese, ecc.);

Le attività sensibili sono riferibili in particolare alle fasi di selezione dei docenti (liberi professionisti e/o

dipendenti di aziende) e di valutazione del loro operato. Con riferimento a tali attività sensibili, oltre ai

controlli attuati dalle società che svolgono in outsourcing, parzialmente o integralmente, servizi per BS24,

sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Le attività relative ai processi di selezione, valutazione e gestione amministrativa delle

docenze sono regolate da idonee procedure aziendali approvate dalla direzione.

P/S/O

2. Definizione da parte delle direzioni di criteri di selezione e di valutazione dei docenti

oggettivi, trasparenti e verificabili.

P/S/O

3. Gestione documentale di tutto il processo di selezione e di valutazione dei docenti con il

supporto di sistemi informatici dedicati che offrono sia la possibilità di avvalersi di

controlli/blocchi automatici per la gestione di eventuali anomalie e/o errori.

P/O/T

57

4. Individuazione di un responsabile delle singole attività e operazioni: tale responsabile,

qualora non diversamente individuato, coincide con il responsabile della direzione. Al

responsabile individuato non sono attribuiti poteri illimitati.

S/O

5. I poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno

dell’organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità

organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne,

all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.

O

6. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale l’autorizzazione

all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di un soggetto diverso da

coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la contabilizzano, nonché da coloro

che sono tenuti a svolgere sulla medesima i controlli previsti dalla legge e dalle procedure

contemplate dal sistema di controllo interno.

O/S

7. Il responsabile dell’attività svolge i controlli necessari a verificare l’efficacia, l’efficienza

e la conformità delle singole operazioni al Codice Etico e al presente Modello, effettuando

richieste di informazioni a tutte le direzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti,

interni ed esterni, che si occupano o si sono occupati dell'attività.

S/O

8. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e controllo

da parte della direzione responsabile delle singole attività e operazioni anche attraverso

la richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e integrità del fornitore.

T/S/O

9. Archiviazione di tutta la documentazione relativa ai processi di selezione e di valutazione

dei docenti

T

1.7.4 Selezione dei partecipanti a master full time e assegnazione borse di studio

Le attività sensibili sono riferite in particolare alle fasi di selezione dei partecipanti ai master e

all’assegnazione di borse di studio in base a criteri oggettivi e di merito. Con riferimento a tali attività

sensibili, oltre ai controlli attuati dalle società che svolgono in outsourcing, parzialmente o integralmente,

servizi per BS24, sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Le attività relative ai processi di selezione dei partecipanti a master full time e assegnazione

borse di studio sono regolate da idonee procedure aziendali.

P/S/O

2. Definizione da parte delle direzioni di politiche e di criteri di selezione e di valutazione dei

partecipanti ai master full time oggettivi, trasparenti e verificabili.

P/S/O

3. Definizione da parte delle direzioni di criteri di erogazione delle borse di studio oggettivi,

trasparenti e verificabili.

O/S

4. Individuazione di un responsabile delle singole attività e operazioni: tale responsabile,

qualora non diversamente individuato, coincide con il responsabile della Direzione. Al

responsabile individuato non sono attribuiti poteri illimitati.

S/O

5. I poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno

dell’organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità

organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne,

all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.

O

6. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale l’autorizzazione O/S

58

all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di un soggetto diverso da

coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la contabilizzano, nonché da coloro

che sono tenuti a svolgere sulla medesima i controlli previsti dalla legge e dalle procedure

contemplate dal sistema di controllo interno.

7. Il responsabile dell’attività svolge i controlli necessari a verificare l’efficacia, l’efficienza e

la conformità delle singole operazioni al Codice Etico e al presente Modello, effettuando

richieste di informazioni a tutte le Direzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti, interni

ed esterni, che si occupano o si sono occupati dell'attività.

S/O

8. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e controllo da

parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni anche attraverso la

richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e integrità del fornitore.

T/S/O

9. Gestione documentale di tutto il processo di vendita dei master con il supporto di sistemi

informatici dedicati che offrono sia la possibilità di avvalersi di controlli/blocchi automatici

per la gestione di eventuali anomalie e/o errori.

P/O/T

10. Archiviazione di tutta la documentazione relativa ai processi di selezione dei partecipanti a

master full time e assegnazione borse di studio

P

1.7.5 Selezione relatori di eventi;

Le attività sensibili sono riferite in particolare alle fasi di selezione dei relatori agli eventi organizzati dalla

Società. Con riferimento a tali attività sensibili, oltre ai controlli attuati dalle società che svolgono in

outsourcing, parzialmente o integralmente, servizi per BS24, sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Le attività relative ai processi di selezione dei relatori ad eventi organizzati dalla società

sono regolate da idonee procedure aziendali.

P/S/O

2. Definizione da parte delle direzioni di politiche e di criteri di selezione e dei relatori

oggettivi, trasparenti e verificabili.

P/S/O

3. Individuazione di un responsabile delle singole attività e operazioni: tale responsabile,

qualora non diversamente individuato, coincide con il responsabile della Direzione. Al

responsabile individuato non sono attribuiti poteri illimitati.

S/O

4. I poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno

dell’organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità

organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne,

all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.

O

5. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale l’autorizzazione

all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di un soggetto diverso da

coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la contabilizzano, nonché da coloro

che sono tenuti a svolgere sulla medesima i controlli previsti dalla legge e dalle procedure

contemplate dal sistema di controllo interno.

O/S

6. Il responsabile dell’attività svolge i controlli necessari a verificare l’efficacia, l’efficienza e

la conformità delle singole operazioni al Codice Etico e al presente Modello, effettuando

richieste di informazioni a tutte le Direzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti, interni

ed esterni, che si occupano o si sono occupati dell'attività.

S/O

7. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e controllo da T/S/O

59

parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni anche attraverso la

richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e integrità del fornitore.

8. Archiviazione di tutta la documentazione relativa ai processi di selezione dei relatori P

1.7.6 Richieste di patrocinio ad enti, associazioni e istituzioni

Per le attività relative alla gestione dei patrocini, oltre ai controlli previsti dalle società che svolgono in

outsourcing, parzialmente o integralmente, servizi per BS24, sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Le operazioni e le attività di richiesta dei patrocini sono regolate da idonee procedure

scritte approvate dalla direzione.

P/S/O

2. Individuazione di un responsabile delle singole attività e operazioni a cui non sono

attribuiti poteri illimitati.

S/O

3. I poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno

dell’organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità

organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne,

all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.

O

4. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale l’autorizzazione

all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di un soggetto diverso da

coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la contabilizzano, nonché da coloro

che sono tenuti a svolgere sulla medesima i controlli previsti dalla legge e dalle procedure

contemplate dal sistema di controllo interno.

O/S

5. Il responsabile dell’attività svolge i controlli necessari a verificare l’efficacia, l’efficienza

e la conformità delle singole operazioni al Codice Etico e al presente Modello, effettuando

richieste di informazioni a tutte le Direzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti,

interni ed esterni, che si occupano o si sono occupati dell'attività.

S/O

6. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e controllo da

parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni anche attraverso la

richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e integrità del fornitore.

T/S/O

7. Informativa periodica a cura del responsabile del procedimento verso il responsabile della

Direzione, qualora quest’ultimo non sia responsabile del procedimento, avente ad oggetto

le operazioni di carattere significativo che rientrano nell’area delle attività a rischio,

fornendo, sotto la sua responsabilità, le informazioni necessarie per valutare la rischiosità

dell’operazione o i suoi aspetti critici.

O/T/S

1.7.7 Gestione iscrizioni ai master per soggetti che lavorano presso la Pubblica Amministrazione;

Per la gestione delle iscrizioni ai master per soggetti che lavorano presso la Pubblica Amministrazione, si

fa riferimento ai controlli indicati ai par. 1.7.2 e 1.7.5.

1.7.8 Percezione di contributi pubblici per la realizzazione di eventi.

Per la richiesta di contributi pubblici per la realizzazione di eventi, si fa riferimento ai controlli indicati al

par. 1.7.10.

60

1.7.9 Richiesta finanziamenti e contributi pubblici

Per la richiesta di finanziamenti e contributi pubblici, oltre ai controlli espressamente previsti dalle

procedure interne della Società e previsti dalle società che svolgono in outsourcing, parzialmente o

integralmente, servizi per BS24, sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Presentazione della richiesta a cura della Direzione competente con il supporto della

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e ove necessario della Direzione

Affari Legali e Societari dopo adeguate valutazioni in merito.

O/S

2. Verifiche di completezza e correttezza sulla documentazione a supporto delle

richieste di contributi e finanziamenti da parte della Direzione Amministrazione

Finanza e Controllo con l’eventuale supporto delle Direzioni di volta in volta

interessate dalla gestione di aspetti tecnici ed operativi.

O/S/T

3. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale

l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di un

soggetto diverso da coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la

contabilizzano, nonché da coloro che sono tenuti a svolgere sulla medesima i

controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo

interno.

O/S

4. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e

controllo da parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni

anche attraverso la richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e

integrità del fornitore.

T/S/O

5. Le richieste di finanziamenti pubblici avvengono nell’ambito dei normali poteri

conferiti per la gestione delle risorse finanziarie che prevedono l’approvazione del

C.d.A. al superamento di importi determinati.

O/S

6. Previsione di meccanismi e strumenti di rendicontazione idonei a fornire evidenza

precisa del contenuto e del valore delle attività svolte e dei costi sostenuti a fronte

dei contributi/finanziamenti ricevuti.

P/T

7. Predisposizione di regole specifiche per le continue attività di controllo e

monitoraggio all’interno della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

P/T

1.7.10 Gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla P.A. richieste da norme legislative e regolamentari

Per la gestione di verifiche, ispezioni e controlli posti in essere dalla P.A., oltre ai controlli espressamente

previsti dalle procedure interne della Società e attuati dalle società che svolgono in outsourcing,

parzialmente o integralmente, servizi per BS24, sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Definizione di ruoli e responsabilità dei Soggetti aziendali interessati fin

dall’accoglimento degli ispettori in occasione dell’accesso: il personale incaricato

O/S/P

61

del controllo accessi, verificate le credenziali degli Ispettori, contatta il

Responsabile incaricato il quale indica agli Ispettori i Soggetti aziendali dotati

degli adeguati poteri di rappresentanza e competenti per la materia trattata.

2. I Soggetti aziendali competenti assistono gli Ispettori durante la visita fornendo

l'eventuale documentazione e i dati richiesti con il supporto ove necessario fornito

dalla Direzione competente. Durante le visite e gli incontri con ispettori e

verificatori devono essere presenti almeno due soggetti aziendali.

O/P

3. Archiviazione dei verbali redatti dagli Ispettori e, nel caso di incontri di

consultazione informali non verbalizzati, predisposizione di resoconti a cura dei

Soggetti aziendali che hanno partecipato all’incontro.

P/T

1.7.11 Gestione dei procedimenti giudiziari, anche attraverso l’ausilio di legali esterni

Per la gestione dell’attività di contenzioso sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per l’elaborazione e la

conclusione delle transazioni giudiziali.

O/P

2. Esistenza di criteri di selezione di professionisti esterni (ad esempio, consolidato

rapporto di collaborazione, capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di

professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo).

P

3. Conferimento dell’incarico professionale al legale esterno mediante il rilascio di un

mandato autorizzato dalla Direzione competente.

T/P

4. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e

controllo da parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni

anche attraverso la richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e

integrità del fornitore.

T/S/O

5. Definizione delle modalità di gestione del contenzioso secondo cui il Responsabile

della Direzione competente fornisce al legale esterno la documentazione di

supporto con la collaborazione delle Direzioni interessate dalla controversia.

O/P

6. Previsione di modalità di gestione e controllo dell’operato dei professionisti esterni

con autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dal legale esterno rilasciata

dalla Direzione competente.

P

7. Valutazione di congruità della parcella effettuata dalla Direzione competente con

riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società.

P

8. Invio di un report periodico da parte del Responsabile della Direzione Legale alla

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo per la determinazione del fondo

rischi legali, in cui vengono riportate le informazioni di sintesi inerenti lo stato dei

contenziosi.

P

9. Gestione dei contenziosi con i clienti per ritardati pagamenti in accordo con la

policy di Credit Management predisposta dalla Direzione Amministrazione

Finanza e Controllo.

P

62

1.7.12 Gestione delle risorse e dei flussi finanziari

L’impiego delle risorse finanziare è regolato dalle previsioni dello Statuto, dai poteri conferiti dal C.d.A. e

da quelli previsti nelle procure e deleghe bancarie.

In particolare per tutte le operazioni, oltre ai controlli previsti dalle procedure interne della Società e previsti

dalle società che svolgono in outsourcing, parzialmente o integralmente servizi per BS24, sono applicati i

seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Le attività sopra elencate sono regolate da policy e procedure scritte approvate dalla

direzione.

P/S/O

2. Individuazione di un responsabile delle singole attività e operazioni: tale

responsabile, qualora non diversamente individuato, coincide con il responsabile

della Direzione. Al responsabile individuato non sono attribuiti poteri illimitati.

S/O

3. I poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno

dell’organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le

responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da

garantirne, all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.

O

4. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale

l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di un

soggetto diverso da coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la

contabilizzano, nonché da coloro che sono tenuti a svolgere sulla medesima i

controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo

interno.

O/S

5. Il responsabile dell’attività svolge i controlli necessari a verificare l’efficacia,

l’efficienza e la conformità delle singole operazioni al Codice Etico e al presente

Modello, effettuando richieste di informazioni a tutte le Direzioni, alle unità operative

o ai singoli soggetti, interni ed esterni, che si occupano o si sono occupati dell'attività.

O/S

6. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e

controllo da parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni

anche attraverso la richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e

integrità del fornitore.

T/S/O

7. Previsione di limiti per l'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la

fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le

responsabilità organizzative affidate alle singole persone.

O/S

8. Il superamento dei limiti di cui al punto precedente può avvenire solo nel rispetto delle

vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione.

P/O/S/T

9. Previsione, per le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse

economiche o finanziarie, di una causale espressa, di documentazione e registrazione

in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il processo

decisionale è verificabile.

P/T

10. Motivazione dell'impiego di risorse finanziarie ad opera del soggetto richiedente che

ne attesta la congruità.

T

11. Previsione della possibilità di una motivazione limitata al riferimento della classe o

tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, in caso di operazioni ordinarie

O/P

63

comprese entro la soglia quantitativa stabilita.

12. Previsione di una motivazione analitica in caso di operazioni diverse da quelle

ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita.

P/T

Il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, se necessario, la

procedura di firma congiunta per specifiche tipologie di operazioni o per operazioni che superino una

determinata soglia quantitativa.

1.7.13 Ricerca, selezione e gestione amministrativa del personale

Per le operazioni di gestione e assunzione di dipendenti e collaboratori, oltre ai controlli previsti dalle

società che svolgono in outsourcing, parzialmente o integralmente, servizi per BS24, sono applicati i

seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Le attività di gestione del personale sono regolate da policy e procedure scritte

approvate dalla direzione.

P/S/O

2. Previsione di un’autorizzazione per la richiesta di assunzione di personale

corredata dalle specifiche della posizione ricercata e dal profilo del candidato,

rilasciata secondo livelli gerarchici definiti; autorizzazione rilasciata

dall’Amministratore Delegato per le assunzioni non previste nel budget annuale.

O/S/T

3. Svolgimento delle attività di selezione a cura della Direzione Personale e

Organizzazione, anche con il supporto di consulenti esterni; dopo una prima fase di

selezione basata sull’analisi dei profili dei candidati, la Direzione Personale e

Organizzazione sottopone alla Direzione richiedente i migliori candidati

individuati.

O/S/T

4. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale

l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di un

soggetto diverso da coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la

contabilizzano, nonché da coloro che sono tenuti a svolgere sulla medesima i

controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo

interno.

O/S

5. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e

controllo da parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni

anche attraverso la richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e

integrità del fornitore.

T/S/O

6. Definizione di criteri di selezione oggettivi e trasparenti. T

7. Archiviazione della documentazione relativa al processo di selezione tenuta a cura

della Direzione Personale e Organizzazione.

T

8. Definizione di una proposta economica al candidato selezionato nel rispetto delle

politiche retributive aziendali e previo esame della Direzione Personale e

Organizzazione e della Direzione richiedente.

O/S

9. Assunzione dei Collaboratori a cura o su indicazione della Direzione della Società O/S

64

ovvero nell’ambito dei poteri e procure attribuite dalla società.

10. Predisposizione di contratti in forma scritta, archiviati e gestiti oltre che dalla

Direzione che fruisce del servizio di collaborazione anche dalla Direzione

Personale e Organizzazione.

O/T

11. I rapporti di collaborazione che si configurano come “consulenze” seguono quanto

previsto per la procedura acquisti e sono gestiti nell’ambito di poteri e procure

conferiti.

P/T/S

12. Separazione di compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il

pagamento.

S

13. Definizione e documentazione dei criteri di selezione del consulente a cura della

Direzione richiedente e sottoposti a verifica ed approvazione della Direzione

preposta sulla base dei poteri definiti.

P/T

1.7.14 Gestione del processo di creazione, trattamento e archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio

Si rimanda ai presidi di controllo previsti nella Parte Speciale “E” – Reati informatici.

1.7.15 Gestione degli accessi da e verso l’esterno

Si rimanda ai presidi di controllo previsti nella Parte Speciale “E” – Reati informatici.

Contratti

Nei contratti con Agenti, Partners Commerciali, Docenti, Collaboratori e Fornitori e, più in generale, con

tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, viene inserita un’apposita clausola

secondo cui la controparte è informata dell’adozione del Modello da parte della Società ed assume

l’impegno a tenere condotte volte a ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, pena la

facoltà della Società di attivare gli opportuni rimedi contrattuali.

65

2 SEZIONE "B" - Reati Societari (art. 25-ter del D. Lgs.

231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati

societari di cui all’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001.

Le fattispecie di reato rilevanti

L’articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001 richiama le fattispecie di reati societari (di seguito, anche, i “Reati societari”).

In riferimento alle modalità di presumibile realizzazione dei comportamenti illeciti considerati dal Decreto

ai sensi dell’art. 25-ter, il Modello individua le attività che possono comportare il rischio della realizzazione

dei seguenti reati (nel seguente elenco con “Società” sono altresì intesi sia i soggetti in posizione apicale,

che quelli subordinati, qualora il fatto sia nell’interesse o a vantaggio della Società):

1. - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): “Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori,

i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i

liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o

nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente

espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui

comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società

o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono

puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le

omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

2. – False comunicazioni sociali in società non quotate - Fatti di lieve entita' (art. 2621-bis c.c.): “Salvo

che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui

all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle

modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di

cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti

indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto

è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione

sociale.”

3. - Impedito controllo (art. 2625 c.c.): “Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei

artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite

ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela

66

della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati

italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo

116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

4. - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): “Gli amministratori che, fuori dei casi di

legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li

liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

5. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): “Salvo che il fatto non costituisca più

grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o

destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non

possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o

la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”

6. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): “Gli

amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali,

cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono

puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi

consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante,

cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale

o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio

in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”

7. - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): “Gli amministratori che, in violazione delle

disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra

società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la

reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

8. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.): “L'amministratore o il

componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di

altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del

testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un

soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.

385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre

2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall'articolo

2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni

alla società o a terzi.”

67

9. - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): “Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in

parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in

misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni

o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio

della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

10. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): “I liquidatori che,

ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle

somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa,

con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue

il reato.”

11. - Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.): “Chiunque, con atti simulati o fraudolenti,

determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

13. - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): “Gli

amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i

sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di

vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste

in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non

rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria

dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte

fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione

da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti

o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di

società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi

nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette

autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli

quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in

misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento

della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.”

Le sanzioni previste in relazione alle fattispecie di reato rilevanti

Con riferimento ai Reati Societari descritti al precedente paragrafo, si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle relative sanzioni previste a carico della Società con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per la stessa.

68

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva

- False comunicazioni sociali (art. 2621

c.c.)

- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

- False comunicazioni sociali delle

società quotate (art. 2622 c.c.)

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

- Indebita restituzione dei conferimenti

(art. 2626 c.c.)

- Illegale ripartizione degli utili e delle

riserve (art. 2627 c.c.)

- Illecite operazioni sulle azioni o quote

sociali o della società controllante

- Operazioni in pregiudizio dei creditori

(art. 2629 c.c.)

- Formazione fittizia del capitale (art.

2632 c.c.)

- Indebita ripartizione dei beni sociali

da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

- Illecita influenza sull’assemblea (art.

2636 c.c.)

- Ostacolo all’esercizio delle funzioni

delle Autorità Pubbliche di Vigilanza

(art. 2638 c.c.)

Da 200 a 400 quote

Da 100 a 200 quote

Da 400 a 600 quote

Da 100 a 180 quote

Da 100 a 180 quote

Da 100 a 130 quote

Da 100 a 180 quote

Da 150 a 330 quote

Da 100 a 180 quote

Da 150 a 330 quote

Da 150 a 330 quote

Da 200 a 400 quote

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Nessuna

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale

dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l’eventuale pubblicazione

della sentenza di condanna).

Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai

sensi dell’art. 6 del Decreto, nonché in virtù del risk assessment 231 effettuato da BS24, sono individuate

le seguenti aree a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall’art. 25-ter del Decreto:

a. Predisposizione di documenti e di comunicazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale e

finanziaria della Società, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche

69

b. Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività di impresa nelle scritture contabili e altri

adempimenti amministrativi e fiscali, ivi inclusa la gestione amministrativa delle transazioni con

fornitori, consulenti e clienti (fatturazione, recupero crediti, note credito, ecc.);

c. Gestione dei rapporti con i soci e con gli altri organi sociali;

Le attività si riferiscono alla gestione dei rapporti con gli organi societari in occasione di verifiche e

di controlli interni e/o controlli svolti in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

d. Acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse su strumenti finanziari non quotati;

e. Gestione delle risorse e dei flussi finanziari;

Le attività sensibili si riferiscono alla gestione dei flussi finanziari in ingresso e in uscita, inclusi i

pagamenti e gli incassi a/da clienti, fornitori e consulenti, nel rispetto delle procedure amministrativo-

contabili adottate dalla Società.

f. Operazioni straordinarie e/o sul capitale;

Le attività si riferiscono all’acquisto o vendita di partecipazioni, a operazioni di fusione e scissione e

a operazioni di aumento/riduzione del capitale, ecc.

g. Comunicazioni ad autorità pubbliche di vigilanza.

Le attività sensibili si riferiscono alla comunicazione, in base alla legge, alle autorità pubbliche di

vigilanza di prospetti e documenti societari.

h. Operazioni e/o attività a rischio nell’ambito dei processi di business:

• Rilevazione e predisposizione di dati e informazioni gestionali sulla qualità dei master;

• Utilizzo dei marchi relativi alle certificazioni qualità;

• Predisposizione di materiale informativo (marketing).

Esempi di condotte e di comportamenti illeciti

In relazione ai reati indicati al paragrafo 2.2 e ritenuti rilevanti per la Società, si indicano, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, le possibili occasioni di commissione degli stessi.

Il reato di false comunicazioni sociali potrebbe configurarsi modificando dolosamente i dati contabili

presenti sul sistema informatico, al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale,

economica e finanziaria attraverso l’inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli

reali ovvero al fine di generare riserve occulte o fondi neri. Tra i possibili comportamenti a rischio vi è la

comunicazione verso l'esterno (es. attraverso la Relazione sulla Gestione) di falsi dati sulla qualità dei corsi

e sul numero degli stage, al fine di incrementare il numero dei partecipanti ai corsi.

Il reato di impedito controllo è connesso alla gestione dei rapporti con gli organi societari in occasione di

verifiche e di controlli svolti in ottemperanza alle prescrizioni di legge. Si potrebbe, infatti, ostacolare

l’operato del Collegio Sindacale mediante azioni, omissioni o occultamento di documentazione o di fatti

significativi ad elevato impatto nell’attività di controllo o contravvenendo alle regole di corretta tenuta dei

libri, dei registri obbligatori e di ordinata archiviazione della documentazione.

70

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti potrebbe realizzarsi con la restituzione, anche simulata,

di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall’obbligo di eseguire i conferimenti, sempre al di fuori

dei casi di legittima riduzione.

Il reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve si manifesterebbe nel caso in cui venissero ripartiti

utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero di riserve, anche

non costituite con utili al fine di farne beneficiare ai propri soci a danno dei creditori sociali.

Il reato di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali potrebbe configurarsi nei casi di acquisto o

sottoscrizione di azioni della Società a scapito dell’integrità del capitale sociale o delle riserve non

distribuibili.

Il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori si consuma allorché i creditori di una società

commerciale subiscono un danno a causa di riduzioni del capitale sociale o di operazioni di fusione con

altra società o di scissione in violazione delle disposizioni di legge che tutelano i creditori stessi.

Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi si potrebbe commettere nel caso il Consiglio

di Amministrazione deliberasse un’operazione con il voto favorevole di un amministratore in conflitto di

interessi, causando danni a terzi.

Il reato di formazione fittizia del capitale si consuma all’atto della formazione fittizia o dell’aumento

fittizio del capitale della Società, realizzati mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma

inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei

conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione di

questa.

Il reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori si concretizzerebbe qualora si

distribuissero ai soci alcuni beni sociali prima della soddisfazione delle pretese creditorie o

dell’accantonamento delle risorse necessarie a tal fine, cagionando un danno ai creditori della società.

Il reato di illecita influenza sull’assemblea si realizzerebbe quando uno o più amministratori

rappresentassero all’Assemblea dei soci prospettive improbabili nella loro attualità, allo scopo di ottenere

dei voti per una rielezione o per la realizzazione di operazioni straordinarie.

Il reato di ostacolo all’esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza può configurarsi in occasione di

comunicazioni degli adempimenti previsti dalla legge ovvero in occasione di verifiche/ispezioni delle

Autorità di Vigilanza qualora venissero esposti fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione

economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero venissero fraudolentemente omesse o alterate le

comunicazioni dovute, ostacolando le funzioni delle predette Autorità.

Principi generali di comportamento

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi

individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti

tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi

e alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

71

Al fine di evitare il verificarsi dei reati societari previsti dal D. Lgs. 231/2001, tutti i Destinatari del presente

Modello, come definiti al punto 2.7. della Parte Generale, oltre a rispettare il Codice Etico della Società,

devono attenersi alle seguenti condotte:

• agire, ciascuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e

collaborazione, nonché secondo le procedure statutariamente previste;

• mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello

svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche

e delle comunicazioni sociali in generale;

• mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione

nell’acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate a consentire ai Soci

ed agli Investitori di formarsi opinioni e/o giudizi sulla situazione patrimoniale, economica e

finanziaria della Società;

• fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria

della Società;

• assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, agevolando e garantendo

ogni forma di controllo interno e promuovendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni

collegiali;

• osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell’integrità del capitale sociale;

• rispettare, in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione e/o di scissione, le norme di legge

poste a tutela dei creditori;

• osservare le procedure interne previste per la selezione e/o gestione dei rapporti con gli altri

Destinatari del Modello;

• collaborare per il conseguimento dell’oggetto sociale;

• osservare le leggi in materia di tutela della concorrenza e del mercato e vigilare sulla perfetta

osservanza delle stesse, nonché collaborare con le Autorità regolatrici del mercato e con le altre

Autorità di Vigilanza;

• improntare le informazioni su strumenti finanziari non quotati al rispetto del diritto

all’informazione, secondo criteri di accuratezza e coerenza con i principi e le politiche della Società,

nonché in conformità con leggi, regole e pratiche di condotta professionale.

È, inoltre, vietato:

• predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non

corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società,

nonché sull’evoluzione delle relative attività, sugli strumenti finanziari della Società e sui relativi

diritti;

• omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore

riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

72

• violare i principi e le prescrizioni contenute nelle procedure e trattamenti contabili della Società;

• alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura

di prospetti informativi;

• restituire conferimenti ai soci o esentare i soci dall’effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente

previsti dalla legge;

• ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva,

nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;

• acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione

all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

• effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge

a tutela dei creditori;

• procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;

• ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali

o dell’accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

• tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante

l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di

controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di

revisione;

• porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti, finalizzati ad alterare il

regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

• omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle

Autorità in questione, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla

normativa di settore, nonché la trasmissione di dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o

specificamente richiesti dalle predette Autorità;

• esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure

occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;

• porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni da parte

delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti

pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle

comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

• pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di

carattere fraudolento o ingannevole suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non

quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un

mercato regolamentato e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

73

Principi di controllo e protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati

Le attività nell’ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, in carico ai Destinatari del

Modello, devono essere svolte nel pieno rispetto dei principi e protocolli di seguito indicati, in forza dei

quali:

• siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della

trasparenza delle scelte effettuate;

• non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono

dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i

controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

• i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione

competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita

evidenza;

• qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della

Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale

si preveda, tra l’altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure

di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non

con apposita evidenza;

• l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati sia sempre motivato e consentito

solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale o

organo equivalente, alla società di revisione o all'Organismo di Vigilanza;

• la scelta di consulenti esterni, ancorché selezionati localmente, avvenga sulla base di requisiti di

professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;

• non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori e agenti in

misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito,

da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul

mercato o determinate da tariffe;

• i sistemi di remunerazione premianti a Dipendenti e Collaboratori rispondano a obiettivi realistici

e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;

• la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di

intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza

conforme alla disciplina dell'Unione Europea;

• nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo specifica autorizzazione da parte della

funzione Amministrazione Finanza e Controllo;

• le informazioni relative a strumenti finanziari non quotati diffuse al pubblico devono provenire da

fonti certe ed univoche e da elaborazioni complete ed accurate.

Sulla base delle analisi svolte e in relazione alle procedure e ai controlli in essere nella Società, di seguito

74

sono riportati gli elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio corredati inoltre, dai

riferimenti ai Principi di controllo espressi da Confindustria nelle “Linee guida per la costruzione dei

Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001”.

Nelle tabelle che seguono i Principi di Controllo sono indicati come segue:

P esistenza procedure;

T tracciabilità e verificabilità;

S segregazione delle funzioni;

O responsabilità organizzative ed esistenza di un sistema di deleghe e procure.

2.6.1 Predisposizione di documenti e comunicazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche

Per la predisposizione di comunicazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria

della Società, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche, oltre ai controlli attuati dalle società che svolgono

in outsourcing, parzialmente o integralmente, servizi per BS24, sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Le attività relative alla formazione del bilancio d’esercizio sono regolate da idonee

procedure amministrativo-contabili.

P/S/O

2. I poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno

dell’organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le

responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da

garantirne, all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.

O

3. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale

l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di un

soggetto diverso da coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la

contabilizzano, nonché da coloro che sono tenuti a svolgere sulla medesima i

controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo

interno.

O/S

4. Il responsabile dell’attività svolge i controlli necessari a verificare l’efficacia,

l’efficienza e la conformità delle singole operazioni al Codice Etico e al presente

Modello, effettuando richieste di informazioni a tutte le Direzioni, alle unità

operative o ai singoli soggetti, interni ed esterni, che si occupano o si sono occupati

dell'attività.

S/O

5. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e

controllo da parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni

anche attraverso la richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e

integrità del fornitore.

T/S/O

6. La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società predispone

regolarmente una nota operativa per la definizione dei contenuti e della tempistica

della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio nonché degli altri

documenti contabili rilevanti ai fini delle comunicazioni finanziarie periodiche

indirizzate ai soci e al pubblico.

O/T

75

7. I dati quantitativi e qualitativi sulla business performance (es. statistiche sulla

valutazione dei corsi, sulla customer satisfaction, ecc.) che sono inseriti e

rappresentati nei documenti contabili e finanziari (es. relazione sulla gestione) sono

oggetto di controllo da parte della Direzione aziendale

T/S/O

8. Le attività di documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni

relative all’attività di impresa, ivi inclusi i documenti contabili, sono svolte in modo

sistematico e tracciabile.

T

Nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l’esterno di notizie o dati riguardanti la

Società, è fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi a quanto previsto dalla normativa sul

trattamento dei dati personali e dalle procedure interne in materia di riservatezza delle informazioni

aziendali.

2.6.2 Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività di impresa nelle scritture contabili e altri adempimenti amministrativi e fiscali, ivi inclusa la gestione amministrativa delle transazioni con fornitori, consulenti e clienti (fatturazione, recupero crediti, note credito, ecc.)

Per la registrazione e rappresentazione dell’attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle

relazioni e in altri documenti di impresa, oltre ai controlli attuati dai provider che svolgono in outsourcing,

parzialmente o integralmente, servizi per BS24, sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. E’ adottato un manuale delle procedure contabili per il quale è previsto il costante

aggiornamento a cura della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

P/S/O

2. I poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno

dell’organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le

responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da

garantirne, all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.

O

3. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale

l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di

un soggetto diverso da coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la

contabilizzano, nonché da coloro che sono tenuti a svolgere sulla medesima i

controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di

controllo interno.

S/O

4. In accordo con le procedure amministrativo-contabili in ogni unità organizzativa

competente sono adottate misure idonee a garantire che le operazioni siano

effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e

accuratezza e siano tempestivamente segnalate alle direzioni ed unità competenti

eventuali situazioni anomale.

P/T/S/O

5. Vi sono a disposizione dell’Ufficio Controllo di Gestione misure idonee a garantire

che i dati e le informazioni comunicate alla Direzione Amministrazione, Finanza

e Controllo siano veritiere, corrette, accurate, tempestive e documentate, anche con

modalità informatiche.

S/O/T

6. Il responsabile dell’attività svolge i controlli necessari a verificare l’efficacia, S/O

76

l’efficienza e la conformità delle singole operazioni al Codice Etico e al presente

Modello, effettuando richieste di informazioni a tutte le Direzioni, alle unità

operative o ai singoli soggetti, interni ed esterni, che si occupano o si sono occupati

dell'attività.

7. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e

controllo da parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni

anche attraverso la richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e

integrità del fornitore.

T/S/O

8. Chi fornisce informazioni ha l’obbligo di indicare, qualora non provenienti dai

flussi amministrativi non processati dai sistemi informativi gestionali della società,

i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni

trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse. Qualora possibile, e utile

per la comprensione e la verifica dell’informazione, sono allegate le copie dei

documenti richiamati.

P/T/S/O

2.6.3 Gestione dei rapporti con i soci e con gli altri organi sociali

Nella gestione dei rapporti con i soci, con gli altri organi sociali e con la società di revisione, sono osservate

le seguenti disposizioni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Viene identificato il personale all’interno della Funzione Amministrazione, Finanza

e Controllo della Società preposto alla trasmissione della documentazione ai soci e

agli altri organi sociali,

P/S/O

2. Per le situazioni di conflitto di interesse, la Società ha adottato il ‘Regolamento per

la disciplina delle operazioni con parti correlate’ al fine di assicurare la trasparenza e

la correttezza sia sostanziale che procedurale di tali operazioni.

P/S/O

2.6.4 Acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse su strumenti finanziari non quotati

Per la comunicazione di informazioni relative a strumenti finanziari non quotati è previsto che :

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Le fonti di informazioni sono autorizzate, verificate ed univoche. P

2. Tutte le elaborazioni delle informazioni ricevute, ovvero effettuate dalla Società

debbono essere verificate in merito a completezza ed accuratezza.

P/T

3. Vengano comunicate tempestivamente le eventuali rettifiche a informazioni già

diffuse nelle quali successivamente siano stati individuati errori rilevanti.

P/T

Gli acquisti, le vendite o altre operazioni significative su strumenti finanziari non quotati prevedono quanto

segue:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Identificazione degli strumenti finanziari non quotati che possono essere oggetto P/T

77

di operazioni da parte della Società, dei relativi livelli quantitativi di autorizzazione

e approvazione, delle controparti con le quali tali operazioni possono essere di

norma effettuate e dei limiti fissati per la gestione degli investimenti e dei rischi

collegati.

2. Definizione e formalizzazione di principi e regole operative concernenti il

compimento di operazioni su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è

stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato

regolamentato, laddove necessario differenziando le regole in funzione della

tipologia di strumento finanziario e della motivazione dell’operazione. Tali

procedure devono contenere la definizione dei soggetti competenti a decidere le

operazioni, ad attuarle e ad effettuare attività di controllo e vigilanza sulle stesse.

P/T/S

3. Qualora la controparte negoziale non sia un intermediario finanziario sottoposto a

vigilanza prudenziale, di correttezza e di trasparenza conformi alla legislazione

dell’Unione Europea, la funzione competente all’assunzione della decisione

fornisca una documentata motivazione dell’operazione e del prezzo stabilito per la

stessa.

T

4. I contratti derivati siano stipulati secondo modelli contrattuali riconosciuti dalla

migliore prassi internazionale.

P/T/O

2.6.5 Gestione delle risorse e dei flussi finanziari

L’impiego delle risorse finanziare è regolato dalle previsioni dello Statuto, dai poteri conferiti dal C.d.A. e

da quelli previsti nelle procure e deleghe bancarie.

In particolare per tutte le operazioni, oltre ai controlli previsti dalle procedure interne della Società e previsti

dalle società che svolgono in outsourcing, parzialmente o integralmente servizi per BS24, sono applicati i

seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Le attività sopra elencate sono regolate da idonee procedure scritte approvate dalla

direzione.

P/S/O

2. Individuazione di un responsabile delle singole attività e operazioni: tale

responsabile, qualora non diversamente individuato, coincide con il responsabile

della Direzione. Al responsabile individuato non sono attribuiti poteri illimitati.

S/O

3. I poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno

dell’organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le

responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da

garantirne, all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.

O

4. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale

l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di un

soggetto diverso da coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la

contabilizzano, nonché da coloro che sono tenuti a svolgere sulla medesima i

controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo

interno.

O/S

5. Il responsabile dell’attività svolge i controlli necessari a verificare l’efficacia, S/O

78

l’efficienza e la conformità delle singole operazioni al Codice Etico e al presente

Modello, effettuando richieste di informazioni a tutte le Direzioni, alle unità

operative o ai singoli soggetti, interni ed esterni, che si occupano o si sono occupati

dell'attività.

6. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e

controllo da parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni

anche attraverso la richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e

integrità del fornitore.

T/S/O

7. Previsione di limiti per l'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la

fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le

responsabilità organizzative affidate alle singole persone.

O/S

8. Il superamento dei limiti di cui al punto precedente può avvenire solo nel rispetto

delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione.

P/O/S/T

9. Previsione, per le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse

economiche o finanziarie, di una causale espressa, di documentazione e registrazione

in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il processo

decisionale è verificabile.

P/T

10. Motivazione dell'impiego di risorse finanziarie ad opera del soggetto richiedente

che ne attesta la congruità.

T

11. Previsione della possibilità di una motivazione limitata al riferimento della classe o

tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, in caso di operazioni ordinarie

comprese entro la soglia quantitativa stabilita.

O/P

12. Previsione di una motivazione analitica in caso di operazioni diverse da quelle

ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita.

P/T

Il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, se necessario, la

procedura di firma congiunta per specifiche tipologie di operazioni o per operazioni che superino una

determinata soglia quantitativa.

2.6.6 Operazioni straordinarie e/o sul capitale;

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione o

acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede

di liquidazione, è previsto che ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all’acquisizione o

alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito all’effettuazione di conferimenti, alla

distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni ed al riparto dei beni

in sede di liquidazione, deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione della Società interessata.

2.6.7 Comunicazioni ad autorità pubbliche di vigilanza.

Nella gestione delle comunicazioni ad autorità pubbliche di vigilanza. oltre ai controlli espressamente

previsti dalle procedure interne della Società e attuati dalle società che svolgono in outsourcing,

parzialmente o integralmente, servizi per BS24, sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per l’elaborazione e la

predisposizione di documenti da fornire alle Autorità di vigilanza.

O/P

79

2. Definizione delle modalità di gestione degli incontri con le Autorità di Vigilanza

esterna che deve prevedere almeno la presenza di due dipendenti della Società.

O/P

3. Previsione di modalità di gestione e controllo dell’operato dei professionisti esterni

in relazione all’assistenza nella gestione delle comunicazioni e della

predisposizione di documentazione tecnica.

P

4. Archiviazione dei verbali redatti dalle Autorità e, nel caso di incontri di

consultazione informali non verbalizzati, predisposizione di resoconti a cura dei

Soggetti aziendali che hanno partecipato all’incontro.

P/T

2.6.8 Rilevazione e predisposizione di dati e informazioni gestionali sulla qualità dei master

Per tutte le attività di rilevazione e predisposizione di dati e informazioni gestionali sulla qualità dei master,

oltre ai controlli previsti dalle società che svolgono in outsourcing, parzialmente o integralmente, servizi

per BS24, sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Le operazioni e le attività di valutazione della qualità dei master sono regolate da

idonee procedure scritte approvate dalla direzione.

P/S/O

2. Individuazione di un responsabile delle singole attività e operazioni: tale responsabile,

qualora non diversamente individuato, coincide con il responsabile della Direzione. Al

responsabile individuato non sono attribuiti poteri illimitati.

S/O

3. I poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno

dell’organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità

organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne,

all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.

O

4. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale l’autorizzazione

all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di un soggetto diverso da

coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la contabilizzano, nonché da

coloro che sono tenuti a svolgere sulla medesima i controlli previsti dalla legge e dalle

procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

O/S

5. Il responsabile dell’attività svolge i controlli necessari a verificare l’efficacia,

l’efficienza e la conformità delle singole operazioni al Codice Etico e al presente

Modello, effettuando richieste di informazioni a tutte le Direzioni, alle unità operative

o ai singoli soggetti, interni ed esterni, che si occupano o si sono occupati dell'attività.

S/O

2.6.9 Utilizzo dei marchi relativi alle certificazioni qualità

Per l’attività di utilizzo dei marchi relativi alle certificazioni qualità, oltre ai controlli previsti dalle società

che svolgono in outsourcing, parzialmente o integralmente, servizi per BS24, sono applicati i seguenti

controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. L’utilizzo dei marchi avviene in base al regolamento della società proprietaria del

marchio.

P/S/O

2. I poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno O

80

dell’organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità

organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne,

all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.

3. Il responsabile dell’attività svolge i controlli necessari a verificare l’efficacia,

l’efficienza e la conformità delle singole operazioni al Codice Etico e al presente

Modello, effettuando richieste di informazioni a tutte le Direzioni, alle unità operative

o ai singoli soggetti, interni ed esterni, che si occupano o si sono occupati dell'attività.

S/O

2.6.10 Predisposizione di materiale informativo (marketing).

Per tutte le attività di rilevazione e predisposizione di dati e informazioni gestionali sulla qualità dei master,

oltre ai controlli previsti dalle società che svolgono in outsourcing, parzialmente o integralmente, servizi

per BS24, sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Le operazioni e le attività di marketing sono regolate da idonee procedure scritte

approvate dalla direzione.

P/S/O

2. Individuazione di un responsabile delle singole attività e operazioni: tale responsabile,

qualora non diversamente individuato, coincide con il responsabile della Direzione. Al

responsabile individuato non sono attribuiti poteri illimitati.

S/O

3. I poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno

dell’organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità

organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne,

all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.

O

4. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale l’autorizzazione

all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di un soggetto diverso da

coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la contabilizzano, nonché da

coloro che sono tenuti a svolgere sulla medesima i controlli previsti dalla legge e dalle

procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

O/S

5. Il responsabile dell’attività svolge i controlli necessari a verificare l’efficacia,

l’efficienza e la conformità delle singole operazioni al Codice Etico e al presente

Modello, effettuando richieste di informazioni a tutte le Direzioni, alle unità operative

o ai singoli soggetti, interni ed esterni, che si occupano o si sono occupati dell'attività.

S/O

Contratti

Nei contratti con Agenti, Partners Commerciali, Docenti, Collaboratori e Fornitori e, più in generale, con

tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, deve essere contenuta un’apposita

clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto,

nonché del Modello.

81

3 SEZIONE “B1” – Reati Societari: corruzione tra privati e

istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, 1

lett. s-bis del D. Lgs. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i

reati di cui all’art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis del D. Lgs. 231/2001 riferiti alla corruzione tra privati e

istigazione alla corruzione tra privati.

Le fattispecie di reato rilevanti

L’articolo 25-ter, comma 1, lett.s-bis, del D.Lgs. 231/2001 richiama le seguenti fattispecie di reato: • corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);• istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

In riferimento alle modalità di presumibile realizzazione dei comportamenti illeciti considerati dal Decreto

ai sensi dell’art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis, il Modello individua le attività che possono comportare il

rischio della realizzazione dei seguenti reati (nel seguente elenco con “Società” sono altresì intesi sia i

soggetti in posizione apicale, che quelli subordinati, qualora il fatto sia nell’interesse o a vantaggio della

Società):

1.-Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli

amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i

sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono,

per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per

omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti

con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito

organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei

soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il

fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo

comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle

persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei

commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani

o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del

testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal

fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto

dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle

utilità date, promesse e offerte.”

2.-Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 1, c.c.): “Chiunque offre o promette

82

denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati,

nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia

od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi

di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo

comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si

applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti

contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati,

nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per

se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per

compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di

fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.”

Le sanzioni previste in relazione alle fattispecie di reato rilevanti

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’articolo 25-ter, comma 1, lett. s-bis, del D.Lgs. 231/2001 con particolare riferimento ai reati rilevanti per la Società, indicati al precedente paragrafo.

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva

- Corruzione tra privati(art. 2635 c.c.)

- Istigazione allacorruzione tra privati(art. 2635-bis c.c.)

- Da 400 a 600 quote

- Da 200 a 400 quote

- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;

- la sospensione o la revoca delleautorizzazioni, licenze oconcessioni funzionali allacommissione dell’illecito;

- il divieto di contrattare con lapubblica amministrazionesalvo che per ottenere leprestazioni di un pubblicoservizio;

- l’esclusione da agevolazioni,finanziamenti, contributi osussidi e l’eventuale revoca diquelli già concessi;

- il divieto di pubblicizzare benio servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l’eventuale pubblicazione

83

della sentenza di condanna).

Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai

sensi dell’art. 6 del Decreto, nonché in virtù del risk assessment 231 effettuato da BS24, sono individuate

le seguenti aree a rischio, nelle quali potrebbe essere commesso il reato previsto alla lettera s-bis dell’art.

25-ter del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

3.3.1 Le singole aree a rischio reato “dirette”

Si riporta, di seguito, l’indicazione delle aree a rischio “dirette” individuate dalla Società in relazione ai

reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati nel cui ambito sono poste in essere

attività che, per effetto di contatti diretti con controparti private, comportino il rischio di commissione di

uno o più reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati:

a. Operazioni e/o attività nell’ambito dei processi di business:

• Attività commerciali finalizzate alla vendita di servizi;

• Selezione, valutazione e gestione amministrativa delle docenze;

• Selezione dei partecipanti a master full time e assegnazione borse di studio;

• Raccolta e acquisizione di sponsorizzazioni;

• Acquisto di servizi di marketing, di affitto, consulenze e di altri beni e servizi;

• Richieste di patrocinio ad enti, associazioni e istituzioni;

• Gestione delle partnership con le aziende e degli stage.

3.3.2 Le singole aree a rischio reato “strumentali”

Si riporta, di seguito, l’indicazione delle aree a rischio “strumentale” individuate dalla Società in relazione ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati che non comportano contatti diretti con le controparti private, ma nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni per commettere tali reati:

a. Gestione degli investimenti

L’attività si riferisce all’acquisto di investimenti e beni capitalizzabili nel rispetto delle procedure

autorizzative adottate dalla Società.

b. Gestione delle risorse e dei flussi finanziari

Le attività sensibili si riferiscono alla gestione dei flussi finanziari in ingresso e in uscita nel

rispetto delle procedure amministrativo-contabili adottate dalla Società.

84

c. Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività di impresa nelle scritture contabili e altriadempimenti amministrativi e fiscali, ivi inclusa la gestione amministrativa delle transazioni confornitori, consulenti e clienti (fatturazione, recupero crediti, note credito, ecc.)

Le attività sensibili si riferiscono in particolare agli aspetti amministrativi relativi alle transazioni

con fornitori, consulenti e clienti nel rispetto delle procedure amministrativo-contabili adottate

dalla Società.

d. Ricerca, selezione e gestione amministrativa del personale

Si tratta delle attività relative alla selezione ed assunzione delle figure necessarie allo svolgimento

delle attività aziendali, nonché alla gestione del payroll.

e. Gestione dei rimborsi spese

Si tratta delle attività relative alla richiesta e all’autorizzazione dei rimborsi per le spese sostenute

dai dipendenti in occasione delle trasferte.

Esempi di condotte e comportamenti illeciti

In relazione ai reati indicati al paragrafo 3.2 e ritenuti rilevanti per la Società, si indicano, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, le possibili occasioni di commissione degli stessi.

Il reato di corruzione tra privati si realizza qualora si offra o prometta denaro o altra utilità a soggetti di

una società controparte, anche per interposta persona, affinché compiano od omettano atti, in violazione

degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Nell’ambito delle attività di BS24 tale

fattispecie potrebbe verificarsi qualora venisse offerto denaro o altra utilità al responsabile dei master o a

suoi collaboratori, da parte di un soggetto privato, al fine di selezionare i partecipanti senza basarsi su criteri

oggettivi e di merito e quindi in contrasto con le procedure interne. Il vantaggio per BS24 potrebbe

consistere in acquisizione di sponsorizzazioni, acquisizione di nuovi clienti-aziende o nuove partnership.

Il reato di corruzione tra privati potrebbe realizzarsi più facilmente qualora la Società ponga in essere

attività strumentali (quali artifici contabili volti alla creazione di fondi neri) finalizzate alla promessa di

denaro o altra utilità a tali soggetti.

Le attività sensibili alla commissione del reato in parola sono riconducibili a processi aziendali quali

(esemplificativamente) quelli attinenti alla gestione contabile-amministrativa della Società compresi quelli

connessi alla gestione del ciclo attivo e passivo e alla fatturazione, in quanto funzionali alla formazione

della provvista di danaro necessaria all’esecuzione dell’attività corruttiva e a quelli relativi alla gestione

degli accordi acquisitivi di beni/servizi e il conferimento di incarichi professionali (docenze), alla gestione

delle elargizioni a vario titolo (omaggi, atti e spese di cortesia, beneficenze ecc.) e delle sponsorizzazioni,

alla gestione del processo di pianificazione e sviluppo commerciale, gestione dei processi delle risorse

umane, dei processi di gestione del contenzioso attivo e passivo ecc.

Il reato di istigazione alla corruzione tra privati potrebbe configurarsi qualora un destinatario facesse

pressioni – sia direttamente che per interposta persona – su uno dei soggetti operanti nella struttura

aziendale dello studio di consulenza, offrendogli denaro o altra utilità, qualora l’offerta o la promessa non

fosse accettata, per indurlo a concludere contratti di consulenza a condizioni favorevoli per la Società. Il

reato di istigazione alla corruzione potrebbe verificarsi in caso di offerta di denaro o di altre utilità

85

reciproche tra esponenti della società sponsor ed esponenti della rete commerciale o dell'area Annual and

Event di BS24 - qualora l’offerta o la promessa non fosse accettata - al fine di ottenere vantaggi reciproci

nel rapporto di sponsorizzazione.

Principi generali di comportamento

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano

integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter,1 lett. s-bis del D. Lgs.

231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente

Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di corruzione tra privati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01,

tutti i Destinatari del presente Modello, oltre a rispettare il Codice Etico della Società, devono attenersi alle

seguenti condotte:

• osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti

commerciali;

• improntare i rapporti commerciali alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;

• gestire qualsivoglia rapporto commerciale, anche occasionale, in modo lecito e regolare;

• verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse Aree sui Collaboratori che

effettuano attività commerciale, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con clienti e fornitori

sia svolto in modo lecito e regolare.

È, inoltre, vietato:

• usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;

• corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro

o altra utilità direttamente o indirettamente alle persone indicate nel primo e secondo comma

dell’art 2635 del codice civile di società clienti e/o fornitrici;

• offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire

ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque

rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In

particolare, alle persone indicate nel primo e secondo comma dell’art 26351 del codice civile di

società clienti e/o fornitrici o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né

indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire connessi

al rapporto di affari con la Società o miranti ad influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad

assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni

costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e

non contrastare con le disposizioni di legge; non devono essere offerti come richiesta di favori in

contropartita. In caso di dubbio il destinatario deve darne tempestiva informazione alla società di

1Amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti.

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appartenenza la quale, ove ritenuto opportuno informa tempestivamente l’O.d.V.; in ogni caso, i

regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello

stesso;

• eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di Agenti, Partners Commerciali,

Collaboratori e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto

contrattuale costituito con gli stessi;

• prendere in esame eventuali segnalazioni provenienti da persone indicate nel primo e secondo

comma dell’art 2635 del codice civile di società clienti e/o fornitrici per permettere l’assunzione di

personale presso la Società o per favorire il ricorso a Fornitori o Partners commerciali nello

svolgimento dell’attività della Società.

Principi di controllo e protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione del reati

Nello svolgimento delle attività delle aree a rischio sopra individuate, i Destinatari del Modello devono

agire nel pieno rispetto dei principi e dei protocolli di seguito indicati i quali prevedono che:

• siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi a garanzia della trasparenza

delle scelte effettuate;

• non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono

dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse le

verifiche previste dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

• i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione

competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita

evidenza;

• qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della

Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio sia regolato da un contratto nel quale si preveda,

tra l’altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo

idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita

evidenza;

• l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati sia sempre motivato e consentito

solo al soggetto competente in base alle disposizioni normative vigenti, o a suo delegato, al Collegio

Sindacale, alla società di revisione ed all'Organismo di Vigilanza;

• la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e

competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;

• non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni ad Agenti, Partners Commerciali,

Collaboratori e Fornitori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese

alla Società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di

ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da

tariffe;

87

• i sistemi di remunerazione premianti a Dipendenti e Collaboratori rispondano a obiettivi realistici

e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;

• la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di

intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza

conforme alla disciplina dell'Unione Europea;

• nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo specifica preventiva autorizzazione da

parte della funzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Sulla base delle analisi svolte e in relazione alle procedure e ai controlli in essere nella Società, sono riportati

gli elementi specifici delle procedure relativi alle attività a rischio classificati in base ai quattro principi di

controllo espressi da Confindustria nelle “Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione

Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001”.

Nelle tabelle che seguono i principi di controllo sono indicati come segue:

P esistenza di procedure e/o prassi operative;

T tracciabilità e verificabilità;

S segregazione delle funzioni;

O responsabilità organizzative ed esistenza di un sistema di deleghe e procure.

3.6.1 Attività commerciali finalizzate alla vendita di servizi

Le attività sensibili sono riferibili in particolare alle fasi commerciali con i clienti (aziende private) e alla

gestione delle attività contabili (es. gestione fatture, note credito) per la vendita di corsi di formazione. I

processi di gestione delle vendite risultano disciplinati dalle procedure amministrativo-contabili nonché dal

rispetto del Codice Etico del presente Modello. In particolare, con riferimento alla gestione dei rapporti

commerciali con i clienti in relazione alla fattispecie di reati di questa sezione, oltre ai controlli attuati dalle

società che svolgono in outsourcing, parzialmente o integralmente, servizi per BS24, sono applicati i

seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Le attività relative ai processi commerciali sono regolate da idonee procedure aziendali. P/S/O

2. Definizione da parte delle direzioni di politiche di vendita e dei prezzi netti praticabili.

Definizione di flussi approvativi per transazioni singolarmente significative e/o in deroga

alle definite condizioni commerciali.

P/S/O

3. Gestione documentale di tutto il processo di vendita con il supporto di sistemi informatici

dedicati che offrono sia la possibilità di avvalersi di controlli/blocchi automatici per la

gestione di eventuali anomalie e/o errori.

P/O/T

4. Individuazione di un responsabile delle singole attività e operazioni: tale responsabile,

qualora non diversamente individuato, coincide con il responsabile della Direzione. Al

responsabile individuato non sono attribuiti poteri illimitati.

S/O

5. I poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno

dell’organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità

organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne,

O

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all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.

6. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale l’autorizzazione

all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di un soggetto diverso da

coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la contabilizzano, nonché da coloro

che sono tenuti a svolgere sulla medesima i controlli previsti dalla legge e dalle procedure

contemplate dal sistema di controllo interno.

O/S

7. Il responsabile dell’attività svolge i controlli necessari a verificare l’efficacia, l’efficienza

e la conformità delle singole operazioni al Codice Etico e al presente Modello, effettuando

richieste di informazioni a tutte le Direzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti,

interni ed esterni, che si occupano o si sono occupati dell'attività.

S/O

8. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e controllo

da parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni anche attraverso

la richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e integrità del fornitore.

T/S/O

9. Archiviazione di tutta la documentazione relativa ai processi di vendita a cura delle unità

di amministrazione vendite.

P

3.6.2 Selezione, valutazione e gestione amministrativa delle docenze

Le attività sensibili sono riferibili in particolare alle fasi di selezione dei docenti (liberi professionisti e/o

dipendenti di aziende) e di valutazione del loro operato. Con riferimento a tali attività sensibili, oltre ai

controlli attuati dalle società che svolgono in outsourcing, parzialmente o integralmente, servizi per BS24,

sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Le attività relative ai processi di selezione, valutazione e gestione amministrativa delle

docenze sono regolate da idonee procedure aziendali approvate dalla direzione.

P/S/O

2. Definizione da parte delle direzioni di criteri di selezione e di valutazione dei docenti

oggettivi, trasparenti e verificabili.

P/S/O

3. Gestione documentale di tutto il processo di selezione e di valutazione dei docenti con il

supporto di sistemi informatici dedicati che offrono sia la possibilità di avvalersi di

controlli/blocchi automatici per la gestione di eventuali anomalie e/o errori.

P/O/T

4. Individuazione di un responsabile delle singole attività e operazioni: tale responsabile,

qualora non diversamente individuato, coincide con il responsabile della Direzione. Al

responsabile individuato non sono attribuiti poteri illimitati.

S/O

5. I poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno

dell’organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità

organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne,

all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.

O

6. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale l’autorizzazione

all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di un soggetto diverso da

coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la contabilizzano, nonché da coloro

che sono tenuti a svolgere sulla medesima i controlli previsti dalla legge e dalle procedure

contemplate dal sistema di controllo interno.

O/S

89

7. Il responsabile dell’attività svolge i controlli necessari a verificare l’efficacia, l’efficienza

e la conformità delle singole operazioni al Codice Etico e al presente Modello, effettuando

richieste di informazioni a tutte le Direzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti, interni

ed esterni, che si occupano o si sono occupati dell'attività.

S/O

8. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e controllo da

parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni anche attraverso la

richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e integrità del fornitore.

T/S/O

9. Archiviazione di tutta la documentazione relativa ai processi di selezione e di valutazione

dei docenti.

T

3.6.3 Selezione dei partecipanti a master full time e assegnazione borse di studio

Le attività sensibili sono riferite in particolare alle fasi di selezione dei partecipanti ai master e

all’assegnazione di borse di studio in base a criteri oggettivi e di merito. Con riferimento a tali attività

sensibili, oltre ai controlli attuati dalle società che svolgono in outsourcing, parzialmente o integralmente,

servizi per BS24, sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Le attività relative ai processi di selezione dei partecipanti a master full time e assegnazione

borse di studio sono regolate da idonee procedure aziendali.

P/S/O

2. Definizione da parte delle direzioni di politiche e di criteri di selezione e di valutazione dei

partecipanti ai master full time oggettivi, trasparenti e verificabili.

P/S/O

3. Definizione da parte delle direzioni di criteri di erogazione delle borse di studio oggettivi,

trasparenti e verificabili.

O/S

4. Individuazione di un responsabile delle singole attività e operazioni: tale responsabile,

qualora non diversamente individuato, coincide con il responsabile della Direzione. Al

responsabile individuato non sono attribuiti poteri illimitati.

S/O

5. I poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno

dell’organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità

organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne,

all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.

O

6. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale l’autorizzazione

all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di un soggetto diverso da

coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la contabilizzano, nonché da coloro

che sono tenuti a svolgere sulla medesima i controlli previsti dalla legge e dalle procedure

contemplate dal sistema di controllo interno.

O/S

7. Il responsabile dell’attività svolge i controlli necessari a verificare l’efficacia, l’efficienza e

la conformità delle singole operazioni al Codice Etico e al presente Modello, effettuando

richieste di informazioni a tutte le Direzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti, interni

ed esterni, che si occupano o si sono occupati dell'attività.

S/O

8. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e controllo da

parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni anche attraverso la

richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e integrità del fornitore.

T/S/O

9. Gestione documentale di tutto il processo di vendita dei master con il supporto di sistemi P/O/T

90

informatici dedicati che offrono sia la possibilità di avvalersi di controlli/blocchi automatici

per la gestione di eventuali anomalie e/o errori.

10. Archiviazione di tutta la documentazione relativa ai processi di selezione dei partecipanti a

master full time e assegnazione borse di studio.

P

3.6.4 Raccolta e acquisizione di sponsorizzazioni

Le attività sensibili sono riferite in particolare alle fasi di acquisizione di sponsor per gli eventi organizzati

dalla società. Con riferimento a tali attività sensibili, oltre ai controlli attuati dalle società che svolgono in

outsourcing, parzialmente o integralmente, servizi per BS24, sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Le attività relative ai processi commerciali sono regolate da idonee procedure aziendali. P/S/O

2. Definizione da parte delle direzioni di politiche di acquisizione di sponsorizzazioni degli

eventi e dei prezzi praticabili. Definizione di flussi approvativi per transazioni

singolarmente significative e/o in deroga alle definite condizioni commerciali.

O/S

3. Gestione documentale di tutto il processo di acquisizione sponsor con il supporto di sistemi

informatici dedicati che offrono sia la possibilità di avvalersi di controlli/blocchi automatici

per la gestione di eventuali anomalie e/o errori.

P/O/T

4. Archiviazione di tutta la documentazione relativa ai processi di acquisizione sponsor a cura

delle unità di amministrazione vendite.

P

5. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e controllo da

parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni anche attraverso la

richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e integrità del fornitore.

T/S/O

6. Segregazione tra i) le attività commerciali di acquisizione delle sponsorizzazioni ii) le

attività contrattuali, di autorizzazione e controllo, di competenza della Direzione

Amministrazione, Finanza e Controllo; iii) le attività operative svolte dalla tesoreria / dai

Responsabili delle Direzioni.

S

3.6.5 Acquisto di servizi di marketing, di affitto, consulenze e di altri beni e servizi

Le attività sensibili sono riferite in particolare alle fasi di qualifica e di selezione di fornitori e alle fasi

commerciali del processo. Con riferimento a tali attività sensibili, oltre ai controlli attuati dalle società che

svolgono in outsourcing, parzialmente o integralmente, servizi per BS24, sono applicati i seguenti controlli

interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. La selezione e qualificazione dei fornitori avviene in accordo con la procedura acquisti

emessa dalla Società.

P/O/S

2. Periodicamente l’Ufficio Acquisti effettua verifiche per l’aggiornamento della

qualificazione dei fornitori considerati significativi sulla base dei parametri definiti dalla

direzione stessa.

P/T

3. Le attività di selezione e qualificazione di cui ai punti precedenti tengono inoltre in

opportuna considerazione quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza

sul lavoro.

P/T

91

4. Ai fornitori viene contrattualmente fatto divieto di ricorrere alla cessione del credito e al

mandato all'incasso.

P

5. I poteri e le responsabilità del processo di acquisto sono chiaramente definiti e conosciuti

all’interno dell’organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le

responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da

garantirne, all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.

O

6. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e controllo da

parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni anche attraverso la

richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e integrità del fornitore.

T/S/O

7. Archiviazione di tutta la documentazione relativa al processo di approvvigionamento (dagli

Ordini di Acquisto ai contratti) a cura dell’Ufficio Acquisti.

P/T/O

8. Segregazione tra i) la fase di autorizzazione, che compete al personale individuato secondo

lo schema delle responsabilità di approvazione e firma per le diverse tipologie di documenti

di acquisto; ii) la fase di esecuzione, che compete all’Unità richiedente / Acquisti per il

processo di ricerca, selezione e stipula dei contratti con i fornitori; iii) la fase di controllo

delle eventuali politiche di acquisto delegate, che compete a Acquisti; iv) la fase di

liquidazione dei pagamenti ai fornitori che compete alla direzione Amministrazione

Finanza e Controllo in accordo con le procedure amministrativo-contabili emesse ai sensi

del art. 154-bis del T.U.F..

O/S

3.6.6 Richieste di patrocinio ad enti, associazioni e istituzioni

Per le attività relative alla gestione dei patrocini, oltre ai controlli previsti dalle società che svolgono in

outsourcing, parzialmente o integralmente, servizi per BS24, sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Le operazioni e le attività di richiesta dei patrocini sono regolate da idonee procedure

scritte approvate dalla direzione.

P/S/O

2. Individuazione di un responsabile delle singole attività e operazioni a cui non sono

attribuiti poteri illimitati.

S/O

3. I poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno

dell’organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità

organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne,

all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.

O

4. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale l’autorizzazione

all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di un soggetto diverso da

coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la contabilizzano, nonché da coloro

che sono tenuti a svolgere sulla medesima i controlli previsti dalla legge e dalle procedure

contemplate dal sistema di controllo interno.

O/S

5. Il responsabile dell’attività svolge i controlli necessari a verificare l’efficacia, l’efficienza

e la conformità delle singole operazioni al Codice Etico e al presente Modello, effettuando

richieste di informazioni a tutte le Direzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti,

interni ed esterni, che si occupano o si sono occupati dell'attività.

S/O

6. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e controllo da

parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni anche attraverso la

T/S/O

92

richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e integrità del fornitore.

7. Informativa periodica a cura del responsabile del procedimento verso il responsabile della

Direzione, qualora quest’ultimo non sia responsabile del procedimento, avente ad oggetto

le operazioni di carattere significativo che rientrano nell’area delle attività a rischio,

fornendo, sotto la sua responsabilità, le informazioni necessarie per valutare la rischiosità

dell’operazione o i suoi aspetti critici.

O/T/S

3.6.7 Gestione delle partnership con le aziende e degli stage

Le attività sensibili sono riferite in particolare alle fasi di acquisizione di partner aziendali per i master full

time e di negoziazione dei posti per gli stage per i partecipanti ai master. Con riferimento a tali attività

sensibili, oltre ai controlli attuati dalle società che svolgono in outsourcing, parzialmente o integralmente,

servizi per BS24, sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Le attività relative ai processi commerciali e in particolare alle partnership sono regolate

da idonee procedure aziendali.

P/S/O

2. Definizione di politiche di acquisizione di sponsorizzazioni degli eventi e dei prezzi

praticabili. Definizione di flussi approvativi per transazioni singolarmente significative e/o

in deroga alle definite condizioni commerciali.

O/S

3. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e controllo da

parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni anche attraverso la

richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e integrità del fornitore.

T/S/O

4. Gestione documentale di tutto il processo di gestione degli stage aziendali con il supporto

di sistemi informatici dedicati che offrono sia la possibilità di tracciare le attività.

P/O/T

5. Archiviazione di tutta la documentazione relativa ai processi di gestione delle partnership a

cura della funzione master full time.

P

6. Segregazione tra i) le attività commerciali di acquisizione delle partnership ii) le attività

contrattuali, di autorizzazione e controllo; iii) le attività operative di gestione degli stage

svolte dai Responsabili delle Direzioni. master part time e operations.

S

3.6.8 Gestione degli investimenti (capex)

Con riferimento a tali attività sensibili, riferite in particolare alle fasi di acquisto di beni capitalizzabili, oltre

ai controlli attuati dalle società che svolgono in outsourcing, parzialmente o integralmente, servizi per

BS24, sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. E’ adottato un manuale delle procedure contabili per il quale è previsto il costante

aggiornamento a cura della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

P/S/O

93

2. I poteri e le responsabilità relative all’acquisto di beni capitalizzabili sono

chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’organizzazione. I poteri

autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate

e opportunamente documentati in modo da garantirne, all’occorrenza, un’agevole

ricostruzione ex post.

P/O

3. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale

l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di

un soggetto diverso da coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la

contabilizzano, nonché da coloro che sono tenuti a svolgere sulla medesima i

controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di

controllo interno.

S/O

4. In accordo con le procedure amministrativo-contabili in ogni unità organizzativa

competente sono adottate misure idonee a garantire che le operazioni siano

effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e

accuratezza e siano tempestivamente segnalate alle direzioni ed unità competenti

eventuali situazioni anomale.

P/T/S/O

5. Il responsabile dell’attività svolge i controlli necessari a verificare l’efficacia,

l’efficienza e la conformità delle singole operazioni al Codice Etico e al presente

Modello, effettuando richieste di informazioni a tutte le Direzioni, alle unità

operative o ai singoli soggetti, interni ed esterni, che si occupano o si sono occupati

dell'attività.

S/O

6. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e

controllo da parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni

anche attraverso la richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e

integrità del fornitore.

T/S/O

7. Il responsabile dell’acquisto di capex ha l’obbligo di fornire, qualora non

provenienti dai processi contabili e amministrativi, i documenti o le fonti originarie

dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la

verificabilità delle stesse.

P/T/S/O

3.6.9 Altre attività a rischio per i reati di corruzione tra privati

In merito alla gestione delle seguenti attività si rimanda a quanto disposto nelle Parti Speciali “A” e “B”:

• Gestione delle risorse e dei flussi finanziari• Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività di impresa nelle scritture contabili e altri

adempimenti amministrativi e fiscali, ivi inclusa la gestione amministrativa delle transazioni confornitori, consulenti e clienti (fatturazione, recupero crediti, note credito, ecc.)

• Ricerca, selezione e gestione amministrativa del personale• Gestione dei rimborsi spese

Contratti

Nei contratti con Agenti, Partners Commerciali, Docenti, Collaboratori e Fornitori e, più in generale, con

tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, viene inserita un’apposita clausola

secondo cui la controparte è avvertita dell’adozione del Modello da parte della Società ed assume l’impegno

94

a tenere condotte volte a ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, pena la facoltà della

Società di attivare gli opportuni rimedi contrattuali.

95

4 SEZIONE “C”- Reati di omicidio colposo e lesioni gravi e

gravissime, commessi con violazione delle norme sulla

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-

septies del D. Lgs. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, le aree di attività nel cui ambito

possono essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, di cui all’art. 25-

septies del D.Lgs. 231/2001.

Le fattispecie di reato rilevanti

L’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 richiama le fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

In riferimento alle modalità di presumibile realizzazione dei comportamenti illeciti considerati dal Decreto

ai sensi dell’art. 25-septies, il Modello individua le attività che possono comportare il rischio della

realizzazione dei seguenti reati (nel seguente elenco con “Società” sono altresì intesi sia i soggetti in

posizione apicale, che quelli subordinati, qualora il fatto sia nell’interesse o a vantaggio della Società):

1. – Omicidio Colposo (art. 589 c.p.): “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la

reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione

degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone,

ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe

infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare

gli anni quindici.”

2. – Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.): “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è

punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro. Se la lesione è grave la pena è della

reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre

mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi

con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della

reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è

della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe

infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione

non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti

nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione

degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia

96

professionale.”

Le sanzioni previste in relazione alle fattispecie di reato rilevanti

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’articolo 25-septies del Decreto a

carico della Società per effetto della commissione dei reati ritenuti rilevanti indicati al precedente paragrafo.

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva

− Omicidio colposo (art. 589 del

c.p.) con violazione dell’art.

55, comma 2, del TUS

1.000 quote

- interdizione dall’esercizio dell’attività

- sospensione o revoca delle autorizzazioni,

licenze o concessioni funzionali alla

commissione dell’illecito

- divieto di contrattare con la pubblica

amministrazione, salvo che per ottenere le

prestazioni di un pubblico servizio

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti,

contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli

già concessi

- divieto di pubblicizzare beni o servizi

Da tre mesi a un anno

− Omicidio colposo (art. 589 del

c.p.) con violazione delle

norme sulla tutela della salute

e sicurezza sul lavoro

Da 250 a 500 quote

- interdizione dall’esercizio dell’attività

- sospensione o revoca delle autorizzazioni,

licenze o concessioni funzionali alla

commissione dell’illecito

- divieto di contrattare con la pubblica

amministrazione, salvo che per ottenere le

prestazioni di un pubblico servizio

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti,

contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli

già concessi

- divieto di pubblicizzare beni o servizi

Da tre mesi a un anno

− Lesioni colpose gravi o

gravissime (art. 590, 3°

comma del c.p.)

Fino a 250 quote

- interdizione dall’esercizio dell’attività

- sospensione o revoca delle autorizzazioni,

licenze o concessioni funzionali alla

commissione dell’illecito

- divieto di contrattare con la pubblica

amministrazione, salvo che per ottenere le

prestazioni di un pubblico servizio

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti,

contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli

già concessi

- divieto di pubblicizzare beni o servizi

Fino a sei mesi

97

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale

dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l’eventuale pubblicazione

della sentenza di condanna).

Potenziali aree a rischio

In relazione ai reati indicati al precedente paragrafo e ritenuti rilevanti per la Società, si indicano, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, le possibili occasioni di commissione degli stessi.

Nei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose ciò che rileva è la mera inosservanza di norme

poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da cui discenda l’evento dannoso (morte o lesione) e

non l’elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto

evento).

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai

sensi dell’art. 6 del Decreto, nonché sulla base del documento di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi

del D.Lgs. 81/2008 sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi

i reati previsti dall’art. 25-septies del Decreto:

a. Accesso, transito e permanenza nei locali in uso alla Società, nello svolgimento delle sue attivitàda parte di dipendenti e soggetti esterni, tra i quali sono inclusi anche docenti, clienti e partecipantia corsi e convegni;

b. Monitoraggio, messa in sicurezza e manutenzione degli immobili (anche mediante interventi di unao più ditte appaltatrici);

c. Trasferte presso enti e aziende partner per finalità commerciali e didattiche;d. Attività lavorative di ufficio, anche con utilizzo di videoterminali;

e. Realizzazione, sviluppo e rinnovo delle infrastrutture ed ogni altra attività riferita ai cantieri,qualora si configuri un vantaggio per la Società nel risparmio conseguito con la scelta di ditteappaltatrici che non rispettano le norme sulla sicurezza dei lavoratori.

Esempi di condotte e comportamenti illeciti

In relazione ai reati indicati al paragrafo 4.2 e ritenuti rilevanti per la Società, si indicano, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, le possibili occasioni di commissione degli stessi.

L’omicidio colposo o le lesioni gravi e gravissime potrebbero essere cagionati dalla violazione delle norme

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro all’interno delle aule dedicate alla formazione. In tale situazione

la Società poterebbe trarre vantaggio dal risparmio di spesa per l'acquisto, la sostituzione e la manutenzione

dei mobili e in generale dei presidi di sicurezza negli spazi dedicati all'erogazione della formazione (ad es.

mancata sostituzione di una sedia rotta, mancata installazione di un corrimano su una scala, ecc.).

Un’altra fattispecie potrebbe configurarsi in caso di incidenti durante le visite a enti e aziende partner,

qualora la Società traesse un vantaggio costituito dal minor costo del vettore conseguente al mancato

rispetto, da parte di quest’ultimo, di regole e norme di manutenzione dei propri mezzi di trasporto.

98

Principi generali di comportamento

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, possano

integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001);

sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, previsti

dal Decreto Legislativo n. 231/2001, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle specifiche

regole e procedure che sono e saranno definite dal Datore di Lavoro (DL) e predisposte e diffuse dal

Servizio Prevenzione e Protezione della Società previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e sue successive

modifiche ed integrazioni.

Fermo restando quanto sopra i Destinatari del presente Modello, oltre a rispettare il Codice Etico della

Società, devono attenersi alle seguenti condotte:

• osservare rigorosamente leggi, regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla

tutela dell’igiene e salute sul lavoro che disciplinano l’accesso, il transito e lo svolgimento delle

attività lavorative presso i locali in uso alla Società;

• partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela

dell’igiene e salute sul lavoro, sull’ecologia e sullo svolgimento delle specifiche mansioni;

• utilizzare/fornire adeguati dispositivi di protezione individuale ai propri dipendenti, conformi alle

normative vigenti e in funzione delle mansioni da essi svolte;

• identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di

manutenzione e nuova realizzazione in modo da impedire l’accesso a tali aree a soggetti non

autorizzati ai lavori;

• seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza definite

dal DL e che sono e saranno diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Società;

• i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base

alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle

normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro;

• segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali

ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro.

È, inoltre, vietato:

• utilizzare nello svolgimento delle attività identificate a rischio macchinari, attrezzature, strumenti

utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative

vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;

• disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione

e/o di emergenza/sicurezza;

• nell’ambito degli interventi e attività di cui si è incaricati, svolgere attività ed operazioni al di fuori

delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti;

99

• accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;

• per i fornitori utilizzare macchinari e attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di

protezione individuali di proprietà dalla Società, senza l’eventuale autorizzazione.

Principi di controllo e protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati

Per le attività nell’ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, e nell’ambito specifico

della sicurezza sul lavoro e della tutela dell’igiene e salute sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto ai sensi

del D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, sono previste specifiche procedure, in forza

delle quali:

• vengano periodicamente individuati dal DL i rischi in materia di sicurezza e tutela dell’igiene e

salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: struttura aziendale, natura delle attività,

ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, organizzazione del personale;

• venga aggiornato, periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative, dal DL,

il documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e sue successive

modifiche ed integrazioni;

• venga designato dal DL il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

• il Servizio Prevenzione e Protezione adotti nella valutazione dei rischi, criteri oggettivi,

documentati e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio come sopra individuato, la

probabilità di accadimento, la dimensione dell’impatto del danno possibile, i risultati di rilievi

ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;

• vengano definiti dal DL e DDL e periodicamente aggiornati il piano di intervento delle azioni di

prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché , su

proposta dell’RSPP, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza

e della protezione della loro salute;

• il DL e DDL su proposta del Servizio Prevenzione e Protezione propongano e diffondano adeguate

procedure volte alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla tutela dell’igiene e salute sul lavoro,

nonché le indicazioni sulle adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare, tenendo in

adeguata considerazione quanto descritto nei punti precedenti e la normativa vigente in materia di

sicurezza e tutela dell’igiene e salute sul lavoro;

• i dirigenti e i preposti siano tenuti a sorvegliare sull’effettivo rispetto delle procedure proposte e

diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione e sull’adozione delle adeguate misure di prevenzione

e protezione, comunicando tempestivamente al DL ed al Servizio Prevenzione e Protezione

eventuali eccezioni e criticità;

• venga definito il metodo di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di

emergenze, sia per gli addetti alla gestione delle specifiche emergenze che per gli altri soggetti che

possono esserne coinvolti;

• i lavoratori, in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti, ricevano adeguata

100

informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello

svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze, in base alla normativa vigente in

materia di sicurezza e tutela dell’igiene e salute sul lavoro e delle procedure proposte e diffuse dal

Servizio Prevenzione e Protezione;

• non siano corrisposti compensi a Fornitori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla

Società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di

ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da

tariffe;

• alle ispezioni giudiziarie e amministrative (es. relative al D. Lgs. 81/2008, ecc. ecc.) devono

partecipare i soggetti a ciò preposti. L’O.d.V. dovrà essere prontamente informato sull’inizio di

ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione

aziendale di volta in volta interessata.

Il sistema dei controlli è stato predisposto sulla base degli standard indicati dalla norma per l’elaborazione

di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, riferito alla realtà ed operatività della Società.

4.6.1 Pianificazione

Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al

raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.

Politica ed Obiettivi: La Società dispone di un documento di Politica della Sicurezza, in cui sono definiti

gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che la Società stabilisce di raggiungere.

Tale documento:

� è approvato dal Datore di lavoro;

� contiene l’impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute, sicurezza e igiene

applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti;

� è adeguatamente diffuso ai dipendenti e alle parti interessate tramite la intranet aziendale;

� è periodicamente riesaminato per permetterne l’aggiornamento ed il miglioramento continuo.

Piani di budget: Il DL con l’ausilio del Servizio di Prevenzione e Protezione elaborano un budget annuale

in cui sono indicati gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con l’individuazione di

scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l’attuazione (finanziarie, umane,

logistiche, di equipaggiamento).

Prescrizioni normative: La Società mantiene aggiornate le informazioni riguardo alla normativa rilevante

e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute, sicurezza e igiene, curando la comunicazione degli

aggiornamenti alle aree aziendali interessate.

4.6.2 Attuazione e funzionamento

Attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e

comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati,

modalità di controllo operativo e gestione delle emergenze

101

Regolamentazione interna degli acquisti: La disciplina interna delle attività di pianificazione, gestione e

consuntivazione degli impegni di spesa e degli acquisti è applicata anche con riferimento agli acquisti in

materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

Organizzazione e Responsabilità – DL (Datore di Lavoro): è stato individuato il Datore di Lavoro (DL)

nel rispetto dei requisiti di delega previsti dalla normativa vigente.

Organizzazione e Responsabilità – RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) / ASPP

(Addetti Servizio di Prevenzione e Protezione) / Medico Competente / Incaricati Emergenze /

Dirigenti / Preposti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): è stata formalizzata la

nomina del RSPP, di un ASPP per le sedi dell’Area Nord e di un ASPP per le sedi dell’Area Sud. La Società

si avvale di un professionista nel ruolo di Medico Competente Coordinatore e di Medici Competenti

nominati e professionalmente qualificati per le visite nelle varie unità - sedi periferiche. Sono state

individuate le figure del Dirigente e del Preposto con attribuzioni in tema di salute e sicurezza ai sensi delle

definizioni normative sulla base delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali

esercitati. Il confronto con i lavoratori è promosso con il coinvolgimento degli RLS, la cui nomina risulta

formalizzata ed archiviata presso la sede della Società e la cui formazione - annua obbligatoria - viene

richiesta e monitorata dal servizio di prevenzione e protezione aziendale.

Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità: Il Datore di Lavoro con il supporto

RSPP e della consulenza di professionisti esterni conduce l’aggiornamento della Valutazione dei Rischi

aziendali, promuovendo il coinvolgimento del Medico Competente e dei Rappresentanti dei Lavoratori per

la Sicurezza nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi.

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): La Società adotta e mantiene aggiornato il Documento di

Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni normative applicabili. Tale documento contiene il

procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati e l'individuazione delle misure di

prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuali adottati conseguentemente alla

valutazione.

Gestione delle emergenze: La Società dispone del Piano d’emergenza generale che definisce ruoli,

responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e

circoscrivere gli eventi in modo da minimizzarne gli effetti. Sono regolate le modalità di abbandono del

posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato e le modalità di intervento

dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori

in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso.

Le prove di emergenza sono pianificate ed eseguite periodicamente.

Incaricati emergenze: Sono individuati con nomina formalizzata ed archiviata gli incaricati dell'attuazione

delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro e di primo

soccorso.

Consultazione e comunicazione: La diffusione delle informazioni viene effettuata attraverso le riunioni

periodiche di sicurezza, la intranet aziendale o mediante comunicazioni su temi cogenti e/o specifici su

Outlook aziendale. La Società organizza le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi a cui

partecipano tutti i rappresentanti dei lavoratori in carica al fine di rispondere alle diverse esigenze di

102

miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, ma mantenendo principi di trasparenza ed

omogeneità di trattazione.

Formazione e competenze: Le iniziative di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene dei

lavoratori sono rappresentate da corsi tenuti presso gli stabilimenti e da corsi di formazione tenuti sia in

modalità e-learning sia in aula, presso le varie sedi. La stesura dei percorsi formativi è stata effettuata con

il sostegno delle principali associazioni di categoria, nonché con l’attivazione di consulenze specialistiche

e, ove necessario, con l’eventuale comunicazione ai comitati paritetici. I corsi sono rinnovati nel corso

dell’intero rapporto di lavoro con particolare riferimento all’assunzione, al trasferimento o al cambiamento

di mansioni ed all’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie e sostanze pericolose. A cura

dell’dell’RSPP viene archiviata evidenza documentale dei corsi organizzati, del grado di partecipazione dei

destinatari e sono previste verifiche dell’apprendimento alla fine dei corsi.

Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento: La Società fornisce le

informazioni alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui le imprese stesse sono

destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un’impresa appaltatrice

aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti. Sono definite

le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese

coinvolte nell’esecuzione di un’opera.

Rapporti con fornitori e contrattisti – qualifica: La Società definisce le modalità di qualifica dei fornitori,

considerando anche i risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori.

Rapporti con fornitori e contrattisti – clausole contrattuali: La Società utilizza clausole contrattuali

standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della

sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto.

4.6.3 Controllo e azioni correttive

Attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il

monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di

gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici.

Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni: La Società effettua il controllo costante dei dati

relativi agli infortuni, prevedendo modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli

incidenti2 occorsi.

Audit: Le attività di audit e verifica periodica dell’efficienza ed efficacia del sistema di gestione della

sicurezza sono svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione, che cura le modalità di registrazione degli

audit ed individua le azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal

sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalle normative applicabili; sono condotte verifiche

dell’attuazione e dell’efficacia delle azioni correttive proposte ed i risultati dell’audit sono comunicati

Datore di Lavoro.

2 Eventi che hanno provocato un danno (se il danno prodotto riguarda l’integrità fisica di una persona siparla di infortunio).

103

Reporting: l’RSPP effettua periodicamente il reporting verso il Datore di Lavoro, indicando lo stato di

attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

Conduzione del processo di riesame: Il riesame da parte del Datore di Lavoro in relazione all’efficacia e

all’efficienza del sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene è svolto sulla base delle risultanze del

reporting ottenuto e dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento al fine di poter

individuare azioni di miglioramento.

Contratti

Nei contratti con Agenti, Partners Commerciali, Docenti, Collaboratori e Fornitori e, più in generale, con

tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, viene inserita un’apposita clausola

secondo cui la controparte è avvertita dell’adozione del Modello da parte della Società ed assume l’impegno

a tenere condotte volte a ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto pena la facoltà della

Società di attivare gli opportuni rimedi contrattuali.

104

5 SEZIONE “D” - Reati di ricettazione, riciclaggio ed

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D. Lgs.

231/2001)

Le fattispecie di reato rilevanti

L’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 richiama le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.

In riferimento alle modalità di presumibile realizzazione dei comportamenti illeciti considerati dal Decreto

ai sensi dell’art. 25-octies, il Modello individua le attività che possono comportare il rischio della

realizzazione dei seguenti reati (nel seguente elenco con “Società” sono altresì intesi sia i soggetti in

posizione apicale, che quelli subordinati, qualora il fatto sia nell’interesse o a vantaggio della Società):

1. – Ricettazione (art. 648 c.p.): “Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri

un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si

intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la

multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti

da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi

dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-

bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose

provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita

a tale delitto.”

2. – Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce

denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre

operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la

reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata quando

il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre

utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque

anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

3. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.): “Chiunque, fuori dei casi di

concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie

denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la

105

multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di

un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648. Si

applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

4. – Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): “Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa

da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo,

impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro,

i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente

l'identificazione della loro provenienza delittuosa Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e

della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione

di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque

le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso

con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi

precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera

utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di

un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi

si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per

assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Le sanzioni previste in relazione alle fattispecie di reato rilevanti

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001 in riferimento ai reati ritenuti rilevanti per la Società elencati nel precedente paragrafo.

Reato Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

- Impiego di denaro, beni o utilità di

provenienza illecita (art. 648-ter

c.p.)

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1

c.p.)

Da 200 a 800 quote (da 400 a

1000 quote se il denaro, i beni

o le altre utilità provengono da

delitto per cui è stabilita la

pena della reclusione

superiore nel massimo a

cinque anni)

Per un periodo non superiore ai due anni:

- l’interdizione dall’esercizio delle

attività;

- la sospensione o la revoca delle

autorizzazioni, licenze o concessioni

funzionali alla commissione

dell’illecito;

- il divieto di contrattare con la pubblica

amministrazione salvo che per ottenere

le prestazioni di un pubblico servizio;

- l’esclusione da agevolazioni,

finanziamenti, contributi o sussidi e

l’eventuale revoca di quelli già

concessi;

106

Reato Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

- il divieto di pubblicizzare beni o

servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l’eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

Potenziali aree a rischio

In questa parte speciale sono individuate, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, le aree di attività nel cui ambito

potrebbero astrattamente essere commesse le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25-octies del Decreto,

ossia i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (c.d.

reimpiego) nonché autoriciclaggio.

5.3.1 Le singole aree a rischio reato “dirette”

Si riporta, di seguito, l’indicazione delle aree a rischio “dirette” individuate dalla Società in relazione a le

fattispecie di reato richiamate dagli art. 25-octies del Decreto nel cui ambito sono poste in essere attività

che, per loro natura e per effetto di contatti diretti con le controparti, comportino il rischio di commissione

di uno o più reati trattati nella presente parte speciale:

a. Operazioni e/o attività nell’ambito dei processi di business:

• Attività commerciali finalizzate alla vendita di servizi;

• Raccolta e acquisizione di sponsorizzazioni;

• Acquisto di servizi di marketing, di affitto, consulenze e di altri beni e servizi;

• Negoziazione strumenti finanziari non quotati;

5.3.2 Le singole aree a rischio reato “strumentali”

Si riporta, di seguito, l’indicazione delle aree a rischio “strumentale” individuate dalla Società in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (c.d. reimpiego) nonché autoriciclaggio, che non comportano contatti diretti con le controparti private, ma nel cui ambito,

in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni per commettere tali reati:

b. Gestione delle risorse e dei flussi finanziari

Le attività sensibili si riferiscono alla gestione dei flussi finanziari in ingresso e in uscita nel

rispetto delle procedure amministrativo-contabili adottate dalla Società.

c. Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività di impresa nelle scritture contabili e altriadempimenti amministrativi e fiscali, ivi inclusa la gestione amministrativa delle transazioni confornitori, consulenti e clienti (fatturazione, recupero crediti, note credito, ecc.)

107

Le attività sensibili si riferiscono in particolare agli aspetti amministrativi relativi alle transazioni

con fornitori, consulenti e clienti nel rispetto delle procedure amministrativo-contabili adottate

dalla Società.

d. Gestione degli investimenti

L’attività si riferisce all’acquisto di investimenti e beni capitalizzabili nel rispetto delle procedure

autorizzative adottate dalla Società.

e. Operazioni straordinarie e/o sul capitale;

Le attività si riferiscono all’acquisto o vendita di partecipazioni, a operazioni di fusione e scissione

e a operazioni di aumento/riduzione del capitale, ecc.

Esempi di condotte e comportamenti illeciti

In relazione ai reati indicati al paragrafo 5.2 e ritenuti rilevanti per la Società, si indicano, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, le possibili occasioni di commissione degli stessi.

La responsabilità della Società per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità

di provenienza illecita si potrebbe manifestare nelle attività di instaurazione dei rapporti con la clientela,

intrattenendo rapporti con clienti che presentano indici di anomalia, qualora BS24 fosse consapevole della

provenienza illecita del denaro, dei beni o altre utilità del cliente. Inoltre, altre aree a rischio in cui la Società

si muove acquisendo partecipazioni o movimentando il proprio patrimonio potrebbero essere quelle relative

alla gestione della tesoreria, operazioni sul portafoglio, acquisizioni di partecipazioni, acquisizioni di

beni/servizi e conferimenti di incarichi professionali instaurati con collaboratori e controparti sospette di

dubbia legalità. Una delle fattispecie che si potrebbe verificare è l’erogazione di corsi a favore di aziende

che trasferiscono denaro o altre utilità provenienti da delitti non colposi, ostacolando l'identificazione della

loro provenienza delittuosa, qualora la Società fosse consapevole della provenienza illecita del denaro, dei

beni o altre utilità del cliente.

La responsabilità della Società per il reato di autoriciclaggio potrebbe:

• manifestarsi nello svolgimento di attività imprenditoriale nel momento in cui la provvista illecita si

trovasse già ab origine nella disponibilità dell’ente: per esempio la costituzione attraverso la

commissione di un delitto tributario o economico di riserve occulte o di fondi neri (proventi anche

utilizzabili per la commissione di un altro reato);

• concretizzarsi nella pluralità si servizi che la Società presta (ad esempio conduzione dei contenziosi e

accordi transattivi, supporto in operazioni nel cui ambito si verifichino irregolarità fiscali suscettibili di

essere qualificate come reato tributario) attraverso l’immissione nella Società di risorse provenienti da

delitti non colposi.

108

Principi generali di comportamento

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano

integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001);

sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di

provenienza illecita previsti dal D.Lgs. 231/2001, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al

punto 2.7 dello stesso, oltre a rispettare il Codice Etico della Società, devono attenersi alle seguenti

condotte:

• porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare

le fattispecie dei reati richiamati nella presente Parte Speciale;

• porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene

risultino tali da non integrare un’ipotesi di reato in esame, possono potenzialmente tradursi in tali

illeciti o favorirne la commissione.

A tal fine la presente Parte Speciale dispone in particolare l’espresso obbligo in capo ai Soggetti aziendali

interessati dai processi sensibili rilevati di:

• non intrattenere rapporti commerciali e/o di collaborazione con soggetti (fisici o giuridici) dei quali

sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di

fuori della liceità;

• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e

delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori /

clienti / partner;

• segnalare all'Organismo di Vigilanza l’operazione che presenti indici di anomalia/criticità in

relazione al rischio controparte, cioè il rischio legato al presumibile coinvolgimento della

controparte in attività illecite;

• accettare cambi merce o pagamenti in contanti nei casi previsti dalle regole interne e nel rispetto

delle procedure di controllo adottate dalla Società.

Principi e protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati

I Destinatari del Modello interessati dalle attività delle aree a rischio sopra individuate devono agire nel

pieno rispetto dei principi e protocolli di seguito indicati:

• siano ricostruibili i procedimenti mediante i quali sono elaborate e assunte le decisioni, la

formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, in modo che sia garantita la trasparenza delle

scelte effettuate e le motivazioni che le hanno ispirate;

109

• non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono

dare evidenza documentale delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse

i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

• la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di

intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza

conforme alla disciplina dell'Unione Europea;

• nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo specifica preventiva autorizzazione da

parte della funzione Amministrazione Finanza e Controllo;

• salvo specifica preventiva autorizzazione della funzione Amministrazione Finanza e Controllo

competente, nell’ambito della singola transazione, non devono essere accettati incassi in contanti,

o se emessi tramite assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione della ragione sociale

della Società e la clausola di non trasferibilità, in accordo con la normativa vigente.

• la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e

competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;

• non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a Collaboratori, Agenti, e Fornitori o a

soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o comunque

non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento

alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

• i sistemi di remunerazione premianti ai Dipendenti rispondano a obiettivi realistici e coerenti con

le mansioni, l'attività svolta e con le responsabilità affidate.

Sulla base delle analisi svolte e in relazione alle procedure e ai controlli in essere nella Società sono riportati

gli elementi specifici delle procedure relativi alle attività a rischio classificati in base ai quattro principi di

controllo espressi da Confindustria nelle “Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione

Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001”.

Nelle tabelle che seguono i principi di controllo sono indicati come segue:

P esistenza di procedure e/o prassi operative;

T tracciabilità e verificabilità;

S segregazione delle funzioni;

O responsabilità organizzative ed esistenza di un sistema di deleghe e procure.

5.6.1 Attività commerciali finalizzate alla vendita di servizi

Il processo di gestione delle vendite risulta disciplinato dalle procedure amministrativo-contabili e dai

principi di controllo riportati nella Parte Speciale “A”. In particolare, per le attività commerciali finalizzate

alla vendita di servizi, oltre ai controlli attuati dalle società che svolgono in outsourcing, parzialmente o

integralmente, servizi per BS24, sono adottate le seguenti regole interne con evidenza documentale dei

relativi accertamenti.

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

110

1. Le attività relative ai processi commerciali sono regolate da idonee procedure

aziendali.

P/S/O

2. Identificazione chiara della persona/azienda cliente che richiede il servizio/prodotto. P

3. Raccolta della documentazione necessaria ad una corretta valutazione

dell’affidabilità (es. bilanci, informazioni commerciali e, nel caso di cliente già

acquisito, lo storico aggiornato).

P/T

4. Controllo di conformità della modalità di incasso, ai metodi definiti dalle competenti

direzioni commerciali e amministrative in accordo con i protocolli di cui al paragrafo

3.

P

5. Nelle eventuali vendite che prevedano il pagamento del corrispettivo tramite permuta

(cambi merce) i beni e/o servizi oggetto di scambio dovranno essere coerenti con

quelli prodotti dalla Società e dalla società cliente ed il prezzo dovrà essere definito

sulla base dei normali valori di mercato.

P/T

6. In fase di acquisizione dell’ordine del cliente, al fine di prevenire possibili fenomeni

fraudolenti, sono previsti degli specifici controlli sia automatici che manuali. In

particolare, in fase di inserimento dell’ordine sono effettuati dei controlli automatici

incrociati tra i dati inseriti dalla Rete Vendite e il database della “Black List”, definita

dal Credit Manager e contenente i nominativi dei clienti indesiderati o a rischio.

L’esito positivo di tale confronto comporta la sospensione immediata del processo di

attivazione dell’ordine.

P/T

7. I poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno

dell’organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le

responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da

garantirne, all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.

O

8. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e

controllo da parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni

anche attraverso la richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e

integrità del fornitore.

T/S/O

9. Il responsabile dell’attività svolge i controlli necessari a verificare l’efficacia,

l’efficienza e la conformità delle singole operazioni al Codice Etico e al presente

Modello, effettuando richieste di informazioni a tutte le Direzioni, alle unità operative

o ai singoli soggetti, interni ed esterni, che si occupano o si sono occupati dell'attività.

S/O

10. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale

l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di un

soggetto diverso da coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la

contabilizzano, nonché da coloro che sono tenuti a svolgere sulla medesima i controlli

previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

O/S

11. Previsione a sistema di controlli automatici che bloccano la vendita di ulteriori beni

e servizi o la modifica/implementazione degli ordini già esistenti ed attivi a clienti

che presentano situazioni di criticità o di rischio.

P/T

12. L’eventuale cancellazione di un cliente dalla “Black List”, nonché la vendita di

ulteriori beni e servizi a clienti bloccati, sono autorizzate dalla funzione preposta,

sulla base di opportune analisi. La Società ricorre al blocco dei clienti nel momento

in cui si entra nella fase di pre-contenzioso e in tutte quelle situazioni reputate

“rischiose” dal Credit Manager, prevedendo il controllo dell’Area Manager e del

P/T/S/O

111

Credit Management che convalida il blocco ed aggiorna le anagrafiche, inviando la

lista definitiva dei clienti bloccati all’Amministrazione Vendite. Eventuali deroghe al

principio di blocco aziendale avviene solo previa autorizzazione scritta del Credit

Manager. Settimanalmente la funzione Credit Management attiva la procedura di

sblocco generando una lista di clienti che viene controllata e confermata.

13. Utilizzazione come modalità di incasso della Società degli strumenti ordinari del

sistema bancario (bonifico bancario, Ricevuta Bancaria, Ricevuta Interbancaria

Diretta, Bollettino postale (CCP), Assegno, Carta di Credito). Il controllo dei metodi

di incasso/condizioni di incasso contrattuali viene garantito dai sistemi informativi

utilizzati in fase di creazione dell’ordine attraverso una serie di automatismi che

verificano la correttezza formale dei dati forniti e che vincolano la corretta

prosecuzione del processo di attivazione del cliente.

P/T

14. Previsione del divieto di ricezione di somme in contanti con l’unica eccezione di

pagamenti di importo molto contenuto per la piccola pubblicità degli inserzionisti

privati (es. annunci immobiliari): in questi casi il denaro contante è incassato da

personale abilitato, viene registrato e depositato in banca ed è soggetto a controlli

contabili.

P

15. Nel caso di vendite effettuate attraverso l’intervento di agenti, la Società prevede che

gli agenti non abbiano procura ad incassare e che rispettino il divieto di ricevere

denaro.

P

16. La Società può avvalersi di procedure di cessione di crediti pro-soluto o pro-solvendo

ad enti specializzati (Factor), utilizzando la cessione crediti continuativa o la cessione

crediti straordinaria. Per tutte le cessioni l’autorizzazione all’avvio della procedura è

rilasciata dall’Amministratore Delegato, mentre l’autorizzazione dell’accettazione

della proposta economica inviata dal Factor è rilasciata dal Direttore

Amministrazione Finanza e Controllo. Per la cessione continuativa o straordinaria dei

crediti sono definiti limiti autorizzativi in termini di valore cumulato annuo in capo

al Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, all’Amministratore Delegato o al

Presidente, all’intero Consiglio di Amministrazione. La Direzione Amministrazione

Finanza e Controllo predispone una serie di report mensili e trimestrali per il controllo

dell’andamento dei crediti e di eventuali situazioni di criticità.

P/S/O

17. Archiviazione di tutta la documentazione relativa ai processi di vendita a cura delle

unità di amministrazione vendite.

P

5.6.2 Raccolta e acquisizione di sponsorizzazioni

Le attività sensibili sono riferite in particolare alle fasi di acquisizione di sponsor per gli eventi organizzati

dalla società. Con riferimento a tali attività sensibili, oltre ai controlli attuati dalle società che svolgono in

outsourcing, parzialmente o integralmente, servizi per BS24, sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Le attività relative ai processi commerciali sono regolate da idonee procedure aziendali. P/S/O

2. Definizione da parte delle direzioni di politiche di acquisizione di sponsorizzazioni degli

eventi e dei prezzi praticabili. Definizione di flussi approvativi per transazioni

singolarmente significative e/o in deroga alle definite condizioni commerciali.

O/S

3. Gestione documentale di tutto il processo di acquisizione sponsor con il supporto di sistemi P/O/T

112

informatici dedicati che offrono sia la possibilità di avvalersi di controlli/blocchi automatici

per la gestione di eventuali anomalie e/o errori.

4. Archiviazione di tutta la documentazione relativa ai processi di acquisizione sponsor a cura

delle unità di amministrazione vendite.

P

5. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e controllo da

parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni anche attraverso la

richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e integrità del fornitore.

T/S/O

6. Segregazione tra i) le attività commerciali di acquisizione delle sponsorizzazioni ii) le

attività contrattuali, di autorizzazione e controllo, di competenza della Direzione

Amministrazione, Finanza e Controllo; iii) le attività operative svolte dalla tesoreria / dai

Responsabili delle Direzioni.

S

5.6.3 Acquisto di servizi di marketing, di affitto, consulenze e di altri beni e servizi

Le attività sensibili sono riferite in particolare alle fasi di qualifica e di selezione di fornitori e alle fasi

commerciali del processo. Con riferimento a tali attività sensibili, oltre ai controlli attuati dalle società che

svolgono in outsourcing, parzialmente o integralmente, servizi per BS24, sono applicati i seguenti controlli

interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. La selezione e qualificazione dei fornitori avviene in accordo con la procedura acquisti

emessa dalla Società.

P/T/O/S

2. Periodicamente l’Ufficio Acquisti effettua verifiche per l’aggiornamento della qualificazione

dei fornitori considerati significativi sulla base dei parametri definiti dalla direzione stessa.

P/T

3. Le attività di selezione e qualificazione di cui ai punti precedenti tengono inoltre in opportuna

considerazione quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

P/T

4. Ai fornitori viene contrattualmente fatto divieto di ricorrere alla cessione del credito e al

mandato all'incasso.

P

5. I poteri e le responsabilità del processo di acquisto sono chiaramente definiti e conosciuti

all’interno dell’organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le

responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne,

all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.

O

6. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e controllo da

parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni anche attraverso la

richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e integrità del fornitore.

T/S/O

7. Archiviazione di tutta la documentazione relativa al processo di approvvigionamento (dagli

Ordini di Acquisto ai contratti) a cura dell’Ufficio Acquisti.

P/T/O

8. Segregazione tra i) la fase di autorizzazione, che compete al personale individuato secondo

lo schema delle responsabilità di approvazione e firma per le diverse tipologie di documenti

di acquisto; ii) la fase di esecuzione, che compete all’Unità richiedente / Acquisti per il

processo di ricerca, selezione e stipula dei contratti con i fornitori; iii) la fase di controllo

delle eventuali politiche di acquisto delegate, che compete a Acquisti; iv) la fase di

liquidazione dei pagamenti ai fornitori che compete alla direzione Amministrazione Finanza

e Controllo in accordo con le procedure amministrativo-contabili emesse ai sensi del art. 154-

bis del T.U.F..

O/S

113

5.6.4 Negoziazione di strumenti finanziari non quotati

Con riferimento a tali attività sensibili, oltre ai controlli attuati dalle società che svolgono in outsourcing,

parzialmente o integralmente, servizi per BS24, sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Identificazione degli strumenti finanziari non quotati che possono essere oggetto

di operazioni da parte della Società, dei relativi livelli quantitativi di autorizzazione

e approvazione, delle controparti con le quali tali operazioni possono essere di

norma effettuate e dei limiti fissati per la gestione degli investimenti e dei rischi

collegati.

P/T

2. Definizione e formalizzazione di principi e regole operative concernenti il

compimento di operazioni su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è

stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato

regolamentato, laddove necessario differenziando le regole in funzione della

tipologia di strumento finanziario e della motivazione dell’operazione. Tali

procedure devono contenere la definizione dei soggetti competenti a decidere le

operazioni, ad attuarle e ad effettuare attività di controllo e vigilanza sulle stesse.

P/T/S

3. Qualora la controparte negoziale non sia un intermediario finanziario sottoposto a

vigilanza prudenziale, di correttezza e di trasparenza conformi alla legislazione

dell’Unione Europea, la funzione competente all’assunzione della decisione

fornisca una documentata motivazione dell’operazione e del prezzo stabilito per la

stessa.

T

4. I contratti derivati siano stipulati secondo modelli contrattuali riconosciuti dalla

migliore prassi internazionale.

P/T/O

5.6.5 Altre attività a rischio per i reati di corruzione tra privati

In merito alla gestione delle seguenti attività si rimanda a quanto disposto nella Parte Speciale “B” e “B.1”:

• Gestione delle risorse e dei flussi finanziari• Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività di impresa nelle scritture contabili e altri

adempimenti amministrativi e fiscali, ivi inclusa la gestione amministrativa delle transazioni confornitori, consulenti e clienti (fatturazione, recupero crediti, note credito, ecc.)

• Gestione degli investimenti (capex)• Operazioni straordinarie e/o sul capitale;

Contratti

Nei contratti con Agenti, Partners Commerciali, Docenti, Collaboratori e Fornitori e, più in generale, con

tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, viene inserita un’apposita clausola

secondo cui la controparte è avvertita dell’adozione del Modello da parte della Società ed assume l’impegno

a tenere condotte volte a ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto pena la facoltà della

Società di attivare gli opportuni rimedi contrattuali.

114

115

6 SEZIONE “E” - Reati Informatici (art. 24-bis del D. Lgs.

231/2001)

Le fattispecie di reato rilevanti

L’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 richiama le fattispecie dei reati informatici (di seguito, anche, i “Reati Informatici”).

In riferimento alle modalità di presumibile realizzazione dei comportamenti illeciti considerati dal Decreto

ai sensi dell’art. 24-bis, il Modello individua le attività che possono comportare il rischio della realizzazione

dei seguenti reati (nel seguente elenco con “Società” sono altresì intesi sia i soggetti in posizione apicale,

che quelli subordinati, qualora il fatto sia nell’interesse o a vantaggio della Società):

1. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.): “Salvo che il fatto

costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o

programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore

del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”

2. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.): “Chiunque abusivamente si

introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro

la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La

pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un

incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al

servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della

qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle

persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema

o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati,

delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo

riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza

pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente,

della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è

punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

3. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater

c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente

si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso

ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o

istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164

euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre

taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.”

116

4. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente

pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato,

chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere

informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti,

o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la

distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o

dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza

alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

5. – Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.): “Salvo che il fatto costituisca

più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o

la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili

sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione

da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso

della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

6. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.): “Se il

fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili

sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è

della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema

informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è

della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero

Le sanzioni previste in relazione alle fattispecie di reato rilevanti

Con riferimento ai Reati Informatici descritti al precedente paragrafo, si riporta, di seguito, una tabella

riepilogativa delle relative sanzioni previste a carico della Società, con riferimento ai soli reati ritenuti

rilevanti per la stessa.

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva

- Danneggiamento di informazioni, datie programmi informatici (art.635-bisc.p.)

- Accesso abusivo a un sistemainformatico o telematico (art. 615-terc.p.)

- Danneggiamento di informazioni, datie programmi informatici utilizzatidallo Stato o da altro ente pubblico ocomunque di pubblica utilità (art.635-ter c.p.)

- Danneggiamento di sistemiinformatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

- Danneggiamento di sistemiinformatici o telematici di pubblicautilità (art. 635-quinquies c.p.)

- Detenzione e diffusione abusiva dicodici di accesso a sistemi informaticio telematici (art. 615-quater c.p.)

Da 100 a 500 quote

Fino a 300 quote

art. 9, comma 2, lett. a), b), e) - interdizione dall’esercizio

dell’attività; - sospensione o revoca delle

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

- divieto di pubblicizzare beni oservizi

art. 9, comma 2, lett. b), e) - sospensione o revoca delle

autorizzazioni, licenze o

117

concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

- divieto di pubblicizzare beni oservizi

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale

dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l’eventuale pubblicazione

della sentenza di condanna).

Potenziali aree a rischio

Sulla base dei dati rilevati per l’aggiornamento del Modello in questa parte speciale sono di seguito

individuate, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, nonché in virtù del risk assessment 231 effettuato da BS24, le

aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commesse le fattispecie di reato richiamate

dall’art. 24-bis del Decreto.

a. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione

Si tratta delle attività relative alla gestione della sicurezza degli accessi agli applicativi ed alle

risorse informatiche sia da parte degli utenti della Società, in relazione ai ruoli ricoperti dagli stessi,

sia da parte degli utenti esterni, per i quali è previsto l’utilizzo di meccanismi di autenticazione sicuri

e protetti con protocolli di sicurezza. La gestione dei profili utenti è attuata attraverso elementi

identificativi (user-id e password) e procedure di accesso.

b. Gestione del processo di creazione, trattamento e archiviazione di documenti elettronici con valore

probatorio

In tale attività rientrano le modalità operative seguite per la gestione di documenti elettronici

aziendali, pubblici o privati, con finalità probatoria in modo che siano monitorati gli stati di utilizzo,

modifica ed archiviazione dei documenti.

c. Gestione e protezione della postazione di lavoro

Si tratta delle attività di gestione, protezione e monitoraggio delle postazioni di lavoro con

riferimento alla definizione di regole operative e comportamentali circa le modalità di corretto

utilizzo dei beni aziendali, della posta elettronica e della sicurezza informatica.

d. Gestione degli accessi da e verso l’esterno

Si tratta delle attività di gestione degli accessi agli oggetti (applicazioni, dati, programmi) mediante

operazioni (lettura, aggiornamento, esecuzione) da parte degli utenti.

e. Gestione e protezione delle reti

118

Si tratta delle attività di definizione e documentazione, monitoraggio e gestione della rete anche con

riferimento agli accessi su server, firewall, proxy e router3.

f. Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)

Si tratta delle attività di monitoraggio e gestione degli output di sistema e dei dispositivi di

memorizzazione, come Hard Disk esterni, Hard Disk portatili, Compact Disk o USB.

g. Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.)

Si tratta delle attività di gestione e di controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse

che vi operano (es. misure per la protezione degli apparati dai furti).

Esempi di condotte e di comportamenti illeciti

In relazione ai reati indicati al paragrafo 6.2 e ritenuti rilevanti per la Società, si indicano, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, le possibili occasioni di commissione degli stessi.

L’elemento materiale dei reati informatici genericamente consiste nell’introdursi abusivamente in un

sistema protetto, ovvero nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare dello “ius

excludendi”.

Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico può concretizzarsi attraverso:

a. la violazione dei sistemi informatici dei concorrenti per acquisire a scopo di spionaggio industriale

la documentazione relativa ai loro prodotti/progetti;

b. l’accesso abusivo a:

• sistemi specifici di concorrenti o di enti presso i quali si suppone siano registrate determinate

informazioni allo scopo di acquisire informazioni utili a elaborare e implementare strategie di

business;

• sistemi interbancari al fine di modificare le informazioni sul proprio conto registrate su tali

sistemi;

• sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti non autorizzati;

• sistemi che realizzano la fatturazione dei servizi ai clienti per alterare le informazioni e i

programmi al fine di realizzare un profitto illecito;

• sistemi che elaborano le buste paga per alterare i dati relativi alle voci di cedolino al fine di

ridurre illecitamente le erogazioni nei confronti degli stessi e realizzare così un interesse o un

vantaggio;

• sistemi che gestiscono il credito di clienti per modificare dati e informazioni al fine di realizzare

3 Il server è un particolare computer che svolge uno o più servizi quali ad esempio la gestione di una rete di

computer, lo scambio e la condivisione dei file o la gestione della posta elettronica; il firewall è un particolare

tipo di software usato per proteggere un server da attacchi che possono giungere via rete locale o via Internet;

il proxy è un componente che viene installato tra un computer di un utente ed il server con funzioni di filtro,

di protezione e di controllo delle informazioni scambiate; il router è uno strumento che permette l’invio di

pacchetti di dati verso una destinazione determinata.

119

un profitto.

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

potrebbe configurarsi con la detenzione e utilizzo di password di accesso:

• a siti di soggetti terzi, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate e conseguire un

vantaggio competitivo;

• a servizi a cui non si avrebbe diritto;

• alle caselle e-mail dei dipendenti, allo scopo di controllare le attività svolte, anche in violazione di leggi

sulla privacy o dello statuto dei lavoratori.

Il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici potrebbe consumarsi con:

• il danneggiamento delle infrastrutture tecnologiche dei concorrenti al fine di impedirne l’attività o

danneggiarne l’immagine;

• la violazione dei sistemi su cui i concorrenti conservano la documentazione relativa ai propri

prodotti/progetti allo scopo di distruggere le informazioni e ottenere un vantaggio competitivo;

• il danneggiamento di informazioni, dati e programmi aziendali o di sistemi informatici di terzi causato

mediante la diffusione di virus o altri programmi malevoli;

• il danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici aziendali o di sistemi informatici di

terzi, anche concorrenti, commesso dal personale incaricato della loro gestione, nello svolgimento delle

attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza.

Il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da

altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità potrebbe consistere nel danneggiamento, distruzione

o manomissione di documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es.

polizia, uffici giudiziari ecc.) da parte di dipendenti di enti coinvolti a qualunque titolo in procedimenti o

indagini giudiziarie.

Il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici (anche di pubblica utilità) potrebbe

concretizzarsi mediante il danneggiamento di siti web dei concorrenti, sia pubblici sia privati, per arrecare

loro un danno economico o di business.

Principi generali di comportamento

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano

integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001);

sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati informatici previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001, tutti i

Destinatari del presente Modello si uniformano alle seguenti disposizioni:

• divieto di accedere fraudolentemente ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione e/o di

terzi per ottenere o modificare dati e/o informazioni nell’interesse o a vantaggio della Società;

120

• divieto di eseguire di propria iniziativa modifiche o aggiornamenti di sistemi operativi o di

programmi applicativi salvo quelli permessi dalle policy informatiche della Società;

• divieto di introduzione nella rete o sui server di programmi ad intento doloso (“malicious code”);

• divieto di utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, alterare o sopprimere il contenuto di

comunicazioni e/o documenti informatici.

Principi di controllo e protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati

Con riferimento alle attività sensibili individuate nel paragrafo 6.3, oltre ai controlli attuati dalle società che

svolgono in outsourcing, parzialmente o integralmente, servizi per BS24, sono applicati i seguenti controlli

interni:

• gli accessi logici e la profilatura degli utenti sono formalmente autorizzati;

• gli accessi logici e la profilatura degli utenti sono effettuati tramite un processo di autenticazione

approvato;

• gli accessi logici sono limitati alle funzionalità e ai dati necessari all'operatività svolta dalle

persone;

• gli accessi sono amministrati in modo controllato tale da garantire che il loro rilascio e la

sospensione/revoca avvengano con tempestività in funzione dell’assegnazione di attività ad un

dipendente, di una sua assenza temporanea o di dimissioni;

• gli accessi logici sono monitorati in relazione a possibili accessi non autorizzati evitando che una

singola figura aziendale possa controllare tutti gli aspetti chiave di un processo ed effettuare

operazioni non autorizzate o accedere a determinate informazioni senza la necessaria

autorizzazione;

• le abilitazioni agli accessi logici sono concesse in base all’abbinamento univoco codice account-

profilo di abilitazione e siano soggette alla verifica periodica della persistenza delle necessità di

accesso da parte dell’account.

Il sistema dei controlli, oltre alle specifiche procedure operative che sono emesse dalle direzioni competenti,

prevede in relazione a tutte le attività a rischio indicate, l’adozione dei seguenti standard di controllo per

un sistema di gestione della sicurezza informatica:

Standard di controllo 1 – Politiche di sicurezza: la Società ha adottato ed aggiorna periodicamente la

“Policy sicurezza informatica”, che indica le linee guida per adempiere agli obblighi imposti dalle

disposizioni normative in tema di sicurezza informatica e stabilisce i principi base per il corretto trattamento

e per la tutela dei dati e degli strumenti informatici. La “Policy sicurezza informatica” è tenuta aggiornata

a cura della Direzione preposta.

Standard di controllo 2 – Organizzazione della sicurezza per gli utenti: le regole di sicurezza per gli

utenti sono adottate nella “Policy sicurezza informatica” che prevede privilegi di abilitazione all’accesso

delle informazioni aziendali: la Direzione preposta assegna i diritti di accesso agli Amministratori di

Sistema e di Rete, che assicurano l’abilitazione degli utenti dei Servizi comuni e dei Sistemi applicativi.

121

L’accesso ai servizi comuni è assegnato a tutti i dipendenti, a cura dell’Amministratore di Sistema, previa

autorizzazione della Direzione aziendale competente. Relativamente ai Sistemi applicativi i profili di

accesso degli utenti, autorizzati dal proprietario dell’applicazione, sono assegnati nel rispetto del principio

della Separazione dei compiti (Segregation of duties), del principio della “necessità di sapere/necessità di

utilizzare” e nel rispetto dei requisiti contrattuali o legali per la protezione dell’accesso ai dati o servizi.

Nei contratti con terze parti sono previste apposite clausole di “non disclosure agreement” e clausole con

cui la Società comunica l’adozione del Modello e richiede alla controparte l’impegno a tenere condotte

volte a ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 pena la possibilità di attivare

rimedi contrattuali e risarcitori.

Standard di controllo 3 – Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni: per la sicurezza degli

utenti esterni si applicano gli stessi elementi riportati nello Standard di controllo 2 “Organizzazione della

sicurezza per gli utenti interni”.

Nei contratti con terze parti sono previste apposite clausole di “non disclosure agreement” e clausole con

cui la Società comunica l’adozione del Modello e richiede alla controparte l’impegno a tenere condotte

volte a ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 pena la possibilità di attivare

rimedi contrattuali e risarcitori.

Standard di controllo 4 – Classificazione e controllo dei beni: Al fine di garantire il livello appropriato

di protezione ai beni informatici aziendali (infrastrutture tecniche e dati) la “Policy sicurezza informatica”

prevede che tutti i beni informatici siano catalogati e che per ciascun bene sia identificato un “Responsabile”

con il compito di assicurare l’applicazione di misure di sicurezza appropriate ed idonea vigilanza. La

Direzione preposta verifica la corretta tenuta degli inventari dei beni informatici aziendali per quanto

riguarda i requisiti di sicurezza.

Standard di controllo 5 – Sicurezza fisica e ambientale: con riferimento al tema generale dell’accesso e

della circolazione nelle aree aziendali la regolamentazione interna prevista per i terzi definisce le modalità

autorizzative per l’accesso e la circolazione di tutte le persone all’interno delle sedi uffici della Società.

L’accesso alla sede è possibile solo previa registrazione all’ingresso e consegna del badge in applicazione

delle procedure aziendali adottate.

In base alla “Policy Sicurezza Informatica” la Direzione preposta definisce per le sale calcolo IT e TLC e

per gli Uffici aziendali le misure preventive di tipo fisico da accessi non autorizzati, danni ed interferenze

al loro funzionamento.

Sono adottate protezioni contro eventi di natura fisica (ad es. allagamenti, incendi, danneggiamenti

accidentali, accesso fisico non autorizzato alle macchine) che possano direttamente od indirettamente

degradare le prestazioni dei sistemi informativi od interromperne le funzionalità.

Standard di controllo 6 – Gestione delle comunicazioni e dell’operatività: il corretto e sicuro

funzionamento degli elaboratori di informazioni e la protezione da software pericolosi sono promossi dalla

Direzione preposta attraverso Firewall e altri strumenti tecnici che possono prevenire attacchi provenienti

dall’esterno.

La Direzione preposta assicura il backup dei dati, la registrazione delle operazioni tramite log di sistema

122

(sistema operativo, data base, accessi, ecc. ecc.) e la registrazione dei guasti, curando la definizione di

specifiche istruzioni operative relative alle operazioni di backup dei dati, registrazioni dei log e

registrazione dei guasti.

L’erogazione dei servizi di rete è assistita da controlli organizzativi e tecnologici per la sicurezza di rete

con riferimento alla protezione nello scambio di informazioni: la Società ha adottato una segregazione della

propria rete in modo da proteggere i server, che contengono le informazioni dei principali sistemi

informativi aziendali e inoltre le comunicazioni di dati con l’esterno avvengono sulla base di una Virtual

Private Network (VPN).

Sono infine previste regole comportamentali nello scambio di dati attraverso l’uso della posta elettronica

(divieto di spedire spam di e-mail, divieto di uso non autorizzato o contraffazione informatica di intestazioni

delle e-mail).

Standard di controllo 7 – Controllo degli accessi: sono definiti per tutti i sistemi i meccanismi di

identificazione ed autenticazione univoca degli utilizzatori. Le abilitazioni ai sistemi sono disposte previa

richiesta del Responsabile della Direzione della risorsa interessata e viene definito il profilo associato

all’utente, l’autorizzazione del profilo viene data dal proprietario dell’applicazione. Sono inoltre previste

da parte della Direzione preposta attività di verifica che consistono nel sottoporre ai proprietari delle

applicazioni l’elenco degli utenti abilitati con evidenza dei relativi profili in modo da verificare che non vi

siano state modifiche organizzative non comunicate.

Standard di controllo 8 – Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica: nell’ambito

del “Processo gestione incidenti” la Direzione preposta predispone regole per la classificazione, il

monitoraggio e la risposta agli incidenti di sicurezza, prevedendo istruzioni per il tracciamento e la relativa

reportistica. Il “Processo gestione incidenti” è regolamentato da apposite Procedure e Istruzioni operative,

che prevedono: i) le principali tipologie di incidenti di sicurezza informatica con l’individuazione dei

metodi e degli strumenti di risposta, nonché criteri di classificazione dei livelli di gravità degli incidenti e

misure tecnico-organizzative correlate alla gravità dell’incidente; ii) le fasi di raccolta delle segnalazioni

degli incidenti o di carenze di sicurezza, di assegnazione e presa in carico da parte del Responsabile; iii) le

attività di analisi e di identificazione delle cause dell’incidente; iv) le attività di soluzione del problema, di

progettazione ed implementazione dei rimedi atti a prevenire il ripetersi dello stesso incidente nel tempo;

v) le attività di raccolta delle registrazioni relative all’incidente.

Standard di controllo 9 – Audit: in base alla “Policy Sicurezza Informatica” la Società ha formalizzato

l’espresso divieto di copiare il materiale coperto da diritti di autore senza il consenso dell’autore stesso. I

prodotti software sono distribuiti a fronte di un accordo sulla licenza, che limita l’uso dello stesso su

determinati sistemi e può limitarne anche la copia per la sola creazione di salvataggi; qualora si rendesse

necessario l’utilizzo del prodotto software su sistemi addizionali, la Società procede all’acquisto di altre

copie o all’estensione del contratto relativo al numero di licenze del prodotto che possono essere utilizzate.

La Società promuove verifiche al fine di valutare che i controlli di sicurezza hardware e software siano stati

correttamente eseguiti e messi in opera.

Standard di controllo 10 – Risorse umane e sicurezza: La Direzione Personale e Organizzazione di intesa

con la Direzione preposta, promuove l’erogazione di una formazione di base in coerenza con il Documento

123

Programmatico per la Sicurezza e la Privacy, volta a sottolineare la responsabilità dei dipendenti circa la

protezione dei dati, dei beni e delle infrastrutture della Società. La Società promuove inoltre una formazione

specialistica sulla sicurezza informatica, per le diverse figure professionali della Direzione preposta.

A tutti gli utenti (dipendenti o terze parti) che cessano la loro attività, allo scadere dei termini, sono revocate

tutte le autorizzazioni di accesso ai sistemi aziendali: l’hardware aziendale deve essere restituito al termine

del rapporto di lavoro entro l’ultimo giorno lavorativo.

Standard di controllo 11 – Sicurezza nell’acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi

informativi: In base alla “Policy Sicurezza Informatica” la stesura dei requisiti di ogni nuovo sistema (o

miglioramento di un sistema esistente) include anche i requisiti per i controlli di sicurezza. Ove applicabile,

controlli di sicurezza appropriati sono disegnati direttamente all’interno delle applicazioni. Il disegno ed il

funzionamento delle applicazioni sono conformi agli standard industriali comunemente accettati circa le

pratiche di sicurezza e sono coerenti con i requisiti legislativi e contrattuali. La sicurezza delle logiche

applicative è progettata e realizzata a cura dello Sviluppo applicativo, di intesa con il Proprietario

dell’applicazione e, per i sistemi con particolari esigenze di controllo, con le Direzioni aziendali competenti.

I dati immessi nelle applicazioni sono validati per garantirne correttezza ed appropriatezza, tramite: i)

l’applicazione di controlli di coerenza e di presenza; ii) l’esistenza di procedure per la gestione degli errori

di convalida.

Nella realizzazione del software utilizzato dai sistemi di produzione sono applicati i seguenti controlli: i)

l’aggiornamento dei programmi in produzione è promosso di intesa con il Proprietario dell’applicazione;

ii) il passaggio in produzione viene documentato e tracciato, assicurando la presenza di adeguati controlli

da parte di Infrastrutture IT in accordo con il sistema organizzativo e responsabilità definite; iii) il codice

eseguibile non viene installato sui sistemi in produzione se non dopo aver superato i test di accettazione;

iv) i tracciati di verifica (Audit log) riportano la traccia di tutti gli aggiornamenti alle librerie dei sistemi di

produzione; v) le precedenti versioni del software e dei dati sono conservate come misura preventiva in

caso di malfunzionamento delle nuova versione.

Nel caso di servizi di sviluppo applicativo ICT affidati in outsourcing (chiavi in mano o affidati all’esterno

della Società ed erogati nelle sedi del Fornitore) sono definiti specifici requisiti di sicurezza e Service Level

Agreement (SLA) coerenti con le valutazioni di rischio da inserire nel contratto.

Contratti

Nei contratti con Agenti, Partners Commerciali, Docenti, Collaboratori e Fornitori e, più in generale, con

tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, viene inserita un’apposita clausola

secondo cui la controparte è avvertita dell’adozione del Modello da parte della Società ed assume l’impegno

a tenere condotte volte a ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto pena la facoltà della

Società di attivare gli opportuni rimedi contrattuali.

124

7 SEZIONE “F” - Reati in violazione del diritto d’autore

(art. 25-nonies D. Lgs. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere

commessi i reati di cui all’art. 25-nonies del D. Lgs. 231/2001 che riguardano i Delitti in materia di

violazione del diritto d'autore.

Le fattispecie di reato rilevanti

L’art. 25-nonies del D.Lgs. 231/2001 richiama le fattispecie dei reati in violazione del diritto d’autore.

In riferimento alle modalità di presumibile realizzazione dei comportamenti illeciti considerati dal Decreto

ai sensi dell’art. 25-nonies, il Modello individua le attività che possono comportare il rischio della

realizzazione dei seguenti reati (nel seguente elenco con “Società” sono altresì intesi sia i soggetti in

posizione apicale, che quelli subordinati, qualora il fatto sia nell’interesse o a vantaggio della Società):

1. – Riproduzione abusiva di un’opera di ingegno protetta (art. 171 L. 633/41): “Salvo quanto disposto

dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne

diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o

mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso

pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla

legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche,

mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta,

esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico

spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione

pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere

cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati

nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un

numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di

quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso); f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o

altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri

apparecchi indebitamente registrati. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis),

è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di

condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il

reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione

fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera

altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con

deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od

125

alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo

68 comporta la sospensione dell’attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei

mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.”

2. – Duplicazione abusiva di programmi (art. 171-bis L. 633/41): “Chiunque abusivamente duplica, per

trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo

commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati

dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre

anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi

mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di

dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a

due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne

profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce,

comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni

di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati

in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede

in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da

euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro

15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”

3. – Duplicazione abusiva di opere destinate al circuito televisivo (art. 171-ter L. 633/41): “È punito, se il

fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro

2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in

pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito

televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni

altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive

assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in

pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o

didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o

composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel

territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede

in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione

con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o

riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in

commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o

della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente

fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in

movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di

contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno

medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo

126

distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati

o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel

territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio,

cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione

speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis)

fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il

noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che

abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.

102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere

possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle

applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa

volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito

di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o

altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di

distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o

altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. È punito

con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce,

duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo

o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti

connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema

di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto

d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione,

vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si

rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma

1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma

1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la

pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo

di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività

produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai

precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori,

musicisti, scrittori ed autori drammatici.”

Le sanzioni previste in relazione alle fattispecie di reato rilevanti

Con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore descritti al precedente paragrafo, si

riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle relative sanzioni previste a carico della Società, con

riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per la stessa.

127

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva

Tutti i reati previsti dall’art. 25-

novies, D. Lgs. n. 231/01

Fino a 500 quote art. 9, comma 2, Decreto:

- interdizione dall’esercizio dell’attività;

- sospensione o revoca delle

autorizzazioni, licenze o concessioni

funzionali alla commissione

dell’illecito;

- divieto di contrattare con la pubblica

amministrazione, salvo che per ottenere

le prestazioni di un pubblico servizio;

- esclusione da agevolazioni,

finanziamenti, contributi o sussidi ed

eventuale revoca di quelli già concessi;

- divieto di pubblicizzare beni o servizi

per una durata non superiore a un anno,

ferma restando l’applicabilità dell’art.

174-quinquies, LdA.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l’eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai

sensi dell’art. 6 del Decreto, nonché in virtù del risk assessment 231 effettuato da BS24, le attività a rischio

nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall’art. 25-nonies del Decreto o che potrebbero

essere strumentali alla loro commissione:

a. Progettazione e commercializzazione di master, corsi di formazione ed eventi

L’attività comprende la gestione degli aspetti contrattuali e amministrativi legati all’acquisizione

di diritti per l’utilizzo di materiali per la realizzazione di tali servizi.

b. Gestione e utilizzo licenze software nell’attività d’impresa

L'attività include l'acquisto, l’installazione, la gestione sia dei sistemi operativi che dei software

applicativi su server e personal computer della Società.

Esempi di condotte e di comportamenti illeciti

In relazione ai reati indicati al paragrafo 7.2 e ritenuti rilevanti per la Società, si indicano, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, le possibili occasioni di commissione degli stessi.

128

I delitti in materia di violazione del diritto d’autore si realizzano allorquando si riproduce, trascrive,

diffonde (anche immettendola in un sistema di reti telematiche) o si pone in commercio un’opera

dell’ingegno protetta o parte di essa; si duplicano, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai

medesimi fini si importano, distribuiscono, vendono, detengono a scopo commerciale o imprenditoriale o

si concedono in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli

autori ed editori (SIAE); si accede, senza autorizzazione, a banche dati (da intendersi come raccolte di

opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente

accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo) di terzi per le quali non è stato sottoscritto uno

specifico contratto.

Una delle fattispecie ipotizzabili si potrebbe manifestare nel caso in cui la Società durante i corsi e i master,

tramite il docente, metta a disposizione dei partecipanti materiale didattico non originale in violazione delle

norme in tema di diritto d'autore.

Principi generali di comportamento

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano

integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-nonies del D. Lgs. 231/2001);

sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste o richiamate nella presente

Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati in merito alla violazione del diritto d’autore previsti dal Decreto

Legislativo n. 231/2001, tutti i Destinatari del presente Modello, oltre a rispettare il Codice Etico della

Società, devono attenersi alle seguenti condotte:

• osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano il Diritto d’Autore;

• nell’ambito delle proprie procure e delle procedure aziendali gestire i rapporti con gli autori e/o i

titolari del diritto, come definiti dalla normativa vigente, con un adeguato grado di formalizzazione,

nonché improntandolo alla massima trasparenza e correttezza;

• verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree e funzioni aziendali

coinvolte, che le tematiche relative ai diritti d’autore, nonché la relativa contrattualizzazione e

gestione sia effettuata in modo lecito e regolare.

È inoltre, vietato:

• procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza

d’uso;

• acquisire e/o utilizzare materiali, prodotti tutelati da diritti di autore in violazione delle tutele

contrattuali per i diritti di proprietà intellettuale.

Principi di controllo e protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati

Nello svolgimento delle attività delle aree a rischio sopra individuate, i Destinatari del Modello devono

129

agire nel pieno rispetto dei principi e protocolli di seguito indicati che prevedono che:

• sia sempre documentato il processo di acquisizione del diritto d’utilizzo delle opere dell’ingegno,

in relazione all’effettivo utilizzo;

• non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono

dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse le

verifiche previste dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

• siano sempre documentabili e verificati gli effettivi utilizzi dei diritti delle opere di ingegno altrui

in relazione ai contratti sottoscritti;

• ove contrattualmente previsto venga data evidenza dell’effettivo utilizzo all’autore e/o titolare del

diritto;

• siano ottenute adeguate garanzie dagli autori sul rispetto da parte loro delle norme vigenti in materia

di diritto d’autore.

Sulla base delle analisi svolte e in relazione alle procedure e controlli in essere nella Società, sono riportati

gli elementi specifici delle procedure relativi alle attività a rischio classificati in base ai quattro principi di

controllo espressi da Confindustria nelle “Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione

Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001”.

Nelle tabelle che seguono i principi di controllo sono indicati come segue:

P esistenza di procedure e/o prassi operative;

T tracciabilità e verificabilità;

S segregazione delle funzioni;

O responsabilità organizzative ed esistenza di un sistema di deleghe e procure.

7.6.1 Progettazione e commercializzazione di master, corsi di formazione ed eventi

Con riferimento a tali attività sensibili, oltre ai controlli attuati dalle società che svolgono in outsourcing,

parzialmente o integralmente, servizi per BS24, sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Individuazione di un responsabile relativo al procedimento di attuazione delle

operazioni e decisioni; tale responsabile, qualora non diversamente individuato,

coincide con il responsabile della Direzione.

S/O

2. Specifica previsione, nelle lettere di incarico dei docenti, di clausole e manleve relative

alla tutela del diritto di autore relativamente all’impiego e distribuzione dei materiali

didattici.

P/T

3. Predisposizione e applicazione di lettere d’accordo e contratti per la formalizzazione e

regolamentazione dei diritti di utilizzazione economica delle opere di ingegno

relativamente alla realizzazione di prodotti e servizi della Società.

P/T

4. Introduzione di specifiche manleve su eventuali diritti di terzi nei contratti di

acquisizione dei diritti di utilizzazione economica delle opere di ingegno.

O

5. Applicazione e rispetto di quanto previsto dalle procedure amministrativo-contabili

specifiche sul trattamento e gestione dei diritti d’autore per l’utilizzazione economica

P/T/S/O

130

delle opere di ingegno.

6. Definizione di regole determinate e precise che consentano di poter documentare e

verificare la liceità d'utilizzo dei diritti acquisiti.

P/T

7. Definizione delle procedure di rendicontazione periodica di effettivo utilizzo, qualora

richieste da specifici contratti di cessione/utilizzo di opere dell’ingegno.

P/T

7.6.2 Gestione e utilizzo licenze software nell’attività d’impresa

Con riferimento a tali attività sensibili, oltre ai controlli attuati dalle società che svolgono in outsourcing,

parzialmente o integralmente, servizi per BS24, sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Individuazione di un responsabile relativo al procedimento di attuazione delle

operazioni e decisioni; tale responsabile, qualora non diversamente individuato,

coincide con il responsabile della Direzione.

S/O

2. Applicazione e rispetto di quanto stabilito dalla Procedura Acquisti nella stipulazione

di accordi e sottoscrizione di contratti con le software house volti alla

regolamentazione dell’acquisto di licenze (per personal computer, server, sistemi

gestionali/amministrativi).

P/T

3. Costante monitoraggio delle licenze in uso e/o da acquistare da parte dell’Ufficio

Acquisti congiuntamente alla direzione richiedente/utente; contrattazione e gestione

ordini da parte dell’Ufficio Acquisti.

P/T/S

Contratti

Nei contratti con Agenti, Partners Commerciali, Docenti, Collaboratori e Fornitori e, più in generale, con

tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, viene inserita un’apposita clausola

secondo cui la controparte è avvertita dell’adozione del Modello da parte della Società ed assume l’impegno

a tenere condotte volte a ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto pena la facoltà della

Società di attivare gli opportuni rimedi contrattuali.

131

8 SEZIONE “G” - Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-

terdecies del D. Lgs. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, le aree di attività nel cui ambito

possono essere commessi reati contro la persona previsti dall’art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001.

L’art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001 richiama le fattispecie dei reati contro la persona (di seguito, anche,

i “Reati di Razzismo e Xenofobia”).

In riferimento alle modalità di presumibile realizzazione dei comportamenti illeciti considerati dal Decreto

ai sensi dell’art. 25-terdecies, il Modello individua le attività che possono comportare il rischio della

realizzazione dei seguenti reati (nel seguente elenco con “Società” sono altresì intesi sia i soggetti in

posizione apicale, che quelli subordinati, qualora il fatto sia nell’interesse o a vantaggio della Società):

Le Fattispecie di reato rilevanti

Art. 3 Legge 654/1975 comma 3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda

ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si

fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro

l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale

internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Per la compiuta comprensione della disposizione relativa alla fattispecie di reato rilevante sub 1 I, vanno

considerati mi precedenti commi dell’articolo 3 della legge 654 del 1975 e gli articoli 6 – 7 – 8 dello Statuto

della Corte Penale Internazionale, che definiscono i crimini di genocidio, i crimini contro l’umanità e i

crimini di guerra.

Art. 3 Legge 654/1975 Comma 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione

della disposizione dell’articolo 4 della convenzione di New York , è punito: a) con la reclusione fino ad un

anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio

razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici,

nazionali o religiosi ; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a

commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o

religiosi; comma 3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri

scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi

partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è

132

punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per

ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Le sanzioni previste in relazione alle fattispecie di reato rilevanti

Il nuovo art. 25-terdecies prevede che in relazione alla commissione dei delitti di cui sopra, all'ente sia

irrogata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

Nei casi di condanna degli organi apicali per i delitti di cui sopra si applicheranno all'ente le sanzioni

previste dall'articolo 9, comma 2, e cioè; a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la

revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di

contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio);

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già

concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Il tutto per una durata non inferiore a un anno.

Infine, a titolo di aggravante nel comma 3° dell'art. 25-terdecies si prevede che se l'ente o una sua unità

organizzativa fosse stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la

commissione dei delitti di cui sopra si applicherebbe la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio

dell'attività (articolo 16, comma 3).

Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai

sensi dell’art. 6 del Decreto, nonché in virtù del risk assessment 231 effettuato da BS24, sono individuate

le seguenti aree di rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall’art. 25-terdecies del

Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione.

8.3.1 Le singole aree a rischio “dirette”

Si riporta, di seguito, l’indicazione delle aree a rischio “dirette” individuate dalla Società in relazione a le

fattispecie di reato richiamate dagli art. 25-terdecies del Decreto nel cui ambito sono poste in essere attività

che, per loro natura e per effetto di contatti diretti con le controparti, comportino il rischio di commissione

di uno o più reati di razzismo e xenofobia:

a. Operazioni e/o attività nell’ambito dei processi di business:

• Selezione e valutazione delle docenze

• Selezione dei partecipanti a master full time e assegnazione borse di studio

133

8.3.2 Le singole aree a rischio “strumentali”

Si riporta, di seguito, l’indicazione delle aree a rischio “indirette” individuate dalla Società in relazione ai

Reati di razzismo e xenofobia:

a. Ricerca, selezione e assunzione e gestione amministrativa del personale

Si tratta delle attività relative alla selezione ed assunzione delle figure necessarie allosvolgimento delle attività aziendali

Esempi di condotte e di comportamenti illeciti

In relazione ai reati indicati al paragrafo 8.1 e ritenuti rilevanti per la Società, si indicano, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, le possibili occasioni di commissione degli stessi.

I rischi di commissione dei reati di Razzismo e Xenofobia possono presentarsi più verosimilmente in

modo “indiretto” attraverso i rapporti con la clientela, durante la prestazione di servizi, come ad esempio

la messa a disposizione di locali per l’organizzazione di eventi che poi risultano finalizzati alla commissione

di tali reati, oppure la collaborazione della Società nella prestazione a pagamento di servizi finalizzati alla

commissione di detti reati (ad esempio stampa di pubblicazioni oppure organizzazioni di eventi finalizzati

a tali scopi).

Il reato di razzismo e xenofobia potrebbe essere compiuto in occasione delle attività di ricerca, selezione

ed assunzione di nuovo personale, basandosi su idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico e

commettendo atti discriminatori, ovvero attraverso licenziamenti di personale basati su convinzioni

razziste.

Principi generali di comportamento

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, possano

integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-terdecies del D. Lgs.

231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali previste nella presente

Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di Razzismo e Xenofobia, previsti dal Decreto Legislativo n.

231/2001, tutti i Destinatari del presente Modello, oltre a rispettare il Codice Etico della Società, devono

attenersi alle specifiche regole e procedure predisposte e diffuse dalla Direzione del Personale.

Fermo restando quanto sopra, tutte le attività ed i servizi realizzati devono basarsi, in relazione all’ambiente,

sui seguenti principi ed impegni:

• rispettare scrupolosamente tutta la normativa in materia di prevenzione nei confronti del razzismo

e della xenofobia;

• prevenire ogni possibile forma di comportamento in contrasto con quanto sopra;

• favorire l’adozione di processi in grado di minimizzare i rischi relativi alla commissione delle

fattispecie di reato sanzionate dall’art. 25 terdecies;

134

• sviluppare e attuare programmi di formazione e addestramento del proprio personale sulle

tematiche del razzismo e della xenofobia ;

• definire, verificare e riesaminare periodicamente i propri obiettivi e traguardi e garantire adeguate

risorse per l’attuazione dei programmi;

• diffondere ad ogni livello dell’organizzazione i principi della presente politica e sensibilizzare i

propri fornitori affinché assicurino prodotti e servizi in linea con tali principi;

• instaurare con la popolazione, le autorità, gli organi di controllo e tutte le parti interessate un

dialogo costruttivo sulle tematiche del razzismo e della xenofobia;

Principi di controllo e protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati

I Destinatari del Modello interessati dalle attività delle aree a rischio sopra individuate devono agire nel

pieno rispetto dei principi e protocolli di seguito indicati:

• riesaminare periodicamente la propria politica per assicurarne la costante adeguatezza.

• osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti posti a tutela della normativa relativa ai reati

contro la persona di cui al presente Modello;

• partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia;

• i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme, regolamenti o da

procedure interne, in base alla natura del bene o servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto

da parte loro delle normative in materia;

• segnalare alle funzioni competenti eventuali situazioni di rischio.

Sulla base delle analisi svolte e in relazione alle procedure e ai controlli in essere nella Società sono riportati

gli elementi specifici delle procedure relativi alle attività a rischio classificati in base ai quattro principi di

controllo espressi da Confindustria nelle “Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione

Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001”.

Nelle tabelle che seguono i principi di controllo sono indicati come segue:

P esistenza di procedure e/o prassi operative;

T tracciabilità e verificabilità;

S segregazione delle funzioni;

O responsabilità organizzative ed esistenza di un sistema di deleghe e procure.

8.6.1 Selezione, valutazione e gestione amministrativa delle docenze

Le attività sensibili sono riferibili in particolare alle fasi di selezione dei docenti (liberi professionisti e/o

dipendenti di aziende) e di valutazione del loro operato. Con riferimento a tali attività sensibili, oltre ai

controlli attuati dalle società che svolgono in outsourcing, parzialmente o integralmente, servizi per BS24,

sono applicati i seguenti controlli interni:

135

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Le attività relative ai processi di selezione, valutazione e gestione amministrativa delle

docenze sono regolate da idonee procedure aziendali approvate dalla direzione.

P/S/O

2. Definizione da parte delle direzioni di criteri di selezione e di valutazione dei docenti

oggettivi, trasparenti e verificabili.

P/S/O

3. Gestione documentale di tutto il processo di selezione e di valutazione dei docenti con il

supporto di sistemi informatici dedicati che offrono sia la possibilità di avvalersi di

controlli/blocchi automatici per la gestione di eventuali anomalie e/o errori.

P/O/T

4. Individuazione di un responsabile delle singole attività e operazioni: tale responsabile,

qualora non diversamente individuato, coincide con il responsabile della Direzione. Al

responsabile individuato non sono attribuiti poteri illimitati.

S/O

5. I poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno

dell’organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità

organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne,

all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.

O

6. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale l’autorizzazione

all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di un soggetto diverso da

coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la contabilizzano, nonché da coloro

che sono tenuti a svolgere sulla medesima i controlli previsti dalla legge e dalle procedure

contemplate dal sistema di controllo interno.

O/S

7. Il responsabile dell’attività svolge i controlli necessari a verificare l’efficacia, l’efficienza

e la conformità delle singole operazioni al Codice Etico e al presente Modello, effettuando

richieste di informazioni a tutte le Direzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti,

interni ed esterni, che si occupano o si sono occupati dell'attività.

S/O

8. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e controllo da

parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni anche attraverso la

richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e integrità del fornitore.

T/S/O

9. Archiviazione di tutta la documentazione relativa ai processi di selezione e di valutazione

dei docenti

T

8.6.2 Selezione dei partecipanti a master full time e assegnazione borse di studio

Le attività sensibili sono riferite in particolare alle fasi di selezione dei partecipanti ai master e

all’assegnazione di borse di studio in base a criteri oggettivi e di merito. Con riferimento a tali attività

sensibili, oltre ai controlli attuati dalle società che svolgono in outsourcing, parzialmente o integralmente,

servizi per BS24, sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Le attività relative ai processi di selezione, valutazione e gestione amministrativa

delle docenze sono regolate da idonee procedure aziendali.

P/S/O

2. Le attività relative ai processi di selezione dei partecipanti a master full time e

assegnazione borse di studio sono regolate da idonee procedure aziendali.

P/S/O

3. Definizione da parte delle direzioni di criteri di selezione e di valutazione dei O/S

136

docenti oggettivi, trasparenti e verificabili.

4. Gestione documentale di tutto il processo di selezione e di valutazione dei docenti

con il supporto di sistemi informatici dedicati che offrono sia la possibilità di

avvalersi di controlli/blocchi automatici per la gestione di eventuali anomalie e/o

errori.

P/O/T

5. Definizione da parte delle direzioni di politiche e di criteri di selezione e di

valutazione dei partecipanti ai master full time oggettivi, trasparenti e verificabili.

O/S

6. Definizione da parte delle direzioni di criteri di erogazione delle borse di studio

oggettivi, trasparenti e verificabili.

O/S

7. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale

l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di un

soggetto diverso da coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la

contabilizzano, nonché da coloro che sono tenuti a svolgere sulla medesima i

controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo

interno.

O/S

8. Il responsabile dell’attività svolge i controlli necessari a verificare l’efficacia,

l’efficienza e la conformità delle singole operazioni al Codice Etico e al presente

Modello, effettuando richieste di informazioni a tutte le Direzioni, alle unità

operative o ai singoli soggetti, interni ed esterni, che si occupano o si sono occupati

dell'attività.

S/O

9. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e

controllo da parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni

anche attraverso la richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e

integrità del fornitore.

T/S/O

10. Archiviazione di tutta la documentazione relativa ai processi di selezione dei

partecipanti a master full time e assegnazione borse di studio

P

8.6.3 Ricerca, selezione e gestione amministrativa del personale

Con riferimento alle attività di ricerca, selezione e gestione amministrativa del personale, oltre ai controlli

attuati dalle società che svolgono in outsourcing, parzialmente o integralmente, servizi per BS24, sono

applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo Principio di controllo

1. Le attività di gestione del personale sono regolate da policy e da procedure scritte

approvate dalla direzione.

P/T/S/O

2. Previsione di un’autorizzazione per la richiesta di assunzione di personale corredata

dalle specifiche della posizione ricercata e dal profilo del candidato, rilasciata

secondo livelli gerarchici definiti; autorizzazione rilasciata dall’Amministratore

Delegato per le assunzioni non previste nel budget annuale.

O/S/T

3. Attuazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale

l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione deve essere responsabilità di un

soggetto diverso da coloro che la eseguono operativamente, da coloro che la

contabilizzano, nonché da coloro che sono tenuti a svolgere sulla medesima i

controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo

O/S

137

interno.

4. Le fasi delle attività svolte da provider esterni sono soggette a monitoraggio e

controllo da parte della Direzione responsabile delle singole attività e operazioni

anche attraverso la richiesta di dati e informazioni e controlli sull’affidabilità e

integrità del fornitore.

T/S/O

5. Definizione di criteri di selezione oggettivi e trasparenti. T

6. Archiviazione della documentazione relativa al processo di selezione tenuta a cura

della Direzione Personale e Organizzazione.

T

7. Definizione di una proposta economica al candidato selezionato nel rispetto delle

politiche retributive aziendali e previo esame della Direzione Personale e

Organizzazione e della Direzione richiedente.

O/S

8. Assunzione dei Collaboratori a cura o su indicazione della Direzione della Società

ovvero nell’ambito dei poteri e procure attribuite dalla società.

O/S

Contratti

Nei contratti con Agenti, Partners Commerciali, Docenti, Collaboratori e Fornitori e, più in generale, con

tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, viene inserita un’apposita clausola

secondo cui la controparte è avvertita dell’adozione del Modello da parte della Società ed assume l’impegno

a tenere condotte volte a ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto pena la facoltà della

Società di attivare gli opportuni rimedi contrattuali.

9 Altri Reati

Come riportato nella parte generale del presente Modello, in relazione alla tipologia di business e alle

attività operative svolte da BS24, nonché in virtù del risk assessment 231 effettuato, il rischio relativo alla

commissione dei seguenti reati è stato considerato remoto:

• Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di

riconoscimento (art. 25-bis del Decreto);

• Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater del

Decreto);

• Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto),

• Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto),

• Reati aventi come finalità l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto);

• Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);

138

• Reati contro l’industria ed il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto);

• Reati in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del

Decreto);

• Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del

Decreto);

• Reati transnazionali (art. 10 L. 16.3.2006 n. 146).

Ne consegue che, fino al prossimo aggiornamento dell’analisi dei rischi di reato, non si ritiene opportuno

prevedere principi di comportamento e controllo ulteriori rispetto a quanto stabilito dal Codice Etico della

Società e ai principi di controllo enunciati nelle singole sezioni della parte speciale dedicate alle tipologie

di reato ritenute rilevanti.

- fine documento -