70
MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI Corso di Aggiornamento

MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

  • Upload
    rusti

  • View
    41

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI. Corso di Aggiornamento. 730/2013 – Principali novità. QUADRO A e B. Ai soli fini dell ’ acconto 2013, il reddito domenicale ed agrario deve essere rivalutato di un ulteriore 15% con riduzione al 5% per i coltivatori diretti o IAP - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

MODELLO 730/2013NOVITÀ FISCALI

Corso di Aggiornamento

Page 2: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

730/2013 – Principali novità

• Ai soli fini dell’acconto 2013, il reddito domenicale ed agrario deve essere rivalutato di un ulteriore 15% con riduzione al 5% per i coltivatori diretti o IAP

• Effetto sostitutivo dell’IMU sull’Irpef e le relative addizionali per terreni o fabbricati non affittati, salvo che per gli immobili esenti dall’IMU;

• il reddito agrario dei terreni anche se non affittati continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi;

• codice di utilizzo ‘11’ (locazione in regime di libero mercato) o codice ‘12’ (locazione a canone “concordato”) se l’immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione

QUADRO A e B

Page 3: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

730/2013 – Principali novità

• Inserimento della nuova casella “rientro in Italia” per usufruire delle agevolazioni fiscali specifiche;

• Nuovo codice (Codice “4”) per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro.

• Proroga e riduzione fino a euro 2.500 della tassazione separata degli incrementi di produttività

• Proroga della detrazione per trattamento economico accessorio per il comparto sicurezza

QUADRO C

Page 4: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

730/2013 – Principali novità

• Aumento della detrazione d’imposta dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013.

• Tutti i contribuenti devono ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali

• La detrazione del 55% (risparmio energetico) è prorogata al 30 giugno 2013 ed è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

• Deducibilità per la parte che eccede 40 euro dei contributi SSN versati con il premio di assicurazione

QUADRO E

Page 5: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro A

Page 6: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

• A partire dall’anno 2012, nel caso di terreni non affittati, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi.

• Pertanto, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario.

• Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l’Imu che l’Irpef.

• Restano assoggettati ad Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l’esenzione dall’Imu

Quadro A – 730/2013

No TAX

Nella colonna 2 “TITOLO” è stato inserito il nuovo codice “10” per indicare la situazione di socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società

N.B.

Page 7: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

E’ stata inserita la COLONNA 09 – “ESENZIONE IMU”

Ad esempio sono esenti dall’Imu, ma soggetti ad Irpef e addizionali, i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.Fino all’emanazione del Decreto del MEF, l’esenzione si applica ai terreni ricadenti nelle aree montane o di collina dei Comuni contenuti nell’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 ai fini ICI.

Quadro A – 730/2013

Page 8: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

E’ stata inserita la COLONNA 10 – “COLTIVATORE DIRETTO O IAP”

• La casella viene barrata nel caso di terreno agricolo, nonché di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola.

• Chi presta l’assistenza fiscale, per il calcolo dell’acconto 2013, rivaluterà ulteriormente i redditi dominicale e agrario del 5%

• Il requisito congiunto del possesso e della conduzione diretta, crea delle difficoltà per l’affittuario IAP o coltivatore diretto il quale, pur non essendo titolare del possesso del terreno ha, comunque, la conduzione del fondo.

• Per gli altri terreni la rivalutazione ulteriore, sempre ai fini dell’acconto 2013, sarà pari al 15 per cento

Quadro A – 730/2013

Page 9: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

In base all’art. 3, comma 50 della legge n.662/1996“Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento”

La legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha previsto una rivalutazione ulteriore del 15% dei redditi agrari e dominicali a partire dal 2013, ridotto al 5% per i coltivatori diretti o IAP

Chi presta l’assistenza fiscale, ai soli fini del calcolo dell’acconto 2013 deve effettuare questa ulteriore rivalutazione

Quadro A – 730/2013

Page 10: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Consideriamo un terreno agricolo, di proprietà nella misura del 100% e per 365 giorni, non affittato e soggetto ad IMU, il cui reddito dominicale è di euro 200,00 ed il reddito agrario di euro 190,00.

Quadro A – 730/2013

Nel prospetto di liquidazione:A)il reddito dominicale sarà indicato in “Altri Dati” in quanto il terreno non è affittato ed ha pagato l’IMU;B)il reddito agrario viene rivalutato del 70% (euro 323) ed imposta di euro 74,29.

0,00323,00

323,00

323,00

74,29

360,00

Page 11: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Per il calcolo dell’acconto, il soggetto che presta l’assistenza fiscale dovrà tener conto dell’ulteriore maggiorazione prevista dalla Legge di stabilità e quindi dovrà effettuare il seguente calcolo:•il reddito agrario rivalutato come da rigo 2 del 730/3 (euro 323), dovrà essere anch’esso ulteriormente rivalutato del 15%, per un totale di euro 358 (323*1.15)•sulla nuova somma, cioè su euro 358, andrà calcolato l’acconto 2013 che, ricordiamo, da quest’anno rientra “a regime” prevedendo quindi il ripristino del versamento dell’acconto pari al 99% dell’importo dell’imposta dovuta.Pertanto l’acconto calcolato (euro 358 x 23% x 99%) sarà, per l’anno 2013, di euro 81,52. Senza la maggiorazione, l’acconto dovuto sarebbe stato di euro 73,55.

Quadro A – 730/2013ACCONTO 2013 – REDDITO TERRENI

Page 12: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro B

Page 13: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Nuova riformulazione dei codici “Utilizzo”

Quadro B – 730/2013

• Codice “1” solo per abitazione principale non concessa in locazione parziale

• Codice ‘11’ (locazione parziale abitazione principale canone libero),

• Codice ‘12’ (locazione parziale abitazione principale canone concordato),

Page 14: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Nuova riformulazione dei codici “Utilizzo” – CODICE 9

Quadro B – 730/2013

• Vecchio codice “11” - pertinenze di immobile tenuto a disposizione

• Vecchio codice “12” - immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti esteri o abitazione principale nonostante trasferimento in altro comune

• Vecchio codice “13” - immobile di proprietà condominiale

• Nuovo Codice ‘9’ (immobile che non rientra in nessuno dei casi)

Page 15: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Nuova riformulazione dei codici “Utilizzo” CODICE 16 e 17 ex CODICE 7

Quadro B – 730/2013

• Codice “16” reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;

• Codice “17” reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.

Page 16: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

A partire dall’anno 2012, l’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito, salvo non sia esente da IMUPertanto, nel quadro B devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti; chi presta l’assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione. I fabbricati locati sono individuati dai seguenti codici, indicati nella colonna 2 “Utilizzo”: ‘3’ locazione a canone libero, ‘4’ equo canone, ‘8’ locazione a canone concordato agevolato, ‘11’ locazione parziale dell’abitazione principale a canone libero, ‘12’ locazione parziale dell’abitazione principale a canone concordato agevolato, ‘14’ locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo e ‘16’ immobile di società semplice locato

Quadro B – 730/2013

Page 17: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Barrare la Casella se il fabbricato risulta esente dall’Imu. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione

Sono esenti da IMU, ad esempio:•I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9•I fabbricati con destinazione ad usi culturali (art. 5 DPR n. 601/1973)•I fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco ISTAT (http://www.istat.it/it/archivio/6789) diverso dall’elenco contenuto nella Circolare n. 9/1993 (vedi Quadro A per esenzione IMU terreni).

Quadro B – 730/2013

N.B.

Per l’esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale è sufficiente l’ubicazione in un Comune montano o parzialmente montano mentre l’esenzione IMU dei terreni opera solo sulle aree montane o di collina appositamente delimitate

Page 18: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

CEDOLARE SECCACEDOLARE SECCA”

La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 “Utilizzo” è stato indicato uno dei seguenti codici:‘3’ (canone libero), ‘4’ (equo canone), ‘8’ (canone concordato con applicazione dell’aliquota agevolata del 19%), ‘11’ (locazione parziale abitazione principale canone libero), ‘12’ (locazione parziale abitazione principale canone concordato),‘14’ (locazione agevolata di un immobile situato in Abruzzo)

Quadro B – 730/2012

Sostituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione

Page 19: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

REQUISITI DA RISPETTAREREQUISITI DA RISPETTARE

1. Locazione anche temporanea di Immobile ad USO ABITATIVO e relative pertinenze locati per finalità abitative.

2. Comunicazione preventiva dell’opzione al conduttore, tramite lettera raccomandata (o nel contratto), e conseguente rinuncia, ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo (indice ISTAT)

100% canone di locazione annuo stabilito dalle parti

BASEBASEIMPONIBILEIMPONIBILE

IMPOSTA IMPOSTA SOSTITUTIVASOSTITUTIVA

21% sulla base imponibile

Quadro B

Sostituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione

19% sulla base imponibile

Page 20: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere

Imposta Imposta sostitutiva sostitutiva

del 19%del 19%

Quadro B

(codice 8 nella colonna “Utilizzo” della sez. I del quadro B)

Page 21: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

• 85% del canone. • 75% del canone. fabbricato situato nella città di Venezia

centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;• 59,5% del canone. Nel caso di contratti a canoni controllati

o concordati (deduzione 15% e ulteriore 30%)

Tassazione Ordinaria Tassazione Ordinaria CANONE DI LOCAZIONECANONE DI LOCAZIONE

Quadro B

BASE IMPONIBILE 2012BASE IMPONIBILE 2012

BASE IMPONIBILE 2013 – Legge 92/2012BASE IMPONIBILE 2013 – Legge 92/2012

• 95% del canone. • 75% del canone. Fabbricato situato nella città di Venezia

centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;• 66,5% del canone. Nel caso di contratti a canoni controllati

o concordati (deduzione 5% e ulteriore 30%)

Page 22: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

A – Opzione in sede di registrazione del contrattoper i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011 (per i contratti prorogati per i quali il termine per il relativo pagamento non era ancora decorso alla data del 7 aprile 2011, l’opzione doveva essere espressa presentando il modello 69).

OPZIONE PER CEDOLARE

Quadro B

B – Opzione in sede di dichiarazioneper i contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (durata non superiore a 30gg nell’anno), salvo registrazione volontaria.

Page 23: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella sezione II del quadro B devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella “Contratti non sup. 30 gg.”).

OPZIONE PER CEDOLARE

Quadro B

Page 24: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

• L’opzione può essere esercitata anche solo da un comproprietario• Il conduttore ha diritto alla non applicazione dell’ISTAT su tutto il

canone di locazione• L’altro o gli altri comproprietari ed il conduttore devono assolvere

all’imposta di registro per la quota di competenza

Quadro B – Cedolare Secca

Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore:a)per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico,b)per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d’imposta previste dall’articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (es. I.S.E.E.).

CM n. 26 del 2011

Page 25: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro B – Cedolare Secca – ESEMPI 2012/2013

 

Reddito Complessivo Euro 25.000 di cui Euro 5.000 per canone libero di locazione annuale (nessuna deduzione e detrazione): Risparmio cedolare 275 euro (2012) e 423 euro (2013)

 

2012 2013

Totale imposte con la cedolare secca: 6.376 euro 6.376 euro

passaggi eseguiti durante il calcolo

cedolare secca (21%) 1.050 euro 1.050 euro

reddito imponibile 20.000 euro 20.000 euro

Irpef lorda 4.800 euro 4.800 euro

Irpef netta 4.800 euro 4.800 euro

Addizionale Regionale e Comunale 2,63% (Lazio/Roma) 526 euro 526 euro

Totale imposte anche indirette in base al reddito Irpef: 6.651 euro 6.799 euro

passaggi eseguiti durante il calcolo

canone ridotto (85% - 95%) 4.250 euro 4.750 euro

reddito imponibile 24.250 euro 24.750 euro

Irpef lorda 5.948 euro 6.083 euro

Irpef netta 5.948 euro 6.083 euro

Addizionale Regionale e Comunale 2,63% (Lazio/Roma) 638 euro 651 euro

imposta di registro (1% del 100%) 50 euro 50 euro

bollo per la registrazione del contratto 15 euro 15 euro

Page 26: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

 

Reddito Complessivo Euro 25.000 di cui Euro 5.000 per canone concordato di locazione annuale (nessuna deduzione e detrazione): Risparmio con IRPEF 19 euro (2012) – Risparmio con Cedolare 85 euro (2013)

 

2012 2013Totale imposte con la cedolare secca: 6.276 euro 6.276 euro

passaggi eseguiti durante il calcolo

cedolare secca (19%) 950 euro 950 euro

reddito imponibile 20.000 euro 20.000 euro

Irpef lorda 4.800 euro 4.800 euro

Irpef netta 4.800 euro 4.800 euro

Addizionale Regionale e Comunale 2,63% (Lazio/Roma) 526 euro 526 euro

Totale imposte in base al reddito Irpef: 6.257 euro 6.361 euro

passaggi eseguiti durante il calcolo

canone ridotto (59,5% - 66,5%) 2.975 euro 3.325 euro

reddito imponibile 22.975 euro 23.325 euro

Irpef lorda 5.603 euro 5.698 euro

Irpef netta 5.603 euro 5.698 euro

Addizionale Regionale e Comunale 2,63% (Lazio/Roma) 604 euro 613 euro

imposta di registro (1% sul 70%) 35 euro 35 euro

bollo per la registrazione del contratto 15 euro 15 euro

Quadro B – Cedolare Secca – ESEMPI 2012/2013

Page 27: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

 

Reddito Complessivo Euro 15.000 di cui Euro 5.000 per canone libero di locazione annuale (nessuna deduzione e detrazione): Risparmio con cedolare 105 euro (2012) e 233 euro (2013)

 

2012 2013

Totale imposte con la cedolare secca: 3.613 euro 3.613 euro

passaggi eseguiti durante il calcolo

cedolare secca (21%) 1.050 euro 1.050 euro

reddito imponibile 10.000 euro 10.000 euro

Irpef lorda 2.300 euro 2.300 euro

Irpef netta 2.300 euro 2.300 euro

Addizionale Regionale e Comunale 2,63% 263 euro 263 euro

Totale imposte in base al reddito Irpef: 3.718 euro 3.846 euro

passaggi eseguiti durante il calcolo

canone ridotto (85% - 95%) 4.250 euro 4.750 euro

reddito imponibile 14.250 euro 14.750 euro

Irpef lorda 3.278 euro 3.393 euro

Irpef netta 3.278 euro 3.393 euro

Addizionale Regionale e Comunale 2,63% 375 euro 388 euro

imposta di registro (1% su 100%) 50 euro 50 euro

bollo per la registrazione del contratto 15 euro 15 euro

Quadro B – Cedolare Secca – ESEMPI 2012/2013

Page 28: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

 

Reddito Complessivo Euro 15.000 di cui Euro 5.000 per canone concordato di locazione annuale (no deduzioni e detrazioni): Risparmio con IRPEF 138 euro (2012) 48 euro (2013)

 

2012 2013

Totale imposte con la cedolare secca: 3.513 euro 3.513 euro

passaggi eseguiti durante il calcolo

cedolare secca (19%) 950 euro 950 euro

reddito imponibile 10.000 euro 10.000 euro

Irpef lorda 2.300 euro 2.300 euro

Irpef netta 2.300 euro 2.300 euro

Addizionale Regionale e Comunale 2,63% 263 euro 263 euro

Totale imposte in base al reddito Irpef: 3.375 euro 3.465 euro

passaggi eseguiti durante il calcolo

canone ridotto (59,5% - 66,5%) 2.975 euro 3.325 euro

reddito imponibile 12.975 euro 13.325 euro

Irpef lorda 2.984 euro 3.065 euro

Irpef netta 2.984 euro 3.065 euro

Addizionale Regionale e Comunale 2,63% 341 euro 350 euro

imposta di registro (1% su 70%) 35 euro 35 euro

bollo per la registrazione del contratto 15 euro 15 euro

Quadro B – Cedolare Secca – ESEMPI 2012/2013

Page 29: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro C

Page 30: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

‘1’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall’estero. Tassazione del reddito nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori; presenza dei requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 23‘2’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10%.

Quadro C

Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro . Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’’agevolazione.Nelle Annotazioni del CUD 2013, codice BM per lavoratori e lavoratrici e codice BC per docenti e ricercatori, è indicato l’ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l’agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento

Page 31: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Il rigo C5 rimane sostanzialmente invariato.

SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIOSOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO

L’agevolazione riguarda i DATORI DI LAVORO PRIVATI (indipendentemente dalla forma giuridica assunta) per i soli LAVORATORI DIPENDENTI art. 49 del TUIR. Restano esclusi pertanto i soggetti indicati nell’art. 50 del TUIR (co.Co.Co, lavoratori a progetto, … gli assimilati in genere).

SOMME ASSOGGETTABILI AL REGIME AGEVOLATOSOMME ASSOGGETTABILI AL REGIME AGEVOLATO

DL n. 93/2008 (valido dal 01/07 al 31/12 2008) DL n. 93/2008 (valido dal 01/07 al 31/12 2008) – “sono soggetti a imposta sostitutiva del 10% dell’Irpef e delle addizionali le seguenti somme:a)Prestazioni di lavoro straordinariolavoro straordinariob)Prestazioni di lavoro supplementare lavoro supplementare (clausole elastiche – contrattuali)c)c)Incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri Incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati allelementi di competitività e redditività legati all’’andamento economico andamento economico dell’impresadell’impresa”.

•L’agevolazione, per le sole somme della lettera c) è stata più volte prorogata; da ultimo per il 2012 con l’art. 33, comma 12 della legge n.183/2011•Il DPCM del 23 marzo 2012 ha ridotto il limite ad euro 2.500

Quadro C

Page 32: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

REQUISITI REDDITUALIREQUISITI REDDITUALIL’agevolazione è permessa unicamente nei casi in cui vengono rispettati i requisiti reddituali previsti dalla norma, variabili nel tempo, ad effetto delle varie proroghe.In particolare si prende in considerazione il reddito dell’anno precedente reddito dell’anno precedente ed un valore valore massimo di somme agevolabilimassimo di somme agevolabili. Di seguito una tabella riepilogativa:

Anno d’imposta Dichiarazione Limite massimo

agevolabile

Limite reddituale (lav.

dip. Anno precedente)

2008 730/2009 € 3.000,00 € 30.000,00

2009 730/2010 € 6.000,00 € 35.000,00

2010 730/2011 € 6.000,00 € 35.000,00

2011 730/2012 € 6.000,00 € 40.000,00

2012 730/2012 € 2.500,00 € 30.000,00

SOMME ASSOGGETTABILI AL REGIME AGEVOLATOSOMME ASSOGGETTABILI AL REGIME AGEVOLATOQuadro C

REDDITO 2011REDDITO 2011

Page 33: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Il rigo C5 va obbligatoriamente compilato in presenza di una delle seguenti casistiche:

Rigo C5 – compilazione Rigo C5 – compilazione OBBLIGATORIAOBBLIGATORIA

PIU’ DATORI DI LAVORO, SENZA CONGUAGLIO

Somma degli importi

> € 2.500,00

Tassazione ORDINARIA quota ECCEDENTE

€ 6.000,00

UN SOLO DATORE DI

LAVORO

Importi> € 2.500,00

Tassazione ORDINARIA quota ECCEDENTE

€ 6.000,00

UNO O PIU’ DATORI DI LAVORO

Mancanza dei requisiti richiesti

dalla norma

Tassazione ORDINARIA di TUTTI i COMPENSI

AGEVOLATI

Barrare la casella 6 casella 6 se ricorre il caso 3

Barrare la casella 7 casella 7 se ricorre il caso 1 o 2

11

22

33

Quadro C

Page 34: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Il contribuente ha la FACOLTA’di compilare il rigo C5 per modificare la tassazione effettuata dal sostituto d’imposta, se più conveniente. Di seguito le casistiche:

Rigo C5 – compilazione Rigo C5 – compilazione FACOLTATIVAFACOLTATIVA

TASSAZIONE ORDINARIA DEL

SOSTITUTO

Tassazione SOSTITUTIVA in dichiarazione

Le somme vanno tolte dal reddito complessivo e assoggettate al 10%

TASSAZIONE SOSTITUTIVA

DEL SOSTITUTO

Tassazione ORDINARIA in dichiarazione

Per far valere ONERI, ritenute considerate a TITOLO di ACCONTO

11

22

CASO 1CASO 1

CASO 2CASO 2

Quadro C

Page 35: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro C

SOGGETTI e SOMME AMMESSI AL BENEFICIOSOGGETTI e SOMME AMMESSI AL BENEFICIOLa detrazione viene riconosciuta unicamente per i lavoratori del comparto sicurezza, lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorsodifesa e soccorso. Viene configurata come una riduzione dell’Irpef e relative addizionali dovute sul trattamento economico accessorio erogato (punti 118 e 119 del CUD 2013).

La detrazione in esame viene introdotta dall’art. 4, comma 3, DL n. 185/2008art. 4, comma 3, DL n. 185/2008, per il solo anno 2009.

Legge n.220/2010(art. 1, comma 47)

Proroga al 2012, per reddito nel 2011 ≤ € 35.000,00

DPCM 25 maggio 2012(istruzioni operative)

Periodo d’imposta 2011, detrazione massima è € 145,75

Personale VOLONTARIO e ALLIEVIPersonale VOLONTARIO e ALLIEVIPer il personale volontario non in servizio permanente (Forze Armate e Vigili del Fuoco) e per gli allievi delle accademie, scuole e istituti (istruzione comparto sicurezza, difesa e soccorso) la detrazione Irpef è determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito (punti 118 e 119 del CUD 2013)

Nel rigo C14 va indicato il punto 118 del CUD 2013 (ovvero la somma dei punto 118 di più CUD). L’importo va comunque riportato al massimo detraibile, € 145,75.

Attenzione

Max € 145,75

Page 36: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro E – novità 730/2013

Page 37: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro E PREMESSA

Page 38: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

PremessaDeterminazione dell'IRPEF – DPR 917 del 1986 - TUIR

REDDITO COMPLESSIVO (art. 3 Tuir) sommatoria dei redditi dell'art. 6meno

ONERI DEDUCIBILI (art. 10 Tuir)uguale

IMPONIBILE LORDOmoltiplicato

ALIQUOTA IRPEF (per scaglioni di reddito – art. 11 del Tuir)uguale

IMPOSTA LORDAmeno

DETRAZIONI D'IMPOSTA (artt. 12, 13, 15 e 16 del Tuir e altre leggi)uguale

IMPOSTA NETTAmeno

CREDITI D'IMPOSTA/RITENUTEuguale

IMPOSTA DOVUTA/CREDITO

Page 39: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

L’IRPEF- deduzioni Vs detrazioni

In linea di principio il sistema delle detrazioni garantisce una maggiore progressività delle imposte rispetto al sistema delle deduzioni dalla base imponibile:Le deduzioni avvantaggiano i redditi medio alti Le detrazioni avvantaggiano i redditi più bassi

DEDUZIONE = DETRAZIONE/Aliquota d’imposta

Esempio detrazione di 1000•Con aliquota media del 23% effetto equivalente si ottiene con una deduzione di 4.348•Con aliquota media del 30% effetto equivalente si ottiene con una deduzione di 3.333 (più bassa)

Page 40: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

ONERI per ONLUS

È deducibile dal reddito in misura pari al 10% del reddito complessivo dichiarato (max €70.000)

DEDUZIONE DETRAZIONE

È detraibile dall’imposta nella misura del 19% su un importo massimo di 2.065,83 euro

Page 41: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Deduzione abitazione principale

Abitazione dimora abituale

Compete per un solo immobile

contribuente familiare

Anche non a carico

si deduce l’intera rendita catastale dell’unità immobiliare e delle pertinenze (art. 817 cc)

Page 42: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

abitazione principale = quella nella quale il contribuente (proprietario o titolare dialtro diritto reale) o i suoi familiari dimorano abitualmente.

pertinenze = cose immobili di cui all’art. 817 c.c., classificate o classificabili in categorie diverseda quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevolea servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. (comportamento concludente non è necessario atto pubblico o scrittura privata autenticata).

compete per un solo immobile

L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

Diversa qualificazioneai fini IMU2012

Page 43: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Neutralità del reddito abitazione principale

• Ai fini del calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12) e altre detrazioni (art. 13) che sono parametrate al reddito complessivo (nel quale è incluso l'importo della rendita catastale) NON SI TIENE CONTO DEL REDDITO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

Page 44: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Deduzione Assegno di mantenimento al coniuge a seguito di separazione o divorzio

In presenza di:Separazione legaleScioglimento annullamentoCessazione effetti civili del matrimonio

SommaDeterminata Dal giudice

Somme Corrisposte

periodicamente(ord. n. 383/01 C. C.)

- somme corrisposte una tantum-rendita catastale dell’immobile dato in uso gratuito al coniuge-le rate del mutuo pagate in presenza della rinuncia al mantenimento.

Spese mantenimento figli(se la sentenza non distingue si presume il 50%)

non deducibili

Il coniuge può anche essere residente all’estero

Indicazione in dichiarazione del CF coniuge assegnatario RIGO E22

Page 45: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro E Novità

Page 46: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro E – Contributi SSN

Colonna 1 (Contributo S.S.N. - R.C. veicoli): indicare l’importo dei contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale versati nel 2012 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli.Chi presta l’assistenza fiscale porterà in deduzione dal reddito solo la parte di contributi che supera complessivamente l’importo di 40 euro.

Page 47: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro E – Interventi di recupero immobiliare

A decorrere dall’anno 2012 la detrazione per gli interventi di recupero è stata inserita nell’art. 16-bis del TUIR pertanto l’agevolazione è diventata permanente.

Le spese agevolate sono sostenute per i seguenti interventi:•di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;•le di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;•le spese di restauro e risanamento conservativo;•a partire dall’anno 2012, per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;• altre spese di ristrutturazione.

Page 48: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro E – Interventi di recupero immobiliare

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, A)la detrazione d’imposta che verrà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale è pari al 50%B)La spesa su cui applicare la percentuale è massimo 96.000 euro

Page 49: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro E

La detrazione del 50 per cento spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, nel limite di euro 96.000, da indicare nella prossima dichiarazione dei redditi

Per l’anno 2012, la detrazione del 50% dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 nel limite di 96.000 euro spetta al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno nel limite di 48.000 euro

Nella colonna 2 deve essere indicato:•il codice 2 per le spese sostenute dal 01/01 al 25/06/2012•il codice 3 per le spese sostenute dal 26/06 al 31/12/2012

N.B.

Page 50: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro E

2010 5.0003

2012 6.00012

2012 7.00013

1

1

Page 51: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro E

2011 30.0002

2012 18.00012

2012 48.00013

1

1

1

1

1

Intervento dopo il 14 maggio 2011 – Abolizione comunicazione COP

Devono essere compilati due righi per l’anno 2012:•nel primo rigo, relativo alle spese sostenute fino al 25 giugno, l’importo da indicare nella colonna 9 è di 18.000 euro [48.000,00 (limite massimo) – 30.000,00 (spesa sostenuta nell’anno 2011)];•nel secondo rigo, relativo alle spese sostenute dopo il 25 giugno, l’importo da indicare nella colonna 9 è di 48.000 euro [96.000,00 (limite massimo) – 48.000,00 (spesa complessiva sostenuta fino al 25/06/12).

Page 52: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro E – Richiamo novità 730/2012

NOVITA’730/2012 – SEZIONE III B – DL 70/2011 in vigore dal 14 maggio 2011•ELIMINAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI AL COP•INDICAZIONE DATI DEGLI IMMOBILI NEL 730 – Righi E51 a E53

Page 53: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro E – Eliminazione comunicazione al COP

Page 54: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro E – 10 RATE

• La detrazione viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale.

• Dal 2012, i contribuenti di età non inferiore a 75 o a 80 anni, non possono più scegliere una diversa ripartizione della spesa, rispettivamente in 5 o 3 rate annuali.

• Questa scelta non può essere effettuata neppure per le spese sostenute in anni precedenti.

• Invece, i contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 o 3 rate, possono proseguire secondo tale rateazione.

Page 55: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro E•Fatture o ricevute fiscali idonee e verificare l’indicazione del costo della manodopera FINO AL 14 MAGGIO 2011•Bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, la norma di legge, il codice fiscale del contribuente e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma •Altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio oneri di urbanizzazione, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori) •Autocertificazione per le spese sostenute a decorrere dal 01/10/2006 attestante l’importo delle spese di ristrutturazione sostenute da ciascuno dei contitolari•Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione

Detrazione 36% – Detrazione 36% – LA DOCUMENTAZIONE PRINCIPALELA DOCUMENTAZIONE PRINCIPALE

•Copia della comunicazione inizio lavori inviata COP•Copia della ricevuta postale della raccomandata e verifica che la stessa sia stata inviata prima della data di inizio lavori riportata nella comunicazione stessa •

ELIMINAZIONE

Page 56: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro E

•Bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, la norma di legge, il codice fiscale del contribuente e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma

Detrazione 36% – Detrazione 36% – LA DOCUMENTAZIONE PRINCIPALELA DOCUMENTAZIONE PRINCIPALE

RM 155 del 7 giugno 2012

“a decorrere dal 1°luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari…”

• la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e delle Poste dell’obbligo di operare la ritenuta e pertanto non può essere riconosciuta la detrazione per gli interventi di ristrutturazione

• la detrazione in esame potrà essere riconosciuta nell’ipotesi in cui l’istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale; la detrazione spetta nell’anno della ripetizione del pagamento

Page 57: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro E

Un'ulteriore prorogaproroga, al 2012, è stata concessa anche per le agevolazioni previste per gli interventi del Risparmio Energetico, detrazione del 55%detrazione del 55%.Tali spese vanno indicate nella sez. IV del quadro E, righi da E61 a E63

• Per le spese sostenute nel 2011 e nel 2012 la detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l’assistenza fiscale.

• Per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 la detrazione è ripartita in 5 rate annuali.

• Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da 3 a 10), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate

Page 58: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro E Detrazione 55% – Detrazione 55% – TIPO E DETRAZIONETIPO E DETRAZIONE

Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile

Page 59: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro EDetrazione 55% – Detrazione 55% – LA RIPARTIZIONELA RIPARTIZIONE

Le detrazioni devono essere ripartite nel modo seguente:•per le spese sostenute nel 2007, in tre quote annuali di pari importo•per le spese sostenute nel 2008, in minimo tre e massimo dieci quote annuali di pari importo, a scelta irrevocabile del contribuente operata all’atto della prima detrazione•per le spese sostenute dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, in cinque rate annuali di pari importo•per le spese sostenute nel 2011 sarà obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali.

Page 60: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro E Detrazione 55% – Detrazione 55% – COME e QUANDOCOME e QUANDO

Per ottenere la detrazione:•è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato•il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale – fatture con indicazione mano d’opera - ad eccezione delle autorizzazioni•per la riqualificazione di edifici esistenti è necessario acquisire la certificazione energetica dell’immobile, qualora introdotta dalla Regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, di un “attestato di qualificazione energetica”, predisposto da un professionista abilitato•bisogna trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e, in alcuni casi, una copia dell’attestato di qualificazione energetica.

L’obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura è stato eliminato dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011

Page 61: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro E Detrazione 55% – Detrazione 55% – COME e QUANDOCOME e QUANDO

È previsto l’esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l’installazione di pannelli solari;

L’asseverazione può essere: •sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità del progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi del co.2, art. 8 del D.Lgs. 192/2005) •esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi del co.1, art. 28 della L. 10/1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti)

NOTA BENE

Page 62: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro E Detrazione 55% – Detrazione 55% – COME e QUANDOCOME e QUANDO

Attenzione!Per le spese sostenute dal 2009, qualora i lavori necessari a realizzare gli interventi proseguano in più periodi d’imposta, è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi d’imposta precedenti. La comunicazione va presentata in via telematica, direttamente dai contribuenti interessati o tramite gli intermediari abilitati, entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta (fine marzo). Non occorre, quindi, presentare alcuna comunicazione all’Agenzia quando i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d’imposta.

Si ricorda, infine, che la detrazione del 55% non è cumulabile né con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi (ad esempio, la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie) né con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali (Risoluzione n. 3 del 26/01/2010)

AUTOCERTIFICAZIONE

Page 63: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

I righi E17 ed E18, del modello 730/2011, sono stati trasferiti

Quadro E – 730/2012

CODICE 17 – SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOB.RECODICE 17 – SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOB.RECODICE 18 – SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI CODICE 18 – SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDEUNIVERSITARI FUORI SEDE

17 18

Contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.L’importo deve comprendere le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD

Page 64: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro E – Riepilogo spese detraibili – codice e rigo

Page 65: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Modello 730/2012

Page 66: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

730/2012 – Principali novità• Familiari a caricoFamiliari a carico: nuova casella per detrazione 100%• Quadro B Quadro B l’introduzione della cedolare secca sulle locazioni degli

immobili ad uso abitativo; • Quadro CQuadro C: proroga incrementi di produttività e detrazione per

trattamento economico accessorio per il comparto sicurezza – nuova sez. VI per contributo solidarietà e perequazione

• Quadro E: Quadro E: eliminazione dell’obbligo della comunicazione di inizio lavori al C.O.P. per fruire della detrazione del 36%; obbligo di indicare nel 730 i dati catastali identificativi dell’immobile; proroga della detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico

• Quadro E: Spese per intermediazione immobiliare e spese per canoni di locazione studenti fuori sede – nuovi codici

• Quadro F: differimento al saldo (giugno 2012) del 17% degli acconti IRPEF 2011 e cedolare secca 2011

• Quadro I: IMU

Page 67: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Familiari a carico

• Inserita la colonna 8 che va barrata se il genitore separato o divorziato usufruisce della detrazione d'imposta per i figli a carico nella misura del 100%

• Si ricorda che in caso di separazione o divorzio la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al 100% al genitore affidatario, oppure in caso di affidamento congiunto o condiviso al 50%; se però il genitore a cui spetta la detrazione ha un reddito basso che non gli consente il recupero può assegnare l'intera deduzione all'altro coniuge

Page 68: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

Quadro F – Da fare

Page 69: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

•Colonna 1, indicare l’importo della soglia di esenzione•Colonna 2, indicare aliquota agevolata•Colonna 3, indicare la presenza di altre agevolazioni

Quadro F

Nei righi F7 e F8 sono state inserite le nuove colonne 2 e 3:COLONNA 2 – “Aliquota Agevolata”COLONNA 3 – “Agevolazioni diverse da colonna 1 e 2”

La sezione VI va compilata unicamente da contribuenti che risiedono nei Comuni che hanno deliberato una SOGLIA DI ESENZIONE SOGLIA DI ESENZIONE o un’ALIQUOTA ALIQUOTA AGEVOLATAAGEVOLATA, ovvero ALTRE AGEVOLAZIONIALTRE AGEVOLAZIONI, relativamente al pagamento dell’addizionale comunale per il periodo d’imposta 2011 e/o 2012.

Attraverso la compilazione, in sostanza, il contribuente attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dal Comune per l’ottenimento del beneficio.

Le colonne, per ciascun anno d’imposta, sono alternativealternative tra di loro. Il contribuente, per ogni annualità, potrà compilare una sola colonna.

Attenzione

Modalità di compilazione

Page 70: MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

BuonLavoro !!!