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FUNZIONE CENTRALE RISORSE UMANE MODALITA’ ATTUATIVE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN ITALIA E ALL’ESTERO (Art. 49 ”Area Tecnico-Amministrativa” (T.A.) e Art. 48 ”Area Dirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali” (D.P.) dei C.C.L. ENEA 94/97)

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FUNZIONE CENTRALE RISORSE UMANE

MODALITA’ ATTUATIVE

IN MATERIA DI

TRATTAMENTO DI TRASFERTA

IN ITALIA E ALL’ESTERO

(Art. 49 ”Area Tecnico-Amministrativa” (T.A.) e Art. 48 ”Area Dirigenziale edelle Specifiche Tipologie Professionali” (D.P.) dei C.C.L. ENEA 94/97)

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INDICE

Parte PrimaDISPOSIZIONI GENERALI

1 DEFINIZIONE DI TRASFERTA pag. 6

1.1 Durata massima della trasferta pag. 6

1.2 Orari per gli spostamenti per la trasferta pag. 7

1.3 Criteri computo tempo viaggio pag. 7

1.4 Assicurazione dei dipendenti in trasferta pag. 8

1.5 Tassazione trasferte di breve e lunga durata pag. 8

1.6 Trasferte e partecipazione a Seminari e Congressi di borsisti ENEA pag. 8

1.7 Tempistica pag. 9

Parte SecondaTRASFERTA IN ITALIA

2 TRASFERTA IN ITALIA DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI“breve durata”

pag. 9

2.1 Rimborso spese di viaggio pag. 9

2.1.1 Treno pag. 92.1.2 Nave pag. 102.1.3 Aereo pag. 102.1.4 Autovettura privata pag. 102.1.5 Mezzi pubblici extraurbani e urbani pag. 112.1.6 Taxi pag. 122.1.7 Vetture dell’ENEA pag. 122.1.8 Auto in noleggio senza autista pag. 122.1.9 Documentazione spese di viaggio pag. 132.1.10 Prolungamento della permanenza, per motivi personali, sul luogo di trasferta pag. 13

2.2 Anticipo spese di trasporto e fornitura biglietti di viaggio pag. 14

2.3 Rimborso delle spese di vitto pag. 14

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2.3.1 Massimale giornaliero e suo frazionamento per vitto rimborsabile a piè di lista pag. 142.3.2 Rimborso forfetario per vitto per trasferte comportanti consumazioni al

“sacco”pag. 14

2.3.3 Rimborso forfetario per vitto nel caso di campagne oceanografiche pag. 15

2.4 Documentazione richiesta per rimborso spese vitto pag. 15

2.5 Anticipo spese di vitto pag. 16

2.6 Rimborso spese di alloggio pag. 16

2.7 Anticipo spese di alloggio pag. 16

2.8 Documentazione richiesta per il rimborso spese alloggio pag. 16

3 TRASFERTA IN ITALIA DI DURATA SUPERIORE A 30 GIORNI“lunga durata”

pag. 17

3.1 Rimborso spese di viaggio pag. 17

3.2 Rimborso giornaliero forfetario spese vitto alloggio pag. 17

3.3 Anticipazione spese di trasferta pag. 18

4 RIMBORSO SPESE NON DOCUMENTABILI PER TRASFERTE INITALIA

pag. 18

4.1 Trasferta di durata tra le 8 e le 16 ore pag. 18

4.2 Trasferta di durata superiore alle 16 ore pag. 18

Parte TerzaTRASFERTA ALL’ESTERO

5 TRASFERTA ALL’ESTERO DI DURATA NON SUPERIORE A 30GIORNI “breve durata”

pag. 19

5.1 Rimborso spese di viaggio pag. 19

5.1.1 Treno pag. 195.1.2 Nave pag. 195.1.3 Aereo pag. 205.1.4 Autovettura privata pag. 205.1.5 Mezzi pubblici extraurbani e urbani pag. 215.1.6 Taxi pag. 215.1.7 Auto in noleggio senza autista pag. 225.1.8 Documentazione spese di viaggio pag. 22

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5.1.9 Prolungamento della permanenza, per motivi personali, sul luogo di trasferta pag. 23

5.2 Rimborso spese di trasporto e fornitura biglietti di viaggio pag. 23

5.3 Rimborso delle spese di vitto pag. 23

5.3.1 Massimale forfetario giornaliero pag. 23

5.3.2 Massimale giornaliero e suo frazionamento per vitto rimborsabile a piè di lista pag. 24

5.4 Rimborso spese di alloggio a piè di lista pag. 25

5.5 Anticipo spese di trasferta sino a 30 giorni pag. 25

6 TRASFERTA ALL’ESTERO DI DURATA SUPERIORE A 30 GIORNI“lunga durata”

pag. 26

6.1 Rimborso spese di viaggio pag. 26

6.2 Rimborso forfetario giornaliero per spese di vitto e alloggio pag. 26

6.3 Anticipo spese di trasferta pag. 27

7 RIMBORSO SPESE NON DOCUMENTABILI PER LE TRASFERTEALL’ESTERO SIA DI BREVE CHE DI LUNGA DURATA

pag. 27

8 RIVALUTAZIONE RIMBORSO GIORNALIERO FORFETARIO PERTRASFERTE ALL’ESTERO

pag. 27

9 DECORRENZA TRATTAMENTO DI TRASFERTA ALL’ESTERO pag. 27

10 CONGUAGLIO IN SEDE DI CONSUNTIVO DI TRASFERTA pag. 28

Parte QuartaLIQUIDAZIONE DELLA TRASFERTA

11 TEMPI E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DELLA TRASFERTA SIAIN ITALIA CHE ALL’ESTERO

pag. 28

Parte QuintaDISCIPLINA DI FATTISPECIE PARTICOLARI CONCERNENTI LE TRASFERTE SIA IN

ITALIA CHE ALL’ESTERO

12 SOSPENSIONE DELLA TRASFERTA PER MALATTIA pag. 29

13 RIMBORSO SPESE VARIE pag. 29

14 VARIAZIONI RISPETTO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONETRASFERTE

pag. 29

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15 FERIE GODUTE IN TRASFERTA SUPERIORE A 30 GIORNI pag. 30

16 TRASFERTA DI BREVE DURATA IN ALTRA LOCALITA’NELL’AMBITO DI TRASFERTE SUPERIORI A 30 GIORNI

pag. 30

17 INTERRUZIONE ANTICIPATA DELLE TRASFERTE SUPERIORI A 30GIORNI

pag. 30

18 UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO AZIENDALE pag. 30

19 TRASFERTE PER LE QUALI SIANO PREVISTE RIMBORSI DAPARTE DI ORGANISMI ESTERNI

pag. 31

19.1 Trasferte di dipendenti che ricoprono incarichi di Consigliere diAmministrazione presso Organismi esterni o Società

pag. 31

19.2 Trasferte su invito o per conto di altri Enti o Società pag. 31

19.3 Trasferte presso l’Unione Europea pag. 31

Parte SestaPROCEDURA PER LA CONSUNTIVAZIONE DELLE MISSIONI

E ALLEGATI ALLA NORMATIVA SULLA TRASFERTA

All. 1 PROCEDURE DI MISSIONI PER AUTORIZZAZIONE E CONSUNTIVAZIONI CONFIRMA DIGITALE

All. 2 TABELLA DISTANZE CONVENZIONALI TRA CENTRI E AEROPORTI

All. 3 TABELLA DISTANZE CONVENZIONALI INTER-CENTRI

All. 4 TABELLA RIMBORSO SPESE NON DOCUMENTABILI

All. 5 VALORI DEI RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA

All. 6 DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ PER L’USO DELMEZZO PROPRIO

All. 7 VALORI GIORNALIERI PER LA DETERMINAZIONE DI TRASFERTA ALL’ESTERO

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Parte PrimaDISPOSIZIONI GENERALI

1. DEFINIZIONE DI TRASFERTA (Missione)

Il trattamento di trasferta in Italia e all’estero è regolato dall’art. 49 del C.C.L. 94-97 “Area Tecnico-Amministrativa” (T.A.) per i dipendenti inquadrati in detta area contrattuale, dall’art. 48 del C.C.L. 94-97 “Area Dirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali” (D.P.) per i dipendenti inquadrati inquest’altra area contrattuale; dal Protocollo d’intesa tra l’ENEA e le Organizzazioni SindacaliMaggiormente rappresentative, e infine dalle disposizioni applicative riportate nella presentenormativa.

Ai fini dell’applicazione della predetta disciplina, si considera trasferta lo spostamento che ildipendente è chiamato ad effettuare, per ragioni di servizio, fuori della sua abituale sede di lavoro adaltra località “non coincidente o limitrofa” con la dimora abituale (oppure dalla dimora abituale ad altralocalità “non coincidente o limitrofa” con la sede di lavoro), distante almeno 50 km e in ogni caso checomporti una durata non inferiore alle 8 ore.La missione parte sempre dalla sede di lavoro salvo quando più lontana dal luogo della missione delladimora abituale.L’autorizzazione della missione è concessa dal Delegato utilizzando il Mod. “M1” .

Per le missioni il Delegato dovrà ricoprire un incarico non inferiore a quello di Responsabile di Progettoe/o Commessa di nomina dei Direttori di Divisione.

Il Delegato della missione può autorizzare, per ragioni di funzionalità e/o economicità, la partenzadall’abitazione del dipendente anziché dalla sede di lavoro.

Nel caso la distanza del viaggio sia inferiore a 50 km ovvero lo spostamento risulti di durata inferiore ad8 ore, sarà applicata la specifica normativa prevista nella Circolare n. 352/PERSOR del 30.11.88 esuccessive integrazioni e modifiche per gli “spostamenti di servizio”.

Si intende per “Delegato” il Responsabile ENEA con delega alla spesa di livello immediatamentesuperiore al richiedente; l’ufficio missioni competente per ogni missione da effettuare deve sempreessere inteso quello del Delegato. Per tutte le trasferte per le quali si faccia uso di carta aziendale(DINERS) sarà demandato agli uffici missioni competenti il riscontro tra i rendiconti periodici DINERSe i consuntivi missioni.

1.1 Durata massima della trasferta

Il trattamento di trasferta non può eccedere la durata di un anno. Per le ipotesi in cui si preveda unapermanenza continua superiore ad un anno, dovrà procedersi al trasferimento di sede deldipendente interessato, al quale competerà il trattamento previsto nell’art. 50 del C.C.L. 94-97“Area Tecnico-Amministrativa” (T.A.), ovvero nell’art. 49 del C.C.L. 94-97 “Area Dirigenziale edelle Specifiche Tipologie Professionali” (D.P.).

In via eccezionale, potranno essere concesse dal Direttore Generale deroghe a tale disposizione,sulla base di puntuali relazioni sottoscritte dai Responsabili delle Unità di Macrostruttura che negiustifichino l’autorizzazione.

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1.2 Orari per gli spostamenti per trasferta

Il personale inviato in trasferta per esigenze di servizio è tenuto, di norma, ad effettuare il viaggio,per recarsi sul luogo della trasferta nonché quello per il rientro, in orari quanto più coincidenti conil normale orario di lavoro.

Il tempo di viaggio effettuato in missione al di fuori del normale orario di lavoro non dà luogo ariposi compensativi.

Per i viaggi effettuati in giornate festive viene riconosciuto al dipendente un riposo compensativopari alla durata del viaggio, calcolato sulla base dei criteri indicati al successivo punto 1.3. In ognicaso la durata del riposo compensativo non potrà superare il limite massimo di una giornatalavorativa.

L’orario di lavoro del dipendente durante lo svolgimento della trasferta, è, ad ogni effetto,l’ordinario orario di lavoro vigente nella sede di lavoro del dipendente stesso.

1.3 Criteri computo tempo viaggio

La durata del viaggio, effettuato con mezzi di trasporto diversi dall’automezzo proprio o diservizio, con riferimento all’inizio e al termine della stessa, viene convenzionalmente determinatasulla base dei seguenti criteri :

Aereo : viene considerato il tempo effettivo di volo ed inoltre :

• un’ora e mezza prima della partenza (voli interni)• due ore prima della partenza (voli internazionali)• un’ora dopo l’arrivo (voli interni)• un’ora e mezza dopo l’arrivo (voli internazionali).

Treno : viene considerato il tempo effettivo di percorrenza ed inoltre :

• un’ora prima della partenza• 30 minuti dopo l’arrivo.

Nave (Traghetti e navi oceanografiche) : viene considerato il tempo effettivo di attraversata edinoltre :

• un’ora prima della partenza• 30 minuti dopo l’arrivo.

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1.4 Assicurazione dei dipendenti in trasferta

Tutti i dipendenti ENEA sono coperti dal rischio volo e infortuni durante la trasferta. La coperturaassicurativa è di tipo integrativo, nel senso che opera a condizione che il dipendente non abbia trovatoil riconoscimento dell’invalidità da parte dell’INAIL e che la stessa invalidità permanente siacomunque superiore al 10% del totale.

Per i dipendenti ai quali è stato autorizzato l’uso del mezzo proprio per la trasferta, l’Ente fornisceuna copertura assicurativa di tipo “Kasco” sul veicolo del dipendente. La copertura assicurativaopera esclusivamente per danni da urto, collisione e ribaltamento la cui responsabilità sia da attribuireal dipendente medesimo. Il rimborso è regolato da un massimale di 25.0000.000 di lire per autovetturae una franchigia di 500.000 lire per sinistro (rif. All. A alla Circolare n. 1 BIFI-ASPA del 27/10/97).Comunque resta sottinteso che è responsabilità del dipendente autorizzato che il veicolo utilizzato siain regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria per la“Responsabilità Civile” compresi i terzi trasportati ed in regola con le norme sulla circolazione deiveicoli (Revisioni periodiche, rinnovi patente conducente). Tale assicurazione solleva l’Ente daglieventuali danni causati dalla guida del veicolo autorizzato a altri veicoli, persone, animali o cose.Pertanto, nella dichiarazione di assunzione di responsabilità (all. 6) dovranno essere riportati i datiidentificativi del veicolo utilizzato (tipo di veicolo, targa, nome del proprietario se diverso daldipendente).

1.5 Tassazione trasferte di breve e lunga durata

Le indennità e i rimborsi al personale ENEA in occasione di trasferte, sono assoggettati alla tassazioneed alla contribuzione previdenziale previste dalla legge per i redditi da lavoro dipendente.

1.6 Trasferte e partecipazione a Seminari e Congressi di borsisti ENEA

I titolari di borse di studio ENEA e di Assegni di Ricerca, ove se ne ravvisi l’effettiva utilità, possonoeffettuare brevi missioni a carico dell’Ente, per incontri tecnici o per la partecipazione a Seminari,Convegni o Congressi, in Italia e all’estero. Le trasferte non possono avere una durata superiore ai 30giorni complessivi nell’arco della durata della borsa di studio ovvero nel caso di assegni di ricerca; nonpiù di 30 gg./anno.

Al personale borsista e assegnista sarà riconosciuto lo stesso trattamento a piè di lista previsto per idipendenti inquadrati al 7° livello ad esclusione delle indennità di rimborso delle spese nondocumentabili previste nei successivi punti 4 e 7.

Gli oneri relativi a dette trasferte, graveranno sui bilanci delle Unità ENEA ospitanti che dovrannoimputare la spesa sulla Categoria C – Cap. 213 – VPC 294 così come definito dal Doc. ENEA(94)92/C.A. del 07.03.94.

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1.7 Tempistica

Onde consentire una più efficace ed economica organizzazione del viaggio, la richiesta diautorizzazione a recarsi in trasferta dovrà essere inoltrata con almeno 5 gg. lavorativi di anticiporispetto alla data prevista.

Parte SecondaTRASFERTA IN ITALIA

2. TRASFERTA IN ITALIA DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI “breve durata”

Al dipendente inviato in trasferta di durata non superiore a 30 giorni compete :

a) il rimborso delle spese di viaggio e trasporto effettivamente sostenute ed autorizzate ;b) il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e di alloggio debitamente e formalmente documentate ;c) il rimborso di spese non documentabili nella misura descritta nel successivo punto 4.

2.1 Rimborso spese di viaggio

E’ compito del “Delegato” verificare che la scelta del mezzo di trasporto sia effettuata tenendoconto, da un lato delle esigenze funzionali e logistiche connesse alle attività che il dipendente dovràsvolgere durante la missione, e dall’altro di criteri di economicità rapportati ai costi ed ai tempi diviaggio.

Ai fini di tale verifica, il “Delegato” si avvale del supporto degli uffici e degli organismi, ancheesterni alla propria Unità, preposti alla gestione della missione.

Sono rimborsate le spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, per l’utilizzo deimezzi di trasporto autorizzati, come indicato nel seguito :

2.1.1 Treno

E’ consentito usufruire della 1a classe a tutto il personale.

E’ ammesso l’uso dei treni rapidi, speciali e di lusso.

Al personale spetta l’uso di un posto letto in compartimento “singolo speciale” ; solo in casodi indisponibilità di quest’ultimo è autorizzato l’uso del “singolo” (di Wagon Lits)

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2.1.2 Nave

L’utilizzo della nave è concesso soltanto per traghetti o navi per campagne oceanografiche epuò essere effettuato secondo le stesse modalità di cui al precedente punto 2.1.1.

2.1.3 Aereo

Tutto il personale dovrà utilizzare vettori, tariffe e orari di partenza e di arrivo checomportino la maggiore economicità per l’Ente in termini di costo e tempo.

L’eventuale deroga a quanto sopra, per ragioni di servizio, dovrà essere motivata esottoscritta dal “Delegato” in sede di preventivo di missione. In assenza di taleautorizzazione preventiva, al dipendente sarà rimborsato il solo importo relativo alla tariffaridotta.

E’ consentito l’uso dell’aereo in classe turistica per tutto il personale.

Si può far ricorso a biglietti aerei “prepagati” (comportanti una tassa supplementare) solo incasi eccezionali debitamente motivati ed autorizzati dal “Delegato”.

E’ rimborsata la spesa documentata per l’eccedenza bagagli quando sia motivata da esigenzedi trasporto di materiale o strumentazione di lavoro o di effetti personali in relazione alladurata della missione.

2.1.4 Autovettura privata

Di norma per raggiungere l’aeroporto e per il ritorno dall’aeroporto si farà uso, anche sulluogo di missione, dei mezzi pubblici di servizio per l’aerostazione.

E’ tuttavia consentito il rimborso della spesa per l’uso dell’autovettura privata perraggiungere l’aeroporto e viceversa entro i limiti massimi di distanza fissaticonvenzionalmente nella relativa tabella (all. 2).

La spesa documentata per il parcheggio presso l’aeroporto è rimborsata fino ad un massimodi 72 ore.

Il dipendente può essere autorizzato, per l’effettuazione della trasferta in Italia, all’usodell’autovettura privata in caso di manifesta economicità ed in casi eccezionali, quando siapresente la necessità di ottimizzazione dei tempi della missione, e purché ricorra almeno unadelle seguenti condizioni :

• le località da raggiungere non sono servite da mezzi pubblici di linea, o lo siano con oraritali da prolungare notevolmente il periodo di trasferta ;

• il dipendente debba portare con sé apparecchiature delicate o ingombranti o si trasportidocumentazione voluminosa;

• si accompagnino altri dipendenti in missione nella stessa località ;• la missione sia di durata superiore ai 15 giorni.

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L’uso del mezzo di trasporto privato deve essere preventivamente autorizzato dal“Delegato” della missione previa verifica della sussistenza dei presupposti che consentonol’uso del mezzo privato.

L’autorizzazione all’uso dell’autovettura privata è comunque subordinata alla presentazioneda parte del dipendente di apposita dichiarazione scritta di assunzione di responsabilità (all.6) che individua il veicolo utilizzato e attesta che è in regola con le vigenti disposizioni dilegge in materia di assicurazione obbligatoria per la “Responsabilità Civile” (compresi i terzitrasportati) ed in materia di circolazione dei veicoli.

In detta richiesta devono essere riportati gli estremi d’individuazione della targa dell’auto edella relativa polizza d’assicurazione, nonché i nominativi dei dipendenti eventualmentetrasportati.

Al dipendente autorizzato all’uso dell’autovettura privata compete la corresponsione diun’indennità chilometrica, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, pari ad 1/5 (un quinto)del prezzo medio di un litro di benzina super (rilevato trimestralmente in Italia). Degliaggiornamenti del valore dell’indennità predetta sarà data notizia con apposita circolare.

Per il raggiungimento di località servite da autostrade sono rimborsate le spese di pedaggio,documentate dall’apposita ricevuta rilasciata ai caselli, se coerente con la missione, in ragionedi date e orari di inizio e termine del viaggio, nonché di itinerario. In caso di mancato utilizzo,si procede al rimborso chilometrico in coerenza con la missione e l’itinerario.

E’ ammessa al rimborso la spesa documentata per la custodia in autorimessa del mezzoprivato autorizzato, di quello messo a disposizione dall’Ente, nonché di auto presa anoleggio.

Per talune percorrenze ricorrenti relative agli specifici Centri ENEA, si applicano,convenzionalmente, le distanze chilometriche riportate nell’apposita tabella (all. 3).

In sede di consuntivo, eventuali richieste di rimborso per km eccedenti rispetto a quelliindicati nella tabella di cui all’allegato 3, dovranno essere esplicitamente autorizzate emotivate dal “Delegato”. A quei dipendenti che utilizzano il mezzo proprio con altridipendenti potranno essere autorizzati i km eccedenti fino ad un massimo di 40.

2.1.5 Mezzi pubblici extraurbani e urbani

Sono rimborsate le spese per mezzi pubblici extraurbani (corriere, collegamenti conl’aerostazione, traghetti, etc.) sulla base dei biglietti di viaggio che dovranno essere allegatialla nota spese.

Sono rimborsati i biglietti di mezzi pubblici urbani (metro e bus) per il collegamento conl’aeroporto e per gli spostamenti urbani relativi alla missione. I biglietti di viaggio dovrannoriportare la data e l’ora d’utilizzo e essere allegati al consuntivo di missione.

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2.1.6 Taxi

E’ fatto divieto in occasione di trasferte, per ragioni contabili e amministrative, di utilizzare“buoni taxi” in dotazione presso il Centro di appartenenza.

L’uso dei taxi è consentito, tra le 22,00 e le 7,00, da e per la stazione ferroviaria o l’air-terminal in corrispondenza della partenza o dell’arrivo del treno, dell’aereo o dei mezzipubblici di collegamento con l’aeroporto.

Le spese di taxi devono essere documentate con ricevuta dalla quale si rilevi l’importo, la datae il percorso effettuato.

L’uso del taxi può inoltre essere autorizzato dal “Delegato” per trasporto documentazione,per tempi ristretti e per valutazione di economicità.

2.1.7 Vetture dell’ENEA

L’eventuale impiego di una vettura ENEA per l’effettuazione della missione deve essereindicata nel modulo di richiesta di autorizzazione di missione M3

La richiesta di utilizzazione di tali mezzi deve essere inoltrata alla Direzione di Centro dal“Delegato” della missione.

2.1.8 Auto in noleggio senza autista

Qualora il dipendente debba effettuare spostamenti in luoghi adiacenti al luogo della missioneil Delegato potrà autorizzare il noleggio di un’autovettura senza autista per motivi legatiall’ottimizzazione dei tempi della trasferta..

L’autorizzazione deve recare l’indicazione delle motivazioni del noleggio, del periodomassimo per il quale il noleggio è autorizzato, nonché il numero dei chilometri chepresumibilmente saranno effettuati. Il tipo di autovettura da noleggiare deve essere di normadi classe “B o K” per la Società AVIS e di classe “B o C” per la Società MAGGIORE.L’utilizzo di altre classi di vetture dovrà essere adeguatamente motivato dal Delegato.

Dovranno essere utilizzati preferibilmente qualora disponibili, i voucher di credito rilasciatida Società di autonoleggio convenzionate a tariffa agevolata di importanza nazionale einternazionale, che possono essere temporaneamente assegnati al dipendente interessato.

Nel consuntivo di missione dovrà essere allegata copia di tutta la documentazione rilasciatadalla società di autonoleggio attestante :

• il luogo di prelievo del veicolo;• il luogo di riconsegna;• il totale dei chilometri effettuati.

Non è consentito l’uso di auto a noleggio con autista.

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2.1.9 Documentazione spese di viaggio

Al rientro dalla missione deve essere allegata al modulo M2 per il consuntivo di missione, ladocumentazione relativa ai titoli di viaggio utilizzati (biglietto ferroviario vidimato, matricebiglietto aereo, ecc.) siano essi forniti dall’Ente, ovvero acquistati direttamente daldipendente.

In caso di “smarrimento o furto” della documentazione relativa alle spese di viaggio dimissioni già effettuate, in treno o in aereo (voli nazionali), ove non sia possibile avere deiduplicati della suddetta documentazione da parte dell’agenzia di viaggio che lo ha emesso ildipendente rilascerà idonea autocertificazione vistata come di seguito specificato.

Al riguardo si precisa che per la liquidazione del biglietto ferroviario deve risultare, nelconsuntivo di missione, apposita dichiarazione dell’interessato, vistata dal Direttore di Unitàdella Macrostruttura o da persona a ciò delegata, circa lo smarrimento dei biglietti. In caso diripetuti smarrimenti non sarà dato alcun rimborso.

In caso di “smarrimento o furto” della documentazione relativa alle spese di viaggi non ancoraeffettuati, in treno o in aereo, il dipendente dovrà comunicare entro 24 ore l’avvenuto furtoper le vie brevi; successivamente inoltrare una dichiarazione sottoscritta dal “Delegato”allegando la regolare denuncia presentata alle Autorità competenti. L’ufficio missioniprovvederà, dietro autorizzazione del “Delegato”, a far emettere un biglietto sostitutivo. Saràcura dell’ufficio missioni inoltrare all’Agenzia di viaggio copia della denuncia e seguire lapratica per l’eventuale rimborso del biglietto all’ENEA. In caso contrario il costo del bigliettorimarrà a carico dell’Ente.In caso di smarrimento delle ricevute di pagamento del pedaggio autostradale non verràriconosciuto alcun rimborso.Non è consentito il rimborso delle penali dovute ad inadempienze imputabili al dipendente inragione del non corretto utilizzo di biglietti per il trasporto (quali, ad esempio, la mancatatimbratura del biglietto ferroviario e l’effettuazione dello stesso in treno).

2.1.10 Prolungamento della permanenza, per motivi personali, sul luogo di trasferta

Qualora il dipendente desideri prolungare per motivi personali la permanenza sul luogo dimissione ne dovrà richiedere preventiva autorizzazione della missione, il benestare alproprio Delegato, specificando bene nell’autorizzazione i tempi di servizio e fine missione.Comunque le spese di viaggio per il ritorno non dovranno essere superiori a quelle giàpreviste nel programma di viaggio per il rientro.

Non potrà essere autorizzato il prolungamento della missione qualora comportil’impossibilità di usufruire di tariffe agevolate.

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2.2 Anticipo spese di trasporto e fornitura biglietti di viaggio

Al personale autorizzato a recarsi in missione con il mezzo proprio è concesso un anticipo dellasomma riconosciuta a titolo di indennità chilometrica pari ai Km previsti per i percorsi di andata eritorno.

I biglietti di viaggio sono forniti dalle Agenzie di viaggio convenzionate con l’ENEA, o acquistatidirettamente dall’Ufficio Missioni soltanto nel caso di impossibilità di contattare Agenzie di viaggiconvenzionate.

2.3 Rimborso delle spese di vitto

2.3.1 Massimale giornaliero e suo frazionamento per vitto rimborsabile a piè di lista

Si ha diritto al rimborso :

• per la prima colazione, quando l’inizio della trasferta avviene prima delle ore 8,00 ;• per il pranzo, quando l’inizio della trasferta avviene prima delle ore 13,00 oppure il

termine della stessa avviene dopo le ore 14,00 ;• per la cena, quando l’inizio della trasferta avviene prima delle ore 20,00 oppure il termine

della stessa avviene dopo le ore 21,00.

Il rimborso a piè di lista delle spese di vitto è riconosciuto nei limiti di £. 120.000 giornalierenon cumulabili nei diversi giorni della missione, con importo non superiore a £. 80.000 persingolo pasto.

Le spese di prima colazione, ove non comprese nelle spese dell’albergo, rientrano nei limitidelle £. 120.000 giornaliere previste per il rimborso a piè di lista delle spese di vitto, noncumulabili nei diversi giorni della missione se regolarmente documentate.

Non sono rimborsabili le spese sostenute per eventuali pasti consumati nella sede di lavoro oin quello della dimora abituale del dipendente. Per il personale autista, in relazione aparticolari condizioni di servizio, può essere autorizzato tale rimborso dal “Delegato” dimissione.

Nel caso la missione si svolga per partecipazioni a convegni, seminari o corsi presso Enti,Organizzazioni o Società, ove nella quota di iscrizione sia compreso un pasto e non siaquantificabile il suo costo, il limite giornaliero, non cumulabile nei diversi giorni dellamissione, per le spese di vitto (prima colazione e altro pasto) rimborsabile a piè di lista nonpuò superare il limite di £. 80.000 per il rimanente pasto e di £. 95.000 per detto pasto el’eventuale prima colazione.

2.3.2 Rimborso forfetario per vitto per trasferte comportanti consumazioni al “sacco”

In caso di missioni effettuate in zone lontane dai centri urbani, per le quali in relazione al tipodi lavoro, è prevista già all’atto dell’autorizzazione la consumazione di un pasto “al sacco”, è

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corrisposto un rimborso forfetario per il vitto nel limite giornaliero di £. 64.000 cosìripartito :

• prima colazione £. 5.000 ;• pranzo £. 29.500 ;• cena £. 29.500.

2.3.3 Rimborso forfetario per vitto nel caso di campagne oceanografiche

Nel caso di campagne oceanografiche, ove non previsto il pasto a bordo a carico dell’Ente, ècorrisposto un importo forfetario giornaliero di £. 64.000 con la stessa ripartizione di cui alpunto precedente.

2.4 Documentazione richiesta per rimborso spese vitto

Ai fini del rimborso delle spese di vitto deve essere prodotta la seguente documentazione conformealle disposizioni di legge vigenti in materia :

a) Ricevuta fiscale per i pasti consumati in esercizi commerciali (ristorante, trattoria, carrozza-ristorante, ecc.);

b) scontrino fiscale di cassa, uno per ciascun pasto consumato in esercizi commerciali, quali : bar,snack bar ecc., fino al massimo del limite giornaliero per singolo pasto. Se l’importo eccede lacifra di £. 25.000, lo scontrino dovrà riportare in modo analitico le voci di spesa. Se ciò non èpossibile, il dipendente dovrà farsi rilasciare ricevuta fiscale.

Nel caso si partecipi a pranzi o cene organizzate da associazioni o enti, in occasione di convegni eseminari o nel caso in cui si utilizzino mense aziendali con il costo del pasto variabile,l’attestazione della spesa può essere effettuata con una ricevuta rilasciata dall’ente organizzatoredel pranzo o dal gestore della mensa aziendale. Tale attestazione deve essere intestata aldipendente e deve riportare: la data dei pasti consumati, la spesa riguardante il singolo pasto,l’intestazione ed i riferimenti fiscali dell’ente a cui è stato effettuato il pagamento. La documentazione di spesa non deve recare alcuna correzione e deve comunque essere firmata inmodo leggibile dal dipendente.

Non è ammesso il rimborso delle spese di “frigo bar”.

In caso di fruizione del servizio mensa dell’Ente, verrà addebitato il costo del pasto per idipendenti (L.700).

Non potranno essere rimborsate le spese per le quali la documentazione non risulti conforme aquanto sopra indicato.

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2.5 Anticipo spese di vitto

Al personale è concesso un anticipo pari all’importo massimo giornaliero previsto per le spese divitto di cui al punto 2.3.

2.6 Rimborso spese di alloggio

Al dipendente compete il rimborso delle spese di alloggio, a piè di lista, per l’utilizzo di albergo oresidence di 1a categoria convenzionati.

Secondo quanto previsto dalla Legge 662/96, devono essere utilizzati per l’alloggio gli alberghiconvenzionati con l’Ente. Qualora non risulti possibile l’utilizzo di alberghi convenzionati dovràessere autorizzato dal Delegato, in sede di preventivo di missione, l’utilizzo di altro albergoprecisando l’indirizzo, la tariffa e le motivazioni per cui non è stato possibile usufruire di alberghiconvenzionati. Il costo dell’albergo non convenzionato non potrà eccedere il tetto di spesamassimo previsto per quella località. L’Ufficio missioni potrà effettuare verifiche sulla effettivaimpossibilità di usufruire di alberghi convenzionati. Per l’individuazione di alberghi e residenceconvenzionati con l’Ente si fa riferimento alla pagina su INTRANET appositamente predisposta.L’Ente non risponde in alcun modo di addebiti relativi alla mancata tempestiva disdetta, da partedei dipendenti, delle prenotazioni alberghiere, a meno che ciò non sia imputabile all’annullamento oalla procrastinazione della trasferta disposta dall’Ente per esigenze di servizio.

2.7 Anticipo spese di alloggio

Al dipendente autorizzato a recarsi in trasferta possono essere forniti vouchers a fronte di spese dialloggio.

Nel caso di impossibilità ad utilizzare vouchers viene corrisposto al dipendente un anticipo pari alcosto dell’albergo prescelto.

2.8 Documentazione richiesta per il rimborso spese alloggio

E’ indispensabile la presentazione di una fattura o di una ricevuta fiscale per l’ottenimento deirelativi rimborsi, nel caso di pagamento tramite voucher è sufficiente una ricevuta fiscale o una notadi pernottamento, o una fotocopia del voucher timbrata dall’albergo.

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3. TRASFERTA IN ITALIA DI DURATA SUPERIORE A 30 GIORNI (“lunga durata”)

Al dipendente inviato in trasferta in Italia per durata superiore a 30 giorni compete il seguentetrattamento :

- a) Rimborso spese di viaggio;- b) Rimborso giornaliero per spese di vitto e alloggio;- c) Rimborso spese non documentabili.

3.1 Rimborso spese di viaggio

I rimborsi vengono effettuati negli stessi termini e con le stesse modalità indicate al precedentepunto 2.1 relativo al rimborso spese viaggio per le trasferte sino a 30 giorni.

Non è ammessa al rimborso la spesa relativa alla custodia dell’auto in autorimessa, né quellarelativa agli spostamenti sul luogo della trasferta, eccetto gli spostamenti di servizio espressamenteautorizzati.

3.2 Rimborso giornaliero forfetario spese vitto alloggio

Il rimborso giornaliero per spese di vitto e alloggio è determinato, in £.127.000 forfetarie, per ogni24 ore di trasferta, ivi compreso il tempo occorrente per compiere il viaggio all’inizio e al terminedella stessa.

Per frazioni inferiori alle 24 ore compete un importo pari ad 1/24 del suddetto rimborso giornalieroper ogni ora di missione; le frazioni di ora sono arrotondate all’ora intera.

Il rimborso giornaliero forfetario subirà un abbattimento proporzionale nel caso il dipendentefruisca di vitto e alloggio gratuito nei termini di seguito indicati :

• 50% per alloggio e prima colazione ;• 25% per il pranzo ;• 25% per la cena.

Gli abbattimenti relativi al vitto troveranno anche applicazione :

• nel caso in cui il dipendente effettui la trasferta “di lunga durata” presso Centri e Sedidell’ENEA presso i quali è in funzione un servizio mensa interno o convenzionato a caricodell’Ente ; è fatta salva comunque la trattenuta nei modi e termini periodicamente previsti per ilcontributo pasto a carico del dipendente (buono mensa);

• qualora il dipendente effettui la trasferta “di lunga durata” presso altri Enti o Organismi dotati diservizio mensa interno ; è fatto salvo comunque il rimborso del costo dei pasti consumati allatariffa in vigore presso i predetti Enti e/o Organismi ;

• nel caso in cui, in relazione alle particolari modalità della trasferta, sia prevista la fruizione delpasto, nei punti di ristoro, tramite l’utilizzo di ticket restaurant.

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3.3 Anticipazione spese di trasferta

Per missioni superiori a 30 giorni e inferiori a 3 mesi sono anticipati, mese per mese, gli importigiornalieri forfetari di cui al precedente punto 3.2.

Per le missioni di durata superiore a 3 mesi e inferiore a 6 mesi è consentita l’anticipazione meseper mese, oltre che dei predetti importi forfetari, anche della maggiorazione per il rimborso dellespese non documentabili.

Per missioni di durata superiore a 6 mesi è consentita, tenuto conto delle spese di primasistemazione che il dipendente dovrà affrontare, un’anticipazione, prima della partenza, pari altrattamento di missione spettante per i primi 2 mesi. Detta anticipazione va recuperata inproporzione alla durata prevista della missione.

4. RIMBORSO SPESE NON DOCUMENTABILI PER TRASFERTE IN ITALIA SIA DI BREVE CHE DI LUNGA DURATA

Ai dipendenti in missione (ivi compresi quelli impegnati in campagne oceanografiche) sia di breve che dilunga durata, oltre al trattamento di trasferta di cui ai punti 2 e 3, compete un importo aggiuntivo, atitolo di rimborso spese non documentabili, come indicato nella relativa tabella (all. 4).

4.1 Trasferta di durata tra le 8 e le 16 ore

Per trasferte di durata inferiore a 16 ore e superiore alle 8 ore è dovuto un importo aggiuntivo pariallo 0,25% della retribuzione minima del livello di cui all’All. B dei C.C.L. dell’”Area Tecnico-Amministrativa” e dell’”Area Dirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali” e dellerelative quote mensili dell’indennità di contingenza ai valori in atto al 31/12/91.

Tale importo è erogato in misura unica qualunque sia la durata della missione, purché compresa trale 8 e le 16 ore.

4.2 Trasferta di durata superiore alle 16 ore

Per trasferte di durata superiore alle 16 ore l’importo aggiuntivo è pari allo 0,75% dellaretribuzione minima del livello di cui all’All. B dei C.C.L. dell’”Area Tecnico-Amministrativa” edell’”Area Dirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali” e delle relative quote mensilidell’indennità di contingenza ai valori in atto al 31/12/91, per ogni periodo pari a 24 ore.

Il suddetto importo è erogato in ventiquattresimi in relazione all’effettiva durata della missione; lefrazioni di ora sono arrotondate all’ora intera.

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Parte TerzaTRASFERTA ALL’ESTERO

5. TRASFERTA ALL’ESTERO DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI (“breve durata”)

Al dipendente inviato in trasferta all’estero con durata non superiore a 30 giorni compete :

a) il rimborso delle spese di viaggio e trasporto effettivamente sostenute ed autorizzate ;b) il rimborso a piè di lista delle spese di alloggio debitamente e formalmente documentate ;c) il rimborso delle spese di vitto con opzione, da esercitarsi all’atto della richiesta di autorizzazione

della missione, tra il rimorso a piè di lista ed il rimborso forfetario con le modalità appresso indicate.

5.1 Rimborso spese di viaggio

E’ compito del “Delegato” verificare che la scelta del mezzo di trasporto sia effettuata tenendoconto, da un lato delle esigenze funzionali e logistiche connesse alle attività che il dipendente dovràsvolgere durante la missione, dall’altro di criteri di economicità rapportati ai costi ed ai tempi diviaggio.

Ai fini di tale verifica, il “Delegato” si avvale del supporto degli uffici e degli organismi, ancheesterni alla propria Unità, preposti alla gestione della missione.

Sono rimborsate le spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, per l’utilizzo deimezzi di trasporto autorizzati, come indicato nel seguito :

5.1.1 Treno

E’ consentito usufruire della 1a classe a tutto il personale.

E’ ammesso l’uso dei treni rapidi, speciali e di lusso.

Al personale spetta l’uso di un posto letto in compartimento “singolo speciale” ; solo in casodi indisponibilità di quest’ultimo è autorizzato l’uso del “singolo” (di Wagon Lits)

5.1.2 Nave

L’utilizzo della nave è concesso soltanto per traghetti o navi per campagne oceanografiche epuò essere effettuato secondo le modalità previste al precedente punto 5.1.1.

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5.1.3 Aereo

Tutto il personale dovrà utilizzare vettori, tariffe e orari di partenza e di arrivo checomportino la maggiore economicità per l’Ente in termini di costo e tempo.

L’eventuale deroga a quanto sopra, per ragioni di servizio, dovrà essere motivata esottoscritta dal “Delegato” in sede di preventivo di missione. In assenza di taleautorizzazione preventiva, al dipendente sarà rimborsato il solo importo relativo alla tariffaridotta.

E’ consentito l’uso dell’aereo in classe turistica per tutto il personale con la sola eccezionedei voli intercontinentali, sui quali si dovrà preferenzialmente usufruire della “business class”a tariffa “Corporate”.

E’ rimborsata la spesa documentata per l’eccedenza bagagli quando sia motivata da esigenzedi trasporto di materiale o strumentazione di lavoro o di effetti personali in relazione alladurata della missione.

Si può far ricorso a biglietti aerei “prepagati” (comportanti una tassa supplementare) solo incasi eccezionali debitamente motivati ed autorizzati dal “Delegato”.

5.1.4 Autovettura privata

Di norma per raggiunge l’aeroporto e per il ritorno dall’aeroporto si farà uso, anche sul luogodi missione, dei mezzi pubblici di servizio per l’aerostazione.

E’ tuttavia consentito il rimborso della spesa per l’uso dell’autovettura privata perraggiungere l’aeroporto e viceversa entro i limiti massimi di distanza fissaticonvenzionalmente nella relativa tabella (all. 2).

La spesa documentata per il parcheggio presso l’aeroporto è rimborsata fino ad un massimodi 72 ore.

Il dipendente può essere autorizzato all’uso dell’autovettura privata per le trasferteall’estero, solo in casi eccezionali debitamente autorizzati per particolari esigenze diservizio e quando sia presente la necessità di ottimizzazione dei tempi ove non sonodisponibili mezzi di trasporto forniti dall’Ente e purché ricorra almeno una delle seguenticondizioni :

• le località da raggiungere non risultano servite da mezzi pubblici di linea, o lo siano conorari tali da prolungare notevolmente il periodo di trasferta ;

• il dipendente debba portare con sé apparecchiature delicate o ingombranti o si trasportidocumentazione voluminosa;

• si accompagnino altri dipendenti in missione nella stessa località ;• la missione risulti di durata superiore ai 15 giorni.

L’autorizzazione all’uso dell’autovettura privata è comunque subordinata alla presentazioneda parte del dipendente di apposita dichiarazione scritta di assunzione di responsabilità (all.6) attestante che l’auto da utilizzare è in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia

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di assicurazione obbligatoria per la “Responsabilità Civile” (compresi i terzi trasportati) esulla circolazione dei veicoli.

In detta richiesta devono essere riportati gli estremi d’individuazione della targa dell’auto edella relativa polizza d’assicurazione, nonché i nominativi dei dipendenti eventualmentetrasportati.

Al dipendente autorizzato all’uso dell’autovettura privata compete la corresponsione diun’indennità chilometrica, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, pari ad 1/5 (un quinto)del prezzo di un litro di benzina super al prezzo medio corrente nel luogo della missionerilevato mensilmente sulla pubblicazione Notizie Petrolifere del periodico Unione Petrolifera.

Per il raggiungimento di località servite da autostrade sono rimborsate le spese di pedaggio,documentate dall’apposita ricevuta rilasciata ai caselli, se coerente con la missione, in ragionedi date e orari di inizio e termine del viaggio, nonché di itinerario. In caso di mancato utilizzosi procede al rimborso chilometrico in coerenza con la missione e l’itinerario.

E’ ammessa al rimborso la spesa documentata per la custodia in autorimessa del mezzoprivato autorizzato, di quello messo a disposizione dall’Ente o a noleggio.

In sede di consuntivo, eventuali richieste di rimborso per km eccedenti rispetto a quelliindicati nella tabella di cui all’allegato 3, dovranno essere esplicitamente autorizzate emotivate dal “Delegato”. A quei dipendenti che utilizzano il mezzo proprio con altridipendenti potranno essere autorizzati km eccedenti fino ad un massimo di 40

5.1.5 Mezzi pubblici extraurbani e urbani

Sono rimborsate le spese per mezzi pubblici extraurbani (corriere, collegamenti conl’aerostazione, traghetti, ecc.) sulla base dei biglietti di viaggio che dovranno essere allegatialla nota spese.

Sono rimborsati i biglietti di mezzi pubblici urbani (metro e bus) per il collegamento conl’aeroporto e per gli spostamenti urbani relativi alla missione. I biglietti di viaggio dovrannoriportare la data e l’ora d’utilizzo e essere allegati al consuntivo di missione.

5.1.6 Taxi

E’ fatto divieto in occasione di trasferte, per ragioni contabili e amministrative, di utilizzare“buoni taxi” in dotazione presso il Centro di appartenenza.

Per raggiungere l’aeroporto e per il ritorno dall’aeroporto si farà uso, normalmente, anche sulluogo di missione, dei mezzi pubblici di servizio per l’aerostazione.

L’uso dei taxi è consentito, tra le 22,00 e le 7,00, da e per la stazione ferroviaria o l’air-terminal in corrispondenza della partenza o l’arrivo del treno, dell’aereo o dei mezzi pubblicidi collegamento con l’aeroporto.

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L’uso del taxi può inoltre essere autorizzato dal “Delegato” per trasporto documentazione, osulla base di valutazioni relative all’ottimizzazione dei tempi ristretti e della minimizzazionedei costi.

Le spese di taxi devono essere documentate con ricevuta dalla quale si rilevi l’importo, la dataed il percorso effettuato .

5.1.7 Auto in noleggio senza autista

Qualora il dipendente debba effettuare spostamenti in luoghi adiacenti al luogo della missioneo per casi specifici il “Delegato” potrà autorizzare il noleggio di un’autovettura senza autista.

L’autorizzazione deve recare l’indicazione delle motivazioni del noleggio, del periodomassimo per il quale il noleggio è autorizzato, nonché il numero dei chilometri chepresumibilmente saranno effettuati. Il tipo di autovettura da noleggiare deve essere di normadi classe “B o K” per la Società AVIS e di classe “B o C” per la Società MAGGIORE.L’utilizzo di altre classi di vetture dovrà essere adeguatamente motivato dal Delegato.

Dovranno essere utilizzati preferibilmente qualora disponibili i voucher di credito rilasciati daSocietà di autonoleggio convenzionate a tariffa agevolata di importanza nazionale einternazionale che possano essere temporaneamente assegnati al dipendente interessato.

Nel consuntivo di missione dovrà essere allegata copia di tutta la documentazione rilasciatadalla società di autonoleggio attestante :

• il luogo di prelievo del veicolo;• il luogo di riconsegna;• il totale dei chilometri effettuati.

Non è consentito l’uso di auto a noleggio con autista.

5.1.8 Documentazione spese di viaggio

Al rientro dalla missione deve essere allegata al modulo M2 per il consuntivo di missione, ladocumentazione relativa ai titoli di viaggio utilizzati ( biglietto ferroviario vidimato, matricebiglietto aereo, ecc.) siano essi forniti dall’Ente, ovvero acquistati direttamente daldipendente.

In caso di “smarrimento o furto” della documentazione relativa alle spese di viaggio dimissioni già effettuate, in treno o in aereo (voli nazionali) , ove non sia possibile avere deiduplicati della suddetta documentazione da parte dell’agenzia di viaggio che lo ha emesso ildipendente rilascerà idonea autocertificazione vistata come di seguito specificato.

Al riguardo si precisa che per la liquidazione del biglietto ferroviario deve risultare, nelconsuntivo di missione, apposita dichiarazione dell’interessato, vistata dal Direttore di Unitàdella Macrostruttura o da persona a ciò delegata, circa lo smarrimento dei biglietti. In caso diripetuti smarrimenti non sarà dato alcun rimborso.

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In caso di “smarrimento o furto” della documentazione relativa alle spese di viaggi non ancoraeffettuati, in treno o in aereo, il dipendente dovrà comunicare entro 24 ore l’avvenuto furtoper le vie brevi; successivamente inoltrare una dichiarazione sottoscritta dal “Delegato”allegando la regolare denuncia presentata alle Autorità competenti. L’ufficio missioniprovvederà, dietro autorizzazione del “Delegato”, a far emettere un biglietto sostitutivo. Saràcura dell’ufficio missioni inoltrare all’Agenzia di viaggio copia della denuncia e seguire lapratica per l’eventuale rimborso del biglietto all’ENEA. In caso contrario il costo del bigliettorimarrà a carico dell’Ente.In caso di smarrimento delle ricevute di pagamento del pedaggio autostradale non verràriconosciuto alcun rimborso.Non è consentito il rimborso delle penali dovute ad inadempienze imputabili al dipendente inragione del non corretto utilizzo di biglietti per il trasporto (quali, ad esempio, la mancatatimbratura del biglietto ferroviario e l’effettuazione dello stesso in treno).

5.1.9 Prolungamento della permanenza, per motivi personali, sul luogo di trasferta

Qualora il dipendente desideri prolungare per motivi personali la permanenza sul luogo dimissione ne dovrà richiedere preventiva autorizzazione della missione, il benestare alproprio Delegato, specificando bene nell’autorizzazione i tempi di servizio e fine missione.Comunque le spese di viaggio per il ritorno non dovranno essere superiori a quelle giàpreviste nel programma di viaggio per il rientro.

Non potrà essere autorizzato il prolungamento della missione qualora comportil’impossibilità di usufruire di tariffe agevolate.

5.2 Anticipo spese di trasporto e fornitura biglietti di viaggio

Al personale autorizzato a recarsi in missione con il mezzo proprio è concesso un anticipo dellasomma riconosciuta a titolo di indennità chilometrica pari ai Km previsti per i percorsi di andata eritorno.

I biglietti di viaggio sono forniti dalle Agenzie di viaggio convenzionate con l’ENEA, o acquistatedirettamente dall’Ufficio Missioni soltanto nel caso di impossibilità di contattare Agenzie di viaggiconvenzionate.

5.3 Rimborso delle spese di vitto

5.3.1 Rimborso forfetario

Il rimborso forfetario è riconosciuto nella misura del 60% degli importi indicati nella Tab Ballegata al Decreto del Ministro del Tesoro del 27 agosto ‘98 e successivo Decreto del 2aprile ’99 (v. all. 7). Il personale inquadrato nell’“Area Tecnico-Amministrativa” è

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equiparato al personale del gruppo 5 della Tab. A; mentre per l’“Area Dirigenziale e delleSpecifiche Tipologie Professionali”, il personale Dirigente e del livello differenziato 9.2 èequiparato al personale del gruppo 3 della suddetta Tabella, il restante personale è equiparatoal personale del gruppo 4 della medesima Tabella (v. stesso allegato 7).

Nel caso la missione si svolga per partecipazioni a convegni, seminari o corsi presso Enti,Organizzazioni o Società, ove nella quota di iscrizione sia compreso un pasto, il forfaitgiornaliero viene ridotto del 30%.

5.3.2 Massimale giornaliero e suo frazionamento per vitto rimborsabile a piè di lista

Ove si sia optato per il rimborso a piè di lista, si ha diritto al rimborso :

• per la prima colazione, quando l’inizio della trasferta avviene prima delle ore 8,00 ;• per il pranzo, quando l’inizio della trasferta avviene prima delle ore 13,00 oppure il

termine della stessa avviene dopo le ore 14,00 ;• per la cena, quando l’inizio della trasferta avviene prima delle ore 20,00 oppure il

termine della stessa avviene dopo le ore 21,00.

Il rimborso a piè di lista delle spese di vitto è riconosciuto nei limiti del 60% dei valoririportati nella Tab B. allegata al decreto del Ministro del Tesoro del 27 agosto ‘98 esuccessivo decreto del 2 aprile ’99 (v. all. 7). Il personale inquadrato nell’“Area Tecnico-Amministrativa” è equiparato al personale del gruppo 5 della Tab. A., mentre per l’“AreaDirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali”, il personale Dirigente e del livellodifferenziato 9.2 è equiparato al personale del gruppo 3, il restante personale è equiparato alpersonale del gruppo 4 (v. stesso allegato 7).

Le spese di prima colazione ove non comprese nelle spese dell’albergo, rientrano nei limitigiornalieri non cumulabili nel limite del 10% di quanto previsto per l’intera giornata edovranno essere documentate.

Nel caso la missione si svolga per partecipazioni a convegni, seminari o corsi presso Enti,Organizzazioni o Società, ove nella quota di iscrizione sia compreso un pasto e non siaquantificabile il suo costo, il limite giornaliero non cumulabile per le spese di vitto (primacolazione e altro pasto) rimborsabile a piè di lista non potrà superare il 52% di quantoprevisto nella citata Tabella B.

Nel caso si partecipi a pranzi o cene organizzate da associazioni o enti, in occasione diconvegni e seminari o nel caso in cui si utilizzino mense aziendali con il costo del pastovariabile, l’attestazione della spesa può essere effettuata con una ricevuta rilasciata dall’enteorganizzatore del pranzo o dal gestore della mensa aziendale. Tale attestazione deve essereintestata al dipendente e deve riportare: la data dei pasti consumati, la spesa riguardante ilsingolo pasto, l’intestazione ed i riferimenti fiscali dell’ente a cui è stato effettuato ilpagamento.

Non è ammesso il rimborso delle spese di “frigo bar”.

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Non sono rimborsabili le spese sostenute per eventuali pasti consumati nella sede di lavoro oin quello della dimora abituale del dipendente.

5.4 Rimborso spese alloggio a piè di lista

Al dipendente compete il rimborso delle spese di alloggio, a piè di lista, per utilizzo di albergo oresidence di 1a categoria convenzionato.

Secondo quanto previsto dalla Legge 662/96, devono essere utilizzati per l’alloggio gli alberghiconvenzionati con l’Ente. Qualora non risulti possibile l’utilizzo di alberghi convenzionati dovràessere autorizzato dal Delegato, in sede di preventivo di missione, l’utilizzo di altro albergoprecisando l’indirizzo, la tariffa e le motivazioni per cui non è stato possibile usufruire di alberghiconvenzionati. L’ufficio missioni potrà effettuare verifiche sulla effettiva impossibilità di usufruiredi alberghi convenzionati. Per l’individuazione di alberghi e residence convenzionati con l’Ente si fariferimento al sito INTERNET appositamente predisposto.L’Ente non risponde in alcun modo di addebiti relativi alla mancata tempestiva disdetta, da partedei dipendenti, delle prenotazioni alberghiere, a meno che ciò non sia imputabile all’annullamento oalla procrastinazione della trasferta disposta dall’Ente per esigenze di servizio.

Per quanto concerne la documentazione necessaria per il rimborso delle spese di alloggio e’indispensabile la presentazione di una fattura o di una ricevuta fiscale per l’ottenimento dei relativirimborsi, nel caso di pagamento tramite voucher è sufficiente una ricevuta fiscale o una nota dipernottamento, o una fotocopia del voucher timbrata dall’albergo.

5.5 Anticipo spese di trasferta sino a 30 giorni

In relazione alla durata della missione, a richiesta del dipendente interessato, potrà essere concessaun’anticipazione di:

• una somma in Lire pari all’importo giornaliero forfetario di cui al precedente punto 5.3.1 per lespese di vitto.

• una somma in Lire pari al prevedibile importo per le spese di albergo nel caso si utilizzasseroalberghi convenzionati in dollari per i Paesi extraeuropei ed in EURO per i Paesi della ComunitàEuropea.

• una somma in lire per l’acquisto dei biglietti di viaggio. Tale anticipazione potrà essere concessasolo in assenza di convenzioni con agenzie o in caso di documentata impossibilità di fornitura daparte delle stesse.

Possono altresì essere anticipate, in relazione alla durata della missione, le spese per l’utilizzo diauto a noleggio purché autorizzato.

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6. TRASFERTA ALL’ESTERO DI DURATA SUPERIORE A 30 GIORNI (“lunga durata”)

Al dipendente inviato in trasferta all’estero per durata superiore a 30 giorni compete il seguentetrattamento :

- a) Rimborso spese di viaggio;- b) Rimborso forfetario giornaliero per spese di vitto e alloggio;- c) Rimborso spese non documentabili.

6.1 Rimborso spese di viaggio

Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed autorizzate neglistessi termini e modalità indicate nel precedente punto 5.1.

6.2 Rimborso forfetario giornaliero per spese di vitto e alloggio

Al dipendente compete un importo giornaliero forfetario, per ogni 24 ore di trasferta, ivi compresoil tempo occorrente per il viaggio, nei limiti, per ciascuna nazione e località, dei valori netti riportatinella Tab B. Il personale inquadrato nell’“Area Tecnico-Amministrativa” è equiparato al personaledel gruppo 5 della Tab. A, mentre per l’“Area Dirigenziale e delle Specifiche TipologieProfessionali”, il personale Dirigente e del livello differenziato 9.2 è equiparato al personale delgruppo 3 della suddetta Tabella, il restante personale è equiparato al personale del gruppo 4 dellamedesima Tabella (v. alleg. 7).

Per frazioni inferiori alle 24 ore compete un importo pari ad 1/24 del suddetto rimborso giornalieroper ogni ora di missione; le frazioni di ora sono arrotondate, per eccesso, all’ora intera.

Il rimborso giornaliero forfetario subirà un abbattimento proporzionale nel caso il dipendentefruisca di vitto e alloggio gratuito nei termini di seguito indicati :

• 50% per alloggio e prima colazione ;• 25% per il pranzo ;• 25% per la cena.

Gli abbattimenti relativi al vitto troveranno anche applicazione :

• nel caso in cui il dipendente effettui la trasferta “di lunga durata” presso Centri e Sedidell’ENEA presso i quali è in funzione un servizio mensa interno o convenzionato a caricodell’Ente; è fatta salva comunque la trattenuta nei modi e termini periodicamente previsti per ilcontributo pasto a carico del dipendente (buono mensa);

• qualora il dipendente effettui la trasferta “di lunga durata” presso altri Enti o Organismi dotati diservizio mensa interno; è fatto salvo comunque il rimborso del costo dei pasti consumati allatariffa in vigore presso i predetti Enti e/o Organismi ;

• nel caso in cui, in relazione alle particolari modalità della trasferta, sia prevista la fruizione delpasto, nei punti di ristoro, tramite l’utilizzo di ticket restaurant.

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6.3 Anticipo spese di trasferta

Per missioni superiori a 30 giorni e inferiori a 3 mesi, in relazione alla durata della missione potràessere anticipata, a richiesta del dipendente interessato, una somma in Lire pari all’intero importoforfetario di cui al precedente punto 6.2.

Per le missioni di durata superiore a 3 mesi e inferiore a 6 mesi è consentita l’anticipazione meseper mese, oltre che degli importi forfetari spettanti, anche della maggiorazione per il rimborso dellespese non documentabili.

Per missioni di durata superiore a 6 mesi è consentita, tenuto conto delle spese di primasistemazione che il dipendente dovrà affrontare, un’anticipazione, prima della partenza, pari altrattamento di missione spettante per i primi 3 mesi. Detta anticipazione va recuperata inproporzione alla durata prevista della missione.

Tali somme sono determinate in base al valore del Dollaro U.S.A. o EURO risultante dal mercatodei cambi alla data della compilazione del Mod M1.

7. RIMBORSO SPESE NON DOCUMENTABILI PER LE TRASFERTE ALL’ESTERO SIA DIBREVE CHE DI LUNGA DURATA

In aggiunta al trattamento di trasferta di cui ai punti 5 e 6 ai dipendenti in missione all’estero(intendendosi come tale anche campagne oceanografiche con partenza, arrivo o sosta all’estero), sia dibreve che di lunga durata, per ogni periodo pari a 24 ore compete un importo aggiuntivo, a titolo dirimborso spese non documentabili, pari al 1,25% della retribuzione minima mensile e dell’indennità dicontingenza (all. 4).

Il suddetto importo è erogato in ventiquattresimi in relazione alla durata effettiva della missione,compresi i tempi di viaggio ; le frazioni di ora sono arrotondate per eccesso all’ora intera.

8. RIVALUTAZIONE RIMBORSO GIORNALIERO FORFETARIO PER TRASFERTE ALL’ESTERO

Tali importi sono stati rivalutati in base al Decreto del Ministro del Tesoro del 27/08/98 e successivodel 2 aprile ’99 per gli Stati che hanno adottato l’Euro. Comunque eventuali altre rivalutazioni sarannoeffettuate in considerazione di norme di leggi o indicazioni governative.

9. DECORRENZA TRATTAMENTO DI TRASFERTA ALL’ESTERO

Il trattamento di trasferta all’estero si applica con decorrenza dalla data e dall’orario di partenza delvettore (treno, aereo) dal territorio italiano o della nazione in cui è di sede il dipendente.

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10. CONGUAGLIO IN SEDE DI CONSUNTIVO DI TRASFERTA

I conguagli attivi per il dipendente, in sede di consuntivo di trasferta, sono contabilizzati in base alvalore dell’Euro o del Dollaro U.S.A. risultante dal mercato dei cambi alla data di rientro dalla trasferta.

Parte QuartaLIQUIDAZIONE DELLA TRASFERTA

11. TEMPI E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DELLA TRASFERTA SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO

Il dipendente è tenuto, entro 5 giorni lavorativi dalla data di rientro dalla missione, ad inoltrare all’Unitàcompetente cui afferiscono le funzioni per la gestione della missione, il modulo di “Consuntivomissione” Mod. M2 debitamente compilato e corredato della documentazione attestante le spesesostenute.

Nell’ipotesi in cui il dipendente non ottemperi a tale disposizione, non si procederà alla corresponsionedi anticipi per ulteriori successive trasferte.

Nel caso in cui, per la trasferta, si sia fatto uso di carta aziendale, la mancata consuntivazione neitermini stabiliti determina, a cura dell’Ufficio Missioni competente, una verifica obbligatoria dellemotivazioni della stessa con il responsabile gerarchico del dipendente; in assenza di tale verifica nonpotrà essere concessa l’autorizzazione ad una nuova missione.

Nel caso in cui l’anticipazione eventualmente corrisposta risulti superiore all’importo delle spettanzedovute per la trasferta, la differenza sarà recuperata dall’Ente mediante la trasmissione del consuntivoal Sistema stipendi.

La liquidazione delle missioni dovrà essere assicurata dalle Unità competenti, entro 30 giorni dalricevimento del consuntivo di missione, debitamente compilato e corredato della necessariadocumentazione, fatta eccezione per i casi di:

# cambiamenti di piano viaggi;# cambiamenti tariffe viaggi;# missioni brevi nell’ambito di periodi di trasferta di lunga durata;# sospensioni per malattie;# variazioni rispetto alle autorizzazioni.

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Parte QuintaDISCIPLINA DI FATTISPECIE PARTICOLARI CONCERNENTI LE TRASFERTE SIA IN

ITALIA CHE ALL’ESTERO

12. SOSPENSIONE PER MALATTIA DELLA TRASFERTA

La malattia di durata pari o superiore a 5 giorni consecutivi di calendario che intervenga nel corso dellatrasferta sospende la stessa, salvo che sia accertata l’oggettivata impossibilità di rientro nella sede diprovenienza.

Il dipendente deve comunicare tempestivamente a mezzo telegramma l’intervenuta malattia etrasmettere la relativa certificazione medica nella quale sua espressamente indicata l’oggettivaimpossibilità di rientro in sede. In tale caso la trasferta è protratta, oltre il termine inizialmenteprevisto, per il tempo corrispondente alla durata della malattia, quale risulta dalla certificazione medicanonché per il tempo necessario per il viaggio di rientro.

Nell’ipotesi di sospensione della missione, il trattamento di trasferta viene a cessare a partire dalmomento della sospensione stessa. Il dipendente conserva comunque il diritto al trattamento stesso peril giorno e le ore necessarie per il rientro in sede.

Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Ente di procedere agli accertamenti sanitari secondo le modalitàpreviste nei C.C.N.L. attualmente in vigore.

13. RIMBORSO SPESE VARIE

Sono rimborsate tutte le spese sostenute dal dipendente per l’espletamento delle attività di serviziodurante la missione (es. spese telefoniche, spese postali, spese telegrafiche etc.). Nel modulo diconsuntivo Mod. M2 nella voce “note”, devono essere indicate le motivazioni di servizio che ne hannodeterminato l’esigenza e deve riportare la relativa autorizzazione del “Delegato”.

14. VARIAZIONI RISPETTO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE TRASFERTE

Qualsiasi mutamento in sede di consuntivo della missione, rispetto a quanto indicato nella richiesta diautorizzazione, deve essere giustificato per iscritto dal dipendente e vistato dal “Delegato” che haautorizzato la missione stessa.

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15. FERIE GODUTE IN TRASFERTA SUPERIORE A 30 GIORNI

Nel caso di godimento delle ferie annuali nel corso di svolgimento di una missione di lunga durata, iltrattamento di missione è interrotto per il tempo intercorrente tra il giorno di allontanamento dalservizio e quello di rientro, a condizione che detto periodo sia pari o superiore a 7 giorni di calendario.

16. TRASFERTA DI BREVE DURATA IN ALTRA LOCALITA’ NELL’AMBITO DI TRASFERTE SUPERIORI A 30 GIORNI

Qualora il dipendente in trasferta di durata superiore a 30 giorni debba recarsi in missione in altralocalità ha diritto, per la durata di detta missione, al mantenimento di _ dell’indennità forfetaria ingodimento ed al trattamento “completo” previsto per la trasferta di breve durata sia in Italia cheall’estero.

Nel caso la missione di breve durata interessi la località ove è situata la propria sede di lavoro, ildipendente manterrà comunque il _ di indennità forfetaria prevista per la missione di lunga durata egodrà del rimborso delle spese di viaggio, limitatamente al periodo di tempo necessario agli spostamentidi andata e ritorno.

17. INTERRUZIONE ANTICIPATA DELLE TRASFERTE SUPERIORI A 30 GIORNI

Nel caso di anticipato rientro da una trasferta, inizialmente prevista di durata superiore a 30 giorni,prima del superamento di tale limite, spetta al dipendente il trattamento previsto per la missioneinizialmente autorizzata, limitatamente al periodo effettivo di missione.

In tale ipotesi dovrà essere allegata al consuntivo di missione una dettagliata relazione del “Delegato”sui motivi che hanno determinato l’anticipato rientro. Copia di tale relazione dovrà essere trasmessaalla Funzione Centrale RU.

18. UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO AZIENDALE

E’ attualmente in vigore una convenzione con la Diners Club sulla base della quale è prevista, per il solopersonale dirigente, l’utilizzo di una carta di credito “aziendale” da valersi esclusivamente per spesestrettamente inerenti la trasferta (albergo, ristorante, noleggio auto, biglietti aerei, ecc.), secondo lanormativa vigente e nei limiti da essa indicati.

Il dirigente interessato non potrà, in nessun caso, fruire di anticipi per le spese che possono esserecoperte con l’utilizzo della carta di credito aziendale.

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19. TRASFERTE PER LE QUALI SIANO PREVISTE RIMBORSI DA PARTE DI ORGANISMI ESTERNI

19.1 Trasferte di dipendenti che ricoprono incarichi di Consigliere di Amministrazione pressoOrganismi esterni o Società

Le spese di missione dei dipendenti che ricoprono incarichi di membro di Consigli diAmministrazione o Collegi Sindacali effettuate per partecipare alle riunioni degli organismidecisionali ovvero nell’interesse dell’organismo stesso sono a carico delle Società.

E’ consentito in via eccezionale l’anticipazione delle spese di missione da parte dell’Ente; in talcaso nel modulo di autorizzazione deve essere indicato esplicitamente che gli oneri delle missionisono a carico della Società richiedente.

19.2 Trasferte su invito o per conto di altri Enti o Società

Per i dipendenti che sono autorizzati a compiere missioni in Italia ed all’estero su invito e perconto di altri Enti, Società e Organismi, che provvedono, in linea di massima, a rimborsare o aliquidare agli interessati le missioni effettuate, valgono le seguenti distinzioni :

• nel caso in cui detti Enti, Società e Organismi facciano conoscere preventivamente cheprocederanno al rimborso parziale o totale delle missioni, deve essere indicato chiaramente talecondizione nella richiesta di autorizzazione di missione Mod. M3 ;

• nel caso che la condizione di cui al punto precedente non sia conosciuta preventivamente, gliinteressati che ricevano il rimborso delle spese di viaggio o la liquidazione totale o parziale dellamissione debbono darne, sotto la loro personale responsabilità, comunicazione in sede diconsuntivo, precisando se intendono optare o no per il trattamento ENEA. Nel caso in cuioptino per quest’ultimo i dipendenti dovranno provvedere al rimborso all’Ente di tutte lesomme percepite quali risultano da apposita documentazione.

19.3 Trasferte presso l’Unione Europea

In occasione di riunioni di Comitati o Gruppi per i quali siano previste le spese di viaggio o didiaria a carico dell’Unione Europea, il rimborso sarà effettuato direttamente all'Ente diappartenenza.

Pertanto, i dipendenti che debbano effettuare questo tipo di missione presso la Commissionedovranno esibire (per il rimborso del viaggio) il biglietto aereo o di treno ai rappresentanti degliUffici Amministrativi della UE, indicando ad essi il numero di conto corrente dell’Ente sul qualedovrà essere versato il relativo importo.

Parimenti, dovranno richiedere di versare sullo stesso conto corrente, per i casi previsti, eventualirimborsi per diarie.

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Il conto corrente dell’ENEA che dovrà essere indicato è il seguente :

• n. 218185 presso Banca Nazionale del Lavoro - Servizi di Tesoreria, Via S. Nicola da Tolentino,Roma.

Al rientro dalla missione, dovrà essere indicato nel consuntivo di missione di aver adempiuto lesuddette formalità amministrative presso la UE.

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Parte Sesta

PROCEDURA PER L’AUTORIZZAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE MISSIONIE

ALLEGATI ALLA NORMATIVA SULLA TRASFERTA

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Allegato1

AUTORIZZAZIONE DI MISSIONE

ATTORE AZIONE

Dipendente./Segr. didi riferimentodel Dipendente

Ufficio Missioni

Delegato

Ufficio Missioni(che opera come ragioneria)

Dipendente

Cassa del Centro

___________________

(1) Ulteriori anticipi non potranno essere concessi se il dipendente ha missioni nonconsuntivate.

Nel caso in cui si utilizzi carta aziendale si veda punto 11 della normativa.

• Propone richiesta autorizzazione missione (modello M3).• Richiede autorizzazione elettronica al Responsabile gerarchico del Dipendente.• Invia elettronicamente la richiesta di autorizzazione all’Ufficio Missioni.

• Verifica richiesta missione (modello M3), elabora l’autorizzazione di missione(modello M1) verificando l’esattezza dell’imputazione contabile.

• Indica eventuale anticipo missione (sulla base della normativa vigente).(1)

• Prenota l’impegno per la missione.• Invia elettronicamente il modello M1 al Delegato.

• Autorizza elettronicamente l’impegno di spesa (firma digitale su M1)

• Riscontra firme digitali (in osservanza con sistema deleghe).• Invia impegno definitivo in contabilità ufficiale.• Invia la richiesta titoli di viaggio (M5) all’Agenzia di viaggio.• Stampa l’autorizzazione di missione ( modello M1)

• Si reca presso l’Ufficio Missioni per ritirare l’M1.• Ritira l’anticipo presso la cassa del Centro presentando l’M1.• Ritira i biglietti di viaggio presso l’Agenzia di viaggio

In caso di erogazione di anticipo di missione:• Eroga anticipo missione.• Emette ricevuta GECA acquisendo la firma del dipendente per quietanza e ne invia

l’originale all’ufficio missioni.

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CONSUNTIVAZIONE DI MISSIONE – CASO 1(consuntivo <= a impegnato (Mod M1))

ATTORE AZIONE

Dipendente/Segr. diriferimentodel Dipendente

INFO/RU-AMM

• Il dipendente presenta tutti i giustificativi alla propria segreteria di riferimentoche compila il consuntivo di missione (modulo M2), la fa firmare al dipendente.

• La segreteria Invia il modulo M2 all’Ufficio Missioni (insieme ai giustificativi)che lo completa con le informazioni mancanti e non in possesso della segreteria e,nelle sue funzioni di Ragioneria, provvede all’inserimento della liquidazione.

• A consuntivo completato il sistema elettronico avverte la Segreteria cheprovvede a stampare copia del consuntivo per il Dipendente.

Sistema Stipendi• Provvede a tassazione• Eroga consuntivo• Recupera missioni negative

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CONSUNTIVAZIONE DI MISSIONE – CASO 2(consuntivo > impegnato (mod.M1) e lunga durata)

ATTORE AZIONE

Dipendente/Segr. diriferimentodel Dipendente

Ufficio Missioni

Delegato /Segr.Di riferim.

Ufficio Missioni(che operacome ragioneria)

INFO/RU-AMM

• Il dipendente presenta tutti i giustificativi alla propria segreteria di riferimentoche compila il consuntivo di missione (modulo M2), la fa firmare al dipendente.

• La segreteria Invia il modulo M2 all’ufficio missioni (e i giustificativi).

• Completa il Mod M2 con le informazioni mancanti e non in possesso della Segreteria• Effettua i controlli di sua pertinenza.• Invia il consuntivo finale (Mod. M2) elettronicamente al Delegato per firma.

• Autorizza elettronicamente la liquidazione della missione e la rinviaelettronicamente all’Ufficio Missioni insieme alla stampa dell’M2 firmato dalDelegato.

• Invia copia del consuntivo al Dipendente.

• Effettua la contabilizzazione e archivia la pratica.

Sistema Stipendi• Provvede a tassazione• Eroga consuntivo• Recupera missioni negative

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Allegato 2

TABELLA DISTANZE CONVENZIONALI TRA CENTRI E AEROPORTO

CENTRO AEROPORTO DISTANZA in KM

ROMA SEDE FIUMICINO 40

FRASCATI FIUMICINO 55

CASACCIA FIUMICINO 40

BOLOGNA PANIGALE 12

FAENZA PANIGALE 62

ISPRA LINATE 100

ISPRA MALPENSA 30

SALUGGIA CASELLE 40

SALUGGIA MALPENSA 100

TRISAIA PALESE 160

PORTICI CAPODICHINO 20

S. TERESA C. COLOMBO 110

S. TERESA GALILEI 80

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Allegato 3

TABELLA DELLE DISTANZE TRA I MAGGIORI CENTRI ENEA IN ITALIA

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Allegato 4

TABELLA RIMBORSO SPESE NON DOCUMENTABILI

Trasferta in Italia Trasferta Esterotra 8 - 16 h Superiore alle 16 h

Livelli Maggiorazione

Maggiorazione 0,75% Maggiorazione 1,25%

0,25% Giornaliera Oraria Giornaliera Oraria

D 13.300 39.900 1.663 66.500 2.7729,2 12.070 36.210 1.509 60.350 2.5159,1 10.195 30.585 1.275 50.975 2.1259 8.595 25.785 1.075 42.975 1.791

8,1 7.652 22.956 957 38.261 1.5958 7.652 22.956 957 38.261 1.5957 7.032 21.096 879 35.160 1.4656 6.388 19.164 799 31.941 1.3315 6.013 18.039 752 30.065 1.2534 5.678 17.034 710 28.390 1.1833 5.347 16.040 669 26.734 1.1142 5.040 15.119 630 25.199 1.0501 4.724 14.171 591 23.619 984

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Allegato 5

VALORI DEI RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA

Trasferta in Italia inferiore a 30 giorni

• Rimborso spese vitto - massimale giornaliero rimborsabile a piè di lista : £. 120.000 noncumulabili, con un importo non superiore a £. 80.000 per ogni singolo pasto.

• Rimborso forfetario per vitto per trasferta comportanti consumazioni “al sacco” : £. 64.000ripartito nei termini appresso specificati :

• prima colazione £. 5.000• pranzo £. 29.500• cena £. 29.500

• Rimborso forfetario per spese vitto per campagne oceanografiche : £. 64.000 quando non siaprevisto il rientro quotidiano in porto.

Trasferta in Italia superiore a 30 giorni

• Rimborso giornaliero forfetario spese vitto e alloggio: £. 127.000 per ogni 24 oredi trasferta.

Trasferta all’estero inferiore a 30 giorni

• Vedi Tabella

Trasferta all’estero superiore a 30 giorni

• Rimborso giornaliero forfetario, per ogni 24 ore di trasferta nei limiti, perciascuna nazione e località, dei valori riportati nella Tabella B. allegata al decretodel Ministero del Tesoro del 24/5/90 e dei successivi adeguamenti. Il personaleinquadrato nell’“Area Tecnico-Amministrativa” è equiparato al personale delgruppo 5 della Tab. A. allegata al decreto sopracitato, mentre per l’“AreaDirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali”, il personale Dirigente edel livello differenziato 9.2 è equiparato al personale del gruppo 3 della suddettaTabella, il restante personale è equiparato al personale del gruppo 4 dellamedesima Tabella.

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Allegato 6

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’PER L’USO DEL MEZZO PROPRIO

___ sottoscritt_ _____________________________________________________________________

chiede di essere autorizzato a recarsi in missione nella località di _______________________________

utilizzando un’autovettura privata. .

Dichiara sotto la propria personale responsabilità di essere in regola con le vigenti norme di legge in

materia di assicurazione obbligatoria per la Responsabilità civile e sulla circolazione dei veicoli (Revisione).

A tale fine comunica che utilizzerà l’autovettura tipo __________________________________________

di proprietà di ___________________________________________ targata _______________________

ed assicurata con polizza tipo ______________________________ n. ____________________________

ivi compresi i trasportati, con la Compagnia _________________________________________________

Patente n. ______________ rilasciata ___________________________ scadenza

__________________

I dipendenti trasportati sono:

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

Con la presente il sottoscritto dichiara di sollevare l’ENEA da ogni e qualsiasi responsabilità derivante

dall’uso del mezzo di cui sopra.

Data, ___________________

Il richiedente

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Allegato 7

Per motivi tecnici l'allegato 7 - Decreto del Ministro del Tesoro del 27 agosto 1998 e successivo Decretodel 2 aprile 1999, è disponibile soltanto nella versione cartacea della circolare stessa.