12
d studio magazine 3 A B I M E S T R A L E A Z I E N DA L E - N R . 0 2 - G I U G N O / L U G L I O 2 0 1 2 © 2012 Risarcimento Assicurato Srl 2nd GIU-LUG TRASPARENZA AL VOSTRO SERVIZIO! AMMINISTRATORE UNICO ERMES TROVÒ [email protected] AMMINISTRAZIONE GENERALE CRISTINA GIACOMETTI [email protected] RICCARDO VIZZI [email protected] SARA PISTOLATO [email protected] MASSIMILIANO GOLIN [email protected] GIULIA VIGNATO [email protected] CONSULENTI COMMERCIALI DOLO NADIA TOFFANO [email protected] Tel. 041 8622601 Fax 041 8620295 MESTRE SARA PISTOLATO [email protected] Tel. 041 8622516 Fax 041 8623119 SAN DONÀ DI PIAVE IVIE ZANCHETTA [email protected] Tel. 0421 41201 Fax 0421 224967 GESTIONE SEGRETERIE LUCIANA STRAMAZZO [email protected] RICCARDO VIZZI [email protected] VAL PIAVE DIRECT LINE GRUPPO GENERALI FATA AUGUSTA NON ASSICURATI CINZIA CAVALLINI [email protected] ROMINA GROPPO commerciale@studio-3a.net AREA 3A POINT DIREZIONE COMMERCIALE DANIELA VIVIAN [email protected] DIR. TECNICA ROBERTA ZECCHIN [email protected] MICAELA VIAN [email protected] AVIVA ARCA ASS. MILANESE CARIGE GENERTEL GRUPPO UNIPOL ERGO GRUPPO CATTOLICA SARA GENNIALLOYD NATIONAL SUISSE RSA VITTORIA FONDO VITTIME UCI LIQUIDATORI ROBERTA ZECCHIN [email protected] GRUPPO FONDIARIA SAI GRUPPO ALLIANZ RAS HDI ITAS UNIQA GROUPAMA ZURICH AXA LINEA MEDIAZIONE Malasanità, Diritti Reali, etc... LINEA MEDIAZIONE NADIA TOFFANO www.lineamediazione.it [email protected] Tel. 041 8623034 Fax 041 8622132 3A SERVICE IVIE ZANCHETTA www.3aservice.it [email protected] Tel. 041 8627625 Fax 041 8623415 DIR. LINEA MEDIAZIONE ROBERTA ZECCHIN [email protected] DIR. RECUPERO CREDITI DANIELA VIVIAN [email protected] www.studio-3a.net

Magazine n.2 Giugno - Luglio 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

STUDIO 3A RISARCIMENTO ASSICURATO S.R.L. Centro Direzionale Torre Eva n° 7 Via Bruno Maderna - Mestre (Venezia) Ottavo piano NUMERO VERDE 800 090210 T (+39) 0418622601 F (+39) 0418620295 @ [email protected] ORARIO CONTINUATO DA LUNEDÌ A VENERDÌ: 09:00 – 20:00 www.studio3a.net

Citation preview

Page 1: Magazine n.2 Giugno - Luglio 2012

dstudio magazine3AB I M E S T R A L E A Z I E N D A L E - N R . 0 2 - G I U G N O / L U G L I O 2 0 1 2

© 2012 Risarcimento Assicurato Srl

2ndGIU-LUG

TRASPARENZA AL VOSTRO SERVIZIO!AMMINISTRATORE UNICO

ERMES TROVÒ[email protected]

AMMINISTRAZIONE GENERALECRISTINA GIACOMETTI

[email protected]

RICCARDO [email protected]

SARA [email protected]

MASSIMILIANO GOLIN [email protected]

GIULIA [email protected]

CONSULENTICOMMERCIALI

DOLO

NADIA [email protected]. 041 8622601Fax 041 8620295

MESTRE

SARA [email protected]. 041 8622516Fax 041 8623119

SAN DONÀ DI PIAVE IVIE ZANCHETTA

[email protected]. 0421 41201Fax 0421 224967

GESTIONESEGRETERIE

LUCIANA STRAMAZZO [email protected]

RICCARDO [email protected]

VAL PIAVEDIRECT LINE

GRUPPO GENERALIFATA

AUGUSTANON ASSICURATI

CINZIA [email protected]

ROMINA [email protected]

AREA 3A POINT

DIREZIONE COMMERCIALEDANIELA VIVIAN

[email protected]

DIR. TECNICAROBERTA [email protected]

MICAELA [email protected]

AVIVAARCA

ASS. MILANESECARIGE

GENERTELGRUPPO UNIPOL

ERGOGRUPPO CATTOLICA

SARAGENNIALLOYD

NATIONAL SUISSERSA

VITTORIAFONDO VITTIME

UCI

LIQUIDATORI

ROBERTA [email protected]

GRUPPO FONDIARIA SAIGRUPPO ALLIANZ RAS

HDIITAS

UNIQAGROUPAMA

ZURICHAXA

LINEA MEDIAZIONEMalasanità,

Diritti Reali, etc...

LINEA MEDIAZIONE NADIA TOFFANO

[email protected]

Tel. 041 8623034Fax 041 8622132

3A SERVICEIVIE ZANCHETTA

[email protected]

Tel. 041 8627625Fax 041 8623415

DIR. LINEA MEDIAZIONEROBERTA [email protected]

DIR. RECUPERO CREDITIDANIELA VIVIAN

[email protected]

w w w . s t u d i o - 3 a . n e t

Page 2: Magazine n.2 Giugno - Luglio 2012

w w w . s t u d i o - 3 a . n e t

La mia esperienza con lo Studio 3A na-sce nel 2008 quando, dopo aver con-seguito la laurea in Giurisprudenza a Padova proprio in quell’anno, ho avuto la grande possibilità di conoscere il mondo così ricco e stimolante dell’in-fortunistica stradale.

Ignara di tutto quello che riguardava le pratiche auto, polizze infortuni… ho iniziato questa esperienza profes-sionale avendo vicino due grandissimi “maestri”, il titolare Ermes e la collega Luciana, i quali con grande professio-nalità e pazienza mi hanno “introdot-to” nel mondo dell’infortunistica.Grazie a loro sono entrata nello Studio 3A completamente da svezzare! Dopo molto lavoro ho cominciato a trattare i danni, a comprendere dinamiche e a barcamenarmi fra tutti i contratti as-sicurativi.

Nel nostro lavoro è fondamentale ave-re come obiettivo primario la tutela dei clienti che, ignari di tutto quello che comprende la tutela assicurativa, non sanno come poter gestire le proprie situazioni e le conseguenze di subire un sinistro stradale.

E’ un mondo difficile e complicato, e l’esperienza professionale acquisita in questi anni è ora un aiuto per tut-ti loro, che entrano nei nostri uffici in cerca di un conforto anche personale oltre che lavorativo.

Il mio ruolo negli anni è pian piano cresciuto e grazie alla struttura dei nostri uffici, agli strumenti che ci vengono offerti in aiuto, e alla colla-borazione fra tutti i componenti dello Studio 3A, è ora un punto fermo della nostra struttura.

Grazie alla grande professionalità dei miei colleghi Luciana, Micaela e Riccardo, i quali hanno acquisito l’esperienza in questi tempi fondamentale, il nostro Ufficio Liquidativo svolge con costan-za e preparazione il difficile lavoro di trattazione, gestione e liquidazione di tutti i tipi di sinistri, stradali e non.

Luciana è da tantissimi anni che svol-ge il proprio lavoro con una prepara-zione ed esperienza senza eguali; Mi-caela, con noi da oltre quattro anni, è un punto fondamentale e insostituibile della nostra struttura per caparbietà e perseveranza; Riccardo, forte della sua preparazione universitaria, è un capo saldo nello studio di dinamiche e di giu-risprudenza del settore.

Lo scopo del nostro lavoro è soprat-tutto quello di aiutare! Aiutare i clienti nelle incombenze burocratiche che le compagnie di assicurazione oggi costantemente chiedono ai loro assi-curati (e che a volte ai poveri clienti profani sembrano incomprensibili), aiutare queste persone a veder tu-

telati i loro diritti, aiutare queste persone nel far sì che vengano giusta-mente risarciti per i danni patiti, aiu-tare queste persone nel superare lo scoglio che le compagnie assicurative cominciano a imporre nella gestione dei danni.

L’aiuto che noi offriamo è quello che abbiamo acquisito con l’esperienza, con i costanti corsi di aggiornamen-to professionale che il nostro titolare ci permette di seguire, con lo studio continuo di tutta la splendida materia dell’infortunistica, con una costante curiosità, interesse, amore per il no-

stro lavoro.

Spero che tutto quello che possiamo offrire alle persone vittime di incidenti stradali serva per aiutare e per far sì che la correttezza, la trasparenza e la giustizia delle compagnie di assicura-zione non venga mai disattesa!

Dott.ssa Roberta ZecchinDirezione Tecnica

Uno di noi... i liquidatori!Chi comprende, tutela, tratta e gestisce i risarcimenti dei nostri clienti.

Dott.ss

a Rober

ta Zecch

in

Micaela

Vian

Riccard

o Vizzi

tre

2

Page 3: Magazine n.2 Giugno - Luglio 2012

3w w w . s t u d i o - 3 a . n e t

NEWS Studio 3A on Press!

fonte: IL GAZZETTINOdi Venezia - Giovedì 16/02/2012 - Pag. XXI

dTutti i giorni lottiamo per difendere i diritti delle famiglie che sono coinvolte in gravi incidenti

È invero difficile procedere ad una esegesi tecnica ed esaustiva sotto il profilo medico-legale dei commi 3-ter e 3-quater dell’art. 32 della legge numero 27 del 24 marzo 2012.Questo in ragione della palese ambiguità e contraddittorietà non solo testuale, ma anche dell’oggetto dei due commi.Se l’intento del legislatore era quello encomiabile di arginare l’entità risarcitoria delle cosiddette micro permanenti, con particolare riferimento a quelle caratterizzate da sola ambigua soggettività e pertanto di difficile valutazione tecnica, lo strumento adottato appare ambiguo e contraddittorio, al punto di produrre l’effetto opposto a quello sperato, ovvero una maggior complessità e difficoltà sia interpretativa che soprattutto applicativa.Che le cose stiano in questi termini è ampiamente dimostrato dalle innumerevoli e difformi interpretazioni fornite non solo dalle compagnie d’assicurazione, ma anche dalle società scientifiche, giuridiche e medico- legali, nonché dalle stesse istituzioni come l’ANIA e l’ISVAP.A tutt’oggi non esiste una interpretazione

condivisa e soddisfacente come comprovato dalle diatribe anche polemicamente accese fra le diverse anime del mondo giuridico e medico-legale, con società scientifiche e autorevoli referenti in palese contrapposizione fra loro.È indubbio che il primo problema nella interpretazione del comma 3-ter è quello del significato letterale dei termini utilizzati.Voglio pertanto tecnicamente distinguere che cosa si intende in ambito medico legale per lesione e che cosa si intende per menomazione.La lesione è quell’alterazione dell’integrità psicofisica del soggetto direttamente conseguente dall’evento traumatico, suscettibile di diagnosi clinica obiettiva e/o strumentale.Così, per intendersi, una lussazione, una distorsione, una contusione, una frattura, sono delle lesioni e come tali descritte nella diagnosi del primo intervento medico, ad esempio nel referto del pronto soccorso o di ricovero.La menomazione è la conseguenza ultima della lesione, ovvero l’alterazione conclusiva ed irreversibile dell’integrità psicofisica raggiunta al termine di una malattia postraumatica.

La corretta successione temporale degli eventi è pertanto la seguente: lesione, malattia metatraumatica (ovvero danno biologico temporaneo), menomazione (ovvero danno biologico permanente).La menomazione dell’integrità psicofisica del soggetto viene tradotta in una percentuale di danno e il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’industria, con quello del Lavoro, con quello delle Attività produttive, il 3 luglio del 2003 ha promulgato un decreto legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del l’n settembre 2003 che contiene la tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.Il medico-legale, pertanto, a partire dalla data del settembre del 2003 fa uso di queste tabelle per percentualizzare la menomazione permanente.In realtà l’attività del medico legale è più complessa, partendo dalla asseverazione catamnestica della diagnosi lesionale sulla base della documentazione disponibile, dell’anamnesi raccolta dal paziente e degli altri elementi descrittivi disponibili come ad esempio la dinamica dell’incidente.

continua >>>

MEDICO LEGALE Dott. Gianni BarbutiTENTATIVO DI ESEGESI TECNICA MEDICO-LEGALE DEGLI ARTICOLI 3-TER E 3-QUATER ART. 32 LEGGE 24 MARZO 2012 ED ASPETTI DIRESPONSABILITA’ DEL MEDICO LEGALE

3

Page 4: Magazine n.2 Giugno - Luglio 2012

w w w . s t u d i o - 3 a . n e t

Il medico-legale procederà poi alla asseverazione o meno del nesso di causalità materiale tra la dinamica dell’incidente e la diagnosi lesionale, momento fondante e fondamentale di una corretta attività medico legale.Stabilita così la natura ed entità delle lesioni riportate, secondo usuale schema come anche proposto dal quesito medico-legale proposto in un ambito di consulenza tecnica d’ufficio, nonché la loro riconducibilità causale all’evento denunziato, il medico-legale procede poi a quantificare la durata del danno biologico temporaneo in forma assoluta o in forma parziale ed infine qualora sussistano gli elementi diagnostici direttamente ricavati dall’esame diretto del danneggiato, l’entità dell’eventuale danno permanente all’integrità psicofisica, percentualizza con il previsto ricorso per legge alle voci e ai parametri nonché ai criteri introduttivi come descrittinel predetto decreto del Ministero della salute del 3 luglio 2000.Tutta questa procedura risulta sostanzialmente confermata nel nuovo codice delle assicurazioni agli articoli 137,138 139.Il comma 3-ter dell’art.32 della legge 27/2012 modifica parzialmente il dettato dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni affermando: in ogni caso,le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.Gli oggetti del dettato normativo sono pertanto tre: la lesione, il procedimento diagnostico ed infine la risarcibilità.Per quanto attiene il primo degli oggetti ovvero la lesione, appare evidente che il legislatore non ha voluto o potuto intervenire nel consueto ambito ovvero quello della determinazione percentualistica del danno permanente, ovvero rielaborando le voci del decreto del luglio del 2003 ed ha preferito la scorciatoia di normare la lesione, che rappresenta sicuramente un quid novis nel panorama sia medico legale che legislativo.Se l’interpretazione deve essere letterale, il legislatore fa riferimento alla lesione iniziale, intesa quest’ultima come l’alterazione dell’integrità psicofisica immediatamente conseguente all’evento traumatico, ovvero per semplicità la lesione diagnosticata al pronto soccorso.Tale esegesi è anche quella di alcune compagnie d’assicurazione e quella dell’l’ISVAP: la lesione, ovvero l’alterazione dell’integrità psico-fisica iniziale, non suscettibile di asseverazione clinico-strumentale oggettiva, produce un danno non risarcibile.Il secondo oggetto che viene normato è il percorso diagnostico e questa è sicuramente un aspetto controverso e unico nel panorama legislativo.Il legislatore, forse non rendendosene

completamente conto, regola per legge un percorso diagnostico medico prima che medico legale, espellendo dall’oggetto di tale percorso la componente soggettiva del danno e limitando per legge l’operatività diagnostica del medico al solo aspetto strumentale-oggettivo.L’operazione è evidentemente rischiosa e viola gli articoli 4 e 62 del codice deontologico.Il terzo oggetto della norma è la risarcibilità del danno. Fin qui la norma letteralmente interpretata riguarda il medico nella sola componente diagnostica, riservando ad altri soggetti la risarcibilità del danno, che è cosa diversa dalla valutazione.Il medico legale come abbiamo ben spiegato prima fa la diagnosi della natura ed entità delle lesioni traumatiche e una volta asseverato il nesso di causalità, procede alla valutazione del danno permanente con l’applicazione delle tabelle di legge del luglio 2003.Non entra nel merito della risarcibilità del danno che prevede l’asseverazione di altri profili, come ad esempio quelli della responsabilità, che non attengono l’attività medico legale nell’ambito RCA.Purtroppo la maggioranza delle compagnie d’assicurazione la società scientifica medico giuridica Melchiorre Gioia hanno interpretato la norma in modo più estensivo, affermando che il legislatore voleva normare non solo la lesione, o meglio il percorso diagnostico della lesione traumatica, ma anche la valutazione finale del danno permanente e di conseguenza, il mancatoriscontro clinico-strumentale conduce inevitabilmente alla esclusione non tanto della risarcibilità del danno, ma della sua valenza percentualistica.Si tratta tuttavia di una scorciatoia in collisione piena con il dettato normativo del decreto ministeriale del 3 luglio 2003 dove gli esiti menomativi ancorché soggettivi, caratterizzati cioè da sintomatologia dolorosa e con modesta obiettività, non strumentalmente assevera bile, costituiscono comunque un danno permanente all’integrità psicofisica del Periziato valutabile percentualisticamenteAnzi, la predetta tabella ministeriale raramente fa riferimento alla necessità di accertamenti strumentali.Si intuisce che l’intento del legislatore era con la novella 27/2012 di espellere dalla risarcibilità le conseguenze traumatiche di carattere soggettivo, ma il termine utilizzato accertamento clinico strumentale obiettivo non trova alcun riscontro tecnico né nella clinica medica né nella dottrina medico-legale.Secondo la metodologia di una particolare branca della medicina, ovvero la semeiologia, la diagnosi di una patologia può essere di volta in volta clinica ed obiettiva, ovvero conseguente dalla obiettività che si raccoglie attraverso l’anamnesi, nonché

attraverso le usuali manovre di accertamento medico diretto: osservazione, palpazione, percussione, auscultazione.Questo è per la clinica medica in primis e per la medicina del legale in secundis, un accertamento clinico obiettivo.L’accertamento diagnostico potrà essere anche strumentale, quale possibile asseverazione strumentale del dato clinico obiettivo.Così ad esempio tramite l’esame clinico obiettivo il medico può sospettare una frattura la cui reale esistenza sarà confermata tramite l’accertamento strumentale radiografico.Purtroppo l’interpretazione esegetica della maggioranza delle compagnie assicuratrici nazionali, è stata quella di concentrarsi sul solo aggettivo strumentale trascurando gli altri.Il dettato del comma 3-ter non sottrae pertanto al medico-legale il compito di valutare correttamente il periziando con l’applicazione della usuale metodologia medico-legale che abbiamo descritto prima. Quale ulteriore risposta a richiesta da parte della compagnia di assicurazione e con riferimento alla nuova normativa di legge, il fiduciario dovrà indicare chiaramente se la diagnosi lesionale è stata raggiunta mediante l’applicazione del criterio clinico strumentale obiettivo oppure se semplicemente clinico obiettivo.A quel punto sarà la Compagnia a decidere se ritenere il danno risarcibile o meno. Affidare al medico-legale un compito che non gli è proprio condurrà sicuramente ad effetti devastanti per l’attività medico-legale stessa esponendo il medico legale fiduciario di compagnia sicuri rischi di violazione di una legge dello stato (D.M. 3 luglio 2003) e del codice deontologico.

Dott. Gianni Barbuti

4

Page 5: Magazine n.2 Giugno - Luglio 2012

5

®

I L N O S T R O I M P E G N O A LSERVIZIO DEI DANNEGGIATIÈ A N C O R A P I Ù F O R T EC O N U N N U M E R O V E R D E

800 09 02 10CONSULENZA GRATUITA

> incidenti stradali> infortuni sul lavoro> rivalsa datore di lavoro> malasanità

Follow us on

I L F R A N C H I S I N G S T U D I O 3 AUN OPPORTUNITÀ IMPRENDITORIALE!Un modo per essere artefici del proprio tempo, della propria attività, in una parola della propria vita. Qualsiasi attività imprenditoriale si poggia su un valore fondamentale ed imprescindibile: il saper fare.

Abbiamo esperienza e professionalità, metodo e risorse.

Il Franchising STUDIO 3A è perfetto per:NEO IMPRENDITORI particolarmente se avete frequentato corsi di avviamento ecc.IMPRENDITORI GiÀ AVVIATI se volete approcciare un business redditizio, diversificando da quello del quale vi occupate quotidianamente.LE DONNE IMPRENDITRICI per la particolare sensibilità che dimostrano nella pratica quotidiana sono i soggetti ideali per gestire un REFERENCES POINT STUDIO 3A.

D I V E N T A U N C O N S U L E N T E D II N F O R T U N I S T I C A S T R A D A L EStai cercando lavoro? Hai bisogno di una seconda entrata per incrementare il tuo reddito? Sei stanco di quello che fai?Vogliamo ampliare il nostro “pool” di consulenti qualificati, indipendenti, ma supportati dalla nostra immagine, aggregati da interessi comuni e dall’obiettivo di far capire l’importanza della tutela dei diritti di chi ha subito un danno.

Cerchiamo persone di ambo i sessi che abbiano le seguenti caratteristiche:- spirito d’iniziativa e spiccata predisposizione alle relazioni personali;- attitudine al “problem solving”;- autonomia economica, per la fase d’avvio;- perseveranza, unita alla capacità di organizzare e gestire il proprio tempo;

Offriamo formazione specifica, assistenza continuativa e opportunità di crescita professionale a chi si sente vocato a svolgere un’attività professionale indipendente.

I N V I A I L T U O C U R R I C U L U M V I TA E A co m m e rc i a l e @ s tu d i o - 3 a . n e t

Per maggioriinformazioni chiama il 800 13 40 20

LAVORA CON NOI, CERCHIAMO TE!

w w w . s t u d i o - 3 a . n e t5

Page 6: Magazine n.2 Giugno - Luglio 2012

RECUPERO CREDITI®

Via Zinelli, 68 · 30031 Dolo (VE)Tel. 041 8627625 · Fax 041 8623415 · C.F. e P.I. 03850440276

[email protected] · www.3aservice.it · [email protected]. Camera di Comm. CCIAA-REA VE 343806 · Aut. Questura Venezia Prot. Nr.13.B/2012/Amm.

NON È MAI TROPPO PRESTO PER COMINCIARE AD AGIRE!

COSA FACCIAMO SOLUZIONI SU MISURA PER:

• Recupero di tutti i crediti in Italia e all’estero• Accertamento autoveicoli per targa e per nominativo• Visure camerali, di bilancio, accertamenti immobiliari, ecc...• Incrementareilflussodicassa• Prevenire gli insoluti• Abbreviareitempidiesposizionefinanziaria• Ottimizzare i costi di gestione• Aumentareimarginidiprofitto• Ricerche commerciali• Azioni legali mirate

I SERVIZI

> RECUPERO CREDITI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI> VERIFICA CREDITI PER AZIENDE> CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE> SERVIZI DI UTILITA’

In pochi minutiè possibile eseguire l’attivazione di una o

più pratiche diRECUPERO

CREDITO

SCARICA IL MODULO DAL NOSTRO SITO

3aservice.it

apertura pratica senzaNESSUN COSTO

onorari calcolati sulle somme recuperate

in caso di esito negativo della pratica

NESSUN COMPENSO

Page 7: Magazine n.2 Giugno - Luglio 2012

7w w w . s t u d i o - 3 a . n e t

Da sempre, sin dai tempi dell’università mi sono trovato a dibattere, per-fino in sede di discussione di laurea, circa la risarcibilità, o meno, del danno biologico.

Allora, si parla del millennio scorso, era, però in discussione l’esistenza stessa (e la conseguente indennizzabilità) del danno in questione. Oggi, invece, dopo mille battaglie dottrinali e giurisprudenziali, dopo notevoli e pregevoli senten-ze a tutti i livelli previsti dal nostro ordinamento giuridico e giurisdizionale, assodato che il danno biologico (o alla salute) esiste, si cerca, in un sol colpo di limitarne drasticamente il suo risarcimento. La modifica in questione è quella apportata al secondo comma dell’art. 139 Cod. ass.ni con il decreto “salva Ita-lia”, attraverso il comma 3 ter dell’art. 32, laddove viene previsto che, in caso di sinistro stradale, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accer-tamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Moltissime domande affollano la mente, pen-sando a quanti problemi di natura interpretativa verranno sollevati al momen-to, pratico, di risarcire i danni alla persona derivanti da sinistro stradale, ed alle nuove “battaglie” da ingaggiare con uffici liquidativi e liquidatori assicurativi (danno biologico permanente no, e quello temporaneo sì? e le spese mediche afferenti al “DB” permanente? ed il danno morale conseguente?); tuttavia, una domanda sovrasta le altre, ed è di natura squisitamente giuridica: è costitu-zionale una simile norma? La risposta che tendo a darmi è negativa, nel senso che non riesco proprio a trovare un appiglio che mi consenta di salvare questa “singolare” novità (o forse, inconsciamente, non lo voglio).E’ utile, per comprendere il pur semplice ragionamento fare un passo indietro analizzando la questione in 5 punti.1. Pietre miliari del riconoscimento del danno alla salute o biologico sono due sentenze della Corte Costituzionale: 1. la sentenza n. 88 del 1979, nella quale la Consulta configurò il diritto alla salute “come un diritto primario ed assoluto... da ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costi-tuzione”, precisando (già quella volta) che, in caso di violazione dello stesso, “la indennizzabilità non può essere limitata alle conseguenze della violazione incidente sull’attitudine a produrre reddito, ma deve comprendere anche gli ef-fetti della lesione al diritto considerato come posizione soggettiva autonoma indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza”1; 2. la sentenza n. 184 del 1986, laddove i Giudici costituzionali sottolineavano che, “quand’anche si sostenesse che il riconoscimento, in un determinato ramo dell’ordinamento, d’un diritto subiettivo non esclude che siano posti limiti alla sua tutela risarcitoria (disponendosi ad esempio che non la lesione di quel diritto, per sé, sia risarcibile ma la medesima purché conseguano danni di un certo genere) va energicamente sottolineato che ciò, in ogni caso, non può accadere per i diritti e gli interessi dalla Costituzione dichiarati fondamentali”2.Come si vede, quindi, già da 25 anni dovrebbe essere chiaro a tutti che la tutela della lesione di un diritto costituzionalmente tutelato non può subire compres-sioni di sorta, come, invece, vorrebbe fare la norma in questione.Ma, se non vado errato questo è proprio il caso che ci occupa: il Legislatore, con un piccolo colpo di mano (all’evidenza filo-assicurativo), ha di fatto introdotto una limitazione al risarcimento della lesione del diritto alla salute, diritto inviolabile, prevedendo che la rifusione sia possibile solo a determinate condizioni.E’ evidente come ciò sia profondamente contrario ai principi che hanno ispirato la Carta Fondamentale e, pertanto, radicalmente incostituzionale.Per dirla, ancora, con le parole che ispirarono quei Giudici anni or sono: “il Legi-slatore ordinario, rifiutando la tutela risarcitoria (minima) a seguito della viola-zione del diritto costituzionalmente dichiarato fondamentale, non lo tutelerebbe affatto, almeno nei casi esclusi dalla predetta tutela. La solenne dichiarazione della Costituzione si ridurrebbe ad una lustra, nelle ipotesi escluse dalla tutela risarcitoria: il legislatore ordinario rimarrebbe arbitro dell’effettività della predetta dichiarazione costituzionale”3.

Che il diritto alla salute, la lesione del quale è chiamata “danno biologico”, sia costituzionalmente tutelato non credo possa esservi ombra di dubbio, visto il contenuto dell’art. 32 Cost. Per chi invece, avesse dei dubbi, ricordo che la Su-prema corte di Cassazione, a Sezioni Unite, qualche anno fa, in una delle famose sentenza di San Martino, ha ribadito che la lesione del diritto inviolabile della sa-lute è denominata, appunto, danno biologico4. Mettendo insieme queste semplici nozioni, l’unica risposta che riesco a dare alla domanda che inizialmente mi sono posto è che l’emendamento in questione è radicalmente anticostituzionale.

2. Ma vi sono altri aspetti che turbano e mi fanno ritenere questa disposizione profondamente ingiusta e foriera di seri problemi. Pensando, infatti, alle lesioni lievi non strumentalmente accertabili in modo obiettivo che possono accadere in un sinistro stradale, ho notato che le stesse possono accadere anche in situazio-ni differenti, con i medesimi problemi “probatori”, ma con un diverso trattamento risarcitorio. Nel caso infatti di caduta sulle scale condominiali, di inciampo sulla buca del marciapiede, di caduta da cavallo del cavaliere inesperto, di scontro tra sciatori (e di esempi se ne potrebbero trovare a bizzeffe), il c.d “colpo di frusta” vedrebbe confermata la propria dignità risarcitoria, oltretutto con somme di gran lunga superiori a quelle previste dalla legge n. 57/2001 prima, e dal codice delle assicurazioni poi. Uguali situazioni diverso trattamento risarcitorio.Pare propio una forma di “discriminazione” che viola il disposto dell’art. 3 della Co-stituzione. Se, infatti, il criterio di applicazione del diritto all’uguaglianza davanti all’ordinamento non deve essere inteso nel senso che tutte le norme di legge debbano sempre indirizzarsi in modo uguale a tutti i cittadini, ma nel senso che l’individuazione delle “categorie” di soggetti cui ciascuna norma è diretta deve avvenire con regole che evitino di trattare situazioni omogenee in modo differen-ziato, voler applicare un principio di distinzione delle lesioni alla salute risarcibili (o meno) sul presupposto del verificarsi (o meno) di un sinistro stradale appare contrario al dettato Costituzionale.

3. Anche le problematiche probatorie del danno possono essere alla base di forti discriminazioni che minano la costituzionalità dell’emendamento, sempre in re-lazione all’art. 3 della Carta. Di fatto, come è stato prontamente messo in luce anche dal Segretario Nazionale del Sindacato Italiano Specialisti di Medicina Legale e delle Assicurazioni, quando ancora si poteva evitare l’evitabile e si discuteva non della norma ma dell’emendamento che la prevedeva, questa prescrizione porterà solo ad un aumento degli esami specialistici inutili, tanto che “l’ipotetico risparmio sarebbe di gran lunga superato dall’eccessivo costo delle spese medi-che da risarcire ai danneggiati” , quelli, aggiungo io (ma lo aggiunge anche il dr. Zinno), che detti esami strumentali del tutto superflui se li possono permettere. La discriminazione qui, è ancora più evidente, se solo si pensa allo studente, al pensionato, al dipendente con moglie e figli a carico che non può permettersi di pagare una ecografia dei muscoli lunghi del collo, un eco doppler delle arterie vertebrali, un esame cocleo-vestibolare, un esame stabilometrico, un esame elet-tronistagmografico, un esame elettromiografico, una baropodometria, una T.a.c. e/o una Risonanza magnetica.Esami che, per inciso, egli dovrebbe necessariamente affrontare di tasca propria, attraverso strutture private, per poterli avere in tempi ragionevoli, dal momento che, dovendo necessariamente rispettare i rigidi paletti temporali del nesso di causa (tanto cari alle compagnie assicurative) non ci sarebbe il tempo di attende-re i lunghi mesi del Servizio Sanitario Nazionale. Ed allora, il diritto al risarcimento della lesione lieve diverrebbe ad appannaggio dei soli danneggiati abbienti, fatto, questo, che non può far riflettere circa la probabile incostituzionalità della norma. I punti successivi verranno analizzati nel prossimo numero...

Avv.to Alessandro Menin

1 Corte Cost. 26 luglio 1969, n. 88. 2 Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184 3 Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184 4 Cass. civ. S. U., 11 novembre 2008, n. 26972, pag. 14

Parola agli AVVOCATIRIFLESSIONI A CALDO ED IN LIBERTÀ SULL’EMENDAMENTO “SCOVA FURBETTI” DEL COLPO DI FRUSTA INSERITO DALLA X° COMMISSIONE SENATO NEL DECRETO “SALVA ITALIA”

7

Page 8: Magazine n.2 Giugno - Luglio 2012

g r o u p

SOCI

ETà

di S

ERVI

ZI

MD Group SrlVia Rizzo, 70/1

30031 Dolo (Ve)Tel. 041 86 24 070Fax 041 86 23 970

P.I. [email protected]

M D R E N T è p ro n t a a s o d d i s f a re l e v o s t r e e s i g e n z e d i n o l e g g i o a b re v e , m e d i o e l u n g o t e r m i n e , p ro p o n e n d o p ro d o t t i e s e r v i z i f l e s s i b i l i . S c o p r i t e l a p o s s i b i l i t à d i a v e re u n a v e t t u r a o u n v e i c o l o s e m p re e f f i c i e n t e e s e n z a d o v e r v i p re o c c u p a re d i n u l l a .

N O L E G G I O A B R E V E T E R M I N E :I l p ro d o t t o s i r i v o l g e s i a a p r i v a t i s i a a d a z i e n d e c h e n e c e s s i t i n o d i u n v e i c o l o ( v e t t u re , f u r g o n i , p u l m i n i e a l t r i m e z z i s p e c i a l i ) p e r u n p e r i o d o c h e p u ò a n d a re d a u n g i o r n o a 1 2 m e s i .I v e i c o l i a d i s p o s i z i o n e n e l p a rc o d i M D R E N T p o s s o n o s o d d i s f a re q u a l u n q u e Vo s t r a e s i g e n z a i n t e r m i n i d i m o b i l i t à .

N O L E G G I O A L U N G O T E R M I N E :I l p ro d o t t o s i r i v o l g e a i p o s s e s s o r i d i p a r t i t a I VA c h e n e c e s s i t i n o d i u n v e i c o l o ( v e t t u re , f u r g o n i , p u l m i n i e a l t r i m e z z i s p e c i a l i ) p e r u n p e r i o d o c h e p u ò a n d a re d a 1 2 m e s i a 6 0 m e s i .A d i f f e r e n z a d e l n o l e g g i o a b re v e / m e d i o t e r m i n e , i l n o l e g g i o a l u n g o t e r m i n e p re v e d e l ’ o rd i n e d i u n v e i c o l o n u o v o c o n d o t a z i o n i e c a r a t t e r i s t i c h e s c e l t e a d h o c d a l C l i e n t e c o n l a c o n s u l e n z a d e l n o s t ro p e r s o n a l e c o m m e rc i a l e .

Viaggiare è persua forma, esistere.

Stephen Littlewood

a partire da

20€r e n t

Page 9: Magazine n.2 Giugno - Luglio 2012

9

Perché la formula commerciale è già stata testata con successo dal Franchisor (affiliante) e riduce al minimo i rischi imprenditoriali. Grazie al supporto della sede centrale, il franchisee (o affiliato) impara a svolgere l’attività nel più breve tempo possibile.

Inoltre non è richiesto alcun titolo di studio particolare o altra specializzazione, anche se la predisposizione commerciale e l’atti-tudine alle pubbliche relazioni favorisce in maniera determinante la buona riuscita nel svolgere questo tipo di attività.

Il franchisee (o affiliato) che decide di aderire al progetto si impegna a mettere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l’avviamento e la gestione dell’attività, ovviamente supportato costantemente dal franchisor.

IL FRANCHISING STUDIO 3A È UN OPPORTUNITÀ IMPRENDITORIALE!

Un modo per essere artefici del proprio tempo, della propria attività, in una parola della propria vita. Qualsiasi attività imprendi-toriale si poggia su un valore fondamentale ed imprescindibile: il saper fare!

Abbiamo esperienza e professionalità, metodo e risorse.

Il Franchising STUDIO 3A è perfetto per:

> NEO IMPRENDITORI particolarmente se avete frequentato corsi di avviamento ecc.

> IMPRENDITORI GiÀ AVVIATI se volete approcciare un business redditizio, diversificando da quello del quale vi occupate quotidianamente

> LE DONNE IMPRENDITRICI per la particolare sensibilità che dimostrano nella pratica quotidiana sono i soggetti ideali per gestire un 3A POINT.

®

SPECIALISTI IN RISARCIMENTO DANNI

®

SPECIALISTI IN RISARCIMENTO DANNI

> incidenti stradali> infortuni sul lavoro> malasanità> rivalsa datore di lavoro

> incidenti stradali> infortuni sul lavoro> malasanità> rivalsa datore di lavoro

PERCHÈ APRIRE UN 3A POINTIl franchising Studio 3A... un opportunità imprenditoriale!

w w w . s t u d i o - 3 a . n e t9

Page 10: Magazine n.2 Giugno - Luglio 2012

I NOSTRI 3A POINT

w w w . s t u d i o - 3 a . n e t 10

DOLO [email protected] Via Zinelli, 68 · 041 86 22 601/603

Lun - Gio 8.30 - 12.30 · 15.00 - 19.00 · Ven 8.30 - 17.00

PIOVE DI SACCO [email protected] Via Castello, 52 · 049 7968315

Lun - Gio 8.30 - 12.30 · 14.00 - 18.00 · Ven 8.30 - 12.00

MELLAREDO [email protected] Piazza Viterbi, 5 · 041 8627021

Lun - Gio 9.00 - 12.00 · 15.00 - 19.00 · Ven 9.00 - 12.00

NOALE [email protected]. San Giorgio, 21 · 041 8627023

Lun - Ven 9.00 - 12.30 · 15.00 - 19.30 ·Sab 9.00 - 12.00

MESTRE [email protected] del Popolo, 111 · 041 8622516

Lun - Gio 8.30 - 12.30 · 15.00 - 19.00 · Ven 8.30 - 17.00

SAN DONÀ DI PIAVE [email protected] Bortolazzi, 56 • 0421 41201

Lun - Gio 8.30 - 12.30 · 15.00 - 19.00 · Ven 8.30 - 17.00

Page 11: Magazine n.2 Giugno - Luglio 2012

11

SAN DONÀ DI PIAVE [email protected] Via C. Vizzotto, 12 · 0421 1885724

Lun - Ven 9.00 - 12.30 · 15.30 - 19.00 · Sab 9.00 - 12.00

CEGGIA [email protected] Giovanni XXIII, 14 · 0421 1885725

Lun - Ven 15.30 - 19.00

MUSSETTA [email protected] Noventa, 125 · 0421 1885726

Lun - Ven 15.30 - 19.00

TORRE DI MOSTO [email protected] Roma, 1 · 0421 1885727

Lun - Ven 16.00 - 19.00 · Sab 10.00 - 12.00

MUSILE [email protected] Martiri, 60 · 0421 1885728

Lun - Ven 9.30 - 12.00 · 15.30 - 19.00 · Sab 9.30 - 12.00

CAVALLINO-TREPORTI (VE) [email protected] Via Fausta, 406 · 041 8624017

Lun - Ven 9.00/12.30 - 15.30/19.00 · Sabato 9.00/13.00

I NOSTRI 3A POINT

w w w . s t u d i o - 3 a . n e t11

Page 12: Magazine n.2 Giugno - Luglio 2012

12

È da qualche mese ormai che Studio 3A ha dato vita ad una bellissima ed importante iniziativa: “Insieme per i bambini; Insieme si può correre”. Da sempre la nostra società è stata molto sensibile alla realtà sociale, partecipando, aiutando ed organizzando, vari eventi sportivi, sociali e culturali. Dal mese di Gennaio 2012, abbiamo scelto di avvicinarsi al settore giovanile della società di calcio U.P.D. CITTA’ DI MUSILE, società sportiva nata nel comune di Musile di Piave (VE) nel 1962 e militante nei campionati di promozione e categorie regionali.La nostra attenzione si è focalizzata principalmente sui bambini, con la prima realizzazione di una divisa per la squadra della “Categoria Pulcini”, annata 2002/2003.Un’ emozione bellissima è stata provata dall’amministratore della nostra società Ermes Trovò il giorno in cui assieme allo scrivente, responsabile dello studio di San Donà di Piave Riccardo Vizzi, siamo stati invitati in campo per la prima foto di rito con i bambini schierati al nostro arrivo con addosso le nostre divise. Giunti in campo e salutati i piccoli campioni, il capitano della squadra, Davide, si è avvicinato al sig. Trovò Ermes, e con grande timidezza ed un filo di voce tremante ha consegnato in regalo una maglietta dicendo “A nome della società e di tutti i miei compagni di squadra siamo a ringraziarla per la bellissima divisa nuova, promettendo che ci impegneremo al massimo per onorarla vincendo ogni partita”.Dopo queste parole tutti i bambini in coro hanno ringraziato e si è proseguito con la foto assieme a tutta la squadra.E c’è da dire che i piccolini hanno mantenuto la promessa!!! Vincendo il girone del loro minicampionato primaverile e preparandosi ad affrontare i vari tornei che li attenderanno prima della pausa estiva.In seguito, in data 24 Aprile 2012, assieme alla società di calcio U.P.D. Città di Musile in collaborazione con il Comune di Musile di Piave e AGSAV ONLUS (As-sociazione Genitori Soggetti Artistici Venezia), Studio 3A ha deciso di partecipare come sponsor partnership ad una partita di beneficenza per raccogliere dei fondi destinati all’associazione benefica AGSAV, creata dai genitori di bambini soggetti ad autismo.La giornata benefica si è articolata con un Triangolare tra la NAZIONALE DELLA SANITA’ OVER 40, la squadra MASS MEDIA VENETO e la squadra delle VECCHIE GLORIE DEL NORD EST DI SERIE A, VIP E PARLAMENTARI. Grandissima l’affluenza di grandi e piccini e bellissima la partecipazione ed il coinvolgimento delle vecchie glorie presenti, quali ad esempio Enzo Ferrari, Gigi Del Neri, Elvio Salvori, Angelo Orlando, Maurizio Costantini, Moreno Argentin, On. Maurizio Paniz, On. Gianluca Forcolin, il direttore di gara, ex arbitro internazionale sig. Fabio Baldas e moltissimi altri ancora.Una stupenda giornata all’insegna del sano sport, del divertimento e della beneficenza, conclusasi con un’asta benefica con in palio le magliette autografate offerte dei grandi campioni attuali, quali ad esempio Manuel Pasqual della Fiorentina, Javier Zanetti capitano dell’Inter, Diego Milito dell’Inter, Kevin Prince Boateng del Milan e moltissimi altri ancora!!!Per concludere questo mio intervento, mi piacerebbe lasciare a tutti i lettori un piccolo invito: le società sportive e le associazioni benefiche, vivono con il contributo che gli arriva dalla Regione, dai Comuni e dalle Aziende; in questo periodo di crisi così duro per tutti, i primi a risentirne sono soprattutto loro, e di conseguenza tutti i bambini e ragazzi che vi aderiscono. Gestire una società è una cosa ben ardua a causa dei vari costi di gestione, pertanto, basterebbe un piccolo aiuto della collettività, anche una pizza rispar-miata, per poter rendere possibile, tutti insieme, la crescita di queste realtà locali, utili a tutta la collettività sociale, che rendono possibile la sana crescita di ogni bambino, facendo ciò che più lo appassiona, gli piace e lo diverte, iniziando a capire che gli obbiettivi si raggiungono in gruppo, con uno sforzo ed impegno comune, senza mai dimenticare la cosa più fondamentale e importante di tutte: permettergli di sognare.

Riccardo Vizzi

Insieme si può correre!di Vizzi Riccardo

w w w . s t u d i o - 3 a . n e t