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1 GUASTINI INTERPRETAZIONE DEI TESTI NORMATIVI Giammo Helps You! Il Portale Gratuito di sopravvivenza universitaria ;) http://guidaunigiurisprudenza.blogspot.it/

L'interpretazione dei documenti normativi-Guastini

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Riassunto "L'interpretazione dei documenti Normativi". Guastini

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    GUASTINI

    INTERPRETAZIONE DEI

    TESTI NORMATIVI

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    I Capitolo

    Interpretare: attribuire senso o significato a qualcosa. Le nozioni di senso e significato sono, per, ampie quanto quella di interpretazione. 1. interpretare atti o comportamenti significa:

    I) fare ipotesi intorno agli scopi, alle ragioni o alle intenzioni di un soggetto; II) (sussumere) riportare un certo atto o comportamenti (generali) sotto una classe di

    atti o di comportamenti (di una certa specie);

    III) attribuire un valore allatto o a un comportamento considerato. 2. interpretare eventi significa: fare ipotesi su una relazione di causa effetto tra un certo fatto condizionante ed un fatto condizionato.

    3.Interpretare testi significa: attribuire significato ad un qualche frammento di linguaggio.

    (Linterpretazione giuridica appartiene al genere dellinterpretazione testuale).

    La definizione di interpretazione giuridica: 6 accezioni.

    1 interpretazione => intesa come attribuzione di significato ad un testo normativo

    (esclusivamente) in presenza di dubbi o controversie intorno al suo significato o al suo campo di

    applicazione. (Interpretazione intesa come: chiarire ci che oscuro).

    Osservazioni:

    1) questo concetto di interpretazione strettamente legato ad una teoria dellinterpretazione secondo la quale essa :

    a. attivit conoscitiva => quando si esercita su testi chiari e/o in presenza di fattispecie alle quali, il testo oggetto dellinterpretazione, sicuramente applicabile;

    b. attivit volitiva e decisoria => quando si esercita su testi oscuri e/o in presenza di fattispecie di dubbia qualificazione.

    2) questo concetto di interpretazione si riflette in quella direttiva metodologica che si esprime

    nelle massime:

    c. in claris non fit interpretatio; d. interpretatio cessat in claris.

    Non occorre interpretazione allorch un testo sia chiaro, non dia luogo a dubbi o

    controversie.

    3) coloro che usano interpretazione in questo modo ritengono che: in assenza di dubbi o

    controversie, la decisione circa il significato del testo normativo di cui si tratta non richiede

    giustificazioni mentre in presenza di dubbi tale decisione esige di essere argomentata.

    2 interpretazione => intesa come qualsiasi attribuzione di significato ad una formulazione

    normativa, indipendentemente da dubbio e controversie.

    Osservazioni:

    I) in tal senso qualunque testo richiede interpretazione; II) interpretare un testo comprenderlo; III) non vi significato senza interpretazione; IV) linterpretazione presupposto necessario dellapplicazione; V) questo modo di concepire literpret. non distingue tra:

    a. comprensione immediata e irriflessa (cio che non deriva da nessun altra interpretazione precedente) di un testo;

    b. lattribuzione a un testo di un significato come risultato di un processo di analisi, riflessione e decisione.

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    3 interpretazione => intesa come attivit conoscitiva; qualora un testo esprima potenzialmente

    una pluralit di significati, costituisce interpretazione, lattivit consistente nel rilevarli tutti, nel censirli imparzialmente.

    Osservazioni: questo modo di concepire linterpretazione accettabile se non per il fatto che nelluso comune tale termine si usa indifferentemente sia per indicare unattivit conoscitiva (v. 3 significato) sia per indicare unattivit decisoria e volitiva (v. 1 e 2 significato => attivit consistente nello scegliere un significato scartandone altri).

    4 interpretazione => intesa come attivit decisoria di casi e controversie. Per tanto la mera

    attribuzione di significato a un testo senza relazione con alcuna controversia non costituisce

    genuina interpretazione.

    Osservazioni: questo modo di concepire linterpretazione presenta il grave difetto di ridurre lattivit interpretativa alla sola interpretazione in concreto (dei giudici) escludendo dal termine stesso linterpretazione in astratto (dei giuristi). 5 interpretazione => intesa come quellattivit di sistematizzazione del diritto consistente nellelaborare deduttivamente le conseguenze logiche delle norme espresse, cos da ricavarne norme ulteriori non espresse, idonee a risolvere anche questioni non previste dal legislatore.

    Osservazioni: questo modo ci concepire linterpretazione presenta 3 difetti: I) essa usa il vocabolo interpretazione per riferirsi ad unattivit che non strettamente

    interpretativa1 ma al contrario si compie ad interpretazione gi avvenuta;

    II) la maggior parte delle norme inespresse costruite dai giudici mediante procedimenti (come vorrebbe questa concezione) deduttivi al contrario, avvengono per mezzo di

    procedimenti argomentativi tuttaltro che deduttivi quali: lanalogia, largomento a contrario;

    III) essa sottace che, nel dedurre le conseguenze logiche delle norme, gli interpreti usano per lo pi premesse alcune delle quali non sono affatto norme espresse ma, tesi

    interpretative e/o dogmatiche.

    6 interpretazione => intesa come un trattamento dei testi giuridici scorretto o manipolatorio, nel

    senso che interpretare significa manipolare un testo normativo, allo scopo di eludere la norma da

    esso (testo) espressa.

    Osservazioni: questo modo di vedere, apparentato alla prima accezione, assume che un testo

    chiaro non richiede interpretazione, sicch interpretazione costituisce una contraffazione del

    significato proprio delle parole.

    Si deve necessariamente distinguere tra interpretare norme e interpretare atti.

    1. Interpretare norme => si usa per dire che linterpretazione giuridica ha ad oggetto norme. Osservazione: questo modo di esprimersi corretto a patto che per norma si intenda un testo

    normativo e non gi il suo contenuto di significato, giacch si interpretano le disposizioni e non

    le norme (le quali esprimono il loro contenuto di significato solo come conseguenza dellattivit interpretativa sulle disposizioni).

    La norma infatti costituisce non loggetto bens il risultato dellinterpretazione.

    2. Interpretare fatti => si usa dire che gli organi della giurisdizione interpretato non solo norme ma anche fatti.

    1 Attribuzione di significato ai testi normativi.

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    Osservazioni: questo modo di esprimersi infelice poich interpretare assume due significati

    diversi a secondo che oggetto dellinterpretazione siano: a. testi => interpretazione testuale => interpretazione giuridica => attribuzione di significato; b. fatti => interpretazione di fatti => congetturare una spiegazione causale di un evento, o

    sussumere il fatto in una classe di fatto, o ascrivere un valore al fatto considerato.

    Distinzione tra interpretazione e applicazione

    1. Interpretazione: Ammette qualsiasi soggetto, giacch chiunque pu interpretare; ha ad oggetto testi normativi; precede lapplicazione.

    2. Applicazione: Ammette solo quei soggetti facenti parte degli organi applicativi (giudici, funzionari amm., ecc.); ha ad oggetto norme in senso stretto, intese come il contenuto di

    significato dei testi normativi); presuppone linterpretazione; non si esaurisce nellattivit interpretativa ma include anche: laccertamento dei fatti causali; la qualificazione della fattispecie giuridica di cui si tratta; la decisione della controversia.

    Distinzioni tra tesi interpretative e tesi dogmatiche.

    1. tesi interpretativa => un enunciato della norma. Stante un enunciato del tipo: la disposizione D esprime la norma N, una tesi interpretativa risponde alla domanda: qual il

    significato della disposizione D? Quale norma esprime la disposizione D?

    Ad esempio, un problema interpretativo se il principio del buon andamento dellamministrazione (art. 97 Cost.) valga o no anche per gli organi dellamministrazione della giustizia. E sono tesi interpretative sia la tesi secondo cui la risposta affermativa sia quella

    secondo cui negativa

    2. tesi dogmatiche => esse sono le dottrine elaborate dai giuristi. Es.: la dottrina del governo parlamentare.

    Osservazioni: 3 peculiarit delle tesi dogmatiche:

    I) le tesi dogmatiche sono dottrine che i giuristi costruiscono in modo indipendente e logicamente antecedente allinterpretazione di qualunque disposizione normativa;

    II) le tesi dogmatiche condizionano linterpretazione, orientandola in un senso rispetto ad un altro o escludendo certe opzioni interpretative altrimenti possibili;

    III) tali tesi costituiscono premesse di ragionamenti, la cui conclusione la costruzione di una norma inespressa che si pretenda tuttavia implicita

    nellordinamento. Es.: un atto del potere legislativo non conforme alla costituzione nullo.

    CONCLUSIONI

    Lintero discorso si riferisce e ha come base questo assunto: interpretazione giuridica uninterpretazione testuale concernerete dunque linterpretazione delle fonti atto ovvero del c.d. documenti normativi.

    Per tanto conviene sottolineare che linterpretazione intesa nelle conclusioni non si estende alla consuetudine.

    Lespressione interpretazione della consuetudine va intesa in 2 modi:

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    1 => per intendere linterpretazione delle raccolte di usi e consuetudini. Queste, bench siano fonti di cognizione e non di produzione e per tanto non dovrebbero essere oggetto

    dinterpretazione, presentandosi, contrariamente, come altrettanti documenti normativi sotto forma di raccolte, non differiscono in linea di principio dallinterpretazione delle fonti atto ovvero dei documenti normativi.

    2 => propriamente intesa, linterpretazione della consuetudine ha ad oggetto la fonte di produzione detta consuetudine. Osservazione: cos intesa linterpretazione della consuetudine e cosa diversa dallinterpretazione testuale. Infatti, la consuetudine, distinta dalle norme che da essa scaturiscono, non un testo, ma

    un comportamento sociale. Linterpretazione della consuetudine, cos intesa, consiste non nellascrivere significato a formulazioni normative, ma nellattribuire senso ad una parassi sociale e precisamente nellinferire (produrre/causare) da una prassi sociale, lesistenza di norme.

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    II Capitolo e IV Capitolo

    Linterpretazione unattivit mentale; una congettura psicologica di natura empirica, poich ha ad oggetto fatti (eventi psichici) non suscettibili di controllo empirico proprio perch risiedono

    nella psiche/mente.

    La pi nota congettura psicologica sul processo interpretativo quella che va sotto il nome di:

    teoria ermeneutica dellinterpretazione. Essa ritiene che il processo interpretativo abbia un andamento triplicemente circolare.

    1 circolo => esso si instaura tra le aspettative dellinterprete e il testo. - le aspettative => costituiscono lipotesi interpretativa con cui linterprete si

    accosta al testo, interpretando.

    - lipotesi interpretativa => pu trarre origine: a. dalla competenza linguistica dellinterprete; b. dalla sua padronanza dei metodi dinterpretazione; c. dalle sue supposizioni intorno alla ratio legis; d. dal suo sentimento di giustizia.

    Osservazioni: lipotesi normativa pu essere confermata dal testo cui si riferisce, ma pu esser anche invalidata (infirmata) =>

    2 sostituzione con una diversa ipotesi normativa che dovr essere

    posta nuovamente a confronto con il testo per controllare la fondatezza della nuova ipotesi e cos

    finch ipotesi normativa e testo non si accordino.

    2 circolo => esso si instaura tra il testo e il suo cotesto3, nonch tra la norma ed il sistema normativo cui appartiene.

    Osservazione: in questo secondo circolo si assume lidea che la singola disposizione non sia comprensibile se non entro il sistema normativo di cui parte. Pertanto occorre controllare la

    coerenza (assenza di contraddizioni) e la congruenza assiologica dellipotesi interpretativa con le altre norme ricavabili dal medesimo testo normativo, nonch con le rimanenti norme del sistema.

    3 circolo => esso si instaura tra il fatto e le norme.

    Linterprete muove da una ipotesi di qualificazione giuridica del fatto => confronto della stessa con il testo normativo (opportunamente interpretato) => se la norma dovesse smentire lipotesi qualificatoria, occorrer:

    a. re - interpretare il medesimo testo; b. rivolgersi ad altri testi;

    2 Di conseguenza.

    3 Parti rimanenti del medesimo testo normativo

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    c. formulare una diversa ipotesi qualificatoria la quale a sua volta dovr esser sottoposta a controllo.

    Una seconda congettura psicologica sul processo interpretativo quella che si inscrive nella

    teoria dei giochi normativi.

    Secondo tale teoria si possono distinguere:

    1. i giochi senza reinterpretazione => il processo di interpretazione si esaurisce in un unico atto interpretativo irriflesso, il cui risultato accettato e non ulteriormente

    problematizzato;

    2. i giochi a reinterpretazione => in essi il processo interpretativo si volge in almeno tre fasi:

    I) interpretazione irriflessa => c.d. significato prima facie frutto di comprensione irriflessa e tendenzialmente coincidente con il significato letterale;

    II) il risultato dellinterpretazione irriflessa, provvisorio, messo in discussione, ponderato ed eventualmente sostituito mediate la terza fase => c.d. significato post

    interpretationem frutto di problematizzazione e riflessione;

    III) eventuale re interpretazione conseguenza della prima fase => c.d. significato tutto considerato frutto di decisone consapevole e ragionata (mediante, se resa necessaria, uneventuale re interpretazione).

    Partendo dallassunto che linterpretazione sia unattivit mentale (non suscettibile di analisi) conviene considerare linterpretazione stessa come il: discorso degli interpreti (interpretazione in quanto prodotto). A tal riguardo distinguiamo: una teoria cognitiva, scettica e una teoria

    eclettica.

    Osservazioni:

    a. le teorie in esame hanno (tutte) ad oggetto una risposta alla domanda: linterpretazione un atto di conoscenza o un atto di volont? ;

    b. tali teorie si riferiscono implicitamente alla sola interpretazione giudiziale.

    1 La teoria cognitiva (o formalistica) => linterpretazione atto di conoscenza. Osservazioni:

    I) oggetto di conoscenza il significato dei testi normativi intesi alternativamente:

    a. o come contenuto concettuale di un testo (significato oggettivo); b. o come intenzione dellautorit normativa (significato soggettivo); II) il significato deve ritenersi incorporato ai testi normativi e precostituito allinterpretazione,

    che consiste nel portarlo alla luce;

    III) Da questo punto di vista ogni testo normativo suscettibile di una ed una sola interpretazione vera (corretta).

    Analisi:

    In quanto teoria del significato, la teoria in esame sostiene 3 tesi:

    1. la tesi che il significato sia cosa precostituita allinterpretazione; 2. la tesi che ogni testo normativo incorpori un solo significato univoco e preciso; 3. la tesi che tale significato sia suscettibile di conoscenza (riconoscendo, tale teoria,

    linterpretazione come atto di conoscenza).

    In quanto analisi del discorso degli interpreti, la teoria in esame sostiene che tale discorso

    appartenga al linguaggio fungendo come mezzo conoscitivo o descrittivo. In sostanza gli

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    enunciati normativi sono enunciati apofantici e in quanto tali veri o falsi (il testo T esprime il

    significato S)

    Sulla teoria cognitiva => conclusioni:

    la tesi che il significato sia cosa precostituita allinterpretazione sostenibile ma ci che non lo , che ogni testo normativo esprima un solo significato univoco e preciso, suscettibile di

    conoscenza, in quanto ci contrasta con due fenomeni quali: i contrasti interpretativi e i

    mutamenti di interpretazione.

    2 La teoria scettica (o realistica) => linterpretazione un atto di scelta e pertanto di volont. Oggetto di scelta ovviamente il significato.

    Varianti:

    1)Teoria scettica estrema: i testi normativi non hanno altro significato che quello deciso

    discrezionalmente dagli interpreti, liberi di attribuire qualunque significato.

    Osservazioni: il significato non preesiste allinterpretazione, piuttosto il risultato dellinterpretazione. La tesi dell interpretazione anything goes (per il diritto positivo uninterpretazione vale laltra): tale tesi appartiene alla variante estrema della teoria scettica, la quale sostiene che: gli interpreti possono attribuire a qualunque testo normativo qualsiasi significato e che non vi

    modo di discriminare tra:

    -genuina interpretazione => scelta tra pi significati possibili;

    -e creazione di significati nuovi.

    A tal riguardo Kelsen, considerato il fondatore della teoria scettica dellinterpretazione, afferma le seguenti tesi:

    1. ogni testo normativo esprime potenzialmente non uno, ma pi significati egualmente possibili o ammissibili. Poniamo: S1, S2 e S3;

    2. costituisce interpretazione cognitiva: laccertamento di tali significati (es.: il testo T pu essere interpretato nel senso S1, o S2 o S3);

    3. costituisce: interpretazione decisoria la scelta di uno di tali significati (es.: il testo T significa S1). Essa pu essere compiuta da:

    a. giuristi => una mera direttiva priva di effetti giuridici; b. organi dellapplicazione => interpretazione autentica nel senso che produce effetti

    giuridici, almeno provvisori, almeno inter partes.

    4. Talvolta gli interpreti (segnatamente gli organi dellapplicazione) attribuiscono al testo normativo un significato nuovo che non rientra tra quelli accertati o accertabili in sede di

    interpretazione scientifica (es.: il testo T significa S4 e non S1, S2 o S3 precedentemente

    accertati in sede dinterpretazione scientifica); 5. Il diritto positivo connette conseguenze giuridiche a qualsivoglia decisione interpretativa

    (anche a queste ultime) degli organi dellapplicazione, comprese le decisioni che cadono fuori dai significati astrattamente possibili (fuori dalla cornice).

    La quinta tesi kelseniana ci che si pu addurre a favore dello scetticismo estremo, ovvero:

    giacch tutto interpretabile e a tutto si pu attribuire significato (anche a ci che fuori dalla

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    cornice) in questo senso: anything goes => per il diritto positivo uninterpretazione vale laltra. Tuttavia la tesi kelseniana sopraesposta, non una tesi di teoria dellinterpretazione (per Guastini/fausto/) ma una descrizione del diritto positivo vigente partendo dalla quale non tutte le

    interpretazioni si equivalgono dal punto di vista della teoria dellinterpretazione ma si equivalgono solo dal punto di vista del diritto positivo.

    N.B. => teoria dellinterpretazione dal punto di vista del diritto positivo I) la teoria dellinterpretazione ha ad oggetto: linterpretazione in quanto tale, n

    lapplicazione, n la norme giuridiche che ne disciplinano gli effetti; II) per la teoria dellinterpretazione rilevante distingue:

    a. linterpretazione dei testi normativi (lidentificazione delle norme) dallapplicazione di norme previamente identificate;

    b. la scelta di un significato (da preesistenti possibili significati) dalla creazione di nuovi significati.

    Lo scetticismo estremo, nellottica della tesi kelseniana, trascura, giustappunto, questa seconda distinzione, sottolineando che per lo stesso non necessario sostenere che:

    a. n tutte le interpretazioni si equivalgono; b. n che di fatto, talora, i giudici creano significati nuovi non inclusi nella cornice ma

    soltanto che => i giudici hanno sempre discrezionalit, poich hanno sempre

    possibilit di scelta tra una pluralit di significati.

    Analisi:

    In quanto teoria del significato la prima variante in esame sostiene:

    I) la tesi che i testi normativi non incorporino alcun significato determinato fino a che linterprete non lo attribuisca loro;

    II) la tesi che, per conseguenza, il significato non sia cosa precostituita allinterpretazione ma sia anzi il suo risultato;

    III) la tesi che, pertanto, prima dellinterpretazione non vi sia alcun significato suscettibile di conoscenza.

    2) Teoria scettica moderata: ciascun testo normativo esprime, potenzialmente, una pluralit di

    significati in competizione; ci dipende dallelasticit delle regole linguistiche e soprattutto dalla variet dei metodi interpretativi. Linterpretazione consiste nella scelta discrezionale di un significato a preferenza di altri.

    Una obiezione anti scettica e una contro obiezione (v. IV cap. ; 2 e ss.): contro la tesi scettica si solleva il dubbio inerente alla affermazione che: tutti i testi normativi

    sono soggetti a interpretazioni configgenti. Al contrario, al teoria anti scettica, sostiene che non tutti i testi normativi sono soggetti a interpretazioni contrastanti e che all'opposto vi

    sono innumerevoli enunciati normativi il cui significato pacifico e indiscusso (cuore della

    critica anti scettica). Del resto (sostiene tale critica) se cos non fosse non si potrebbe dire esistente alla lettera alcuna norma e, pertanto, non si potrebbe parlare di diritto.

    Questa obiezione non convince laddove pi adeguato insistere sullasserzione che ogni testo normativo soggetto a molteplici interpretazioni: quanto meno dal punto di vista diacronico

    (storico/evolutivo).

    La tesi anti scettica, al contrario, sarebbe ben fondata se: (a) data una disposizione normativa D e potendo alternativamente essere intesa una volta come esprimente la norma N1 o talaltra la

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    norma N2, tutte le controversie interpretative fossero di questo tipo. Inversamente, talora, accade

    che: (b) la disposizione D esprima una norma N1, ma si controverte se sia o no defettibile ossia

    soggetta ad eccezioni implicite non specificate (e dunque non vie sempre quella alternativit

    che darebbe fondamento alla teoria anti scettica). E cosi via. Dal canto suo lo scetticismo, non pretende che ogni disposizione sia soggetta o debba esse

    necessariamente soggetta a due o pi interpretazioni alternative (N1 o N2?), talch prima

    dellinterpretazione non vi sarebbe alcuna norma, ma afferma soltanto che sebbene lipotesi (a) sia rara lipotesi (b) ed altre sono frequenti a tal punto da sostenere che nessuna disposizione normativa si sottragga a queste (ed altre) controversie.

    Conclusione: lesistenza di dissensi interpretativi non esclude lesistenza di consensi interpretativi e viceversa.

    Tuttavia nella teoria contemporanea sembra dominare un modello anti scettico basato sulluso della teoria dellinterpretazione eclettica, il cui nocciolo costituito dalla distinzione tra casi facili (chiari) e casi difficili (dubbi). Si afferma: i giudici non sempre hanno discrezionalit,

    giacch non tutti i casi sono difficili ma vi sono altres casi facili per i quali non vi che una

    soluzione corretta. Ci posto, la teoria eclettica non una forma moderata e perci accettabile di

    scetticismo, n una via di mezzo tra cognitivismo e scetticismo, ma al contrario una teoria

    neo formalistica perch: I) nega che gli interpreti abbiano sempre discrezionalit; II) mostra di ritenere che i casi dubbi siano, dopo tutto, marginali.

    Lidea che fa da sfondo alla teoria eclettica (la distinzione tra casi chiari e casi dubbi) che i problemi di interpretazione derivino dalla c.d. open texture ossia dalla vaghezza dei termini in cui le norme giuridiche sono formulate. Importa per, sottolineare che la vaghezza (di cui parla la

    teoria eclettica) propria delle norme (i significati) non delle disposizioni (gli enunciati). Per

    tanto la teoria dellopen texture ha (proseguendo per suddetto ragionamento) non lindividuazione delle norme, ma lapplicazione di norme, previamente individuate, a casi concreti. Per essa, dunque, linterpretazione si risolve: nellapplicazione di norme a casi concreti. Se si traspone quanto stato affermato nellattivita scientifica (la dottrina) e in quella pratica (i giudici) ci si render conto che cos non , in quanto:

    a. linterpretazione dottrinale non si risolve affatto nellapplicazione di norme a casi concreti; la dottrina si limita allidentificazione delle norme (interpretazione in astratto) senza riferirsi ad alcuna fattispecie concreta;

    b. linterpretazione giudiziale bench si risolva nellapplicazione delle norme da applicare ai casi concreti (interpretazione in concreto), presuppone lidentificazione delle norme da applicare (interpretazione in astratto).

    Proprio su questultimo punto la teoria dellopen texture non dice nulla, ovvero non dice nulla intorno allidentificazione delle norme, ai procedimenti intellettuali che dalla disposizione conducono alla norma (interpretazione in astratto). In fine possibile affermare che proprio

    nellindividuazione della norma (dalla disposizione alla norma => interpretazione in astratto) non nella sua applicazione in concreto, che si esercita primariamente la discrezionalit interpretativa

    di cui parla la teoria dellopen texture e non viceversa.

    Analisi:

    In quanto teoria del significato la seconda variante in esame sostiene:

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    1. la tesi che i testi normativi incorporino non un significato ma una molteplicit di significati in competizione;

    2. la tesi che tali significati siano suscettibili di conoscenza; 3. la tesi che il significato che risulta dallinterpretazione sia frutto di scelta (atto di volont).

    In quanto analisi del discorso degli interpreti, entrambe le varianti sostengono che: il discorso

    degli interpreti appartenga al linguaggio in funzione ascrittiva (costitutiva). In definitiva gli

    enunciati sono enunciati interpretativi e in quanto tali n veri, n falsi proprio perch non

    descrivono (come nella teoria cognitiva) ma ascrivono.

    Sulla teoria scettica => conclusioni:

    le due varianti della teoria scettica (estrema e moderata) presentano delle differenze:

    - la teoria intesa in senso estremo: essa accettabile nella parte in cui asserisce che il significato sia il prodotto e non loggetto dellinterpretazione, ma non lo quando lindeterminatezza radicale del significato (di cui si fa portatrice questa teoria) impedisce di distinguere tra espressioni significanti e espressioni prive di

    qualsivoglia significato.

    - la teoria intesa in senso moderato: essa accettabile in ci che asserisce ed confermata sia dai contrasti interpretativi sia dai mutamenti dinterpretazione.

    3 La teoria eclettica => essa cercando di conciliare le due precedenti (talvolta atto di

    conoscenza e talvolta atto di volont) divisibile in 2 versioni.

    Versioni:

    I) essa sottolinea lirriducibile trama aperta (open texture) ossia, la vaghezza, limprecisione di qualunque disposizione giuridica e distingue accanto ad un nocciolo di significato stabile e accettato, una penombra di incertezza.

    Pertanto, linterpretazione : a. atto di conoscenza => quando si tratta di decidere la qualificazione giuridica di un caso

    chiaro;

    b. atto di volont => quando si tratta di decidere la qualificazione giuridica di un caso

    dubbio.

    Analisi:

    In quanto teoria del significato la prima versione in esame sostiene:

    a. che il significato sia parzialmente precostituito allinterpretazione e suscettibile di conoscenza;

    b. che ogni testo normativo incorpori un solo significato, ma fatalmente vago, indeterminato, impreciso.

    I quanto analisi del discorso degli interpreti la prima versione in esame sostiene che il discorso

    degli interpreti sia mutevole, poich gli enunciati interpretativi (nei casi facili) sono talvolta

    enunciati del linguaggio descrittivo (come tali veri o falsi) talaltra (nei casi difficili) enunciati

    del linguaggio ascrittivo o decisorio (come tali n veri n falsi).

    II) ,essa distingue non tra casi facili e difficili ma tra testi chiari e oscuri. Pertanto, linterpretazione :

    a. mero atto di conoscenza del significato => quando un testo chiaro ed inequivoco e non vi sono dubbi circa il significato che esso incorpora;

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    b. atto di volont => quando un testo giuridico oscuro od equivoco e pertanto linterpretazione consiste nella scelta tra pi significati in competizione.

    Analisi: In quanto teoria del significato la seconda versione in esame sostiene:

    a. il significato sia talvolta precostituito allinterpretazione e suscettibile di conoscenza, talaltra no;

    b. alcuni testi normativi incorporino, in virt della loro formulazione, un significato univoco e preciso, mentre altri no.

    I quanto analisi del discorso degli interpreti la seconda versione sostiene che il discorso degli

    interpreti non abbia sempre lo stesso statuto metodologico, poich gli enunciati interpretativi sono

    talvolta (di fronte a testi chiari) enunciati del linguaggio descrittivo (come tali veri o falsi)

    talaltra (di fronte a testi equivoci od oscuri) enunciati del linguaggio ascrittivo o decisorio

    (come tali n veri n falsi).

    Sulla teoria eclettica => conclusioni:

    Prima variante:

    a. essa tralascia interamente i problemi dellinterpretazione in astratto ovverosia i problemi di identificazione delle norme in quanto tali o di

    risoluzione dellequivocit dei testi normativi. b. Quanto alla tesi che gli enunciati interpretativi abbiano carattere ora

    descrittivo, ora ascrittivo a secondo che il significato attribuito al testo sia

    pacifico o controverso, non si vede come tali caratteri possano dipendere

    dal significato che esso attribuisce al testo interpretato e non dallidentit professionale dellinterprete e dalle circostanze pragmatiche dellinterpretazione.

    Seconda variante:

    1. anche se ammette lequivocit dei testi normativi, mostra di credere che tale equivocit sia una propriet oggettiva dei testi stessi e sia pertanto necessaria. Ci asserito non corretto

    in quanto lequivocit dei testi normativi il prodotto non solo della loro formulazione ma anche e soprattutto di 2 altri fattori:

    I) la circostanza che il gioco dellinterpretazione giuridica un gioco non cooperativo ma conflittivo (es. gli avvocati o il p.m.);

    II) la circostanza che sullinterpretazione dei testi giuridici si proiettano inevitabilmente le dottrine (dogmatiche) dei giuristi e queste sono capaci di rendere equivoco anche il pi

    chiaro dei documenti legislativi.

    Per queste ragioni, tutti i documenti normativi sono potenzialmente equivoci e linterpretazione giudiziale esige una scelta e lenunciato che esprime questa scelta ha necessariamente carattere decisorio.

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  • 13

    III Capitolo

    Definire e interpretare sembrano che siano due specie di un medesimo genere:

    - il genere => la determinazione del significato di espressioni in lingua; - la specie => il tipo di espressioni in lingua cui ci si riferisce.

    Si parla infatti, di:

    a. definizione in riferimento alla determinazione del significato di singoli vocaboli e/o sintagmi;

    b. interpretazione in riferimento alla determinazione del significato sia di singoli vocaboli, sia di enunciati completi.

    Analisi del termine: definizione: esso comunemente usato per riferirsi:

    1. ad un atto di linguaggio => (c.d. definizione processo/attivit) => denotato dallesecuzione dellatto linguistico consistente nel determinare il significato di un termine o di un sintagma;

    2. al prodotto dellatto di linguaggio => (c.d. definizione prodotto) => il risultato/prodotto dellesecuzione dellatto di linguaggio, ossia un enunciato. Il risultato e un: enunciato definitorio

    Distinzioni rilevanti:

    I) definizioni lessicali => si definiscono tali le definizioni che descrivono il modo in cui un dato vocabolo o sintagma effettivamente usato da qualcuno (es.: nei dizionari).

    Caratteristiche: Le definizioni lessicali, in quanto descrivono gli usi linguistici di qualcuno

    sono: enunciati fattuali => enunciati del discorso descrittivo => come tali veri o falsi.

    II) Definizioni stipulative => si definiscono tali le definizioni che propongono un certo vocabolo o sintagma in un modo determinato a preferenza di altri, risultando necessarie

    ogni qual volta si introduce nel discorso o un vocabolo nuovo o un nuovo sintagma.

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  • 14

    Caratteristiche: le definizioni stipulative, non descrivendo alcunch, sono enunciati n veri n

    falsi.

    Le definizioni stipulative si possono ulteriormente distinguere in:

    II. 1.) stipulazioni pure => tale lattribuzione ad un vocabolo o un sintagma di un significato nuovo, che non trova alcun riscontro negli usi linguistici preesistenti;

    II. 2.) ridefinizioni => stante il presupposto per il quale tutti o quasi tutti i vocaboli o sintagmi di

    uso comune hanno un significato impreciso, costituisce ridefinizioni lattribuzione ad un vocabolo o sintagma in uso di un significato non ambiguo e/o meno vago.

    Analisi del termine interpretazione: esso comunemente usato per riferirsi:

    1. Da un lato la c.d. interpretazione attivit/processo, consistente nel determinare il significato di singoli vocaboli, sintagmi, o enunciati

    completi;

    2. Dallaltro linterpretazione prodotto, riguardante il risultato o prodotto di questa attivit.

    possibile distinguere ulteriormente:

    a. linterpretazione cognitiva => consistente, in generale, nellaccertare il significato/i di una data espressione. Essa, in quanto tale atto di conoscenza (es.: giurista). In particolare pu

    consistere a seconda dei casi:

    i. nel constatare le diverse interpretazioni che un certo enunciato ha ricevuto (i diversi significati

    che gli sono stati attribuiti);

    ii. nel congetturare i diversi significati possibili di un enunciato tendo conto:

    - delle regole della lingua; - delle tecniche interpretative; - delle tesi dogmatiche, ecc.

    Osservazioni: in entrambi i casi (a) e (b) linterpretazione cognitiva si esprime mediante enunciati del linguaggio descrittivo e come tali veri o falsi.

    Nessun testo normativo pu dirsi provvisto di un solo significato non equivoco. Pertanto

    linterpretazione cognitiva non pu che assumere la forma di una lista dei diversi significati che il testo interpretato pu esprimere: il testo T significa S1 o S2 o S3

    b. linterpretazione decisoria => consistente nel proporre o nel decidere di attribuire ad una data espressione un significato determinato a preferenza di altri. Essa, in quanto tale una stipulazione

    : un atto di volont (es.: linterpretazione giudiziale sempre interpretazione decisoria). Linterpretazione decisoria si esprime mediante enunciati non descrittivi ma ascrittivi, come tali n veri n falsi.

    Linterpretazione decisoria si pu ulteriormente distinguere in: interpretazione decisoria del primo tipo => consistente nello scegliere un significato univoco a

    preferenza di altri nellambito di quelli ammissibili; interpretazione decisoria del primo tipo => consistente nellattribuire ad un testo normativo un significato nuovo, che non trova alcun riscontro negli usi linguistici esistenti e/o nelle decisioni

    interpretative precedenti.

    Osservazioni:

    I) linterpretazione decisoria presuppone linterpretazione cognitiva; II) linterpretazione cognitiva mette in luce lindeterminatezza dellordinamento

    (lequivocit dei testi normativi), linterpretazione decisoria la risolve;

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  • 15

    III) linterpretazione giudiziale non mai mera interpretazione cognitiva, sempre interpretazione decisoria;

    IV) qualunque interpretazione giudiziale consiste necessariamente nellattribuire un significato determinato agli enunciati proferiti dal legislatore;

    V) un enunciato interpretativo, prodotto di una interpretazione decisoria, non appartiene al discorso descrittivo e per tanto non pu dirsi n vero n falso.

    V Capitolo

    Le FONTI DEL DIRITTO sono

    TESTI NORMATIVI (documenti esprimenti norme)i quali sono

    SEQUENZA DI ENUNCIATI (disposizioni) i quali sono

    SEQUENZE DI PAROLE DI SENSO COMPIUTO

    La norma non lenunciato stesso ma il suo significato estrapolato dallinterpretazione dellenunciato normativo medesimo (disposizione). Pertanto: linterpretazione lattivit che consiste nel determinare il significato degli enunciati delle fonti (disposizioni) ed dunque unattivit che si esercita:

    a. su testi normativi; b. da essi (testi normativi) si ricavano le norme.

    In questo senso, le norme non sono loggetto, ma piuttosto il prodotto dellinterpretazione. Osservazioni:

    I) mai o quasi, un enunciato normativo si presenta con un significato univoco e ben definito, tutti gli enunciati si prestano ad una pluralit di interpretazioni;

    II) ciascuna norma fatalmente vaga ed i suoi contorni indefiniti.

    A proposito dellequivocit normativa

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  • 16

    I testi normativi sono equivoci e lequivocit fonte di dubbi e controversie interpretative. A loro volta le controversie interpretative dipendono non dalla formulazione linguistica delle

    disposizioni bens da 3 fattori:

    I fattore => rappresentato dal contesto in cui ciascun enunciato si colloca, in quanto se da un

    lato il contesto getta luce sul significato dallaltro pu anche renderlo equivoco e con esso indeterminato lordinamento; difatti, il contesto stesso oltre ad esser rappresentato dagli enunciati circostanti costituito anche dallintero ordinamento giuridico. (ad esempio in una norma la parola famiglia dovr essere intesa in riferimento al solo coniuge e ai figli, altrove comprender anche i genitori e i fratelli, etc) II fattore => esso rappresentato dalla dogmatica. Difatti gli interpreti in generale e i giudici si

    accostano allinterpretazione dei testi normativi assistiti da costruzioni dogmatiche (elaborate prima e indipendentemente dallinterpretazione di qualsivoglia enunciato normativo) destinate inevitabilmente a condizionare e ad orientare le decisione interpretative. Es.: la dottrina dei

    principi costituzionali supremi.

    III fattore => costituito dalla pluralit di tecniche interpretative. Difatti, nella maggioranza dei

    casi un medesimo enunciato esprime significati diversi a seconda che sia sottoposto alluna o allaltra tecnica interpretativa. ESEMPI DI EQUIVOCIT:

    1) Accade che un enunciato normativo esprima alternativamente una pluralit di significati. Data una disposizione D, taluni ritengono che essa esprima la norma N1, altri che esprima invece

    la normaN2.

    Lart. 40 Cost. dispone che il diritto di sciopero si esercita nellambito delle leggi che lo regolano. Dobbiamo intendere che, in mancanza di leggi regolatrici del diritto di sciopero, tale diritto si esercita senza limiti, o invece che non si esercita affatto fino a che tali leggi non siano

    promulgate?

    2) Si conviene che una certa disposizione D esprima una data norma N1, ma dubbio se essa esprima anche altre norme e, in caso affermativo, quali (non c unalternanza di significati ma un significato si aggiunge ad un altro).

    Innumerevoli disposizioni costituzionali fanno rinvio alla legge: dobbiamo intendere che il rinvio si riferisca alla sola legge dello Stato o anche alle leggi regionali? Alla sola legge formale o

    anche agli atti aventi forza di legge?

    3) Si conviene che una certa disposizione esprima una data norma, ma dubbio se la norma in questione sia defettibile, ossia soggetta ad eccezioni implicite non specificate e, in caso

    affermativo, quali.

    Una disposizione statuisce che non sono ammessi veicoli nel parco. Ebbene la norma vale anche

    per le autoambulanze o per le auto dei vigli del fuoco, che sono s veicoli ma di un tipo speciale?

    4) Si conviene che una data disposizione D diciamo Se F1, allora G, dove F1 sta per una classe di fattispecie e G per la relativa conseguenza giuridica disciplini le fattispecie F1. Alcuni tuttavia ritengono che D non disciplini alcuna fattispecie diversa da F1. Altri

    invece ritengono che D disciplini altres le fattispecie F2, simili a F1 (se F2, allora G). 5) Si conviene che una data disposizione D diciamo Se F, allora G esprima una norma

    applicabile alle fattispecie F (e pertanto non alle fattispecie diverse da F); dubbio tuttavia

    se se le fattispecie non-F restino prive di qualsivoglia disciplina, o se invece la

    disposizione in questione disciplini (tacitamente) anche le fattispecie non-F connettendo

    ad esse la conseguenza giuridica opposta, non-G.

    Dispone lart. 32, comma 1, Cost. la Repubblica garantisce cure gratuite agli indigenti. Quid dei facoltosi e dei benestanti? Si pu sostenere che la Costituzione nulla disponga in proposito, e

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  • 17

    sia dunque lacunosa, o che al contrario la Costituzione tacitamente escluda i non-indigenti dalle

    cure gratuite (interpretazione a contrario).

    6) Si conviene che la disposizione D1 esprima la norma N! e che la disposizione D2, successiva a D1, esprima la norma N2; si conviene altres che N2 sia in conflitto con N1.

    Sennonch N1 speciale rispetto a N2. Sicch, secondo alcuni N1 deve ritenersi abrogata in virt del principio lex posterior derogat priori, mentre secondo altri N1 deve ritenersi vigente in virt del principio lex posterior generalis non derogat priori speciali (ipotesi di successione di norme. Prevale la specialit o la posteriorit? La posteriorit.).

    A proposito della vaghezza normativa

    Risolta lequivocit di un testo i problemi di interpretazione non sono ancora terminati, giacch allinterprete si presentano ormai della norme, ma ogni norma ha una trama aperta (teoria dellopen texture), ossia contorni indefiniti, sicch possono darsi casi rispetto ai quali lapplicabilit della norma dubbia e controvertibile. Per esempio per compravendita sintende, grosso modo, lo scambio di merci contro denaro. Supponiamo che il prezzo di mercato di una data merce M sia 100. Lo scambio di M contro 100,

    98 o 102 costituisce sicuramente una compravendita. Ma chiaramente lo scambio di M contro 1

    non pi compravendita ma una donazione dissimulata. Quindi il problema dove finisce la

    compravendita e inizia una donazione dissimulata?non si pu fissare una linea di demarcazione

    netta tra compravendita e donazione dissimulata. Ci quanto dire che il termine compravendita

    vago o open textured: il suo riferimento come una trama aperta. Al centro della trama, troviamo casi evidenti di compravendita, fuori di essa troviamo casi non meno evidenti di

    donazioni dissimulate, ma ai margini della trama, troviamo una vasta area di penombra. La vaghezza delle espressioni usate nel linguaggio delle fonti, fa si che linterprete di fronte ad un caso marginale, possa decidere discrezionalmente se la fattispecie in esame debba o non

    debba essere inclusa nel campo di applicazione della norma in questione.

    ANTINOMIE E LACUNE

    Si d una antinomia ogniqualvolta un caso concreto sia suscettibile di due diverse ed opposte

    soluzioni. Il caso, ammettendo due soluzioni, pu essere deciso indifferentemente in un modo o

    nellaltro. In un ordinamento giuridico vi una lacuna ogniqualvolta si presenti una fattispecie per la quale

    nessuna norma dellordinamento preveda una conseguenza giuridica qualsivoglia. I problemi che nascono dalle antinomie e dalle lacune non sono propriamente problemi

    interpretativi in quanto si presentano ad interpretazione gi avvenuta. Linterpretazione pu solo evitarle ma non risolverle.

    Pertanto, mentre lequivocit richiede una decisione interpretativa tra due o pi significati in competizione e la vaghezza richiede una decisione interpretativa circa i confini del significato, la

    soluzione di lacune e/o antinomie richiede qualcosa di diverso.

    (Sul discorso delle lacune e delle antinomie si torner successivamente).

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  • 18

    VI Capitolo

    Il diritto presenta una duplice indeterminatezza, cui corrispondono due distinti problemi

    dinterpretazione. 1) indeterminato lordinamento: a causa dellequivocit dei testi normativi, dubbio

    quali norme appartengono ad esso. Lindeterminatezza dellordinamento solleva problemi di identificazione delle norme vigenti: Interpretazione in astratto.

    2) indeterminata ogni singola norma vigente: a causa della strutturale vaghezza del linguaggio, dubbio quali fattispecie ricadono nel suo campo di applicazione.

    Lindeterminatezza delle norme solleva problemi di sussunzione, ossia problemi di accertamento del contenuto di norme previamente identificate come vigenti:

    Interpretazione in concreto.

    Riprendendo una distinzione fatta nel cap. III pag. 16 17 possibile distinguere: - linterpretazione cognitiva => accertamento di un significato (giurista), si esprime mediante enunciati del linguaggio descrittivo, come tali veri o falsi;

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  • 19

    - linterpretazione decisoria => decisione di un significato scartando tutti i rimanenti (giudice), linterpretazione decisoria presuppone logicamente linterpretazione cognitiva, si esprime mediante enunciati ascrittivi, come tali n veri n falsi;

    - linterpretazione creativa => essa consiste nellattribuire ad un enunciato un significato del tutto nuovo, non incluso nel novero dei significati accertati o accertabili in sede di interpretazione

    cognitiva, come tale quindi => creazione di un significato (assimilabile alla legislazione).

    Linterpretazione creativa si esprime in enunciati ascrittivi e pertanto n veri n falsi.

    Osservazioni: linterpretazione di un testo normativo va tenuta distinta dallintegrazione del diritto.

    i. linterpretazione consiste nellattribuire significato

    ad un testo normativo;

    ii. lintegrazione del diritto consiste nel formulare norme inespresse, ossia che non costituiscono il

    significato di alcuna disposizione.

    Proseguendo, opportuno distinguere tra:

    I) interpretazione in astratto (orientata ai testi) => consiste nel determinare quali norme un testo normativo esprima, senza riferimento ad alcun caso concreto.

    L interpretazione in astratto pu essere un: a. interpretazione cognitiva; b. interpretazione decisoria; c. interpretazione creativa.

    Osservazioni:

    linterpretazione in astratto decisoria consiste nel riformulare, nel tradurre lenunciato interpretato. Il risultato un nuovo enunciato che linterprete assume come sinonimo dellenunciato interpretato. La formula standard di un enunciato interpretativo, che sia frutto di interpretazione decisoria in astratto, : D significa N, dove D sta per disposizione e N sta per norma.

    II) interpretazione in concreto (orientata ai fatti) => consiste nellapplicare o no ad una singola fattispecie la norma previamente individuata in sede di interpretazione in

    astratto.

    Osservazioni:

    1. lapplicazione di una norma ad una fattispecie concreta e ci che si dice sussunzione

    4.

    2. se linterpretazione in astratto mette in luce o risolve lequivocit dei testi normativi, linterpretazione in concreto riduce o risolve la vaghezza delle norme;

    3. ogni interpretazione in concreto presuppone logicamente un interpretazione in astratto;

    4. linterpretazione in concreto quando compita da un giudice ci che si usa chiamare applicazione (di una norma ad un caso concreto).

    5. La forma standard di un enunciato interpretativo, che sia frutto di interpretazione in concreto, : la fattispecie F ricade o meno nel campo di applicazione della norma N.

    4 Sussumere: filos., ricondurre un concetto particolare a un concetto pi generale; dir., riferire un caso specifico alla norma di legge

    che lo contempla

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  • 20

    La distinzione sopraesposta ci introduce alla comprensione di unulteriore distinzione riferita a specifici soggetti interpretanti:

    I) interpretazione dottrinale => quella compita dai giuristi accademici nei loro studi.

    Essa pu essere:

    a. essenzialmente interpretazione in astratto; b. indifferentemente:

    - attivit cognitiva => di accertamento contribuendo alla conoscenza del diritto; - attivit decisoria => c.d. politica del diritto tesa a proporre (e influenzare) gli

    organi dellapplicazione.

    II) interpretazione giudiziale => quella compiuta dai giudici nellesercizio della funzione giurisdizionale.

    Essa :

    a. sempre interpretazione in concreto; b. sempre interpretazione decisoria. c. linterpretazione giudiziale ha effetti giuridici per le parti, i loro eredi o aventi causa; d. efficace solo inter partes => ci significa che:

    - nessuna decisione giurisdizionale pu produrre effetti in capo a terzi estranei al processo;

    - nessun giudice, in linea di principio, ha lobbligo di conformarsi alle scelte interpretative di alcun altro giudice.

    III) interpretazione autentica => linterpretazione della legge compiuta dallo stesso legislatore mediante una legge successiva, il cui contenuto sia appunto la determinazione del

    significato di una legge precedente.

    Essa :

    a. uninterpretazione in astratto; b. un interpretazione decisoria, c. contenuta in una legge (per tanto) vincolante; d. efficace erga omnes;

    Osservazioni:

    le leggi di interpretazione autentica non innovano il diritto ma si limitano a determinare il

    significato di una legge preesistente quindi sono semplicemente ricognitive di norme preesistenti.

    Per questa ragione esse sono comunemente ritenute retroattive e cio perch si suppone che la

    legge avesse gi il significato che ora il legislatore le attribuisce.

    Quesiti:

    I) come identificare una legge interpretativa e come distinguerla da una innovativa (una legge

    cio che modifica il diritto vigente)?

    Questa domanda ammette almeno 2 risposte.

    a. Le leggi interpretative si identificano sulla base di indizi puramente testuali quali il titolo della legge (es.: Legge di interpretazione autentica);

    b. le leggi interpretative sarebbero identificabili precisamente per la circostanza che esse dettano non propriamente norme ma metanorme (o norme di II grado) che hanno ad oggetto solo il significato delle disposizioni interpretate.

    Osservazione:

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  • 21

    una legge interpretativa tale a condizione che non sia per s idonea a risolvere controversie, se

    non in combinazione con la disposizione interpretata, con la quale si salda cos da formare un

    unico testo normativo.

    II) In che senso diciamo autentica linterpretazione della legge compiuta mediante legge successiva?

    Ci viene espresso per indicare il fatto che la legge interpretativa sia, in quanto legge, non

    diversamente dalla legge interpretata, vincolante per gli organi dellapplicazione. Da ci risulta chiaro che linterpretazione autentica legislativa non ha proprio nulla di autentico e la sua pretesa retroattivit non ha alcuna plausibile giustificazione.

    III) la legge interpretativa costituisce genuino atto di interpretazione della legge autenticamente

    interpretata?

    c. Chi ritiene di no adduce, come motivazione, che una legge consta di disposizioni e non di norme. di tutta evidenza che, operando su norme

    mediante disposizione, il legislatore non fa opera dinterpretazione, bens di posizione di nuovo diritto scritto;

    d. chi ritiene di si sostiene che. vera la premessa che il legislatore non pu fare altro che disposizioni e le leggi interpretative constano appunto di

    disposizioni, ma la conclusione non pu essere condivisa perch se vera

    la premessa ugualmente vero che anche linterpretazione si esprime attraverso enunciati in lingua (disposizioni).

    Osservazioni punto (b):

    linterpretazione di un enunciato normativo consiste nel formulare un enunciato che si assume sinonimo dellenunciato interpreto => lenunciato interpretante (prodotto dellattivit interpretativa) non che una riformulazione dellenunciato interpretato

    IV) linterpretazione autentica ha natura dichiarativa/ricognitive o decisoria e innovativa del diritto vigente?

    I) Linterpretazione autentica costituisce atto di decisione e non di conoscenza; II) possibile introdurre una distinzione tra varie ipotesi: a. esiste una cornice di molteplici interpretazioni giurisprudenziali preesistenti e divergenti e

    la legge interpretativa sceglie un significato nellambito di questa cornice => in questo caso linterpretazione autentica genuina interpretazione e non innova il diritto;

    b. esiste una cornice di molteplici interpretazioni giurisprudenziali preesistenti, ma la legge interpretativa sceglie un significato al di fuori di questa cornice => in questo caso vi

    creazione di una nuova norma (legislazione innovativa);

    c. non vi affatto una molteplicit di interpretazioni divergenti ma vi invece diritto vivente (diritto vivente => ossia una interpretazione giudiziale consolidata) e la legge interpretativa impone un significato diverso da quello ormai accettato => in questo caso vi

    creazione di una nuova norma (legislazione innovativa).

    Osservazione sub (b) e (c):

    non vi nulla di sbagliato nellinnovare il diritto ma in queste circostanze la forma della legge interpretativa e la sua conseguente retroattivit non ha alcuna plausibile giustificazione.

    V) secondo una parte minoritaria della dottrina la legge interpretativa e la legge interpretata sono

    sempre incompatibili, e pertanto luna abroga tacitamente laltra in virt del criterio cronologico

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  • 22

    di soluzione delle antinomie. Ci nonostante opportuno distinguere i diversi effetti della legge

    interpretativa sulla legge interpretata in ragione delle operazioni compiute dal legislatore:

    1. nellipotesi in cui il legislatore si limi a scegliere un significato nellambito dellinterpretazione gi presenti in giurisprudenza (genuina interpretazione) non pare che la legge interpretativa sia incompatibile con la legge interpretata => se

    non vi incompatibilit non vi neppure abrogazione tacita;

    2. nelle ipotesi rimanenti, in cui il legislatore attribuisce alla legge interpretata un significato che cade fuori dalla cornice, o un significato difforme dal diritto vivente,

    lincompatibilit evidente => labrogazione sostituzione della legge precedente dovrebbe essere la fatele conseguenza

    VI) Linterpretazione autentica pu essere giustificata con due diversi argomenti. a. Il primo fa riferimento alla dottrina democratica della sovranit popolare =>

    linterpretazione autentica consente leffettiva prevalenza del potere normativo sul potere interpretativo e per tanto consenta la perfetta corrispondenza con il principio che:

    il diritto fatto dal legislatore, il suo contenuto quello da esso stabilito (giudice soggetto

    alla legge art. 101, comma 2, cost.);

    b. Il secondo fa riferimento alla dottrina del bilanciamento dei poteri => attraverso le leggi interpretative il potere legislativo controlla e controbilancia il potere

    giurisdizionale.

    VII) qual il rapporto legislatore giudice? Il principio di separazione dei poteri implica:

    1. che sia vietato al legislatore linterpretazione in concerto con efficacia inter partes; 2. che sia vietato al giudice interpretare in astratto con efficacia erga omnes.

    Il vocabolo interpretazione pu essere usato per riferirsi sia ad unattivit, sia al suo prodotto. Rispetto al prodotto dellinterpretazione (che altro non che il significato attribuito al testo interpretato) distinguiamo:

    a. il significato oggettivo => per il quale si intende il contenuto concettuale di un testo per s preso, facendo astrazione da ogni altra considerazione (il significato testuale, letterale);

    b. il significato soggettivo => per il quale si intende la soggettiva intenzione del legislatore (il significato intenzionale)

    a. il significato originario => che quello che un testo normativo ha al momento della sua

    entrata in vigore => questa la c.d. interpretazione originalista;

    b. il significato odierno => che quello che un testo normativo assume nel momento in cui

    viene interpretato e/o applicato => questa la c.d. interpretazione evolutiva.

    Capitolo VII

    bene distinguere:

    1. disposizione => intesa come ogni enunciato normativo contenuto in una fonte del diritto;

    2. norma => intesa come il contenuto di significato della disposizione;

    3. interpretazione => essa loperazione intellettuale che conduce dallenunciato al significato.

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  • 23

    (disposizione)

    (norma)

    FONTE DEL DIRITTO

    DISPOSIZIONE

    (contenuta in una fonte del diritto ed oggetto dellinterpretazione) NORMA

    (contenuto di significato della disposizione e risultato dellinterpretazione)

    INTERPRETAZIONE

    (operazione intellettuale: disposizione => norma)

    Osservazione:

    falso che ad ogni disposizione corrisponda una ed una sola norma e viceversa.

    Distinzioni nel rapporto disposizione norma: I) disposizioni esprimenti pi norme => molte disposizioni esprimono non gi

    una solo norma, bens una molteplicit di norme congiunte => 1 D + N

    (congiunte). Ad esempio lart 25, comma 2, Cost. prescrivendo nessuno pu essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del

    fatto commesso esprime sia il principio della riserve di legge assoluta in materia penale, sia il principio di irretroattivit della legge penale;

    II) disposizioni ambigue => molte disposizioni sono ambigue e dunque possono essere interpretate in modo diversi. Ad ogni interpretazione (della disposizione)

    corrisponde una diversa norma => 1 D + N (disgiunte). Ad esempio la

    disposizione che stabilisce che non pu essere depositata richiesta di referendum abrogativo nellanno anteriore alla scadenza di una delle due Camerepu essere intesa alternativamente: o nel senso che la richiesta di referendum non pu essere depositata nellanno solare anteriore alla scadenza di una Camera, o nel senso che la richiesta di referendum non pu essere

    depositata nei 365 g. antecedenti la scadenza;

    III) disposizioni sinonime o parzialmente => pu accadere che due disposizione abbiano il medesimo significato => 2 D = 1 N, o che siano parzialmente

    sinonime nel senso che ciascuna di esse esprime una pluralit di norme tale che

    una o pi norme espresse dalla prima disposizione siano anche espresse dalla

    seconda. Ad esempio la norma secondo cui gli atti governativi che hanno valore

    o forza di legge devono essere controfirmati dal Presidente del Consiglio

    espressa sia dallart. 89, comma 2, Cost. sia dalla l. n400/88; IV) norme ricavate da pi disposizioni => accade che una norma sia il prodotto di

    una interpretazione effettuata su una pluralit di disposizioni combinate e ci

    porta il nome di combinato disposto. Ad esempio la norma secondo cui se

    qualcuno, non commettendo un reato, cagiona ad altri un danno ingiusto che non

    abbia carattere non patrimoniale, allora costui deve risarcire il danno, si ricava

    dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c. e 185 c.p. ;

    V) disposizioni senza norme => pu dirsi che una disposizione non esprima alcuna norma in due sensi:

    a. o che completamente priva di qualsivoglia significato normativo. Ad esemp

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  • 24

    b. io uninvocazione alla divinit; c. o che il suo contenuto normativo (se sussiste) non suscettibile di

    identificazione in sede interpretativa.

    VI) Norme prive di disposizione => sono prive di disposizione: a. le norme di fonte consuetudinaria; b. ogni norma che non possa essere riferita ad una precisa disposizione come suo significato

    essendo meramente implicita o inespressa. Per tanto distinguiamo:

    1. norme espresse => ogni norma che possa essere imputata ad una precisa disposizione come suo significato;

    2. norme inespresse => ogni norma di cui non si possa dire che costituisce il significato di una determinata disposizione.

    Osservazione:

    ogni norma inespressa ricavata da una o pi norme espresse mediate un ragionamento in cui:

    le premesse => norme espresse

    le conclusioni => norme inespresse.

    Ma se ogni norma inespressa frutto di un ragionamento occorre distinguere 4 ragionamenti le

    cui conclusioni sono, per lappunto, norme inespresse.

    I) ragionamento => vi sono norme inespresse ricavate da norme espresse mediante ragionamenti deduttivi in cui le premesse sono norme espresse. Ad esempio data una

    norma espressa N1 che statuisce i maggiorenni hanno diritto di voto, e unaltra norma espressa N2 che statuisce i diciottenni sono maggiorenni, si pu deduttivamente inferire la norma inespressa N3 i diciottenni hanno diritto di voto;

    osservazione => le norme inespresse del I rag. possono essere considerate implicite in senso

    stretto (cio in senso logico) sebbene non formulate.

    II) ragionamento => vi sono norme inespresse ricavate da norme espresse mediante ragionamenti deduttivi in cui le premesse sono enunciati interpretativi come

    definizioni di termini usati nella formulazione di norme espresse. Ad esempio una

    norma espressa statuisce che contro gli atti della pubblica amministrazione sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinnanzi agli

    organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.). Ebbene, chi, da questa norma, volesse trarre la conclusione che ammessa tutela giurisdizionale non

    solo per i provvedimenti della p.a. ma anche per i regolamenti, dovrebbe aggiungere la

    premessa che per atti amministrativi deve intendersi qualunque atto proveniente dalla p.a. Siffatta premessa costituisce linterpretazione del sintagma atti amministrativi: essa dunque un enunciato interpretativo;

    osservazione => le norme inespresse del II rag. sono il prodotto di una combinazione tra

    deduzione logica e interpretazione.

    III) ragionamento => vi sono norme inespresse che sono il frutto di ragionamenti tra le cui premesse figurano enunciati che sono tesi dogmatiche costruite previamente ed

    indipendentemente dallinterpretazione di qualsiasi enunciato normativo. Ad esempio la Costituzione esige che il Governo abbia la fiducia delle Camere, la Costituzione ha

    dunque instaurato un governo parlamentare, nel governo parlamentare il Capo dello

    Stato ha solo funzioni di garanzia costituzionale pertanto non pu rifiutare

    lemanazione degli atti deliberati dal Governo se non quando si tratti di atti palesemente incostituzionali;

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  • 25

    osservazione => le norme inespresse del III rag. sono il prodotto di una combinazione tra

    interpretazione e dogmatica.

    IV) ragionamento => vi sono norme inespresse che sono ricavate a partire da norme espresse secondo schemi di ragionamento non deduttivi (es.: largomento analogico; largomento a contrario). Ad esempio una certa disposizione di legge impone un obbligo ai cittadini, argomentando a contrario si pu sostenere che la disposizione in

    questione esclude gli stranieri e gli apolidi dalla soggezione a tale obbligo.

    osservazione => le norme inespresse del IV rag. sono il frutto di creazione del diritto da parte

    degli interpreti.

    VIII Capitolo

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  • 26

    Nel complesso di questa esposizione intendiamo definire il ragionamento come una sequenza di

    enunciati uno dei quali svolga la funzione di tesi (conclusione) e i rimanenti svolgano la

    funzione di ragioni in favore di esso (premesse). Ma con ragionamento si pu intendere anche il

    processo mentale attraverso cui si perviene ad una conclusione o decisione.

    Tipi di ragionamento

    I) ragionamenti aletici (o teorici) => ragionamenti in cui le premesse e conclusioni sono tutti enunciati del discorso conoscitivo o descrittivo e come

    tali veri o falsi;

    II) ragionamenti normativi (o pratici) => un ragionamento la cui conclusione una norma (enunciato prescrittivo o direttivo) come tale n vera n falsa.

    Osservazione: il ragionamento giuridico un ragionamento normativo caratterizzato dal

    fatto che la conclusione una norma giuridica.

    III) ragionamento deduttivi => ha struttura deduttiva quel ragionamento nel quale la conclusione logicamente implicita nelle premesse

    IV) ragionamenti non deduttivi => sono ragionamenti di cui si pu rifiutare la conclusione, pur accettando le premesse (pongono dubbi). Le premesse non

    garantiscono la conclusione.

    Combinazione tra i primi 4 tipi di ragionamento:

    1. un ragionamento aletico (aletico deriva dal greco e significa verit) logicamente valido allorch ha carattere deduttivo: se le premesse sono vere, allora, necessariamente, anche

    la conclusione vera;

    2. un ragionamento normativo non logicamente valido e pertanto non ha carattere deduttivo in quanto esso essendo un enunciato prescrittivo o direttivo, non n vero n

    falso (un rag. normativo composto da norme le quali non hanno affatto valori di verit:

    non sono n vere n false) e, pertanto ancora, non possono esser applicate le stesse

    condizioni di validit dei ragionamenti aletici (che sono veri o falsi, e tali condizioni

    possono essere accertate mediante deduzione).

    Osservazioni:

    vi , a proposito del ragionamento normativo, una consapevolezza e cio: se da un alto,

    nonostante la difficolt sopra indicata, sembra ovvio che siano possibili validi ragionamenti

    normativi dallaltro tale consapevolezza intuitiva non pare essere una risposta sufficiente. A tal riguardo si pone il c.d. dilemma di Jrgensen; esso si fonda su questa assunto: se le

    relazioni di implicazione logica si definiscono in termini di verit, allora non possono esservi

    relazioni di implicazione logica tra norme (poich le norme essendo enunciati prescrittivi o

    direttivi, come tali sono n veri n falsi).

    Il dilemma di Jrgensen ammette diverse risposte:

    I) i ragionamenti normativi sono perfettamente possibili in quanto le norme hanno valore di verit

    (ovvero possono esse, a dispetto di quanto si sostiene, vere o false) e il dilemma non ha ragion

    dessere, giacch nasce da un presupposto errato (es. di enunciato normativo vero: vero che non si deve uccidere). Le norme sono vere allorch corrispondono a doveri o valori

    Criterio di

    classificazione

    attinente agli elementi

    che compongono un

    ragionamento.

    Criterio di

    classificazione

    attinente alla

    struttura logica del

    ragionamento.

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  • 27

    oggettivamente esistenti nella natura delle cose e riconoscibili mediante luso della retta ragione. Modo di vedere caratteristico del giusnaturalismo; II) i ragionamenti normativi sono frutto di illusione, di auto-inganno. Malgrado le apparenze,

    nessun ragionamento normativo valido. Si assume che le norme sono fatti (accadimenti

    causali) e tra i fatti, al pi, si instaurano relazioni causali e non certamente relazioni di

    implicazione logica. Ci che chiamiamo norma interamente riducibile o allatto di comando di unautorit normativa, o allatto di accettazione di un destinatario. Cosi ad esempio dal fatto che il legislatore abbia comandato la punizione di tutti gli assassini non segue che il legislatore abbia

    altres comandato la punizione dellassassino Tizio (questo comando verr eventualmente dal giudice). Questa seconda possibile risposta opposta alla prima. Le norme non hanno valore

    cognitivo ma sono frutto di scelte, di fatti (si passa da un essere a un dover essere);

    III) essendo le norme prive di valori di verit, per esse non si pu ragionare deduttivamente. Ma

    se non si pu ragionare con norme, si pu tuttavia ragionare con proposizioni fattuali che

    asseriscono il soddisfacimento di norme.

    Osservazione:

    in un certo senso, la logica pu applicarsi alle norme: ma solo indirettamente per il tramite di

    proposizioni fattuali che vertono sul loro soddisfacimento. Cosi ad esempio dalla proposizione

    secondo cui la norma gli assassini devono essere puniti adempiuta si pu inferire la proposizione secondo cui la norma lassassino Tizio deve essere punito , anche essa, adempiuta. I) I componenti dei ragionamenti normativi sono

    enunciati deontici (ossia enunciati in termini di dovere). Siffatti enunciati tuttavia sono ambigui in quanto possono essere usati per esprimere sia norme, sia proposizioni normative (ossia

    proposizioni che vertono su norme). Sebbene le norme siano prive di valori di verit, non ne sono

    per prive le proposizioni che vertono su di esse. Ebbene nei ragionamenti normativi gli enunciati

    deontici esprimono proposizioni normative. Chi, ad esempio, dalla premessa che gli assassini

    devono essere puniti conclude che lassassino Tizio deve essere punito, inferisce una proposizione da unaltra proposizione. Se la prima proposizione vera, allora anche la seconda sar vera.

    II) Ogni norma pu essere ultimamente ridotta alla forma standard obbligatorio che p (dove p sta per proposizione): ad esempio obbligatorio che i ladri siano puniti. Questa formulazione

    normativa pu essere analizzata in due componenti: una qualificazione normativa di un

    comportamento ( obbligatorio che ) ed una descrizione del comportamento in questione ( che tutti i ladri siano puniti). La parte descrittiva una proposizione della quale si pu predicare

    la verit o la falsit.

    III) Il dominio della logica pi ampio del dominio della verit. Le norme non hanno valori di

    verit, ma non per queste sono prive di valori logici. Esse hanno valori logici come i valori della

    validit, intesa come giustizia, obbligatoriet, come forza vincolante. I valori di validit hanno un

    comportamento logico analogo ai valori di verit. Se di un ragionamento normativo valida la

    premessa normativa, allora sar egualmente valida la conclusione.

    Ragionamenti normativi invalidi:

    senzaltro invalido qualunque ragionamento la cui conclusione sia una norma, ma le cui premesse siano tutte proposizioni, e viceversa, invalido qualunque ragionamento la cui

    conclusione sia una proposizione ma le cui premesse siano tutte norme.

    Si usa chiamare legge di Hume quella legge della logica, secondo la quale non si possono

    validamente inferire conclusioni normative (cio norme) da premesse esclusivamente conoscitive

    (cio proposizioni), n conclusioni conoscitive da premesse puramente normative.

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  • 28

    Pertanto, in un ragionamento normativo, una norma deve figurare tra le premesse, a pena di

    invalidit. Cosi, ad esempio, invalido il ragionamento Tizio ha promesso di pagare a Caio 100 euro. Pertanto Tizio deve pagare a Caio 100 euro, a meno di aggiungere tra le premesse la norma le promesse devono essere adempiute .

    Esistono una variet di ragionamenti nel diritto e ci dipende dalla variet dei soggetti che

    compiono siffatti ragionamenti. Si fa riferimento ai legislatori, ai giudici e alla p.a.

    Tuttavia, la letteratura in tema di ragionamento giuridico essenzialmente dedicata al

    ragionamento giudiziale.

    I ragionamenti del legislatore non sono oggetto di studio per via del fatto che la legislazione

    ritenuta unattivit libera nel fine(in pratica il legislatore non tenuto a perseguire alcun fine in particolare). Sicch il legislatore non tenuto nemmeno a motivare le sue decisioni.

    Lassenza di studi sul ragionamento dei funzionari della p.a. meno comprensibile. Lattivit della p.a. non libera nel fine ma discrezionale, essendo il fine prefissato dalla legge. Lattivit giurisdizionale concepita come unattivit di mera applicazione di norme generali precostituite a casi individuali. Unattivit siffatta esige un ragionamento deduttivo (un sillogismo).

    Negli ordinamenti giuridici moderni, lattivit dei giudici retta dal principio di legalit. In virt di tale principio, ogni decisione giurisdizionale deve essere fondata su una norma giuridica

    preesistente pena lincertezza del diritto. Per questa ragione le decisioni giurisdizionali devono essere motivate sulla base della legge e i ragionamenti compiuti per giungere ad una decisone

    devono essere resi pubblici.

    In relazione alle decisioni giurisdizionali conviene distinguere tra il processo psicologico

    attraverso cui il giudice perviene alla decisione ed il discorso attraverso il quale egli la argomenta

    o giustifica pubblicamente. Il giudice deve mostrare infatti che la sua decisone fondata su

    norme giuridiche positive.

    Nel nostro ordinamento tutte le sentenze presentano una struttura comune: DISPOSTIVO pi

    MOTIVAZIONE. Il contenuto del dispositivo pu essere configurato come la conclusione di un

    ragionamento; la motivazione come linsieme degli argomenti addotti a giustificazione della decisone. In essa dunque depositata il ragionamento del giudice.

    Nel ragionamento giudiziale, si possono distinguere due livelli di argomentazioni:

    I) la giustificazione interna => costituita dallinsieme delle premesse (che devono includere norme) per s necessarie e sufficienti a fondare logicamente la

    decisione => la decisione il dispositivo della sentenza => il dispositivo della

    sentenza la conclusione del ragionamento;

    Osservazione:

    a. la giustificazione interna sempre necessaria poich in sua assenza la decisione sarebbe priva di fondamento e dunque arbitraria;

    b. la giustificazione interna ha carattere logico deduttivo.

    II) la giustificazione esterna => costituita dallinsieme delle ulteriori premesse che sono necessarie a fondare la scelta delle premesse, che a loro volta

    costituiscono giustificazione interna.

    Osservazioni:

    a. la giustificazione esterna necessaria se e solo se le premesse della giustificazione interna siano di fatto contestate o comunque contestabili,

    b. la giustificazione esterna ha carattere retorico/entimematico ovvero basato su un sillogismo in cui le premesse non sono certe.

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  • 29

    LA GIUSTIFICAZIONE INTERNA

    La giustificazione interna delle decisioni giurisdizionali deve avere struttura deduttiva. Il

    contenuto della decisone deve essere logicamente dedotto da una norma in congiunzione con una

    proposizione conoscitiva.

    In generale, ogni norma giuridica, pu essere ricostruita come un enunciato del tipo: Se F allora G (dove F sta per una classe di fattispecie, e G per la relativa conseguenza giuridica). Per esempio se uccido allora obbligo di punizione (art. 575 c.p.). Ebbene, lapplicazione giudiziale di una norma generale ad un caso individuale pu essere configurata come un semplice ragionamento deduttivo:

    Se F, allora G (premessa normativa)

    F (premessa conoscitiva)

    quindi G (conclusione deduttiva).

    Il carattere deduttivo dellargomentazione garantisce la validit logica della conclusione, ma non la sua fondatezza giuridica. La conclusione giuridicamente fondata se la premessa normativa

    una norma positiva valida, la premessa conoscitiva una proposizione vera, la cui verit sia stata

    provata.

    LA GIUSTIFICAZIONE ESTERNA

    La giustificazione esterna non ha carattere logico-deduttivo.

    Questa consiste in 2 distinte catene di argomenti:

    a) insieme di argomenti addotti a sostegno delle scelta della premessa normativa;

    b) insieme di argomenti addotti a sostegno delle scelta della premessa conoscitiva.

    La giustificazione esterna della premessa normativa pu sollevare 3 ordini di problemi.

    I) Esso attiene alla validit formale dei testi normativi (leggi, regolamenti ecc.) da cui la norma, assunta come premessa nella giustificazione interna, ricavata. Di regola,

    infatti, le norme giuridiche sono ricavate, mediante interpretazione, dai testi normativi.

    Ma non sarebbe giustificata una decisione fondata sopra una norma ricavata da un testo

    normativo invalido. Generalmente parlando si pu dire che un testo normativo sia

    valido quando sia stato prodotto: a) da unautorit competente; b) secondo il procedimento prescritto.

    II) Esso attiene allinterpretazione dei testi normativi onde ricavarne la norma cui si da applicazione. Ci costituisce il problema centrale della giustificazione esterna della

    premessa normativa e si snoda in 4 sotto-problemi:

    1. raramente i testi normativi si presentano con un significato univoco e ben definito, quasi sempre sono equivoci. Linterpretazione non conoscenza di un significato precostituito allinterprete, ma scelta tra una pluralit di significati possibili. Linterpretazione giudiziale atto di volont e linterpretazione prescelta deve essere argomentata, giustificata.

    2. il diritto sovente incoerente. Difatti, accade che due norme disciplinino lo stesso caso o una stessa classe di casi, in modi difformi configurando le c.d. antinomie , e

    consentendo per la stessa controversia soluzioni differenti.

    I criteri di soluzione di questultime posso essere:

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  • 30

    a. lex superior derogat inferiori; b. lex posterior derogat priori; c. lex spcialis derogat generalis.

    Ma vi sono antinomie per le quali non sussiste alcun criterio di soluzione, o ne sussistono di pi

    concorrenti e configgenti. Per questo anche la soluzione di antinomie esige argomentazione.

    3. il diritto anche lacunoso. Difatti, accade che un caso non sia disciplinato da alcuna norma o almeno da una norma espressa. Il giudice tuttavia anche in caso di

    una lacuna non pu esimersi dal decidere la controversia secondo diritto. Ci esige che il giudice ricavi dai testi normativi una norma implicita, inespressa. Sia

    lesistenza di una lacuna, sia la costruzione della norma inespressa idonea a colmare la lacuna esigono argomentazione.

    4. inoltre occorre decidere se il caso sottoposto allattenzione del giudice ricada nel campo di applicazione della norma, la c.d. concretizzazione successiva

    allinterpretazione testuale su norma generale e/o astratta. Anche la concretizzazione della norma richiede argomentazione.

    Osservazione sul punto (4): la decisione di includere un caso concreto (species) in una classe di

    casi (genus) la c.d. sussunzione e costituisce la c.d. qualificazione giuridica del caso in

    questione.

    III) esso attiene alla validit materiale della norma assunta come premessa nella giustificazione interna e si atteggia diversamente a seconda che si tratta di una norma

    espressa o inespressa:

    a. validit materiale di norma espressa => la norma materialmente valida quando non sia in contrasto con altre norme sovraordinate;

    b. validit materiale di norma inespressa => per essa devono essere soddisfatte le seguenti condizioni, ovvero che la norma sia ricavabile in

    modo persuasivo da una o pi norme espresse mediate un procedimento

    argomentativo:

    1. espressamente prescritto; o 2. consentito dal diritto stesso; 3. e/o comunemente accettato dalla cultura giuridica.

    La validit materiale delle norme applicate esige argomentazione almeno ogniqualvolta sia

    contestata da una delle parti.

    LA GIUSTIFICAZIONE ESTERNA DELLA PREMESSA CONOSCITIVA:

    si deve distinguere il ragionamento dei giudici di merito da quello dei giudici di legittimit.

    Nel ragionamento dei giudici di merito la premessa conoscitiva della giustificazione interna un

    asserto fattuale(Tizio ha cagionato la morte di Caio), assunto come vero. Due osservazioni: a- i procedimenti di accertamento fattuale impiegati da un giudice, a differenza di quelli

    impiegati da uno scienziato empirico, non sono interamente liberi. Sono variamente condizionati da norme giuridiche; in particolare, dalle orme che regolano la raccolta e

    luso delle prove. b- I fatti che il giudice accerta direttamente sono solo le prove, non i fatti provati. Una prova

    un fatto che induce a ritenere vero un altro fatto: questultimo , dal giudice, non gi osservato direttamente, bens inferito dalle prove. Questa inferenza non ha carattere

    deduttivo: tra le due proposizioni vi non gi un nesso di implicazione logica, ma

    piuttosto un pi debole nesso di congruenza narrativa. La congruenza somiglia alla coerenza logica, ma diversa da essa. Mentre la coerenza una qualit negativa (assenza

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  • 31

    di contraddizioni) la congruenza una qualit positiva. Inoltre, mentre la coerenza un

    concetto a due valori (un insieme di proposizioni o coerente o non lo ) la congruenza

    questione di grado( un insieme di proposizioni pu essere meno congruente di un altro

    senza essere, tuttavia, incongruente).

    Nel ragionamento dei giudici di legittimit la premessa conoscitiva della giustificazione interna

    una proposizione la quale asserisce lesistenza di una contraddizione, secondo i casi, tra una decisione individuale e una norma, ovvero tra due norme.

    IX Capitolo

    Per tecnica interpretativa si intende generalmente: un procedimento che muove da una

    disposizione e perviene ad una norma. Il procedimento in questione pu esser riguardato come:

    a. un procedimento mentale => ossia come un procedimento di scoperta che inizia nella mente dellinterprete attraverso il quale si attribuisce significato ad un testo normativo;

    b. un procedimento discorsivo => consistente in unargomentazione in favore di una conclusione interpretativa che pu avvenire a sua volta a livello psicologistico o

    analitico linguistico.

    Tecniche interpretative

    (Il diritto unattivit, unesperienza, una pratica sociale in cui vi un circolo ermeneutico. Questa pratica sociale basata su regole che la determinano e la pratica a sua volta determina il

    significato delle regole).

    Le diverse tecniche interpretative possono essere disposte in 2 classi.

    La prima classe occupata interamente dallinterpretazione letterale, la quale pu essere giustificata o facendo appello al significato comune delle parole o argomentando a contrario.

    La seconda classe comprende tutte le rimanenti tecniche interpretative. Tali tecniche sono

    riconducibili allargomento dellintenzione del legislatore che pu essere usato in 2 modo distinti:

    a) come argoment