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Le adr: profili sistematici
di Marco Marianello
Nota bibliografica:AlpA G.,Riti alternativi e tecniche di risoluzione giudiziale delle controversie
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Sommario:1.Autonomiaprivataerisoluzionedellecontroversie–2.Modellidistributiviecoo-peratividiAdR–2.1.Lanegoziazione–2.2.Laconciliazione–2.3.L’arbitrato–3.LeAdRpressoleCamerediCommercio–3.1.LaCameraArbitralediRoma–3.2.AdRedOrdiniprofessionali:laCameraArbitraleNazionaleeInternazionalepressol’OrdinedegliAvvocatidi Roma – 4. Riflessioni finali in un’ottica di sviluppo della conciliazione.
1. Autonomia privata e risoluzione delle controversie
Latradizionegiuridicadicommon lawindicaconl’acronimoAdR(Alternative Di-
spute Resolution)iprocedimentidirisoluzionealternativadellecontroversie.
Taliprocedimenti,daunlato,sisonostoricamentesviluppatiinconseguenzadella
crisiendemicaraggiuntadallagiustiziastatale[cAsseses.,p.1ss.]e,dall’altro,hanno
risentito l’influsso del sensibile incremento dei processi di internazionalizzazione e di
deregulationdeirapportinegoziali.
L’elevata conflittualità presente all’interno della compagine sociale [restAE.,p.1
ss.],dovutasiaallaframmentazionedelsistemagiuridicocheall’elevatosviluppodei
traffici economici, sta provocando una progressiva paralisi del “sistema giustizia”, il
qualesistadimostrandosemprepiùinadeguatoafornireunserviziotempestivoed
efficiente. Lo sviluppo dei fenomeni della contrattazione c.d. “di massa” e della nor-
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92 Il nuovo diritto dei consumatori: il contratto, la conciliazione, la “class action”
mativa di settore emanata a tutela del contraente c.d. “debole”, inoltre, hanno favorito
l’emersione di vaste aree di micro-conflittualità che non possono essere affidate a
formetradizionalidirisoluzionedellecontroversie,dalmomentocheglielevaticosti
elanotevoleduratadeiprocedimentirischianodinonfornireunarispostaadeguata
allemoltepliciistanzeprovenientidaisingoliconsumatori.
Laglobalizzazione,pertanto,oltrecheessereconsideratadaalcuniautoricome
unaspettoprodromicoallarinascitadell’originarialexmercatoria[GAlGAnoF.,p.
219 ss.], ovvero di un diritto comune volto alla regolazione dei traffici internazionali,
sta provocando anche un fenomeno di progressiva “contrattualizzazione” [sommA
A.,p.598]degliordinamentigiuridici,sempremenofondatisunorme imperati-
veecogentiedimprontati,invece,sumodellidilegislazionescaturentidaregole
condivise e derogabili dall’autonomiaprivata. Tale complesso fenomeno, quindi,
costituisceilsubstratoculturalefavorevoleallosviluppodinormeregolamentari
diderivazionepattizia.
Ilrecuperodiimportantispazidiinterventodapartedeiprivati,infatti,simani-
festafunzionalenonsoltantoallaregolazioneedisposizionedeipropriinteressi[sul
fenomenodiprogressivaerosionedell’apportoprivatoinordineallaregolamentazione
deirapportinegozialisirinvia,insensocritico,aspAdAforAA.,p.10ss.],marisulta
teleologicamente orientato – ovvero appare finalizzato – anche al superamento ed
allacomposizionedelleeventualicontroversieinsorgentitralepartimedesime[ferri
G.B.,p.26ss.].
Ciòrisultacoerenteconiprincipigeneraliimmanentialnostroordinamento,dal
momentocheilliberoeserciziodeidirittisoggettivipresupponelaspeculareesistenza
diunsistemadirimedi,medianteiqualivengonosopperitelecarenzedicooperazione
che si verificano nell’ambito della corretta esecuzione dei rapporti giuridici [di mAjo
A.,2001,p.5].
Leparti,fattaeccezioneperlatuteladeic.d.dirittiindisponibili,restanoliberedi
conservareilpienocontrollosugliattipostiinesseremediantel’eserciziodellapropria
autonomiae,pertanto,possonodeciderediaddivenireaformediautocomposizione
odeterocomposizionedeipropriinteressiche,pursituandosialdifuoridelfenomeno
giurisdizionale, trovano eguale riconoscimento sotto il profilo costituzionale [BiAncA
C.M.,p.17ss.].
NeconseguecheleAdRnondebbonoessereconsideratequalistrumentiantitetici
econtrappostialsistematradizionaledituteladeidiritti,lacuiattualeinadeguatezza
non appare rispondere alle esigenze sottostanti una moderna gestione dei conflitti
[GulottA G.-sAntiG.,p.15ss.].
I modelli di composizione non contenziosa, invece, sussistono all’interno del
nostro ordinamento non in veste ancillare o “alternativa” rispetto agli strumenti di
tutela su base giurisdizionale, bensì rivestono una peculiare funzione “complementa-
re” rispetto a questi ultimi, atteso che consentono alle parti di instaurare un dialogo
subasicostruttiveedimantenereunaformadicontrollosulrelativoprocedimento,
consentendo alle stesse di adire successivamente, in caso di esito negativo, l’autorità
giudiziaria[cosi G.-FoddAiM.A.,p.1ss.].
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La funzione teorica di “equivalenti del processo civile” [cArneluttiF.,p.60]svolta
daglistrumentidicomposizionenoncontenziosa,tuttavia,nongarantisceun’esten-
sivaapplicazionedeglistessisulpianopratico,attesocheipredettirimedipotranno
costituire un reale strumento deflattivo dei procedimenti giudiziali soltanto qualora
risultino regolamentati in modo tale da garantire il contraddittorio, l’imparzialità e
l’equotrattamentodegliinteressidituttelepartiingioco[tAruffoM.,p.791].
Per quanto attiene, inoltre, alla nozione di conflitto ed indipendentemente da
ogni valutazione sul significato attribuibile al predetto termine [troisiC.,p.15ss.],
quest’ultimaindicaunasituazionedicontrastofradivergentiinteressi,chepuòtro-
vare un diverso grado di componimento a seconda della complessità e/o del sistema
“flessibile” di controllo che le parti intendono esercitare sul medesimo.
Talecontrasto, infatti,nondeveessereappianatoesclusivamenteattraverso la
risoluzionediunaquestionegiuridica,bensìpuòesseregestitoanchetramitel’utilizzo
diprocedureinformali,atteaindicaresoluzionicondiviseespontaneamenteosservate
dalleparti[perlanozionediflexible droitsirinviaacArBonnierJ.,p.5ss.].
L’elemento unificatore dei procedimenti sopra menzionati, quindi, consiste nella
volontà comune delle parti liberamente manifestata, laddove il ricorso alla tutela giu-
risdizionalerappresentailrisultatodiun’iniziativaunilateraleassuntadaunsoggetto
atuteladegliinsopprimibilidirittiallostessogarantitidagliartt.3,24e111Cost..
IdiversimodellidiAdRsidifferenziano,oltrecheperlalorodifferentenaturae
strutturagiuridica,ancheperildiversogradodiautonomiaimmanenteaglistessi,il
qualeraggiungelamassimaespansionenellanegoziazione,incuilepartiassumono
ilpienocontrolloinordineallagestionedellacontroversia,sinoadegradarenella
conciliazionee,daultimo,nelprocedimentoarbitrale.
Tralasciandogliaspettirelativiallanaturaestrutturagiuridicadeidiversimodelli
diAdR,chesarannooggettodiulterioreanalisinelcorsodellapresentetrattazione,
occorreribadireche,perquantoattieneall’elementovolontaristico,l’autonomiaprivata
trovailsuomassimogradodiesplicazionenellafasedellanegoziazione,all’interno
dellaqualelepartimantengonoilpienocontrollodellaproceduraeprocedonoall’au-
toregolamentazionedeipropriinteressi[fisher r.-uryW.,1991,p.1ss.].
Tale modalità di gestione dei conflitti si palesa valida fino a quando i soggetti coin-
volticollaboranoattivamenteallarisoluzionedeiproblemi,mantenendoundialogo
costruttivoescambiandosireciprocamenteogniinformazioneutileallagestionedelle
problematicheemersenelcorsodelnegoziato.
Laconciliazione,invece,consisteinunprocedimentomedianteilqualeleparti
tentanodiaddivenireallarisoluzionedellacontroversiapermezzodiunsoggetto–il
conciliatore–estraneoallaquestioneedequidistantedaicontrappostiinteressi,ilquale
sollecitagliistantiapervenireadun’intesa[sAttAs.,p.206;punziC.,p.328].
Nellaconciliazioneditipofacilitativosiassisteall’interventodiunterzoimpar-
ziale,indipendenteeneutrale,chemetteinrelazioneisoggettiefavorisceildialogo
traimedesimi,iqualirestanoliberidiraggiungereunaccordo(soventeconeffetti
novativirispettoalleoriginariepretese)oppurediintraprendereun’azionegiudiziale
[iAnnicellis.,p.155].
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La conciliazione di tipo valutativo, invece, si differenzia rispetto al precedente
modelloacausadeldiversoruolorivestitodalterzo,attesochequest’ultimoviene
investitodalleparti del poteredi proporreuna soluzionealla controversia, fermo
restando che le parti stesse si riservano la facoltà di accettare o rifiutare la proposta
delconciliatore[iAnnicellis.,p.153].
Nell’arbitrato, infine, l’autonomia privata si espleta soltanto nella fase iniziale del
procedimento,dalmomentocheicontendentirestanoliberisoltantodideferirela
controversiaaterzimediantelasottoscrizionediunappositonegoziogiuridico,de-
nominatocompromesso,oppuretramitel’inserimentodellaclausolacompromissoria
all’internodeltestocontrattuale[luiso f.P.-sAssAniB.,p.261ss.].
La natura aggiudicativa e la funzione eterodiretta del procedimento arbitrale,
stanteilcaratteredecisoriodellostesso,fannosìcheilruolodell’autonomiaprivata
risultimaggiormentecompresso rispettoaimodelli sopradelineati, rendendo tale
strumento di ADR quello “ideologicamente” più vicino alla cultura della giurisdizione
[troisiC.,p.97].
Allalucedelleconsiderazionisopraesposte,quindi,apparefuorviantesulpiano
concettuale considerare le ADR sotto un profilo meramente quantitativo, ovvero re-
putarli strumenti alternativi di giustizia c.d. “minore” oppure fattori di emersione del
“contenzioso sommerso” [cAponiR.,p.165].
Talirimedi,invece,debbonoesserevalutatisulpianoqualitativo,dalmomento
che risultano sottesi alla risoluzione delle controversie attraverso una modalità dia-
logica di approccio, espressione sia del principio di solidarietà sociale exart.2Cost.
[GiAcoBBeG.,p.65]cherimediocomplementareaglialtrimezziditutelaapprestati
dall’ordinamento.
Lepredetteconclusionirisultanocondivisibiliancheallalucedellelineeguidadeli-
neate in materia dalla Unione Europea, il cui punto 9 testualmente recita che “L’ADR
svolge un ruolo complementare rispetto ai procedimenti giurisdizionali, in quanto i metodi
adottati nell’ADR spesso sono più adatti alla natura delle controversie. L’ADR può così
permettere alle parti d’instaurare un dialogo che sarebbe altrimenti stato impossibile,
e di valutare esse stesse l’opportunità di fare ricorso al giudice” [Libro Verde relativo
aimodialternatividirisoluzionedellecontroversieinmateriacivileecommerciale
del19.4.2002,Com(2002),p.196].
2. Modelli distributivi e cooperativi di ADR
PrimadipassareallatrattazionedeiprincipalimodellidiAdRapparenecessario
premetterecheireferenticulturalicuisiispiranoquestiultimiappartieneallatra-
dizionegiuridicadicommon law,nellaqualeleconseguenzerelativeall’applicazione
delle norme giuridiche risultano analizzate attraverso una visuale prospettica di
tipoeconomico[cooter r.-mAttei u.–monAteri p.G.-pArdolesi r.-ulenT.,p.15]
piuttostoche,comeneldirittocontinentale,medianteun’analisiditipolinguistico-
ermeneutico.
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Le ADR: profili sistematici 95
Ne deriva che in tale contesto le situazioni di conflitto sono configurate come
unaseriedigiochiripetuti, incui irelativiagenti,ponendoinesseredeterminate
strategie, perseguono il fine di conseguire una determinata utilità [la nascita della
modernateoriadeigiochisifatradizionalmenterisalireall’operadivon neumAnn
j.-morGenstern o.,p.1].
Neigiochinoncooperativi leparti,consapevoliche lerisorseeconomichesono
limitateafrontediillimitatiinteressidinaturacontrapposta,entranoincompetizio-
ne fra loro per trarre un determinato vantaggio. Tali giochi vengono anche definiti a
“somma zero” perché alla vittoria di un partecipante consegue necessariamente la
sconfitta dell’altro [nAshJ.F.,p.286ss.].deveessereevidenziata,inognicaso,la
circostanza che il predetto modello alimenta la conflittualità ed impedisce la colla-
borazioneintersoggettiva,dalmomentochelepartirimangonofermesulleproprie
posizioni,preferendopuntareesclusivamentealpredominiosull’avversariopiuttosto
chetrovareunacomposizionecondivisadellaquestione.All’internodiquest’ultima
tipologia(c.d.win–lose),quindi,possiamoricomprendereleproceduredinegoziazione
c.d.distributiva(ades.inegozitransattivi)e,soprattutto,iprocedimentiarbitrali.
Nei giochi cooperativi, al contrario, tutti i partecipanti risultanonaturalmente
portatiasoddisfareinmodoreciprocoipropriinteressiesiadoperanoattivamente
per la risoluzione del conflitto, pervenendo al risultato non attraverso la mera distri-
buzionedellapostainpaliobensìmediantelagenerazionedisoluzionialternative
[hAllK.L.,p.12ss.].
Lascissionefragli interessideipartecipantie leposizioniassuntedaglistessi
all’internodelgioco,pertanto,consenteagliagentidigenerareunvaloreaggiunto,
nonché incrementare le proprie relazioni personali in un arco temporale di medio-
lungoperiodo[AxelrodR.,p.52ss.].
Nei giochi a “somma variabile” (c.d. win–win),quindi,nonesistonovincitorievinti,
ma tutte le parti ritraggono comunque un beneficio dalla semplice partecipazione.
Esempiparadigmaticiataleriguardosonocostituitidallanegoziazionec.d.coo-
perativae,soprattutto,dalleprocedureconciliative.
2.1 La negoziazione
Nelprocedimentodinegoziazionelepartimanifestanol’intenzionediaddivenire
ad una autocomposizione degli interessi contrapposti mediante l’utilizzo di modalità
chefavoriscanoundialogocostruttivo,voltoalloscambioreciprocodiinformazioni
nonché al superamento di posizioni antagonistiche.
Ilcontrattoditransazione[artt.1965ss.cod.civ.]costituisceiltipoparadigmatico
dinegoziodispositivonelqualeleparti,facendosireciprocheconcessioni,pongono
fine ad una lite già intrapresa o prevengono una lite che può insorgere tra loro [sAn-
toro-pAssArelliF.,p.77ss.].
L’effettodistributivocostituisceelementoessenzialedell’accordotransattivo,atteso
chel’aliquiddatumel’aliquidretentumnonrappresentaunpresuppostoindefetti-
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biledelnegozio,ilqualepuòessereperfezionatoancheconlarinunciaallapropria
pretesaoconilriconoscimentointegraledellepretesealtrui[punziC.,p.329;del
prAtoE.,p.71ss.].
Attraversolereciprocheconcessioniisoggetti,oltrecheeliminareunasituazione
diincertezzaditipooggettivoosoggettivo(c.d.res dubia),possonoincideresuirap-
porti oggetto di specifica contestazione anche mediante l’estinzione del precedente
vincologiuridicoelacontestualecreazionediunanuovaobbligazione(transazione
c.d.complessaonovativa)[vAlsecchiE.,p.183ss.;pAlAzzoA.,p.388ss.].
Laprevalenzadellanegoziazionedegliinteressi,inognicaso,assumeunapeculiare
rilevanzaall’internodeimodelliditipocooperativo,sviluppatisecondoleindicazioni
fornite dal c.d. “Harvard Negotiation Project” [fisher r.-uryW.,1995,p.11ss.].
L’assiomasucuisifondatalemetododiautocomposizioneconsistenellaconsta-
tazioneempiricachelerisorseeconomicheappaiononecessariamentelimitateeche,
quindi,nelnegoziatodistributivoleunichestrategiepossibilisononecessariamente
ditiporivendicativo.
Nella strategia cooperativa di risoluzione dei conflitti, invece, le parti preferiscono
rinunciare alla realizzazione immediata dei propri interessi, al fine di privilegiare sia
il mantenimento dei buoni rapporti di tipo sociale e/o commerciale che la creazione
divaloreaggiuntoavantaggiodituttiipartecipanti[troisiC.,p.93].
L’approcciometodologicosiattuamediantequattrofasiprincipali,facentiparte
diun’unicasequenzaprocedimentale.
Inprimoluogoènecessarioscinderelepersonedalproblema.Molteincompren-
sioni, infatti, si fondano su malintesi derivanti da problemi di comunicazione e/o
semantici, pregiudizi personali, diffidenza, percezioni selettive [rumiAti r.-mistri M.,
p.10ss.;shillerR.J.,p.15ss.].divienefondamentale,intaleottica,instaurareuna
capacità dialogica attiva tra i soggetti, mediante l’ascolto e la corretta comprensione
delleposizionidell’altraparte,voltaadiscernereleresistenzeditipocomunicativo
dallasostanzadellequestioniaffrontate.
Laseconda faseconsistenella ricercadei reali interessiperseguiti, i quali ge-
neralmente restano sottesi alle posizioni apparentemente espresse dalle parti. Le
richiestemanifestatedaipartecipanti,infatti,sipalesanosoventecomeincompatibili
e/o inconciliabili tra loro, mentre gli interessi sottostanti rappresentano i beni della
vitarealmentedesideratidaglistessi,iqualicostituiscononelcomplessol’elemento
denominato quale “misura della negoziazione” [lAx d.A.–seBeniusJ.K.,p.45ss.].
L’operazionedidisclosure in ordineall’esplicitazionedei contrapposti interessi
consente alle parti di addivenire alla fase procedimentale successiva, ovvero alla
creazionediaccordinovativivantaggiosipertuttiisoggetticoinvolti(c.d.negoziazione
creativa).Lanegoziazioneditipocooperativo,infatti,risultaessenzialmentepreposta
alnaturalesuperamentodelleposizioni,nonpuntandoallariduzionedelledistanze
traopposteesigenzebensìallacreazionedisoluzioniidoneeasuperareilproblema
relativo alla scarsità economica delle risorse disponibili.
La discussione fra le diverse opzioni così generate, pertanto, permette di “allargare
la torta” messa a disposizione dei contendenti (c.d. fixed-pie bias).
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L’ultimafasecostituisceillogicocorollariodellaprimaattesocheleparti,libere
ormai dai propri “idola” derivanti da pregiudizi di tipo cognitivo e/o personale [irti
N., p. 25 ss.], restano liberedi raggiungere l’accordomediante l’utilizzodi criteri
prevalentementeoggettivi.
Talicriteripossonoconsisterenell’utilizzodiparametricoincidenticonilvalore
dimercato,nell’adozionedistandardprofessionalionell’applicazionediprecedenti
giurisprudenziali[troisiC.,p.96].
Alterminedelprocedimentosopradescrittoipartecipantirisultanomaggiormente
propensialraggiungimentodell’accordo,dalmomentochedispongonodiinformazioni
sufficienti per addivenire ad un’equa autocomposizione dei propri interessi [russo
d.,p.47ss.].
2.2 La conciliazione
secondoautorevoledottrina[BriGuGlioA.,p.205]altermineconciliazionenon
corrispondeunconcettogeneraleassolutamentepreciso,trattandosidiunistituto
poliedrico che ha assunto nel corso del tempo una pluralità di significati.
siregistrano,infatti,moltepliciaggettivazionidell’istituto,talidarendereognimo-
delloconciliativospeciesautonomadiungenuspiùampio[iAnnicellis.,p.149].
Lacaratteristicacomunediognimodello, tuttavia,nonriposasull’ideadiuna
soluzione del conflitto bensì su una gestione del medesimo, la quale concretamente
siespletamediantel’interventodiunterzoindipendenteedimparziale,chemettein
relazioneipartecipantisiaperconfrontareirispettivipuntidivistachepertrovare
unasoluzionecondivisa[BonAfè-schmittJ.P.,p.25ss.].
Tale definizione appare concordante con la nozione fornitane dall’art. 1, lett. d),
D.M. 23.7.2004, n. 222, ove la conciliazione viene testualmente indicata come “il
servizioresodaunoopiùsoggetti,diversidalgiudiceodall’arbitro,incondizionidi
imparzialità rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo di dirimere una lite
già insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che comunque ne
favoriscono la composizione autonoma”.
La prima distinzione concerne la conciliazione giudiziale ed extragiudiziale, la
qualesifondasulladiversanaturadell’organoprepostoall’espletamentodelrelativo
tentativo.
L’oggettodellapresenteindagine,inognicaso,riguardaiprocedimentiincuiil
terzoincaricatodimettereinrelazionelepartirisultaunsoggettoestraneoall’appa-
ratodellagiurisdizionestatale.
un’ulterioredistinzionesussistetraconciliazionefacoltativaedobbligatoria:nella
primaipotesiiltentativocostituiscelarisultantedell’autonomiaprivata,mentrenel-
l’altra l’esperimento dello stesso è imposto da una specifica norma di legge.
Leparti,qualorasianoliberediintraprenderelaviaconciliativa,potrannooperare
con le seguenti modalità: a) in osservanza di una specifica clausola pattizia, mediante
laqualesiobbliganoadesperireiltentativo;b)informacongiunta,nelcasoincui
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98 Il nuovo diritto dei consumatori: il contratto, la conciliazione, la “class action”
manifestinotaleaccordosuccessivamenteall’insorgenzadellacontroversia;c)infor-
madisgiunta,nelcasoincuiunasoltantodellepartiinvitil’altraaconciliaredinanzi
all’organismopreposto.
Occorreprecisare,comunque,chelaclausoladiconciliazionenoncostituisce–a
differenza della clausola compromissoria – una deroga alla competenza dell’Autorità
giudiziaria,ragionpercuiisoggettiinteressati(in primisiconsumatori)restanoliberi
successivamentediagireinviaprocessualeatuteladeipropridiritti[BArtolomucci
P.,2003,p.101].
All’interno della conciliazione extragiudiziale un’importante classificazione consiste
nellabipartizionetraprocedureditipofacilitativoevalutativo[uzquedA A.–frediAni
P.,p.15ss.].
Nelleprimeilterzoassumelafunzionedisoggettointerpostotralepartiperage-
volare il dialogo tra le medesime, al fine di consentire alle medesime il raggiungimento
diunacomposizionenegoziatadellacontroversiasenzaassumerealcunaposizione
inordinealmeritodellequestioni.
Ciò non si verifica nella seconda ipotesi, laddove il terzo propone alle parti un’ipo-
tesidisoluzionedellacontroversia.
Ne consegue che, in quest’ultima fattispecie, si verifica un maggior grado di com-
pressionedell’autonomiaprivata,analogaalfenomenodell’arbitraggioprevistodall’art.
1349c.c.,incuiisoggettisirimettonoalmerum arbitriumoppureall’arbitriumboni
viridelterzoperladeterminazionedelcontenutocontrattuale.
L’utilizzodellapredettaterminologiacostituisce, inognicaso,unportatodella
letteraturanordamericana[riskinL.L.,p.23ss.]laquale,perdescrivereilcomplesso
fenomeno, utilizza le nozioni di “facilitative” e “evaluativemediation”.
Partedelladottrina,sullascortadiunretaggioculturalerisalentealCodicedi
procedura civile del 1865 ed al fine di evitare confusione con il negozio tipico previ-
sto dall’art. 1754 c.c., ha ritenuto plausibile tradurre l’espressione “mediation” quale
sinonimo di “conciliazione” [Brunelli C., p. 321, definisce la conciliazione in termini
di “compromesso linguistico”].
Il problema, tuttavia, non è soltanto di ordine nominalistico o definitorio [per de
pAlo G.-d’urso l.-GolAnnd.,p.37,lapredettadistinzionerappresenterebbeuna
questione da meri “puristi”], atteso che i due istituti presenterebbero rilevanti diffe-
renzeanchedalpuntodivistaprettamentestrutturale.
secondoalcuniautori,infatti,laconciliazionedenoterebbeunmodelloparticolare
dimediation,caratterizzatodauninterventomenoincisivodelterzo[BernArdiniP.,p.
9 ss.], mentre altra parte della dottrina ritiene preferibile adottare una classificazione
disegnoopposto[BeniGniF.,p.14ss.].
Occorreevidenziare,inognicaso,cheancheladisciplinanormativasullaconcilia-
zionesocietaria(art.38ss.,d.lgs.17.1.2003,n.5),laqualerappresentaattualmente
l’unicomodello organicopresente all’internodelnostro ordinamento,nonprende
alcunaesplicitaposizioneinproposito.
L’art.40,2°co.,d.lgs.17.1.2003,n.5,tuttavia,attribuiscealconciliatore,dietro
espressarichiestadelleparti,ancheunruolovalutativo.
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Le ADR: profili sistematici 99
Taleargomentodicarattereesegeticopotrebbecostituireunindicerivelatoredel-
l’orientamento ermeneutico che indica con il termine “conciliazione” i procedimenti
dotati di maggiore giuridicità e formalismo, laddove la “mediazione” – in quest’ultima
accezioneusatasoprattuttonell’ambitodeldirittodifamiglia–starebbeadindicare
unmodellocaratterizzatodall’assenzadeipredettirequisiti[iAnnicellis.,p.153].
Per quanto concerne, infine, le concrete modalità con cui si attuano i procedimenti
inoggetto,possiamodistingueretraconciliazionelibera,amministrataeparitetica.
Nel primo modello le parti si rivolgono direttamente al conciliatore, al quale affida-
noilruolodisoggettoterzoindipendente,neutraleedimparziale.Appareopportuno
rilevare,de jure condendo,chenonsussistenelnostroordinamento,adifferenzadi
quanto previsto in tema di arbitrato dal codice di rito, una normativa specifica in ma-
teriadiconciliazioneliberaoad hoc[perirapportifraconciliazioneetutelacautelare
sirinviaadi mArco,p.543ss.].
Ilfavorlegislativo,infatti,ricadesulsistemac.d.amministrato,nelqualefrale
partiedilconciliatoresifrapponeunulterioresoggetto(c.d.organismodiconcilia-
zione),ilqualeoffreilrelativoservizioincondizionediconcorrenzaparitariaconaltri
entisimilari.Talemodelloorganizzativoapparepiùidoneoadoffrireaiconsumatori
un servizio con costi e tempi prefissati, nonché provvedere alla nomina e formazione
deiconciliatoriaccreditati,dalmomentochequestiultimisembranooffriremaggiori
garanzie di competenza, imparzialità e professionalità secondo i criteri previsti dal
d.M.23.7.2004,n.222[romuAldiG.,p.425ss.].
Ild.lgs.6.9.2005,n.206 (c.d.T.u.delconsumo),oltrecheribadire lapropria
preferenzaperleprocedureamministratedicomposizioneextragiudizialedellecon-
troversie(artt.140–141)hariconosciutoall’istitutoinparolaunulteriorespaziodi
operatività.
Ilnovellatoart.140bis,introdottodall’art.2,446°co.,l.24.12.2007,n.244hareso
possibileanchenelnostroordinamentol’esperimentodiazionicollettiverisarcitorie
(c.d.class actions)atuteladeidirittideiconsumatoriedegliutenti.
L’ultimocapoversodelpredettoarticolo,infatti,prevedel’adozionedelmeccanismo
conciliativoancheperprovvedereallaconcretadeterminazionedelquantum debeatur
spettanteaiconsumatorichehannoaderitoall’azionecollettivaosonocomunque
intervenutinellamedesima.
L’art.36,d.l.25.6.2008,n.112–convertitonell’art.36,1°co.,l.6.6.2008,n.133
– ha differito, con il preciso intento di individuare e coordinare specifici strumenti di
tutela risarcitoria anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministra-
zioni,al1°gennaio2009l’entratainvigoredelpredettorimedio.
Dai modelli sopra delineati, infine, differiscono sensibilmente i procedimenti c.d.
paritetici.[AlpAG.,p.415ss.].
Questiultimisifondanosuaccordibilaterali,sottoscrittidaimportantiaziende
conleassociazionideiconsumatorimaggiormenterappresentative.
Lacaratteristicapeculiareconsistenelfattocheognunadellepartièrappresentata
nella procedura da un conciliatore, ciascuno nominato con le modalità stabilite nei
rispettiviregolamenti,peraltroliberamenteconsultabilisuirelativisitiinternet.
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100 Il nuovo diritto dei consumatori: il contratto, la conciliazione, la “class action”
Tale modalità suscita notevoli perplessità, dal momento che potrebbe apparire in
contrasto con i basilari principi di indipendenza, trasparenza ed equità stabiliti dalle
Racc. 98/257/CE e 2001/310/CE, contribuendo ad avvicinare il predetto modello ai
sistemidinegoziazionedelegata.
La violazione del fondamentale canone di imparzialità, oltre che porre il predetto
modelloaldifuoridell’ambitoprettamenteconciliativo,potrebbeprestarsiallacrea-
zione di organismi sottesi all’osservanza di mere finalità propagandistiche, volte a
fidelizzare la clientela mediante l’ascolto delle più svariate problematiche, senza che
nederiviagliutentialcunriscontrodicaratterepratico[iAnnicellis.,p.152].
2.3. L’arbitrato
L’arbitrato rappresenta il procedimento “ideologicamente” più vicino alla tutela giu-
risdizionale, stante la sua natura decisoria e la conseguente vincolatività per i soggetti
coinvolti[troisiC.,p.97ss.].Lepartipossonoconveniredideferirelacontroversiaad
unsoggettomonocratico(arbitrounico)ocollegiale(collegioarbitrale)inviapreventiva,
mediantel’inserimentodiunaclausolacompromissoriacontenutaall’internodeltesto
negozialeoinunattoseparato(art.808c.p.c.)oppure,unavoltainsortalalite,con
unappositonegozioformaledenominatocompromesso(art.807c.p.c.).
Ilprocedimentoarbitraleterminaconunadecisionedenominatalodo,soggettaad
impugnativaneicasicontemplatidallalegge.
Il recente d.lgs. 2.2.2006, n. 40 ha introdotto sostanziali modifiche all’interno del
predettoistituto,assegnandounruolopreminenteall’autonomiaprivata,icuisegni
tangibilipossonoravvisarsi inmolteplicidisposizioninovellate [AmendolAGineV.,
p.63ss.].
Ilpotenziamentodell’arbitratoqualemodelloalternativodieterocomposizionedelle
controversie si fonda su una molteplicità di ragioni di politica legislativa, tra le quali
assumonopreminenteimportanzalaparticolarecompetenzadell’organodecisionale,
itempiristrettiperlasoluzionedellaliteelariservatezzadelprocedimento.
Taleratio legis,inoltre,apparesottesaagarantireancheneiprocedimentiarbitrali
i principi del contraddittorio, di parità fra le parti e di imparzialità del giudicante san-
citi dall’art. 111 cost., nonché assicurare, da parte degli arbitri, il corretto esercizio
diunpoteresimileaquelloesercitatodaigiudicistatali[perlanaturaprivatisticadel
procedimentoarbitralesirinviaaCass.,s.u.,3.8.2000,n.527,connotadiruffini
P.,p.56ss.;perlateoriagiurisdizionalistica,secondocuil’arbitratocostituisceanche
neglieffettiunattoequiparabileallasentenzadelgiudiceordinario,sirinviaaCorte
cost.,28.11.2001,n.376,connotadicAnAleG.,p.689ss.].
L’art. 806 c.p.c., infatti, sposta il campo d’indagine dalle “controversie” ai “diritti”,
estendendoilrelativoambitodiapplicazionenonsoloallequestionipregiudizialidi
meritoexart.819c.p.c.maancheairapportinoncontrattuali(art.808bisc.p.c.),
specificando che il “lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della
sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria” (art. 824 bisc.p.c.).
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Le ADR: profili sistematici 101
Lariforma,inoltre,hal’indubbiomeritodiaverregolamentatoespressamentela
figura dell’arbitrato irrituale (art. 808 terc.p.c.),cheinpassatoavevadatoluogoa
contrastantiinterpretazioniindottrinaedingiurisprudenza.
Inquest’ultimaipotesil’arbitroagisceinvestedimandatariodellepartielapro-
priadeterminazionesirisolveinunattoaventevalenzacontrattuale,impugnabile
mediantel’esperimentodegliordinaririmedinegozialienonaventevalenzadititolo
esecutivo.
Lafunzionelato sensudecisoriavaleadistinguerelafattispecieappenadescritta
siadall’arbitraggioexart.1349c.c.chedallaperiziacontrattuale.
Nelprimocasoilterzosvolge,secondoilproprioprudenteapprezzamento,una
funzione integrativa dell’autonomia privata, determinando il contenuto della pre-
stazionenegoziale;nell’altraipotesi,invece,lepartirimettonoadunterzo–dotato
diparticolaricognizionidicaratteretecnico–unavalutazionechesiobbliganoad
accettare come diretta espressione della propria volontà negoziale.
dall’interpretazionea contrariisdell’art.808terc.p.c.,comunque,sidesumela
prevalenzadelmodellorituale[ruBino-sAmmArtAnoM.,p.54],ancheseillegislatore
hacomunqueprevistounaseriedinormecomuniaidueistituti,volteaconsentire
gliopportunicontrolliancheneiconfrontidellodoc.d.irrituale[chiArlonis.,1997,
p.562].
Ancheperl’arbitrato,cosìcomeperlaconciliazione,siriproponeladistinzionetra
un modello “ad hoc” ed uno c.d. “amministrato”.
Nelprimocasosonolapartiaprovvederedirettamenteallanominadegliarbitri
ed alla definizione di tutte le questioni riguardanti il concreto svolgimento della pro-
cedura.
Lacaratteristicapeculiaredell’altromodello,invece,consistenellaprecostituzione
dell’organogiudicante,dalmomentochelasceltadegliarbitrivieneeffettuatadal-
l’istituzionecheamministrailrelativoservizio.
Quest’ultimomodelloapparequellopreferitodallegislatore,dalmomentocheoffre
specifiche garanzie di competenza, serietà, riservatezza, maggiore imparzialità nella
decisionedelleliti,predeterminazionedeicosti.
Taleconsiderazionesifondasiasulnotevoleimpulsofornitoalriguardodaun
microsistema di leggi speciali – di cui dirà nel prosieguo della presente trattazione
–chesuconsiderazionidicaratteresistematico.
Il ricorso all’arbitrato amministrato, infatti, appare maggiormente in grado di
garantire l’indipendenza, l’imparzialità e la terzietà degli arbitri, superando i limiti
connaturati alle procedure “ad hoc”.
L’art. 34, 2° co., d.lgs. 17.1.2003, n.5, infatti, prevede la nullità della clausola
compromissoriachenonconferisceilpoteredinominadegliarbitriaterziestranei
[BuonfrAteA.,p.1170ss.].
Anchel’art.2,3°co.,d.lgs.8.10.2007,n.179hastabilitounaproceduradiar-
bitrato amministrato per le controversie in materia di intermediazione finanziaria,
prevedendo un apposito elenco di soggetti dotati di particolari requisiti di imparzialità,
indipendenza, professionalità ed onorabilità.
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102 Il nuovo diritto dei consumatori: il contratto, la conciliazione, la “class action”
L’orientamento giurisprudenziale prevalente, infine, considera vessatorie tutte
le clausole contenute nei contratti tra professionisti e consumatori che affidano la
risoluzione delle future ed eventuali liti a procedimenti arbitrali rituali e/o irrituali
[Trib.Roma,5.10.2000,inGiur. it.,2001,p.743;Trib.Torino,27.11.2001,inGiur.
merito,2002,p.649;Trib.Roma,18.8.2006,connotadimAnciniT.,p.111ss.],in-
terpretandoestensivamenteledisposizionicontenutenell’art.33,2°co.,lettt),d.lgs.
6.9.2005,n.206(c.d.CodicedelConsumo).
L’inserimentodiunaclausolaarbitrale,pertanto,appareindicativadiunsigni-
ficativo squilibrio contrattuale ai danni del contraente debole, a meno che il profes-
sionistanonprovichel’inserimentodellamedesimaabbiacostituitolarisultantedi
unatrattativadiretta[GuerinoniE.,p.306].
Taliconclusioni, invece,nonrisultanoestendibilialleprocedureamministrate,
atteso che l’art. 141, 4° co., d.lgs. 6.9.2005, n. 206 esclude la vessatorietà delle clau-
sole “inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che
si conformano alle disposizioni del presente articolo”.
Neconseguechetalienti–in primisquellicostituitipressoleCamerediCommer-
cioexart.4,l.29.12.1993,n.580–prepostiex legealrafforzamentodeisistemidi
tutelapredispostidall’ordinamentoafavoredeiconsumatori,apportanoaglistessi
notevoli vantaggi in termini di costi per l’accesso alla giustizia nonché sotto il profilo
delladuratatemporaledeiprocedimenti.
Taliconclusioniappaionocoerentisiaconl’acquiscomunitarioinmateriadiAdR
(v. da ultimo la recente Direttiva 2008/52/CE del 21.5.2008, relativa alla mediazione
inmateriacivileecommerciale)checonl’aspirazione–palesataalivellonormativo
– di addivenire ad un sistema integrato di gestione e/o soluzione condivisa delle con-
troversie[viGoritiV.,2007,p.138].
3. Le ADR presso le Camere di Commercio
Nell’ambitodeiprocedimentiamministratil’art.2,4°co.,l.29.12.1993,n.580ha
assegnatounruolopreminentealleCamerediCommercio,riconoscendoallemedesi-
me la facoltà – singolarmente o in forma associata – di “promuovere la costituzione di
commissioniarbitralieconciliativeperlarisoluzionedellecontroversietraimpresee
tra imprese e consumatori ed utenti” [iAnnicellis.,p.155;perriniM.,p.43ss.].
Talesceltalegislativaèderivatadalfattocheilsistemacamerale,perlasuapro-
fessionalità, diffusione sul territorio, equidistanza tra gli interessi dell’impresa e quelli
deiconsumatori,apparecostituireunvalidosupportoallosviluppodellaculturadella
conciliazione[troisiC.,p.167].
Tale sviluppo, infatti, potrebbe risultare propedeutico a garantire un’ordinata
regolazionedelmercato,fondatanonsoltantosullapuntualeosservanzaedapplica-
zionedellenormegiuridiche,maanchesulrispettodivaloricheassicurinoladurata
di equi rapporti commerciali tra le parti. Risulta di difficile confutazione sul piano
pratico,infatti,laconstatazionechel’impresafornitadibuonareputazioneedim-
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Le ADR: profili sistematici 103
magine, nonché sensibile ad ascoltare i reclami dei clienti, abbia maggiori chancesdi
accrescere e favorire la ripresa e/o continuità dei rapporti contrattuali esistenti con
i propri clienti e/o fornitori.
Losviluppoconcretodegliobiettivisopradescrittièstatoconcretamenteperseguito,
daunlato,mediantel’adozionediunaregolamentazionestandard,redattadall’unione
NazionaledelleCamerediCommercio(unioncamere)siaperlaconciliazionecheper
leprocedurearbitrali.
Ciò ha contribuito a garantire l’omogeneità e l’uniformità del servizio offerto da
tutteleCamerediCommerciosulterritorionazionale,siadalpuntodivistadella
procedurachedaquellodelletariffe.
Inpraticasiètrattatodideterminarealcunelineeguidaperlagestionedegliaspetti
operativi della procedura, la quale rimane comunque flessibile e adattabile ad ogni
singolacontroversia[luisoF.P.,p.15ss.].
dall’altrolato,inoltre,l’ordinamentoèintervenutotramiteunmicrosistemadileggi
speciali,conilqualesiètentatodiincentivareilricorso,dapartedeiconsumatori
edelleimprese,aprocedureamministratediarbitratoeconciliazione[interminidi
“legislazione promozionale” si esprime viGoritiV.,1999,p.811ss.].
Assumeparticolarerilievoatalepropositol’art.2,24°co.,lett.b),l.14.11.1995,n.
481 in tema di istituzione della Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità,
che ha previsto il ricorso alle ADR quale condizione di procedibilità della domanda
giudiziale.Taleprevisionelegislativahatrovatoinseguitocompletaattuazionecon
l’art. 1, 11° co., l. 31.7.1997, n. 249, mediante la quale è stata istituita l’Autorità per le
garanzienellecomunicazioni[romuAldiG.,p.411ss.]econisuccessiviregolamenti
attuativi (Delibera 148/2001/CONS e Delibera 182/2002/CONS).
Questiultimi,infatti,hannoprevistol’esperimentodiuntentativoobbligatoriodi
conciliazionetragliutentieleimpreseditelecomunicazionipressoiComitatiRegionali
perleComunicazioni(indicaticonl’acronimoCo.re.com.)opressoaltriorganismi(tra
cuivannosicuramenteannoveratiglienticamerali)cherispettinoiprincìpisanciti
dalla raccomandazione 2001/310/CE.
Notevoleimportanza,inoltre,rivestel’art.10,l.18.6.1998,n.192inmateriadisu-
bfornitura,ilqualeprevedel’esperimentodiuntentativoobbligatoriodiconciliazione
presso le Camere di Commercio nonché – in caso di esito negativo – la possibilità di
deferirelacontroversiaallecommissioniarbitraliiviistituite[volAntiA.,p.153ss.].
Anchel’art.4,3°co.,l.29.3.2001,n.135individuanelleCamerediCommercio
isoggettiistituzionalmenteprepostiarisolvereinviaextragiudizialelecontroversie
insorgentitraimpreseeconsumatoricheriguardanolafornituradiservizituristici.
Lariformadeldirittosocietario, inoltre,ha fornitoulteriore impulsoalleAdR,
introducendonelnostroordinamentounaproceduraconciliativaditipovalutativo
(artt.38,39e40d.lgs.17.1.2003,n.5).
Il legislatore, inoltre, haprevisto l’accreditamentodegli organismi fornitori del
relativo servizio che diano garanzie di serietà ed efficienza, prevedendo altresì l’iscri-
zionedidirittodeglientiistituitipressoleCamerediCommercio(art.38,2°co.,d.lgs.
17.1.2003,n.5).
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104 Il nuovo diritto dei consumatori: il contratto, la conciliazione, la “class action”
sullafalsarigadelmodellosocietariosonostateintrodotteleprocedurepreviste
dall’art. 7, l. 6.5.2004, n. 129 in materia di contratti di affiliazione commerciale (c.d.
franchising)[minerviniE.,2006,p.186ss.]edalnovellatoart.768octiesc.c.–intro-
dottodallal.14.2.2006,n.55–perlarisoluzionedellecontroversieintemadipatto
difamiglia[BrunelliC.,p.332ss.].
unulterioree fondamentale impulsoèstato fornitodall’art.141,3°co.,d.lgs.
6.9.2005,n.206(c.d.T.u.delconsumo),ilqualeconsiderainognicasoglientiistituiti
dalleCamerediCommercioqualiorganiprepostiallacomposizioneextragiudiziale
dellecontroversieinsorgentitraconsumatorieprofessionisti.
Anchel’art.3,2°co.,lett.e),l.22.2.2006,n.84,deferiscelequestioniinerenti
l’attività professionale di tintolavanderia alle commissioni arbitrali e conciliative isti-
tuitepressoglienticamerali.
dall’analisidellanormativaappenaesaminata,quindi,sievincecheillegislato-
re ha inteso dare impulso alle procedure sopra descritte al fine di garantire i diritti
fondamentalideiconsumatori,dalmomentocheladurataeccessivaedilcostodei
rimedigiurisdizionaliappaionoobiettivifattorididisincentivazioneneiconfrontidei
predettimezziditutela,conconseguentepregiudiziodelleragionidelc.d.contraente
debole[minerviniE.,2003,p.78ss.].
3.1. La Camera Arbitrale di Roma
LaCameraArbitralediRoma,aziendaspecialedellalocaleCameradiCommercio
exart.2,2°co.,l.29.12.1993,n.580,fornisceiservizidiarbitratoeconciliazionein
favore delle imprese e/o dei consumatori.
LaCameraArbitralesicomponedeiseguentiorgani:
– il Consiglio Arbitrale (composto da esponenti del mondo professionale e ac-
cademico),ilqualeelaborairegolamentideiprocedimentienominagliespertiche
svolgerannoiruolidiarbitri,conciliatorieperiti;
–lasegreteriaTecnica,cheamministraiprocedimentieassisteleparti.
–ilConsigliod’amministrazione(compostodarappresentantidelleassociazionidi
categoria e dei consumatori), preposto ad attuare le attività ed i servizi dell’Azienda.
Iprincipalivantaggiderivantidalricorsoallaproceduraarbitraleamministrata
consistononellapreventivaconoscenzadeicosti,stabilitidatariffaripredeterminati,
nella possibilità di ricevere dalla Segreteria assistenza tecnica e logistica, nonché di
demandarelanominadegliarbitridirettamenteallaCameraArbitrale.Quest’ultima
esercitainognifaseilcontrollosulcorrettosvolgimentodelprocedimento,alloscopo
di favorire la trasparenza, la celerità e l’efficienza del relativo servizio.
Per introdurre un procedimento arbitrale è necessario che questa possibilità sia
stata prevista in una specifica clausola contenuta nel testo negoziale oppure che le
partiabbianostipulatoostipulinouncompromessoarbitrale.
IlConsiglioArbitralehapredispostoall’uopotrediversetipologiediregolamento
e,precisamente:
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Le ADR: profili sistematici 105
a)ilregolamentoperarbitratoordinario;
b)ilregolamentoperarbitratointernazionale;
c) il regolamento per arbitrato semplificato.
Ilprimomodelloconsisteinunaprocedurachesiattagliaallecontroversiedipiù
altovaloreeconomicoecheprevede,oltreall’arbitrounico,l’istituzionediuncollegio
arbitrale.
Lasecondaprocedura,invece,trovaapplicazioneaquellecontroversiechepresen-
tano elementi di estraneità rispetto all’ordinamento giuridico nazionale.
Particolare interesse, infine, riveste il tipo subc),dalmomentocheconsisteinun
procedimentoconarbitrounico–precedutodaunafasepreliminarediconciliazione
–applicabileallerisoluzionediquestioniaventilimitatovaloreeconomico.
LaCameraArbitrale,inoltre,fornisceaiconsumatoriedalleimpreseunserviziodi
conciliazione,disponibileancheon-line(On-line Dispute Resolution-O.d.R.),fondato
sui seguenti requisiti: semplicità del procedimento; rapidità dei tempi di risoluzione
dellacontroversia;costiridottiepredeterminati;riservatezzadellaprocedura.
Laconciliazione,infatti,rappresentaunostrumentodirisoluzionedellecontroversie
assolutamentevolontario,gestitodallestessepartirichiedenti,chevienefacilitatoe
guidato da un terzo. A tal fine sono predisposte specifiche norme di comportamento
per i conciliatori, atte a garantire l’effettiva indipendenza, imparzialità e neutralità
diquestiultimi.
Attraversolostrumentosopradescritto,irichiedentipossonoraggiungerenonsolo
unaccordosoddisfacenteperentrambi,macheconsentalorodievitarelarotturadei
rapporti personali e/o commerciali.
Leparti,nelcasoincuiraggiunganounaccordo,sottoscrivonoilverbaledicon-
ciliazione,aventenaturadiscritturaprivata.se,invece,nonriesconoacomporreil
conflitto, le stesse possono abbandonare il procedimento in qualsiasi momento.
LaCameraArbitrale,conl’intentodiimplementareilricorsoalleprocedurecon-
ciliative, ha recentemente stipulato un accordo con ACEA S.p.A. – società erogatrice
dell’energia elettrica – per la risoluzione delle controversie con gli utenti, nonché
unprotocollod’intesaconlaFIAVETLazio–AssociazioneLazialeImpreseViaggie
Turismo–peragevolarelacomposizionedellequestioniinerentilafornituradiser-
vizituristici.sempreintaleaccezioneildecreto23.1.2008,emanatodalMinistero
per lo Sviluppo Economico, ha previsto sino al 31.12.2008 la gratuità delle relative
procedurepericonsumatoriqualoravengaraggiuntol’accordodurantel’incontro
conciliativo.
3.2. ADR ed Ordini professionali: la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale presso l’Ordine degli Avvocati di Roma
IlConsigliodell’OrdinedegliAvvocatidiRomahaistituito,conl’intentodidiffon-
deretraipropriiscrittil’utilizzodeglistrumentiextragiudiziaridicomposizionedelle
controversie,unorganismoarbitraledidirettaemanazione.
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106 Il nuovo diritto dei consumatori: il contratto, la conciliazione, la “class action”
Ciòapparerisponderealleistanzemanifestatedaquellapartedelladottrinache
prevedeunruolopreminentedapartedeilegali in subiecta materia,daintendersi
siainterminidicrescitaculturalecheinrelazionealrecuperodialcuneprerogative
attinenti l’attività professionale [di mArcoG.,p.549].
L’adeguatobagagliotecnicodicuirisultamunitol’avvocato,infatti,consenteal
medesimodiconoscerepreventivamentegliorientamentiermeneuticidellagiurispru-
denza di legittimità e di merito.
Ne consegue che tale attività risulta di fondamentale ausilio non soltanto al fine
diprevedereilprobabileesitodellalite,maancheperindicareaipropriclienti–nel
rispettodelleprevisionicontenutenell’art.40delCodicedeontologicoforense–tutte
leipotesipossibilidisoluzione.
IlricorsoalleAdR,pertanto,appareingradodifornireunarispostacelereequa-
lificata alla conclamata situazione di crisi dell’intero sistema giudiziario.
GliorganidellaCameraArbitralesono:
–ilConsigliodirettivo,formatodaiConsiglieridell’Ordineincarica;
– il Comitato Scientifico, i cui membri sono scelti fra giuristi dotati di particolari
competenzenelcampodelleprocedurearbitralieconciliative.
Ilregolamentoadottato,compostodacomplessivi43articoli,siproponel’obiettivo
di raggiungere la tempestività delle decisioni anche attraverso l’estrema semplicità
dell’iterprocedimentale,contrappostoqualespecularependantalcomplessosistema
dipreclusioniattualmentepresentenelcodicedirito.
Gliartt.1-9contengonoledisposizionigenerali,atteadindividuarel’ambitoela
portataapplicativadelregolamento;gliartt.10-13,invece,individuanolafaseini-
zialedelprocedimento,laqualesiconformaalloschemadellacitazioneprevistanel
ritoordinariocivile;gliartt.14-23affrontanolequestioniinerentil’organoarbitrale;
gliartt.24-32regolanolaconduzionedelprocedimentoarbitrale;gliartt.33-38ri-
guardanoladisciplinadellodo,mentregliartt.39-43sisoffermanoadeterminare
gliaspettifunzionalidelprocedimento,conparticolareattenzionealpagamentodelle
speseedeglioneridigestione.
Particolare attenzione, infine, è stata rivolta all’ammontare dei diritti am-
ministrativi (sostanzialmente parificati agli importi del contributo unifi-
cato), alla preferenza accordata – in assenza di espressa indicazione delle
parti – per l’organo monocratico, nonché alla misura degli onorari arbitrali
(coincidenticonlevigentitariffeprofessionali).
I costi ridotti dell’arbitrato amministrato, uniti alla rapidità della decisione – la
qualedeveesseredepositataentroseimesidallacostituzionedell’organodecisorio
– nonché la particolare competenza degli arbitri, scelti da appositi elenchi tra pro-
fessionisti indipendenti muniti di specifica e comprovata esperienza, costituiscono
elementichedovrebberofarpropenderegliavvocatiedipropriclientiarivolgersicon
estrema fiducia alla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale presso il Consiglio
dell’OrdinedegliAvvocatidiRoma.
Un ruolo determinante a tale proposito sarà rivestito, a mio sommesso avviso,
dall’introduzione delle relative clausole compromissorie e/o di conciliazione all’interno
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Le ADR: profili sistematici 107
deicontrattipredispostidailegali,lequalisirivelanoassaiutilinell’ipotesi,sempre
più frequente, in cui la controparte negoziale non sia soggetta alla normativa e/o
giurisdizioneitaliana.
4. Riflessioni finali in un‘ottica di sviluppo della conciliazione.
Lo sviluppo delle ADR richiederà, in primis,uncambiamentodiprospettivada
parte degli operatori e degli utenti, non potendo risultare influenzato esclusivamente
dafattoricontingenti,qualiicostieccessivieladuratairragionevoledeiprocedimenti
civili.Ilricorsoatalistrumenti,infatti,dovrebberitenersiauspicabileancheinpre-
senza di una giustizia efficiente, dal momento che gli stessi costituiscono dei rimedi
complementaripostidall’ordinamentoadisposizionedeiconsociati [chiArlonis.,
2000,p.455ss.].
Appareutileevidenziare,de jure condendo,sialacompletaassenzadiunanor-
mativa specifica per la conciliazione ad hoc[iAnnicellis.,p.159]chelamancanza
diunprovvedimentoorganicointemadiprocedureamministrate,lasciateinbalìadi
unalegislazionedisorganicaesettoriale[minerviniE.,2001,p.948ss.].
Ciòsiriverberaanchesullaconseguentemancanzadicriteristandarddettatiper
la formazione adeguata del conciliatore, sugli effettivi requisiti di professionalità del
medesimo, sugli eventuali profili di responsabilità.
Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, infatti, appare pertinente la critica
rivolta all’art. 14, D.M. 23.7.2004, n. 222, laddove risulta sancita la responsabilità
solidale del conciliatore e dell’ente accreditato senza specificare il relativo titolo, né
prevedereadeguatirimediatuteladegliutenti[iAnnicellis.,p.158].
Parimenti non può essere ignorata l’esigenza di stabilire un adeguato e specifico
percorso formativo dei soggetti chiamati ad intraprendere tale attività, il quale dovrà
prestareparticolareattenzionealletecnichedicomunicazioneenegoziazione.
Un fattore significativo di sviluppo potrà essere rappresentato dal maggior coinvol-
gimentodeiprofessionistiforensinelleprocedureconciliative.Questiultimi,infatti,
fugati i timori connessiagli scarsi guadagni –determinatidall’esiguovaloredelle
pratiche[di mArco,p.549]–,sarannosoventechiamatiadesercitareunimportante
ruolo di consulenza alle parti, nonché assistere le medesime nel corso dei relativi
procedimenti[romuAldiG.,p.428ss.].
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