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L’INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE Anno III - Numero III- Ottobre 2008 - I.R spedizione in AP. 45% - Articolo 2 comma 20/b legge 662/96 - Autorizzazione della direzione commerciale imprese di Reggio Emilia. Tassa riscossa / Taxe Parcué - In caso di mancato recapito inviare al C.P.O. di Reggio Emilia per la restituzione al mittente previo pagamento “resi”. Rivista iscritta al ROC (Registro degli Operatori della Comunicazione) al n°15013-in data 31 Marzo 2007. 3 2008 0,50 € A COPIA INSERTO CASA EMISSIONI ZERO ALLERGIE ALIMENTARI E GARANZIE ALIMENTARI PARCHEGGI A PAGAMENTO ILLEGITTIMI QUANDO MANCANO I PARCHEGGI LIBERI LA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE TRASPORTO AEREO LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA VENDITA A DISTANZA DEI SERVIZI FINANZIARI I CONSIGLI DEL NOTAIO: LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E LA CONTRATTAZIONE IMMOBILIARE CELLULARI: SMS TRUFFA - 899 BANCHE E FAMIGLIE

L’INFORMAZIONE · 2014. 2. 4. · L’INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE Anno III - Numero III- Ottobre 2008 - I.R spedizione in AP. 45% - Articolo 2 comma 20/b legge 662/96 - Autorizzazione

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  • L’INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

    Anno III - Numero III- Ottobre 2008 - I.R spedizione in AP. 45% - Articolo 2 comma 20/b legge 662/96 - Autorizzazione della direzione commerciale imprese di Reggio Emilia.Tassa riscossa / Taxe Parcué - In caso di mancato recapito inviare al C.P.O. di Reggio Emilia per la restituzione al mittente previo pagamento “resi”.Rivista iscritta al ROC (Registro degli Operatori della Comunicazione) al n°15013-in data 31 Marzo 2007.

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    0,50 € A COPIA

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    ALLERGIE ALIMENTARI E GARANZIEALIMENTARI

    PARCHEGGI A PAGAMENTO ILLEGITTIMI QUANDO MANCANO I PARCHEGGI LIBERI

    LA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE

    TRASPORTO AEREO

    LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA VENDITA A DISTANZA DEI SERVIZI FINANZIARI

    I CONSIGLI DEL NOTAIO:LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E LA CONTRATTAZIONE IMMOBILIARE

    CELLULARI: SMS TRUFFA - 899

    BANCHE E FAMIGLIE

  • DALLA PARTE DEI CONSUMATORI

  • L’informazione del consumatoreAutorizzazione del Tribunale di Reggio Emilia n° 1006 del 05/06/2000

    Proprietario / EditoreRenzo Ferrari

    Direttore ResponsabileSecondo Malaguti

    RedazioneVia Spani, 17, 42100Reggio Emilia Cell. 347-3403721

    QUESTA RIVISTA, COME TUTTI I NUMERI PRECE-DENTI, E’ VISITABILE SUL SITO: www.casamiacoop.it

    PER INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI RIVOLGERSI A : [email protected]

    Comitato di RedazioneSecondo MalagutiRoberta Li CalziManes BernardiniGiuseppe Giulio LucianiPaolo Roberti di SarsinaSara Rubaldo

    Stampa“STAMPERIA”VIA MANTOVA N.79/APARMA

    Progetto graficoCASA MIA

    [IL DIRETTORE]

    Il giallo dei semafori è entra-to prepotentemente nella vita quotidiana degli auto-mobilisti frequentemente in coda per attendere il sospi-rato verde.E’ un giallo corto ed è sem-pre più causa di incidenti gra-vi e multe elevate.Difatti, da giallo normale (com’era prima) ora è diven-tato un giallo anomalo sin-drome da “ansia semaforica”. Questa nuova patologia ha una precisa origine: la rego-larizzazione dei semafori affi-data a ditte specializzate alle quali i Comuni assegnano la gestione dei sistemi semafo-rici e il relativo meccanismo sanzionatorio. Da qui la scel-ta di una ridottissima siste-mazione del giallo che mette in seria difficoltà l’automobi-lista ed è preoccupante fonte degli effetti negativi su accen-nati.Il sistema non è regolamenta-to dal Codice della strada ma (come dicevamo) da aziendeprivate che operano in que-sto campo su incarichi rice-vuti dai singoli enti locali in-teressati.Infatti, pare che non esistano dati, controlli pubblici, rela-zioni e bilanci amministrativi su questa controproducente disposizione di parte, fuori da prassi dettate da buonsen-so capace di generare effetti positivi e non, invece, punitivi come sta assurdamente acca-dendo.Se tutto ciò si colloca al di fuori di una corretta logica amministrativa fondata sul bene e sull’interesse colletti-vo, dall’altro è un micidiale e inaccettabile fattore finanzia-rio che fa entrare nelle casse del Comune una consistente quantità di denaro che non sempre se ne conosce il re-ale utilizzo.

    dei Dirittidalla parte Sommario

    SEMAFORI:QUANDO IL GIALLO

    DIVENTA UN INCUBO

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    4I CONSIGLI DEL NOTAIO: LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E LA CONTRATTA-ZIONE IMMOBILIARE.

    5 CELLULARI: SMS TRUFFA 899.

    5 ABROGATO L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA.

    6 LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA VENDITA A DISTANZA DEI SERVIZI FINANZIARI.

    7 I CONTRATTI DI SWAP, LE BANCHE ED IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE.

    8I DECRETI LEGISLATIVI NN. 145/2007 E 146/2007, LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA NEI RAPPORTI TRA PROFESSIONISTI E LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE.

    10 ANCORA UNA VITTORIA DEI CONSUMATORICONTRO LE SOCIETÀ DI TIME-SHARING.

    11 “WEB TV” OVVERO LA POSSIBILITA’ DI ASCOLTARE, VEDERE E COMPRENDERE I TANTI TEMI SOCIALI DEL TUO TERRITORIO.

    12TRASPORTO AEREO: INTERESSANTE SENTENZA SULLA RESPONSABILITA’ DELLA COMPAGNIA AEREA PER LA PERDITA DEL BAGAGLIO.

    14 IL RISVEGLIO DEI FONDI DORMIENTI.

    14 BANCHE E FAMIGLIE.

    15 PARCHEGGI A PAGAMENTO ILLEGITTIMI QUANDO MANCANO I PARCHEGGI LIBERI.16 GIOCARE D'AZZARDO.. O AZZARDARE LA VITA..

    16 IL RITORNO DI SPARTACO.

    17 OSTEOPATA: SOLO UNO SCROCCHIA-OSSA?

    18 FAVOLE DA TERZO MILLENNIOUN VECCHIO TRENO RACCONTA …

    19 LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI REGGIANE NEL SEGNO DI MATILDE DI CANOSSA

    20 ALLERGIE ALIMENTARI E GARANZIE PER IL CON-SUMATORE

    22 CAPITALE GARANTITO ?

    23LEHMAN BROTHERS: CONFCONSUMATORI DALLA PARTE DEI RISPAR-MIATORI

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  • I CONSIGLI DEL NOTAIO: LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E LA

    CONTRATTAZIONE IMMOBILIAREIl Decreto ministeriale n.37/2008 ha previsto nuovi obblighi in materia di sicurezza degli impianti installati all'interno degli edifici, o loro pertinenze, a decorrere dal 27 marzo 2008.

    Tuttavia con D.L. 25 giugno 2008, n. 112, l’art. 13 del provvedimento citato, che disciplinava le garanzie contrattuali, gli obblighi di consegna e di allegazione delle dichiarazioni di conformità o di rispondenza, è stato abrogato con decorrenza dal 25 giugno 2008; permanendo in vigore, invece, la restante parte del regolamento.

    Pare dunque opportuno, al fine di sgombrare il campo da notizie imprecise, sintetizzare, a seguito della abrogazione segnalata, la disciplina ad oggi applicabile.

    Si consideri poi che l’art. 35, comma 1, del D.L.112/2008, ha delegato il Governo ad emanare, entro il 31 marzo 2009, uno o più decreti volti a disciplinare l’attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici (prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese), nonché le relative verifiche e la revisione della disciplina sanzionatoria. Fino a tale emanazione rimane in vigore il D.M. n. 37/2008 (salva, come detto, l’abrogazione dell’art. 13 dello stesso).

    QUALI SONO GLI EDIFICI INTERESSATITutti gli edifici: residenziali, commerciali, nuovi o usati, ultimati o al rustico se dotati di impianti o parte di impianti.

    QUALI SONO GLI IMPIANTI INTERESSATIGli impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento, di refrigerazione, di climatizzazione e affini, idrici, sanitari, del gas, di sollevamento, di automazione, di protezione antincendio, posti a servizio degli edifici.

    Secondo la Circolare del Min. Sviluppo Economico del 26 marzo 2008, non è previsto un generalizzato obbligo di adeguamento ai requisiti di sicurezza oggi vigenti (requisiti che sarebbero, quindi, quelli vigenti al momento della realizzazione degli impianti). Peraltro, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. n. 37/2008, "Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia".

    E' bene poi rammentare che: ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. n. 37/2008, al termine dei lavori l'impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti;

    il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti (art. 9 del D.M. n. 37/2008).

    QUALI SONO GLI OBBLIGHIL'art. 13 del D.M. n. 37/2008 prevedeva espressamente, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo o di locazione, l'obbligo a carico del cedente della consegna della documentazione amministrativa e tecnica nonché del libretto di uso e manutenzione degli impianti, anche condominiali, posti a servizio degli stessi, salvo espresso accordo contrario fra le parti.

    La previsione aveva suscitato grandi preoccupazioni tra i proprietari di immobili e tra gli operatori del diritto, ed era

    stata oggetto altresì di interpretazioni non univoche.

    Come detto, tale norma è stata abrogata e quindi non esiste ad oggi una disposizione espressa che imponga la consegna all’acquirente delle dichiarazioni di conformità o di rispondenza, nè sussiste più l'obbligo legale di allegarle all'atto.

    Occorre però tenere in considerazione, in ogni caso, le norme del Codice civile in materia di vendita ed in particolare l'art. 1477, comma 3, c.c., secondo il quale il venditore deve consegnare al compratore “i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta”, tra cui si ritiene siano compresi il certificato di agibilità e le certificazioni di conformità degli impianti.

    E' evidente che l'acquirente può sempre rinunziare ad ottenere la consegna della citata documentazione o la garanzia circa la conformità degli impianti, ove, ad esempio, si tratti di una vecchia costruzione dotata di impianti "non a norma".

    Tenuto conto dunque che il mancato rispetto delle norme sulla garanzia per vizi può determinare controversie tra le parti e obblighi di risarcimento dei danni a carico di una di esse (l’alienante), è' sempre opportuno quindi evidenziare, nei contratti preliminari di compravendita, gli accordi sullo stato degli impianti, gli eventuali impegni di adeguamento degli stessi e le garanzie a carico del promittente venditore.

    QUALE E’ IL RUOLO DEL NOTAIO

    Il Notaio, pur non esistendo uno specifico obbligo al riguardo, deve informare i contraenti sui rispettivi diritti e doveri, individuare la reale volontà delle parti, inserire possibilmente nel rogito una chiara regolamentazione al fine di evitare future contestazioni.

    L'attività del Notaio diviene di fondamentale rilievo in sede di contratto preliminare, perché con esso si determinano definitivamente il prezzo del trasferimento e tutti gli elementi essenziali del futuro rogito.

    Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito

    www.notaioarico.it[GIOVANNI ARICO’]

    NOTAIO IN REGGIO EMILIA

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  • ABROGATO L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGOSTO 2008 *CONTINUANO I COLPI DI SPUGNA DELL’ATTUALE ESECUTIVO NEI CONFRONTI DELLE NORMATIVE EMANATE DALLO SCORSO GOVERNO PER IL SETTORE CASA.

    Dopo l’abrogazione dell’art. 13 della L: 37/08, che abolisce l’obbligo di certificazione degli impianti negli atti di compravendita e nei contratti di locazione, sostituendolo con la presentazione di una semplice asseverazione, stavolta l’obiettivo è il D. Lgs. 192/05, che ha introdotto nel nostro paese il Certificato energetico.Il decreto è stato introdotto in Italia in recepimento di una direttiva comunitaria che imponeva l’obbligo di informare il cittadino sui consumi energetici degli edifici.Le commissioni riunite Bilancio e finanza della Camera dei Deputati hanno approvato un emendamento al D.L. 112/08, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” che abolisce l’obbligo di certificazione negli atti di compravendita di immobili esistenti e nei contratti di locazione.Facendo parte di un provvedimento volto alla “semplificazione”, si vuol far passare il procedimento come liberarazione da una gravosa ed inutile gabella.

    In realtà, il certificato, oltre ad essere un atto amministrativo rientrante nella politica europea di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia dell’ambiente, è uno strumento di grande utilità per gli acquirenti di un immobile, perché consente loro di acquisire informazioni sull’efficienza energetica dell’edificio, e sui suoi costi di gestione.A che giova, infatti, che una società venditrice di immobili possa risparmiare sugli oneri tecnici per la certificazione energetica, se poi questi oneri si traduranno in una spesa maggiore per gli acquirenti in termini di consumi energetici?

    Va ricordato, comunque, che poiché la normativa Nazionale prevede l’attuazione mediante Leggi Regionali, diverse Regioni si sono già da tempo mosse in tal senso e la normativa. in questi casi rimane valida, perché l’emendamento è riferito al D. Lgs 192/05. La certificazione resta inoltre in vigore per le nuove costruzioni.

    [DOTT. LUCIANO BAGNACANI ]

    Tra ottobre 2007 e febbraio 2008 gran parte dei cellulari italiani hanno ricevuto sms dal tono ambiguo come “La tua segreteria – ci sono messaggi urgenti per te. Chiama il numero 899… e segui le istruzioni gratuite” oppure “ti ho lasciato un messaggio in segreteria. Chiama subito dal telefono fisso il numero 899… per ascoltarlo”. Dietro il messaggio, la beffa. Infatti, il costo dell’operazione, al solo scatto alla ri-sposta da telefono fisso, è di 15 euro alme-no.

    A seguito anche delle numerose segnalazioni ri-cevute dagli utenti, l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato hanno avviato congiun-tamente un’indagine conoscitiva sui servizi sms, mms e sui servizi dati in mobilità, per verifica-re l’eventuale esistenza di pratiche commerciali scorrette. E’ stata dunque imposta a Telecom e a tutti gli altri operatori di telefonia mobile (Vodafone, Wind Infostrada, H3G) e operatori al-ternativi, la sospensione, anche attraverso ac-corgimenti tecnici, dell’invio di sms che possano indurre i consumatori in inganno, pena l’applica-zione di sanzioni pecuniarie.Le Autorità contestano, infatti, la violazione degli obblighi minimi di informativa, trasparen-za e riservatezza, non essendovi alcuna acquisi-zione preventiva del consenso degli utenti, in riferimento anche al Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs n. 259/2003) e alla Rego-lamentazione dei servizi sovrapprezzo (D.M. n. 145/2006).Si contesta, inoltre, che l’invio di questi tipi di sms induca in errore il consumatore, attra-verso le sollecitazioni continue mediante gli invii; che vengano ingiustificatamente addebita-ti ai consumatori servizi non richiesti; che si ometta di dare corrette informazioni sui costi, sulle caratteristiche, sulla natura della pratica commerciale e sull’identità del mittente.Questo comporta, come affermato dall’Antitrust a giustificazione delle misure cautelari adotta-te, “un danno grave ed irreparabile nella sfe-ra economica dei consumatori, indotti a subire passivamente continui sms non richiesti, nonché a trovarsi assoggettati a servizi onerosi non chiaramente identificati in termini di caratteri-stiche e relative condizioni economiche”.Per garantire un miglior controllo e verifica-re che siano rispettate le disposizioni adottate dalle Autorità garanti, è necessaria anche la collaborazione degli utenti, perché segnalino la ricezione di questi messaggi truffaldini sia alle associazioni di consumatori, sia al numero verde gratuito (800.166.661 attivo dal lunedì al vener-dì ore 10-14) istituito dall’Antitrust apposita-mente per indicare casi di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole e occulta.

    [ELENA CONTINI] UFFICIO STAMPA CONFCONSUMATORI

    CELLULARI: SMS TRUFFA 899

    DANIELE LASAGNIFOTOGRAFO

    Piazza Garibaldi42011 Bagnolo in Piano Reggio EmiliaTel. e Fax : 0522/951115

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  • La nuova normativa prevede infatti un’attenta tutela per il consumatore che conclude un contratto a di-stanza (via internet, telefono, fax, televisione, e-mail, etc…) che ha come oggetto un servizio finanziario al dettaglio, ossia qualsiasi servizio di natura:

    bancaria (es. conto corrente e mutuo);•creditizia;•assicurativa (es. polizze assicurative sulla •vita); di previdenza individuale;•di investimento (es. compravendita di titoli);•di pagamento.•

    Innanzitutto, per garantire al consumatore la possibili-tà di operare una scelta consapevole, il legislatore ha disciplinato che il fornitore, durante la fase delle tratta-tive, deve comunicare all’acquirente, in modo chiaro e comprensibile, una serie precisa di informazioni che riguardano:

    IL FORNITORE ( identità, indirizzo geo-grafico, eventuale iscrizione in un pubblico registro, estremi dell’eventuale autorità di controllo che lo supervisiona ed identità del suo rappresentante);IL SERvIzIO FINANzIARIO prestato ( ca-ratteristiche principali, prezzo complessivo, modalità di pagamento e possibilità che sus-sistano rischi causati da caratteristiche speci-fiche di strumenti connessi al servizio);IL CONTRATTO ( esistenza o meno della possibilità di avvalersi del diritto di recesso e, nel caso tale diritto sia contemplato, dura-ta e modalità d’esercizio dello stesso; Stati membri a cui fa riferimento il fornitore per l’applicazione delle norme che regolano la fase precontrattuale tra le parti; lingua usa-ta);IL RICORSO ( esistenza o meno di proce-dure extragiudiziali di reclamo e, qualora siano previste, le modalità che permettono al consumatore di avvalersene; esistenza di fondi di garanzia o altre forme di indenniz-zo).

    Il fornitore deve trasmettere al consumatore tutte le informazioni preliminari e le condizioni contrattuali per iscritto o su supporto durevole (ad esempio un CD-ROM, un dischetto informatico o a mezzo posta elettronica), nonché renderle disponibili ed accessibili prima che il potenziale acquirente sia vincolato da un contratto. Un’ulteriore tutela è garantita al consumatore grazie al riconoscimento di un diritto di ripensamento, detto diritto di recesso, che può essere esercitato entro 14 giorni di calendario senza pagare alcuna penale e senza l’obbligo di fornire spiegazioni. Tale termine, esteso a 30 giorni qualora il contratto a distanza ab-bia ad oggetto un’assicurazione sulla vita o un profilo pensionistico individuale, decorre dalla data di stipu-lazione del contratto o da quella in cui il consumatore

    riceve le informazioni preliminari e le condizioni contrattuali, se tale momento è successivo alla conclusione del contratto.Se il fornitore, invece, non adempie ai suoi obblighi informa-tivi, il termine per l’esercizio del recesso non può decorrere perché si ritiene che tali informazioni siano assolutamente necessarie per poter decidere se avvalersi del diritto di ripen-samento.Il diritto di recesso non si applica in una serie di ipotesi spe-cificamente sancite dal “Codice del Consumo”, ossia quando il contratto a distanza di negoziazione dei servizi finanziari ha ad oggetto:

    servizi il cui prezzo può variare in funzione dei corsi 1. dei mercati finanziari per impedire manovre specu-lative (ad esempio mercato dei valori mobiliari);polizze di assicurazione viaggio e bagagli o poliz-2. ze assicurative analoghe di durata inferiore ad un mese;casi in cui il consumatore abbia fatto ricorso ad una 3. dichiarazione resa dinanzi ad un pubblico ufficia-le, a condizione che questi confermi quali diritti gli sono garantiti secondo la nuova disciplina;contratti interamente eseguiti da entrambe le parti 4. su richiesta esplicita del consumatore prima della scadenza del termine per l’ esercizio del diritto di recesso, nonché contratti di assicurazione obbliga-toria della responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l’evento assicurato.

    In ogni caso, quando si decide di acquistare un servizio fi-nanziario a distanza, è necessario essere ben informati dei propri diritti per evitare di rimanere insoddisfatti del proprio acquisto. In particolare, è sempre preferibile, prima di sotto-scrivere un contratto, verificare la presenza di clausole che limitano la protezione accordata al consumatore dalle recenti norme. Ad esempio, nei contratti a cui si è fatto riferimento al punto n.4, possono essere previste clausole di esclusione o di rivalsa, che escludono la responsabilità della compagnia di assicurazione con cui abbiamo stipulato la polizza RC auto qualora si verifichino determinati eventi contemplati nel con-tratto stesso.I cittadini possono rivolgersi alle associazioni dei consumato-ri, preposte alla tutela di diritti ed interessi individuali e col-lettivi, sia per valutare la convenienza o meno del contratto che intendono stipulare, sia per ricevere informazioni e/o assistenza al reclamo.Nel caso venga attivata una delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie previste dalla legge, è bene sapere che presso le Camere di Commercio sono stati istituiti due importanti strumenti di cui il cittadino può avvalersi:

    le Commissioni per le clausole vessatorie, impegnate 1. a valutare gli eventuali casi di significativo squilibrio nei contratti tra professionisti e consumatori;le Commissioni conciliative, che si propongono di 2. giungere ad una risoluzione bonaria della contro-versia, ossia ad un accordo tra le parti, con l’aiuto di un terzo neutrale ed imparziale.

    Il fenomeno della globalizzazione ha portato un innegabile vantaggio alla circolazione degli stru-menti finanziari e dei servizi di investimento grazie, soprattutto, all’utilizzo della rete di internet che ha permesso la riduzione dei tempi e dei costi di transazione. Esistendo, tuttavia, maggiori rischi per chi acquista prodotti finanziari a distanza, il legislatore ha dedicato un’apposita sezione alla commercializzazione di tali servizi all’interno del “Codice del Consumo”, artt. 67bis- 67vicies bis, con l’obiettivo di garantire la trasparenza e l’effettività dell’in-formazione per la parte debole del contratto: il consumatore.

    [SARA RUBALDO]

    “LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA vENDITA A DISTANzA DEI SERvIzI INANzIARI”.

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  • Interest Rate swaps) può essere pattuito che una parte si vincoli a pagare all’altra l’interesse fisso su di una somma prede-terminata e l’altra invece l’interesse va-riabile sulla stessa somma. Può accadere anche che entrambe le parti si scambino tassi variabili (come pure tassi fissi), oppu-re che si scambino (è il caso dei Currency Swap) valute secondo criteri prestabili-ti. L’importante è che sia disposto uno scambio di pagamenti. Normalmente la controparte è un istituto di investimen-to, una banca.I contratti di swap sono collocati tra i contratti c.d. derivati, vale a dire tra quei contratti finanziari che derivano il loro valore dall’andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. Nel caso degli swap è chiaro che i flussi reciproci di pagamenti sono influenzati dall’andamento di tassi, valute o indici.I prodotti derivati sono utilizzati, prin-cipalmente, per finalità di copertura, cioè per ridurre il rischio finanziario di un portafoglio (ad. esempio ridurre l’in-cidenza di un tasso variabile applicato un mutuo) ovvero per finalità speculati-va, nel caso in cui il contratto sia stato concluso per conseguire un profitto as-sumendo una esposizione al rischio.Quale che sia la finalità occorre tenere in considerazione che i contratti derivati in genere e quelli di swap in particola-re realizzano normalmente operazioni economiche rischiose e potenzialmen-te dannose, perché spesso è veramente complesso prevedere il trend positivo o negativo dei tassi e delle variabili cui sono collegati.Al riguardo la Consob, vale a dire l’ente a cui è affidata la sicurezza del mercato, ha definito questi contratti come “stru-menti complessi, destinati ad investi-tori professionali, o quanto meno evo-luti, che sappiano sfruttare le numerose opportunità che offrono e, nel contem-po, siano in grado di valutare e gestire correttamente i relativi rischi, che sono notevoli”. Ed infatti gli specialisti si sono a lungo interrogati se a questi contratti dovesse essere applicata la disciplina che il codice civile destina alle scommesse di gioco. La normativa attuale contenuta princi-

    Anzi, il d.l. 112 dell’agosto 2008 ne ha vietato la stipula “fino a nuovo ordine”, alle regioni, alle province autonome ed a tutti gli enti locali, vista la mole dei debiti a cui si erano involontariamente esposti. Né si può dire che questi siano stati gli unici a rimanere imbrigliati nelle fitte trame dei più recenti strumenti della “finanza creativa”, perché questa è an-che la storia di tutti quegli imprendito-ri, esasperati ed incapaci di far fronte ad esborsi di cui mai hanno compreso l’esatta ragione, che a suon di citazioni milionarie si sono risolti a far valere i propri diritti nei confronti di quegli isti-tuti di credito che glieli hanno malizio-samente propinati.E’ il caso del comune Milano che recri-mina un danno che ammonta intorno ai 100 milioni di euro (fonte: Repubbli-ca del 27 giugno 2008), di Roma, tra i 7 e i 9 milioni (fonte: Corriere della sera del 21 maggio 2008) e di innumerevoli piccoli, spesso piccolissimi, comuni della placida provincia italiana come Baschi, in Umbria, che conta 2.649 abitanti ed un debito di circa 250.000 euro (fonte Report: trasmissione televisiva dell’8 aprile 2008).E’ il caso di Divania, tra le principali im-prese produttrici di divani in Italia, che prima del 2003 fatturava circa 65 mi-lioni di euro, costretta a chiudere e a licenziare i 430 dipendenti che impiega-va, per un danno stimato in 276 milioni di euro (fonte: L’Espresso dell’ 8 febbraio 2008).Non sarebbe corretto, però, additare questi prodotti finanziari come il male assoluto ed attribuirgli colpe immerita-te, perché sarebbe troppo facile e na-sconderebbe i torti inescusabili dei re-ali responsabili, senza contare, peraltro, che vi sono circostanze in cui operazio-ni di questo tipo si rendono necessa-rie per le aziende e ne garantiscono la sopravvivenza. Gli swaps sono contratti di scambio (swap appunto significa scambio), in forza dei quali le parti si obbligano ad eseguire reciprocamente dei pagamenti il cui ammontare è determinato in base a parametri concordati.Ad esempio nello swap su tassi (il c.d.

    palmente nel Testo Unico Finanziario e in Regolamenti emessi dalla Consob richiede per la stipula di questi con-tratti accorgimenti piuttosto stringenti, rivolti soprattutto a garantire la tute-la degli operatori che non posseggono l’esperienza e le competenze necessarie per prendere decisioni consapevoli ed a eseguire una corretta valutazione del rischio. In primo luogo prevedendo la forma scritta dei contratti (art 23 Testo Unico Finanziario e 37 reg. Consob 16190/07). Inoltre obbligando l’istituto di investi-mento a fornire tutte quelle informazio-ni necessarie al cliente per comprendere il contenuto del regolamento contrat-tuale cui si vincola e gli effetti positivi e negativi cui potrebbe essere soggetto (in particolare v. l’art. 21 Testo Unico Finan-ziario e gli artt. da 26 a 44 reg. Consob 16190/07). Un esempio di scuola paragona i con-tratti di swap all’insulina: somministrata ad un diabetico lo salva. Somministrata invece ad una persona sana lo uccide”. Nonostante la crudezza, la considerazio-ne è esatta e ne chiarisce la funzione te-rapeutica (o per lo meno quella funzione virtuosa per cui dovrebbero essere util-mente stipulati dagli enti pubblici e dai privati).Ci si domanda, allora, se sia opportuno imporre il giuramento di Ippocrate agli istituti di investimento.

    I CONTRATTI DI SWAP, LE BANCHE ED IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE.

    Balzati agli onori delle cronache per merito delle inchieste giornalistiche che ne hanno denunciato l’uso improprio, i contratti di swap non godono di un’ottima reputazione.

    [email protected]

    Per approfondimenti:www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/prodotti_derivati/index.html

    Strumenti finanziari e creditizi. Dai bisogni alle soluzio-ni, a cura di : Munari Luciano Editore: McGraw-Hill Companies, data publ.: 2006

    Contratti derivati finanziari, autore: Caputo Nassetti Francesco Editore: Giuffrè , data publ.: 2007

    [AVV. GIUSEPPE LUCIANI]

    [OPERA DELL'ARTISTA ATTILIO BIZZARRI]

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  • La normativa, di derivazione europea, posta a tutela del consumatore e della concorrenza si è, di recente, arricchita per effetto della Direttiva n. 2005/29/CE, relativa alle "Pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno".Il legislatore nazionale ha, infatti, provveduto a darvi attua-zione adottando, nell´agosto del 2007, due distinti decreti legislativi (nn.145 e 146), rispettivamente destinati ai rap-porti tra professionisti ed alle pratiche intraprese da questi ultimi con i consumatori.Il D.lgs. n. 146/2007 è intervenuto direttamente sul Codice del Consumo, sostituendo gli artt.18-27 del D.lgs. 6 settem-bre 2005, n. 206 ed introducendo una generale normativa sulle "pratiche commerciali scorrette". IlCodice del Consumo, infatti, abbandona il precedente, specifico riferimento alla sola pubblicità ingannevole e com-parativa per abbracciare una disciplina di portata più ampia, riferibile, sotto il profilo oggettivo, ad ogni azione, omissio-ne, condotta, dichiarazione ecomunicazione commerciale, "ivi compresa la pubblicità", posta in essere da un professionista "prima, durante e dopo un´operazione commerciale relativa ad un prodotto" (artt. 18 e 19 C.Consumo), così notevolmente allargando il cam-po delle condotte sanzionabili. Quanto, invece, all´ambito di applicazione soggettivo, le pratiche commerciali rilevati ai fini della presente normativa sono solo quelle poste in essere tra professionisti e consumatori: rimangono, pertanto, esclu-se quelle condotte connesse ad un rapporto tra soli professio-nisti, cui, viceversa, fa precipuo riferimento il parallelo D.lgs. n. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole e comparativa.Risultano allora "scorrette", ai sensi dell´art. 20 del Codice del Consumo, quelle pratiche commerciali che risultano, con-temporaneamente: (i) contrarie alla diligenza professionale che i consumatori possono ragionevolmente attendersi da un professionista, secondo i principi generali di correttezza e buona fede vigenti nel settore di attività di quest´ultimo; (ii) false o, comunque, idonee ad alterare sensibilmente la capa-cità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo ad assumere una decisione di natura commer-ciale che non avrebbe altrimenti preso. Lo stesso legislatore distingue, poi, all´interno dell´ampia categoria delle pratiche scorrette, tra pratiche commerciali "ingannevoli", recanti in-formazioni inveritiere o, comunque, tali da indurre in errore il consumatore medio (art. 21 C. Consumo)[1], e pratiche commerciali "aggressive", in quanto implicanti il ricorso a molestie o coercizione - fisica o psicologica (come la minac-cia) -, idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta e di autodeterminazione del consumatore medesimo (art. 24 C. Consumo[2]). Provvede, infine, a stilare delle "liste" di condotte "in ogni caso scorrette", perché valutate come oggettivamente ingannevoli o aggressive ed, in quanto tali, sempre vietate (artt. 23 e 26 C. Consumo)[3]. Preordinato,

    invece, a tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché diretto a stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa, è il D.lgs. n. 145/2007.Tale normativa, infatti, a seguito delle modifiche apportate dal legislatore comunitario alla direttiva 84/459/CEE, detta la nuova disciplina sulla pubblicità ingannevole e comparativa (esclusivamente) nei rapporti tra i professionisti, preoccupan-dosi di vietare "qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge" e che, a causa del suo carattere ingannevole, "possa pregiudicare il loro comportamento economico", ren-dendosi così suscettibile di ledere gli interessi e l´attività di un concorrente (art. 2). Primi destinatari delle disposizioni ivi contenute sono, pertanto, i professionisti, da intendersi come "qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o pro-fessionale, nonché chiunque agisce in nome o per conto di un professionista" (sempre art. 2): diretti interessati della normativa e, soprat-tutto, della peculiare tutela dalla medesima apprestata, risulte-ranno, pertanto e come non mai, anche i privati che svolgano individualmente una qualche attività economico-commerciale, nonché, atteso l´espresso richiamo alla attività professionale, i "liberi professionisti". Una delle più rilevanti novità introdotte dai due decreti legisla-tivi è sul piano dei rimedi esperibili. È stata, infatti, introdotta una forma di tutela amministrativa, posta a presidio degli interessi collettivi dei consumatori e dichiaratamente volta a "contribuire al corretto funzionamento del mercato interno" (art. 1, direttiva 2005/29/CE). Ad intervenire è l´Autorità della Concorrenza e del Mercato, cui è consentito esercitare tutti i più efficaci strumenti a sua disposizione: - provvedimenti inibitori della diffusione o continuazione della pratica commerciale scorretta, nonché - sanzioni pecuniarie ed amministrative idonee a contrastarne gli effetti.Trattasi di un sistema "rimediale" che, in ogni caso, fa salva l´applicazione delle norme del diritto contrattuale (in partico-lare sulla formazione, validità ed efficacia del contratto) e che non pregiudica la possibilità per il singolo consumatore di agire, a fronte di un concreto pregiudizio, davanti al Giudice ordinario per far valere i suoi diritti. In proposito è stato, infatti, efficacemente rilevatocome il legislatore, così prevedendo, abbia predisposto un "doppio binario di tutele" (R. Calvo):le une (appunto introdotte in attuazione della direttiva 2005/29/CE) di natura amministrativa, che mirano a tutela-re l´interesse pubblicistico al corretto svolgimento delle prati-che commerciali; le altre (contemplate, per lo più, nel Codice

    civile, nell´ambito del rapporto contrattuale) che, invece, han-no come obiettivo la tutela del singolo, concreto consumatore rimasto vittima di un´azione scorretta del professionista.Con la dovuta precisazione che la tutela collettiva apprestata dal D.lgs. 146/2007 è azionabile proprio laddove risulta inaccessibile quella individuale del singolo consumatore. A differenza, infatti, dell´impugnativa del contratto per dolo o violenza, la tutela amministrativa non richiede che una pratica commerciale abbia causalmente determinato la stipulazione di un contratto che il singoloconsumatore non avrebbe altrimenti concluso, accontentandosi del fatto che la pratica commerciale sia idonea a cagionare un tale effetto, quand´anche "non ancora portata a conoscenza del pubblico" (art. 27, comma 8, C. Consumo). Ad una analisi più dettagliata delle normative esaminate, emerge come, con perfetta simmetria, sia il nuovo art. 27 del Codice del consumo sia l´art. 8 del D.lgs. 145/2007, prevedano che il procedimento amministrativo di controllo, in virtù del quale l´Autorità della Concorrenza e del Mercato, se del caso, "inibisce la continuazione delle pratiche commercia-li scorrette e ne elimina gli effetti", può essere attivato sia "d´ufficio", sia da "ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse".Circa l´individuazione dei soggetti legittimati alla proposizione dell´istanza, una simile disposizione va coordinata con l´art. 139 del Codice del Consumo: i soggetti, dunque, chiamati a promuovere tale "tutela collettiva" saranno identificabili sola-mente nei cosiddetti"centri di imputazione" (Camere di commercio, associ zioni di consumatori di cui all´art. 139 ss C. Consumo) e nel professio-nista concorrente, non anche nel singolo consumatore leso.Le medesime disposizioni di cui supra attribuiscono all´Autorità Garante il potere, tra l´altro, di disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commercia-li scorrette ovvero della pubblicità ingannevole o comparativa, laddove sussista una particolare urgenza (art. 27, comma 3, C. Consumo - art. 8, comma 3, D.lgs. 145/2007). È, d´altro canto, riconosciuta al professionista la facoltà di impegnarsi per porre fine all´infrazione, cessando la diffusione della praticacommerciale o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. In tale ipotesi, l´Autorità Garante valuta l´idoneità degli impegni e, in caso di riscontro positivo, può anche defi-nire il procedimento senza procedere all´accertamento della violazione (art. 27, comma 7, C. Consumo - art. 8, comma 7, D.lgs. 145/2007).

    [FRANCESCO GRECO E ANNALISA CALLARELLI]

    Staff legale UNC consumerlaw Bologna.

    I DECRETI LEGISLATIvI NN. 145/2007 E 146/2007

    LA PUBBLICITÀ INGANNEvOLE E COMPARATIvA NEI RAPPORTI TRA PROFESSIONISTI E LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

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  • ANCORA UNA vITTORIA DEI CONSUMATORICONTRO LE SOCIETÀ DI TIME-SHARING

    segue »

    Continuano le vittorie dei consumatori in materia di time -sharing. Anche il Tribunale di Parma, con sentenza n. 1249/08 del 10.7.08, si è infatti uniformato ad un orientamento, che ormai si sta consolidando, dichiarando la nullità del contratto avente ad oggetto l’acquisto di un diritto di godimento a tempo parziale di un bene immobile in una località di mare e di quello di conces-sione di credito.

    Per comprendere l’esattezza della decisione, converrà ri-cordare i fatti – fatti purtroppo sempre uguali o comunque simili.

    Gli attori, entrambi operai, sono tra i tanti, troppi consuma-tori che ogni giorno vengono invitati da rappresentanti di società praticanti quelle operazioni commerciali – ossia la vendita di multiproprietà affiliate a circuiti di scambio – aven-ti normalmente sede nel padovano e nel torinese. Ed anche a loro è accaduto quanto si è verificato per diverse persone. Per la precisione, i nostri consumatori erano stati invitati nel novembre 2001 dai rappresentanti di una di quelle società a recarsi presso un hotel di Parma in quanto sorteggiati per una vacanza gratuita di una settimana. È poi accaduto che, arrivati il giorno fissato nel luogo indicato, sia stata presenta-ta loro e alle altre numerose persone, lì invitate per lo stesso motivo, in una sala con diversi tavoli e musica a volume so-stenuto, la seguente offerta: la possibilità di effettuare ogni anno una vacanza di una settimana con una spesa di circa £. 2.000.000 (oggi € 1.032,91), con l’acquisto dopo 10 anni del diritto perpetuo di soggiorno nei centri turistici del “Club La Costa Destinations Club”. È inoltre accaduto che successivamente, dopo ch’essi avevano sottoscritto una vera e propria proposta contrattuale senza che la cosa fosse stata chiarita loro, si fossero recati presso la loro abitazione due rappre-sentanti della società, convincendoli a fir-mare i documenti presentati loro, unitamen-te ad una richiesta di finanziamento, con la falsa dichiarazione che avrebbero potuto anche cedere il certificato d’iscrizione alla stessa. Gli attori venivano pure indotti a conse-gnare, nonostante il divieto posto dall’art. 6 d.lgs. n. 427/98 (divieto di acconti) e sanzionato dal successivo art. 12 (oggi artt. 74 e 81 Codice del consumo), tre cambiali, una di £. 700.000 con scadenza al 31.10.02, le altre due di £ 600.000 con scadenza al 31.8 e al 30.9.02; cambiali, da notare, delle quali gli attori non erano ovviamente in possesso, ma di cui i rappresentanti della società erano muniti in abbondanza. Ciò detto, se questi sono i fatti, bene ha fatto il Tribunale di Parma a dichiarare la nullità del contratto per radicale inde-terminatezza e indeterminabilità dell’oggetto a norma degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. Nei documenti consegnati agli acquirenti, come sempre è in questi casi, non era invero in alcun modo specificato cosa mai essi avessero acquistato, non essendo certo sufficiente per la determinazione dell’og-getto una generico riferimento all’iscrizione ad un Club sen-za alcuna specificazione al tipo di associazione alla quali gli attori avrebbero aderito. Mancava, inoltre, la durata del

    contratto, con l’effetto che non era ed è chiaro a quante settima-ne di soggiorno aveva diritto la coppia.

    Parimenti esatto il rilievo del Tribunale, per il quale la “mancan-za del termine dovrebbe comportare la perpetuità del diritto di soggiorno annuale, quando invece nel contratto si faceva riferi-mento al 2067 quale anno entro il quale la società fiduciaria avrebbe garantito il godimento”.

    Per il giudice è poi chiaro ciò che sempre avviene in questi casi: l’assoluta indisponibilità dei posti. La stessa infatti, a dire del Tri-bunale, risulta altamente probabile se si considera che, secondo quanto indicato nel catalogo, il Club era costituito da 27.000 membri e che la recettività delle ventisei strutture menzionate era pari a poco più di cento fra monolocali, appartamenti e stanze d’albergo”. Il contratto non conteneva, inoltre, alcuna previsio-ne in merito a tale ipotesi, con l’effetto, sempre così si legge in sentenza, “che gli acquirenti sarebbero stati dirottati verso i ben più modesti residence del circuito RCI cui si fa riferimento nel contratto”.

    Quella citata è, così, la prima decisione nella quale emergono con chiarezza gli effetti delle tanto pubblicizzate multiproprietà: l’acquisto di un diritto di godimen-to, non si sa dove, praticamente inesercitabile a causa dell’esiguo numero dei posti occupabili in confronto a quello, per contro eccessivo, dei multiproprietari. Ma tale sentenza merita di essere ricordata soprattutto perché è una delle prime ad aver riconosciuto la ricorrenza di un collegamento negoziale tra il contratto d’acquisto e quello di finanziamento. Il medesimo risulterebbe dalle se-guenti circostanze:a) la società finanziaria si è avvalsa della organizzazione della venditrice per repe-rire i potenziali clienti e per proporre agli acqui-renti un “pacchetto unico”, dove la proposta di

    un pagamento rateizzato rendeva più facile e appetibile l’ope-razione;b) gli incaricati della società venditrice hanno anche agi-to quali incaricati della finanziaria;c) i modelli contrattuali erano, all’evidenza, stati predi-sposti congiuntamente dalle due società, come dimostrato dalle condizioni generali di contratto contenute negli stessi;d) i mutuatari si sono impegnati a non trasferire il bene acquistato fino al rimborso del finanziamento.

    Una volta riconosciuta tale figura ovvio il tacito richiamo al co-stante orientamento giurisprudenziale, secondo cui “Nel caso di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo casualmente riunite, mantenendo l'individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza

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    la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano; il collegamento è, invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individua-lità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la va-lidità e l'efficacia”. E non vi è dubbio che nella specie vi fosse proprio, sulla base della già citate considerazioni del Tribunale, un collegamento funzionale; tant’è che, come è stato detto da altro giudice occupatosi della questione, potrebbe persino ritenersi sussistente un vero e proprio mutuo di scopo, “nel senso che l’acquisto del certificato di associazione è entrato nello schema del contratto di finanziamento”.Il che, come detto, trova inoltre ampia conferma nei ri-lievi del Tribunale, rilievi comprovati dalla circostanza che gli operatori delle società alienanti sono sempre in possesso della necessaria modulistica già predisposta dagli enti finanziatori. Siamo, in altre parole, al cospet-to di una fattispecie unitaria tra mutuo e compravendita, come dimostrato dal fatto che in questi casi della som-ma mutuata beneficia direttamente il venditore e non il mutuatario. Fattispecie unitaria, nella quale è inconte-stabile il collegamento negoziale, che comporta secon-do la giurisprudenza che la nullità dell’uno si ripercuota inevitabilmente sull’altro.Il collegamento tra il contratto di vendita e quello di fi-nanziamento emerge, del resto, a chiare lettere dall’art. 77 Codice del consumo, a norma del quale dal recesso dal primo consegue la risoluzione di diritto del secon-do. Tale disposizione rende, infatti, evidente come la connessione tra i due negozi non sia meramente oc-casionale, essendo l’efficacia dell’uno subordinata alla sopravvivenza dell’altro. La giurisprudenza, dopo diverse perplessità, si è così finalmente uniformata a quanto ormai da molto tempo andavamo dicendo e scrivendo. Ed era ora che così fosse perché numerosi, numerosissimi sono i contratti di acquisto di multiproprietà di villaggi turistici siti alle Canarie fatti sottoscrivere ai consumatori unitamente a quelli di finanziamento. Contratti, questi ultimi, da con-siderarsi nulli quando lo sono, come spesso accade, i primi.

    [OPERA DELL'ARTISTA ALESSANDRA BININI]

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  • TRASPORTO AEREO: Interessante sentenza sulla RESPONSABILITA’ DELLA COMPAGNIA AEREA PER LA PERDITA DEL BAGAGLIO.

    Negli ultimi anni il legislatore si è preoccupato di tutelare il turista nei confron-ti delle compagnie aeree, in considerazione del notevole aumento di disagi

    in cui spesso incorrono i passeggeri, dettando un’apposita disciplina che regolamenta non solo il trasporto aereo all’interno dell’Unione europea

    (v. Convenzione di Montreal) ma anche le tratte extra-comunitarie.

    I maggiori disguidi che si registra-no negli aeroporti riguardano il danneggiamento, il ritardo nella consegna e lo smarrimento delle valigie. E proprio sulla perdita del bagaglio è interessante segnalare un’importante sentenza pronun-ciata nel marzo scorso (04/03/2008) dal Tribunale di Busto Arsizio, che ha ritenuto responsabile un vettore aereo dello smar-rimento di un bagaglio per aver agito con colpa grave, o colpa con previsione.Nella fattispecie, la malcapitata passegge-ra di un volo di Air France, terminata la vacanza, si trovava all’aeroporto di Pari-gi per far ritorno a Milano Malpensa e si accingeva ad effettuare il rituale check in del proprio bagaglio. Accortasi dell’erro-re dell’addetta del personale di terra, che aveva distrattamente applicato sul suo ba-gaglio un tagliando che indicava il nomi-nativo di un altro passeggero diretto, inve-ce, a Roma Fiumicino, la turista si è rivolta all’operatrice per avvertirla dell’accaduto ed evitare che la propria valigia giungesse in un aeroporto diverso da quello richiesto. Rassicurata dalla dipendente di Air France sul fatto che la stessa avrebbe provvedu-to a sostituire l’etichetta errata con quella indicante la giusta destinazione, la donna, giunta a Malpensa, non riuscì a recuperare il proprio bagaglio, che andò, purtroppo, smarrito.A fronte di una richiesta di risarcimento di euro 7282,00 per il danno subito, giustifi-cata specificando che la turista aveva par-tecipato ad un viaggio che richiedeva una particolare cura del vestiario, la compa-gnia aerea ha riconosciuto di poter corri-spondere una cifra di gran lunga inferiore, non sussistendo scontrini che attestassero il valore del contenuto del bagaglio smar-rito, e affermando che, anche in caso di responsabilità del vettore, l’art. 22 della Convenzione di Montreal prevede un rim-

    borso massimo di euro 1167, indipendentemente dal valo-re del bene perduto.

    Il giudice del Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto la società convenuta re-sponsabile dello smar-

    rimento del bagaglio ai sensi dell’art. 17 della Con-

    venzione di Montreal, e l’ha condannata al risarcimento di

    euro 3500,00 (somma determinata secondo criteri equitativi), non sussistendo la limitazione di responsabilità prevista dal già citato art. 22 della Convenzione del 1999, poiché l’operatrice del personale di terra ha agito con colpa grave, ossia si è comportata in modo temerario e negligen-te, pur potendo prevedere l’evento danno-so provocato dalla sua condotta.L’importanza di questa sentenza risiede nel fatto che i vettori aerei possono essere considerati responsabili di ritardi, danneg-giamenti, perdite dei bagagli dei propri passeggeri qualora il personale della com-pagnia non si adoperi per evitare danni che possono facilmente essere previsti. In tali casi, le società di trasporto aereo pos-sono essere condannate a versare un rim-borso di valore superiore rispetto ai limiti imposti dalla normativa in materia: rispet-tivamente euro 1167 per i Paesi aderenti alla Convenzione di Montreal ed euro 20 per kg per i Paesi non aderenti.Tale sentenza costituisce pertanto una tappa importante verso una migliore e più com-pleta tutela del consumatore-viaggiatore.

    Che fare dunque se ci capita di aspettare le nostre valigie davanti al nastro traspor-

    tatore di un aeroporto e ci accorgiamo che i nostri bagagli sono arrivati danneggiati o sono stati perduti?Ecco un utile vademecum da osservare in queste sventurate situazioni.A) Come denunciare lo smarrimento o danneggiamento del bagaglio:1. rivolgersi all’Ufficio oggetti smar-riti (lost&found) presentando il proprio bi-glietto aereo e il tagliando del bagaglio;2. compilare il modulo di reclamo denominato PIR (Property Irregularly Re-port);3. chiedere una copia della denun-cia di smarrimento con un codice identifi-cativo della pratica.B) Come chiedere il risarcimento:1. chiedere assistenza e consulenza alle associazioni dei consumatori per non rischiare di presentare la richiesta di risar-cimento oltre i tempi entro i quali bisogna fare la denuncia, nonché conoscere i diritti di cui si è titolari in quanto viaggiatori-consumatori vittime di un danno relativo al proprio bagaglio;2. presentare denuncia alla compa-gnia aerea tramite raccomandata a/r en-tro 21 giorni in caso di ritardo ed entro 7 giorni in caso di danneggiamento;3. trascorsi 21 giorni dalla perdita della valigia, essa è considerata ufficial-mente smarrita ed è dunque necessario inviare una lettera raccomandata a/r al vettore aereo descrivendo dettagliatamente il contenuto del bagaglio;4. fornire il maggior numero di pro-ve circa il valore del contenuto della valigia (copia del biglietto aereo, scontrino del ba-gaglio mancante, copia del reclamo, etc.)

    [SARA RUBALDO]

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  • In attuazione delle ultime due leggi finanziarie, il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto presidenziale n.116 del 2007, entrato in vigore lo scorso 17 agosto, contenente il nuovo regolamento per il risveglio delle risorse in giacenza, c.d. “fondi dormienti”.Vengono infatti definiti “dormienti” i rapporti contrattuali stipulati con un intermediario finanziario ( ad es. banche, poste, assicurazioni, società di gestione del risparmio, etc.) aventi ad oggetto depositi di denaro (es. conto corrente o libretto di risparmio) o depositi di strumenti finanziari (es. titoli obbligazionari, azioni, titoli di Stato, etc.) di importo minimo di 100 euro, che non abbiano subito alcuna movimentazione da parte del titolare o di un delegato da almeno 10 anni.Sono diverse le cause per cui un fondo rimane inattivo così a lungo. Spesso si tratta di somme di persone decedute, o di risparmi di anziani che vengono dimenticati perché sono soliti utilizzare altri sportelli o istituti.Il nuovo regolamento disciplina che tali depositi, se non reclamati, vengano estinti dall’inter-mediario finanziario e trasferiti in un Fondo, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che li utilizzerà per:• indennizzareirisparmiatorivittimedicrackfinanziari(ades.Parmalat,Cirio,bond argentini);• regolarizzareilprecariatonellapubblicaamministrazione;• svolgereiniziativediutilitàsociale(ades.istituirelasocialcardperipoveri).Prima di poter estinguere i rapporti inattivi da più di 10 anni, banche, assicurazioni e poste devono notificare lo stato di giacenza del fondo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritor-no, all’interessato, il quale avrà a disposizione 180 giorni per “svegliare” i propri risparmi. Decorso tale termine, il conto verrà estinto e devoluto al Fondo. Nel caso di libretti di deposito al portatore non movimentati da oltre 10 anni, non essendo possibile risalire al titolare del rapporto, gli istituti di credito esporrano avvisi, contenenti l’elenco dei libretti in giacenza, presso le filiali, agli sportelli e on-line.Il titolare del “fondo dormiente”, o una persona da questi delegata, per evitare l’estinzione, deve svegliare il conto comunicando all’intermediario finanziario la volontà di tenere in vita il rapporto, a mezzo lettera o semplicemente presentandosi allo sportello. E’ sufficiente addi-rittura effettuare una qualsiasi operazione, come un prelievo o un aggiornamento contabile. Non sono invece in grado di riattivare il fondo, le operazioni che avvengono automaticamen-te, ossia senza un coinvolgimento del titolare, come l’accredito dello stipendio o l’addebito delle utenze. Se decorrono sei mesi dalla comunicazione della banca, o di altro istituto, senza che il titolare del rapporto si attivi, è ancora possibile richiedere i propri soldi all’intermediario finanziario con tempi che variano a seconda che il proprio fondo sia risultato dormiente prima o dopo l’entrata in vigore della nuova normativa : 17 agosto 2008. Nel caso in cui il fondo è dormiente prima di tale data , gli istituti di credito hanno dovuto informare i titolari entro il 17 febbraio scorso ed i risparmiatori hanno avuto 180 giorni di tempo per riattivare i propri conti. In seguito all’estinzione dei rapporti contrattuali, i fondi, prima di essere trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, vengono “congelati” per quattro mesi e, durante questo lasso temporale, il titolare ritardatario potrà rivendicarli. Gli intermediari finanziari hanno tempo, invece, fino al 31 marzo di ogni anno per comu-nicare al Ministero tutti i conti che risultano dormienti dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento. L’elenco viene anche diffuso on-line e pubblicato sui quotidiani nazionali. Entro il 31 maggio di ogni anno le somme derivanti dai conti giacenti non reclamati vengono trasferite al Fondo. Tuttavia, indipendentemente dalla data in cui venga accertata la giacenza dei depositi, i titolari, o i loro delegati, possono rivendicare i loro risparmi direttamente al Fondo entro 10 anni dal trasferimento. In ogni caso è possibile rivolgersi alle associazioni dei consumatori per ricevere informazioni circa le modalità di recupero dei propri risparmi o consigli pratici su come evitare l’estinzione dei propri conti.

    Due questioni distinte, ma che suggeriscono riflessioni che hanno grandi tratti in comune, che da una parte riguardano l’atteggiamento delle persone riguardo all’uso del denaro e, dall’altro, quello degli Istituti di Credito.Ebbene, sull’aspetto dell’indebitamento è del tutto evidente – ma credo sia opportuno ribadirlo anche per evitare strumentalizzazioni di un fenomeno che il più delle volte viene vissuto come fenomeno inquietante, quando non drammatizzato – che l’indebitamento non necessariamen-te corrisponde ad una situazione di difficoltà delle famiglie: questa tendenza, se corrisponde a scelte ragionate ed oculate, rappresenta infatti lo specchio di una realtà socialmente ed econo-micamente viva, in cui è ancora possibile rischiare (e l’investimento ha sempre un margine di rischio), con una corretta valutazione degli impegni che si vanno ad assumere e della propria capacità di assolverli.Il fatto che a Reggio Emilia vi sia un elevato tasso d’indebitamento non è casuale: siamo in una delle province più ricche del Paese, con un tasso d’occupazione che si posiziona su ottimi livelli rispetto alla media nazionale (almeno due componenti della famiglia che fa debiti lavorano).Esulano ovviamente da queste considerazioni le situazioni di povertà e di fragilità oggettiva, in cui l’indebitamente non corrisponde ad un investimento finalizzato al miglioramento della propria condizione, ma ad una necessità, ad una costrizione che va affrontata come vera e propria emergenza sociale.Ma, anche a questo proposito, credo sia oggi necessario non fermarsi semplicemente alle ana-lisi delle caratteristiche dell’indebitamento delle famiglie, quanto piuttosto porre l’attenzione sulle sue origini, siano esse legate a situazioni congiunturali di sofferenza, con un focus specifi-co orientato più sull’indebitamento a medio o lungo termine (mutui casa, ad esempio) che non ai prestiti al consumo, quando in molti casi l’indebitamento è frutto di una pessima cultura del “non farsi mancare nulla”, indipendentemente dalle proprie oggettive possibilità.A qualunque fattore strutturale sia legato l’indebitamento, l’attenzione oggi va posta sulle reali possibilità di tenuta e di crescita delle attività produttive e di servizio e sulla capacità delle nostre imprese di competere bene sul mercato e, conseguentemente,di mantenere e di accrescere i livelli occupazionali.Tantissime nostre famiglie hanno migliorato le loro condizioni di vita e hanno sostenuto l’eco-nomia indebitandosi: oggi sono chiamate a ponderazioni sicuramente più attente (in una fase di stagnazione se non di recessione economica e di progressivo calo del potere d’acquisto) e a scelte più difficili riguardo le spese affrontabili e a quelle da rinviare, ma adesso occorre offrire un nuovo aiuto da parte del sistema bancario, e non solo, per reggere una realtà in cui le oscilla-zioni tra crescita e recesso sono più frequenti e la forbice di possibile sviluppo si è enormemente ristretta rispetto ai decenni del grande boom economico. Le banche – spesso facile bersaglio per critiche superficiali, ma talvolta davvero suscettibili di rimostranze – riprendano in mano la loro primaria ed essenziale funzione di consulenti seri, documentati e credibili nei confronti dei cittadini, non limitandosi al ruolo di pura intermediazione di denaro.Le simulazioni effettuate sono abbastanza preoccupanti, perché chi ha un mutuo contratto nel 2005 della durata di 20 anni per Euro 200.000, in ipotesi di aumento dei tassi dell’1% si ritroverà con un “conto di finanziamento accessorio” molto alto, cioè dopo 20 anni avrà ancora 7 anni da pagare; se i tassi invece rimangano immutati, per lo stesso mutuo alla scadenza ci saranno da pagare rate ancora per 4 anni.Qual è la funzione della banca in entrambi i casi, ovvero nell’erogazione o rinegoziazione di mutui/prestiti? Quella d’analisi, innanzitutto, della capacità di rimborso dei singoli richiedenti, che deve es-sere effettiva e corrispondere non solo alla tutela della banca, ma innanzitutto della famiglia richiedente.In sostanza, occorre anche sapere dire “no”, approfondendo le situazioni personali e analizzan-do a fondo i “bilanci familiari”.La seconda funzione è legata alla flessibilità delle proposte da offrire, evitando standardizzazio-ni che non possono cogliere le diverse esigenze delle singole persone/famiglie richiedenti.Ad esse non bisogna precludere l’opportunità di investimento/indebitamento, ma proprio in-sieme ai richiedenti occorre fare un’esatta situazione degli impegni che essi si andranno ad assumere e di quelli che reciprocamente ci si scambia.Senza nulla togliere ai grandi gruppi bancari che si sono consolidati in questi anni, sono con-vinto che in ogni caso – che si sia piccoli o grandi per dimensione – occorra mettere in campo (o riprendere in mano, per chi non si caratterizzasse più per questo profilo) un forte legame con il territorio, che significa conoscerlo e riconoscerlo nei cambiamenti, vivere nelle comunità locali e condividerne problemi ed opportunità e, infine, farsi parte diligente per il loro sviluppo economico e sociale, creando maggiori sicurezze per tutti.

    [SARA RUBALDO]

    [DR. CARLO MALVOLTI]DIRETTORE BANCA REGGIANA

    In questi giorni si è parlato a più riprese di due questioni importanti che interessano molti cittadini: l’aumento dell’in-debitamento delle famiglie reggiane (e non solo) e la rinego-ziazione dei mutui secondo l’accordo raggiunto tra l’Asso-ciazione Bancaria Italiana e il Ministero del Tesoro.

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    E’ dunque avvenuto che i controviali di Viale Timavo, Viale Dei Mille, Viale Piave, ecc. adibiti alla sosta gratuita sono stati ino-pinatamente destinati a parcheggi senza riservare alcuna area a parcheggio libero.Di modo che, nelle adiacenze della Z.T.L. e delle aree già adibite a parcheggio a pagamento (come ad esempio Piazza San Zenone) l’Amministrazione Comunale ha istituito nuove zone a pagamento per tutto il perimetro dei controviali, obbligando chi per ragioni di lavoro, shopping, studio o altro deve recarsi in centro, a sottostare alla gabella.Dunque l’opportunità offerta ai cittadini è stata quella di…PAGARE PER RECARSI IN CENTRO!Guai a chi ritarda a ritirare il veicolo una volta scaduto l’orario di fine sosta; solerti accertatori giallo vestiti applicano sul parabrezza dell’auto il preavviso di accertamento e contestazione con allegato il bollettino di pagamento.L’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia è restia ad unifor-marsi alle autorevoli decisioni della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sezioni Unite n.116/2007) e del T.A.R. del Lazio (Sent. n. 5218/2008).Con la prima il Supremo Consesso ha rilevato l’illegittimità della

    Il Codice della Strada,all’art.7 commi 8 e 9, concede all’Amministrazione Comunale la possibilità di realizzare parcheggi a pagamento, purchè vengano realizzati, nelle immediate vicinanze, parcheggi gratuiti.Il Comune di Reggio Emilia, con delibera di Giunta del settembre 2006, adducendo la giustificazione dell’esecuzione di lavori di riqualificazione di alcune strade del centro storico e per fornire ai cittadini l’opportunità di accedervi agevolmente, ha disposto la riorganizzazione della sosta nelle cosiddette “zone blu” in base a tariffe a pagamento in tutta la zona dei contro viali che circondano il centro storico, oltreché in quella intermedia, in quella centrale e in zona stazione.

    deliberazione comunale laddove, con istituzione dei par-cheggi a pagamento, non vengano istituite “nella immediate vicinanze”, zone di parcheggio libere e gratuite, con la sola eccezione delle zone a traffico limitato o di particolare rilievo urbanistico. La Suprema Corte ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari che annullava i verbali di ac-certamento in aree di parcheggio a pagamento in assenza, nelle vicinanze, di aree a parcheggio libere.Con la seconda sentenza il T.A.R. del Lazio ha ritenuto meri-tevoli di annullamento i provvedimenti istitutivi dei parcheggi a pagamento in una zona di Roma, non avendo il Comune provveduto ad istituire zone di parcheggio libero in prossimi-tà di aree in cui è vietata la sosta o è previsto il parcheggio soltanto a pagamento.Ecco perché il Giudice di Pace di Reggio Emilia, con senten-za n. 1458/2008, ha ritenuto fondate le doglianze di chi si era visto sanzionare per sosta protratta oltre il limite tem-porale in Viale Timavo disponendo, previa disapplicazione dell’illegittima deliberazione della Giunta Comunale, l’annul-lamento dei relativi verbali.Il Comune di Reggio Emilia, peraltro, continua a fare…orec-chie da mercante.

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    Lentamente ci si ritrova in un'atmosfera unica, in cui tutto diventa più semplice: i litigi in familia spariscono, lo stress del lavoro sembra per un attimo non esistere e i problemi econo-mici quasi non si percepiscono più come "problemi".

    Si inizia così a vivere in un Mondo parallelo, dove senza fatica, nè tanti sforzi, si può guadagnare in un solo secondo ciò che spesso non si ottiene in una vita intera. per questo si comin-cia a giocare una volta, due, tre..c'è chi riesce a controllarsi, chi continua occasionalmente e chi infine, rimane invischiato nella trappola che lui stesso ha creato. In questo caso non si parla più di un banale passatempo, perchè diventa un'abi-tudine, uno stile di vita che porta a tralasciare ogni tipo di rapporto familiare o sociale che sia. Si rimane in due, lui e lei: il giocatore e la slot machine.

    Questa nuova "relazione" si mantiene viva grazie ad in impulso quasi irrefrenabile di scommettere di vincere e di perdere; giorno e notte, in una vera e propr a "rincorsa del rischio".

    Così, quello che fin da dall'inizio era dipinto come un Mondo affascinante, formato da sole luci e suoni che rapiscono il soggetto come in un magico sogno, si trasforma inaspetta-tamente in un incubo.

    I debiti aumentano drasticamente, ormai nessun amico o parente è più disposto a concedere prestiti, la famiglia inizia a domandare, indagare e ad insinuare la nascita di un "problema". Proprio quella parola che non si vuole udire, quel significato che non si vuole am-mettere, ciò da cui si scappa. che si teme, ma che può trasformar-si in un vero Disturbo.

    Il "Gioci d'Azzardo Patologico" in Italia è rilevabile tra 1'1% e il 3% della popolazione: gli uomini vengono definiti "giocatori d'azzardo" come per identificare un impulso, una rincorsa verso il gioco; men-tre le donne sono definite "giocatrici per fuga", inicando così nel gioco una scappatoia dalla noia, dai problemi e a volte da un umore altalenante e spesso tendente al depresso.

    pochi riescono a immaginare come il gioco possa trasformarsi in una dipendenza u*rtale da dovere essere curata, ma le Comunità che offrono terapie mirate esistono, quindi non è solo na speranza, ma è reale per il giocatore la possibilità di v n olta per tutte, contro quella slot machine che lo ha sempre dipinto come "perdente".

    GIOCARE D'AzzARDO.. O AzzARDARE LA vITA..

    Ed eccomi così ad imbracciare le armi e non vi sarà momento nel quale non mi troverete in battaglia a difendere i diritti dei tanti, dei molti, spesso dei troppi. Ma prima di gettarmi nella mischia contro produttori, imprese, banche e – perché no – anche governanti, è necessario che spenda qualche parola su chi si dichiara difensore dei diritti dei consumatori: le associazioni consumeristiche e i loro rappresentanti. Se così faccio, non dipende da invidie o malanimo verso certuni, ma soltanto dalla necessità di proteggere davvero i diritti degli oppressi. La loro difesa non può, infatti, che iniziare dai loro pretesi difensori, per vedere se tali possano davvero così qualificarsi. Iniziamo allora da chi continua ad andare in televisione, si dichiara, da lunga data, convinto consumerista, ma che alla fine gli unici diritti che difende sono i suoi. Sto parlando di presidenti di associazioni consumeristiche che, guarda caso!, sono anche avvocati e, caso ancora più strano!, gestisco-no in proprio o tramite studi collegati tutte le cause dei consumatori che in Italia si rivolgono alla loro associazione. Sono dappertutto – organi, consigli e così via -, ma al contempo sono difensori in tutte

    le cause. Come facciano a farlo, davvero si sa. Hanno forse il dono dell’ubiquità? È comunque ancora vero che pecunia non olet ! Non trascuriamo, poi, quei dirigenti di associazioni che si dichiarano tali, ma che nessuno, soprattutto i con-sumatori della zona, in realtà conosce. Di loro poco si sa, come ancora meno si conosce della loro struttura organiz-zativa, dei bilanci, delle entrate e così via. Ciò non di meno grazie alla loro posizione tengono lezioni universitarie, ed aumentano la loro clientela. Ma non dimentichiamoci di coloro che, utilizzando denari dell’associazione, gestiscono il loro studio, manten-gono impiegate e ben si guardano dal versare all’associa-zione quattrini che i consumatori hanno versato proprio per gli organi della stessa. Insomma, purtroppo vi sono ancora diverse cose che non vanno nel consumerismo, perché forse sono ormai troppi gli avvocati dichiarano di difendere i consumatori. Ma stiano bene attenti: oggi non ho fatto nomi, ma nei prossimi numeri non mancherò di farlo, se coloro ai quali mi sono riferito non si metteranno in regola. In ogni caso, sono tornato nell’agone, perché Cras-so e i suoi seguaci - imprese, aziende, truffatori ed altri - non vincano ancora.

    [SPARTACO]

    “IL RITORNO DI SPARTACO”

    [SARA SGAMBATI]LAUREANDA IN PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DI PARMA

    [email protected] Modena

    Quale persona almeno una volta nella vita, non ha mai desiderato di avvicinarsi ad un videopoker, ad una roulette, o ad una slot machine per divertirsi, distrarsi, o per il solo "gusto" di giocare?

    Era dal 71 a.c., da quando fui sconfitto da Crasso sul fiume Sele che non mi battevo più per i miei simili. Oggi, grazie al Direttore di questa rivista, torno a difesa di coloro per i quale ho sempre combattuto e sono morto: i deboli e gli oppressi. Allora erano schiavi, oggi consumatori, ma sempre deboli ed oppressi sono.

  • In realtà fu A. T. Still che inventò questo strano connubio tra due termini di diversa origine, “osteon” che dal greco indica “ossa” e “path” che in inglese significa “percorso”: il sentiero delle ossa. In realtà molti diranno che “osteon” e “pathos” (sofferenza) sono i due termini in questione, ma il dibattito è aperto e delle due ipotesi la prima è quella che più si avvi-cina ai principi osteopatici. Il sentiero della guarigione passa attraverso la corretta posizione delle ossa. Questo era vero cento anni fa, prima che altri illustri colleghi di Still amplias-sero le sue intuizioni. Poi si scoprì nel tempo che i percorsi nel nostro corpo prendono forme diverse, tutto è connesso tramite tessuti di varia natura. È così che oggi un osteopata non è un semplice scrocchia-ossa come il pensiero comu-ne immagina: si, il “thrust”, una tecnica di sblocco articolare, fa parte del suo bagaglio, (ovviamente viene effettuato solo laddove ve ne sia una reale necessità e dove sia esclusa al-cuna controindicazione) ma esistono anche le mobilizzazioni viscerali, fasciali e cranio – sacrali, l’ascolto dei tessuti e dei sistemi. In questo articolo ci occuperemo dell’osteopatia viscerale. Perché mobilizzare un viscere e che vantaggi dovrebbe ap-portare? Se pensiamo al nostro corpo e in maniera specifica ai nostri organi, ci vengono in mente delle sacche separate fra di loro, ognuna con un compito preciso e ognuna diversa dall’altra. Niente di nuovo fin qui, ma in realtà queste sacche sono strettamente connesse fra loro attraverso un tessu-to chiamato “connettivo”, questo trasporta anche i vasi che portano i nutrimenti e quelli che prelevano le scorie. Un altro elemento importante è il fatto che questi organi non stanno sospesi nel nostro corpo per magia, ognuno possie-de un elemento di connessione con qualcosa di rigido… lo scheletro! Ebbene sì, tramite legamenti e foglietti vari gli organi si ap-poggiano, alle volte si appendono e se consideriamo che un fegato può pesare anche 3 Kg, si può facilmente immaginare che sforzo bisogna richiedere ai nostri muscoli per sostene-

    OSTEOPATA: SOLO UNO SCROCCHIA-OSSA?

    Molto spesso alla parola “osteopata” la gente risponde : “ah sì, le ossa!”… Ciò che viene spontaneo è ricercare nel bagaglio etimologico il significato delle parole, ma a volte i termini possono essere fuorvianti. L'osteopatia non è una malattia e non richiama problemi di osteoporosi; in effetti anche facendo delle semplici ricerche non sempre si hanno risposte precise.

    re questi pesi. In effetti non finisce qui, ci sono altre connessioni anche più importanti tra la nostra parte rigida e i nostri organi. Esistono dei cavi ad alta tensione che scaricano informazioni a velocità elevatissime, sono i nervi! Questi gestiscono le attività dei nostri organi, li guidano nelle loro pratiche quotidiane e li regolano, o almeno dovrebbe essere sempre così. La cosa interessante è che questi cavi partono proprio dalle nostre vertebre e nel midollo scambiano informazioni, dunque il passo tra un problema organico ed uno vertebrale è abbastanza breve. A questo punto ci si potrebbe chiedere se sia sempre giusto curare la schiena e strapazzare l’intestino, la risposta è abbastanza ovvia. Senza però addentrarci in discorsi troppo spe-cifici appare chiaro come i visceri possano influenzare la nostra colonna, ma anche viceversa! Tutto comunica nel nostro corpo e se qualcuno chiede aiuto nessuno rimane indifferente, è per questo che molto spes-so l’allarme che sentiamo suonare da una parte ci avverte di un’emergenza che sta altrove. L’obiettivo dell’osteopata è ascol-tare questa sentinella e seguire attentamente il “percorso” che sta indicando, attraverso tutte le connessioni che l’anatomia ci insegna, senza limitare il campo di intervento agli aspetti più superficiali ma cercando con convinzione il vero problema. Un buon trattamento viscerale spesso risolve problemi che da tempo affliggono le nostre colonne curate fino all’eccesso ma senza risultati. Si tratta di tocchi leggeri e nel pieno rispetto dei tessuti, a volte sembra che le mani sulla pancia non facciano nulla, ma quello che l’osteopatia insegna è che non è importante fare rumore, ma trovare il percorso, arrivare a quel tessuto che sta soffrendo e che chiede solo di ritrovare la sua normale mo-bilità. Il resto lo fa il corpo che come sa rimarginare una ferita sa anche come trovare la via della guarigione, l’importante è rimetterlo in condizione di poterlo fare.

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  • Il viaggio intrapreso dall’uomo prima della sua comparsa sulla Terra è addebitabile a cause di forza maggiore. Fino allora l’uomo abitava il pianeta Gold, governato dalla stella Sirio, ed ivi si era evoluto. Aveva maturato notevole senso altruistico e non conosceva né invidie né gelosie: sul piane-ta Gold l’uomo viveva libero e in armonia con tutte le altre forme di vita e non, con alto senso del divino e facendo buon uso della scienza; ma nell’anno 20 A.U.S.T. (avanti uomo sulla terra) gli studiosi goldestri avevano scoperto che Sirio stava per esaurire le riserve d’idrogeno, preludio alla fine dell’intero sistema stellare. La popolazione umana aveva interrotto i processi di procreazione per limitare il numero di vittime, soprattutto per risparmiare sofferenza a poveri innocenti.Non restava che progettare una fuga per salvare la spe-cie umana, ma la scelta degli emigranti si rivelò alquanto problematica poiché tutti volevano salvare gli altri fuorché se stessi. I grandi progettisti dei trasporti intergold misero a disposizione le loro competenze per costruire una nave spaziale adeguata all’esodo, in grado di garantire la so-pravvivenza dei suoi inquilini per tutta la durata del viaggio, fino all’atterraggio sul pianeta individuato ai fini umani. Ci vollero due goldmesi per realizzare il mezzo, che, tradotti in tempi terrestri, corrispondono a sei giorni, due ore, cin-quantasette minuti primi e tre secondi. La nave fu ovvia-mente costruita con materiali da riciclo, prelevati da mezzi di trasporto oramai obsoleti, non senza le opportune inno-vazioni, gli ammodernamenti al passo con i tempi e, con assoluta certezza, gli adeguamenti ai criteri di sicurezza.Gli abitanti di Gold non erano in grado di accordarsi su quanti e chi di loro sarebbero partiti con la nave spaziale; così, dopo lunghi negoziati, inventarono la strategia che avrebbe scelto per loro: la guerra. Tutti contro tutti, a parità di sesso, ma col divieto assoluto d’impiego d’armi, ritenute da sempre illegali, oltre che sleali e insostenibili per l’am-biente.La coppia vincente avrebbe spiccato il volo verso il Sistema Solare. Il Consiglio degli anziani, per la fascia d’età di specifica appartenenza, propose la forma di suicidio da carico di lavoro, attivandosi per la realizzazione di grandi

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    L’UNIONE INQUILINI PROPRIETARI - UTENTI CASAè un sindacato che assiste e tutela coloro che hanno problemi abitativi e di locazione di vario tipo

    e ingegnose opere d’ogni sorta. Giovani e maturi di ambo i sessi furono informati, a reti unificate, sullo stato di guerra del pianeta Gold, ma la notizia fu comunque diffusa attraverso ogni tipo di strumento di comunicazione, affinché nessuno rimanesse estraneo al fatto; ma ciò non bastò nello specifico caso di Andros, figlio di Smorphya e Burlos, il quale, a causa di un’ eccezionale anomalia genetica, soffriva della Sindrome da narcopotere: l’ipotalamo di Andros stimolava la produzione di notevoli quantità di un ormone, che lo costringeva a lun-ghi periodi di letargo, compensati da brevi e saltuarie veglie, durante le quali Andros diveniva protagonista di supereroiche gesta. Aveva salvato un treno col suo prezioso carico umano dal deragliamento, un’altra volta aveva impedito il crollo del Goldgate a seguito di un potente goldmoto e, un’altra ancora, aveva evitato il crollo della diga maestra del Goldriver e aveva persino collaborato alla realizzazione della nave spaziale, di cui però disconosceva lo scopo. Insomma, Andros era consi-derato il protettore del pianeta, ma, al momento della dichia-razione di guerra ai fini della selezione interspecifica, il supe-reroe si trovava dormiente all’interno dell’abitacolo di una vecchia carrozza ferroviaria, adibita a sala dei comandi di una nave spaziale, mentre fuori si consumava un dramma apoca-littico, fatto di scontri corpo a corpo, fino allo sfinimento, che si concluse con la vittoria di Forbia e Nandro, così designati alla continuità della specie in ambiente extragoldestre. La coppia si incontrò nella Goldsquare, a circa un mese goldiano dalla catastrofe, ai piedi della maestosa nave spaziale che, prima di divenire tale, era stata treno, tram, autobus, nave, aereo, sommergibile e persino funicolare, seggiovia e pattini a rotelle. Mentre Forbia e Nandro in balia dei festeggiamenti si affret-tavano a partire, Andros continuava il suo sonno all’interno della sala dei comandi all’insaputa degli ospiti in fuga. Dai posti di manovra eseguirono il lancio che, in un nanosecondo, li proiettò oltre l’atmosfera di Gold; l’impatto con lo scudo pulviscolare fece sobbalzare Andros, destandolo improvvisa-mente. Improvvisatosi protagonista indiscusso di una delle sue supereroiche imprese, Andros il superuomo si ritrovò al vertice di un triangolo che, nella visione del salvataggio, allar-

    gava non di poco il concetto di famiglia. Sarebbe stato tutto più semplice se non fosse accaduto che la nave spaziale, progettata per atterrare su Marte, piane-ta prescelto dai goldestri, si schiantò sul suolo terrestre circa tre milioni di anni or sono, a causa di una tempesta diventosolarecheavevaaltresìprovocato ilblackoutdellastrumentazione di bordo. Uno squarcio dal diametro di circa tre chilometri lungo la già squarciata Rift Valley inghiottiva le speranze riposte in un viaggio lungo anni luce. Forbia e Nandro non sopravvissero all’impatto, mentre Andros, unico superstite, disse addio non solo ai compagni, ma anche alla sua memoria ed ai suoi straordinari poteri, perduti per sempre nell’ultima impresa.Fu rinvenuto esausto, in cima al cratere, da un gruppo di scimmie antropomorfe che lo allevarono con dedizione e che molto da egli appresero. Andros guarì miracolosamente dalla Sindrome da narcopotere, ma si ammalò d’insonnia. I resti della nave spaziale servirono alle curiose scimmie per gioca-re. La sala dei comandi, un tempo treno della linea Goldcity – Goldtown , fu interamente smontata da quelle simpatiche scimmie e la vecchia caldaia, ancora funzionante, adattata a distributore automatico di bevande. Tutto ciò che seguì di-venne Storia.Pensare soltanto di avere assistito a quanto da me narrato, che c’ero,un tempo mi avrebbe percorso, dalla prima all’ul-tima carrozza, come una scossa elettrica, anche se andavo ad acqua!

    FULVIA MARIA GABRIELLA GUELI NASCE NELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO (18/05/1963). OGGI È INSEGNANTE DI DISCIPLINE SCIENTIFICHE PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO “ALDO MORO” DI REGGIO EMI-LIA. HA PUBBLICATO DUE RACCONTI PER LA RIVISTA MILANESE DI CULTURA E ARTE “ALLA BOTTEGA” (MELODIA PER UN REQUIEM – N°2 1995 E NON DI SOLO PENE VIVE LA DONNA – N° 5 1996)

    [OPERA DELL’ARTISTA ALFONSO BORGHI]

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