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1 A cura di Anna Bosi - Chimico [email protected] AUSL di Piacenza Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro La valutazione del rischio da esposizione ad Agenti Chimici e Cancerogeni Dati di esposizione a fumi di saldatura nell’esperienza di Piacenza Seminari monografici di Medicina del Lavoro «Rischio cancerogeno ed altri rischi per la salute dei saldatori» Università degli Studi di Parma 13 maggio 2016

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A cura di Anna Bosi - Chimico

[email protected]

AUSL di Piacenza

Dipartimento di Sanità Pubblica

U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

• La valutazione del rischio da esposizione

ad Agenti Chimici e Cancerogeni

• Dati di esposizione a fumi di saldatura

nell’esperienza di Piacenza

Seminari monografici di Medicina del Lavoro

«Rischio cancerogeno ed altri rischi per la salute dei saldatori»

Università degli Studi di Parma

13 maggio 2016

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I punti principali del mio intervento:

• La valutazione del rischio per la Salute:

da Agenti Chimici Pericolosi

da Agenti Cancerogeni

• La misurazione dell’esposizione e la Norma

UNI EN 689/97

• Dati di esposizione durante attività di saldatura

in Metalmeccanica :

da Piano di Promozione e Assistenza

da indagini effettuate da AUSL di Piacenza

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Obblighi del Medico Competente

(art.25- D.Lgs.81/08)

• Collabora con il datore di lavoro e con il

Servizio di Prevenzione e Protezione alla

valutazione dei rischi.

• Partecipa alla programmazione del

controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui

risultati gli sono forniti con tempestività ai fini

della valutazione del rischio e della

sorveglianza sanitaria.

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Sostanze Pericolose Titolo IX D.Lgs. 81/08

Capo I : Protezione da Agenti Chimici (art 221- 232)

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni (art 233- 245)

Capo III: Protezione dai rischi connessi

all’esposizione all’amianto (art.246- 265)

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Il Capo I determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi

per la salute e la sicurezza che

DERIVANO O POSSONO DERIVARE

dagli effetti degli agenti chimici PRESENTI sul luogo di lavoro

O COME RISULTATO

di ogni attività lavorativa

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AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

Classificati come:

• Sostanze pericolose

D.Lgs.52 del 3/2/1997 non più in vigore dal 1/12/2010

• Miscele pericolose

D.Lgs.65 del 14/03/2003 non più in vigore dal 1/6/2015

• nonché gli agenti chimici che corrispondono ai criteri di

classificazione

• esclusi le sostanze e le miscele pericolose solo per

l’ambiente

Con il D.Lgs.39 del 15/2/2016 per la classificazione sono

stati inseriti i riferimenti del Reg.to CLP(1272/2008)

MISCELA sostituisce PREPARATO

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I nuovi Pittogrammi per l’immissione sul mercato (Regolamento CLP)

infiammabile

cornice

simbolo

colore

pittogramma

GHS05

Corrosivo

GHS03

Ossidante

GHS04

Gas sotto pressione

GHS02

Infiammabile

GHS01

Esplosivo

GHS07 Effetti più lievi per la

salute

GHS06 Tossico acuto

GHS09 Pericoloso

per l’ambiente

GHS08 Gravi effetti per la salute

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Pur non essendo classificabili come pericolosi possono comportare un rischio

per la salute e la sicurezza a causa:

• delle loro proprietà chimico-fisiche

oppure tossicologiche

• del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro

• compresi quelli cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

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Per la valutazione dei rischi

da agenti chimici pericolosi

• Prendere in esame la mansione e/o la postazione del

lavoratore o del gruppo omogeneo esposto

• Individuare tutti gli agenti chimici utilizzati o che si

sviluppano

• La valutazione riguarda il Rischio a cui è esposto il

lavoratore durante la sua giornata di lavoro

• In caso di elevata variabilità è consigliato considerare

la giornata peggiore

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I punti per la valutazione

(D.Lgs.81/08-Titolo IX-art.223) • Determinare la presenza di agenti chimici pericolosi

Valutare i rischi:

• Il Livello, il modo, la durata dell’esposizione

• Le circostanze

• La quantità di sostanze e preparati che li contengono o li possono generare

• I Valori Limite di Esposizione Professionale (All. XXXVIII)

• Effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare

• Se disponibili, le conclusioni di azioni di Sorveglianza Sanitaria

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La valutazione del rischio

(Art. 223 comma 3)

Nel caso di attività lavorative che comportano

l’esposizione a più agenti pericolosi, i rischi

sono valutati in base al rischio che comporta la

combinazione di tutti i suddetti

agenti chimici

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Individuazione degli Agenti Chimici Pericolosi

• Lista completa degli agenti chimici presenti

• Numero di CAS dell’agente chimico

• Etichetta e Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata

• I pericoli per la Salute (Indicazioni di pericolo H) :

Inalazione, pelle, occhi, ingestione (SDS-Sezioni 2 e 3)

• I pericoli per la Sicurezza

• Le caratteristiche chimico-fisiche (SDS-Sezione 9)

• La stabilità e la reattività (SDS-Sezione 10)

• Considerare il Valore Limite di esposizione Professionale

Per ulteriori informazioni Siti web e banche dati

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Se i risultati della valutazione dimostrano che in relazione a:

(Art.224-D-Lgs.81/08)

• Tipo e Quantità

di un agente chimico pericoloso

• Modalità e Frequenza di esposizione

Vi è un

“rischio basso per la sicurezza e

irrilevante per la salute”

Non si applicano Le disposizioni degli articoli

225, 226, 229, 230 - D.Lgs.81/08

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Le Misure da applicare Se il Rischio non risulta

“basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”

• Misure specifiche di prevenzione e protezione (art.225)

• Misure di emergenza (art.226)

• Sorveglianza sanitaria (art.229)

• Cartelle sanitarie e di rischio (art.230)

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La misurazione per gli agenti chimici (art.225)

• Quando sia superato il valore limite di esposizione

professionale il datore di lavoro deve rimuovere le cause

adottando immediatamente misure appropriate.

• I risultati della misurazione devono essere allegati al

documento di valutazione dei rischi.

• Il datore di lavoro tiene conto di queste misurazioni per

l’adempimento degli obblighi conseguenti alla

valutazione dei rischi di cui all’art.223. 17

• Salvo che non si possa dimostrare con altri mezzi il

conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e

protezione il datore di lavoro effettua la misurazione

degli agenti che possono presentare un rischio per la

salute periodicamente e in caso di modifiche delle

condizioni.

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Cartelle sanitarie e di rischio (Articolo 230 del D.Lgs.81/08)

Il Medico Competente per ciascun lavoratore istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria ..e

fornisce la lavoratore interessato tutte le informazioni ….

Nella cartella di rischio sono tra l’altro indicati i livelli di esposizione professionale individuali

forniti

dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

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Il percorso previsto dal Titolo IX- D.Lgs.81/08

per gli Agenti Chimici Pericolosi (estratto da “Linee Guida n.7” dell’AUSL di Piacenza su sito)

Applicare le Misure Generali di Prevenzione

Valutare i rischi:

•Per la Sicurezza

•Per la Salute

Identificazione pericoli

Valutazione:

• con Modelli

• con Misurazioni

Identificare ed adottare le Misure di

Prevenzione e Protezione

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•Sostituzione

•Progettazione processi

lavorativi

•Misure organizzative

•DPI

•Sorveglianza Sanitaria

Effettuare le Misurazioni Periodiche

Il Documento di valutazione per il

Rischio Chimico

Le Misure di

Prevenzione

e Protezione

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“Protezione da agenti Cancerogeni Mutageni”

Titolo IX Capo II -D.Lgs.81/08

Si applica a tutte le attività nelle quali i

lavoratori sono o possono essere esposti

ad agenti cancerogeni o mutageni

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Sostanza cancerogena agli effetti del D.Lgs.81/08 (art.234)

modificato da D.Lgs.39 del 15/2/2016

Una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri

di classificazione come sostanza cancerogena di

categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del

regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento

europeo e del Consiglio (Reg.to CLP); una

sostanza, miscela o procedimento menzionato

all’allegato XLII del presente decreto, nonché

sostanza o miscela liberate nel corso di un

processo e menzionate nello stesso allegato. 22

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Classificazione ed etichettatura di Sostanza o Miscela Cancerogena

(secondo Reg.to CLP) 1) Sostanza o miscela classificata nella categoria

cancerogena Carc.Cat.1A o 1B

2) Indicazioni di Pericolo:

H350 Può provocare il cancro e H350i:Può provocare il cancro per inalazione

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ALLEGATO XLII

1. Produzione di auramina col metodo Michler

2. Lavori che espongono agli Idrocarburi

Policiclici Aromatici presenti nella fuliggine,

nel catrame o nella pece di carbone

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie,

prodotti durante il raffinamento del nichel a

temperature elevate

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool

isopropilico

5. Lavoro comportante esposizione a polvere di

legno duro

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ALLEGATO XLIII

VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

BENZENE 3,25 mg/m3

CLORURO DI VINILE MONOMERO 7,77 mg/m3

POLVERI DI LEGNO DURO 5,00 mg/m3

(se le polveri di legno duro sono mescolate con altre

polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri

di legno presenti nella miscela in questione)

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (art.235)

ELIMINAZIONE O SOSTITUZIONE se non è tecnicamente possibile

SISTEMA CHIUSO se non è tecnicamente possibile

RIDUZIONE DELL’ESPOSIZIONE al più basso livello tecnicamente possibile

L’esposizione non deve comunque superare il valore limite (allegato XLIII)

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La valutazione del rischio (art.236)

Il documento dell’art.28 deve essere integrato con:

• Le attività lavorative che comportano LA PRESENZA di

con agenti cancerogeni o mutageni o di processi industriali (allegato XLII)

• I quantitativi prodotti o utilizzati o presenti come

impurità o sottoprodotti con i motivi dell’impiego

• Il numero di lavoratori esposti ovvero potenzialmente

esposti

• L’esposizione dei suddetti lavoratori ove nota e il grado

della stessa

• Le misure preventive e protettive e il tipo di DPI

utilizzati

• Le indagini per la possibile sostituzione 27

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ART.236)

Fatto salvo quanto previsto all’art.235 il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione ad agenti

cancerogeni o mutageni i cui risultati sono riportati nel documento di cui all’art.17.

La valutazione tiene conto in particolare:

• delle caratteristiche delle lavorazioni

• Della loro durata e frequenza

• dei quantitativi prodotti ovvero utilizzati

• della loro concentrazione

• della capacità di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuta in matrice solida che ne impedisce la fuoriuscita

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LA VALUTAZIONE deve tener conto di

TUTTI i possibili

MODI DI ESPOSIZIONE

compreso quello in cui vi è ASSORBIMENTO CUTANEO

29

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Sorveglianza Sanitaria (art.242)

I lavoratori per i quali la valutazione del rischio da agenti cancerogeni o mutageni ha evidenziato un

rischio per la salute sono sottoposti a Sorveglianza sanitaria

Sulla base del parere del MC il datore di lavoro adotta misure preventive e protettive particolari per singoli

lavoratori (anche l’allontanamento)

I lavoratori di cui all’art.242 sono iscritti in un registro (art.243) istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il

tramite del Medico Competente

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31

Il datore di lavoro

In relazione ai risultati della valutazione

adotta

le Misure Preventive e Protettive

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La misurazione per gli agenti cancerogeni e mutageni (Articolo 237 comma 1 lettera d)

Il datore di lavoro provvede alla misurazione

di agenti cancerogeni o mutageni

per verificare l’efficacia delle misure che il datore di

lavoro deve aver progettato e programmato in modo che

non vi sia emissione di agenti cancerogeni nell’aria e se ciò

non è tecnicamente possibile l’eliminazione deve avvenire

il più vicino possibile al punto di emissione con

aspirazione localizzata

per individuare precocemente le esposizioni anomale

causate da un evento non prevedibile o da un incidente

32

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33

Le caratteristiche principali del Capo II

(Cancerogeni) che lo differenziano dal Capo I

(agenti chimici pericolosi)

• Per l’esposizione a Cancerogeni NON è prevista la

Giustificazione e neppure una soglia da cui ne discende

una gradualità delle misure da adottare come il

“Rischio Irrilevante per la salute” per gli agenti chimici.

• Il documento deve contenere l’esposizione dei lavoratori

esposti o potenzialmente esposti

• le indagini svolte per la possibile sostituzione.

• La valutazione va ripetuta in ogni caso dopo 3 anni.

• La Sorveglianza Sanitaria e la tenuta di un Registro per

i lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un

Rischio per la Salute

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34

Per determinare l’esposizione

ad agenti chimici:

1. Quali dispositivi/sistemi per il

campionamento?

2. Quali tecniche analitiche per la

determinazione quali-quantitativa?

3. Come valutare i risultati?

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35

La Norma UNI EN 689/97 Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione

a composti chimici ai fini del confronto con i valori

limite e strategia di misurazione

Esposizione

La presenza di un agente chimico nell’aria entro la zona

di respirazione di un addetto

Si esprime in termini di concentrazione dell’agente

• ricavata dalle misurazioni dell’esposizione

e

• riferita allo stesso periodo di riferimento utilizzato per

il valore limite

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36

Norma UNI EN 689/97 Fornisce una strategia per Effettuare la misurazione,

Confrontare i valori ottenuti con i Valori Limite di Riferimento e Programmare la periodicità delle

misurazioni

Prevede una “valutazione iniziale”:

tutti gli agenti chimici, analisi processi produttivi, fonti di emissione, configurazione posto di lavoro, procedure

applicate, misure esistenti, tempi di esposizione, carico di lavoro

Per i confronto con il Valore Limite indica:

• Appendice C: Metodo Formale

• Appendice D: Metodo Statistico

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37

La Norma UNI EN 689/97 prevede che:

• Il campionamento deve essere realizzato con un dispositivo personale che segue sempre il lavoratore

• Occorre Misurare la situazione peggiore

• Se gruppi omogenei misurare almeno 1 addetto su 10

• Campionare preferibilmente tutta la durata dell’esposizione, in ogni caso almeno il 25% della durata

• Se la media aritmetica è prossima alla metà Valore Limite è probabile che alcuni risultati superino il Valore Limite

• Quanto più il risultato si avvicina al Valore Limite tanto più frequenti dovrebbero essere le Misurazioni e la Norma fornisce indicazioni sulla periodicità

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38

Esempi di schemi per confrontare le esposizioni con i valori limite sono

le Appendici C e D che portano a tre conclusioni:

a) L’esposizione supera il valore limite:

b) L’esposizione è ben al di sotto del valore limite ed è probabile che

resti tale a lungo

c) L’esposizione non rientra né nel caso a) né b):

Identificare le ragioni e attuare i provvedimenti

opportuni poi ripetere la valutazione

Sebbene l’esposizione possa essere al di

sotto del valore limite si richiedono

misurazioni periodiche

Non sono necessarie misurazioni

periodiche

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Criterio statistico Norma 689/97

Appendici D e G

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40

Gruppo di lavoro:

• Claudio Arcari

• Barbara Mazzocchi

• Anna Bosi

• Maria Teresa Cella

• Mariacristina Mazzari

• Giorgio Passera

• Alessandra Pompini

Dipartimento di Sanità Pubblica

U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

PIANO DI PROMOZIONE E ASSISTENZA “ LAVORO RISCHIO SALUTE”

AGENTI CHIMICI IN METALMECCANICA

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41

IMPEGNO RECIPROCO

da parte delle imprese che hanno aderito in maniera volontaria:

• attivare i processi di miglioramento individuati nel percorso previsto dal PIANO;

• comunicare con indicatori a carattere generale (secondo un fac simile precostituito) i risultati delle valutazioni (misurazioni) e le azioni di

miglioramento intraprese.

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42

IMPEGNO RECIPROCO

da parte dell’AUSL:

- inviare materiali, indicazioni e informazioni

- realizzare incontri sulle singole tematiche della saldatura e della verniciatura

- realizzare incontri sulle richieste di Assistenza

- rispondere ai quesiti di Assistenza tramite la casella di posta elettronica dedicata

- Report finale con bibliografia messa a

disposizione delle aziende e con indicazioni

tecniche e soluzioni operative

(disponibile su sito AUSL di Piacenza)

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Le Attività indagate nell’ambito del

Piano di Promozione e Assistenza

Saldatura su acciaio comune:

Esposizioni a frazione inalabile e a Manganese

Saldatura su acciaio INOX:

Esposizione a frazione inalabile

Verniciatura:

Esposizione a frazione inalabile e ad alcuni solventi

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44

Procedure operative per la

misurazione della frazione inalabile

• Campionatore IOM

• Flusso pompa = 2 l/min

• Per Almeno 3 ore

• Almeno 1 saldatore su 4 di ogni gruppo

omogeneo

Norma UNI EN 10882-1:2002)

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SALDATURA SU ACCIAIO COMUNE

I Risultati

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Criteri per la frazione inalabile in Saldatura

Sui grafici si è aggiunta:

• una linea rossa in corrispondenza di 5 mg/m3

• una linea arancio corrispondenza di 2,5 mg/m3

• una linea verde in corrispondenza di 1 mg/m3

• Se concentrazione > 5 mg/m3: Misure di prevenzione Fuori

controllo

Se concentrazione compresa tra 5 e 2,5 mg/m3: Misure da

migliorare

Se concentrazione compresa tra 2,5 e 1 mg/m3: Misure da

controllare

Se concentrazione inferiore a 1 mg/m3: Buone misure di

prevenzione

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Le 53 frazioni inalabili in saldatura • 1 esposizione (TIG) è superiore a 5 mg/m3

• 12 ricadono nell’intervallo delle misure da migliorare (23%)

• 20 sono nell’intervallo delle misure da controllare

• 20 esposizioni (38%) risultano inferiori a 1 mg/m3

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Risultati da ALTREX per frazione inalabile in

saldatura (rispetto a 5 mg/m3)

(Applicazione Appendice D-Norma 689/97)

Distribuzione Log-Normale

Pn = 4,4 %

(Intervallo confidenza=1,6-10 %)

Situazione: ARANCIO/ROSSA

GSD = 2,16:Gruppo Omogeneo

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Le Esposizioni a Manganese in saldatura

N° aziende N°

esposizioni MIG MAG ALTRO

20 53 32 9 12

Valore

Minimo

(g/m3)

Valore

Massimo

(g/m3)

Media

Aritmetica

(g/m3)

GSD Valore

Limite

(g/m3)

Manganese 0,1 200 30 5,24 200

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Le esposizioni a Manganese in saldatura

• 23 dati (43%) si collocano al di sopra del decimo del valore limite

• 1 dato è pari al valore limite

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Le 12 frazioni inalabili per saldatura

su acciaio INOX

8 valori misurati risultano > a 1 mg/m3

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I risultati delle misure per la saldatura

effettuate dalle aziende che hanno

aderito al Piano di Promozione e Assistenza

• Le esposizioni che risultano inferiori al valore

collegato alle «Buone misure di prevenzione» sono

20 su 53 (38%)

• Le esposizioni a frazione inalabile indicano

che per il 62% delle situazioni indagate

occorre provvedere a migliorare o almeno a

controllare le misure di prevenzione attuate

al momento delle misurazioni, al fine di

ridurre l’esposizione dei lavoratori addetti.

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Frazioni inalabili misurate durante saldatura su acciaio INOX in indagini condotte in passato da AUSL di Piacenza

in diverse carpenterie metalliche

10 Dati di esposizione personale Media aritmetica= 3,2 mg/m3 Valore Minimo= 1,7 mg/m3 Valore Massimo = 6,5 mg/m3 Deviazione standard= 1,86

Nessun dei 10 dati risulta inferiore a 1 mg/m3

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Dati di esposizione personale a Manganese durante

operazioni di saldatura su acciaio INOX misurati da

AUSL di Piacenza in passato

10 Valori di esposizione personale

Media aritmetica = 95 (g/m3) con

GSD= 3,07

Situazione ROSSA (Pn = 13,67%):

«attuare provvedimenti per ridurre

l’esposizione»

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Grazie per l’attenzione

[email protected] 55

Il report completo del Piano di Promozione e Assistenza

link:

http://www.ausl.pc.it/dipartimento_salutepubblica/

piano_promozione_assistenza.asp

Sul sito AUSL di Piacenza

Link:

http://www.ausl.pc.it/dipartimento_salutepubblica/materiale_info

rmativo/linee_guida.asp

Per le «nostre» Linee guida:

• N° 1: La collaborazione del medico competente nella

valutazione del rischio

• N°7: Sostanze pericolose-Protezione da agenti chimici