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La gestione e le agevolazioni delle associazioni e società sportive dilettantistiche

La gestione e le agevolazioni delle associazioni e società ... · •E’ da precisare che per le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro sono considerate

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La gestione e le agevolazioni delle associazioni e società sportive

dilettantistiche

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L’importanza dell’associazionismo sportivo

Articolo 18 della Costituzione

«Prevede che i cittadini hanno il diritto diassociarsi liberamente, senza autorizzazione, perfini che non sono vietati ai singoli dalla leggepenale”.

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Disciplina civilistica• Il Titolo II del Libro Primo del Codice Civile del 1942 (articoli da 14 a 42),

disciplina i rapporti tra Enti associativi e i loro aderenti, senza fornire quellacertezza giuridica necessaria per rendere la “governance” degli Enti noncommerciali efficace e trasparente ed e per questo che il legislatore e la stessagiurisprudenza è più volte intervenuta, nel corso del tempo, per le precisazioniindispensabili.

• Per favorire le attività sportive dilettantistiche il legislatore è intervenuto conLegge 289/2002 e, con l’articolo 90 di tale legge, nei comma 17 e 18,(Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica), è stata prevista la possibilità dicostituire entità sportive dilettantistiche sia sotto la forma giuridica di“associazione sportiva dilettantistica con o senza personalità giuridica”, sia sottola forma giuridica societaria (S.r.l, S.p.a. o Cooperative) disciplinate dal Libro Vdel Codice Civile.

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Forma giuridica

La forma giuridica che gli Enti sportivi dilettantistici possono assumere, aseguito delle novità introdotte dalla Legge n. 289 del 27 dicembre 2002(commi 17 e 18 modificati ad opera del Decreto Legge 22 marzo 2004, n.72,convertito nella Legge n.128 del 21 maggio 2004), sono:

• Associazione sportiva con personalità giuridica (artt. 14 – 35 c.c.);

• Associazione sportiva priva di personalità giuridica (artt. 36 – 42 c.c.);

• Società sportiva di capitali (S.r.l., S.p.a. e Cooperative senza finalità dilucro) disciplinate dal Libro V del Codice civile.

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Principali differenzeLe principali differenze tra associazione e società sportiva dilettantistica sono:

1) Modalità e costi di costituzione:

- intervento del Notaio;

- capitale sociale minimo;

- iscrizione al Registro delle imprese.

2) Adempimenti amministrativi:

- maggiori adempimenti contabili/amministrativi

(vidimazione Libri sociali, deposito del bilancio in CCIAA, ecc.);

3) Responsabilità e gestione (responsabilità limitata al capitale

conferito, proprietà di solito ristretta).

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Modelli di governance

• I sistemi previsti di amministrazione e controllo delle associazioni o societàsportive dilettantistiche, a seguito della riforma “Vietti” del 2003, sono tre:

- Monistico: Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sullagestione;

- Dualistico: Consiglio di Sorveglianza e Consiglio di gestione;

- Tradizionale: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

• Il modello generalmente utilizzato dalle associazioni e società sportivedilettantistiche è quello “Tradizionale”.

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Organi sociali

Gli organi sociali delle associazioni e società sportivedilettantistiche sono:

• L’assemblea dei soci o associati;

• Il Consiglio di Amministrazione o Consiglio Direttivo;

• Il Presidente;

• Il Collegio sindacale o dei Revisori Legale dei Conti;

• Il Collegio dei Probiviri.

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I requisiti per l’accesso ai benefici fiscali• atto costitutivo /statuto deve contenere le clausole previste ai fini del

riconoscimento sportivo (art. 90, L. 289/2002) e della “de-commercializzazione” (art. 148 TUIR e art. 4 DPR 633/1972);

• possesso del certificato di iscrizione al Registro CONI delle associazioni esocietà sportive;

• possesso del certificato di affiliazione all’ente di appartenenza (FSN, DSA,EPS);

• trasmissione del modello EAS. In caso di omissione o tardività è possibileutilizzare lo strumento del “remissione in bonis” di cui all’art. 2 del decretosemplificazioni fiscali;

• tenuta dei libri sociali. Il libro soci e i libri verbali degli organi sociali devonoessere aggiornati, tenuti in modo ordinato e corredati dalle domande diammissione, dalle lettere di convocazione e dal foglio presenze;

• redazione del rendiconto annuale. Esso deve essere generalmente redattoentro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, oltre che approvato epubblicato secondo le regole statutarie adottate.

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L’ ATTIVITA’ COMMERCIALE E NON COMMERCIALE

• Per usufruire delle agevolazioni civilistiche e fiscali molta importanzaassumono l’individuazione della natura delle attività svolte (commerciali onon commerciali).

• Sono considerate attività non commerciali le prestazioni di servizi nonrientranti nell’articolo 2195 del Codice civile, rese:

1. in conformità alle finalità istituzionali dell’ente;2. senza specifica organizzazione d’impresa;3. verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta

imputazione (sono escluse, quindi, le spese generali in quanto costiindiretti); ciò significa che non si conseguono utili.

• Le suddette esclusioni riguardano anche i servizi prestati ai non associati.

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• E’ da precisare che per le associazioni e società sportivedilettantistiche senza fini di lucro sono considerate non commercialile attività (incluse le cessioni di beni) svolte nei confronti dei propriassociati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali.

• La qualifica di Ente non commerciale si perde quando, per losvolgimento dell’attività vengono a verificarsi le seguenti condizioni:

❖ Viene svolta con carattere di professionalità;

❖ Viene svolta abitualmente;

❖ Rientra tra le tipologie di cui all’art. 2195 c.c.;

❖ Organizzata in forma d’impresa anche se non rientra nelletipologie di cui all’art. 2195 c.c.;

❖ I beni e i servizi sono destinati al mercato.10

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La tassazione• Fiscalmente gli Enti non commerciali, ai sensi del primo comma dell’art. 73

«Soggetti passivi» del TUIR, sono soggetti all’imposta sul reddito delle società.

• Il comma 1 dell’art. 143 “Reddito complessivo” del TUIR, precisa che il redditocomplessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1

dell’art. 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa ediversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione diquelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte o impostasostitutiva.

• Quando gli enti non commerciali dispongono solo di tali tipi di reddito, essodeve essere determinato in base alla somma delle singole categorie di redditoapplicando criteri analoghi a quelli previsti per le persone fisiche.

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• E’ fondamentale individuare correttamente la naturadell’attività svolta da tali Enti essendo quella istituzionalefiscalmente neutrale e quindi non tassabile sotto il profiloIVA e Imposte dirette (IRES).

• L’art. 148 «Enti di tipo associativo» del TUIR detta unadisciplina di dettaglio riservata ai soli Enti non commerciali,distinguendo l’attività esercitata in tre categorie:

❖ Attività istituzionale;

❖ Attività “de-commercializzata”;

❖ Attività commerciale.12

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1. Attività istituzionale

L’art. 148 nel comma 1, dispone che:

“Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo”.

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2. Attività de-commercializzata

Il comma 3 dell’articolo 148 recita: “…non si consideranocommerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopiistituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specificinei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altreassociazioni che svolgono la medesima attività e che per legge,regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unicaorganizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati opartecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioninazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazionicedute prevalentemente agli associati”.

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In sostanza non si considerano commerciali le attività svolte indiretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate versopagamento di corrispettivi specifici nei confronti:

1. dei rispettivi associati/soci;

2. degli associati di altre associazioni che svolgono la medesimaattività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statutofanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale;

3. dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

4. le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni ceduteprevalentemente agli associati.

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3. Attività commerciale

Il comma 4 dell’art. 148 del TUIR qualifica in ogni caso attivitàcommerciali le seguenti:

❖ Erogazioni i acqua, servizi di fognatura e depurazione, gas, energiaelettrica e vapore;

❖ Gestioni di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;❖ Gestioni di spacci aziendali;❖ Trasporto e deposito di merci;❖ Trasporto di persone;❖ Organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici, e prestazioni alberghiere o

di alloggio;❖ Pubblicità commerciale;❖ Sponsorizzazioni;❖ Telecomunicazioni e radio diffusioni. 16

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• Inoltre, vengono comunque considerate commerciali le seguenti attività:

❖ Gestione di un bar;

❖ Cessioni di beni nuovi;

❖ La vendita di abbigliamento sportivo;

❖ La messa a disposizione delle strutture sportive.

• Per quanto concerne la sponsorizzazione ad associazioni sportive esocietà sportive dilettantistiche è da precisare che esse sono considerate,ex lege, spese pubblicitarie laddove la ratio della norma è quella di far sìche le società sportive trovino nella possibilità di ricevere sponsorizzazionila loro fonte di sostentamento, consentendo come contropartita allasocietà che le sponsorizza, nei limiti del tetto stabilito dalla norma e pariad Euro 200.000, l’intera deducibilità nell’esercizio o in quote costanti nei5 esercizi successivi. 17

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Perdita della qualifica di Ente non commerciale

• L’Agenzia della Entrate con la Circolare n. 18/E del 2018 affermache: «… le norme sulla perdita della qualifica di ente noncommerciale stabilite dall'articolo 149, commi 1 e 2, del TUIR, peresplicita previsione contenuta nel comma 4 dello stesso articolo149 del citato testo unico, non si applicano alle associazionisportive dilettantistiche.

• In sostanza, le associazioni sportive dilettantistiche non perdono laqualifica di enti non commerciali ai sensi dell'articolo 149 del TUIR,nel quale vengono indicati alcuni parametri.

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I regimi contabili e fiscali

• Le associazioni sportive dilettantistiche e società sportivedilettantistiche sono obbligate alla tenuta di un’appositacontabilità separata relativa alle attività commerciali esercitatasecondo le regole proprie del regime contabile cui hanno accesso oper il quale optano.

• I regimi contabili previsti dalla legge sono i seguenti:

1. Regime ordinario (artt. 143 e 144 del TUIR);

2. Regime semplificato (art. 66 del TUIR);

3. Regime forfetario (art. 145 del TUIR);

4. Regime agevolato forfetario (Legge 398/1991).

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Il regime agevolato forfetario (Legge 398/1991)

• La Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 ha previsto rilevanti agevolazioni afavore delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucrocostituite, ai sensi dell’art. 90 comma 1 della Legge 289/2002, e che hannoottenuto il riconoscimento del CONI.

• L’opzione al regime deve essere comunicata all’Ufficio SIAE competente perdomicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale l’associazione osocietà sportiva dilettantistica intende usufruirne, utilizzando un appositomodello, e anche all’Agenzia delle Entrate barrando l’apposita casella nelquadro VO della Dichiarazione IVA.

• L’opzione è vincolante per 5 anni e, successivamente, è rinnovabile anno peranno sino a revoca mediante comunicazione alla SIAE o all’Agenzia delleEntrate attraverso la compilazione del quadro VO della dichiarazione deiredditi.

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• L’agevolazione si applica alle associazioni o società sportivedilettantistiche che, a partire dal periodo d’imposta 1°gennaio 2017 non hanno superato il limite di 400.000 eurodi proventi derivanti da attività commerciali.

•Qualora il limite di 400.000 euro dovesse essere superatonel corso del periodo d’imposta, il regime agevolato cessa diavere efficacia e, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge398/1991, tale agevolazione non può trovare applicazionenemmeno nel periodo di imposta successivo.

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La determinazione del limite di 400.000 Euro si effettua

in conformità alle seguenti regole:

► Si applica il principio di «cassa» e non di competenza;

► Si computano le somme incassate in virtù dei contratti disponsorizzazione ricavi derivanti da attività commerciali;

► Non si computano le plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 delTUIR, tassate separatamente (es: cessione di un cespite);

► Sono incluse le eventuali sopravvenienze attive relative alleattività commerciali esercitate (art. 88 del TUIR);

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I vantaggi

Il regime forfettario di cui alla Legge 398/1991 prevede la seguentetassazione di vantaggio:

Tassazione• Ai fini IRES, all’ammontare dei proventi derivanti dall’esercizio di attività

commerciali si applica un coefficiente di redditività del 3%, aggiungendo leeventuali plusvalenze patrimoniali e il reddito così determinato è sottoposto atassazione secondo l’aliquota ordinaria del 24%.

E’ da precisare che la tassazione IRES dell’associazione sportiva dilettantistica inregime 398/1991 avviene applicando il principio di “cassa” e cioè sui ricavicommerciali effettivamente incassati. Mentre ai fini IVA vige il principio di“competenza” e cioè l’imposta dovuta viene calcolata sui ricavi commercialifatturati nel periodo, anche se non incassati.

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• Ai fini IRAP, per la determinazione della base imponibile occorre distinguere:

1. le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono esclusivamente attivitànon commerciale (solo attività istituzionali);

2. le associazioni sportive che svolgono attività istituzionale e commerciale e lesocietà sportive.

- Nel primo caso la base imponibile IRAP (art. 10, comma 1 del D.lgs. 446/1997) èdata (metodo retributivo) dalla somma di:

❖ Retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati di cuiall’articolo 47 del TUIR;

❖ Compensi per prestazione occasionale di lavoro autonomo non esercitatoabitualmente compresi quelli corrisposti a fronte dell’assunzione di obblighidi fare, non fare o permettere di cui all’articolo 67, comma 1, lettera I), (fattaeccezione per indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, i premi e icompensi di cui all’art. 81, comma 1, lettera m) del TUIR.

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- Nel secondo caso le associazioni e società sportive dilettantisticheche hanno scelto il regime fiscale agevolato, ex art. 17, comma 2,D.lgs. n. 446/1997, determinano la base imponibile sommando alreddito ottenuto ai fini IRES (applicando il coefficiente diredditività del 3% sui proventi commerciali conseguiti) i seguenticosti non deducibili ai fini IRAP:

❖Retribuzione per lavoro dipendente e redditi a questiassimilati;

❖Compensi per prestazione occasionale di lavoroautonomo, non esercitato abitualmente;

❖ Interessi passivi.

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•Ai fini IVA si applica una percentuale unica di detrazioneforfetariamente determinata nella misura del 50% dell’impostaincassata sia sui proventi di pubblicità che di sponsorizzazione(art. 19 del DPR 633/1972).

La medesima disposizione prevede che per le concessioni di diritti diripresa televisiva e trasmissione radiofonica la detrazione è previstain maniera forfettaria pari a 1/3 dell’imposta IVA.

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Altre agevolazioni

• Esenzione IMU oltre per le ASD anche per le SSD senzafine di lucro (CTR della Lombardia n.3576/2016);

• Esenzione dell’IMPOSTA DI BOLLO per gli atti posti inessere o richiesti dalla ASD e SSD senza fine di lucro ericonosciute dal CONI (Legge di Bilancio 145/2018);

•Possibilità di erogare compensi, rimborsi spese,indennità di trasferta e premi ad atleti e collaboratorinon professionisti esentasse per ciascun percipiente finoa 10.000 euro annui.

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Le semplificazioni contabili

a) Le associazioni sportive dilettantistiche, per legge, sono esonerate dalla tenutadelle scritture contabili civilistiche;

b) Gli Enti non commerciali con ricavi nell’esercizio precedente inferiori ai 65.000Euro sono esonerati dall’obbligo di emettere fattura elettronica;

c) Esonerate dall’obbligo del rilascio dello scontrino fiscale e/o delle ricevute fiscaliper i compensi incassati;

d) Esonerate della comunicazione annuale dati IVA e della dichiarazione annualeIVA.

Se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivitàcommerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, devonoassicurare che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario ocommittente soggetto passivo d'imposta o emetterla autonomamente.

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• L’esonero dall’emissione della fattura non significa divieto bensì unafacoltà poiché il rilascio della fattura rappresenta l’unico strumentoper la controparte a dedurre l’IVA addebitata.

• Infine è da rilevare che l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1 del07-02-2017 ha precisato che i soggetti che hanno optato per la leggen. 398 del 1991, devono trasmettere i dati delle fatture emesse manon devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, perqueste ultime, sono esonerati dall’obbligo della registrazione,obbligo cui, al contrario, sono tenuti, al di là dell’opzione o meno peril suddetto regime di favore, gli enti no-profit costituitisi sotto formadi società di capitali (Srl o cooperative).

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Esempio di tassazione IRES• Associazione o società sportiva dilettantistica ha prodotto ricavi commerciali

per euro 100.000 e sostenuto interessi passivi 1.000, plusvalenzepatrimoniali euro 10.000, sopravvenienze attive euro 5.000, compensi lavoroautonomo/occasionale 5.000 e compensi per lavoro dipendente per euro11.000.

Calcolo imposta IRES:

Proventi commerciali 100.000

Coefficiente di redditività 3% 3.000

Plusvalenze 10.000

Sopravvenienze attive 5.000

Reddito imponibile 18.000

IRES, imponibile tassabile euro 18.000 x 24% = 4.320 Euro

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Calcolo imposta IRAP:

Coefficiente di redditività 3% dei proventi 3.000

+ Compensi per lavoro dipendente a tempo determinato 11.000

+ Compensi per lavoro autonomo/occasionale 5.000

+ Interessi passivi 1.000

Totale 20.000

IRAP, imponibile tassabile euro 20.000 x 3,9% = Euro 780

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Le spese di sponsorizzazioni Le spese di sponsorizzazione ai fini IVA possono essere qualificate: siacome spese di pubblicità che come spese di rappresentanza.

• Nel caso in cui le operazioni di sponsorizzazione compiute sianoricondotte nell’ambito delle spese di rappresentanza, l’IVA assolta èoggettivamente indetraibile, salvo quella relativa all’acquisto di beni (c.d.omaggi) di costo unitario superiore ad Euro 50,00 ai sensi di quantodisposto dall’art. 19-bis, comma 1, lettera h del DPR 633/72.

• Nel caso in cui la sponsorizzazione è effettuata a favore di un soggettoche svolge attività sportiva dilettantistica, in base all’art. 90, comma 8della Legge 289/2002, i corrispettivi in denaro o in natura corrisposti peruna specifica attività si considerano espressamente spese di pubblicitàsino ad un importo annuo complessivo pari ad euro 200.000. Inoltre perle dette associazioni che applicano il regime della Legge 398/1991 ladetrazione IVA avviene nella misura ordinaria del 50%, in base aldisposto dell’art. 74, comma 6, del DPR 633/72.

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Le spese di sponsorizzazioni (considerate spese di rappresentanza)sono deducibili integralmente dal reddito d’impresa del soggetto“Sponsor” in forza della deduzione legale di inerenza e deducibilità se:

• Il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportivadilettantistica;

• Sia rispettato il limite di 200.000 euro;

• La sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed iprodotti dello sponsor;

• Il soggetto sponsorizzato abbia posto in essere una specificaattività promozionale (es. apposizione del marchio sulledivisioni, esibizione di striscioni e o tabelloni sul campo digioco, ecc.).

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MODELLO EAS• Le Associazioni sportive dilettantistiche sono escluse dall’obbligo di invio del

Modello EAS a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:

1. Siano riconosciute dal CONI e iscritte nel relativo registro;

2. Non svolgono attività commerciale.

• Sono tenute alla comunicazione, invece, le Associazioni sportivedilettantistiche che:

1. Oltre all’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuanocessioni di beni (es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita dimateriali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (es.prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell’IRES edell’IVA;

2. Oppure effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se nonimponibili ai fini IRES e IVA, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del TUIR edell’art. 4 comma 4 del DPR 633/1972.

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• L’obbligo di comunicazione in esame si applica anche alleAssociazioni sportive che hanno optato per il regime fiscale dellaLegge 398/1991.

• Le società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della Legge289/2002, cioè gli Enti sportivi dilettantistici costituiti nella formadi società di capitali o di società cooperative senza fini di lucro,sono sempre obbligate a presentare il Modello EAS entro il 31marzo di ogni anno.

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Comunicazione annuale IVA • Sono obbligati alla comunicazione dei dati IVA tutti i soggetti titolari

di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione IVAannuale, salvo i casi di esonero espressamente individuati.

• Sono esonerate le associazioni sportive dilettantistiche in possessodel solo codice fiscale e quelle titolari di partita IVA che hanno optatoper il regime fiscale di cui alla Legge 398/1991.

• A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2015, apartire dal 2017, l’obbligo della presentazione della comunicazionedati IVA annuale viene soppresso, in virtù dell’obbligo dipresentazione della dichiarazione IVA in forma unificata.

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Accreditamento registro del CONIDal mese di gennaio 2019, l’accreditamento al Registro del CONI 2.0 per le ASD e SSD richiederà anche un ulteriore adempimento.

Esse dovranno:

• trasmettere, tramite la piattaforma CONI 2.0, la tipologia delle attività didattiche organizzate dalle ASD/SSD e delle attività sportive;

• trasmettere il nome delle figure tecniche qualificate (insegnanti, tecnici allenatori, educatori, operatori, maestri) in numero adeguato e congruo rispetto al numero dei partecipanti alle attività didattiche e sportive svolte.

La qualifica delle figure tecniche deve essere coerente con le attività svolte dichiarate ammissibili dal CONI ed essere stata rilasciata o riconosciuta dall’Organismo sportivo riconosciuto CONI di affiliazione (Ente promozione sportiva o federazione).

Tali soggetti devono essere compresi tra i propri soci/tesserati a meno che non siano professionisti dotati di partita IVA.

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La definizione delle litiLe ASD e SSD senza fini di lucro,, che si avvalgono della Legge 398/91 ecostituite ai sensi dell’art. 90 Legge 27 dicembre 2002, iscritte nelregistro del CONI, possono avvalersi della definizione agevolata degliatti di accertamento e delle liti fiscali (D.L. 119/2018).

• Per gli atti di accertamento è necessario versare un importo parial:

- 50% delle maggiori imposte accertate;

- 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;

- IVA dovuta per intero.

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• Per le liti pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie saràobbligatorio versare:

- Il 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessiaccertati nel caso in cui, in data 24/10/2918 (data di entrata in vigoredel decreto), la lite penda ancora nel primo grado di giudizio;

- Il 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessiaccertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’amministrazionefinanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e nonancora definitiva alla data di entrata in vigore del decreto 24/10/2018;

- Il 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e interessi in casodi soccombenza in giudizio dell’associazione o società sportivadilettantistica o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancoradefinitiva alla data del 24/10/2018.

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La definizione super agevolata, però non è ammessa, in base

a quanto stabilisce il comma 3, quando l’ammontare delle sole imposte

accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta,

per il quale è stato emesso avviso d’accertamento o è pendente reclamo o

ricorso, è superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta, IRES o IRAP,

accertata o contestata.

In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate

degli atti di accertamento e delle liti pendenti con le regole previste dagli

articoli 2 e 6 per tutte le altre categorie di contribuenti.

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