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LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO a cura di Massimo Conigliaro

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LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

a cura di Massimo Conigliaro

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LA LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3

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FINALITA’ NORMA

PORRE RIMEDIO ALLE SITUAZIONI DISOVRAINDEBITAMENTO

DI COLORO CHE NON SONO SOGGETTI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

CONSUMATORIIMPRESE NON FALLIBILI, LAVORATORI AUTONOMI

Sovraindebitamento

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FINALITA’ NORMA

La Legge n.3/2012 è così strutturata: Disposizioni generali (artt.6-7-8-9) Accordo da sovraindebitamento (artt.10-11-12) Piano del consumatore (artt.12-bis e 12-ter) Esecuzione e cessazione (artt.13-14-14-bis) Liquidazione del patrimonio (artt.14-ter e seguenti) Organismo di composizione della crisi (art.15) Sanzioni (art.16)

Sovraindebitamento

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NOZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 6 L. 27 gennaio 2012 n. 3

• PERDURANTE SQUILIBRIO TRA OBBLIGAZIONI ASSUNTE EPATRIMONIO PRONTAMENTE LIQUIDABILE PER FARVI FRONTE

• RILEVANTE DIFFICOLTÀ DI ADEMPIERE LE PROPRIEOBBLIGAZIONI OVVERO LA DEFINITIVA INCAPACITÀ DIADEMPIERLE REGOLARMENTE

Sovraindebitamento

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NOZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

La definizione ricomprende due situazioni distinte

L’imprenditore o professionista non fallibile che, proseguendo nella propriaattività, si trova nell’irreversibile impossibilità di adempiere le obbligazioniassunte nei termini concordati con i creditori;

La persona fisica con un patrimonio prontamente liquidabile insufficiente afronteggiare i debiti contratti in relazione alle proprie esigenze di vita.

Sovraindebitamento

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NOZIONE DI CONSUMATORE

Uno studio della Banca d’Italia (Quaderno n.149) delinea l’identikit delsovraindebitato individuando le famiglie con a capo una persona tra i 31 e 40anni, senza titolo accademico, lavoratore autonomo con residenza in una grandecittà e con reddito medio basso.

Nonché le seguenti 5 situazioni di sovraindebitamento: spesa mensile per prestiti erogati copre più del 30% del reddito lordomensile; stato di povertà e di indebitamento; oltre il 25% delle entrate destinato a pagare debiti non garantiti; arretrati pari o superiori ai 3 mesi; oltre quattro prestiti.

Sovraindebitamento

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POSSONO AVERE ACCESSO ALLA PROCEDURA

IMPRENDITORI SOTTO SOGLIA DI FALLIBILITA’, EX ART. 1 L.F. IMPRENDITORI CESSATI DA OLTRE UN ANNO START UP INNOVATIVE EX ART. 31 L. 221 / 2012 IMPRENDITORI AGRICOLO ENTI COLLETTIVI NON COMMERCIALI (Associazioni, Fondazioni,

Comitati, Onlus, Partiti, Sindacati) DEBITORI CIVILI E CONSUMATORI SOCI DI SOCIETA’ DI PERSONE PROFESSIONISTI INTELLETTUALI

Sovraindebitamento

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SOGLIA FALLIBILITA’ EX ART. 1 L.F. (R.D. 267/42)

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordatopreventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto deiseguenti requisiti:

1. avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza difallimento o dall'inizio della attività, se di durata inferiore, un attivopatrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad €300.000;

2. avere realizzato, nei medesimi esercizi, ricavi lordi per un ammontarecomplessivo non superiore ad € 200.000;

3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad €500.000.

PER TALI SOGGETTI E’ APPLICABILE IL SOVRAINDEBITAMENTO

Sovraindebitamento

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LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

TRE PROCEDURE CUI POSSONO RICORRERE I SOGGETTI NON FALLIBILI

Sovraindebitamento

Accordo di composizione

della crisi(occorre il voto

favorevole del 60% dei crediti)

Piano del consumatore

(non occorre voto creditori, omologa

vincolante per tutti)

Procedura di liquidazione

L’ESDEBITAZIONE ED IL FRESH START

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I PROTAGONISTI DEL SOVRAINDEBITAMENTO

1 IL CONSUMATORE

L’IMPRENDITORE NON FALLIBILE

IL TRIBUNALE

L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

2

3

4

Sovraindebitamento

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Il regolamento di attuazione

Il Decreto del Ministro della Giustizia 24.9.2014 n. 202

Con il DM sopra indicato, entrato in vigore il 28 gennaio 2015, sonostate fissate le regole per la costituzione degli organismi dicomposizione della crisi (OCC), individuando funzioni , obblighi,organi, requisiti del referente, criteri di formazione dell’elenco deigestori della crisi, requisiti dei gestori (professionalità, onorabilità,indipendenza), modalità di svolgimento dell’incarico e compensi

Sovraindebitamento

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CONTENUTO DELL’ACCORDO

Ai sensi dell'art. 7 della L. 3/2012, il debitore può proporre ai creditori,con l'aiuto dell'organismo di composizione della crisi, un accordo diristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

L'accordo, che viene proposto ai creditori, deve contenere un piano,con un contenuto minimo , a pena di inammissibilità della proposta.

Sovraindebitamento

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PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA’:contenuto necessario dell’accordo

1regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ex art. 545c.p.c. (alimenti, sussidi, stipendi oltre 1/5, pensioni)

integrale pagamento crediti tributari per IVA e ritenute (sorte capitale), salva la possibilità di prevedere una dilazione di pagamento

modalità soddisfazione crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca;nell’ipotesi di pagamento parziale, raffronto con ricavato liquidazione

Indicazione scadenze e modalità pagamento creditori

2

3

4

Sovraindebitamento

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Contenuto eventuale dell’accordo

1 Suddivisione in classi dei creditori

Garanzie

Finanza di terzi

Affidamento di liquidazione e amministrazione ad un gestore dellacrisi

2

3

4

Sovraindebitamento

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Massima autonomia circa le modalità di soddisfacimento dei creditori:

in denaro

con decurtazione valore nominale obbligazione originaria

termini di pagamento dilazionati

cessione di crediti futuri (art. 8).

Non vige la regola del concorso.

Il piano può prevedere condizioni differenziate per ciascun creditore, salvii limiti stabiliti per i crediti impignorabili ed i crediti tributari.Nel caso di suddivisione dei creditori in classi, non è previsto che esseraggruppino crediti con natura giuridica ed interessi economici omogenei.

Sovraindebitamento

MODALITA’ SODDISFACIMENTO CREDITORI

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PREVISIONE GENERICA ART. 7 L. 3/2012

dilazione per risorse proprie unione europea: iva e ritenute operate e

non versate

sanzioni e interessi falcidiabili

nessun richiamo alla normativa in materia di transazione fiscale

nessuna indicazione su contributi previdenziali e assistenziali

Sovraindebitamento

DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

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Nell'ipotesi di insufficienza del patrimonio del debitore a garantire lafattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deveessere sottoscritta da uno o più terzi, che divengono parti dell'accordoconsentendo il conferimento di redditi o beni sufficienti ad assicurarnel’attuabilità .

L'apporto del terzo si pone, in questo caso, come condizione diammissibilità della proposta. Per effetto della sottoscrizione, pertanto, ilterzo si obbliga a porre nella disponibilità dei creditori i beni e/o i dirittiindicati nella proposta stessa e con le modalità ivi descritte.

Sovraindebitamento

L’INTERVENTO DEL TERZO

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CAUSE DI INAMMISSIBILITA’

L'art. 7 stabilisce che la proposta non è ammissibile se il debitore, ancheconsumatore:

è soggetto a procedure concorsuali diverse dai procedimenti di composizionedella crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio;

ha già fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di composizionedella crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio;

ha subito, per cause a lui imputabili, l'annullamento o la risoluzionedell'accordo ai sensi dell'art. 14 della L. 3/2012;

ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamentela sua situazione economica e patrimoniale.

Sovraindebitamento

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IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA

Deposito

TRIBUNALE COMPETENTE:- Debitore residenza o sede principale- Consumatore residenza

IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA AVVIENE NELLA FORMA DELRICORSOdal contenuto minimo previsto dall’art. 125 cpc e deve indicare- tribunale competente- generalità ricorrente, elezione domicilio nel foro competente- presupposti di fatto e di diritto- oggetto della domanda

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IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA

Contenuto accordo

… SEGUE CONTENUTO PROPOSTA- ricostruzione posizione fiscale contribuente, con indicazioneeventuali contenziosi tributari pendenti- elenco creditori , con indicazione somme dovute- elenco beni e utilità del debitore- elenco beni e crediti conferiti da terzi- elenco eventuali atti di disposizione nei 5 anni precedenti- dichiarazioni redditi ultimi 3 anni- attestazione fattibilità dell’OCC- elenco spese correnti per sostentamento familiare- certificato stato di famiglia- scritture contabili ultimi 3 anni, se esercente attività d’impresa

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IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA

Contenuto accordo

ENTRO I TRE GIORNI SUCCESSIVI AL DEPOSITO IN TRIBUNALEla proposta deve essere presentata, a cura dell’organismo dicomposizione della crisi, all’agente per la riscossione, agli uffici fiscalied agli enti locali competenti in base al domicilio fiscale del debitore

EFFETTI-sospensione decorso interessi convenzionali o legali, ai soli effetti delconcorso

Nessun effetto sostanziale: NO spossessamento debitore

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PATROCINIO LEGALE

Contenuto accordo

DIFESA TECNICA OBBLIGATORIA (Trib. Vicenza, decreto del29.4.2014) in quanto:- si tratta di domanda giudiziale- si avvia la procedura con ricorso- si svolge innanzi al Tribunale- è giurisdizione contenziosa

Non è necessaria soltanto se nell’OCC è presente un legale, che sifaccia carico di curare gli aspetti tecnici della procedura.

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LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL’O.C.C.

L'art. 9, comma 3-bis, prevede che alla proposta di piano del consumatore èallegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione dellacrisi.

E’ obbligatoria?

In realtà, nell’esperienza attuale, sovente il ricorrente presenta la meraistanza di nomina ovvero dei piani generici accompagnati dalla richiesta dinomina di un professionista per la predisposizione della proposta di unaccordo di ristrutturazione

Sovraindebitamento

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CONTENUTO RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

La relazione dell’OCC Deve contenere:

cause indebitamento e diligenza prestata nell’assumere volontariamente leobbligazioni

ragioni incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

resoconto solvibilità consumatore negli ultimi 5 anni

indicazione eventuali atti del debitore impugnati dai creditori

giudizio su completezza e attendibilità documentazione depositata daldebitore

giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativaliquidatoria

Sovraindebitamento

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ACCORDO PIANO

Imprenditore non fallibile

o professionista

Attestazione fattibilità

voto favorevole dei titolari dialmeno il 60% dei crediti

relazione su consensi e raggiungimento quorum

Sovraindebitamento

Consumatore

Attestazione fattibilità

relazione particolareggiata OCC

NON previsto consenso creditori

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L’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

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L’ACCORDO: PROCEDIMENTO

VERIFICHE PRELIMINARI

Il Giudice accerta preliminarmente la sussistenza dei presupposti e dei requisiti

previsti dagli artt. 7, 8, e 9.

Ove necessario, il Giudice può concedere un termine perentorio non superiore a

15 giorni per eventuali integrazioni. Se non sussistono i requisiti, rigetta con

decreto (reclamabile ex art. 739 cpc).

Se l’accertamento sui presupposti di legge si conclude positivamente, il Giudice

fissa immediatamente con decreto l’udienza di omologazione dell’accordo.

L’accordo di composizione della crisi

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L’ACCORDO: PROCEDIMENTO

FISSAZIONE UDIENZA

Nel decreto di fissazione d’udienza, il Giudice dispone:

- la trasmissione della proposta ai creditori almeno 30 giorni prima;

- le forme idonee di pubblicità (anche siti web o quotidiani locali);

- la pubblicazione nel registro delle imprese, se il debitore è imprenditore

- la trascrizione, a cura dell’OCC, presso gli uffici competenti, in presenza dibeni immobili o mobili registrati;

- l’impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di disporresequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio deldebitore, sino all’omologa (la sospensione non opera per i creditiimpignorabili e per quelli sorti per atti o fatti verificatisi dopo il decreto);

L’accordo di composizione della crisi

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L’ACCORDO: PROCEDIMENTO

EFFETTI

A decorrere dalla data di efficacia del decreto e sino all’omologazione

dell’accordo è prevista :

- l’inefficacia degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti daldebitore senza l’autorizzazione del giudice, rispetto ai creditori anteriori almomento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto (art. 10, co. 3-bis)

- la sospensione della prescrizione e la salvezza delle decadenze;

- il divieto di disporre dei beni del debitore, al pari di quanto avviene inseguito al pignoramento

L’accordo di composizione della crisi

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REVOCA DEL DECRETO

IN CASO DI INIZIATIVE O ATTI IN FRODE AI CREDITORI(quali occultamento o dissimulazione attivo, dolosa omissione di crediti,

esposizione passività insussistenti), all’udienza il giudice dispone

L’accordo di composizione della crisi

REVOCA DEL DECRETO DI

AMMISSIONE ALLA

PROCEDURA

CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE

DEL DECRETO

CESSAZIONE DIOGNI ALTRA FORMA DI

PUBBLICITA’

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RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO:

MODALITA’ ADESIONE ACCORDO

Creditori comunicano adesione con dichiarazione sottoscritta inviata all’OCC :

- Telegramma

- Fax

- Pec

almeno 10 giorni prima dell’udienza.

In mancanza, si ritiene abbiano aderito alla proposta.

SILENZIO = ASSENSO

L’accordo di composizione della crisi

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OMOLOGAZIONE: QUORUM

Maggioranze per l’accordo

Ai fini dell’omologazione è necessario che l’accordo siaraggiunto con i creditori rappresentanti crediti per almeno il

60%

Ai fini del voto, non si computano:- creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca di cui siprevede l’integrale pagamento, salvo che non rinuncino intutto o in parte al diritto di prelazione;- coniuge del debitore, parenti e affini entro il 4° grado;- cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno

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OMOLOGAZIONE: QUORUM

Maggioranze per l’accordo

In pratica, la maggioranza viene calcolata:

-sull’ammontare dei crediti chirografari, in caso dipagamento integrale dei privilegiati

- sull’ammontare di crediti chirografari più la quota diprivilegiati non soddisfatti, nel caso di pagamento parziale diquesti ultimi, analogamente a quanto avviene nel concordato(ex art. 177 L.F.)

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EFFETTI DELL’ACCORDO

Effetti dell’accordo

L’ACCORDO NON PREGIUDICA I DIRITTI DEI CREDITORI NEICONFRONTI DI:- coobbligati- fideiussori del debitore;- obbligati in via di regresso

L’accordo ha natura negoziale e non comporta la novazionedelle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito

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EFFETTI DELL’ACCORDO

Effetti dell’accordo

L’ACCORDO CESSA DI DIRITTO DI PRODURRE EFFETTI SE ILDEBITORE NON ESEGUE ENTRO 90 GIORNI DALLE SCADENZEPREVISTE I PAGAMENTI DOVUTI A:

- pubbliche amministrazioni

- enti previdenziali e assistenziali

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OMOLOGAZIONE ACCORDO

Accordo raggiunto

SE L’ACCORDO E’ RAGGIUNTO, L’OCC:- trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensiespressi e sul raggiungimento della percentuale;- allega il testo dell’accordo;

NEI 10 GIORNI SUCCESSIVI, i creditori possono sollevareeventuali contestazioni.

DECORSO TALE TERMINE, l’OCC trasmette al giudice:- relazione- contestazioni ricevute- attestazione definitiva sulla fattibilità del piano

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OMOLOGAZIONE ACCORDO

Accordo raggiunto

LE CONTESTAZIONI DEI CREDITORI POSSONO RIGUARDARE- validità adesioni- computo maggioranza- fattibilità del piano- capacità del debitore di adempiere

Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risultaescluso, o qualunque altro interessato, contesta laconvenienza dell’accordo, il giudice lo omologa se ritiene cheil credito può essere soddisfatto dall’esecuzione dello stesso inmisura non inferiore all’alternativa liquidatoria.

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OMOLOGAZIONE ACCORDO

Accordo raggiunto

ALL’UDIENZA, ALL’ESITO DEL CONTRADDITTORIO TRADEBITORE E CREDITORI EVENTUALMENTE COMPARSI, ILGIUDICE VERIFICA PRESUPPOSTI E CON DECRETO MOTIVATODISPONE L’OMOLOGAZIONE O IL RIGETTO DEL RICORSO

In caso di rigetto, può essere proposto reclamo dinnanzi altribunale e del collegio non può far parte il giudice che hapronunciato il provvedimento.

DURATA PROCEDIMENTO: NON OLTRE SEI MESI + SOSP. FERIALE

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OMOLOGAZIONE ACCORDO

Mancato accordo

SE L’ACCORDO NON E’ RAGGIUNTO, L’OCC comunica al giudiceil mancato raggiungimento della maggioranza e

IL GIUDICE DICHIARA L’IMPROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA

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EFFETTI DELL’ACCORDO

Mancato accordo

SE L’ACCORDO E’ RAGGIUNTO

è obbligatorio per tutti i creditori aventi titolo e causaanteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità

è obbligatorio, dunque, anche per i creditori dissenzienti

è fatto divieto per i creditori aventi titolo o causa posterioriinstaurare o proseguire azioni esecutive individuali sui benioggetto del piano

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IL PIANO DEL CONSUMATORE

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OMOLOGAZIONE DEL PIANO

Piano del consumatore

IL PIANO DEL CONSUMATOREè istituto previsto solo per i debitori “consumatori”

Tali sono i debitori, persone fisiche, che hanno assuntoobbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attivitàimprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 6,c. 2 , L. 3/12)

Nel caso di consumatore-imprenditore occorrerà distinguere idebiti d’impresa da quelli contratti per altri scopi.Al giudice il compito di valutare caso per caso.

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PIANO DEL CONSUMATORE

CARATTERISTICHE

Piano del consumatore

LEGITTIMAZIONE

solo consumatore

Documentazione speciale

Attestazione cause indebitamento

CREDITORI

Non votano

Possono contestare convenienza

GIUDICE

Omologa seaccerta

convenienza e

meritevolezza debitore

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PIANO DEL CONSUMATORE

La proposta del piano deve essere accompagnata dalla relazioneparticolareggiata dell’OCC che deve contenere:

cause indebitamento e diligenza prestata dal consumatore nell’assumerevolontariamente le obbligazioni

ragioni incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

resoconto solvibilità consumatore negli ultimi 5 anni

indicazione eventuali atti del debitore impugnati dai creditori

giudizio su completezza e attendibilità documentazione depositata daldebitore

giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativaliquidatoria (art. 9, c. 3-bis L. 3/12)

Piano del consumatore

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DECRETO APERTURA

Depositata la proposta da parte del consumatore, il Tribunale emette undecreto con cui fissa l'udienza di discussione, previa verifica:

- dei requisiti di ammissibilità del procedimento

- del contenuto proposta

- del deposito della relazione dell'organismo di composizione della crisi

- dell'assenza di atti in frode ai creditori.

L'udienza non può essere fissata oltre sessanta giorni dal deposito dellaproposta.

Piano del consumatore

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DECRETO APERTURA

Il decreto del giudice, inoltre,

dispone

la comunicazione della proposta e del decreto a favore di tutti i creditori, acura dell’OCC che dovrà effettuare tale comunicazione almeno trentagiorni dalla data fissata per l'udienza.

È facoltà del giudice sospendere i procedimenti esecutivi contro ilconsumatore, laddove ciò sia strettamente funzionale alla concretafattibilità del piano presentato dal consumatore.

Piano del consumatore

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CONTESTAZIONI DEI CREDITORI

Contestazioni al piano

NEL PIANO DEL CONSUMATORE NON E’ PREVISTO IL VOTO NE’ UNA MAGGIORANZA DA RAGGIUNGERE

Tuttavia, al pari dell'omologazione dell'accordo, è prevista l'operatività delmeccanismo del c.d. cram down, ed i creditori dissenzienti possonoimporre al giudice il raffronto dell’effettivo soddisfacimento con l'alternativaliquidatoria prevista dagli artt. 14-ter e ss. della Legge n. 3/2012.

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OMOLOGAZIONE

Il giudice valuta

fattibilità del piano

Idoneità ad assicurare pagamento crediti impignorabili, tributi risorse proprie UE, iva e ritenute operate e non versate

Risolve preliminarmente ogni contestazione anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti

meritevolezza del consumatore

Piano del consumatore

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MERITEVOLEZZA

Ai fini della meritevolezza, occorre poter escludere che il debitore abbiaassunto le obbligazioni "senza la ragionevole prospettiva di poterleadempiere" o abbia "colposamente determinato il sovra indebitamento",anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle propriecapacità patrimoniali.

Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 27.12.2013, ha ravvisato la suddettameritevolezza dal momento che il consumatore aveva cercato di ripianare ipropri debiti con l'obiettivo di mantenere attiva l'impresa di famiglia e dipercepirne, prima o poi, gli utili.

Piano del consumatore

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OMOLOGAZIONE DEL PIANO

In caso di omologazione del piano, il Giudice dispone adeguate forme dipubblicità.

Quando il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beniimmobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, acura dell’organismo di composizione della crisi.

L’omologazione deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione dellaproposta. Il decreto di omologazione è equiparato al pignoramento.

Piano del consumatore

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OMOLOGAZIONE: EFFETTI

Al pari che nell’accordo, l'omologazione del piano produce effettiimmediati di tutela nei confronti del consumatore, quali:

- divieto, a carico dei creditori, di intraprendere o proseguire azioniesecutive

- divieto di azioni di natura cautelare

- divieto di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Taledivieto viene meno in caso di mancato pagamento dei titolari di creditiimpignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzoperiodo (tributi risorse proprie UE , Iva e ritenute).

Piano del consumatore

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OMOLOGAZIONE: EFFETTI

Dal momento in cui il piano omologato è reso pubblico (art., 12-bis,comma 33 Legge n. 3/2012), esso diventa obbligatorio per tutti i creditoriil cui credito sia sorto anteriormente ed i creditori invece che sianodiventati tali solo successivamente alla data di iscrizione dell'omologa nonpotranno procedere esecutivamente sui beni presi in considerazione dalpiano.

Vengono fatti salvi, comunque, i diritti dei creditori nei confronti deicoobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

Piano del consumatore

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CESSAZIONE EFFETTI PIANO

Effetti del piano

Il Tribunale dichiara cessati gli effetti dell'omologa:

a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;

b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore (art. 14-bis, comma 2 Legge 3/2012).

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TRATTAMENTO CREDITORI: PAR CONDICIO?

Contestazioni al piano

IL PIANO E’ PROCEDURA CONCORSUALEcome tale, in difetto di norma speciale legittimante diversa disciplina, nondovrebbe ammettersi trattamento differenziato dei creditori, aventi lostesso rango, a meno che non si operi una diversa regolamentazionemediante l'istituzione di classi.

Il Tribunale di Ascoli Piceno con decreto del 4.4.2014, nonostante esplicitacontestazione, ha ritenuto ammissibile una proposta di piano delconsumatore contemplante soddisfazioni differenziate dei crediti di duebanche, sulla base della tesi secondo cui non vi è illegittimità, nel caso incui il trattamento riservato al creditore - per cui sia previsto untrattamento deteriore - non sia comunque peggiore rispetto allealternative concretamente praticabili.

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ESECUZIONE ACCORDO O PIANO

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ESECUZIONE DELL’ACCORDO O PIANO

Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti apignoramento ovvero se previsto dall’accordo o dal piano delconsumatore, il giudice, su proposta dell’OCC, nomina un liquidatore chedispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

Quanto ai requisiti per la nomina si applica l’art. 28 della LeggeFallimentare.

Esecuzione dell’accordo o piano

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ESECUZIONE DELL’ACCORDO O PIANO

L’OCC risolve le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo evigila sull’esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ognieventuale irregolarità.

In caso di contestazioni attinenti a diritti soggettivi e sulla sostituzione delliquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito dellaprocedura.

Esecuzione dell’accordo o piano

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ESECUZIONE DELL’ACCORDO O PIANO

Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'attodispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimentoalla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cuiall'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme eordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delleiscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivicompresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità.

In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti diesecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.

Esecuzione dell’accordo o piano

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ESECUZIONE DELL’ACCORDO O PIANO

Pagamenti e atti dispositivi dei beni in violazione dell'accordo o del pianodel consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momentoin cui è stata eseguita la pubblicità.

I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti sonosoddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quantoricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per laparte destinata ai creditori garantiti.

Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore divieneimpossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, conl'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare laproposta.

Esecuzione dell’accordo o piano

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L’ANNULLAMENTO DELL’ACCORDO

L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore,in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o concolpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta odissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulateattività inesistenti.

Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dallascoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del terminefissato per l'ultimo adempimento previsto.

Annullameno dell’accordo

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REVOCA E CESSAZIONE DEL PIANORevoca e cessazione di diritto dell'efficacia del piano del consumatorehanno luogo se il debitore non esegue, entro 90 giorni dalle scadenzepreviste, i pagamenti dovuti secondo il piano alla P.A. ed agli entiprevidenziali e assistenziali.

Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore,dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano:

- quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito ilpassivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivoovvero dolosamente simulate attività inesistenti;

- se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se legaranzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del pianodiviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

Revoca e cessazione del piano

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REVOCA E CESSAZIONE DEL PIANO

TERMINI PER RICORRERE

6 MESI dalla scoperta (e in ogni caso non oltre 2 anni dalla scadenzafissata per l’ultimo adempimento) nei casi aumento o diminuzione delpassivo con dolo o colpa grave ovvero di dissimulazione dell’attivo osimulazione di attività inesistenti

6 MESI dalla scoperta (e in ogni caso non oltre 1 anno dalla scadenzafissata per l’ultimo adempimento) nei casi di mancato adempimentodegli obblighi del piano, mancata concessione delle garanzie promesse oil piano diventa irrealizzabile per ragioni non imputabili al debitore.

Revoca e cessazione del piano

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LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Liquidazione patrimonio

IN ALTERNATIVA ALLA PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI, ILDEBITORE IN SOVRAINDEBITAMENTO PUO’ CHIEDERE LA LIQUIDAZIONEDI TUTTI I SUOI BENI

Il D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012 haintrodotto (artt. 14-ter e ss.), in alternativa all'accordo di composizionedella crisi e al piano del consumatore, una terza procedura applicabile aldebitore in stato di sovraindebitamento, diretta alla liquidazione di tutti isuoi beni.Si tratta di procedura assimilabile alla liquidazione fallimentare seppurenon perfettamente coincidente con quest'ultima.

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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Liquidazione patrimonio

La procedura è strutturata sul modello delle procedure concorsuali, inquanto:1. è fondata sullo spossessamento dei beni del debitore;2. il patrimonio viene liquidato da parte di un organo della procedura

che amministra i beni;3. accertamento delle passività attraverso specifica istanza di

partecipazione dei creditori.

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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Liquidazione patrimonio

La procedura di liquidazione del patrimonio è disposta altresì qualeconversione dei casi patologici delle procedure di composizione della crisida sovraindebitamento nelle ipotesi di annullamento dell’accordo, dicessazione degli effetti dell’omologazione, revoca o risoluzione.

Le ipotesi disciplinate dalla legge sono:- una prima aperta su richiesta del debitore stesso (art. 14-ter);- una seconda aperta su istanza del debitore o di uno dei creditori nel casodi annullamento dell’accordo o di cessazione degli effettidell’omologazione del piano (Art. 14-quater) ovvero di risoluzionedell’accordo o cessazione degli effetti per cause imputabili al debitore.

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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Liquidazione patrimonio

La procedura è strutturata sul modello delle procedure concorsuali ed èfondata sullo spossessamento dei beni del debitore; il patrimonio vieneliquidato da parte di un organo della procedura che amministra i beni.

Si svolge secondo il seguente iter:apertura della procedura con formazione dell’inventario e dell’elenco deicreditori (art. 14 quinquies-sexies della L. n. 3/2012);l’accertamento del passivo (art. 14-septies della L. n. 3/2012);la formazione del passivo (art. 14-octies della L. n. 3/2012);la liquidazione dell’attivo (art. 14-novies della L. n. 3/2012).

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PROCEDURA

Liquidazione patrimonio

TRIBUNALE COMPETENTELa domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ex art. 9,co. 1, in base a: residenza o sede principale del debitore residenza del consumatore

DIFESA TECNICA: non necessariaCOSTI: contributo unificato € 98,00 + diritti € 27 + compenso OCCALLEGATI:- inventario di tutti i beni del debitore- relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi

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PROCEDURA

Liquidazione patrimonio

PRESUPPOSTI AMMISSIBILITA’- debitore non assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle dicomposizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione delpatrimonio- mancato ricorso, nei precedenti cinque anni ad alcuna di dette procedure

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EFFETTI PRESENTAZIONE DOMANDA

Liquidazione patrimonio

Con il deposito della domanda di liquidazione il corso degli interessi,convenzionali ovvero legali, si sospende anche se ai soli effetti delconcorso. La sospensione perdura fino alla chiusura della liquidazione.In caso di crediti garantiti da privilegio, questo si estende anche agliinteressi dovuti per l'anno in corso e per quelli dell'anno precedente.La prelazione conseguente a pegno ha luogo anche per gli interessidell'anno in corso nonché, nella misura legale, per gli interessisuccessivamente maturati.Gli interessi del credito garantito da ipoteca la cui misura sia enunciatanell'iscrizione, sono collocati nello stesso grado dell'ipoteca limitatamenteai due anni anteriori e a quello in corso; assumono il medesimo gradoanche gli interessi maturati successivamente a quello del deposito delladomanda, ma sempre nella misura legale.

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CONTENUTO RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

La relazione dell’OCC deve contenere, così come quella relativa al piano delconsumatore, le seguenti indicazioni:

a) cause indebitamento e diligenza prestata nell’assumere volontariamente leobbligazioni

b) ragioni incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

c) resoconto solvibilità consumatore negli ultimi 5 anni

d) indicazione eventuali atti del debitore impugnati dai creditori

e) giudizio su completezza e attendibilità documentazione depositata

Liquidazione

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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;

elenco di tutti i beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti daldebitore negli ultimi cinque anni;

dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e dellasua famiglia;

scritture contabili degli ultimi tre esercizi unitamente a una dichiarazione chene attesti la conformità all'originale (nel solo caso in cui il debitore svolgaattività d'impresa);

inventario di tutti i beni, immobili e mobili, del debitore contenentespecifiche indicazioni sul possesso di ciascuno di essi.

Liquidazione

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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

La liquidazione del patrimonio del debitore non comprende:

• i crediti impignorabili ai sensi e nei limiti dell' art. 545 c.p.c.;

• i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia;

• i frutti dell'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti salvo quanto disposto dall’art. 170 c.c.;

• le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Liquidazione

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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO Ammissibile la procedura di liquidazione senza la messa a disposizione dell'intero patrimonio ?

La natura di strumento residuale, cui può farsi ricorso quando non siapossibile accedere ad accordo di ristrutturazione o piano del consumatore ela possibilità di usufruire del beneficio dell'esdebitazione, impongono aldebitore di porre a disposizione dei creditori la totalità del suo patrimonio,con l'eccezione dei soli beni strettamente personali (crediti impignorabili;crediti alimentari e di mantenimento e retribuzione, nei limiti di quantooccorra per il mantenimento del debitore e della famiglia; coseassolutamente impignorabili). A differenza, dunque, della disciplina delle altredue procedure, non è ammissibile conservare la proprietà di singoli beni (ades. la casa di abitazione; l'autovettura necessaria per recarsi al lavoro; ecc.)

Tribunale di Pistoia, decreto del 19.11.2014

Liquidazione

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APERTURA PROCEDURA

Se la domanda risulta completa e conforme alla legge, il giudice, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione e:

nomina, ove ciò non sia già avvenuto ai sensi dell'art. 13, comma 1, un liquidatore il quale deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. ; la funzione di liquidatore può essere anche assunta dall'organismo di composizione della crisi;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di "omologazione" diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Liquidazione

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APERTURA PROCEDURA

Il Giudice con il decreto di apertura :

stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

dispone la trascrizione del decreto a cura del liquidatore se il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati ;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio del debitore, salvo che per gravi e specifiche ragioni ritenga di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi;

stabilisce i limiti entro cui i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, restano esclusi dalla liquidazione.

Liquidazione

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EFFETTI APERTURA PROCEDURA

Il decreto che dichiara aperta la procedura di liquidazione ha natura di titoloesecutivo per il recupero dei beni facenti parte del patrimonio del debitore,recupero al quale provvede il liquidatore.

Il decreto è equiparato dalla legge all'atto di pignoramento e quindi nonavranno effetto in pregiudizio della massa gli atti di alienazione dei benisottoposti del debitore, salvi gli effetti del possesso di buona fede per imobili non iscritti in pubblici registri (art. 2913 c.c.).

Gli effetti di protezione del patrimonio del debitore si producono dalmomento dell'annotazione nel registro delle imprese qualora il debitoresvolga attività di impresa, ovvero da quello della trascrizione del decreto neipubblici registri nel caso in cui nel patrimonio da liquidare siano compresibeni immobili o mobili registrati.

Liquidazione

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DURATA PROCEDURA

DURATA PROCEDURA

sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione

e, in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito della domanda

La durata minima della procedura potrà essere anche più lunga allorché,prima della scadenza del quarto anno, non sia stata completatal'esecuzione del programma come eventualmente modificato in ragionedella sopravvenienza di ulteriori beni.

Liquidazione

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L’ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

Il liquidatore, ai sensi dell'art. 14 sexies della L. 3/2012, verificato l'elencodei creditori e l'attendibilità della documentazione presentata daldebitore

forma l'inventario dei beni da liquidare

invia una comunicazione ai creditori ed ai titolari dei diritti reali,personali, mobiliari e immobiliari su immobili in possesso o nelladisponibilità del debitore

Liquidazione

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L’ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

In tale comunicazione, il liquidatore informa

della possibilità di partecipare alla liquidazione, mediante deposito otrasmissione della domanda di partecipazione, anche a mezzo pec o conaltro mezzo che offra la prova della ricezione;

della data entro cui le domande devono essere presentate;

della data entro cui verrà comunicato al debitore e ai creditori lo statopassivo e ogni altra informazione utile.

Domande tardive?

Liquidazione

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CONTENUTO ISTANZA AMMISSIONE AL PASSIVOLa domanda di partecipazione alla liquidazione deve contenere:

l'indicazione delle generalità del creditore;

la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;

l'indicazione di pec, di fax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il Tribunale competente.

Vanno inoltre allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

Liquidazione

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PIANO DEL CONSUMATORE

Art. 14 - octies

Liquidazione

LIQUIDATORE

Redige progetto stato passivo

con elenco titolari diritti

e lo comunicaagli interessati

CREDITORI

Eventuali osservazioni entro 15 giorni

In mancanza, assenso

LIQUIDATORE

se accoglie osservazioni, elabora nuovo stato passivo

entro 15 giorniIn caso di opposizioni

non superabili, rimette atti al giudice

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ACCERTAMENTO PASSIVO: CARATTERISTICHE

NON PREVISTA UN’UDIENZA DI VERIFICA

Scambio di atti tra liquidatore e creditori

Solo in caso di contestazioni non superabili, la formazione del passivo compete al giudice.

Diversamente non deve essere approvato né dal giudice né dai creditori, ma soltanto comunicato e depositato in cancelleria.

Nell'udienza per l'esame dello stato passivo, il giudice si pronuncia sulle stesse e forma lo stato passivo rendendolo esecutivo.

Liquidazione

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LIQUIDAZIONE

La liquidazioneentro trenta giorni dalla formazione dell'inventario il liquidatore elabora un programma di liquidazione

→ che deve essere comunicato al debitore e ai creditori nonché depositato in cancelleria → che deve assicurare la ragionevole durata della procedura. → che deve avere ad oggetto i beni che compongono il patrimonio del sovra indebitato

L'attività del liquidatoreamministrazione del patrimonio oggetto di liquidazione

Liquidazione

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LIQUIDAZIONE

L'informativa sulla liquidazioneprima che le operazioni di vendita siano concluse, il liquidatore informa degliesiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice

Legittimazione attiva del liquidatorelegittimazione straordinaria del liquidatore, avente carattere surrogatorio, con laconseguenza che il debitore dovrà necessariamente partecipare al giudizio.L'apertura della procedura non determina il venir meno della legittimazioneprocessuale del debitore e l'interruzione dei procedimenti pendenti.L' art. 14-novies si limita a prendere in considerazione il caso in cui alla datadell'apertura della procedura di liquidazione risultino pendenti procedureesecutive (attive) stabilendo che in tale ipotesi il liquidatore può subentrarvi.

Liquidazione

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L’ATTIVITA’ DEL LIQUIDATORE

Il liquidatore:

ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione.

cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabilel'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda.

effettua le vendite e gli altri atti di liquidazione tramite procedurecompetitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stimeeffettuate da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme dipubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Liquidazione

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L’ATTIVITA’ DEL LIQUIDATORE

Il liquidatore:

prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informadegli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice;

in ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice puòsospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma diliquidazione. se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendentiprocedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.

Liquidazione

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ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

Il giudice,sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programmadi liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione dellatrascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione,nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cuiall'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma dipubblicità disposta.

Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque,non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda,il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.

Liquidazione

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LIQUIDAZIONE

I beni sopravvenuti

redditi da lavoro o d'impresa beni pervenuti per successione ereditaria, donazione altri attivi sopravvenutial netto delle spese di acquisto e conservazione, sono acquisiti all'attivo della procedura

I crediti posteriori non possono essere soddisfatti sui beni oggetto della liquidazione se, peraltro, sono sorti in ragione o in funzione della procedura vanno in prededuzione - salvo quanto necessario al pagamento dei crediti con prelazione speciale (pegno ed ipoteca)

S

Liquidazione

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LIQUIDAZIONE

CREDITORI POSTERIORII creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione dellapubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possonoprocedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno deiprocedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenzarispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei benioggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Liquidazione

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L’ESDEBITAZIONE

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ESDEBITAZIONE

BENEFICIO PER IL DEBITORE PERSONA FISICACONSISTENTE NELLA LIBERAZIONE DEI DEBITI RESIDUI

CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO

CHE NON SI TRATTI DISTRUMENTALE SOTTRAZIONE ALLE ESECUZIONI INDIVIDUALI

CHE CONSENTA L’EFFETTIVO FRESH START DEL DEBITORE

Esdebitazione

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PROCEDURA

Esdebitazione

Il beneficio dell'esdebitazione può essere richiesto dal debitore mediantepresentazione di un ricorso entro l'anno successivo alla chiusura dellaliquidazione ed è disposto dal giudice con decreto (reclamabile), sentiti icreditori non integralmente soddisfatti.

L’esdebitazione può essere richiesta al ricorrere di precise condizioni.

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CONDIZIONI ESDEBITAZIONE

Esdebitazione

CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO

Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debitiresidui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che: abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura (fornito informazioni e documentazione utile) abbia agevolato e non ritardato la procedura; non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti; non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16;

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CONDIZIONI ESDEBITAZIONE

Esdebitazione

… SEGUE

abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda diammissione alla procedura, un'attività produttiva di reddito adeguata o, inogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senzagiustificato motivo, proposte di impiego;vi sia stata la soddisfazione, almeno parziale, dei creditori per titolo e causaanteriore al decreto di apertura della liquidazione.

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ESCLUSIONE ESDEBITAZIONE

Esdebitazione

CAUSE DI ESCLUSIONE SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO

NON PUO’ AVERSI L’ESDEBITAZIONE QUANDO

il sovraindebitamento del debitore è riconducibile a un ricorso al creditocolposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazioneovvero, nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori,pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio o ha simulato titoli diprelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

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ESCLUSIONE ESDEBITAZIONE

Esdebitazione

CAUSE DI ESCLUSIONE SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO

SONO ESCLUSI DALL’ESDEBITAZIONE

i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; i debiti derivanti da risarcimento dei danni da fatto illecito nonché perle sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non sianoaccessorie a debiti estinti; i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di aperturadelle procedure, sono stati successivamente accertati in ragione dellasopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

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L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)

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Art. 15 L. 3/2012 e D.M. 24.9.2014 N. 202

RUOLO E FUNZIONI DELL’OCC

L’art. 15 detta le regole per la costituzione dell’OCC.Il d.m. 24 settembre 2014 n. 202 introduce il regolamento per gliorganismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.In tali procedure (c.d. paraconcorsuali) disciplinate dalla legge 3/2012, ildebitore deve essere assistito da un organismo di composizione dellecrisi da sovraindebitamento.

L’organismo di composizione della crisi

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I RUOLI NELL’OCC

1 OCC- ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

REFERENTE

GESTORE DELLA CRISI

EVENTUALI AUSILIARI

2

3

4

Sovraindebitamento

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Art. 15 L. 3/2012 e D.M. 24.9.2014

ORGANISMO (OCC)articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge edal regolamento che, anche in via non esclusiva è stabilmente destinataall’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento

REFERENTEpersona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quantoprevisto dal regolamento dell’organismo, indirizza e coordina l’attivitàdell’organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi

L’organismo di composizione della crisi

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Art. 15 L. 3/2012 e D.M. 24.9.2014

GESTORE DELLA CRISIpersona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge laprestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizionedella crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio deldebitore.

AUSILIARIi soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento dellaprestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizionedella crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio deldebitore.

L’organismo di composizione della crisi

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RUOLO OCC

Nelle procedure di sovraindebitamento il debitore deve essere assistitoda un organismo di composizione delle crisi, disciplinato dall’art. 15della L. 3/2012Il Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014 ha istituito ilregistro in cui gli organismi devono iscriversi e disciplinato i requisiti e lemodalità per l’iscrizione, la formazione e la gestione dell’elenco degliiscritti e la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettantiagli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedureper la composizione delle crisi da sovraindebitamento.L’art. 15 della Legge 3/2012 prevede che tali organismi possono esserecostituiti dagli enti pubblici che diano adeguate garanzie diindipendenza e di professionalità.

L’organismo di composizione della crisi

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RUOLO OCC

Unitamente alla domanda di iscrizione nel registro gli organismi devonodepositare presso il Ministero anche il loro regolamento di procedura.

In particolare, gli organismi costituiti dalle Camere di Commercio, dagliordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei notaied il Segretariato sociale di cui all’art. 22, comma 4°, lettera a), dellaLegge n° 328 del 2000 sono iscritti di diritto, previa presentazione diuna domanda.

L’organismo di composizione della crisi

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RUOLO OCC

Sono iscritti di diritto nel Registro, sezione A, tenuto presso ilMinistero della giustizia:

1) Gli ordini professionali di avvocati, dottori commercialisti e notai

2) Gli organismi di conciliazione costituti presso la CCIAA

3) Il segretariato sociale

4) I gestori della crisi ossia le persone fisiche che hanno i seguentirequisiti:

L’organismo di composizione della crisi

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RUOLO OCC

… I gestori della crisi ossia le persone fisiche che hanno i seguentirequisiti: Laurea magistrale in materie economiche o giuridiche Specifica formazione acquisita tramite un corso di

specializzazione universitaria (o, comunque, organizzati dallecamere di commercio o dal segretariato generale o dagli ordiniin collaborazione con le università) di durata non inferiore a200 ore in materia di crisi dell’impresa e di sovraindebitamentoanche del consumatore

aver effettuato un tirocinio non inferiore a 6 mesi.

L’organismo di composizione della crisi

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FUNZIONI OCC

L’Organismo di Composizione della Crisi è chiamato a svolgere funzionidiverse, con l’obiettivo di garantire il corretto funzionamento ed il buonesito della procedura da composizione della crisi da sovraindebitamento.Il gestore della crisi designato dal referente dell’OCC deve eseguirepersonalmente la sua prestazione.

In sintesi, le funzioni sono:a) ausilio al debitore nella elaborazione del piano;b) organo liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio o di gestore della liquidazione;c) ausiliario del giudice nella redazione della relazione particolareggiata, nella verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, nel rilascio dell’attestazione di fattibilità del piano.

L’organismo di composizione della crisi

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RUOLO OCC

L’OCC ha i seguenti compiti: assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione delpiano di ristrutturazione e soddisfazione dei debiti nelle procedure diaccordo di composizione e di piano del debitore ed all’esecuzione dellostesso. Nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitorequesto vale solo se il Giudice nomina come liquidatore l’organismo dicomposizione

verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta o nelladomanda di avvio della procedura e nei documenti ad essa allegati edattestare la fattibilità del piano di ristrutturazione e soddisfazione deidebiti nelle procedure di accordo di composizione e di piano deldebitore o quello della liquidazione del patrimonio del debitore.;

L’organismo di composizione della crisi

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RUOLO OCC

Anagrafe Tributaria Centrale Rischi Crif PRA Agenzia delle Entrate

Equitalia; Enti Locali; Carichi pendenti Visura protesti.

L’organismo di composizione della crisi

L’OCC deve ricostruire le cause del sovraindebitamento degli ultimi 5anni, accertando altresì l’esposizione debitoria e le eventuali cause incorso (atti impugnati dai creditori). L’OCC o gestore della crisi dovràquindi consultare le banche dati e richiedere certificati ai seguentiuffici:

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RUOLO OCC

L’OCC deve altresì:

effettuare le attività di pubblicità e le comunicazioni (a tutte le partidella procedura o ai soli creditori) disposte dal Giudice.Tali comunicazioni devono essere effettuate per mezzo della postaelettronica certificata (PEC) se l’indirizzo del destinatario risulta dalregistro delle Imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di PECdelle imprese e dei liberi professionisti (c.d. INI–PEC, tenuto dalMinistero dello Sviluppo Economico ed utilizzabile gratuitamente dachiunque) e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o raccomandatacartacea con avviso di ricevimento.

L’organismo di composizione della crisi

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RUOLO OCC

OCC anche LIQUIDATOREquando il Giudice lo dispone ai sensi del 1° comma dell’art. 13 (per leprocedure di accordo di composizione e di piano del debitore) o del 2°comma dell’art. 14-quinquies (per la procedura di liquidazione delpatrimonio del debitore) della Legge 3/2012, l’organismo svolge lefunzioni di liquidatore.

L’attribuzione di questa funzione all’organismo può essere prevista daldebitore nella proposta di accordo di composizione o di piano deldebitore presentato in Tribunale, ai sensi del 1°comma dell’art. 7.

L’organismo di composizione della crisi

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RUOLO OCCLE OPPORTUNITA’ PER I PROFESSIONISTI

Il comma 9 dell’art. 15 prevede che i compiti e le funzioni attribuiti dallalegge agli organismi di composizione in queste procedure possonoessere svolti anche da un professionista (avvocato o commercialista) oda una società di professionisti che abbiano i requisiti per la nomina acuratore fallimentare o da un notaio, nominati dal Presidente delTribunale o da un Giudice da lui delegato.

Per lo svolgimento dei loro compiti gli organismi di composizione dellecrisi da sovraindebitamento possono accedere, previa autorizzazionedel Giudice, “ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi diinformazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche datipubbliche”.

L’organismo di composizione della crisi

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RUOLO OCC

REQUISITI, OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA CRISI E DEI SUOI AUSILIARI

Il gestore della crisi deve possedere requisiti di:a) qualificazione professionale;b) onorabilità.

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell’organismo ètenuto all’obbligo di:1) riservatezza su tutto quanto appreso;2) non assumere diritti o obblighi connessi, direttamente oindirettamente, con gli affari trattati;3) sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza

L’organismo di composizione della crisi

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REQUISITI INDIPENDENZA

non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse darapporti di natura personale o professionale tali da comprometternel’indipendenza; di non essere interdetto, inabilitato, fallito o essere statocondannato ad una pena che comporta l’interdizione, anchetemporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi; di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado deldebitore persona fisica o se questi è una società od un ente, degliamministratori della società o dell’ente oppure della società che la/locontrolla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;

L’organismo di composizione della crisi

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REQUISITI INDIPENDENZA di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito inassociazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavorosubordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agliorgani di amministrazione o di controllo; di non essere stato cancellato o sospeso dal registro dei revisorilegali o dagli altri albi professionali in cui possono essere iscritti i sindacidelle società o di aver perso la qualifica di professore universitario inmaterie economiche e giuridiche.

La dichiarazione di indipendenza sottoscritta dal gestore della crisi deveessere comunicata al Tribunale competente contestualmente aldeposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovverodella domanda di liquidazione.

L’organismo di composizione della crisi

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FUNZIONE OCC

L’OCC è chiamato a favorire la composizione della crisi attraversoattività ad esso devolute dalla legge sia in fase preliminare sia in fasesuccessiva all’approvazione ed all’omologazione dell’accordo e del pianodi ristrutturazione dei debiti.

A chi spetta il potere di nomina dell’OCC: al debitore o al Tribunale ?

Il silenzio della norma ed il mancato richiamo alla nomina giudiziale perl’OCC, fanno pensare ad una nomina diretta da parte del debitore. Delresto, nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione e neipiani attestati il professionista attestatore è designato dal debitore.L’OCC svolge funzione simili.

L’organismo di composizione della crisi

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COMPENSO OCC

Con la pubblicazione del D.M. 202/2014 l’OCC – in difetto di accordocon il debitore che lo ha incaricato - calcolerà il proprio compensofacendo riferimento agli artt. 14-15-16-17-18 del decreto.

Anche per la determinazione dei compensi dell’Organismo nominato dalgiudice (art.15, comma 9), si applicano le disposizioni dell’art.14,comma 1, D.M.202/2014). L’art. 14 prevede che l’onorario sia calcolatosecondo le disposizioni contenute negli articoli. da 15 a 18 del decretostabilendo, altresì, la condizione che allo stesso organismo dicomposizione della crisi, spetti un rimborso spese forfettario tra il 10%ed il 15% calcolato sul compenso ed il rimborso integrale per le speseeffettivamente sostenute e puntualmente documentate.

L’organismo di composizione della crisi

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COMPENSO OCC

L’art 15 regolamenta i criteri di determinazione dei compensi, tenutoconto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, dei tempi disvolgimento, della complessità dell’incarico e dell’utilizzo di eventualiausiliari.

L’art. 16 definisce i parametri con i quali si determina il compensodell’Organismo, in ipotesi di procedure di accordo dasovraindebitamento e di piano del consumatore in cui sono previsteforme di liquidazione dei beni.

L’organismo di composizione della crisi

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COMPENSO OCC

Art. 16, co. 1, lett. a) del DM 202/2014 richiama l’art. 30 del DM30/2012, che prevede un compenso che tenga conto:

dell'opera prestata

dei risultati ottenuti

dell'importanza della procedura,

della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni

L’organismo di composizione della crisi

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COMPENSO OCC

Il compenso deve consistere in una percentuale sull'ammontaredell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:a) dal 12% al 14% fino ad € 16.227,08;b) dal 10% al 12% fino ad € 24.340,62;c) dall'8,50% al 9,50% fino ad € 40.567,68;d) dal 7% all'8% fino ad € 81.135,38;e) dal 5,5% al 6,5% fino ad € 405.676,89;f) dal 4% al 5% fino ad € 811.353,79;g) dallo 0,90% all'1,80% fino ad € 2.434.061,37;h) dallo 0,45% allo 0,90% oltre € 2.434.061,37.

Al curatore è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, uncompenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro edallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

L’organismo di composizione della crisi

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LE SANZIONI

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SANZIONI

RECLUSIONE DA 6 MESI A 2 ANNI E MULTA DA € 1000 A 50 MILA

per il debitore che per ottenere l’accesso alla procedura di composizionedella crisi:

a) aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parterilevante dell’attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta odistrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propriasituazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

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Le sanzioni

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SANZIONI… segue

RECLUSIONE DA 6 MESI A 2 ANNI E MULTA DA € 1000 A 50 MILA

per chi:

c) omette l’indicazione di beni nell’inventario di cui all’art.14-ter, comma 3;

d) effettua pagamenti in violazione dell’accordo o del piano del consumatore;

e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, eper tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

f) non rispetta intenzionalmente i contenuti dell’accordo o del piano delconsumatore.

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Le sanzioni

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SANZIONI

RECLUSIONE DA 1 A 3 ANNI E MULTA DA € 1000 A 50 MILA

per il componente dell’OCC o il professionista che rende false attestazioni:

in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documentiad essa allegati, alla fattibilità del piano;

nella relazione particolareggiata allegata alla proposta di piano delconsumatore;

nella relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta daicreditori;

nella relazione particolareggiata allegata alla domanda di liquidazione deibeni98 (art. 16 co. 2 della L. 3/2012);

cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificatomotivo un atto del suo ufficio (art. 16 co. 3 della L. 3/2012).

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Le sanzioni