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Introduzione al bilancio: fonti normative, clausola generale e principi di redazione

Introduzione al bilancio: fonti normative, clausola ... · Ragioneria Applicata (Ragioneria Applicata (a.a. 2018/2019) a.a. 2018/2019) - Prof.ssa Anna Lucia Prof.ssa Anna Lucia MuserraMuserra

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Introduzione al bilancio: fonti normative, clausola generale e

principi di redazione

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• Le norme e le regole che disciplinano ilbilancio di esercizio

• La composizione del bilancio d’esercizio• La clausola generale• I principi di redazione del bilancio

L’agenda di oggi

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LE NORME CHE DISCIPLINANO LA REDAZIONE

DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

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Le regole per la redazione del bilancioPer redigere il bilancio le aziende devono seguire delle regole

generalmente chiamate principi contabili.

• Le società di capitali che hanno rilevanza pubblica sonoobbligate a redigere il bilancio d’esercizio e quello consolidatosecondo i principi contabili elaborati dall’InternationalAccounting Standard Board (IASB)

• Le altre società di capitali redigono il bilancio d’eserciziosecondo le regole del Codice Civile e dei principi contabilinazionali dell’OIC (in Italia la maggioranza), ma possonoutilizzare i principi contabili internazionali.

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Il bilancio IAS/IFRS: l’ambito di applicazione

• Il Regolamento CE 1606/2002, attuato dal D. Lgs 38/2005,prevede che le società quotate, le società con strumentifinanziari diffusi tra il pubblico*, le banche, le assicurazioni ealtri enti finanziari redigano il bilancio consolidato e ilbilancio d’esercizio secondo i principi contabili IAS/IFRS.

• Tutte le altre società non tenute alla redazione del bilancio informa abbreviata hanno la facoltà di applicare i principiIAS/IFRS per il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato.

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* Cfr. art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999

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La disciplina civilistica (artt. 2423-2435bis) si applica a: ü Società a responsabilità limitata; ü Società per azioni; ü Società in accomandita per azioni;ü Società cooperativa, mutue assicuratrici, consorzi e società consortili. ü e alle imprese individuali e alle società di persone limitatamente ai

criteri di valutazione e NON per gli schemi obbligatori

• L’art. 2214 prevede, infatti, per gli imprenditori commerciali NONPICCOLI l’obbligo di tenere il libro giornale e il libro degli inventari (art.2217 c.c.)

• Tale obbligo incombe anche su tutte le società commerciali e quindi anchesulle società di persone (art. 2302 S.n.c. e art. 2412 S.a.s) ad eccezionedelle società semplici.

Il bilancio civilistico: i soggetti obbligati (1)

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Il bilancio civilistico: i soggetti obbligati (2) Art.2217.

(Redazione dell'inventario)L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa esuccessivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazionedelle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività edelle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delleperdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti ole perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deveattenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, inquanto applicabili.L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi daltermine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delleimposte dirette.

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SINTESI DEI RIFERIMENTI NORMATIVI (CODICE CIVILE)

• ART.2423 c.c. composizione e clausola generale• ART.2423 bis c.c. principi di redazione bilancio• ART 2424 c.c. schema di stato patrimoniale• ART 2425 c.c. schema di conto economico• ART. 2425 – ter c.c. rendiconto finanziario• ART 2426 c.c. criteri di valutazione• ART 2427 c.c. nota integrativa• ART 2428 c.c. relazione sulla gestione

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Gerarchia nell’applicazione di norme e regole

Codice civile

Principi contabili nazionali

Principi contabili internazionali

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Principi contabili (1)

Offrono criteri, procedure, metodi di applicazione per individuare i fatti da registrare, le modalità di

contabilizzazione degli eventi gestionali, i criteri di valutazione e di esposizione dei valori del bilancio.

Insieme di regole emanate da organi professionali. InItalia dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)Ha rivisto e completato i principi del Consiglio Nazionale dei DottoriCommercialisti e Consiglio dei Ragionieri

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I principi contabili hanno due funzioni:

1. Interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio

2. Integrare le norme di legge laddove insufficienti

Principi contabili (2)

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Principi contabili internazionali

Laddove mancano indicazioni per situazione specifica, intervengono principi contabili internazionali.

International Accounting Standards Board (IASB) IAS: International Accounting Standards: ancora in vigore, emanati da International Accounting Standard Committee (IASC)

Ifrs (International Financial Reporting Standards): nuovi documenti emanati dallo IASB

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LA DISCIPLINA CIVILISTICA DELBILANCIO D’ESERCIZIO

LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO

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Art. 2423 1° comma C.C. il bilancio d’esercizio è composto da: Ø Stato Patrimoniale Ø Conto economico Ø Rendiconto finanziario Ø Nota integrativa.

La relazione sulla gestione è, invece, un documento di corredo albilancio.Esercizio: periodo amministrativo di riferimento (e.g., anno solare)

La composizione del bilancio d’esercizio (1)

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La composizione del bilancio d’esercizio (2)

Relazione sulla

gestione

Bilancio d’esercizio

Nota integrativa

Parte contabile

Stato patrimoniale Conto economico

Parte descrittiva

Ipotesi sullosvolgimentodelle future

gestioni

Dimostrazione di coerenza interna

tra le poste di Bilancio

Determinazione del reddito attribuibile all’esercizio e

del correlato capitale di funzionamento

Doc

umen

tiO

biet

tivi

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Stato patrimoniale e Conto economico

SP e CE sono schemi “numerici”

SP mette in luce le forme di finanziamento e di impiego delle risorsefinanziarie acquisite dall’impresaSP espone il patrimonio delle attività in cui sono investite le risorse e fontidi acquisizione delle stesse (proprie e di terzi)

CE riassume in via analitica e progressiva tutte le operazioni relative allacreazione di reddito

Nota integrativa integra le informazioni in forma descrittiva

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Il D.Lgs.139/2015 ha innovato l’art. 2423introducendo il rendiconto finanziario.

Ciò in applicazione della direttiva 2013/34/UE che consente agli stati membridi imporre alle imprese diverse dalle piccole la redazione di ulteriori documentidi bilancio.

Prima del recepimento della direttiva europeo la presentazione del rendicontofinanziario era già obbligatoria per le società quotate, tenute come si è vistoalla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali(IAS/IFRS)

La redazione del rendiconto finanziario non è invece obbligatoria per lesocietà che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-impresedi cui al nuovo articolo 2435-ter.

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Codice Civile (cc): la finalità delle norme civilistiche

Il codice mira a tutelare il sistema di rapporti economici tra impresa e soggetti esterni coinvolti

nel suo funzionamento.

Codice civile vuole evitare: “politiche di bilancio”

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Codice Civile (cc): Regole a tutela soggetti esterni

ü Per le società di capitali, obbligo di deposito nelregistro delle imprese

ü Formulazione di principi generali e criteri diredazione

ü Struttura e contenuto predefinitiü Definizione criteri di valutazione delle poste in

bilancio > costo storicoü Per le società quotate, obbligo di revisione

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LA DISCIPLINA CIVILISTICA DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

LA CLAUSOLA GENERALE

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Clausola generale

Obbligo di deroga art. 2423 5° comma

art. 2423 c.c.

art. 2423 bis c.c.Principi di redazione

art. 2426 c.c.Criteri di valutazione

Struttura piramidale dei principi diredazione del bilancio (1)

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Struttura piramidale dei principi di redazione delbilancio (2)Art. 2423.(Redazione del bilancio).Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo statopatrimoniale, dal conto economico ((, dal rendiconto finanziario)) e dalla notaintegrativa. ((246))Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero ecorretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato economicodell'esercizio.……Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e'incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deveessere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarnel'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e delrisultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalladeroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misuracorrispondente al valore recuperato.

• Nell’aspetto sostanziale:Chiarezza significa neutralità eimparzialità dell’informativa di bilancio

• Nell’aspetto formale:Chiarezza implica la comprensibilitàdel bilancio mediante la composizionedi schemi analitici rigidi

• Nell’aspetto informativo:Chiarezza implica completezzadell’informativa fornita, specie dellanota integrativa e della relazione sullagestione (art. 2423 c.c. 5° comma)

La clausola generale: il principio dichiarezza

Art. 2423 c.c., 2° com. Il bilancio d’esercizio deve essere redatto

con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto lasituazione patrimoniale e finanziaria della societàe il risultato economico dell’esercizio

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• Verità del bilancio va intesa come veridicità, ossia:

ü esatta espressione delle quantità oggettive

ü attendibilità dei valori soggettivi, stimati e congetturati.

La clausola generale: il principio di verità

Art. 2423 c.c., 2° com. Il bilancio d’esercizio deve essere redatto

con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto lasituazione patrimoniale e finanziaria della societàe il risultato economico dell’esercizio

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• Correttezza implica il richiamo:

ü ai corretti principi contabili;

ü all’imparzialità e lealtà da parte degli amministratori nell’elaborazione del bilancio

La clausola generale: il principio dellacorrettezza

Art. 2423 c.c., 2° com. Il bilancio d’esercizio deve essere redatto

con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto lasituazione patrimoniale e finanziaria della societàe il risultato economico dell’esercizio

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D. Lgs 139/2015 le principali novità:

Le altre novità introdotte dal Decreto riguardano:ü I principi generali e i postulati di bilancio (2423 e 2423 bis) ü L’introduzione del rendiconto finanziario (2423)ü Gli schemi di bilancio integrati e modificati (2424 e 2425)ü Le modifiche del bilancio abbreviato (2435 bis) e l’introduzione

del bilancio delle micro imprese (2435 ter)ü Norme specifiche per la valutazione dei titoli, dei crediti, dei

debiti e dei derivati (2426)ü Le modiche alla nota integrativa (2427) e alla relazione sulla

gestione (2428)

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Il principio della rilevanza (1)

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo statopatrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla notaintegrativa.Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modoveritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e ilrisultato economico dell'esercizio.[….] Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effettiirrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritturecontabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i qualihanno dato attuazione alla presente disposizione.

ART. 2423: REDAZIONE DEL BILANCIO

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Il principio della rilevanza (2)

Ø Non si tratta di una «deroga ai principi» per ottenere una rappresentazioneveritiera e corretta;

Ø Si tratta di non applicare le ordinarie regole di valutazione, presentazionee informativa anche se esse sono di per sé utili a fornire unarappresentazione veritiera e corretta;

Ø Si tratta, dunque, di una semplificazione concessa dal legislatore, ma solose gli effetti sono irrilevanti.

Cosa significa “non occorre rispettare” ?

Cosa si intende con l’aggettivo irrilevante?

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Il principio della rilevanza (3)

Ø Il c.c. e gli OIC non entrano nel merito della definizione dirilevanza;

ØPer la declinazione operativa del concetto di rilevante si puòricorrere al concetto degli errori applicato nella revisione.

Ø In particolare secondo il principio internazionale di revisioneISA 320 sono da considerare significativi gli errori quando cisi può “regionalmente attendere che essi consideratisingolarmente o nel loro insieme, siano in grado diinfluenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatorisulla base del bilancio”

Cosa significa irrilevante ?

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Il principio della rilevanza (4)

Secondo la Guida IFAC per l’applicazione dei principi contabiliinternazionali la significatività deve essere determinataconsiderando i seguenti range:

Valorediriferimento %min %max

Ricavi 1% 3%

Risultatooperativo 3% 7%

Totaleattivo 1% 3%

Patrimonionetto 3% 5%

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Ø la rilevanza non può essere valutata soltanto dal punto di vistaquantitativo:

Ø “non consiste semplicemente nel valutare gli errori, consideratisingolarmente o nel loro insieme, di importo inferiore a tale soglia e noncorretti dalla società, come non significativi. Infatti, le circostanzerelative ad alcuni errori possono indurre il revisore, grazie alla suasensibilità tecnica, a valutarli comunque come significativi sebbene essisiano quantitativamente al di sotto della soglia della significatività”

L’applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alleimprese di dimensioni minori, CNDCEC, 2015.

Cosa significa irrilevante ?

Il principio della rilevanza (5)

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PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

(ART. 2423 BIS)

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I principi di redazione del bilancio

La prospettiva di continuazione

dell’attività

La competenza economica La prudenza

Continuità dei criteri di

valutazione

Clausola generale

I principi di redazione

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+ prevalenza della sostanza sulla forma

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IL PRINCIPIO DELLAPREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLAFORMA

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Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nellaprospettiva della continuazione dell'attività, nonché della funzioneeconomica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato;1) bis la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuatatenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;[ ……]

ART. 2423 bis: PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Prevalenza della sostanza sulla forma (1)

Quest’ultima formulazione, esprime il principio della prevalenza della sostanzasulla forma, specificando che essa fa riferimento alla rilevazione e presentazionedelle voci.

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Tuttavia, alcune problematiche di applicazione di detto principiorimangono ancora irrisolte ed a maggior ragione alla luce della suanuova formulazione.Infatti, il nuovo dettato normativo chiaramente prevede che il suorispetto non possa/debba essere limitato alla «presentazione», maanche alla «rilevazione» (contabile) dei fattiamministrativi.Si pensi ai temi del leasing finanziario, della scomposizione dei ricaviper natura sostanziale sottesa al contratto («revenue recognition»), ecc..

Prevalenza della sostanza sulla forma (2)

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Come precisato nella Relazione illustrativa dello schema didecreto legislativo «la declinazione pratica del principio disostanza economica è effettuata dalla legge e dai principicontabilinazionali».

Prevalenza della sostanza sulla forma (3)

Tuttavia, è ragionevole ritenere che ciò non voglia dire chein assenza di specifica indicazione della legge o deiprincipi contabili per (ulteriori) specifiche fattispecie dettoprincipio di redazione non debba essere applicato

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Tenuto conto della gerarchia delle fonti e del fatto chetrattasi di un principio di redazione, si deve fare ilpossibile per rispettarlo per il raggiungimento di unarappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazionepatrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa.

Prevalenza della sostanza sulla forma (4)

Norme di legge e principi contabili nazionali, nel tempo,se ritenuto necessario e di interesse generale,provvederanno a disciplinare (ulteriori) specifichefattispecie dapprima affrontante nella pratica e risolte dallaprassi

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Con riferimento in particolare al tema del leasing si osserva che il D.Lgs. n. 139/2015 ha lasciato immutata la previsione di cui al n. 22 dell’art. 2427 c.c.:

«La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:…22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parteprevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di unapposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute qualedeterminato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti,l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo alquale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualorafossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche eriprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio.… »

Conseguentemente, allo stato, al principio della prevalenza della sostanza sulla forma continuerebbe a fare eccezione la contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario.

Prevalenza della sostanza sulla forma (5)

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Gli OIC precisano chiaramente che «con riferimento alla locazionefinanziaria, va osservato come il legislatore non abbia introdotto unanuova specifica disciplina contabile sul tema. La relazione al D.lgs.139 precisa sul punto che “si è ritenuto … preferibile mantenerel’attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadroregolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi,riorganizzare la materia in modo complessivo”. Lo IASB ha infattiemanato un nuovo principio contabile in tema di locazionefinanziaria, l’IFRS 16, che ha sostituito lo IAS 17, attualmente infase di omologazione dall’Unione Europea. Alla luce di tale sceltalegislativa si è pertanto mantenuta nell’appendice D la disciplinacontabile prevista nella precedente versione dell’OIC 12».(OIC 12, par. «Motivazioni alla base delle decisioni assunte», p.to 11)

Prevalenza della sostanza sulla forma (6)

40UniversitàdegliStudidiBariAldoMoro- DipartimentodiEconomiaeFinanza–RagioneriaApplicata(a.a.2018/2019)- Prof.ssaAnnaLuciaMuserra

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;

Principi di redazione del bilancio (1)

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Nella redazione del bilancio devono essere osservati iseguenti principi:

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri dicompetenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data diincasso o delpagamento;

Principi di redazione del bilancio (2)

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Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura diquesto;

Principi di redazione del bilancio (3)

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Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

Principi di redazione del bilancio (4)

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Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

6) I criteri di valutazione non possono essere modificati da unesercizio all’altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sonoconsentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga eindicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale efinanziaria e del risultatoeconomico.

Principi di redazione del bilancio (4)

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IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E IL BILANCIO DELLE

MICRO IMPRESE (ART. 435 bis e ter)

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D. Lgs 139/2015 le principali novità:

Le altre novità introdotte dal Decreto riguardano:ü I principi generali e i postulati di bilancio (2423 e 2423 bis) ü L’introduzione del rendiconto finanziario (2423)ü Gli schemi di bilancio integrati e modificati (2424 e 2425)ü Le modifiche del bilancio abbreviato (2435 bis) e

l’introduzione del bilancio delle micro imprese (2435 ter)ü Norme specifiche per la valutazione dei titoli, dei crediti, dei

debiti e dei derivati (2426)ü Le modiche alla nota integrativa (2427) e alla relazione sulla

gestione (2428)

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Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bisc.c.)Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti:

1)Totale dell’attivo dello SP: 4.400.000 €;2)Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 €;3)Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità

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Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c)

Nel bilancio in forma abbreviata lo SP comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani;ØLe voci A e D dell’attivo possono essere ricomprese nella voce C.IIØDalle voci B.I e B.II dell’attivo devono essere detrattiin forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;ØLa voce E del passivo può essere ricompresa nella voce DØNelle voci C.II dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati crediti e debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.

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Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis co. 3 c.c)

Nel bilancio in forma abbreviata il CE può essere raggruppandotra loro:

Øle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso dilavorazione, semilavorati e finiti (voce A.2) e le variazioni deilavori in corso su ordinazione (voce A.3);Øil TFR (voce B.9.c) il trattamento di quiescenza e simili (voceB.9.d) e gli altri costi per il personale (voce B.9.e);Øgli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (voceB.10.a), materiali (voce B.10.b) e le altre svalutazioni delleimmobilizzazioni (voce B.10.c),Øi proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni(voce C.16.b) e nell’attivo circolante (voce C.16.c), che noncostituiscono partecipazioni;

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Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis co. 3 c.c) -segue

Øle rivalutazioni di partecipazioni (voce D.18.a), diimmobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni (voceD.18.b) e di titoli non immobilizzati che non costituisconopartecipazioni (voce D.18.c);Øle svalutazioni di partecipazioni (voce D.19.a), diimmobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni (voceD.19.b) e di titoli non immobilizzati che non costituisconopartecipazioni (voce D.19.c);

Non è più richiesta nelle voci E.20 “Proventi straordinari” ed21.“Oneri straordinari” non è più richiesta l’indicazione separata,rispettivamente (art. 2425-bis co. 4 c.c.):

-delle plusvalenze e-delle minusvalenze e delle imposte relative relative agli esercizi precedenti

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Bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Una delle più rilevanti modifiche apportate dal D.Lgs.129/2015 è l’introduzione del bilancio delle micro-imprese (a partire dal 1 gennaio 2016), che, a normadel nuovo art. 2435-ter, sono quelle società di cuiall’art. 2435-bis che nel primo esercizio o,successivamente, per due esercizi consecutivi, nonabbiano superato due dei seguenti limiti:

1)Totale dell’attivo dello SP: 175.000 €;2)Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 €; 3)Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità

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Bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) -segue

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto per i bilanciin forma abbreviata (art. 2435-bis) cui si aggiungono ulteriorisnellimenti:

1) esonero dalla redazione del rendiconto finanziario;2) esonero dalla redazione della nota integrativa a condizione

che siano risultino in calce allo stato patrimoniale leinformazioni previste dal primo comma dell’art. 2427 c.c.,numeri 9 e 16;

3) esonero dalla redazione della relazione sulla gestione acondizione che siano risultino in calce allo statopatrimoniale le informazioni previste dai numeri 3) e 4)dell’art. 2428;

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Bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

4) non sono applicabili le disposizioni di cui al quintocomma dell’art. 2423 e al numero 11-bis del primocomma dell’art. 2426 (rilevazione a bilancio deglistrumenti finanziari derivati)

Le società che si avvalgono delle esenzioni previstedall’art. 2435-ter devono redigere il bilancio, aseconda dei casi, in forma abbreviata o in formaordinaria quando per il secondo esercizio consecutivoabbiano superato due dei limiti indicati nel primocomma.

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Art. 2423: l’introduzione del rendiconto finanziario

all’inizio e alla fineØ l’ammontare e la composizione delle disponibilitàliquide, dell’esercizio, ed

Ø i flussi finanziari dell’esercizioderivanti

• dall’attività operativa,• da quella di investimento,

• da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con isoci.

1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallostato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla notaintegrativa

Art. 2425 ter: rendicontofinanziario

Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quelloprecedente,

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